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Decisione

17.2010.17

Diffamazione. Assenza di dolo nella comunicazione/diffusione a terzi lesiva dell'onore. Nel censurare d'arbitrio non basta esporre la propria versione dei fatti o proporre una lettura diversa del mate

23 maggio 2011Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

i precedenti, scontata la pena, i coniugi RI 2-RI 1 poterono aprire una filiale

della società __________ presso il Casinò di __________ con il compito di

procacciare clienti facoltosi di tutto il mondo.

Ricordato che a seguito della mancata notifica

del contratto da parte della Casinò di __________, la Commissione federale

delle case da gioco (CFCG) aprì, il 29 ottobre 2003, una procedura penale

amministrativa che portò alla condanna della Casinò di __________ e dei suoi

vertici a ingenti sanzioni pecuniarie, l’articolo precisava che, pochi giorni

prima, il 17 ottobre 2003, PI 2 aveva sporto una denuncia per presunta usura ai

danni dei giocatori e riciclaggio all’interno del Casinò di __________. In questo

contesto PI 1 riportava, sotto forma di citazioni virgolettate, spiegazioni di PI

2 riferite a PI 3 per l’usura, mentre per il sospetto di riciclaggio affermava

che “RI 2, invece, giocava somme sino a 600'000.- franchi al giorno e questo

faceva pensare ad un'importante operazione di riciclaggio”. L’articolo

precisava che i sospetti di usura e di riciclaggio nei confronti di RI 2 per

l’attività luganese non avevano trovato conferma tanto che il procedimento

penale era stato archiviato con un decreto di abbandono tre anni dopo la

denuncia presentata da PI 2 ciò che equivaleva - secondo il giornalista - ad

una sentenza di assoluzione per RI 2, RI 1 e Luigi PI 3.

B. L’8 agosto 2007 la __________, RI 2 e RI 1 hanno sporto querela

contro PI 1 e contro gli ignoti correi e/o coestensori della pagina,

subordinatamente nei confronti della società responsabile della pubblicazione,

per non averne impedito l’uscita, per i reati di calunnia, ev. ingiuria, ev.

diffamazione aggravata perché a mezzo stampa. I querelanti si sono altresì

costituiti parte civile.

C. Con decreto di accusa 14 luglio 2009, il procuratore

pubblico ha riconosciuto PI 1 autore colpevole di diffamazione ex art. 173 CP

per avere affermato nell'articolo pubblicato sul quotidiano Il __________ intitolato

"Il complicato gioco del Casinò. Usura e riciclaggio al Casinò di __________?

La __________, un azzardo" che:

·

RI 2 era legato ad uno dei più importanti boss mafiosi

della Sicilia, tale PI 4;

·

RI 2 aveva aiutato uno dei più importanti boss mafiosi

della Sicilia, tale PI 4, a riciclare elevatissime somme di denaro;

·

RI 2 era stato oggetto di una condanna per

mafia;

·

RI 2 aveva riciclato somme di denaro tramite il

Casinò di __________, nonostante il decreto di non luogo a procedere del procuratore

pubblico emanato nei confronti di RI 2 e RI 1 per i reati di usura e riciclaggio

permanevano sospetti circa un loro agire illecito.

Il procuratore pubblico ha pertanto proposto la condanna

di PI 1 alla pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere da fr. 50.- cadauna, per

complessivi fr. 500.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni, oltre al pagamento di tasse e spese.

D. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del

15 marzo 2010 il giudice della Pretura, ritenendo non realizzati né i presupposti

oggettivi né quelli soggettivi del reato, ha prosciolto PI 1 dall'accusa di

diffamazione ed ha rinviato la parte civile al foro competente per le altre sue

pretese, senza assegnare indennità alla difesa e caricando tasse e spese di

giustizia allo Stato.

E. Contro tale sentenza RI 1 e RI 2 hanno introdotto il 15 marzo 2010

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di revisione penale. Nella

motivazione scritta, presentata tempestivamente il 15 aprile 2010, gli

insorgenti postulano l'annullamento della sentenza impugnata con conseguente

condanna di PI 1 per il reato di diffamazione nei confronti dei denuncianti e

il rinvio degli atti alla Pretura penale per la fissazione della pena,

dell'indennità per torto morale e di patrocinio della parte civile. I

ricorrenti si dolgono di arbitrio nell'apprezzamento delle prove e

nell'accertamento dei fatti, nonché di errata applicazione del diritto

sostanziale.

F. Il 25 maggio 2010 PI 1 ha inoltrato osservazioni al ricorso

chiedendone la reiezione e la conferma della sentenza impugnata.

Con scritto di pari data, il procuratore

pubblico, pur senza svolgere particolari osservazioni, ha postulato

l'accoglimento del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP fed. - il ricorso

per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto

che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili

unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario

non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153,

132.

I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.

3.

pag. 371).

2.

Per economia di giudizio, si procederà in primo luogo alla disamina

dell’elemento soggettivo del reato. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha

negato la sussistenza, nel caso di specie, di un comportamento intenzionale di PI

1.

e gli ha imputato solo una negligenza. Tale conclusione è avversata dai

ricorrenti sia in relazione all’accertamento dei fatti che in relazione

all’applicazione del diritto.

2.1

Il primo giudice ha fondato la conclusione secondo cui, in concreto,

non sono dati i presupposti soggettivi del reato sulle seguenti circostanze.

Precisato che, al momento dei fatti, PI 1 non era

un giornalista diplomato bensì uno studente iscritto al corso di giornalismo

organizzato secondo il Regolamento cantonale sul giornalismo della Svizzera

italiana del 27 agosto 1997 che prevede, per l’ottenimento del diploma di

giornalista, la partecipazione a diverse lezioni, organizzate a blocchi

quindicinali per una durata di nove mesi, e la redazione di un approfondimento

scritto, ovvero di un servizio giornalistico su un determinato argomento, prova

in cui il candidato viene affiancato da un tutor, ovvero da uno specialista con

conoscenze approfondite in materia, il primo giudice ha accertato che

l’imputato ha redatto l’articolo incriminato, non in vista di una sua pubblicazione,

ma soltanto quale prova d’esame, “nell’ottica di ottenere il diploma di

giornalista”. PI 1 - ha ancora precisato il primo giudice - “non

intendeva espressamente divulgare a mezzo stampa” l’articolo, ritenuto ,

peraltro, che egli non aveva “la volontà d’imporre un preciso testo alla

redazione, ma unicamente quella di proporre un articolo pubblicabile, in vista

d’apprendere la sua nuova professione” (sentenza impugnata, consid. 9, pag.

8).

Inoltre, il primo giudice ha, ancora, precisato

che, in tale lavoro PI 1 era stato affiancato da PI 5, giornalista del __________

, testata presso cui l’imputato aveva lavorato durante il periodo del corso,

che aveva assunto la funzione di tutor (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4).

Rilevando come il testo in questione era stato “discusso ed esaminato da

altre persone ed in particolare dal suo «tutor» PI 5” e che questi lo aveva

ritenuto “idoneo per la pubblicazione”, il

primo giudice ha concluso che PI 1 - non essendo “un giornalista esperto e

navigato, bensì uno studente in questo settore, meno avvezzo dunque a questa

professione e meno consapevole dei limiti imposti alla libertà di informazione”

(sentenza impugnata, consid. 3, pag. 4) - “non poteva avere un intento

diffamatorio” visto che il tutor aveva proprio il compito di consigliarlo

ed indirizzarlo “nella redazione di un articolo che fosse conforme a tutta

la normativa applicabile” (sentenza impugnata, consid. 9, pag. 8-9).

2.2

Dopo avere esposto la loro versione dei fatti (ricorso, pag. 3-6), i

ricorrenti ne censurano le conclusioni osservando come sia ininfluente, per la

sua consapevolezza del carattere diffamante dell’articolo, il fatto che

l’imputato non fosse ancora diplomato e fosse assistito da un tutor.

Altrettanto irrilevante è il fatto che il testo

sia stato letto ed approvato da terzi stante il

principio fondamentale della responsabilità personale dell’autore dell’articolo

(ricorso, pag. 6).

Altrettanto ininfluente è, per i ricorrenti, il

fatto che l’imputato non fosse intenzionato a pubblicare l’articolo: in effetti

- precisano - il reato di diffamazione può compiersi, non solo tramite un

articolo di giornale, ma anche per mezzo di un lavoro di diploma nella misura

in cui si tratta di un testo reso accessibile a terzi (ricorso, pag. 6).

In realtà - concludono i ricorrenti - i

presupposti soggettivi del reato sono dati poiché “vi sono

sufficienti elementi per concludere che il denunciato abbia accettato, come

conseguenza eventuale del proprio agire, il rischio di indurre il lettore,

rispettivamente la commissione d'esame, a ritenere l'esistenza di un

coinvolgimento dei qui ricorrenti in torbide questioni di usura e riciclaggio

commettendo così il reato di diffamazione almeno per dolo eventuale” (ricorso, pag. 12).

2.3

Giusta l’art. 173 cifra 1 CP è punito per diffamazione chi,

comunicando con un terzo, incolpa o rende sospetta una persona di condotta

disonorevole o di altri fatti che possano nuocere alla reputazione di lei così

come chiunque divulga una tale incolpazione o un tale sospetto.

2.3.1

Il reato di diffamazione presuppone l’intenzione, che deve portare

su tutti gli elementi costitutivi del reato; il dolo eventuale è sufficiente

(Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3 ed., ad art. 173 n. 48;

Riklin, Basler Kommentar II, ad art. 173 n. 8; Hurtado Pozo, Droit pénal,

partie spéciale, n. 2043).

L’autore deve avere avuto coscienza, almeno sotto

forma di dolo eventuale, del carattere lesivo all’onore della sua comunicazione

e nonostante questo, averla proferita ugualmente; non è per contro necessario

che abbia voluto ferire la persona in questione o abbia voluto causare una

lesione alla sua reputazione (DTF 105 IV 114 consid. 1b; Corboz, op. cit., ad

art. 173 n. 49). Poco importa se l’autore pensava si trattasse di una

dichiarazione di fatto vera o se ha avuto o espresso dei dubbi in proposito

(Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 49). Occorre invece che l’autore abbia avuto

l’intenzione di comunicare l’informazione a terzi (DTF 73 IV 174, consid. 1; Corboz, op. cit., ad art. 173 n. 50; Stratenwerth/Jenny/Bommer,

Schweizerisches Strafrecht, BT I, 7 ed., §11 n. 27).

L’intenzione deve dunque essere riferita

all’affermazione diffamatoria e al fatto che essa sia portata a conoscenza di

terzi; non è per contro richiesta una particolare intenzione ingiuriosa (“animus

iniuriandi”) (Stratenwerth/Jenny/Bommer, Schweizerisches Strafrecht, BT I,

7.

ed., §11 n. 27; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, ad art. 173 n. 11;

Hurtado Pozo, op. cit., n. 2043).

2.3.2

Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un

delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta, a tal fine, che

l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio.

La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale

(DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che

l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in

considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non

desiderandolo (DTF 134 26 consid. 3.1.2; STF 11 marzo 2010, inc.6B_656/2009,

consid. 5.2).

In mancanza di confessioni, il giudice può, di

regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e

regole di esperienza. Può desumere la volontà dell’autore da ciò che questi

sapeva, laddove la possibilità che l’evento si produca era tale da imporsi

all’autore, di modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato (DTF 130 IV 58 consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori, da cui è

possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si

produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di

diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio.

Quanto più grave è tale violazione e quanto più alta è la probabilità che tale

rischio si realizzi, tanto più fondata risulterà la conclusione che l’agente,

malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi che l’evento dannoso si

realizzasse (DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2; 134 IV 26 consid. 3.2.2 con rinvii).

Altri elementi esteriori rivelatori possono essere il movente dell’autore e il

modo col quale egli ha agito (DTF 130 58 consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; STF

11.

marzo 2010, inc.6B_656/2009, consid. 5.2).

Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza

cosciente può rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l’autore ritiene

possibile che l’evento dannoso o il reato si produca. La differenza si opera,

quindi, al livello della volontà e non della coscienza (DTF 133 IV 1 consid.

4.

; DTF 133 IV 9 consid. 4.1).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l’autore,

per un’imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l’evento, che ritiene

possibile, non si realizzi. Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale

quando l’autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante,

agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi,

accettandolo pur non desiderandolo (DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 133 IV 9 consid.

4.

; 130 IV 58 consid. 8.3; STF 11 marzo 2010, inc.6B_656/2009, consid. 5.2).

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è

una questione di fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5; 128 I 177 consid. 2.2; 128

IV 53 consid. 3a; 125 IV 242 consid. 3c). Sulla questione di sapere se una

persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento

delittuoso, quindi, nell’ambito di un ricorso per cassazione questa Corte può

rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto l’angolo

dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch,

Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i

richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du

Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 11 marzo

2010, inc.6B_656/2009, consid. 5.2).

È per contro una questione di diritto, quella di

sapere se, sulla base dei fatti accertati, la conclusione circa l'esistenza del

dolo eventuale sia giustificata. In quest'ambito, le questioni di fatto e di

diritto sono tuttavia strettamente connesse e coincidono parzialmente. Il

quesito giuridico di sapere se l'autore abbia agito con dolo eventuale può

essere risolto solo valutando i fatti rilevanti accertati compiutamente

dall'autorità cantonale, da cui essa ha dedotto tale elemento soggettivo. Con

riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, nell’ambito di un ricorso

per cassazione questa Corte può pertanto, in una certa misura, esaminare se

siano state valutate correttamente le circostanze sulla base delle quali è stato

stabilito che l'agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato, l'evento

o il reato (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4; 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii;

STF 11 marzo 2010, inc.6B_656/2009, consid. 5.2).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I

8.

consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006,

consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare

la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre

spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149

consid. 3.1 con rinvii). E’ infatti necessario dimostrare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

destituita di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con

gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il

sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.

3.

; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con

richiami) o si basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le

altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3). In particolare, il

Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può

dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener

conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,

quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni

insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata

una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid.

5.

, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

2.4

Al di là della correttezza di alcune considerazioni di diritto

svolte dal ricorrente, il ricorso è votato all’insuccesso per le ragioni che

seguono.

2.4.1

Non vi è contestazione riguardo l’accertamento - qui fondamentale -

secondo cui PI 1 non aveva intenzione di diffondere il suo articolo a mezzo

stampa, volendo in realtà unicamente presentare il suo lavoro di diploma finale

alla commissione che lo avrebbe valutato, alfine di ottenere il diploma da

giornalista.

In effetti, il ricorrente si limita, al riguardo,

ad affermare che l’imputato “aveva scritto quanto poi pubblicato dal __________

quale lavoro di diploma, che tale lavoro aveva ottenuto la valutazione 5 e che

la pubblicazione sul __________ venne preavvisata” (cfr. ricorso, pag. 5).

Tale affermazione non è atta, evidentemente, ad

integrare una censura d’arbitrio relativa all’accertamento di cui sopra.

Semplicemente, prima di diffondersi in

considerazioni - pur corrette - relative alla responsabilità penale personale

dell’autore dell’articolo di stampa (indipendente dal giudizio o dal controllo

dato da colleghi o superiori prima della pubblicazione), il ricorrente sembra

avere dato della questione una sua personale visione, diversa da quella del

primo giudice nella misura in cui si vuole interpretare quel “venne

preavvisata” come riferito a PI 1. Tuttavia, ciò non basta - e, di lunga - a

motivare una censura di arbitrio visto che il ricorrente non può limitarsi a

proporre una sua interpretazione del materiale probatorio ma deve confrontarsi

in modo puntuale e documentato con le argomentazioni sulle cui basi i primi

giudici hanno fondato il loro accertamento. Concretamente, il ricorrente

avrebbe dovuto cercare di dimostrare le ragioni per cui è arbitrario - cioè

manifestamente infondato - l’accertamento secondo cui PI 1 voleva presentare

il suo testo solo alla commissione d’esame e secondo cui la pubblicazione dello

stesso sul __________ non è stata né voluta né richiesta dall’imputato.

Per motivare una censura d’arbitrio non è,

infatti, sufficiente esporre la propria versione dei fatti o proporre una

lettura diversa del materiale probatorio sulla scorta di una personale chiave

interpretativa, ma è invece indispensabile confrontarsi con le argomentazioni

che hanno portato il primo giudice a decidere altrimenti. In caso contrario,

nessuna differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un

accertamento manchevole, discutibile o finanche erroneo, e tale mezzo di impugnazione

si identificherebbe, né più né meno, con un ricorso in appello, proponibile in

virtù del nuovo codice processuale penale federale unicamente contro le

sentenze emanate dai tribunali penali di prime cure dopo il 1 gennaio 2011

(art. 453 CPP fed.).

In un ricorso per cassazione fondato sul divieto

dell’arbitrio occorre invece indicare, come visto, quale singolo accertamento

si intende impugnare e per quale ragione, illustrando come, dove e perché i

primi giudici sono incorsi non tanto in presunti errori di valutazione, quanto

in sbagli o mancanze qualificate, che facciano apparire il loro ragionamento

non soltanto errato ma indifendibile.

Di conseguenza, in assenza di una contestazione

(o, perlomeno, di una contestazione ricevibile in questa sede), l’accertamento

concernente l’assenza di intenzione di PI 1 di pubblicare il suo testo sul __________

è, dunque, vincolante per questa Corte.

2.4.2

Nemmeno giova ai ricorrenti la tesi secondo cui vi è diffamazione

anche nell’ipotesi di fatto accertata dal primo giudice poiché una lesione

all’onore può concretizzarsi, non solo a mezzo stampa,

ma anche mediante un lavoro di diploma consegnato a terze persone e secondo

cui, in concreto, il reato sarebbe soggettivamente compiuto già solo per il

fatto che PI 1 ha presentato il suo testo alla Commissione d’esame, poiché vi è

stata da parte sua un’intenzionale comunicazione a terzi del messaggio

diffamatorio.

A prescindere dalla fondatezza nel merito di tale

tesi, va rilevato che i ricorrenti dimenticano che il

decreto d’accusa imputa a PI 1 di essersi reso colpevole di diffamazione

diffondendo il suo articolo a mezzo stampa, e meglio attraverso la

pubblicazione dello stesso sul quotidiano __________ in data 14 maggio 2007.

L’accusa a lui rivolta non considera, invece, l’eventuale diffamazione compiuta

da PI 1 nel veicolare il messaggio asseritamente lesivo dell’onore dei

querelanti ai componenti della Commissione d’esame, attraverso la consegna del

suo lavoro di diploma.

Considerato come il principio accusatorio sia

leso quando il giudice penale si fonda su una fattispecie diversa da quella

indicata nell'atto o nel decreto di accusa senza che l'imputato abbia avuto la

possibilità di esprimersi sull'atto adeguatamente e tempestivamente completato

o modificato (DTF 133 IV 235 consid. 6.2; 126 I 19 consid. 2c; sentenza CCRP

del 23 aprile 2010, inc. 17.2009.58, consid. 3.1), una condanna di PI 1 nel

senso auspicato dai ricorrenti non può entrare in considerazione, pena la

violazione di tale principio.

In conclusione, nella misura in cui questa Corte

è vincolata, da un lato, dall’accertamento concernente l’assenza di volontà di PI

1.

di comunicare il contenuto dell’articolo a terzi attraverso la pubblicazione

dell’articolo sul __________ e, dall’altro lato, dalla fattispecie indicata nel

decreto di accusa, si deve concludere per l’assenza di dolo in relazione ad uno

degli elementi costituivi del reato, ovvero alla comunicazione/diffusione a

terzi del messaggio lesivo dell’onore.

Non essendo dato l’elemento soggettivo in

relazione a tale presupposto, si rivela superflua l’analisi delle altre censure

dei ricorrenti concernenti la valutazione degli altri presupposti del reato,

così come l’esame delle contestazioni riguardanti l’ammissione dell’imputato

alle prove liberatorie e il loro esito.

Il ricorso deve, pertanto, essere respinto nella

misura della sua ricevibilità.

3.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto,

posti a carico del ricorrente che rifonderà all’imputato, che ha presentato osservazioni

per il tramite per il tramite di un legale, fr. 500.- per ripetibili (art. 15

CPP TI combinato con l'art. 9 CPP TI).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico sono posti a carico dei

ricorrenti RI 1 e RI 2 in solido, che rifonderanno inoltre a PI 1, pure in

solido, fr. 500.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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