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Decisione

17.2010.18

Ricettazione. Arbitrio nell'accertamento dei fatti. Ricorso irricevibile

27 luglio 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

i rapporti debitori tra le due donne avrebbero potuto essere risolti”

(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7). Infine, il giudice della Pretura

penale ha considerato che “la visione delle cose sopra descritta

dall’imputato risultava nella fattispecie facilitata anche dall’assetto

procedurale messo in atto dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________,

depositario dell’iscrizione della riserva di proprietà”, cui sono state

rivolte le richieste di pignoramento di RI 2: il fatto che l’UEF abbia dato

seguito alle richieste di quest’ultimo indipendentemente dalla riserva di

proprietà vanifica del tutto - conclude il primo giudice - la possibilità che RI

2 potesse supporre dell’esistenza di un reato a monte (sentenza impugnata,

consid. 11, pag. 8-9). Ritenuto l’agire dell’UEF - cui spettava di verificare

la fondatezza delle richieste dell’accusato e, quindi, anche la validità della

riserva di proprietà - “la possibilità per l’accusato di supporre dell’esistenza

di un reato a monte risultava ancora più vanificata” e, alla luce di tutte

queste circostanze e del principio in dubio pro reo, perde di rilevanza -

secondo il primo giudice - la testimonianza di __________ secondo cui, in un

incontro del 10 giugno 2005, RI 2 era stato verbalmente informato

dell’esistenza di un patto di riserva di proprietà (sentenza impugnata, consid.

12, pag. 9).

Sulla questione, il pretore ha, poi, ancora

ricordato che, ad escludere il dolo di RI 2, bastano le modalità con cui ha

agito. In effetti - ha precisato il primo giudice - egli non ha agito

furtivamente così come solitamente avviene nei casi di ricettazione, ma “si

è semplicemente limitato a far valere (effettuando le rituali istanze e

compilando i formulari ufficiali) una pretesa di pegno mobiliare presso

l’ufficio competente a tale scopo”. Egli ha agito - ha continuato il

pretore - facendo capo ad “una procedura ufficiale e a un ufficio che opera

a norma di LEF e che disponeva di un pieno potere di controllo delle richieste

dell’accusato e che avrebbe potuto facilmente rilevare la problematica legata

all’esistenza di una riserva di proprietà sull’inventario di cui l’accusato

faceva valere, a giusto titolo, quale locatario, un diritto di ritenzione”

(sentenza impugnata, consid. 12, pag 9).

2.2. Nel suo memoriale la ricorrente sostiene che è “assolutamente

chiaro che il signor RI 2 fosse al corrente della riserva di proprietà” ed

è soltanto per ottenere l’assoluzione che egli ha “tentato di fare il «finto

stupido»” (ricorso, pag. 4). In realtà - continua la ricorrente - contrariamente

a quanto accertato nella pronuncia impugnata, RI 2, con la complicità di __________,

ha messo in atto una “manovra” che gli ha permesso di appropriarsi di un

inventario dal valore molto più consistente del credito che egli vantava nei

suoi confronti, danneggiando, non soltanto la parte civile, ma anche i diritti

di eventuali altri creditori (ricorso, pag. 4). Ciò si evince - prosegue la

ricorrente - dalla cronologia dei fatti che dimostrano inconfutabilmente che il

signor RI 2 era al corrente della riserva di proprietà, che ha sempre fatto

finta di ignorare; in particolare ciò risulta da una “serie di notifiche

verbali, formali e richiamate per lettera” che hanno preceduto il momento

dell’acquisto dell’inventario da parte di RI 2 (ricorso, pag. 4-6).

La ricorrente osserva che, se è vero che la

notifica non è stata inviata presso la __________ bensì presso la __________,

ciò è dovuto al fatto che quest’ultima “aveva trovato la signora __________

quale potenziale inquilina” e, soprattutto, sostiene che é impensabile che

una società che riceve una formale notifica la cestini e non la trasmetta al

vero interessato (ricorso, pag. 6). Ciò rilevato, la ricorrente sottolinea come

il teste __________ sia stato chiarissimo nell’affermare che, prima della

formale notifica in questione, egli aveva avvisato RI 2 telefonicamente e che

ciò risulta anche dall’abbondante corrispondenza agli atti (ricorso, pag. 6).

Il fatto che RI 2, nella lettera inviata il 15 dicembre 2005 a __________, sia rimasto del tutto silente su questo aspetto, prova - secondo la ricorrente -

la malafede dell’imputato che, altrimenti, “avrebbe dovuto agire con stupore

e con vigore. Invece sorvola tranquillamente, preparando il terreno alla

«furbata»” (ricorso, pag. 7).

Concludendo il suo allegato, la parte civile rimprovera

al giudice della Pretura penale di essere stato troppo magnanimo con RI 2,

valutando in maniera del tutto insostenibile la sua conoscenza dei fatti

(ricorso, pag. 7).

2.3. Ai sensi dell’art. 160 cpv. 1 CP chiunque acquista, riceve in dono o

in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta

da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena

detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria oppure con la pena

comminata al reato preliminare, se questa è più mite; ove il reato preliminare

sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la

querela è stata sporta.

Dal profilo soggettivo, il reato è intenzionale;

il dolo eventuale è sufficiente. Occorre dunque che l’autore abbia almeno

accettato l’eventualità che l’oggetto sia stato ottenuto mediante un’infrazione

commessa da un terzo; la giurisprudenza resa in tal senso dal Tribunale

federale sotto l’egida del previgente art. 144 vCP mantiene la sua validità

(DTF 119 IV 242 consid. 2b; 105 IV 303 consid. 3b; v. anche STF del 5 dicembre

2003, inc.6S.406/2003, consid. 2).

Considerandi

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è

una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid.

3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV

167.

consid. 4; 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii).

Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza

o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di

revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto

l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in:

Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n.

6.99

con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de

cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 9

aprile 2009, inc.6B_1004/2008).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I

8.

consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006,

consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare

la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre

spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata

valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149

consid. 3.1 con rinvii). E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare,

il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti

può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e

la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di

tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure,

ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile

deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata

una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid.

5.

, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

2.4

Nella misura in cui la ricorrente vuole dimostrare che RI 2 “era

al corrente della riserva di proprietà” proponendo una sua ricostruzione

cronologica dei fatti senza in alcun modo riferirsi agli accertamenti

effettuati e alle argomentazioni su di essi sviluppate dal primo giudice, il

ricorso è irricevibile in quanto appellatorio. Così argomentando, in effetti,

la ricorrente ha scordato di rivolgersi ad un’autorità di cassazione, dotata di

un potere di apprezzamento dei fatti limitato all’arbitrio che deve essere

sostanziato, non proponendo una diversa lettura del materiale probatorio, ma

spiegando puntualmente per quale motivo l’accertamento effettuato dal primo

giudice è viziato da errore qualificato.

In concreto, la ricorrente non si confronta con

le considerazioni che hanno portato il primo giudice ad accertare che RI 2 non era

al corrente dell’esistenza della riserva di proprietà. Non basta, in

effetti, sostenere che è impensabile che la __________ non abbia trasmesso al

vero interessato la lettera in cui tale riserva veniva notificata, per motivare

una censura d’arbitrio rivolta ad un accertamento fondato su altre

considerazioni, e meglio sul fatto che il dipendente della citata società ha

escluso di avere trasmesso la lettera a RI 2 e sul fatto che la dipendente

della __________ ha dichiarato che dal loro incarto non emergeva nulla riguardo

all’asserita riserva di proprietà di cui venne a conoscenza soltanto dopo

l’avvio della procedura esecutiva (sentenza impugnata, consid 8 pag. 7).

E, in questo contesto, nemmeno giova alla

ricorrente sostenere che risulta in modo chiarissimo dalla deposizione di __________

che l’imputato era comunque venuto a conoscenza dell’esistenza della riserva di

proprietà nel colloquio del 10 giugno 2005.

Infatti, la ricorrente non si confronta con la

tesi del primo giudice secondo cui, anche se RI 2 fosse stato informato

dell’esistenza della riserva di proprietà, non si potrebbe comunque sostenere

che egli era intenzionato a compiere un atto di ricettazione. In particolare,

la ricorrente non si confronta con l’accertamento secondo cui RI 2 nulla sapeva

dei dettagli dei rapporti di dare-avere fra le due donne così che, anche

nell’ipotesi contraria (cioè, quella di una sua pregressa conoscenza

dell’esistenza della riserva), egli nulla poteva sapere “dell’attualità e dell’incidenza

della riserva di proprietà” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7) poiché

al momento considerato dal decreto d’accusa egli poteva legittimamente credere

che nel frattempo i rapporti fra le due donne fossero stati risolti: __________

gli aveva, infatti, riferito di avere versato tutto il dovuto ad RI 1 ed egli

era stato tranquillizzato dalla __________ che gli aveva assicurato che i

rapporti fra le due erano stati risolti.

Queste circostanze - che, secondo il primo

giudice, escludono la colpevolezza di RI 2 anche nell’ipotesi in cui egli fosse

stato informato della riserva di proprietà - non solo non sono censurate di

arbitrio, ma nemmeno sono evocate dalla ricorrente che si limita a parlare di “furbate”

architettate dall’imputato con la complicità di __________ per impossessarsi

dell’inventario.

Del resto, la ricorrente non si esprime nemmeno

sulle argomentazioni sviluppate dal primo giudice nel considerando 12 della

sentenza impugnata secondo cui il dolo di RI 2 è escluso già perché egli altro

non ha fatto che rivolgersi all’autorità competente, non soltanto

all’esecuzione della LEF (e, quindi, per il procedimento di realizzazione del

pegno) ma anche alla tenuta e alla verifica del registro delle riserve di

proprietà.

Ritenuto, dunque, come il ricorso sul tema della

consapevolezza e del dolo di RI 2 debba essere ritenuto inammissibile, questa

Corte può esimersi dall’entrare nel merito delle altre censure: quand’anche

esse fossero fondate, infatti, RI 2 non potrebbe essere dichiarato autore colpevole

di ricettazione ritenuto che l’accertamento del primo giudice riguardo

l’assenza di un suo dolo in tal senso non è stato intaccato dal gravame.

3.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto,

posti a carico della ricorrente che rifonderà a RI 2, che ha presentato

osservazioni per il tramite di un legale, fr. 800.- per ripetibili (art. 15 CPP

combinato con l'art. 9 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico della ricorrente, che

rifonderà a RI 2 fr. 800.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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