17.2010.18
Ricettazione. Arbitrio nell'accertamento dei fatti. Ricorso irricevibile
27 luglio 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.18
Data decisione, Autorità:
27.07.2010, CCRP
Titolo:
Ricettazione. Arbitrio nell'accertamento dei fatti. Ricorso irricevibile
RICETTAZIONE
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 160 CPS
Incarto n.
17.2010.18
Lugano
27 luglio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 30 aprile 2010 da
RI 1
patrocinata dall' PA 1
contro la sentenza emanata il 24 marzo
2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
RI 2
rappr. dall' DI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 1° ottobre 2008 il procuratore pubblico ha
riconosciuto RI 2 autore colpevole di ricettazione per avere “tenuto in
pegno da __________ l’inventario del pub __________ di __________ del valore di
fr. 121'000.-, sapendo o comunque dovendo presumere esser stato ottenuto da
quest’ultima mediante un reato contro il patrimonio (in particolare,
un’appropriazione indebita) essendo lo stesso gravato da una riserva di
proprietà iscritta al registro “patti di riserva di proprietà” presso l’Ufficio
esecuzioni e fallimenti di __________ a favore di RI 1 (circostanza a lui
ripetutamente notificata sia per scritto che verbalmente dai patrocinatori
della proprietaria), cedendo poi lo stesso inventario a terzi subentrati nella
gestione dell’esercizio pubblico” e ne ha proposto la condanna alla pena
pecuniaria di trenta aliquote giornaliere da fr. 2'670.- ciascuna, per
complessivi fr. 80'100.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni oltre alla multa di fr. 3'000.- e al pagamento di tasse e spese.
B. Statuendo sull’opposizione presentata il 3 ottobre 2008, con
sentenza 24 marzo 2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto RI 2 dall’accusa
di ricettazione.
C. I fatti posti alla base del giudizio del primo giudice sono, in
sintesi, i seguenti.
1. Nel 1998 è venuto in essere fra RI 2 (proprietario dello stabile “__________”
a __________) e la __________ (amministratrice unica, RI 1) un contratto di
locazione per un locale commerciale (all’interno del citato stabile) in cui la
donna ha aperto l’esercizio pubblico “__________ pub” (da lei arredato ed
equipaggiato).
2. Con contratto di compravendita 20 maggio 2005, RI 1 ha ceduto a __________ l’inventario mobiliare dell’esercizio pubblico in questione al prezzo di fr.
275'000.-. L’art. 9 del contratto prevedeva la facoltà, per la venditrice, di
far iscrivere una riserva di proprietà sull’inventario ceduto a garanzia del
pagamento del prezzo. All’art. 11 del contratto, la __________ acconsentiva a
che __________ sottoscrivesse un nuovo contratto di locazione per l’esercizio
in questione o subentrasse nel contratto esistente, ciò che è stato comunicato
a PA 1, presso la __________, con lettera della fiduciaria __________
(rappresentante della venditrice) datata 10 giugno 2005.
3. Il 18 giugno 2005 RI 2 ha sottoscritto un nuovo contratto di
locazione con __________ (amministratrice unica, __________) avente per oggetto
il medesimo locale commerciale.
4. L’8 luglio 2005 RI 1 e __________ hanno stipulato una nuova
convenzione avente per oggetto l’inventario del __________ pub. Nell’accordo,
le parti modificavano i termini di pagamento precedentemente pattuiti e
prevedevano che, se __________ non li avesse rispettati, tutti i diritti
concernenti la locazione sarebbero stati trasferiti alla __________, rispettivamente
ad RI 1. __________ si impegnava a fornire un’attestazione dell’assenso di RI 2 a quanto sopra. RI 1 veniva assunta da __________, rispettivamente dalla sua società di gestione,
come gerente dell’esercizio pubblico.
5. Il 13 luglio 2005 RI 1 si è avvalsa della facoltà prevista
contrattualmente nel primo accordo e, rappresentata dalla __________, ha
chiesto all’Ufficio esecuzioni e fallimenti (UEF) di __________ l’iscrizione di
una riserva di proprietà a suo favore sull’inventario venduto a __________ per
l’importo di fr. 255'000.-.
Il giorno successivo, la __________ ha inviato a RI
2 presso la __________ di __________ copia dell’istanza di notifica della
riserva di proprietà e dell’estratto del relativo registro.
Un paio di mesi dopo, il 13 settembre 2005, la __________
ha informato RI 2 (inviandogli uno scritto) presso la __________ che il
pagamento nell’ambito della compravendita citata risultava difficoltoso.
6. Nel marzo 2006, visti i mancati pagamenti della pigione, RI 2 ha avviato una procedura esecutiva in cui ha fatto valere il diritto di ritenzione stabilito
dall’art. 268 CO chiedendo all’UEF di __________ l’erezione di un inventario degli
oggetti di cui al citato disposto. L’UEF ha dato seguito alla richiesta
allestendo, il 21 marzo 2006, il richiesto verbale di pignoramento. Fra gli
oggetti pignorati vi era anche il mobilio su cui era stata iscritta la riserva
di proprietà.
Il 27 marzo seguente, RI 2 ha presentato una domanda d’esecuzione nei confronti di __________ per le pigioni arretrate, dando
il via ad un’esecuzione per la realizzazione del pegno manuale, ovvero dei beni
indicati nel verbale di pignoramento.
Essendo la conduttrice sistematicamente in mora
nel pagamento delle pigioni, RI 2 ha in seguito chiesto all’UEF l’allestimento
di altri inventari ex art. 268 CO, avviando altre procedure esecutive per la
loro realizzazione.
7. In data 26 giugno 2006, RI 2 e la __________ si sono accordati
per la cessione dell’inventario e delle attrezzature del pub __________ a valere
come pagamento a saldo delle pigioni arretrate.
8. Con un esposto datato 11 dicembre 2007 RI 1 ha denunciato __________ e RI 2 per appropriazione indebita e ricettazione, dando avvio al presente
procedimento. Il decreto d’accusa emanato il 25 agosto 2008 nei confronti di __________
per appropriazione indebita (e altri reati che qui non interessano) è cresciuto
in giudicato senza opposizione.
D. Contro la sentenza del giudice della Pretura penale, RI 1 ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso. Nei motivi del gravame, presentato il 30 aprile
2010, la parte civile invoca un accertamento arbitrario dei fatti da parte del
primo giudice, così come un’errata applicazione del diritto sostanziale ai
fatti posti alla base della sentenza impugnata. Domanda, di conseguenza,
l’annullamento della sentenza impugnata, la condanna di RI 2 per ricettazione e
il versamento in suo favore di fr. 115'000.- (rispettivamente fr. 65'000.-)
oltre interessi. In subordine, la parte civile chiede il rinvio dell’incarto
alla Pretura penale per un nuovo giudizio di colpevolezza e per la condanna al
risarcimento.
E. Con osservazioni 25 maggio 2010, RI 2 ha postulato la reiezione del ricorso in quanto appellatorio e, in ogni caso, infondato. Il
procuratore pubblico, con scritto 17 maggio 2010, si è invece rimesso alla
decisione di questa Corte.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito
di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2
consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid.
2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune
prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid.
3).
2. La ricorrente nel suo gravame contesta l’accertamento pretorile
secondo cui RI 2 non sapeva dell’esistenza di una valida riserva di proprietà
sull’inventario.
2.1. Dopo avere ricordato i presupposti applicativi del reato di ricettazione,
il primo giudice ha precisato che l’art. 160 CP presuppone che l’autore abbia
perlomeno accettato l’eventualità che “la cosa” derivi da un’infrazione
contro il patrimonio.
Sulla questione, il pretore ha osservato che i
rapporti contrattuali fra __________, RI 1 e le società a loro riconducibili “non
sono mai stati d’immediata comprensione” (sentenza impugnata, consid. 7,
pag. 6) e che le loro relazioni commerciali “hanno per di più subito
numerose mutazioni nel tempo, così che non si può facilmente supporre che i
rapporti dare-avere tra venditrice e acquirente fossero per l’accusato
facilmente evincibili” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6). Ritenuto
che RI 2 non ha mai preso parte alle trattative tra RI 1 e __________, per lui
- continua il primo giudice - “era dunque assai arduo ipotizzare l’esistenza
di un «reato a monte» delle operazioni in questione” (sentenza impugnata,
consid. 7, pag. 6) così che, già solo in applicazione del principio in dubio
pro reo, “si impone di ritenere che l’accusato poteva anche non sapere
che, con la disposizione di quell’inventario, la venditrice poteva rischiare di
macchiarsi di un reato di appropriazione indebita” (sentenza impugnata,
consid. 7, pag. 6).
Per dimostrare il contrario - continua il primo
giudice - non è sufficiente provare che RI 2 era al corrente del fatto che “tra
la parte civile e __________ vi fossero dei dissapori o delle contestazioni
civili” poiché questo ancora non comporta che l’accusato sapesse “con la
necessaria certezza, che quell’inventario fosse addirittura provento di reato”
(sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6).
Dopo avere osservato che tale circostanza - e
meglio, l’esistenza di un reato contro il patrimonio commesso da __________ -
non è ancora a tutt’oggi debitamente comprovata in assenza di una sentenza
civile in procedura ordinaria attestante i diritti di RI 1 in merito all’inventario (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 6) e ricordato che agli atti vi sono
alcune dichiarazioni che “sembrano provare che, quell’inventario, sia stato
veramente pagato” (sentenza impugnata, consid. 9-10, pag. 8), il primo
giudice ha precisato come dall’insieme delle risultanze istruttorie risulti “verosimile
che RI 2 non era al corrente dell’esistenza e della valenza del patto di
riserva di proprietà” così come “non era al corrente dei dettagli in
merito ai rapporti di dare-avere fra __________ e RI 1” e perciò, in ogni caso, anche se avesse saputo della riserva, egli nulla poteva sapere “nemmeno
dell’attualità e dell’incidenza della riserva di proprietà sui suoi diritti di
locatore e proprietario” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7).
Rilevato, poi, che agli atti “non vi è la
prova che attesti che RI 2 è stato ammonito di non acquisire quell’inventario
perché non ne aveva il diritto” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7), il
primo giudice ha precisato che la tesi accusatoria è smentita dal fatto che
nulla prova che la lettera in cui si rendeva nota l’esistenza della riserva di
proprietà sia giunta a RI 2: essa è stata inviata alla __________ e non a RI 2
direttamente (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7) e il teste __________,
dipendente della società, ha affermato di non ricordare esattamente la sorte di
quello scritto dichiarandosi, però, certo di non avere mai consegnato
corrispondenza a RI 2 mentre la teste __________, impiegata della __________,
ha confermato che dal loro incarto non risultava alcun patto di riserva di
proprietà, precisando di avere visto la lettera della __________ solo dopo
l’avvio delle procedure esecutive nei confronti della __________ (sentenza
impugnata, consid. 8, pag. 7).
La non conoscenza da parte dell’imputato della
riserva di proprietà (in ogni caso, della validità di una simile eventuale
riserva) è, poi, confortata - secondo il primo giudice - dal fatto che la __________,
aveva assicurato a RI 2 - prima che questi avviasse le negoziazioni con la __________
- che le trattative fra RI 1 e __________ erano terminate e che le due donne avrebbero
preso a carico personalmente le usuali incombenze per la consegna dei locali:
pertanto, “anche se avesse saputo, dall’iscrizione della riserva di
proprietà alla cessione dell’inventario era passato del tempo, durante il quale
Fatti
i rapporti debitori tra le due donne avrebbero potuto essere risolti”
(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7). Infine, il giudice della Pretura
penale ha considerato che “la visione delle cose sopra descritta
dall’imputato risultava nella fattispecie facilitata anche dall’assetto
procedurale messo in atto dall’Ufficio esecuzioni e fallimenti di __________,
depositario dell’iscrizione della riserva di proprietà”, cui sono state
rivolte le richieste di pignoramento di RI 2: il fatto che l’UEF abbia dato
seguito alle richieste di quest’ultimo indipendentemente dalla riserva di
proprietà vanifica del tutto - conclude il primo giudice - la possibilità che RI
2 potesse supporre dell’esistenza di un reato a monte (sentenza impugnata,
consid. 11, pag. 8-9). Ritenuto l’agire dell’UEF - cui spettava di verificare
la fondatezza delle richieste dell’accusato e, quindi, anche la validità della
riserva di proprietà - “la possibilità per l’accusato di supporre dell’esistenza
di un reato a monte risultava ancora più vanificata” e, alla luce di tutte
queste circostanze e del principio in dubio pro reo, perde di rilevanza -
secondo il primo giudice - la testimonianza di __________ secondo cui, in un
incontro del 10 giugno 2005, RI 2 era stato verbalmente informato
dell’esistenza di un patto di riserva di proprietà (sentenza impugnata, consid.
12, pag. 9).
Sulla questione, il pretore ha, poi, ancora
ricordato che, ad escludere il dolo di RI 2, bastano le modalità con cui ha
agito. In effetti - ha precisato il primo giudice - egli non ha agito
furtivamente così come solitamente avviene nei casi di ricettazione, ma “si
è semplicemente limitato a far valere (effettuando le rituali istanze e
compilando i formulari ufficiali) una pretesa di pegno mobiliare presso
l’ufficio competente a tale scopo”. Egli ha agito - ha continuato il
pretore - facendo capo ad “una procedura ufficiale e a un ufficio che opera
a norma di LEF e che disponeva di un pieno potere di controllo delle richieste
dell’accusato e che avrebbe potuto facilmente rilevare la problematica legata
all’esistenza di una riserva di proprietà sull’inventario di cui l’accusato
faceva valere, a giusto titolo, quale locatario, un diritto di ritenzione”
(sentenza impugnata, consid. 12, pag 9).
2.2. Nel suo memoriale la ricorrente sostiene che è “assolutamente
chiaro che il signor RI 2 fosse al corrente della riserva di proprietà” ed
è soltanto per ottenere l’assoluzione che egli ha “tentato di fare il «finto
stupido»” (ricorso, pag. 4). In realtà - continua la ricorrente - contrariamente
a quanto accertato nella pronuncia impugnata, RI 2, con la complicità di __________,
ha messo in atto una “manovra” che gli ha permesso di appropriarsi di un
inventario dal valore molto più consistente del credito che egli vantava nei
suoi confronti, danneggiando, non soltanto la parte civile, ma anche i diritti
di eventuali altri creditori (ricorso, pag. 4). Ciò si evince - prosegue la
ricorrente - dalla cronologia dei fatti che dimostrano inconfutabilmente che il
signor RI 2 era al corrente della riserva di proprietà, che ha sempre fatto
finta di ignorare; in particolare ciò risulta da una “serie di notifiche
verbali, formali e richiamate per lettera” che hanno preceduto il momento
dell’acquisto dell’inventario da parte di RI 2 (ricorso, pag. 4-6).
La ricorrente osserva che, se è vero che la
notifica non è stata inviata presso la __________ bensì presso la __________,
ciò è dovuto al fatto che quest’ultima “aveva trovato la signora __________
quale potenziale inquilina” e, soprattutto, sostiene che é impensabile che
una società che riceve una formale notifica la cestini e non la trasmetta al
vero interessato (ricorso, pag. 6). Ciò rilevato, la ricorrente sottolinea come
il teste __________ sia stato chiarissimo nell’affermare che, prima della
formale notifica in questione, egli aveva avvisato RI 2 telefonicamente e che
ciò risulta anche dall’abbondante corrispondenza agli atti (ricorso, pag. 6).
Il fatto che RI 2, nella lettera inviata il 15 dicembre 2005 a __________, sia rimasto del tutto silente su questo aspetto, prova - secondo la ricorrente -
la malafede dell’imputato che, altrimenti, “avrebbe dovuto agire con stupore
e con vigore. Invece sorvola tranquillamente, preparando il terreno alla
«furbata»” (ricorso, pag. 7).
Concludendo il suo allegato, la parte civile rimprovera
al giudice della Pretura penale di essere stato troppo magnanimo con RI 2,
valutando in maniera del tutto insostenibile la sua conoscenza dei fatti
(ricorso, pag. 7).
2.3. Ai sensi dell’art. 160 cpv. 1 CP chiunque acquista, riceve in dono o
in pegno, occulta o aiuta ad alienare una cosa che sa o deve presumere ottenuta
da un terzo mediante un reato contro il patrimonio, è punito con una pena
detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria oppure con la pena
comminata al reato preliminare, se questa è più mite; ove il reato preliminare
sia perseguibile solo a querela di parte, la ricettazione è punibile solo se la
querela è stata sporta.
Dal profilo soggettivo, il reato è intenzionale;
il dolo eventuale è sufficiente. Occorre dunque che l’autore abbia almeno
accettato l’eventualità che l’oggetto sia stato ottenuto mediante un’infrazione
commessa da un terzo; la giurisprudenza resa in tal senso dal Tribunale
federale sotto l’egida del previgente art. 144 vCP mantiene la sua validità
(DTF 119 IV 242 consid. 2b; 105 IV 303 consid. 3b; v. anche STF del 5 dicembre
2003, inc.6S.406/2003, consid. 2).
Considerandi
Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è
una questione di fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid.
3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV
167.
consid. 4; 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii).
Sulla questione di sapere se una persona ha agito con volontà e consapevolezza
o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la Corte di cassazione e di
revisione penale può rivedere gli accertamenti del primo giudice soltanto sotto
l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in:
Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n.
6.99
con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de
cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246; STF 9
aprile 2009, inc.6B_1004/2008).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I
8.
consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006,
consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare
la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei
fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre
spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata
valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149
consid. 3.1 con rinvii). E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la
valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,
si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o
contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare,
il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti
può dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e
la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di
tener conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure,
ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile
deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata
una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid.
5.
, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
2.4
Nella misura in cui la ricorrente vuole dimostrare che RI 2 “era
al corrente della riserva di proprietà” proponendo una sua ricostruzione
cronologica dei fatti senza in alcun modo riferirsi agli accertamenti
effettuati e alle argomentazioni su di essi sviluppate dal primo giudice, il
ricorso è irricevibile in quanto appellatorio. Così argomentando, in effetti,
la ricorrente ha scordato di rivolgersi ad un’autorità di cassazione, dotata di
un potere di apprezzamento dei fatti limitato all’arbitrio che deve essere
sostanziato, non proponendo una diversa lettura del materiale probatorio, ma
spiegando puntualmente per quale motivo l’accertamento effettuato dal primo
giudice è viziato da errore qualificato.
In concreto, la ricorrente non si confronta con
le considerazioni che hanno portato il primo giudice ad accertare che RI 2 non era
al corrente dell’esistenza della riserva di proprietà. Non basta, in
effetti, sostenere che è impensabile che la __________ non abbia trasmesso al
vero interessato la lettera in cui tale riserva veniva notificata, per motivare
una censura d’arbitrio rivolta ad un accertamento fondato su altre
considerazioni, e meglio sul fatto che il dipendente della citata società ha
escluso di avere trasmesso la lettera a RI 2 e sul fatto che la dipendente
della __________ ha dichiarato che dal loro incarto non emergeva nulla riguardo
all’asserita riserva di proprietà di cui venne a conoscenza soltanto dopo
l’avvio della procedura esecutiva (sentenza impugnata, consid 8 pag. 7).
E, in questo contesto, nemmeno giova alla
ricorrente sostenere che risulta in modo chiarissimo dalla deposizione di __________
che l’imputato era comunque venuto a conoscenza dell’esistenza della riserva di
proprietà nel colloquio del 10 giugno 2005.
Infatti, la ricorrente non si confronta con la
tesi del primo giudice secondo cui, anche se RI 2 fosse stato informato
dell’esistenza della riserva di proprietà, non si potrebbe comunque sostenere
che egli era intenzionato a compiere un atto di ricettazione. In particolare,
la ricorrente non si confronta con l’accertamento secondo cui RI 2 nulla sapeva
dei dettagli dei rapporti di dare-avere fra le due donne così che, anche
nell’ipotesi contraria (cioè, quella di una sua pregressa conoscenza
dell’esistenza della riserva), egli nulla poteva sapere “dell’attualità e dell’incidenza
della riserva di proprietà” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7) poiché
al momento considerato dal decreto d’accusa egli poteva legittimamente credere
che nel frattempo i rapporti fra le due donne fossero stati risolti: __________
gli aveva, infatti, riferito di avere versato tutto il dovuto ad RI 1 ed egli
era stato tranquillizzato dalla __________ che gli aveva assicurato che i
rapporti fra le due erano stati risolti.
Queste circostanze - che, secondo il primo
giudice, escludono la colpevolezza di RI 2 anche nell’ipotesi in cui egli fosse
stato informato della riserva di proprietà - non solo non sono censurate di
arbitrio, ma nemmeno sono evocate dalla ricorrente che si limita a parlare di “furbate”
architettate dall’imputato con la complicità di __________ per impossessarsi
dell’inventario.
Del resto, la ricorrente non si esprime nemmeno
sulle argomentazioni sviluppate dal primo giudice nel considerando 12 della
sentenza impugnata secondo cui il dolo di RI 2 è escluso già perché egli altro
non ha fatto che rivolgersi all’autorità competente, non soltanto
all’esecuzione della LEF (e, quindi, per il procedimento di realizzazione del
pegno) ma anche alla tenuta e alla verifica del registro delle riserve di
proprietà.
Ritenuto, dunque, come il ricorso sul tema della
consapevolezza e del dolo di RI 2 debba essere ritenuto inammissibile, questa
Corte può esimersi dall’entrare nel merito delle altre censure: quand’anche
esse fossero fondate, infatti, RI 2 non potrebbe essere dichiarato autore colpevole
di ricettazione ritenuto che l’accertamento del primo giudice riguardo
l’assenza di un suo dolo in tal senso non è stato intaccato dal gravame.
3.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto,
posti a carico della ricorrente che rifonderà a RI 2, che ha presentato
osservazioni per il tramite di un legale, fr. 800.- per ripetibili (art. 15 CPP
combinato con l'art. 9 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico della ricorrente, che
rifonderà a RI 2 fr. 800.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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