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Decisione

17.2010.19

Infrazione alla LDDS; ricorso contro la decisione su rinvio per una nuova commisurazione della pena. Divieto di addurre nuovi mezzi di prova; posizione di garante dell'affittacamere; calcolo di spese

15 settembre 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo sull’opposizione sollevata da RI 1, con sentenza 8 luglio

2008, il giudice della Pretura penale lo ha assolto da entrambe le imputazioni.

C. Con sentenza 8 maggio 2009, la CCRP ha parzialmente accolto il ricorso per cassazione inoltrato dal sostituto procuratore pubblico avverso la

decisione di prima istanza. Pur confermando il proscioglimento di RI 1

dall’imputazione di contravvenzione all’art. 23 cpv. 4 LDDS, essa lo ha

dichiarato autore colpevole di infrazione all’art. 23 cpv. 1 LDDS, rinviando gli

atti alla Pretura penale per nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e

sulle spese di prima sede (cfr. sentenza CCRP inc. n. 17.2008.46).

D. Adito da RI 1 con ricorso in materia penale, subordinatamente con

ricorso sussidiario in materia costituzionale, con sentenza 18 agosto 2009 il

Tribunale federale ha dichiarato il rimedio inammissibile, ritenuto come la

sentenza impugnata non rappresenti una decisione finale né una decisione

parziale ed, in ogni caso, difettando i requisiti per impugnare una decisione

pregiudiziale o incidentale (sentenza TF, inc.6B_510/2009).

E. Con sentenza 14 aprile 2010, pertanto, il giudice della Pretura

penale ha proceduto a una nuova commisurazione della pena, condannando RI 1

alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-

(sessanta) cadauna, per un totale di fr. 4'200.- (quattromiladuecento), pena

sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di

fr. 1’000.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena

sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Lo ha,

inoltre, condannato al pagamento della tasse e spese giudiziarie di complessivi

fr. 400.-.

F. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con

dichiarazione di ricorso alla CCRP di data 19 aprile 2010. RI 1, nella sua

motivazione scritta, presentata il 21 maggio 2010, chiede, in via principale,

l’annullamento della decisione impugnata, in via subordinata la trasmissione

degli atti al giudice della Pretura penale per nuovo giudizio previa audizione

(contradditorio) delle persone indicate nel decreto di accusa, considerate

testimoni a suo carico e in via ancora più subordinata il contradditorio orale

davanti alla CCRP e la possibilità di controinterrogare le tre citate persone,

e l’accoglimento del ricorso nel merito. In ogni caso, protesta tasse, spese,

ripetibili e ogni indennità.

G. Non sono state presentate osservazioni al ricorso.

H. In occasione del pubblico dibattimento del 15 settembre 2010 il

ricorrente si è riconfermato nelle censure esposte nel gravame, postulando

l’annullamento della sentenza impugnata.

Il

procuratore pubblico ha per contro domandato la reiezione del gravame, nella

misura della sua ricevibilità, rimettendosi al prudente giudizio della Corte

per quel che concerne la censura riguardante l’ammontare di tasse e spese

giudiziarie.

Considerandi

in diritto: 1. Unitamente al ricorso, RI 1 ha prodotto (per la prima volta) il rapporto di intervento datato 12 aprile 2010 della polizia Cantonale,

Gendarmeria di __________, indirizzato al Comando della polizia cantonale, concernente

l’intervento effettuato dalla polizia il 25 febbraio 2010 ore 17.00 presso

l’esercizio pubblico __________ (doc. 3). Sennonché, davanti alla Corte di

cassazione e di revisione penale non sono ammissibili documenti né altri mezzi

di prova nuovi. Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep.

1973.

pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; CCRP, del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2006,

inc. n. 17.2005.51/52, consid. 2), un ricorso per cassazione dovendo essere

giudicato sulla base dello stesso materiale processuale vagliato in prima sede.

Ciò posto, tale documento, in quanto esibito solo con il ricorso, va pertanto

estromesso dagli atti.

2.

Al punto A del memoriale ricorsuale, il ricorrente lamenta anzitutto

un vizio essenziale di procedura giusta l’art. 288 lett. b CPP, come pure, in

subordine, un arbitrario accertamento dei fatti all’origine della sua condanna

ex art. 23 cpv. 1 LDDS, asserendo che è la seconda volta che egli giunge

davanti a questa Corte, senza che egli abbia potuto controinterrogare le tre

cittadine straniere menzionate nel decreto di accusa, di cui egli avrebbe

favorito il soggiorno illegale in Svizzera, sapendo che esse esercitavano

attività lucrativa abusiva presso l‘esercizio pubblico/affittacamere __________

, di cui era gerente. La mancata audizione di queste tre persone - prosegue il

ricorrente - ha condotto ad un arbitrario accertamento dei fatti e, quindi, ha

influito in modo decisivo sulla sua condanna. Ora, nella misura in cui si

avvale di argomenti del genere e, più precisamente, nella misura in cui si

diffonde in considerazioni con le quali si propone, in definitiva, di

contestare il giudizio di colpevolezza operato da questa Corte nella sua

decisione 8 maggio 2009 (inc. n. 17.2008.46), il gravame si rileva

manifestamente inammissibile. Giacché l’insorgente omette di considerare che la

sentenza del giudice della Pretura penale qui impugnata verteva, e doveva

vertere, unicamente sulla commisurazione della pena e sugli oneri processuali

di prima sede. In altri termini, le obiezioni ricorsuali - riprese in seguito al

punto D del ricorso con riferimento ad una pretesta violazione del diritto

federale che sarebbe stata commessa nei suoi confronti - volte a rimettere in

discussione la condanna ex art. 23 cpv. 1 LDDS da parte di questa Corte,

sfuggono a disamina nell’ambito del presente procedimento ricorsuale. Se del

caso, esse potranno essere (ri)presentate al Tribunale federale dopo

l’emanazione del presente giudizio (art. 93 cpv. 3 LTF). Ciò posto, non entra

nemmeno in considerazione la prospettata audizione davanti alla CCRP delle tre

cittadine straniere indicate nel decreto di accusa; richiesta che del resto è

contraria al citato divieto di addurre nuove prove e nuovi mezzi di prova

davanti alla CCRP (v. consid. 1 che precede).

3.

Il ricorrente si duole, dipoi, di un’errata applicazione del diritto

sostanziale riferita ad un presunto arbitrario accertamento dei fatti, che

avrebbe influito sulla commisurazione della pena a suo carico. La nuova

decisione - puntualizza l’insorgente - viola l’accertamento dei fatti, dato che

essa si fonda su nuovi fatti non accertati e, d’altra parte, ritiene a torto

che la sentenza di rinvio della CCRP sia già passata in giudicato, benché non

lo sia ancora. Il che - prosegue il ricorrente - ha comportato una violazione

del principio della presunzione di innocenza in merito al rimprovero mossogli

dal primo giudice di avere continuato a lavorare presso il medesimo datore di

lavoro, risultando strano che il Pretore non fosse informato dell’allegato 3 al

ricorso. Fatto sta - rileva sempre il ricorrente - che nella sentenza impugnata

gli si fa esplicitamente carico di avere continuato a lavorare nonostante la

condanna della CCRP, ricordandogli perfino che non gli compete di interpretare

la legge a suo piacimento. Non essendo la sentenza della CCRP passata in

giudicato - reitera nel fare valere il ricorrente - la tesi pretorile viola la

presunzione di innocenza. Nonostante tale giudizio, il primo giudice disponeva

pur sempre di libero spazio di apprezzamento per la commisurazione della pena.

Libero apprezzamento - obietta l’insorgente - che è stato però influenzato da

due elementi che all’evidenza traspaiono dall’impugnata sentenza e che non sono

corretti: la disattenzione della presunzione di innocenza, che deve valere fino

a quando sulla questione non si è pronunciato il Tribunale federale, ergo la

non giustificazione dei rimproveri mossigli a pag. 5 della sentenza impugnata;

il riferimento del primo giudice al fatto che l’esercizio pubblico __________ sarebbe

luogo di “meretricio”. Il decreto di accusa - rileva il prevenuto - è del 23

maggio 2007 e i fatti appurati sono quelli, al massimo, stabiliti con la prima

sentenza. Sennonché - osserva il ricorrente - il primo giudice si è fondato su

fatti posteriori a lui noti su cui non ha dato al condannato la possibilità di

difendersi, rispettivamente su un proprio personale pensiero. Certo, il

prevenuto ha presentato le regolari copie di permessi di persone che

esercitano presso il __________. Questa circostanza, sempre a suo giudizio,

dimostrerebbe però semmai il contrario, ovvero che tali persone sono

regolarmente notificate e iscritte. In ogni modo - sempre secondo il ricorrente

- rimproverandogli di avere continuato a lavorare colà, senza condanna

definitiva, oppure basandosi su fatti nuovi e ignoti, la sentenza impugnata

viola la procedura. Ne consegue che l’addebito e l’affermazione secondo cui il

locale continua ad essere per causa del prevenuto zeppo di persone clandestine,

hanno influito sulla commisurazione della pena: la motivazione fornita al

riguardo consente infatti di ritenere che il giudice ha valutato simili fatti

in modo aggravante. Da qui l’imperativo di annullare il dispositivo di condanna

inerente alla pena o di procedere ad una sua adeguata riduzione.

4.

Secondo l’art. 296 CPP, la Corte di cassazione e di revisione penale

riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il giudizio. In caso

contrario, rinvia la causa alla competente autorità del merito. In quest’ultimo

caso, l’autorità chiamata a giudicare nuovamente deve porre a fondamento della

propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr.

per analogia la procedura valida per il Tribunale federale: mutatis mutandis,

art. 273ter vPP che mantiene la validità anche sotto l’egida della nuova LTF;

cfr. messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria

federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901; cfr. anche sentenza CCRP del 25

maggio 2010, inc. 17. 2009.51, consid. 1.2 con riferimento a sentenza CCRP del

19.

aprile 2010, inc. 17.2010.8, consid. 1).

In concreto, il giudice della Pretura penale era

dunque tenuto a conformarsi a quanto stabilito da questa Corte con decisione 8

maggio 2009 in merito alla colpevolezza del ricorrente e ad emettere un nuovo

giudizio unicamente sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede

(cfr. sentenza CCRP, inc.17.2009.46, dispositivi n. 1 e 2).

5.

Premesso che al momento dei fatti il ricorrente era il gerente delle

stanze del __________ e, dunque, il responsabile delle stesse e che fra i suoi

ruoli vi era quello di accogliere i clienti della stanze e di compilare la

relativa “notifica di arrivo” per la Polizia (sentenza, consid. 3, pag. 4), il

giudice della Pretura penale ha anzitutto ricordato che al dibattimento

l’imputato si è avvalso di argomenti che contrastano in modo netto quanto

precisato dalla CCRP nella sua decisione di rinvio in merito al comportamento

che gli affittacamere muniti di patente devono adottare nella propria attività

e relativamente agli obblighi di controllo imposti agli stessi (sentenza,

consid. 4 pag. 4). RI 1 - ha puntualizzato il primo giudice - ha preteso di non

essere tenuto a verificare se una cliente che chiede una camera esercita poi la

prostituzione, dal momento che se ha i documenti e paga, secondo le istruzioni

ricevute, egli non ha altri obblighi, per poi soggiungere che non deve partire

dal presupposto che la persona in causa esercita quel particolare lavoro, che

può del resto anche essere esercitato fuori dal locale, ritenuto che egli non

può controllare quello che fanno, e che al bar ha occasione di vedere le

ragazze senza però poterle riconoscere, tanto da accorgersi che sono quelle

della camera soltanto il giorno successivo (sentenza, consid. 4 pag.5). Sennonché

- ha stigmatizzato il giudice - tale pensiero, oltre a non risultare credibile

per quanto attiene alla riconoscibilità delle prostitute al loro arrivo e al

bar adiacente alle camere affittate, è del tutto incurante delle direttive

imposte dalla CCRP e non costituisce di certo un’attenuante (sentenza, consid.

4.

pag. 5). RI 1 - ha fatto presente il pretore - era, infatti, perfettamente

consapevole del fatto che ospitare e dare alloggio a persone straniere prive

del permesso di lavoro è stato definito illegale dalla stessa CCRP. E il

prevenuto - ha proseguito il giudice - era pure consapevole che l’infrazione

può essere commessa anche con semplice dolo eventuale. Nonostante ciò, sempre

stando alla sentenza impugnata, egli ha reiterato nel sostenere quanto da lui

sempre dichiarato, ossia che, a suo avviso, non vi è nulla di anomalo nel ragionamento

da lui fatto, secondo cui il titolare della licenza dell’esercizio pubblico non

è tenuto a verificare l’attività che le sue ospiti esercitano nelle stanze affittate.

Trattasi però - secondo il giudice - di un’attitudine incurante della normativa

vigente e della sentenza della CCRP che lo ha condannato, ciò che impone

forzatamente di dedurre che le dichiarazioni delle autorità non hanno alcun

effetto sul soggetto (sentenza, consid. 4, pag. 5).

Ciò posto - ha concluso il pretore – RI 1 non può

giustificarsi con le proprie opinioni personali sull’interpretazione della

legge, così come non può discolparsi con il fatto che intende ricorrere fino

all’ultima istanza contro le sentenze a lui dirette. Al momento attuale, non

può nemmeno prevalersi del fondato diritto di ospitare le clienti, così come da

lui ipotizzato, non potendo ritenere maggiormente fondata la sua tesi rispetto

a quella della CCRP. La colpa di RI 1 - secondo il giudice - non può perciò

definirsi lieve alla luce anche della sua posizione giuridica, legata

all’attività di gerente del locale pubblico in questione e della sua, non certo

esemplare, collaborazione con l’autorità inquirente. Nell’espletare la sua

attività lucrativa, il prevenuto ha violato anche gli obblighi specifici validi

in ambito di esercizi pubblici di garantire l’ordine, la quiete e il buon

costume dell’attività che gestisce e delle immediate vicinanze di zone

sensibili e abitate, omettendo di notificare alle autorità il fatto che le

donne straniere, che lui sapeva o doveva presumere essere sprovviste della

necessaria autorizzazione, vi esercitavano un’attività lucrativa. RI 1 - sempre

secondo il Pretore - ha dipoi esercitato a scopo di lucro la sua attività, ciò

che gli ha consentito di conseguire un salario, ancorché non elevato (sentenza,

consid. 5, pag. 5-6). Da qui la condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote

giornaliere di fr. 60.- per un totale di fr. 4'200.-, sospesa condizionalmente

per un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 1'000.-.

6.

Contrariamente a quanto preteso nel

ricorso, tale motivazione è sostanzialmente conforme al contesto che risulta

dalla decisione di rinvio alla quale il primo giudice era tenuto ad attenersi.

Consapevole di affittare le camere a donne che esercitavano la prostituzione (e

ci mancherebbe altro) e sapendo, o comunque dovendo presumere che lo facevano

senza essere autorizzate a lavorare in Svizzera, RI 1, nella sua posizione di

garante, non poteva infatti contare di liberarsi dalle sue responsabilità

notificando semplicemente alla polizia la presenza nel motel delle donne

straniere quali turiste. RI 1, lo si ripete, era invece tenuto a notificare

alle autorità tutte quelle situazioni per lui riconoscibili in contrasto con la

legge che si realizzavano nell’esercizio pubblico di cui era gerente, tra cui

il fatto che persone, che per l’appunto sapeva o doveva presumere essere

sprovviste della necessaria autorizzazione, vi esercitavano un’attività

lucrativa (la prostituzione) non autorizzata. Ne consegue che nella misura in

cui il primo giudice ha considerato tale comportamento - sfociato nella

trasmissione all’autorità di una falsa indicazione con la notifica alla polizia

dei semplici soggiorni turistici, che in realtà erano invece dei soggiorni

destinati all’esercizio di un’attività lucrativa (esercizio della

prostituzione, checché ne dica il ricorrente con argomenti risibili) - nella

commisurazione della pena per i fatti all’origine della sua condanna, le

obiezioni ricorsuali, volte in buona sostanza a riscrivere la sentenza

impugnata nel merito, vanno disattese. Per contro, e su questo punto il

ricorrente ha ragione, non può invece meritare tutela la filippica - invero

improvvida - del primo giudice indirizzata al prevenuto per avere questi nel

corso del dibattimento reiterato nel contestare la condanna per infrazione

all’art. 23 cpv. 1 LDDS (tanto da preannunciare un ulteriore ricorso al

riguardo), incurante della normativa vigente e persino della sentenza che lo ha

condannato; ciò che consentirebbe, secondo lo stesso giudice, di forzatamente

dedurre che le dichiarazioni delle autorità non abbiano alcun effetto. Giacché

aggravare la pena per non avere il soggetto supinamente accettato la condanna

inflittagli da questa Corte - e sulla quale dovrà pronunciarsi il Tribunale

federale, se adito dal ricorrente - rispettivamente per non avere lo stesso

prevento riconosciuto i propri torti, stizzendo chi era chiamato a giudicarlo, esula

in modo manifesto dal rinvio disposto da questa Corte nella sua sentenza dell’ 8

maggio 2010, avente per oggetto i fatti di cui al decreto di accusa e non i

comportamenti successivi del soggetto. Su questo punto il ricorso va perciò

accolto.

D’altra

parte – così come già stabilito da questa Corte in un caso analogo (cfr.

sentenza CCRP 25 maggio 2010, inc. 17.2009.51) – la sua posizione di garante è

un presupposto oggettivo per il riconoscimento del reato e non può essere

ritenuta una circostanza aggravante la sua colpa. Parimenti, non può essere

considerato che egli ha delinquito per lucro, non potendo essere considerato

tale il salario percepito per la sua attività di gerente: esso gli è dovuto

dalla società di cui egli era dipendente in forza del contratto di lavoro e non

può essere considerato provento di un’attività illegale, quale sarebbe stato,

ad esempio, una ricompensa da parte delle prostitute o di terzi per l’omissione

della loro notifica all’autorità. Pertanto, si impone una riduzione della pena

(sospesa condizionalmente) da 70 aliquote di fr. 60.- cadauna a 40 aliquote

dello stesso importo, ossia da fr. 4'200.- a fr. 2’400.-, cui va aggiunta la

multa di fr. 1’000.-.

7.

Il ricorrente impugna, infine, il dispositivo n. 3 della sentenza

pretorile che lo condanna al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di

complessivi fr. 400.-. Assevera, in estrema sintesi, che nel primo processo il

giudice della Pretura penale aveva cifrato tali oneri in fr. 400.- (recte:

in fr. 900.-, dato che ha aumentato di fr. 500.- la tassa di giustizia per

motivazione scritta della sentenza), caricandoli però interamente allo Stato

(proscioglimento del prevenuto da entrambe le imputazioni di cui al decreto di

accusa). Il secondo processo - prosegue l’insorgente - non ha portato a misure

istruttorie, ritenuto in ogni modo che esiste perfino una discrepanza tra il

Dispositivo

dispositivo di condanna al pagamento di fr. 400.- e la distinta spese, che

arriva a un totale di fr. 625.- (sentenza, pag. 7). Premesso che dovrebbe

comunque valere il dispositivo e non la distinta, il ricorrente rimprovera al

primo giudice di avere aumentato la tassa di giustizia da fr. 200.- a fr. 1’000.-

e le spese da fr. 200.- a fr. 400.- (v. distinta spese, sentenza, pag. 7). Di

questi fr. 1'000.- di tassa di giustizia, 450.- fr sono stati accollati al

condannato, mentre che dei fr. 300.- delle spese giudiziarie, fr. 175.- sono

stati a sua volta messi a suo carico. Si è così passati da fr. 200.- a fr.

1’000.- per le tasse di giustizia e da fr. 200.- a fr. 300.- per le spese

giudiziarie, con un onere a suo carico di fr. 625.- (fr. 450.- + fr. 175.-).

Tenuto conto del fatto che nel secondo processo si trattava solo di commisurare

la pena, un aumento del genere - sempre secondo il ricorrente - non si giustifica

affatto, specie ove si consideri che esso non è nemmeno stato motivato. Tale

aumento - conclude il ricorrente - non può che essere interpretato come una

sorta di punizione indiretta nei suoi confronti, parzialmente vincitore.

8. Nel considerando n. 6 della sentenza impugnata, il giudice della

Pretura penale ha rilevato che, per quanto attiene alle tasse e alle spese di

giustizia e al relativo riparto, va considerato che il decreto di accusa è

stato ritenuto fondato per quanto attiene all’imputazione più grave (infrazione

all’art. 23 cpv. 1 LDDS). Occorre però rilevare - ha proseguito il giudice -

che la prima sentenza è stata cassata dalla CCRP, così che i relativi costi del

procedimento precedente devono essere accollati allo Stato. In definitiva - ha concluso

il Pretore - le tasse e spese caricate dal Ministero pubblico vanno sopportate

dall’accusato in ragione di tre quarti e dallo Stato in ragione di un quarto;

lo stesso deve valere per quanto attiene alla tasse e spese del secondo

processo, mentre che invece quelle del primo processo riformato dalla CCRP

vanno posti a carico dell’accusato unicamente per un quarto.

Tale motivazione - invero aggrovigliata - presenta

d’acchito un’evidente contraddizione nella misura in cui il giudice della

Pretura penale, dopo avere caricato allo Stato i costi del procedimento

precedente a seguito dell’annullamento della sentenza 8 luglio 2009 da parte

della CCRP, afferma che “invece quelle del primo processo riformato dalla

CCRP vanno poste a carico dell’accusato unicamente nella misura di ¼”

(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6). Ma v’è di più. Come correttamente

rilevato nel gravame, lo stesso giudice è incorso in un’ulteriore

contraddizione quantificando nel dispositivo di condanna (n. 3) in complessivi

fr. 400.- gli oneri processuali a carico del prevenuto, benché nella distinta

tali oneri siano stati cifrati invece in complessivi fr. 625.- (fr. 450.- + fr.

175.-). La questione non ha tuttavia da essere approfondita, dal momento che il

primo giudice non aveva valido motivo per quantificare - in modo, come visto,

peraltro contradditorio - gli oneri processuali, sommando tassa di giustizia e

spese processuali riferite a entrambi i procedimenti, così da portare la tassa

di giustizia di

fr. 700.- (fr. 200.- + l’ingiustificato aumento

di fr. 500.- per la motivazione scritta della sentenza; v. sentenza dell’8

luglio 2008, pag. 10) a fr. 1'000.- (fr. 450.- + fr. 550.-; v. sentenza

impugnata, distinta spese, pag. 7) e la spese giudiziarie da complessivi

fr. 200.- (primo processo, v. sentenza 8 luglio

2008, pag. 10) a complessivi fr. 300.- (fr. 175.- + fr. 125.-; v. sentenza

impugnata, distinta spese, pag. 7). Egli doveva, infatti, soltanto stabilire -

tenuto conto anche dell’art. 15 cpv. 2 CPP, a mente del quale se fu pronunciata

la cassazione della sentenza impugnata, lo Stato sopporta le spese posteriori

all’atto che l’ha determinata - in che misura gli oneri processuali, allora

quantificati in complessivi fr. 400.- (l’aumento di fr. 500.- della tassa di

giustizia per motivazione scritta non poteva più entrare in considerazione),

andavano ripartiti a carico del prevenuto e dello Stato con la sentenza sulla

fissazione della pena. Orbene, considerato che il prevenuto è stato assolto

dalla seconda imputazione (contravvenzione alla legge federale concernente il

domicilio la dimora degli stranieri, art. 23 cpv. 4 LDDS), con conseguente

riduzione della pena prospettata nel decreto di accusa, la somma di fr. 400.-

di cui al dispositivo n. 3 della sentenza impugnata (corrispondente, ora, alla

tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese giudiziarie di fr. 200.-, come nel

primo giudizio), va addebitata per metà al prevenuto e allo Stato per il

rimanente. Entro questi limiti, il ricorso va pertanto accolto. Per quanto

riguarda invece le ripetibili di prima sede (quantificate nel primo processo in

fr. 500.-) esse vanno proporzionalmente ridotte, per tenere conto della

condanna di cui al dispositivo n. 1. A questo titolo lo Stato verserà pertanto

a RI 1 (assistito anche nel secondo processo dal suo legale) ripetibili

ridotte, ovvero fr. 300.- (art. 9 cpv. 6 CPP).

9. Gli

oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia

sono posti carico del ricorrente (le cui doglianza sono state in buona parte

dichiarate inammissibili) in ragione di due terzi, mentre che per il rimanente

sono posti a carico dello Stato (art. 15 CCP).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che:

- in

riforma del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, RI 1 è condannato alla

pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta)

cadauna, per un totale di fr. 2’400.-, pena sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni;

- in

riforma del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, gli oneri processuali

per complessivi fr. 400.- sono posti per metà a carico di RI 1 e per il

rimanente a carico dello Stato, che rifonderà a RI 1 fr. 300.- per ripetibili

ridotte.

Per

il resto la sentenza impugnata rimane invariata.

2. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti

in:

a) tassa di

giustizia fr. 550.-

b) spese fr. 50.-

fr. 600.-

sono posti a carico del ricorrente in ragione di

½ e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 300.-

per ripetibili.

3. Intimazione

a:

"

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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