17.2010.19
Infrazione alla LDDS; ricorso contro la decisione su rinvio per una nuova commisurazione della pena. Divieto di addurre nuovi mezzi di prova; posizione di garante dell'affittacamere; calcolo di spese
15 settembre 2010Italiano23 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.19
Data decisione, Autorità:
15.09.2010, CCRP
Ricorso:
TF,6B-926/2010,24.01.2011
Titolo:
Infrazione alla LDDS; ricorso contro la decisione su rinvio per una nuova commisurazione della pena. Divieto di addurre nuovi mezzi di prova; posizione di garante dell'affittacamere; calcolo di spese e ripetibili
AGGRAVAMENTO DELLA PENA
OBBLIGO DI NOTIFICAZIONE
SPESE E RIPETIBILI
art. 15 cpv. 2 CPP-TI
art. 47 CPS
art. 23 cpv. 1 LDDS
Incarto n.
17.2010.19
Lugano
15 settembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell’Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 21 maggio 2010 da
RI 1
(rappr. da: avv. PA 1)
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 14 aprile 2010 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 23 maggio 2007, il sostituto procuratore
pubblico del Canton Ticino ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
-
infrazione alla LF sul domicilio e la dimora degli stranieri per avere a __________,
nel periodo 26 febbraio-3 aprile 2007, quale gerente/affittacamere favorito il
soggiorno di almeno 12 cittadine straniere - che sapeva esercitare attività
lucrativa abusiva - fornendo loro a pagamento un alloggio presso il __________
(art. 23 cpv. 1 LDDS);
-
contravvenzione alla citata legge, per avere, sempre nella sua qualità di
gerente dell’affittacamere __________ , impiegato un numero imprecisato di
cittadine straniere - tra cui le donne di cui si è riferito sopra - sapendo che
non erano autorizzate a lavorare in Svizzera poiché prive dei permessi
richiesti (art. 23 cpv. 4 LDDS).
In applicazione della pena, è stata proposta la
condanna di RI 1 a 90 aliquote giornaliere di fr. 90.- ciascuna per un totale
di fr. 8'100.-, pena sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni, e alla multa di fr. 3'000.-.
Fatti
B. Statuendo sull’opposizione sollevata da RI 1, con sentenza 8 luglio
2008, il giudice della Pretura penale lo ha assolto da entrambe le imputazioni.
C. Con sentenza 8 maggio 2009, la CCRP ha parzialmente accolto il ricorso per cassazione inoltrato dal sostituto procuratore pubblico avverso la
decisione di prima istanza. Pur confermando il proscioglimento di RI 1
dall’imputazione di contravvenzione all’art. 23 cpv. 4 LDDS, essa lo ha
dichiarato autore colpevole di infrazione all’art. 23 cpv. 1 LDDS, rinviando gli
atti alla Pretura penale per nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e
sulle spese di prima sede (cfr. sentenza CCRP inc. n. 17.2008.46).
D. Adito da RI 1 con ricorso in materia penale, subordinatamente con
ricorso sussidiario in materia costituzionale, con sentenza 18 agosto 2009 il
Tribunale federale ha dichiarato il rimedio inammissibile, ritenuto come la
sentenza impugnata non rappresenti una decisione finale né una decisione
parziale ed, in ogni caso, difettando i requisiti per impugnare una decisione
pregiudiziale o incidentale (sentenza TF, inc.6B_510/2009).
E. Con sentenza 14 aprile 2010, pertanto, il giudice della Pretura
penale ha proceduto a una nuova commisurazione della pena, condannando RI 1
alla pena pecuniaria di 70 (settanta) aliquote giornaliere di fr. 60.-
(sessanta) cadauna, per un totale di fr. 4'200.- (quattromiladuecento), pena
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, e alla multa di
fr. 1’000.- con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena
sostitutiva è fissata in 17 (diciassette) giorni (art. 106 cpv. 2 CP). Lo ha,
inoltre, condannato al pagamento della tasse e spese giudiziarie di complessivi
fr. 400.-.
F. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con
dichiarazione di ricorso alla CCRP di data 19 aprile 2010. RI 1, nella sua
motivazione scritta, presentata il 21 maggio 2010, chiede, in via principale,
l’annullamento della decisione impugnata, in via subordinata la trasmissione
degli atti al giudice della Pretura penale per nuovo giudizio previa audizione
(contradditorio) delle persone indicate nel decreto di accusa, considerate
testimoni a suo carico e in via ancora più subordinata il contradditorio orale
davanti alla CCRP e la possibilità di controinterrogare le tre citate persone,
e l’accoglimento del ricorso nel merito. In ogni caso, protesta tasse, spese,
ripetibili e ogni indennità.
G. Non sono state presentate osservazioni al ricorso.
H. In occasione del pubblico dibattimento del 15 settembre 2010 il
ricorrente si è riconfermato nelle censure esposte nel gravame, postulando
l’annullamento della sentenza impugnata.
Il
procuratore pubblico ha per contro domandato la reiezione del gravame, nella
misura della sua ricevibilità, rimettendosi al prudente giudizio della Corte
per quel che concerne la censura riguardante l’ammontare di tasse e spese
giudiziarie.
Considerandi
in diritto: 1. Unitamente al ricorso, RI 1 ha prodotto (per la prima volta) il rapporto di intervento datato 12 aprile 2010 della polizia Cantonale,
Gendarmeria di __________, indirizzato al Comando della polizia cantonale, concernente
l’intervento effettuato dalla polizia il 25 febbraio 2010 ore 17.00 presso
l’esercizio pubblico __________ (doc. 3). Sennonché, davanti alla Corte di
cassazione e di revisione penale non sono ammissibili documenti né altri mezzi
di prova nuovi. Tale divieto è sempre stato ribadito dalla giurisprudenza (Rep.
1973.
pag. 240 consid. 7; CCRP, sentenza del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; CCRP, del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2006,
inc. n. 17.2005.51/52, consid. 2), un ricorso per cassazione dovendo essere
giudicato sulla base dello stesso materiale processuale vagliato in prima sede.
Ciò posto, tale documento, in quanto esibito solo con il ricorso, va pertanto
estromesso dagli atti.
2.
Al punto A del memoriale ricorsuale, il ricorrente lamenta anzitutto
un vizio essenziale di procedura giusta l’art. 288 lett. b CPP, come pure, in
subordine, un arbitrario accertamento dei fatti all’origine della sua condanna
ex art. 23 cpv. 1 LDDS, asserendo che è la seconda volta che egli giunge
davanti a questa Corte, senza che egli abbia potuto controinterrogare le tre
cittadine straniere menzionate nel decreto di accusa, di cui egli avrebbe
favorito il soggiorno illegale in Svizzera, sapendo che esse esercitavano
attività lucrativa abusiva presso l‘esercizio pubblico/affittacamere __________
, di cui era gerente. La mancata audizione di queste tre persone - prosegue il
ricorrente - ha condotto ad un arbitrario accertamento dei fatti e, quindi, ha
influito in modo decisivo sulla sua condanna. Ora, nella misura in cui si
avvale di argomenti del genere e, più precisamente, nella misura in cui si
diffonde in considerazioni con le quali si propone, in definitiva, di
contestare il giudizio di colpevolezza operato da questa Corte nella sua
decisione 8 maggio 2009 (inc. n. 17.2008.46), il gravame si rileva
manifestamente inammissibile. Giacché l’insorgente omette di considerare che la
sentenza del giudice della Pretura penale qui impugnata verteva, e doveva
vertere, unicamente sulla commisurazione della pena e sugli oneri processuali
di prima sede. In altri termini, le obiezioni ricorsuali - riprese in seguito al
punto D del ricorso con riferimento ad una pretesta violazione del diritto
federale che sarebbe stata commessa nei suoi confronti - volte a rimettere in
discussione la condanna ex art. 23 cpv. 1 LDDS da parte di questa Corte,
sfuggono a disamina nell’ambito del presente procedimento ricorsuale. Se del
caso, esse potranno essere (ri)presentate al Tribunale federale dopo
l’emanazione del presente giudizio (art. 93 cpv. 3 LTF). Ciò posto, non entra
nemmeno in considerazione la prospettata audizione davanti alla CCRP delle tre
cittadine straniere indicate nel decreto di accusa; richiesta che del resto è
contraria al citato divieto di addurre nuove prove e nuovi mezzi di prova
davanti alla CCRP (v. consid. 1 che precede).
3.
Il ricorrente si duole, dipoi, di un’errata applicazione del diritto
sostanziale riferita ad un presunto arbitrario accertamento dei fatti, che
avrebbe influito sulla commisurazione della pena a suo carico. La nuova
decisione - puntualizza l’insorgente - viola l’accertamento dei fatti, dato che
essa si fonda su nuovi fatti non accertati e, d’altra parte, ritiene a torto
che la sentenza di rinvio della CCRP sia già passata in giudicato, benché non
lo sia ancora. Il che - prosegue il ricorrente - ha comportato una violazione
del principio della presunzione di innocenza in merito al rimprovero mossogli
dal primo giudice di avere continuato a lavorare presso il medesimo datore di
lavoro, risultando strano che il Pretore non fosse informato dell’allegato 3 al
ricorso. Fatto sta - rileva sempre il ricorrente - che nella sentenza impugnata
gli si fa esplicitamente carico di avere continuato a lavorare nonostante la
condanna della CCRP, ricordandogli perfino che non gli compete di interpretare
la legge a suo piacimento. Non essendo la sentenza della CCRP passata in
giudicato - reitera nel fare valere il ricorrente - la tesi pretorile viola la
presunzione di innocenza. Nonostante tale giudizio, il primo giudice disponeva
pur sempre di libero spazio di apprezzamento per la commisurazione della pena.
Libero apprezzamento - obietta l’insorgente - che è stato però influenzato da
due elementi che all’evidenza traspaiono dall’impugnata sentenza e che non sono
corretti: la disattenzione della presunzione di innocenza, che deve valere fino
a quando sulla questione non si è pronunciato il Tribunale federale, ergo la
non giustificazione dei rimproveri mossigli a pag. 5 della sentenza impugnata;
il riferimento del primo giudice al fatto che l’esercizio pubblico __________ sarebbe
luogo di “meretricio”. Il decreto di accusa - rileva il prevenuto - è del 23
maggio 2007 e i fatti appurati sono quelli, al massimo, stabiliti con la prima
sentenza. Sennonché - osserva il ricorrente - il primo giudice si è fondato su
fatti posteriori a lui noti su cui non ha dato al condannato la possibilità di
difendersi, rispettivamente su un proprio personale pensiero. Certo, il
prevenuto ha presentato le regolari copie di permessi di persone che
esercitano presso il __________. Questa circostanza, sempre a suo giudizio,
dimostrerebbe però semmai il contrario, ovvero che tali persone sono
regolarmente notificate e iscritte. In ogni modo - sempre secondo il ricorrente
- rimproverandogli di avere continuato a lavorare colà, senza condanna
definitiva, oppure basandosi su fatti nuovi e ignoti, la sentenza impugnata
viola la procedura. Ne consegue che l’addebito e l’affermazione secondo cui il
locale continua ad essere per causa del prevenuto zeppo di persone clandestine,
hanno influito sulla commisurazione della pena: la motivazione fornita al
riguardo consente infatti di ritenere che il giudice ha valutato simili fatti
in modo aggravante. Da qui l’imperativo di annullare il dispositivo di condanna
inerente alla pena o di procedere ad una sua adeguata riduzione.
4.
Secondo l’art. 296 CPP, la Corte di cassazione e di revisione penale
riforma la sentenza quando ha sufficienti elementi per il giudizio. In caso
contrario, rinvia la causa alla competente autorità del merito. In quest’ultimo
caso, l’autorità chiamata a giudicare nuovamente deve porre a fondamento della
propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione (cfr.
per analogia la procedura valida per il Tribunale federale: mutatis mutandis,
art. 273ter vPP che mantiene la validità anche sotto l’egida della nuova LTF;
cfr. messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria
federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901; cfr. anche sentenza CCRP del 25
maggio 2010, inc. 17. 2009.51, consid. 1.2 con riferimento a sentenza CCRP del
19.
aprile 2010, inc. 17.2010.8, consid. 1).
In concreto, il giudice della Pretura penale era
dunque tenuto a conformarsi a quanto stabilito da questa Corte con decisione 8
maggio 2009 in merito alla colpevolezza del ricorrente e ad emettere un nuovo
giudizio unicamente sulla commisurazione della pena e sulle spese di prima sede
(cfr. sentenza CCRP, inc.17.2009.46, dispositivi n. 1 e 2).
5.
Premesso che al momento dei fatti il ricorrente era il gerente delle
stanze del __________ e, dunque, il responsabile delle stesse e che fra i suoi
ruoli vi era quello di accogliere i clienti della stanze e di compilare la
relativa “notifica di arrivo” per la Polizia (sentenza, consid. 3, pag. 4), il
giudice della Pretura penale ha anzitutto ricordato che al dibattimento
l’imputato si è avvalso di argomenti che contrastano in modo netto quanto
precisato dalla CCRP nella sua decisione di rinvio in merito al comportamento
che gli affittacamere muniti di patente devono adottare nella propria attività
e relativamente agli obblighi di controllo imposti agli stessi (sentenza,
consid. 4 pag. 4). RI 1 - ha puntualizzato il primo giudice - ha preteso di non
essere tenuto a verificare se una cliente che chiede una camera esercita poi la
prostituzione, dal momento che se ha i documenti e paga, secondo le istruzioni
ricevute, egli non ha altri obblighi, per poi soggiungere che non deve partire
dal presupposto che la persona in causa esercita quel particolare lavoro, che
può del resto anche essere esercitato fuori dal locale, ritenuto che egli non
può controllare quello che fanno, e che al bar ha occasione di vedere le
ragazze senza però poterle riconoscere, tanto da accorgersi che sono quelle
della camera soltanto il giorno successivo (sentenza, consid. 4 pag.5). Sennonché
- ha stigmatizzato il giudice - tale pensiero, oltre a non risultare credibile
per quanto attiene alla riconoscibilità delle prostitute al loro arrivo e al
bar adiacente alle camere affittate, è del tutto incurante delle direttive
imposte dalla CCRP e non costituisce di certo un’attenuante (sentenza, consid.
4.
pag. 5). RI 1 - ha fatto presente il pretore - era, infatti, perfettamente
consapevole del fatto che ospitare e dare alloggio a persone straniere prive
del permesso di lavoro è stato definito illegale dalla stessa CCRP. E il
prevenuto - ha proseguito il giudice - era pure consapevole che l’infrazione
può essere commessa anche con semplice dolo eventuale. Nonostante ciò, sempre
stando alla sentenza impugnata, egli ha reiterato nel sostenere quanto da lui
sempre dichiarato, ossia che, a suo avviso, non vi è nulla di anomalo nel ragionamento
da lui fatto, secondo cui il titolare della licenza dell’esercizio pubblico non
è tenuto a verificare l’attività che le sue ospiti esercitano nelle stanze affittate.
Trattasi però - secondo il giudice - di un’attitudine incurante della normativa
vigente e della sentenza della CCRP che lo ha condannato, ciò che impone
forzatamente di dedurre che le dichiarazioni delle autorità non hanno alcun
effetto sul soggetto (sentenza, consid. 4, pag. 5).
Ciò posto - ha concluso il pretore – RI 1 non può
giustificarsi con le proprie opinioni personali sull’interpretazione della
legge, così come non può discolparsi con il fatto che intende ricorrere fino
all’ultima istanza contro le sentenze a lui dirette. Al momento attuale, non
può nemmeno prevalersi del fondato diritto di ospitare le clienti, così come da
lui ipotizzato, non potendo ritenere maggiormente fondata la sua tesi rispetto
a quella della CCRP. La colpa di RI 1 - secondo il giudice - non può perciò
definirsi lieve alla luce anche della sua posizione giuridica, legata
all’attività di gerente del locale pubblico in questione e della sua, non certo
esemplare, collaborazione con l’autorità inquirente. Nell’espletare la sua
attività lucrativa, il prevenuto ha violato anche gli obblighi specifici validi
in ambito di esercizi pubblici di garantire l’ordine, la quiete e il buon
costume dell’attività che gestisce e delle immediate vicinanze di zone
sensibili e abitate, omettendo di notificare alle autorità il fatto che le
donne straniere, che lui sapeva o doveva presumere essere sprovviste della
necessaria autorizzazione, vi esercitavano un’attività lucrativa. RI 1 - sempre
secondo il Pretore - ha dipoi esercitato a scopo di lucro la sua attività, ciò
che gli ha consentito di conseguire un salario, ancorché non elevato (sentenza,
consid. 5, pag. 5-6). Da qui la condanna alla pena pecuniaria di 70 aliquote
giornaliere di fr. 60.- per un totale di fr. 4'200.-, sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di due anni, e a una multa di fr. 1'000.-.
6.
Contrariamente a quanto preteso nel
ricorso, tale motivazione è sostanzialmente conforme al contesto che risulta
dalla decisione di rinvio alla quale il primo giudice era tenuto ad attenersi.
Consapevole di affittare le camere a donne che esercitavano la prostituzione (e
ci mancherebbe altro) e sapendo, o comunque dovendo presumere che lo facevano
senza essere autorizzate a lavorare in Svizzera, RI 1, nella sua posizione di
garante, non poteva infatti contare di liberarsi dalle sue responsabilità
notificando semplicemente alla polizia la presenza nel motel delle donne
straniere quali turiste. RI 1, lo si ripete, era invece tenuto a notificare
alle autorità tutte quelle situazioni per lui riconoscibili in contrasto con la
legge che si realizzavano nell’esercizio pubblico di cui era gerente, tra cui
il fatto che persone, che per l’appunto sapeva o doveva presumere essere
sprovviste della necessaria autorizzazione, vi esercitavano un’attività
lucrativa (la prostituzione) non autorizzata. Ne consegue che nella misura in
cui il primo giudice ha considerato tale comportamento - sfociato nella
trasmissione all’autorità di una falsa indicazione con la notifica alla polizia
dei semplici soggiorni turistici, che in realtà erano invece dei soggiorni
destinati all’esercizio di un’attività lucrativa (esercizio della
prostituzione, checché ne dica il ricorrente con argomenti risibili) - nella
commisurazione della pena per i fatti all’origine della sua condanna, le
obiezioni ricorsuali, volte in buona sostanza a riscrivere la sentenza
impugnata nel merito, vanno disattese. Per contro, e su questo punto il
ricorrente ha ragione, non può invece meritare tutela la filippica - invero
improvvida - del primo giudice indirizzata al prevenuto per avere questi nel
corso del dibattimento reiterato nel contestare la condanna per infrazione
all’art. 23 cpv. 1 LDDS (tanto da preannunciare un ulteriore ricorso al
riguardo), incurante della normativa vigente e persino della sentenza che lo ha
condannato; ciò che consentirebbe, secondo lo stesso giudice, di forzatamente
dedurre che le dichiarazioni delle autorità non abbiano alcun effetto. Giacché
aggravare la pena per non avere il soggetto supinamente accettato la condanna
inflittagli da questa Corte - e sulla quale dovrà pronunciarsi il Tribunale
federale, se adito dal ricorrente - rispettivamente per non avere lo stesso
prevento riconosciuto i propri torti, stizzendo chi era chiamato a giudicarlo, esula
in modo manifesto dal rinvio disposto da questa Corte nella sua sentenza dell’ 8
maggio 2010, avente per oggetto i fatti di cui al decreto di accusa e non i
comportamenti successivi del soggetto. Su questo punto il ricorso va perciò
accolto.
D’altra
parte – così come già stabilito da questa Corte in un caso analogo (cfr.
sentenza CCRP 25 maggio 2010, inc. 17.2009.51) – la sua posizione di garante è
un presupposto oggettivo per il riconoscimento del reato e non può essere
ritenuta una circostanza aggravante la sua colpa. Parimenti, non può essere
considerato che egli ha delinquito per lucro, non potendo essere considerato
tale il salario percepito per la sua attività di gerente: esso gli è dovuto
dalla società di cui egli era dipendente in forza del contratto di lavoro e non
può essere considerato provento di un’attività illegale, quale sarebbe stato,
ad esempio, una ricompensa da parte delle prostitute o di terzi per l’omissione
della loro notifica all’autorità. Pertanto, si impone una riduzione della pena
(sospesa condizionalmente) da 70 aliquote di fr. 60.- cadauna a 40 aliquote
dello stesso importo, ossia da fr. 4'200.- a fr. 2’400.-, cui va aggiunta la
multa di fr. 1’000.-.
7.
Il ricorrente impugna, infine, il dispositivo n. 3 della sentenza
pretorile che lo condanna al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 400.-. Assevera, in estrema sintesi, che nel primo processo il
giudice della Pretura penale aveva cifrato tali oneri in fr. 400.- (recte:
in fr. 900.-, dato che ha aumentato di fr. 500.- la tassa di giustizia per
motivazione scritta della sentenza), caricandoli però interamente allo Stato
(proscioglimento del prevenuto da entrambe le imputazioni di cui al decreto di
accusa). Il secondo processo - prosegue l’insorgente - non ha portato a misure
istruttorie, ritenuto in ogni modo che esiste perfino una discrepanza tra il
Dispositivo
dispositivo di condanna al pagamento di fr. 400.- e la distinta spese, che
arriva a un totale di fr. 625.- (sentenza, pag. 7). Premesso che dovrebbe
comunque valere il dispositivo e non la distinta, il ricorrente rimprovera al
primo giudice di avere aumentato la tassa di giustizia da fr. 200.- a fr. 1’000.-
e le spese da fr. 200.- a fr. 400.- (v. distinta spese, sentenza, pag. 7). Di
questi fr. 1'000.- di tassa di giustizia, 450.- fr sono stati accollati al
condannato, mentre che dei fr. 300.- delle spese giudiziarie, fr. 175.- sono
stati a sua volta messi a suo carico. Si è così passati da fr. 200.- a fr.
1’000.- per le tasse di giustizia e da fr. 200.- a fr. 300.- per le spese
giudiziarie, con un onere a suo carico di fr. 625.- (fr. 450.- + fr. 175.-).
Tenuto conto del fatto che nel secondo processo si trattava solo di commisurare
la pena, un aumento del genere - sempre secondo il ricorrente - non si giustifica
affatto, specie ove si consideri che esso non è nemmeno stato motivato. Tale
aumento - conclude il ricorrente - non può che essere interpretato come una
sorta di punizione indiretta nei suoi confronti, parzialmente vincitore.
8. Nel considerando n. 6 della sentenza impugnata, il giudice della
Pretura penale ha rilevato che, per quanto attiene alle tasse e alle spese di
giustizia e al relativo riparto, va considerato che il decreto di accusa è
stato ritenuto fondato per quanto attiene all’imputazione più grave (infrazione
all’art. 23 cpv. 1 LDDS). Occorre però rilevare - ha proseguito il giudice -
che la prima sentenza è stata cassata dalla CCRP, così che i relativi costi del
procedimento precedente devono essere accollati allo Stato. In definitiva - ha concluso
il Pretore - le tasse e spese caricate dal Ministero pubblico vanno sopportate
dall’accusato in ragione di tre quarti e dallo Stato in ragione di un quarto;
lo stesso deve valere per quanto attiene alla tasse e spese del secondo
processo, mentre che invece quelle del primo processo riformato dalla CCRP
vanno posti a carico dell’accusato unicamente per un quarto.
Tale motivazione - invero aggrovigliata - presenta
d’acchito un’evidente contraddizione nella misura in cui il giudice della
Pretura penale, dopo avere caricato allo Stato i costi del procedimento
precedente a seguito dell’annullamento della sentenza 8 luglio 2009 da parte
della CCRP, afferma che “invece quelle del primo processo riformato dalla
CCRP vanno poste a carico dell’accusato unicamente nella misura di ¼”
(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 6). Ma v’è di più. Come correttamente
rilevato nel gravame, lo stesso giudice è incorso in un’ulteriore
contraddizione quantificando nel dispositivo di condanna (n. 3) in complessivi
fr. 400.- gli oneri processuali a carico del prevenuto, benché nella distinta
tali oneri siano stati cifrati invece in complessivi fr. 625.- (fr. 450.- + fr.
175.-). La questione non ha tuttavia da essere approfondita, dal momento che il
primo giudice non aveva valido motivo per quantificare - in modo, come visto,
peraltro contradditorio - gli oneri processuali, sommando tassa di giustizia e
spese processuali riferite a entrambi i procedimenti, così da portare la tassa
di giustizia di
fr. 700.- (fr. 200.- + l’ingiustificato aumento
di fr. 500.- per la motivazione scritta della sentenza; v. sentenza dell’8
luglio 2008, pag. 10) a fr. 1'000.- (fr. 450.- + fr. 550.-; v. sentenza
impugnata, distinta spese, pag. 7) e la spese giudiziarie da complessivi
fr. 200.- (primo processo, v. sentenza 8 luglio
2008, pag. 10) a complessivi fr. 300.- (fr. 175.- + fr. 125.-; v. sentenza
impugnata, distinta spese, pag. 7). Egli doveva, infatti, soltanto stabilire -
tenuto conto anche dell’art. 15 cpv. 2 CPP, a mente del quale se fu pronunciata
la cassazione della sentenza impugnata, lo Stato sopporta le spese posteriori
all’atto che l’ha determinata - in che misura gli oneri processuali, allora
quantificati in complessivi fr. 400.- (l’aumento di fr. 500.- della tassa di
giustizia per motivazione scritta non poteva più entrare in considerazione),
andavano ripartiti a carico del prevenuto e dello Stato con la sentenza sulla
fissazione della pena. Orbene, considerato che il prevenuto è stato assolto
dalla seconda imputazione (contravvenzione alla legge federale concernente il
domicilio la dimora degli stranieri, art. 23 cpv. 4 LDDS), con conseguente
riduzione della pena prospettata nel decreto di accusa, la somma di fr. 400.-
di cui al dispositivo n. 3 della sentenza impugnata (corrispondente, ora, alla
tassa di giustizia di fr. 200.- e alle spese giudiziarie di fr. 200.-, come nel
primo giudizio), va addebitata per metà al prevenuto e allo Stato per il
rimanente. Entro questi limiti, il ricorso va pertanto accolto. Per quanto
riguarda invece le ripetibili di prima sede (quantificate nel primo processo in
fr. 500.-) esse vanno proporzionalmente ridotte, per tenere conto della
condanna di cui al dispositivo n. 1. A questo titolo lo Stato verserà pertanto
a RI 1 (assistito anche nel secondo processo dal suo legale) ripetibili
ridotte, ovvero fr. 300.- (art. 9 cpv. 6 CPP).
9. Gli
oneri processuali relativi al presente giudizio seguono la soccombenza, ossia
sono posti carico del ricorrente (le cui doglianza sono state in buona parte
dichiarate inammissibili) in ragione di due terzi, mentre che per il rimanente
sono posti a carico dello Stato (art. 15 CCP).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto nel senso che:
- in
riforma del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, RI 1 è condannato alla
pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di fr. 60.- (sessanta)
cadauna, per un totale di fr. 2’400.-, pena sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni;
- in
riforma del dispositivo n. 3 della sentenza impugnata, gli oneri processuali
per complessivi fr. 400.- sono posti per metà a carico di RI 1 e per il
rimanente a carico dello Stato, che rifonderà a RI 1 fr. 300.- per ripetibili
ridotte.
Per
il resto la sentenza impugnata rimane invariata.
2. Gli oneri processuali relativi al presente giudizio, consistenti
in:
a) tassa di
giustizia fr. 550.-
b) spese fr. 50.-
fr. 600.-
sono posti a carico del ricorrente in ragione di
½ e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 300.-
per ripetibili.
3. Intimazione
a:
"
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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