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Decisione

17.2010.2

L'opposizione all'uso dibattimentale delle risultanze scritte dell'istruzione formale (art. 227 cpv. 2 CPP) non deve essere motivata. Se formulata essa ha quale effetto l'obbligo per il giudice di ass

13 agosto 2010Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le

proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia.

RI 1 ha sollevato opposizione contro il citato

decreto d’accusa.

B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza 30 novembre 2009, il

giudice della Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di

infrazione alle norme della circolazione, di elusione dei provvedimenti per

accertare l’incapacità alla guida e di inosservanza dei doveri in caso di

infortunio mentre che lo ha assolto dalle imputazioni di lesioni semplici

ripetute e di ingiuria, essendo tra le parti intervenuto un accordo transattivo

ed avendo, perciò, le parti civili ritirato la querela.

Il giudice di prime cure ha, pertanto, inflitto a

RI 1, una pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di CHF 90.-

(novanta), per un totale di CHF 3'600.- (tremilaseicento), sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, e una multa di CHF

400.- (quattrocento), da sostituirsi in caso di mancato pagamento, con la pena

detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP), oltre che al pagamento

delle tasse e delle spese giudiziarie per complessivi CHF 900.- (novecento).

C. Contro la sentenza del primo giudice, RI 1 ha introdotto lo stesso 30 novembre 2009, dichiarazione di ricorso alla Corte di Cassazione e di

revisione penale.

Nella motivazione scritta, presentata

tempestivamente il 7 gennaio 2010, l’insorgente si duole di errata applicazione

del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza, di vizi

essenziali di procedura, di violazione del diritto di essere sentito e

dell’obbligo di motivazione e chiede in, via principale, l’annullamento della

sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla Pretura penale per nuovi

accertamenti ed un nuovo giudizio mentre, in subordine, chiede la riforma della

sentenza con il suo proscioglimento dalle accuse di elusione di provvedimenti

per accertare l’incapacità alla guida e di inosservanza ai doveri in caso di

infortunio, con conseguente condanna ad una multa, mitigata però a CHF 200.-

(duecento), per infrazione alle norme della circolazione.

D. Con scritto 12 gennaio 2010, il procuratore pubblico postula la

reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

Considerandi

in diritto 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere

presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a

base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il

ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per

arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L'accertamento dei fatti e la valutazione delle

prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1

CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche

inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e

oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.

153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173

consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.

3.

pag. 371).

2.

Il ricorrente censura il fatto che il giudice della Pretura

penale ha utilizzato, sia in sede di pubblico dibattimento che nella

motivazione scritta della sua sentenza, le risultanze dell’istruzione formale

al cui utilizzo egli si era tempestivamente opposto così come alla facoltà di

cui all’art. 227 cpv. 2 CPP. In particolare, egli rimprovera al primo giudice

di avere fatto uso del rapporto di constatazione di polizia 6 giugno 2007

(AI2), peraltro “neppure prospettato all’accusato in sede dibattimentale (…)

così che il suo uso in ambito di motivazione del giudizio costituisce anche una

sorpresa e lede crassamente il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.

fed.), ritenuto che alla difesa non è stato permesso di esprimersi

preventivamente” (ricorso, pag. 3 e 4). Facendo uso del predetto rapporto

di constatazione – continua il ricorrente dopo avere ricordato i contenuti dei

materiali legislativi relativi all’art. 227 cpv. 2 CPP – “ha commesso un

errore essenziale di procedura” che impone l’annullamento della sentenza

(ricorso, pag. 4 e 5).

Rilevato, poi, che il primo giudice ha “implicitamente

respinto” la sua opposizione “senza motivazione alcuna e pertanto in

diniego formale di giustizia” (art. 6 cpv. 1 CPP e 29 cpv. 2 Cost. fed), il

ricorrente precisa come il tema non sia tanto la garanzia del diritto al

contradditorio quanto piuttosto il rispetto dei principi dell’immediatezza e

dell’oralità di cui egli “aveva chiesto il rigoroso rispetto”.

2.1

Dagli atti risulta che, con scritto 26 gennaio 2009, il ricorrente

si è opposto all’uso dibattimentale delle risultanze istruttorie. Tale

opposizione è, poi, stata confermata al dibattimento e, come tale, registrata

nel verbale dibattimentale (verb. dib. pag. 3).

Ciò nonostante, il primo giudice ha fatto, nella

sua sentenza, delle risultanze dell’istruttoria formale, in particolare del

rapporto di polizia e delle dichiarazioni rese alla polizia da __________.

2.2

I principi dell’immediatezza e dell’oralità non sono principi

costituzionali indipendenti: infatti, né la Costituzione federale né la CEDU garantiscono in modo illimitato questi principi (STF

1P.215/2004 del 26 maggio 2004 consid. 2 e Piquerez, Procédure pénale suisse,

Manuel, 2a ed 2007, nota 884 e 885). E’ il diritto di procedura (cantonale) che determina in

che

misura le prove debbano essere assunte

direttamente dal tribunale e se e quali risultanze della procedura d’istruzione

debbano essere scartate (STF 1P.277/1977 del 2 dicembre 1998 consid. 4, non

pubblicato in DTF 125 I 127).

In Ticino, l’art. 227 cpv. 2 CPP concede alle

parti la facoltà di formulare, entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di

accusa da parte del presidente della Corte competente, opposizione all’uso in

sede dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale.

La ratio dell’opposizione all’uso

dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale è quella di

fare chiarezza sul modo e sulla misura in cui verranno istruite le prove nel

corso del dibattimento, con particolare riferimento ai principi

dell’immediatezza e dell’oralità che contraddistinguono la procedura penale di

primo grado. L'opposizione ex art. 227 cpv. 2 CPP non deve essere motivata. Se

formulata, essa ha quale effetto l'obbligo per il giudice di assumere durante

il dibattimento le prove necessarie al giudizio (cfr. rapporto 22.7.1992 della

commissione speciale per l’esame del messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 del

Consiglio di Stato concernente la revisione totale del codice di procedura

penale del 10 luglio 1941).

In concreto, come visto, il primo giudice,

nonostante l’imputato avesse fatto uso della facoltà concessagli dall’art. 227 cpv.

2.

CPP, ha fatto capo, per il suo giudizio, al materiale probatorio raccolto

durante l’inchiesta pre-dibattimentale.

Ciò che, evidentemente, non è ammissibile.

Pertanto, senza che sia necessaria un’ulteriore

disamina, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati ad un

nuovo giudice per un nuovo giudizio.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è

annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per

un nuovo giudizio.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 600.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà al

ricorrente fr. 600.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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