17.2010.2
L'opposizione all'uso dibattimentale delle risultanze scritte dell'istruzione formale (art. 227 cpv. 2 CPP) non deve essere motivata. Se formulata essa ha quale effetto l'obbligo per il giudice di ass
13 agosto 2010Italiano9 min
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Numero d'incarto:
17.2010.2
Data decisione, Autorità:
13.08.2010, CCRP
Titolo:
L'opposizione all'uso dibattimentale delle risultanze scritte dell'istruzione formale (art. 227 cpv. 2 CPP) non deve essere motivata. Se formulata essa ha quale effetto l'obbligo per il giudice di assumere durante il dibattimento le prove necessarie al giudizio
RICORSO PER CASSAZIONE
art. 227 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
17.2010.2
Lugano
13 agosto 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 4 gennaio 2010 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 30 novembre 2009 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 10 dicembre 2008 n. 4876/2008, la procuratrice
pubblica ha ritenuto RI 1 autore colpevole di:
-
lesioni semplici ripetute per avere, il 17
novembre 2005, intenzionalmente colpito con dei pugni PC 2 e PC 1
-
ingiuria, per avere contestualmente offeso
l’onore di PC 2 proferendo al suo indirizzo l’espressione “faccia di merda”;
-
infrazione alle norme della circolazione
stradale per avere, il 26 maggio 2007, circolando alla guida della sua vettura
marca Fiat, negligentemente omesso di mantenere la necessaria distanza
dall’antistante vettura Mercedes condotta da __________, urtandola così da
tergo;
-
elusione di provvedimenti per accertare
l’incapacità alla guida, essendosi, nelle circostanze di cui sopra,
intenzionalmente sottratto alla prova del sangue o ad un esame sanitario
completivo per la determinazione dell’alcolemia allontanandosi dal luogo
dell’incidente e rendendosi irreperibile sapendo o comunque dovendo presumere,
tenuto conto delle circostanze che la polizia avrebbe ordinato tempestivamente
la prova dell’alito o del sangue;
-
inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per
avere, il 26 maggio 2007, abbandonato il luogo dell’incidente, senza osservare
Fatti
i doveri impostigli dalla legge, in specie senza fornire immediatamente le
proprie generalità al danneggiato o avvertire senza indugio la polizia.
RI 1 ha sollevato opposizione contro il citato
decreto d’accusa.
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza 30 novembre 2009, il
giudice della Pretura penale ha riconosciuto RI 1 autore colpevole di
infrazione alle norme della circolazione, di elusione dei provvedimenti per
accertare l’incapacità alla guida e di inosservanza dei doveri in caso di
infortunio mentre che lo ha assolto dalle imputazioni di lesioni semplici
ripetute e di ingiuria, essendo tra le parti intervenuto un accordo transattivo
ed avendo, perciò, le parti civili ritirato la querela.
Il giudice di prime cure ha, pertanto, inflitto a
RI 1, una pena pecuniaria di 40 (quaranta) aliquote giornaliere di CHF 90.-
(novanta), per un totale di CHF 3'600.- (tremilaseicento), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di 3 (tre) anni, e una multa di CHF
400.- (quattrocento), da sostituirsi in caso di mancato pagamento, con la pena
detentiva di 4 (quattro) giorni (art. 106 cpv. 2 CP), oltre che al pagamento
delle tasse e delle spese giudiziarie per complessivi CHF 900.- (novecento).
C. Contro la sentenza del primo giudice, RI 1 ha introdotto lo stesso 30 novembre 2009, dichiarazione di ricorso alla Corte di Cassazione e di
revisione penale.
Nella motivazione scritta, presentata
tempestivamente il 7 gennaio 2010, l’insorgente si duole di errata applicazione
del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza, di vizi
essenziali di procedura, di violazione del diritto di essere sentito e
dell’obbligo di motivazione e chiede in, via principale, l’annullamento della
sentenza impugnata ed il rinvio degli atti alla Pretura penale per nuovi
accertamenti ed un nuovo giudizio mentre, in subordine, chiede la riforma della
sentenza con il suo proscioglimento dalle accuse di elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida e di inosservanza ai doveri in caso di
infortunio, con conseguente condanna ad una multa, mitigata però a CHF 200.-
(duecento), per infrazione alle norme della circolazione.
D. Con scritto 12 gennaio 2010, il procuratore pubblico postula la
reiezione del ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
Considerandi
in diritto 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere
presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a
base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il
ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per
arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
L'accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP) ritenuto che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag.
153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173
consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.
3.
pag. 371).
2.
Il ricorrente censura il fatto che il giudice della Pretura
penale ha utilizzato, sia in sede di pubblico dibattimento che nella
motivazione scritta della sua sentenza, le risultanze dell’istruzione formale
al cui utilizzo egli si era tempestivamente opposto così come alla facoltà di
cui all’art. 227 cpv. 2 CPP. In particolare, egli rimprovera al primo giudice
di avere fatto uso del rapporto di constatazione di polizia 6 giugno 2007
(AI2), peraltro “neppure prospettato all’accusato in sede dibattimentale (…)
così che il suo uso in ambito di motivazione del giudizio costituisce anche una
sorpresa e lede crassamente il diritto di essere sentiti (art. 29 cpv. 2 Cost.
fed.), ritenuto che alla difesa non è stato permesso di esprimersi
preventivamente” (ricorso, pag. 3 e 4). Facendo uso del predetto rapporto
di constatazione – continua il ricorrente dopo avere ricordato i contenuti dei
materiali legislativi relativi all’art. 227 cpv. 2 CPP – “ha commesso un
errore essenziale di procedura” che impone l’annullamento della sentenza
(ricorso, pag. 4 e 5).
Rilevato, poi, che il primo giudice ha “implicitamente
respinto” la sua opposizione “senza motivazione alcuna e pertanto in
diniego formale di giustizia” (art. 6 cpv. 1 CPP e 29 cpv. 2 Cost. fed), il
ricorrente precisa come il tema non sia tanto la garanzia del diritto al
contradditorio quanto piuttosto il rispetto dei principi dell’immediatezza e
dell’oralità di cui egli “aveva chiesto il rigoroso rispetto”.
2.1
Dagli atti risulta che, con scritto 26 gennaio 2009, il ricorrente
si è opposto all’uso dibattimentale delle risultanze istruttorie. Tale
opposizione è, poi, stata confermata al dibattimento e, come tale, registrata
nel verbale dibattimentale (verb. dib. pag. 3).
Ciò nonostante, il primo giudice ha fatto, nella
sua sentenza, delle risultanze dell’istruttoria formale, in particolare del
rapporto di polizia e delle dichiarazioni rese alla polizia da __________.
2.2
I principi dell’immediatezza e dell’oralità non sono principi
costituzionali indipendenti: infatti, né la Costituzione federale né la CEDU garantiscono in modo illimitato questi principi (STF
1P.215/2004 del 26 maggio 2004 consid. 2 e Piquerez, Procédure pénale suisse,
Manuel, 2a ed 2007, nota 884 e 885). E’ il diritto di procedura (cantonale) che determina in
che
misura le prove debbano essere assunte
direttamente dal tribunale e se e quali risultanze della procedura d’istruzione
debbano essere scartate (STF 1P.277/1977 del 2 dicembre 1998 consid. 4, non
pubblicato in DTF 125 I 127).
In Ticino, l’art. 227 cpv. 2 CPP concede alle
parti la facoltà di formulare, entro 10 giorni dalla notifica dell’atto di
accusa da parte del presidente della Corte competente, opposizione all’uso in
sede dibattimentale delle risultanze dell’istruzione formale.
La ratio dell’opposizione all’uso
dibattimentale delle risultanze scritte dell’istruzione formale è quella di
fare chiarezza sul modo e sulla misura in cui verranno istruite le prove nel
corso del dibattimento, con particolare riferimento ai principi
dell’immediatezza e dell’oralità che contraddistinguono la procedura penale di
primo grado. L'opposizione ex art. 227 cpv. 2 CPP non deve essere motivata. Se
formulata, essa ha quale effetto l'obbligo per il giudice di assumere durante
il dibattimento le prove necessarie al giudizio (cfr. rapporto 22.7.1992 della
commissione speciale per l’esame del messaggio aggiuntivo 20 marzo 1991 del
Consiglio di Stato concernente la revisione totale del codice di procedura
penale del 10 luglio 1941).
In concreto, come visto, il primo giudice,
nonostante l’imputato avesse fatto uso della facoltà concessagli dall’art. 227 cpv.
2.
CPP, ha fatto capo, per il suo giudizio, al materiale probatorio raccolto
durante l’inchiesta pre-dibattimentale.
Ciò che, evidentemente, non è ammissibile.
Pertanto, senza che sia necessaria un’ulteriore
disamina, la sentenza impugnata va annullata e gli atti vanno rinviati ad un
nuovo giudice per un nuovo giudizio.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è
annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per
un nuovo giudizio.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 600.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà al
ricorrente fr. 600.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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