17.2010.20
Ripetuti atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Commisurazione della pena. Eccesso di potere di apprezzamento
17 gennaio 2011Italiano69 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2010.20
Data decisione, Autorità:
17.01.2011, CCRP
Titolo:
Ripetuti atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Commisurazione della pena. Eccesso di potere di apprezzamento
ATTI SESSUALI CON FANCIULLI
ATTI SESSUALI CON PERSONE INCAPACI DI DISCERNIMENTO
ATTI SESSUALI CON PERSONE INETTE A RESISTERE
PORNOGRAFIA
RAPPRESENTAZIONE DI ATTI DI CRUDA VIOLENZA
SOMMINISTRAZIONE A FANCIULLI DI SOSTANZE PERICOLOSE
VIOLAZIONE DELLA SFERA SEGRETA O PRIVATA MEDIANTE APPARECCHI
art. 47 CPS
art. 135 CPS
art. 136 CPS
art. 179quater CPS
art. 187 CPS
art. 191 CPS
art. 197 CPS
Incarto n.
17.2010.20
Lugano
17 gennaio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione
penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell’Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 25
maggio 2010 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 31 marzo 2010 dalla Corte delle assise criminali
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 31 marzo 2010, la Corte delle assise criminali ha ritenuto RI 1 (nato il 10 febbraio 1964) autore colpevole di:
1. ripetuti
atti sessuali con fanciulli consumati e tentati per avere:
-
nel periodo 2008/inizio febbraio 2009, nella camera da letto della cugina (nata
il 17.2.1993), in un numero imprecisato di volte, compiuto e tentato di
compiere atti sessuali con lei, e meglio:
1.1. a
partire dal 2008 e fino al mese di febbraio 2009, dopo averle massaggiato la
schiena, l’addome e i piedi, a suo dire con l’intento di rilassarla e farla
addormentare, ripetutamente tentato di palpeggiarle i seni, senza riuscirci
perché la ragazza glielo impediva spostandosi;
1.2. la
notte del 18/19 dicembre 2008, tra le ore 23.55 e le ore 00.18 e quindi per
almeno 23 minuti, mentre dormiva e non si accorgeva di nulla, l’accusato la
spogliava, le toccava e palpeggiava i seni e la vulva, allargandole poi con le
dita della mano le labbra della vagina, palpandogliela, compiendo anche altri
atti sessuali su di lei, come attestato dalle 9 fotografie da lui effettuate
utilizzando il suo cellulare marca HTC Touch;
- nel
periodo settembre 2006-28 dicembre 2006, in un numero imprecisato di occasioni, durante lunghe e assidue conversazioni in rete con lei, per posta elettronica
ma soprattutto in tempo reale via Messenger - utilizzando l’indirizzo __________
e la falsa identità di __________ - dopo essere riuscito a carpire la sua
totale fiducia e condiscendenza, segnatamente con parole, complimenti, lusinghe,
espressioni d’amore, ma anche con l’invio di false fotografie e il recapito di
un mazzo di rose, indotto e tentato di indurre (nata il 30.5.1991) a compiere
atti sessuali su sé stessa, nonché coinvolto e tentato di coinvolgerla in atti
sessuali, e meglio:
1.3. sin
dalle prime conversazioni iniziate a settembre 2006, sollecitato la ragazza con
ripetute considerazioni sul suo corpo e poi in quelle successive, in un
crescendo di provocazioni, fatto espliciti riferimenti agli organi sessuali
femminili ed ai suoi desideri e alle sue fantasie sessuali, in particolare
dicendole di volerla abbracciare e baciare su tutto il corpo, accarezzarle i
seni, leccarle la vulva, il clitoride e penetrarla con le dita, per farle
provare piacere sessuale, proponendole pure rapporti sessuali vaginali e anali,
orgasmi multipli e piacere “fino allo spasimo”, riuscendo in questo modo e in
più occasioni ad eccitarla;
1.4. descrivendole
nei dettagli le proprie reazioni fisiche, dicendole di provare piacere
sessuale, di eccitarsi, di avere continue erezioni e di essersi pure
masturbato;
1.5. chiedendole
ripetutamente e con insistenza di inviargli sue fotografie e/o filmini oppure
di collegare la webcam, così da poterla vedere ed ammirare, riuscendo così a
ottenere, in più occasioni, delle fotografie sexy dove era ritratta vestita,
parzialmente vestita, in biancheria intima o nuda, spiegandole che la visione
di queste immagini gli procurava piacere sessuale;
1.6. convincendola così a compiere anche atti sessuali su se stessa,
cosa che lei fece almeno in un’occasione toccandosi e palpeggiandosi i seni e
la vulva con le mani, inviandogli poi come da lui richiesto anche le fotografie
di questi atti;
1.7. inducendola,
in particolare durante la conversazione in rete del 22 ottobre 2006, seguendo
sue precise istruzioni, ad accarezzarsi il corpo, i seni, i capezzoli e la
vulva, nonché a masturbarsi, chiedendole anche in questo caso di fotografarsi
con le dita nella vagina e di inviargli queste immagini o almeno quella della “patatina
tutta bagnata”, fotografie che la ragazza si rifiutò di fare;
2. atti
sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere per
avere, la notte del 18/19 dicembre 2008, tra le ore 23.55 e le 00.18 e quindi
per almeno 23 minuti, mentre la ragazza dormiva e non si accorgeva di nulla,
conoscendone e sfruttandone lo stato, spogliato e toccato , palpeggiandole i
seni e la vulva, allargandole poi con le dita della mano le labbra della
vagina, palpandogliela, compiendo anche altri atti sessuali su di lei, come
attestato dalle 9 fotografie da lui effettuate utilizzando il suo cellulare
marca HTC Touch;
3. somministrazione
a fanciulli di sostanze pericolose per la salute per avere, a __________,
in date imprecisate nel corso dell’anno 2008 e fino all’inizio di febbraio 2009, in un numero imprecisato di occasioni, somministrato e messo a disposizione per il consumo a
sua cugina (minore di 16 anni) un numero imprecisato di pastiglie di
Dalmadorm, in quantità pericolose per la salute;
4. violazione
della sfera segreta o privata mediante apparecchi di presa d’immagini per
avere, a __________, in date imprecisate nel corso dell’estate 2006, mediante
il suo telefono cellulare, fotografato almeno 6 volte sotto la gonna . (nata
il 20.4.1994);
5. rappresentazione
di atti di cruda violenza per avere, a __________ e in altre località, nel
periodo 6 agosto 2003 - 14 gennaio 2009, salvato e posseduto su diversi
supporti informatici almeno 46 registrazioni sonore e visive di immagini di
cruda violenza verso uomini, donne, bambini e animali, in particolare
uccisioni, decapitazioni e torture, registrazioni che si era procurato per via
elettronica o in altro modo;
6. ripetuta
pornografia per avere, a __________ e in altre imprecisate località, nel periodo
inizio anno 2003 - 27 ottobre 2008, in un numero imprecisato di occasioni,
inserendo in particolare i termini di ricerca “pedo, phtc, lolita, zoofilia
e snuff”, ripetutamente scaricato (down-load) da internet, con il programma
peer to peer, almeno 30.000 files proibiti (almeno 28.000 immagini e almeno
2.000 filmati), vertenti su atti sessuali con fanciulli, animali, escrementi
umani e atti violenti, archiviandoli in seguito su supporti informatici di
vario tipo (in particolare, CD, DVD e HD).
Per questi reati, la Corte di primo grado ha condannato RI 1 - cui ha riconosciuto di avere agito in stato di
scemata imputabilità di grado lieve - alla pena detentiva di 5 anni (a valere
quale pena unica ai sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase, rispettivamente
dell’art. 49 cpv. 2 CP).
A questa pena ha associato un trattamento
ambulatoriale ai sensi dell’art. 63 CP, da eseguirsi già durante l’espiazione
della pena.
RI 1 è stato, inoltre, condannato a versare alla
parte civile un’indennità di fr. 40.000.- a titolo di riparazione morale e di
fr. 3.000.- a titolo di ripetibili parziali, mentre per le spese future,
stabilito il principio del loro risarcimento, la Corte di prime cure ha rinviato la parte civile al foro civile.
B. Contro
detta pronuncia, RI 1 ha interposto ricorso per cassazione. Sostenendo
un’errata applicazione del diritto, segnatamente dell’art. 47 CP, e un
arbitrario accertamento dei fatti, egli chiede di essere condannato alla pena
detentiva di 3 anni.
C. Con scritto
1 giugno 2010, senza svolgere particolari osservazioni, il procuratore pubblico
dichiara di rimettersi al giudizio di questa Corte pur chiedendo la conferma
integrale della sentenza impugnata.
in diritto: 1. Giusta
l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) -
il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b),
ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che
arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112 Ia consid. 3 pag. 371).
2. Nel suo allegato, il ricorrente sostiene che la prima Corte non ha
correttamente applicato tutti i criteri stabiliti dall’art. 47 CP e lo ha,
così, condannato ad una pena eccessivamente severa.
2.1. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di
fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP,
disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure
appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare
eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV
17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73
consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19; STF del 14 ottobre 2008, inc.
6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007, consid. 2.3).
Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la
pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle
condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla
sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il
giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della
colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della
vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener
conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a
quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata
dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una
pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri
reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice
penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul
diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza
secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il
reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97
consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia
soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso
essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,
consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e
riferimenti).
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2
CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare
la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione
il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché
la riprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con
l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo
di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo
soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che
corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché
alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la
lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101
consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, il legislatore
impone al giudice di tener conto della situazione personale dell'autore e delle
circostanze esterne. La situazione personale può, senza che vi sia un reperto
patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la capacità di valutare il
carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si riferiscono, per esempio,
a situazioni di emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da
giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008,
inc.6B_370/2007, consid. 2.2)
Analogamente all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non
elenca in modo dettagliato ed esauriente gli elementi pertinenti per la
commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008, inc.6B_738/2007, consid.
3.1).
2.2. Per la commisurazione della pena, la prima Corte ha considerato una
serie di elementi che ha elencato al consid. IX. della sentenza impugnata e
sulla cui scorta ha concluso che la colpa di RI 1 è “molto grave” (consid.
IX.2, pag. 108) o che essa è “di una gravità inaudita” (consid. IX.5, pag.
110).
a) gravità
dei reati e concorso di reati
Iniziando la loro disamina, i primi giudici hanno
osservato che “già dal punto di vista oggettivo il reato di atti sessuali
con persone incapaci di discernimento o inette a resistere è di per sé ignobile
poiché espressione di un totale disprezzo dell’autore per la vittima alla quale
non riconosce dignità di persona” ed hanno aggiunto che si tratta di un
reato “gravissimo” poiché è proprio la “consapevolezza di essere stati
degradati da persona ad oggetto” a procurare alla vittima “grandi
sofferenze e difficoltà a vivere in modo equilibrato i rapporti umani e sociali”
ed hanno concluso, poi, che il comportamento dell’autore “è ancor più
ignobile” quando la vittima non ha ancora raggiunto i 16 anni (sentenza
impugnata, consid. IX.2., pag. 108). In seguito, la prima Corte ha considerato
che la colpa di RI 1 è ancora più pesante poiché egli, agendo per puro egoismo
e senza scrupolo alcuno, “se l’è presa con una ragazza (__________)
particolarmente debole e vulnerabile, di cui conosceva le difficoltà familiari
e quotidiane e che in lui riponeva grande fiducia” al punto da
considerarlo, “se non proprio un padre, almeno l’adulto maschile di
riferimento” (sentenza impugnata, consid. IX.3., pag. 108-109). Passando,
quindi, ad esaminare quanto commesso da RI 1 ai danni di __________, la prima
Corte ha sottolineato come il condannato abbia agito con l’inganno per
convincere la ragazza ad accettare le sue proposte e come egli non si sia fatto
alcuno scrupolo, una volta scoperto che la ragazza si era innamorata di un
altro, a colpevolizzarla millantando un suicidio dell’amante virtuale così da
potersi presentare a lei “come lo zio del diciassettenne morto d’amore per
lei, raccontandole del funerale e dell’amore che questi nutriva per lei, fino
ad offrirsi come confidente per poi chiederle di incontrarla, non senza
ricordarle che lui aveva visto le foto, suscitando il comprensibile imbarazzo
della giovane e la sua preoccupazione che potessero essere viste da altre
persone” (sentenza impugnata, consid. IX.4., pag. 109). La prima Corte ha,
poi, sottolineato come RI 1 abbia agito ancora una volta con l’inganno anche in
relazione ai fatti costitutivi del reato di pornografia, “sfruttando la
linea di un terzo del tutto ignaro, che lui stesso gli aveva installato, tanto
che questi si è poi visto piombare, di mattina presto, gli inquirenti in casa
con un’accusa infamante, a cui era del tutto estraneo” (sentenza impugnata,
consid. IX.4, pag. 109).
Continuando nella valutazione della colpa di RI 1,
Fatti
i primi giudici hanno sottolineato che il concorso di reati di cui egli si è
reso autore colpevole non può essere banalizzato e che, inoltre, non può essere
sottaciuto che “l’impressionante quantità di materiale pedopornografico
scaricato e conservato, più di ogni altra considerazione, spiega l’interesse
sessuale dell’imputato per i bambini”. Proseguendo sull’argomento, i primi
giudici hanno sottolineato come il reato di pornografia non vada “bagatellizzato
poiché all’origine delle immagini raccolte ci sono sempre dei crimini contro
l’integrità sessuale dei bambini”. Infine, in relazione agli elementi
qualificanti la sua colpa, i primi giudici hanno osservato che RI 1 “ha leso
più beni protetti” e meglio, la sfera sessuale, lo sviluppo sessuale delle
giovani, la salute e l’integrità fisica di __________ con la somministrazione “di
sonniferi fino al doppio della dose prescritta per gli adulti e per almeno una
decina di volte”, la sfera intima e privata “con comportamenti che hanno
suscitato disgusto, come la presa e la conservazione di immagini intime ai
danni di una ragazzina seduta tranquillamente, con le sue coetanee, al bar del tennis”
(sentenza impugnata, consid. IX.5., pag. 109 - 110). Infine, la prima Corte ha
osservato che, approfittando del sonno profondo di __________ per abusare
sessualmente di lei, RI 1 ha messo in atto “comportamenti tanto subdoli che
non hanno da essere ulteriormente commentati, bastando la descrizione oggettiva
degli stessi per affermare che la colpa dell’autore è di una gravità inaudita”
(sentenza impugnata, consid. IX.5., pag. 110).
b) comportamento processuale e assunzione di responsabilità
Passando all’esame delle potenziali circostanze
attenuanti, la prima Corte ha, dapprima, precisato che dal comportamento
processuale di RI 1 non può essere dedotto alcunché di positivo: precisando di
non averlo punito più severamente a tale motivo, la Corte delle assise ha rilevato che RI 1 “non si è mai assunto la responsabilità dei suoi
atti”, che “sin dai primi albori dell’inchiesta penale ha tentato di
trafugare le prove” e che, in seguito “ha reso versioni del tutto inveritiere,
attribuendo le foto di __________ ad una prostituta di __________ o dicendo che
non tutte le foto le avrebbe scattate lui e ancora portando avanti
l’interminabile querelle sulla durata della sua permanenza in camera la notte
sul 19 dicembre 2008” (sentenza
impugnata, consid. IX.6., pag. 110). Sulla questione della collaborazione di RI
1, la prima Corte ha ancora sottolineato che le dichiarazioni da lui rese in
aula - e meglio, quelle con cui ha dato atto che la versione di __________ era
quella vera - sono state “dichiarazioni del tutto opportunistiche”, rese
perché egli era perfettamente cosciente “del fatto che, su quanto
effettivamente accaduto, nemmeno la ragazza ha potuto riferire in quanto
dormiva, tanto che a tutt’oggi non ha spiegato cosa ha realmente fatto in quei
23 minuti, nonostante gli sia stato spiegato quanto fosse importante per la
vittima saperlo”. Pertanto - ha continuato sulla questione la prima Corte -
“le ultime dichiarazioni di rincrescimento per avere guastato il suo
rapporto con __________ altro non sono che un patetico tentativo di imbonirsi la Corte e mal celano il rammarico per il fatto che, a causa di questo procedimento, il suo
rapporto con la ragazza si è guastato e non potrà più approfittarne in futuro”
(sentenza impugnata, consid. IX.6., pag. 111).
Proseguendo, la prima Corte ha ancora voluto
sottolineare che, oltre ad avere dimostrato “egoismo e totale assenza di
sensibilità per le sofferenze delle vittime”, RI 1 “non ha mai fatto una
dichiarazione spontanea di assunzione di responsabilità” annotando che “quando
ha ammesso alcuni fatti, ha cercato di sminuire la sua colpa” e che “tutte
le sue ammissioni sono avvenute solo una volta che è stato messo al corrente
dagli inquirenti del contenuto delle prove raccolte” (sentenza impugnata,
consid. IX.6., pag. 111).
Inoltre, i primi giudici hanno ritenuto che il
carcere preventivo sofferto (oltre un anno) “non lo ha spostato di un
centimetro nell’elaborazione delle sue colpe” visto che egli continua ancora
oggi a “sostenere di non sapere perché ha fatto quello che ha fatto, di non
essere ancora giunto a capire se in lui vi è un interesse sessuale per i
bambini” (sentenza impugnata, consid. IX.7., pag. 111 e 112). Ribadendo che
RI 1, non solo non ha collaborato con gli inquirenti, ma “ha pure dimostrato
di non avere affatto elaborato, checché ne dica la psichiatra che lo ha in cura
in carcere, i reati commessi”, i primi giudici hanno, sì, rilevato che egli
“ha accettato di sottoporsi ad un trattamento già in corso di espiazione”,
ma hanno sottolineato che lo stesso perito giudiziario che ha consigliato la
misura ha precisato che “la strada verso la risocializzazione è ancora molto
lunga” ed hanno ricordato che, “anche in passato, una volta liberato, ha
interrotto motu proprio il trattamento cui doveva sottoporsi” (sentenza
impugnata, consid. IX.7., pag. 112). Sulla questione, i primi giudici hanno,
così concluso che “nulla è cambiato dalle considerazioni espresse dal
tribunale __________ e dal GIAP nella sentenza 7 febbraio 2007, nel senso che
non vi è stata alcuna concreta elaborazione dei reati commessi” e che “dall’esecuzione
della pena, anche in regime chiuso, in realtà RI 1 non si lascia impressionare”
(sentenza impugnata, consid. IX.7., pag. 112).
c) storia personale
Al riguardo, la prima Corte ha ricordato che RI 1
non è incensurato ed ha precisato che le precedenti condanne espiate “non
hanno sortito alcun effetto risocializzatore” visto che egli “ha
continuato a vivere nel precariato, nel disordine ed a commettere atti
illeciti” senza impegnarsi per trovare un lavoro e senza cercare,
nonostante l’aiuto di una curatela, di mettere ordine nella sua vita. La prima
Corte ha, poi, rilevato che, se la storia di RI 1 ha conosciuto “qualche
disavventura” riferendosi, in particolare, al divorzio, “la sua reazione
è stata quella di una persona totalmente deresponsabilizzata, nella misura in
cui non si è più interessato dei figli e non ha più provveduto al loro
sostentamento”. Inoltre, ha sottolineato che neppure sul piano
professionale RI 1 ha mostrato un qualsivoglia impegno, tanto che “oggi un
suo reinserimento appare possibile solo in ambito non profit” (sentenza
impugnata, consid. IX.9., pag. 113).
d) scemata imputabilità e determinazione della pena
La prima Corte ha rilevato come, sulla scorta
della perizia psichiatrica allestita, “accusa e difesa concordino nel
riconoscere a RI 1 una scemata imputabilità lieve, situandone il grado attorno
ad un quarto”.
Pertanto, precisato come per i reati commessi in
tale stato - e meglio, per i reati commessi ai danni di __________ e __________
(cfr. sentenza impugnata, consid. IX.8., pag. 112) - si giustificherebbe una “pena
detentiva piena di almeno 5 anni”, i primi giudici l’hanno ridotta del 25%
ed al “risultato è stata aggiunta la pena per il concorso con i reati per i
quali la responsabilità di RI 1 è stata piena” così che, dopo il computo
della pena inflittagli con DA 25.4.2005 (che era stata posta al beneficio della
sospensione condizionale), gli ha inflitto, quale pena unica ai sensi degli
art. 46 e 49 CP, la pena detentiva complessiva di 5 anni (sentenza impugnata,
consid. IX.9., pag. 113; cfr., pure, IX.8 pag. 112).
2.3. Alla fine del suo allegato ricorsuale - ma la censura viene trattata
prima delle altre per ragioni strutturali - il ricorrente rimprovera alla prima
Corte di avere violato il principio della parità di trattamento. Pur
dichiarandosi consapevole che, nell’ambito della commisurazione della pena,
tale principio assume rilievo soltanto in casi eccezionali, il ricorrente
sostiene che la pena di 5 anni per i reati commessi in stato di scemata
imputabilità (cioè, quelli ai danni di e ) appare manifestamente
sproporzionata per rapporto ad una serie di altre pene - che enumera - erogate
dalle nostre Corti ad autori colpevoli di reati sessuali perpetrati a danno di
minori.
Egli sottolinea - al proposito - che il confronto
fra la pena ritenuta dalla prima Corte dovuta ai reati da lui commessi in stato
di scemata imputabilità e quella inflitta negli altri casi va fatto tenendo
conto che “comunque per __________ non v’è stato nessun contatto fisico,
come meglio precisato in sentenza” e che per __________ “si è trattato
di un unico episodio il 18/19 dicembre 2008 e di tentati toccamenti ai seni”
(ricorso pag. 13).
2.4. Nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della
parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene
determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad
un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi suole, invece,
essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue
particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163;
Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche
DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47; STF 15.11.2010, inc.6B_716/2010). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato il primato del
principio della legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44
consid. 2c), per cui non è sufficiente che il ricorrente citi l’uno o l’altro
caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere
lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc. 6 345/2005, consid. 1.1.; DTF
120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell'ambito della
commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio
dell'individualizzazione, voluto dal legislatore (DTF 135 IV 191, consid. 3.1.;
124 IV 44 consid. 2c; STF 15.11.2010 6B_716/2010).
Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il Tribunale federale (DTF
135 IV 191, consid. 3.1) - quando il giudice del merito abbia ecceduto o
abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad una disparità flagrante
(sentenza CCRP del 28 marzo 2003, inc. 17.2003.7, consid. 4; sentenza CCRP del
15 marzo 2001, inc. 17.2000.49, consid. 6d/aa; sentenza CCRP del 23 ottobre
2001, inc. 17.2001.34, consid. 7).
2.5. L’analisi della censura riguardante la violazione del principio
della parità di trattamento presuppone - poiché il dispositivo delle sentenza
impugnata non è preciso al riguardo, in particolare non lo è in relazione agli
atti sessuali ritenuti commessi ai danni di
- che venga, dapprima, chiarito quali sono gli
atti sessuali commessi in stato di scemata imputabilità da RI 1 per cui la
prima Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva “piena” di almeno 5
anni (sentenza impugnata, consid. IX.9, pag. 113).
a)
atti sessuali ai danni di (30.5.1991)
RI 1 è stato, dapprima, ritenuto autore colpevole
di atti sessuali con fanciulli (consumati e tentati) per avere, in un numero
imprecisato di conversazioni in rete (per posta elettronica ma soprattutto in
Messenger) tenutesi nel periodo che va dal settembre al 28 dicembre 2006,
indotto e tentato di indurre a compiere atti sessuali su se stessa nonché per
averla coinvolta o tentato di coinvolgerla in atti sessuali.
Riassumendo gli accertamenti della prima Corte, RI
1, spacciandosi per un diciassettenne di bell’aspetto, ha avviato con la
quindicenne una relazione virtuale in cui - dopo un primo periodo di “conversazioni,
per così dire, del tutto convenienti” (cfr. sentenza impugnata, consid.
VI.1. pag. 41) - a dialoghi di tipo romantico-affettivo (con contenuti tipici
delle relazioni adolescenziali) si sono mescolate conversazioni di valenza
esplicitamente sessuale miranti all’eccitamento sessuale finalizzato
all’esecuzione di atti di autoerotismo (si rinvia, per i dettagli, al consid.
VI, pag. 41 - 76 della sentenza impugnata).
Secondo il dispositivo della sentenza impugnata,
le conversazioni incriminate si sono svolte sull’arco di circa 4 mesi.
Va, però, precisato che le conversazioni fra i
due - iniziate in una data imprecisata del settembre 2006 - vennero
forzatamente interrotte il 26 ottobre 2006 quando RI 1 entrò in carcere (per
l’espiazione di condanne precedenti). Da tale data e sino a fine dicembre 2006,
i contatti fra i due si limitarono alle e-mail riprodotte a pag. 67 e 68 della
sentenza impugnata: in esse, dapprima l’uomo - che spiegava la sua latitanza
con una sua ospedalizzazione dovuta ad un infortunio - continua a dichiarare il
suo amore per la ragazza e, poi, il 13 dicembre 2006, saputo che lei si era
innamorata di un altro, le scrive di “non avere più una vita poiché lei era
la sua vita” per infine, il 28 dicembre (passato in regime di carcere
aperto), preannunciarle il suo suicidio (via e-mail:“Mi dispiace non riesco
a stare senza la mia anima. La mia anima se ne è andata con te. Perdonami”).
A partire dal 30 dicembre 2006, RI 1 ha avviato
con la ragazza un nuovo carteggio virtuale in Messenger. Questa volta, però,
egli non ha usato il suo vero nome ma si è spacciato per lo zio
dell’immaginario innamorato suicida. Questo “carteggio” - durato sino
all’estate del 2007 - non ha avuto né l’intensità (per numero di conversazioni)
né la natura sentimental/sessuale del rapporto virtuale precedente.
Come accertato dai primi giudici, RI 1 non ha mai
incontrato che ha saputo di essere stata ingannata sull’identità del suo
interlocutore soltanto dagli inquirenti.
Per contro, sempre come accertato dai primi
giudici, RI 1 ha saputo che la sua interlocutrice aveva 15 anni “al più
tardi il 5 (recte: 4) ottobre 2006”, giorno in
cui la ragazza glielo scrisse (sentenza impugnata, consid. VI.3.a, pag. 44;
consid. VI.6. pag. 75).
Va detto - poiché è rilevante ai fini della
valutazione del danno causato - che, sempre secondo gli accertamenti della
prima Corte, la ragazza, prima di questo rapporto virtuale, aveva già avuto
esperienze sessuali con coetanei e che, nella vicenda che qui interessa, ha
avuto “una partecipazione attiva nelle conversazioni di tipo erotico”
(sentenza impugnata, consid. IX.4, pag. 109) arrivando - poiché “convinta di
parlare con un diciassettenne di bell’aspetto” - a “rilanciare” e,
in ogni caso, a “mostrare curiosità” (sentenza impugnata, consid. VI.3, pag.
43).
La prima Corte non ha accertato quante volte i
due ebbero conversazioni di tipo “erotico”, in questi mesi. Al proposito va
comunque precisato che l’indicazione temporale “nel periodo settembre
2006-dicembre 2006” di cui al dispositivo 1.1.2 della sentenza impugnata
induce in errore: in effetti, per accertare la durata del reato (importante per
la valutazione della colpa), da tale periodo vanno, in ogni caso, tolti i primi
tempi in cui i due ebbero “conversazioni, per così dire, del tutto
convenienti” (cfr. sentenza impugnata, consid. VI.1. pag. 41) e quelli
successivi al 26 ottobre 2006, cioè al giorno dell’entrata in carcere di RI 1
che passò al regime di carcere aperto il 18 dicembre 2006, quando già la
ragazza gli aveva comunicato di averlo lasciato per un altro.
Il dispositivo 1.1.2. della sentenza impugnata
parla, poi, di un “numero imprecisato di occasioni”. Nei considerandi,
dopo avere rilevato che RI 1 ha detto di avere avuto “una decina di contatti
con __________”, i primi giudici hanno parlato di “una sequela
interminabile di conversazioni via mail” precisando come agli atti vi siano
“paginate e paginate di registrazioni” e rinviando, per quando riguarda
le conversazioni non riprodotte in sentenza, “al testo stesso del materiale
rinvenuto dalla polizia e raccolto nel classeur 3” (sentenza impugnata, consid. VI.3 pag. 43).
In sentenza, sono state riprodotte 13 conversazioni
via internet a contenuto sessuale intercorse dal 4 ottobre sino al 22 ottobre
2006 (dagli atti emerge che in questo stesso lasso temporale hanno avuto luogo
fra i due altre conversazioni in Messenger, ma senza particolare contenuto
erotico). Oltre a queste, negli atti vi è il testo di altre conversazioni in
Messenger avvenute nelle seguenti date:
-
il 23 ottobre dalle 20.13 alle 21.42 (che non
ebbe un contenuto erotico),
-
il 24 (dalle 10.27 sino alle 10.45, poi dalle 12.24
sino alle 13.04, poi ancora dalle 14.52 sino alle 15.04, e, infine, dalle 20.26
sino alle 21.56) e
-
il 25 (dalle 11.33 alle 11.37, poi dalle 14.55
alle 14.57; poi dalle 18.04 alle 19.15, poi ancora dalle 19.42 alle 20.04 e
infine, dopo un paio di abboccamenti puntuali -“amore dimmi quando torni”,
“arrivo due min” - una conversazione iniziata alle 20.27 e terminata
alle 22.04).
Di tutte queste, solo la conversazione avvenuta
il 24.10.2006 nella fascia oraria che va dalle 20.26 alle 21.56 ha avuto un contenuto erotico. Le altre sono, in sostanza, una ripetizione di frasi tenere e di
insulsaggini diverse.
Secondo quanto risulta dall’atto istruttorio cui
la prima Corte ha rinviato, dopo la conversazione del 25.10.2006 terminata alle
22.04 vi è in Messenger un lungo silenzio, rotto soltanto dopo più di due mesi,
alle 21.45 del 28.12.2006, dal messaggio d’addio inviato da RI 1/__________
diciassettenne (“addio amore mio, me ne vado, è stato bello averti
conosciuta, ma ora mi manchi troppo. nn posso + colmare il vuoto che mi hai
lasciato. Sei veramente unica, ti AMO e continuerò a farlo anche se nn sarò +
qui”). Questo messaggio - secondo quanto risulta dall’atto istruttorio - è
rimasto senza risposta.
Si, può, dunque, tradurre l’espressione “nel
periodo che va dal settembre al 28 dicembre 2006, in un numero imprecisato di occasioni, durante lunghe e assidue conversazioni in rete con lei
(per posta elettronica ma soprattutto in Messenger)” utilizzata dai primi
giudici nel dispositivo 1.1.2 in quella più precisa “nel periodo dal 4 al 24
ottobre 2006, in 14 occasioni, durante lunghe e assidue conversazioni in rete …”.
b)
atti sessuali ai danni di (17.2.1993)
a.a.
Ai danni di , RI 1 è stato ritenuto autore
colpevole di tentati atti sessuali con fanciulli per avere, nel periodo che va
dal 2008 sino al febbraio 2009, mentre le praticava dei massaggi “rilassanti”
su schiena, addome e piedi, ripetutamente tentato d palpeggiare i seni della
ragazza, senza mai riuscirvi poiché questa si spostava.
La prima Corte non ha quantificato (nemmeno
approssimativamente) il numero dei tentati toccamenti del seno.
Al riguardo, nel considerando VII.4.e. pag. 98
della sentenza impugnata viene citata la dichiarazione resa il 5.3.2009 da in
cui, fra l’altro, dopo avere detto che, quando guardavano insieme la televisione,
RI 1 le “massaggiava la schiena, la pancia e i piedi”, la ragazza ha
dichiarato di ricordare che, in quei frangenti, “ogni tanto, si avvicinava
troppo con le sue mani al mio seno ed io mi giravo a pancia in giù perché non
mi piaceva” ( 5.3.2009 in sentenza impugnata). Al successivo considerando
VIII.3.c., dopo avere precisato che RI 1 non ha negato i massaggi ricordati
dalla ragazza pur precisando di non avere avuto, in quei momenti, alcuna
intenzione sessuale, i primi giudici hanno dichiarato di non credere
all’accusato rilevando come sia “del tutto fuori luogo che, per rilassare
una persona, si vada fino a lambirne i seni e, ove ciò capitasse casualmente,
non può avvenire così spesso come raccontato dalla ragazza” (ibidem, pag.
104).
Null’altro.
Al di là, dunque, dell’ “ogni tanto” detto
dalla ragazza - trasformato dalla Corte in “così spesso come raccontato
dalla ragazza” - non vi sono altri accertamenti sul numero dei gesti
compiuti da RI 1 e considerati atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP dalla
prima Corte.
Non resta, dunque, che considerare che la prima
Corte - che ha ritenuto credibile la ragazza e sulle sue dichiarazioni ha
fondato i suoi accertamenti - si è limitata ad accertare che, nel periodo
compreso fra il 2008 e il febbraio 2009, RI 1 ha, ogni tanto, tentato di
toccare i seni di
a.b.
Sempre ai danni di , RI 1 è stato ritenuto
autore colpevole di atti sessuali con persona inetta a resistere - in concorso
con il reato di atti sessuali con fanciulli ai sensi dell’art. 187 CP - per
avere, la notte del 18/19 dicembre 2008, tra le ore 23.55 e le ore 00.18,
sfruttando il fatto che la ragazza dormiva e non si accorgeva di nulla, “spogliato
e toccato , palpeggiandole i seni e la vulva, allargandole poi con le dita
della mano le labbra della vagina, palpandogliela, compiendo anche altri atti
sessuali su di lei, come attestato dalle nove fotografie da lui effettate
utilizzando il suo cellulare” (sentenza impugnata, dispositivi 1.2. pag.
119 e 1.1.1.2. pag. 116).
Si tratta di un dispositivo poco chiaro, ritenuto
che in esso, dopo una prima parte in cui vengono precisati gli atti compiuti,
la prima Corte ha aggiunto l’espressione “compiendo anche altri atti
sessuali (sott. del red.) su di lei, come attestato dalle nove
fotografie da lui effettate utilizzando il suo cellulare”.
Quest’espressione sembra indicare che la prima Corte ha accertato che RI 1 ha
commesso altri atti sessuali, oltre a quelli sin lì elencati (cioè, oltre ai
toccamenti di seni e vulva, all’allargamento con le dita delle grandi labbra e
alle palpazioni della vagina).
Al considerando VII.4., la prima Corte ha
accertato che, la notte tra il 18 e il 19 dicembre 2008, approfittando del
sonno profondo della ragazza (indotto dal sonnifero), RI 1 le ha scattato (con
il cellulare) le 9 foto ritrovate nel suo PC e che la prima Corte ha così
descritto:
“- la n. 1 e la n. 2 ritraggono __________
nuda, a gambe aperte, con la vagina nuda in primo piano e i seni nudi sullo
sfondo in alto, la maglietta risultando alzata fin sopra il petto;
-
la n. 3 ritrae in
primo piano la vagina di __________ con le mani dell’imputato che le allargano
le labbra;
-
la n. 4 è, invece,
il primo piano della mano destra del RI 1 mentre allarga le labbra della vagina
di __________;
-
la n. 5 rappresenta
verosimilmente un braccio con sottofondo una parte del corpo di __________;
-
la n. 6 è di pessima
qualità e la Corte non ha potuto dire con certezza cosa ritragga, anche se
potrebbe raffigurare il braccio dell’uomo e, sotto, il suo pene non in
erezione;
-
la n. 7 ritrae le
natiche della ragazza (l’accusato al PP ha riferito “un culo”);
-
la n. 8 rafigura le
gambe di __________;
-
la n. 9 è troppo
sfuocata per poterle attribuire un significato certo”
(sentenza impugnata, consid. VII.4.c., pag. 93 e
94).
Forza è constatare che queste fotografie non
ritraggono “altri” atti sessuali rispetto a quelli già elencati
dettagliatamente ai dispositivi 1.2. e 1.1.1.2. della sentenza impugnata.
Anzi, i “palpeggiamenti” di seni, vulva e
vagina (?) di cui ai citati dispositivi non sono documentati da tali foto ma
sono stati accertati sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso RI 1 che,
nell’interrogatorio del 6.3.2009, “preso atto del fatto che erano state
ritratte pure due dita sulla vagina nuda della ragazza, ha ammesso di averla pure
toccata” e, poi, ha detto che “con le dita della mano ho leggermente
allargato le labbra della vagina di __________ e poi con la mano chiusa
gliel’ho accarezzata. ADR che non so indicare per quanto tempo ho accarezzato
la vagina a __________ ma il tutto è durato qualche minuto, al massimo 5” (MP RI 1, 6.3.2009 citato al consid. VII.4.b.,pag.93 della sentenza impugnata).
Dai considerandi della sentenza sembra trasparire
che la prima Corte sospetti che RI 1 abbia fatto di più. Infatti, per esempio
al consid. VIII.3.e. pag. 105 della sentenza impugnata, la Corte ha voluto indicare che non è dato sapere “cosa ha fatto, al di là di quanto
certamente documentato, in quei ventitré minuti” visto che RI 1 si è “limitato
a dire di essersi allacciato una scarpa, di essere stato disturbato dal cane
che voleva giocare, oltre naturalmente ad avere scattato quelle foto e ad avere
toccato la ragazza nelle sue parti intime” (cfr., pure, consid. IX.6 pag.
110 e 111, in cui la Corte rimprovera al condannato di non avere “a
tutt’oggi spiegato cosa ha realmente fatto in quei 23 minuti, nonostante gli
sia stato spiegato quanto fosse importante per la vittima saperlo”) .
Tuttavia, al di là di queste annotazioni, forza è
constatare che - al di là del tempo trascorso tra la prima e l’ultima foto - la Corte non ha ravvisato elementi che possano in qualche modo sostanziare la tesi secondo cui RI
1 abbia fatto di più di quanto indicato nel dettaglio nei dispositivi 1.2. e
1.1.1.2. della sentenza impugnata. Ne risulta, che, in essi, l’espressione “compiendo
anche altri atti sessuali” non ha significato alcuno (poiché non può averne
ritenuto che il sospetto non ha rango di prova). Da ciò deriva che,
concretamente, in relazione a quanto fatto la notte del 18/19 dicembre 2008, tra
le ore 23.55 e le ore 00.18, RI 1 è stato condannato per avere “spogliato e
toccato , palpeggiandole i seni e la vulva, allargandole poi con le dita della
mano le labbra della vagina, palpandogliela” (dispositivi 1.2. pag. 119 e
1.1.1.2. pag. 116 della sentenza impugnata, qui epurati, per le necessità del
giudizio, dall’espressione “compiendo anche altri atti sessuali come
attestato dalle nove fotografie da lui effettate utilizzando il suo cellulare”).
2.6. A sostegno della tesi secondo cui vi è stata violazione del
principio della parità di trattamento, il ricorrente invoca quattro sentenze
emanate dalle Corti ticinesi.
a) La prima è la sentenza emanata in re il 5 settembre 2003 dalla
Corte delle assise criminali che è stata confermata con sentenza 21 maggio 2004
dalla scrivente Corte la cui sentenza é, poi, stata a sua volta confermata, il
28 dicembre 2004, dal Tribunale federale. Nel caso concreto, (zio della
vittima) era stato ritenuto autore colpevole di:
-
ripetuti atti sessuali con fanciulli in concorso con ripetuta coazione e
ripetuta violenza carnale per avere, nel periodo agosto 2000-novembre
2001, ripetutamente costretto la nipote (26.2.1988) a subire e a praticargli
in più occasioni sesso orale, a masturbarlo in più occasioni, a subire palpeggiamenti
in diverse parti del corpo e a subire, in più occasioni, la congiunzione
carnale;
-
ripetuta infrazione e contravvenzione alla LFStup e di ripetuta
somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute
(marijuana e alcool).
Per questi
reati è stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione.
b) La seconda sentenza citata è stata emanata dalla Corte delle assise
correzionali di _______ l’11 gennaio 2007 nei confronti di che è stato
riconosciuto autore colpevole di:
-
tentata violenza carnale a danno di (figlia della moglie,
quindicenne all’epoca dei fatti), desistendo spontaneamente dal consumare il
reato iniziato;
-
coazione sessuale per essersi, agli inizi del mese di novembre 2003,
sfregato contro il corpo di fino al raggiungimento dell’orgasmo;
-
ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, in aggiunta a quanto
sopra, nel periodo dal giugno 2003 sino al 18.12.2003, palpeggiato il seno, la
vagina e le natiche di , essersi fatto toccare il pene, mostrato il pene
in erezione a e averla abbracciata mimando l’atto sessuale;
-
ripetute ingiurie per avere, nel periodo dal maggio/giugno 2003 al 18
dicembre 2003, dato della “porca”, della “puttana” e della “drogata”
a .
Per
questi reati, (processato a più di 3 anni dai fatti) è stato condannato alla
pena detentiva di 2 anni e 6 mesi (la pubblica accusa aveva chiesto 3 anni).
c) La terza sentenza citata dal ricorrente è stata emanata il 24 marzo
2006 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di che
é stato riconosciuto autore colpevole di:
-
coazione sessuale ripetuta in concorso con
atti sessuali con fanciulli ripetuti per avere,
nel periodo da febbraio 2000 a febbraio 2003, in almeno 10/13 occasioni, accarezzato e masturbato la figlia (17.12.1986), avuto con lei dei
rapporti orali, tentato di introdurre il dito nella vagina riuscendovi solo
parzialmente, spinto la figlia a toccargli il pene e strofinato il suo pene in
erezione (ma non denudato se non una volta nel periodo dal dicembre 2002 al
febbraio 2003) senza mai giungere all’eiaculazione.
- pure processato a più di tre anni dai fatti -
è stato riconosciuto avere parzialmente agito in stato di scemata
responsabilità ed è stato condannato alla pena di 2 anni di detenzione (la
pubblica accusa aveva chiesto 2 anni e 4 mesi).
d)
La quarta sentenza citata dal ricorrente è
stata emanata il 4 maggio 2010 dalla Corte delle assise correzionali di __________
nei confronti di che è stato riconosciuto autore colpevole di:
-
ripetuti atti sessuali con persone incapaci
di discernimento o inette a resistere in concorso con atti sessuali con
fanciulli per avere, tra il 10 marzo 2001 e il
febbraio 2007, approfittando del fatto che le vittime dormivano, in 6 occasioni,
compiuto con i minorenni (7.5.1992), (16.1.1991), (10.4.1995), (5.10.1995)
Considerandi
atti sessuali (preso il pene del bambino tra le proprie dita, massaggiatolo e
masturbatolo fino a provocarne l’erezione e quindi fotografato; massaggiato il
pene del bambino sino ad erezione e quindi fotografato e, dopo essersi
masturbato a sua volta, appoggiato il proprio pene alla bocca del bambino e
fotografato la scena; preso il pene del figlio e masturbatolo sino ad erezione
e, poi, fotografato; abbassato i pantaloni del pigiama e le mutande, preso in
mano il pene del bambino e masturbatolo sino ad erezione e quindi scattato
delle foto; infilato una mano nelle mutande del bambino e, preso il suo pene
tra le mani, masturbatolo);
-
ripetuta violazione della sfera segreta o
privata mediante apparecchi di presa d’immagini in parte tentata per avere, dall’estate 2006 al febbraio 2007, ripetutamente
osservato o fissato e/o tentato di fissare su un supporto di immagini, oltre al
pene dei minori di cui sopra, osservato e registrato, tramite una telecamera
elettronica nascosta nel locale bagno della propria abitazione e di un
appartamento di vacanza collegata ad un apparecchio TV i minori , e denudati;
-
pornografia per
avere, tra il 2000 e il 2 maggio 2007, scaricato e salvato su diversi supporti
almeno 400 filmati e 20.000 immagini pedopornografiche.
Per questi reati, è stato condannato alla pena
detentiva di 2 anni e 6 mesi.
2.7
Come visto sopra, la prima Corte ha determinato la pena da
infliggere al ricorrente partendo dai reati commessi ai danni di e affermando
che, fossero stati commessi in stato di piena imputabilità, per essi si
giustificherebbe una “pena detentiva piena di almeno 5 anni” (sentenza
impugnata, consid. IX.9., pag. 113).
Ciò significa che la prima Corte ha considerato
adeguata la pena detentiva di 5 anni per i ripetuti (ma non quantificati)
tentati toccamenti del seno (dispositivo 1.1.1.) e per avere, la notte tra il
18.
e il 19 dicembre 2008, “spogliato e toccato , palpeggiandole i seni e la
vulva, allargandole poi con le dita della mano le labbra della vagina,
palpandogliela” (dispositivi 1.2. e 1.1.2.) - reati commessi a danno di (all’epoca
quindicenne) - e per l’induzione (a volte tentata) e il coinvolgimento (a volte
tentato), durante 13 conversazioni via Messenger, di (all’epoca, pure
quindicenne) in atti sessuali (di natura automasturbatoria).
2.8
a) Rispetto alla prima sentenza citata dal ricorrente per cui
all’autore è stata inflitta una pena di 6 anni, colpisce, dal profilo oggettivo,
la differente natura degli atti sessuali - toccamenti del seno, in parte tentati,
toccamento vulva e vagina e induzione ad atti di masturbazione quelli commessi
da RI 1 rispetto ai rapporti sessuali completi, coiti orali e masturbazioni per
cui è stato condannato - e il numero di molto inferiore di atti sessuali
commessi da RI 1 rispetto a quelli compiuti da che ha delinquito sull’arco di
15.
mesi e (così come indicato dalla Corte che l’ha giudicato; cfr. sentenza
cit., consid. 25, pag. 85) “per un numero imprecisato ma che certamente
importante (un calcolo approssimativo e favorevole all’imputato vuole che ci
siano stati due abusi al mese per più di 12 mesi)”. Né si può dire che la
vicenda che ha visto protagonista RI 1 abbia risvolti soggettivi talmente gravi
(e, comunque, più gravi di quelli presentati dalla vicenda giudicata con la
sentenza citata) da giustificare - pur in presenza di atti sessuali di gravità
oggettiva di gran lunga inferiore - una pena di appena un anno inferiore. In
effetti, - in favore del quale è stata riconosciuta soltanto l’incensuratezza
e una particolare povertà culturale e morale - ha fatto quel che ha fatto ai
danni della nipote di 12 anni “di cui conosceva l’estrema fragilità
affettiva” ed ha agito “dopo avere guadagnato la confidenza e l’affetto
di I. con una vera e propria strategia di avvicinamento (…omissis…) ha
costretto la sua vittima a sottostare alle sue turpi voglie con la violenza,
con la minaccia e l’intimidazione e con il cinico sfruttamento dello stato di
torpore indotto dalla sostanza stupefacente che egli stesso la aiutava e
spingeva ad assumere” (cfr. sentenza cit., consid. 25, pag. 86 e 87).
b) Anche rispetto alla seconda sentenza citata dal ricorrente - per cui
all’autore è stata inflitta una pena di 2 anni e 6 mesi - colpisce la natura
oggettivamente meno grave degli atti sessuali commessi da RI 1 senza che si
possano intuire (la sentenza citata non è motivata) circostanze - oltre al
tempo trascorso tra i fatti e il giudizio - che, dal profilo soggettivo,
diminuiscano la colpa dell’autore (la vittima era la figlia quindicenne della
di lui moglie e l’autore aveva sfruttato, per imporsi, la superiorità fisica e
quella psicologica derivantegli dal suo ruolo di patrigno tradendo, così come
accertato in relazione a per RI 1 dalla prima Corte, la fiducia, che la
vittima aveva riposto in lui).
c) Uguale riflessione si imporrebbe anche in relazione alla terza
sentenza citata. Tuttavia, è evidente che in quel caso (i cui contorni non sono
ricostruibili visto che questa sentenza non è motivata) circostanze attenuanti
di peso, insieme al fatto che l’autore ha agito parzialmente in stato di
scemata responsabilità, devono avere contribuito in modo determinante alla
commisurazione della pena. Pertanto, tale sentenza non può essere considerata
nell’ambito della valutazione di un’eventuale disparità di trattamento.
d) Torna ad essere in questo ambito significativa, invece, la quarta
sentenza citata dal ricorrente. In una vicenda che presenta, dal profilo
oggettivo, parecchie similitudini con quella di RI 1 - natura e numero
relativamente ridotto degli atti sessuali commessi (oltre all’analogia relativa
ai reati ex art. 179quater e 197 CP di cui si dirà dopo) - ma che va da questa differenziata
poiché, in quel caso, l’autore aveva agito sull’arco di circa 7 anni e a danno
di 4 bambini di età compresa fra i 9 e gli 11 anni ciò che rende, dal profilo
oggettivo, la sua colpa più grave rispetto a quella di RI 1 che ha agito su un
arco di tempo ben più limitato e a danno di due quindicenni, l’autore è stato
condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi. Va rilevato che, anche dal
profilo soggettivo, la vicenda di presenta similitudini con quella di RI 1
avendo la Corte delle assise correzionali accertato che aveva “delinquito
in età matura, a partire circa dai 40 anni e pertanto con piena consapevolezza”
e che “palese é l’enormità della colpa dell’accusato che non si fa scrupolo
di delinquere nemmeno in danno di quelli che dovrebbero essere gli affetti più
cari, come il proprio figlio e la donna che egli afferma di amare” e che
aveva, per delinquere, anche “sfruttato il rapporto di fiducia e di amicizia
esistente con i genitori dei bambini i quali gli avevano affidato i loro figli”
(Assise correzionali, 4.5.2010 in re ).
2.9
Oltre alle sentenze citate dal ricorrente, a questa Corte ne sono
note - per esperienza diretta o indiretta - altre, emanate dalle nostre Corti
d’assise e che vanno considerate nell’esame della censura di violazione del principio
della parità di trattamento. Si tratta delle seguenti pronunce:
a. con sentenza 12 ottobre 2000 della Corte delle assise criminali -
parzialmente riformata da questa Corte con pronuncia 3 aprile 2001- è stato
ritenuto colpevole di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone
incapaci di discernimento o inette a resistere per avere, nel periodo tra
la primavera 1998 e il marzo 1999, sodomizzato in tre occasioni il figlio
(8.4.1989) ed avere commesso, a danno della figlia (17.6.1995), sodomia in
almeno un’occasione e in 2 occasioni atti sessuali. è stato condannato a 7
anni e 6 mesi di reclusione. Adita con ricorso per cassazione, con sentenza
3.4
, questa Corte ha assolto dall’imputazione di sodomia a danno della
figlia, precisando, invece, come, anche in quell’occasione, si trattò di atti
sessuali (“forte pressione del pene sull’orifizio anale della bambina, senza
penetrazione”, cfr. sentenza 3.4.2001 di questa Corte, consid. 15.d., pag.
11) ed ha ridotto la pena inflitta a 7 anni di reclusione.
b. sentenza 22.9.2005 della Corte delle assise correzionali di __________
che ha riconosciuto autore colpevole di:
-
ripetuta coazione sessuale, in parte tentata,
in concorso con atti sessuali con fanciulli, per
avere, tra la primavera 2002 e l’8 giugno 2003, in un numero imprecisato di occasioni ma almeno 25 volte, costretto l’abbiatico (17.10.1995)
a subire diversi atti sessuali (palpeggiamenti sui genitali e sulle natiche,
masturbazioni ripetute, fellatio, toccamenti dell’orifizio anale, introduzione
del dito nell’orifizio anale) e a praticargli atti sessuali (masturbazione)
-
atti sessuali con persone incapaci di
discernimento o inette a resistere per avere, nel
corso dell’estate 2002, palpeggiato ripetutamente i genitali e, in un paio
d’occasioni, compiuto atti masturbatori ai danni dell’abbiatico (6.12.1992).
, cui è stato riconosciuto di avere agito in
stato di lieve scemata responsabilità, è stato condannato alla pena di tre anni
di detenzione.
c. sentenza 12.9.2007 con cui è stato riconosciuto autore
colpevole di:
-
ripetuti atti sessuali con fanciulli in concorso con ripetuti atti sessuali
con persone inette a resistere per avere, tra la fine del 2004 e la metà di
gennaio 2007, ripetutamente toccato gli organi genitali, infilando nella vagina
anche dita e lingua della figliastra (1993) sfruttandone lo stato di
inettitudine dovuto al sonno e/o al dormiveglia
-
violenza carnale in concorso con atti sessuali con fanciulli per avere,
sfruttandone l’incapacità a resistere dovuta alla sorpresa, costretto la
figliastra a subire la congiunzione carnale.
è stato condannato alla pena detentiva di 5 anni.
d. sentenza emanata il 16.7.2008 dalla Corte delle assise criminali nei
confronti di , che è stato dichiarato autore colpevole di:
-
ripetuti atti sessuali con fanciulli,
consumati, per avere, nel periodo fine
2005-8.8.2006, commesso con e/o fatto subire a (8.8.1990), i seguenti atti
sessuali: essersi masturbato di fronte a lei, l’essersi fatto masturbare in
almeno un’occasione, avere ripetutamente toccato le parti intime della ragazza,
-
ripetuta violenza carnale consumata e tentata
in concorso con atti sessuali con fanciulli consumati e tentati per avere tentato, in almeno un’occasione, di congiungersi
carnalmente con e per essersi congiunto con lei in un’occasione;
-
ripetuta coazione sessuale in concorso con
atti sessuali con fanciulli per averla costretta a
subire in un’occasione un rapporto anale e per averla costretta a praticargli
almeno 4 fellatio;
-
coazione per
avere costretto, una sera, la ragazza a rimanere nel suo appartamento e a bere del
wisky sino a farla vomitare;
-
ripetuta pornografia per avere mostrato a in un’occasione una videocassetta con
immagini pornografiche ed in un’altra occasione una videocassetta con
rappresentazione di atti sessuali con escrementi umani;
-
ripetuta infrazione alla LFStup per avere, in più occasioni, ceduto a un minimo quantitativo di
cocaina, un minimo quantitativo di hashish, almeno 100 gr di marijuana e
procurato a due amici 10 gr di marijuana;
-
somministrazione a fanciulli di sostanze
pericolose per la salute per avere offerto a i
citati stupefacenti e per averle somministrato, rispettivamente messo a
disposizione, bevande alcoliche in un quantitativo tale da renderla “allegra”
almeno una volta alla settimana;
-
vie di fatto per
averla ripetutamente, sull’arco di almeno un anno e 7 mesi, colpita con sberle
e calci;
-
contravvenzione alla LFStup per avere consumato un imprecisato quantitativo di marijuana (almeno
200.
gr), hashish (almeno 20 gr) e un minimo quantitativo di cocaina.
Per questi reati, - cui è stato
riconosciuto di avere agito in stato di lieve scemata imputabilità - è stato
condannato ad una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi.
Il ricorso presentato da contro la citata
sentenza è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con pronuncia
22.9.2008
e. sentenza emanata il 28.1.2009 dalla Corte delle assise criminale
nei confronti di che è stato riconosciuto autore colpevole di violenza
carnale in concorso con atti sessuali con fanciulli per avere, il 7 giugno
2008, dopo averla resa inetta a resistere con uno spinello di marijuana,
costretto (nata il 26 aprile 1994) a subire la congiunzione carnale.
, autore colpevole anche di infrazione (per avere
messo a disposizione di la marijuana) e di contravvenzione (per avere fumato)
alla LStup è stato condannato a 3 anni e 10 mesi.
La sentenza è stata cassata da questa Corte che,
con giudizio 4 maggio 2009, ha assolto dall’imputazione di violenza
carnale.
f. sentenza 24 febbraio 2009 della Corte delle assise criminali con cui
è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta violenza carnale, ripetuta
coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, tra
l’agosto 2006 e il 1.dicembre 2007, costretto la figliastra (nata il
26.4
), a subire in due occasioni la congiunzione carnale e a subire una
penetrazione anale e un bacio sulla vulva.
Per questi reati, è stato condannato alla pena
detentiva di 6 anni.
Adita con ricorso per cassazione, questa Corte ha
prosciolto dall’accusa di violenza carnale per un episodio e, in considerazione
di quest’assoluzione, ha ridotto a 5 anni la pena detentiva pronunciata a
carico di
g. sentenza emanata il 14.9.2009 dalla Corte delle assise criminali nei
confronti di che è stato dichiarato autore colpevole di ripetuti atti
sessuali con fanciulli per avere avuto, nel periodo maggio 2006 - 24 agosto
2008, in circa 18-23 occasioni, rapporti sessuali dei più vari (masturbazioni,
congiunzioni carnali e sesso orale) con la figlia (12.6.1993) della moglie. è
stato condannato alla pena detentiva di 3 anni.
h. sentenza 23 febbraio 2010 con cui la Corte delle assise criminali ha dichiarato autore colpevole di coazione sessuale e violenza
carnale in concorso con atti sessuali con fanciulli per avere, il 24 giugno
2009, usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche costretto (08.09.1997)
a subire contro la sua volontà atti sessuali (e meglio, per avere appoggiato e
sfregato il proprio pene sulla vulva) e, poi, in un secondo momento, costretto
la bambina a subire la congiunzione carnale.
C. è stato condannato alla pena detentiva di 6 anni.
2.10
a) Riguardo la prima sentenza citata al considerando precedente, non si
può non rilevare l’estrema gravità degli atti compiuti da sui figli
piccoli se non piccolissimi (il bambino aveva circa 9 anni, la figlia ne aveva
3). Ad - la cui colpa è stata definita gravissima e che, giusta gli
accertamenti della Corte, non ha dimostrato pentimento alcuno ma, anzi, “ha
tentato di sottrarsi alle proprie responsabilità asserendo che i figli
raccontavano il falso” e che ha avuto, quali circostanze attenuanti,
soltanto l’incensuratezza, una non facile vita anteriore e un’anomalia di
carattere (che “pur non giustificando l’applicazione dell’art. 11 CP, ha
avuto un certo influsso sui freni inibitori”, cfr. sentenza 12.10.2000,
consid. 8., pag. 30) - sono stati inflitti 7 anni di reclusione (7 anni e 6
mesi dalla prima Corte, ridotti in sede di cassazione a causa della caduta di
un reato). Cioè, una pena di soli 2 anni superiore a quella che la prima Corte
ha ritenuto adeguata alla colpa di RI 1 per i reati - di gravità oggettiva ben
inferiore - di cui s’è detto.
b) Anche i reati di cui è stato riconosciuto autore colpevole
con la seconda sentenza citata al considerando precedente sono estremamente più
gravi di quelli di cui RI 1 è stato riconosciuto autore colpevole. Lo sono per
natura, intensità, numero e età delle vittime (bambini piccoli se non
piccolissimi). La colpa di era, pure, estremamente grave dal profilo
soggettivo avendo egli scelto come vittime i propri nipotini, quindi dei
bambini per cui egli era un punto di riferimento affettivo ed educativo
importante e avendo egli, con quanto fatto, pure tradito la fiducia dei figli
che gli affidavano i piccoli. Va, comunque, detto che ha, invece, beneficiato
di circostanze attenuanti non riconosciute a RI 1: in particolare, gli sono
stati riconosciuti un buon comportamento dopo i fatti, la collaborazione
prestata agli inquirenti e una particolare sensibilità alla pena in forza
dell’età avanzata. Tenuto conto della riduzione per la scemata responsabilità, si
ha che, per i reati commessi, è stato punito con una pena piena di circa
4.
anni.
c) Con la terza sentenza citata al considerando precedente, a è
stata inflitta la stessa pena che la prima Corte ha, nel caso che ci occupa,
ritenuto adeguata alla colpa di RI 1 per i reati commessi ai danni delle due
ragazze.
Ancora una volta colpisce il fatto che è
stato condannato per reati oggettivamente più gravi di quelli di cui deve
rispondere RI 1. Egli, infatti, ha agito ai danni delle figliastra, iniziando
quando la piccola era appena undicenne e le ha fatto subire, in un numero
imprecisato di occasioni ma su un arco di tempo molto più lungo (tra la fine
del 2004 sino a metà gennaio 2007), diversi atti di genere masturbatorio (“toccamenti,
inserimento dita e uso lingua”, sentenza cit., consid. 31, pag. 28) e, in
un’occasione, le ha imposto la congiunzione carnale. Né si può dire che avesse,
dal profilo soggettivo, una colpa meno grave rispetto a RI 1. Infatti, la Corte aveva rilevato come la colpa fosse grave anche perché “ha fatto quel che ha
fatto nonostante fosse pienamente cosciente di avere assunto, agli occhi della
ragazza, un ruolo quasi genitoriale e, comunque, di essere diventato per lei un
punto di riferimento importante dal profilo affettivo” e anche perché egli
aveva agito “per desiderio di vendetta nei confronti della moglie cui non
riusciva a far accettare la sua scala di valori” (sentenza cit., consid. 39,
pag. 36 e 37). Nemmeno si può, dire, che abbia avuto un comportamento
processuale migliore di quello tenuto da RI 1. Anzi, nella sentenza citata si
legge che ha tentato di mistificare i fatti, attribuendone “la genesi
ad un comportamento equivoco della ragazza, cercando di far credere che sarebbe
stata lei a sollecitare le sue attenzioni perché infatuata di lui in un momento
in cui la sua curiosità per il sesso si stava svegliando” (sentenza cit., consid.
39, pag. 37). Neppure si può dire che egli avesse attenuanti significativamente
più importanti rispetto a RI 1: in effetti, oltre all’incensuratezza, è stato
per lui considerato soltanto che egli “aveva alle spalle una vita di onesto
lavoro ed un’infanzia e una giovinezza” vissute in povertà (sentenza cit., consid.
39, pag.38).
d) Riguardo la quarta sentenza citata, occorre rilevare che è
stato condannato per atti sessuali (commessi ai danni di una quindicenne) di
natura estremamente grave: si trattava, oltre che di una violenza carnale
tentata e di un’altra consumata, di 5 coazioni sessuali di gravità non
inferiore alla violenza carnale (imposizione di 4 fellatio e di una
penetrazione anale) che si aggiungevano ad altri atti sessuali non imposti con
la forza (essersi masturbato di fronte a lei, l’essersi fatto masturbare in
almeno un’occasione, avere ripetutamente toccato le parti intime della
ragazza). A questi vanno, poi, aggiunti - commessi sempre ai danni di - il
reato di pornografia, di somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose,
di infrazione alla LStup, di coazione “esercitata con una violenza e una
pervicacia che, per fortuna, raramente si vedono nei nostri tribunali” e
di vie di fatto ripetute “che assumono gravità oggettiva a causa della loro
sistematicità e ripetitività e totale arbitrarietà” (cfr. sentenza
16.7.2008
della Corte delle assise criminali, consid. 48, pag. 110). Per questi
reati, a sono stati inflitti 6 anni e 6 mesi che diventano, tenuto conto
della diminuzione legata alla riconosciuta scemata imputabilità, una pena
“piena” aggirantesi fra gli 8 e i 9 anni (cfr. sentenza 16.7.2008 della Corte
delle assise criminali, consid. 48, pag. 113). Si tratta di una pena
evidentemente più pesante di quella inflitta a RI 1 che tuttavia deve
rispondere di reati estremamente meno pesanti, in particolare per numero e
natura. La minor gravità dei reati di cui RI 1 deve rispondere emerge, poi, con
evidenza dalla lettura del considerando 48 della sentenza 16.7.2008 della Corte
delle assise criminali in cui si legge di reati commessi (da ) con
particolare brutalità, violenza e intento di totale prevaricazione dell’autore
sulla vittima, definita come una “ragazzina emotivamente vulnerabile”
che in lui “vedeva il surrogato del padre che le mancava” e di cui ha
coscientemente sfruttato la fragilità.
e) Al di là della sua cassazione, la sentenza 28.1.2009 può comunque
servire da indicatore delle pene che le nostre Corti infliggono in caso di
reati sessuali a danno di fanciulli. In questo senso, colpisce ancora una volta
il fatto che, per un atto sessuale di natura oggettivamente più grave di quelli
commessi da RI 1 ai danni di , è stata pronunciata una pena di molto
inferiore. La colpa di è stata definita dalla Corte che l’ha giudicato come
“grave” e “particolarmente riprovevole” in particolare poiché “per
compiere la violenza ha sfruttato biecamente l’effetto della droga procurata e
somministrata alla ragazza alla quale ha avuto subdolamente cura di far
ingerire la maggior parte dello stupefacente” e poiché ha agito “privo
di scrupolo alcuno nei confronti dell’evidente inesperienza di vita della
fanciulla della quale ha anzi profittato”. Nemmeno può essere considerato
che la pena è stata influenzata da particolari elementi di attenuazione, non
realizzati per RI 1. In effetti, a favore di , la Corte che l’ha giudicato ha considerato unicamente l’incensuratezza e l’età - “di poco
meno di 19 anni (ammesso che egli possa essere creduto su questo punto , vista
l’assenza di documenti e l’apparenza di un’età maggiore)” - mentre ha
sottolineato che “nulla in suo favore può essere dedotto dal comportamento
pre-processuale o da quello processuale avendo egli (nell’esercizio di un
legittimo diritto) negato strenuamente la perpetrazione della violenza carnale”
visto che “siffatta attitudine dimostra come egli non si sia in alcun modo
ravveduto” (sentenza cit., consid. 25 pag. 26).
f) Al di là dell’esito della procedura di ricorso, anche la sentenza 24
febbraio 2009 può servire per l’analisi della censura di violazione del
principio della parità di trattamento. Con essa, è stato condannato alla pena
detentiva di 6 anni - cioè, ad una pena di un solo anno superiore a quella
ritenuta adeguata per i reati commessi ai danni di - per avere commesso
due violenze carnali e due coazioni sessuali (di cui, una si concretizza in una
penetrazione anale, cioè in un atto equiparabile per gravità oggettiva alla
violenza carnale). Si tratta manifestamente di atti sessuali di natura
sensibilmente più grave di quelli per cui la Corte di prime cure ha ritenuto adeguata la pena detentiva di 5 anni. Oltre che per la natura - o l’intensità -
degli atti sessuali di cui doveva rispondere e per il loro numero, la colpa di
è stata giudicata “enorme” sia perché ha agito ai danni della figliastra
di 12/13 anni, cioè di una “giovane di cui gli era nota la fragilità”,
sia perché egli ha agito “con totale egoismo e disprezzo assoluto dei membri
della famiglia che lo aveva accolto”. In aggiunta, è importante
sottolineare che non ha beneficiato di particolari attenuanti. Al contrario, la Corte che lo ha giudicato ne ha stigmatizzato la “vita anteriore senza meriti”, il
passato e il presente di piccolo delinquente con le relative precedenti
condanne (per furti) e il fatto che “egli non si è dissociato dai reati
commessi” (sentenza cit., consid. 44, pag. 67 e 68).
g) Quanto alla settima sentenza citata al considerando precedente,
ancora una volta si ha una pena di gran lunga inferiore (3 anni) rispetto a
quella ritenuta adeguata nel caso che qui ci occupa nonostante dovesse
rispondere di atti sessuali di natura ben più grave (masturbazioni,
congiunzioni carnali e sesso orale) di quelli commessi da RI 1. Va, tuttavia,
qui precisato che è stato condannato soltanto in forza dell’art. 187 CP
(mentre RI 1 risponde, per quanto fatto la notte tra il 18 e il 19 dicembre
2008, anche per atti sessuali con persona inetta a resistere). D’altro lato,
però, va anche detto che rispondeva di un numero di atti sessuali ben
maggiore (commessi in circa 18-23 occasioni) rispetto a quelli di cui deve
rispondere RI 1. Non può, poi, essere dimenticato che, se dal profilo
soggettivo, la colpa di è stata mitigata dalla presenza di alcune importanti
circostanze attenuanti - l’incensuratezza, il lungo carcere preventivo
sofferto, la sostanziale confessione, il suo passato di buon lavoratore e il
fatto che egli ha continuato ad aiutare economicamente la moglie anche dopo
l’arresto (sentenza 14.9.2009, consid. 8, pag. 39 e 40) - la sua colpa è stata,
comunque, definita “particolarmente grave” poiché egli ha agito a danno
di una ragazzina nei cui confronti egli aveva de facto assunto responsabilità
di natura genitoriale ed ha, così, tradito le aspettative che aveva fatto
nascere, non solo nella sua vittima, ma anche nella moglie (sentenza 14.9.2009,
consid. 8, pag. 39).
h) Anche ,giudicato dalla Corte delle assise criminali con sentenza
23.
febbraio 2010, doveva rispondere di atti sessuali di gravità maggiore
rispetto a quelli commessi da RI 1: si trattava di una coazione sessuale - che
si è concretizzata in un atto che, secondo il TF, si apparenta fortemente
con la penetrazione (DTF 123 IV 49 seg; 107 IV 178 e seg) - e di una violenza carnale fatti subire con violenza, minaccia e
pressione psicologica ad una bambina dodicenne. La Corte che ha giudicato ha considerato che la sua colpa era “di una gravità inaudita”
ritenuto che egli ha scelto per “soddisfare la sua libidine” una “bambina
undicenne, prepubere e innocente, una fanciulla fiduciosa che egli ha attirato
nell’appartamento e poi in camera con dei sotterfugi” e con cui ha “agito
alla stregua di un bruto, incurante del terrorpanico che il suo violento agire
e le sue minacciose parole avevano ingenerato nella povera bambina” e
ritenuto che, dopo essere stato “obbligato dal pianto e dagli strilli di ad
interrompere il suo osceno struscio, ancora non ha preso in considerazione la
possibilità di finirla lì” ma “lucido e determinato”, ha subito
individuato il luogo e i modi “più adatti per arrivare infine a dar sfogo
alla sua libidine” , ciò che ha fatto dimostrando “cinica insensibilità
e sfrontata prepotenza (…) sordo e incurante del dolore fisico che le procurava”
e ritenuto, infine, che, dopo avere finito, ha dimostrato “totale padronanza
di sé e piena consapevolezza di quel che aveva fatto” ripetendo alla
bambina “le pesanti minacce di morte per indurla a mantenere il segreto”
(sent. cit., consid. 9., pag. 27 e 28). ha potuto beneficiare di poche
circostanze attenuanti (non molte di più di quelle riconosciute a RI 1 o,
comunque, di non grande significatività). La Corte che l’ha giudicato, infatti, dopo avere sottolineato che egli, in Svizzera, non ha mai lavorato nonostante
avesse dimostrato di sapersi muovere bene a livello burocratico, gli ha
riconosciuto, infatti, soltanto l’incensuratezza, il fatto che “seppur
tardivamente, ha confessato”, la cessione alla vittima di parte del suo
peculio e, infine, il fatto che egli, in Svizzera, non ha saputo costruire “relazioni
qualche po’ significative (…) (anche femminili)” (sent. cit., consid. 9.,
pag. 29 e 30).
3.
Emerge con evidenza dalle sentenze citate ai considerandi precedenti
che, nei casi di reati sessuali a danno di fanciulli, pene della durata dai 4,
5, 6 anni in su sono inflitte dalle nostre Corti ad autori che devono
rispondere di atti sessuali ben più gravi per natura (o intensità che dir si
voglia), per numero o per età della vittima (o delle vittime) di quelli
commessi da RI 1 a danno di e . D’altra parte, emerge anche dall’analisi
delle motivazioni che hanno portato le diverse Corti giudicanti ad infliggere
le pene citate che il caso che ora ci occupa non presenta, dal profilo soggettivo,
elementi talmente più gravi di quelli evidenziati nelle sentenze citate che
possano giustificare, a fronte di atti oggettivamente meno gravi, un
trattamento sensibilmente più severo.
Pur tenuto conto, in base ai principi ricordati
al consid. 2.4, che i paragoni con altri casi si rivelano, di principio,
infruttuosi, considerati i numerosi fattori che intervengono nella
commisurazione della pena e che disparità in materia di commisurazione della
pena sono inevitabili, nella misura in cui esse sono riconducibili al principio
dell'individualizzazione delle pene, in concreto, ritenuto quanto sin qui
sottolineato sia sugli aspetti oggettivi che su quelli soggettivi, non si può
non concludere che la pena di 5 anni che la prima Corte ha ritenuto adeguata in
relazione ai reati commessi ai danni di e è eccessivamente severa.
Ritenuto come molte delle sentenze citate siano recenti, questa conclusione è
obbligata anche tenendo conto del mutamento della percezione della gravità dei
reati sessuali a danno di fanciulli giustamente maturata nella società e, di
riflesso, nelle nostre Corti. Del resto, lo si ribadisce, RI 1 - oltre a dover
rispondere di atti sessuali che, se non vanno banalizzati, non possono essere
definiti di particolare gravità oggettiva - ha agito a danno di ragazze
quindicenni, ciò che va preso in considerazione per la valutazione della colpa,
in particolare in relazione ai reati commessi a danno di .
In queste condizioni, tenuto conto di tutte le
circostanze, commisurare in 5 anni la pena per i reati commessi ai danni di e
, non soltanto costituisce un abuso del potere di apprezzamento in quanto le
circostanze determinanti sono state valutate con eccessiva severità, ma pure da
luogo ad una disparità flagrante e, in quanto tale, è ancora una volta frutto
di un eccesso del potere di apprezzamento da parte della Corte di prime cure.
4.
Dopo avere riassunto le argomentazioni della Corte d’assise, il
ricorrente sostiene che i primi giudici non hanno considerato “nella giusta
misura il lungo trattamento ambulatoriale già in essere al quale egli si è
sottoposto ininterrottamente e volontariamente prima del processo ed il
consenso al trattamento ambulatoriale ribadito anche in aula” (ricorso pag.
7). Questa sua “costanza e collaborazione con lo psichiatra” - continua
il ricorrente - sono una novità rispetto al passato e smentiscono, così,
l’argomentazione della Corte d’assise secondo cui nulla è cambiato dalla
precedente condanna. Inoltre, egli sottolinea che, se è vero che egli “non
ha ancora compreso appieno i motivi che lo hanno spinto a delinquere”, è
anche e soprattutto vero che lo psichiatra che lo segue da un anno - dopo avere
attestato la regolarità della cura e la sua collaborazione - ha riferito che
egli sta tentando di elaborare dal punto di vista psicologico ed etico i reati
commessi ed è “consapevole dei danni creati alle vittime e ne è pentito
sinceramente”. Inoltre - continua il ricorrente - nel ritenere quale
elemento a suo carico il fatto che in passato egli ha interrotto un trattamento,
la Corte di assise ha omesso di confrontarsi con i motivi che l’hanno indotto
a tale interruzione e che risultano dalla perizia psichiatrica giudiziaria. In
particolare - spiega - la prima Corte ha omesso di considerare che egli ha
smesso il trattamento con l’allora psichiatra del carcere poiché “con lei
non riusciva a costruire niente, gli dava le pastiglie e basta” (ricorso pag.
8.
e 9).
Egli sostiene, poi, che la sua rinuncia
all’audizione in aula della vittima - che era stata ipotizzata viste le
contestazioni dell’atto d’accusa per tutto quanto estraneo al 18/19 dicembre
2008.
- avrebbe dovuto essere interpretata a suo favore, trattandosi di una,
seppur iniziale, assunzione di responsabilità e pentimento ed avendo egli, così
agito, per evitare ulteriori sofferenze alla vittima. Ritenendo strumentale
tale sua rinuncia - continua il ricorrente - la prima Corte ha dimenticato che
la sua rinuncia all’audizione della ragazza e la sua ammissione secondo cui i
fatti si sono svolti così come alle dichiarazioni di lei era da riferire, non
certamente a quanto successo quella notte di dicembre, ma piuttosto agli altri
fatti (i tentativi di toccamenti ai seni, sedute di ipnosi, giochi vari e altri
atti sessuali) raccontati dalla ragazza, ritenuti nell’AA e da lui, sin lì,
contestati. Pertanto - conclude l’imputato - è arbitrariamente che la prima
Corte ha concluso che “l’ammissione della versione della vittima è
strumentale poiché la stessa non ricorda” (ricorso pag. 10 e 11).
Inoltre - continua il ricorrente - i primi
giudici hanno violato la presunzione d’innocenza dando per accertati fatti per
cui non v’è alcuna prova quando gli hanno imputato di non avere, nonostante le
pressanti richieste della ragazza che voleva sapere cos’era successo la notte
del dicembre 2008, “spiegato cosa realmente ha fatto, oltre a quanto non era
documentato dalle immagini” (ricorso pag. 11 che cita il consid. IX.6 pag.
111.
della sentenza impugnata). Infatti - continua il ricorrente - non soltanto
egli contesta che, quella notte, siano avvenuti altri fatti rispetto a quelli
documentati dalle fotografie, ma la stessa “sentenza non lo condanna per
altri fatti rispetto a quelli da lui ammessi per il 18/19 dicembre 2008 e
riguardanti le fotografie scattate” (ricorso pag. 11).
Infine, il ricorrente rimprovera alla Corte - pur
annotando che si tratta di un elemento di minor importanza rispetto a quelli
sin lì sollevati - di non avere considerato che, comunque, egli ha “quantomeno
cercato di ovviare alla sua vita disordinata, accettando di sottoporsi ad una
curatela volontaria (cfr. perizia psichiatrica EA 148, pag. 4), tutt’ora in
essere” e non ha considerato la difficile sua vita passata che, al di là
delle sue responsabilità che egli non nega, è comunque caratterizzata da eventi
negativi (poche dimore fisse, divorzio problematico, nessuna relazione con i
figli che hanno, peraltro, cambiato cognome, perdita del lavoro,..).
4.1
E’ certamente vero che la prima Corte ha avuto uno sguardo
particolarmente severo anche valutando l’atteggiamento di RI 1 nei confronti
della terapia intrapresa nel senso che, invece di sottolineare gli aspetti
positivi che comunque emergono dalle valutazioni della psichiatra, si è
limitata ad evidenziare le difficoltà del percorso terapeutico, rilevando che
esso è solo all’inizio. Altrettanto vero è che la prima Corte non si è
confrontata con i motivi che hanno indotto RI 1 ad interrompere il trattamento
iniziato in carcere nel 2007. E’ anche vero che la prima Corte non ha
considerato che sia la carcerazione che il trattamento allora instaurato erano
dovuti a motivi diversi da quelli attuali (RI 1 non ha precedenti per reati
sessuali) e, dunque, non ha considerato che quel che è successo in quel caso
non necessariamente è indicativo di un analogo comportamento futuro in
situazioni diverse. In questo senso, la prima Corte avrebbe dovuto considerare
almeno quanto di oggettivo emerge dall’allegato al doc. TPC 9 (redatto dalla
dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia), e meglio che RI 1,
dal mese di marzo 2009, si sottopone volontariamente a sedute settimanali di
psicoterapia e che, in tali sedute, egli è “sempre collaborante ed
interessato”.
Ma, soprattutto, è a ragione che il ricorrente
rimprovera alla prima Corte una violazione del principio della presunzione
d’innocenza quando, a fronte degli accertamenti di cui s’è detto al consid.
2.5
b, gli rimprovera di non avere detto tutto quanto successo quella notte.
Nulla più dei gesti surriportati è stato accertato per quanto riguarda quella
notte. Rimproverargli di non avere confessato di più significa dare per
accertato fatti che, nella realtà processuale - che è quella che qui conta -
non sono avvenuti.
Questa considerazione non può, dunque - senza
cadere in arbitrio - essere chiamata a motivare l’accertamento di un mancato
pentimento di RI 1.
Sulla questione dell’atteggiamento di RI 1 in
relazione ai reati commessi rimangono, dunque - insieme ai tentativi di
sminuire le sue responsabilità fatti durante l’inchiesta (attribuendo i suoi
gesti a raptus, ecc…; cfr. sentenza impugnata, consid. Ix.6., pag. 111) che non
possono non essere considerati elementi di preoccupazione - le parole
pronunciate dal condannato al dibattimento che, certamente, da sole non bastano
a sostanziare un pentimento, le sue ammissioni, il suo sottoporsi a terapia
(che è già qualcosa in più) e le dichiarazioni del suo psichiatra secondo cui
egli “è consapevole dei danni creati alla vittima e ne è pentito
sinceramente”.
Certamente, il valore di questi elementi non va
enfatizzato ma non può nemmeno - senza cadere in un apprezzamento unilaterale
del materiale probatorio - essere totalmente trascurato.
5.
In esito alle considerazioni suesposte, tenuto conto di tutte le
circostanze del caso concreto e tenuto conto della prassi disegnata dalle
nostre Corti con le sentenze suelencate, questa Corte, percorrendo, comunque,
la strada della severità imboccata dalla Corte di prime cure, ritiene adeguata
alla colpa di RI 1 in relazione ai reati commessi ai danni di e la pena
detentiva piena di 3 anni che deve essere ridotta, in applicazione dei principi
ricordati dai primi giudici per tener conto della scemata responsabilità, a 27
mesi. Ad essi vanno aggiunti i 15 mesi con cui la prima Corte ha -
correttamente - ritenuto di dovere aggravare la pena per il concorso con i
reati “per i quali la responsabilità di RI 1 è stata ritenuta piena” e
per il computo della pena inflittagli con DA 25 aprile 2005 che era stata posta
al beneficio della sospensione condizionale così da giungere ad una pena unica ai
sensi degli art. 46 e 49 CP di 3 anni e 6 mesi.
6.
Sulle
spese e sulle ripetibili
In esito all'attuale sentenza, si giustifica di caricare
interamente gli oneri processuali allo Stato che rifonderà al ricorrente
fr. 1’000.- per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo 3.
della sentenza impugnata è riformato nei seguenti termini:
“ 3. Di conseguenza, richiamato il DA
25.4.2005 del MP di __________ ed avendo agito in stato di scemata
imputabilità, RI 1 è condannato:
3.1. alla pena detentiva di 3 anni e 6
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai
sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2
CP”
Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1’000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà al
ricorrente
fr. 1’000.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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