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Decisione

17.2010.20

Ripetuti atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone incapaci di discernimento o inette a resistere. Commisurazione della pena. Eccesso di potere di apprezzamento

17 gennaio 2011Italiano69 min

Source ti.ch

Fatti

i primi giudici hanno sottolineato che il concorso di reati di cui egli si è

reso autore colpevole non può essere banalizzato e che, inoltre, non può essere

sottaciuto che “l’impressionante quantità di materiale pedopornografico

scaricato e conservato, più di ogni altra considerazione, spiega l’interesse

sessuale dell’imputato per i bambini”. Proseguendo sull’argomento, i primi

giudici hanno sottolineato come il reato di pornografia non vada “bagatellizzato

poiché all’origine delle immagini raccolte ci sono sempre dei crimini contro

l’integrità sessuale dei bambini”. Infine, in relazione agli elementi

qualificanti la sua colpa, i primi giudici hanno osservato che RI 1 “ha leso

più beni protetti” e meglio, la sfera sessuale, lo sviluppo sessuale delle

giovani, la salute e l’integrità fisica di __________ con la somministrazione “di

sonniferi fino al doppio della dose prescritta per gli adulti e per almeno una

decina di volte”, la sfera intima e privata “con comportamenti che hanno

suscitato disgusto, come la presa e la conservazione di immagini intime ai

danni di una ragazzina seduta tranquillamente, con le sue coetanee, al bar del tennis”

(sentenza impugnata, consid. IX.5., pag. 109 - 110). Infine, la prima Corte ha

osservato che, approfittando del sonno profondo di __________ per abusare

sessualmente di lei, RI 1 ha messo in atto “comportamenti tanto subdoli che

non hanno da essere ulteriormente commentati, bastando la descrizione oggettiva

degli stessi per affermare che la colpa dell’autore è di una gravità inaudita”

(sentenza impugnata, consid. IX.5., pag. 110).

b) comportamento processuale e assunzione di responsabilità

Passando all’esame delle potenziali circostanze

attenuanti, la prima Corte ha, dapprima, precisato che dal comportamento

processuale di RI 1 non può essere dedotto alcunché di positivo: precisando di

non averlo punito più severamente a tale motivo, la Corte delle assise ha rilevato che RI 1 “non si è mai assunto la responsabilità dei suoi

atti”, che “sin dai primi albori dell’inchiesta penale ha tentato di

trafugare le prove” e che, in seguito “ha reso versioni del tutto inveritiere,

attribuendo le foto di __________ ad una prostituta di __________ o dicendo che

non tutte le foto le avrebbe scattate lui e ancora portando avanti

l’interminabile querelle sulla durata della sua permanenza in camera la notte

sul 19 dicembre 2008” (sentenza

impugnata, consid. IX.6., pag. 110). Sulla questione della collaborazione di RI

1, la prima Corte ha ancora sottolineato che le dichiarazioni da lui rese in

aula - e meglio, quelle con cui ha dato atto che la versione di __________ era

quella vera - sono state “dichiarazioni del tutto opportunistiche”, rese

perché egli era perfettamente cosciente “del fatto che, su quanto

effettivamente accaduto, nemmeno la ragazza ha potuto riferire in quanto

dormiva, tanto che a tutt’oggi non ha spiegato cosa ha realmente fatto in quei

23 minuti, nonostante gli sia stato spiegato quanto fosse importante per la

vittima saperlo”. Pertanto - ha continuato sulla questione la prima Corte -

“le ultime dichiarazioni di rincrescimento per avere guastato il suo

rapporto con __________ altro non sono che un patetico tentativo di imbonirsi la Corte e mal celano il rammarico per il fatto che, a causa di questo procedimento, il suo

rapporto con la ragazza si è guastato e non potrà più approfittarne in futuro”

(sentenza impugnata, consid. IX.6., pag. 111).

Proseguendo, la prima Corte ha ancora voluto

sottolineare che, oltre ad avere dimostrato “egoismo e totale assenza di

sensibilità per le sofferenze delle vittime”, RI 1 “non ha mai fatto una

dichiarazione spontanea di assunzione di responsabilità” annotando che “quando

ha ammesso alcuni fatti, ha cercato di sminuire la sua colpa” e che “tutte

le sue ammissioni sono avvenute solo una volta che è stato messo al corrente

dagli inquirenti del contenuto delle prove raccolte” (sentenza impugnata,

consid. IX.6., pag. 111).

Inoltre, i primi giudici hanno ritenuto che il

carcere preventivo sofferto (oltre un anno) “non lo ha spostato di un

centimetro nell’elaborazione delle sue colpe” visto che egli continua ancora

oggi a “sostenere di non sapere perché ha fatto quello che ha fatto, di non

essere ancora giunto a capire se in lui vi è un interesse sessuale per i

bambini” (sentenza impugnata, consid. IX.7., pag. 111 e 112). Ribadendo che

RI 1, non solo non ha collaborato con gli inquirenti, ma “ha pure dimostrato

di non avere affatto elaborato, checché ne dica la psichiatra che lo ha in cura

in carcere, i reati commessi”, i primi giudici hanno, sì, rilevato che egli

“ha accettato di sottoporsi ad un trattamento già in corso di espiazione”,

ma hanno sottolineato che lo stesso perito giudiziario che ha consigliato la

misura ha precisato che “la strada verso la risocializzazione è ancora molto

lunga” ed hanno ricordato che, “anche in passato, una volta liberato, ha

interrotto motu proprio il trattamento cui doveva sottoporsi” (sentenza

impugnata, consid. IX.7., pag. 112). Sulla questione, i primi giudici hanno,

così concluso che “nulla è cambiato dalle considerazioni espresse dal

tribunale __________ e dal GIAP nella sentenza 7 febbraio 2007, nel senso che

non vi è stata alcuna concreta elaborazione dei reati commessi” e che “dall’esecuzione

della pena, anche in regime chiuso, in realtà RI 1 non si lascia impressionare”

(sentenza impugnata, consid. IX.7., pag. 112).

c) storia personale

Al riguardo, la prima Corte ha ricordato che RI 1

non è incensurato ed ha precisato che le precedenti condanne espiate “non

hanno sortito alcun effetto risocializzatore” visto che egli “ha

continuato a vivere nel precariato, nel disordine ed a commettere atti

illeciti” senza impegnarsi per trovare un lavoro e senza cercare,

nonostante l’aiuto di una curatela, di mettere ordine nella sua vita. La prima

Corte ha, poi, rilevato che, se la storia di RI 1 ha conosciuto “qualche

disavventura” riferendosi, in particolare, al divorzio, “la sua reazione

è stata quella di una persona totalmente deresponsabilizzata, nella misura in

cui non si è più interessato dei figli e non ha più provveduto al loro

sostentamento”. Inoltre, ha sottolineato che neppure sul piano

professionale RI 1 ha mostrato un qualsivoglia impegno, tanto che “oggi un

suo reinserimento appare possibile solo in ambito non profit” (sentenza

impugnata, consid. IX.9., pag. 113).

d) scemata imputabilità e determinazione della pena

La prima Corte ha rilevato come, sulla scorta

della perizia psichiatrica allestita, “accusa e difesa concordino nel

riconoscere a RI 1 una scemata imputabilità lieve, situandone il grado attorno

ad un quarto”.

Pertanto, precisato come per i reati commessi in

tale stato - e meglio, per i reati commessi ai danni di __________ e __________

(cfr. sentenza impugnata, consid. IX.8., pag. 112) - si giustificherebbe una “pena

detentiva piena di almeno 5 anni”, i primi giudici l’hanno ridotta del 25%

ed al “risultato è stata aggiunta la pena per il concorso con i reati per i

quali la responsabilità di RI 1 è stata piena” così che, dopo il computo

della pena inflittagli con DA 25.4.2005 (che era stata posta al beneficio della

sospensione condizionale), gli ha inflitto, quale pena unica ai sensi degli

art. 46 e 49 CP, la pena detentiva complessiva di 5 anni (sentenza impugnata,

consid. IX.9., pag. 113; cfr., pure, IX.8 pag. 112).

2.3. Alla fine del suo allegato ricorsuale - ma la censura viene trattata

prima delle altre per ragioni strutturali - il ricorrente rimprovera alla prima

Corte di avere violato il principio della parità di trattamento. Pur

dichiarandosi consapevole che, nell’ambito della commisurazione della pena,

tale principio assume rilievo soltanto in casi eccezionali, il ricorrente

sostiene che la pena di 5 anni per i reati commessi in stato di scemata

imputabilità (cioè, quelli ai danni di e ) appare manifestamente

sproporzionata per rapporto ad una serie di altre pene - che enumera - erogate

dalle nostre Corti ad autori colpevoli di reati sessuali perpetrati a danno di

minori.

Egli sottolinea - al proposito - che il confronto

fra la pena ritenuta dalla prima Corte dovuta ai reati da lui commessi in stato

di scemata imputabilità e quella inflitta negli altri casi va fatto tenendo

conto che “comunque per __________ non v’è stato nessun contatto fisico,

come meglio precisato in sentenza” e che per __________ “si è trattato

di un unico episodio il 18/19 dicembre 2008 e di tentati toccamenti ai seni”

(ricorso pag. 13).

2.4. Nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della

parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene

determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad

un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi suole, invece,

essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue

particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163;

Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche

DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47; STF 15.11.2010, inc.6B_716/2010). La giurisprudenza ha, del resto, sottolineato il primato del

principio della legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44

consid. 2c), per cui non è sufficiente che il ricorrente citi l’uno o l’altro

caso in cui una pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere

lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc. 6 345/2005, consid. 1.1.; DTF

120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell'ambito della

commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio

dell'individualizzazione, voluto dal legislatore (DTF 135 IV 191, consid. 3.1.;

124 IV 44 consid. 2c; STF 15.11.2010 6B_716/2010).

Ne segue che in materia di parità di trattamento la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il Tribunale federale (DTF

135 IV 191, consid. 3.1) - quando il giudice del merito abbia ecceduto o

abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad una disparità flagrante

(sentenza CCRP del 28 marzo 2003, inc. 17.2003.7, consid. 4; sentenza CCRP del

15 marzo 2001, inc. 17.2000.49, consid. 6d/aa; sentenza CCRP del 23 ottobre

2001, inc. 17.2001.34, consid. 7).

2.5. L’analisi della censura riguardante la violazione del principio

della parità di trattamento presuppone - poiché il dispositivo delle sentenza

impugnata non è preciso al riguardo, in particolare non lo è in relazione agli

atti sessuali ritenuti commessi ai danni di

- che venga, dapprima, chiarito quali sono gli

atti sessuali commessi in stato di scemata imputabilità da RI 1 per cui la

prima Corte ha ritenuto adeguata una pena detentiva “piena” di almeno 5

anni (sentenza impugnata, consid. IX.9, pag. 113).

a)

atti sessuali ai danni di (30.5.1991)

RI 1 è stato, dapprima, ritenuto autore colpevole

di atti sessuali con fanciulli (consumati e tentati) per avere, in un numero

imprecisato di conversazioni in rete (per posta elettronica ma soprattutto in

Messenger) tenutesi nel periodo che va dal settembre al 28 dicembre 2006,

indotto e tentato di indurre a compiere atti sessuali su se stessa nonché per

averla coinvolta o tentato di coinvolgerla in atti sessuali.

Riassumendo gli accertamenti della prima Corte, RI

1, spacciandosi per un diciassettenne di bell’aspetto, ha avviato con la

quindicenne una relazione virtuale in cui - dopo un primo periodo di “conversazioni,

per così dire, del tutto convenienti” (cfr. sentenza impugnata, consid.

VI.1. pag. 41) - a dialoghi di tipo romantico-affettivo (con contenuti tipici

delle relazioni adolescenziali) si sono mescolate conversazioni di valenza

esplicitamente sessuale miranti all’eccitamento sessuale finalizzato

all’esecuzione di atti di autoerotismo (si rinvia, per i dettagli, al consid.

VI, pag. 41 - 76 della sentenza impugnata).

Secondo il dispositivo della sentenza impugnata,

le conversazioni incriminate si sono svolte sull’arco di circa 4 mesi.

Va, però, precisato che le conversazioni fra i

due - iniziate in una data imprecisata del settembre 2006 - vennero

forzatamente interrotte il 26 ottobre 2006 quando RI 1 entrò in carcere (per

l’espiazione di condanne precedenti). Da tale data e sino a fine dicembre 2006,

i contatti fra i due si limitarono alle e-mail riprodotte a pag. 67 e 68 della

sentenza impugnata: in esse, dapprima l’uomo - che spiegava la sua latitanza

con una sua ospedalizzazione dovuta ad un infortunio - continua a dichiarare il

suo amore per la ragazza e, poi, il 13 dicembre 2006, saputo che lei si era

innamorata di un altro, le scrive di “non avere più una vita poiché lei era

la sua vita” per infine, il 28 dicembre (passato in regime di carcere

aperto), preannunciarle il suo suicidio (via e-mail:“Mi dispiace non riesco

a stare senza la mia anima. La mia anima se ne è andata con te. Perdonami”).

A partire dal 30 dicembre 2006, RI 1 ha avviato

con la ragazza un nuovo carteggio virtuale in Messenger. Questa volta, però,

egli non ha usato il suo vero nome ma si è spacciato per lo zio

dell’immaginario innamorato suicida. Questo “carteggio” - durato sino

all’estate del 2007 - non ha avuto né l’intensità (per numero di conversazioni)

né la natura sentimental/sessuale del rapporto virtuale precedente.

Come accertato dai primi giudici, RI 1 non ha mai

incontrato che ha saputo di essere stata ingannata sull’identità del suo

interlocutore soltanto dagli inquirenti.

Per contro, sempre come accertato dai primi

giudici, RI 1 ha saputo che la sua interlocutrice aveva 15 anni “al più

tardi il 5 (recte: 4) ottobre 2006”, giorno in

cui la ragazza glielo scrisse (sentenza impugnata, consid. VI.3.a, pag. 44;

consid. VI.6. pag. 75).

Va detto - poiché è rilevante ai fini della

valutazione del danno causato - che, sempre secondo gli accertamenti della

prima Corte, la ragazza, prima di questo rapporto virtuale, aveva già avuto

esperienze sessuali con coetanei e che, nella vicenda che qui interessa, ha

avuto “una partecipazione attiva nelle conversazioni di tipo erotico”

(sentenza impugnata, consid. IX.4, pag. 109) arrivando - poiché “convinta di

parlare con un diciassettenne di bell’aspetto” - a “rilanciare” e,

in ogni caso, a “mostrare curiosità” (sentenza impugnata, consid. VI.3, pag.

43).

La prima Corte non ha accertato quante volte i

due ebbero conversazioni di tipo “erotico”, in questi mesi. Al proposito va

comunque precisato che l’indicazione temporale “nel periodo settembre

2006-dicembre 2006” di cui al dispositivo 1.1.2 della sentenza impugnata

induce in errore: in effetti, per accertare la durata del reato (importante per

la valutazione della colpa), da tale periodo vanno, in ogni caso, tolti i primi

tempi in cui i due ebbero “conversazioni, per così dire, del tutto

convenienti” (cfr. sentenza impugnata, consid. VI.1. pag. 41) e quelli

successivi al 26 ottobre 2006, cioè al giorno dell’entrata in carcere di RI 1

che passò al regime di carcere aperto il 18 dicembre 2006, quando già la

ragazza gli aveva comunicato di averlo lasciato per un altro.

Il dispositivo 1.1.2. della sentenza impugnata

parla, poi, di un “numero imprecisato di occasioni”. Nei considerandi,

dopo avere rilevato che RI 1 ha detto di avere avuto “una decina di contatti

con __________”, i primi giudici hanno parlato di “una sequela

interminabile di conversazioni via mail” precisando come agli atti vi siano

“paginate e paginate di registrazioni” e rinviando, per quando riguarda

le conversazioni non riprodotte in sentenza, “al testo stesso del materiale

rinvenuto dalla polizia e raccolto nel classeur 3” (sentenza impugnata, consid. VI.3 pag. 43).

In sentenza, sono state riprodotte 13 conversazioni

via internet a contenuto sessuale intercorse dal 4 ottobre sino al 22 ottobre

2006 (dagli atti emerge che in questo stesso lasso temporale hanno avuto luogo

fra i due altre conversazioni in Messenger, ma senza particolare contenuto

erotico). Oltre a queste, negli atti vi è il testo di altre conversazioni in

Messenger avvenute nelle seguenti date:

-

il 23 ottobre dalle 20.13 alle 21.42 (che non

ebbe un contenuto erotico),

-

il 24 (dalle 10.27 sino alle 10.45, poi dalle 12.24

sino alle 13.04, poi ancora dalle 14.52 sino alle 15.04, e, infine, dalle 20.26

sino alle 21.56) e

-

il 25 (dalle 11.33 alle 11.37, poi dalle 14.55

alle 14.57; poi dalle 18.04 alle 19.15, poi ancora dalle 19.42 alle 20.04 e

infine, dopo un paio di abboccamenti puntuali -“amore dimmi quando torni”,

“arrivo due min” - una conversazione iniziata alle 20.27 e terminata

alle 22.04).

Di tutte queste, solo la conversazione avvenuta

il 24.10.2006 nella fascia oraria che va dalle 20.26 alle 21.56 ha avuto un contenuto erotico. Le altre sono, in sostanza, una ripetizione di frasi tenere e di

insulsaggini diverse.

Secondo quanto risulta dall’atto istruttorio cui

la prima Corte ha rinviato, dopo la conversazione del 25.10.2006 terminata alle

22.04 vi è in Messenger un lungo silenzio, rotto soltanto dopo più di due mesi,

alle 21.45 del 28.12.2006, dal messaggio d’addio inviato da RI 1/__________

diciassettenne (“addio amore mio, me ne vado, è stato bello averti

conosciuta, ma ora mi manchi troppo. nn posso + colmare il vuoto che mi hai

lasciato. Sei veramente unica, ti AMO e continuerò a farlo anche se nn sarò +

qui”). Questo messaggio - secondo quanto risulta dall’atto istruttorio - è

rimasto senza risposta.

Si, può, dunque, tradurre l’espressione “nel

periodo che va dal settembre al 28 dicembre 2006, in un numero imprecisato di occasioni, durante lunghe e assidue conversazioni in rete con lei

(per posta elettronica ma soprattutto in Messenger)” utilizzata dai primi

giudici nel dispositivo 1.1.2 in quella più precisa “nel periodo dal 4 al 24

ottobre 2006, in 14 occasioni, durante lunghe e assidue conversazioni in rete …”.

b)

atti sessuali ai danni di (17.2.1993)

a.a.

Ai danni di , RI 1 è stato ritenuto autore

colpevole di tentati atti sessuali con fanciulli per avere, nel periodo che va

dal 2008 sino al febbraio 2009, mentre le praticava dei massaggi “rilassanti”

su schiena, addome e piedi, ripetutamente tentato d palpeggiare i seni della

ragazza, senza mai riuscirvi poiché questa si spostava.

La prima Corte non ha quantificato (nemmeno

approssimativamente) il numero dei tentati toccamenti del seno.

Al riguardo, nel considerando VII.4.e. pag. 98

della sentenza impugnata viene citata la dichiarazione resa il 5.3.2009 da in

cui, fra l’altro, dopo avere detto che, quando guardavano insieme la televisione,

RI 1 le “massaggiava la schiena, la pancia e i piedi”, la ragazza ha

dichiarato di ricordare che, in quei frangenti, “ogni tanto, si avvicinava

troppo con le sue mani al mio seno ed io mi giravo a pancia in giù perché non

mi piaceva” ( 5.3.2009 in sentenza impugnata). Al successivo considerando

VIII.3.c., dopo avere precisato che RI 1 non ha negato i massaggi ricordati

dalla ragazza pur precisando di non avere avuto, in quei momenti, alcuna

intenzione sessuale, i primi giudici hanno dichiarato di non credere

all’accusato rilevando come sia “del tutto fuori luogo che, per rilassare

una persona, si vada fino a lambirne i seni e, ove ciò capitasse casualmente,

non può avvenire così spesso come raccontato dalla ragazza” (ibidem, pag.

104).

Null’altro.

Al di là, dunque, dell’ “ogni tanto” detto

dalla ragazza - trasformato dalla Corte in “così spesso come raccontato

dalla ragazza” - non vi sono altri accertamenti sul numero dei gesti

compiuti da RI 1 e considerati atti sessuali ai sensi dell’art. 187 CP dalla

prima Corte.

Non resta, dunque, che considerare che la prima

Corte - che ha ritenuto credibile la ragazza e sulle sue dichiarazioni ha

fondato i suoi accertamenti - si è limitata ad accertare che, nel periodo

compreso fra il 2008 e il febbraio 2009, RI 1 ha, ogni tanto, tentato di

toccare i seni di

a.b.

Sempre ai danni di , RI 1 è stato ritenuto

autore colpevole di atti sessuali con persona inetta a resistere - in concorso

con il reato di atti sessuali con fanciulli ai sensi dell’art. 187 CP - per

avere, la notte del 18/19 dicembre 2008, tra le ore 23.55 e le ore 00.18,

sfruttando il fatto che la ragazza dormiva e non si accorgeva di nulla, “spogliato

e toccato , palpeggiandole i seni e la vulva, allargandole poi con le dita

della mano le labbra della vagina, palpandogliela, compiendo anche altri atti

sessuali su di lei, come attestato dalle nove fotografie da lui effettate

utilizzando il suo cellulare” (sentenza impugnata, dispositivi 1.2. pag.

119 e 1.1.1.2. pag. 116).

Si tratta di un dispositivo poco chiaro, ritenuto

che in esso, dopo una prima parte in cui vengono precisati gli atti compiuti,

la prima Corte ha aggiunto l’espressione “compiendo anche altri atti

sessuali (sott. del red.) su di lei, come attestato dalle nove

fotografie da lui effettate utilizzando il suo cellulare”.

Quest’espressione sembra indicare che la prima Corte ha accertato che RI 1 ha

commesso altri atti sessuali, oltre a quelli sin lì elencati (cioè, oltre ai

toccamenti di seni e vulva, all’allargamento con le dita delle grandi labbra e

alle palpazioni della vagina).

Al considerando VII.4., la prima Corte ha

accertato che, la notte tra il 18 e il 19 dicembre 2008, approfittando del

sonno profondo della ragazza (indotto dal sonnifero), RI 1 le ha scattato (con

il cellulare) le 9 foto ritrovate nel suo PC e che la prima Corte ha così

descritto:

“- la n. 1 e la n. 2 ritraggono __________

nuda, a gambe aperte, con la vagina nuda in primo piano e i seni nudi sullo

sfondo in alto, la maglietta risultando alzata fin sopra il petto;

-

la n. 3 ritrae in

primo piano la vagina di __________ con le mani dell’imputato che le allargano

le labbra;

-

la n. 4 è, invece,

il primo piano della mano destra del RI 1 mentre allarga le labbra della vagina

di __________;

-

la n. 5 rappresenta

verosimilmente un braccio con sottofondo una parte del corpo di __________;

-

la n. 6 è di pessima

qualità e la Corte non ha potuto dire con certezza cosa ritragga, anche se

potrebbe raffigurare il braccio dell’uomo e, sotto, il suo pene non in

erezione;

-

la n. 7 ritrae le

natiche della ragazza (l’accusato al PP ha riferito “un culo”);

-

la n. 8 rafigura le

gambe di __________;

-

la n. 9 è troppo

sfuocata per poterle attribuire un significato certo”

(sentenza impugnata, consid. VII.4.c., pag. 93 e

94).

Forza è constatare che queste fotografie non

ritraggono “altri” atti sessuali rispetto a quelli già elencati

dettagliatamente ai dispositivi 1.2. e 1.1.1.2. della sentenza impugnata.

Anzi, i “palpeggiamenti” di seni, vulva e

vagina (?) di cui ai citati dispositivi non sono documentati da tali foto ma

sono stati accertati sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso RI 1 che,

nell’interrogatorio del 6.3.2009, “preso atto del fatto che erano state

ritratte pure due dita sulla vagina nuda della ragazza, ha ammesso di averla pure

toccata” e, poi, ha detto che “con le dita della mano ho leggermente

allargato le labbra della vagina di __________ e poi con la mano chiusa

gliel’ho accarezzata. ADR che non so indicare per quanto tempo ho accarezzato

la vagina a __________ ma il tutto è durato qualche minuto, al massimo 5” (MP RI 1, 6.3.2009 citato al consid. VII.4.b.,pag.93 della sentenza impugnata).

Dai considerandi della sentenza sembra trasparire

che la prima Corte sospetti che RI 1 abbia fatto di più. Infatti, per esempio

al consid. VIII.3.e. pag. 105 della sentenza impugnata, la Corte ha voluto indicare che non è dato sapere “cosa ha fatto, al di là di quanto

certamente documentato, in quei ventitré minuti” visto che RI 1 si è “limitato

a dire di essersi allacciato una scarpa, di essere stato disturbato dal cane

che voleva giocare, oltre naturalmente ad avere scattato quelle foto e ad avere

toccato la ragazza nelle sue parti intime” (cfr., pure, consid. IX.6 pag.

110 e 111, in cui la Corte rimprovera al condannato di non avere “a

tutt’oggi spiegato cosa ha realmente fatto in quei 23 minuti, nonostante gli

sia stato spiegato quanto fosse importante per la vittima saperlo”) .

Tuttavia, al di là di queste annotazioni, forza è

constatare che - al di là del tempo trascorso tra la prima e l’ultima foto - la Corte non ha ravvisato elementi che possano in qualche modo sostanziare la tesi secondo cui RI

1 abbia fatto di più di quanto indicato nel dettaglio nei dispositivi 1.2. e

1.1.1.2. della sentenza impugnata. Ne risulta, che, in essi, l’espressione “compiendo

anche altri atti sessuali” non ha significato alcuno (poiché non può averne

ritenuto che il sospetto non ha rango di prova). Da ciò deriva che,

concretamente, in relazione a quanto fatto la notte del 18/19 dicembre 2008, tra

le ore 23.55 e le ore 00.18, RI 1 è stato condannato per avere “spogliato e

toccato , palpeggiandole i seni e la vulva, allargandole poi con le dita della

mano le labbra della vagina, palpandogliela” (dispositivi 1.2. pag. 119 e

1.1.1.2. pag. 116 della sentenza impugnata, qui epurati, per le necessità del

giudizio, dall’espressione “compiendo anche altri atti sessuali come

attestato dalle nove fotografie da lui effettate utilizzando il suo cellulare”).

2.6. A sostegno della tesi secondo cui vi è stata violazione del

principio della parità di trattamento, il ricorrente invoca quattro sentenze

emanate dalle Corti ticinesi.

a) La prima è la sentenza emanata in re il 5 settembre 2003 dalla

Corte delle assise criminali che è stata confermata con sentenza 21 maggio 2004

dalla scrivente Corte la cui sentenza é, poi, stata a sua volta confermata, il

28 dicembre 2004, dal Tribunale federale. Nel caso concreto, (zio della

vittima) era stato ritenuto autore colpevole di:

-

ripetuti atti sessuali con fanciulli in concorso con ripetuta coazione e

ripetuta violenza carnale per avere, nel periodo agosto 2000-novembre

2001, ripetutamente costretto la nipote (26.2.1988) a subire e a praticargli

in più occasioni sesso orale, a masturbarlo in più occasioni, a subire palpeggiamenti

in diverse parti del corpo e a subire, in più occasioni, la congiunzione

carnale;

-

ripetuta infrazione e contravvenzione alla LFStup e di ripetuta

somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose per la salute

(marijuana e alcool).

Per questi

reati è stato condannato alla pena di 6 anni di reclusione.

b) La seconda sentenza citata è stata emanata dalla Corte delle assise

correzionali di _______ l’11 gennaio 2007 nei confronti di che è stato

riconosciuto autore colpevole di:

-

tentata violenza carnale a danno di (figlia della moglie,

quindicenne all’epoca dei fatti), desistendo spontaneamente dal consumare il

reato iniziato;

-

coazione sessuale per essersi, agli inizi del mese di novembre 2003,

sfregato contro il corpo di fino al raggiungimento dell’orgasmo;

-

ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, in aggiunta a quanto

sopra, nel periodo dal giugno 2003 sino al 18.12.2003, palpeggiato il seno, la

vagina e le natiche di , essersi fatto toccare il pene, mostrato il pene

in erezione a e averla abbracciata mimando l’atto sessuale;

-

ripetute ingiurie per avere, nel periodo dal maggio/giugno 2003 al 18

dicembre 2003, dato della “porca”, della “puttana” e della “drogata”

a .

Per

questi reati, (processato a più di 3 anni dai fatti) è stato condannato alla

pena detentiva di 2 anni e 6 mesi (la pubblica accusa aveva chiesto 3 anni).

c) La terza sentenza citata dal ricorrente è stata emanata il 24 marzo

2006 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di che

é stato riconosciuto autore colpevole di:

-

coazione sessuale ripetuta in concorso con

atti sessuali con fanciulli ripetuti per avere,

nel periodo da febbraio 2000 a febbraio 2003, in almeno 10/13 occasioni, accarezzato e masturbato la figlia (17.12.1986), avuto con lei dei

rapporti orali, tentato di introdurre il dito nella vagina riuscendovi solo

parzialmente, spinto la figlia a toccargli il pene e strofinato il suo pene in

erezione (ma non denudato se non una volta nel periodo dal dicembre 2002 al

febbraio 2003) senza mai giungere all’eiaculazione.

- pure processato a più di tre anni dai fatti -

è stato riconosciuto avere parzialmente agito in stato di scemata

responsabilità ed è stato condannato alla pena di 2 anni di detenzione (la

pubblica accusa aveva chiesto 2 anni e 4 mesi).

d)

La quarta sentenza citata dal ricorrente è

stata emanata il 4 maggio 2010 dalla Corte delle assise correzionali di __________

nei confronti di che è stato riconosciuto autore colpevole di:

-

ripetuti atti sessuali con persone incapaci

di discernimento o inette a resistere in concorso con atti sessuali con

fanciulli per avere, tra il 10 marzo 2001 e il

febbraio 2007, approfittando del fatto che le vittime dormivano, in 6 occasioni,

compiuto con i minorenni (7.5.1992), (16.1.1991), (10.4.1995), (5.10.1995)

Considerandi

atti sessuali (preso il pene del bambino tra le proprie dita, massaggiatolo e

masturbatolo fino a provocarne l’erezione e quindi fotografato; massaggiato il

pene del bambino sino ad erezione e quindi fotografato e, dopo essersi

masturbato a sua volta, appoggiato il proprio pene alla bocca del bambino e

fotografato la scena; preso il pene del figlio e masturbatolo sino ad erezione

e, poi, fotografato; abbassato i pantaloni del pigiama e le mutande, preso in

mano il pene del bambino e masturbatolo sino ad erezione e quindi scattato

delle foto; infilato una mano nelle mutande del bambino e, preso il suo pene

tra le mani, masturbatolo);

-

ripetuta violazione della sfera segreta o

privata mediante apparecchi di presa d’immagini in parte tentata per avere, dall’estate 2006 al febbraio 2007, ripetutamente

osservato o fissato e/o tentato di fissare su un supporto di immagini, oltre al

pene dei minori di cui sopra, osservato e registrato, tramite una telecamera

elettronica nascosta nel locale bagno della propria abitazione e di un

appartamento di vacanza collegata ad un apparecchio TV i minori , e denudati;

-

pornografia per

avere, tra il 2000 e il 2 maggio 2007, scaricato e salvato su diversi supporti

almeno 400 filmati e 20.000 immagini pedopornografiche.

Per questi reati, è stato condannato alla pena

detentiva di 2 anni e 6 mesi.

2.7

Come visto sopra, la prima Corte ha determinato la pena da

infliggere al ricorrente partendo dai reati commessi ai danni di e affermando

che, fossero stati commessi in stato di piena imputabilità, per essi si

giustificherebbe una “pena detentiva piena di almeno 5 anni” (sentenza

impugnata, consid. IX.9., pag. 113).

Ciò significa che la prima Corte ha considerato

adeguata la pena detentiva di 5 anni per i ripetuti (ma non quantificati)

tentati toccamenti del seno (dispositivo 1.1.1.) e per avere, la notte tra il

18.

e il 19 dicembre 2008, “spogliato e toccato , palpeggiandole i seni e la

vulva, allargandole poi con le dita della mano le labbra della vagina,

palpandogliela” (dispositivi 1.2. e 1.1.2.) - reati commessi a danno di (all’epoca

quindicenne) - e per l’induzione (a volte tentata) e il coinvolgimento (a volte

tentato), durante 13 conversazioni via Messenger, di (all’epoca, pure

quindicenne) in atti sessuali (di natura automasturbatoria).

2.8

a) Rispetto alla prima sentenza citata dal ricorrente per cui

all’autore è stata inflitta una pena di 6 anni, colpisce, dal profilo oggettivo,

la differente natura degli atti sessuali - toccamenti del seno, in parte tentati,

toccamento vulva e vagina e induzione ad atti di masturbazione quelli commessi

da RI 1 rispetto ai rapporti sessuali completi, coiti orali e masturbazioni per

cui è stato condannato - e il numero di molto inferiore di atti sessuali

commessi da RI 1 rispetto a quelli compiuti da che ha delinquito sull’arco di

15.

mesi e (così come indicato dalla Corte che l’ha giudicato; cfr. sentenza

cit., consid. 25, pag. 85) “per un numero imprecisato ma che certamente

importante (un calcolo approssimativo e favorevole all’imputato vuole che ci

siano stati due abusi al mese per più di 12 mesi)”. Né si può dire che la

vicenda che ha visto protagonista RI 1 abbia risvolti soggettivi talmente gravi

(e, comunque, più gravi di quelli presentati dalla vicenda giudicata con la

sentenza citata) da giustificare - pur in presenza di atti sessuali di gravità

oggettiva di gran lunga inferiore - una pena di appena un anno inferiore. In

effetti, - in favore del quale è stata riconosciuta soltanto l’incensuratezza

e una particolare povertà culturale e morale - ha fatto quel che ha fatto ai

danni della nipote di 12 anni “di cui conosceva l’estrema fragilità

affettiva” ed ha agito “dopo avere guadagnato la confidenza e l’affetto

di I. con una vera e propria strategia di avvicinamento (…omissis…) ha

costretto la sua vittima a sottostare alle sue turpi voglie con la violenza,

con la minaccia e l’intimidazione e con il cinico sfruttamento dello stato di

torpore indotto dalla sostanza stupefacente che egli stesso la aiutava e

spingeva ad assumere” (cfr. sentenza cit., consid. 25, pag. 86 e 87).

b) Anche rispetto alla seconda sentenza citata dal ricorrente - per cui

all’autore è stata inflitta una pena di 2 anni e 6 mesi - colpisce la natura

oggettivamente meno grave degli atti sessuali commessi da RI 1 senza che si

possano intuire (la sentenza citata non è motivata) circostanze - oltre al

tempo trascorso tra i fatti e il giudizio - che, dal profilo soggettivo,

diminuiscano la colpa dell’autore (la vittima era la figlia quindicenne della

di lui moglie e l’autore aveva sfruttato, per imporsi, la superiorità fisica e

quella psicologica derivantegli dal suo ruolo di patrigno tradendo, così come

accertato in relazione a per RI 1 dalla prima Corte, la fiducia, che la

vittima aveva riposto in lui).

c) Uguale riflessione si imporrebbe anche in relazione alla terza

sentenza citata. Tuttavia, è evidente che in quel caso (i cui contorni non sono

ricostruibili visto che questa sentenza non è motivata) circostanze attenuanti

di peso, insieme al fatto che l’autore ha agito parzialmente in stato di

scemata responsabilità, devono avere contribuito in modo determinante alla

commisurazione della pena. Pertanto, tale sentenza non può essere considerata

nell’ambito della valutazione di un’eventuale disparità di trattamento.

d) Torna ad essere in questo ambito significativa, invece, la quarta

sentenza citata dal ricorrente. In una vicenda che presenta, dal profilo

oggettivo, parecchie similitudini con quella di RI 1 - natura e numero

relativamente ridotto degli atti sessuali commessi (oltre all’analogia relativa

ai reati ex art. 179quater e 197 CP di cui si dirà dopo) - ma che va da questa differenziata

poiché, in quel caso, l’autore aveva agito sull’arco di circa 7 anni e a danno

di 4 bambini di età compresa fra i 9 e gli 11 anni ciò che rende, dal profilo

oggettivo, la sua colpa più grave rispetto a quella di RI 1 che ha agito su un

arco di tempo ben più limitato e a danno di due quindicenni, l’autore è stato

condannato alla pena detentiva di 2 anni e 6 mesi. Va rilevato che, anche dal

profilo soggettivo, la vicenda di presenta similitudini con quella di RI 1

avendo la Corte delle assise correzionali accertato che aveva “delinquito

in età matura, a partire circa dai 40 anni e pertanto con piena consapevolezza”

e che “palese é l’enormità della colpa dell’accusato che non si fa scrupolo

di delinquere nemmeno in danno di quelli che dovrebbero essere gli affetti più

cari, come il proprio figlio e la donna che egli afferma di amare” e che

aveva, per delinquere, anche “sfruttato il rapporto di fiducia e di amicizia

esistente con i genitori dei bambini i quali gli avevano affidato i loro figli”

(Assise correzionali, 4.5.2010 in re ).

2.9

Oltre alle sentenze citate dal ricorrente, a questa Corte ne sono

note - per esperienza diretta o indiretta - altre, emanate dalle nostre Corti

d’assise e che vanno considerate nell’esame della censura di violazione del principio

della parità di trattamento. Si tratta delle seguenti pronunce:

a. con sentenza 12 ottobre 2000 della Corte delle assise criminali -

parzialmente riformata da questa Corte con pronuncia 3 aprile 2001- è stato

ritenuto colpevole di atti sessuali con fanciulli, atti sessuali con persone

incapaci di discernimento o inette a resistere per avere, nel periodo tra

la primavera 1998 e il marzo 1999, sodomizzato in tre occasioni il figlio

(8.4.1989) ed avere commesso, a danno della figlia (17.6.1995), sodomia in

almeno un’occasione e in 2 occasioni atti sessuali. è stato condannato a 7

anni e 6 mesi di reclusione. Adita con ricorso per cassazione, con sentenza

3.4

, questa Corte ha assolto dall’imputazione di sodomia a danno della

figlia, precisando, invece, come, anche in quell’occasione, si trattò di atti

sessuali (“forte pressione del pene sull’orifizio anale della bambina, senza

penetrazione”, cfr. sentenza 3.4.2001 di questa Corte, consid. 15.d., pag.

11) ed ha ridotto la pena inflitta a 7 anni di reclusione.

b. sentenza 22.9.2005 della Corte delle assise correzionali di __________

che ha riconosciuto autore colpevole di:

-

ripetuta coazione sessuale, in parte tentata,

in concorso con atti sessuali con fanciulli, per

avere, tra la primavera 2002 e l’8 giugno 2003, in un numero imprecisato di occasioni ma almeno 25 volte, costretto l’abbiatico (17.10.1995)

a subire diversi atti sessuali (palpeggiamenti sui genitali e sulle natiche,

masturbazioni ripetute, fellatio, toccamenti dell’orifizio anale, introduzione

del dito nell’orifizio anale) e a praticargli atti sessuali (masturbazione)

-

atti sessuali con persone incapaci di

discernimento o inette a resistere per avere, nel

corso dell’estate 2002, palpeggiato ripetutamente i genitali e, in un paio

d’occasioni, compiuto atti masturbatori ai danni dell’abbiatico (6.12.1992).

, cui è stato riconosciuto di avere agito in

stato di lieve scemata responsabilità, è stato condannato alla pena di tre anni

di detenzione.

c. sentenza 12.9.2007 con cui è stato riconosciuto autore

colpevole di:

-

ripetuti atti sessuali con fanciulli in concorso con ripetuti atti sessuali

con persone inette a resistere per avere, tra la fine del 2004 e la metà di

gennaio 2007, ripetutamente toccato gli organi genitali, infilando nella vagina

anche dita e lingua della figliastra (1993) sfruttandone lo stato di

inettitudine dovuto al sonno e/o al dormiveglia

-

violenza carnale in concorso con atti sessuali con fanciulli per avere,

sfruttandone l’incapacità a resistere dovuta alla sorpresa, costretto la

figliastra a subire la congiunzione carnale.

è stato condannato alla pena detentiva di 5 anni.

d. sentenza emanata il 16.7.2008 dalla Corte delle assise criminali nei

confronti di , che è stato dichiarato autore colpevole di:

-

ripetuti atti sessuali con fanciulli,

consumati, per avere, nel periodo fine

2005-8.8.2006, commesso con e/o fatto subire a (8.8.1990), i seguenti atti

sessuali: essersi masturbato di fronte a lei, l’essersi fatto masturbare in

almeno un’occasione, avere ripetutamente toccato le parti intime della ragazza,

-

ripetuta violenza carnale consumata e tentata

in concorso con atti sessuali con fanciulli consumati e tentati per avere tentato, in almeno un’occasione, di congiungersi

carnalmente con e per essersi congiunto con lei in un’occasione;

-

ripetuta coazione sessuale in concorso con

atti sessuali con fanciulli per averla costretta a

subire in un’occasione un rapporto anale e per averla costretta a praticargli

almeno 4 fellatio;

-

coazione per

avere costretto, una sera, la ragazza a rimanere nel suo appartamento e a bere del

wisky sino a farla vomitare;

-

ripetuta pornografia per avere mostrato a in un’occasione una videocassetta con

immagini pornografiche ed in un’altra occasione una videocassetta con

rappresentazione di atti sessuali con escrementi umani;

-

ripetuta infrazione alla LFStup per avere, in più occasioni, ceduto a un minimo quantitativo di

cocaina, un minimo quantitativo di hashish, almeno 100 gr di marijuana e

procurato a due amici 10 gr di marijuana;

-

somministrazione a fanciulli di sostanze

pericolose per la salute per avere offerto a i

citati stupefacenti e per averle somministrato, rispettivamente messo a

disposizione, bevande alcoliche in un quantitativo tale da renderla “allegra”

almeno una volta alla settimana;

-

vie di fatto per

averla ripetutamente, sull’arco di almeno un anno e 7 mesi, colpita con sberle

e calci;

-

contravvenzione alla LFStup per avere consumato un imprecisato quantitativo di marijuana (almeno

200.

gr), hashish (almeno 20 gr) e un minimo quantitativo di cocaina.

Per questi reati, - cui è stato

riconosciuto di avere agito in stato di lieve scemata imputabilità - è stato

condannato ad una pena detentiva di 6 anni e 6 mesi.

Il ricorso presentato da contro la citata

sentenza è stato dichiarato inammissibile da questa Corte con pronuncia

22.9.2008

e. sentenza emanata il 28.1.2009 dalla Corte delle assise criminale

nei confronti di che è stato riconosciuto autore colpevole di violenza

carnale in concorso con atti sessuali con fanciulli per avere, il 7 giugno

2008, dopo averla resa inetta a resistere con uno spinello di marijuana,

costretto (nata il 26 aprile 1994) a subire la congiunzione carnale.

, autore colpevole anche di infrazione (per avere

messo a disposizione di la marijuana) e di contravvenzione (per avere fumato)

alla LStup è stato condannato a 3 anni e 10 mesi.

La sentenza è stata cassata da questa Corte che,

con giudizio 4 maggio 2009, ha assolto dall’imputazione di violenza

carnale.

f. sentenza 24 febbraio 2009 della Corte delle assise criminali con cui

è stato riconosciuto autore colpevole di ripetuta violenza carnale, ripetuta

coazione sessuale, ripetuti atti sessuali con fanciulli per avere, tra

l’agosto 2006 e il 1.dicembre 2007, costretto la figliastra (nata il

26.4

), a subire in due occasioni la congiunzione carnale e a subire una

penetrazione anale e un bacio sulla vulva.

Per questi reati, è stato condannato alla pena

detentiva di 6 anni.

Adita con ricorso per cassazione, questa Corte ha

prosciolto dall’accusa di violenza carnale per un episodio e, in considerazione

di quest’assoluzione, ha ridotto a 5 anni la pena detentiva pronunciata a

carico di

g. sentenza emanata il 14.9.2009 dalla Corte delle assise criminali nei

confronti di che è stato dichiarato autore colpevole di ripetuti atti

sessuali con fanciulli per avere avuto, nel periodo maggio 2006 - 24 agosto

2008, in circa 18-23 occasioni, rapporti sessuali dei più vari (masturbazioni,

congiunzioni carnali e sesso orale) con la figlia (12.6.1993) della moglie. è

stato condannato alla pena detentiva di 3 anni.

h. sentenza 23 febbraio 2010 con cui la Corte delle assise criminali ha dichiarato autore colpevole di coazione sessuale e violenza

carnale in concorso con atti sessuali con fanciulli per avere, il 24 giugno

2009, usando violenza, minaccia e pressioni psicologiche costretto (08.09.1997)

a subire contro la sua volontà atti sessuali (e meglio, per avere appoggiato e

sfregato il proprio pene sulla vulva) e, poi, in un secondo momento, costretto

la bambina a subire la congiunzione carnale.

C. è stato condannato alla pena detentiva di 6 anni.

2.10

a) Riguardo la prima sentenza citata al considerando precedente, non si

può non rilevare l’estrema gravità degli atti compiuti da sui figli

piccoli se non piccolissimi (il bambino aveva circa 9 anni, la figlia ne aveva

3). Ad - la cui colpa è stata definita gravissima e che, giusta gli

accertamenti della Corte, non ha dimostrato pentimento alcuno ma, anzi, “ha

tentato di sottrarsi alle proprie responsabilità asserendo che i figli

raccontavano il falso” e che ha avuto, quali circostanze attenuanti,

soltanto l’incensuratezza, una non facile vita anteriore e un’anomalia di

carattere (che “pur non giustificando l’applicazione dell’art. 11 CP, ha

avuto un certo influsso sui freni inibitori”, cfr. sentenza 12.10.2000,

consid. 8., pag. 30) - sono stati inflitti 7 anni di reclusione (7 anni e 6

mesi dalla prima Corte, ridotti in sede di cassazione a causa della caduta di

un reato). Cioè, una pena di soli 2 anni superiore a quella che la prima Corte

ha ritenuto adeguata alla colpa di RI 1 per i reati - di gravità oggettiva ben

inferiore - di cui s’è detto.

b) Anche i reati di cui è stato riconosciuto autore colpevole

con la seconda sentenza citata al considerando precedente sono estremamente più

gravi di quelli di cui RI 1 è stato riconosciuto autore colpevole. Lo sono per

natura, intensità, numero e età delle vittime (bambini piccoli se non

piccolissimi). La colpa di era, pure, estremamente grave dal profilo

soggettivo avendo egli scelto come vittime i propri nipotini, quindi dei

bambini per cui egli era un punto di riferimento affettivo ed educativo

importante e avendo egli, con quanto fatto, pure tradito la fiducia dei figli

che gli affidavano i piccoli. Va, comunque, detto che ha, invece, beneficiato

di circostanze attenuanti non riconosciute a RI 1: in particolare, gli sono

stati riconosciuti un buon comportamento dopo i fatti, la collaborazione

prestata agli inquirenti e una particolare sensibilità alla pena in forza

dell’età avanzata. Tenuto conto della riduzione per la scemata responsabilità, si

ha che, per i reati commessi, è stato punito con una pena piena di circa

4.

anni.

c) Con la terza sentenza citata al considerando precedente, a è

stata inflitta la stessa pena che la prima Corte ha, nel caso che ci occupa,

ritenuto adeguata alla colpa di RI 1 per i reati commessi ai danni delle due

ragazze.

Ancora una volta colpisce il fatto che è

stato condannato per reati oggettivamente più gravi di quelli di cui deve

rispondere RI 1. Egli, infatti, ha agito ai danni delle figliastra, iniziando

quando la piccola era appena undicenne e le ha fatto subire, in un numero

imprecisato di occasioni ma su un arco di tempo molto più lungo (tra la fine

del 2004 sino a metà gennaio 2007), diversi atti di genere masturbatorio (“toccamenti,

inserimento dita e uso lingua”, sentenza cit., consid. 31, pag. 28) e, in

un’occasione, le ha imposto la congiunzione carnale. Né si può dire che avesse,

dal profilo soggettivo, una colpa meno grave rispetto a RI 1. Infatti, la Corte aveva rilevato come la colpa fosse grave anche perché “ha fatto quel che ha

fatto nonostante fosse pienamente cosciente di avere assunto, agli occhi della

ragazza, un ruolo quasi genitoriale e, comunque, di essere diventato per lei un

punto di riferimento importante dal profilo affettivo” e anche perché egli

aveva agito “per desiderio di vendetta nei confronti della moglie cui non

riusciva a far accettare la sua scala di valori” (sentenza cit., consid. 39,

pag. 36 e 37). Nemmeno si può, dire, che abbia avuto un comportamento

processuale migliore di quello tenuto da RI 1. Anzi, nella sentenza citata si

legge che ha tentato di mistificare i fatti, attribuendone “la genesi

ad un comportamento equivoco della ragazza, cercando di far credere che sarebbe

stata lei a sollecitare le sue attenzioni perché infatuata di lui in un momento

in cui la sua curiosità per il sesso si stava svegliando” (sentenza cit., consid.

39, pag. 37). Neppure si può dire che egli avesse attenuanti significativamente

più importanti rispetto a RI 1: in effetti, oltre all’incensuratezza, è stato

per lui considerato soltanto che egli “aveva alle spalle una vita di onesto

lavoro ed un’infanzia e una giovinezza” vissute in povertà (sentenza cit., consid.

39, pag.38).

d) Riguardo la quarta sentenza citata, occorre rilevare che è

stato condannato per atti sessuali (commessi ai danni di una quindicenne) di

natura estremamente grave: si trattava, oltre che di una violenza carnale

tentata e di un’altra consumata, di 5 coazioni sessuali di gravità non

inferiore alla violenza carnale (imposizione di 4 fellatio e di una

penetrazione anale) che si aggiungevano ad altri atti sessuali non imposti con

la forza (essersi masturbato di fronte a lei, l’essersi fatto masturbare in

almeno un’occasione, avere ripetutamente toccato le parti intime della

ragazza). A questi vanno, poi, aggiunti - commessi sempre ai danni di - il

reato di pornografia, di somministrazione a fanciulli di sostanze pericolose,

di infrazione alla LStup, di coazione “esercitata con una violenza e una

pervicacia che, per fortuna, raramente si vedono nei nostri tribunali” e

di vie di fatto ripetute “che assumono gravità oggettiva a causa della loro

sistematicità e ripetitività e totale arbitrarietà” (cfr. sentenza

16.7.2008

della Corte delle assise criminali, consid. 48, pag. 110). Per questi

reati, a sono stati inflitti 6 anni e 6 mesi che diventano, tenuto conto

della diminuzione legata alla riconosciuta scemata imputabilità, una pena

“piena” aggirantesi fra gli 8 e i 9 anni (cfr. sentenza 16.7.2008 della Corte

delle assise criminali, consid. 48, pag. 113). Si tratta di una pena

evidentemente più pesante di quella inflitta a RI 1 che tuttavia deve

rispondere di reati estremamente meno pesanti, in particolare per numero e

natura. La minor gravità dei reati di cui RI 1 deve rispondere emerge, poi, con

evidenza dalla lettura del considerando 48 della sentenza 16.7.2008 della Corte

delle assise criminali in cui si legge di reati commessi (da ) con

particolare brutalità, violenza e intento di totale prevaricazione dell’autore

sulla vittima, definita come una “ragazzina emotivamente vulnerabile”

che in lui “vedeva il surrogato del padre che le mancava” e di cui ha

coscientemente sfruttato la fragilità.

e) Al di là della sua cassazione, la sentenza 28.1.2009 può comunque

servire da indicatore delle pene che le nostre Corti infliggono in caso di

reati sessuali a danno di fanciulli. In questo senso, colpisce ancora una volta

il fatto che, per un atto sessuale di natura oggettivamente più grave di quelli

commessi da RI 1 ai danni di , è stata pronunciata una pena di molto

inferiore. La colpa di è stata definita dalla Corte che l’ha giudicato come

“grave” e “particolarmente riprovevole” in particolare poiché “per

compiere la violenza ha sfruttato biecamente l’effetto della droga procurata e

somministrata alla ragazza alla quale ha avuto subdolamente cura di far

ingerire la maggior parte dello stupefacente” e poiché ha agito “privo

di scrupolo alcuno nei confronti dell’evidente inesperienza di vita della

fanciulla della quale ha anzi profittato”. Nemmeno può essere considerato

che la pena è stata influenzata da particolari elementi di attenuazione, non

realizzati per RI 1. In effetti, a favore di , la Corte che l’ha giudicato ha considerato unicamente l’incensuratezza e l’età - “di poco

meno di 19 anni (ammesso che egli possa essere creduto su questo punto , vista

l’assenza di documenti e l’apparenza di un’età maggiore)” - mentre ha

sottolineato che “nulla in suo favore può essere dedotto dal comportamento

pre-processuale o da quello processuale avendo egli (nell’esercizio di un

legittimo diritto) negato strenuamente la perpetrazione della violenza carnale”

visto che “siffatta attitudine dimostra come egli non si sia in alcun modo

ravveduto” (sentenza cit., consid. 25 pag. 26).

f) Al di là dell’esito della procedura di ricorso, anche la sentenza 24

febbraio 2009 può servire per l’analisi della censura di violazione del

principio della parità di trattamento. Con essa, è stato condannato alla pena

detentiva di 6 anni - cioè, ad una pena di un solo anno superiore a quella

ritenuta adeguata per i reati commessi ai danni di - per avere commesso

due violenze carnali e due coazioni sessuali (di cui, una si concretizza in una

penetrazione anale, cioè in un atto equiparabile per gravità oggettiva alla

violenza carnale). Si tratta manifestamente di atti sessuali di natura

sensibilmente più grave di quelli per cui la Corte di prime cure ha ritenuto adeguata la pena detentiva di 5 anni. Oltre che per la natura - o l’intensità -

degli atti sessuali di cui doveva rispondere e per il loro numero, la colpa di

è stata giudicata “enorme” sia perché ha agito ai danni della figliastra

di 12/13 anni, cioè di una “giovane di cui gli era nota la fragilità”,

sia perché egli ha agito “con totale egoismo e disprezzo assoluto dei membri

della famiglia che lo aveva accolto”. In aggiunta, è importante

sottolineare che non ha beneficiato di particolari attenuanti. Al contrario, la Corte che lo ha giudicato ne ha stigmatizzato la “vita anteriore senza meriti”, il

passato e il presente di piccolo delinquente con le relative precedenti

condanne (per furti) e il fatto che “egli non si è dissociato dai reati

commessi” (sentenza cit., consid. 44, pag. 67 e 68).

g) Quanto alla settima sentenza citata al considerando precedente,

ancora una volta si ha una pena di gran lunga inferiore (3 anni) rispetto a

quella ritenuta adeguata nel caso che qui ci occupa nonostante dovesse

rispondere di atti sessuali di natura ben più grave (masturbazioni,

congiunzioni carnali e sesso orale) di quelli commessi da RI 1. Va, tuttavia,

qui precisato che è stato condannato soltanto in forza dell’art. 187 CP

(mentre RI 1 risponde, per quanto fatto la notte tra il 18 e il 19 dicembre

2008, anche per atti sessuali con persona inetta a resistere). D’altro lato,

però, va anche detto che rispondeva di un numero di atti sessuali ben

maggiore (commessi in circa 18-23 occasioni) rispetto a quelli di cui deve

rispondere RI 1. Non può, poi, essere dimenticato che, se dal profilo

soggettivo, la colpa di è stata mitigata dalla presenza di alcune importanti

circostanze attenuanti - l’incensuratezza, il lungo carcere preventivo

sofferto, la sostanziale confessione, il suo passato di buon lavoratore e il

fatto che egli ha continuato ad aiutare economicamente la moglie anche dopo

l’arresto (sentenza 14.9.2009, consid. 8, pag. 39 e 40) - la sua colpa è stata,

comunque, definita “particolarmente grave” poiché egli ha agito a danno

di una ragazzina nei cui confronti egli aveva de facto assunto responsabilità

di natura genitoriale ed ha, così, tradito le aspettative che aveva fatto

nascere, non solo nella sua vittima, ma anche nella moglie (sentenza 14.9.2009,

consid. 8, pag. 39).

h) Anche ,giudicato dalla Corte delle assise criminali con sentenza

23.

febbraio 2010, doveva rispondere di atti sessuali di gravità maggiore

rispetto a quelli commessi da RI 1: si trattava di una coazione sessuale - che

si è concretizzata in un atto che, secondo il TF, si apparenta fortemente

con la penetrazione (DTF 123 IV 49 seg; 107 IV 178 e seg) - e di una violenza carnale fatti subire con violenza, minaccia e

pressione psicologica ad una bambina dodicenne. La Corte che ha giudicato ha considerato che la sua colpa era “di una gravità inaudita”

ritenuto che egli ha scelto per “soddisfare la sua libidine” una “bambina

undicenne, prepubere e innocente, una fanciulla fiduciosa che egli ha attirato

nell’appartamento e poi in camera con dei sotterfugi” e con cui ha “agito

alla stregua di un bruto, incurante del terrorpanico che il suo violento agire

e le sue minacciose parole avevano ingenerato nella povera bambina” e

ritenuto che, dopo essere stato “obbligato dal pianto e dagli strilli di ad

interrompere il suo osceno struscio, ancora non ha preso in considerazione la

possibilità di finirla lì” ma “lucido e determinato”, ha subito

individuato il luogo e i modi “più adatti per arrivare infine a dar sfogo

alla sua libidine” , ciò che ha fatto dimostrando “cinica insensibilità

e sfrontata prepotenza (…) sordo e incurante del dolore fisico che le procurava”

e ritenuto, infine, che, dopo avere finito, ha dimostrato “totale padronanza

di sé e piena consapevolezza di quel che aveva fatto” ripetendo alla

bambina “le pesanti minacce di morte per indurla a mantenere il segreto”

(sent. cit., consid. 9., pag. 27 e 28). ha potuto beneficiare di poche

circostanze attenuanti (non molte di più di quelle riconosciute a RI 1 o,

comunque, di non grande significatività). La Corte che l’ha giudicato, infatti, dopo avere sottolineato che egli, in Svizzera, non ha mai lavorato nonostante

avesse dimostrato di sapersi muovere bene a livello burocratico, gli ha

riconosciuto, infatti, soltanto l’incensuratezza, il fatto che “seppur

tardivamente, ha confessato”, la cessione alla vittima di parte del suo

peculio e, infine, il fatto che egli, in Svizzera, non ha saputo costruire “relazioni

qualche po’ significative (…) (anche femminili)” (sent. cit., consid. 9.,

pag. 29 e 30).

3.

Emerge con evidenza dalle sentenze citate ai considerandi precedenti

che, nei casi di reati sessuali a danno di fanciulli, pene della durata dai 4,

5, 6 anni in su sono inflitte dalle nostre Corti ad autori che devono

rispondere di atti sessuali ben più gravi per natura (o intensità che dir si

voglia), per numero o per età della vittima (o delle vittime) di quelli

commessi da RI 1 a danno di e . D’altra parte, emerge anche dall’analisi

delle motivazioni che hanno portato le diverse Corti giudicanti ad infliggere

le pene citate che il caso che ora ci occupa non presenta, dal profilo soggettivo,

elementi talmente più gravi di quelli evidenziati nelle sentenze citate che

possano giustificare, a fronte di atti oggettivamente meno gravi, un

trattamento sensibilmente più severo.

Pur tenuto conto, in base ai principi ricordati

al consid. 2.4, che i paragoni con altri casi si rivelano, di principio,

infruttuosi, considerati i numerosi fattori che intervengono nella

commisurazione della pena e che disparità in materia di commisurazione della

pena sono inevitabili, nella misura in cui esse sono riconducibili al principio

dell'individualizzazione delle pene, in concreto, ritenuto quanto sin qui

sottolineato sia sugli aspetti oggettivi che su quelli soggettivi, non si può

non concludere che la pena di 5 anni che la prima Corte ha ritenuto adeguata in

relazione ai reati commessi ai danni di e è eccessivamente severa.

Ritenuto come molte delle sentenze citate siano recenti, questa conclusione è

obbligata anche tenendo conto del mutamento della percezione della gravità dei

reati sessuali a danno di fanciulli giustamente maturata nella società e, di

riflesso, nelle nostre Corti. Del resto, lo si ribadisce, RI 1 - oltre a dover

rispondere di atti sessuali che, se non vanno banalizzati, non possono essere

definiti di particolare gravità oggettiva - ha agito a danno di ragazze

quindicenni, ciò che va preso in considerazione per la valutazione della colpa,

in particolare in relazione ai reati commessi a danno di .

In queste condizioni, tenuto conto di tutte le

circostanze, commisurare in 5 anni la pena per i reati commessi ai danni di e

, non soltanto costituisce un abuso del potere di apprezzamento in quanto le

circostanze determinanti sono state valutate con eccessiva severità, ma pure da

luogo ad una disparità flagrante e, in quanto tale, è ancora una volta frutto

di un eccesso del potere di apprezzamento da parte della Corte di prime cure.

4.

Dopo avere riassunto le argomentazioni della Corte d’assise, il

ricorrente sostiene che i primi giudici non hanno considerato “nella giusta

misura il lungo trattamento ambulatoriale già in essere al quale egli si è

sottoposto ininterrottamente e volontariamente prima del processo ed il

consenso al trattamento ambulatoriale ribadito anche in aula” (ricorso pag.

7). Questa sua “costanza e collaborazione con lo psichiatra” - continua

il ricorrente - sono una novità rispetto al passato e smentiscono, così,

l’argomentazione della Corte d’assise secondo cui nulla è cambiato dalla

precedente condanna. Inoltre, egli sottolinea che, se è vero che egli “non

ha ancora compreso appieno i motivi che lo hanno spinto a delinquere”, è

anche e soprattutto vero che lo psichiatra che lo segue da un anno - dopo avere

attestato la regolarità della cura e la sua collaborazione - ha riferito che

egli sta tentando di elaborare dal punto di vista psicologico ed etico i reati

commessi ed è “consapevole dei danni creati alle vittime e ne è pentito

sinceramente”. Inoltre - continua il ricorrente - nel ritenere quale

elemento a suo carico il fatto che in passato egli ha interrotto un trattamento,

la Corte di assise ha omesso di confrontarsi con i motivi che l’hanno indotto

a tale interruzione e che risultano dalla perizia psichiatrica giudiziaria. In

particolare - spiega - la prima Corte ha omesso di considerare che egli ha

smesso il trattamento con l’allora psichiatra del carcere poiché “con lei

non riusciva a costruire niente, gli dava le pastiglie e basta” (ricorso pag.

8.

e 9).

Egli sostiene, poi, che la sua rinuncia

all’audizione in aula della vittima - che era stata ipotizzata viste le

contestazioni dell’atto d’accusa per tutto quanto estraneo al 18/19 dicembre

2008.

- avrebbe dovuto essere interpretata a suo favore, trattandosi di una,

seppur iniziale, assunzione di responsabilità e pentimento ed avendo egli, così

agito, per evitare ulteriori sofferenze alla vittima. Ritenendo strumentale

tale sua rinuncia - continua il ricorrente - la prima Corte ha dimenticato che

la sua rinuncia all’audizione della ragazza e la sua ammissione secondo cui i

fatti si sono svolti così come alle dichiarazioni di lei era da riferire, non

certamente a quanto successo quella notte di dicembre, ma piuttosto agli altri

fatti (i tentativi di toccamenti ai seni, sedute di ipnosi, giochi vari e altri

atti sessuali) raccontati dalla ragazza, ritenuti nell’AA e da lui, sin lì,

contestati. Pertanto - conclude l’imputato - è arbitrariamente che la prima

Corte ha concluso che “l’ammissione della versione della vittima è

strumentale poiché la stessa non ricorda” (ricorso pag. 10 e 11).

Inoltre - continua il ricorrente - i primi

giudici hanno violato la presunzione d’innocenza dando per accertati fatti per

cui non v’è alcuna prova quando gli hanno imputato di non avere, nonostante le

pressanti richieste della ragazza che voleva sapere cos’era successo la notte

del dicembre 2008, “spiegato cosa realmente ha fatto, oltre a quanto non era

documentato dalle immagini” (ricorso pag. 11 che cita il consid. IX.6 pag.

111.

della sentenza impugnata). Infatti - continua il ricorrente - non soltanto

egli contesta che, quella notte, siano avvenuti altri fatti rispetto a quelli

documentati dalle fotografie, ma la stessa “sentenza non lo condanna per

altri fatti rispetto a quelli da lui ammessi per il 18/19 dicembre 2008 e

riguardanti le fotografie scattate” (ricorso pag. 11).

Infine, il ricorrente rimprovera alla Corte - pur

annotando che si tratta di un elemento di minor importanza rispetto a quelli

sin lì sollevati - di non avere considerato che, comunque, egli ha “quantomeno

cercato di ovviare alla sua vita disordinata, accettando di sottoporsi ad una

curatela volontaria (cfr. perizia psichiatrica EA 148, pag. 4), tutt’ora in

essere” e non ha considerato la difficile sua vita passata che, al di là

delle sue responsabilità che egli non nega, è comunque caratterizzata da eventi

negativi (poche dimore fisse, divorzio problematico, nessuna relazione con i

figli che hanno, peraltro, cambiato cognome, perdita del lavoro,..).

4.1

E’ certamente vero che la prima Corte ha avuto uno sguardo

particolarmente severo anche valutando l’atteggiamento di RI 1 nei confronti

della terapia intrapresa nel senso che, invece di sottolineare gli aspetti

positivi che comunque emergono dalle valutazioni della psichiatra, si è

limitata ad evidenziare le difficoltà del percorso terapeutico, rilevando che

esso è solo all’inizio. Altrettanto vero è che la prima Corte non si è

confrontata con i motivi che hanno indotto RI 1 ad interrompere il trattamento

iniziato in carcere nel 2007. E’ anche vero che la prima Corte non ha

considerato che sia la carcerazione che il trattamento allora instaurato erano

dovuti a motivi diversi da quelli attuali (RI 1 non ha precedenti per reati

sessuali) e, dunque, non ha considerato che quel che è successo in quel caso

non necessariamente è indicativo di un analogo comportamento futuro in

situazioni diverse. In questo senso, la prima Corte avrebbe dovuto considerare

almeno quanto di oggettivo emerge dall’allegato al doc. TPC 9 (redatto dalla

dott. __________, spec. FMH in psichiatria e psicoterapia), e meglio che RI 1,

dal mese di marzo 2009, si sottopone volontariamente a sedute settimanali di

psicoterapia e che, in tali sedute, egli è “sempre collaborante ed

interessato”.

Ma, soprattutto, è a ragione che il ricorrente

rimprovera alla prima Corte una violazione del principio della presunzione

d’innocenza quando, a fronte degli accertamenti di cui s’è detto al consid.

2.5

b, gli rimprovera di non avere detto tutto quanto successo quella notte.

Nulla più dei gesti surriportati è stato accertato per quanto riguarda quella

notte. Rimproverargli di non avere confessato di più significa dare per

accertato fatti che, nella realtà processuale - che è quella che qui conta -

non sono avvenuti.

Questa considerazione non può, dunque - senza

cadere in arbitrio - essere chiamata a motivare l’accertamento di un mancato

pentimento di RI 1.

Sulla questione dell’atteggiamento di RI 1 in

relazione ai reati commessi rimangono, dunque - insieme ai tentativi di

sminuire le sue responsabilità fatti durante l’inchiesta (attribuendo i suoi

gesti a raptus, ecc…; cfr. sentenza impugnata, consid. Ix.6., pag. 111) che non

possono non essere considerati elementi di preoccupazione - le parole

pronunciate dal condannato al dibattimento che, certamente, da sole non bastano

a sostanziare un pentimento, le sue ammissioni, il suo sottoporsi a terapia

(che è già qualcosa in più) e le dichiarazioni del suo psichiatra secondo cui

egli “è consapevole dei danni creati alla vittima e ne è pentito

sinceramente”.

Certamente, il valore di questi elementi non va

enfatizzato ma non può nemmeno - senza cadere in un apprezzamento unilaterale

del materiale probatorio - essere totalmente trascurato.

5.

In esito alle considerazioni suesposte, tenuto conto di tutte le

circostanze del caso concreto e tenuto conto della prassi disegnata dalle

nostre Corti con le sentenze suelencate, questa Corte, percorrendo, comunque,

la strada della severità imboccata dalla Corte di prime cure, ritiene adeguata

alla colpa di RI 1 in relazione ai reati commessi ai danni di e la pena

detentiva piena di 3 anni che deve essere ridotta, in applicazione dei principi

ricordati dai primi giudici per tener conto della scemata responsabilità, a 27

mesi. Ad essi vanno aggiunti i 15 mesi con cui la prima Corte ha -

correttamente - ritenuto di dovere aggravare la pena per il concorso con i

reati “per i quali la responsabilità di RI 1 è stata ritenuta piena” e

per il computo della pena inflittagli con DA 25 aprile 2005 che era stata posta

al beneficio della sospensione condizionale così da giungere ad una pena unica ai

sensi degli art. 46 e 49 CP di 3 anni e 6 mesi.

6.

Sulle

spese e sulle ripetibili

In esito all'attuale sentenza, si giustifica di caricare

interamente gli oneri processuali allo Stato che rifonderà al ricorrente

fr. 1’000.- per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il dispositivo 3.

della sentenza impugnata è riformato nei seguenti termini:

“ 3. Di conseguenza, richiamato il DA

25.4.2005 del MP di __________ ed avendo agito in stato di scemata

imputabilità, RI 1 è condannato:

3.1. alla pena detentiva di 3 anni e 6

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto, a valere quale pena unica ai

sensi dell’art. 46 cpv. 1 seconda frase CP, rispettivamente dell’art. 49 cpv. 2

CP”

Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1’000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà al

ricorrente

fr. 1’000.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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