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Decisione

17.2010.21

Presupposti soggettivi dei reati di truffa e di falso certificato medico. Nozione di inganno astuto. Il medico ha nei confronti delle assicurazioni per cui opera una posizione di garante essendo un pr

11 ottobre 2010Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I. Dopo il dibattimento, con sentenza del 20 aprile 2010, il giudice

della Pretura penale - statuendo sull’opposizione - ha dichiarato RI 2 autore

colpevole di falso certificato medico per negligenza per avere, nella sua

qualità di medico, negligentemente rilasciato alla PC 1 un certificato

contrario alla verità, e meglio, per avere attestato che il paziente RI 1 a seguito di ernia cervicale era inabile al lavoro al 100%, ininterrottamente e con decorrenza sin

dal mese di luglio 2004, nonché per avere risposto negativamente alla questione

se fosse proponibile un’altra attività lavorativa.

Egli lo ha, per contro, prosciolto dalle accuse di tentata truffa e di falso

certificato medico (intenzionale).

In applicazione della pena, RI 2 è stato condannato alla multa di fr. 2’000.-,

da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva di 20

giorni, e al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr.

5’650.-. Le parti civili sono state rinviate al competente foro per le loro

pretese di natura civile.

J. Avverso la predetta sentenza è insorto il procuratore pubblico con

dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale di data 23

aprile 2010.

Nella motivazione scritta, presentata il 21 maggio 2010, egli chiede, in via

principale, la conferma del decreto d’accusa 28 agosto 2007 e la condanna di RI

2 alla pena ivi menzionata. In via subordinata, chiede il rinvio degli atti

alla Pretura penale per un nuovo giudizio e per una nuova commisurazione della

pena in funzione dei reati di truffa tentata e di falso certificato medico

(intenzionale).

K. Nelle osservazioni 21 giugno 2010 RI 2 , dopo avere fatto

l’istoriato di tutto il procedimento penale che lo concerne e avere definito la

natura di un certificato medico, ha precisato che il certificato redatto per RI

1 nel febbraio 2006 doveva “essenzialmente riferire una situazione pregressa”

e che era inteso “a verificare se fosse giustificata l’esclusione

rispettivamente la riammissione dell’interessato nella cerchia degli assicurati

LPP” e, quindi, “non era destinato a procurare direttamente una

prestazione assicurativa” (osservazioni, pag. 3-15). Quindi, entrando a

discutere nel dettaglio le risposte date nel formulario, egli conclude

affermando che, nel certificato13 febbraio 2006, si è limitato a confermare la

valutazione che sempre aveva espresso nei precedenti certificati, ovvero la

totale incapacità lavorativa di RI 1 in relazione alla sua attività presso il __________a far tempo dal luglio 2004.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto

(art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti è

censurabile unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP),

ritenuto inoltre che arbitrario non significa manchevole, discutibile o

finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento

serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3

pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13

consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag.

178.

con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di

tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

2.

Per quanto attiene, dapprima, al reato di falso certificato medico,

il procuratore pubblico sostiene che il primo giudice ha escluso il dolo di RI

2.

sulla scorta di un’arbitraria valutazione delle prove.

2.1

Il primo giudice, dopo aver accertato i presupposti oggettivi del

reato di falso certificato medico (in particolare, il fatto che i pti. 6 e 7

prima domanda del certificato trasmesso da RI 2 alla PC 1 rappresentavano parte

di un “certificato” ai sensi dell’art. 318 CP e che il loro contenuto era

contrario alla verità, cfr. sentenza, consid. 15.1-15.2 pag. 16-19) e passando

all’esame dell’aspetto soggettivo dello stesso, ha innanzitutto rilevato che è

sulla base delle conclusioni oggettive del perito e non su quelle soggettive

del RI 2 che si giunge alla conclusione che il certificato in esame riporta

cose non vere. L’accusato - spiega il primo giudice - “ha sempre

coerentemente espresso in sede di interrogatori e ancora in aula la convinzione

che quanto indicato nel certificato 13 febbraio 2006 corrispondeva al suo credo

medico per il paziente RI 1, per lui sofferente in modo e con un’intensità tali

che, per la sua esperienza professionale, non era pensabile potesse continuare

a svolgere quell’attività al casinò o anche solo un’attività simile”. E ciò

- continua il pretore - indipendentemente dal fatto che lui ritenesse

che il paziente fosse un croupier e non un manager “atteso che anche

quest’ultima effettiva occupazione comportava “posizioni di lavoro” che il

paziente non avrebbe potuto sopportare”.

Per il RI 2 - ha poi rimarcato il primo giudice - se non fosse stata per la

grande volontà che animava RI 1, “un paziente con quelle patologie e quelle

caratteristiche sarebbe naturalmente finito a beneficio dell’assicurazione

invalidità”.

Il pretore ha altresì osservato che, se è vero che RI 2 aveva compilato il

certificato “senza accertarsi delle condizioni di salute e dell’inabilità

lavorativa del momento”, non va comunque dimenticato che egli era, dal 2004, in contatto regolare con RI 1, del quale sempre aveva constatato e certificato l’inabilità

totale “senza che né il datore di lavoro né l’assicurazione __________né RI 1 medesimo obiettassero

alcunché”.

A detta del pretore non si può, dunque, giungere

alla conclusione che “il medico abbia consapevolmente e volontariamente

voluto rappresentare nel certificato medico diretto alla PC 1 (e anche in

quelli precedenti) una situazione medica contraria al vero” (sentenza,

consid. 15.3 pag. 19-20).

Escluso il dolo diretto, il giudice della Pretura penale ha ancora esaminato se

l’agire del RI 2 configurasse un dolo eventuale. Dopo averne evidenziato i

presupposti e le caratteristiche che lo distinguono dalla negligenza cosciente,

il pretore, considerato anche l’ambito medico nel quale il certificato era

stato allestito, ha ritenuto che il prevenuto “per il suo sentire soggettivo

di medico che credeva al rapporto instaurato col paziente - il quale gli

raccontava dei dolori e anche oltre” era convinto che “RI 1 non poteva

lavorare nei casinò”. Per il medico - continua il pretore - “la

probabilità e il rischio che potesse accadere il contrario (cioè che RI 1

potesse riprendere quell’attività lavorativa) era un evento non ipotizzabile o

perlomeno remoto; un risultato, in altre parole, che l’accusato non riteneva

potesse verificarsi” (sentenza, consid. 15.3 pag. 21-22).

Il primo giudice ha, comunque, osservato che all’accusato “può essere

rimproverato di essere stato assai superficiale nella propria istruttoria

medica, di essersi fidato del solo dire del paziente, senza procedere ad alcuna

verifica (addirittura senza nemmeno tentare di stabilire un contatto, perlomeno

telefonico) prima di attestare quanto attestato, di non aver insomma accertato

la reale situazione del momento, considerando solo quella a lui da tempo nota,

e di non aver aggiunto osservazioni che avrebbero resa attenta la PC 1 sulla

necessità di “andare più a fondo” nelle verifiche che lui non aveva

effettuato”. A maggior ragione - aggiunge - se solo si considera che egli

aveva saputo dal procuratore pubblico che RI 1 aveva lavorato all’estero e che,

quattro mesi prima, egli aveva certificato che il paziente avrebbe potuto

svolgere un’altra attività (sentenza, consid. 15.3 pag. 22).

Ciò posto, il pretore ha concluso che “l’agire del RI 2 non oltrepassa i

limiti della negligenza e non raggiunge il dolo, nemmeno eventuale”

(sentenza, consid. 15.4 pag. 22).

2.2

Nel suo gravame, il procuratore pubblico sostiene che il primo

giudice ha ritenuto “in maniera del tutto imprevedibile e incongruente”,

basandosi su argomenti medici e non giuridici, che il RI 2 ha agito senza dolo (eventuale). A detta della pubblica accusa, ritenere, come ha fatto il pretore,

che il medico ha agito negligentemente “è riduttivo e promuove un giudizio

monco, poiché fa astrazione di alcuni aspetti assodati nel contesto del

procedimento penale in oggetto” (ricorso, pti. 5 e 6 pag. 4-5).

A tale proposito - osserva il ricorrente - basta pensare che il RI 2, in data 18 ottobre 2005, ha appreso in maniera inequivocabile - e meglio da un procuratore

pubblico, in un contesto ufficiale - che il suo paziente RI 1, del quale aveva

ripetutamente attestato l’inabilità lavorativa, aveva lavorato per sette mesi

in __________, percependo

regolare salario e che, per questo motivo, egli era stato denunciato per

truffa. Altrettanto pacifico - continua - è la circostanza per cui il 4

novembre 2005 il medico si rivolse alla cassa disoccupazione per attestare che RI

1, a far tempo dal 1. ottobre 2005, era pienamente in grado di svolgere un

lavoro consono. Altrettanto assodato è il contenuto del certificato 13 febbraio

2006, nel quale RI 2 - nonostante non lo avesse più visitato da ottobre del

2005.

- attestò nuovamente la totale incapacità lavorativa del paziente

(ricorso, pti. 4 e 5 pag. 3-4).

A mente del ricorrente, la conclusione che s’impone, ovvero che il dolo

imputabile a RI 2 é “assolutamente pieno”, è supportata anche dalla

considerazione del primo giudice secondo cui “nulla impediva all’accusato di

aggiungere precisazioni od osservazioni accanto alle sue risposte ai punti 6 e

7.

(…). Ancora egli avrebbe potuto, per segnare le sue mancate conoscenze sulla

situazione attuale (…) apporre un punto interrogativo. Le sue risposte, invece,

non avevano motivo di suscitare interrogativi nella destinataria che al medico

si era rivolta per uno scopo ben determinato, a lui noto, e con richieste, come

da lui stesso evidenziato che andavano oltre il certificato medico standard” (ricorso,

pto. 5 pag. 5).

2.3

Secondo l’art. 318 CP i medici, i dentisti, i veterinari e le levatrici

che intenzionalmente rilasciano un certificato contrario alla verità, il quale

sia destinato ad essere prodotto all’autorità o a conseguire un indebito

profitto o sia atto a ledere importanti e legittimi interessi di terzi, sono

puniti con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (art.

318.

cifra 1 cpv. 1 CP).

La pena è la multa se il colpevole ha agito per negligenza (art. 318 cifra 2

CP).

Dal profilo soggettivo l’intenzione dell’autore - ovvero la sua consapevolezza

e la sua volontà di commettere il reato (art. 12 cpv. 2 CP) - deve riferirsi

sia alla falsità del contenuto del certificato da lui allestito che alla

destinazione dello stesso per uno degli scopi enumerati dal disposto (sentenza

del TF del 13.05.2008 6B_152/2007, consid. 3.3.2; Boog, Basler Kommentar,

Strafrecht II, 2a edizione, Basilea 2007, ad art. 318 CP n.13,

Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 462). Il reato

può essere commesso anche per dolo eventuale. In questo caso, è sufficiente che

l’autore accetti l’eventualità che il certificato possa avere un contenuto

falso e che esso possa essere utilizzato per una delle ipotesi contemplate alla

cifra 1 della norma (Boog, op. cit., ad art. 318 CP n.13; Donatsch/Wohlers, op.

cit., pag. 462).

Compie il reato per negligenza l’autore che, per un’imprevidenza colpevole, non

scorge il carattere inveritiero delle sue attestazioni. L’errore dell’autore

sulla sola destinazione del certificato non è, tuttavia, sufficiente (sentenza

del TF del 13.05.2008 6B_152/2007, consid. 3.3.2; Boog,

op. cit., ad art. 318 CP n.12; Donatsch/Wohlers, op. cit., pag. 463). Il grado di diligenza richiesto all’autore dipende dalle circostanze

della fattispecie. Una diagnosi sbagliata, di per sé, non significa che egli

abbia agito negligentemente, fermo restando che il controllo medico deve

avvenire secondo le regole dell’arte e lo stato attuale della scienza. Agisce,

invece, con negligenza l’autore che rilascia un falso certificato medico sulla

scorta di un esame superficiale o che non possiede la necessaria formazione per

formulare una diagnosi rivelatasi errata (Boog, op. cit., ad art. 318 CP n.12; Robert,

SJK 1995, Nr. 141

2.4

Per costante giurisprudenza, quanto l’autore di un reato sa, vuole o

accetta è un fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2; 128 IV 53 consid. 3a; 125 IV 242

consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a; 110 IV 20 consid. 2; 74 consid. 1c con rinvii).

Gli accertamenti del primo giudice secondo cui una persona ha agito con volontà

e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincolano la Corte di

cassazione e di revisione penale, che è abilitata a rivederli soltanto con

cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP; per

analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor

Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota

182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral,

in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). Ciò significa che il relativo

accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile

o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g,

123.

I 5 consid. 4a).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I

8.

consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per

motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è

sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile

o addirittura preferibile. E’, invece, necessario indicare in modo preciso gli

elementi che rendono manifestamente insostenibile la valutazione delle prove

fatta dal primo giudice. In particolare, è necessario dimostrare che essa si

trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. A questo

proposito, è opportuno ricordare che il Tribunale federale ha avuto modo di

stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo

giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di

prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova

idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, se il giudice ha

tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili oppure

ancora se l’accertamento contestato non è sostenuto da alcun elemento

probatorio (DTF 129 I 8 consid. 2.1.). Il giudice non incorre, invece, in

arbitrio quando le sue conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque

sostenibili nel risultato. Per contro, una valutazione unilaterale dei mezzi di

prova viola il divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1

pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61, 129 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8

consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e sentenze citate).

2.5

In concreto si osserva che il giudice della Pretura penale ha negato

l’esistenza di un dolo diretto di RI 2 dopo avere rilevato come questi fosse

convinto che quanto da lui dichiarato nel suo certificato del 13 febbraio 2006 “corrispondeva

al suo credo medico”. Il primo giudice ha, altresì, accertato che per

l’esperienza professionale del RI 2 non era pensabile che RI 1 potesse

continuare a svolgere la sua attività al casinò e nemmeno un’attività simile. A

sostegno dell’assenza di dolo diretto, il pretore ha inoltre ritenuto che il RI

2, pur non essendosi accertato della situazione “del momento”, era in

contatto regolare con RI 1 da luglio del 2004 e che in tali occasioni egli

aveva sempre certificato l’inabilità totale senza che “né il datore di

lavoro, né l’assicurazione __________ né RI 1 medesimo obiettassero alcunché”.

Tali accertamenti sono arbitrari. Risulta infatti dal suo verbale

d’interrogatorio del 18 ottobre 2005 che il RI 2, in quella data, prese atto dal procuratore pubblico come risultasse dagli accertamenti esperiti

che RI 1 aveva lavorato - a dire del paziente, prestato consulenza -

“nel __________ da gennaio a luglio 2005, percependo una remunerazione situata

tra USD 3'500.- e 7'000.- mensili” (cfr. AI 2, verbale d’interrogatorio RI

2.

del 18 ottobre 2005, pag. 4). Alla rivelazione del magistrato, il medico

reagì dichiarando “che ovviamente non ero al corrente di questa circostanza.

ADR che chiaramente qualora avessi saputo di questa circostanza non avrei

allestito dei certificati medici attestanti un’inabilità lavorativa del 100%.

In primo luogo chi va all’estero perde automaticamente l’inabilità lavorativa,

a maggior ragione se lavora. In secondo luogo, quand’anche si trattasse di

consulenza, si tratterebbe comunque di un’attività lavorativa che esclude

l’attestazione di inabilità lavorativa. Una cosa è avere un colloquio in vista

di ottenere un lavoro ed un’altra è lavorare o prestare consulenza. ADR che mi

sento un po’ preso in giro, soprattutto con riferimento all’ultima visita del

26.09.2005

quando il paziente è tornato da me dicendomi che nulla era cambiato

e che i suoi problemi di salute persistevano” (cfr. AI 2, verbale

d’interrogatorio RI 2 del 18 ottobre 2005, pag. 4).

Risulta, altresì, dagli atti che, contrariamente a quanto sostiene il pretore,

il RI 2 non è stato in contatto regolare con RI 1 dal 2004 senza che né il

datore di lavoro, né l’assicurazione __________ obiettassero alcunché ai suoi

certificati medici. Da un lato, infatti, l’ultima visita del medico risale al

17.

ottobre 2005 (cfr. cartella medica allegata all’AI 8; cfr. anche sentenza

impugnata, consid. 2 pag. 7 secondo cui l’ultima visita potrebbe addirittura

risalire al 26 settembre 2005) - ovvero, ben quattro mesi prima

dell’allestimento del certificato medico in esame - dall’altro, la __________

aveva addirittura proceduto alla denuncia di RI 1 per il titolo di truffa (cfr.

denuncia __________ in AI 2), fatto questo certamente noto a RI 2 che fu

sentito come teste durante il procedimento a carico del suo paziente.

Alla luce del tenore delle reazioni di RI 2 a quanto riferitogli dal procuratore pubblico in occasione del procedimento a carico di RI 1 - in particolare della

sua dichiarazione secondo cui se egli avesse saputo che il paziente aveva

lavorato nel __________ o anche solo prestato consulenza non avrebbe “allestito

dei certificati medici attestanti un’inabilità lavorativa del 100%” - è in

modo assolutamente insostenibile che il primo giudice ha ritenuto che il medico

fosse convinto che quanto da lui attestato nel suo certificato all’attenzione

della PC 1 - ovvero la totale inabilità lavorativa di RI 1 dal 2004 ininterrottamente

- “corrispondeva al suo credo medico”. A maggior ragione, se si

considera che il RI 2 tra il suo colloquio con il procuratore pubblico e

l’allestimento del certificato qui in esame non ebbe più occasione di visitare RI

1, sicché il medico, il 13 febbraio 2006, non poteva che continuare a ritenere

quanto da lui detto al procuratore pubblico e cioè che il paziente non era

inabile al lavoro al 100% e che egli, in ogni caso, poteva svolgere senza

limitazioni almeno l’attività di consulente di case da gioco.

In queste condizioni, ritenuto che quanto dichiarato dal medico al procuratore

pubblico il 18 ottobre 2005 non può che essere considerata come l’ammissione

della sua consapevolezza che RI 1 non era totalmente inabile al lavoro e

considerato come quattro mesi dopo egli, senza mai più avere visitato il

paziente, ha certificato all’attenzione della PC 1 la sua ininterrotta

incapacità lavorativa al 100% dal luglio del 2004 escludendo altresì che egli

potesse svolgere un’attività lucrativa alternativa, forza è concludere che il RI

2.

ha intenzionalmente allestito un falso certificato medico e si è, pertanto,

reso colpevole del reato di cui all’art. 318 cpv. 1 CP.

Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere accolto.

3.

Il procuratore pubblico sostiene, poi, che il RI 2,

contrariamente all’opinione del primo giudice, si è reso colpevole anche del

reato di tentata truffa.

3.1

Il primo giudice, dopo aver ricordato i presupposti applicativi

dell’art. 146 CP e, in particolare, il principio secondo cui la

corresponsabilità della vittima può portare alla negazione dell’inganno astuto,

ha concluso che “la mancanza di dolo nell’agire dell’accusato comporta che

non possa sussistere il reato di truffa” (sentenza, consid. 16 pag. 22-23).

Ad ogni buon conto - ha ancora osservato il pretore - “a dispetto di quanto

esposto nel decreto d’accusa”, se i funzionari della PC avessero effettuato

gli ordinari controlli e avessero rispettate le prescrizioni interne così come

illustrato dalla teste __________, essi non sarebbero mai stati ingannati (sentenza, consid. 16 pag.

23-24).

3.2

Il ricorrente sostiene che il primo giudice, nel dedurre l’assenza

di dolo del RI 2 da una presunta corresponsabilità della PC 1, è caduto in una

palese contraddizione, ritenuto come egli abbia, da un lato, lasciato intendere

che l’assicurazione avrebbe dovuto effettuare maggiori verifiche in merito

all’operato di RI 2 e, dall’altro, rimproverato allo stesso medico di non aver

aggiunto osservazioni che avrebbero resa attenta la PC 1 sulla necessità di

verifiche più approfondite (ricorso, pto. 8 pag. 6).

Il procuratore pubblico rileva, poi, che il RI 2 aveva assunto una posizione

di garante nei confronti della PC 1, la quale poteva confidare in quanto

attestava il certificato medico da lui redatto. A mente del ricorrente, non è

infatti assolutamente vero che l’assicurazione che chiede un parere ad un

medico è comunque obbligata a verificare quanto da questi certificato.

L’astuzia - osserva ancora il ricorrente - deriva proprio dal fatto che il RI

2.

sapeva benissimo - già solo per come il formulario era impostato - che la PC

1.

si sarebbe fidata della sua valutazione (ricorso, pto. 9 e 11 pag. 6-7).

Infine il procuratore pubblico rileva che, contrariamente a quanto affermato

dalla Difesa in sede di dibattimento, quando il RI 2 ritornò alla PC 1 il

certificato 13 febbraio 2006, quest’ultima ancora non sapeva dell’inganno di RI

1.

ai danni della __________ , ritenuto che la comunicazione di quest’ultima

giunse alla PC 1 solo il 10 maggio 2006. In queste condizioni - conclude il procuratore pubblico - l’inganno di RI 2 è certamente caratterizzato dall’astuzia

richiesta per ammettere che si è in presenza di una truffa tentata (ricorso,

pto. 10 pag. 7)

3.3

a) Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito

con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui.

L'intenzione dell’autore deve riferirsi a tutti

gli elementi costitutivi oggettivi, ritenuto che il dolo eventuale è

sufficiente.

Un inganno astuto è dato quando l'autore ordisce

un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad

artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122

IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35). Inganno astuto è

dato anche quando l’autore rilascia false indicazioni la cui verifica è

impossibile, difficile o non ragionevolmente esigibile dalla controparte,

oppure quando impedisce alla controparte di verificare o quando prevede che la

controparte rinuncerà a verificare in virtù di un particolare rapporto di

fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3 pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20,

126.

IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).

L'astuzia non è, invece, data quando la vittima avrebbe potuto evitare

l’inganno con un minimo d’attenzione (STF 9 ottobre 2007, consid. 1 e 2

6B_409/2007; STF 24 marzo 2006, consid. 1 e 2 6S.417/2005; DTF 133 IV 256

consid. 4.4.3; 128 IV 18 consid. 3a, 126 IV 165 consid. 2a con rinvii). Va però

precisato che il principio, secondo cui la corresponsabilità della vittima può

portare alla negazione dell’inganno astuto e, quindi, all’impunità dell’autore,

non può essere ammesso con leggerezza, ma soltanto nei casi in cui alla stessa

vittima può essere fatto carico di avere disatteso, nelle concrete circostanze

in cui si è verificata la fattispecie e tenuto conto del suo grado di preparazione,

le più elementari misure di prudenza (DTF 128 IV 18 consid. 3a).

b) Il Tribunale federale ha già avuto modo di stabilire che il medico

ha, non solo nei confronti dei suoi pazienti, ma anche delle casse malati per

cui egli opera, una funzione di garante, essendo egli un professionista che

beneficia di una posizione privilegiata e che gode di una fiducia particolare

(DTF 6B.589/2009 del 14 settembre 2009 consid. 2.1.1.; DTF 6S.655/2000 del 16

agosto 2001 consid. 2d; DTF 114/2004 del 5 luglio 2007, consid. 3.3.; DTF

6S.491/1999 del 23 settembre 1999 consid. 7; DTF 119 IV 54 consid. 2cc; 117 IV

165.

consid. 2c). Lo stesso rapporto di fiducia particolare deve esistere, per

analogia, nei confronti degli assicuratori privati che pure hanno il diritto di

fare fede ai certificati o alle fatture che emanano dai medici.

Pertanto, quando un medico fattura una prestazione non eseguita o certifica uno

stato di salute inveritiero all’attenzione di un assicuratore non soltanto

inganna poiché afferma una cosa non vera, ma inganna astutamente poiché, da un

lato, afferma una cosa non vera in un documento che fa fede del suo contenuto

e, d’altro canto, proprio in forza della sua posizione di garante, può contare

sul fatto che, di norma, il destinatario non procederà a controlli particolari

circa il contenuto del certificato.

c) A norma dell’art. 22 cpv. 1 CP commette un tentativo di reato

chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un delitto, non

compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato tutti gli atti

necessari alla consumazione degli stessi.

Sussiste, pertanto, un tentativo di truffa allorché l'autore, agendo

intenzionalmente ed allo scopo di procacciare a sé o a un terzo un indebito

profitto, ne ha cominciato la messa in atto, manifestando in tal modo la sua

decisione di commetterlo.

Il TF ha già avuto modo di precisare, nei casi di

truffa tentata, occorre esaminare se l’inganno previsto poteva essere o meno

facilmente scoperto, tenuto conto delle possibilità di protezione di cui la

vittima disponeva e di cui l’autore aveva conoscenza. Altrimenti detto, è sulla

scorta di un esame ipotetico che va stabilito se il piano elaborato dall’autore

era oggettivamente astuto. Se lo era e l’inganno fallisce solo perché la

vittima era più accorta o più attenta di quanto credeva l’autore o a causa del

caso o di un’altra circostanza non prevedibile, allora il tentativo di truffa

deve essere ammesso (DTF 128 IV 18 consid. 3b, 122 IV 246 consid. 3a).

3.4

È in concreto pacifico che il RI 2, avendo allestito e inviato alla

PC 1 un falso certificato medico, ha messo in atto un inganno ai danni

dell’assicurazione (DTF 6S.504/2001 del 25 ottobre 2001 consid. 3a; DTF 128 IV

18.

consid. 3a; 116 IV 23 consid. 2c) finalizzato all’ottenimento di prestazioni

in favore del paziente. Altrettanto pacifico è che tale inganno era astuto. Lo

era dal profilo oggettivo per le ragioni indicate al consid. 3.3. lett. a e b),

irrilevante essendo al proposito il fatto che, nei casi dubbi, vi è

l’intervento del medico di fiducia proprio perché tale intervento presuppone,

appunto, che l’assicurazione abbia elementi per dubitare della fondatezza della

certificazione ciò che, evidentemente, non è la regola. Del resto, se, in

concreto, l’inganno non ha avuto gli esiti sperati, è soltanto perché

l’assicurazione venne informata, dopo la ricezione del certificato incriminato

(cfr. AI 1, denuncia PC 1, pag. 3, dove viene spiegato che “solo il 7.3.2006

(…) la PC 1 apprendeva casualmente che il RI 1 era stato denunciato dalla __________

per frode”; cfr. anche scritto della __________ alla PC 1 11 maggio 2006,

all. 9 all’AI 1), dell’esistenza di un procedimento penale aperto a carico di RI

1.

per truffa all’assicurazione, non, invece, perché l’inganno posto in essere

non fosse astuto.

Altrettanto pacifico è che l’intenzione del RI 2 portasse su tutti gli

elementi costitutivi della truffa: non può essere seriamente preteso né che

egli contasse sul fatto che l’assicurazione, prima di erogare prestazioni,

procedesse a verifiche né che egli non avesse idea che il suo certificato era

finalizzato all’erogazione di prestazioni che egli sapeva essere indebite. Al

proposito, si rileva - anche se la sua piena consapevolezza in merito non ha da

essere dimostrata - che, chiedendogli la certificazione, la PC 1 gli aveva

precisato che “i dati contenuti nel formulario ci consentiranno di

verificare la fondatezza del diritto della persona sopra citata (ndr. RI 1)

alle prestazioni d’invalidità della previdenza professionale” (cfr.

scritto 20 gennaio 2006 della PC 1 al RI 2, all. 6 all’AI 1).

Altrettanto pacifico, infine, è che, con l’invio del certificato, il medico ha

iniziato, ai sensi dell’art. 22 CP, l’esecuzione del reato.

Riassumendo, ritenuto come egli abbia inviato alla PC 1 un certificato medico

falso da lui allestito per astutamente trarre in inganno l’assicurazione sulla

capacità lavorativa di un suo paziente per spingerla ad erogare prestazioni non

dovute, RI 2 deve essere dichiarato colpevole di tentata truffa.

Anche su questo punto, pertanto, il gravame merita accoglimento.

4.

In esito a quanto suesposto, la sentenza del giudice della Pretura

penale è riformata nel senso che RI 2 è dichiarato colpevole di falso

certificato medico (intenzionale) giusta l’art. 318 cpv. 1 CP e di tentata

truffa giusta l’art. 146 cpv. 1 CP in combinazione con l’art. 22 cpv. 1 CP.

Gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla

commisurazione della pena in relazione alla condanna per falso certificato

medico e tentata truffa e per nuova decisone sugli oneri processuali di prima

sede.

5.

Gli

oneri processuali del presente giudizio sono posti a carico dello Stato.

Non vengono attribuite ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza RI 2 è dichiarato colpevole di

falso certificato medico giusta l’art. 318 cpv. 1 CP e di tentata truffa giusta

l’art. 146 cpv. 1 CP in combinazione con l’art. 22 cpv. 1 CP.

2. Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per

un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena e per nuova decisione sugli

oneri processuali di prima sede.

3. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello

Stato.

4. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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