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17.2010.22

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11 ottobre 2010Italiano60 min

Source ti.ch

Fatti

I due sindacalisti sono, dunque, entrati nello

stabile, il cui ingresso - comune a tutti gli appartamenti della palazzina -

era aperto, recandosi nel locale mensa ed iniziando a distribuire volantini

alle persone presenti e a spiegarne i contenuti (sentenza impugnata, consid. 4,

pag. 5).

3.2. A partire da questo momento - ha rilevato il primo giudice - le

dichiarazioni delle parti non collimano: gli accusati hanno, infatti,

dichiarato di essersi comportati in modo corretto nel prendere la parola nel

locale mensa ed esporre le loro argomentazioni, mentre la signora S., che stava

pranzando con altre colleghe, ha detto di essere stata infastidita dal

comportamento dei due sindacalisti, soprattutto dal modo di fare brusco ed

arrogante di RI 2 (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5-6).

Secondo la versione dei fatti della signora S., questa

avrebbe deciso di intervenire e di chiedere (“gentilmente”) ai due di

uscire; RI 2 in quel frangente le si sarebbe avvicinato a circa 20 cm e l’avrebbe insultata, al che “decidevo di recarmi in direzione e di informarli di quello

che avveniva in mensa” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 6).

Secondo la versione dei fatti fornita da RI 3,

invece, la signora S. aveva detto loro che non potevano distribuire i

volantini, ma senza intimare loro di lasciare i locali e senza presentarsi

(benché lui stesso avesse notato “un po’ di imbarazzo” tra i presenti, “quasi

che la sua presenza fosse d’intimidazione”) (sentenza impugnata, consid. 5,

pag. 6).

Secondo la versione dei fatti di RI 2, la signora

S., sempre senza presentarsi o specificare la sua funzione nella società, “ci

diceva che non potevamo stare lì”, interponendosi fra loro e i dipendenti

presenti in mensa e ostacolando la distribuzione dei volantini (sentenza

impugnata, consid. 5, pag. 6). Negando di avere insultato la donna, RI 2 ha riferito di averle semplicemente detto che “non era lei che poteva dirmi se potevo o meno

restare in mensa. Questo anche perché non si era presentata, non aveva

specificato la sua funzione, ed indossava un camice bianco e quindi poteva

essere chiunque” (sentenza impugnata, consid. 5, pag. 6-7).

3.3. Così,

chiamata dalla signora S., la signora D. è scesa con lei in mensa dove RI 2 e RI

3 continuavano la loro attività di sensibilizzazione del personale (sentenza

impugnata, consid. 6, pag. 7).

Anche a tale proposito, secondo il primo giudice,

le versioni dei fatti fornite dalle parti sono divergenti.

La signora D. ha riferito di aver informato i due

sindacalisti di essere la rappresentante della direzione e di avere intimato

loro (“più volte”) con decisione di uscire dallo stabile ma che i due

reagirono aggredendola verbalmente e insultandola a distanza ravvicinata e si

decisero ad abbandonare la mensa solo quando la segretaria minacciò di chiamare

la polizia (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7 - 8). Quest’ultima ha,

quindi, riferito di avere telefonato al direttore per informarlo dell’accaduto

e di essersi poi recata verso la porta sul lato sud dello stabile per

verificare che i due sindacalisti se ne fossero effettivamente andati per

scoprire che, in realtà, i due erano ancora all’interno dello stabile, accanto

all’accesso, intenti a distribuire volantini ai dipendenti che incrociavano nel

corridoio (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 8). D. ha, quindi, riferito di

essersi avvicinata di nuovo e di essere stata spinta da RI 2 che le diceva di

spostarsi e - pur non volendo farle male - le fece perdere l’equilibrio ed

urtare una caviglia contro la parete (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 8).

Secondo la versione dei fatti fornita dalla

signora S., la signora D. ha informato RI 3 e RI 2 di “essere della

direzione” e ha chiesto loro di andarsene, cosa che i due fecero dopo una

permanenza stimata in circa mezz’ora e dopo averla insultata. La signora S. ha

dichiarato di essere rimasta in mensa, senza seguirli (sentenza impugnata,

consid. 6, pag. 8).

Secondo la versione di RI 3, “D. ci intimava

di uscire”, ma senza presentarsi né dichiarare la sua posizione in seno

alla ditta, nemmeno su loro richiesta (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7). RI

3 ha riferito che la signora D. ha detto loro che non potevano stare in mensa,

ma che “noi siamo rimasti anche perché le indicazioni che ci danno i nostri

superiori ed il sindacato sono diverse”, versione confermata anche da RI 2

(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 8). RI 3 ha dichiarato di avere chiesto alla signora D. chi fosse, in quanto “vista l’età, pensavamo

fosse un’inquilina o la portinaia del palazzo. La signora era vestita

normalmente, non portava né camici né divise di lavoro”, e non ha mai detto

di rappresentare la direzione. A RI 2, che le chiedeva chi fosse, la signora D.

“rispondeva che non c’interessava invitandoci ad andarcene”; “oltre a

dirci di uscire cercava di contestare i contenuti del volantino, permettendoci

involontariamente di controbattere facendo sentire le nostre argomentazioni

anche alle altre dipendenti” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 8-9). I

due non si erano qualificati ma secondo RI 3 era evidente che fossero

sindacalisti, visto il contenuto del volantino (sentenza impugnata, consid. 6,

pag. 9).

Secondo RI 3 (che ha confermato che RI 2 ha ripetuto ad alta voce che il direttore “aveva già fatto una figura di merda davanti al

Pretore”, ma non a distanza ravvicinata dalla signora D.), la discussione è

stata abbastanza accesa e si è protratta per 10-15 minuti, dopodiché i due

hanno deciso di andarsene “per non mettere in difficoltà le dipendenti con

le quali avevamo parlato” (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 8-9). RI 3 ha dichiarato di essere uscito mentre RI 2 si è soffermato a discutere con la signora D.

nell’atrio, senza distribuire volantini (sentenza impugnata, consid. 6, pag.

9).

In base alla versione dei fatti di RI 2 - che ha

precisato che loro due si erano presentati ed avevano specificato che erano lì

per fare in modo che i salari dei dipendenti fossero calcolati correttamente -

la signora D. “ci diceva di andarcene, anche lei senza presentarsi e senza

specificare la sua funzione aziendale”; (sentenza impugnata, consid. 6,

pag. 9). Dopo una quindicina di minuti, “terminato il volantinaggio e detto

quello che volevamo dire, visto che l’obiettivo era stato raggiunto, ed anche a

causa dell’ingiunzione di uscire”, i due lasciavano la mensa (sentenza

impugnata, consid. 6, pag. 9). RI 2 ha ammesso che, salendo le scale, “incrociavamo

una dipendente che stava scendendo e le consegnavamo un volantino”;

dopodiché i due sono spontaneamente usciti dal lato sud e lì hanno continuato a

distribuire volantini ai dipendenti che stavano arrivando (sentenza impugnata,

consid. 6, pag. 9).

3.4. Il primo giudice ha, infine, accertato che anche una volta usciti

dallo stabile i due sindacalisti hanno ricominciato a discutere con la signora

D. “che in quel momento si trovava sull’uscio della porta dalla quale si

accede direttamente nella fabbrica e che per qualche istante non è stata in

grado di richiudere come voleva per la presenza dei sindacalisti, che con il

loro corpo hanno impedito l’operazione” (sentenza impugnata, consid. 7,

pag. 10).

Secondo la versione riferita dalla signora D., “aprivo

con la chiave una porta che accede pure all’esterno chiedendo sempre con

decisione ai citati di andarsene. RI 2 per impedirmi di chiuderla introduceva

un piede mentre RI 3 con entrambe le mani cercava di aiutare il collega a tenerla

aperta” (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 10). La signora intimava loro

un paio di volte di togliersi altrimenti avrebbe dato loro una pedata, ciò che

infine ha fatto, colpendo RI 2 (che continuava ad insultarla) sullo stinco e

riuscendo così a chiudere la porta, fino all’arrivo della polizia (sentenza

impugnata, consid. 7, pag. 10).

RI 3 ha, invece, riferito di aver voluto

consegnare un volantino ad una dipendente che si stava avvicinando all’entrata

sud, ma che la signora S. aveva aperto una porta della fabbrica per farla

entrare prima ed evitarlo; egli, avvicinatosi a tale entrata, veniva poi

colpito al fianco dalla porta che la signora S. stava chiudendo: “avevo

capito che l’intenzione era impedirmi l’accesso, che tra l’altro non era

neanche mia intenzione entrarvi, e glielo facevo notare. Da parte mia subito

bloccavo la porta con un piede e le dicevo che non era il modo di comportarsi.

Nel frattempo, da una porta comunicante, giungeva la D. per dar man forte alla S..

RI 2 raggiungendomi s’infilava tra me e lo stipite della porta sinistro per

parlare con la S. ma non con l’intenzione di entrare. In questo frangente D.

dava uno o forse due calci ad uno stinco del RI 2 e così decidevamo di

proseguire il volantinaggio all’esterno” (sentenza impugnata, consid. 7,

pag. 10). RI 3 ha ammesso che “prima con S. e poi con D. (…) ho

impedito loro, per pochi secondi, di chiuderla (la porta della fabbrica) ma

solo per chiarire la nostra posizione” (sentenza impugnata, consid. 7, pag.

10).

RI 2 ha riferito che la signora D., rivolgendosi

a loro dalla porta che accedeva direttamente alla ditta (e meglio, dicendo loro

“andate a lavorare”), “ci permetteva di tenere una specie di comizio

sindacale e farci così ascoltare dal personale”: questa “continuava a

parlare con noi ma quando s’arrabbiava con una mano cercava di chiudere la

porta che però a causa della mia presenza e di RI 3 non poteva essere

chiaramente chiusa. Premetto che RI 3 aveva un piede sullo stipite ma quello

che poi ha ricevuto un forte calcio nello stinco dalla donna sono stato io”(sentenza

impugnata, consid. 7, pag. 11).

3.5. Nella pronuncia impugnata il giudice di prime cure ha constatato che

sui punti cardine della vicenda le versioni agli atti divergono, lamentando la

mancata assunzione di testimoni neutrali da parte delle autorità inquirenti

(sentenza impugnata, consid. 15, pag. 14). In effetti, “tutte le persone

interrogate sono state coinvolte direttamente nei fatti”, e non è pertanto

possibile “conferire più valenza ad una dichiarazione piuttosto che ad

un’altra” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 15). Il primo giudice ha

rilevato come, “nonostante ai fatti abbiano assistito svariate persone, gli

inquirenti si siano malauguratamente limitati ad interrogare solo quelle

direttamente coinvolte nelle discussioni” aggiungendo che l’interrogatorio

di “persone più neutre, quali sicuramente erano le altre dipendenti della RI

1 presenti, avrebbe indubbiamente permesso di chiarire quanto accaduto”

(sentenza impugnata, consid. 19, pag. 17). In considerazione del principio in

dubio pro reo, il giudice di prime cure ha quindi fatto propria la versione

dei fatti più favorevole agli accusati, che ha “prosciolto con formula

dubitativa da ogni accusa” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 15 e

consid. 19, pag. 17).

Benché il primo giudice abbia ritenuto che sia la

signora S. che la signora D. fossero legittimate, nel caso concreto, a far

valere il diritto al domicilio della RI 1, ha considerato che l’istruttoria non ha permesso di appurare se la richiesta di lasciare i locali fosse

effettivamente stata proferita dalla signora S., e in caso affermativo se la

stessa fosse chiara o potesse, invece, dare adito a confusione (sentenza

impugnata, consid. 16, pag. 15), né quanto è stato fatto e detto precisamente

dalla signora D., in particolare se quest’ultima “abbia dato avvio o meno ad

una discussione sui contenuti del volantino”, ciò che giustificherebbe il

fatto che i due sindacalisti “si siano trattenuti un attimo più del dovuto

per far valere le proprie argomentazioni poiché così stimolati dalla signora”

(sentenza impugnata, consid. 16, pag. 15).

Anche per l’ultima fase della vicenda il primo

giudice ha ritenuto che le accuse a carico dei sindacalisti non fossero

sufficientemente sostanziate. In primo luogo ha rilevato che risulta dagli

atti, contrariamente a quanto dichiarato dalla signora D., che “a fermare la

porta con il piede sia al limite stato il signor RI 3 e non il signor RI 2”, e che nei confronti del

primo il decreto d’accusa è silente a tale riguardo (sentenza impugnata,

consid. 16, pag. 16). Ma in ogni caso, secondo gli accusati “il fatto di

aver bloccato la porta con il proprio corpo è stato inizialmente involontario,

essendosi avvicinati solo per rispondere alle esternazioni della donna, mentre

in un secondo tempo essi hanno fermato volontariamente la porta per pochi

secondi unicamente per chiarire la loro posizione” (sentenza impugnata,

consid. 16, pag. 16). Vista l’impossibilità di dare più credito alla versione

dei fatti di uno piuttosto che dell’altra, il giudice di prime cure ha escluso

la possibilità di condannare i due sindacalisti (sentenza impugnata, consid.

16, pag. 16).

4. La ricorrente censura in primo luogo un “errore di impostazione” da

parte del primo giudice, che ha considerato “non neutrali” i testimoni sentiti

da parte dell’autorità inquirente, considerando dunque erroneamente le signore S.

e D. quali testimoni “di parte”, alla stessa stregua dei due imputati e del

direttore (ricorso, pag. 4).

Secondo la RI 1, benché dipendenti della società

querelante (come era del resto il caso per tutte le altre persone che hanno

assistito alla scena, ma che non sono state sentite), alla testimonianza delle

signore S. e D. andava comunque riconosciuto pieno valore, diversamente da

quella dei due querelati e del direttore (ricorso, pag. 4). Questo errore di

impostazione del primo giudice - conclude il ricorrente - ha pesato nella

valutazione delle versioni dei fatti e ha condotto ad un accertamento

arbitrario della fattispecie (ricorso, pag. 4).

4.1. Entrando nei dettagli, la società ricorrente censura siccome

arbitraria la valutazione del primo giudice secondo cui non è stata “sufficientemente

provata” l’ingiunzione ai due accusati di lasciare immediatamente la sala

mensa (e, più in generale, lo stabile) data da entrambe le dipendenti S. e D.:

al contrario - continua la ricorrente - tale circostanza è stata provata con le

dichiarazioni delle due dipendenti ed è stata ammessa dallo stesso RI 2 nel

verbale di polizia 6 marzo 2009 (ricorso, pag. 4). Inoltre - continua la

ricorrente - “non è assolutamente credibile che le due dipendenti non si

siano qualificate nelle loro funzioni al momento d’intimare loro di andarsene”:

le due affermano di averlo fatto e lo stesso RI 3 ha notato che la signora S. aveva un certo ascendente sui colleghi, intimiditi dal suo intervento,

per cui non gli poteva sfuggire che si trattava di una dipendente con mansioni

di responsabilità (ricorso, pag. 5). Secondo la parte civile, il primo giudice

avrebbe dovuto ritenere accertati i fatti così come esposti nel ricorso,

condannando i due sindacalisti in quanto si sono trattenuto nel locale mensa

oltre ogni limite tollerabile (ricorso, pag. 5).

4.2. La parte civile contesta anche l’accertamento del pretore secondo

cui non si può escludere che fra la signora D. e i due sindacalisti sia nata

una discussione che li ha trattenuti un attimo più del dovuto (ricorso, pag.

5). Infatti, anche se così fosse, i due sindacalisti hanno comunque impedito

alla signora D. di richiudere la porta, interponendosi chi col piede, chi col

corpo. Tale modo di agire non può essere giustificato col tentativo di chiarire

la loro posizione, ma configura chiaramente una violazione di domicilio

(ricorso, pag. 5).

5. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;

118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così

che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare

perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione

delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con

rinvii). E’ infatti necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione

delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita

di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di

equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13

consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si

basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia

28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto

modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo

giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di

prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova

idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha

tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I

8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata

una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13

consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

Il precetto in dubio pro reo è un

corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione

delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla

valutazione della prove il principio in dubio pro reo significa che il

giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie

medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,

poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice

penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto

nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili

dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13 maggio 2008, inc.6B.230/2008,

consid. 2.1; STF 19 aprile 2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38

consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto questo profilo

il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto

dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove

certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi

valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio

da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in

più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono

condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un

valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Il principio della libera valutazione delle prove

(o del loro libero apprezzamento) implica che il giudice penale, nel decidere se

un fatto vada ritenuto come provato o meno, non sia vincolato da regole

concernenti le prove legali ma statuisca esclusivamente in base al suo

convincimento personale, fondato su di un esame coscienzioso delle circostanze

(DTF 133 I 33, consid. 2.1; 117 Ia 401, consid. 1c.bb; v. anche art. 259 CPP e

art. 249 PPF).

Ciò che è determinante è la forza di

convincimento di ogni mezzo raccolto, sulla base di una valutazione globale

dell’insieme delle prove agli atti, e non il genere di prova amministrata (STF

11 novembre 2008, inc.6B_626/2008, consid. 2.1; STF 21

maggio 2001, inc.1P.193/2001, consid. 3b; cfr. Hauser/ Schweri/ Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, 6. ed. 2005, § 54, n. 4). Da ciò deriva il divieto per il giudice di negare, anticipatamente e

in modo generale, l'idoneità di determinati mezzi a servire come prova (DTF 117

Ia 401, consid. 1c.bb).

Né la Costituzione, né la CEDU proibiscono di sentire le vittime di una infrazione che si sono costituite parti civili in

qualità di testimoni; anche tali dichiarazioni vanno apprezzate dal primo

giudice secondo il suo intimo convincimento (STF del 12 novembre 2008, inc.

6B_360/2008, consid. 4.3; decisione della Commissione europea dei diritti

dell’uomo del 1. dicembre 1993, Charles Grüttler c. Svizzera, in GAAC 110/1994

p. 754; Hauser/ Schweri/ Hartmann, op. cit., § 62 n. 4).

Tale principio permette, pertanto, al giudice di

fondare il suo convincimento della realtà di un fatto, ad esempio, sulle

dichiarazioni di un correo, attribuendogli più credibilità che alla deposizione

di un testimone (cfr. STF 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid. 1.2; STF 4

dicembre 2009, inc.6B_751/2009, consid. 1; Piquerez, Traité de procédure

pénale suisse, 2006, 2. ed., n. 744 ad § 100, p. 472) o ad esempio, posto di

fronte alle dichiarazioni dell’accusato e della parte lesa in contraddizione

fra di loro, sulle dichiarazioni di quest’ultima (cfr. STF 23 aprile 2010, inc.

6B_1028/2009, consid. 2.3; Hauser/ Schweri/ Hartmann,

op. cit., n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62).

Va da sé che tale apprezzamento deve essere

effettuato con particolare rigore metodologico; per quel che concerne le

dichiarazioni delle parti, ad esse deve esser data maggiore o minore valenza

indiziante a dipendenza della loro costanza, precisione, del loro carattere

disinteressato, della loro univocità e della loro credibilità e plausibilità intrinseca.

Va valutato anche se sono state mantenute in sede di confronto, se sono

confortate da ulteriori indizi e dall’assenza di motivi per mentire; se le

dichiarazioni che affermano il contrario sono a loro volta credibili o se sono

per contro state dubbie, intrinsecamente contraddittorie o fluttuanti.

Posto di fronte a due deposizioni

contraddittorie, il giudice deve determinare la rispettiva forza di

convincimento, sulla base di una valutazione globale dell’insieme delle prove

agli atti (STF del 5 marzo 2009, inc.6B_992/2008, consid. 1.5).

6. Non può essere condiviso l’argomento della ricorrente, secondo cui

le signore D. e S. sono delle semplici impiegate della RI 1 e di conseguenza

(benché coinvolte in prima persona nei fatti) la loro testimonianza non poteva

essere considerata “di parte” dal primo giudice, come le dichiarazioni dei due

accusati e del direttore, poiché, sostenendo ciò, la parte civile dimentica

che la querela 9 febbraio 2009, che ha dato avvio al presente procedimento, è

stata presentata anche a nome e per conto delle due dipendenti della ditta. Oltre

alla violazione di domicilio, la querela è stata sporta per il reati di

minaccia, coazione, ingiuria e lesioni semplici, che le due dipendenti hanno

affermato essere stati commessi nei loro confronti da parte degli accusati.

Inoltre, la signora D. risulta essersi costituita parte civile, mentre la

signora S., in data 23 febbraio 2009, ha sottoscritto la remissione dalla querela.

Benché in relazione a tali reati dagli atti non

risulti né un decreto d’accusa né una decisione di non luogo a procedere nei confronti

dei due sindacalisti, non è errato considerare, come fatto dal primo giudice,

che le due signore non erano semplici dipendenti che hanno assistito allo

svolgimento dei fatti, ma persone coinvolte in prima persona, che hanno

ritenuto la condotta dei due sindacalisti penalmente rilevante e lesiva dei

loro interessi, tanto da sporgere querela nei loro confronti. La censura del

ricorrente omette di confrontarsi con questi aspetti. Non vi è, dunque,

arbitrio nella decisione di considerare le dichiarazioni rese dalle signore D.

e S. alla luce di queste circostanze, che potrebbero influenzarne la

credibilità.

La censura della ricorrente non può, dunque,

essere accolta.

Di transenna si osserva che è pure condivisibile

la critica del giudice della Pretura penale all’operato delle autorità

inquirenti, che non hanno ritenuto opportuno delucidare maggiormente la

dinamica degli eventi procedendo all’interrogatorio di altri dipendenti che

hanno assistito alla scena. Va, tuttavia, osservato che il primo giudice, nella

preparazione del dibattimento, poteva comunque rendersi conto della necessità

di procedere all’assunzione di nuove prove al dibattimento per chiarire la

fattispecie, ovviando così d’ufficio alle lacune dell’inchiesta (facoltà

concessagli dall’art. 227 cpv. 5 CPP, applicabile sulla base del rinvio

dell’art. 273 CPP). Al di là della facoltà teorica concessa dal codice, in

questo caso il primo giudice disponeva pure della possibilità concreta di

raccogliere precise prove, in quanto i nominativi di altri dipendenti della

società presenti al momento dei fatti e che potevano essere citati al

dibattimento risultavano direttamente dalla querela (pag. 3: __________).

7. Il primo giudice è, invece, caduto in errore nel considerare che le

testimonianze delle due signore non potessero in alcun modo fondare le accuse

contro i due sindacalisti.

Se è vero che le stesse non potevano essere

considerate testimoni completamente neutrali, avendo queste sottoscritto -

anche se per altri reati - la querela che ha dato avvio al presente

procedimento contro i due imputati, è del tutto errato considerare azzerata la

valenza probatoria delle loro dichiarazioni poste a confronto con le

dichiarazioni contrarie dei due imputati, in applicazione del principio in

dubio pro reo (non essendo “possibile conferire più valenza ad una

dichiarazione piuttosto che ad un’altra”).

Negare anticipatamente ed in astratto una

possibile valenza probatoria delle dichiarazioni rese da due parti querelanti

contraddice, infatti, il principio della libera valutazione delle prove, che

imponeva al giudice della pretura penale di valutare la forza di convincimento

delle diverse testimonianze agli atti, senza escludere di principio l'idoneità

delle testimonianze delle signore S. e D. a servire come prova nella misura in

cui la versione dei fatti da loro riferita si scostava da quella degli accusati

(ma nemmeno, come si vedrà in concreto, nel caso in cui invece la corroborava).

Egli doveva, invece, procedere ad una rigorosa valutazione del valore probante dell’intero

materiale probatorio che gli era stato sottoposto, avendo attenzione al

principio della libera valutazione delle prove da cui deriva, in particolare,

che al giudice non è vietato attribuire a testimonianze rese da parti in

qualche modo interessate al procedimento più credibilità rispetto alle

dichiarazioni dei prevenuti o di altri testimoni, nella misura in cui ciò si

basi su motivazioni solide e sull’attribuzione di un valore indiziante alle

diverse prove fondato su una valutazione globale dell’insieme delle risultanze

agli atti.

Nell’escludere alle testimonianze delle due

dipendenti S. e D. una qualsiasi idoneità a servire come prova, in presenza di

versioni dei fatti discordanti fornite dagli accusati, il primo giudice ha

crassamente disatteso tale principio.

Il metodo errato seguito dal primo giudice

evidenzia i suoi limiti, ad esempio, nell’accertamento relativo all’ingiunzione

di lasciare i locali laddove il primo giudice ha ritenuto che “l’istruttoria

non ha permesso di appurare se la richiesta di uscire della signora S. (…) sia

stata effettivamente formulata” (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 15).

Ora, contrariamente a quanto stabilito dal primo giudice, oltre alla

dichiarazione di RI 3 che ha negato che la signora S. abbia intimato a lui e a RI

Considerandi

2.

di andarsene, vi sono agli atti numerosi elementi che, se correttamente

valutati, permettono di accertare senza dubbio possibile la questione. Infatti,

oltre alla versione della dipendente, vi è quella di RI 2 - il coimputato di RI

3.

- che, pur dichiarando che “non era lei che poteva dirmi se potevo o meno

restare in mensa”, ha confermato la versione della dipendente dicendo,

dapprima, che la S. “con la sigaretta in bocca ci ha detto semplicemente di

andarcene” per, poi, più oltre nell’interrogatorio, ribadire che la stessa

“ci diceva che non potevamo stare lì” (stralci di verbali di

interrogatorio ripresi nella sentenza impugnata, consid. 5, pag. 6-7; pag. 4).

In queste circostanze, ritenuto che il materiale probatorio permette di

accertare con sufficiente tranquillità lo svolgimento dei fatti, non v’è spazio

per l’applicazione del principio in dubio pro reo.

I limiti del metodo errato applicato dal pretore

si evidenziano, ancora, laddove egli pretende non vi siano sufficienti elementi

per l’accertamento di quanto accaduto nell’ultima fase della vicenda indicando

di non poter scegliere fra l’una (quella delle difese) e l’altra (quella

dell’accusa) tesi “non essendo la descrizione della signora D. più

affidabile rispetto a quella dei due imputati” (sentenza impugnata, consid.

17.

pag. 16). Si tratta di una conclusione semplicistica che dimentica, in

particolare, quanto dichiarato da RI 2 (e riportato in sentenza) e meglio che “D.

continuava a parlare con noi ma quando si arrabbiava con una mano cercava di

chiudere la porta che però a causa della mia presenza e di RI 3 non poteva

essere chiaramente chiusa” (stralcio riportato in sentenza, consid. 7 pag.

11) così come dimentica quanto dichiarato anche da RI 3, e meglio che “nel

frattempo, da una porta comunicante, giungeva la D. per dare man forte alla S..

RI 2, raggiuntomi s’infilava tra me e lo stipite della porta sinistro per parlare

con la S. ma non con l’intenzione di entrare. In questo frangente D. dava uno o

forse due calci ad uno stinco del RI 2 e così decidevamo di proseguire il

volantinaggio all’esterno” (verbale d’interrogatorio del 6 marzo 2009, pag.

3). In queste condizioni, ritenuto come i fatti possano, sulla scorta

del materiale probatorio in atti, essere accertati con sufficiente tranquillità,

non è ammissibile l’applicazione del principio in dubio pro reo.

Va, qui, peraltro rilevato che, poi, lo stesso

primo giudice ha implicitamente riconosciuto che l’accertamento poteva essere

fatto nella misura in cui ha rilevato che i sindacalisti “hanno fermato

volontariamente la porta per alcuni secondi”, anche se, ha precisato, lo

hanno fatto “unicamente per chiarire la loro posizione” (sentenza

impugnata, consid. 17 pag. 16).

Di transenna, si osserva, qui, che in diritto è

del tutto irrilevante che l’opposizione alla chiusura della porta sia stata

fatta dai due sindacalisti “unicamente per chiarire la loro posizione”,

una tale motivazione non essendo sufficiente per giustificare una violazione

dell’Hausrecht (cfr. DTF 87 IV 120, consid. 2, in cui il Tribunale federale ha considerato come violazione di domicilio proprio il semplice fatto

di introdurre la scarpa tra la porta e la soglia, impedendo cosi all'avente

diritto di chiudere la porta).

Non potendo questa Corte sostituirsi al primo

giudice nell’apprezzare tutti gli elementi della vicenda e ricostruire

interamente lo svolgimento dei fatti, gli atti dovrebbero essere rinviati ad un

altro giudice per una nuova valutazione delle risultanze probatorie, che non escluda

a priori la credibilità di quanto riferito dalle due donne ma vagli, invece,

l’affidabilità di tutto il materiale probatorio, in particolare delle diverse

versioni, cercandone i punti di convergenza, senza necessariamente sposare la

tesi degli accusati, a meno che sulla loro colpevolezza rimangano, anche dopo

un accurato esame, rilevanti ed insopprimibili dubbi.

Posto, tuttavia, come nella sentenza di prima

istanza il primo giudice abbia ritenuto che, anche nell’ipotesi in cui avessero

commesso una violazione di domicilio, gli imputati andrebbero prosciolti sulla

base dell’art. 13 CP, per ragioni di economia processuale appare opportuno

pronunciarsi su questa conclusione prima di rinviare gli atti per un nuovo

giudizio.

8.

La ricorrente contesta, pure, la conclusione del primo giudice

secondo cui, in ogni caso, i due sindacalisti hanno agito sotto l’effetto di un

errore sui fatti ex art. 13 CP.

8.1

Nella pronuncia impugnata, il primo giudice ha accertato che i due

imputati hanno agito forti di una “presa di posizione ufficiale dell’__________”

sul tema di sapere “se ai sindacati spetti un diritto di accesso ad

un’azienda allo scopo di pubblicizzare la loro organizzazione e per informare

le maestranze, apparentemente allestito da giuristi”, una cui copia è stata

da loro prodotta agli inquirenti nel corso del loro interrogatorio di polizia

(consid. 18, pag. 16).

Nella “presa di posizione ufficiale” - distribuita

ai dipendenti del sindacato quale vademecum (“istruzione in materia”, cfr.

sentenza impugnata, consid. 18, pag. 16) - si legge, in sostanza, che non

commette alcun illecito, in particolare non commette alcuna violazione di

domicilio, il sindacalista che accede ad uno stabilimento o che entra in una

casa, in un giardino o in un cantiere, a maggior ragione in posti di lavoro accessibili

pubblicamente, poiché il suo comportamento si fonda su un diritto d’accesso

garantito costituzionalmente ai sindacati mentre la questione è diversa - e il

caso costitutivo di una violazione di domicilio - se il sindacalista deve “procurarsi

l’accesso ad un locale chiuso a chiave” (sentenza impugnata, consid. 18,

pag. 16). Continuando, la “presa di posizione ufficiale riferisce di una

decisione del pubblico ministero del Canton __________in cui è stato stabilito

che nel locale dove si svolge la pausa dei dipendenti il diritto di domicilio

spetta esclusivamente loro e, pertanto, se i rappresentanti sindacali si

trattengono in quel luogo con l’accordo della maggioranza dei lavoratori, non

vi può essere alcuna violazione di domicilio (sentenza impugnata, consid. 18,

pag. 16).

Pur qualificando la “presa di posizione

ufficiale” in questione come “palesemente di parte” in quanto omette

di considerare gli altri diritti fondamentali che potrebbero entrare in

conflitto con la libertà sindacale e pur precisando che non è accettabile né “un

volantinaggio aggressivo” né la “ricerca dello scontro verbale con il

padronato e destabilizzazione oltre misura dell’ambiente di lavoro”

(sentenza impugnata, consid. 18, pag. 17), il giudice di prime cure ha ritenuto

che i due sindacalisti, sprovvisti di formazione giuridica, ben potevano

ritenersi legittimati nella loro azione di volantinaggio dalla “presa di

posizione ufficiale” in questione, trasmessa dai loro superiori e

apparentemente redatta “da persone cognite in materia”.

Pertanto - ha concluso il primo giudice - anche

nell’ipotesi in cui i due sindacalisti avessero commesso una violazione di

domicilio, essi andrebbero assolti in quanto hanno agito “a seguito di un

errore sui fatti ai sensi dell’art. 13 CPS”.

8.2

La RI 1 contesta le considerazioni espresse nella pronuncia

impugnata sostenendo che “RI 3 e RI 2 non sono dei sindacalisti alle prime

armi” ma vantano “una certa esperienza nel campo e non possono quindi

nascondersi dietro una circolare del sindacato per evitare di assumersi le

proprie responsabilità” (ricorso, pag. 5). Secondo la ricorrente, in ogni

caso, non è possibile dedurre da tale circolare che “i sindacalisti

nell’espletamento della loro funzione possono interporsi sull’uscio di una

porta e quindi impedire la sua chiusura” come, invece, é avvenuto nel caso

concreto (ricorso, pag. 5).

8.3

Giusta l’art. 13 CP, chiunque agisce per effetto di una supposizione

erronea delle circostanze di fatto è giudicato secondo questa supposizione, se

gli è favorevole; se, tuttavia, avesse potuto evitare l’errore usando le

debite precauzioni, l’autore è punibile per negligenza qualora la legge reprima

l’atto come reato colposo.

Secondo l’unanime parere di dottrina e

giurisprudenza, l’art. 13 CP è applicabile anche all’apprezzamento erroneo

riguardo l’esistenza dei presupposti di un fatto giustificativo (Irrige

Annahme einer objektiven Rechtfertigungslage; erreur sur les

circonstances matérielles du fait justificatif), ovvero ai casi in cui,

nonostante una norma penale, l’autore ritiene di poter agire sulla base di una

circostanza giustificativa (Jenny, Basler Kommentar, II ed. 2007, ad 13 n. 12;

Thalmann, Commentaire Romand, 2009, ad art. 13 n. 15).

Ciò è il caso, ad esempio, quando una persona ne

ferisce un’altra credendo - erroneamente - di essere attaccata: l’autore crede

dunque di agire in modo conforme al diritto sulla base di un fatto

giustificativo (la legittima difesa) i cui presupposti, in realtà, non erano

dati. Nella misura in cui la rappresentazione errata dei fatti gli è

favorevole, l’autore deve essere giudicato in base ad essa (Hurtado Pozo, Droit

pénal, partie générale, 2008, n. 687).

Non vi è invece un errore sui fatti nei casi in

cui l’autore crede di poter agire sulla base di un motivo giustificativo che,

in realtà, non esiste (ad esempio, se considera che l’eutanasia è lecita a

certe condizioni) o laddove l’autore conferisca al motivo giustificativo un

campo di applicazione più ampio di quello definito dal legislatore (ad esempio,

se crede che la legittima difesa può essere esercitata con ogni mezzo, anche

sproporzionato; cfr. Hurtado Pozo, op. cit., n. 688).

In questi casi, non è la rappresentazione dei

fatti che fonda il motivo giustificativo ad essere viziata, ma la conoscenza di

una norma: tali fattispecie ricadono dunque nell’errore sull’illiceità ai sensi

dell’art. 21 CP, secondo cui non agisce in modo colpevole chiunque commette un

reato non sapendo né potendo sapere di agire illecitamente.

La giurisprudenza ha avuto modo di precisare che

i presupposti dell'errore sull'illiceità sono adempiuti quando l'agente crede,

al momento in cui viene perpetrato l'atto (DTF 115 IV 162 consid. 3), di non

aver fatto alcunché d'illecito (DTF 129 IV 238 consid. 3.1; STF 6S.390/2000 del

5.

settembre 2000 consid. 2; STF del 17 dicembre 2008,6B_477/2007, consid.

4.

). Nel caso di un errore sull’illiceità, l’autore deve credersi in diritto

di agire, questione che attiene all'accertamento dei fatti (DTF 125 IV 49

consid. 2d e, da ultimo, STF 6B_515/2008 del 19 novembre 2008 consid. 4.1; STF

del 17 dicembre 2008, inc.6B_477/2007, consid. 4.5; STF dell’11 novembre 2008,

inc.6B_626/2008, consid. 8.1). L’autore in tal caso agisce in maniera

intenzionale e in piena conoscenza di causa, ma considerando a torto il suo comportamento

come lecito (DTF 129 IV consid. 3.1).

8.4

Nella fattispecie, il giudice di prime cure ha ritenuto che RI 3 e RI

2, al momento in cui hanno agito, erano convinti di non commettere alcuna

violazione di domicilio poiché erano persuasi di essere, nella loro qualità di rappresentanti

sindacali, al beneficio di un diritto costituzionale che conferisce loro la

facoltà d’accesso ai posti di lavoro allo scopo di informare dei loro diritti

gli associati esistenti e quelli potenziali. Il primo giudice ha considerato

che RI 3 e RI 2, privi di formazione giuridica, hanno agito in base ad un

errore sui fatti. Pur senza indicarlo esplicitamente, egli ha, dunque, ritenuto

che i due imputati hanno agito in base ad un apprezzamento errato di un fatto

giustificativo.

Tale conclusione è errata. I due sindacalisti non

avevano, infatti, né alcuna percezione erronea della fattispecie né avevano

compreso erroneamente una circostanza di fatto che poteva fondare un motivo

giustificativo. Essi ritenevano, per contro, che il loro modo di fare fosse

autorizzato da un motivo giustificativo (lo svolgimento di un’attività

sindacale). Contrariamente a quanto ritenuto dal primo giudice, i due accusati

non sono incorsi in un apprezzamento erroneo di un fatto giustificativo (ovvero

in un errore sui fatti ex art. 13 CP), bensì in un errore sull’illiceità del

loro comportamento (art. 21 CP).

8.5

Sia come sia, la ricorrente contesta l’esistenza stessa di un errore,

questione di fatto che questa Corte rivede solo dal profilo del divieto dell’arbitrio.

Come già esposto, il primo giudice ha ritenuto

che RI 3 e RI 2 fossero vittime di un errore in quanto la convinzione di agire

in modo lecito scaturiva da una presa di posizione del sindacato , loro datore

di lavoro, apparentemente redatta da esperti del ramo, che li rassicurava sul

fatto che quanto da loro intrapreso per informare i dipendenti fosse lecito

mentre la RI 1 sostiene che i due accusati sono sindacalisti di lunga data, con

una certa esperienza sul campo, che non possono sottrarsi alle loro

responsabilità scaricandole su una circolare del sindacato. Inoltre - continua

la ricorrente - dalla nota circolare i due sindacalisti non potevano, certo,

dedurre un diritto di impedire agli aventi diritto la chiusura della porta.

8.6

L’argomentazione ricorsuale secondo cui i due sindacalisti non erano

in errore poiché in forza della loro lunga esperienza in ambito sindacale essi

hanno senz’altro riconosciuto l’erroneità della “presa di posizione

ufficiale” è da respingere già in considerazione del fatto che agli atti

non v’è alcun elemento probatorio su cui fondare la tesi ricorsuale - che, perciò,

rimane una mera allegazione di parte - secondo cui i sindacalisti in questione

hanno “una certa esperienza nel campo” e non sono “alle prime armi”.

Ma, quand’anche si volesse ritenere accertato che i due imputati hanno

acquisito “una certa esperienza nel campo”, questa circostanza ancora

non sarebbe sufficiente ad evidenziare l’arbitrarietà della conclusione del

primo giudice, che ha ritenuto che i due - sulla scorta di un parere redatto da

persone, al contrario di loro, cognite in materia e trasmesso loro quale

istruzione/direttiva dai loro superiori - hanno creduto di essere al beneficio

di un motivo giustificativo per introdursi e rimanere nel locale mensa alfine

di svolgere attività sindacale. E’ del tutto sostenibile, infatti, la

conclusione secondo cui i due sindacalisti - non giuristi - abbiano creduto di

potersi legittimamente intrattenere nel locale mensa sulla scorta del

parere/direttiva, fornito dai loro superiori gerarchici, in cui si legge, fra

l’altro, in relazione all’attività sindacale svolta nel locale ove si svolge la

pausa, che “se e fintanto che i/le rappresentanti sindacali, d’accordo con

la maggioranza dei lavoratori, si trattengono in un luogo simile, non può in

alcun caso esserci una violazione di domicilio” (parere/direttiva, pag. 5).

Nulla di arbitrario è ravvisabile in questa conclusione del primo giudice,

nemmeno volendo considerare le ingiunzioni loro rivolte da S. e D., ritenuto

che il parere/direttiva – sulla cui base è stato accertato che i due imputati

hanno agito – considera determinante, trattandosi del locale mensa, il parere

della maggioranza dei lavoratori presenti (ed, in concreto, come visto, vi

erano nel locale mensa dipendenti che apparivano interessati o che comunque non

disapprovavano apertamente la presenza dei sindacalisti).

Considerato il potere d’esame limitato concesso a

questa Corte, non risulta priva di fondamento la conclusione del giudice di

prime cure, secondo cui in base alla “presa di posizione ufficiale”

dell’__________, i due sindacalisti pensavano erroneamente di essere

legittimati a trattenersi in mensa.

8.7

Nella misura in cui ha considerato di essere confrontato con un

errore sui fatti, il primo giudice ha prosciolto gli imputati senza valutare la

questione dell’evitabilità o meno dell’accertato errore poiché, posto come la

violazione di domicilio sia un reato intenzionale, anche se l’errore fosse

stato evitabile, una condanna dei sindacalisti per negligenza ex art. 13 cpv. 2

CP non sarebbe stata possibile.

Trattandosi, tuttavia, di errore sull’illiceità,

le conseguenze dell’evitabilità o meno dell’errore sono diverse: infatti, vi è

proscioglimento solo in caso di errore inevitabile mentre quando l’errore è da

considerarsi evitabile vi è condanna con attenuazione obbligatoria della pena

(art. 21 seconda frase CP).

La giurisprudenza del Tribunale federale ha già

avuto modo di precisare che l’informazione inesatta fornita da un avvocato non

dà sempre e in ogni caso alla persona che è stata erroneamente consigliata il

diritto di fare valere l’art. 21 CP (DTF 92 IV 70, consid. 2) e che occorre

comunque sempre verificare le circostanze concrete (istruzione, professione ed

esperienza di vita dell’autore) e valutare se, sulla base degli elementi noti

all’autore, il parere ricevuto possa essere considerato completo ed

approfondito così che la fiducia in esso riposta non appaia, tenuto conto di

tutte le circostanze, il frutto di una leggerezza (DTF 98 IV 293, consid. 4;

cfr. anche sentenza CCRP del 4 ottobre 2006, inc. 17.2004.33, consid. 9d).

8.8

Si pone, dunque, la questione di sapere se i due sindacalisti

avrebbero potuto evitare l’errore in cui sono caduti.

Ora, non è dato di sapere se la “presa di

posizione ufficiale” sia stata allestita da avvocati o giuristi, essendo

espressa su carta intesta del sindacato, senza indicazioni riferite all’autore.

In ogni caso - così come accertato dal primo giudice - il documento risulta

redatto da persone cognite in materia. Esso si pronuncia, infatti, sulla

situazione giuridica esistente in Svizzera, lasciando sottintendere la

conoscenza da parte dell’autore del testo della dottrina e della giurisprudenza

svizzere (“in Svizzera, fino ad oggi, né la dottrina né la giurisprudenza si

sono occupate della questione se alle sindacaliste e ai sindacalisti spetti un

diritto di acceso ad un’azienda allo scopo di pubblicizzare la loro

organizzazione e per informare le maestranze”, pag. 1; cita inoltre le

sentenze della Pretura di Rheinfelden, del Tribunale di prima istanza del

distretto della Chaux-de-Fonds e del Tribunale penale cantonale ticinese, pag.

4) e si esprime, inoltre, su accordi internazionali sottoscritti dalla Svizzera

e sentenze di tribunali esteri (Commissione dell’organizzazione internazionale

del lavoro OIL, Corte costituzionale federale tedesca, pag. 1-2).

Bisogna riconoscere che se in relazione ad alcuni

temi quali l’accesso ad un cantiere, la presa di posizione si confronta con un

altro parere giuridico che giunge a conclusioni antitetiche (“presa di

posizione relativa alla perizia dell’avvocatessa R. Zucca del 5.7.2007”; “L’avvocatessa

Zucca cita come primo argomento il fatto che l’accesso ai cantieri è

generalmente vietato. (…) In seguito si asserisce che l’accesso ad un

cantiere cintato, rispettivamente il trattenercisi nonostante il rinvio,

contravviene all’art. 186 del Codice penale svizzero CPS (violazione di

domicilio)”, cfr. pag. 3-4) e giunge a conclusioni poco nette (“In fin

dei conti, non è affatto chiaro chi, nel caso di un cantiere, sia detentore del

diritto di domicilio”, cfr. pag. 4), per quanto qui interessa - e meglio,

in relazione all’attività sindacale svolta, come in concreto, nel locale dove i

lavoratori svolgono la pausa – la presa di posizione non lascia spazio a dubbi.

Infatti, anche sulla scorta di una decisione resa da un’autorità penale

svizzera (“come è stato stabilito già alcuni anni fa dal pubblico ministero

del Canton Grigioni in una sua decisione”, pag. 4), la presa di posizione è

al riguardo estremamente precisa e decisa: “se e fintanto che i/le

rappresentanti sindacali, d’accordo con la maggioranza dei lavoratori, si

trattengono in un luogo simile, non può in alcun caso esserci una violazione di

domicilio” (cfr. pag. 4). La perentorietà di tale indicazione, riferita

proprio al comportamento messo in atto dai due sindacalisti, unita

all’apparenza di generale attendibilità del documento che ad esso possono dare

persone senza formazione giuridica quali i due sindacalisti, permette di

concludere che l’errore in cui essi sono incorsi non poteva essere evitato

nella misura in cui dai due autori non poteva essere preteso un maggiore

spirito critico in relazione a tale istruzione.

Pertanto, analogamente a quanto concluso dal primo

giudice, ma sulla base di un diverso fondamento giuridico, i due sindacalisti

vanno in ogni caso prosciolti dall’accusa di violazione di domicilio in

relazione alla prima fase della vicenda (permanenza nel locale mensa della RI 1),

senza che si renda necessario il rinvio degli atti in prima sede per un nuovo

accertamento dei fatti.

8.9

Per quel che concerne l’ultima fase della vicenda, va invece condivisa

la tesi della società ricorrente secondo cui i sindacalisti non potevano

fondarsi sul citato parere per ritenersi legittimati ad impedire la chiusura di

una porta da parte degli aventi diritto infilandosi nel corrispondente stipite.

A ragione, la ricorrente sostiene che, in

relazione a tale momento, non è nemmeno ipotizzabile che i due sindacalisti

fossero vittima di un errore a seguito del contenuto della presa di posizione

ufficiale dell’__________. Invano, infatti, si cercherebbe nel documento del

sindacato un’indicazione in tal senso, ovvero un accenno al fatto che ai

sindacalisti è permesso opporsi alla chiusura di una porta di una fabbrica da

parte degli aventi diritto. E’ arbitrario, pertanto, dedurre da tale documento

l’accertamento di un errore dei due sindacalisti su tale questione.

In relazione a questa ultima fase della vicenda,

l’applicazione dell’art. 21 CP sulla scorta della presa di posizione ufficiale

dell’__________ è pertanto esclusa. Non è pertanto proponibile né

un’assoluzione in applicazione dell’art. 21 prima frase CP, né una riduzione

obbligatoria della pena ex art. 21 seconda frase CP. In assenza di un errore

fondato sul documento in questione riguardo a tale momento, si rivela,

pertanto, necessario il rinvio degli atti alla Pretura penale per un nuovo

accertamento dei fatti rispettoso del principio del libera valutazione delle

prove e, qualora siano dati gli estremi per una violazione di domicilio, per

una condanna in relazione all’ultima fase della fattispecie.

Considerando tuttavia che, come visto, il decreto

d’accusa emanato nei confronti di RI 3 non prevede alcunché in merito a tale

fase della vicenda, e che dunque, in virtù del principio accusatorio, una sua

condanna a tale proposito sarebbe esclusa, nei suoi confronti il rinvio degli

atti si rivela superfluo, la sua completa assoluzione dovendo essere

confermata.

Per RI 2, per contro, il rinvio si giustifica in

quanto il decreto d’accusa prevede a suo carico anche un’imputazione per

quest’ultima fase della vicenda (“bloccando con un piede una porta d’accesso

che una dipendente tentava di chiudere”). Limitatamente a questa parte

della vicenda e all’imputato RI 2, il ricorso della parte civile deve dunque

essere accolto.

9.

In esito all’attuale sentenza e in base al principio della

soccombenza si giustifica di caricare gli oneri processuali per 2/3 a carico

della RI 1 e per 1/3 a carico dello Stato.

La RI 1 rifonderà a RI 3 fr. 600.- per

ripetibili, mentre lo Stato rifonderà alla RI 1 fr. 400.- per ripetibili

ridotte (art. 9 cpv. 6 CPP).

Sugli oneri di prima sede relativi alla posizione

di RI 2 giudicherà nuovamente la Pretura penale in sede di rinvio.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I. RI 3

1. Il ricorso della RI 1 è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico della ricorrente, che

rifonderà a RI 3 fr. 600.- per ripetibili.

II. RI

2

3. Il ricorso della RI 1 è parzialmente accolto.

Di conseguenza la sentenza impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati alla Pretura penale per un nuovo giudizio ai sensi dei

considerandi.

4. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 600.-

sono posti a carico della RI 1 per 2/3 e per la

rimanenza a carico dello Stato per 1/3, che rifonderà alla parte civile RI 1 fr.

400.- per ripetibili ridotte.

5. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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