17.2010.25
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21 ottobre 2010Italiano13 min
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Numero d'incarto:
17.2010.25
Data decisione, Autorità:
21.10.2010, CCRP
Titolo:
Intimazione del decreto d'accusa; opposizione tardiva. Colui che è parte ad un rapporto giuridico di procedura penale deve attendersi l'intimazione di atti giudiziari; Zustellungsfiktion. Un interrogatorio di polizia non basta a creare un tale rapporto
INTIMAZIONE
art. 7 CPP-TI
art. 208 cpv. 1 let. e CPP-TI
art. 210 CPP-TI
Incarto n.
17.2010.25
Lugano
21 ottobre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 18 giugno 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti l’8 giugno 2010 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con decreto d’accusa 29 marzo 2010, intimato
il giorno stesso, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1 colpevole di
danneggiamento, minacce e violazione di domicilio, ed ha proposto la sua
condanna alla pena pecuniaria di dieci aliquote giornaliere da fr. 40.-
ciascuna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla
multa di fr. 200.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia, rinviando la
parte civile al competente foro per le ulteriori pretese.
2. La raccomandata contenente il decreto d’accusa non è stata ritirata
da RI 1 e pertanto, trascorso il periodo di giacenza, è stata rispedita al
mittente dai servizi postali.
Il 12 aprile è stata inviata a RI 1 per posta
semplice una copia del decreto d’accusa in questione, munita del timbro “Copia
per conoscenza della decisione intimata in data 29.03.10 per raccomandata non
ritirata. Ministero pubblico del Cantone Ticino il 12.04.10”.
3. Con scritto datato 9 maggio 2010 RI 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa in questione, comunicando al procuratore pubblico che
“la decisione DA 1539/2010/PE/MAR è venuta a mia conoscenza giorno 6.5.2010”.
Il Ministero pubblico ha, dunque, trasmesso gli atti alla Pretura penale.
4. In data 20 maggio 2010 il presidente della Pretura penale, ritenuto
che l’opposizione interposta da RI 1 “sembrerebbe essere tardiva”, gli
ha assegnato un termine di dieci giorni per prendere posizione in merito alla
tempestività dell’atto e per produrre eventuale documentazione.
5. In data 31 maggio RI 1 ha presentato le sue osservazioni in
relazione alla tempestività dell’opposizione, ribadendo di essere venuto a
conoscenza del decreto d’accusa unicamente il 6 maggio 2010 in quanto “ero in quel momento molto occupato, avevo dovuto trasferire la bucalettere ad una
casella postale perché c’era gente che ci buttava pattume”, sostenendo di
controllarne il contenuto “assai di rado trovandosi la casella a più di un
chilometro” e poiché “ricevo anche la maggioranza delle mie fatture per
via elettronica”.
6. Con sentenza 8 giugno 2010 il presidente della Pretura penale ha
dichiarato irricevibile l’opposizione interposta dall’accusato, ritenendo che
nella fattispecie non erano nemmeno adempiuti i requisiti per una eventuale
restituzione in intero del termine e ha, di conseguenza, dichiarato definitivo
il decreto d’accusa del 29 marzo 2010.
7. Con tempestivo ricorso, RI 1 ha impugnato la decisione del primo giudice. Rilevando di non condividere le motivazioni contenute
nella sentenza del giudice della Pretura penale con riferimento al controllo
della casella postale, il ricorrente sostiene che i presupposti per una
condanna per i reati imputatigli nel decreto d’accusa non sono realizzati e che
“le lacune nella decisione dell’onorevole __________ sono tali da imporre
una riapertura del caso”.
8. Con osservazioni datate 23 luglio 2010, il procuratore pubblico ha
postulato la reiezione del gravame, considerando la sentenza impugnata
ineccepibile sia dal profilo dell’accertamento dei fatti che dell’applicazione
del diritto in materia di notificazione degli atti giudiziari.
Fatti
9. Giusta i combinati art. 208 cpv. 1 lett. e) e 210 CPP, le proposte
del decreto di accusa si ritengono accettate ed acquistano forza di cosa
giudicata se l’accusato o la parte civile non presentano al procuratore
pubblico opposizione scritta entro quindici giorni dall’intimazione.
Secondo l'art. 7 CPP,
l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio
postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione
analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di
regola, una notificazione avviene dunque per invio raccomandato, con o senza
ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art. 124 cpv. 1
CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene mediante consegna
dell'atto al destinatario, nel luogo in cui esso dimora o svolge la sua attività,
oppure al suo rappresentante. In caso di assenza, il plico è rimesso ad una
persona adulta della sua famiglia o ad un suo impiegato (art. 120 CPC). Secondo
giurisprudenza, di principio un atto è considerato notificato alla data alla
quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. L'onere della prova circa
l'atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di principio,
all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 122 I 97 consid. 3b;
114 III 51 consid. 3c-4; 103 V 63 consid. 2a; 99 Ib 356 consid. 2-3 e rif.).
Quando il tentativo di intimazione di un invio
raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene messo un avviso di
ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato
quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di
ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato
l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva
prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF
127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI
2001 no. U 434 pag. 329; sentenza CCRP del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.55;
consid. 2.2; sentenza CCRP del 24 novembre 2009, inc. 17.2009.49, consid. 2;
sentenza CCRP del 28 aprile 2009, inc. 17.2009.7; consid. 4). Il termine di
giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) dell'ordinanza [1] della
legge sul servizio delle poste del 1. settembre 1997 è stato invero abrogato
con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre
1997 (OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però
nelle condizioni generali “Servizi postali” (010.01 it, rif. 142713, edizione
novembre 2009, cifra 2.3.7 lett. b), e conserva perciò tutti i suoi effetti
(DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34; sentenza CCRP del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3; sentenza CCRP 29 dicembre 2004 in re A.D.O,. consid. 3; sentenza CCRP del 7
gennaio 2010, inc. 17.2009.55; consid. 2.2; sentenza CCRP del 24 novembre 2009,
inc. 17.2009.49, consid. 2; sentenza CCRP del 28 aprile 2009, inc. 17.2009.7;
consid. 4).
Un atto giudiziario intimato mediante invio
raccomandato vale, pertanto, come notificato quando entra nella sfera
d'influenza di una parte ad un procedimento giudiziario. Non è, per contro,
necessario che quest'ultima lo prenda anche effettivamente in consegna oppure
ne prenda altrimenti conoscenza (cfr. STF del 3 luglio 2001, inc.2A.271/2001;
DTF 122 I 143 consid. 1; sentenza CCRP del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.55;
consid. 2.2; sentenza CCRP del 28 aprile 2009, inc. 17.2009.7; consid. 4).
Condizione per l’applicazione della Zustellungsfiktion
è, però, come visto, il fatto che il destinatario dovesse prevedere
l'intimazione.
Ai sensi della citata giurisprudenza, deve
attendersi un’intimazione colui che è parte ad un procedimento giudiziario (STF
del 20 gennaio 2009, inc.6B.31/2009, consid. 1; DTF 130 III 396, consid.
1.2.3; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a). In
ambito penale, una persona diventa parte di un procedimento penale -
incombendogli, quindi, l’obbligo di doversi attendere l’invio di atti o
decisioni giudiziarie - quando tra lei e l’autorità di perseguimento penale si
instaura un rapporto giuridico di procedura penale (DTF 116 Ia 90). A questo
proposito, la giurisprudenza ha stabilito che un interrogatorio da parte della
polizia non basta a creare un rapporto giuridico di procedura penale con la
persona interrogata: pertanto, è arbitrario ritenere che, a seguito di un tale interrogatorio,
la persona avrebbe dovuto prevedere che le sarebbero stati notificati atti
giudiziari (DTF 116 Ia 90 consid. 2c; v. anche STF del 28 marzo 2007, inc.
6A.100/2006, consid. 2.2.1). Per converso, sorge un rapporto giuridico di
Considerandi
procedura penale con l'imputato quando gli sia comunicata l'apertura di
un'inchiesta penale nei suoi confronti: tale comunicazione comporta per lui l'obbligo
di ricevere le relative notificazioni (DTF 116 Ia 90 consid. 2c). In effetti,
secondo la giurisprudenza, conformemente al principio della buona fede, quando
è stata comunicata all'interessato l'apertura di un'inchiesta penale questi deve
prevedere che gli saranno notificati atti giudiziari e provvedere affinché essi
possano essergli notificati (STF del 2 aprile 2007, inc.1B_46/2007, consid.
2.
; DTF 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a; 123 III 492 consid. 1).
10.
Nella fattispecie non è contestato che il plico contenente il decreto
di accusa, in cui veniva pure indicato il termine per interporre opposizione
allo stesso, è stato spedito per raccomandata dal Ministero pubblico al
domicilio del destinatario il 30 marzo 2010 ed è stato rinviato al mittente
dalla posta il 7 aprile 2010, decorso infruttuoso il periodo di giacenza. Il primo giudice ha ritenuto il decreto
d’accusa come intimato validamente il 7 aprile 2010, in applicazione della Zustellungsfiktion,
ritenendo che RI 1 “sapeva di avere in corso un
procedimento penale” e doveva, di conseguenza,
prevedere un'intimazione (sentenza impugnata, pag. 3).
La decisione del primo giudice in merito non può
essere condivisa.
Nel caso concreto, il 16 febbraio 2010 RI 1 è
stato convocato dalla Polizia cantonale, gendarmeria di __________. Come
recita il rapporto di segnalazione al Ministero pubblico (doc. AI 6), poco dopo
l’inizio dell’interrogatorio, “al momento in cui gli si è contestato il
motivo della sua citazione”, RI 1 si è alzato e se n’è andato (“ha
lasciato i nostri uffici dicendo che noi non potevamo trattenerlo e che non
aveva nulla da dire”). Nel relativo verbale, non sottoscritto
dall’interrogato, si riferisce quanto segue:
" L’agente interrogante mi informa del motivo per cui sono stato
convocato presso questi uffici, segnatamente perché io in data 31.10.2009 mi
sarei presentato presso l’abitazione del signor PC 1 e ….
Alle 10.17 il verbale viene sospeso in quanto
il querelato ha lasciato i nostri uffici rifiutandosi di rispondere alle nostre
domande”.
Non risulta che egli sia stato sentito in altre
occasioni. Né risulta che egli sia stato informato della trasmissione degli
atti di inchiesta al Ministero pubblico né del suo diritto di chiedere di
essere sentito dal procuratore pubblico, né del fatto che, in virtù dell’art.
207a CPP, il procuratore pubblico avrebbe potuto formulare a suo carico un
decreto di accusa senza ulteriori avvisi.
Come visto sopra, un interrogatorio di polizia
non basta ad instaurare un rapporto giuridico di procedura penale (“Strafprozessrechtverhälnis”;
DTF 116 Ia 90) nel cui ambito l’interessato deve prevedere la possibilità di
un’intimazione e, perciò, è tenuto a fare in modo che tale intimazione vada a
buon fine.
In concreto, dunque, è arbitrario accertare - come
ha fatto il primo giudice - che RI 1 sapesse di avere in corso un procedimento
penale e, di conseguenza, é contrario al diritto federale concludere che, nonostante
il mancato ritiro del decreto d’accusa entro il termine di giacenza, il decreto
d’accusa sia stato validamente notificato in applicazione della Zustellungsfiktion.
Di conseguenza, in assenza di una valida
intimazione del decreto d’accusa, non si può considerare che il termine di
opposizione ivi contenuto abbia iniziato a decorrere né che il decreto in
questione abbia acquistato forza di cosa giudicata.
11.
Quando un’intimazione non è andata a buon fine, l’autorità deve
ripeterla (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n.
1161, pag. 550 e rif.). L’ intimazione di un atto giudiziario è valida anche
per posta semplice, sempre che esso entri in possesso del destinatario (v.
sentenza CCRP del 29 dicembre 2004, inc. 17.2004.60, consid. 5).
Nel caso concreto il ministero pubblico, invece
di procedere ad una nuova intimazione formale, ha considerato valida la prima
ed ha unicamente inviato una copia del decreto per posta B con la menzione “copia
per conoscenza della decisione intimata in data
29.03.10
per raccomandata non ritirata. Ministero pubblico del Cantone Ticino
il 12.04.10”.
Nonostante tale indicazione, va considerato che
solo in occasione della ricezione di tale invio da parte di Spirig, avvenuta - secondo le sue dichiarazioni - il 6 maggio 2010 (la prova di una diversa data di ricezione non essendo
stata fornita dall’autorità, cui incombeva il relativo onere), egli ha preso conoscenza del decreto d’accusa e della facoltà di sollevare
opposizione entro quindici giorni dalla sua intimazione.
La sua opposizione del 9/10 maggio 2010 non può,
dunque, essere considerata tardiva.
Non merita pertanto tutela l’analisi del primo
giudice, che ha considerato lo scritto del ricorrente 9 maggio 2010 dapprima
come opposizione, ritenendola tardiva, e di seguito come istanza di
restituzione dei termini, giudicandola infondata.
Il ricorso va, di conseguenza, accolto, con
rinvio degli atti alla pretura penale affinché si pronunci nel merito della
vicenda.
12.
Gli oneri processuali seguono le soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP) e
sono di conseguenza posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili
al ricorrente, che ha presentato il suo gravame senza l’ausilio di un avvocato.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso
è accolto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata
e gli atti rinviati alla pretura penale affinché renda un giudizio nel merito.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 400.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 500.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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