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17.2010.25

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 ottobre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

9. Giusta i combinati art. 208 cpv. 1 lett. e) e 210 CPP, le proposte

del decreto di accusa si ritengono accettate ed acquistano forza di cosa

giudicata se l’accusato o la parte civile non presentano al procuratore

pubblico opposizione scritta entro quindici giorni dall’intimazione.

Secondo l'art. 7 CPP,

l'intimazione delle sentenze e degli atti del processo penale avviene per invio

postale o per mezzo di usciere o della polizia (cpv. 1), in applicazione

analogica delle disposizioni del Codice di procedura civile (cpv. 2). Di

regola, una notificazione avviene dunque per invio raccomandato, con o senza

ricevuta di ritorno, in conformità con i regolamenti postali (art. 124 cpv. 1

CPC). Alle persone domiciliate nel Cantone la notifica avviene mediante consegna

dell'atto al destinatario, nel luogo in cui esso dimora o svolge la sua attività,

oppure al suo rappresentante. In caso di assenza, il plico è rimesso ad una

persona adulta della sua famiglia o ad un suo impiegato (art. 120 CPC). Secondo

giurisprudenza, di principio un atto è considerato notificato alla data alla

quale il suo destinatario lo riceve effettivamente. L'onere della prova circa

l'atto e il momento della notifica di una decisione incombe, di principio,

all'autorità che intende trarne conseguenze giuridiche (DTF 122 I 97 consid. 3b;

114 III 51 consid. 3c-4; 103 V 63 consid. 2a; 99 Ib 356 consid. 2-3 e rif.).

Quando il tentativo di intimazione di un invio

raccomandato si rivela infruttuoso e, di conseguenza, viene messo un avviso di

ritiro nella bucalettere del destinatario, l'invio è validamente notificato

quando viene ritirato alla Posta. Se ciò non avviene entro il termine di

ritiro, corrispondente a sette giorni, l'invio viene ritenuto notificato

l'ultimo giorno di questo termine, nella misura in cui il destinatario doveva

prevedere un'intimazione (cosiddetta "Zustellungsfiktion"; DTF

127 I 31 consid. 2a/aa, 123 III 492 consid. 1, 119 V 94 consid. 4b/aa; RAMI

2001 no. U 434 pag. 329; sentenza CCRP del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.55;

consid. 2.2; sentenza CCRP del 24 novembre 2009, inc. 17.2009.49, consid. 2;

sentenza CCRP del 28 aprile 2009, inc. 17.2009.7; consid. 4). Il termine di

giacenza previsto dall'art. 169 cpv. 1 lett. d) ed e) dell'ordinanza [1] della

legge sul servizio delle poste del 1. settembre 1997 è stato invero abrogato

con l'entrata in vigore dell'art. 13 dell'ordinanza delle poste, del 29 ottobre

1997 (OPA). Il termine di giacenza di sette giorni è stato ripreso però

nelle condizioni generali “Servizi postali” (010.01 it, rif. 142713, edizione

novembre 2009, cifra 2.3.7 lett. b), e conserva perciò tutti i suoi effetti

(DTF 127 I 131 consid. 2b pag. 34; sentenza CCRP del 27 marzo 2003 in re S., consid. 3; sentenza CCRP 29 dicembre 2004 in re A.D.O,. consid. 3; sentenza CCRP del 7

gennaio 2010, inc. 17.2009.55; consid. 2.2; sentenza CCRP del 24 novembre 2009,

inc. 17.2009.49, consid. 2; sentenza CCRP del 28 aprile 2009, inc. 17.2009.7;

consid. 4).

Un atto giudiziario intimato mediante invio

raccomandato vale, pertanto, come notificato quando entra nella sfera

d'influenza di una parte ad un procedimento giudiziario. Non è, per contro,

necessario che quest'ultima lo prenda anche effettivamente in consegna oppure

ne prenda altrimenti conoscenza (cfr. STF del 3 luglio 2001, inc.2A.271/2001;

DTF 122 I 143 consid. 1; sentenza CCRP del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.55;

consid. 2.2; sentenza CCRP del 28 aprile 2009, inc. 17.2009.7; consid. 4).

Condizione per l’applicazione della Zustellungsfiktion

è, però, come visto, il fatto che il destinatario dovesse prevedere

l'intimazione.

Ai sensi della citata giurisprudenza, deve

attendersi un’intimazione colui che è parte ad un procedimento giudiziario (STF

del 20 gennaio 2009, inc.6B.31/2009, consid. 1; DTF 130 III 396, consid.

1.2.3; 119 V 89 consid. 4b/aa; 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a). In

ambito penale, una persona diventa parte di un procedimento penale -

incombendogli, quindi, l’obbligo di doversi attendere l’invio di atti o

decisioni giudiziarie - quando tra lei e l’autorità di perseguimento penale si

instaura un rapporto giuridico di procedura penale (DTF 116 Ia 90). A questo

proposito, la giurisprudenza ha stabilito che un interrogatorio da parte della

polizia non basta a creare un rapporto giuridico di procedura penale con la

persona interrogata: pertanto, è arbitrario ritenere che, a seguito di un tale interrogatorio,

la persona avrebbe dovuto prevedere che le sarebbero stati notificati atti

giudiziari (DTF 116 Ia 90 consid. 2c; v. anche STF del 28 marzo 2007, inc.

6A.100/2006, consid. 2.2.1). Per converso, sorge un rapporto giuridico di

Considerandi

procedura penale con l'imputato quando gli sia comunicata l'apertura di

un'inchiesta penale nei suoi confronti: tale comunicazione comporta per lui l'obbligo

di ricevere le relative notificazioni (DTF 116 Ia 90 consid. 2c). In effetti,

secondo la giurisprudenza, conformemente al principio della buona fede, quando

è stata comunicata all'interessato l'apertura di un'inchiesta penale questi deve

prevedere che gli saranno notificati atti giudiziari e provvedere affinché essi

possano essergli notificati (STF del 2 aprile 2007, inc.1B_46/2007, consid.

2.

; DTF 116 Ia 90 consid. 2a; 115 Ia 12 consid. 3a; 123 III 492 consid. 1).

10.

Nella fattispecie non è contestato che il plico contenente il decreto

di accusa, in cui veniva pure indicato il termine per interporre opposizione

allo stesso, è stato spedito per raccomandata dal Ministero pubblico al

domicilio del destinatario il 30 marzo 2010 ed è stato rinviato al mittente

dalla posta il 7 aprile 2010, decorso infruttuoso il periodo di giacenza. Il primo giudice ha ritenuto il decreto

d’accusa come intimato validamente il 7 aprile 2010, in applicazione della Zustellungsfiktion,

ritenendo che RI 1 “sapeva di avere in corso un

procedimento penale” e doveva, di conseguenza,

prevedere un'intimazione (sentenza impugnata, pag. 3).

La decisione del primo giudice in merito non può

essere condivisa.

Nel caso concreto, il 16 febbraio 2010 RI 1 è

stato convocato dalla Polizia cantonale, gendarmeria di __________. Come

recita il rapporto di segnalazione al Ministero pubblico (doc. AI 6), poco dopo

l’inizio dell’interrogatorio, “al momento in cui gli si è contestato il

motivo della sua citazione”, RI 1 si è alzato e se n’è andato (“ha

lasciato i nostri uffici dicendo che noi non potevamo trattenerlo e che non

aveva nulla da dire”). Nel relativo verbale, non sottoscritto

dall’interrogato, si riferisce quanto segue:

" L’agente interrogante mi informa del motivo per cui sono stato

convocato presso questi uffici, segnatamente perché io in data 31.10.2009 mi

sarei presentato presso l’abitazione del signor PC 1 e ….

Alle 10.17 il verbale viene sospeso in quanto

il querelato ha lasciato i nostri uffici rifiutandosi di rispondere alle nostre

domande”.

Non risulta che egli sia stato sentito in altre

occasioni. Né risulta che egli sia stato informato della trasmissione degli

atti di inchiesta al Ministero pubblico né del suo diritto di chiedere di

essere sentito dal procuratore pubblico, né del fatto che, in virtù dell’art.

207a CPP, il procuratore pubblico avrebbe potuto formulare a suo carico un

decreto di accusa senza ulteriori avvisi.

Come visto sopra, un interrogatorio di polizia

non basta ad instaurare un rapporto giuridico di procedura penale (“Strafprozessrechtverhälnis”;

DTF 116 Ia 90) nel cui ambito l’interessato deve prevedere la possibilità di

un’intimazione e, perciò, è tenuto a fare in modo che tale intimazione vada a

buon fine.

In concreto, dunque, è arbitrario accertare - come

ha fatto il primo giudice - che RI 1 sapesse di avere in corso un procedimento

penale e, di conseguenza, é contrario al diritto federale concludere che, nonostante

il mancato ritiro del decreto d’accusa entro il termine di giacenza, il decreto

d’accusa sia stato validamente notificato in applicazione della Zustellungsfiktion.

Di conseguenza, in assenza di una valida

intimazione del decreto d’accusa, non si può considerare che il termine di

opposizione ivi contenuto abbia iniziato a decorrere né che il decreto in

questione abbia acquistato forza di cosa giudicata.

11.

Quando un’intimazione non è andata a buon fine, l’autorità deve

ripeterla (Donzallaz, La notification en droit interne suisse, Berna 2002, n.

1161, pag. 550 e rif.). L’ intimazione di un atto giudiziario è valida anche

per posta semplice, sempre che esso entri in possesso del destinatario (v.

sentenza CCRP del 29 dicembre 2004, inc. 17.2004.60, consid. 5).

Nel caso concreto il ministero pubblico, invece

di procedere ad una nuova intimazione formale, ha considerato valida la prima

ed ha unicamente inviato una copia del decreto per posta B con la menzione “copia

per conoscenza della decisione intimata in data

29.03.10

per raccomandata non ritirata. Ministero pubblico del Cantone Ticino

il 12.04.10”.

Nonostante tale indicazione, va considerato che

solo in occasione della ricezione di tale invio da parte di Spirig, avvenuta - secondo le sue dichiarazioni - il 6 maggio 2010 (la prova di una diversa data di ricezione non essendo

stata fornita dall’autorità, cui incombeva il relativo onere), egli ha preso conoscenza del decreto d’accusa e della facoltà di sollevare

opposizione entro quindici giorni dalla sua intimazione.

La sua opposizione del 9/10 maggio 2010 non può,

dunque, essere considerata tardiva.

Non merita pertanto tutela l’analisi del primo

giudice, che ha considerato lo scritto del ricorrente 9 maggio 2010 dapprima

come opposizione, ritenendola tardiva, e di seguito come istanza di

restituzione dei termini, giudicandola infondata.

Il ricorso va, di conseguenza, accolto, con

rinvio degli atti alla pretura penale affinché si pronunci nel merito della

vicenda.

12.

Gli oneri processuali seguono le soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP) e

sono di conseguenza posti a carico dello Stato. Non si attribuiscono ripetibili

al ricorrente, che ha presentato il suo gravame senza l’ausilio di un avvocato.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso

è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata

e gli atti rinviati alla pretura penale affinché renda un giudizio nel merito.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 500.-

sono posti a carico dello Stato.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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