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Decisione

17.2010.26

In caso di parziale cassazione con rinvio degli atti ad una nuova Corte, questa deve rimanere nei limiti definiti dalle indicazioni della Cassazione e pronunciarsi unicamente sui dispositivi di senten

28 febbraio 2011Italiano57 min

Source ti.ch

Fatti

i ricorsi per cassazione inoltrati da RI 1 e da IMPU_1 avverso la sentenza di

primo grado.

a) Per

quanto riguarda il ricorso di RI 1, questa Corte ha accolto parzialmente le

censure del ricorrente e, di conseguenza, ha:

- annullato il dispositivo 1.1. della sentenza impugnata

limitatamente alla condanna per appropriazione indebita per le operazioni di

addebito dei conti __________ e __________ e conseguente accredito dei valori

patrimoniali sul conto __________;

- annullato integralmente i dispositivi 5.1 e 6.1. della sentenza

impugnata riguardanti la pena;

- rinviato gli atti ad una nuova Corte per un nuovo giudizio.

b) La

scrivente Corte ha, poi, accolto parzialmente anche le censure formulate da IMPU_1

nel suo allegato ricorsuale ed ha, di conseguenza:

- annullato integralmente il dispositivo 3.2. della sentenza

impugnata con conseguente proscioglimento del ricorrente dall’accusa di

complicità in falsità in documenti;

- annullato il dispositivo 3.1. della sentenza impugnata

limitatamente all’imputazione di complicità in appropriazione indebita per le

operazioni di addebito dei conti __________ e __________ con successivo

accredito dei beni sul conto __________;

- annullato integralmente i dispositivi 5.2., 6.2. e 8.

della sentenza impugnata riguardanti la pena e le spese;

- rinviato gli atti ad una nuova Corte per un nuovo giudizio.

c)Ai sensi della sentenza 29.12.2008

della CCRP, la Corte del rinvio, per porre rimedio alla disattenzione dell’art.

250 CPP da parte dei primi giudici, doveva:

-

riservata una sua diversa valutazione degli elementi di fatto ritenuti

costitutivi di reato dai primi giudici e riservata, altresì, la questione della

prescrizione delle rispettive azioni penali, prospettare a RI

1, i reati di estorsione e di coazione;

-

prospettare a RI 1 e a IMPU_1 i reati rispettivamente di truffa (subordinatamente di appropriazione indebita) e di

complicità in truffa (in subordine di appropriazione indebita) per l’operazione

di addebito del conto __________ completata, se del caso, con l’operazione di

addebito del conto __________ e successivo trasferimento sul conto __________.

Rispettate, quindi, le formalità previste

dell’art. 250 CPP - formalità che erano state disattese nel primo giudizio - la

Corte del rinvio avrebbe, poi, dovuto procedere ad un nuovo giudizio sulle

ipotesi di reato prospettate e procedere ad una nuova commisurazione della pena

per entrambi gli imputati (cfr. CCRP inc. n. 17.2008.51-52, consid. 1.d., 2.c.

e 10.2.).

D. Statuendo sul rinvio della CCRP e

sul nuovo atto di accusa 68/2009 del 23 giugno 2009 (formulato dopo il rinvio

degli atti al MP a seguito dell’opposizione presentata da entrambi gli imputati

ex art. 250 cpv. 4 CPP) che contemplava, unicamente a carico di RI 1, le accuse

di truffa, subordinatamente appropriazione indebita, per l’operazione di

addebito del conto __________ completata con la successiva operazione di addebito

del conto __________ e di tentata e consumata estorsione ai danni di PC 1 della

somma rispettivamente di fr. 1'500’000 e di fr. 1'150'000.--:

- ha

condannato RI 1 per titolo di truffa per avere indotto PC 1 il 28 maggio 2001 a firmare l’ordine di estinguere la sua relazione __________ e di trapassare gli averi in conto

alla relazione __________;

- ha

prosciolto RI 1 dall’accusa di truffa per il successivo trasferimento degli

averi patrimoniali dal conto __________ al conto __________, dall’accusa di

appropriazione indebita per l’addebito del conto __________ e per il successivo

trasferimento degli averi patrimoniali dal conto __________ al conto __________

e dall’accusa di tentata e consumata estorsione.

La Corte del rinvio, in applicazione della pena,

tenuto conto anche dei reati per i quali RI 1 è stato ritenuto autore colpevole

con la sentenza 5.6.2008 della Corte delle Assise criminali - e meglio dei

reati di ripetuta appropriazione indebita, in parte aggravata e di falsità in

documenti - ha condannato il qui ricorrente alla pena detentiva di 2 (due) anni

e 8 (otto) mesi.

La pena è stata sospesa condizionalmente in

ragione di 2 (due) anni, con un periodo di prova di 2 (due) anni.

E. La Corte del rinvio ha, poi, prosciolto IMPU_1

dall’accusa di complicità in truffa (rispettivamente in appropriazione

indebita) per l’operazione di addebito del conto __________ e per il successivo

trasferimento del patrimonio di PC 1 dal conto __________ al conto __________.

Tenuto conto anche del proscioglimento

dall’accusa di complicità in falsità in documenti deciso dalla CCRP con

sentenza 29 dicembre 2008, la Corte del rinvio ha, infine, condannato IMPU_1

alla pena pecuniaria di fr. 42'000.-, corrispondenti a 120 aliquote giornaliere

di fr. 350.- cadauna, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni.

F. RI 1

è insorto contro la predetta sentenza con dichiarazione di ricorso di data 29

aprile 2010. Nella motivazione scritta, presentata il 18 giugno 2010, il

condannato ha chiesto, in via principale, l’annullamento dei dispositivi 1.,

5.1.1., 5.1.2., 8., 8.1., 8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 9. e 10

della sentenza impugnata e la loro riforma con conseguente suo proscioglimento

dall’accusa di truffa, rispettivamente con l’abbandono del relativo

procedimento penale e con il rinvio al foro civile di PC 1.

In via subordinata, il ricorrente ha chiesto

l’accoglimento del ricorso e il conseguente annullamento della sentenza.

In entrambi i casi, egli ha chiesto che le spese

vengano poste a carico dello Stato.

G. IMPU_1

non ha presentato ricorso ma ha postulato, con osservazioni 13 luglio 2010, l’RI

1.

H. Il

procuratore generale, con osservazioni 19 luglio 2010, ha

postulato la reiezione del ricorso.

Analoga

richiesta ha presentato la parte civile nelle osservazioni 21 luglio 2010.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP - applicabile in forza del rinvio di cui

all’art. 453 cpv. 1 CPP fed. - il ricorso per cassazione può essere presentato

per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della

sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura purché il ricorrente abbia

eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per arbitrio

nell’accertamento dei fatti (lett. c).

L’accertamento dei fatti e la valutazione delle

prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1

CPP), mentre nell’esame dell’applicazione del diritto questa Corte (art. 453

cpv. 1 CPP fed.) fruisce di libero esame (art. 288 lett. a CPP). Arbitrario non

significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid.

5.

; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato

unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia consid. 3, pag. 371).

2.

Il ricorrente esordisce dolendosi di

un vizio essenziale di procedura ai sensi dell’art. 288 lett. b CPP, sostenendo

che la Corte del rinvio si è pronunciata su questioni attinenti alle pretese di

parte civile, alle confische, alle assegnazioni ed ai sequestri conservativi su

cui la prima Corte si era già pronunciata con sentenza 5 giugno 2008 e che non

erano oggetto del rinvio deciso dalla scrivente Corte.

a) La Corte delle assise criminali, con sentenza 5 giugno 2008, pronunciandosi sulle pretese della

parte civile, ha ammesso “il principio del risarcimento del danno alla parte

civile PC 1” rinviandola al foro civile per la sua quantificazione ma

riconoscendole, nondimeno, ”un risarcimento parziale equivalente ai valori

sotto sequestro che, dedotte la tassa di giustizia e le spese, le sono stati

assegnati” (cfr. dispositivo 7).

La prima

Corte ha, poi, ordinato, al dispositivo 9 della sentenza, la confisca e, previa

deduzione dei costi processuali a carico dei condannati, l’assegnazione alla

parte civile PC 1, dei seguenti beni patrimoniali:

-

saldo della relazione __________ intestata ad __________ presso __________

(dispositivo 9.1.);

-

saldo della relazione __________ intestata ad RI 1 presso __________

(dispositivo 9.2.);

-

saldo del libretto di risparmio al portatore riconducibile ad RI 1 presso __________

(dispositivo 9.3.);

-

saldo del libretto di risparmio al portatore riconducibile ad RI 1 presso (dispositivo

9.4

);

-

saldo della relazione __________ intestata a __________ presso __________

(dispositivo 9.5.);

-

conto no. 1 intestato a Ministero Pubblico del Canton Ticino, rubrica incarto __________

(provento vendita autovetture RI 1) presso __________ (dispositivo 9.6);

-

saldo della relazione __________ intestata ad RI 1 presso Banca (dispositivo

9.

);

-

particella no., catasto terreni Comune di __________, Foglio 9 di proprietà di

__________ (dispositivo 9.8.) e

-

particella no., catasto terreni Comune di __________, Foglio 9 di proprietà di

__________ (dispositivo 9.9).

b) Con

sentenza 29.12.2008, la CCRP ha, in sintesi, accertato:

- il

mancato rispetto da parte dei primi giudici dell’art. 250 CPP in relazione ad

un’ipotizzata e ritenuta estorsione e coazione (CCRP, 29.12.2008, consid.1) e

in relazione all’imputazione di appropriazione indebita relativa all’operazione

sul conto __________ (CCRP, 29.12.2008, consid. 2, 2a e 2b) e

- l’errata

qualifica giuridica di un fatto addebitato a RI 1 (CCRP, 29.12.2008, consid.

2c).

Di

conseguenza, essa ha rinviato gli atti ad una nuova Corte affinché venisse

posto rimedio alla violazione procedurale accertata in relazione all’operazione

sul conto __________ e affinché venissero prospettato a RI 1 - ma soltanto

qualora la nuova Corte ne avesse ritenuto dati i presupposti (“riservata una

sua diversa valutazione degli elementi di fatto ritenuti costitutivi di reato

dai primi giudici”, cfr. CCRP 29.12.2008, consid. 1.d., pag. 17,) - i reati

di estorsione e coazione (che la prima Corte aveva ritenuto in dispregio di

quanto disposto dall’art. 250 CPP).

Questa Corte - che ha confermato il giudizio di

colpevolezza relativamente a tutte le altre ipotesi contenute al punto 1.1. del

Dispositivo

dispositivo della sentenza impugnata (annullata, per problemi procedurali e per

errata qualifica giuridica, era soltanto la condanna relativa all’ addebito dei

conti __________ e __________ e conseguente accredito dei valori patrimoniali

sul conto __________)

-

non ha né annullato né riformato né il dispositivo 7, né il dispositivo 9

della sentenza impugnata ed ha circoscritto, come detto, l’oggetto del giudizio

del rinvio (in particolare per quel che riguarda RI 1):

- alla

(eventuale) prospettazione delle imputazioni di coazione e di estorsione

- alla

prospettazione del reato di truffa per l’addebito del conto __________ e, se

del caso, per i noti successivi trasferimenti del patrimonio PC 1,

- ad un

nuovo giudizio sulla fattispecie e, infine,

- alla

ricommisurazione della pena.

c)La Corte del rinvio, in esito

all’istruttoria dibattimentale, dopo avere posto a giudizio i quesiti per i

quali era stata chiamata a statuire da questa Corte, ha altresì posto a

giudizio anche un quesito - il n. 5 - riguardante l’eventuale accoglimento

delle pretese della PC 1 e il quesito n. 6 - malgrado l’opposizione del patrono

di RI 1 - riguardante l’eventuale confisca, rispettivamente sequestro

conservativo, di quanto in sequestro, ovvero dei saldi dei conti e delle

particelle, già oggetto di giudizio al dispositivo 9 della sentenza 5 giugno

2008 della prima Corte.

Al

considerando 8 della sentenza qui impugnata, la Corte del rinvio ha motivato questa sua decisione precisando che essa si è interrogata sulla

portata del silenzio della sentenza di rinvio della CCRP in merito al

dispositivo 9. della sentenza di primo grado riguardante la confisca di

beni sequestrati a RI 1 (e a terzi) e assegnati alla PC 1.

La constatazione del suo

mancato annullamento da parte della CCRP, ha portato la Corte a considerare questo dispositivo “apparentemente” invariato. Sennonché, a

fronte, da un lato, del rifiuto del patrono di RI 1 di ritenere il dispositivo

9. della sentenza di primo grado come cresciuto in giudicato - rifiuto

manifestato costantemente nel rifiuto di aderire alle ripetute richieste del

patrocinatore della PC di ottenere l’assegnazione dei beni confiscati - e

considerata, dall’altro lato, l’opposizione formulata al dibattimento dal qui

ricorrente alla posa del quesito nr. 6. relativo alla questione della confisca,

rispettivamente del sequestro conservativo dei beni in sequestro, la Corte del rinvio, nel dubbio, ha ritenuto che motivi di opportunità e di economia

processuale imponessero di porre, comunque, il quesito con la precisazione che “se

le superiori Corti, adite in futuro da RI 1, dovessero ritenere valido il

dispositivo 9. della sentenza 05.06.2008, i dispositivi 8., 9. e 10. del

presente giudizio s’avvereranno essere superflui e di nessun valore. Se invece

il dispositivo 9. della sentenza 05.06.2008 dovesse in futuro non risultare

valido o non essere in tutto o in parte confermato, la questione dei beni in

sequestro non dovrà più essere rimandata ad una Corte di assise, essendo stata

riaffrontata in questa sede” (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 31).

La Corte del rinvio ha, quindi, condannato RI 1, anche, a versare alla PC 1, a titolo di risarcimento parziale, l’importo di fr. 3’765’245.- rinviando la PC al foro civile per ogni eventuale maggior danno (dispositivo 5.1.2. della sentenza

impugnata) ed ha ordinato, “deduzione fatta della tassa di giustizia e delle

spese processuali” la confisca, con assegnazione alla PC 1, a decurtazione del risarcimento parziale riconosciutogli al dispositivo 5.1.2. che precede,

- del

saldo della relazione __________ intestata a __________ presso __________

(dispositivo 8.1.);

- del

saldo della relazione __________ intestata a RI 1 presso __________

(dispositivo 8.2.);

- del

saldo del libretto di risparmio al portatore riconducibile a RI 1 presso __________

(dispositivo 8.3.);

- del

saldo del libretto di risparmio al portatore riconducibile a RI 1 presso __________

(dispositivo 8.4.);

- del

saldo della relazione __________ intestata a __________ presso __________

(dispositivo 8.5.);

- del

saldo del conto no. intestato a Ministero Pubblico del Canton Ticino, rubrica

incarto __________ (provento vendita autovetture RI 1) presso __________

(dispositivo 8.6.);

- della

particella no. 5507, catasto terreni Comune di __________, Foglio 9 di

proprietà di __________;

- della

particella no., catasto terreni Comune di __________, Foglio 9 di proprietà di __________

(dispositivo 8.7.)

La Corte del rinvio ha, poi, deciso, a garanzia delle pretese __________, il mantenimento del

sequestro conservativo sul saldo attivo della relazione __________ presso Banca

, intestata a RI 1 (dispositivo 9 della sentenza impugnata) ed ha ordinato, al

dispositivo 10 della sentenza impugnata, anche la confisca e la distruzione

delle armi vietate ancora in sequestro (cfr. lettera 11.11.2005 del Ministero

pubblico).

d) Il

ricorrente ravvede in siffatto giudizio, in primo luogo, una violazione dell’art. 296 cpv. 2 CPP, poi della giurisprudenza relativa

all’art. 93 LTG e, infine, del principio ne bis in idem. Egli sostiene

che tutti i dispositivi della sentenza del 5 giugno 2008 della Corte delle

Assise criminali non annullati dalla CCRP con sentenza 29 dicembre 2008 restano

invariati fino ad eventuale annullamento e/o riforma da parte del Tribunale

federale. Tra questi dispositivi figurano anche i dispositivi 7. e 9.

dell’originaria sentenza 5 giugno 2008 della Corte delle Assise criminali, ovvero

quelli relativi alle pretese di parte civile, alle confische ed agli

assegnamenti delle stesse ed ai sequestri conservativi. A suo giudizio, quindi,

la Corte di Assise è andata oltre il compito che le era stato assegnato e, di

conseguenza, chiede che i dispositivi 5.1.2., 8., 8.1.,

8.2., 8.3., 8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 9. e 10 della sentenza impugnata

vengano annullati.

e) La

censura merita accoglimento.

Secondo

l’art. 296 CPP, la Corte di cassazione e di revisione penale riforma la

sentenza quando ha sufficienti elementi per il giudizio. In caso contrario,

rinvia la causa alla competente autorità del merito. In quest’ultimo caso,

l’autorità chiamata a giudicare nuovamente deve porre a fondamento della

propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione che delimita

in modo vincolante per la Corte del rinvio l’oggetto del processo (DTF 102 IV 62; 121 IV 109 consid. 7 pag.

128 secondo cui i punti che non sono stati toccati dalla sentenza di cassazione

rimangono acquisiti , cfr. anche sentenza CCRP del 10 giugno 2009, inc. __________

consid. 1, sentenza CCRP del 19 aprile 2010, inc. 17.2010.8 consid. 1, sentenza

CCRP del 25 maggio 2010, inc. 17.2009.51 consid. 2; cfr.

per analogia la procedura valida per il Tribunale federale: mutatis mutandis,

art. 273ter vPP che mantiene la validità anche sotto l’egida della nuova LTF;

messaggio concernente la revisione totale dell’organizzazione giudiziaria

federale del 28 febbraio 2001, FF 2001 3901; cfr. anche, sentenza CCRP del 25

maggio 2010, inc. 17. 2009.51, consid. 1.2 con riferimento a, sentenza CCRP del

19 aprile 2010, inc. 17.2010.8 consid. 1; G. Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, N. 1375).

La sentenza della CCRP che annulla quella emanata

dalla Corte di merito e rinvia gli atti per un nuovo giudizio ad una nuova

Corte non pone fine alla procedura e costituisce una decisione incidentale,

emanata dall'ultima istanza cantonale (cfr. art. 296 segg. CPP). In quanto

decisione di rinvio, essa concerne infatti solo una fase del procedimento nei

confronti del ricorrente e assume una funzione puramente strumentale rispetto a

quella destinata a concluderlo (STF del 28 marzo 2001, inc.1P.598/2000,

consid. 2a; DTF 123 I 325 consid.

3b, 122 I 39 consid. 1a/aa, 117 Ia 251 consid. 1a e

rinvii; Walter Kälin, Das Verfahren der staatsrechtlichen Beschwerde, 2a ed.,

Berna 1994, pag. 344).

Di

conseguenza, in caso di parziale accoglimento del ricorso per

cassazione con rinvio degli atti ad una nuova Corte, la Corte del rinvio deve rimanere nei limiti definiti dalle indicazioni della Cassazione e

pronunciarsi unicamente sui dispositivi di sentenza che sono stati annullati,

rimanendo gli altri dispositivi invariati sino ad una loro eventuale mancata

conferma da parte del TF.

Infatti,

così come sostenuto a ragione dal ricorrente, contro la sentenza di primo grado

riformata dalla CCRP e completata con gli accertamenti richiesti alla Corte del

rinvio, previo esaurimento delle vie di ricorso anche per il giudizio di merito

sul rinvio, l’imputato può ancora adire il Tribunale federale e far valere

tutte quelle eccezioni che, conformemente alla costante giurisprudenza

dell’Alta Corte, non ha potuto far valere in precedenza causa il mancato

esaurimento delle vie di ricorso cantonali in ragione del giudizio di rinvio (cfr.,

per tutte, STF del 18 agosto 2009, inc.6B_510/2009).

Pertanto,

è a ragione che il ricorrente ha sostenuto che i dispositivi non toccati dal

giudizio di rinvio non erano cresciuti in giudicato ed è altrettanto a ragione

che egli si è opposto alla posa dei quesiti riguardanti temi già decisi dalla

prima Corte che aveva giudicato e che non erano stati annullati da questa Corte

(o perché avevano resistito all’esame o perché non impugnati).

In conclusione, i giudici del rinvio - pronunciandosi sulle pretese di PC, sulle

confische, sui sequestri conservativi e sulle relative assegnazioni - sono

andati oltre il loro potere di esame circoscritto, come detto, dal giudizio di

rinvio della CCRP del 29 dicembre 2008.

La

censura merita, pertanto, accoglimento.

Di conseguenza, devono essere annullati i dispositivi 5.1.2., 8., 8.1., 8.2., 8.3.,

8.4., 8.5., 8.6., 8.7., 8.8., 9. e 10 della sentenza

impugnata.

f) Visto

quanto sopra, appare superfluo esaminare le ulteriori censure di violazione del

diritto di essere sentito, di violazione del principio della proibizione della reformatio

in peius e, più in generale, della violazione degli art. 9, 29 e 32 Cost

fed. (cfr. pag. 4 del ricorso).

3.Proseguendo nel suo esposto, il ricorrente ravvede un vizio essenziale di procedura ai sensi

dell’art. 288 lett. b CPP nel mancato abbandono del procedimento per titolo di

truffa, rispettivamente nella mancata esenzione di pena a fronte dell’accertata

violazione del principio della celerità da parte della Corte del rinvio.

Trattasi,

invero, così come formulata, di una censura di diritto che come tale verrà

esaminata nell’ambito delle ulteriori censure proposte riguardanti la

commisurazione della pena.

4. In diritto, RI 1 sostiene che i fatti accertati dalla Corte del

rinvio non configurano inganno astuto ai sensi dell’art. 146 cpv. 1 CP.

a)Chiamata ad esaminare l’imputazione di truffa mossa a RI 1 con

l’atto di accusa 68/2009 del 23 giugno 2009, la Corte del rinvio ha accertato, per quanto qui di interesse, che nella primavera del 2001 RI 1

chiese ai funzionari di Banca IMPU_1 e __________ se fosse possibile

trasferire valori per ca. fr. 15'000’000.- dal conto __________

di PC 1 - conto che, all’epoca, aveva in deposito titoli per oltre 20

milioni di franchi, mentre che la liquidità in conto corrente si è rivelata

ammontare a 130'598.- fr. circa - sul conto __________, relazione di pertinenza

di RI 1.

Sempre secondo gli accertamenti della Corte del rinvio, __________

sconsigliò a RI 1 di operare un trasferimento parziale dei titoli depositati

sul conto __________ poiché, in termini di risistemazione dell’assetto del

portafoglio, l’addebito avrebbe generato non poche difficoltà di gestione

all’interno della banca. Fu così che RI 1 “chiese ai funzionari di Banca il

trasferimento "in blocco" degli averi in conto” __________ sul

conto __________. L’esecuzione del trasferimento, così come fu spiegato (su

indicazioni di __________) da IMPU_1 a RI 1, necessitava del consenso di PC 1

poiché le facoltà da quest’ultimo conferite a RI 1 con procura 10.01.2000 non

prevedevano che il procuratore potesse estinguere il conto del suo mandante.

La Corte del rinvio ha, poi, accertato che, presso il domicilio di

__________, RI 1 sottopose a PC 1, per la firma, l’ordine di trasferimento del

patrimonio __________, formulato in termini generici ed allestito materialmente

da IMPU_1 (cfr. doc. dib. 2.4.).

Gli accertamenti della

Corte del rinvio circa le spiegazioni date da RI 1 a PC 1 in quell’occasione sono le seguenti:

“In aula RI 1 ha confermato le dichiarazioni rese al riguardo sin dai suoi primi verbali (a partire da quello

reso in polizia il 03.11.2001), dando atto che, quando lo sottopose a PC 1 per

la firma, gli accennò genericamente al fatto che si trattava solo di spostare

soldi da un conto all'altro, non spiegandogli per niente che in realtà l'ordine

riguardava il trasferimento di titoli per oltre 20 milioni di franchi da un

conto intestato a PC 1 a un conto intestato a lui (RI 1), e inoltre

sottacendogli l'intenzione sua (di RI 1) di appropriarsi di detti beni. In aula

RI 1 ha confermato che l'ordine indicava solo gli acronimi "__________"

e "__________", e non anche i nomi dei rispettivi titolari. Era ben

vero che nel gennaio 2000 IMPU_1 aveva, tra l'altro, spiegato a PC 1 che sul

conto "__________" a lui (PC 1) era stata conferita procura,

nondimeno RI 1 ha dato atto che era possibile che, a distanza di quasi un anno

e mezzo, PC 1 nemmeno più ricordasse che "__________" era una relazione

a lui (RI 1) intestata. L'ordine neppure indicava l'importo da trasferire, per

cui, stante che PC 1 non gli chiese spiegazioni al riguardo, RI 1 pensò che il

ragazzo non capì "cosa sarebbe successo con la sua firma". Di più,

anche in aula, RI 1 ha ammesso di aver avuto, in quella primavera del 2001, l'intenzione di appropriarsi dei fondi "neri" di proprietà del giovane (profittando

del fatto che tra il 1998 e il 2001 il patrimonio di PC 1 aveva beneficiato di

un considerevolissimo incremento), col che è ben evidente che per ottenerne la

firma era d'obbligo spiegargli il meno possibile, o addirittura, come di fatto

avvenne, non spiegargli nulla. RI 1 ha ricordato che PC 1 appose sull'ordine la

firma per intero, nemmeno avendo capito che invece doveva firmare usando solo

l'acronimo, seguito dal numero di conto. Come RI 1 si accorse dell'errore lo

segnalò al giovane che appose quindi la firma in modo corretto” (sentenza

impugnata consid. 1. pag. 18 e 19).

Raccolta la firma del

ragazzo, RI 1 - sempre secondo quando accertato dalla Corte del rinvio - si

recò in banca la mattina del 29.05.2001 e consegnò a IMPU_1 l'ordine firmato. IMPU_1

lo timbrò, vi appose la data e l’ora (29.05.2001, ore 7:54) dell’apposizione del

timbro e lo trasmise ai funzionari di Banca , succursale di __________, i

quali eseguirono il trapasso dei titoli da "__________" a "__________"

il giorno successivo, ovvero il 30.05.2001.

IMPU_1 si occupò anche di mandare l’ordine di chiusura delle

rubriche in conto corrente nelle singole valute.

La Corte del rinvio ha accertato che il conto __________ venne

estinto solo il 28.6.2001 a causa di ritardi interni nella chiusura delle

rubriche (sentenza impugnata, consid. 1., pag. 19).

Per quanto riguarda la

consapevolezza di PC 1 quo al trasferimento di fondi da lui sottoscritto, la Corte del rinvio ha accertato che PC 1 aveva “firmato il documento di data 28.05.2001 su

richiesta di RI 1, credendo che si trattasse di "mettere al sicuro i suoi

soldi o qualcosa del genere" e che “non capì che con la sua firma

ordinava di trasferire a un conto di RI 1 suoi titoli per ingente importo”.

Sempre secondo gli

accertamenti della Corte del rinvio, PC 1 non ritenne di dover approfondire le

ragioni della necessità della sua firma sul documento, ovvero non pensò né “di

telefonare in banca a IMPU_1 per farsi spiegare di cosa si trattasse” né di

chiedere spiegazioni a RI 1 "perché si fidava di lui" (cfr.

verbale del dibattimento, pag. 8 e 9; sentenza impugnata, consid. 1, pag. 19).

La Corte del rinvio ha, quindi, chiarito che PC 1 “firmando l'ordine datato 28.05.2001, non

ha inteso né affidare i suoi averi a RI 1 perché li conservasse su un conto a

lui intestato, né tantomeno trasferirglieli in proprietà” ma che, in realtà,

il ragazzo “ha sottoscritto l'ordine senza sapere in

che cosa consisteva veramente l'operazione, convinto - come ebbe a confermargli

RI 1 - che si trattava di "spostare soldi da un conto all'altro

all'interno della banca", "per metterli al sicuro". La

presidente della Corte delle assise correzionali ha, ancora, precisato che PC

1 non capì “perché RI 1 si è guardato bene dal dirglielo - che invece

con la sua firma trasferiva a RI 1 la proprietà dei suoi beni.” E non capì

perché “giovane e inesperto, digiuno di cose bancarie, abituato a vedere in

RI 1 colui che, dopo la morte della madre, si occupava dei suoi beni prima come

suo tutore poi come suo procuratore, PC 1 conservava, in quel maggio 2001,

aldilà dell'accresciuta conflittualità del loro rapporto, piena fiducia in RI 1.” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 21).

Di questo rapporto di fiducia - ha precisato ancora la presidente

- RI 1 era pienamente consapevole. Egli sapeva, infatti, “che, per le

questioni finanziarie, il ragazzo si rimetteva completamente a lui, che non

avrebbe richiesto informazioni supplementari oltre a quelle, sparute, che egli

gli dava, per cui, totalmente ignaro del disegno - da lui sottaciutogli - di

appropriarsi dei suoi averi, sapeva che PC 1 avrebbe dato il consenso che gli

chiedeva.” (sentenza impugnata, consid 2, pag. 21)

Ritenuti questi

accertamenti di fatto, la Corte del rinvio ha confermato l’imputazione di

truffa per l’addebito del conto __________ (prosciogliendo l’imputato dalle

ulteriori imputazioni relative anche ai successivi trasferimenti degli averi

dal conto conto __________ a __________ in quanto “straflose Nachtat”)

concludendo che RI 1, agendo con dolo diretto, “ha ottenuto con inganno

astuto la firma dell'ex-pupillo sul documento 28.05.2001, firma che è venuta a

costituirsi quale atto di disposizione pregiudizievole al suo patrimonio ai

sensi dell'art. 146 CP”. La Corte del rinvio ha, inoltre, precisato che:

“la truffa si è consumata il 28.05.2001. Il danno si è

materializzato il 30.05.2001, quando i titoli sono stati trasferiti dai funzionari

di Banca __________ dal conto "__________" intestato a PC 1 al

conto "__________" intestato a RI 1 (la liquidità è stata trasferita

- come già cennato - il 05.06.2001 e ancora nel seguito, ma questa parte di

danno è di consistenza invero marginale rispetto al danno causato dal trapasso

dei titoli, per cui viene qui trascurata). Il reato, consumato il 28.05.2001, è

"terminato" ("beendet") con il conseguimento da parte di RI

1 dell'indebito profitto (i titoli) il 30.05.2001” (sentenza impugnata,

consid. 2, pag. 21-22).

b) Il

ricorrente contesta che l’inganno perpetrato da RI 1 ai danni di PC 1 sia

astuto. A questo proposito, nel suo gravame, egli rileva come nel maggio 2001 il

ragazzo intrattenesse rapporti conflittuali con RI 1 e, pertanto, proprio in

considerazione del deterioramento del loro rapporto, PC 1 “avrebbe dovuto

porre una qualche domanda supplementare al ricorrente, rispettivamente

contattare telefonicamente il funzionario IMPU_1, che ben conosceva”.

Sempre secondo la tesi ricorsuale “il giovane avrebbe potuto e dovuto nel

caso concreto verificare con IMPU_1 la spiegazione fornitagli da RI 1 ” (ricorso pag. 7).

c) Giusta

l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito con una pena

detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque, per

procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una persona

affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma subdolamente

l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al patrimonio proprio

o altrui. Un inganno astuto è dato quando l'autore ordisce un tessuto di

menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad artifici (DTF

128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122 IV 197

consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35), come pure quando rilascia

false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla

controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare

in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3

pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).

L'astuzia non è, invece, data quando la vittima avrebbe potuto

evitare l’inganno con un minimo d’attenzione o di prudenza. Non è, però,

necessario, perché ci sia truffa, che la vittima abbia dato prova della più

grande diligenza e che abbia fatto ricorso a tutte le misure di prudenza

possibili. Il punto, quindi, non è di sapere se la vittima ha fatto tutto ciò

che poteva per evitare di essere ingannata poiché l’astuzia è esclusa soltanto

quando la vittima è corresponsabile del danno poiché non ha fatto uso delle

misure di prudenza elementari imposte dalle circostanze (DTF

133 IV 256, consid. 4.4.3 pag. 263; 128 IV 18 consid. 3a pag. 20; 126 IV 165, consid. 2a pag. 171 con rinvio; STF del 26

ottobre 2009, inc.6B_558/2009; STF del 9 ottobre 2007, inc.

6B_409/2007; STF del 24 marzo 2006, inc.6S.417/2005).

Il TF ha, per esempio, avuto modo di negare il

presupposto dell’inganno astuto in una fattispecie nella quale la vittima - una

banca - avrebbe potuto scoprire l’inganno ove appena si fosse attenuta alle più

elementari misure di prudenza (DTF 119 IV 28). Diversamente il TF ha deciso in

un caso in cui la vittima, un disabile psichico, non poteva riconoscere una

frode normalmente ravvisabile da terze persone (DTF 119 IV 210) e nel caso di

un autore che aveva approfittato finanziariamente di connazionali inesperti, in

stato di dipendenza, di subordinazione e di bisogno (DTF 120 IV 186).

In sintesi, quindi, secondo la giurisprudenza del

TF, il presupposto dell’inganno astuto si determina chiedendosi, non tanto se

una persona di media esperienza o capacità sarebbe stata in grado di subodorare

la frode, quanto dalle circostanze concrete che vanno esaminate caso per caso

(sentenza CCRP del 14 novembre 1996 in re M. consid. 10b; del 22 novembre 1996 in re E.P, A.P., E.F. consid. 9a).

Va, qui, ancora rilevato che il TF ha avuto modo di precisare che

con il principio secondo cui alla vittima incombe un certo dovere di prudenza non

si è inteso elevare particolarmente la soglia dell’astuzia e incoraggiare

l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il giudice li

prosciolga in base ad una sempre esistente possibilità astratta di verifica o

controllo ritenuto come diversamente si correrebbe il rischio “... da un

canto, di paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività

bancaria, finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall’altro, di

contraddire il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita

all’intenzione dell’agente, che regge il diritto penale svizzero, e di

favorire, di conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi

autori come truffaldine” (STF del 10 giugno 1999 in re __________., consid. 5). Questo principio, dunque, va applicato dando prova di rigore e di

prudenza ritenuto peraltro, ancora, che, di regola, l’attitudine

sconsiderata della vittima può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno

astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di

inferiorità rispetto all’autore. Decisiva, al proposito, è la situazione

concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in

cui l’autore ne conosce i limiti e li sfrutta a suo favore (STF del 6 novembre

2006, inc.6S.168/2006, consid. 1.1, 1.2, 1.3; STF del 25 ottobre 2001

non pubblicata; STF del 24 febbraio 2000 in RVJ 2000, p. 310). Giova inoltre ricordare come secondo dottrina e giurisprudenza, un rapporto

d'affari in atto da un certo tempo, così come una duratura collaborazione,

possono far sorgere un particolare rapporto di fiducia (Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Besonderer Teil I,

6ª edizione, n. 17 pag. 345 con richiami). Nel caso in cui all'autore tocchi di

consigliare la vittima, non si può pretendere che questa non si fidi di chi

deve tutelarla. Anche il fatto di riproporre operazioni che non hanno

comportato problemi può giustificare minor diffidenza e creare, quindi, un clima

di reciproca fiducia (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna

2002, n. 21 ad art. 146 CP; cfr. anche DTF 119 IV 28 consid. 3e pag. 37).

d) In

concreto, a torto, il ricorrente sostiene che non vi è inganno astuto poiché la

vittima avrebbe dovuto, in considerazione del deterioramento dei loro rapporti,

effettuare dei controlli per verificare le ragioni della richiesta di

sottoscrizione dell’ordine di trasferimento datato 28.5.2001.

I

conflitti esistenti tra vittima e ricorrente riguardavano unicamente i loro

rapporti personali. Per contro, così come accertato dalla Corte del rinvio,

riguardo la gestione del suo patrimonio PC 1 si è sempre totalmente affidato a RI

1 proprio perché egli era, all’epoca, “giovane e inesperto, digiuno

di cose bancarie, abituato a vedere in RI 1 colui che, dopo la morte della

madre, si occupava dei suoi beni prima come suo tutore poi come suo

procuratore, PC 1 conservava, in quel maggio 2001, aldilà dell'accresciuta

conflittualità del loro rapporto, piena fiducia in RI 1” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 21).

Risulta, infatti, che - prima che il ricorrente

si rendesse irreperibile - PC 1 non ha mai né messo in discussione la gestione di

RI 1 né incontrato i funzionari di banca per controllarne l’operato.

Ritenuto,

quindi, il particolare rapporto che legava le due parti che, in ogni caso per

quanto riguarda la gestione patrimoniale, poneva PC 1 in una posizione di dipendenza rispetto a RI 1, é con una corretta applicazione dei principi

sviluppati sull’art. 146 cpv. 1 CP che i giudici del rinvio hanno concluso che non

poteva essere preteso che, nel maggio 2001, PC 1 procedesse ad un controllo

delle ragioni del trasferimento di fondi per il quale RI 1 gli chiese di

apporre la firma e che, quindi, l’inganno messo in atto da RI 1 nei suoi

confronti era astuto ai sensi della disposizione citata.

La

censura va, pertanto, respinta.

5. Sempre

con riferimento all’imputazione di truffa confermata dai giudici del rinvio, il

ricorrente eccepisce d’arbitrio l’accertamento secondo cui RI 1 e PC 1 non

vivevano in comunione domestica poiché - sostiene l’insorgente - tale

conclusione poggia, esclusivamente su di un generico richiamo da parte dei

giudici del rinvio alle relative considerazioni espresse dalla CCRP nella

sentenza 29.12.2008, considerazioni queste ultime che il ricorrente eccepisce

di arbitrio poiché esorbitanti dal potere di esame della CCRP e, in ogni caso,

in contrasto con l’intero materiale probatorio. Nel formulare tale censura, il

ricorrente anticipa che le censure avverso la sentenza della 29.12.2008 CCRP

saranno da lui fatte valere nelle appropriate sedi.

Sempre a questo proposito, egli si lamenta, altresì, di una

conseguente errata applicazione dei combinati disposti

degli art. 110 cpv. 2 CP e 146 cpv. 3 CP, rimproverando alla Corte di rinvio di

avere concluso che l’apertura di un procedimento penale a carico del ricorrente

non è subordinata a querela (ex art. 30 CP).

a)Nella sentenza impugnata, i giudici

del rinvio hanno fatto proprie le considerazioni che la Corte di cassazione ha reso, con sentenza 29.12.2008 (cfr. pag. 23 a pag. 26) respingendo le eccezioni di tardività della querela proposte dal qui ricorrente.

b)

Sulla questione della tardività della

querela questa Corte si è già espressa al considerando 3 della sentenza

29.12.2008 (pag. 21- 27).

La

relativa censura è, pertanto, qui irricevibile. Se del

caso, essa potrà essere proposta al Tribunale federale dopo l’emanazione del

presente giudizio (art. 93 cpv. 3 LTF).

6.1. Il

ricorrente sostiene, poi, che i giudici del rinvio hanno violato l’art. 47 CP

riducendo di soli 4 mesi la pena che gli era stata inizialmente inflitta.

a) Giusta

l’art. 47

cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto

della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 del citato articolo precisa che la colpa è determinata secondo il

grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la

reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché,

tenuto conto delle circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2). Come

nel vecchio diritto, dunque, il giudice commisura la pena essenzialmente in

funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i

criteri della vita anteriore e della condizione personale ed ha aggiunto la

necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore.

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della

pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente

per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così,

la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF

128 IV 73 consid. 4c pag. 79 ; 127

IV 97 consid. 3 pag. 101). Va, tuttavia, precisato che questo

criterio di prevenzione speciale permette di effettuare unicamente correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti). Codificando la

giurisprudenza sviluppata sotto il vecchio diritto, l'art. 47

cpv. 2 CP

fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare la

gravità della colpa dell'autore. In relazione ai criteri del grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché della reprensibilità

dell'offesa, il TF ha precisato che si tratta degli elementi che la giurisprudenza

designava con l'espressione di "risultato dell'attività illecita"

rispettivamente "modo di esecuzione" (DTF

129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20; STF del 12 marzo 2008, inc.6B.370/2007). Sotto il profilo soggettivo, la

norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi

a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi in

quest'ultimo caso alla libertà dell'autore di decidere a favore della legalità

e contro l'illegalità (v. DTF

127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo

criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione

personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può,

senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19

CP,

turbare la capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze

esterne si riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione

che non siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (STF

del 12 marzo 2008, inc.

6B.370/2007 che cita

il FF 1999 1745).

b) Procedendo alla ricommisurazione della pena, la presidente della

Corte delle assise correzionali ha, dapprima, precisato che la pena detentiva

di tre anni inflitta a RI 1 con il primo giudizio (e meglio, con la sentenza

della Assise criminali del 5.6.2008) doveva essere ridotta per tener conto del

suo proscioglimento dal reato di estorsione tentata e/o consumata vista

l’incidenza che i fatti riguardanti tale imputazione avevano avuto sulla commisurazione

della pena di primo grado.

La

presidente della Corte delle assise correzionali ha, poi, annotato che una

riduzione della pena in forza della mutata qualifica giuridica del

comportamento messo in atto da RI 1 per appropriarsi di titoli per oltre 20

milioni di franchi in danno di PC 1 (truffa in luogo di appropriazione

indebita) non era obbligatoria visto che le comminatorie di pena per i due

reati sono identiche. Ciò precisato, essa ha ritenuto di dover ridurre la pena

originariamente inflitta in forza dell’assoluzione relativa al passaggio dei

titoli dal conto "__________" al conto "__________"

(considerati “straflose Nachtat”).

La Corte ha, poi, ancora annotato che dal giudizio dalla Corte delle assise criminali erano

trascorsi ulteriori 22 mesi ed ha, perciò, ritenuto “opportuno tener conto

di un’ulteriore violazione del principio di celerità e del viepiù lungo tempo

trascorso dai fatti”. Questo non senza precisare che “tali attenuanti

avevano già avuto un effetto rilevante nella commisurazione della pena operata

dalla prima Corte d'assise”.

Quindi, ricordato che a

favore di RI 1 andavano anche considerate la sua sostanziale incensuratezza, la

confessione, l'attuale sua condizione personale, familiare e sociale, in

particolare quella economica particolarmente difficile e rammentato

che i reati da sanzionare, in concorso tra loro, erano quelli di

appropriazione indebita ripetuta, in parte aggravata, truffa e falsità in

documenti, la presidente della Corte delle assise correzionali ha ritenuto “equa ed adeguata, per nulla severa

rispetto alla gravità oggettiva e soggettiva della colpa, già diffusamente

descritta nella sentenza 05.06.2008”, la pena detentiva di

2 (due) anni e 8 (otto) mesi.

In considerazione, poi, della prognosi favorevole, la presidente

della Corte ha parzialmente - per il periodo massimo consentito di due anni -

sospeso condizionalmente la pena inflitta ed ha fissato in due anni il relativo

periodo di prova (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 29 e 30).

c) Nel suo allegato, il ricorrente si è limitato a sostenere che uno “sconto”

di pena di 4 mesi rispetto alla pena inflittagli nel giugno 2008 dalla Corte

delle Assise criminali “è insostenibile” e che la pena andava contenuta

in modo da potere essere interamente sospesa condizionalmente.

Egli

argomenta tale censura rimproverando alla Corte delle assise correzionali di

non avere dato il “giusto peso”, innanzitutto, al fatto che “il reato

di estorsione, che era stato preso in considerazione nell’ambito della commisurazione

della pena da parte delle Assise criminali, e che prevede una pena detentiva

sino a 5 anni, è definitivamente caduto” (ricorso pag. 8). Poi - egli

continua - la Corte del rinvio non ha dato il giusto peso al fatto che “per

il passaggio “__________”-“__________” RI 1 è stato prosciolto” così come

non ha dato il giusto peso al fatto che “il patrimonio PC 1, nonostante le

“scremature” degli interessi operate dal signor RI 1 è per finire aumentato di

ben fr. 10'000'000.-“ (ricorso pag. 8).

L’insorgente sostiene, altresì, che la Corte del

rinvio non ha sufficientemente considerato a suo favore il fatto che “tutte

le accuse antecedenti alla maggiore età di PC 1 (falsità in documenti e

ripetuta appropriazione indebita aggravata) e quelle antecedenti al pubblico

dibattimento del 28 aprile 2010 (ripetuta appropriazione indebita) risalgono a

più di 10 anni fa” e che, “pertanto, per le stesse occorreva applicare

correttamente, oltre alla clamorosa violazione del principio della celerità,

anche l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e CP” (cfr. ricorso

pag. 9).

d) Le

censure proposte contro la commisurazione della pena cadono nel vuoto.

Dapprima, il ricorrente non motiva in modo

adeguato la censura relativa all’influsso sulla pena dell’assoluzione relativa

all’imputazione di estorsione. Ricordato che nella commisurazione della pena,

il giudice di merito fruisce di ampia autonomia e che questa Corte (art. 453

cpv. 1 CPP fed.) - così come il Tribunale federale - interviene soltanto quando

la sanzione si pone al di fuori del quadro editale, si fonda su criteri

estranei all’art. 47 CP o disattende elementi di valutazione prescritti da

quest’ultima norma - ciò che non è il caso in concreto - oppure ancora quando

essa appare esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare

eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21

segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19),

non occorre argomentare oltre per spiegare che indicare genericamente che la

prima Corte non ha dato il “giusto peso” alla caduta di un reato non è

sufficiente a spiegare perché i primi giudici avrebbero abusato, al riguardo,

del loro potere di apprezzamento. Insufficientemente motivata, la censura deve

essere dichiarata irricevibile.

Identica sorte - e per gli stessi motivi - deve

avere la censura relativa al “non giusto peso” dato dalla Corte del

rinvio al proscioglimento relativo al passaggio dal conto __________ al conto __________.

Al proposito, si rileva, comunque, che, se è giusto considerare tale

assoluzione, è anche e soprattutto giusto non enfatizzare la portata attenuante

di tale elemento nella misura in cui la sostanza del reato di cui RI 1 è stato

riconosciuto autore colpevole rimane: al di là delle considerazioni - doverose

- di natura tecnica, la sostanza delle cose è che, sia nel primo che nel

secondo giudizio, RI 1 è stato, per questo punto, condannato per avere

“indebitamente sottratto” a PC 1 titoli per oltre 20.000.000.- fr . Che dalla

condanna siano stati tolti degli atti considerati “straflose Nachtat”

non modifica significativamente la colpa del condannato che, pertanto, non può,

a tale titolo, pretendere significativi sconti di pena.

Infine, l’insorgente non spiega nemmeno - e,

perciò, una volta ancora la relativa censura è irricevibile - perché la Corte

del rinvio avrebbe abusato del proprio potere di apprezzamento ritenendo, in

ogni caso a suo favore, il tempo trascorso - non dai fatti perché la

circostanza era stata ampiamente considerata dalla prima Corte che l’aveva

giudicato nel 2008 (sentenza 5.6.2008, consid. XIV 5.3., pag. 169) - ma dal

primo giudizio.

Pertanto, tutte queste censure sono irricevibili.

Va, invece, respinta la censura relativa alla

mancata considerazione, a favore del ricorrente, del fatto che, negli anni in

cui egli ha delinquito, il patrimonio di PC 1 ha comunque subito un aumento considerevole. In effetti, la circostanza evocata dal ricorrente -

della cui valenza attenuante, peraltro, questa Corte dubita - è già stata

considerata dalla Corte delle assise criminali che ha precisato di avere tenuto

conto “quale attenuante generica” del fatto che RI 1 ha “malversato solo a danno degli utili dei capitali investiti, senza intaccare la sostanza e

meglio il capitale di partenza che, nonostante le operazioni indebite qui

ritenute, è comunque cresciuto grazie agli utili derivati dagli investimenti”

(sentenza 5.6.2008, consid. XIV.2., pag. 163). Ritenuto come la presidente

della Corte delle assise correzionali non abbia proceduto ad un’autonoma commisurazione

della pena ma abbia ricommisurato - in favore di RI 1 - la pena stabilita dalla

Corte delle assise criminali, la circostanza ha, contrariamente alla tesi

ricorsuale, influenzato a suo favore anche la pena inflittagli con la sentenza

qui impugnata.

6.2. Infine,

a torto, il ricorrente ha rimproverato alla Corte del rinvio la mancata

applicazione dell’attenuante specifica del lungo tempo trascorso.

L’art.

48 lett e CP consente al giudice di attenuare la pena se la

pena ha manifestamente perso di senso visto il tempo trascorso dal reato e da

allora l’autore ha tenuto buona condotta. Ciò che si realizza per

esempio quando sono trascorsi, dal momento in cui egli tiene buona condotta, i

due terzi del periodo di prescrizione dell’azione penale soprattutto quando

essa si prescrive in quindici anni, (STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid.

2.4; DTF 132 IV 1 consid. 6.2.1 p. 4).

In concreto, RI 1 ha delinquito dal 1998 al giugno 2001. Il giudizio qui contestato è stato pronunciato il 28

aprile 2010, ovvero circa 9 anni dopo il termine dell’attività delittuosa.

L’azione penale per i reati di truffa e di appropriazione indebita si prescrive

in 15 anni (art. 97 cpv. 1 lett. b CP): pertanto, al momento dell’emanazione

della sentenza qui impugnata i 2/3 del termine di prescrizione non erano ancora

trascorsi (né lo sono al momento del presente giudizio).

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pertanto, la

Corte del rinvio non ha violato il diritto sostanziale non applicando

l’attenuante specifica del lungo tempo trascorso.

Va, qui, comunque rilevato

che RI 1 - come, peraltro, è già stato sottolineato dalla presidente della

Corte delle assise correzionali (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 29) - ha,

già in prima sede, concretamente beneficiato di un’importante riduzione della

pena proprio in considerazione dell’attenuante specifica del lungo tempo

trascorso, che è stata riconosciuta nonostante non ne fossero dati i

presupposti (cfr. consid. 5.3. e dispositivo n. 5 della sentenza delle Assise

criminali del 5 giugno 2008).

Altrettanto è per la violazione del principio di celerità: in

effetti, si legge nella sentenza resa il 5 giugno 2008 che la Corte delle

assise criminali ha “constatato un’importante violazione del principio di

celerità, in particolare nel tempo trascorso dall’apertura del procedimento

all’emissione dell’atto di accusa” rilevando come dagli elenchi atti

emergesse “in particolare che negli anni 2004 e 2007 l’attività

dell’autorità inquirente è stata manifestamente insufficiente” e che “agli

inizi la procedura non è stata svolta con la necessaria speditezza” e che,

in simili casi, la giurisprudenza federale impone di operare importanti sconti

di pena (sentenza impugnata, consid. XIV.5.2., pag. 168-169; dispositivo 5 pag.

176).

La constatazione secondo cui, nel corso del primo giudizio cui RI

1 è stato sottoposto, sono state riconosciute a suo beneficio sia la violazione

del principio di celerità che l’attenuante specifica del lugo tempo trascorso

rende sostanzialmente prive d’oggetto le censure ricorsuali e spiegano il

motivo per cui - a punizione di reati patrimoniali ripetuti su un lungo arco

temporale, commessi ai danni di persona da lui concretamente dipendente e per

importi plurimilionari - RI 1 si è visto infliggere una pena oggettivamente

mite.

La censura deve, pertanto,

essere respinta.

6.3. Il ricorrente lamenta infine, seppur “abbondanzialmente e con le

dovute riserve”, una disparità di trattamento nell’ambito della

commisurazione della pena ponendo a confronto “la sentenza pronunciata il 27

gennaio 2010 dalle Assise criminali (72.2008.160) con la quale due personaggi,

di cui uno pregiudicato, sono stati condannati ad una pena detentiva di 2 anni

sospesi condizionalmente per avere commesso tra il 1994 e il dicembre 2001 i

seguenti reati: truffa aggravata, ripetuta appropriazione indebita e ripetuta

falsità in documenti, ottenendo un illecito profitto superiore a fr.

15'000'000.- in parte a danno di piccoli risparmiatori, mai rimborsati”

(cfr. ricorso pag. 9).

a) Nell’ambito

della commisurazione della pena, il principio della parità di trattamento può

essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene determinate in modo di per

sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad un'obiettiva disuguaglianza.

Il confronto con processi analoghi é, invece, infruttuoso, ogni caso dovendo

essere giudicato in base alle sue particolarità oggettive e soggettive (DTF 123

IV 150 consid. 2a pag. 163; Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV

131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). La

giurisprudenza ha, del resto, sottolineato il primato del principio della

legalità su quello della parità di trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per

cui non è sufficiente che il ricorrente citi l’uno o l’altro caso in cui una

pena particolarmente mite è stata fissata per poter pretendere lo stesso

trattamento (STF 19 ottobre 2005, inc.6S.345/2005, consid. 1.1.; DTF 120 IV

136 consid. 3a), ritenuto che una certa disuguaglianza nell'ambito della

commisurazione della pena si spiega normalmente con il principio

dell'individualizzazione, voluto dal legislatore (DTF 135 IV 191, consid. 3.1.;

124 IV 44 consid. 2c).

Ne segue che in materia di parità di trattamento questa

Corte (art. 453 cpv. 1 CPP fed.) interviene solo - come il Tribunale federale

(DTF 135 IV 191, consid. 3.1) - quando il giudice del merito abbia ecceduto o

abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad una disparità flagrante

(sentenza CCRP del 28 marzo 2003, inc. 17.2003.7, consid. 4; sentenza CCRP del

15 marzo 2001, inc. 17.2000.49, consid. 6d/aa; sentenza CCRP del 23 ottobre

2001, inc. 17.2001.34, consid. 7)

b) Indicando

nel suo esposto che uno sconto di pena di 4 mesi è “insostenibile” e che

la pena andava “contenuta in modo da poter essere sospesa”, semplicemente

evocando l’esempio della sentenza sopra citata, il ricorrente, non solo

non argomenta la sua tesi, ma dà anche dimostrazione di misconoscere il potere

cognitivo di questa Corte che, anche in tema di parità di trattamento, nell’ambito

di un ricorso per cassazione è limitato ad eventuali eccessi o abusi del potere

di apprezzamento del primo giudice e a disparità flagranti, ciò che egli

nemmeno pretende sia avvenuto.

Motivato

come un atto di appello, il ricorso su questo punto si rivela irricevibile.

6.4. Sempre

nell’ambito della commisurazione della pena, così come anticipato in ingresso,

il ricorrente si lamenta di una violazione dell’art. 29 Cost. fed., ravvisata

nel mancato abbandono, da parte dei giudici del rinvio, del procedimento per

truffa, rispettivamente nella mancata decisione di mandarlo esente da pena

vista l’accertata - già in primissima sede e nuovamente confermata nella

sentenza qui impugnata - violazione del principio di celerità.

a) La

violazione del principio di celerità, nel caso concreto è stata dapprima

accertata dalla Corte delle assise criminali di __________ con sentenza 5

giugno 2008. Come visto sopra, i primi giudici hanno, infatti, constatato “un'importante

violazione del principio di celerità in particolare nel tempo trascorso

dall'apertura del procedimento all'emissione dell'atto di accusa” tale da

ritenere doveroso “richiamare in modo fermo e risoluto l'intero Ministero

Pubblico ai propri doveri di celerità, poiché casi del genere, così delicati,

devono poter giungere in aula in tempi molto più brevi, nel giro di tre anni al

massimo” (sentenza 5.6.2008, consid. 5.2., pag. 168).

I primi giudici,

infatti, pur ammettendo che “tempi morti sono quasi inevitabili” hanno

ritenuto che “oltre sei anni sono un periodo manifestamente eccessivo pur

tenendo conto della complessità del dossier” e che “nella fattispecie,

scorrendo gli elenchi atti, emerge in particolare che negli anni 2004 e 2007 l'attività dell'autorità inquirente è stata manifestamente insufficiente così come agli inizi la

procedura non è stata svolta con la necessaria speditezza tanto che la difesa

di RI 1 ha potuto presentare una domanda di libertà provvisoria accolta dallo

stesso Magistrato” (sentenza 5.6.2008, consid. 5.2., pag. 168).

Un richiamo all’evasione

delle inchieste con maggior celerità, quello dei primi giudici, che è stato

completato con l’inevitabile constatazione che “in caso contrario il giudice

è costretto ad operare importanti sconti di pena poiché l'imputato, vivendo

nell'incertezza, che è spesso foriera di riprovevolezza sociale, è sottoposto

ad ulteriori sofferenze e stress insiti nell'attesa stessa del giudizio”

(sentenza 5.6.2008, consid. 5.2., pag. 169).

b) Anche la Corte del rinvio, come detto in precedenza, ha accertato “un’ulteriore violazione del

principio della celerità”, in considerazione del fatto che “rispetto al

primo giudizio 5.6.2008, sono trascorsi ulteriori 22 mesi e più di 14 mesi

dall’intimazione, avvenuta il 2.2.2009, della sentenza del 29.12.2008 della

CCRP” e ne ha tenuto conto quale fattore di riduzione della pena.

L’incidenza della riduzione della pena è stata comunque limitata poiché, così

come rilevato dai giudici del rinvio, questa attenuante unita a quella del

lungo tempo trascorso aveva già “avuto un effetto rilevante nella

commisurazione della pena operata dalla prima Corte d’assise” (sentenza

impugnata, consid. 6, pag. 28-29).

c) Il

principio della celerità - sancito dagli art. 29 cpv. 1 Cost., 6 n. 1 CEDU e 14

n. 3 lett. c Patto ONU II (RS. 0.103.2) - impone alle autorità penali di

procedere con la dovuta speditezza non appena l’imputato è informato dei sospetti che pesano su di lui, al fine di non lasciarlo inutilmente nello stato di

angoscia che una tale procedura suscita (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1, 124 I 139

consid. 2a). La violazione di questo principio è nozione diversa dalla

circostanza attenuante del tempo trascorso dal reato di cui all'art. 48 lett. e

CP che coincide con la logica della prescrizione e presuppone che l’accusato

abbia tenuto buona condotta nel periodo in questione (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1. pag. 55; Wiprächtiger, in: Basler Kommentar, StGB I, edizione

2007, n. 31 ad art. 64 CP). Di nessuna rilevanza per

l’accertamento di una violazione del principio della celerità è la responsabilità

delle autorità: vi può essere violazione di questo principio anche se alle

autorità penali non è imputabile nessuna colpa (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.3.).

La questione di sapere se il principio della celerità sia stato violato va

decisa in base a un apprezzamento globale (DTF 124 I 139 consid. 2a e c) in cui

va tenuto conto, in particolare, della complessità del procedimento, del

comportamento dell’interessato e delle autorità penali (v. ad esempio le

sentenze della CEDU nelle seguenti cause: Gelli contro Italia del 6 settembre

1999 e Le donne contro Italia del 12 maggio 1999, apparse in: Rivista

internazionale dei diritti dell'uomo 1/2000, pag. 354 e segg. N. 40, 3/1999,

pag. 859 e segg, n. 21). Più concretamente, sono stati giudicati inaccettabili

e costitutivi, quindi, di una violazione del principio di celerità

un'inattività di 13/14 mesi in fase istruttoria, un periodo di 4 anni per

statuire su un ricorso contro un atto di accusa, un periodo di 10/11 mesi per

trasmettere un incarto all'autorità di ricorso, un periodo di più di 3 anni tra

l’atto di accusa e la sentenza di prima istanza e, infine, un periodo di 4 anni

intercorso tra la promozione dell'accusa e l’emanazione dell’atto d’accusa (STF

del 8 giugno 2006, inc.6S.37/2006, consid. 2.1.2.; DTF 124 I 139 consid. 2c

pag. 144, 119 IV 107 consid. 1c pag. 110). Siccome i

ritardi nella procedura penale non possono più venire sanati, il Tribunale

federale ha fatto derivare dalla violazione del principio della celerità delle

conseguenze a livello di pena. La violazione di questo

principio comporta una riduzione della pena o, nei casi più gravi, la rinuncia

a una pena o ancora - quale ultima ratio nei casi estremi - l’abbandono

del procedimento (DTF 130 IV 54 consid. 3.3.1. pag. 55, 124 I 139 consid. 2a,

117 IV 124 consid. 4d; STF dell’8 giugno 2006, inc.6S.37/2006, consid. 2.1.2; STF

del 22 aprile 2004, inc.6S.98/2003). I criteri di giudizio determinanti per la

decisione di abbandonare il procedimento penale in ragione di una grave

violazione del principio della celerità sono, così come indicato dal Tribunale

federale, da un lato, l’entità del torto causato all’imputato dal ritardo di

cui ha sofferto la procedura aperta a suo carico e, dall’altro, la gravità

delle imputazioni per le quali deve rispondere, l’entità della pena che sarebbe

stata normalmente pronunciata e, non da ultimo, gli interessi della parte lesa

di poter ottenere una condanna dell’imputato al fine di ottenere il

risarcimento del danno patito (DTF 117 IV 124; JDT 1993 IV 190).

d) Il ricorrente non spiega, al di là di un generico accenno al

tempo trascorso dall’apertura del procedimento penale, per quale motivo, la Corte del rinvio avrebbe dovuto abbandonare il procedimento penale per titolo di truffa

rispettivamente esentarlo da ogni pena e, pertanto, non sostanzia la sua

censura di errata applicazione del diritto.

e) A

titolo abbondanziale, si osserva, comunque, quanto segue.

In virtù del libero esame cui fruisce questa

Corte (art. 453 cpv. 1 CPP fed.) nell’ambito del controllo dell’applicazione

del diritto federale, dopo avere soppesato tutte le considerazioni della prima

Corte e della Corte del rinvio quo alla gravità della violazione del principio

della celerità, questa Corte non ravvede, nella fattispecie in esame, quell’eccezionalità

che, se data, giustificherebbe, ai sensi della sopraccitata giurisprudenza

federale, l’esenzione della pena o l’abbandono del procedimento per titolo di

truffa.

Infatti,

quand’anche l’imputato, così come accertato dai primi giudici, abbia vissuto in

questi anni in un’ “incertezza spesso foriera di riprovevolezza sociale”

e sia stato sottoposto a non meglio specificate “sofferenze e stress insiti

nell’attesa stessa del giudizio”, il ritardo in funzione del tempo

trascorso dall’apertura del procedimento - tempo che, peraltro, ancora oggi non

gli varrebbe nemmeno il riconoscimento dell’attenuante specifica del lungo

tempo trascorso (cfr. consid. 6.2) - è, senz’altro importante, ma non ancora

tale da rendere priva di senso la pronuncia di sanzione.

Diverso

sarebbe stato il discorso se la Corte del rinvio si fosse trovata a giudicare

di RI 1 a pochi giorni dalla prescrizione dei reati che gli sono stati

ascritti.

Inoltre,

per ciò che è di un eventuale abbandono del procedimento per titolo di truffa,

se è vero che la PC ha potuto recuperare la somma fatta transitare da RI 1 sul

conto __________ e poi __________ grazie ad un blocco interno operato dalla

banca stessa e, quindi, il suo diritto al risarcimento del danno patito non

verrebbe compromesso da un abbandono della specifica imputazione, non può non

essere tenuta in debita considerazione l’altrettanto pacifica circostanza

secondo cui, ancora una volta, RI 1 è autore di diversi reati, particolarmente

gravi sia dal profilo oggettivo che da quello soggettivo e che l’imputazione di

cui il ricorrente chiede l’abbandono rappresenta senz’altro la più grave di

quelle che gli sono state ascritte, in considerazione dell’importo sottratto e

delle modalità truffaldine di esecuzione.

Inoltre

la pena detentiva che gli sarebbe stata inflitta in caso di una celere

inchiesta sarebbe stata di gran lunga più severa rispetto a quella di tre anni

inflittagli con sentenza di primo grado. A questo proposito i primi giudici

infatti avevano stabilito che, “fatta eccezione delle attenuanti di cui si

dirà” in seguito (ndr: violazione del principio della celerità e

attenuante specifica del lungo tempo trascorso) “RI 1 andrebbe condannato ad

una pena detentiva minima di 6 anni” (sentenza 5.6.2008, consid. 3, pag.

165).

Ora,

nello specifico, tenuto conto di tutti gli elementi sopra elencati, il

procedimento penale a carico di RI 1 non ha subito ritardi a tal punto gravi da

configurare una situazione di ultima ratio in cui possa essere ritenuto

giustificato l’abbandono di nessuna delle imputazioni a suo carico e tanto meno

quella di truffa.

Il

giudizio della presidente della Corte delle assise correzionali di considerare

la violazione del principio della celerità quale elemento di riduzione della

pena e non di esenzione della stessa o di abbandono del procedimento penale per

titolo di truffa resiste, quindi, alla censura di violazione dell’art. 29 cpv.

1 Cost. fed.

Su questo punto, il ricorso deve essere respinto.

7.Da quanto precede, discende che il

ricorso di RI 1, nella misura della sua ricevibilità, è parzialmente accolto

nel senso che della sentenza impugnata sono annullati i dispositivi 5.1.2., 8.,

9., e 10.

Sulle

spese e le ripetibili

8. Gli

oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza: essi vanno,

perciò, posti a carico del ricorrente nella misura di 3/4 e per il resto a

carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr. 400.- per ripetibili ridotte

(art. 15 CPP combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

RI 1 rifonderà alla parte civile - che ha presentato

osservazioni per il tramite di un avvocato - fr. 400.- per ripetibili.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente accolto

nel senso che della sentenza impugnata sono annullati i dispositivi 5.1.2., 8.,

9. e 10.

Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente nella misura

di 3/4 e per il resto a carico dello Stato che rifonderà al ricorrente fr.

400.- per ripetibili.

Il ricorrente rifonderà alla parte civile fr.

400.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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