Lexipedia

Decisione

17.2010.28

Criteri per la commisurazione della pena in caso di lesioni colpose gravi nell'ambito di un incidente della circolazione stradale

26 novembre 2010Italiano13 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo il dibattimento (durante il quale, con l’accordo delle parti,

sono stati prospettati all’accusato anche i capi d’imputazione di cui agli art.

90 cifra 1 rispettivamente cifra 2 LCStr), con sentenza 17 giugno 2008, il

giudice della Pretura penale - statuendo sull’opposizione - ha prosciolto RI 1

dall’accusa di lesioni colpose gravi e lo ha dichiarato colpevole d’infrazione

alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cifra 1 in relazione con l’art. 32 cpv. 1 LCStr, condannandolo ad una multa di fr. 200.- e al pagamento

delle tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 600.-.

C. Statuendo sui ricorsi presentati dal prevenuto e dalla parte civile PC

1, con sentenza 1. ottobre 2009, questa Corte, in accoglimento di entrambi i

gravami, ha dichiarato RI 1 autore colpevole del reato di lesioni colpose

giusta l’art. 125 cpv. 2 CP, lo ha prosciolto dall’imputazione di infrazione

alle norme della circolazione giusta l’art. 90 cpv. 1 LCStr ed ha rinviato gli

atti alla Pretura penale per un nuovo giudizio sulla commisurazione della pena

e sulle spese di prima sede (cfr. CCRP inc. n. 17.2008.48/49).

D. Contro tale sentenza, il condannato ha interposto ricorso che, con

giudizio 16 novembre 2009, è stato dichiarato inammissibile dal TF.

E. Con sentenza 20 maggio 2010, il giudice della Pretura penale ha

proceduto ad una nuova commisurazione della pena, condannando RI 1 alla pena

pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di

fr. 5’500.- (corrispondente a 50 aliquote

giornaliere di fr. 110.-), alla multa di fr. 800.- (da sostituire, in caso di

mancato pagamento, con una pena detentiva sostitutiva di 7 giorni) nonché al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie per complessivi fr. 3’100.-.

F. Avverso la predetta sentenza è insorto il condannato con

dichiarazione di ricorso alla CCRP di data 21 maggio 2010.

RI 1, nella sua motivazione

scritta, presentata il 23 giugno 2010, chiede, in via principale, di essere

prosciolto dal reato ascrittogli e, in via subordinata, chiede che la pena

pecuniaria che gli è stata inflitta venga ridotta e la multa annullata.

G. Senza

svolgere particolari osservazioni, con scritto 2 luglio 2010, il procuratore

pubblico chiede che il ricorso venga respinto.

Anche la parte civile PC 1, con osservazioni 6 luglio 2010, postula la

reiezione del gravame, rilevando come la domanda posta in via principale sia

comunque irricevibile, essendosi la CCRP già espressa in merito alla

colpevolezza del prevenuto.

Considerandi

in diritto: 1. Col suo gravame RI 1 si diffonde innanzitutto in alcune

considerazioni con le quali egli intende contestare il giudizio di colpevolezza

operato da questa Corte nella sentenza del 1° ottobre 2009 (ricorso, pto. 1

pag. 3-4).

Sennonché egli, così argomentando, omette di considerare, che

la sentenza del primo giudice verteva, e doveva vertere, unicamente sulla

commisurazione della pena e sulle spese di prima sede (cfr. dispositivo della

sentenza CCRP inc. n. 17.2008.48/49) e che, dunque, solo questi aspetti

potevano essere fatti oggetto della presente procedura di ricorso (DTF 121 IV

109.

consid. 7 pag. 128 secondo cui i punti che non sono stati toccati dalla

sentenza di cassazione rimangono acquisiti, cfr. anche CCRP inc. n. 17 2009.24

consid. 1, CCRP inc. n. 17.2010.8 consid. 1, CCRP inc. n. 17.2009.51 consid.

2). Ne discende che le censure del ricorrente relative alla sua condanna devono

essere dichiarate irricevibili.

Se del caso, esse potranno essere ripresentate al Tribunale federale dopo

l’emanazione del presente giudizio (art. 93 cpv. 3 LTF).

2.

Continuando nel suo esposto il ricorrente sostiene, in sostanza, che

il suo comportamento non può essere considerato gravemente negligente, ritenuto

come egli guidasse ad una velocità inferiore al limite consentito e assai

prossima a quella ideale. Inoltre, egli sottolinea come all’origine dell’incidente

stia “essenzialmente lo scellerato comportamento della vittima” (ricorso

pag. 5) e sostiene che, in definitiva, “ogni conducente che si fosse trovato

su quel tratto di strada quella mattina avrebbe fatto esattamente quello”

che lui ha fatto” (ricorso, pag. 6). Ciò posto, egli sostiene che,

nell’applicazione dell’art. 47 CP, la sua colpa deve essere considerata “ai

gradini più bassi della scala e condurre ad una pena sensibilmente ridotta per

rapporto a quella pronunciata dal giudice della Pretura penale” (ricorso,

pag. 6).

2.1

Commisurando la pena da infliggere a RI 1, il giudice della Pretura

penale ha innanzitutto rilevato come il suo giudizio deve partire dall’ “incontrastabile

presupposto” - stabilito da questa Corte nella sua decisione di rinvio -

secondo cui il comportamento del conducente “è stato gravemente negligente e

tale da configurare il reato penale di lesioni colpose gravi”.

Ciò precisato, il primo giudice, dopo aver ancora ritenuto l’incensuratezza del

prevenuto e il lungo tempo trascorso dai fatti, ha concluso che “la pena di

50.

aliquote giornaliere appare adeguata, unitamente alla sospensione

condizionale della stessa per il periodo di prova di due anni” (sentenza

impugnata, consid. 6 pag. 7).

Dopo aver ricordato i presupposti applicativi dell’art. 42 cpv. 4 CP, il primo

giudice ha, infine, deciso di aggiungere alla pena pecuniaria sospesa

condizionalmente una multa di fr. 800.- (sentenza impugnata, consid. 8, pag.

8).

2.2

Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di

ampia autonomia. La Corte di cassazione e di revisione penale - come il

Tribunale federale - interviene solo se la sanzione si pone al di fuori del

quadro edittale, si fonda su criteri estranei all’art. 47 CP, disattende

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appare esageratamente

severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere

di apprezzamento (STF del 1. maggio 2009 6B.80/2009 consid. 3.1; DTF 129 IV 6

consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73 consid. 3b pag. 77, 127 IV

10.

consid. 2 pag. 19). In sintesi, nonostante giudichi con pieno potere d’esame

l’applicazione del diritto federale, questa Corte può accogliere una censura

sulla pena inflitta soltanto se la pena pronunciata sulla scorta dei criteri

definiti dall’art. 47 CP è esageratamente clemente o esageratamente severa così

da risultare il frutto di un eccesso del potere d’apprezzamento (DTF 118 IV 21

consid. 2a; 117 IV 114 e 115 consid 1; 116 IV 291 consid. 2b in fine/SJ 1991 pag.

200; DTF 116 IV 6 consid. C.2b).

L’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. Giusta l’art.

47.

cpv. 2 CP la colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i

moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché tenuto conto delle circostanze

interne ed esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare

l’esposizione a pericolo o la lesione.

La norma riprende, mutatis mutandis, la giurisprudenza relativa all’art.

63.

vCP (Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,

Berna 2007, ad art. 47 CP n. 4) secondo cui per valutare l’intensità della

colpa entrano in considerazione svariati fattori. Tali fattori concernono, da

un lato, l’atto commesso dall’autore, in particolare il risultato della sua

attività illecita, il modo d’esecuzione e, dal punto di vista soggettivo,

l’intensità del proposito (determinazione) o la gravità della negligenza. Su

questo ultimo elemento occorre precisare che la colpa dipende dalla libertà di

decisione di cui disponeva l’autore dell’infrazione. Tanto più gli sarebbe

risultato facile rispettare la norma di condotta infranta, tanto più è

rilevante la sua decisione di averla trasgredita e, pertanto, la sua colpa.

Vanno inoltre considerati - sempre secondo la citata giurisprudenza - la

situazione familiare e professionale dell’autore, l’educazione da lui ricevuta

e la formazione seguita, l’integrazione sociale, gli eventuali precedenti

penali e la reputazione in genere. Inoltre - sempre che si tratti di motivi

pertinenti al caso concreto - il giudice può tener conto della situazione

dell’autore al momento del giudizio: in particolare, può tener conto della

presenza o dell’assenza di pentimento dimostrata dal comportamento tenuto

durante il procedimento (cfr. STF del 4 dicembre 2003 6S.380/2003 consid. 3.1; DTF

118.

IV 21 consid. 2b; 117 IV 112 consid. 1).

2.3

In concreto, la tesi ricorsuale secondo cui la colpa di RI 1 si

situa “ai gradini più bassi della scala” non può essere condivisa.

Irrilevante è, infatti, che egli guidasse ad una velocità inferiore al limite stabilito

poiché, come più volte precisato dalla giurisprudenza, il limite massimo di

velocità stabilito non è la velocità cui è sempre consentito circolare poiché è

obbligo di ogni conducente di adattare la velocità alle condizioni della strada

e del traffico. La colpa del ricorrente consiste, primariamente, nel non avere

riconosciuto quella che era una situazione riconoscibilissima di serio pericolo

e nel non avere agito di conseguenza, cioè adottando la velocità che gli

avrebbe permesso di arrestare il veicolo qualora le potenziali riconoscibili

situazioni di pericolo si fossero realizzate. Tale colpa non è diminuita dalla

pretesa - e non dimostrata - colpa della vittima nella misura in cui, in

particolare, è proprio un simile comportamento che il conducente avrebbe dovuto

prevedere. Va, qui, ricordato al ricorrente che l’art. 26 cpv. 2 LCStr

(definito dal legislatore “norma fondamentale”) dispone che particolare

prudenza deve essere usata verso i fanciulli, gli infermi e i vecchi e

parimenti quando vi siano indizi per ritenere che un utente della strada non si

comporti correttamente mentre che l’art. 33 LCStr impone al conducente

particolare prudenza nei confronti dei pedoni (cpv. 1 e 2) e precisa che alle

fermate dei servizi di trasporto pubblico il conducente deve badare alle

persone che salgono e scendono. E, a questo proposito, gli va ricordato che il

TF ha da anni stabilito che, in situazioni simili a quella che ci occupa (si

ricorda che la collisione è avvenuta su una strada trafficata, nell’ora in cui

ragazzi e bambini si recano a scuola, nelle immediate vicinanze di una fermata

del bus con ragazzi fermi ad aspettare, con un’autovettura ferma dalla parte

opposta della strada,….; cfr. sentenza 1.10.2009 di questa Corte), il

conducente non può prevalersi del principio dell’affidamento (DTF 104 IV 28/JdT

1978.

I 418), che il conducente che incrocia un automezzo pubblico ha un dovere

accresciuto di prudenza e che deve tener conto del rischio di pedoni che si

immettono bruscamente sulla carreggiata (DTF 97

IV 242; JDT 1972 I p. 429-431; STF 23.12.2009

4A.479/2009) e che, inoltre,

giusta l’art. 26 cpv. 2 LCStr, al conducente incombe un obbligo di prudenza

accresciuto quando sulla strada circolano o vi sono bambini o ragazzi, e ciò

anche quando non vi sono indizi secondo cui questi potrebbero adottare

comportamenti non conformi al codice della strada (R. von Werra, Du principe de

la confiance dans le droit de la circulation routière…,RVJ 4/1970, pag. 200

cit. in DTF 104 IV 28/JdT 1978 I 418). Pertanto, la mancanza del ricorrente non

può essere banalizzata come viene fatto nel ricorso: il rispetto delle regole

fondamentali della circolazione stradale si impone, peraltro, in particolar

modo nelle autostrade e nei centri abitati dove - anche se per motivi diversi -

l’esperienza insegna che il loro mancato ossequio è fonte potenziale di gravi

danni per gli altri utenti della strada (DTF 118 IV 21/JdT 1992 I pag. 767).

Va, poi, per commisurare la colpa di RI 1, tenuto

conto delle conseguenze causate dalla sua imprevidenza colpevole, e meglio va

tenuto conto che il suo avere circolato ad una velocità inadeguata ha causato

importanti sofferenze alla ragazzina investita. Inoltre, in relazione a questo

aspetto, va considerato che RI 1 non soltanto ha dimostrato di non avere avuto

alcuna autocritica ma ha avuto un atteggiamento particolarmente spregiudicato e

preoccupante per il suo futuro di conducente addossando, senza alcuna capacità

di visione analitica, l’intera colpa dell’accaduto alla ragazzina.

Ciò ritenuto, e rilevato che, giustamente, il

primo giudice ha considerato a favore di RI 1 la sua incensuratezza e il tempo

trascorso dall’incidente, la pena inflitta dal primo giudice non è tale da

dover essere rivista in questa sede: non soltanto essa si situa ampiamente nel

quadro edittale applicabile ai reati in questione (si ricorda che l’art. 125 CP

prevede, per le lesioni colpose gravi, alternativamente alla pena pecuniaria,

una pena detentiva fino tre anni), ma neppure può essere ritenuta

eccessivamente severa ai sensi di quanto indicato sopra.

Il ricorso deve, pertanto, essere disatteso.

3.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico del ricorrente

(art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura della sua ricevibilità, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 600.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster