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Decisione

17.2010.3

Presupposti oggettivi e soggettivi del reato di cattiva gestione. Parte civile nei crimini e delitti nel fallimento e nell'esecuzione per debiti. Definizione di ripetibili. Presupposti del sequestro c

7 febbraio 2011Italiano56 min

Source ti.ch

Fatti

I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1

pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 173 consid. 3.1 pag. 178, 128 I 273

consid. 2.1 pag. 278).

2. Dapprima, la ricorrente ha lamentato che la motivazione della

sentenza “non comporta una ordinata e dettagliata verifica i) della

sussistenza fattuale delle condotte rimproverate dall'atto di accusa, ii) della

loro rilevanza quali fatti costitutivi del reato ascritto di cattiva gestione,

iii) dei motivi per cui le eventuali circostanze ritenute penalmente rilevanti possano

essere ascritte, dal punto di vista oggettivo e soggettivo”. In particolare,

sostiene di non essere stata in grado di conoscere esattamente quali fossero

stati i motivi, le azioni e/o le omissioni che hanno indotto il giudice a

condannarla per il reato di cattiva gestione. Nella sostanza, la ricorrente si

duole di una violazione del diritto di essere sentito per una carente

motivazione.

2.1. A norma dell'art. 260 CPP, la sentenza si fonda sui fatti indicati

nell'atto di accusa (riservato l'art. 250 cpv. 2) e in essa devono essere

concisamente esposti i fatti provati o non provati, come pure le considerazioni

di diritto (cpv. 3). A sua volta, l'art. 261 lett. a CPP dispone che la sentenza

di condanna deve precisare l'azione o l'omissione di cui l'accusato è ritenuto

colpevole con le circostanze che motivano il titolo del reato e l'applicazione

di una determinata sanzione penale. Secondo la giurisprudenza del Tribunale

federale, su questo tema, il diritto di essere sentito dedotto dall'art. 29

cpv. 2 Cost. non garantisce all'accusato dei diritti più estesi. Infatti, il giudice

è tenuto a motivare la sua decisione in modo tale da consentire al destinatario

di comprenderla e, all'occorrenza, di impugnarla, come pure di consentire

all'autorità di ricorso di esercitare il suo controllo (DTF 129 I 236 consid.

3.2 con rif.). Per soddisfare queste esigenze, è sufficiente che il giudice

esamini le questioni decisive per l'esito del processo ed esponga i motivi che

fondano la sua decisione, in maniera tale da permettere al destinatario di

quest'ultima di coglierne la portata e di esercitare i suoi diritti di ricorso

a pieno titolo. Il giudice non è neppure tenuto a discutere in maniera

dettagliata tutti gli argomenti che sono stati addotti da una parte né deve

necessariamente pronunciarsi separatamente su ciascuna delle conclusioni che

gli vengono sottoposte (DTF 134 I 88 consid. 4.1; 130 II 540 consid. 4.3; 129 I

236 consid. 3.2).

2.2. Nel caso in esame, non si intravedono gli estremi di una violazione

dell’art. 260 CPP o del diritto di essere sentito per una carente motivazione.

Infatti, la ricorrente ha potuto impugnare la querelata decisione con

cognizione di causa (DTF 134 I 88 consid. 4.1;6B_341/2010 del 20 luglio 2010

consid. 1;6B_914/2008 del 5 febbraio 2009 consid. 3) con un memoriale lungo e

complesso, che le ha consentito di muovere numerose obiezioni all'atto oggetto

dell'impugnativa. Contrariamente alla tesi ricorsuale, la sentenza del giudice

di prime cure si sofferma su tutti i punti indicati nell'atto di accusa dando

conto, in maniera diffusa e completa, di quali fatti potevano configurare gli

estremi di una cattiva gestione ai sensi dell'art. 165 CP e di quali addebiti,

contenuti nell'atto di accusa, non si poteva tener conto per giungere ad un

giudizio di condanna. I fatti che non potevano essere configurati come illeciti

penali - o perché non costitutivi di reato, o perché non provati - sono stati

succintamente motivati al considerando 24 dal presidente della Corte delle

assise correzionali e non occorre qui ricordarli, posto che non formano oggetto

del contendere. I fatti e le circostanze contenuti nell'atto di accusa e che sono,

invece, stati considerati nel giudizio impugnato per approdare alla condanna di

cattiva gestione, sono quelli riferiti ad un'insufficiente dotazione del

capitale rispetto a quello che è stato definito un ambizioso ed oneroso

progetto imprenditoriale che necessitava finanziamenti di circa fr. 6 milioni,

disponendo, all'inizio, di soli ca. fr. 1.5 milioni erogati da Coop e Coop

Immobilien AG, come pure di aver speso ca. fr. 1.5 milioni per il solo

allestimento dello spazio di vendita di __________ (sentenza impugnata, consid.

24 e segg.). Contrariamente a quanto sostiene la ricorrente, questi addebiti

hanno pure avuto una loro collocazione temporale nel senso che è stato

accertato che sono iniziati successivamente alla conclusione del mutuo con Coop

e Coop Immobilien AG (sentenza impugnata, consid. 24, pag. 29). Il presidente

della Corte, dopo aver narrato i fatti che sono stati ripresi cronologicamente

dall'inizio dell'attività sino al dissesto della società (sentenza impugnata, consid.

3-22), ha esposto quali erano i motivi oggettivi per configurare il reato che è

stato addebitato alla ricorrente - ovvero una dotazione insufficiente del

capitale e spese eccessive per il negozio di __________ - al considerando 25,

nonché quali erano gli elementi soggettivi per ritenere che essa aveva agito “con

sufficiente consapevolezza degli elementi costitutivi dei fondamentali errori

commessi nella fase iniziale dell'attività”, “aderendo e condividendo”

decisioni sbagliate (sentenza impugnata, consid. 27, pag. 33). Su questi

aspetti si ritornerà più avanti, perché nel merito di questa vicenda, la

ricorrente ha mosso delle critiche alla sentenza tanto in ordine alla

contestazione dell'insufficiente dotazione del capitale a disposizione della

società, quanto in relazione alle spese ritenute eccessive per l'allestimento del

punto vendita del __________, quanto ancora in relazione ai presupposti

soggettivi in capo a quest'ultima per approdare ad un giudizio di condanna di

cattiva gestione.

2.3. L'assenza della menzione sul verbale del dibattimento

dell'estensione dell'accusa al reato di amministrazione infedele in relazione

al condono da parte di Coop Immobilien AG di fr. 200'000.- di pigioni dovute e

contabilizzate come credito correntista in ragione di un mezzo ciascuno in

favore di RI 1 e __________, non è di alcun rilievo perché la ricorrente è

stata prosciolta da questa accusa (cfr. sentenza impugnata, consid. 18, pag 26).

3. La ricorrente rimprovera al presidente della Corte delle assise

correzionali di avere violato l'art. 165 cifra 1 CP sotto diversi aspetti.

3.1.

A norma dell'art. 165 cifra 1 CP il debitore

che, in un modo non previsto nell'art. 164 CP, a causa di una cattiva gestione,

in particolare a causa di un'insufficiente dotazione di capitale, spese

sproporzionate, speculazioni avventate, crediti concessi o utilizzati con

leggerezza, svendita di valori patrimoniali, grave negligenza nell'esercizio

della sua professione o nell'amministrazione dei suoi beni, cagiona o aggrava

il proprio eccessivo indebitamento, cagiona la propria insolvenza o aggrava la

sua situazione conoscendo la propria insolvenza, è punito, se viene dichiarato

il suo fallimento o se viene rilasciato contro di lui un attestato di carenza

di beni, con una pena detentiva sino a cinque anni. L'enumerazione delle

condotte punibili non è esaustiva (DTF 6P.168/2006 consid. 8.2.1). L'art. 165

CP, diversamente dall'art. 164 CP, concerne di norma un comportamento

complessivo (Globalverhalten) che va valutato dal giudice nella

realizzazione dei suoi atti costitutivi, con ampio margine d'apprezzamento (Donatsch,

Strafrecht III, Zurigo 2008, pag. 337; Wermeille, La diminution

effective de l'actif au préjudice des créanciers et de la gestion fautive in: RPS 1999 pag. 385). Nell'apprezzare tale comportamento, il

giudice deve, in particolare, valutare se vi sia stata una mancanza di senso di

responsabilità che denota indiscutibilmente una leggerezza riprovevole (DTF 115

IV 41 consid. 2; Corboz, Les infractions en droit suisse,

Vol. I Berna 2002, n. 21-22 ad art. 165; CCRP 10 marzo 2009, inc. 17.2008.75, consid.

8). Un solo atto di cattiva gestione può essere

sufficiente a configurare l'infrazione. Se all'accusato vengono rimproverati

più atti di cattiva gestione correlati con il fallimento, si deve considerare

che ci si trova confrontati con una sola infrazione ma la pluralità di atti

deve essere valutata nel quadro della commisurazione della pena (DTF 123 IV

195; Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 165).

3.2. Per dotazione insufficiente del capitale la dottrina, facendo spesso

riferimento al messaggio del Consiglio federale, annovera tutti i casi in cui

un'impresa non dispone, già sin dall'inizio, di risorse sufficienti per far

fronte alle spese generate dall'attività imprenditoriale che si accinge a

svolgere, come pure i casi in cui il capitale azionario al momento della

fondazione non è stato liberato dagli azionisti ed i casi in cui i conferimenti

in natura sono stati sopravvalutati (Corboz, op. cit. N. 23 ad art. 165;

Trechsel/Ogg; Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, N. 5 ad

art. 165; Messaggio del Consiglio federale concernente la modifica del Codice

penale svizzero e del Codice penale militare in: FF 1991 II pag. 873 ad n.

213.33). L’applicazione della norma presuppone, però, comportamenti di una

certa gravità, poiché non è pensabile che l'infrazione possa consumarsi ogni

qualvolta una società fallisca in seguito a un'insufficiente dotazione di

capitale (Messaggio del Consiglio federale cit., pag. 873).

3.2.1. La ricorrente contesta che ad essa possa essere rimproverata una

colpa qualificata riconducibile al dissesto di __________, rilevando, peraltro,

come i promotori ed azionisti __________ e __________, pur avendo avuto un

ruolo attivo e diretto nelle prime fasi dell'attività societaria, non siano

stati perseguiti dal procuratore pubblico. L'accertata esperienza di altri

promotori come __________ - imprenditore di provata esperienza - che conferì

capitali freschi alla società ed offrì garanzie personali, e l'adesione di Coop

Immobilien AG, che aveva accettato di finanziare l'operazione mediante

l'erogazione di un mutuo di fr. 1.5 milioni, sono circostanze che - secondo la

ricorrente - imponevano al giudice di “non considerare biasimevole

l'assunzione del rischio derivante dall'assunzione del contratto con la Coop Immobilien”. La sentenza impugnata - continua l’insorgente - valuta la gravità

dell'aspetto gestionale in funzione “del buco scavato”, anziché

verificare l'aspetto soggettivo quo ante. Ciò è - prosegue - inammissibile:

anziché valutare la gravità dell'errore in funzione degli attestati di carenza

beni emessi occorreva considerare il bilancio con la chiusura intermedia al 31

marzo 2005 attestante una perdita di fr. 3'277'000.- che, tenuto conto dei

finanziamenti dei correntisti e della voce fondatori della società, si riduceva

a circa 1.8 milioni. La causa del dissesto - continua la ricorrente - è da

ricondurre ad un fatturato di vendita inferiore alle aspettative. Il business

plan rivisto al ribasso, prevedeva una dotazione di capitali propri di circa

4.5 milioni, che sono stati sostanzialmente raccolti nel corso del 2004 come

era stato previsto. Per contro - si legge ancora nel ricorso - il giudice di

primo grado, stimando che il progetto poteva essere realizzato con dei fondi

che si cifravano in 6 milioni, si pone in contrasto con le carte processuali e

si fonda sull'unica affermazione fatta da __________ nei primi verbali - poi

rettificata - che si basava su di un business plan che la stessa sentenza ha

accertato privo di ogni indicazione al proposito. In particolare - precisa il ricorrente

- nessuno dei finanziatori affermò che, già sin dall'inizio, era stato

prospettato un fabbisogno di 6 milioni e la sentenza non precisa per quali

ragioni la pianificazione sia stata allestita con criteri inusuali e contrari

ai principi di una corretta gestione aziendale.

3.2.2. Il presidente della prima Corte ha rilevato che, al momento della

stipulazione del contratto di mutuo con Coop Immobilien AG e Coop nel dicembre

2003 / gennaio 2004, __________ non poteva contare su alcun finanziamento all'infuori

della somma di denaro che è stata erogata nei mesi successivi dai mutuanti (ca.

fr. 1.5 milioni) e che, ugualmente, si doveva considerare che, al momento in

cui i promotori avevano acquistato il pacchetto azionario di detta società, il

bilancio era quello di una società inattiva e che la società non disponeva

neppure del proprio capitale ma solo del corrispondente credito nei confronti

degli azionisti (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 13).

La ricorrente non ha contestato questi

accertamenti.

Pertanto, ci si deve chiedere con quali mezzi e

risorse la ricorrente e il signor __________ avrebbero potuto allestire ed

aprire quattro punti vendita a __________, __________, __________ e __________ della

superficie di mq 800/1000 ciascuno. __________, tanto nel suo verbale di

interrogatorio del 19 agosto 2005 (A1 pag. 3) quanto in quello del 22 agosto

2005 (A2, pag. 5), ha precisato che l'operazione necessitava di un

finanziamento di fr. 6'500'000.-, che era stato chiesto a Coop (A2, pag. 5).

Nei verbali successivi __________ ha, invece, riferito che il budget valutato

nell'agosto/settembre 2003 per l'apertura dei quattro centri di vendita,

ammontava a fr. 4.5 milioni e che lo stesso era stato confermato a Coop nel

mese di maggio del 2004 (A4 pag. 3). Dal canto suo, la ricorrente ricorda che

l'investimento complessivo doveva essere dell'ordine di 4.5 milioni (A 5 pag. 3

e 4).

Il presidente

della prima Corte ha accertato che l'operazione avrebbe potuto decollare se i

promotori avessero potuto far capo a finanziamenti per almeno fr. 6 milioni.

La

ricorrente ha contestato questo rilievo, sostenendo che esso non trova

riscontro negli atti e che non è supportato da indagini peritali.

Invero,

il primo giudice è giunto a detta conclusione con una minuziosa e dettagliata

motivazione che non si riprende per intero ma a cui si rimanda (sentenza

impugnata, consid. 10 e 11, pag. 15-18). Orbene, in concreto non era necessario

far capo ad una perizia per accertare quali fossero le risorse necessarie per

poter attuare il progetto imprenditoriale, giacché la risposta la si poteva

trovare nei business plan allestiti da __________ unitamente a __________

(contabile assunto dalla società). Nel piano della liquidità che correda il

business plan, i promotori avevano previsto finanziamenti dai promotori e da

terzi per ca. 4.5 milioni (cfr. ad es. doc. dib. 4 pag. 4). Nondimeno, nel

conto dei flussi finanziari dello stesso documento programmatico, il budget era

sensibilmente più alto e si fissava in ca. fr. 6 milioni Infatti, nel luglio

2004, il business plan faceva stato di un investimento netto di fr. 5'823'000.-

(doc. 1 allegato alla denuncia) per l'attuazione del progetto imprenditoriale.

Nell'ottobre 2004, lo stesso documento ha ritoccato i finanziamenti netti in

fr. 5'910'000.- (doc. dib. 4). La ricorrente non ha mosso alcuna contestazione

su questo punto e nemmeno si è confrontata con questo accertamento che è

corroborato - per difetto - dalle prime dichiarazioni di __________ davanti al

magistrato inquirente, che aveva indicato un investimento di fr. 6.5 milioni.

Contrariamente a quanto assume la ricorrente, il primo giudice si è pure

soffermato diffusamente sulla cronologia che ha portato al dissesto della

società che, in poco più di 12 mesi di attività, ha lasciato dietro di sé

debiti riconosciuti in graduatoria dall'UEF di __________ per fr. 9'434'559.95

(AI 118). Il primo giudice ha, pure, evidenziato che, se è vero che la società

non aveva necessità di poter contare sin dall'inizio dell'intera somma (almeno

6 milioni) necessaria ad attuare il progetto, è altrettanto vero che era

necessario che i promotori avessero la possibilità di far capo ai fondi

necessari man mano che il progetto prendeva corpo. In maniera dissennata,

invece - come accertato dal primo giudice - i promotori hanno dato inizio alla

loro attività facendo capo ai soli fondi che erano stati messi a loro

disposizione da Coop e Coop Immobilien AG per complessivi fr. 1'450'000.- (AI

105 pag. 17). Questa somma di denaro è stata erogata in due soluzioni; l'ultima

di fr. 850'000.- il 20 aprile 2004, che è stata utilizzata per far fronte agli

oneri dell’allestimento del punto vendita del __________ e, in parte (fr.

135'000.-) per rimborsare un mutuo alla ricorrente, che aveva a sua volta

ricevuto un prestito da conoscenti (probabilmente da parenti) per onorare il

pagamento di un fornitore (AI 105 pag. 11; A4 pag. 7 e A5 pag. 2). Fra la fine

del mese di aprile del 2004 e l'inizio del mese di maggio di quell'anno, __________

si era rivolta a Banca per ottenere una linea di credito, che è stata rifiutata

il 2 giugno 2004 (AI 104). Come è stato sottolineato dal primo giudice, dagli

atti emerge che poi, nel corso dell'estate, la situazione era diventata

difficile, se non critica: il teste __________ ha riferito che in luglio “la

perdita di esercizio era dell'ordine di qualche centinaia di migliaia di CHF”

e che per i costi dell’allestimento del primo punto vendita al __________ e del

negozio al __________ (ca. fr. 1.2/ 1.5 milioni) si era fatto capo al mutuo

erogato da Coop. Gli incassi mensili, che erano stati stimati intorno a fr.

500'000.-, si cifravano in soli fr. 250'000.-, ossia la metà, per cui si doveva

procedere presto ad una ricapitalizzazione, che __________ aveva prospettato in

1.5 milioni (T1 pag. 1 e 2). Continuando nella sua

esposizione, __________ ha riferito che in ottobre le perdite erano aumentate

rispetto al luglio precedente e che la società riusciva a pagare solo gli

stipendi, le forniture per elettricità, i telefoni e i canoni di locazione, ad

eccezione di quelli del __________, ove erano stati condonati fr. 200'000.-.

Nel frattempo, nel settembre 2004 era stato aperto il punto vendita di __________

e, alla fine del successivo mese di ottobre, vennero aperti quelli di __________

e __________ (T1 pag. 2 e 3). Come è stato precisato dal primo giudice, i soli canoni

di locazione, pur essendo stati condonati in larga misura da Coop Immobilien AG

nel luglio di quell'anno, incidevano pesantemente, e meglio per ca. fr. 238'000.-

al mese (fr. 72'000.- per il __________, fr. 68'000.- per __________; fr.

62'000.- per __________ e fr. 36'000.- per __________; cfr. sentenza impugnata,

consid. 20). In data 13 ottobre 2004, __________ ha aumentato il capitale

azionario, portandolo da fr. 100'000.- a fr. 1'000'000.-. Concretamente, sono

stati immessi fr. 890'000.- nella società da parte di coloro che hanno

partecipato all'aumento, e in particolare:

- __________

ha immesso fr. 459'000.-, dopo avere, altresì, erogato un mutuo in favore della

società di fr. 300'000.- e avere acquistato da __________ e RI 1 il 51% del

pacchetto azionario per la somma di fr. 300'000.- (AI 105 pag. 14);

- PC

3 ha sottoscritto e liberato azioni per complessivi fr. 90'000.-, dopo aver

acquistato il 10% del pacchetto azionario da __________ e RI 1 per fr.

100'000.- ed avere messo a disposizione un finanziamento di fr. 110'000.- nella

forma dello sconto per l'acquisto di merci da rimborsare entro il termine di 3

anni (doc. 6 all. alla denuncia e AI 105 pag. 14);

- __________,

dopo aver acquisito il 10% del pacchetto azionario da __________ e RI 1, ha immesso nella società fr. 90'000.- per la liberazione della sua partecipazione all'aumento del

capitale azionario e fr. 100'000.- a titolo di mutuo (AI 105 pag. 13).

La società ha, poi, potuto contare su una linea

di credito di 1 milione erogata da UBS, che era garantita nella misura del 50%

da __________ e che avrebbe dovuto venire rimborsata entro il 30 aprile 2005

(AI 105 pag. 14 e 17), nonché su un mutuo di fr. 200'000.- erogato da Banca in

occasione dell'apertura del centro di __________.

A conti fatti, in __________ sono confluiti fr.

4'152'211.-:

- fr.

54'211.- sono stati immessi dai due promotori;

- fr.

1'450'000.- sono stati versati da Coop Immobilien AG, i quali andavano

rimborsati entro il 31 dicembre 2005;

- fr.

558'000.- mediante finanziamenti da correntisti;

- fr.

1'000'000.- da UBS, con un piano di rientro al 30 aprile 2005;

- fr.

200'000.- da Banca.

Fatta eccezione della facilitazione erogata da Coop

Immobilien AG e Coop che ha consentito a __________ di iniziare la sua attività

senza alcun sostanziale apporto dei promotori, gli altri fondi sono confluiti

nella società nell'ultimo trimestre del 2004. Nonostante ciò, la società a fine

dicembre 2004 era ormai in cattive acque, giacché ha chiuso l'esercizio

registrando una perdita di fr. 1'676'621.94. I passivi societari ammontavano a fr.

9'332'894.37, mentre gli attivi si attestavano in fr. 7'656'272.43. A fronte di

una liquidità di fr. 211'939.09, __________ aveva debiti esigibili per fr.

3'950'946.45 (Doc. A allegato al verbale A1). La società si trovava in uno stato

di eccedenza di debiti, che già a quell'epoca avrebbe imposto il deposito del

bilancio ai sensi dell'art. 725 CO. In altri termini, l'intervento dei nuovi

finanziatori è giunto tardivamente allorché la società si trovava in uno stato

fallimentare. Il loro apporto è risultato manifestamente insufficiente rispetto

ai bisogni della società, che doveva far fronte ad un mare di debiti. Dal mese

di gennaio 2005 in avanti, la situazione societaria andò ad aggravarsi

vertiginosamente. Al 30 marzo la perdita è lievitata a fr. 3'276'887.34 (AI 105

bilancio intermedio), mentre al giorno del fallimento i debiti si attestavano

intorno a ca. fr. 9.5 milioni.

Diversamente da quanto ritiene la ricorrente, il

fallimento della società non è riconducibile, se non in misura limitata, ad

insufficienti incassi provenienti dalle vendite dei prodotti. I promotori di __________

hanno iniziato un progetto imprenditoriale importante senza alcuna risorsa,

facendo capo ad un prestito di fr. 1.5 milioni, che è stato fagocitato in un

battibaleno - almeno contabilmente, come è stato precisato dal primo giudice -

per far fronte all'apertura del primo centro di vendita al __________, quando

invece occorreva aprirne altri tre (__________, __________ e __________),

acquistare la merce dai fornitori, pagare le locazioni e il personale,

investire nella pubblicità, come pure far fronte ad altri costi necessari,

senza perdere di vista che i finanziamenti che avevano ottenuto da terzi

andavano rimborsati anche a breve termine (ad esempio UBS). Pur dando atto che __________

e la ricorrente si sono adoperati per raccogliere ca. fr. 4.1 milioni, si deve

concludere che le loro previsioni non erano solo esageratamente ottimistiche,

ma scellerate, avuto riguardo al fatto che la società ha iniziato la sua

attività senza alcun fondo proprio, pur sapendo che la stessa andava incontro a

spese che superavano, e di gran lunga, i mezzi che aveva a disposizione. La

perizia di parte versata agli atti dalla ricorrente è priva di valore e stride

con la realtà delle cose. Le previsioni di vendita che sono state inserite nel

business plan - che il teste __________ aveva definito ottimistiche anche

quando le stesse sono state riviste verso il basso (T1 pag. 2) - si ponevano

ancora molto lontane dalla realtà. Come ha avuto modo di accertare il giudice

di prime cure, le sole previsioni di vendita per l'anno 2004 al punto vendita

del __________, si attestavano in fr. 1'639'484, mentre i promotori ne avevano

programmato 2.5 milioni ca., pur sapendo, a quell'epoca, quali fossero gli

incassi mensili del __________. La differenza è macroscopica, perché in soli

9/10 mesi di attività le vendite erano di fr. 900'000.- inferiori alle

aspettative, pur riviste al ribasso. Ciò impedisce di ritenere che i documenti

di programmazione economica avessero un minimo di fondamento e credibilità. Se

poi si considera che i promotori avevano iniziato la loro attività e avevano assunto

l'impegno di aprire quattro centri di vendita in Svizzera, che imponevano

l'acquisizione di fondi valutati in almeno fr. 6 milioni, pensando addirittura

di conseguire degli utili nel primo anno di attività, nonostante potessero

contare sul solo aiuto di Coop Immobilien AG e Coop (Fr. 1.5 milioni circa) e sulla

sola speranza di poter raccogliere altro denaro da terzi, senza sapere come e

da chi, si deve concludere che tanto __________, quanto la ricorrente, sono

incorsi in atti che, in una valutazione generale, ben possono essere configurati

Considerandi

di cattiva gestione ai sensi dell'art. 165 cifra 1 CP. A causa della sua

sottocapitalizzazione, __________ era destinata al fallimento. Il buco causato

di fr. 9.5 milioni è la prova più evidente di questi errori di programmazione

aziendale, che ha poco a che vedere con l'errata - e pur rilevante -

valutazione delle vendite riferite all'anno 2004.

Coloro che hanno investito nella società hanno

creduto nel progetto che è stato loro sottoposto, perché sono stati tratti in

errore da chi voleva limitare o scongiurare le perdite, ritenuto che è

impensabile che i finanziatori dell'ultima ora, se fossero stati debitamente

informati, avrebbero immesso dei fondi in una società che, come ha avuto modo

di precisare il primo giudice, era già tecnicamente fallita.

3.2.3

La ricorrente contesta, altresì, che __________ ha proceduto a spese

eccessive - ovvero sproporzionate - per l'allestimento del punto vendita del __________,

che il primo giudice ha accertato essere di fr. 1.5/1.6 milioni (sentenza

impugnata, consid. 12 pag. 19 e consid. 24, pag. 29), quando negli altri punti

vendita la spesa è stata limitata fra fr. 209'000.- e fr. 350'000.-, su di un

budget preventivato di ca. fr. 2.5 milioni (sentenza impugnata, consid. 12,

pag. 19).

La

ricorrente contesta, da un lato, l’accertamento operato dal primo giudice

secondo cui i costi per il citato allestimento ammontavano a fr. 1.5 milioni e,

dall'altro, sostiene che la spesa in questione trovava la sua giustificazione,

atteso che questo centro doveva rappresentare il fiore all'occhiello e il

biglietto da visita da mostrare a coloro che erano entrati in relazione

d'affari con __________, in vista di vendere prodotti di prestigio del made in

Italy.

La

giurisprudenza del Tribunale federale ha già avuto modo di chiarire che sono

spese sproporzionate tutti quegli esborsi che appaiono esagerati rispetto alle

risorse del debitore, o che hanno una fievole giustificazione commerciale. Il

carattere eccessivo della spesa va, quindi, valutato in relazione alle condizioni

economiche dell'imprenditore al momento in cui la spesa è effettuata. La

giurisprudenza ha già avuto modo di precisare che sono, di norma, spese

eccessive quelle correlate a viaggi, inviti o missioni il cui risultato non è

assolutamente proporzionato ai fondi investiti così come sono spese eccessive

ai sensi del citato disposto i prelevamenti importanti da conti societari da

parte degli organi della società, l'erogazione di mutui a persone che non

offrono sufficienti garanzie (DTF 6S.24/2007 del 6 marzo 2007 consid. 3.3),

come pure l'acquisto di mobilio lussuoso, allorché le condizioni finanziarie

della società sono precarie, l'acquisto di stock spropositati, l'acquisto e il

nolo di vetture di lusso o l'esposizione di note spese sontuose non necessarie

al buon funzionamento dell'impresa (DTF 6P.169/2006 consid. 9.2.1).

Orbene,

in ordine alla cifra che è stata spesa, la stessa è stata prospettata a __________

e alla ricorrente nel corso di un loro interrogatorio sulla base di rilievi che

emergevano dalla contabilità al 31 dicembre 2004 (A6 pag. 3).

In

concreto, la censura ricorsuale riguardo l’accertamento del costo

dell’allestimento del primo punto vendita (suddiviso in 12 negozi in miniatura)

non è fondata ritenuto che emerge dal bilancio patrimoniale __________ al 31

dicembre 2004 (allegato A all'A6 e AI 105) che, come è stato precisato dal

primo giudice (considerando 12), essi hanno raggiunto la cifra di fr.

1'456'976.80, ossia poco meno di fr. 1.5 milioni, ma poco più di quanto è stato

erogato da Coop Immobilien AG e Coop all'inizio di questa avventura

imprenditoriale (fr. 1'450'000.-; AI 105 rapporto EFIN pag. 16 e 17).

Infondata

appare, pure, la censura riguardo la valutazione di tali costi nell’ottica

dell’art. 165 cifra 1 CP.

Infatti, avuto riguardo alle circostanze, si deve ritenere che questa spesa,

valutata tenendo conto di una visione globale degli impegni che aveva assunto __________

che - lo si ricorda - si era obbligata ad aprire non già uno, ma ben quattro

punti vendita in Svizzera, era eccessiva. Difatti __________ (e per essa __________

e RI 1) hanno praticamente investito tutte le risorse che avevano a

disposizione inizialmente per l'allestimento del negozio al __________. È ben

vero che ad inizio autunno, allorché sono stati aperti gli altri tre centri,

sono confluiti nelle casse di __________ altri fondi (cfr. considerando

precedente), ma è altrettanto vero che la società doveva far fronte al

pagamento degli oneri correnti - molto elevati - e a quelli dei fornitori. È,

quindi, senza arbitrio che il primo giudice ha ritenuto tale spesa sproporzionata

rispetto alle risorse di __________ e, pertanto, ha ritenuto che detto esborso

costituisce una grave violazione degli obblighi che competono ad amministratori

oculati ed attenti. Le spese preventivate per gli altri tre punti vendita erano,

infatti, sensibilmente inferiori e variavano fra i fr. 267'000.- di __________,

i fr. 209'000.- di __________ e i fr. 350'000.- di __________ (T4 pag. 4).

3.2.4

Entrambe

le condotte rimproverate ai due accusati sono di natura tale per cui può essere

senza arbitrio ritenuto che esse, secondo il corso ordinario delle cose e

l'esperienza generale della vita, pur senza esserne state le uniche o la causa

diretta, hanno causato il dissesto della società o, quantomeno, lo hanno

favorito (DTF 115 IV 41 consid. 2;6S.24/2007 del 6 marzo 2007 consid. 3.4;

Trechsel/Ogg, op. cit. N. 10 ad art. 165; Corboz, op. cit. N.

38-41 ad art. 165).

Al

proposito, va detto che, secondo la giurisprudenza, il giudizio sulla natura

causale non può essere un giudizio di dettaglio giacché dopo il fallimento non

è sovente più possibile stabilire che influenza abbia potuto avere ogni singolo

atto sull'evoluzione della situazione dell'impresa (DTF 6P.168/2006 del 29

dicembre 206 consid. 8.2.1; 123 IV 195 consid. 2).

3.3

Con il gravame la ricorrente si duole, inoltre, che la sentenza non

stabilisce quali specifici comportamenti le possono essere addebitati,

considerato che a lei non competevano funzioni legate alla conduzione finanziaria

della società ma doveva, invece, occuparsi dell'allestimento dei punti di

vendita e partecipare a quelle riunioni in cui le sue conoscenze linguistiche

potevano tornare utili.

In poche

righe - lamenta la ricorrente - il primo giudice, pur dando atto che il suo

ruolo era subordinato a quello di __________, le attribuisce una responsabilità

di condivisione e omette di precisare in che misura il suo comportamento è

stato biasimevole.

3.3.1

L'aspetto soggettivo della cattiva gestione ha suscitato vive

controversie in dottrina fra coloro che, dopo la modifica del testo di legge,

sostengono che l'infrazione può configurarsi solo col dolo eventuale (tesi

minoritaria) e quelli invece che ritengono che, come in passato, è sufficiente

la negligenza grave (tesi dominante). La giurisprudenza del Tribunale federale

ha avuto modo di chiarire che il nuovo testo non ha fatto altro che riprendere

e completare l'enumerazione degli atti di cattiva gestione dell'articolo

previgente. La revisione non ha, quindi, modificato la natura degli atti

punibili. Col che, pur avendo lasciato aperto il tema in talune decisioni (ad

es. DTF 6S.24/2007 del 6 marzo 2007 consid. 3.5), l’Alta corte ha ammesso che i

principi sviluppati dalla prassi precedente la modifica rimangono applicabili

(DTF 6P.164/2006 del 29 dicembre 2006 consid. 9.3.3;6P.168/2006 del 29

dicembre 2006 consid. 8.3.3.), ossia che il reato di cattiva gestione può

essere commesso anche per negligenza grave (DTF 6B_492/2009 del 18 gennaio 2010

consid. 2.2;6P.29/2007 del 27 aprile 2007 consid. 11.1). Secondo la

giurisprudenza pubblicata prima della modifica, è sufficiente che il reo abbia

causato o aggravato l'insolvenza con una grave negligenza, ritenuto che l'intenzione

di provocarla non è necessaria. L'autore deve, per contro, avere saputo che

l'atto o l'omissione che gli è addebitata poteva contribuire a cagionare o ad

aggravare l'insolvenza (DTF 115 IV 41 consid. 2).

3.3.2

Orbene, su questo punto il gravame è appellatorio. La sentenza

impugnata non liquida in poche frasi gli elementi che hanno determinato il

giudice a ritenere che ella aveva agito consapevolmente. In ordine alla

dotazione insufficiente del capitale sociale per poter allestire ed aprire i

quattro punti vendita, il primo giudice, senza alcun arbitrio, ha ritenuto che,

al momento della stipula del contratto con Coop Immobilien AG e Coop,

l’insorgente non poteva non sapere quali fossero gli obblighi che aveva assunto

__________, né poteva ignorare che i fondi messi a disposizione della mutuante erano

gli unici e che con essi si sarebbe dovuto, non solo aprire il __________ di __________,

ma anche gli altri tre negozi con una superficie di vendita di mq 800/1000

(sentenza impugnata, consid. 6, pag. 13; verb. dib. pag. 15). La ricorrente,

nel suo interrogatorio del 25 agosto 2005 (A3, pag. 3), ha riferito che,

nel mese di marzo/aprile del 2004, allorché sono stati aperti i negozi del __________

e quello di __________, ha rilevato che __________ si era rivolto a Banca e a

per poter ottenere dei finanziamenti, che sono stati rifiutati. Parimenti, la

donna era consapevole che la liquidità era sufficiente “per poter portare

avanti la gestione dei due negozi già aperti, ma non permetteva l'apertura di

altri due centri che erano già stati preventivati” (A3, pag. 3). A questo

proposito, la ricorrente ha pure precisato che, al momento in cui è iniziata

questa attività, era chiaro a tutti che la società “non disponeva dei mezzi

finanziari necessari” (A2 pag. 2; sentenza impugnata, consid. 7, pag. 13) e

che, nella primavera del 2004, insieme a __________, ella aveva incontrato __________

a __________, per riferirgli che, se non avessero ottenuto ulteriori

finanziamenti, non si sarebbero potuti aprire i centri di __________ e __________.

I due promotori, durante questo incontro, presero atto che Coop Immobilien AG

non era intenzionata né a partecipare alla loro iniziativa imprenditoriale, né

tantomeno ad erogare altri mutui a __________ (sentenza impugnata, pag. 23). La

ricorrente non ignorava neppure che a questo incontro seguì quello del mese di

luglio del 2004 (cui ha partecipato) con Coop Immobilien AG volto a ridiscutere

l'ammontare delle pigioni e ad affrontare la trattativa per ulteriori

finanziamenti, senza i quali non si sarebbe potuto proseguire nel progetto.

Orbene, al termine di quella discussione, la ricorrente dovette prendere atto,

unitamente a __________, che Coop Immobilien AG non era disposta ad erogare

altri crediti (sentenza impugnata, consid. 16, pag. 23; verb. dib., pag. 15;

verbale 9 luglio 2004 allegato al T3 teste _________ pag. 3). Parimenti, diversamente

da quanto ha riferito al dibattimento, la ricorrente sapeva che __________

aveva dei problemi legati al pagamento delle pigioni (sentenza impugnata,

consid. 13, pag. 20), atteso che Coop Immobilien AG, proprio in occasione della

riunione del mese di luglio del 2004, condonò a __________ buona parte delle

pigioni che essa avrebbe dovuto pagare (cfr. verbale di incontro citato e

sentenza pag. 23/24). La ricorrente non poteva neppure ignorare che l'avere

deliberato lavori di appalto per l'allestimento del negozio del __________ per

un ammontare di fr. 1.5 milioni circa, appariva, per dirla come il Presidente

della Corte, un “gesto dissennato, non privo di megalomania” poiché in “questo

modo la società veniva privata sin dall'inizio di tutte le (poche) risorse

disponibili, e di fatto iniziava la propria attività operativa senza un solo

centesimo di liquidità disponibile” (sentenza impugnata, consid. 13, pag.

19). I problemi di liquidità erano, peraltro, ben noti alla ricorrente, giacché

lei, per acquistare nel mese di marzo/aprile 2004 una fornitura di vestiti da

Benetton di fr. 300'000.-, ha dovuto far ricorso a terzi che ha dovuto

rimborsare nel successivo mese di giugno con i fondi che erano stati erogati da

Coop Immobilien AG (cfr. sentenza impugnata, pag. 22, consid. 15; A4 pag. 7 e

A5 pag. 2). In queste condizioni sfugge ad ogni possibile critica

l'accertamento della Corte delle assise correzionali (pag. 17) per cui “i

promotori di __________ erano consapevoli delle difficoltà iniziali da

attendersi per una nuova attività commerciale, e quindi per la loro”, con

tutte le conseguenze che esse hanno comportato. La ricorrente - così come,

peraltro, __________ - conosceva pure le risultanze del business plan (sentenza

impugnata, consid. 27, pag. 32) che prevedeva investimenti per ca. fr. 5,9 milioni,

ovvero per un importo quattro volte superiore all’importo su cui la società poteva

inizialmente contare.

In ordine alla spesa sproporzionata per predisporre

il negozio del __________, si può senza arbitrio dedurre che la ricorrente - pur

non conoscendo nel dettaglio la cifra che era stata spesa e contestando quella

che era stata prospettata (fr. 1.6 milioni) da __________ (l’architetto che si

era occupato della DL; T4 pag. 3) - ne conosceva perlomeno a grandi linee il

costo non solo dal fatto che la donna ha sostanzialmente riconosciuto per

esatto il dato contabile che le era stato riferito dal signor __________

dell'EFIN (A6 pag. 3). La ricorrente non poteva non saperlo perché presto la

società si era trovata in una situazione di illiquidità, visto e considerato

che già nel corso della primavera del 2004 si era incontrata con __________ in

vista di chiedere a Coop Immobilien AG altri finanziamenti per poter

proseguire. Ciò significava che, se non tutta, buona parte della somma che era

stata erogata in precedenza dalla mutuante era stata dilapidata per

l'allestimento del primo punto vendita in cui erano stati predisposti, in una

sola area di vendita, ben dodici negozi che il primo giudice ha definito un “mausoleo,

una piccola cittadella dello shopping” (sentenza impugnata, consid. 27, pag.

33). Ma non solo. La ricorrente aveva partecipato attivamente - poiché ciò

rientrava nelle sue funzioni - con svariate visite, all'allestimento di questo

punto vendita. E, infine, il teste __________ ha riferito che, alla fine di

ogni mese, veniva stampato un bilancio intermedio che veniva valutato dal

signor __________ e dalla signora RI 1, in vista di apportare i correttivi (T1 pag. 3). In queste circostanze, la conclusione secondo cui la ricorrente era

pienamente consapevole dell'esborso spropositato rispetto alle possibilità di __________

per predisporre gli spazi di vendita del __________ non può certamente dirsi

arbitraria. Pur avendo avuto un ruolo subordinato a quello di __________ (che è

stato congruamente considerato nella commisurazione della pena), RI 1 ha, comunque, concorso all'adozione delle decisioni e alla pianificazione che ha portato al

dissesto di __________.

4.

L’insorgente sostiene, poi, che il primo giudice ha sbagliato accogliendo

le pretese delle parte civili __________ in concordato preventivo, PC 2 e PC 1. In particolare, la ricorrente afferma che alla __________ in concordato preventivo non può essere

riconosciuta la veste di parte civile, giacché detta società non è quella che

aveva sporto la denuncia. Per effetto di una fusione delle due società, i

diritti in capo alla denunciante sono passati alla __________ in concordato

preventivo in forza di una cessione convenzionale. Col che a __________ in

concordato preventivo, in quanto cessionaria, non spetta la veste di parte

civile ed essa non può far valere alcuna pretesa nel processo.

4.1

Giusta l’art. 69 cpv. 1 CPP, ogni persona (fisica o giuridica)

danneggiata moralmente o materialmente da un reato - ossia personalmente,

direttamente ed attualmente lesa nel suo bene giuridico da un reato - può

costituirsi parte civile nel processo (RtiD I-2010 n. 14, consid. 2.1 con

numerosi rif.). Il ruolo privilegiato di parte lesa (e conseguentemente di

parte civile) è, pertanto, giustificato solo se è, e rimane, riservato alla

persona direttamente toccata dal reato. Ciò esclude i terzi che vi sono

coinvolti solo in maniera indiretta, come i cessionari in forza della legge o

di un contratto, gli azionisti o gli amministratori di una società (Rep. 1998,

n. 101 consid. 2d; Marazzi, il GIAR, l’arbitro nel processo penale in: CFPG,

pag. 37, 38; Rusca/Salmina/Verda, Commento del codice di procedura penale

ticinese, n. 4 ad art. 69).

4.2

Nel suo gravame, la ricorrente non contesta che, per effetto

della fusione - per assorbimento - fra la __________ e la PC 3, __________ ha

assunto tutti gli attivi e i passivi della PC 3. In concreto, ci troviamo confrontati non già ad una cessione convenzionale - come sembra sostenere

la ricorrente - ma ad un vero atto di successione universale di tutto il

patrimonio di una società (quello della PC 3). In queste evenienze, ossia in

caso di successione universale, alla stessa stregua degli eredi che subentrano

nei diritti del de cujus (Rusca/Salmina/Verda, op. cit., n. 4 all’art. 69;

Piquerez, Procédure pénal suisse, ed. 2000 nota a piè di pagina 5 alla nota

marginale n. 1312, pag. 293), occorre riconoscere questi diritti anche ad una

società che riprende gli attivi e i passivi (il patrimonio) di un'altra per

effetto di una fusione. Per il che alla __________ in concordato preventivo,

che è subentrata nei diritti della PC 3, compete la veste di parte civile.

4.3

Rimane

da decidere se __________ in concordato preventivo può avanzare delle pretese

nel processo penale accanto alla massa fallimentare di __________. Le

disposizioni degli art. 163 segg. CPP, che governano i crimini e i delitti nel

fallimento e nell’esecuzione per debiti, tutelano prevalentemente le pretese

dei creditori nell’ambito della procedura di pignoramento e in quella

fallimentare (Brunner, Basler Kommentar, ed. 2003 n. 7 ad art. 163). In

dottrina non è sempre chiaro chi - l'amministrazione del fallimento o i singoli

creditori - possa assumere la qualità di parte civile (Brunner, op. cit. N.

37.

ad art. 163; Schmid, Strafprozessrecht, 4a ed. Zurigo, n.

508.

e nota a piè di pagina 140 con rif.). La CRP ha già avuto modo di chiarire che, nell’ambito di procedimenti per reati fallimentari, si deve riconoscere

la veste di parte civile tanto ai creditori, quanto all’amministrazione del

fallimento, quali danneggiati nel procedimento relativo all’esercizio

dell’azione civile nel processo penale (CRP 7 dicembre 2004 inc. n. 60.2004.222

consid. 2.2 e 2.3; Brunner, op. cit. N. 38 ad art.

163). Ne discende che __________ in concordato

preventivo può far valere le sue pretese di risarcimento in sede penale,

indipendentemente dalle argomentazioni sviluppate dal giudice di prima istanza

in ordine alla cessione dei diritti ai creditori ai sensi degli art. 260 LEF e

757.

CO. Resta inteso che le pretese di risarcimento non possono essere fatte

valere due volte. Se le stesse vengono riconosciute ad un creditore, di ciò si

deve tener conto per i diritti che vengono avanzati dalla massa fallimentare.

In concreto, il presidente della prima Corte non ha riconosciuto alcunché alla

massa fallimentare nell’ambito di questo procedimento, per cui il tema neppure

si pone.

5.

In ordine al risarcimento del danno, l'insorgente si duole che il presidente

della Corte ha liquidato il danno riferito alle spese legali di __________. in

concordato preventivo per la somma di fr. 38'308.50. In concreto - sostiene la

ricorrente - il danno andava considerato nell'ambito dell'assegnazione delle

ripetibili per la cui determinazione il giudice avrebbe dovuto riferirsi alla

LAvv - accertando l’esorbitanza della tariffa oraria di fr. 385.- - così come

avrebbe dovuto tenere conto della parziale soccombenza in seguito al decreto di

non luogo a procedere emanato dal procuratore pubblico per il reato di truffa

di modo l’importo assegnato a tale titolo non avrebbe dovuto superare i fr.

10'000.-.

5.1

Contro i dispositivi di una sentenza penale che decidono pretese di

risarcimento, tanto la parte civile quanto il condannato possono ricorrere al

Tribunale d'appello nei modi e nelle forme stabiliti dal Codice di procedura

civile (art. 268 cpv. 1 CPP). Scopo della norma è quello di evitare che la

Corte di cassazione e di revisione penale sia chiamata a statuire sulla

fondatezza di pretese civili, ciò che esula manifestamente dalle sue

attribuzioni. Per tale motivo il termine di ricorso al Tribunale d'appello

contro i dispositivi che decidono pretese di risarcimento decorrono solo dal

passaggio in giudicato della sentenza penale (art. 269 CPP). In materia di

ripetibili, la situazione non manca di analogie nel senso che, statuendo sulle

spese, l’autorità penale decide simultaneamente se e in che misura siano da

attribuire ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP). Quest’ultima norma è stata

introdotta come base legale per ovviare al sistematico diniego di ripetibili,

contrario all’art. 9 Cost. (CCRP 17 agosto 2004 inc. 17.2002.72 consid. 9a;

RDAT I - 1994 n. 83 pag. 212 ; Rapporto della Commissione speciale per l’esame

del CPP, dell’8 novembre 1994, pag. 13 a metà). Non vi è motivo tuttavia, in questo ca­so, perché il dispositivo di prima sede sulle spese e le ripetibili

debba essere impugnato al Tribunale di appello nei modi e nelle for­me

stabiliti dal Codice di procedura civile. Intanto perché non avrebbe senso

deferire a un'autorità civile il giudizio sulle spese di un procedimento

penale. In secondo luogo perché il giudizio sulle ripetibili non si identifica

con quello sul risarcimento del danno: anzi, un danno risarcibile per i costi

causati da un procedimento giudiziario sussiste nella sola misura in cui non

sia coperto dall'eventua­le indennità per ripetibili (Werro in: Commentaire romand, Code des obligations I,

Basilea 2003, n. 14 in fine ad art. 41 con richia­mo a SJ 123/2001 I 154 nel

mezzo). Ciò premesso, nulla osta a che sull'indennità per ripetibili statuisca

questa Corte.

5.2

L'art. 9 cpv. 6 CPP non indica né in che consistano precisamente le

spese ripetibili, né a quali principi occorra attenersi per definirle. L'art.

10.

del Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d'ufficio e di

assistenza giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili (di seguito

Regolamento), definisce ripetibili la partecipazione all'onorario e alle spese

sopportate nell'interesse del cliente. Nel caso in esame, __________ in

concordato preventivo ha richiesto la rifusione tanto delle spese, quanto

dell'onorario di patrocinio per l'assistenza prestata dal suo patrocinatore.

L'art. 12 del Regolamento dispone che nelle pratiche il cui valore non è

determinato o determinabile, come nel processo penale, le ripetibili sono

stabilite in base al tempo di lavoro applicando la tariffa oraria di fr. 280.-.

Simili importi sono stati considerati adeguati dal Consiglio di moderazione (ad

es. BOA 30 pag. 40, BOA 32 pag. 40). Di conseguenza, la tariffa oraria esposta

dall'avv. __________ di fr. 385.- l'ora (TPC 24; all. 6), riservato un patto

diverso con il cliente (art. 10 cpv. 2 Regolamento), risulta eccessiva alla

luce dei principi che governano l'assegnazione delle ripetibili, anche per casi

relativamente difficili come quello in rassegna. Le ripetibili devono, quindi,

essere fissate in fr. 280.- l'ora. Posto che non è stata mossa alcuna obiezione

riguardo l’esposizione di 92 ore e 45 minuti da parte del patrocinatore della

parte civile, la CCRP non ha motivo di distanziarsene. L'onorario per

ripetibili ammonta a fr. 25'970.-. A ciò si devono aggiungere le spese, forfettariamente

calcolate nella misura del 4% dell'onorario, ovvero fr. 1'038.80, in conformità

dell'art. 6 cpv. 1 del Regolamento citato. Complessivamente le ripetibili

ammontano quindi a fr. 27.008.80 (fr. 25'970.- di onorario e fr. 1'038.80 di

spese).

5.4

La ricorrente pretende che le ripetibili devono essere commisurate

al grado di soccombenza e, quindi, che si debba tener conto del fatto che la procuratrice

pubblica ha emanato un decreto di abbandono e che non tutti gli addebiti

contemplati nell'atto di accusa hanno concorso a formare oggetto di condanna.

Invero, in data 27 giugno 2007 la PP ha pronunciato un decreto di non luogo a procedere nei confronti dei due imputati per i

reati di truffa, appropriazione indebita ed amministrazione infedele (AI 154). Tuttavia,

alla CCRP non è parso che, nell'economia del procedimento, l'istruttoria sia

stata resa più difficoltosa e più lunga per il fatto che la PP ha istruito non solo il reato di cattiva gestione, ma anche quelli che hanno formato

oggetto di abbandono. Inoltre, se è vero che non tutti gli addebiti che sono

stati mossi alla ricorrente nell’atto di accusa sono stati confermati dal

giudice di prima istanza, bisogna considerare che la ricorrente è stata

prosciolta soltanto per taluni episodi, che il reato che si è consumato sarebbe,

comunque, rimasto uno solo e che la pluralità di atti che potevano configurare

una cattiva gestione dovevano essere valutati nell'ambito della commisurazione

della pena (cfr. considerando 3.1 di questa decisione). Ferme queste premesse, e

rilevato inoltre che l’azione penale è competenza del procuratore pubblico cui spetta,

in particolare, la redazione dell’atto di accusa, non si può, in concreto,

considerare che la parte civile sia risultata soccombente. In queste senso, non

si giustifica una riduzione delle ripetibili.

6.

Da ultimo, la ricorrente contesta che ricorrano i motivi per il

mantenimento del sequestro conservativo sui conti bancari degli accusati e, in

particolare sui suoi averi, ovvero sul conto corrente n. c/o __________.

6.1

Il primo giudice ha deciso il mantenimento del sequestro

conservativo sul conto citato (oltre che su quello di __________) per garantire

il pagamento degli importi riconosciuti alle parti civili. Nulla ha detto,

però, né riguardo la base legale di tale sequestro né riguardo le sue

motivazioni (sentenza impugnata, consid. 36, pag. 38).

6.2

Giusta l’art. 71 cpv. 3 CP, in vista dell’esecuzione del

risarcimento - e meglio, del risarcimento equivalente di cui al cpv. 1 CP,

ordinato dal giudice quando i valori soggetti a confisca non sono più

reperibili - l’autorità inquirente può sottoporre a sequestro valori

patrimoniali dell’interessato anche se non sono direttamente provento di reato.

Il sequestro non fonda alcuna pretesa privilegiata in favore dello Stato

nell’ambito dell’esecuzione forzata.

La misura

del sequestro conservativo ha effetto, dopo la crescita in giudicato della

sentenza, sin quando non sarà possibile procedere alla realizzazione dei valori

confiscati per le vie esecutive (N. Schmid, Kommentar Einziehung, organisiertes

Verbrechen und Geldwäscherei, vol. I , ZH 1998, § 2/art.

59.

CP n. 172-174; Trechsel, K.K., n. 20 ad art. 59 CP citati in STF 16.10.2003

6P.94/2003+6S.246/2003). Così come precisato dal TF,

l’art. 71 cpv. 3 CP (art. 59 n. 2 cpv. 3 vCP) costituisce la base legale per il

sequestro conservativo ad opera del giudice di beni anche a garanzia delle

pretese risarcitorie delle parti civili (STF 16.10.2003

6P.94/2003+6S.246/2003).

Tuttavia,

presupposto del sequestro conservativo a favore della parte civile è

l’esistenza di una pretesa risarcitoria dello Stato ai sensi dell’art. 71 cpv.

1.

CP assegnata, su sua richiesta, al danneggiato in forza dell’art. 73 CP.

6.3

A norma dell'art. 71 cpv. 1 CP, se i valori patrimoniali sottostanti

alla confisca non sono più reperibili, siccome consumati, dissimulati o

alienati, il giudice ordina in favore dello Stato un risarcimento equivalente,

e ciò per evitare che colui che si è spossessato di valori patrimoniali

soggetti a confisca sia avvantaggiato rispetto a chi li ha conservati (DTF 129

IV 109 consid. 3.2; 123 IV 74 consid. 3; FF 1993 III pag. 221). Il risarcimento

equivalente ha, dunque, un ruolo sostitutivo della confisca e, in quanto tale,

non può creare vantaggi o inconvenienti (DTF 123 IV 74 consid. 3). In ragione

del suo carattere sussidiario, il risarcimento equivalente può, quindi, essere

ordinato solo nell’eventualità in cui, se valori patrimoniali fossero stati

disponibili, la confisca sarebbe stata pronunciata (DTF 1B_185/2007 del 30

novembre 2007 consid. 10.1; Schmid, Kommentar,

Einziehung Organisiertes Verbrechen, Geldwäscherei, Band I, II ed. 2007 n. 99

ad art. 70-72). Il risarcimento equivalente soggiace,

quindi, alle stesse condizioni della confisca (Schmid, op. cit.; N. 105 ad art.

70-72). Ciò significa che il giudice, per poter ordinare un simile

provvedimento, deve accertare che l'infrazione che si è consumata era

generatrice di profitti e che valori patrimoniali provento del reato sono stati

incorporati nel patrimonio dell'accusato (DTF 1B_185/2007 cit.) o di un terzo.

Questi indebiti profitti possono configurarsi mediante un aumento degli attivi,

ma anche con una diminuzione dei passivi (Schmid, op. cit. n. 102 ad art. 70-72

CP; Baumann, Basler Kommentar, N. 53 ad art. 70-71; Hirsig-Vouilloz,

Commentaire Romand, CP I n. 7 all'art. 71).

6.4

Nel caso in esame non si può certo sostenere che l'infrazione che

è stata consumata dalla ricorrente sia stata generatrice di profitti. La sua

condotta costitutiva di reato ha generato a __________ perdite per ca. 9.5 milioni,

senza che l’autrice abbia tratto da essa alcun beneficio.

La

situazione non si pone negli stessi termini per __________, che è stato

condannato anche per amministrazione infedele aggravata.

In queste

condizioni, non vi sono gli estremi per ordinare in favore dello Stato un

risarcimento equivalente ai sensi dell’art. 71 cpv. 1 CP e, quindi, nemmeno vi

sono gli estremi per un’assegnazione alla parte civile di tale risarcimento ai

sensi dell’art. 73 cpv. 1 lett. c: il conto corrente n. di RI 1 c/o __________

deve, perciò, essere dissequestrato.

7.

Gli oneri processuali seguono la

soccombenza, ossia sono posti nella misura di 2/10 a carico dello Stato e per i

rimanenti 8/10 a carico di RI 1. La ricorrente rifonderà alla parte civile __________

in concordato preventivo fr. 800.- per ripetibili ridotte.

Non vengono assegnate ripetibili a PC 1, che ha

preso posizione senza far ricorso ad un patrocinatore.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

-

il dispositivo n. 4 della sentenza impugnata è

modificato come segue:

“4. __________

e RI 1 sono condannati a pagare, in solido, complessivi fr. 141'691.50 alle PC __________

in concordato preventivo, PC 2 e PC 1.

Detto importo va suddiviso tra le tre parti civili citate

in proporzione dei crediti di fr. 368'205.85 per __________ in concordato

preventivo, fr. 109'809.55 per PC 2 e fr. 213'078.80 per PC 1.

__________

e RI 1 sono, inoltre, condannati a pagare, in solido, fr. 27'008.80 per

ripetibili alla PC __________ in concordato preventivo”.

- il

dispositivo n. 6 della sentenza impugnata è modificato nel senso che è

dissequestrato il conto corrente n. di RI 1 c/o __________.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti nella misura di 8/10 a carico di RI 1

e per il resto a carico dello Stato. RI 1 rifonderà a __________ in concordato

preventivo la somma di fr. 800.- per ripetibili ridotte.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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