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Decisione

17.2010.30

Motivo di revisione di cui all'art. 299 lett. c CPP, nozione di fatto o mezzo di prova nuovo e rilevante

15 dicembre 2010Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

I fatti o i mezzi di prova nuovi sono rilevanti quando

siano suscettibili di inficiare gli accertamenti alla base della prima sentenza

in modo da far presagire, sulla scorta del nuovo stato di fatto, un giudizio

sensibilmente più favorevole al condannato (DTF 122 IV 66 consid. 2a con richiami; Piquerez, op. cit., pag. 757 n. 3531;

Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n.

24)

2. A fondamento della propria istanza

di revisione, RI 1 produce una dichiarazione di data 29 gennaio 2010 della __________

dalla quale – secondo lo stesso istante - emergerebbe che l’odocronografo

installato sulla sua vettura è difettoso e che, pertanto, i dati relativi alla

velocità e alla distanza rilevabili dall’apparecchio risultano maggiorati del

32% (cfr. doc. A prodotto con l’istanza). A detta dell’istante, ciò significa

che la velocità da lui raggiunta la sera del 21 gennaio 2009 non è quella

rilevata dal primo giudice sulla scorta della lettura del disco odocronografo

ma si attesta, in realtà, a soli 81 km/h. Dedotto il margine di tolleranza - continua RI 1 - si arriva ad una velocità massima di 71 km/h, ovvero ad una velocità inferiore al vigente limite di 80 km/h e, pertanto, non sanzionabile (istanza, pag. 2).

3. La dichiarazione della __________ non può essere considerata

rilevante già solo per il fatto che essa è stata rilasciata il 29 gennaio 2010

Considerandi

- ovvero ad oltre un anno dai fatti in narrativa - e non fornisce alcun

elemento da cui si possa dedurre che il difetto all’odocronografo fosse già

presente il 21 gennaio 2009 e abbia, già allora, determinato la registrazione di

una velocità superiore a quella reale.

Ma, soprattutto, la non rilevanza del doc. A deriva da un altro elemento, e

meglio dalla circostanza per cui dagli atti dell’incarto risulta che la vettura

utilizzata dall’istante il giorno dell’infrazione era la Mercedes Benz E200 K targata TI (cfr. oltre al DA indicato in ingresso, il rapporto di

segnalazione AI 1, pag. 1) mentre la vettura sottoposta al controllo della __________

è indicata come “Mercedes Benz TI”. RI 1, con l’istanza, non ha nemmeno

tentato di fornire una spiegazione in merito alla mancata corrispondenza tra il

numero di targa della vettura da lui utilizzata il giorno dell’infrazione e

quello indicato nella dichiarazione prodotta con l’istanza, ciò che non può che

far sorgere più di un dubbio in merito all’autoveicolo (e all’odocronografo)

effettivamente esaminato dalla __________.

In queste condizioni il doc. A non è assolutamente suscettibile di scuotere la

sentenza del giudice della Pretura penale e far presagire un giudizio più

favorevole al condannato.

4.

Visto quanto precede, l’istanza di revisione deve essere respinta

senza che sia necessario procedere agli ulteriori atti istruttori richiesti

dall’istante (istanza, pag. 3).

5.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico

dell’istante (art. 15 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. L’istanza è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 400.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 500.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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