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Decisione

17.2010.31

Grave infrazione alle norme della circolazione. Accertamento arbitrario della velocità; lettura di un disco odocronografo

23 novembre 2010Italiano21 min

Source ti.ch

Fatti

I due agenti - sostiene - hanno verificato tale

distanza con modalità che violano i diritti della difesa: infatti, essi l’hanno

fatto “posteriormente alla convocazione in Pretura penale, al di fuori

dell’inchiesta formale e in assenza dell’accusato e del rappresentante della

difesa” (ricorso, pag. 7). Al proposito, il ricorrente si duole, inoltre,

del fatto che non vi è agli atti alcuna documentazione che attesti “in quale

modo sia stato effettuato il rilevamento e la misurazione della distanza”.

In particolare - precisa - non vi è agli atti alcuna cartina topografica “che

permetta di garantire con certezza che la distanza effettiva fra il luogo del

fermo e il cartello di inizio località sia di 500 ml”: l’accertamento in

questione è quindi arbitrario, in quanto agli atti non vi sono misurazioni

oggettive e verificabili a riguardo (ricorso, pag. 8).

2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;

118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così

che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare

perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione

delle prove siano viziati da errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con

rinvii). E’, infatti, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione

delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita

di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di

equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13

consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si

basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118

Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto

modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il

primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo

di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova

idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha

tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I

8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove

certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi

valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio

da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in

più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono

condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un

valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Per essere annullata, una sentenza deve essere

inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2

consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid.

2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

2.4. Va, in primo luogo, osservato che il giudice di prime cure sbaglia

nel definire “oggettiva” (siccome “tra due punti geografici fissi”) la

misurazione delle distanze operata dagli agenti.

Diversamente dalle rilevazioni concernenti il

punto di situazione del cartello di fine località-__________ e quello

segnalante l’inizio località-__________, le misurazioni effettuate a partire

dal punto in cui è stato fermato RI 1 hanno, invece, una componente soggettiva

nella misura in cui il tale luogo è stato determinato dagli agenti sulla base

dei loro ricordi di quanto accaduto alcuni mesi prima, in assenza di altre

rilevazioni.

Ciò detto, le censure del ricorrente riguardanti

tali misurazioni cadono, comunque, nel vuoto. Non vi è, infatti, alcun arbitrio

da parte del primo giudice nell’accertare che fra il luogo del fermo e il

cartello di inizio località di __________ intercorre una distanza di circa 500 metri.

Nella misura in cui tale distanza è stata

accertata sulla base delle dichiarazioni concordanti dei due agenti che hanno

proceduto al blocco del tassista, __________ e __________, convocati al

dibattimento come testimoni e ritenuti credibili, e nella misura in cui non

risultano dagli atti elementi di segno contrario - in particolare RI 1 non ha

fornito una diversa versione dei fatti, sostenendo solo nel gravame che il

fermo è avvenuto a soli 100 metri dal cartello - l’accertamento pretorile non

può essere considerato viziato da arbitrio.

L’audizione di agenti di polizia in qualità di

testimoni in relazione a circostanze di fatto che hanno personalmente

constatato non pone del resto problemi nemmeno dal profilo delle garanzie

procedurali della difesa.

Nel caso concreto non si può rimproverare ai due

agenti di essersi recati, una volta ricevuta la convocazione in pretura, sui

luoghi in questione e di aver effettuato, in previsione delle domande del

giudice, delle misurazioni per poter riferire in modo più preciso di quanto

avrebbe altrimenti potuto fare. Che ciò non sia avvenuto al momento del fermo

ma solo in un secondo tempo (dopo la convocazione in Pretura) e che la

misurazione della distanza sia stata effettuata senza la partecipazione

dell’imputato è irrilevante. L’elemento di prova del fatto in questione - la

testimonianza - è stato esperito in contradditorio, ovvero al dibattimento, in

presenza dell’accusato, salvaguardando pienamente i diritti della difesa che

era, ad esempio, libera di porre domande più circostanziate ai testimoni

sentiti in relazione al punto del fermo, rispettivamente di produrre mappe

topografiche o quant’altro indicanti il luogo dove, a suo parere, sarebbe in

realtà avvenuto il fermo. Se è vero che l’autorità inquirente avrebbe potuto chiedere

da subito ai due un breve rapporto in relazione all’accaduto, il procedimento

seguito nella fattispecie non appare essere in contrasto con le norme

processuali vigenti, né appare lesivo dei diritti della difesa.

In relazione a tale aspetto il ricorso si rivela,

pertanto, infondato.

3. Il ricorrente contesta inoltre l’accertamento pretorile riguardante

l’entità del superamento di velocità determinante.

3.1. Il giudice della pretura penale ha accertato che sul tratto di

strada dove RI 1 è stato fermato il limite di velocità è di 50 Km/h e, sulla scorta dei dati del disco odocronografo, che l’autovettura procedeva a 110 Km/h (125 Km/h indicati dal disco, meno 4/5 Km/h per un’imperfezione della rilevazione, meno

ulteriori 10 Km/h di margine di tolleranza), con un superamento di 60 Km/h del limite consentito (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 4). Al proposito, il primo giudice

ha spiegato che, come spiegato al dibattimento dall’agente __________, risulta

chiaramente dal segno a penna fatto sul disco odocronografo al momento del

fermo, che “pochi istanti prima del fermo (indicato sullo stesso con un

segno blu) il grafico che registra la velocità crolla bruscamente, da poco

sopra la linea corrispondente ai 125 Km/h fino a 0 Km/h. In seguito sul disco per diversi minuti non vi è alcuna traccia, la quale riprende poi per alcuni

minuti attorno alle ore 06.00” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 11).

3.2. Il ricorrente critica, anzitutto, la prassi della polizia di

esaminare con una lettura puramente visiva i dischi odocronografi, “benché

Considerandi

la lettura strumentale degli stessi (più precisa) sia possibile mediante

apparecchi in possesso delle ditte di produzione” (ricorso, pag. 5) e

sostiene che, operando un mero controllo visivo, “non di rado (…) la

polizia erra nella lettura corretta dei dati”. Al riguardo, cita un

precedente caso trattato dal patrocinatore del ricorrente, dove l’errore era

emerso grazie ad una perizia tecnica effettuata dalla polizia scientifica

(ricorso, pag. 5).

RI 1 sostiene, dunque, che anche nel caso

concreto vi é stato un errore di lettura del disco, prima da parte degli

inquirenti e poi da parte del giudice della pretura penale (ricorso, pag. 5-6).

Il ricorrente, che con una fotocopiatrice ha effettuato un ingrandimento dei

picchi di velocità determinanti, ritiene che “non corrisponde al vero che il

picco di 125 Km/h sia l’ultimo rilevato e che dai 125 Km/h la velocità crolla a 0 Km/h” (ricorso, pag. 6). Vi è infatti - continua il ricorrente -

“un ultimo picco di velocità dopo quello di 125 Km/h: la velocità cala

inizialmente da 125 Km/h a circa 85 Km/h, per poi risalire a 98 Km/h e scendere infine a 0 Km/h”: in assenza di opportune rilevazioni da parte della

polizia scientifica, è “impossibile stabilire a che distanza dall’arresto del

veicolo sia avvenuto il picco di 98 Km/h, e soprattutto quello di 125 Km/h” (ricorso, pag. 6).

E’ impensabile - continua il ricorrente - che

egli abbia accelerato “da 85 Km/h a 98 Km/h all’interno del comune di __________ quando si era già accorto della pattuglia di polizia dietro di lui” ed

è, perciò, evidente che la variazione di velocità é avvenuta in precedenza e

che RI 1 ha scalato di una marcia e rallentato la corsa ad inizio località

(ricorso, pag. 6). Secondo RI 1, “costituisce arbitrio nell’accertamento dei

fatti ritenere che l’ultimo picco di velocità rilevato dal disco odocronografo

sia stato quello di 125 Km/h e, di riflesso, che il ricorrente procedeva a tale

velocità all’interno dell’abitato di __________” (ricorso, pag. 6-7). E’

ben più verosimile - continua - che egli procedesse a 125 Km/h nel tratto limitato a 80 Km/h fra l’abitato di __________ e quello di __________ e che abbia

ridotto poi la sua velocità a 85 Km/h per, infine, riaccelerare a 98 Km/h prima dell’abitato di __________ (ricorso, pag. 7).

3.3

Va, anzitutto, osservato che la documentazione

prodotta dal ricorrente unitamente al suo gravame - in particolare il “rapporto

di accertamento tecnico” di cui al doc. 2 - non può essere acquisita agli

atti poiché in sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che

ha formato oggetto del primo giudizio: nuove prove non sono pertanto ricevibili

(Rep. 1973, pag. 240 consid. 7; sentenza CCRP del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 24 maggio 2004 in re CFCG c. S.B.; da ultimo, sentenza CCRP del 2

dicembre 2009, inc. 17.2009.25, consid. 3.3). Le

considerazioni del ricorrente relative al contenuto di questo nuovo documento

sono, pertanto, irricevibili.

3.4

Deve, invece, essere accolta la critica del ricorrente secondo cui è

arbitrario dedurre, da un esame puramente visivo del disco, che egli sul tratto

di strada fra l’inizio del limite di 50 Km/h a __________ e il punto di arresto del veicolo viaggiava a 110 km/h.

Anzitutto va rilevato che nel caso in esame non

vi sono altre emergenze, oltre al disco odocronografo, che provino la velocità

tenuta dal ricorrente. Sentito dalla polizia cantonale, l’accusato non ha

negato di aver circolato ad una velocità oltrepassante i limiti (che conosceva)

ma non ha precisato di quanto, limitandosi ad accettare le risultanze del

rilevamento tecnico (“Non si scappa. Quello che è scritto sul disco

corrisponde a verità”; verbale di interrogatorio 14 febbraio 2009, pag. 2)

e prendendo atto della velocità contestatagli dall’agente sulla base della

lettura del disco (“Prendo atto che mi viene contestata la velocità di km/h 110”; verbale di

interrogatorio 14 febbraio 2009, pag. 2).

Modificando tale sua versione, al dibattimento,

egli ha, poi, contestato di avere circolato a velocità eccessiva pretendendo di

avere rispettato i limiti di velocità (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7).

Nemmeno i due poliziotti che lo hanno seguito hanno

saputo dare indicazioni precise sulla velocità a cui viaggiava: essi si sono,

infatti, limitati a genericamente affermare che il ricorrente viaggiava a

velocità eccessiva e a sostenere di essere riusciti a fermarlo solo in

territorio di __________, senza però nemmeno riferire a quale velocità loro

stessi procedevano durante l’inseguimento (“abbiamo visto un’auto scura con

le insegne taxi uscire da __________ e immettersi su __________ in direzione

Nord a velocità inadeguata”; “giunti alla fine della zona abitata

abbiamo constatato che il veicolo aveva preso ancora più distanza nei nostri

confronti”; verbale di audizione 10 giugno 2010, pag. 1).

Sulla base di un esame puramente visivo del disco

(o meglio, delle sue fotocopie ingrandite presenti nell’incarto) si può notare

che la linea della velocità non crolla verticalmente e linearmente dall’ultimo

picco di circa 125 Km/h sino all’arresto del veicolo, come ha constatato il

primo giudice, ma che vi è nel mezzo un’ulteriore accelerazione e quindi una

decelerazione fino all’arresto del veicolo. Per un breve tratto, fra i solchi

tratteggiati che delimitano gli 80 e i 100 Km/h, la linea tracciata dall’ago di rilevazione si fa infatti più spessa, “doppia”, indicando un ulteriore picco dopo

quello di 125 Km/h.

Il primo giudice ha, per contro, accertato - ciò

che contrasta con le risultanze in atti - che la linea piomba bruscamente fino

all’arresto del veicolo e da ciò ha, dunque, erroneamente accertato che, negli

ultimi momenti prima di essere fermato dalla polizia, il tassista circolava

ancora al massimo della velocità segnalata sul disco, decelerando solo a

seguito dell’intervento della polizia.

La circostanza avrebbe potuto essere irrilevante

se RI 1 fosse stato fermato dopo aver percorso un lungo tratto di strada in cui

la velocità consentita era di 50 Km/h potendo, in questa ipotesi, dedurre che

anche il penultimo picco registrato dal disco (di 125 Km/h) sia avvenuto in un punto in cui la velocità massima autorizzata era di 50 Km/h.

Invece, RI 1 ha percorso solo 500 metri su un tratto di strada in cui la velocità consentita era limitata a 50 Km/h, in quanto è stato accertato che egli si è fermato 500 metri dopo il cartello di inizio località mentre in precedenza - e per più di 2 Km - ha viaggiato su un tratto di strada in cui la velocità consentita era di 80 Km/h.

In queste condizioni, procedendo ad una lettura

puramente visiva del disco e senza l’ausilio di un’analisi tecnica che metta in

relazione il percorso effettivo seguito dall’imputato con il grafico della

velocità e il grafico della distanza percorsa dal veicolo, non è, quindi,

possibile stabilire se effettivamente il picco di velocità di 125 Km/h sia stato toccato da RI 1 all’interno della località di __________ o se, piuttosto, in tale

tratto di strada egli viaggiava fra gli 80 e i 100 Km/h (ancora da dedursi i limiti di tolleranza), avendo invece raggiunto tale picco sul tratto di

strada precedente (tra la fine della località di __________ e __________, dove

il limite di velocità era più alto).

In un caso come quello in esame, dunque, la

velocità di percorrenza di RI 1 nel tratto limitato a 50 Km/h poteva essere determinata unicamente sulla base di un’analisi peritale - da demandare alla

polizia scientifica o ad un perito esterno - che mettesse in relazione le varie

rilevazioni del disco, ovvero il grafico della velocità (linea principale sul

disco), il grafico della distanza percorsa dal veicolo (linea a zig-zag vicino

alla parte centrale del disco) con il percorso effettivo seguito dall’imputato,

e che tenesse in considerazione l’imprecisione della rilevazione (che segnala

un’andatura del veicolo a 4/5 Km/h anche nei momenti in cui esso era fermo).

Alla luce di quanto sopra e in assenza di

un’accurata analisi del disco in questione, è arbitrario considerare provato

che, nel tratto di strada con limite generale di 50 Km/h, RI 1 circolava alla velocità di 110 Km/h.

La sentenza impugnata va pertanto annullata e gli

atti ritornati al giudice della pretura penale affinché

disponga i necessari complementi probatori alfine di determinare la velocità.

3.5

Le conclusioni della sentenza impugnata non possono essere sanate

nemmeno considerando, come fatto dal primo giudice in via abbondanziale, che “quand’anche

la punta massima di velocità fosse stata raggiunta nel tratto in cui vige il

limite di 80 Km/h, in virtù della consolidata giurisprudenza del Tribunale

federale, un superamento di 30 km/h all’esterno delle località sarebbe

qualificabile come grave violazione delle norme della circolazione”

(sentenza impugnata, consid. 14, pag. 14).

Se il principio giuridico riferito è senz’altro

corretto (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1), va anzitutto osservato che il

decreto d’accusa imputa a RI 1 il superamento del limite di 50 Km/h a __________, non altri superamenti di velocità accaduti in precedenza su altri tratti di

strada, oggetto di altre limitazioni. In assenza di un’adeguata prospettazione

di tale alternativa, il rispetto del principio accusatorio impedisce la

condanna dell’imputato per questa condotta, senza che il giudice abbia messo in

atto la procedura di cui all’art. 250 CPP.

E anche in questa eventualità, va ancora

osservato che - pur trattandosi di due infrazioni gravi alle norme della

circolazione - la colpa del conducente che supera di 60 Km/h il limite vigente all’interno di una località (circolando a 110 Km/h sul limite di 50 Km/h) è senza dubbio più pesante della colpa di chi supera il limite fuori

località di 30 Km/h (circolando a 110 Km/h sul limite di 80 Km/h).

Pertanto, anche qualora l’eventualità evocata dal

primo giudice in via abbondanziale potesse essere condivisa e fosse stata

ossequiata la procedura di cui all’art 250 CPP, gli atti andrebbero in ogni

caso rinviati in prima sede per la ricommisurazione della pena inflitta.

4.

In esito all’attuale sentenza e in base al principio della

soccombenza si giustifica di caricare gli oneri processuali allo Stato, che rifonderà

a RI 1 fr. 800.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).

Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente

la Pretura penale in sede di rinvio.

Dispositivo

Per questi motivi,

visto sulle spese

anche l’art. 39 lett. d LTG

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale affinché

proceda così come indicato nei considerandi.

2. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al

ricorrente

fr. 800.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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