17.2010.31
Grave infrazione alle norme della circolazione. Accertamento arbitrario della velocità; lettura di un disco odocronografo
23 novembre 2010Italiano21 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.31
Data decisione, Autorità:
23.11.2010, CCRP
Titolo:
Grave infrazione alle norme della circolazione.
Accertamento arbitrario della velocità; lettura di un disco odocronografo
ARBITRIO
INFRAZIONE ALLE NORME DELLA CIRCOLAZIONE
VELOCITÀ
art. 90 cpv. 2 LCSTR
Incarto n.
17.2010.31
Lugano
23 novembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 9 luglio 2010 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 10 giugno 2010 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 14 settembre 2009, il procuratore pubblico ha
riconosciuto RI 1, tassametrista, autore colpevole di grave infrazione alle
norme della circolazione, per avere, il 14 febbraio 2009 a __________, violato gravemente le norme medesime cagionando un serio pericolo per la sicurezza
altrui, in particolare per aver circolato con la vettura Citroën TI alla
velocità di 110 Km/h, dedotto il margine di tolleranza, accertata dalla polizia
mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 Km/h.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la
condanna di RI 1 alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr. 70.-
ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 1'750.-), sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 1'500.- e al
pagamento di tasse e spese.
B. Con sentenza 10 giugno 2010, il giudice della Pretura penale, statuendo
sull’opposizione presentata da RI 1, ha confermato il decreto d’accusa,
condannandolo per il reato di grave infrazione alle norme della circolazione,
rettificando tuttavia la fattispecie rimproverata nel senso che il superamento
della velocità non era stato accertato mediante apparecchio radar bensì grazie
al disco odocronografo sulla vettura.
In applicazione della pena, il primo giudice ha
condannato l’imputato alla pena pecuniaria di 25 aliquote giornaliere da fr.
40.- ciascuna (corrispondenti a complessivi fr. 1'000.-), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, oltre alla multa di fr. 300.-
e al pagamento di tasse e spese.
C. In data 11/14 giugno 2010, RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice. Nei motivi del gravame, presentato il
9/12 luglio seguente, il ricorrente censura gli accertamenti del giudice di
prime cure relativi all’entità del superamento di velocità determinante e al
luogo esatto in cui tale superamento è avvenuto e ritiene sproporzionata alla
sua colpa la sanzione comminata.
Egli postula, in via principale, l’annullamento
della pronuncia e il rinvio degli atti al Ministero pubblico per l’esecuzione
di una perizia tecnica sul disco odocronografo e un sopralluogo in
contradditorio per stabilire la distanza fra il punto di fermo da parte della
polizia e il cartello di inizio località a __________. In via subordinata, RI 1
chiede il suo proscioglimento dal reato contemplato all’art. 90 cpv. 2 LCStr. e
la trasmissione dell’incarto alla Sezione della circolazione per l’emanazione
di una multa ex art. 90 cpv. 1 LCStr. In via ancora più subordinata, egli
postula una diminuzione della pena inflitta e la riduzione a due anni del
periodo di prova relativo alla sospensione condizionale della pena.
D. Con scritto 23/26 luglio 2010, il procuratore pubblico ha chiesto la
reiezione del gravame, affermando come la sentenza impugnata sia ineccepibile
sotto ogni aspetto e come le argomentazioni ricorsuali siano prettamente
appellatorie.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione
delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295
cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149
consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1
con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).
2. In primo luogo il ricorrente censura l’accertamento del primo
giudice, secondo cui il punto del fermo disterebbe 500 metri dal cartello di inizio località.
2.1. Nella sentenza impugnata il primo giudice ha accertato che, in data 14
febbraio 2010, alle ore 5.40 di mattina, RI 1 è stato fermato dalla polizia
comunale di __________ sulla strada cantonale in territorio di __________,
mentre alla guida della sua vettura adibita a taxi trasportava quattro
passeggeri nella citata località dopo il carnevale di __________ (sentenza
impugnata, consid. 2, pag. 4). Il giudice della pretura penale ha accertato che
il fermo è stato effettuato “circa 500 metri dopo il cartello indicante l’inizio della località di __________, limite di velocità generale 50 Km/h”, poiché così concordemente riferito dai due agenti della polizia intervenuti quella
notte, sentiti come testimoni al dibattimento (sentenza impugnata, consid. 10,
pag. 11).
Nonostante la difesa abbia lamentato di non
essere stata coinvolta in tale accertamento, operato dai due agenti di polizia comunale
solo dopo aver ricevuto la citazione in Pretura, il giudice di prime cure ha
ritenuto che tali misurazioni - “oggettive, non soggettive” e “tra
due punti geografici fissi” - non hanno comportato alcun pregiudizio per
l’accusato (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 12).
2.2. Il ricorrente sostiene che tale accertamento è sbagliato e che, in
realtà, il fermo è avvenuto “poco dopo l’inizio dell’abitato di __________”,
e meglio a circa 100 metri dal relativo cartello (ricorso, pag. 7).
Fatti
I due agenti - sostiene - hanno verificato tale
distanza con modalità che violano i diritti della difesa: infatti, essi l’hanno
fatto “posteriormente alla convocazione in Pretura penale, al di fuori
dell’inchiesta formale e in assenza dell’accusato e del rappresentante della
difesa” (ricorso, pag. 7). Al proposito, il ricorrente si duole, inoltre,
del fatto che non vi è agli atti alcuna documentazione che attesti “in quale
modo sia stato effettuato il rilevamento e la misurazione della distanza”.
In particolare - precisa - non vi è agli atti alcuna cartina topografica “che
permetta di garantire con certezza che la distanza effettiva fra il luogo del
fermo e il cartello di inizio località sia di 500 ml”: l’accertamento in
questione è quindi arbitrario, in quanto agli atti non vi sono misurazioni
oggettive e verificabili a riguardo (ricorso, pag. 8).
2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;
118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così
che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati da errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con
rinvii). E’, infatti, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione
delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita
di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13
consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si
basa unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (DTF 118
Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto
modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il
primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo
di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova
idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha
tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I
8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove
certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi
valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio
da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in
più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono
condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un
valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).
Per essere annullata, una sentenza deve essere
inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2
consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid.
2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
2.4. Va, in primo luogo, osservato che il giudice di prime cure sbaglia
nel definire “oggettiva” (siccome “tra due punti geografici fissi”) la
misurazione delle distanze operata dagli agenti.
Diversamente dalle rilevazioni concernenti il
punto di situazione del cartello di fine località-__________ e quello
segnalante l’inizio località-__________, le misurazioni effettuate a partire
dal punto in cui è stato fermato RI 1 hanno, invece, una componente soggettiva
nella misura in cui il tale luogo è stato determinato dagli agenti sulla base
dei loro ricordi di quanto accaduto alcuni mesi prima, in assenza di altre
rilevazioni.
Ciò detto, le censure del ricorrente riguardanti
tali misurazioni cadono, comunque, nel vuoto. Non vi è, infatti, alcun arbitrio
da parte del primo giudice nell’accertare che fra il luogo del fermo e il
cartello di inizio località di __________ intercorre una distanza di circa 500 metri.
Nella misura in cui tale distanza è stata
accertata sulla base delle dichiarazioni concordanti dei due agenti che hanno
proceduto al blocco del tassista, __________ e __________, convocati al
dibattimento come testimoni e ritenuti credibili, e nella misura in cui non
risultano dagli atti elementi di segno contrario - in particolare RI 1 non ha
fornito una diversa versione dei fatti, sostenendo solo nel gravame che il
fermo è avvenuto a soli 100 metri dal cartello - l’accertamento pretorile non
può essere considerato viziato da arbitrio.
L’audizione di agenti di polizia in qualità di
testimoni in relazione a circostanze di fatto che hanno personalmente
constatato non pone del resto problemi nemmeno dal profilo delle garanzie
procedurali della difesa.
Nel caso concreto non si può rimproverare ai due
agenti di essersi recati, una volta ricevuta la convocazione in pretura, sui
luoghi in questione e di aver effettuato, in previsione delle domande del
giudice, delle misurazioni per poter riferire in modo più preciso di quanto
avrebbe altrimenti potuto fare. Che ciò non sia avvenuto al momento del fermo
ma solo in un secondo tempo (dopo la convocazione in Pretura) e che la
misurazione della distanza sia stata effettuata senza la partecipazione
dell’imputato è irrilevante. L’elemento di prova del fatto in questione - la
testimonianza - è stato esperito in contradditorio, ovvero al dibattimento, in
presenza dell’accusato, salvaguardando pienamente i diritti della difesa che
era, ad esempio, libera di porre domande più circostanziate ai testimoni
sentiti in relazione al punto del fermo, rispettivamente di produrre mappe
topografiche o quant’altro indicanti il luogo dove, a suo parere, sarebbe in
realtà avvenuto il fermo. Se è vero che l’autorità inquirente avrebbe potuto chiedere
da subito ai due un breve rapporto in relazione all’accaduto, il procedimento
seguito nella fattispecie non appare essere in contrasto con le norme
processuali vigenti, né appare lesivo dei diritti della difesa.
In relazione a tale aspetto il ricorso si rivela,
pertanto, infondato.
3. Il ricorrente contesta inoltre l’accertamento pretorile riguardante
l’entità del superamento di velocità determinante.
3.1. Il giudice della pretura penale ha accertato che sul tratto di
strada dove RI 1 è stato fermato il limite di velocità è di 50 Km/h e, sulla scorta dei dati del disco odocronografo, che l’autovettura procedeva a 110 Km/h (125 Km/h indicati dal disco, meno 4/5 Km/h per un’imperfezione della rilevazione, meno
ulteriori 10 Km/h di margine di tolleranza), con un superamento di 60 Km/h del limite consentito (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 4). Al proposito, il primo giudice
ha spiegato che, come spiegato al dibattimento dall’agente __________, risulta
chiaramente dal segno a penna fatto sul disco odocronografo al momento del
fermo, che “pochi istanti prima del fermo (indicato sullo stesso con un
segno blu) il grafico che registra la velocità crolla bruscamente, da poco
sopra la linea corrispondente ai 125 Km/h fino a 0 Km/h. In seguito sul disco per diversi minuti non vi è alcuna traccia, la quale riprende poi per alcuni
minuti attorno alle ore 06.00” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 11).
3.2. Il ricorrente critica, anzitutto, la prassi della polizia di
esaminare con una lettura puramente visiva i dischi odocronografi, “benché
Considerandi
la lettura strumentale degli stessi (più precisa) sia possibile mediante
apparecchi in possesso delle ditte di produzione” (ricorso, pag. 5) e
sostiene che, operando un mero controllo visivo, “non di rado (…) la
polizia erra nella lettura corretta dei dati”. Al riguardo, cita un
precedente caso trattato dal patrocinatore del ricorrente, dove l’errore era
emerso grazie ad una perizia tecnica effettuata dalla polizia scientifica
(ricorso, pag. 5).
RI 1 sostiene, dunque, che anche nel caso
concreto vi é stato un errore di lettura del disco, prima da parte degli
inquirenti e poi da parte del giudice della pretura penale (ricorso, pag. 5-6).
Il ricorrente, che con una fotocopiatrice ha effettuato un ingrandimento dei
picchi di velocità determinanti, ritiene che “non corrisponde al vero che il
picco di 125 Km/h sia l’ultimo rilevato e che dai 125 Km/h la velocità crolla a 0 Km/h” (ricorso, pag. 6). Vi è infatti - continua il ricorrente -
“un ultimo picco di velocità dopo quello di 125 Km/h: la velocità cala
inizialmente da 125 Km/h a circa 85 Km/h, per poi risalire a 98 Km/h e scendere infine a 0 Km/h”: in assenza di opportune rilevazioni da parte della
polizia scientifica, è “impossibile stabilire a che distanza dall’arresto del
veicolo sia avvenuto il picco di 98 Km/h, e soprattutto quello di 125 Km/h” (ricorso, pag. 6).
E’ impensabile - continua il ricorrente - che
egli abbia accelerato “da 85 Km/h a 98 Km/h all’interno del comune di __________ quando si era già accorto della pattuglia di polizia dietro di lui” ed
è, perciò, evidente che la variazione di velocità é avvenuta in precedenza e
che RI 1 ha scalato di una marcia e rallentato la corsa ad inizio località
(ricorso, pag. 6). Secondo RI 1, “costituisce arbitrio nell’accertamento dei
fatti ritenere che l’ultimo picco di velocità rilevato dal disco odocronografo
sia stato quello di 125 Km/h e, di riflesso, che il ricorrente procedeva a tale
velocità all’interno dell’abitato di __________” (ricorso, pag. 6-7). E’
ben più verosimile - continua - che egli procedesse a 125 Km/h nel tratto limitato a 80 Km/h fra l’abitato di __________ e quello di __________ e che abbia
ridotto poi la sua velocità a 85 Km/h per, infine, riaccelerare a 98 Km/h prima dell’abitato di __________ (ricorso, pag. 7).
3.3
Va, anzitutto, osservato che la documentazione
prodotta dal ricorrente unitamente al suo gravame - in particolare il “rapporto
di accertamento tecnico” di cui al doc. 2 - non può essere acquisita agli
atti poiché in sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che
ha formato oggetto del primo giudizio: nuove prove non sono pertanto ricevibili
(Rep. 1973, pag. 240 consid. 7; sentenza CCRP del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 24 maggio 2004 in re CFCG c. S.B.; da ultimo, sentenza CCRP del 2
dicembre 2009, inc. 17.2009.25, consid. 3.3). Le
considerazioni del ricorrente relative al contenuto di questo nuovo documento
sono, pertanto, irricevibili.
3.4
Deve, invece, essere accolta la critica del ricorrente secondo cui è
arbitrario dedurre, da un esame puramente visivo del disco, che egli sul tratto
di strada fra l’inizio del limite di 50 Km/h a __________ e il punto di arresto del veicolo viaggiava a 110 km/h.
Anzitutto va rilevato che nel caso in esame non
vi sono altre emergenze, oltre al disco odocronografo, che provino la velocità
tenuta dal ricorrente. Sentito dalla polizia cantonale, l’accusato non ha
negato di aver circolato ad una velocità oltrepassante i limiti (che conosceva)
ma non ha precisato di quanto, limitandosi ad accettare le risultanze del
rilevamento tecnico (“Non si scappa. Quello che è scritto sul disco
corrisponde a verità”; verbale di interrogatorio 14 febbraio 2009, pag. 2)
e prendendo atto della velocità contestatagli dall’agente sulla base della
lettura del disco (“Prendo atto che mi viene contestata la velocità di km/h 110”; verbale di
interrogatorio 14 febbraio 2009, pag. 2).
Modificando tale sua versione, al dibattimento,
egli ha, poi, contestato di avere circolato a velocità eccessiva pretendendo di
avere rispettato i limiti di velocità (sentenza impugnata, consid. 6, pag. 7).
Nemmeno i due poliziotti che lo hanno seguito hanno
saputo dare indicazioni precise sulla velocità a cui viaggiava: essi si sono,
infatti, limitati a genericamente affermare che il ricorrente viaggiava a
velocità eccessiva e a sostenere di essere riusciti a fermarlo solo in
territorio di __________, senza però nemmeno riferire a quale velocità loro
stessi procedevano durante l’inseguimento (“abbiamo visto un’auto scura con
le insegne taxi uscire da __________ e immettersi su __________ in direzione
Nord a velocità inadeguata”; “giunti alla fine della zona abitata
abbiamo constatato che il veicolo aveva preso ancora più distanza nei nostri
confronti”; verbale di audizione 10 giugno 2010, pag. 1).
Sulla base di un esame puramente visivo del disco
(o meglio, delle sue fotocopie ingrandite presenti nell’incarto) si può notare
che la linea della velocità non crolla verticalmente e linearmente dall’ultimo
picco di circa 125 Km/h sino all’arresto del veicolo, come ha constatato il
primo giudice, ma che vi è nel mezzo un’ulteriore accelerazione e quindi una
decelerazione fino all’arresto del veicolo. Per un breve tratto, fra i solchi
tratteggiati che delimitano gli 80 e i 100 Km/h, la linea tracciata dall’ago di rilevazione si fa infatti più spessa, “doppia”, indicando un ulteriore picco dopo
quello di 125 Km/h.
Il primo giudice ha, per contro, accertato - ciò
che contrasta con le risultanze in atti - che la linea piomba bruscamente fino
all’arresto del veicolo e da ciò ha, dunque, erroneamente accertato che, negli
ultimi momenti prima di essere fermato dalla polizia, il tassista circolava
ancora al massimo della velocità segnalata sul disco, decelerando solo a
seguito dell’intervento della polizia.
La circostanza avrebbe potuto essere irrilevante
se RI 1 fosse stato fermato dopo aver percorso un lungo tratto di strada in cui
la velocità consentita era di 50 Km/h potendo, in questa ipotesi, dedurre che
anche il penultimo picco registrato dal disco (di 125 Km/h) sia avvenuto in un punto in cui la velocità massima autorizzata era di 50 Km/h.
Invece, RI 1 ha percorso solo 500 metri su un tratto di strada in cui la velocità consentita era limitata a 50 Km/h, in quanto è stato accertato che egli si è fermato 500 metri dopo il cartello di inizio località mentre in precedenza - e per più di 2 Km - ha viaggiato su un tratto di strada in cui la velocità consentita era di 80 Km/h.
In queste condizioni, procedendo ad una lettura
puramente visiva del disco e senza l’ausilio di un’analisi tecnica che metta in
relazione il percorso effettivo seguito dall’imputato con il grafico della
velocità e il grafico della distanza percorsa dal veicolo, non è, quindi,
possibile stabilire se effettivamente il picco di velocità di 125 Km/h sia stato toccato da RI 1 all’interno della località di __________ o se, piuttosto, in tale
tratto di strada egli viaggiava fra gli 80 e i 100 Km/h (ancora da dedursi i limiti di tolleranza), avendo invece raggiunto tale picco sul tratto di
strada precedente (tra la fine della località di __________ e __________, dove
il limite di velocità era più alto).
In un caso come quello in esame, dunque, la
velocità di percorrenza di RI 1 nel tratto limitato a 50 Km/h poteva essere determinata unicamente sulla base di un’analisi peritale - da demandare alla
polizia scientifica o ad un perito esterno - che mettesse in relazione le varie
rilevazioni del disco, ovvero il grafico della velocità (linea principale sul
disco), il grafico della distanza percorsa dal veicolo (linea a zig-zag vicino
alla parte centrale del disco) con il percorso effettivo seguito dall’imputato,
e che tenesse in considerazione l’imprecisione della rilevazione (che segnala
un’andatura del veicolo a 4/5 Km/h anche nei momenti in cui esso era fermo).
Alla luce di quanto sopra e in assenza di
un’accurata analisi del disco in questione, è arbitrario considerare provato
che, nel tratto di strada con limite generale di 50 Km/h, RI 1 circolava alla velocità di 110 Km/h.
La sentenza impugnata va pertanto annullata e gli
atti ritornati al giudice della pretura penale affinché
disponga i necessari complementi probatori alfine di determinare la velocità.
3.5
Le conclusioni della sentenza impugnata non possono essere sanate
nemmeno considerando, come fatto dal primo giudice in via abbondanziale, che “quand’anche
la punta massima di velocità fosse stata raggiunta nel tratto in cui vige il
limite di 80 Km/h, in virtù della consolidata giurisprudenza del Tribunale
federale, un superamento di 30 km/h all’esterno delle località sarebbe
qualificabile come grave violazione delle norme della circolazione”
(sentenza impugnata, consid. 14, pag. 14).
Se il principio giuridico riferito è senz’altro
corretto (cfr. DTF 132 II 234 consid. 3.1), va anzitutto osservato che il
decreto d’accusa imputa a RI 1 il superamento del limite di 50 Km/h a __________, non altri superamenti di velocità accaduti in precedenza su altri tratti di
strada, oggetto di altre limitazioni. In assenza di un’adeguata prospettazione
di tale alternativa, il rispetto del principio accusatorio impedisce la
condanna dell’imputato per questa condotta, senza che il giudice abbia messo in
atto la procedura di cui all’art. 250 CPP.
E anche in questa eventualità, va ancora
osservato che - pur trattandosi di due infrazioni gravi alle norme della
circolazione - la colpa del conducente che supera di 60 Km/h il limite vigente all’interno di una località (circolando a 110 Km/h sul limite di 50 Km/h) è senza dubbio più pesante della colpa di chi supera il limite fuori
località di 30 Km/h (circolando a 110 Km/h sul limite di 80 Km/h).
Pertanto, anche qualora l’eventualità evocata dal
primo giudice in via abbondanziale potesse essere condivisa e fosse stata
ossequiata la procedura di cui all’art 250 CPP, gli atti andrebbero in ogni
caso rinviati in prima sede per la ricommisurazione della pena inflitta.
4.
In esito all’attuale sentenza e in base al principio della
soccombenza si giustifica di caricare gli oneri processuali allo Stato, che rifonderà
a RI 1 fr. 800.- per ripetibili (art. 9 cpv. 6 CPP).
Sugli oneri di prima sede giudicherà nuovamente
la Pretura penale in sede di rinvio.
Dispositivo
Per questi motivi,
visto sulle spese
anche l’art. 39 lett. d LTG
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata
e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della pretura penale affinché
proceda così come indicato nei considerandi.
2. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al
ricorrente
fr. 800.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster