17.2010.32
Appropriazione indebita; restituzione di un oggetto sequestrato all'avente diritto; acquisto in buona fede; rinvio al foro civile; tutela provvisoria di colui che vanta una pretesa restitutoria ma non
12 gennaio 2011Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.32
Data decisione, Autorità:
12.01.2011, CCRP
Titolo:
Appropriazione indebita; restituzione di un oggetto sequestrato all'avente diritto; acquisto in buona fede; rinvio al foro civile; tutela provvisoria di colui che vanta una pretesa restitutoria ma non è ultimo possessore; deposito giudiziale
APPROPRIAZIONE INDEBITA
BUONA FEDE DEL TERZO
RESTITUZIONE
RINVIO AL FORO CIVILE
SEQUESTRO
art. 930 CC
art. 26 COST
art. 161 CPP-TI
art. 165 CPP-TI
art. 165 cpv. 2 CPP-TI
art. 270 CPP-TI
art. 271 CPP-TI
art. 70 CPS
Incarto n.
17.2010.32
Lugano
12 gennaio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione
penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed.),
quale Corte di cassazione e di revisione penale per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 12 luglio 2010 da
RI 1 (PC)
rappr. dall' PA
1
contro la sentenza emanata il 10 giugno
2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
RI 2
rappr. dall' DUF 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 4 agosto 2009 il procuratore pubblico ha riconosciuto
RI 2 autore colpevole di appropriazione indebita per avere, per procacciarsi un
indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto al garage __________ -
per cui svolgeva delle attività - il veicolo Mercedes Benz C32 AMG che gli era
stato affidato.
RI 2 è, inoltre, stato riconosciuto colpevole di
furto ripetuto, consumato e tentato, sia singolarmente che in correità con __________,
per avere sottratto o tentato di sottrarre moneta contante da alcuni
distributori automatici di caffè e di biglietti del bus e per avere sottratto
un computer palmare. In relazione a tali furti egli è stato riconosciuto autore
colpevole, anche, di violazione di domicilio.
Con il DA, il procuratore pubblico ne ha proposto
la condanna alla pena pecuniaria di novanta aliquote giornaliere da fr. 90.-
ciascuna, per complessivi fr. 8'100.-, sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni oltre alla multa di fr. 3'000.- e al pagamento di tasse e
spese.
Nel decreto d’accusa veniva, inoltre, disposto il
rinvio della parte civile al competente foro per le sue pretese di tale natura
e ordinava il dissequestro del veicolo Mercedes Benz a favore di __________.
Fatti
B. Statuendo sulle opposizioni presentate sia dall’accusato che dalla
parte civile RI 1 (titolare del garage __________), con sentenza 10 giugno
2010, il giudice della Pretura penale ha prosciolto RI 2 dall’accusa di furto
in relazione al computer palmare mentre ha confermato tutti gli altri capi
d’imputazione contenuti nel decreto d’accusa.
Il giudice ha, dunque, condannato RI 2 ad una
pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 10.- ciascuna, per
complessivi fr. 600.-, dedotto il carcere preventivo sofferto (18 giorni), sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 200.- e
al pagamento di tasse e spese.
Il giudice della Pretura penale ha, inoltre,
ordinato il dissequestro, alla crescita in giudicato della sentenza, del
veicolo Mercedes Benz a favore di __________ (ultimo possessore).
RI 1 è stato rinviato al foro civile per la sua
domanda di restituzione del veicolo.
C. Contro la citata sentenza, la parte civile RI 1 ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso. Nei motivi del gravame, presentato il 12/13
luglio 2010, RI 1 contesta il dissequestro del veicolo a favore di __________,
postulando per contro che il veicolo Mercedes sequestrato gli venga restituito.
A tal fine lamenta una carente motivazione della pronuncia impugnata e un
accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice, in particolare in
relazione alla buona fede dell’acquirente del veicolo e all’adeguatezza della
controprestazione fornita.
D. Con scritto 6 agosto 2010, il procuratore pubblico, precisando di
non avere particolari osservazioni al gravame, ha chiesto la reiezione del
ricorso e la conferma della sentenza impugnata.
RI 2 non ha presentato osservazioni.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art 288 CPP TI - applicabile in
forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è
essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento
dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio
(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI) e che arbitrario non significa
manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153,
132.
I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.
3.
pag. 371).
2.
Il ricorrente - chiedendo che venga ordinato il dissequestro in suo
favore della vettura di cui RI 2 si era indebitamente appropriato - sostiene
che il dissequestro in favore di __________ ordinato dal primo giudice è il
frutto di un accertamento arbitrario dei fatti in riferimento alla buona fede
di __________ e in relazione all’adeguatezza della controprestazione fornita da
quest’ultimo per il pagamento del veicolo.
2.1
Il primo giudice - visto che né il condannato né il procuratore
avevano presentato dichiarazione di ricorso e ritenuto che la parte civile
(unica ricorrente) era legittimata ad impugnare soltanto il dissequestro nelle
mani del terzo - ha motivato la sua pronuncia soltanto in relazione alla
decisione di dissequestro dell’automobile in favore di __________.
Dopo avere ricordato le norme applicabili - in
particolare l’art. 165 CPP TI (decadenza del sequestro), l’art. 3 cpv. 1 CC (presunzione
di buona fede) e l’art. 930 cpv. 1 CC (presunzione di proprietà del possessore)
- il primo giudice ha concluso che “l’istruttoria di causa non ha permesso
di ottenere prove in grado di confutare la buona fede del signor __________ e,
quindi, la presunzione di proprietà a suo favore”. In particolare - ha
precisato il giudice della Pretura penale - dall’istruttoria di causa “non è
emersa alcuna sproporzione evidente tra il valore dell’auto (non così
chiaramente quantificabile in base agli atti, come vorrebbe la parte civile RI
1) ed il prezzo pagato” e neppure è stato provato - ha proseguito il primo
giudice - che il signor __________ sapesse, o dovesse sapere, che il veicolo
non apparteneva all’imputato. Se agli atti vi sono “indizi che avrebbero
dovuto” indurre __________ “ad approfondire la questione” - ha
ancora annotato il primo giudice - “essi hanno assunto un valore in questo
senso solo al termine dell’istruttoria”, mentre la buona fede deve essere
valutata “in base a quanto l’acquirente sapeva, o doveva sapere, al momento
della conclusione del contratto, non sulla scorta di conclusioni tratte con il
«senno di poi», quando tutte le indagini sono state effettuate e tutti i fatti
hanno potuto essere chiariti” (sentenza impugnata, pag. 6).
Proseguendo nella sua disamina, ricordato come RI
2, al dibattimento, abbia affermato che “quando mi sono recato dal signor __________
per vendergli l’auto, gli ho detto che avevo dei problemi con il signor RI 1 al
riguardo del pagamento del mio salario per cui gli avevo preso l’auto”
(sentenza impugnata, pag. 6), il primo giudice ne ha relativizzato la portata
precisando che tale affermazione avrebbe potuto essere “ritenuta un motivo
valido per indurre l’acquirente a fare qualche domanda in più” soltanto se
egli avesse avuto conoscenza di tutti gli aspetti della vicenda. Invece - ha
spiegato il primo giudice - al momento dell’acquisto, le giustificazioni di RI
2.
erano plausibili (auto comperata in Italia, e dunque necessità di ulteriori
formalità prima di poter consegnare la carta grigia) così che “è verosimile”
che __________ - che era un semplice meccanico e aveva venduto veicoli solo in
poche occasioni - “si sia fidato in buona fede e non abbia ritenuto vi
fossero gli estremi per effettuare delle verifiche” (sentenza impugnata,
pag. 6).
Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice
di prime cure ha dissequestrato il veicolo Mercedes in favore di __________ (“non
essendovi indizi convergenti che potrebbero mettere in dubbio con sufficiente
fondatezza la presunzione di proprietà del possessore”, e non essendo dato
un caso di deposito ex art. 165 cpv. 2 CPP TI) ed ha rinviato RI 1 al foro
civile per la sua domanda volta alla restituzione dell’automobile, in
applicazione degli art. 165 cpv. 3 e 271 CPP TI (sentenza impugnata, pag. 6 e
8). Rilevando come il rinvio al giudice civile sia la soluzione “più
ragionevole in quanto sottopone tutta la lite alla procedura civile”, il
giudice della Pretura penale ha precisato che RI 1, potrà chiedere al giudice
civile l’adozione di provvedimenti cautelari “con effetti analoghi al
sequestro penale così da poter tutelare i suoi diritti sino a quando la
questione non sarà definitivamente sciolta” (sentenza impugnata, pag. 6).
2.2
Nel suo gravame, dopo aver riassunto le tappe salienti del
procedimento richiamando in particolare le due pronunce del GIAR del 30 agosto
2007.
e del 20 febbraio 2008 sul tema del dissequestro del veicolo, la parte
civile censura, dapprima, la conclusione secondo cui __________ non sapeva né
doveva sapere che il veicolo non apparteneva a RI 2. Dopo avere rilevato come,
al riguardo, la sentenza di prime cure sia contraddittoria, la resistente
sottolinea come agli atti vi siano “tutta una serie di indizi univoci e
convergenti” che conducono a concludere in modo obbligato che __________
non poteva non sapere che la vettura era provento di reato.
Ricordato come sia stato lo stesso primo giudice
a sottolineare che vi erano degli “indizi che avrebbero dovuto far nascere
nel terzo acquirente il dubbio che qualcosa non fosse lecito”, la
ricorrente sostiene che la conclusione pretorile secondo cui __________ era,
comunque, in buona fede poiché “si poteva capire solo con il senno di poi”
è incongruente e contraria agli atti da cui risulta che “tutte le
circostanze di fatto oggetto del presente procedimento e quindi tutti gli
indizi sono presenti dall’inizio”, cioè che “non vi sono stati fatti
nuovi palesatisi solo alla fine della procedura” (ricorso, pag. 6).
La ricorrente sottolinea, poi, come il primo
giudice abbia arbitrariamente omesso di considerare circostanze di fatto
importanti ed idonee a influire sulla valutazione della buona fede del terzo al
momento dell’accettazione/dell’acquisto del veicolo: in particolare, il primo
giudice non ha considerato che l’affermazione di RI 2 a __________ (riferita al dibattimento e riportata in sentenza) - “avevo dei problemi con il
signor RI 1 al riguardo del pagamento del mio salario per cui gli avevo preso
l’auto” - era tale da rendere evidente per chiunque che c’era qualcosa che
non andava (ricorso, pag. 6 e 7).
Dopo avere ricordato come risulti dagli atti che:
-
__________ sapeva che il veicolo era stato acquistato in Italia dal Garage __________
di RI 1 - e non da RI 2 - poiché vi era una copia del contratto nell’abitacolo
della vettura;
-
__________ sapeva - perché ciò risultava dal contratto - che la vettura era
stata acquistata in Italia un anno prima e, perciò, non può sostenere che essa
era appena giunta dall’Italia e che ciò giustificava l’assenza della carta
grigia;
-
__________ non aveva un particolare rapporto di fiducia con RI 2;
- __________
non è uno sprovveduto in materia avendo lavorato in diverse concessionarie e,
avendo comunque, già trattato macchine usate, doveva sapere che il mercato dei
veicoli usati impone un’accresciuta prudenza da parte degli acquirenti,
la
ricorrente conclude che è arbitrario ritenere, come ha fatto il primo giudice,
la buona fede di __________. Si tratta - conclude la ricorrente - di una
conclusione “manifestamente insostenibile” poiché “in aperto
contrasto con le risultanze istruttorie” (ricorso, pag. 8, 9 e 10).
Analogamente, la ricorrente sostiene come
arbitraria sia anche la conclusione del primo giudice sull’adeguatezza della
controprestazione fornita da __________: l’arbitrarietà di tale conclusione
deriva, secondo la tesi ricorsuale, dal suo palese contrasto con le emergenze
istruttorie che il ricorrente ripercorre alle pagine 10 e 11 del gravame. Inoltre,
la ricorrente sostiene come l’accertamento secondo cui non é emersa alcuna
sproporzione evidente tra il valore dell’auto e il prezzo pagato si riduca ad
una “asettica e laconica” affermazione che il pretore non ha “né
motivato, né provato”.
2.3
Giusta l’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori
patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a
determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere
restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale
(cpv. 1). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori
patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in
cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei
suoi confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). Il diritto di
ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato
soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca
(cpv. 3). La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa
o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della
confisca (cpv. 4). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca
non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il
giudice può procedere a una stima (cpv. 5).
Il codice di procedura penale ticinese disciplina
sia il sequestro che la decadenza di tale provvedimento e prevede anche alcune
norme riferite alla confisca.
Conformemente all’art. 161 CPP TI, il magistrato
deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza
per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere
confiscati o devoluti allo Stato (cpv. 1); sono segnatamente da sequestrare:
(a) gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l’indiziato o accusato è
entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo; (b) gli oggetti ed i
valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato
giusta gli art. 69-72 CP (cpv. 2).
In base all’art. 165 CPP TI, l’autorità
competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato
degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato
l’abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva. In mancanza di una
tale decisione decade il sequestro (cpv. 1). Gli oggetti e i valori sottratti
con reato sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza è cresciuta in
giudicato; gli possono essere restituiti prima con il consenso del Procuratore
pubblico e dell’accusato. Se il diritto alla restituzione è contestato o
dubbio, l’autorità competente ordina il deposito e può rinviare il richiedente
a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile (cpv. 2). Se
il diritto della parte lesa è manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con
reato possono essere restituiti a quest’ultima prima della crescita in
giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato (cpv. 3). Gli
altri oggetti sono restituiti a chi ne aveva il possesso al momento del
sequestro (cpv. 4).
La restituzione alla parte danneggiata dell’oggetto
sequestrato è disciplinata agli art. 270 e 271 CPP TI. In base all’art. 270 CPP
TI la restituzione degli oggetti riconosciuti di proprietà della parte
danneggiata avviene con la sentenza penale. Prima della pubblicazione della
sentenza, l’autorità inquirente può disporre la restituzione all’avente diritto
solo se sono date le condizioni dell’art. 165 cpv. 2 e 3 CPP TI.
Giusta l’art. 271 CPP TI la domanda diretta ad
ottenere la restituzione degli oggetti sottratti è invece demandata al foro
civile se gli oggetti sono già passati nelle mani di un terzo estraneo al reato
(lett. a), se più danneggiati se ne contendono la proprietà (lett. b) o se il
danneggiato non può fornire la prova sufficiente del suo diritto (lett. c).
La confisca è un provvedimento sussidiario
rispetto alla restituzione alla parte lesa, che sotto il profilo del diritto
materiale è disciplinata all’art. 70 cpv. 1 in fine CP (Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del
Codice penale militare [Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione
criminale, diritto di comunicazione del finanziere], pag. 327; DTF 122 IV 365,
consid. 3.1.a)bb); Baumann, Basler Kommentar StrGB I,
II ed. 2007, ad art. 70 n. 42; Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand CP I,
Basilea 2009, ad art. 70 n. 24; Schmid, Strafrechtliche Beschlagnahme und die
besondern Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59 Ziff. 1 letzter Satzteil
StGB sowie Art. 60 StGB, in: Ackermann/Schmid, Wiedererlangung widerrechtlicher
entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil-, Vollstreckungs-
und internationalen Rechts, Zurigo 1999, pag. 23; Piotet, Les effets civils de
la confiscation pénale, Berna 1995, §126).
In un caso riguardante il canton Friborgo, il cui
codice di rito non contiene norme sulla restituzione degli oggetti sequestrati,
il Tribunale federale ha considerato che quando il sequestro di un oggetto non
è più necessario, il giudice penale deve revocare il provvedimento e restituire
l’oggetto al suo precedente possessore, che beneficia della presunzione di proprietà
derivante dall’art. 930 CC, precisando che il giudice può distanziarsi da tale
norma solo se il possessore non ha manifestamente alcun diritto sull’oggetto
(DTF 120 Ia 120 consid. 1b).
La protezione costituzionale del possesso
(anch’essa dedotta dalla garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.)
esige che, di principio, il bene sequestrato sia restituito al possessore,
anche quando vi sono dei dubbi sulla sua titolarità (in particolare quando più
persone ne rivendicano la proprietà). Tuttavia, tale protezione permette anche
a chi pretende di avere un diritto preferenziale sull’oggetto, di sottoporre la
questione ad un giudice civile, nell’ambito di una azione ordinaria che
consenta a tutte le parti di far valere i propri argomenti (DTF 120 Ia 120
consid. 1b). Tale decisione non può essere demandata al giudice penale
nell’ambito di una decisione che ordina la restituzione di un oggetto
sequestrato per le necessità del procedimento penale. In tale ambito può,
dunque, rendersi necessaria una tutela provvisoria della pretesa del terzo
fintanto che il giudice civile sia adito e abbia potuto ordinare le misure
cautelari necessarie (DTF 120 Ia 120 consid. 1b). In questo caso, si giustifica
quindi che l’autorità penale nella sua pronuncia differisca nel tempo la
restituzione dell’oggetto, comminando un termine che permetta al terzo
rivendicante di adire i tribunali civili ed ottenere la necessaria protezione
provvisoria della sua pretesa (DTF 120 Ia 120 consid. 1b).
Nella pronuncia in questione, il Tribunale
federale ha considerato che la decisione sull’acquisto in buona o malafede
dell’oggetto sequestrato da parte del terzo, non poteva essere decisa
nell’ambito del procedimento penale poiché richiedeva un apprezzamento del
merito della questione che doveva essere lasciato al giudice civile. Pertanto, l’alta
Corte ha considerato che il giudice penale - che aveva, in concreto, deciso sulla
questione della proprietà - aveva violato l’art. 26 Cost. arrogandosi attribuzioni
che competevano al giudice civile (DTF 120 Ia 120 consid. 1b).
2.4
Nel caso concreto, le conclusioni cui è giunto il primo giudice non
possono essere del tutto condivise.
2.4.1
Come visto, nel suo dispositivo il giudice di prime cure ha rinviato
le parti al foro civile per la contestazione di carattere meramente privato
riguardante la titolarità dell’autovettura Mercedes Benz.
Tale decisione appare del tutto conforme ai
principi giurisprudenziali richiamati. Se, di principio, l’autovettura andrebbe
restituita all’ultimo possessore in applicazione delle presunzioni del codice
civile (presunzione di proprietà del possessore e presunzione di buona fede,
citate anche dal primo giudice), nel caso concreto deve essere data la
possibilità alla parte civile di sottoporre la questione ad un giudice civile
che si pronunci con piena cognizione nel merito della vicenda e nel rispetto
del diritto di essere sentito di tutte le parti coinvolte, ciò che non sarebbe
il caso se il giudice penale decidesse nell’ambito di un procedimento in cui il
terzo possessore non è parte.
Tale soluzione è, del resto, quella che si trae
dalle norme processuali cantonali. Il rinvio al foro civile della pretesa in
restituzione di RI 1 si giustifica, infatti, anche in applicazione dell’art.
271.
lett. a CPP TI, poiché la Mercedes, oggetto sottratto mediante reato, è già
passata nelle mani di __________, cioè di un terzo estraneo al reato. L’art.
165.
cpv. 2 CPP TI, che disciplina i casi in cui il diritto alla restituzione è
dubbio o contestato, obbliga il giudice penale a rinviare il richiedente al
competente giudice civile.
La richiesta formulata dalla parte civile nel suo
gravame, ovvero il dissequestro del bene in suo favore, non può pertanto
trovare accoglimento.
Quando vi sono dubbi sulla titolarità del bene
sequestrato, non spetta al giudice penale determinarsi sui diritti di proprietà
in base alle norme del codice civile, in particolare pronunciarsi sulla
questione di sapere se vi fu acquisto in buona fede o malafede da parte di un
terzo che nemmeno è parte al procedimento. La questione deve, dunque, essere
sottoposta ad un tribunale civile. Pertanto, contrariamente a quanto preteso
dalla parte civile, il rinvio di RI 1 a far valere la sua pretesa davanti al
giudice civile appare del tutto corretto, non essendovi spazio per una
assegnazione diretta dell’oggetto in suo favore.
L’esame compiuto dal primo giudice in relazione
all’art. 70 cpv. 2 CP in merito ai requisiti di buona fede del terzo e di
adeguatezza della controprestazione fornita, oggetto di critica da parte del
ricorrente, deve essere considerato superfluo nella misura in cui l’art. 70
cpv. 1 in fine sancisce il carattere sussidiario del
provvedimento della confisca rispetto alla restituzione del bene all’avente
diritto. Su questo punto il ricorso non può essere accolto.
2.4.2
Va tuttavia rilevato che, in concreto, il primo giudice non poteva
limitarsi a rinviare la parte civile al competente foro e a dissequestrare il
veicolo in favore di __________.
La giurisprudenza del Tribunale federale impone,
infatti, che la pretesa restitutoria di colui che non era ultimo possessore del
bene sequestrato - in questo caso, RI 1 - venga tutelata provvisoriamente nel
lasso di tempo che occorre alla parte per adire il giudice civile e chiedere le
opportune misure cautelari a tutela della sua vantata pretesa.
L’autorità penale avrebbe, pertanto, dovuto
ordinare il dissequestro in favore dell’ultimo possessore comminando nel
contempo un termine alla parte lesa per permetterle di adire il competente foro
civile e domandare dei provvedimenti provvisionali. Soltanto una volta scaduto
inutilizzato il termine sarà possibile consegnare l’oggetto alla persona
indicata nella decisione.
In applicazione della giurisprudenza del
Tribunale federale, dunque, contrariamente a quanto statuito in concreto dal
primo giudice che a torto ha ritenuto sufficiente a tale riguardo il lasso di
tempo fra l’emanazione del suo giudizio e la relativa crescita in giudicato (“poiché
sino a crescita in giudicato della presente sentenza il dissequestro non è
effettivo, la parte civile ha la possibilità di agire prima che il signor __________
possa a sua volta disporre formalmente dell’automezzo”, sentenza impugnata,
pag. 6), si sarebbe almeno dovuto differire nel tempo la restituzione
dell’oggetto sequestrato.
Va, tuttavia, rilevato che, diversamente dal caso
sottoposto al giudizio del Tribunale federale, il CPP ticinese prevede delle
disposizioni che concretizzano l’esigenza di tutela provvisoria della parte
lesa. Come visto, l’art. 165 cpv. 2 CPP TI dispone che, nei casi dubbi, la
pretesa del terzo venga provvisoriamente tutelata attraverso il deposito
giudiziale del bene, da ordinare in aggiunta al rinvio alla giurisdizione
civile (art. 165 cpv. 2 CPP TI).
2.4.3
Non risulta, pertanto, corretto il rinvio al foro civile della parte
lesa assortito dal dissequestro dell’oggetto in favore di __________ in
applicazione dell’art. 165 cpv. 3 CPP TI.
Anzitutto, il capoverso in questione disciplina
la possibilità di restituzione prima della sentenza di merito, e non è dunque
applicabile nel caso di specie.
In secondo luogo, la sua applicazione non si
giustifica poiché, ai sensi della norma, la parte lesa è RI 1 - cui è stata
sottratta una Mercedes con un’appropriazione indebita - e non __________ che è
la persona terza colpita dal provvedimento coercitivo di sequestro.
Un’eventuale restituzione sulla base di tale disposto dovrebbe, dunque, casomai
andare a beneficio della parte civile e non di __________.
Infine, ma soprattutto, l’art. 165 cpv. 3 CPP TI
non può trovare applicazione nella fattispecie in quanto uno dei requisiti - il
carattere manifesto del diritto alla restituzione - fa palesemente difetto in
concreto. La titolarità del bene sequestrato secondo le norme dei diritti reali
non può, infatti, essere definita liquida ma, al contrario, oggetto di contestazione
e rivendicata dalle parti.
Di conseguenza, la norma pertinente in concreto è
l’art. 165 cpv. 2 CPP TI, che disciplina i casi in cui il diritto alla
restituzione è dubbio o contestato. Appare, pertanto, corretto il rinvio di RI 1 a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile, ma subordinato al deposito della
Mercedes.
La restituzione del veicolo direttamente a __________
- in qualità di ultimo possessore del bene sequestrato - non sarebbe del resto
nemmeno proponibile sulla base dell’art. 165 cpv. 4 CPP TI. La norma prevede
infatti il dissequestro degli “altri oggetti”, ovvero dei beni sequestrati che
non ricadono nel caso del cpv. 2 (la cui restituzione alla parte lesa è contestata
o dubbia) o del cpv. 3 (per i quali è manifesto il diritto della parte lesa alla
restituzione).
Pertanto, contrariamente a quanto disposto dal
primo giudice, il rinvio al foro civile di RI 1 va accompagnato da un ordine di
deposito giudiziale del veicolo, e non dal suo dissequestro in favore del terzo
acquirente. Di conseguenza, in applicazione delle norme indicate, il
Dispositivo
dispositivo impugnato va riformato nel senso che la parte civile è rinviata al
competente foro per la decisione relativa alla titolarità del bene sequestrato,
in attesa della quale è ordinato il deposito giudiziale dello stesso. Per
praticità, il deposito avverrà nel senso della permanenza del sequestro penale (nelle
mani della Pretura penale) per la durata di 90 giorni dalla crescita in
giudicato della presente pronuncia. Decorso tale termine, il deposito/sequestro
decadrà, ritenuto che sarà competenza del giudice civile eventualmente adito
dalla parte civile l’adozione di eventuali misure provvisionali.
3. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza e
vanno, pertanto, posti a carico dello Stato, che rifonderà a RI 1, che ha
presentato il suo ricorso per il tramite di un legale, fr. 800.- per ripetibili
(art. 15 CPP TI combinato con l'art. 9 CPP TI).
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, il dispositivo relativo al
dissequestro della vettura e il rinvio al foro civile è modificato come segue:
" E’ ordinato il deposito ai sensi dei considerandi della chiave della
vettura Mercedes Benz C32 AMG nr. Telaio __________ per la durata di 90 giorni
a decorrere dalla crescita in giudicato del presente giudizio. Decorso questo
termine, la chiave sarà dissequestrata in favore di __________, riservata
diversa decisione del giudice civile.
RI 1 è rinviato al foro civile.”
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello
Stato che rifonderà a RI 1
fr. 800.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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