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Decisione

17.2010.32

Appropriazione indebita; restituzione di un oggetto sequestrato all'avente diritto; acquisto in buona fede; rinvio al foro civile; tutela provvisoria di colui che vanta una pretesa restitutoria ma non

12 gennaio 2011Italiano24 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo sulle opposizioni presentate sia dall’accusato che dalla

parte civile RI 1 (titolare del garage __________), con sentenza 10 giugno

2010, il giudice della Pretura penale ha prosciolto RI 2 dall’accusa di furto

in relazione al computer palmare mentre ha confermato tutti gli altri capi

d’imputazione contenuti nel decreto d’accusa.

Il giudice ha, dunque, condannato RI 2 ad una

pena pecuniaria di 60 aliquote giornaliere da fr. 10.- ciascuna, per

complessivi fr. 600.-, dedotto il carcere preventivo sofferto (18 giorni), sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr. 200.- e

al pagamento di tasse e spese.

Il giudice della Pretura penale ha, inoltre,

ordinato il dissequestro, alla crescita in giudicato della sentenza, del

veicolo Mercedes Benz a favore di __________ (ultimo possessore).

RI 1 è stato rinviato al foro civile per la sua

domanda di restituzione del veicolo.

C. Contro la citata sentenza, la parte civile RI 1 ha inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso. Nei motivi del gravame, presentato il 12/13

luglio 2010, RI 1 contesta il dissequestro del veicolo a favore di __________,

postulando per contro che il veicolo Mercedes sequestrato gli venga restituito.

A tal fine lamenta una carente motivazione della pronuncia impugnata e un

accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice, in particolare in

relazione alla buona fede dell’acquirente del veicolo e all’adeguatezza della

controprestazione fornita.

D. Con scritto 6 agosto 2010, il procuratore pubblico, precisando di

non avere particolari osservazioni al gravame, ha chiesto la reiezione del

ricorso e la conferma della sentenza impugnata.

RI 2 non ha presentato osservazioni.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art 288 CPP TI - applicabile in

forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è

essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento

dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio

(art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI) e che arbitrario non significa

manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153,

132.

I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.

3.

pag. 371).

2.

Il ricorrente - chiedendo che venga ordinato il dissequestro in suo

favore della vettura di cui RI 2 si era indebitamente appropriato - sostiene

che il dissequestro in favore di __________ ordinato dal primo giudice è il

frutto di un accertamento arbitrario dei fatti in riferimento alla buona fede

di __________ e in relazione all’adeguatezza della controprestazione fornita da

quest’ultimo per il pagamento del veicolo.

2.1

Il primo giudice - visto che né il condannato né il procuratore

avevano presentato dichiarazione di ricorso e ritenuto che la parte civile

(unica ricorrente) era legittimata ad impugnare soltanto il dissequestro nelle

mani del terzo - ha motivato la sua pronuncia soltanto in relazione alla

decisione di dissequestro dell’automobile in favore di __________.

Dopo avere ricordato le norme applicabili - in

particolare l’art. 165 CPP TI (decadenza del sequestro), l’art. 3 cpv. 1 CC (presunzione

di buona fede) e l’art. 930 cpv. 1 CC (presunzione di proprietà del possessore)

- il primo giudice ha concluso che “l’istruttoria di causa non ha permesso

di ottenere prove in grado di confutare la buona fede del signor __________ e,

quindi, la presunzione di proprietà a suo favore”. In particolare - ha

precisato il giudice della Pretura penale - dall’istruttoria di causa “non è

emersa alcuna sproporzione evidente tra il valore dell’auto (non così

chiaramente quantificabile in base agli atti, come vorrebbe la parte civile RI

1) ed il prezzo pagato” e neppure è stato provato - ha proseguito il primo

giudice - che il signor __________ sapesse, o dovesse sapere, che il veicolo

non apparteneva all’imputato. Se agli atti vi sono “indizi che avrebbero

dovuto” indurre __________ “ad approfondire la questione” - ha

ancora annotato il primo giudice - “essi hanno assunto un valore in questo

senso solo al termine dell’istruttoria”, mentre la buona fede deve essere

valutata “in base a quanto l’acquirente sapeva, o doveva sapere, al momento

della conclusione del contratto, non sulla scorta di conclusioni tratte con il

«senno di poi», quando tutte le indagini sono state effettuate e tutti i fatti

hanno potuto essere chiariti” (sentenza impugnata, pag. 6).

Proseguendo nella sua disamina, ricordato come RI

2, al dibattimento, abbia affermato che “quando mi sono recato dal signor __________

per vendergli l’auto, gli ho detto che avevo dei problemi con il signor RI 1 al

riguardo del pagamento del mio salario per cui gli avevo preso l’auto”

(sentenza impugnata, pag. 6), il primo giudice ne ha relativizzato la portata

precisando che tale affermazione avrebbe potuto essere “ritenuta un motivo

valido per indurre l’acquirente a fare qualche domanda in più” soltanto se

egli avesse avuto conoscenza di tutti gli aspetti della vicenda. Invece - ha

spiegato il primo giudice - al momento dell’acquisto, le giustificazioni di RI

2.

erano plausibili (auto comperata in Italia, e dunque necessità di ulteriori

formalità prima di poter consegnare la carta grigia) così che “è verosimile”

che __________ - che era un semplice meccanico e aveva venduto veicoli solo in

poche occasioni - “si sia fidato in buona fede e non abbia ritenuto vi

fossero gli estremi per effettuare delle verifiche” (sentenza impugnata,

pag. 6).

Sulla scorta di queste considerazioni, il giudice

di prime cure ha dissequestrato il veicolo Mercedes in favore di __________ (“non

essendovi indizi convergenti che potrebbero mettere in dubbio con sufficiente

fondatezza la presunzione di proprietà del possessore”, e non essendo dato

un caso di deposito ex art. 165 cpv. 2 CPP TI) ed ha rinviato RI 1 al foro

civile per la sua domanda volta alla restituzione dell’automobile, in

applicazione degli art. 165 cpv. 3 e 271 CPP TI (sentenza impugnata, pag. 6 e

8). Rilevando come il rinvio al giudice civile sia la soluzione “più

ragionevole in quanto sottopone tutta la lite alla procedura civile”, il

giudice della Pretura penale ha precisato che RI 1, potrà chiedere al giudice

civile l’adozione di provvedimenti cautelari “con effetti analoghi al

sequestro penale così da poter tutelare i suoi diritti sino a quando la

questione non sarà definitivamente sciolta” (sentenza impugnata, pag. 6).

2.2

Nel suo gravame, dopo aver riassunto le tappe salienti del

procedimento richiamando in particolare le due pronunce del GIAR del 30 agosto

2007.

e del 20 febbraio 2008 sul tema del dissequestro del veicolo, la parte

civile censura, dapprima, la conclusione secondo cui __________ non sapeva né

doveva sapere che il veicolo non apparteneva a RI 2. Dopo avere rilevato come,

al riguardo, la sentenza di prime cure sia contraddittoria, la resistente

sottolinea come agli atti vi siano “tutta una serie di indizi univoci e

convergenti” che conducono a concludere in modo obbligato che __________

non poteva non sapere che la vettura era provento di reato.

Ricordato come sia stato lo stesso primo giudice

a sottolineare che vi erano degli “indizi che avrebbero dovuto far nascere

nel terzo acquirente il dubbio che qualcosa non fosse lecito”, la

ricorrente sostiene che la conclusione pretorile secondo cui __________ era,

comunque, in buona fede poiché “si poteva capire solo con il senno di poi”

è incongruente e contraria agli atti da cui risulta che “tutte le

circostanze di fatto oggetto del presente procedimento e quindi tutti gli

indizi sono presenti dall’inizio”, cioè che “non vi sono stati fatti

nuovi palesatisi solo alla fine della procedura” (ricorso, pag. 6).

La ricorrente sottolinea, poi, come il primo

giudice abbia arbitrariamente omesso di considerare circostanze di fatto

importanti ed idonee a influire sulla valutazione della buona fede del terzo al

momento dell’accettazione/dell’acquisto del veicolo: in particolare, il primo

giudice non ha considerato che l’affermazione di RI 2 a __________ (riferita al dibattimento e riportata in sentenza) - “avevo dei problemi con il

signor RI 1 al riguardo del pagamento del mio salario per cui gli avevo preso

l’auto” - era tale da rendere evidente per chiunque che c’era qualcosa che

non andava (ricorso, pag. 6 e 7).

Dopo avere ricordato come risulti dagli atti che:

-

__________ sapeva che il veicolo era stato acquistato in Italia dal Garage __________

di RI 1 - e non da RI 2 - poiché vi era una copia del contratto nell’abitacolo

della vettura;

-

__________ sapeva - perché ciò risultava dal contratto - che la vettura era

stata acquistata in Italia un anno prima e, perciò, non può sostenere che essa

era appena giunta dall’Italia e che ciò giustificava l’assenza della carta

grigia;

-

__________ non aveva un particolare rapporto di fiducia con RI 2;

- __________

non è uno sprovveduto in materia avendo lavorato in diverse concessionarie e,

avendo comunque, già trattato macchine usate, doveva sapere che il mercato dei

veicoli usati impone un’accresciuta prudenza da parte degli acquirenti,

la

ricorrente conclude che è arbitrario ritenere, come ha fatto il primo giudice,

la buona fede di __________. Si tratta - conclude la ricorrente - di una

conclusione “manifestamente insostenibile” poiché “in aperto

contrasto con le risultanze istruttorie” (ricorso, pag. 8, 9 e 10).

Analogamente, la ricorrente sostiene come

arbitraria sia anche la conclusione del primo giudice sull’adeguatezza della

controprestazione fornita da __________: l’arbitrarietà di tale conclusione

deriva, secondo la tesi ricorsuale, dal suo palese contrasto con le emergenze

istruttorie che il ricorrente ripercorre alle pagine 10 e 11 del gravame. Inoltre,

la ricorrente sostiene come l’accertamento secondo cui non é emersa alcuna

sproporzione evidente tra il valore dell’auto e il prezzo pagato si riduca ad

una “asettica e laconica” affermazione che il pretore non ha “né

motivato, né provato”.

2.3

Giusta l’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori

patrimoniali che costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a

determinare o a ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere

restituiti alla persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale

(cpv. 1). La confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori

patrimoniali ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in

cui abbia fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei

suoi confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). Il diritto di

ordinare la confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato

soggiace a una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca

(cpv. 3). La confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa

o di terzi si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della

confisca (cpv. 4). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca

non può essere determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il

giudice può procedere a una stima (cpv. 5).

Il codice di procedura penale ticinese disciplina

sia il sequestro che la decadenza di tale provvedimento e prevede anche alcune

norme riferite alla confisca.

Conformemente all’art. 161 CPP TI, il magistrato

deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza

per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere

confiscati o devoluti allo Stato (cpv. 1); sono segnatamente da sequestrare:

(a) gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l’indiziato o accusato è

entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo; (b) gli oggetti ed i

valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato

giusta gli art. 69-72 CP (cpv. 2).

In base all’art. 165 CPP TI, l’autorità

competente decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato

degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato

l’abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva. In mancanza di una

tale decisione decade il sequestro (cpv. 1). Gli oggetti e i valori sottratti

con reato sono restituiti all’avente diritto quando la sentenza è cresciuta in

giudicato; gli possono essere restituiti prima con il consenso del Procuratore

pubblico e dell’accusato. Se il diritto alla restituzione è contestato o

dubbio, l’autorità competente ordina il deposito e può rinviare il richiedente

a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile (cpv. 2). Se

il diritto della parte lesa è manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con

reato possono essere restituiti a quest’ultima prima della crescita in

giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato (cpv. 3). Gli

altri oggetti sono restituiti a chi ne aveva il possesso al momento del

sequestro (cpv. 4).

La restituzione alla parte danneggiata dell’oggetto

sequestrato è disciplinata agli art. 270 e 271 CPP TI. In base all’art. 270 CPP

TI la restituzione degli oggetti riconosciuti di proprietà della parte

danneggiata avviene con la sentenza penale. Prima della pubblicazione della

sentenza, l’autorità inquirente può disporre la restituzione all’avente diritto

solo se sono date le condizioni dell’art. 165 cpv. 2 e 3 CPP TI.

Giusta l’art. 271 CPP TI la domanda diretta ad

ottenere la restituzione degli oggetti sottratti è invece demandata al foro

civile se gli oggetti sono già passati nelle mani di un terzo estraneo al reato

(lett. a), se più danneggiati se ne contendono la proprietà (lett. b) o se il

danneggiato non può fornire la prova sufficiente del suo diritto (lett. c).

La confisca è un provvedimento sussidiario

rispetto alla restituzione alla parte lesa, che sotto il profilo del diritto

materiale è disciplinata all’art. 70 cpv. 1 in fine CP (Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del

Codice penale militare [Revisione delle norme sulla confisca, punibilità dell'organizzazione

criminale, diritto di comunicazione del finanziere], pag. 327; DTF 122 IV 365,

consid. 3.1.a)bb); Baumann, Basler Kommentar StrGB I,

II ed. 2007, ad art. 70 n. 42; Hirsig-Vouilloz, Commentaire Romand CP I,

Basilea 2009, ad art. 70 n. 24; Schmid, Strafrechtliche Beschlagnahme und die

besondern Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59 Ziff. 1 letzter Satzteil

StGB sowie Art. 60 StGB, in: Ackermann/Schmid, Wiedererlangung widerrechtlicher

entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des Straf-, Zivil-, Vollstreckungs-

und internationalen Rechts, Zurigo 1999, pag. 23; Piotet, Les effets civils de

la confiscation pénale, Berna 1995, §126).

In un caso riguardante il canton Friborgo, il cui

codice di rito non contiene norme sulla restituzione degli oggetti sequestrati,

il Tribunale federale ha considerato che quando il sequestro di un oggetto non

è più necessario, il giudice penale deve revocare il provvedimento e restituire

l’oggetto al suo precedente possessore, che beneficia della presunzione di proprietà

derivante dall’art. 930 CC, precisando che il giudice può distanziarsi da tale

norma solo se il possessore non ha manifestamente alcun diritto sull’oggetto

(DTF 120 Ia 120 consid. 1b).

La protezione costituzionale del possesso

(anch’essa dedotta dalla garanzia della proprietà di cui all’art. 26 Cost.)

esige che, di principio, il bene sequestrato sia restituito al possessore,

anche quando vi sono dei dubbi sulla sua titolarità (in particolare quando più

persone ne rivendicano la proprietà). Tuttavia, tale protezione permette anche

a chi pretende di avere un diritto preferenziale sull’oggetto, di sottoporre la

questione ad un giudice civile, nell’ambito di una azione ordinaria che

consenta a tutte le parti di far valere i propri argomenti (DTF 120 Ia 120

consid. 1b). Tale decisione non può essere demandata al giudice penale

nell’ambito di una decisione che ordina la restituzione di un oggetto

sequestrato per le necessità del procedimento penale. In tale ambito può,

dunque, rendersi necessaria una tutela provvisoria della pretesa del terzo

fintanto che il giudice civile sia adito e abbia potuto ordinare le misure

cautelari necessarie (DTF 120 Ia 120 consid. 1b). In questo caso, si giustifica

quindi che l’autorità penale nella sua pronuncia differisca nel tempo la

restituzione dell’oggetto, comminando un termine che permetta al terzo

rivendicante di adire i tribunali civili ed ottenere la necessaria protezione

provvisoria della sua pretesa (DTF 120 Ia 120 consid. 1b).

Nella pronuncia in questione, il Tribunale

federale ha considerato che la decisione sull’acquisto in buona o malafede

dell’oggetto sequestrato da parte del terzo, non poteva essere decisa

nell’ambito del procedimento penale poiché richiedeva un apprezzamento del

merito della questione che doveva essere lasciato al giudice civile. Pertanto, l’alta

Corte ha considerato che il giudice penale - che aveva, in concreto, deciso sulla

questione della proprietà - aveva violato l’art. 26 Cost. arrogandosi attribuzioni

che competevano al giudice civile (DTF 120 Ia 120 consid. 1b).

2.4

Nel caso concreto, le conclusioni cui è giunto il primo giudice non

possono essere del tutto condivise.

2.4.1

Come visto, nel suo dispositivo il giudice di prime cure ha rinviato

le parti al foro civile per la contestazione di carattere meramente privato

riguardante la titolarità dell’autovettura Mercedes Benz.

Tale decisione appare del tutto conforme ai

principi giurisprudenziali richiamati. Se, di principio, l’autovettura andrebbe

restituita all’ultimo possessore in applicazione delle presunzioni del codice

civile (presunzione di proprietà del possessore e presunzione di buona fede,

citate anche dal primo giudice), nel caso concreto deve essere data la

possibilità alla parte civile di sottoporre la questione ad un giudice civile

che si pronunci con piena cognizione nel merito della vicenda e nel rispetto

del diritto di essere sentito di tutte le parti coinvolte, ciò che non sarebbe

il caso se il giudice penale decidesse nell’ambito di un procedimento in cui il

terzo possessore non è parte.

Tale soluzione è, del resto, quella che si trae

dalle norme processuali cantonali. Il rinvio al foro civile della pretesa in

restituzione di RI 1 si giustifica, infatti, anche in applicazione dell’art.

271.

lett. a CPP TI, poiché la Mercedes, oggetto sottratto mediante reato, è già

passata nelle mani di __________, cioè di un terzo estraneo al reato. L’art.

165.

cpv. 2 CPP TI, che disciplina i casi in cui il diritto alla restituzione è

dubbio o contestato, obbliga il giudice penale a rinviare il richiedente al

competente giudice civile.

La richiesta formulata dalla parte civile nel suo

gravame, ovvero il dissequestro del bene in suo favore, non può pertanto

trovare accoglimento.

Quando vi sono dubbi sulla titolarità del bene

sequestrato, non spetta al giudice penale determinarsi sui diritti di proprietà

in base alle norme del codice civile, in particolare pronunciarsi sulla

questione di sapere se vi fu acquisto in buona fede o malafede da parte di un

terzo che nemmeno è parte al procedimento. La questione deve, dunque, essere

sottoposta ad un tribunale civile. Pertanto, contrariamente a quanto preteso

dalla parte civile, il rinvio di RI 1 a far valere la sua pretesa davanti al

giudice civile appare del tutto corretto, non essendovi spazio per una

assegnazione diretta dell’oggetto in suo favore.

L’esame compiuto dal primo giudice in relazione

all’art. 70 cpv. 2 CP in merito ai requisiti di buona fede del terzo e di

adeguatezza della controprestazione fornita, oggetto di critica da parte del

ricorrente, deve essere considerato superfluo nella misura in cui l’art. 70

cpv. 1 in fine sancisce il carattere sussidiario del

provvedimento della confisca rispetto alla restituzione del bene all’avente

diritto. Su questo punto il ricorso non può essere accolto.

2.4.2

Va tuttavia rilevato che, in concreto, il primo giudice non poteva

limitarsi a rinviare la parte civile al competente foro e a dissequestrare il

veicolo in favore di __________.

La giurisprudenza del Tribunale federale impone,

infatti, che la pretesa restitutoria di colui che non era ultimo possessore del

bene sequestrato - in questo caso, RI 1 - venga tutelata provvisoriamente nel

lasso di tempo che occorre alla parte per adire il giudice civile e chiedere le

opportune misure cautelari a tutela della sua vantata pretesa.

L’autorità penale avrebbe, pertanto, dovuto

ordinare il dissequestro in favore dell’ultimo possessore comminando nel

contempo un termine alla parte lesa per permetterle di adire il competente foro

civile e domandare dei provvedimenti provvisionali. Soltanto una volta scaduto

inutilizzato il termine sarà possibile consegnare l’oggetto alla persona

indicata nella decisione.

In applicazione della giurisprudenza del

Tribunale federale, dunque, contrariamente a quanto statuito in concreto dal

primo giudice che a torto ha ritenuto sufficiente a tale riguardo il lasso di

tempo fra l’emanazione del suo giudizio e la relativa crescita in giudicato (“poiché

sino a crescita in giudicato della presente sentenza il dissequestro non è

effettivo, la parte civile ha la possibilità di agire prima che il signor __________

possa a sua volta disporre formalmente dell’automezzo”, sentenza impugnata,

pag. 6), si sarebbe almeno dovuto differire nel tempo la restituzione

dell’oggetto sequestrato.

Va, tuttavia, rilevato che, diversamente dal caso

sottoposto al giudizio del Tribunale federale, il CPP ticinese prevede delle

disposizioni che concretizzano l’esigenza di tutela provvisoria della parte

lesa. Come visto, l’art. 165 cpv. 2 CPP TI dispone che, nei casi dubbi, la

pretesa del terzo venga provvisoriamente tutelata attraverso il deposito

giudiziale del bene, da ordinare in aggiunta al rinvio alla giurisdizione

civile (art. 165 cpv. 2 CPP TI).

2.4.3

Non risulta, pertanto, corretto il rinvio al foro civile della parte

lesa assortito dal dissequestro dell’oggetto in favore di __________ in

applicazione dell’art. 165 cpv. 3 CPP TI.

Anzitutto, il capoverso in questione disciplina

la possibilità di restituzione prima della sentenza di merito, e non è dunque

applicabile nel caso di specie.

In secondo luogo, la sua applicazione non si

giustifica poiché, ai sensi della norma, la parte lesa è RI 1 - cui è stata

sottratta una Mercedes con un’appropriazione indebita - e non __________ che è

la persona terza colpita dal provvedimento coercitivo di sequestro.

Un’eventuale restituzione sulla base di tale disposto dovrebbe, dunque, casomai

andare a beneficio della parte civile e non di __________.

Infine, ma soprattutto, l’art. 165 cpv. 3 CPP TI

non può trovare applicazione nella fattispecie in quanto uno dei requisiti - il

carattere manifesto del diritto alla restituzione - fa palesemente difetto in

concreto. La titolarità del bene sequestrato secondo le norme dei diritti reali

non può, infatti, essere definita liquida ma, al contrario, oggetto di contestazione

e rivendicata dalle parti.

Di conseguenza, la norma pertinente in concreto è

l’art. 165 cpv. 2 CPP TI, che disciplina i casi in cui il diritto alla

restituzione è dubbio o contestato. Appare, pertanto, corretto il rinvio di RI 1 a far valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile, ma subordinato al deposito della

Mercedes.

La restituzione del veicolo direttamente a __________

- in qualità di ultimo possessore del bene sequestrato - non sarebbe del resto

nemmeno proponibile sulla base dell’art. 165 cpv. 4 CPP TI. La norma prevede

infatti il dissequestro degli “altri oggetti”, ovvero dei beni sequestrati che

non ricadono nel caso del cpv. 2 (la cui restituzione alla parte lesa è contestata

o dubbia) o del cpv. 3 (per i quali è manifesto il diritto della parte lesa alla

restituzione).

Pertanto, contrariamente a quanto disposto dal

primo giudice, il rinvio al foro civile di RI 1 va accompagnato da un ordine di

deposito giudiziale del veicolo, e non dal suo dissequestro in favore del terzo

acquirente. Di conseguenza, in applicazione delle norme indicate, il

Dispositivo

dispositivo impugnato va riformato nel senso che la parte civile è rinviata al

competente foro per la decisione relativa alla titolarità del bene sequestrato,

in attesa della quale è ordinato il deposito giudiziale dello stesso. Per

praticità, il deposito avverrà nel senso della permanenza del sequestro penale (nelle

mani della Pretura penale) per la durata di 90 giorni dalla crescita in

giudicato della presente pronuncia. Decorso tale termine, il deposito/sequestro

decadrà, ritenuto che sarà competenza del giudice civile eventualmente adito

dalla parte civile l’adozione di eventuali misure provvisionali.

3. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza e

vanno, pertanto, posti a carico dello Stato, che rifonderà a RI 1, che ha

presentato il suo ricorso per il tramite di un legale, fr. 800.- per ripetibili

(art. 15 CPP TI combinato con l'art. 9 CPP TI).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, il dispositivo relativo al

dissequestro della vettura e il rinvio al foro civile è modificato come segue:

" E’ ordinato il deposito ai sensi dei considerandi della chiave della

vettura Mercedes Benz C32 AMG nr. Telaio __________ per la durata di 90 giorni

a decorrere dalla crescita in giudicato del presente giudizio. Decorso questo

termine, la chiave sarà dissequestrata in favore di __________, riservata

diversa decisione del giudice civile.

RI 1 è rinviato al foro civile.”

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello

Stato che rifonderà a RI 1

fr. 800.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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