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17.2010.33

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4 maggio 2011Italiano115 min

Source ti.ch

Fatti

I. Incidente

sul cantiere “__________ ”

a. Nel

corso del 2006, sul cantiere denominato “__________”, situato sulla part. n. __________

del Comune di __________ di proprietà di R, erano in corso dei lavori edili che

prevedevano, da un lato, la ristrutturazione e la sopraelevazione dello stabile

presente sul sedime e, dall’altro, lo smantellamento di un capannone con

struttura metallica annesso allo stesso fabbricato.

La progettazione e la direzione dei lavori erano

state affidate da R all’architetto PI 1. Quest’ultimo aveva inizialmente

appaltato l’opera completa all’impresa B che aveva poi, a sua volta,

subappaltato la demolizione del capannone alla O. A seguito di divergenze di

carattere tecnico tra l’arch. PI 1 e l’impresa B, quest’ultima aveva poi

rescisso il contratto d’appalto ed era stata sostituita dalla M. Dal canto suo,

la O era stata incaricata da R di proseguire i lavori che aveva iniziato

(sentenza impugnata, consid. 3 pag. 19).

b. PI 5,

attivo nel settore edile da una trentina d’anni, è contitolare dell’impresa di

costruzioni M. Oltre ad essere membro del CdA della SA, egli è direttore

tecnico con diritto di firma a due. Così come accertato dal primo giudice, egli

era il responsabile del cantiere “__________ ” (sentenza impugnata, consid. 26

pag. 44).

PI 2 è amministratore

unico della O (società fallita a far tempo dal 2.4.2009).

c. Al

momento dell’infortunio, attive sul cantiere erano due imprese di costruzione:

la M che si occupava dei lavori di costruzione del nuovo stabile e la O che si

occupava dei lavori di demolizione del capannone. Le zone d’intervento delle

due ditte erano contigue e comunicanti senza che fra di esse vi fosse alcuna

separazione: così come accertato dal primo giudice, “sia lo stabile vecchio

che quello progettato costituivano un unico complesso, per cui il cantiere era

un tutt’uno e le zone d’intervento delle due ditte principali erano contigue,

comunicanti, senza che vi fosse una separazione fisica o spaziale tra di esse”

(sentenza impugnata, consid. 4 pag. 19).

d. La

demolizione del capannone prevedeva, in particolare, la rimozione delle lastre

di eternit della copertura, il loro carico sui camion della O tramite la gru

della M e, poi, il loro trasporto in discarica.

In seguito, avrebbero dovuto essere smontati i

pannelli di isolazione in lana di roccia che erano posizionati sotto le lastre

in eternit. Quest’operazione avrebbe dovuto venire effettuata dal basso, visto

che il soffitto ribassato interno era già stato rimosso (sentenza impugnata,

consid. 5 pag. 20).

e. Il

19 giugno 2006, gli operai della O hanno iniziato a togliere dalla tettoia le

lastre di eternit lasciando, così, scoperto il sottostante strato isolante in

lana di roccia.

Per poter asportare le lastre, gli operai - cui

non era stata data alcuna istruzione - avevano posato, tra gli elementi dello

scheletro metallico del capannone, delle assi su cui transitare,

rispettivamente posare le palette su cui doveva essere ammucchiato il materiale

asportato. Le palette piene venivano spostate dal tetto al camion (che le

doveva trasportare alla discarica) tramite la gru che la M aveva posato sul

cantiere.

La gru doveva essere azionata (con un

radiocomando) dagli operai della M poiché nessun dipendente della O era

istruito per tale funzione (audizione M. PI 2 e PC, in sentenza impugnata, consid.

6 pag. 22).

f. Così come accertato dal pretore, “l’operazione non era scevra

da pericoli” tanto che, subito all’inizio, un operaio della O, a seguito di

una disattenzione, “ha messo un piede in fallo ed è precipitato attraverso

il tetto” rimanendo, fortunatamente, illeso grazie alla “fortuita

presenza” di alcuni cavi che ne hanno rallentato la caduta.

Dell’incidente

venne prontamente informato PI 2.

PI 5 e PI 1,

invece, ne vennero informati soltanto dopo la caduta di PC (sentenza impugnata,

consid. 5 pag. 20 e 21).

g. A

fine pomeriggio, i lavori di sgombero erano quasi terminati. Concluso lo

smontaggio delle lastre di eternit, rimanevano da fare soltanto “un paio di

tiri di gru per sgomberare completamente la tettoia dalle palette” (sentenza

impugnata, consid. 8 pag. 26).

Così come accertato dal primo giudice, il primo

tiro di gru è stato effettuato dall’operaio D che ha, però, avuto dei problemi

nel manovrare la gru che non rispondeva perfettamente ai comandi. Perciò, “per

evitare problemi”, dopo avere depositato al suolo il materiale, D ha fatto

risalire il gancio “fino in cima al braccio della gru” e lì lo ha

bloccato. A quel punto, è intervenuto PC che, inserito un nuovo accumulatore

nel radiocomando, ha tentato di far scendere il gancio. Una volta il gancio

arrivato all’altezza del manovratore, il braccio della gru divenne

incontrollabile e cominciò a muoversi disordinatamente. PC, “per meglio

vedere cosa stava accadendo e poter riprendere il comando del mezzo meccanico,

preso dal panico, uscì sulla tettoia in demolizione, passando sulle assi da

ponte”. Essendo, però, “concentrato più su quanto stava facendo la gru

che su dove stava camminando”, PC, messo “un piede in fallo”, si

ritrovò “fuori dalla passerella” e precipitò “all’interno

dell’edificio con un volo di ca m 3,80” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 26).

A seguito della caduta, PC ha riportato lesioni

permanenti ed è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 100%.

h. Sulle

questioni di fatto determinanti per il giudizio, il pretore ha accertato quanto

segue:

- la tettoia non era portante: non lo era quando c’era ancora

la copertura con le lastre di eternit e tantomeno lo era quando vi erano

soltanto i pannelli isolanti (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 20);

- la tettoia del capannone in demolizione era

contigua alla soletta in cemento armato dell’edificio che la M stava

costruendo: fra le due superfici vi era un piccolo dislivello ma il passaggio

dall’una all’altra poteva avvenire senza necessità di ricorrere a scale;

- il giorno in cui è avvenuto l’infortunio non

vi era, fra le due superfici, alcuna separazione fisica: già dal mattino

presto, non vi era nessun parapetto e il passaggio dalla soletta in cemento

armato alla superficie non portante non era intralciato da alcun ostacolo

fisico (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28 e consid. 23 pag. 41);

- verosimilmente, durante i lavori di

ristrutturazione effettuati dall’impresa di costruzione, erano state posate

delle transenne tra le due superfici ma queste erano, poi, state asportate “da

qualcuno” che non si è potuto identificare “sicuramente prima del giorno

dell’incidente” (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28 e consid. 23 pag. 41);

- sulla soletta in cemento armato non era stato

collocato alcun cartello segnalante i rischi che avrebbe comportato il

camminare sulla tettoia in eternit (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28 e

consid. 23 pag. 41);

- sullo scheletro in metallo del tetto del

capannone sono state posate delle assi non atte a formare delle passerelle

poiché troppo strette e poiché mobili, cioè non fissate né tra loro né alla

struttura dello stabile (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);

- non era stata prevista nessuna particolare

misura di sicurezza per chi doveva lavorare sulla tettoia: in particolare non

erano state previste né imbragature né funi con cui gli operai avrebbero potuto

assicurarsi (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);

- nessuno degli operai presenti sul cantiere

aveva una preparazione in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni

(sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);

- i dirigenti della M non avevano mai vietato

di usare la gru agli operai che non avevano la necessaria formazione, pur

sapendo che il mezzo meccanico veniva impiegato anche da quei dipendenti, come

la parte civile, che non adempivano i requisiti posti dall’Ordinanza sulle gru

(sentenza impugnata, consid. 7 pag. 26 e consid. 23 pag. 41);

- la manutenzione del radiocomando della gru

era palesemente insufficiente (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);

- nessun accorgimento protettivo (se non

l’approssimativa posa delle assi da ponte) era stato adottato nemmeno dopo la

caduta di un altro operaio avvenuta lo stesso giorno, di prima mattina (sentenza

impugnata, consid. 23 pag. 41);

II. Reati

fiscali e falsità in documenti

a. In data 29 dicembre 2003, i coniugi P hanno sottoscritto con la M un

contratto d’appalto per l’edificazione di una casa sulla part. n. __________del

Comune di __________al prezzo forfettario di fr. 470'000.-.

Lo stesso giorno, P ha consegnato a PI 5, direttore dell’impresa edile nonché

membro del consiglio di amministrazione della SA, fr. 180'000.- in contanti, a

valere quale prima tranche del prezzo convenuto. Secondo quanto accertato dal

pretore, PI 5 sapeva che i soldi che gli erano stati consegnati erano soldi in

nero (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 60).

b. Sempre il 29 dicembre 2003, P e PI 5 hanno dato in deposito all’avv.

__________una busta contenente la ricevuta della consegna dei soldi neri sottoscrivendo

un documento nel quale veniva attestato che il legale aveva da loro ricevuto in

deposito “una busta contenente un documento, da tenere a disposizione dei

depositanti congiuntamente”.

Nel documento sottoscritto veniva, tra l’altro,

precisato che “in caso di loro decesso sono autorizzati a rappresentare i

depositanti ai sensi dell’art. 35 CO: per PI 5 il signor PI 4; per P, la moglie

o in caso di sua mancanza il signor P, 23 giugno 1947”.

c. Alcuni giorni prima, PI 5 aveva effettuato due versamenti sul conto

della M presso il __________per complessivi fr. 180'000.- (più precisamente fr.

80'000.- il 23 dicembre e fr. 100'000.- il 24 dicembre 2003).

Le ricevute relative ai due versamenti sono state lasciate da PI 5 sulla

scrivania del contabile della M, PI 3, senza che i due avessero modo di

discuterne (sentenza impugnata, consid. 31 pag. 50). In particolare, il primo

giudice ha accertato che PI 5 “si è limitato a lasciare le due ricevute

della banca al signor PI 3, senza discutere o dare disposizioni in alcun modo

delle stesse e del loro destino” (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 60).

d. Al di là delle divergenze di data, risulta incontestato che quanto

versato da PI 5 sul conto della M sono i fr. 180.000.- versatigli dal cliente P

(sentenza impugnata, consid. 45 pag. 61; ricorso del procuratore pubblico, pag.

7 in fine).

e. Ad inizio 2004, PI 3, credendo che i due versamenti fossero stati

effettuati da azionisti della società al fine di garantire la necessaria

liquidità per le paghe dei dipendenti, ha proceduto alla loro registrazione

contabile sotto la voce “correntista” del bilancio 2003 della M (sentenza

impugnata, consid. 31 pag. 51 e consid. 47 pag. 62).

f. Il

17 dicembre 2004, la M ha emesso la nota finale ai coniugi P per un importo

complessivo di fr. 490'000.- ed un saldo finale di fr. 20'000.- che teneva

conto di acconti già versati per fr. 470'000.-. Tale fattura non corrispondeva

al reale costo delle opere, non contemplando - su richiesta espressa del

cliente - opere il cui valore corrispondeva ai fr. 180'000.- versati in

contanti da P a PI 5 nel dicembre 2003.

g. Sulla

scorta della contabilità che, come visto, non rifletteva la realtà in relazione

all’accredito di quei fr. 180'000.-, il bilancio 2003 è stato allestito/chiuso da

PI 4 - titolare della fiduciaria __________che si occupava, in particolare, della

chiusura dei bilanci della M e che era, pure, presidente del consiglio

d’amministrazione della M - e sottoscritto da PI 5 il 10 gennaio 2005.

Al proposito, il primo giudice ha accertato che

non vi sono elementi che permettano di concludere che PI 5 - che “non aveva

conoscenze di contabilità” - “fosse a conoscenza del fatto che tale

documentazione era viziata” (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 60).

Secondo gli accertamenti del primo giudice, anche

A. PI 4 “è venuto a conoscenza dell’errata registrazione contabile (…) solo

dopo che la dichiarazione fiscale 2003 di M è stata trasmessa alle autorità di

tassazione” (sentenza impugnata, consid. 46 pag. 62).

h. La

dichiarazione fiscale relativa alla contabilità 2003, pure sottoscritta da PI 5

il 10 gennaio 2005, è stata inoltrata al fisco da PI 4 il 13 gennaio 2005.

i. In

seguito, dopo l’inoltro della dichiarazione fiscale (sentenza impugnata, consid.

47 pag. 62), PI 3 è stato informato da PI 5 che la fattura allestita per la

costruzione P non contemplava prestazioni per i fr. 180'000.- versati in nero

dal cliente.

Secondo gli accertamenti del primo giudice,

soltanto a quel momento il contabile ha “fatto il collegamento con la

registrazione dei due importi versati sul conto della ditta (…) a fine 2003 e

solamente a quel momento si è accorto che non era denaro proveniente da un

azionista della ditta (che di solito si registra nel conto “correntista”) ma da

un cliente” (sentenza impugnata, consid. 32 pag. 51 e consid. 47 pag. 62).

PI 3 parlò, poi, dell’inghippo contabile con PI 4 che gli suggerì di

ripristinare la situazione per l’anno 2004 inserendo a conto economico gli

importi alla voce “compensazione perdite su debitori” facendo, così,

figurare che i fr. 180'000.- erano stati utilizzati per compensare quanto

dovuto da due debitori della società che non avrebbero mai onorato i loro

debiti (sentenza impugnata, consid. 32 pag. 51 e consid. 47 pag. 62).

l. Il 24 luglio 2007, la Divisione delle contribuzioni, venuta a

conoscenza del fatto che P aveva versato a PI 5, nell’ambito del contrato

d’appalto sottoscritto con la M, fr. 180'000.- provenienti da fondi non

dichiarati senza che fosse allestito alcun giustificativo, ha segnalato il caso

al Ministero pubblico che ha dato avvio al procedimento penale che ha avuto

come esito i decreti d’accusa di cui s’è detto all’inizio.

C. Avverso la sentenza del giudice della Pretura penale sono insorti:

- il procuratore pubblico, con dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e di revisione penale di data 31 maggio 2010.

Nei motivi del gravame, presentato il 2 luglio 2010, il procuratore pubblico

postula l’annullamento dei dispositivi 1, 2 e 3 del giudizio impugnato

contestando il proscioglimento di PI 5, PI 3 e PI 4 dai reati di frode fiscale

in violazione della LT e della LIFD nonché dal reato di falsità in documenti.

Di conseguenza, egli chiede che gli atti siano trasmessi alla Pretura penale

per un nuovo giudizio e per la commisurazione della pena.

- PI 5 con dichiarazione di ricorso di data 31 maggio 2010.

Nella sua motivazione scritta, presentata l’8 luglio 2010, egli chiede, in via

principale, l’annullamento del dispositivo 2 del giudizio impugnato e il suo

conseguente proscioglimento dai reati di violazione delle regole dell’arte

edilizia per negligenza e di lesioni colpose gravi e, in via subordinata, il

rinvio degli atti ad un altro giudice della Pretura penale per un nuovo

giudizio.

- PI 2 con dichiarazione di ricorso di data 2 giugno 2010 e

successiva motivazione scritta del 14 luglio 2010, postulando l’annullamento

dei dispostivi 4.1, 4.2 e 4.3 della sentenza impugnata e il suo conseguente

proscioglimento dai reati di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza

e di lesioni colpose gravi.

D. Il 2

agosto 2010 il procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a presentare

osservazioni ai ricorsi di PI 5 e di PI 2, postulando, cionondimeno, la loro

reiezione.

Con osservazioni 20 agosto 2010 anche la parte

civile PC ha chiesto la reiezione dei ricorsi di PI 5 e di PI 2.

E. Con

osservazioni 23 agosto 2010 PI 5 e PI 3 hanno chiesto la reiezione del ricorso

del procuratore pubblico.

Analoga richiesta ha formulato, con osservazioni di medesima data, PI 4.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPPti - applicabile in forza dell’art. 453

CPPfed - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto

(lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle

prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1

CPPti) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche

inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e

oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4,

133.

I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid.

2.1

pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato

unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28

consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

I. Incidente

sul cantiere “__________ ”

2.

Ai

sensi dell’art. 229 cpv. 1 CP, chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione

o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e

mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una

pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (la versione del cpv. 1 in vigore sino al 1. gennaio 2007 prevedeva la detenzione e la multa).

Se il colpevole ha trascurato per negligenza le

regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o

una pena pecuniaria (la vecchia versione del cpv. 2 prescriveva, per i casi di

negligenza, alternativamente la detenzione o la multa).

ll reato di cui all’art. 229 CP - che tutela la

vita e l’integrità fisica delle persone, non il patrimonio - è un reato di

messa in pericolo concreta che è consumato quando, a seguito di un’azione o di

un’omissione dell’autore, viene creata una situazione di pericolo reale per

l’incolumità di almeno una persona (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar,

Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, n. 35 e segg. ad art. 229 CP).

ll reato di violazione delle regole dell’arte

edilizia è un reato di risultato, laddove per risultato, a differenza dell’art.

125.

CP, non s’intende il ferimento o la morte di qualcuno, ma semplicemente la

messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone che deve ritenersi

realizzata già quando nella zona di pericolo è venuta a trovarsi anche solo una

persona (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP; Corboz, Les

infractions en droit suisse, Volume II, 3a edizione, Berna 2010, n. 27 ad art. 229 CP).

2.1

Il reato di cui all’art. 229 CP può essere commesso sia

intenzionalmente - per dolo diretto o eventuale (Favre/Pellet/Stoudmann, Code

Pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 229) - che per negligenza. La negligenza

può essere ritenuta soltanto se all’accusato si può rimproverare una colpa

riferita alla violazione delle regole dell’arte e una colpa riferita alla

mancata presa in considerazione del pericolo (Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 229 CP, Donatsch/Wohlers,

Strafrecht IV, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 59).

Così come correttamente evidenziato dal primo

giudice, la giurisprudenza applica con severità il concetto, ritenendo

realizzata la fattispecie dell’art. 229 cpv. 2 CPS anche quando l’autore non ha

percepito il pericolo concreto, ma ha violato negligentemente una regola atta

ad evitare incidenti non sempre facilmente prevedibili. Ciò significa, in altre

parole, che secondo l’alta Corte federale, se viene violata per negligenza una

regola di sicurezza, si deve ritenere che l’autore avrebbe dovuto e potuto

prevedere il pericolo (Corboz, op. cit., n. 33 e seg. ad art. 229 CP; DTF 109

IV 128 consid. 1). In linea di massima, sono dunque ipotizzabili due

situazioni: nella prima l’imputato ha violato per negligenza una regola

dell’arte e, pure negligentemente, non ha preso in considerazione il pericolo;

nella seconda egli ha infranto scientemente la regola dell’arte e ha pensato,

negligentemente, che non ne sarebbe scaturito alcun pericolo per l’integrità

fisica delle persone.

Inoltre, nell’applicazione di questa norma,

occorre sempre considerare che sui cantieri, dove i rischi per l’integrità

delle persone sono continui già solo per il tipo di attività che vi viene

svolta, trova applicazione un obbligo generale di prudenza che impone di

prestare costante attenzione alla sicurezza, di programmare, laddove è

possibile, con anticipo le misure da adottare per evitare incidenti e di

sorvegliare in continuazione il lavoro degli operai.

2.2

Tre sono i presupposti oggettivi dell’art. 229 CP: i fatti devono

essere avvenuti nell’ambito della direzione, rispettivamente dell’esecuzione,

di una costruzione o di una demolizione, vi deve essere stata una violazione

delle regole riconosciute dell’arte che - ed è questo il terzo presupposto - ha

comportato la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone.

La nozione di costruzione va intesa in senso

ampio e comprende ogni edificio attaccato al suolo, quali ad esempio case, sale

sportive, strade, ecc. (DTF 115 IV 45 consid. 2b). Perché vi sia costruzione,

non è necessaria un’unione durevole con il terreno: anche un’opera provvisoria,

come ad esempio un ponteggio o un’impalcatura, è una costruzione ai sensi

dell’art. 229 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 229;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna

2007, n. 1 ad art. 229).

Per regole dell’arte si intendono sia le norme

codificate in leggi emanate per la prevenzione degli incidenti durante la

costruzione o la demolizione di opere - in particolare quelle per la sicurezza

sui cantieri - sia le norme emanate da associazioni private o para-pubbliche,

se unanimemente riconosciute (ad esempio, le norme SIA).

Sono, poi, considerate regole dell’arte quelle

norme che, pur se non codificate, costituiscono il bagaglio di nozioni che si

apprende con la formazione professionale. Questo sempre a condizione che esse siano

generalmente riconosciute come utili e necessarie dalle persone adeguatamente

istruite in materia (DTF 106 IV 268 consid. 3; Corboz, op.

cit., n. 11 e segg. ad art. 229 CP).

2.2.1

In concreto, trovano

applicazione le norme dell’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della

salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di

costruzione, OLCostr, RS 832.311.141), quelle dell’Ordinanza concernente la

sicurezza nell’uso delle gru (Ordinanza sulle gru, RS 832.312.15), quelle della

Norma SIA 118 ed alcune disposizioni di diritto pubblico e civile.

2.2.1.1

L’art. 3 OLCostr prescrive, come principio generale, l’obbligo di

programmare dettagliatamente i lavori, anche sotto l’ottica della sicurezza sul

cantiere: la pianificazione di lavori di costruzione deve, anche, tendere alla

riduzione al minimo del rischio d’infortuni professionali, di malattie

professionali o di danni alla salute e deve garantire l’applicazione delle

misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l’utilizzazione degli

attrezzi di lavoro (cpv. 1). Il datore di lavoro che,

nell’ambito di un contratto di appalto, si impegna come imprenditore ad

eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il

contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro

e la protezione della salute dei lavoratori. Le misure proprie al cantiere non

ancora adottate e le misure dipendenti dai risultati della valutazione dei

rischi in presenza di sostanze tossiche (quali amianto) devono essere integrate

nel contratto d’appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli

altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già

adottate (cpv. 2). Sono considerate misure proprie al cantiere le misure di

protezione utilizzabili da più imprese come ponteggi, reti di sicurezza,

passerelle, misure di sicurezza negli scavi e negli scavi di fondazione nonché

le misure per assicurare le cavità nei lavori in sotterraneo (cpv. 3).

Per il cpv. 4 dell’art. 3 OLCostr, inoltre, se

delega l’esecuzione del contratto d’appalto a un’altra impresa, il datore di

lavoro deve assicurarsi che questa metta in atto le misure di sicurezza e di

protezione della salute previste dal contratto (cpv. 4).

Infine, per il cpv. 5 del citato disposto, il

datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché

siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti

e apparecchi adeguati per l’esecuzione dei lavori che devono essere in perfetto

stato di funzionamento e soddisfare le esigenze della sicurezza sul lavoro e

della protezione della salute.

L’art. 8 cpv. 1 OLCostr prescrive, poi, quale

norma generale, l’obbligo per il datore di lavoro di fare in modo che i posti

di lavoro siano sicuri e possano essere raggiunti mediante vie di passaggio

sicure. Il cpv. 2 del citato disposto precisa, ancora, che, per garantire

questa sicurezza, occorre provvedere affinché siano installate protezioni

contro le cadute, che le superfici non resistenti alla rottura siano protette

da parapetti o siano prese altre misure per impedire che vi si acceda

inavvertitamente (occorre eventualmente coprirle con una protezione solida o

piazzare una passerella), che le superfici a resistenza limitata siano

designate come tali, che agli accessi a queste superfici siano affissi cartelli

indicanti, in una lingua compresa dai lavoratori o mediante simboli, il divieto

o la limitazione d’accesso ed, infine, che le passerelle e le protezioni

abbiano dimensioni corrispondenti alla loro funzione e siano assicurate contro

scivolamenti.

L’art. 9 OLCostr prescrive, poi, che, per

garantire la sicurezza delle vie di passaggio - che devono sempre rimanere

libere - è necessario che gli accessi al cantiere abbiano almeno m 1 di

larghezza, mentre le altre vie di passaggio siano larghe almeno cm 60. Sulle

superfici a resistenza limitata alla rottura, o non resistenti, devono essere

collocate passerelle munite di protezioni laterali dai due lati che, quando

l’inclinazione supera il 20%, devono avere delle protezioni antisdrucciolo.

Giusta gli art. 15 e 16 cpv. 1 OLCostr, i punti

non protetti con un’altezza di caduta di oltre m 2 e quelli situati in

prossimità dei corsi d’acqua e di scarpate devono essere provvisti di una

protezione laterale che si compone di parapetto, corrente intermedio e tavola

fermapiedi.

L’art. 19 OLCostr precisa che, quando non è

tecnicamente possibile o risulta troppo pericoloso installare una protezione

laterale o un ponteggio, devono essere utilizzati ponteggi di ritenuta, reti di

sicurezza, funi o altre misure equivalenti atte a garantire una protezione

contro le cadute.

Per i lavori sui tetti, l’art. 28 OLCostr prevede

che ai bordi vengano prese misure per evitare ruzzoloni a partire da un’altezza

di caduta di m. 3. Prima dell’inizio dei lavori, è necessario, giusta l’ art.

33.

cpv. 1 OLCostr, esaminare se le superfici di copertura sono resistenti alla

rottura o meno. Giusta il cpv. 2 del medesimo disposto è, inoltre, obbligatorio

installare protezioni contro le cadute quando l’altezza di caduta all’interno

dell’edificio supera i m 5 mentre, per il cpv. 3, alle aperture nella

superficie di copertura occorre installare protezioni contro le cadute

indipendentemente dall’altezza di caduta.

Per l’art. 34 cpv. 3 OLCostr, le superfici di

copertura a resistenza limitata alla rottura devono essere munite di passerelle

se su di esse sono trasportati carichi pesanti. Per contro, giusta l’ art. 35

cpv. 1 OLCostr, per le superfici non resistenti alla rottura è previsto l’obbligo

assoluto di utilizzo delle passerelle e soltanto a partire da esse è possibile

effettuare dei lavori.

L’art. 35 cpv. 2 OLCostr prevede, poi, che quando

devono essere eseguiti dei lavori in prossimità di superfici di copertura non

resistenti alla rottura, queste ultime devono essere isolate dalle zone di

lavoro o munite di una copertura resistente alla rottura.

L’art. 60 cpv. 1 e 2 OLCostr dispone che, anche

in caso di lavori di smantellamento, è indispensabile una valutazione

preventiva dei rischi in termini di sicurezza e di salute, in modo che vengano

adottate tutte le misure atte ad impedire che i lavoratori possano cadere, che

elementi costruttivi crollino accidentalmente, che gli operai vengano a

contatto con materiali nocivi alla loro salute, che essi vengano colpiti da

materiale vagante, che vengano messi in pericolo dall’instabilità di opere

vicine, dagli impianti esistenti, da condutture danneggiate, da funi rotte, da

incendi o esplosioni.

Infine, giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 60 OLCostr,

nelle demolizioni, l’accesso alle zone pericolose deve essere impedito con

pareti di protezione, sbarramenti o posti di sorveglianza ed i lavori possono

essere eseguiti solo sotto la continua sorveglianza di una persona competente.

2.2.1.2

L’Ordinanza

sulle gru, oltre a prevedere l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere i

macchinari in perfetto stato di funzionamento, dispone all’art. 5 che i lavori

di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone in

condizioni psicofisiche adeguate (cpv. 1 lett. a), che sono in grado di farsi

capire sul posto di lavoro (cpv. 1 lett. b), che sono state istruite sull’uso

della gru che manovrano e che sono in possesso della relativa patente

d’esercizio (cpv. 2).

2.2.1.3

La Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL) e la LAINF

prevedono che, per tutelare la salute e prevenire gli infortuni, il datore di

lavoro deve prendere, avvalendosi della collaborazione dei dipendenti, tutte le

misure adatte alle circostanze (art. 6 LL e 82 LAINF).

Anche secondo il diritto privato (art. 328 CO) e

il diritto cantonale (art. 6 cpv. 1 lett. b della Legge del Cantone Ticino del

1.

dicembre 1997 sull’esercizio della professione di impresario costruttore

[LEPIC; RL 7.1.5.3]), il datore di lavoro, rispettivamente l’impresa, deve

adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela della salute e

dell’integrità personale dei lavoratori. Questi ultimi sono tenuti ad osservare

le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza ed a tener conto

delle norme di sicurezza generalmente riconosciute (art. 11 dell’Ordinanza del

19.

dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni, OPI, RS 832.30).

2.2.1.4

In

virtù dell’art. 104 della Norma SIA 118, nell’adempimento dei loro compiti,

l’imprenditore e la direzione lavori sono tenuti a garantire la sicurezza della

manodopera impiegata sul cantiere. Misure di sicurezza sono da prendere in

considerazione già durante la fase di progettazione, ma pure in seguito,

durante la programmazione dei lavori, in particolare della loro successione, ed

infine durante l’esecuzione degli interventi. L’imprenditore deve adottare le

misure di sicurezza necessarie a prevenire incidenti e a garantire

l’incolumità; la direzione lavori è tenuta a sostenerlo. Giusta gli art. 34 e seg. della Norma SIA 118, la

direzione lavori ha la facoltà di sorvegliare tutte le opere contrattuali

dell’imprenditore e, se necessario, di impartire istruzioni vincolanti. A

seconda delle circostanze, i suoi rappresentanti non sono solo autorizzati, ma

anche obbligati ad intervenire e a dare degli ordini in presenza, per esempio,

di una violazione di elementari disposizioni di sicurezza. Tale dovere

d’intervento vale a maggior ragione quando il direttore lavori è cosciente

delle insufficienze e carenze dell’attività di un appaltatore che possono

condurre a pericoli e lesioni dell’integrità o della vita di terzi (DTF del 30 gennaio

2003,6S.181/2002 consid. 3.2.1; sentenza Str. 230/67

del 27 settembre 1967 consid. 1b pubblicata in ZR 67 (1968) pag. 227; Riklin,

Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Architekten, in Das

Architektenrecht, 3a ed., 1986, n. 1812 e segg.).

In breve, così come più volte stabilito dal TF,

la direzione lavori deve vegliare sull’effettiva e corretta applicazione delle

prescrizioni di sicurezza sul cantiere (DTF 104 IV 96 consid. 4; Bendel, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei der Verletzung

der Regeln der Baukunde, tesi 1960, pag. 44; Bendel, Die fahrlässige Tötung und

Körperverletzung beim Bauen, in RPS 79/1963 pag. 32).

3.

L'art. 125 CP punisce chi, per

negligenza, cagiona una lesione (semplice o grave) al corpo o alla salute di

una persona con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.

Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere

riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una

negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o

alla salute (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a edizione,

Berna 2010, n. 1 e segg. ad art. 125 CP; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008

consid. 2.1; DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii).

3.1

Giusta l’art. 12 cpv. 3 CP,

commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza

colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto

conto. L’imprevidenza è colpevole ove l’agente non abbia usato le precauzioni

cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.

La punibilità per lesioni colpose presuppone, perciò, due condizioni. Dapprima,

l’autore deve avere violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale

di diligenza che vieta qualsiasi comportamento che

espone a pericolo beni protetti penalmente da lesioni involontarie. Poi -

perché il comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile diventi

penalmente rilevante - è necessario che l’autore, considerate la sua formazione

e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto dell'esposizione a pericolo

altrui e modificare di conseguenza il suo comportamento. In sintesi, si deve

poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una

mancata attenzione o una reprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255

consid. 4.2.1.; 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121; 127 IV 62 consid. 2d pag. 64;

126.

IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF 24 luglio 2009,

6B_437/2008 consid. 2).

Per determinare il contenuto del dovere di

prudenza, occorre chiedersi se una persona ragionevole, nella medesima

situazione e con le stesse attitudini dell'autore, avrebbe potuto prevedere in

grandi linee il corso degli eventi - questione da esaminare alla luce della

teoria della causalità adeguata, dovendosi valutare con maggior rigore i casi

in cui l’autore è un esperto - e, se del caso, quali misure poteva adottare per

evitare la realizzazione dell'evento dannoso.

La violazione del dovere generale di prudenza è

presunta nel caso di violazione di prescrizioni legali o amministrative aventi

per scopo di garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni oppure di regole

analoghe - se generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o

semipubbliche (DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1, DTF 134 IV 255

consid. 4.2.1).

3.2

Il reato di lesioni colpose (così come tutti i reati di evento)

implica, di regola, un’azione. Una commissione per omissione è prospettabile

nel caso in cui la persona che ha omesso di agire esercitava un cosiddetto

ruolo di garante, cioè nei casi in cui l’autore, con la sua passività,

disattende un obbligo di agire (art. 11 CP).

Si tratta in questo senso di un reato omissivo

improprio (v. DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.2; 122 IV 61 consid. 2a; 117 IV 130 consid.

2a; 108 IV 3 consid.

1b).

È considerato garante colui che ha una posizione

di responsabilità comportante un obbligo giuridico di intervenire (DTF 134 IV 255, consid. 4.2.1.; 129

IV 119 consid. 2.2; 122 IV 17 consid.

2b/aa; 117 IV 130 consid.

2a; 113 IV 68 consid.

5b). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un

contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di

un rischio (art. 11 cpv. 2 CP).

3.3

Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e

il risultato deve sussistere inoltre un rapporto di

causalità naturale e adeguata (DTF

122.

IV 17 consid. 2c). Nei casi di omissione, la causalità si pone in termini particolari

(DTF 134 IV 255 consid. 4.4.1, DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.3).

Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento

e un'omissione, se il compimento dell'atto omesso avrebbe impedito il

verificarsi dell'evento con una verosimiglianza vicina alla certezza o

perlomeno con alta verosimiglianza (DTF 116 IV 306 consid.

2a; 115 IV 189 consid. 2).

L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto, come tale sindacabile soltanto sotto il ristretto profilo

dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPPti), a meno che il giudice abbia

disconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (DTF del 14 ottobre 2003

6S.297/2003, consid. 4 pag. 8; DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23; 121 IV 207

consid. 2a e rinvii pag. 212).

La causalità naturale deve, poi, essere adeguata: il comportamento dell’autore deve, cioè, essere idoneo, secondo l’andamento

ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a cagionare o a

favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Soltanto a queste

condizioni si può affermare che l’evento verificatosi fosse prevedibile dall’autore

(DTF 130 IV 17 consid. 3.2, pag. 10, 127 IV 61 consid. 2d, pag. 65, 126 IV 13

consid. 7a/bb, pag. 17). La causalità adeguata è una questione di diritto che

l’autorità di seconda istanza ed il Tribunale federale esaminano con pieno

potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii, pag. 213).

3.3.1

Nei casi di omissione, vi è una relazione di causalità adeguata

tra omissione ed evento se il compimento dell'atto omesso avrebbe potuto

evitare, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della

vita, la realizzazione dell'evento stesso (DTF 117 IV 130 consid.

2a pag. 133). In sintesi, oltre alla prevedibilità dell’evento, va considerata

la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica, occorre

valutare se in caso di comportamento corretto dell’agente l’evento non si

sarebbe verificato. In questo senso, l’evento è imputabile all’agente soltanto

se, qualora quest’ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme

ai suoi doveri di prudenza, l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi

sicuramente evitato (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, 118 IV 130 consid. 6a).

3.3.2

Nei

casi di incidenti sul lavoro, il nesso di causalità va analizzato tenendo in

considerazione che, di norma, chi lavora su un cantiere lo fa affidando dei

compiti a colleghi o subordinati. In simili evenienze, l’imputabilità dei loro

atti o delle loro omissioni, e quindi la punibilità di chi ha loro demandato

determinate mansioni, deve essere soppesata applicando il principio

dell’affidamento - sviluppato inizialmente in ambito di circolazione stradale -

secondo cui ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a

sua volta confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura

in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (STF 24 luglio 2009,

6B_437/2008 consid. 3.4; DTF 124 IV 81 consid.

2b con rinvii).

Parimenti, vale nei cantieri. In caso di

divisione orizzontale del lavoro, ogni lavoratore deve poter legittimamente

contare, in mancanza di elementi che indichino il contrario, sul fatto che il

suo collega rispetti i propri doveri.

In caso di divisione verticale del lavoro, la

dottrina subordina il principio dell’affidamento al rispetto della cura in

eligendo, in istruendo e in custodiendo: il superiore, per potersi liberare

dalle sue responsabilità, deve, cioè, designare una persona ausiliaria

qualificata, fornirle le necessarie istruzioni e sorvegliarla correttamente

(Roth, Le droit pénal face au risque et à l’accident individuels, 1987, pag. 88

e segg.; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed. 2007, n. 38 ad art.

11; DTF del 20 giugno 2008,6B_675/2007 consid. 2.2.2.1).

3.3.3

Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei

fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché circostanze

eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa,

sopravvengano senza che potessero essere previste. Il loro carattere

imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di

causalità adeguata: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare

la causa più probabile e immediata dell'evento considerato, e relegare così in

secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento

dell'agente (DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.3.2; DTF 131 IV 145 consid.

5.

; 130 IV 7 consid. 3.2; 121 IV 207 consid. 2a

pag. 213).

I. Sul ricorso di PI 5

4.

Nel

suo gravame PI 5 esordisce sostenendo che le omissioni imputategli dal giudice

della Pretura penale sono riconducibili a fatti accertati in modo arbitrario.

4.1

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;

118.

Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così

che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare

perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione

delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con

rinvii). È necessario, pertanto, indicare e sostanziare il motivo per cui la

valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,

si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o

contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In

particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata, una sentenza deve essere

inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2

consid. 1.3, 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid.

2.

, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

4.2

Il

ricorrente sostiene, dapprima, che, contrariamente a quanto accertato dal primo

giudice, erano state posate delle protezioni tra lo stabile in costruzione e la

contigua tettoia in demolizione. Ciò è - precisa - desumibile dalle

dichiarazioni della parte civile, del responsabile della sicurezza della M, del

capocantiere, dell’arch. PI 1 nonché dalle foto in atti che mostrano l’esistenza

di pali di sostegno che potevano avere quale unico scopo la formazione di una

palizzata.

Il ricorrente continua sostenendo che è “più che verosimile” che

le protezioni siano state tolte la mattina stessa del giorno dell’incidente

dagli operai della O per accedere alla tettoia da demolire, ritenuto che ad

affermare che quel mattino non vi fossero palizzate è solo il teste TE 1, le

cui deposizioni sono oltretutto smentite dalle dichiarazioni di PC, __________ e

PI 1 (ricorso, pag. 7-9).

4.2.1

La censura secondo cui

dalle testimonianze e dalle foto in atti emerge che le protezioni fra lo

stabile e la contigua tettoia erano state posate, si rileva d’acchito

irricevibile già solo per il fatto che il primo giudice non ha accertato che le

barriere non erano mai state posate, ma che le stesse non c’erano il giorno

dell’incidente. In effetti, al consid. 9 della sentenza impugnata (pag. 28) si

legge che “verosimilmente durante i lavori di ristrutturazione (…) delle

transenne erano state posate anche sul lato che qui interessa, ma poi sono

state asportate da qualcuno, probabilmente al momento di iniziare lo

smantellamento della copertura del capannone”.

Palesemente infondata è, invece, la censura con la quale PI 5

sostiene l’arbitrarietà dell’accertamento pretorile secondo cui, all’arrivo sul

cantiere, il mattino presto del 19 giugno 2006, degli operai della O, la

situazione del cantiere era quella riprodotta nelle foto agli atti che

documentano dell’assenza totale di barriere di protezione fra le due superfici.

In effetti, contrariamente alla tesi ricorsuale, la deposizione di TE 1

(ovvero, dell’operaio della O che, per primo, la mattina dell’incidente, è

giunto sul cantiere) non è smentita dagli altri testimoni. Infatti, i testi PC,

__________e PI 1 non hanno reso, sulla questione, dichiarazioni in contrasto

con quella di TE 1 (cfr. interrogatori di PC, AI 1, AI 6 e verbale del

dibattimento, pag. 10 e seg.; interrogatorio di __________, AI 94;

interrogatorio di __________, AI 53; interrogatorio di PI 1, AI 16 e AI 60

tutti in inc. Pretura penale n.10.2009.504). È, dunque, in modo del tutto

sostenibile che il primo giudice ha accertato che, quando gli operai della O

sono giunti sul cantiere, non c’era nessun parapetto fra l’edificio e la

tettoia in demolizione sulla scorta delle deposizioni del teste TE 1 (peraltro

confortate da quelle di TE 2 e D ) e sulla scorta della valutazione delle

fotografie in atti, in particolare dopo avere ritenuto che l’assenza di assi

nelle vicinanze dei due pali di sostegno riprodotti nelle fotografie allegate

al rapporto di polizia, esclude che la palizzata originariamente posata sia

stata rimossa dagli operai quello stesso giorno per potere meglio accedere alla

zona di demolizione (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28-30 e consid. 23 pag.

41).

4.3

In relazione

all’accertamento secondo cui egli tollerava che operai non adeguatamente

formati utilizzassero la gru e secondo cui egli mai ha formulato divieti

espliciti ai suoi operai, PI 5 rileva che D e PC, nei loro interrogatori, hanno

dichiarato di sapere che per utilizzare la gru occorreva avere seguito uno

specifico corso ed essere in possesso della patente e che, pertanto, essi erano

istruiti su chi poteva utilizzare il mezzo meccanico (ricorso, pag. 9-10). Il

ricorrente pone, poi, l’accento sulle dichiarazioni rilasciate da PC in

occasione del dibattimento rilevando come “l’ufficio” - che secondo la stessa

parte civile avrebbe ordinato a D di aderire a eventuali richieste di

effettuare tiri con la gru - non è un’entità giuridica e non può in ogni caso

essere identificato con la sua persona (ricorso, pag. 11). PI 5 osserva, poi,

come anche il formulario della SUVA per la notifica dell’infortunio sia stato

interpretato arbitrariamente dal pretore. Il formulario

- spiega - è stato “redatto a posteriori e indica quanto

accaduto in modo del tutto sommario”, sicché è del tutto arbitrario dedurre

dallo stesso che la O aveva chiesto alla M di fare intervenire i suoi operai

per dei tiri di gru (ricorso, pag. 12).

4.3.1

Quand’anche ciò fosse,

il fatto che sia PC che D sapessero che per manovrare la gru occorre

un’adeguata formazione ed una patente, non giova al ricorrente. Non si tratta

qui, infatti, di determinare se i due operai sapessero o meno di non essere

autorizzati ad utilizzare la gru, ma di stabilire se PI 5 sapeva di un tale

utilizzo e lo tollerava. Tale accertamento è stato operato in modo del tutto

sostenibile dal primo giudice che ha valutato le dichiarazioni delle persone

coinvolte nella direzione e nell’esecuzione dei lavori qui in esame (cfr.

sentenza impugnata, consid. 7 pag. 23-26 e in particolare le deposizioni di PC “non

era la prima volta che facevamo dei tiri di gru, sia io che D. In ufficio lo

sapevano” e di D “Sapevo che non si poteva usare la gru, ma se mi

dicevano di usarla, io la usavo”). Detto accertamento non può certo essere

inficiato dalla considerazione del ricorrente secondo cui PC facendo

riferimento all’ “ufficio” non intendeva indicare la sua persona, ritenuto come

sia pacifico che per l’ufficio della M non si possa che intendere i vertici

della società e, dunque, anche e soprattutto il qui ricorrente che della M era

il direttore tecnico.

Non è poi dato sapere perché il ricorrente sostenga che il

formulario della SUVA (AI 23 in inc. Pretura penale n.10.2009.504) sia stato

interpretato arbitrariamente dal primo giudice. Non risulta, infatti, dal

giudizio impugnato che il pretore abbia utilizzato tale formulario per

confortare l’accertamento secondo cui PI 5 sapeva dell’utilizzo della gru da

parte dei due operai.

4.4

Il ricorrente, infine,

sostiene che gli accertamenti del primo giudice sullo stato del radiocomando

della gru, contrastano con le deposizioni del tecnico specializzato TE 3 a detta del quale - spiega PI 5 - la manutenzione del mezzo meccanico non solo era stata effettuata

correttamente, ma rasentava la perfezione (ricorso, pag. 12).

4.4.1

La censura è infondata.

La dichiarazione del teste TE 3 che ha riferito che, per quanto a

sua conoscenza, la M era diligente nella manutenzione della gru (cfr. a

proposito interrogatorio TE 3 AI 20 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 4, in cui il tecnico afferma che “se dovessi dare un punteggio dall’1 al 10, direi che la M merita

un 9”), non è certo atta a sostanziare l’arbitrarietà dell’accertamento

pretorile secondo cui la manutenzione del radiocomando era carente. Quello di TE

3.

era, infatti, un giudizio generale (peraltro fondato solo su ciò che lui

sapeva) e non riferito in modo specifico allo stato del radiocomando. Tant’è

vero che lo stesso specialista ha pure dichiarato che “vi era della polvere

nel radiocomando e che questo era un problema” e che “la gru non

funzionava correttamente a causa del radiocomando sporco” (cfr.

interrogatorio TE 3 AI 117 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 2). È

dunque senza arbitrio che il primo giudice ha accertato che la manutenzione del

radiocomando era palesemente insufficiente e che nella sporcizia risiedeva la

causa del suo malfunzionamento.

Da tutto quanto precede, discende che su questo punto il ricorso, nella misura

della sua ammissibilità, deve essere disatteso.

5.

Continuando nel suo

esposto, il ricorrente sostiene di non avere violato le regole dell’arte

edilizia e, pertanto, di non avere agito negligentemente.

5.1

Dopo avere enumerato

le prescrizioni settoriali che regolano la sicurezza nel campo dell’edilizia e

delle costruzioni (sentenza impugnata, consid. 19-22 pag. 38-41), il primo

giudice ha innanzitutto osservato che PI 5, nella sua qualità di impresario e

di organo direttivo della M, era indubbiamente in una posizione di garante nei

confronti della vittima e che, in questa sua veste, egli deve rispondere

penalmente delle inosservanze commesse entro i limiti del settore posto sotto

la sua responsabilità (sentenza impugnata, consid. 24 pag. 43).

Passando all’esame di dettaglio, il primo giudice ha, in primo luogo, ritenuto

che PI 5 aveva il dovere di provvedere all’adozione delle misure di sicurezza

imposte dalle norme in materia, “in modo particolare di far erigere un

parapetto che impedisse a chi si trovava sulla parte dell’edificio nella quale

la sua ditta aveva effettuato la prima fase di costruzione (…) di passare

inavvertitamente sul tetto del capannone in demolizione” e di far sì che “la

transenna divisoria fosse sempre montata”. Il primo giudice ha rilevato

come tale obbligo fosse, d’altronde, stato inserito nel contratto d’appalto che

la M aveva sottoscritto con il committente e che la mercede concordata con lo

stesso contemplava anche le opere necessarie alla messa in sicurezza del

cantiere. Il pretore ha, poi, osservato che PI 5 - che ha “sin dall’inizio

riconosciuto di avere seguito personalmente i lavori in questione (cfr. suo

verbale d’interrogatorio 8.11.2006, pag. 2 , AI10)” - non può liberarsi

dalle sue responsabilità appellandosi al principio dell’affidamento a cagione

del fatto che egli aveva delegato le questioni di sicurezza ai suoi

subordinati, ritenuto che sia il responsabile della sicurezza della M, sia il

capo muratore della stessa impresa, erano da tempo assenti dal cantiere “__________

” e non potevano, pertanto, garantire un controllo effettivo e costante della

sicurezza nei lavori di costruzione e di demolizione. In simile situazione - ha

precisato il primo giudice - “non possono trovare applicazione il principio

dell’affidamento, rispettivamente quelli validi per la delega delle

responsabilità a terze persone, poiché il signor PI 5 non poteva contare in

quei giorni sulla presenza sul cantiere di dipendenti debitamente formati in

materia” (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 44-45).

Il primo giudice ha, poi, rimproverato al ricorrente di avere “consentito

che i suoi dipendenti utilizzassero la gru nonostante non disponessero della

relativa patente e, di riflesso, delle competenze minime per manipolarla con

sicurezza”, di non avere formulato espliciti divieti in questo senso e, più

semplicemente, di avere lasciato che qualsiasi dipendente potesse avere accesso

ai comandi della gru (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 45-46).

A detta del primo giudice, infine, PI 5 ha pure una colpa per non aver provveduto alla regolare manutenzione del radiocomando della gru e, in particolare,

per non averlo regolarmente pulito dalla polvere. Il deposito della polvere

negli ingranaggi del dispositivo - ha spiegato il primo giudice - “è un

inconveniente comunemente noto per cui è necessario provvedere a controlli

frequenti e alla ripulitura ogniqualvolta ciò appare opportuno” (sentenza

impugnata, consid. 26 pag. 46).

5.2

Nel suo allegato, il

ricorrente sostiene che il compito di predisporre le barriere tra la tettoia

del capannone in demolizione e la contigua soletta dell’edificio in costruzione

era stato da lui affidato al suo capocantiere che, a sua volta, aveva

incaricato PC e D di provvedere alla messa in sicurezza del cantiere. Se le

protezioni non c’erano - continua - non è, dunque, per una sua negligenza,

ritenuto oltretutto che non si poteva in concreto pretendere che egli si

recasse in quei giorni assiduamente sul cantiere o lasciasse sul posto il

capocantiere, essendo i lavori della M, in una fase di stallo (ricorso, pag.

13). Inoltre, il ricorrente sostiene che sempre a torto il primo giudice ha

dedotto dal contratto sottoscritto con il committente dalla M l’obbligo di

quest’ultima di provvedere alla messa in sicurezza del cantiere, ritenuto che

la decisione del proprietario R di affidare la demolizione del capannone alla O

è intervenuta solo dopo la conclusione del suddetto contratto e che, pertanto,

da quel momento in avanti, la responsabilità per la messa in sicurezza dei

lavori di demolizione non era più della M (ricorso, pag. 8).

Il ricorrente sostiene, poi, che a torto il primo giudice gli ha

imputato una negligenza per non avere impartito ai suoi operai istruzioni

sufficientemente chiare sull’uso della gru. PC e D - spiega - sapevano

benissimo di non potere utilizzare la gru senza la relativa patente e, del

resto, essi non hanno mai dichiarato di avere utilizzato il mezzo meccanico a

seguito di disposizioni poco chiare. Piuttosto - osserva il ricorrente - è il

responsabile della O, PI 2, ad avere violato i suoi doveri, ritenuto come lo

stesso ha dichiarato di avere dubitato che PC e D non avessero la patente e,

ciò nonostante, non ha esitato a chiedere il loro intervento con la gru

(ricorso, pag. 14).

PI 5 rileva, poi, come sia “assurdo” parlare di negligenza per il fatto

che il radiocomando della gru non fosse “sottochiave”, ritenuto come sul

cantiere operassero persone adulte che hanno dichiarato di essere a conoscenza

del divieto di utilizzare la gru e come, in ogni caso, una tale omissione

sarebbe stata, se del caso, imputabile al gruista (ricorso, pag. 11-12 e 14).

Per quanto attiene, infine, al malfunzionamento del

radiocomando, il ricorrente sostiene, innanzitutto, che la manutenzione della

gru e del radiocomando non era di sua competenza, essendo la stessa affidata al

responsabile della sicurezza che, a sua volta, faceva capo ad un tecnico

specializzato. Il ricorrente rileva, poi, come lo stesso tecnico TE 3 abbia

dichiarato che nemmeno il gruista è autorizzato a smontare il telecomando per

pulirlo dalla polvere e che, pertanto, nessuna omissione può essere imputata a

lui o a i suoi subordinati (ricorso, pag. 12, 14-15).

5.3

a) Come visto sopra, le persone incaricate della direzione o

dell’esecuzione di una costruzione hanno una posizione di garante nei confronti

dei lavoratori impiegati sui cantieri e rispondono, perciò, sia di azioni che

di omissioni (DTF 109 IV 15 consid. 2, pagg. 16-17). Tale posizione deriva

innanzitutto dall’art. 229 CP che impone alle persone summenzionate di adottare

tutte le prescrizioni di sicurezza volte ad impedire la messa in pericolo della

vita o dell’integrità delle persone rispettando tutte regole dell’arte nella

costruzione (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.4.1). Vi sono, poi,

come visto, una serie di disposizioni federali e cantonali che prevedono

l’obbligo per il datore di lavoro, rispettivamente per l’impresario, di

prendere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e prevenire gli

infortuni sui cantieri.

Fra queste, l’art. 9 cpv. 1 dell’ Ordinanza sulla

prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30)

dispone che, se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i

rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti

necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro. I diversi datori di

lavoro devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui

pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli. Il Tribunale federale ha già avuto

modo di stabilire che da tale disposizione discende l’obbligo per il datore di

lavoro di provvedere anche alla sicurezza di persone impiegate da altre imprese

(DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.4.2.1, DTF del 3 agosto 2004

6P_58/2003 consid. 6.3, DTF 101 IV 28 consid. 2).

A questo proposito, va precisato che, essendo

fondato sul diritto pubblico, l’obbligo di disporre le misure di sicurezza

necessarie non può essere escluso contrattualmente (DTF del 24 luglio 2009

6B_437/2008 consid. 3.6.3.1, DTF 104 IV 96 consid. 5).

b) Le persone incaricate

della direzione o dell’esecuzione di una costruzione non possono essere

chiamate a rispondere penalmente per ogni inosservanza delle misure di

sicurezza, dovendosi in ogni caso determinare se tali misure rientravano tra i

loro compiti ed erano, dunque, poste sotto la loro responsabilità. Ciò deve

essere stabilito in base alle disposizioni legali, agli accordi contrattuali,

alle funzioni esercitate così come in funzione delle circostanze concrete (DTF del

3.

novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.3.1, DTF del 3 agosto 2004 6P_58/2003

consid. 5.2; DTF 109 IV 15 consid. 2a; Roelli/Fleischhanderl, op. cit., n. 18

ad art. 229 CP). Secondo il principio dell’affidamento, la

responsabilità per la prevenzione degli infortuni può, entro certi limiti,

essere delegata. In questi casi, il superiore deve designare una persona

ausiliaria qualificata, fornirle le necessarie istruzioni e sorvegliarla

correttamente (DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 3.4.2, DTF del 20

giugno 2008 6B_675/2007 consid. 2.2.2.1). La differenziazione tra i diversi

settori di responsabilità è una conseguenza dell’inevitabile suddivisione del

lavoro che l’attività edilizia comporta. Va, comunque, tenuto presente che non

sempre i vari interventi sul cantiere possono essere nettamente distinti, per

cui più persone possono essere chiamate a rispondere penalmente (DTF del

3.

novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.3.1, DTF 104 IV 96 consid. 4).

5.4

In concreto è,

innanzitutto, pacifico che il ricorrente - nella sua qualità di direttore della

M e di persona direttamente responsabile dei lavori svolti dall’impresa sul

cantiere “__________ ” - si trovava in una posizione di garante nei confronti

delle persone che vi operavano e che, in tale veste, egli aveva l’obbligo di

provvedere affinché chi operava sul cantiere lo facesse in una situazione di

sicurezza ottimale mettendo a punto tutte le misure prescritte, in particolare,

dalle norme riportate al consid. 2.2.1. Altrettanto pacifico è che il non avere

predisposto le protezioni contro le cadute, in particolare il non avere fatto

costruire e mantenere una protezione che impedisse il passaggio dalla soletta

in cemento alla tettoia - che, come visto, non era portante nemmeno quando era

ancora integra - rappresenta una violazione delle regole dell’arte edilizia (e

meglio, come visto, dell’art. 8 cpv. 2 lett. b OLCostr),

ciò che il ricorrente, peraltro, nemmeno contesta.

Il ricorrente tenta, invece, di liberarsi dalle sue responsabilità

perorando la tesi, già esposta dinnanzi al primo giudice, secondo cui egli

avrebbe delegato i lavori di messa in sicurezza al suo capocantiere. Sennonché,

come correttamente rilevato dal pretore, risulta dagli atti che il capocantiere

era in quei giorni impiegato su un altro cantiere (cfr. interrogatorio 14

novembre 2007 di __________, AI 53 in inc. Pretura penale n. 10.2009.504, pag.

1). Per questo, PI 5 non può invocare il principio dell’affidamento. Come

correttamente indicato già dal primo giudice, il TF ha già avuto modo di

stabilire che quando la persona designata come responsabile della sicurezza non

è continuamente presente sul cantiere, non c’è un’adeguata garanzia di un

controllo effettivo e costante della sicurezza nei lavori di costruzione e di

demolizione e, quindi, la delega di responsabilità non può essere invocata. Era

perciò ancora a PI 5 - così come correttamente indicato dal pretore - al quale,

incombeva “l’onere di occuparsi della supervisione e del rispetto delle

norme di sicurezza ed in modo specifico fare sì che la transenna divisoria

verso il capannone in demolizione fosse sempre montata” (STF 24.7.2009 in

6B_437/2008 consid. 3.5.; sentenza impugnata, consid. 26 pag. 46).

Non è, poi, condivisibile la tesi ricorsuale secondo cui, a seguito

dell’intervento sul cantiere della O, a PI 5 non incombeva più la

responsabilità per l’allestimento delle barriere. In assenza di accordi

contrattuali sulle misure di sicurezza da adottare - di cui negli atti non v’è

traccia - i responsabili delle diverse imprese attive su un posto di lavoro

devono, infatti, provvedere congiuntamente alle misure necessarie per la tutela

della sicurezza (art. 9 cpv. 1 OPI).

Considerato, poi, l’accertamento del primo giudice - non arbitrario - secondo

cui PI 5 sapeva e tollerava che suoi dipendenti non adeguatamente formati

utilizzavano la gru (cfr. consid. 4.3.1), è a torto che egli pretende di non

essere stato, su questo punto, negligente. È, infatti, palese che egli ha

violato il suo obbligo di non impiegare ai comandi della gru personale non

debitamente formato (cfr. art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla gru, cfr. anche

l’interrogatorio 13 dicembre 2006 di TE 3, AI 20 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 2 per l’accertamento secondo cui la gru della M era “una

gru a rotazione bassa” alta 23 metri e dunque una gru a torre). Non giova al ricorrente sostenere che PC e D sapevano di non poter utilizzare la gru,

non influendo tale assunto sulla constatazione del primo giudice per cui egli

tollerava che loro facessero, comunque, uso del mezzo meccanico. Tantomeno gli

giova sostenere che anche PI 2 ha violato i suoi doveri, ritenuto come in

diritto penale ognuno è responsabile delle proprie azioni.

Pur se la questione non è rilevante non essendogli stato nulla imputato in

relazione a tale circostanza (cfr. DA), si nota che è, poi, sempre a torto che PI

5.

sostiene che, non essendo la manutenzione del radiocomando di sua competenza,

non gli può essere imputata alcuna negligenza al riguardo. Contrariamente a

quanto da lui sostenuto, infatti, non risulta dagli atti che la manutenzione

della gru (e del radiocomando) fosse stata demandata al responsabile della

sicurezza né che questi fosse stato da lui correttamente sorvegliato in tale

(solo eventuale) funzione (emblematico in questo senso, è ciò che emerge

dall’interrogatorio di __________del 19 settembre 2008, AI 94 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 2, ovvero che egli era stato l’ultima volta sul

cantiere “__________ ” 15 giorni prima dell’incidente). Nemmeno per questa

questione, pertanto, può trovare applicazione il principio dell’affidamento.

Infine, non giova al ricorrente sostenere che la regolare

manutenzione del telecomando fosse di fatto impossibile dato che solo il

tecnico era autorizzato a smontarlo. Anche se egli non era autorizzato ad

aprire il dispositivo, infatti, l’art. 4 cpv.1 dell’Ordinanza

sulle gru gli imponeva comunque di chiedere al tecnico specializzato

frequenti e regolari interventi di manutenzione in modo da scongiurare problemi

legati alla sporcizia e di non lasciare che la gru venisse utilizzata se non

era in perfetto stato di funzionamento.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso è da respingere.

6.

In relazione

all’applicazione dell’art. 229 CP PI 5 assevera di non aver creato nessuna

situazione di pericolo.

6.1

Nel giudizio impugnato

il primo giudice si è limitato ad osservare che, viste le omissioni a lui

imputabili, l’adempimento dei requisiti oggettivi dell’art. 229 CP “è

indubbio” (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 46).

Da parte sua il ricorrente sostiene che PC e D sono stati posti nelle

condizioni di lavorare in piena sicurezza e che il “vero pericolo” è

stato creato quando la O ha tolto le lastre di eternit. Inoltre, PI 5 rileva

come nemmeno il fatto che la manutenzione del telecomando non fosse stata

effettuata correttamente può aver creato una situazione di pericolo, ritenuto

che in questi casi “la gru semplicemente non funziona” (ricorso, pag.

15).

6.2

La censura del

ricorrente è palesemente infondata. Non si può, infatti, mettere in dubbio che

il suo comportamento negligente - e meglio, la non osservanza degli obblighi a

lui imposti dalla legislazione indicata al consid. 2.2.1. - ha causato la messa

in pericolo delle persone che frequentavano il cantiere “__________ ”. È, in

particolare, evidente che la mancata predisposizione delle protezioni per

impedire/ostacolare il passaggio dallo stabile in costruzione a quello in

demolizione - così come la mancata posa di cartelli indicanti la fragilità

della tettoia - ha causato la messa in pericolo degli operai che si trovavano

sul cantiere e che potevano passare dall’una all’altra superficie senza sapere

(né sospettare) che una di esse - anche quando le lastre di

eternit erano ancora presenti (cfr. sentenza impugnata, consid. 5 pag. 20) -

non poteva reggere il loro peso. Anche il fatto di avere tollerato che PC

e D utilizzassero la gru nonostante fossero sprovvisti della regolare

autorizzazione ha chiaramente causato un pericolo, oltre che per loro (che,

peraltro, si è concretamente realizzato), anche per gli altri operai sul

cantiere, confrontati con un mezzo meccanico manovrato da persone senza

adeguata formazione.

A titolo abbondanziale - poiché la questione non gli è stata

imputata nel DA - si rileva che, contrariamente alla tesi ricorsuale, anche la

carente manutenzione del telecomando è una negligenza atta a costituire un

potenziale pericolo: ciò è, del resto, confermato da quanto concretamente

accaduto.

Da quanto precede discende che PI 5, avendo negligentemente

trascurato le norme in materia di costruzione e, più in generale, le regole

dell’arte edilizia e con ciò causato la messa in pericolo degli operai che

frequentavano il cantiere “__________ ”, si è reso colpevole del reato di cui

all’art. 229 cpv. 2 CP.

La sua condanna per tale titolo non presta, dunque, il fianco a

critica alcuna.

7.

Infine,

per quanto attiene l’applicazione dell’art. 125 cpv. 2 CP, il ricorrente

sostiene che non sussiste nesso di causalità adeguata tra le inadempienze

imputategli e il danno patito da PC.

7.1

Nel giudizio impugnato

il primo giudice si è limitato a rilevare che il nesso di causalità tra il

comportamento negligente dei tre imputati e il danno alla salute patito da PC “non

è solo naturale, ma anche adeguato”. Passando poi all’esame dell’esistenza

di circostanze eccezionali suscettibili di interrompere il nesso di causalità

adeguata, il pretore ha osservato che la colpa imputabile alla parte civile,

ancorché di sicura rilevanza, “non è tale da imporsi come la causa più

probabile ed immediata delle gravi lesioni da lei patite e relegare così in

secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a cagionarle,

segnatamente le omissioni dei tre imputati PI 5, PI 2 e PI 1”. In particolare, il primo giudice ha osservato che l’utilizzo di una gru da parte di una

persona priva dei requisiti previsti dalla legge non rappresenta un evento

fuori dall’ordinario, “a maggior ragione se si considera che, nel caso

concreto, la cosa era nota a tutti gli imputati o poteva esserlo con un minimo

accertamento”. A detta del pretore, neppure è eccezionale che una persona

si muova su delle passerelle poste su delle superfici non portanti senza

prestare attenzione a dove mette i piedi, ritenuto come sia “piuttosto

comune che durante il lavoro (…) gli operai si concentrino su quanto stanno

facendo dimenticandosi di dove si trovano e dei rischi che stanno correndo.

D’altronde le precise disposizioni di sicurezza elencate in precedenza hanno

proprio lo scopo di evitare che delle disattenzioni possano avere delle pesanti

conseguenze” (sentenza impugnata, consid. 28 pag. 49).

7.2

Il ricorrente sostiene,

innanzitutto, che il primo giudice, nell’esame del nesso di causalità adeguata,

si è limitato ad un “generico e globale” commento per tutti i tre

imputati, dandone per scontata l’esistenza. In realtà - continua PI 5 - la

questione andava scissa ed analizzata singolarmente in modo da valutare

compiutamente il rapporto tra le negligenze dei singoli imputati e le lesioni

patite da PC.

Per quanto attiene alla sua personale situazione, il ricorrente sostiene che

quanto accaduto non ha alcuna relazione con le manchevolezze rimproverategli.

In particolare, egli rileva come l’assenza delle protezioni tra l’edificio in

costruzione e il capannone da demolire non ha alcuna relazione con quanto successo,

ritenuto come le stesse avrebbero comunque dovuto essere tolte e considerato

che PC sarebbe comunque caduto, trovandosi egli “al di là di queste

protezioni prima che la gru iniziasse a girare incontrollata” (ricorso,

pag.15-17).

7.3

Il ricorso è, ancora

una volta, destinato all’insuccesso. Non si può in particolare seguire il

ricorrente quando sostiene che, al momento dell’incidente, PC già si trovava al

di là delle barriere e che, pertanto, l’assenza delle stesse non è in rapporto

di causalità adeguata con le lesioni da lui patite. Secondo la

dinamica accertata senza arbitrio dal pretore, l’assenza di barriere è stata

determinante per l’infortunio. Infatti, PC che manovrava la gru dalla soletta

in cemento dell’edificio in costruzione, quando vide che la stessa non

rispondeva più ai comandi, “per meglio vedere cosa stava accadendo e poter

riprendere il comando del mezzo meccanico, preso dal panico, uscì sulla tettoia

in demolizione, passando sulle assi da ponte” e lì “concentrato più su

quanto stava facendo la gru che su dove stava camminando”, mise “un

piede in fallo”, si ritrovò “fuori dalla passerella” e precipitò “all’interno”

(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 26). È, quindi, evidente, che, vi

fossero state, le protezioni avrebbero bloccato PC - che era stato “preso

dal panico” e, quindi, era incapace di valutare correttamente la situazione

- e gli avrebbero impedito di accedere alla zona pericolosa. È stata, quindi,

proprio l’assenza delle barriere (così come l’assenza di adeguate

segnalazioni di pericolo) che ha avuto un ruolo causale nell’infortunio.

Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pertanto, il posizionamento

delle protezioni avrebbe potuto evitare, secondo l’andamento ordinario delle

cose e l’esperienza generale della vita (DTF 117 IV 130 consid. 2a), l’infortunio

e, quindi, le gravi lesioni patite da PC.

Parimenti, anche l’avere permesso a persone non adeguatamente formate di

utilizzare la gru è una negligenza che appare essere in nesso adeguato con

l’infortunio. In effetti, è evidente come sia appunto l’assenza di un’adeguata

formazione ad avere spinto PC ad insistere nell’utilizzo di un radiocomando che

già aveva creato problemi di manovra senza una sua preventiva ed approfondita

verifica. O, in ogni caso, è stata appunta la mancanza di un’adeguata

formazione - e il panico che ne è conseguito al momento in cui la gru è andata

fuori controllo - che ha impedito a PC di adottare quegli elementari

accorgimenti che gli avrebbero permesso di bloccare la gru (cfr. audizione M. TE

3, 18.2.2009, pag. 1 e seg., AI 117 citata al consid. 11, pag. 33 della

sentenza impugnata)

Ne discende che la conclusione del primo giudice secondo cui fra le omissioni

imputate a PI 5 e il danno patito dalla parte civile sussiste un nesso di

causalità naturale ed adeguata, non è contraria al diritto federale.

8.

Il ricorso di PI 5,

nella misura in cui è ricevibile, si rileva dunque infondato in ogni sua

argomentazione e deve essere respinto.

II. Sul ricorso di PI 2

9.

PI

2.

sostiene, innanzitutto, che non gli incombeva nessun obbligo di posizionare

le passerelle sullo scheletro del capannone in demolizione e che, in ogni caso,

quelle che erano state posate erano conformi alle prescrizioni di sicurezza.

10.

Sulla scorta delle fotografie in atti il primo giudice ha, dapprima,

accertato che le assi posate sulla struttura in metallo della tettoia “sono

di differenti dimensioni e sembrano piazzate alla rinfusa: un passaggio è

composto da un’asse larga circa 50 cm, seguita da due assi appaiate di circa 25 cm; un'altra passerella è formata da due assi poste in fila di una larghezza di circa 60 cm, seguite da una sola di circa 25 cm. Questi due passaggi sono quelli che si trovano nelle

adiacenze del buco nel quale è caduta la parte civile”. Il pretore ha,

altresì, rimarcato che le assi che fungevano da passerelle “non erano in

alcun modo fissate tra loro o alle putrelle metalliche” (sentenza

impugnata, consid. 10 pag. 30-31).

Sulla conformità di tali assi alle disposizioni vigenti, il primo giudice ha

rilevato che PI 2 stesso ha dovuto riconoscerne l’inadeguatezza dichiarando che

“le assi, se intese come passatoie, non erano conformi alle norme di

sicurezza” (interrogatorio 6.12.2006, pag. 3, AI 18 citato al consid. 10

pag. 31 della sentenza impugnata).

Ciò posto il pretore, dopo avere spiegato che, giusta l’art. 9 OLCostr, le vie

di passaggio su superfici non resistenti alla rottura devono essere larghe

almeno 60 cm ed essere munite di protezioni laterali dai due lati (sentenza

impugnata, consid. 19 pag. 39), ha osservato che le assi posate sulla struttura

del capannone erano “troppo strette e non fissate alla struttura dello

stabile”, rivelandosi palesemente il risultato d’improvvisazione (sentenza

impugnata, consid. 23 pag. 41-42).

10.1

Il ricorrente rileva, innanzitutto, che giusta l’art. 33 cpv. 2

OLCostr

le protezioni contro le cadute (ovvero le

passerelle) devono essere installate quando l’altezza di caduta all’interno

dell’edificio supera i 5 m. Ritenuto come nella fattispecie - continua PI 2 -

l’istruttoria ha appurato che l’edificio in demolizione aveva un’altezza di

soli 3,80 m, “è pacifico che (…) la O non era tenuta ad adottare delle

misure contro le cadute” (ricorso, pag. 6 e 14). Inoltre, PI 2 sostiene che

le passerelle non erano necessarie nemmeno giusta l’art. 34 cpv. 3 OLCostr

secondo cui le superfici a resistenza limitata alla rottura “devono essere

munite di passerelle se su di esse sono trasportati carichi pesanti”,

ritenuto che, in concreto, sulla tettoia del capannone - a detta del ricorrente,

appunto, a resistenza limitata - non sono stati trasportati carichi pesanti

(ricorso, pag. 4).

Ad ogni buon conto - assevera ancora il ricorrente - le passerelle erano

comunque state posate a norma dagli operai della O come risulta dal rapporto dell’ingegnere

agli atti secondo cui “le tavole da ponte posate per il piano di lavoro e di

movimento erano in numero di tre per una larghezza di 25 cm ciascuna; esse erano accostate fino a formare una passerella di 75 cm contro i 60 cm richiesti dalla normativa Suva” e secondo il quale non vi era la necessità

di dotare le passerelle di parapetti. A detta di PI 2, inoltre, le fotografie

in atti non dimostrano nulla ritenuto che quando la polizia le ha scattate, “i

lavori di smantellamento sul tetto erano di fatto terminati, circostanza che

richiedeva anche l’asportazione delle passerelle” (ricorso, pag. 4-6 e 14).

10.2

Come visto sopra, l’art. 9 OLCostr dispone che, per garantire

la sicurezza delle vie di passaggio, occorre provvedere a che gli accessi al cantiere

abbiano almeno 1 m di larghezza. Le altre vie di passaggio devono avere almeno 60 cm di larghezza (lett. a). Lo stesso disposto, alla lett. c, impone che le vie di passaggio su

superfici di resistenza limitata alla rottura o non resistenti alla rottura

siano collocate su passerelle munite di protezioni laterali dai due lati.

Per quanto riguarda, in particolare, le protezioni contro le cadute attraverso

il tetto (cfr. Capitolo 3, Sezione 2 dell’OLCostr), l’art. 33 OLCostr prescrive

che protezioni contro le cadute devono essere installate quando l’altezza di

caduta all’interno dell’edificio supera i 5 m (cpv. 2), ritenuto tuttavia che alle aperture nella superficie di copertura occorre installare protezioni contro

le cadute indipendentemente dall’altezza di caduta (cpv. 3).

L’art. 35 cpv. 1 OLCostr, infine, prescrive che è permesso effettuare lavori su

superfici di copertura non resistenti alla rottura soltanto a partire da

passerelle.

10.3

E’, pertanto, a torto che

il ricorrente sostiene che, nel caso concreto, l’allestimento di passerelle

sullo scheletro del capannone in demolizione non era necessario: come visto,

infatti, alle aperture nelle superfici di copertura devono essere installate

protezioni contro le cadute indipendentemente dall’altezza di caduta (art. 33

cpv. 3 OLCostr). L’obbligo di utilizzare le passerelle discende, inoltre,

dall’art. 35 cpv. 1 OLCostr, ritenuto che, contrariamente alla sorprendente tesi

ricorsuale, non può essere messo in dubbio che lo strato di pannelli isolanti

non fosse resistente alla rottura e che, pertanto, il transito sugli stessi,

indipendentemente dal peso dei carichi trasportati, era possibile soltanto a

partire da passerelle.

Sorprende, poi, la tesi secondo cui sulle passerelle non venivano

trasportati pesi poiché il contrario emerge dagli atti da cui risulta chiaramente

che sulle pericolanti assi erano state posate delle palette su cui venivano

ammucchiate le lastre di eternit (che dovevano, poi, essere spostate con la

gru).

Ciò posto, si rileva che anche la censura con la quale il ricorrente assevera

che il primo giudice avrebbe arbitrariamente accertato che le assi da ponte non

erano state posate a regola d’arte, non soltanto deve essere disattesa, ma è al

limite del temerario. Le fotografie in atti sono eloquenti e da esse il pretore

ha, in modo non solo sostenibile ma del tutto condivisibile, dedotto che le

assi - non sufficientemente larghe per formare una passerella - sono state

posate alla rinfusa, non sono in alcun modo state fissate né fra loro né alla

struttura metallica della tettoia e non sono state dotate di parapetti

(sentenza impugnata, consid. 23, pag. 41-42). Del resto, l’accertamento

pretorile è stato, infine, confermato dallo stesso ricorrente che ha ammesso

come le passerelle “non erano conformi alle norme di

sicurezza” (cfr. anche interrogatorio di PI

2.

del 6 dicembre 2006, AI 18 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 3 in cui il ricorrente dichiara che le assi visibili sulle fotografie “apparentemente sembrano

passerelle ma di fatto sono superfici di sostegno. Sulle stesse non si doveva

andare senza essere assicurati”). A fronte di una tale

chiara ammissione - e non, da ultimo, a fronte anche del fatto che, quel

giorno, un altro operaio era caduto attraverso la tettoia dopo avere messo un

piede in fallo e che, di ciò, l’imputato era stato prontamente informato - PI

2.

è mal venuto in questa sede a sostenere che dal rapporto dell’ingegner Lotti

(cfr. doc. 7 in inc. Pretura penale n. 10.2009.503) - commissionatogli peraltro

dallo stesso ricorrente e, quindi, di parte - emergerebbe che le passatoie

erano a norma o che le foto in atti non rappresenterebbero la realtà dei fatti.

Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.

11.

Continuando nel suo

esposto, PI 2 assevera che erroneamente il primo giudice gli ha imputato di

aver omesso di predisporre le adeguate separazioni tra la zona di attività

della M e quella della tettoia in demolizione.

11.1

Esaminando le varie

omissioni imputabili a PI 2, il primo giudice ha, tra l’altro, avuto modo di

rilevare che il ricorrente “non ha fatto alcunché per mettere in sicurezza

la zona dove stavano avvenendo i lavori di smantellamento della tettoia: non ha

dato disposizioni di sorta e non ha provveduto a che fossero posate delle

transenne che impedissero l’accesso a persone non implicate nei lavori e non

coscienti dei pericoli” (sentenza impugnata, consid. 25 pag. 43-44).

11.2

Col gravame il

ricorrente, in modo invero confuso, sostiene, in sostanza, che l’allestimento

delle protezioni tra l’edificio in costruzione e il capannone in demolizione

non incombeva alla O, bensì alla M in quanto soprattutto per quest’ultima ditta

la tettoia non portante rappresentava una fonte di pericolo (ricorso, pag. 8).

A detta di PI 2, l’obbligo esclusivo della M di predisporre le barriere risulta,

peraltro, dal capitolato d’appalto da lei sottoscritto che, al pto 1.01,

precisa come la formazione delle protezioni secondo le norme SUVA era di sola

competenza della ditta appaltatrice (ricorso, pag. 9 e 15).

11.3

La censura ricorsuale

si rileva, ancora una volta, infondata. In particolare, il ricorrente non può

liberarsi dalle sue responsabilità sostenendo che la messa in sicurezza del

cantiere - in particolare l’allestimento delle protezioni come previsto dall’art.

8.

cpv. 2 lett. b OLCostr - incombeva alla M. Come visto

al consid. 5.3, infatti, se su un posto di lavoro operano lavoratori di più

aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare ed adottare i

provvedimenti necessari alla tutela della sicurezza (art. 9 cpv. 1 OPI). In

concreto, come correttamente ritenuto dal pretore (sentenza impugnata, consid.

26.

pag. 44), incombeva dunque a PI 5 e a PI 2, congiuntamente, provvedere a che

la barriera che impediva l’accesso alla tettoia non portante fosse sempre

montata. Del resto il TF ha già avuto modo di stabilire che il datore di lavoro

ha l’obbligo di provvedere anche alla sicurezza di persone

impiegate da altre imprese (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid.

3.4.2

, DTF del 3 agosto 2004 6P_58/2003 consid. 6.3, DTF 101 IV 28 consid.

2). Già solo per questo motivo, dunque, PI 2 doveva prendere tutte le misure

(tra cui l’allestimento delle protezioni) atte ad evitare che gli operai della M

potessero incautamente transitare sulla tettoia pericolante.

Ma non basta. E’ evidente che PI 2 non può in alcun modo liberarsi dall’obbligo

che gli incombeva di provvedere ad assicurare ai suoi operai e agli altri

attivi sul cantiere la possibilità di provvedere alla demolizione in modo

sicuro e, pertanto, non può in alcun modo liberarsi dalla responsabilità per

non avere predisposto delle passerelle sicure o delle imbragature.

12.

PI 2 contesta, poi,

la conclusione del primo giudice secondo cui egli era tenuto ad informare la

parte civile sui pericoli del cantiere e a farle adottare misure di sicurezza

quali imbragature e corde.

12.1

Il pretore, continuando

nell’esame delle varie omissioni imputabili a PI 2, ha spiegato che lo stesso ricorrente “non ha imposto ai propri dipendenti di adottare ulteriori

misure precauzionali, quali l’uso di imbragature e funi, rispettivamente di

farle adottare alle persone che accedevano alla tettoia, quali ad esempio la

vittima” (sentenza impugnata, consid. 25 pag. 44).

12.2

In particolare, il

ricorrente sostiene che in base “alle norme civilistiche e in materia

d’infortuni, occorre al datore di lavoro informare i propri dipendenti sui

rischi legati al proprio lavoro”. Nel tentativo, peraltro piuttosto

confuso, di dare sostanza alla sua tesi, egli rileva che non aveva nessun

dovere d’informazione e nessuna posizione di garante nei confronti di PC,

ritenuto come questi si trovava sull’edificio in demolizione per far fronte

all’obbligo del suo datore di lavoro M, sancito dal contratto di appalto, di

fornire assistenza alla O per la demolizione della tettoia. È dunque pacifico -

continua il ricorrente - che se gli operai della M dovevano collaborare, in

forza del contratto d’appalto, anche nella rimozione della tettoia, il dovere

d’informare la parte civile dei pericoli e di farle adottare le misure di

sicurezza incombeva esclusivamente alla stessa impresa di costruzioni in

qualità di sua datrice di lavoro (ricorso pag. 16-17).

12.3

Con la sua censura il ricorrente non contesta l’assunto del

pretore secondo cui l’assenza di ulteriori misure di sicurezza rappresenta una

violazione delle regole dell’arte edilizia. Ciò che egli contesta è il fatto

che tale omissione sia a lui imputabile, e meglio che fosse suo compito

informare la parte civile sui pericoli del cantiere ed imporle le misure

precauzionali.

Sennonché, giusta l’art. 6 cpv. 1 OPI il datore di lavoro deve provvedere

affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli

provenienti da un’altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti

nell’esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti

per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al

momento dell’entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica

essenziale delle condizioni di lavoro. E se necessario, esse devono essere

ripetute.

Inoltre, come visto al consid. 5.3, discende dall’art. 9 cpv. 1 OPI che il

datore di lavoro è tenuto a provvedere anche alla sicurezza di persone

impiegate da altre imprese (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid.

3.4.2

, DTF del 3 agosto 2004 6P_58/2003 consid. 6.3, DTF 101 IV 28 consid.

2). Contrariamente alla tesi ricorsuale, pertanto, non era solo compito del

responsabile della M - in quanto suo datore di lavoro - istruire PC ed imporgli

tutte le misure necessarie alla sua sicurezza. Dal momento che la stessa parte

civile era stata impiegata anche per la demolizione della tettoia - ovvero

anche per quella parte del cantiere “__________ ” sotto la

responsabilità della O - tale obbligo spettava, infatti, anche a PI 2.

Ne discende che, anche su questo punto, il ricorso deve essere disatteso.

13.

Infine anche PI 2

sostiene che non sussiste un nesso di causalità adeguata tra le inadempienze

imputategli e il danno patito da PC.

13.1

Per quanto riguarda le

considerazioni del primo giudice in merito all’esistenza di un nesso di

causalità adeguata tra le inadempienze del ricorrente e il danno subito dalla

parte civile si rinvia al consid. 7.1. del presente giudizio.

13.2

Da parte sua PI 2

sostiene che, nella fattispecie, il ruolo della parte civile è stato “fondamentale

nell’accadimento dei fatti” e tale da causare l’interruzione del nesso

causale. In particolare il ricorrente rileva che PC “ha tenuto un

comportamento temerario, manovrando senza la patente di gruista un macchinario

(…) che non rispondeva ai comandi, senza l’adeguata competenza e avventurandosi

sulla copertura in demolizione senza prestare attenzione a dove stesse

camminando”. A detta di PI 2, il ruolo determinante della parte civile in

quanto accaduto è confermato anche dal rapporto dell’ingegnere da cui emerge

come la parte civile ha fatto “tutto da sola” ignorando dapprima la

possibilità di bloccare la gru tramite il pulsante d’emergenza e, in seguito,

mantenendo lo sguardo sul gancio e non prestando attenzione a dove metteva i

piedi (ricorso, pag. 10-12 e 16).

13.3

La censura ricorsuale

è, ancora una volta, votata all’insuccesso.

Al di là del contenuto del rapporto allestito dall’ing. Lotti, si rileva che,

come correttamente rilevato dal primo giudice (cfr. consid. 7.1), la condotta

di PC, seppur rilevante, non è tale da imporsi come talmente causale da relegare in secondo piano tutti gli altri fattori. In particolare,

il fatto che la parte civile abbia utilizzato la gru nonostante fosse

sprovvista della regolare patente e il fatto che la stessa si sia avventurata

sulla tettoia in demolizione senza prestare attenzione a dove mettesse i piedi,

non ha un peso tale da apparire come la causa principale ed immediata delle

danno da lei patito (DTF 131 IV 145 consid.

5.

; 130 IV 7 consid. 3.2; 121 IV 207 consid. 2a

pag. 213). Ben più rilevante è il fatto che il ricorrente, nonostante i precisi

obblighi derivanti dalle prescrizioni settoriali relative alla sicurezza sui

cantieri, abbia omesso di istruire adeguatamente il personale operante sulla

tettoia, di far seguire i lavori di demolizione da una persona competente, di

predisporre le dovute protezioni (barriere, passerelle conformi alle

prescrizioni, imbragature, funi) e di posizionare cartelli che mettessero in

guardia gli operai sul fatto che la tettoia non era portante.

Vi fossero state le barriere, PC, pur preso dal panico, non sarebbe potuto

uscire sulla superficie non portante. Ma, anche qualora vi fosse riuscito, vi

fossero state passerelle conformi alle norme - cioè, sufficientemente larghe e

dotate di parapetti - PC non avrebbe potuto mettere un piede in fallo e,

quindi, cadere.

14.

Il

ricorso di PI 2 si rileva dunque inconsistente in ogni sua argomentazione e

deve essere respinto.

B. Reati

fiscali e falsità in documenti

15.

Prima di entrare nel merito del ricorso inoltrato dal procuratore

pubblico, è opportuno qui ricordare che il primo giudice ha ritenuto dati i

presupposti oggettivi dei reati di frode fiscale ex art. 269 LT così come ex

art. 186 LIFD.

Il primo giudice, precisato che quei reati sono

consumati con la semplice presentazione di documenti falsi, alterati o

contenutisticamente inesatti atti a suffragare una sottrazione d’imposta, ha

ritenuto che “non sussistono dubbi che, dal punto di vista oggettivo, il

bilancio prodotto con la dichiarazione fiscale 2003, contenente la registrazione

del pagamento in contanti di fr. 180.000.- sotto la voce correntisti invece che

nei ricavi, rappresenti un falso” . Inoltre - il pretore ha aggiunto - “pure

inconfutabile è che una simile registrazione ha consentito di ridurre di fr. 180.000.-

i ricavi della ditta per il 2003, operazione che ha comportato un vantaggio

fiscale certo”.

Ciò rilevato, il primo giudice ha concluso che “le

due fattispecie delle frodi fiscali sono pertanto oggettivamente adempiute,

cosa che è stata riconosciuta anche dagli accusati” (sentenza impugnata,

consid. 42, pag. 58 e 59).

Ciò detto, il pretore ha ritenuto che gli

imputati andavano, comunque, assolti non essendo dati, per nessuno dei tre, i

presupposti soggettivi del reato.

16.

Nel suo ricorso, il procuratore pubblico sostiene che, nell’escludere

il dolo dei tre imputati - e meglio nel seguire la loro tesi secondo cui

l’errata registrazione contabile dell’importo versato da P è il frutto di un

errore di cui gli imputati si sono accorti solo in un secondo tempo - il primo

giudice è incorso in arbitrio.

16.1

Determinandosi sull’aspetto soggettivo dei due reati di frode

fiscale ed esaminando, dapprima, la posizione di PI 5, il pretore ha accertato

come il direttore della M sapesse che i fr. 180'000.- ricevuti da P non erano

dichiarati poiché - ha spiegato - “oggigiorno pagamenti per simili importi

non avvengono più in contanti e quando ciò capita non può non sorgere il

sospetto che si tratti di denaro non annunciato alle autorità fiscali”. A

detta del pretore non ha invece potuto essere dimostrato che PI 5 abbia avuto

un influsso sulle modalità di registrazione contabile del denaro e neppure che

egli, almeno al momento della trasmissione al fisco delle dichiarazioni

d’imposta, fosse consapevole del fatto che nel bilancio l’importo non risultava

come un ricavo. PI 5 - ha spiegato il pretore - si è limitato a lasciare

le due ricevute della banca sul tavolo del signor PI 3 senza discuterne né dare

disposizioni in merito. La sua consapevolezza dell’errata loro registrazione in

contabilità - ha spiegato ancora il pretore - non può essere dedotta dal fatto

che egli, in qualità di organo della M, ha firmato i bilanci 2003, ritenuto

come egli, in seno alla società, si occupasse delle questioni

tecnico-industriali e non avesse conoscenze di contabilità. Il primo giudice

ha, poi, ancora rilevato come PI 5 sia stato “indubbiamente superficiale e

negligente nel controllo della contabilità della sua ditta” ma ha aggiunto

che nulla induce a credere che egli avrebbe dovuto esercitare una supervisione

più determinata e che non potesse fidarsi dei propri subordinati, visto

oltretutto che PI 3 e PI 4 avevano competenze sufficienti per occuparsi della

contabilità della M e che mai, in precedenza, essi avevano commesso degli

errori o delle malefatte.

Con riferimento alla richiesta di PI 5 a PI 3 di verificare come procedere perché la fatturazione dell’importo in nero potesse essere contabilizzato senza

comportare problemi alla ditta (richiesta che emerge dal verbale

d’interrogatorio dello stesso PI 5 4 dicembre 2007, AI 18 in inc. Pretura penale n.10.2009.480), il

primo giudice ha rimarcato come nemmeno tale aspetto permetta di concludere che

PI 5 volesse frodare il fisco ritenuto come, da un lato, la richiesta è

successiva ai fatti imputati nel decreto d’accusa e, dall’altro, come essa

debba essere interpretata come “un tentativo di aiutare il cliente senza

infrangere però la legge”. Il pretore ha, infine, rimarcato come

l’istruttoria non abbia permesso di chiarire due circostanze poco chiare: da un

lato, il motivo per cui il denaro è stato depositato sul conto della M in due

giorni diversi e come mai queste date siano precedenti al momento in cui il

denaro è stato ritirato dalla banca dal padre di P e, dall’altro, come mai sia stata

sottoscritta la convenzione di fronte all’avv. Pessina. Pur rilevando come si

trattasse “di fatti sospetti, che potrebbero indurre a pensare che il signor

PI 5 sia meno naif di quanto voglia far pensare”, il pretore ha

concluso che tali fatti “non hanno alcuna concludenza ai fini dell’analisi

degli aspetti soggettivi delle infrazioni penali” (sentenza impugnata,

consid. 45 pag. 60-61).

Il primo giudice ha, poi, rilevato come anche per PI 4 non vi siano sufficienti

prove per concludere che egli, al momento dell’inoltro della dichiarazione

fiscale, sapesse che la registrazione dei fr. 180'000.- a bilancio era errata e

che avesse, dunque, voluto ingannare il fisco. In primo luogo - spiega il primo

giudice - PI 4, in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione di M, “non

era incaricato direttamente dell’allestimento e della tenuta dei libri

contabili, ma doveva semplicemente chiudere i bilanci e poi trasmetterli alle

autorità fiscali”. A detta del pretore, non si può, pertanto, pretendere

che egli rivedesse una registrazione contabile, ritenuto oltretutto che “un

apporto correntista da fr. 180'000.- nel mese di dicembre, quando notoriamente

le ditte si trovano a corto di contanti per le paghe di fine anno, su un conto

che già ne contempla fr. 700'000.-, non è così anomalo e straordinario da

balzare all’occhio” e considerato che PI 3 si occupava della contabilità

della società da numerosi anni, senza che vi fosse mai stato motivo di dubitare

delle sue capacità. Continuando nelle sue considerazioni relative a PI 4, il

primo giudice ha poi osservato che lo stesso imputato è in ogni caso venuto a

conoscenza dell’errata registrazione contabile e dell’origine illecita del

denaro solo ad inizio gennaio 2005 e, pertanto, solo dopo che la dichiarazione

fiscale 2003 della ditta era stata trasmessa al fisco.

Ponendo, infine, l’accento sulla decisione di PI 4 di far figurare che i fr.

180'000.- erano stati compensati con debiti irrecuperabili di due clienti, il

pretore ha rilevato che tale circostanza “non è certamente prova

dell’intenzione di delinquere: si tratta di una furba soluzione contabile e

fiscale che ha permesso di risolvere più problemi in una volta e di rimettere a

posto la situazione contabile che non ha nulla d’illecito e che è stata

addirittura accettata dall’Ufficio di tassazione” (sentenza impugnata,

consid. 46 pag. 61-62, cfr. anche il consid. 35 pag. 54 per l’accertamento

secondo cui PI 4 ha saputo della problematica legata al versamento in nero solo

ad inizio gennaio 2005).

Per quanto concerne, infine,

PI 3, ovvero il contabile che ha effettuato la registrazione dei due noti versamenti

sul conto correntista, il pretore ha spiegato come l’imputato sia credibile

quando afferma di non avere saputo quale fosse la provenienza del denaro, di

avere trovato le due cedole bancarie sulla sua scrivania senza commento alcuno

e di avere erroneamente dedotto che le stesse si riferissero a soldi immessi

nella società da azionisti. Infatti - spiega il primo giudice - non è risultato

da nessuna parte che egli abbia discusso dell’origine dei soldi con PI 5 prima

dell’emissione della fattura al cliente. A detta del pretore, pertanto, PI 3 è

credibile anche quando sostiene di aver saputo solo troppo tardi, ovvero dopo

che la fattura finale a P è stata emessa e dopo che la dichiarazione fiscale

2003.

è stata trasmessa al fisco, che i fr. 180'000.- erano di un cliente e non

di azionisti e di aver voluto correggere la questione nel miglior modo

possibile dal punto di vista contabile, motivo per cui ha chiesto consiglio a PI

4.

Da quanto precede, il pretore ha concluso che nulla permette di credere che PI

3.

abbia avuto coscienza di ottenere illecitamente un vantaggio fiscale per la M

(sentenza impugnata, consid. 47 pag. 62-63).

16.2

Nel

suo gravame il procuratore pubblico esordisce rilevando come la tesi

dell’errore sia “una tesi preconfezionata” che i tre imputati hanno

avuto modo di costruire visto che la segnalazione al MP da parte della

Divisione delle contribuzioni è “posteriore di circa 2 anni rispetto al

momento in cui (tra marzo e settembre 2005) il cliente P ha informato M del

fatto che il suo versamento in nero di CHF 180.000.- era venuto alla luce ed è

pure posteriore al momento in cui la stessa Divisione ha avviato delle

verifiche nei confronti di M”: pertanto - conclude sull’argomento il

procuratore pubblico - “al momento di essere interrogati dal PP, i tre

imputati erano perfettamente consapevoli della problematica” (ricorso pag. 7)

In ogni caso - continua il resistente - “la

tesi dell’errore è manifestamente insostenibile alla luce delle circostanze

accertate, oltre che assolutamente non plausibile viste le competenze ed

esperienze delle persone coinvolte nonché la cronologia dei fatti” e

decidere come ha fatto il primo giudice, non solo è frutto di una valutazione

arbitraria dell’insieme delle circostanze, ma porta ad “ammettere i

presupposti soggettivi dei reati solo in presenza di un’ammissione di colpa”

(ricorso, pag. 7).

16.2.1

Concentrandosi,

dapprima, sulla figura di PI 5, il procuratore pubblico sottolinea il carattere

essenziale per il giudizio dell’accertamento pretorile secondo cui l’imputato -

nonostante lo abbia negato anche al dibattimento - sapeva che i fr. 180’000.-

ricevuti da P non erano dichiarati. Si tratta di un accertamento fondamentale

poiché - spiega il procuratore pubblico - oltre a dimostrare che PI 5 mente,

dimostra che sapeva di dover prendere “le necessarie misure per gestire la

situazione e celare la provenienza dei fondi neri” . Risulta, quindi -

prosegue - “del tutto coerente con questo primo passo il fatto che,

contabilmente, il denaro versato dal cliente P non sia stato registrato come

ricavo sul conto dello stesso cliente” (ricorso, pag. 7)

Il ricorrente contesta, poi, l’accertamento

pretorile secondo cui l’imputato si è limitato a lasciare sulla scrivania di PI

3.

le ricevute senza dare indicazioni in merito alle stesse. Un tale

comportamento - spiega - non è assolutamente credibile ritenuto che chi, come PI

5, si preoccupa di andare con il cliente da un notaio e di depositare presso lo

stesso la ricevuta della consegna di fondi neri, non può non preoccuparsi di

come tale somma verrà poi registrata nella contabilità della ditta. A detta del

ricorrente, “pensare il contrario è del tutto estraneo all’esperienza di

vita, oltre che al normale andamento delle cose, quindi arbitrario”. Ma,

secondo il procuratore pubblico, “manifestamente errata” è anche la

considerazione del pretore secondo cui PI 5, non avendo conoscenze di

contabilità, non si è accorto che il bilancio 2003 della M era viziato. Tale

assunto - spiega il procuratore - non considera che, al di là delle sue più o

meno ampie conoscenze, a PI 5 non poteva certo sfuggire, al momento di firmare

il bilancio 2003, che il credito correntista era aumentato di fr. 180'000.-

rispetto all’anno precedente, ovvero di oltre il 25%, ritenuto oltretutto che

una tale circostanza è immediatamente rilevabile dal bilancio (“senza cioè

dover consultare la contabilità di dettaglio”) e, perciò, balza “immediatamente

agli occhi”: uno PI 5 in buona fede sarebbe, perciò, stato indotto a porre

qualche domanda, almeno per sapere quale azionista avesse fatto tale versamento

alla società. Così non è stato - rileva ancora il ricorrente - “perché

semplicemente l’errore era voluto”. D’altra parte - conclude il procuratore

- che PI 5 abbia inteso ingannare il fisco è la “logica conseguenza” del

fatto che egli voleva celare i fondi neri del cliente P (ricorso, pag. 7-8).

16.2.2

Valutando,

poi, la posizione di PI 3, il procuratore pubblico rileva come anche per il contabile

della M “un comportamento del tutto inusuale è stato ritenuto plausibile”.

A detta del magistrato inquirente, è assolutamente “inverosimile che un

contabile, quand’anche a metà tempo, effettui una registrazione senza disporre

delle necessarie informazioni”, considerato come sia proprio specifico

compito di un tale professionista richiedere spiegazioni e documenti

giustificativi prima di effettuare delle registrazioni contabili. Questo a

maggior ragione - continua il ricorrente - in una piccola società come la M

dove, per stessa ammissione di PI 3, le registrazioni avvenivano con alcuni

giorni di ritardo e dove, pertanto, non v’era nessuna necessità di operare con

urgenza. A detta del ricorrente, non è dunque assolutamente credibile che PI 3,

trovandosi sulla scrivania due ricevute per un importo complessivo di fr.

180'000.-, abbia sua sponte registrato l’entrata sul conto correntisti, senza

prima chiedere ragguagli, in particolare a PI 4 che era il suo referente in

presenza di difficoltà di ordine contabile.

Il ricorrente, infine, rileva come a torto il

primo giudice abbia accertato che, al momento dell’inoltro al fisco della

tassazione 2003, PI 3 “era completamente ignaro di aver commesso un

illecito”. Nel suo ragionamento - spiega - egli disattende infatti che il

contabile era, per sua stessa ammissione, conscio dell’asserito errore prima

dell’inoltro della dichiarazione fiscale 2003, “posto che a suo dire egli

avrebbe saputo al momento di allestire la fattura (datata 17 dicembre 2004) che

l’importo era stato versato dal cliente P, mentre che la citata dichiarazione

fiscale è stata inoltrata al fisco il 13 gennaio 2005” (ricorso, pag. 8-9).

16.2.3

Infine, il procuratore pubblico rileva che il primo giudice,

nell’operare l’accertamento dell’assenza di consapevolezza di PI 4 quo

all’erroneità della registrazione contabile, ha innanzitutto negletto che il

presidente del consiglio di amministrazione della M non è una persona qualsiasi

ma, in quanto fiduciario e titolare della società di revisione, un professionista

“con solida formazione nel campo della contabilità ed esperienza

professionale pluriennale”. A mente del ricorrente, a PI 4, occupandosi

della dichiarazione fiscale 2003 e chiudendo il relativo bilancio, non poteva

pertanto sfuggire l’errata registrazione dei fr. 180'000.-, ritenuto oltretutto

che l’aumento del prestito correntista “è una di quelle voci contabili che

forzatamente salta immediatamente agli occhi, per l’ovvio motivo che un suo

aumento significa che la società si è indebitata con un azionista”.

Decidere altrimenti - spiega - “è assolutamente contrario al normale

andamento delle cose e alla prassi contabile”, tanto più che l’importo in

questione non era irrilevante equivalendo ad un aumento del 25% rispetto

all’anno precedente.

Continuando nel suo esposto, il procuratore pubblico osserva come il pretore abbia

omesso di considerare nel suo giudizio

altri due aspetti rilevanti a sostegno della tesi

secondo cui PI 4 non solo era consapevole dell’errata registrazione,

ma addirittura ne era consapevole già prima

dell’inoltro della dichiarazione fiscale 2003. Da un lato - spiega il

ricorrente - il primo giudice non si è avveduto della circostanza secondo cui

il documento depositato da PI 5 e P presso il

notaio prevedeva che, in caso di decesso di PI 5, PI 4 era autorizzato a farne

le veci, assunto da cui si deduce che lo stesso era fin dall’inizio consapevole

dell’origine non dichiarata dei fr. 180'000.-. Dall’altro - conclude - il pretore

ha omesso di considerare che PI 3 ha situato nel 2004 la discussione che

avrebbe avuto con PI 4 in merito all’asserito errore di registrazione, cosicché

risulta arbitrario l’accertamento pretorile secondo cui quest’ultimo ha saputo

dell’origine illecita del denaro solo dopo che la dichiarazione fiscale 2003

era stata trasmessa all’autorità (ricorso, pag. 9-10).

16.3

Per

costante giurisprudenza, quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un

fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii; 128 I 177

consid. 2.2; 128 IV 53 consid. 3a; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a;

110.

IV 20 consid. 2; 74 consid. 1c con rinvii). Gli accertamenti del primo

giudice secondo cui una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha

consentito all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione

penale, che è abilitata a rivederli soltanto con cognizione circoscritta

all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPPti; per analogia, sul piano federale:

Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª

edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en

nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con

la nota n. 246). Ciò significa che il relativo accertamento può essere

censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto

con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a).

16.4

a) L’accertamento

secondo cui PI 5 lasciò le ricevute relative ai due versamenti sul tavolo di PI

3.

senza dargli al riguardo nessuna indicazione resiste alla censura di

arbitrio. Esso non è in contrasto evidente con nessun elemento probatorio in

atti e, d’altra parte, da sole, le convinzioni che il procuratore trae da

quello che lui ritiene essere il normale andamento delle cose e l’esperienza

della vita (ma che, forse, è riferita, come è stato sostenuto nelle

osservazioni, ad un mondo ideale che poco ha a che fare con quello reale dove

l’errore e l’imprecisione sono di casa), non bastano - e di lunga - a

sostanziare un arbitrio.

Dato per accertato che PI 5 nulla disse al suo

impiegato - va, qui, ricordato che PI 3 lavora in M soltanto 1 giorno e mezzo

alla settimana - è con una valutazione del tutto sostenibile che il primo

giudice ha ritenuto che questi (che, peraltro, non ha una formazione di contabile),

visto il momento caratterizzato da un’attività frenetica (si era a fine anno),

poté, con una buona dose di ragionevolezza (anche perché ciò era già avvenuto

in passato), ipotizzare che le ricevute del versamento lasciategli sul tavolo

dal principale si riferissero a versamenti da questi (o da azionisti) fatti per

dare alla ditta la necessaria liquidità per i pagamenti di fine anno (che,

effettivamente, vennero poi fatti per una cifra di poco inferiore a quella

versata).

Pertanto, data l’assenza di elementi oggettivi

anche solo indizianti una realtà diversa, anche l’accertamento secondo cui,

quando registrò nel conto correntisti l’importo di fr. 180’000.-, PI 3 non

sapesse di fare una registrazione in contrasto con la realtà resiste alla

censura di arbitrio.

Nemmeno vi sono elementi per tacciare di

arbitrario l’accertamento secondo cui, a quel momento - e, cioè, ad inizio 2004

- PI 5 avesse in qualche modo avuto conoscenza diretta di come la somma era

stata registrata in contabilità.

Né ve ne sono per tacciare d’arbitrio l’analogo

accertamento per PI 4.

b) Risulta

dagli atti che, nel settembre 2004, PI 3 ha consegnato a PI 4 la contabilità relativa all’esercizio 2003 affinché questi procedesse alle operazioni di

chiusura e, poi, la inviasse all’autorità fiscale con la dichiarazione

d’imposta (osservazioni di PI 4, pag. 5; osservazioni PI 5/PI 3, pag. 6).

Risulta, poi, che il controllo della contabilità

dell’esercizio 2003 è stato effettuato verso fine settembre - ottobre 2004 (dichiarazioni

rese il 14.1.2008 dal fiduciario commercialista alle dipendenze della __________,

il quale si è occupato della revisione della contabilità della M concernente

gli esercizi 2002/2005, in AI 24 in inc. Pretura penale n. 10.2009.480, pag. 2).

c) Risulta, poi, ancora dagli atti che, nella prima metà del dicembre

2004, tutti gli imputati vennero a conoscenza dell’errata registrazione.

Risulta, in effetti, che, a lavori quasi

ultimati, P chiese a PI 5 di fare in modo che la nota finale non contemplasse

prestazioni per un valore corrispondente all’importo versato a contanti nel

dicembre 2003.

Secondo quanto dichiarato dallo stesso PI 5 - ed

è logico - la richiesta venne fatta prima dell’emissione della fattura 17

dicembre 2004, dunque venne fatta nella prima metà del mese di dicembre 2004.

Dquesta richiesta del cliente, PI 5 parlò con il

contabile PI 3 cui chiese “come si poteva fare in modo che la società fosse

a posto” (cfr. AI 18, dichiarazioni PI 5 4.12.2007, citata al consid. 33, pag.

53.

della sentenza impugnata).

A quel momento - dunque, prima del 17 dicembre

2004.

- secondo quanto da lui stesso dichiarato, PI 3 scoprì che l’importo da

lui registrato ad inizio anno nel conto correntista proveniva, in realtà, dal

cliente P. Confermando le dichiarazioni di PI 5, PI 3 ha, in particolare, dichiarato che:

" nel 2004 PI 5 mi ha detto che bisognava fare la fattura P e che P ne

voleva una per soli fr. 490'000.-. PI 5 mi chiese cosa si poteva fare con gli altri 180'000.-. Io allora mi sono reso conto che l’importo di fr. 180'000.- che

avevo registrato nel conto correntista dovevano essere questi fr. 180'000.- di

cui parlava PI 5”

(cfr. verbale d’interrogatorio PI 3 del 4

dicembre 2007, AI 19 in inc. Pretura penale

n.10.2009.480, pag. 2).

D questa sua consapevolezza PI 3 chiese conferma

a PI 5 che gli confermò che quei fr. 180’000.- non erano il versamento di un

azionista bensì erano un pagamento del cliente P. Infatti, nel citato verbale

di PI 3 si legge che, appena messi in relazione i fr. 180’000.- di P con quelli

registrati nel conto correntista, egli ne chiese “conferma e PI 5 mi ha confermato che P gli aveva consegnato delle somme nel dicembre del 2003” (cfr. verbale d’interrogatorio PI 3 del 4 dicembre 2007, AI 19 in inc. Pretura penale n.10.2009.480,

pag. 2).

Risulta sempre dalle dichiarazioni in atti che, a

quel punto, PI 3 - che, va ricordato, non ha una formazione di contabile (e

lavora solo 1 giorno e mezzo a settimana) - si rivolse subito a PI 4 (che è

fiduciario, titolare della società di revisione e presidente del consiglio di amministrazione

della M) per chiedergli come si poteva procedere.

Infatti, PI 3 ha dichiarato che, subito dopo avere discusso della fattura P con PI 5 e dopo essersi accorto che i fr. 180'000.-

che aveva registrato nel conto correntista provenivano in realtà da un cliente,

“mi sono rivolto a PI 4 per vedere come si poteva mettere a posto la cosa e

emettere la fattura come richiesto dal cliente P” (cfr. verbale

d’interrogatorio PI 3 del 4 dicembre 2007, AI 19 in inc. Pretura penale n.10.2009.480, pag.

2).

Che le cose siano andate così come raccontato da PI

3, e meglio che egli si sia rivolto a PI 4 prima dell’emissione della fattura

17.

dicembre 2004 (cfr. fattura annessa all’AI 1 in inc. Pretura penale n.10.2009.480), è

confermato sia dalle dichiarazioni dello stesso PI 4 che ha detto che “verso

fine 2004/2005 sono stato informato da PI 3 e/o PI 5 che in realtà questi

importi non erano stati versati da un azionista ma da un cliente della M”

(cfr. verbale d’interrogatorio PI 4 del 4 dicembre 2007, AI 17 in inc. Pretura penale n.10.2009.480,

pag. 2) sia da quelle rilasciate da Luigi Barattolo che ha dichiarato che le

spiegazioni relative al fatto che il cliente P non voleva una fattura per i fr.

180'000.- “mi sono state date da PI 4 se non erro nel novembre/dicembre 2004” (cfr. verbale d’interrogatorio Barattolo del 14 gennaio 2008, AI 24 in inc. Pretura penale n.10.2009.480,

pag. 2).

Pertanto, gli atti dimostrano in modo

inequivocabile che i tre imputati presero atto dell’errata registrazione

contabile prima dell’emissione della fattura P, cioè prima del 17 dicembre 2004.

d) Risulta,

pure, dagli atti, tuttavia, che PI 5 aveva esplicitamente chiesto a PI 3 come

si potesse aderire alla richiesta del cliente “facendo in modo che la

società fosse a posto” (audizione di PI 5 4.12.2007 citata al consid. 33, pag.

53.

della sentenza impugnata) tanto che l’interpellato si rivolse subito a PI 4 “per

vedere come si poteva mettere a posto la cosa” (audizione PI 3 4.12.2007

citata al consid. 34, pag. 54 della sentenza impugnata).

Risulta ancora che PI 4 ritenne di potere “sistemare

la posizione girando” - nell’esercizio 2004 - “l’importo nel conto

economico sul conto sopravvenienza ricavi” e meglio “pareggiando nel

conto economico 2004 due posizioni debitrici che si trascinavano da tempo e

quindi con ogni probabilità non sarebbero più state incassate” (audizione

4.12.2007

di PI 4, citata al consid. 35, pag. 55 della sentenza impugnata).

PI 4 diede indicazioni in questo senso a PI 3 che

in questo senso agì: “PI 4 mi ha indicato come fare e io ho provveduto ad

effettuare le registrazioni” (audizione PI 3 4.12.2007 citata al consid. 34 in fine, pag. 54 della sentenza impugnata).

Che la correzione venne decisa e fatta in quel

periodo è, pure, confermato dalla dichiarazioni di __________ che ha detto che

“in quel periodo (ndr: novembre/dicembre 2004) sono stato informato

che nella contabilità mi sarei ritrovato con la rettifica del conto correntista

e l’inserimento del versamento bancario a conto economico” (audizione __________14.1.2008

citata al consid. 36, pag. 56 della sentenza impugnata).

e) Dalle

risultanze istruttorie emerge, poi, che la dichiarazione fiscale per l’esercizio

2003.

- fondata sul bilancio relativo a tale anno in cui vi era la nota

registrazione non conforme alla realtà - è stata compilata da PI 4 (o dalla sua

fiduciaria), sottoscritta da PI 5 e, poi, è stata trasmessa da PI 4 al fisco il

13.

gennaio 2005 (cfr. audizione PI 4 4.12.2007, AI 17, pag. 1; dichiarazione

fiscale 2003 e lettera accompagnatoria contenuta nel fascicolo “Impresa di

costruzione M” in atti; cfr., pure, osservazioni PI 4, pag. 5).

f) A quel momento, così come emerge da quanto sopra, PI 4 - fiduciario

di formazione - sapeva che il bilancio conteneva una registrazione non conforme

alla realtà (era stato lui a suggerire di correggere la cosa nell’esercizio

successivo) e che, così come era stata fatta (un ricavo era stato registrato

come un debito), la registrazione falsa aveva come effetto di diminuire l’utile

aziendale e, quindi, il debito d’imposta.

In questo senso, dunque, se è vero che - come

sostenuto nelle osservazioni - quanto in atti esclude che vi sia stato un dolo

diretto ad ingannare il fisco per ottenere una sottrazione d’imposta e che il

tutto sia stato fatto, principalmente, per aderire alla richiesta del cliente,

è anche vero che PI 4 non può non avere preso in considerazione e accettato che

il falso bilancio che egli consapevolmente inviava all’autorità fiscale

indicava un utile della SA inferiore a quello reale e, quindi, comportava per

la ditta un carico fiscale inferiore al dovuto. Ciò che realizza pienamente un

dolo eventuale (per il concetto di dolo eventuale cfr. DTF 134 IV 26 consid.

3.2

; 133 IV 9 consid. 4).

Non è condivisibile la tesi secondo cui “la

mancanza di volontà di frodare il fisco si appalesa pure nella correzione

contabile dell’errore avvenuta l’anno successivo” (cfr. osservazioni PI 5 e

PI 3 del 23 agosto 2010, pag. 7) nella misura in cui, comunque, la mancata

dichiarazione dei fr. 180’000.- era atta a comportare una diminuzione del

debito d’imposta per il 2003 e non si può pretendere che tale diminuzione

sarebbe stata compensata da un aumento di ugual intensità dell’imposta dovuta

per il 2004 nella misura in cui ciò presupporrebbe - cosa che normalmente non è

come PI 4 doveva ben sapere - che gli altri elementi rilevanti per la

tassazione rimanessero uguali.

Pertanto, per dolo eventuale (cfr. Donatsch, in

Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b, Bundesgesetz über die direkte

Bundessteuer, art. 83-222, Basilea 2000, n. 37 ad art. 186; Sansonetti, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi

fédérale sur l'impôt fédéral direct,

Basilea 2008 n. 39 ad art. 186),

PI 4 - presidente del consiglio di amministrazione di M

(con diritto di firma collettiva a due) e, dunque, organo della società - si è reso autore colpevole di frode fiscale ai sensi degli art.

269.

LT e 186 LFID (Sansonetti, op. cit., n. 9 ad art.

186).

Relativamente alla posizione di PI 4, dunque, il

ricorso va accolto.

g) La

posizione di PI 5 è diversa.

Risulta dagli accertamenti operati dal primo

giudice - e rimasti sostanzialmente incontestati - che PI 5 è totalmente

digiuno di questioni contabili che aveva delegato interamente a PI 3 e a PI 4,

occupandosi lui unicamente della conduzione tecnica della ditta (sentenza

impugnata, consid. 33 pag. 52; consid. 45 pag. 60 e 61).

Risulta, poi, ancora che PI 5 ha “accettato” di aderire alla richiesta del cliente P “perché PI 3 mi disse che comunque la società sarebbe stata a posto dal profilo contabile” (audizione di PI

5.

4.12.2007 citata al consid. 33 pag. 53 della sentenza impugnata).

Inoltre, risulta dagli atti che della soluzione

trovata “per mettere a posto la società” PI 5 ha compreso soltanto che “il ricavo corrispondente all’importo di fr. 180’000.- era stato

compensato con dei crediti relativi a dei cantieri dove vi erano state delle

discussioni e non si era arrivati ad incassare tutto il dovuto” (sentenza

impugnata, consid. 33 in fine, pag. 53).

Agli atti non vi sono elementi da cui si possa

dedurre che egli abbia avuto una percezione più chiara della soluzione trovata

dalle due persone delegate alle questioni contabili. In particolare, non ve ne

sono che provino che lui aveva compreso o che gli era stato detto che la

compensazione sarebbe stata effettuata soltanto nell’esercizio 2004.

In queste condizioni, l’accertamento del primo

giudice secondo cui PI 5 non ha avuto alcuna intenzione di frodare ma è stato

semplicemente “superficiale e negligente nel controllo della contabilità

della sua ditta” non può dirsi arbitraria. Tenuto conto, peraltro, che la

richiesta fatta da PI 5 all’impiegato di fare in modo che “la società

fosse a posto dal profilo contabile” può essere intesa soltanto - così come

ha fatto il giudice di prime cure - come espressione di una volontà di

rispettare le regole, il primo giudice non è certamente caduto in arbitrio

rilevando come non sia “un fatto anomalo - anche se non dovrebbe accadere -

per chi dirige delle imprese, concentrarsi sulle questioni tecnico-industriali

e sottovalutare quelle contabili o amministrative, limitandosi a verificare

grossolanamente quale è stato il risultato d’esercizio annuale” e, perciò,

a ritenere non sufficiente a provarne il dolo il fatto che PI 5 abbia

sottoscritto la dichiarazione d’imposta. Ciò, tanto più che “PI 3 e PI 4

avevano competenze sufficienti - tenuto conto della complementarietà con cui

agivano - per occuparsi della contabilità di M e delle dichiarazioni fiscali”

e che i due, sin lì, avevano operato senza “errori o malefatte che avrebbero

dovuto spingere PI 5 a rivedere nel dettaglio tutto il loro lavoro”

(sentenza impugnata, consid. 45 pag. 61).

Pertanto, relativamente a PI 5, il ricorso è da

respingere.

h) Come

visto sopra, è stato accertato senza arbitrio che PI 3 ha scoperto l’erroneità della registrazione soltanto nella seconda metà di dicembre 2004. Quindi,

sia al momento della registrazione (inizio 2004) che al momento della consegna

a PI 4 della contabilità per la sua chiusura (settembre 2004), egli non era

cosciente di avere effettuato una registrazione non conforme alla realtà.

Risulta dagli atti che la dichiarazione fiscale è

stata compilata da PI 4 (o da qualcuno del suo ufficio) e, poi, trasmessa

all’autorità dallo stesso PI 4 (cfr. sul ruolo di PI 4 al riguardo, fra gli

altri atti, audizione PI 4 4.12.2007, AI 17 in inc. Pretura penale n. 10.2009.480, pag. 1; osservazioni presentate da PI 5 e PI 3 e dallo stesso PI 4).

Non vi sono elementi in atti da cui si possa

desumere che PI 3 è, in qualche modo, intervenuto nella stesura della

dichiarazione fiscale né che egli sia stato in qualche modo coinvolto in tale

operazione.

In queste condizioni, in applicazione del

principio in dubio pro reo, occorre considerare accertato che PI 3 non ha avuto

alcun ruolo né nella compilazione della dichiarazione fiscale né nel suo invio

alle autorità fiscali.

Pertanto, l’assoluzione di PI 3 non presta il

fianco a critica alcuna. Al momento della registrazione del versamento egli non

sapeva di fare una registrazione contraria alla realtà e, quindi, non gli può

essere attribuito nessun dolo (nemmeno eventuale) in relazione alla questione

fiscale. In seguito, egli non ha avuto alcun ruolo né nella compilazione né

nell’invio della dichiarazione fiscale: a questo stadio, quindi, per lui non

potevano, neppure, essere realizzati i presupposti oggettivi del reato.

L’accertamento pretorile secondo cui PI 3 non ha

mai agito nell’intento di frodare il fisco resiste, dunque, alla censura

d’arbitrio.

Il ricorso va, perciò, respinto anche in

relazione alla posizione di PI 3.

17.

Nel suo ricorso, il procuratore pubblico chiede, infine, che, in

riforma del giudizio impugnato, gli imputati vengano dichiarati

autori colpevoli del reato di falsità in documenti (ricorso, pag. 11).

17.1

Discutendo dell’imputazione dei tre accusati per il reato di falsità

in documenti - imputazione che faceva sostanzialmente loro carico di avere

allestito (o fatto allestire) una fattura datata 17 dicembre 2004 attestante,

contrariamente al vero, un costo delle opere di soli fr. 490'000.-, di avere

fatto uso di tale fattura inviandola al cliente ed inserendola nella

contabilità 2003 della M nonché di aver allestito (o fatto allestire) una falsa

contabilità dell’anno 2003, omettendo di inserire il ricavo di fr. 180'000.-

nel conto economico ed aumentando ingiustificatamente di pari importo il

credito correntista e di aver prodotto detti documenti all’autorità fiscale

(cfr. i decreti d’accusa) - il primo giudice ha, innanzitutto, osservato che “dal

punto di vista soggettivo la seconda parte dei fatti addebitati - cioè quella

relativa all’allestimento della falsa contabilità - decade per mancanza

d’intenzionalità da parte sia di PI 5, che di PI 3, che di PI 4, per quanto già

spiegato in relazione alle frodi fiscali” (sentenza impugnata, consid. 49

pag. 64).

Inoltre - sempre secondo il pretore - il reato prospettato decade anche

relativamente all’allestimento della fattura 17 dicembre 2004, non

rappresentando la stessa un documento ai sensi dell’art. 110 cifra 4 CPS. Il

pretore, in merito all’imputazione di aver fatto uso della fattura ha, infine,

rilevato che la stessa non era stata allegata alla contabilità 2003, ma a

quella del 2004 e che, non essendo stato tale fatto correttamente prospettato

dal procuratore pubblico, l’accusa non poteva, su questo punto, essere

considerata (sentenza impugnata, consid. 49 pag. 64).

17.2

Giusta l’art. 251 CP si ha falsità in

documenti quando chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti

di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un

documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma

autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento

suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla

verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un

tale documento.

L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un

documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto

(falso ideologico). Vi è falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò

che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui

contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente

(DTF 126 IV 65 consid. 2a; DTF dell'11 ottobre 2007,6B_334/2007). Nel caso del

falso ideologico, non c’è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò

che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, op. cit., n. 109 ad art. 251 CP). Se nel caso di falso materiale, l’art.

251.

CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art.

110.

cpv. 4 CP, nel caso del falso ideologico, in virtù della giurisprudenza del

TF, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta menzogna

scritta trascende in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento

goda di particolare credibilità, sia, cioè, provvisto di un valore probatorio

accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia

speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare (Corboz, op. cit.,

n. 119 con riferimenti ad art. 251 CP; DTF 131 IV 125; 129 IV 130; 126 IV 65 consid. 2a pag. 68; 123 IV

61.

consid. 5b pag. 64, 122 IV 332 consid. 2c pag. 339).

Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto

rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è

maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere

ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si

può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273; STF 11 ottobre

2007,6B_334/2007; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251 CP). Perché il falso sia punibile, il

documento deve essere tale da provare la veridicità di ciò che in realtà è

falso (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare

direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello

scritto (DTF 122 IV 332 consid. 2a).

La “menzogna scritta” trascende in reato e

diventa, quindi, un falso ideologico soltanto quando, dal profilo oggettivo, il

documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi

commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario:

Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto, quando

questa ha una posizione analoga a quella di un garante (come per esempio un

funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, Basler Kommentar,

Strafrecht II, n. 62 ad art. 251 CP).

La natura di documento di uno scritto - o meglio,

la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un

documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni

suoi aspetti e non per altri.

Una

fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di

ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere

idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore,

onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 121

IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche

in DTF 125 IV 278 consid. 3bb; DTF 132 IV 57 consid.

5.1

pag. 59-61, 126 IV 65 consid. 2a

pag. 62 e rinvii e pag. 67-68) oppure ancora può essere idonea a provare la

veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in

funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., n. 155-156 ad art. 251) oppure, ancora,

acquista carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità

del suo contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o da

un visto di controllo (DTF 131 IV 125, consid. 4.5).

Dal profilo soggettivo la falsità in documenti è punibile solo se commessa

intenzionalmente; il dolo eventuale è sufficiente. L’intenzione deve portare su

tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che

l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione

della verità e che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza.

In ogni caso l’art. 251 CP esige, inoltre, che l’autore voglia ingannare

qualcuno: l’intenzione di ingannare è necessaria per creare la messa in

pericolo repressa dalla norma penale. Non è necessario che l'autore intenda

usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o

accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 101 IV 53 consid. I.3.a; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP; Boog, op. cit, ad

art. 251 CP, n. 87-89).

17.3

In concreto è pacifico che il

conto economico 2003 della M deve essere considerato un documento con carattere

probatorio accresciuto.

Ai considerandi precedenti, è stato accertato

che, a partire da dicembre 2004, i tre imputati erano consapevoli che la

registrazione dei fr. 180’000.- nel conto correntisti del 2003 non

corrispondeva alla realtà.

Nulla è stato accertato per il periodo

precedente: in particolare, è stato accertato che, al momento di tale

registrazione, nessuno dei tre imputati aveva una simile consapevolezza.

Se è pacifico che il mancato inserimento nel

conto economico del ricavo di fr. 180'000.- provenienti dal cliente P e

l’aumento per un pari importo, del credito correntista costituiscono, dal

profilo oggettivo, un falso ideologico, non vi può essere al riguardo

(allestimento di una falsa contabilità) alcuna condanna ex art. 251 CP in

assenza dell’accertamento di un dolo al riguardo.

Per quanto è della produzione di tale bilancio

all’autorità fiscale, gli accertamenti di cui sopra impongono la relativa assoluzione

di PI 5 e PI 3: il primo per assenza di dolo poiché, negligentemente, pensava

che il bilancio fosse “a posto”, il secondo (semplice impiegato a tempo

parziale) poiché non è, in alcun modo, intervenuto nei rapporti con l’autorità

fiscale.

Diverso è il caso per PI 4 che è colui che ha

causato l’inghippo (compensazione nell’esercizio successivo invece di una

correzione del bilancio 2003) ed è colui che ha trasmesso all’autorità fiscale

il bilancio che sapeva contenere un dato falso e, in sé, atto a diminuire il

debito d’imposta della SA del cui CdA era presidente (cfr., per il concorso del

reato ex art. 251 con quello di frode fiscale, DTF 133 IV 303 consid. 4.6; 122

IV 25 consid. 3c secondo cui l’art. 251 CP non è applicabile soltanto quando,

oltre al bilancio commerciale corretto di una SA, ne viene allestito un altro

falso, esclusivamente per fini fiscali; Sansonetti, op. cit., n. 49 ad art. 186).

Infine, in relazione all’assoluzione dall’imputazione di falso in documenti in

relazione alla fattura 17 dicembre 2004, il ricorso è irricevibile per mancanza

di motivazione: il primo giudice ha motivato tale suo giudizio con un rilievo

di natura procedurale (violazione del principio accusatorio) su cui il

ricorrente non si è minimamente espresso.

18.

Sulla

scorta di quanto sopra, per quanto ammissibile, il ricorso del procuratore

pubblico, deve essere parzialmente accolto nel senso che, in parziale riforma

del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, PI 4 è dichiarato autore

colpevole di frode fiscale in violazione dell’art. 186 cpv. 1 LIFD e dell’art.

269.

cpv. 1 LT (così come descritto nel DA) e di falsità in documenti ex art.

251.

CP per avere prodotto all’autorità fiscale un falso bilancio della M per

l’anno 2003.

Gli atti vanno rinviati ad un nuovo giudice della

Pretura penale per la commisurazione della pena da infliggere ad PI 4.

IV. Sulle

spese e sulle ripetibili

19.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 CPPti

combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPPti).

- ricorso di PI 5:

Gli oneri

processuali sono posti a carico del ricorrente che rifonderà alla parte civile PC

fr. 500.- a titolo di ripetibili;

- ricorso di PI

2:

Gli oneri processuali sono a carico del ricorrente che rifonderà alla parte

civile PC fr. 500.- a titolo di ripetibili;

- ricorso del

procuratore pubblico:

Gli oneri

del ricorso sono posti a carico di PI 4 per 1/3 e per il resto dello Stato che

rifonderà a PI 5 e PI 3 fr. 700.- ciascuno per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I. ricorso

di PI 5

1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono

posti a carico del ricorrente che

rifonderà alla parte civile PC fr. 500.- a titolo di ripetibili.

II. ricorso

di PI 2

3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

4. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono

posti a carico del ricorrente che rifonderà alla parte civile PC fr. 500.- a

titolo di ripetibili.

III. ricorso

del procuratore pubblico

5. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è parzialmente accolto.

5.1. Di conseguenza, in parziale riforma del dispositivo n. 1 della

sentenza impugnata, PI 4 è dichiarato autore colpevole di frode fiscale in

violazione dell’art. 186 cpv. 1 LIFD e dell’art. 269 cpv. 1 LT (così come

descritto nel DA) e di falsità in documenti ex art. 251 CP per avere prodotto

all’autorità fiscale un falso bilancio della M per l’anno 2003.

5.2. Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per

la commisurazione della pena da infliggere a A. PI 4.

Per il resto,

la sentenza impugnata è confermata.

6. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico di PI 4 per 1/3

e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a PI

5 e PI 3 fr. 700.- ciascuno per ripetibili.

7. Intimazione

a:

8. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.

100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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