17.2010.33
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4 maggio 2011Italiano115 min
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Numero d'incarto:
17.2010.33
Data decisione, Autorità:
04.05.2011, CCRP
Ricorso:
TF,6B_440/2011,16.09.2011
Titolo:
Presupposti dei reati di violazione delle regole dell'arte edilizia per negligenza, di lesioni colpose gravi nonché di falsità in documenti. Esigenza di valore probatorio accresciuto nel caso del falso ideologico. Presupposti soggettivi del reato di frode fiscale
FALSITÀ IN DOCUMENTI
INFRAZIONE ALLA LEGGE FEDERALE SULL'IMPOSTA FEDERALE DIRETTA
INFRAZIONE ALLA LEGGE TRIBUTARIA CANTONALE
LESIONE GRAVE
NEGLIGENZA
VIOLAZIONE DELLE REGOLE DELL'ARTE EDILIZIA
art. 11 CPS
art. 12 cpv. 3 CPS
art. 125 CPS
art. 229 CPS
art. 251 CPS
art. 186 cpv. 1 LIFD
art. 269 cpv. 1 LT
Incarto n.
17.2010.33-35
Locarno
4 maggio 2011/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sui ricorsi presentati
- il 2 luglio 2010 da
RI 1,
- l’8 luglio 2010 da
PI 5,
rappr. dall’avv. PA 3
- il 14 luglio 2010
PI 2,
rappr. dall’avv. PA 2
contro la sentenza emanata il 28 maggio
2010 dalla Pretura penale nei confronti di PI 4, PI 5, PI 3 , PI 2 e
PI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
devono essere accolti i ricorsi per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Statuendo sulle opposizioni presentate da PI 4, PI 5, PI 3, PI 2
ed PI 1 contro i rispettivi decreti d’accusa di data 13 luglio 2009 nonché
dalla parte civile PC contro il decreto d’accusa a carico di PI 5, il giudice
della Pretura penale - con sentenza 28 maggio 2010 - ha ritenuto PI 5, PI 2
ed PI 1 autori colpevoli di:
- violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza
per avere, a __________, il 19 giugno 2006, agendo quale responsabile
dell’impresa di costruzioni M (PI 5), rispettivamente della O (PI 2), coinvolte
nei lavori di edificazione del cantiere “__________”, rispettivamente quale
direttore del cantiere “__________” (PI 1), omettendo di (far) adottare le
necessarie misure di sicurezza, trascurato per negligenza le regole
riconosciute dell’arte e messo così in pericolo la vita e l’integrità di PC, operaio
della M;
- lesioni colpose gravi per avere, nelle circostanze di cui
sopra, omettendo di (far) predisporre le necessarie misure di sicurezza,
cagionato per negligenza a PC gravi lesioni personali.
In applicazione della pena egli ha, pertanto, condannato:
- PI 5 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni - di fr. 14'500.- (corrispondente a 50 aliquote
giornaliere di fr. 290.-), alla multa di fr. 2’000.- nonché al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'550.-;
- PI 2 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni - di fr. 6’000.- (corrispondente a 50 aliquote
giornaliere di fr. 120.-), alla multa di fr. 2’000.- nonché al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'550.-;
- PI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni - di fr. 5’500.- (corrispondente a 50 aliquote
giornaliere di fr. 110.-), alla multa di fr. 2’000.- nonché al pagamento delle
tasse e spese giudiziarie di complessivi fr. 1'550.-.
Col medesimo
giudizio, il giudice della Pretura penale, dopo avere rilevato l’assenza del
presupposto soggettivo dei reati, ha prosciolto PI 4, PI 5 e PI 3 dalle accuse
di:
- tentata frode fiscale in violazione della Legge tributaria
cantonale per avere, in correità tra loro, a __________ed in altre
località, nel periodo 2003-2005, prodotto (PI 5 e PI 4) all’autorità fiscale
competente, unitamente alla dichiarazione fiscale della ditta Impresa di costruzioni
M, concernente l’esercizio 2003, rispettivamente allestito (PI 3) un bilancio e
conto economico falsi in quanto attestanti un minor ricavo di fr. 180'000.- ed
un credito correntista di fr. 880'000.- anziché di fr. 700’000.-, nonché per
avere prodotto, rispettivamente allestito, all’autorità fiscale competente
documenti contabili (schede contabili) attestanti contrariamente al vero due
versamenti correntisti di fr. 80'000.- in data 23 ottobre 2003 e di fr.
100'000.- in data 24 dicembre 2003, mentre in realtà tali somme erano state
consegnate a PI 5 dal cliente A.P. facendo capo a fondi non dichiarati a titolo
di acconto per i lavori di costruzione della sua casa di abitazione con
l’intenzione, oltre che di celare il versamento “in nero” effettuato dal
cliente, di sottrarre all’imposizione fiscale del Cantone Ticino l’importo così
percepito e tentando in tal modo di conseguire un risparmio complessivo per
imposte comunali e cantonali relative al citato periodo di fr. 30'779,99 (IC
fr. 16'200 e ICOM fr. 14'579.99);
- tentata truffa fiscale in violazione della Legge federale
sull’imposta federale diretta per avere, in correità tra loro, nelle
suindicate condizioni di luogo e di tempo, prodotto (PI 5 e PI 4) all’autorità
fiscale competente, rispettivamente allestito (PI 3), la documentazione
contabile summenzionata con l’intenzione, oltre che di celare il versamento “in
nero” effettuato da A.P., di sottrarre all’imposizione fiscale federale diretta
l’importo così percepito dal cliente, tentando in tal modo di conseguire un
risparmio di fr. 15'299,99;
- falsità in documenti per avere, in correità tra loro, a __________
ed in altre località nel dicembre 2004, allo scopo di celare il versamento
rispettivamente l’incasso di fondi non dichiarati, di evitare contraddizioni
con le registrazioni contabili e di perfezionare l’inganno di cui sopra,
allestito, ovvero fatto allestire, una fattura datata 17 dicembre 2004
destinata al cliente A.P. attestante contrariamente al vero un costo totale
delle opere eseguite di fr. 490'000.- di cui fr. 470'000.- già versati, mentre
in realtà il costo delle opere era stato superiore così come quanto versato dal
cliente A.P., avendo già versato nel dicembre 2003 ulteriori fr. 180'000.-
facendo capo a fondi non dichiarati per i quali non è stata emessa alcuna
fattura, facendo altresì uso di tale fattura, inviandola al cliente ed inserendola
nella contabilità dell’anno 2003 dell’Impresa di costruzione M nonché
allestito, ovvero fatto allestire, di conseguenza, una falsa ovvero incompleta
contabilità dell’anno 2003, omettendo di inserire il ricavo di fr. 180'000.-
nel conto economico ed aumentando ingiustificatamente di pari importo il
credito correntista, producendo altresì detti documenti all’autorità fiscale
ovvero sapendo che sarebbero stati prodotti a quest’ultima.
A causa dell’intervenuta prescrizione dell’azione
penale, il giudice della Pretura penale ha, inoltre, prosciolto PI 4 e PI 5
dall’accusa di inosservanza delle norme legali sulla contabilità.
B. I fatti posti alla base del giudizio del giudice della Pretura
penale sono, in sintesi, i seguenti:
Fatti
I. Incidente
sul cantiere “__________ ”
a. Nel
corso del 2006, sul cantiere denominato “__________”, situato sulla part. n. __________
del Comune di __________ di proprietà di R, erano in corso dei lavori edili che
prevedevano, da un lato, la ristrutturazione e la sopraelevazione dello stabile
presente sul sedime e, dall’altro, lo smantellamento di un capannone con
struttura metallica annesso allo stesso fabbricato.
La progettazione e la direzione dei lavori erano
state affidate da R all’architetto PI 1. Quest’ultimo aveva inizialmente
appaltato l’opera completa all’impresa B che aveva poi, a sua volta,
subappaltato la demolizione del capannone alla O. A seguito di divergenze di
carattere tecnico tra l’arch. PI 1 e l’impresa B, quest’ultima aveva poi
rescisso il contratto d’appalto ed era stata sostituita dalla M. Dal canto suo,
la O era stata incaricata da R di proseguire i lavori che aveva iniziato
(sentenza impugnata, consid. 3 pag. 19).
b. PI 5,
attivo nel settore edile da una trentina d’anni, è contitolare dell’impresa di
costruzioni M. Oltre ad essere membro del CdA della SA, egli è direttore
tecnico con diritto di firma a due. Così come accertato dal primo giudice, egli
era il responsabile del cantiere “__________ ” (sentenza impugnata, consid. 26
pag. 44).
PI 2 è amministratore
unico della O (società fallita a far tempo dal 2.4.2009).
c. Al
momento dell’infortunio, attive sul cantiere erano due imprese di costruzione:
la M che si occupava dei lavori di costruzione del nuovo stabile e la O che si
occupava dei lavori di demolizione del capannone. Le zone d’intervento delle
due ditte erano contigue e comunicanti senza che fra di esse vi fosse alcuna
separazione: così come accertato dal primo giudice, “sia lo stabile vecchio
che quello progettato costituivano un unico complesso, per cui il cantiere era
un tutt’uno e le zone d’intervento delle due ditte principali erano contigue,
comunicanti, senza che vi fosse una separazione fisica o spaziale tra di esse”
(sentenza impugnata, consid. 4 pag. 19).
d. La
demolizione del capannone prevedeva, in particolare, la rimozione delle lastre
di eternit della copertura, il loro carico sui camion della O tramite la gru
della M e, poi, il loro trasporto in discarica.
In seguito, avrebbero dovuto essere smontati i
pannelli di isolazione in lana di roccia che erano posizionati sotto le lastre
in eternit. Quest’operazione avrebbe dovuto venire effettuata dal basso, visto
che il soffitto ribassato interno era già stato rimosso (sentenza impugnata,
consid. 5 pag. 20).
e. Il
19 giugno 2006, gli operai della O hanno iniziato a togliere dalla tettoia le
lastre di eternit lasciando, così, scoperto il sottostante strato isolante in
lana di roccia.
Per poter asportare le lastre, gli operai - cui
non era stata data alcuna istruzione - avevano posato, tra gli elementi dello
scheletro metallico del capannone, delle assi su cui transitare,
rispettivamente posare le palette su cui doveva essere ammucchiato il materiale
asportato. Le palette piene venivano spostate dal tetto al camion (che le
doveva trasportare alla discarica) tramite la gru che la M aveva posato sul
cantiere.
La gru doveva essere azionata (con un
radiocomando) dagli operai della M poiché nessun dipendente della O era
istruito per tale funzione (audizione M. PI 2 e PC, in sentenza impugnata, consid.
6 pag. 22).
f. Così come accertato dal pretore, “l’operazione non era scevra
da pericoli” tanto che, subito all’inizio, un operaio della O, a seguito di
una disattenzione, “ha messo un piede in fallo ed è precipitato attraverso
il tetto” rimanendo, fortunatamente, illeso grazie alla “fortuita
presenza” di alcuni cavi che ne hanno rallentato la caduta.
Dell’incidente
venne prontamente informato PI 2.
PI 5 e PI 1,
invece, ne vennero informati soltanto dopo la caduta di PC (sentenza impugnata,
consid. 5 pag. 20 e 21).
g. A
fine pomeriggio, i lavori di sgombero erano quasi terminati. Concluso lo
smontaggio delle lastre di eternit, rimanevano da fare soltanto “un paio di
tiri di gru per sgomberare completamente la tettoia dalle palette” (sentenza
impugnata, consid. 8 pag. 26).
Così come accertato dal primo giudice, il primo
tiro di gru è stato effettuato dall’operaio D che ha, però, avuto dei problemi
nel manovrare la gru che non rispondeva perfettamente ai comandi. Perciò, “per
evitare problemi”, dopo avere depositato al suolo il materiale, D ha fatto
risalire il gancio “fino in cima al braccio della gru” e lì lo ha
bloccato. A quel punto, è intervenuto PC che, inserito un nuovo accumulatore
nel radiocomando, ha tentato di far scendere il gancio. Una volta il gancio
arrivato all’altezza del manovratore, il braccio della gru divenne
incontrollabile e cominciò a muoversi disordinatamente. PC, “per meglio
vedere cosa stava accadendo e poter riprendere il comando del mezzo meccanico,
preso dal panico, uscì sulla tettoia in demolizione, passando sulle assi da
ponte”. Essendo, però, “concentrato più su quanto stava facendo la gru
che su dove stava camminando”, PC, messo “un piede in fallo”, si
ritrovò “fuori dalla passerella” e precipitò “all’interno
dell’edificio con un volo di ca m 3,80” (sentenza impugnata, consid. 8 pag. 26).
A seguito della caduta, PC ha riportato lesioni
permanenti ed è stato posto al beneficio di una rendita d’invalidità del 100%.
h. Sulle
questioni di fatto determinanti per il giudizio, il pretore ha accertato quanto
segue:
- la tettoia non era portante: non lo era quando c’era ancora
la copertura con le lastre di eternit e tantomeno lo era quando vi erano
soltanto i pannelli isolanti (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 20);
- la tettoia del capannone in demolizione era
contigua alla soletta in cemento armato dell’edificio che la M stava
costruendo: fra le due superfici vi era un piccolo dislivello ma il passaggio
dall’una all’altra poteva avvenire senza necessità di ricorrere a scale;
- il giorno in cui è avvenuto l’infortunio non
vi era, fra le due superfici, alcuna separazione fisica: già dal mattino
presto, non vi era nessun parapetto e il passaggio dalla soletta in cemento
armato alla superficie non portante non era intralciato da alcun ostacolo
fisico (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28 e consid. 23 pag. 41);
- verosimilmente, durante i lavori di
ristrutturazione effettuati dall’impresa di costruzione, erano state posate
delle transenne tra le due superfici ma queste erano, poi, state asportate “da
qualcuno” che non si è potuto identificare “sicuramente prima del giorno
dell’incidente” (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28 e consid. 23 pag. 41);
- sulla soletta in cemento armato non era stato
collocato alcun cartello segnalante i rischi che avrebbe comportato il
camminare sulla tettoia in eternit (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28 e
consid. 23 pag. 41);
- sullo scheletro in metallo del tetto del
capannone sono state posate delle assi non atte a formare delle passerelle
poiché troppo strette e poiché mobili, cioè non fissate né tra loro né alla
struttura dello stabile (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);
- non era stata prevista nessuna particolare
misura di sicurezza per chi doveva lavorare sulla tettoia: in particolare non
erano state previste né imbragature né funi con cui gli operai avrebbero potuto
assicurarsi (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);
- nessuno degli operai presenti sul cantiere
aveva una preparazione in materia di sicurezza e di prevenzione degli infortuni
(sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);
- i dirigenti della M non avevano mai vietato
di usare la gru agli operai che non avevano la necessaria formazione, pur
sapendo che il mezzo meccanico veniva impiegato anche da quei dipendenti, come
la parte civile, che non adempivano i requisiti posti dall’Ordinanza sulle gru
(sentenza impugnata, consid. 7 pag. 26 e consid. 23 pag. 41);
- la manutenzione del radiocomando della gru
era palesemente insufficiente (sentenza impugnata, consid. 23 pag. 41);
- nessun accorgimento protettivo (se non
l’approssimativa posa delle assi da ponte) era stato adottato nemmeno dopo la
caduta di un altro operaio avvenuta lo stesso giorno, di prima mattina (sentenza
impugnata, consid. 23 pag. 41);
II. Reati
fiscali e falsità in documenti
a. In data 29 dicembre 2003, i coniugi P hanno sottoscritto con la M un
contratto d’appalto per l’edificazione di una casa sulla part. n. __________del
Comune di __________al prezzo forfettario di fr. 470'000.-.
Lo stesso giorno, P ha consegnato a PI 5, direttore dell’impresa edile nonché
membro del consiglio di amministrazione della SA, fr. 180'000.- in contanti, a
valere quale prima tranche del prezzo convenuto. Secondo quanto accertato dal
pretore, PI 5 sapeva che i soldi che gli erano stati consegnati erano soldi in
nero (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 60).
b. Sempre il 29 dicembre 2003, P e PI 5 hanno dato in deposito all’avv.
__________una busta contenente la ricevuta della consegna dei soldi neri sottoscrivendo
un documento nel quale veniva attestato che il legale aveva da loro ricevuto in
deposito “una busta contenente un documento, da tenere a disposizione dei
depositanti congiuntamente”.
Nel documento sottoscritto veniva, tra l’altro,
precisato che “in caso di loro decesso sono autorizzati a rappresentare i
depositanti ai sensi dell’art. 35 CO: per PI 5 il signor PI 4; per P, la moglie
o in caso di sua mancanza il signor P, 23 giugno 1947”.
c. Alcuni giorni prima, PI 5 aveva effettuato due versamenti sul conto
della M presso il __________per complessivi fr. 180'000.- (più precisamente fr.
80'000.- il 23 dicembre e fr. 100'000.- il 24 dicembre 2003).
Le ricevute relative ai due versamenti sono state lasciate da PI 5 sulla
scrivania del contabile della M, PI 3, senza che i due avessero modo di
discuterne (sentenza impugnata, consid. 31 pag. 50). In particolare, il primo
giudice ha accertato che PI 5 “si è limitato a lasciare le due ricevute
della banca al signor PI 3, senza discutere o dare disposizioni in alcun modo
delle stesse e del loro destino” (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 60).
d. Al di là delle divergenze di data, risulta incontestato che quanto
versato da PI 5 sul conto della M sono i fr. 180.000.- versatigli dal cliente P
(sentenza impugnata, consid. 45 pag. 61; ricorso del procuratore pubblico, pag.
7 in fine).
e. Ad inizio 2004, PI 3, credendo che i due versamenti fossero stati
effettuati da azionisti della società al fine di garantire la necessaria
liquidità per le paghe dei dipendenti, ha proceduto alla loro registrazione
contabile sotto la voce “correntista” del bilancio 2003 della M (sentenza
impugnata, consid. 31 pag. 51 e consid. 47 pag. 62).
f. Il
17 dicembre 2004, la M ha emesso la nota finale ai coniugi P per un importo
complessivo di fr. 490'000.- ed un saldo finale di fr. 20'000.- che teneva
conto di acconti già versati per fr. 470'000.-. Tale fattura non corrispondeva
al reale costo delle opere, non contemplando - su richiesta espressa del
cliente - opere il cui valore corrispondeva ai fr. 180'000.- versati in
contanti da P a PI 5 nel dicembre 2003.
g. Sulla
scorta della contabilità che, come visto, non rifletteva la realtà in relazione
all’accredito di quei fr. 180'000.-, il bilancio 2003 è stato allestito/chiuso da
PI 4 - titolare della fiduciaria __________che si occupava, in particolare, della
chiusura dei bilanci della M e che era, pure, presidente del consiglio
d’amministrazione della M - e sottoscritto da PI 5 il 10 gennaio 2005.
Al proposito, il primo giudice ha accertato che
non vi sono elementi che permettano di concludere che PI 5 - che “non aveva
conoscenze di contabilità” - “fosse a conoscenza del fatto che tale
documentazione era viziata” (sentenza impugnata, consid. 45 pag. 60).
Secondo gli accertamenti del primo giudice, anche
A. PI 4 “è venuto a conoscenza dell’errata registrazione contabile (…) solo
dopo che la dichiarazione fiscale 2003 di M è stata trasmessa alle autorità di
tassazione” (sentenza impugnata, consid. 46 pag. 62).
h. La
dichiarazione fiscale relativa alla contabilità 2003, pure sottoscritta da PI 5
il 10 gennaio 2005, è stata inoltrata al fisco da PI 4 il 13 gennaio 2005.
i. In
seguito, dopo l’inoltro della dichiarazione fiscale (sentenza impugnata, consid.
47 pag. 62), PI 3 è stato informato da PI 5 che la fattura allestita per la
costruzione P non contemplava prestazioni per i fr. 180'000.- versati in nero
dal cliente.
Secondo gli accertamenti del primo giudice,
soltanto a quel momento il contabile ha “fatto il collegamento con la
registrazione dei due importi versati sul conto della ditta (…) a fine 2003 e
solamente a quel momento si è accorto che non era denaro proveniente da un
azionista della ditta (che di solito si registra nel conto “correntista”) ma da
un cliente” (sentenza impugnata, consid. 32 pag. 51 e consid. 47 pag. 62).
PI 3 parlò, poi, dell’inghippo contabile con PI 4 che gli suggerì di
ripristinare la situazione per l’anno 2004 inserendo a conto economico gli
importi alla voce “compensazione perdite su debitori” facendo, così,
figurare che i fr. 180'000.- erano stati utilizzati per compensare quanto
dovuto da due debitori della società che non avrebbero mai onorato i loro
debiti (sentenza impugnata, consid. 32 pag. 51 e consid. 47 pag. 62).
l. Il 24 luglio 2007, la Divisione delle contribuzioni, venuta a
conoscenza del fatto che P aveva versato a PI 5, nell’ambito del contrato
d’appalto sottoscritto con la M, fr. 180'000.- provenienti da fondi non
dichiarati senza che fosse allestito alcun giustificativo, ha segnalato il caso
al Ministero pubblico che ha dato avvio al procedimento penale che ha avuto
come esito i decreti d’accusa di cui s’è detto all’inizio.
C. Avverso la sentenza del giudice della Pretura penale sono insorti:
- il procuratore pubblico, con dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e di revisione penale di data 31 maggio 2010.
Nei motivi del gravame, presentato il 2 luglio 2010, il procuratore pubblico
postula l’annullamento dei dispositivi 1, 2 e 3 del giudizio impugnato
contestando il proscioglimento di PI 5, PI 3 e PI 4 dai reati di frode fiscale
in violazione della LT e della LIFD nonché dal reato di falsità in documenti.
Di conseguenza, egli chiede che gli atti siano trasmessi alla Pretura penale
per un nuovo giudizio e per la commisurazione della pena.
- PI 5 con dichiarazione di ricorso di data 31 maggio 2010.
Nella sua motivazione scritta, presentata l’8 luglio 2010, egli chiede, in via
principale, l’annullamento del dispositivo 2 del giudizio impugnato e il suo
conseguente proscioglimento dai reati di violazione delle regole dell’arte
edilizia per negligenza e di lesioni colpose gravi e, in via subordinata, il
rinvio degli atti ad un altro giudice della Pretura penale per un nuovo
giudizio.
- PI 2 con dichiarazione di ricorso di data 2 giugno 2010 e
successiva motivazione scritta del 14 luglio 2010, postulando l’annullamento
dei dispostivi 4.1, 4.2 e 4.3 della sentenza impugnata e il suo conseguente
proscioglimento dai reati di violazione delle regole dell’arte edilizia per negligenza
e di lesioni colpose gravi.
D. Il 2
agosto 2010 il procuratore pubblico ha comunicato di rinunciare a presentare
osservazioni ai ricorsi di PI 5 e di PI 2, postulando, cionondimeno, la loro
reiezione.
Con osservazioni 20 agosto 2010 anche la parte
civile PC ha chiesto la reiezione dei ricorsi di PI 5 e di PI 2.
E. Con
osservazioni 23 agosto 2010 PI 5 e PI 3 hanno chiesto la reiezione del ricorso
del procuratore pubblico.
Analoga richiesta ha formulato, con osservazioni di medesima data, PI 4.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPPti - applicabile in forza dell’art. 453
CPPfed - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPPti) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4,
133.
I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid.
2.1
pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
I. Incidente
sul cantiere “__________ ”
2.
Ai
sensi dell’art. 229 cpv. 1 CP, chiunque, dirigendo od eseguendo una costruzione
o una demolizione, trascura intenzionalmente le regole riconosciute dell’arte e
mette con ciò in pericolo la vita o l’integrità delle persone, è punito con una
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (la versione del cpv. 1 in vigore sino al 1. gennaio 2007 prevedeva la detenzione e la multa).
Se il colpevole ha trascurato per negligenza le
regole riconosciute dell’arte, la pena è una pena detentiva sino a tre anni o
una pena pecuniaria (la vecchia versione del cpv. 2 prescriveva, per i casi di
negligenza, alternativamente la detenzione o la multa).
ll reato di cui all’art. 229 CP - che tutela la
vita e l’integrità fisica delle persone, non il patrimonio - è un reato di
messa in pericolo concreta che è consumato quando, a seguito di un’azione o di
un’omissione dell’autore, viene creata una situazione di pericolo reale per
l’incolumità di almeno una persona (Roelli/Fleischanderl, Basler Kommentar,
Strafrecht II, 2a ed., Basilea 2007, n. 35 e segg. ad art. 229 CP).
ll reato di violazione delle regole dell’arte
edilizia è un reato di risultato, laddove per risultato, a differenza dell’art.
125.
CP, non s’intende il ferimento o la morte di qualcuno, ma semplicemente la
messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone che deve ritenersi
realizzata già quando nella zona di pericolo è venuta a trovarsi anche solo una
persona (Roelli/Fleischanderl, op. cit., n. 35 ad art. 229 CP; Corboz, Les
infractions en droit suisse, Volume II, 3a edizione, Berna 2010, n. 27 ad art. 229 CP).
2.1
Il reato di cui all’art. 229 CP può essere commesso sia
intenzionalmente - per dolo diretto o eventuale (Favre/Pellet/Stoudmann, Code
Pénal annoté, Lausanne 2007, n. 1.6 ad art. 229) - che per negligenza. La negligenza
può essere ritenuta soltanto se all’accusato si può rimproverare una colpa
riferita alla violazione delle regole dell’arte e una colpa riferita alla
mancata presa in considerazione del pericolo (Corboz, op. cit., n. 34 ad art. 229 CP, Donatsch/Wohlers,
Strafrecht IV, 3a edizione, Zurigo 2004, pag. 59).
Così come correttamente evidenziato dal primo
giudice, la giurisprudenza applica con severità il concetto, ritenendo
realizzata la fattispecie dell’art. 229 cpv. 2 CPS anche quando l’autore non ha
percepito il pericolo concreto, ma ha violato negligentemente una regola atta
ad evitare incidenti non sempre facilmente prevedibili. Ciò significa, in altre
parole, che secondo l’alta Corte federale, se viene violata per negligenza una
regola di sicurezza, si deve ritenere che l’autore avrebbe dovuto e potuto
prevedere il pericolo (Corboz, op. cit., n. 33 e seg. ad art. 229 CP; DTF 109
IV 128 consid. 1). In linea di massima, sono dunque ipotizzabili due
situazioni: nella prima l’imputato ha violato per negligenza una regola
dell’arte e, pure negligentemente, non ha preso in considerazione il pericolo;
nella seconda egli ha infranto scientemente la regola dell’arte e ha pensato,
negligentemente, che non ne sarebbe scaturito alcun pericolo per l’integrità
fisica delle persone.
Inoltre, nell’applicazione di questa norma,
occorre sempre considerare che sui cantieri, dove i rischi per l’integrità
delle persone sono continui già solo per il tipo di attività che vi viene
svolta, trova applicazione un obbligo generale di prudenza che impone di
prestare costante attenzione alla sicurezza, di programmare, laddove è
possibile, con anticipo le misure da adottare per evitare incidenti e di
sorvegliare in continuazione il lavoro degli operai.
2.2
Tre sono i presupposti oggettivi dell’art. 229 CP: i fatti devono
essere avvenuti nell’ambito della direzione, rispettivamente dell’esecuzione,
di una costruzione o di una demolizione, vi deve essere stata una violazione
delle regole riconosciute dell’arte che - ed è questo il terzo presupposto - ha
comportato la messa in pericolo della vita o dell’integrità delle persone.
La nozione di costruzione va intesa in senso
ampio e comprende ogni edificio attaccato al suolo, quali ad esempio case, sale
sportive, strade, ecc. (DTF 115 IV 45 consid. 2b). Perché vi sia costruzione,
non è necessaria un’unione durevole con il terreno: anche un’opera provvisoria,
come ad esempio un ponteggio o un’impalcatura, è una costruzione ai sensi
dell’art. 229 CP (Favre/Pellet/Stoudmann, op. cit., n. 1.1 ad art. 229;
Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna
2007, n. 1 ad art. 229).
Per regole dell’arte si intendono sia le norme
codificate in leggi emanate per la prevenzione degli incidenti durante la
costruzione o la demolizione di opere - in particolare quelle per la sicurezza
sui cantieri - sia le norme emanate da associazioni private o para-pubbliche,
se unanimemente riconosciute (ad esempio, le norme SIA).
Sono, poi, considerate regole dell’arte quelle
norme che, pur se non codificate, costituiscono il bagaglio di nozioni che si
apprende con la formazione professionale. Questo sempre a condizione che esse siano
generalmente riconosciute come utili e necessarie dalle persone adeguatamente
istruite in materia (DTF 106 IV 268 consid. 3; Corboz, op.
cit., n. 11 e segg. ad art. 229 CP).
2.2.1
In concreto, trovano
applicazione le norme dell’Ordinanza sulla sicurezza e la protezione della
salute dei lavoratori nei lavori di costruzione (Ordinanza sui lavori di
costruzione, OLCostr, RS 832.311.141), quelle dell’Ordinanza concernente la
sicurezza nell’uso delle gru (Ordinanza sulle gru, RS 832.312.15), quelle della
Norma SIA 118 ed alcune disposizioni di diritto pubblico e civile.
2.2.1.1
L’art. 3 OLCostr prescrive, come principio generale, l’obbligo di
programmare dettagliatamente i lavori, anche sotto l’ottica della sicurezza sul
cantiere: la pianificazione di lavori di costruzione deve, anche, tendere alla
riduzione al minimo del rischio d’infortuni professionali, di malattie
professionali o di danni alla salute e deve garantire l’applicazione delle
misure di sicurezza necessarie, in particolare durante l’utilizzazione degli
attrezzi di lavoro (cpv. 1). Il datore di lavoro che,
nell’ambito di un contratto di appalto, si impegna come imprenditore ad
eseguire lavori di costruzione deve verificare, prima di concludere il
contratto, quali sono le misure necessarie a garantire la sicurezza sul lavoro
e la protezione della salute dei lavoratori. Le misure proprie al cantiere non
ancora adottate e le misure dipendenti dai risultati della valutazione dei
rischi in presenza di sostanze tossiche (quali amianto) devono essere integrate
nel contratto d’appalto e specificate nella stessa forma utilizzata per gli
altri oggetti. Il contratto di appalto deve menzionare anche le misure già
adottate (cpv. 2). Sono considerate misure proprie al cantiere le misure di
protezione utilizzabili da più imprese come ponteggi, reti di sicurezza,
passerelle, misure di sicurezza negli scavi e negli scavi di fondazione nonché
le misure per assicurare le cavità nei lavori in sotterraneo (cpv. 3).
Per il cpv. 4 dell’art. 3 OLCostr, inoltre, se
delega l’esecuzione del contratto d’appalto a un’altra impresa, il datore di
lavoro deve assicurarsi che questa metta in atto le misure di sicurezza e di
protezione della salute previste dal contratto (cpv. 4).
Infine, per il cpv. 5 del citato disposto, il
datore di lavoro che effettua lavori di costruzione deve provvedere affinché
siano disponibili a tempo debito e in quantità sufficiente materiali, impianti
e apparecchi adeguati per l’esecuzione dei lavori che devono essere in perfetto
stato di funzionamento e soddisfare le esigenze della sicurezza sul lavoro e
della protezione della salute.
L’art. 8 cpv. 1 OLCostr prescrive, poi, quale
norma generale, l’obbligo per il datore di lavoro di fare in modo che i posti
di lavoro siano sicuri e possano essere raggiunti mediante vie di passaggio
sicure. Il cpv. 2 del citato disposto precisa, ancora, che, per garantire
questa sicurezza, occorre provvedere affinché siano installate protezioni
contro le cadute, che le superfici non resistenti alla rottura siano protette
da parapetti o siano prese altre misure per impedire che vi si acceda
inavvertitamente (occorre eventualmente coprirle con una protezione solida o
piazzare una passerella), che le superfici a resistenza limitata siano
designate come tali, che agli accessi a queste superfici siano affissi cartelli
indicanti, in una lingua compresa dai lavoratori o mediante simboli, il divieto
o la limitazione d’accesso ed, infine, che le passerelle e le protezioni
abbiano dimensioni corrispondenti alla loro funzione e siano assicurate contro
scivolamenti.
L’art. 9 OLCostr prescrive, poi, che, per
garantire la sicurezza delle vie di passaggio - che devono sempre rimanere
libere - è necessario che gli accessi al cantiere abbiano almeno m 1 di
larghezza, mentre le altre vie di passaggio siano larghe almeno cm 60. Sulle
superfici a resistenza limitata alla rottura, o non resistenti, devono essere
collocate passerelle munite di protezioni laterali dai due lati che, quando
l’inclinazione supera il 20%, devono avere delle protezioni antisdrucciolo.
Giusta gli art. 15 e 16 cpv. 1 OLCostr, i punti
non protetti con un’altezza di caduta di oltre m 2 e quelli situati in
prossimità dei corsi d’acqua e di scarpate devono essere provvisti di una
protezione laterale che si compone di parapetto, corrente intermedio e tavola
fermapiedi.
L’art. 19 OLCostr precisa che, quando non è
tecnicamente possibile o risulta troppo pericoloso installare una protezione
laterale o un ponteggio, devono essere utilizzati ponteggi di ritenuta, reti di
sicurezza, funi o altre misure equivalenti atte a garantire una protezione
contro le cadute.
Per i lavori sui tetti, l’art. 28 OLCostr prevede
che ai bordi vengano prese misure per evitare ruzzoloni a partire da un’altezza
di caduta di m. 3. Prima dell’inizio dei lavori, è necessario, giusta l’ art.
33.
cpv. 1 OLCostr, esaminare se le superfici di copertura sono resistenti alla
rottura o meno. Giusta il cpv. 2 del medesimo disposto è, inoltre, obbligatorio
installare protezioni contro le cadute quando l’altezza di caduta all’interno
dell’edificio supera i m 5 mentre, per il cpv. 3, alle aperture nella
superficie di copertura occorre installare protezioni contro le cadute
indipendentemente dall’altezza di caduta.
Per l’art. 34 cpv. 3 OLCostr, le superfici di
copertura a resistenza limitata alla rottura devono essere munite di passerelle
se su di esse sono trasportati carichi pesanti. Per contro, giusta l’ art. 35
cpv. 1 OLCostr, per le superfici non resistenti alla rottura è previsto l’obbligo
assoluto di utilizzo delle passerelle e soltanto a partire da esse è possibile
effettuare dei lavori.
L’art. 35 cpv. 2 OLCostr prevede, poi, che quando
devono essere eseguiti dei lavori in prossimità di superfici di copertura non
resistenti alla rottura, queste ultime devono essere isolate dalle zone di
lavoro o munite di una copertura resistente alla rottura.
L’art. 60 cpv. 1 e 2 OLCostr dispone che, anche
in caso di lavori di smantellamento, è indispensabile una valutazione
preventiva dei rischi in termini di sicurezza e di salute, in modo che vengano
adottate tutte le misure atte ad impedire che i lavoratori possano cadere, che
elementi costruttivi crollino accidentalmente, che gli operai vengano a
contatto con materiali nocivi alla loro salute, che essi vengano colpiti da
materiale vagante, che vengano messi in pericolo dall’instabilità di opere
vicine, dagli impianti esistenti, da condutture danneggiate, da funi rotte, da
incendi o esplosioni.
Infine, giusta i cpv. 3 e 4 dell’art. 60 OLCostr,
nelle demolizioni, l’accesso alle zone pericolose deve essere impedito con
pareti di protezione, sbarramenti o posti di sorveglianza ed i lavori possono
essere eseguiti solo sotto la continua sorveglianza di una persona competente.
2.2.1.2
L’Ordinanza
sulle gru, oltre a prevedere l’obbligo per il datore di lavoro di mantenere i
macchinari in perfetto stato di funzionamento, dispone all’art. 5 che i lavori
di sollevamento mediante gru possono essere eseguiti soltanto da persone in
condizioni psicofisiche adeguate (cpv. 1 lett. a), che sono in grado di farsi
capire sul posto di lavoro (cpv. 1 lett. b), che sono state istruite sull’uso
della gru che manovrano e che sono in possesso della relativa patente
d’esercizio (cpv. 2).
2.2.1.3
La Legge federale del 13 marzo 1964 sul lavoro (LL) e la LAINF
prevedono che, per tutelare la salute e prevenire gli infortuni, il datore di
lavoro deve prendere, avvalendosi della collaborazione dei dipendenti, tutte le
misure adatte alle circostanze (art. 6 LL e 82 LAINF).
Anche secondo il diritto privato (art. 328 CO) e
il diritto cantonale (art. 6 cpv. 1 lett. b della Legge del Cantone Ticino del
1.
dicembre 1997 sull’esercizio della professione di impresario costruttore
[LEPIC; RL 7.1.5.3]), il datore di lavoro, rispettivamente l’impresa, deve
adottare le necessarie misure di sicurezza a tutela della salute e
dell’integrità personale dei lavoratori. Questi ultimi sono tenuti ad osservare
le istruzioni del datore di lavoro in materia di sicurezza ed a tener conto
delle norme di sicurezza generalmente riconosciute (art. 11 dell’Ordinanza del
19.
dicembre 1983 sulla prevenzione degli infortuni, OPI, RS 832.30).
2.2.1.4
In
virtù dell’art. 104 della Norma SIA 118, nell’adempimento dei loro compiti,
l’imprenditore e la direzione lavori sono tenuti a garantire la sicurezza della
manodopera impiegata sul cantiere. Misure di sicurezza sono da prendere in
considerazione già durante la fase di progettazione, ma pure in seguito,
durante la programmazione dei lavori, in particolare della loro successione, ed
infine durante l’esecuzione degli interventi. L’imprenditore deve adottare le
misure di sicurezza necessarie a prevenire incidenti e a garantire
l’incolumità; la direzione lavori è tenuta a sostenerlo. Giusta gli art. 34 e seg. della Norma SIA 118, la
direzione lavori ha la facoltà di sorvegliare tutte le opere contrattuali
dell’imprenditore e, se necessario, di impartire istruzioni vincolanti. A
seconda delle circostanze, i suoi rappresentanti non sono solo autorizzati, ma
anche obbligati ad intervenire e a dare degli ordini in presenza, per esempio,
di una violazione di elementari disposizioni di sicurezza. Tale dovere
d’intervento vale a maggior ragione quando il direttore lavori è cosciente
delle insufficienze e carenze dell’attività di un appaltatore che possono
condurre a pericoli e lesioni dell’integrità o della vita di terzi (DTF del 30 gennaio
2003,6S.181/2002 consid. 3.2.1; sentenza Str. 230/67
del 27 settembre 1967 consid. 1b pubblicata in ZR 67 (1968) pag. 227; Riklin,
Zur strafrechtlichen Verantwortlichkeit des Architekten, in Das
Architektenrecht, 3a ed., 1986, n. 1812 e segg.).
In breve, così come più volte stabilito dal TF,
la direzione lavori deve vegliare sull’effettiva e corretta applicazione delle
prescrizioni di sicurezza sul cantiere (DTF 104 IV 96 consid. 4; Bendel, Die strafrechtliche Verantwortlichkeit bei der Verletzung
der Regeln der Baukunde, tesi 1960, pag. 44; Bendel, Die fahrlässige Tötung und
Körperverletzung beim Bauen, in RPS 79/1963 pag. 32).
3.
L'art. 125 CP punisce chi, per
negligenza, cagiona una lesione (semplice o grave) al corpo o alla salute di
una persona con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.
Perché la fattispecie sia adempiuta devono essere
riunite tre condizioni: un danno al corpo o alla salute di una persona, una
negligenza ed un nesso di causalità tra la negligenza e il danno al corpo o
alla salute (Corboz, Les infractions en droit suisse, Vol. I, 3a edizione,
Berna 2010, n. 1 e segg. ad art. 125 CP; DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008
consid. 2.1; DTF 122 IV 145 consid. 3 e rinvii).
3.1
Giusta l’art. 12 cpv. 3 CP,
commette un crimine o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza
colpevole, non ha scorto le conseguenze della sua azione o non ne ha tenuto
conto. L’imprevidenza è colpevole ove l’agente non abbia usato le precauzioni
cui era tenuto secondo le circostanze e le sue condizioni personali.
La punibilità per lesioni colpose presuppone, perciò, due condizioni. Dapprima,
l’autore deve avere violato le regole della prudenza, ossia il dovere generale
di diligenza che vieta qualsiasi comportamento che
espone a pericolo beni protetti penalmente da lesioni involontarie. Poi -
perché il comportamento che oltrepassa i limiti del rischio ammissibile diventi
penalmente rilevante - è necessario che l’autore, considerate la sua formazione
e le sue capacità, avrebbe dovuto rendersi conto dell'esposizione a pericolo
altrui e modificare di conseguenza il suo comportamento. In sintesi, si deve
poter rimproverare all’autore, considerate le sue condizioni personali, una
mancata attenzione o una reprensibile mancanza di sforzi (DTF 134 IV 255
consid. 4.2.1.; 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121; 127 IV 62 consid. 2d pag. 64;
126.
IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF 24 luglio 2009,
6B_437/2008 consid. 2).
Per determinare il contenuto del dovere di
prudenza, occorre chiedersi se una persona ragionevole, nella medesima
situazione e con le stesse attitudini dell'autore, avrebbe potuto prevedere in
grandi linee il corso degli eventi - questione da esaminare alla luce della
teoria della causalità adeguata, dovendosi valutare con maggior rigore i casi
in cui l’autore è un esperto - e, se del caso, quali misure poteva adottare per
evitare la realizzazione dell'evento dannoso.
La violazione del dovere generale di prudenza è
presunta nel caso di violazione di prescrizioni legali o amministrative aventi
per scopo di garantire la sicurezza e prevenire gli infortuni oppure di regole
analoghe - se generalmente riconosciute - emanate da associazioni private o
semipubbliche (DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.1, DTF 134 IV 255
consid. 4.2.1).
3.2
Il reato di lesioni colpose (così come tutti i reati di evento)
implica, di regola, un’azione. Una commissione per omissione è prospettabile
nel caso in cui la persona che ha omesso di agire esercitava un cosiddetto
ruolo di garante, cioè nei casi in cui l’autore, con la sua passività,
disattende un obbligo di agire (art. 11 CP).
Si tratta in questo senso di un reato omissivo
improprio (v. DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.2; 122 IV 61 consid. 2a; 117 IV 130 consid.
2a; 108 IV 3 consid.
1b).
È considerato garante colui che ha una posizione
di responsabilità comportante un obbligo giuridico di intervenire (DTF 134 IV 255, consid. 4.2.1.; 129
IV 119 consid. 2.2; 122 IV 17 consid.
2b/aa; 117 IV 130 consid.
2a; 113 IV 68 consid.
5b). Gli obblighi giuridici in questione possono derivare dalla legge, da un
contratto, da una comunità di rischi liberamente accettata o dalla creazione di
un rischio (art. 11 cpv. 2 CP).
3.3
Tra il comportamento colpevole contrario a un dovere di prudenza e
il risultato deve sussistere inoltre un rapporto di
causalità naturale e adeguata (DTF
122.
IV 17 consid. 2c). Nei casi di omissione, la causalità si pone in termini particolari
(DTF 134 IV 255 consid. 4.4.1, DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.3).
Esiste un rapporto di causalità naturale tra un evento
e un'omissione, se il compimento dell'atto omesso avrebbe impedito il
verificarsi dell'evento con una verosimiglianza vicina alla certezza o
perlomeno con alta verosimiglianza (DTF 116 IV 306 consid.
2a; 115 IV 189 consid. 2).
L'accertamento della causalità naturale è una questione di fatto, come tale sindacabile soltanto sotto il ristretto profilo
dell'arbitrio (art. 288 lett. c CPPti), a meno che il giudice abbia
disconosciuto il concetto stesso di causalità naturale (DTF del 14 ottobre 2003
6S.297/2003, consid. 4 pag. 8; DTF 122 IV 17 consid. 2c/aa pag. 23; 121 IV 207
consid. 2a e rinvii pag. 212).
La causalità naturale deve, poi, essere adeguata: il comportamento dell’autore deve, cioè, essere idoneo, secondo l’andamento
ordinario delle cose e l’esperienza generale della vita, a cagionare o a
favorire un evento simile a quello in concreto realizzatosi. Soltanto a queste
condizioni si può affermare che l’evento verificatosi fosse prevedibile dall’autore
(DTF 130 IV 17 consid. 3.2, pag. 10, 127 IV 61 consid. 2d, pag. 65, 126 IV 13
consid. 7a/bb, pag. 17). La causalità adeguata è una questione di diritto che
l’autorità di seconda istanza ed il Tribunale federale esaminano con pieno
potere cognitivo (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii, pag. 213).
3.3.1
Nei casi di omissione, vi è una relazione di causalità adeguata
tra omissione ed evento se il compimento dell'atto omesso avrebbe potuto
evitare, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della
vita, la realizzazione dell'evento stesso (DTF 117 IV 130 consid.
2a pag. 133). In sintesi, oltre alla prevedibilità dell’evento, va considerata
la sua evitabilità. Attraverso il concetto di causalità ipotetica, occorre
valutare se in caso di comportamento corretto dell’agente l’evento non si
sarebbe verificato. In questo senso, l’evento è imputabile all’agente soltanto
se, qualora quest’ultimo si fosse ipoteticamente comportato in maniera conforme
ai suoi doveri di prudenza, l’evento sarebbe stato molto probabilmente o quasi
sicuramente evitato (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 e rinvii, 118 IV 130 consid. 6a).
3.3.2
Nei
casi di incidenti sul lavoro, il nesso di causalità va analizzato tenendo in
considerazione che, di norma, chi lavora su un cantiere lo fa affidando dei
compiti a colleghi o subordinati. In simili evenienze, l’imputabilità dei loro
atti o delle loro omissioni, e quindi la punibilità di chi ha loro demandato
determinate mansioni, deve essere soppesata applicando il principio
dell’affidamento - sviluppato inizialmente in ambito di circolazione stradale -
secondo cui ogni utente della strada che si comporta in maniera corretta può a
sua volta confidare nel corretto comportamento degli altri utenti, nella misura
in cui non vi siano indizi per ritenere il contrario (STF 24 luglio 2009,
6B_437/2008 consid. 3.4; DTF 124 IV 81 consid.
2b con rinvii).
Parimenti, vale nei cantieri. In caso di
divisione orizzontale del lavoro, ogni lavoratore deve poter legittimamente
contare, in mancanza di elementi che indichino il contrario, sul fatto che il
suo collega rispetti i propri doveri.
In caso di divisione verticale del lavoro, la
dottrina subordina il principio dell’affidamento al rispetto della cura in
eligendo, in istruendo e in custodiendo: il superiore, per potersi liberare
dalle sue responsabilità, deve, cioè, designare una persona ausiliaria
qualificata, fornirle le necessarie istruzioni e sorvegliarla correttamente
(Roth, Le droit pénal face au risque et à l’accident individuels, 1987, pag. 88
e segg.; Seelmann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2a ed. 2007, n. 38 ad art.
11; DTF del 20 giugno 2008,6B_675/2007 consid. 2.2.2.1).
3.3.3
Tuttavia, la causalità adeguata viene meno, il concatenamento dei
fatti perdendo in tal modo la sua rilevanza giuridica, allorché circostanze
eccezionali, quali ad esempio la colpa di un terzo o della vittima stessa,
sopravvengano senza che potessero essere previste. Il loro carattere
imprevedibile non è di per sé sufficiente per interrompere il nesso di
causalità adeguata: la causa concomitante deve avere un peso tale da risultare
la causa più probabile e immediata dell'evento considerato, e relegare così in
secondo piano tutti gli altri fattori, in particolare il comportamento
dell'agente (DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 2.3.2; DTF 131 IV 145 consid.
5.
; 130 IV 7 consid. 3.2; 121 IV 207 consid. 2a
pag. 213).
I. Sul ricorso di PI 5
4.
Nel
suo gravame PI 5 esordisce sostenendo che le omissioni imputategli dal giudice
della Pretura penale sono riconducibili a fatti accertati in modo arbitrario.
4.1
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;
118.
Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così
che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con
rinvii). È necessario, pertanto, indicare e sostanziare il motivo per cui la
valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile,
si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o
contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In
particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata, una sentenza deve essere
inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V 2
consid. 1.3, 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13 consid. 5.1, 131 I 217 consid.
2.
, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
4.2
Il
ricorrente sostiene, dapprima, che, contrariamente a quanto accertato dal primo
giudice, erano state posate delle protezioni tra lo stabile in costruzione e la
contigua tettoia in demolizione. Ciò è - precisa - desumibile dalle
dichiarazioni della parte civile, del responsabile della sicurezza della M, del
capocantiere, dell’arch. PI 1 nonché dalle foto in atti che mostrano l’esistenza
di pali di sostegno che potevano avere quale unico scopo la formazione di una
palizzata.
Il ricorrente continua sostenendo che è “più che verosimile” che
le protezioni siano state tolte la mattina stessa del giorno dell’incidente
dagli operai della O per accedere alla tettoia da demolire, ritenuto che ad
affermare che quel mattino non vi fossero palizzate è solo il teste TE 1, le
cui deposizioni sono oltretutto smentite dalle dichiarazioni di PC, __________ e
PI 1 (ricorso, pag. 7-9).
4.2.1
La censura secondo cui
dalle testimonianze e dalle foto in atti emerge che le protezioni fra lo
stabile e la contigua tettoia erano state posate, si rileva d’acchito
irricevibile già solo per il fatto che il primo giudice non ha accertato che le
barriere non erano mai state posate, ma che le stesse non c’erano il giorno
dell’incidente. In effetti, al consid. 9 della sentenza impugnata (pag. 28) si
legge che “verosimilmente durante i lavori di ristrutturazione (…) delle
transenne erano state posate anche sul lato che qui interessa, ma poi sono
state asportate da qualcuno, probabilmente al momento di iniziare lo
smantellamento della copertura del capannone”.
Palesemente infondata è, invece, la censura con la quale PI 5
sostiene l’arbitrarietà dell’accertamento pretorile secondo cui, all’arrivo sul
cantiere, il mattino presto del 19 giugno 2006, degli operai della O, la
situazione del cantiere era quella riprodotta nelle foto agli atti che
documentano dell’assenza totale di barriere di protezione fra le due superfici.
In effetti, contrariamente alla tesi ricorsuale, la deposizione di TE 1
(ovvero, dell’operaio della O che, per primo, la mattina dell’incidente, è
giunto sul cantiere) non è smentita dagli altri testimoni. Infatti, i testi PC,
__________e PI 1 non hanno reso, sulla questione, dichiarazioni in contrasto
con quella di TE 1 (cfr. interrogatori di PC, AI 1, AI 6 e verbale del
dibattimento, pag. 10 e seg.; interrogatorio di __________, AI 94;
interrogatorio di __________, AI 53; interrogatorio di PI 1, AI 16 e AI 60
tutti in inc. Pretura penale n.10.2009.504). È, dunque, in modo del tutto
sostenibile che il primo giudice ha accertato che, quando gli operai della O
sono giunti sul cantiere, non c’era nessun parapetto fra l’edificio e la
tettoia in demolizione sulla scorta delle deposizioni del teste TE 1 (peraltro
confortate da quelle di TE 2 e D ) e sulla scorta della valutazione delle
fotografie in atti, in particolare dopo avere ritenuto che l’assenza di assi
nelle vicinanze dei due pali di sostegno riprodotti nelle fotografie allegate
al rapporto di polizia, esclude che la palizzata originariamente posata sia
stata rimossa dagli operai quello stesso giorno per potere meglio accedere alla
zona di demolizione (sentenza impugnata, consid. 9 pag. 28-30 e consid. 23 pag.
41).
4.3
In relazione
all’accertamento secondo cui egli tollerava che operai non adeguatamente
formati utilizzassero la gru e secondo cui egli mai ha formulato divieti
espliciti ai suoi operai, PI 5 rileva che D e PC, nei loro interrogatori, hanno
dichiarato di sapere che per utilizzare la gru occorreva avere seguito uno
specifico corso ed essere in possesso della patente e che, pertanto, essi erano
istruiti su chi poteva utilizzare il mezzo meccanico (ricorso, pag. 9-10). Il
ricorrente pone, poi, l’accento sulle dichiarazioni rilasciate da PC in
occasione del dibattimento rilevando come “l’ufficio” - che secondo la stessa
parte civile avrebbe ordinato a D di aderire a eventuali richieste di
effettuare tiri con la gru - non è un’entità giuridica e non può in ogni caso
essere identificato con la sua persona (ricorso, pag. 11). PI 5 osserva, poi,
come anche il formulario della SUVA per la notifica dell’infortunio sia stato
interpretato arbitrariamente dal pretore. Il formulario
- spiega - è stato “redatto a posteriori e indica quanto
accaduto in modo del tutto sommario”, sicché è del tutto arbitrario dedurre
dallo stesso che la O aveva chiesto alla M di fare intervenire i suoi operai
per dei tiri di gru (ricorso, pag. 12).
4.3.1
Quand’anche ciò fosse,
il fatto che sia PC che D sapessero che per manovrare la gru occorre
un’adeguata formazione ed una patente, non giova al ricorrente. Non si tratta
qui, infatti, di determinare se i due operai sapessero o meno di non essere
autorizzati ad utilizzare la gru, ma di stabilire se PI 5 sapeva di un tale
utilizzo e lo tollerava. Tale accertamento è stato operato in modo del tutto
sostenibile dal primo giudice che ha valutato le dichiarazioni delle persone
coinvolte nella direzione e nell’esecuzione dei lavori qui in esame (cfr.
sentenza impugnata, consid. 7 pag. 23-26 e in particolare le deposizioni di PC “non
era la prima volta che facevamo dei tiri di gru, sia io che D. In ufficio lo
sapevano” e di D “Sapevo che non si poteva usare la gru, ma se mi
dicevano di usarla, io la usavo”). Detto accertamento non può certo essere
inficiato dalla considerazione del ricorrente secondo cui PC facendo
riferimento all’ “ufficio” non intendeva indicare la sua persona, ritenuto come
sia pacifico che per l’ufficio della M non si possa che intendere i vertici
della società e, dunque, anche e soprattutto il qui ricorrente che della M era
il direttore tecnico.
Non è poi dato sapere perché il ricorrente sostenga che il
formulario della SUVA (AI 23 in inc. Pretura penale n.10.2009.504) sia stato
interpretato arbitrariamente dal primo giudice. Non risulta, infatti, dal
giudizio impugnato che il pretore abbia utilizzato tale formulario per
confortare l’accertamento secondo cui PI 5 sapeva dell’utilizzo della gru da
parte dei due operai.
4.4
Il ricorrente, infine,
sostiene che gli accertamenti del primo giudice sullo stato del radiocomando
della gru, contrastano con le deposizioni del tecnico specializzato TE 3 a detta del quale - spiega PI 5 - la manutenzione del mezzo meccanico non solo era stata effettuata
correttamente, ma rasentava la perfezione (ricorso, pag. 12).
4.4.1
La censura è infondata.
La dichiarazione del teste TE 3 che ha riferito che, per quanto a
sua conoscenza, la M era diligente nella manutenzione della gru (cfr. a
proposito interrogatorio TE 3 AI 20 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 4, in cui il tecnico afferma che “se dovessi dare un punteggio dall’1 al 10, direi che la M merita
un 9”), non è certo atta a sostanziare l’arbitrarietà dell’accertamento
pretorile secondo cui la manutenzione del radiocomando era carente. Quello di TE
3.
era, infatti, un giudizio generale (peraltro fondato solo su ciò che lui
sapeva) e non riferito in modo specifico allo stato del radiocomando. Tant’è
vero che lo stesso specialista ha pure dichiarato che “vi era della polvere
nel radiocomando e che questo era un problema” e che “la gru non
funzionava correttamente a causa del radiocomando sporco” (cfr.
interrogatorio TE 3 AI 117 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 2). È
dunque senza arbitrio che il primo giudice ha accertato che la manutenzione del
radiocomando era palesemente insufficiente e che nella sporcizia risiedeva la
causa del suo malfunzionamento.
Da tutto quanto precede, discende che su questo punto il ricorso, nella misura
della sua ammissibilità, deve essere disatteso.
5.
Continuando nel suo
esposto, il ricorrente sostiene di non avere violato le regole dell’arte
edilizia e, pertanto, di non avere agito negligentemente.
5.1
Dopo avere enumerato
le prescrizioni settoriali che regolano la sicurezza nel campo dell’edilizia e
delle costruzioni (sentenza impugnata, consid. 19-22 pag. 38-41), il primo
giudice ha innanzitutto osservato che PI 5, nella sua qualità di impresario e
di organo direttivo della M, era indubbiamente in una posizione di garante nei
confronti della vittima e che, in questa sua veste, egli deve rispondere
penalmente delle inosservanze commesse entro i limiti del settore posto sotto
la sua responsabilità (sentenza impugnata, consid. 24 pag. 43).
Passando all’esame di dettaglio, il primo giudice ha, in primo luogo, ritenuto
che PI 5 aveva il dovere di provvedere all’adozione delle misure di sicurezza
imposte dalle norme in materia, “in modo particolare di far erigere un
parapetto che impedisse a chi si trovava sulla parte dell’edificio nella quale
la sua ditta aveva effettuato la prima fase di costruzione (…) di passare
inavvertitamente sul tetto del capannone in demolizione” e di far sì che “la
transenna divisoria fosse sempre montata”. Il primo giudice ha rilevato
come tale obbligo fosse, d’altronde, stato inserito nel contratto d’appalto che
la M aveva sottoscritto con il committente e che la mercede concordata con lo
stesso contemplava anche le opere necessarie alla messa in sicurezza del
cantiere. Il pretore ha, poi, osservato che PI 5 - che ha “sin dall’inizio
riconosciuto di avere seguito personalmente i lavori in questione (cfr. suo
verbale d’interrogatorio 8.11.2006, pag. 2 , AI10)” - non può liberarsi
dalle sue responsabilità appellandosi al principio dell’affidamento a cagione
del fatto che egli aveva delegato le questioni di sicurezza ai suoi
subordinati, ritenuto che sia il responsabile della sicurezza della M, sia il
capo muratore della stessa impresa, erano da tempo assenti dal cantiere “__________
” e non potevano, pertanto, garantire un controllo effettivo e costante della
sicurezza nei lavori di costruzione e di demolizione. In simile situazione - ha
precisato il primo giudice - “non possono trovare applicazione il principio
dell’affidamento, rispettivamente quelli validi per la delega delle
responsabilità a terze persone, poiché il signor PI 5 non poteva contare in
quei giorni sulla presenza sul cantiere di dipendenti debitamente formati in
materia” (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 44-45).
Il primo giudice ha, poi, rimproverato al ricorrente di avere “consentito
che i suoi dipendenti utilizzassero la gru nonostante non disponessero della
relativa patente e, di riflesso, delle competenze minime per manipolarla con
sicurezza”, di non avere formulato espliciti divieti in questo senso e, più
semplicemente, di avere lasciato che qualsiasi dipendente potesse avere accesso
ai comandi della gru (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 45-46).
A detta del primo giudice, infine, PI 5 ha pure una colpa per non aver provveduto alla regolare manutenzione del radiocomando della gru e, in particolare,
per non averlo regolarmente pulito dalla polvere. Il deposito della polvere
negli ingranaggi del dispositivo - ha spiegato il primo giudice - “è un
inconveniente comunemente noto per cui è necessario provvedere a controlli
frequenti e alla ripulitura ogniqualvolta ciò appare opportuno” (sentenza
impugnata, consid. 26 pag. 46).
5.2
Nel suo allegato, il
ricorrente sostiene che il compito di predisporre le barriere tra la tettoia
del capannone in demolizione e la contigua soletta dell’edificio in costruzione
era stato da lui affidato al suo capocantiere che, a sua volta, aveva
incaricato PC e D di provvedere alla messa in sicurezza del cantiere. Se le
protezioni non c’erano - continua - non è, dunque, per una sua negligenza,
ritenuto oltretutto che non si poteva in concreto pretendere che egli si
recasse in quei giorni assiduamente sul cantiere o lasciasse sul posto il
capocantiere, essendo i lavori della M, in una fase di stallo (ricorso, pag.
13). Inoltre, il ricorrente sostiene che sempre a torto il primo giudice ha
dedotto dal contratto sottoscritto con il committente dalla M l’obbligo di
quest’ultima di provvedere alla messa in sicurezza del cantiere, ritenuto che
la decisione del proprietario R di affidare la demolizione del capannone alla O
è intervenuta solo dopo la conclusione del suddetto contratto e che, pertanto,
da quel momento in avanti, la responsabilità per la messa in sicurezza dei
lavori di demolizione non era più della M (ricorso, pag. 8).
Il ricorrente sostiene, poi, che a torto il primo giudice gli ha
imputato una negligenza per non avere impartito ai suoi operai istruzioni
sufficientemente chiare sull’uso della gru. PC e D - spiega - sapevano
benissimo di non potere utilizzare la gru senza la relativa patente e, del
resto, essi non hanno mai dichiarato di avere utilizzato il mezzo meccanico a
seguito di disposizioni poco chiare. Piuttosto - osserva il ricorrente - è il
responsabile della O, PI 2, ad avere violato i suoi doveri, ritenuto come lo
stesso ha dichiarato di avere dubitato che PC e D non avessero la patente e,
ciò nonostante, non ha esitato a chiedere il loro intervento con la gru
(ricorso, pag. 14).
PI 5 rileva, poi, come sia “assurdo” parlare di negligenza per il fatto
che il radiocomando della gru non fosse “sottochiave”, ritenuto come sul
cantiere operassero persone adulte che hanno dichiarato di essere a conoscenza
del divieto di utilizzare la gru e come, in ogni caso, una tale omissione
sarebbe stata, se del caso, imputabile al gruista (ricorso, pag. 11-12 e 14).
Per quanto attiene, infine, al malfunzionamento del
radiocomando, il ricorrente sostiene, innanzitutto, che la manutenzione della
gru e del radiocomando non era di sua competenza, essendo la stessa affidata al
responsabile della sicurezza che, a sua volta, faceva capo ad un tecnico
specializzato. Il ricorrente rileva, poi, come lo stesso tecnico TE 3 abbia
dichiarato che nemmeno il gruista è autorizzato a smontare il telecomando per
pulirlo dalla polvere e che, pertanto, nessuna omissione può essere imputata a
lui o a i suoi subordinati (ricorso, pag. 12, 14-15).
5.3
a) Come visto sopra, le persone incaricate della direzione o
dell’esecuzione di una costruzione hanno una posizione di garante nei confronti
dei lavoratori impiegati sui cantieri e rispondono, perciò, sia di azioni che
di omissioni (DTF 109 IV 15 consid. 2, pagg. 16-17). Tale posizione deriva
innanzitutto dall’art. 229 CP che impone alle persone summenzionate di adottare
tutte le prescrizioni di sicurezza volte ad impedire la messa in pericolo della
vita o dell’integrità delle persone rispettando tutte regole dell’arte nella
costruzione (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.4.1). Vi sono, poi,
come visto, una serie di disposizioni federali e cantonali che prevedono
l’obbligo per il datore di lavoro, rispettivamente per l’impresario, di
prendere tutte le misure necessarie a garantire la sicurezza e prevenire gli
infortuni sui cantieri.
Fra queste, l’art. 9 cpv. 1 dell’ Ordinanza sulla
prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali (OPI; RS 832.30)
dispone che, se su un posto di lavoro operano lavoratori di più aziende, i
rispettivi datori di lavoro devono concordare e adottare i provvedimenti
necessari ai fini della tutela della sicurezza sul lavoro. I diversi datori di
lavoro devono informarsi reciprocamente e informare i loro lavoratori sui
pericoli e sui provvedimenti atti a prevenirli. Il Tribunale federale ha già avuto
modo di stabilire che da tale disposizione discende l’obbligo per il datore di
lavoro di provvedere anche alla sicurezza di persone impiegate da altre imprese
(DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.4.2.1, DTF del 3 agosto 2004
6P_58/2003 consid. 6.3, DTF 101 IV 28 consid. 2).
A questo proposito, va precisato che, essendo
fondato sul diritto pubblico, l’obbligo di disporre le misure di sicurezza
necessarie non può essere escluso contrattualmente (DTF del 24 luglio 2009
6B_437/2008 consid. 3.6.3.1, DTF 104 IV 96 consid. 5).
b) Le persone incaricate
della direzione o dell’esecuzione di una costruzione non possono essere
chiamate a rispondere penalmente per ogni inosservanza delle misure di
sicurezza, dovendosi in ogni caso determinare se tali misure rientravano tra i
loro compiti ed erano, dunque, poste sotto la loro responsabilità. Ciò deve
essere stabilito in base alle disposizioni legali, agli accordi contrattuali,
alle funzioni esercitate così come in funzione delle circostanze concrete (DTF del
3.
novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.3.1, DTF del 3 agosto 2004 6P_58/2003
consid. 5.2; DTF 109 IV 15 consid. 2a; Roelli/Fleischhanderl, op. cit., n. 18
ad art. 229 CP). Secondo il principio dell’affidamento, la
responsabilità per la prevenzione degli infortuni può, entro certi limiti,
essere delegata. In questi casi, il superiore deve designare una persona
ausiliaria qualificata, fornirle le necessarie istruzioni e sorvegliarla
correttamente (DTF del 24 luglio 2009 6B_437/2008 consid. 3.4.2, DTF del 20
giugno 2008 6B_675/2007 consid. 2.2.2.1). La differenziazione tra i diversi
settori di responsabilità è una conseguenza dell’inevitabile suddivisione del
lavoro che l’attività edilizia comporta. Va, comunque, tenuto presente che non
sempre i vari interventi sul cantiere possono essere nettamente distinti, per
cui più persone possono essere chiamate a rispondere penalmente (DTF del
3.
novembre 2009 6B_516/2009 consid. 3.3.1, DTF 104 IV 96 consid. 4).
5.4
In concreto è,
innanzitutto, pacifico che il ricorrente - nella sua qualità di direttore della
M e di persona direttamente responsabile dei lavori svolti dall’impresa sul
cantiere “__________ ” - si trovava in una posizione di garante nei confronti
delle persone che vi operavano e che, in tale veste, egli aveva l’obbligo di
provvedere affinché chi operava sul cantiere lo facesse in una situazione di
sicurezza ottimale mettendo a punto tutte le misure prescritte, in particolare,
dalle norme riportate al consid. 2.2.1. Altrettanto pacifico è che il non avere
predisposto le protezioni contro le cadute, in particolare il non avere fatto
costruire e mantenere una protezione che impedisse il passaggio dalla soletta
in cemento alla tettoia - che, come visto, non era portante nemmeno quando era
ancora integra - rappresenta una violazione delle regole dell’arte edilizia (e
meglio, come visto, dell’art. 8 cpv. 2 lett. b OLCostr),
ciò che il ricorrente, peraltro, nemmeno contesta.
Il ricorrente tenta, invece, di liberarsi dalle sue responsabilità
perorando la tesi, già esposta dinnanzi al primo giudice, secondo cui egli
avrebbe delegato i lavori di messa in sicurezza al suo capocantiere. Sennonché,
come correttamente rilevato dal pretore, risulta dagli atti che il capocantiere
era in quei giorni impiegato su un altro cantiere (cfr. interrogatorio 14
novembre 2007 di __________, AI 53 in inc. Pretura penale n. 10.2009.504, pag.
1). Per questo, PI 5 non può invocare il principio dell’affidamento. Come
correttamente indicato già dal primo giudice, il TF ha già avuto modo di
stabilire che quando la persona designata come responsabile della sicurezza non
è continuamente presente sul cantiere, non c’è un’adeguata garanzia di un
controllo effettivo e costante della sicurezza nei lavori di costruzione e di
demolizione e, quindi, la delega di responsabilità non può essere invocata. Era
perciò ancora a PI 5 - così come correttamente indicato dal pretore - al quale,
incombeva “l’onere di occuparsi della supervisione e del rispetto delle
norme di sicurezza ed in modo specifico fare sì che la transenna divisoria
verso il capannone in demolizione fosse sempre montata” (STF 24.7.2009 in
6B_437/2008 consid. 3.5.; sentenza impugnata, consid. 26 pag. 46).
Non è, poi, condivisibile la tesi ricorsuale secondo cui, a seguito
dell’intervento sul cantiere della O, a PI 5 non incombeva più la
responsabilità per l’allestimento delle barriere. In assenza di accordi
contrattuali sulle misure di sicurezza da adottare - di cui negli atti non v’è
traccia - i responsabili delle diverse imprese attive su un posto di lavoro
devono, infatti, provvedere congiuntamente alle misure necessarie per la tutela
della sicurezza (art. 9 cpv. 1 OPI).
Considerato, poi, l’accertamento del primo giudice - non arbitrario - secondo
cui PI 5 sapeva e tollerava che suoi dipendenti non adeguatamente formati
utilizzavano la gru (cfr. consid. 4.3.1), è a torto che egli pretende di non
essere stato, su questo punto, negligente. È, infatti, palese che egli ha
violato il suo obbligo di non impiegare ai comandi della gru personale non
debitamente formato (cfr. art. 5 cpv. 2 dell’Ordinanza sulla gru, cfr. anche
l’interrogatorio 13 dicembre 2006 di TE 3, AI 20 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 2 per l’accertamento secondo cui la gru della M era “una
gru a rotazione bassa” alta 23 metri e dunque una gru a torre). Non giova al ricorrente sostenere che PC e D sapevano di non poter utilizzare la gru,
non influendo tale assunto sulla constatazione del primo giudice per cui egli
tollerava che loro facessero, comunque, uso del mezzo meccanico. Tantomeno gli
giova sostenere che anche PI 2 ha violato i suoi doveri, ritenuto come in
diritto penale ognuno è responsabile delle proprie azioni.
Pur se la questione non è rilevante non essendogli stato nulla imputato in
relazione a tale circostanza (cfr. DA), si nota che è, poi, sempre a torto che PI
5.
sostiene che, non essendo la manutenzione del radiocomando di sua competenza,
non gli può essere imputata alcuna negligenza al riguardo. Contrariamente a
quanto da lui sostenuto, infatti, non risulta dagli atti che la manutenzione
della gru (e del radiocomando) fosse stata demandata al responsabile della
sicurezza né che questi fosse stato da lui correttamente sorvegliato in tale
(solo eventuale) funzione (emblematico in questo senso, è ciò che emerge
dall’interrogatorio di __________del 19 settembre 2008, AI 94 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 2, ovvero che egli era stato l’ultima volta sul
cantiere “__________ ” 15 giorni prima dell’incidente). Nemmeno per questa
questione, pertanto, può trovare applicazione il principio dell’affidamento.
Infine, non giova al ricorrente sostenere che la regolare
manutenzione del telecomando fosse di fatto impossibile dato che solo il
tecnico era autorizzato a smontarlo. Anche se egli non era autorizzato ad
aprire il dispositivo, infatti, l’art. 4 cpv.1 dell’Ordinanza
sulle gru gli imponeva comunque di chiedere al tecnico specializzato
frequenti e regolari interventi di manutenzione in modo da scongiurare problemi
legati alla sporcizia e di non lasciare che la gru venisse utilizzata se non
era in perfetto stato di funzionamento.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso è da respingere.
6.
In relazione
all’applicazione dell’art. 229 CP PI 5 assevera di non aver creato nessuna
situazione di pericolo.
6.1
Nel giudizio impugnato
il primo giudice si è limitato ad osservare che, viste le omissioni a lui
imputabili, l’adempimento dei requisiti oggettivi dell’art. 229 CP “è
indubbio” (sentenza impugnata, consid. 26 pag. 46).
Da parte sua il ricorrente sostiene che PC e D sono stati posti nelle
condizioni di lavorare in piena sicurezza e che il “vero pericolo” è
stato creato quando la O ha tolto le lastre di eternit. Inoltre, PI 5 rileva
come nemmeno il fatto che la manutenzione del telecomando non fosse stata
effettuata correttamente può aver creato una situazione di pericolo, ritenuto
che in questi casi “la gru semplicemente non funziona” (ricorso, pag.
15).
6.2
La censura del
ricorrente è palesemente infondata. Non si può, infatti, mettere in dubbio che
il suo comportamento negligente - e meglio, la non osservanza degli obblighi a
lui imposti dalla legislazione indicata al consid. 2.2.1. - ha causato la messa
in pericolo delle persone che frequentavano il cantiere “__________ ”. È, in
particolare, evidente che la mancata predisposizione delle protezioni per
impedire/ostacolare il passaggio dallo stabile in costruzione a quello in
demolizione - così come la mancata posa di cartelli indicanti la fragilità
della tettoia - ha causato la messa in pericolo degli operai che si trovavano
sul cantiere e che potevano passare dall’una all’altra superficie senza sapere
(né sospettare) che una di esse - anche quando le lastre di
eternit erano ancora presenti (cfr. sentenza impugnata, consid. 5 pag. 20) -
non poteva reggere il loro peso. Anche il fatto di avere tollerato che PC
e D utilizzassero la gru nonostante fossero sprovvisti della regolare
autorizzazione ha chiaramente causato un pericolo, oltre che per loro (che,
peraltro, si è concretamente realizzato), anche per gli altri operai sul
cantiere, confrontati con un mezzo meccanico manovrato da persone senza
adeguata formazione.
A titolo abbondanziale - poiché la questione non gli è stata
imputata nel DA - si rileva che, contrariamente alla tesi ricorsuale, anche la
carente manutenzione del telecomando è una negligenza atta a costituire un
potenziale pericolo: ciò è, del resto, confermato da quanto concretamente
accaduto.
Da quanto precede discende che PI 5, avendo negligentemente
trascurato le norme in materia di costruzione e, più in generale, le regole
dell’arte edilizia e con ciò causato la messa in pericolo degli operai che
frequentavano il cantiere “__________ ”, si è reso colpevole del reato di cui
all’art. 229 cpv. 2 CP.
La sua condanna per tale titolo non presta, dunque, il fianco a
critica alcuna.
7.
Infine,
per quanto attiene l’applicazione dell’art. 125 cpv. 2 CP, il ricorrente
sostiene che non sussiste nesso di causalità adeguata tra le inadempienze
imputategli e il danno patito da PC.
7.1
Nel giudizio impugnato
il primo giudice si è limitato a rilevare che il nesso di causalità tra il
comportamento negligente dei tre imputati e il danno alla salute patito da PC “non
è solo naturale, ma anche adeguato”. Passando poi all’esame dell’esistenza
di circostanze eccezionali suscettibili di interrompere il nesso di causalità
adeguata, il pretore ha osservato che la colpa imputabile alla parte civile,
ancorché di sicura rilevanza, “non è tale da imporsi come la causa più
probabile ed immediata delle gravi lesioni da lei patite e relegare così in
secondo piano tutti gli altri fattori che hanno contribuito a cagionarle,
segnatamente le omissioni dei tre imputati PI 5, PI 2 e PI 1”. In particolare, il primo giudice ha osservato che l’utilizzo di una gru da parte di una
persona priva dei requisiti previsti dalla legge non rappresenta un evento
fuori dall’ordinario, “a maggior ragione se si considera che, nel caso
concreto, la cosa era nota a tutti gli imputati o poteva esserlo con un minimo
accertamento”. A detta del pretore, neppure è eccezionale che una persona
si muova su delle passerelle poste su delle superfici non portanti senza
prestare attenzione a dove mette i piedi, ritenuto come sia “piuttosto
comune che durante il lavoro (…) gli operai si concentrino su quanto stanno
facendo dimenticandosi di dove si trovano e dei rischi che stanno correndo.
D’altronde le precise disposizioni di sicurezza elencate in precedenza hanno
proprio lo scopo di evitare che delle disattenzioni possano avere delle pesanti
conseguenze” (sentenza impugnata, consid. 28 pag. 49).
7.2
Il ricorrente sostiene,
innanzitutto, che il primo giudice, nell’esame del nesso di causalità adeguata,
si è limitato ad un “generico e globale” commento per tutti i tre
imputati, dandone per scontata l’esistenza. In realtà - continua PI 5 - la
questione andava scissa ed analizzata singolarmente in modo da valutare
compiutamente il rapporto tra le negligenze dei singoli imputati e le lesioni
patite da PC.
Per quanto attiene alla sua personale situazione, il ricorrente sostiene che
quanto accaduto non ha alcuna relazione con le manchevolezze rimproverategli.
In particolare, egli rileva come l’assenza delle protezioni tra l’edificio in
costruzione e il capannone da demolire non ha alcuna relazione con quanto successo,
ritenuto come le stesse avrebbero comunque dovuto essere tolte e considerato
che PC sarebbe comunque caduto, trovandosi egli “al di là di queste
protezioni prima che la gru iniziasse a girare incontrollata” (ricorso,
pag.15-17).
7.3
Il ricorso è, ancora
una volta, destinato all’insuccesso. Non si può in particolare seguire il
ricorrente quando sostiene che, al momento dell’incidente, PC già si trovava al
di là delle barriere e che, pertanto, l’assenza delle stesse non è in rapporto
di causalità adeguata con le lesioni da lui patite. Secondo la
dinamica accertata senza arbitrio dal pretore, l’assenza di barriere è stata
determinante per l’infortunio. Infatti, PC che manovrava la gru dalla soletta
in cemento dell’edificio in costruzione, quando vide che la stessa non
rispondeva più ai comandi, “per meglio vedere cosa stava accadendo e poter
riprendere il comando del mezzo meccanico, preso dal panico, uscì sulla tettoia
in demolizione, passando sulle assi da ponte” e lì “concentrato più su
quanto stava facendo la gru che su dove stava camminando”, mise “un
piede in fallo”, si ritrovò “fuori dalla passerella” e precipitò “all’interno”
(sentenza impugnata, consid. 8, pag. 26). È, quindi, evidente, che, vi
fossero state, le protezioni avrebbero bloccato PC - che era stato “preso
dal panico” e, quindi, era incapace di valutare correttamente la situazione
- e gli avrebbero impedito di accedere alla zona pericolosa. È stata, quindi,
proprio l’assenza delle barriere (così come l’assenza di adeguate
segnalazioni di pericolo) che ha avuto un ruolo causale nell’infortunio.
Contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, pertanto, il posizionamento
delle protezioni avrebbe potuto evitare, secondo l’andamento ordinario delle
cose e l’esperienza generale della vita (DTF 117 IV 130 consid. 2a), l’infortunio
e, quindi, le gravi lesioni patite da PC.
Parimenti, anche l’avere permesso a persone non adeguatamente formate di
utilizzare la gru è una negligenza che appare essere in nesso adeguato con
l’infortunio. In effetti, è evidente come sia appunto l’assenza di un’adeguata
formazione ad avere spinto PC ad insistere nell’utilizzo di un radiocomando che
già aveva creato problemi di manovra senza una sua preventiva ed approfondita
verifica. O, in ogni caso, è stata appunta la mancanza di un’adeguata
formazione - e il panico che ne è conseguito al momento in cui la gru è andata
fuori controllo - che ha impedito a PC di adottare quegli elementari
accorgimenti che gli avrebbero permesso di bloccare la gru (cfr. audizione M. TE
3, 18.2.2009, pag. 1 e seg., AI 117 citata al consid. 11, pag. 33 della
sentenza impugnata)
Ne discende che la conclusione del primo giudice secondo cui fra le omissioni
imputate a PI 5 e il danno patito dalla parte civile sussiste un nesso di
causalità naturale ed adeguata, non è contraria al diritto federale.
8.
Il ricorso di PI 5,
nella misura in cui è ricevibile, si rileva dunque infondato in ogni sua
argomentazione e deve essere respinto.
II. Sul ricorso di PI 2
9.
PI
2.
sostiene, innanzitutto, che non gli incombeva nessun obbligo di posizionare
le passerelle sullo scheletro del capannone in demolizione e che, in ogni caso,
quelle che erano state posate erano conformi alle prescrizioni di sicurezza.
10.
Sulla scorta delle fotografie in atti il primo giudice ha, dapprima,
accertato che le assi posate sulla struttura in metallo della tettoia “sono
di differenti dimensioni e sembrano piazzate alla rinfusa: un passaggio è
composto da un’asse larga circa 50 cm, seguita da due assi appaiate di circa 25 cm; un'altra passerella è formata da due assi poste in fila di una larghezza di circa 60 cm, seguite da una sola di circa 25 cm. Questi due passaggi sono quelli che si trovano nelle
adiacenze del buco nel quale è caduta la parte civile”. Il pretore ha,
altresì, rimarcato che le assi che fungevano da passerelle “non erano in
alcun modo fissate tra loro o alle putrelle metalliche” (sentenza
impugnata, consid. 10 pag. 30-31).
Sulla conformità di tali assi alle disposizioni vigenti, il primo giudice ha
rilevato che PI 2 stesso ha dovuto riconoscerne l’inadeguatezza dichiarando che
“le assi, se intese come passatoie, non erano conformi alle norme di
sicurezza” (interrogatorio 6.12.2006, pag. 3, AI 18 citato al consid. 10
pag. 31 della sentenza impugnata).
Ciò posto il pretore, dopo avere spiegato che, giusta l’art. 9 OLCostr, le vie
di passaggio su superfici non resistenti alla rottura devono essere larghe
almeno 60 cm ed essere munite di protezioni laterali dai due lati (sentenza
impugnata, consid. 19 pag. 39), ha osservato che le assi posate sulla struttura
del capannone erano “troppo strette e non fissate alla struttura dello
stabile”, rivelandosi palesemente il risultato d’improvvisazione (sentenza
impugnata, consid. 23 pag. 41-42).
10.1
Il ricorrente rileva, innanzitutto, che giusta l’art. 33 cpv. 2
OLCostr
le protezioni contro le cadute (ovvero le
passerelle) devono essere installate quando l’altezza di caduta all’interno
dell’edificio supera i 5 m. Ritenuto come nella fattispecie - continua PI 2 -
l’istruttoria ha appurato che l’edificio in demolizione aveva un’altezza di
soli 3,80 m, “è pacifico che (…) la O non era tenuta ad adottare delle
misure contro le cadute” (ricorso, pag. 6 e 14). Inoltre, PI 2 sostiene che
le passerelle non erano necessarie nemmeno giusta l’art. 34 cpv. 3 OLCostr
secondo cui le superfici a resistenza limitata alla rottura “devono essere
munite di passerelle se su di esse sono trasportati carichi pesanti”,
ritenuto che, in concreto, sulla tettoia del capannone - a detta del ricorrente,
appunto, a resistenza limitata - non sono stati trasportati carichi pesanti
(ricorso, pag. 4).
Ad ogni buon conto - assevera ancora il ricorrente - le passerelle erano
comunque state posate a norma dagli operai della O come risulta dal rapporto dell’ingegnere
agli atti secondo cui “le tavole da ponte posate per il piano di lavoro e di
movimento erano in numero di tre per una larghezza di 25 cm ciascuna; esse erano accostate fino a formare una passerella di 75 cm contro i 60 cm richiesti dalla normativa Suva” e secondo il quale non vi era la necessità
di dotare le passerelle di parapetti. A detta di PI 2, inoltre, le fotografie
in atti non dimostrano nulla ritenuto che quando la polizia le ha scattate, “i
lavori di smantellamento sul tetto erano di fatto terminati, circostanza che
richiedeva anche l’asportazione delle passerelle” (ricorso, pag. 4-6 e 14).
10.2
Come visto sopra, l’art. 9 OLCostr dispone che, per garantire
la sicurezza delle vie di passaggio, occorre provvedere a che gli accessi al cantiere
abbiano almeno 1 m di larghezza. Le altre vie di passaggio devono avere almeno 60 cm di larghezza (lett. a). Lo stesso disposto, alla lett. c, impone che le vie di passaggio su
superfici di resistenza limitata alla rottura o non resistenti alla rottura
siano collocate su passerelle munite di protezioni laterali dai due lati.
Per quanto riguarda, in particolare, le protezioni contro le cadute attraverso
il tetto (cfr. Capitolo 3, Sezione 2 dell’OLCostr), l’art. 33 OLCostr prescrive
che protezioni contro le cadute devono essere installate quando l’altezza di
caduta all’interno dell’edificio supera i 5 m (cpv. 2), ritenuto tuttavia che alle aperture nella superficie di copertura occorre installare protezioni contro
le cadute indipendentemente dall’altezza di caduta (cpv. 3).
L’art. 35 cpv. 1 OLCostr, infine, prescrive che è permesso effettuare lavori su
superfici di copertura non resistenti alla rottura soltanto a partire da
passerelle.
10.3
E’, pertanto, a torto che
il ricorrente sostiene che, nel caso concreto, l’allestimento di passerelle
sullo scheletro del capannone in demolizione non era necessario: come visto,
infatti, alle aperture nelle superfici di copertura devono essere installate
protezioni contro le cadute indipendentemente dall’altezza di caduta (art. 33
cpv. 3 OLCostr). L’obbligo di utilizzare le passerelle discende, inoltre,
dall’art. 35 cpv. 1 OLCostr, ritenuto che, contrariamente alla sorprendente tesi
ricorsuale, non può essere messo in dubbio che lo strato di pannelli isolanti
non fosse resistente alla rottura e che, pertanto, il transito sugli stessi,
indipendentemente dal peso dei carichi trasportati, era possibile soltanto a
partire da passerelle.
Sorprende, poi, la tesi secondo cui sulle passerelle non venivano
trasportati pesi poiché il contrario emerge dagli atti da cui risulta chiaramente
che sulle pericolanti assi erano state posate delle palette su cui venivano
ammucchiate le lastre di eternit (che dovevano, poi, essere spostate con la
gru).
Ciò posto, si rileva che anche la censura con la quale il ricorrente assevera
che il primo giudice avrebbe arbitrariamente accertato che le assi da ponte non
erano state posate a regola d’arte, non soltanto deve essere disattesa, ma è al
limite del temerario. Le fotografie in atti sono eloquenti e da esse il pretore
ha, in modo non solo sostenibile ma del tutto condivisibile, dedotto che le
assi - non sufficientemente larghe per formare una passerella - sono state
posate alla rinfusa, non sono in alcun modo state fissate né fra loro né alla
struttura metallica della tettoia e non sono state dotate di parapetti
(sentenza impugnata, consid. 23, pag. 41-42). Del resto, l’accertamento
pretorile è stato, infine, confermato dallo stesso ricorrente che ha ammesso
come le passerelle “non erano conformi alle norme di
sicurezza” (cfr. anche interrogatorio di PI
2.
del 6 dicembre 2006, AI 18 in inc. Pretura penale n.10.2009.504, pag. 3 in cui il ricorrente dichiara che le assi visibili sulle fotografie “apparentemente sembrano
passerelle ma di fatto sono superfici di sostegno. Sulle stesse non si doveva
andare senza essere assicurati”). A fronte di una tale
chiara ammissione - e non, da ultimo, a fronte anche del fatto che, quel
giorno, un altro operaio era caduto attraverso la tettoia dopo avere messo un
piede in fallo e che, di ciò, l’imputato era stato prontamente informato - PI
2.
è mal venuto in questa sede a sostenere che dal rapporto dell’ingegner Lotti
(cfr. doc. 7 in inc. Pretura penale n. 10.2009.503) - commissionatogli peraltro
dallo stesso ricorrente e, quindi, di parte - emergerebbe che le passatoie
erano a norma o che le foto in atti non rappresenterebbero la realtà dei fatti.
Su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere respinto.
11.
Continuando nel suo
esposto, PI 2 assevera che erroneamente il primo giudice gli ha imputato di
aver omesso di predisporre le adeguate separazioni tra la zona di attività
della M e quella della tettoia in demolizione.
11.1
Esaminando le varie
omissioni imputabili a PI 2, il primo giudice ha, tra l’altro, avuto modo di
rilevare che il ricorrente “non ha fatto alcunché per mettere in sicurezza
la zona dove stavano avvenendo i lavori di smantellamento della tettoia: non ha
dato disposizioni di sorta e non ha provveduto a che fossero posate delle
transenne che impedissero l’accesso a persone non implicate nei lavori e non
coscienti dei pericoli” (sentenza impugnata, consid. 25 pag. 43-44).
11.2
Col gravame il
ricorrente, in modo invero confuso, sostiene, in sostanza, che l’allestimento
delle protezioni tra l’edificio in costruzione e il capannone in demolizione
non incombeva alla O, bensì alla M in quanto soprattutto per quest’ultima ditta
la tettoia non portante rappresentava una fonte di pericolo (ricorso, pag. 8).
A detta di PI 2, l’obbligo esclusivo della M di predisporre le barriere risulta,
peraltro, dal capitolato d’appalto da lei sottoscritto che, al pto 1.01,
precisa come la formazione delle protezioni secondo le norme SUVA era di sola
competenza della ditta appaltatrice (ricorso, pag. 9 e 15).
11.3
La censura ricorsuale
si rileva, ancora una volta, infondata. In particolare, il ricorrente non può
liberarsi dalle sue responsabilità sostenendo che la messa in sicurezza del
cantiere - in particolare l’allestimento delle protezioni come previsto dall’art.
8.
cpv. 2 lett. b OLCostr - incombeva alla M. Come visto
al consid. 5.3, infatti, se su un posto di lavoro operano lavoratori di più
aziende, i rispettivi datori di lavoro devono concordare ed adottare i
provvedimenti necessari alla tutela della sicurezza (art. 9 cpv. 1 OPI). In
concreto, come correttamente ritenuto dal pretore (sentenza impugnata, consid.
26.
pag. 44), incombeva dunque a PI 5 e a PI 2, congiuntamente, provvedere a che
la barriera che impediva l’accesso alla tettoia non portante fosse sempre
montata. Del resto il TF ha già avuto modo di stabilire che il datore di lavoro
ha l’obbligo di provvedere anche alla sicurezza di persone
impiegate da altre imprese (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid.
3.4.2
, DTF del 3 agosto 2004 6P_58/2003 consid. 6.3, DTF 101 IV 28 consid.
2). Già solo per questo motivo, dunque, PI 2 doveva prendere tutte le misure
(tra cui l’allestimento delle protezioni) atte ad evitare che gli operai della M
potessero incautamente transitare sulla tettoia pericolante.
Ma non basta. E’ evidente che PI 2 non può in alcun modo liberarsi dall’obbligo
che gli incombeva di provvedere ad assicurare ai suoi operai e agli altri
attivi sul cantiere la possibilità di provvedere alla demolizione in modo
sicuro e, pertanto, non può in alcun modo liberarsi dalla responsabilità per
non avere predisposto delle passerelle sicure o delle imbragature.
12.
PI 2 contesta, poi,
la conclusione del primo giudice secondo cui egli era tenuto ad informare la
parte civile sui pericoli del cantiere e a farle adottare misure di sicurezza
quali imbragature e corde.
12.1
Il pretore, continuando
nell’esame delle varie omissioni imputabili a PI 2, ha spiegato che lo stesso ricorrente “non ha imposto ai propri dipendenti di adottare ulteriori
misure precauzionali, quali l’uso di imbragature e funi, rispettivamente di
farle adottare alle persone che accedevano alla tettoia, quali ad esempio la
vittima” (sentenza impugnata, consid. 25 pag. 44).
12.2
In particolare, il
ricorrente sostiene che in base “alle norme civilistiche e in materia
d’infortuni, occorre al datore di lavoro informare i propri dipendenti sui
rischi legati al proprio lavoro”. Nel tentativo, peraltro piuttosto
confuso, di dare sostanza alla sua tesi, egli rileva che non aveva nessun
dovere d’informazione e nessuna posizione di garante nei confronti di PC,
ritenuto come questi si trovava sull’edificio in demolizione per far fronte
all’obbligo del suo datore di lavoro M, sancito dal contratto di appalto, di
fornire assistenza alla O per la demolizione della tettoia. È dunque pacifico -
continua il ricorrente - che se gli operai della M dovevano collaborare, in
forza del contratto d’appalto, anche nella rimozione della tettoia, il dovere
d’informare la parte civile dei pericoli e di farle adottare le misure di
sicurezza incombeva esclusivamente alla stessa impresa di costruzioni in
qualità di sua datrice di lavoro (ricorso pag. 16-17).
12.3
Con la sua censura il ricorrente non contesta l’assunto del
pretore secondo cui l’assenza di ulteriori misure di sicurezza rappresenta una
violazione delle regole dell’arte edilizia. Ciò che egli contesta è il fatto
che tale omissione sia a lui imputabile, e meglio che fosse suo compito
informare la parte civile sui pericoli del cantiere ed imporle le misure
precauzionali.
Sennonché, giusta l’art. 6 cpv. 1 OPI il datore di lavoro deve provvedere
affinché tutti i lavoratori occupati nella sua azienda, compresi quelli
provenienti da un’altra azienda, siano informati sui pericoli cui sono esposti
nell’esercizio della loro attività e siano istruiti riguardo ai provvedimenti
per prevenirli. Tale informazione e tale istruzione devono essere fornite al
momento dell’entrata in servizio e ogniqualvolta subentri una modifica
essenziale delle condizioni di lavoro. E se necessario, esse devono essere
ripetute.
Inoltre, come visto al consid. 5.3, discende dall’art. 9 cpv. 1 OPI che il
datore di lavoro è tenuto a provvedere anche alla sicurezza di persone
impiegate da altre imprese (DTF del 3 novembre 2009 6B_516/2009 consid.
3.4.2
, DTF del 3 agosto 2004 6P_58/2003 consid. 6.3, DTF 101 IV 28 consid.
2). Contrariamente alla tesi ricorsuale, pertanto, non era solo compito del
responsabile della M - in quanto suo datore di lavoro - istruire PC ed imporgli
tutte le misure necessarie alla sua sicurezza. Dal momento che la stessa parte
civile era stata impiegata anche per la demolizione della tettoia - ovvero
anche per quella parte del cantiere “__________ ” sotto la
responsabilità della O - tale obbligo spettava, infatti, anche a PI 2.
Ne discende che, anche su questo punto, il ricorso deve essere disatteso.
13.
Infine anche PI 2
sostiene che non sussiste un nesso di causalità adeguata tra le inadempienze
imputategli e il danno patito da PC.
13.1
Per quanto riguarda le
considerazioni del primo giudice in merito all’esistenza di un nesso di
causalità adeguata tra le inadempienze del ricorrente e il danno subito dalla
parte civile si rinvia al consid. 7.1. del presente giudizio.
13.2
Da parte sua PI 2
sostiene che, nella fattispecie, il ruolo della parte civile è stato “fondamentale
nell’accadimento dei fatti” e tale da causare l’interruzione del nesso
causale. In particolare il ricorrente rileva che PC “ha tenuto un
comportamento temerario, manovrando senza la patente di gruista un macchinario
(…) che non rispondeva ai comandi, senza l’adeguata competenza e avventurandosi
sulla copertura in demolizione senza prestare attenzione a dove stesse
camminando”. A detta di PI 2, il ruolo determinante della parte civile in
quanto accaduto è confermato anche dal rapporto dell’ingegnere da cui emerge
come la parte civile ha fatto “tutto da sola” ignorando dapprima la
possibilità di bloccare la gru tramite il pulsante d’emergenza e, in seguito,
mantenendo lo sguardo sul gancio e non prestando attenzione a dove metteva i
piedi (ricorso, pag. 10-12 e 16).
13.3
La censura ricorsuale
è, ancora una volta, votata all’insuccesso.
Al di là del contenuto del rapporto allestito dall’ing. Lotti, si rileva che,
come correttamente rilevato dal primo giudice (cfr. consid. 7.1), la condotta
di PC, seppur rilevante, non è tale da imporsi come talmente causale da relegare in secondo piano tutti gli altri fattori. In particolare,
il fatto che la parte civile abbia utilizzato la gru nonostante fosse
sprovvista della regolare patente e il fatto che la stessa si sia avventurata
sulla tettoia in demolizione senza prestare attenzione a dove mettesse i piedi,
non ha un peso tale da apparire come la causa principale ed immediata delle
danno da lei patito (DTF 131 IV 145 consid.
5.
; 130 IV 7 consid. 3.2; 121 IV 207 consid. 2a
pag. 213). Ben più rilevante è il fatto che il ricorrente, nonostante i precisi
obblighi derivanti dalle prescrizioni settoriali relative alla sicurezza sui
cantieri, abbia omesso di istruire adeguatamente il personale operante sulla
tettoia, di far seguire i lavori di demolizione da una persona competente, di
predisporre le dovute protezioni (barriere, passerelle conformi alle
prescrizioni, imbragature, funi) e di posizionare cartelli che mettessero in
guardia gli operai sul fatto che la tettoia non era portante.
Vi fossero state le barriere, PC, pur preso dal panico, non sarebbe potuto
uscire sulla superficie non portante. Ma, anche qualora vi fosse riuscito, vi
fossero state passerelle conformi alle norme - cioè, sufficientemente larghe e
dotate di parapetti - PC non avrebbe potuto mettere un piede in fallo e,
quindi, cadere.
14.
Il
ricorso di PI 2 si rileva dunque inconsistente in ogni sua argomentazione e
deve essere respinto.
B. Reati
fiscali e falsità in documenti
15.
Prima di entrare nel merito del ricorso inoltrato dal procuratore
pubblico, è opportuno qui ricordare che il primo giudice ha ritenuto dati i
presupposti oggettivi dei reati di frode fiscale ex art. 269 LT così come ex
art. 186 LIFD.
Il primo giudice, precisato che quei reati sono
consumati con la semplice presentazione di documenti falsi, alterati o
contenutisticamente inesatti atti a suffragare una sottrazione d’imposta, ha
ritenuto che “non sussistono dubbi che, dal punto di vista oggettivo, il
bilancio prodotto con la dichiarazione fiscale 2003, contenente la registrazione
del pagamento in contanti di fr. 180.000.- sotto la voce correntisti invece che
nei ricavi, rappresenti un falso” . Inoltre - il pretore ha aggiunto - “pure
inconfutabile è che una simile registrazione ha consentito di ridurre di fr. 180.000.-
i ricavi della ditta per il 2003, operazione che ha comportato un vantaggio
fiscale certo”.
Ciò rilevato, il primo giudice ha concluso che “le
due fattispecie delle frodi fiscali sono pertanto oggettivamente adempiute,
cosa che è stata riconosciuta anche dagli accusati” (sentenza impugnata,
consid. 42, pag. 58 e 59).
Ciò detto, il pretore ha ritenuto che gli
imputati andavano, comunque, assolti non essendo dati, per nessuno dei tre, i
presupposti soggettivi del reato.
16.
Nel suo ricorso, il procuratore pubblico sostiene che, nell’escludere
il dolo dei tre imputati - e meglio nel seguire la loro tesi secondo cui
l’errata registrazione contabile dell’importo versato da P è il frutto di un
errore di cui gli imputati si sono accorti solo in un secondo tempo - il primo
giudice è incorso in arbitrio.
16.1
Determinandosi sull’aspetto soggettivo dei due reati di frode
fiscale ed esaminando, dapprima, la posizione di PI 5, il pretore ha accertato
come il direttore della M sapesse che i fr. 180'000.- ricevuti da P non erano
dichiarati poiché - ha spiegato - “oggigiorno pagamenti per simili importi
non avvengono più in contanti e quando ciò capita non può non sorgere il
sospetto che si tratti di denaro non annunciato alle autorità fiscali”. A
detta del pretore non ha invece potuto essere dimostrato che PI 5 abbia avuto
un influsso sulle modalità di registrazione contabile del denaro e neppure che
egli, almeno al momento della trasmissione al fisco delle dichiarazioni
d’imposta, fosse consapevole del fatto che nel bilancio l’importo non risultava
come un ricavo. PI 5 - ha spiegato il pretore - si è limitato a lasciare
le due ricevute della banca sul tavolo del signor PI 3 senza discuterne né dare
disposizioni in merito. La sua consapevolezza dell’errata loro registrazione in
contabilità - ha spiegato ancora il pretore - non può essere dedotta dal fatto
che egli, in qualità di organo della M, ha firmato i bilanci 2003, ritenuto
come egli, in seno alla società, si occupasse delle questioni
tecnico-industriali e non avesse conoscenze di contabilità. Il primo giudice
ha, poi, ancora rilevato come PI 5 sia stato “indubbiamente superficiale e
negligente nel controllo della contabilità della sua ditta” ma ha aggiunto
che nulla induce a credere che egli avrebbe dovuto esercitare una supervisione
più determinata e che non potesse fidarsi dei propri subordinati, visto
oltretutto che PI 3 e PI 4 avevano competenze sufficienti per occuparsi della
contabilità della M e che mai, in precedenza, essi avevano commesso degli
errori o delle malefatte.
Con riferimento alla richiesta di PI 5 a PI 3 di verificare come procedere perché la fatturazione dell’importo in nero potesse essere contabilizzato senza
comportare problemi alla ditta (richiesta che emerge dal verbale
d’interrogatorio dello stesso PI 5 4 dicembre 2007, AI 18 in inc. Pretura penale n.10.2009.480), il
primo giudice ha rimarcato come nemmeno tale aspetto permetta di concludere che
PI 5 volesse frodare il fisco ritenuto come, da un lato, la richiesta è
successiva ai fatti imputati nel decreto d’accusa e, dall’altro, come essa
debba essere interpretata come “un tentativo di aiutare il cliente senza
infrangere però la legge”. Il pretore ha, infine, rimarcato come
l’istruttoria non abbia permesso di chiarire due circostanze poco chiare: da un
lato, il motivo per cui il denaro è stato depositato sul conto della M in due
giorni diversi e come mai queste date siano precedenti al momento in cui il
denaro è stato ritirato dalla banca dal padre di P e, dall’altro, come mai sia stata
sottoscritta la convenzione di fronte all’avv. Pessina. Pur rilevando come si
trattasse “di fatti sospetti, che potrebbero indurre a pensare che il signor
PI 5 sia meno naif di quanto voglia far pensare”, il pretore ha
concluso che tali fatti “non hanno alcuna concludenza ai fini dell’analisi
degli aspetti soggettivi delle infrazioni penali” (sentenza impugnata,
consid. 45 pag. 60-61).
Il primo giudice ha, poi, rilevato come anche per PI 4 non vi siano sufficienti
prove per concludere che egli, al momento dell’inoltro della dichiarazione
fiscale, sapesse che la registrazione dei fr. 180'000.- a bilancio era errata e
che avesse, dunque, voluto ingannare il fisco. In primo luogo - spiega il primo
giudice - PI 4, in qualità di presidente del consiglio d’amministrazione di M, “non
era incaricato direttamente dell’allestimento e della tenuta dei libri
contabili, ma doveva semplicemente chiudere i bilanci e poi trasmetterli alle
autorità fiscali”. A detta del pretore, non si può, pertanto, pretendere
che egli rivedesse una registrazione contabile, ritenuto oltretutto che “un
apporto correntista da fr. 180'000.- nel mese di dicembre, quando notoriamente
le ditte si trovano a corto di contanti per le paghe di fine anno, su un conto
che già ne contempla fr. 700'000.-, non è così anomalo e straordinario da
balzare all’occhio” e considerato che PI 3 si occupava della contabilità
della società da numerosi anni, senza che vi fosse mai stato motivo di dubitare
delle sue capacità. Continuando nelle sue considerazioni relative a PI 4, il
primo giudice ha poi osservato che lo stesso imputato è in ogni caso venuto a
conoscenza dell’errata registrazione contabile e dell’origine illecita del
denaro solo ad inizio gennaio 2005 e, pertanto, solo dopo che la dichiarazione
fiscale 2003 della ditta era stata trasmessa al fisco.
Ponendo, infine, l’accento sulla decisione di PI 4 di far figurare che i fr.
180'000.- erano stati compensati con debiti irrecuperabili di due clienti, il
pretore ha rilevato che tale circostanza “non è certamente prova
dell’intenzione di delinquere: si tratta di una furba soluzione contabile e
fiscale che ha permesso di risolvere più problemi in una volta e di rimettere a
posto la situazione contabile che non ha nulla d’illecito e che è stata
addirittura accettata dall’Ufficio di tassazione” (sentenza impugnata,
consid. 46 pag. 61-62, cfr. anche il consid. 35 pag. 54 per l’accertamento
secondo cui PI 4 ha saputo della problematica legata al versamento in nero solo
ad inizio gennaio 2005).
Per quanto concerne, infine,
PI 3, ovvero il contabile che ha effettuato la registrazione dei due noti versamenti
sul conto correntista, il pretore ha spiegato come l’imputato sia credibile
quando afferma di non avere saputo quale fosse la provenienza del denaro, di
avere trovato le due cedole bancarie sulla sua scrivania senza commento alcuno
e di avere erroneamente dedotto che le stesse si riferissero a soldi immessi
nella società da azionisti. Infatti - spiega il primo giudice - non è risultato
da nessuna parte che egli abbia discusso dell’origine dei soldi con PI 5 prima
dell’emissione della fattura al cliente. A detta del pretore, pertanto, PI 3 è
credibile anche quando sostiene di aver saputo solo troppo tardi, ovvero dopo
che la fattura finale a P è stata emessa e dopo che la dichiarazione fiscale
2003.
è stata trasmessa al fisco, che i fr. 180'000.- erano di un cliente e non
di azionisti e di aver voluto correggere la questione nel miglior modo
possibile dal punto di vista contabile, motivo per cui ha chiesto consiglio a PI
4.
Da quanto precede, il pretore ha concluso che nulla permette di credere che PI
3.
abbia avuto coscienza di ottenere illecitamente un vantaggio fiscale per la M
(sentenza impugnata, consid. 47 pag. 62-63).
16.2
Nel
suo gravame il procuratore pubblico esordisce rilevando come la tesi
dell’errore sia “una tesi preconfezionata” che i tre imputati hanno
avuto modo di costruire visto che la segnalazione al MP da parte della
Divisione delle contribuzioni è “posteriore di circa 2 anni rispetto al
momento in cui (tra marzo e settembre 2005) il cliente P ha informato M del
fatto che il suo versamento in nero di CHF 180.000.- era venuto alla luce ed è
pure posteriore al momento in cui la stessa Divisione ha avviato delle
verifiche nei confronti di M”: pertanto - conclude sull’argomento il
procuratore pubblico - “al momento di essere interrogati dal PP, i tre
imputati erano perfettamente consapevoli della problematica” (ricorso pag. 7)
In ogni caso - continua il resistente - “la
tesi dell’errore è manifestamente insostenibile alla luce delle circostanze
accertate, oltre che assolutamente non plausibile viste le competenze ed
esperienze delle persone coinvolte nonché la cronologia dei fatti” e
decidere come ha fatto il primo giudice, non solo è frutto di una valutazione
arbitraria dell’insieme delle circostanze, ma porta ad “ammettere i
presupposti soggettivi dei reati solo in presenza di un’ammissione di colpa”
(ricorso, pag. 7).
16.2.1
Concentrandosi,
dapprima, sulla figura di PI 5, il procuratore pubblico sottolinea il carattere
essenziale per il giudizio dell’accertamento pretorile secondo cui l’imputato -
nonostante lo abbia negato anche al dibattimento - sapeva che i fr. 180’000.-
ricevuti da P non erano dichiarati. Si tratta di un accertamento fondamentale
poiché - spiega il procuratore pubblico - oltre a dimostrare che PI 5 mente,
dimostra che sapeva di dover prendere “le necessarie misure per gestire la
situazione e celare la provenienza dei fondi neri” . Risulta, quindi -
prosegue - “del tutto coerente con questo primo passo il fatto che,
contabilmente, il denaro versato dal cliente P non sia stato registrato come
ricavo sul conto dello stesso cliente” (ricorso, pag. 7)
Il ricorrente contesta, poi, l’accertamento
pretorile secondo cui l’imputato si è limitato a lasciare sulla scrivania di PI
3.
le ricevute senza dare indicazioni in merito alle stesse. Un tale
comportamento - spiega - non è assolutamente credibile ritenuto che chi, come PI
5, si preoccupa di andare con il cliente da un notaio e di depositare presso lo
stesso la ricevuta della consegna di fondi neri, non può non preoccuparsi di
come tale somma verrà poi registrata nella contabilità della ditta. A detta del
ricorrente, “pensare il contrario è del tutto estraneo all’esperienza di
vita, oltre che al normale andamento delle cose, quindi arbitrario”. Ma,
secondo il procuratore pubblico, “manifestamente errata” è anche la
considerazione del pretore secondo cui PI 5, non avendo conoscenze di
contabilità, non si è accorto che il bilancio 2003 della M era viziato. Tale
assunto - spiega il procuratore - non considera che, al di là delle sue più o
meno ampie conoscenze, a PI 5 non poteva certo sfuggire, al momento di firmare
il bilancio 2003, che il credito correntista era aumentato di fr. 180'000.-
rispetto all’anno precedente, ovvero di oltre il 25%, ritenuto oltretutto che
una tale circostanza è immediatamente rilevabile dal bilancio (“senza cioè
dover consultare la contabilità di dettaglio”) e, perciò, balza “immediatamente
agli occhi”: uno PI 5 in buona fede sarebbe, perciò, stato indotto a porre
qualche domanda, almeno per sapere quale azionista avesse fatto tale versamento
alla società. Così non è stato - rileva ancora il ricorrente - “perché
semplicemente l’errore era voluto”. D’altra parte - conclude il procuratore
- che PI 5 abbia inteso ingannare il fisco è la “logica conseguenza” del
fatto che egli voleva celare i fondi neri del cliente P (ricorso, pag. 7-8).
16.2.2
Valutando,
poi, la posizione di PI 3, il procuratore pubblico rileva come anche per il contabile
della M “un comportamento del tutto inusuale è stato ritenuto plausibile”.
A detta del magistrato inquirente, è assolutamente “inverosimile che un
contabile, quand’anche a metà tempo, effettui una registrazione senza disporre
delle necessarie informazioni”, considerato come sia proprio specifico
compito di un tale professionista richiedere spiegazioni e documenti
giustificativi prima di effettuare delle registrazioni contabili. Questo a
maggior ragione - continua il ricorrente - in una piccola società come la M
dove, per stessa ammissione di PI 3, le registrazioni avvenivano con alcuni
giorni di ritardo e dove, pertanto, non v’era nessuna necessità di operare con
urgenza. A detta del ricorrente, non è dunque assolutamente credibile che PI 3,
trovandosi sulla scrivania due ricevute per un importo complessivo di fr.
180'000.-, abbia sua sponte registrato l’entrata sul conto correntisti, senza
prima chiedere ragguagli, in particolare a PI 4 che era il suo referente in
presenza di difficoltà di ordine contabile.
Il ricorrente, infine, rileva come a torto il
primo giudice abbia accertato che, al momento dell’inoltro al fisco della
tassazione 2003, PI 3 “era completamente ignaro di aver commesso un
illecito”. Nel suo ragionamento - spiega - egli disattende infatti che il
contabile era, per sua stessa ammissione, conscio dell’asserito errore prima
dell’inoltro della dichiarazione fiscale 2003, “posto che a suo dire egli
avrebbe saputo al momento di allestire la fattura (datata 17 dicembre 2004) che
l’importo era stato versato dal cliente P, mentre che la citata dichiarazione
fiscale è stata inoltrata al fisco il 13 gennaio 2005” (ricorso, pag. 8-9).
16.2.3
Infine, il procuratore pubblico rileva che il primo giudice,
nell’operare l’accertamento dell’assenza di consapevolezza di PI 4 quo
all’erroneità della registrazione contabile, ha innanzitutto negletto che il
presidente del consiglio di amministrazione della M non è una persona qualsiasi
ma, in quanto fiduciario e titolare della società di revisione, un professionista
“con solida formazione nel campo della contabilità ed esperienza
professionale pluriennale”. A mente del ricorrente, a PI 4, occupandosi
della dichiarazione fiscale 2003 e chiudendo il relativo bilancio, non poteva
pertanto sfuggire l’errata registrazione dei fr. 180'000.-, ritenuto oltretutto
che l’aumento del prestito correntista “è una di quelle voci contabili che
forzatamente salta immediatamente agli occhi, per l’ovvio motivo che un suo
aumento significa che la società si è indebitata con un azionista”.
Decidere altrimenti - spiega - “è assolutamente contrario al normale
andamento delle cose e alla prassi contabile”, tanto più che l’importo in
questione non era irrilevante equivalendo ad un aumento del 25% rispetto
all’anno precedente.
Continuando nel suo esposto, il procuratore pubblico osserva come il pretore abbia
omesso di considerare nel suo giudizio
altri due aspetti rilevanti a sostegno della tesi
secondo cui PI 4 non solo era consapevole dell’errata registrazione,
ma addirittura ne era consapevole già prima
dell’inoltro della dichiarazione fiscale 2003. Da un lato - spiega il
ricorrente - il primo giudice non si è avveduto della circostanza secondo cui
il documento depositato da PI 5 e P presso il
notaio prevedeva che, in caso di decesso di PI 5, PI 4 era autorizzato a farne
le veci, assunto da cui si deduce che lo stesso era fin dall’inizio consapevole
dell’origine non dichiarata dei fr. 180'000.-. Dall’altro - conclude - il pretore
ha omesso di considerare che PI 3 ha situato nel 2004 la discussione che
avrebbe avuto con PI 4 in merito all’asserito errore di registrazione, cosicché
risulta arbitrario l’accertamento pretorile secondo cui quest’ultimo ha saputo
dell’origine illecita del denaro solo dopo che la dichiarazione fiscale 2003
era stata trasmessa all’autorità (ricorso, pag. 9-10).
16.3
Per
costante giurisprudenza, quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un
fatto (DTF 130 IV 58 consid. 8.5 e rinvii; 128 I 177
consid. 2.2; 128 IV 53 consid. 3a; 125 IV 242 consid. 3c; 119 IV 1 consid. 5a;
110.
IV 20 consid. 2; 74 consid. 1c con rinvii). Gli accertamenti del primo
giudice secondo cui una persona ha agito con volontà e consapevolezza o ha
consentito all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione
penale, che è abilitata a rivederli soltanto con cognizione circoscritta
all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPPti; per analogia, sul piano federale:
Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol. I, 2ª
edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le pourvoi en
nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991 pag. 94 con
la nota n. 246). Ciò significa che il relativo accertamento può essere
censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile o in aperto contrasto
con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g, 123 I 5 consid. 4a).
16.4
a) L’accertamento
secondo cui PI 5 lasciò le ricevute relative ai due versamenti sul tavolo di PI
3.
senza dargli al riguardo nessuna indicazione resiste alla censura di
arbitrio. Esso non è in contrasto evidente con nessun elemento probatorio in
atti e, d’altra parte, da sole, le convinzioni che il procuratore trae da
quello che lui ritiene essere il normale andamento delle cose e l’esperienza
della vita (ma che, forse, è riferita, come è stato sostenuto nelle
osservazioni, ad un mondo ideale che poco ha a che fare con quello reale dove
l’errore e l’imprecisione sono di casa), non bastano - e di lunga - a
sostanziare un arbitrio.
Dato per accertato che PI 5 nulla disse al suo
impiegato - va, qui, ricordato che PI 3 lavora in M soltanto 1 giorno e mezzo
alla settimana - è con una valutazione del tutto sostenibile che il primo
giudice ha ritenuto che questi (che, peraltro, non ha una formazione di contabile),
visto il momento caratterizzato da un’attività frenetica (si era a fine anno),
poté, con una buona dose di ragionevolezza (anche perché ciò era già avvenuto
in passato), ipotizzare che le ricevute del versamento lasciategli sul tavolo
dal principale si riferissero a versamenti da questi (o da azionisti) fatti per
dare alla ditta la necessaria liquidità per i pagamenti di fine anno (che,
effettivamente, vennero poi fatti per una cifra di poco inferiore a quella
versata).
Pertanto, data l’assenza di elementi oggettivi
anche solo indizianti una realtà diversa, anche l’accertamento secondo cui,
quando registrò nel conto correntisti l’importo di fr. 180’000.-, PI 3 non
sapesse di fare una registrazione in contrasto con la realtà resiste alla
censura di arbitrio.
Nemmeno vi sono elementi per tacciare di
arbitrario l’accertamento secondo cui, a quel momento - e, cioè, ad inizio 2004
- PI 5 avesse in qualche modo avuto conoscenza diretta di come la somma era
stata registrata in contabilità.
Né ve ne sono per tacciare d’arbitrio l’analogo
accertamento per PI 4.
b) Risulta
dagli atti che, nel settembre 2004, PI 3 ha consegnato a PI 4 la contabilità relativa all’esercizio 2003 affinché questi procedesse alle operazioni di
chiusura e, poi, la inviasse all’autorità fiscale con la dichiarazione
d’imposta (osservazioni di PI 4, pag. 5; osservazioni PI 5/PI 3, pag. 6).
Risulta, poi, che il controllo della contabilità
dell’esercizio 2003 è stato effettuato verso fine settembre - ottobre 2004 (dichiarazioni
rese il 14.1.2008 dal fiduciario commercialista alle dipendenze della __________,
il quale si è occupato della revisione della contabilità della M concernente
gli esercizi 2002/2005, in AI 24 in inc. Pretura penale n. 10.2009.480, pag. 2).
c) Risulta, poi, ancora dagli atti che, nella prima metà del dicembre
2004, tutti gli imputati vennero a conoscenza dell’errata registrazione.
Risulta, in effetti, che, a lavori quasi
ultimati, P chiese a PI 5 di fare in modo che la nota finale non contemplasse
prestazioni per un valore corrispondente all’importo versato a contanti nel
dicembre 2003.
Secondo quanto dichiarato dallo stesso PI 5 - ed
è logico - la richiesta venne fatta prima dell’emissione della fattura 17
dicembre 2004, dunque venne fatta nella prima metà del mese di dicembre 2004.
Dquesta richiesta del cliente, PI 5 parlò con il
contabile PI 3 cui chiese “come si poteva fare in modo che la società fosse
a posto” (cfr. AI 18, dichiarazioni PI 5 4.12.2007, citata al consid. 33, pag.
53.
della sentenza impugnata).
A quel momento - dunque, prima del 17 dicembre
2004.
- secondo quanto da lui stesso dichiarato, PI 3 scoprì che l’importo da
lui registrato ad inizio anno nel conto correntista proveniva, in realtà, dal
cliente P. Confermando le dichiarazioni di PI 5, PI 3 ha, in particolare, dichiarato che:
" nel 2004 PI 5 mi ha detto che bisognava fare la fattura P e che P ne
voleva una per soli fr. 490'000.-. PI 5 mi chiese cosa si poteva fare con gli altri 180'000.-. Io allora mi sono reso conto che l’importo di fr. 180'000.- che
avevo registrato nel conto correntista dovevano essere questi fr. 180'000.- di
cui parlava PI 5”
(cfr. verbale d’interrogatorio PI 3 del 4
dicembre 2007, AI 19 in inc. Pretura penale
n.10.2009.480, pag. 2).
D questa sua consapevolezza PI 3 chiese conferma
a PI 5 che gli confermò che quei fr. 180’000.- non erano il versamento di un
azionista bensì erano un pagamento del cliente P. Infatti, nel citato verbale
di PI 3 si legge che, appena messi in relazione i fr. 180’000.- di P con quelli
registrati nel conto correntista, egli ne chiese “conferma e PI 5 mi ha confermato che P gli aveva consegnato delle somme nel dicembre del 2003” (cfr. verbale d’interrogatorio PI 3 del 4 dicembre 2007, AI 19 in inc. Pretura penale n.10.2009.480,
pag. 2).
Risulta sempre dalle dichiarazioni in atti che, a
quel punto, PI 3 - che, va ricordato, non ha una formazione di contabile (e
lavora solo 1 giorno e mezzo a settimana) - si rivolse subito a PI 4 (che è
fiduciario, titolare della società di revisione e presidente del consiglio di amministrazione
della M) per chiedergli come si poteva procedere.
Infatti, PI 3 ha dichiarato che, subito dopo avere discusso della fattura P con PI 5 e dopo essersi accorto che i fr. 180'000.-
che aveva registrato nel conto correntista provenivano in realtà da un cliente,
“mi sono rivolto a PI 4 per vedere come si poteva mettere a posto la cosa e
emettere la fattura come richiesto dal cliente P” (cfr. verbale
d’interrogatorio PI 3 del 4 dicembre 2007, AI 19 in inc. Pretura penale n.10.2009.480, pag.
2).
Che le cose siano andate così come raccontato da PI
3, e meglio che egli si sia rivolto a PI 4 prima dell’emissione della fattura
17.
dicembre 2004 (cfr. fattura annessa all’AI 1 in inc. Pretura penale n.10.2009.480), è
confermato sia dalle dichiarazioni dello stesso PI 4 che ha detto che “verso
fine 2004/2005 sono stato informato da PI 3 e/o PI 5 che in realtà questi
importi non erano stati versati da un azionista ma da un cliente della M”
(cfr. verbale d’interrogatorio PI 4 del 4 dicembre 2007, AI 17 in inc. Pretura penale n.10.2009.480,
pag. 2) sia da quelle rilasciate da Luigi Barattolo che ha dichiarato che le
spiegazioni relative al fatto che il cliente P non voleva una fattura per i fr.
180'000.- “mi sono state date da PI 4 se non erro nel novembre/dicembre 2004” (cfr. verbale d’interrogatorio Barattolo del 14 gennaio 2008, AI 24 in inc. Pretura penale n.10.2009.480,
pag. 2).
Pertanto, gli atti dimostrano in modo
inequivocabile che i tre imputati presero atto dell’errata registrazione
contabile prima dell’emissione della fattura P, cioè prima del 17 dicembre 2004.
d) Risulta,
pure, dagli atti, tuttavia, che PI 5 aveva esplicitamente chiesto a PI 3 come
si potesse aderire alla richiesta del cliente “facendo in modo che la
società fosse a posto” (audizione di PI 5 4.12.2007 citata al consid. 33, pag.
53.
della sentenza impugnata) tanto che l’interpellato si rivolse subito a PI 4 “per
vedere come si poteva mettere a posto la cosa” (audizione PI 3 4.12.2007
citata al consid. 34, pag. 54 della sentenza impugnata).
Risulta ancora che PI 4 ritenne di potere “sistemare
la posizione girando” - nell’esercizio 2004 - “l’importo nel conto
economico sul conto sopravvenienza ricavi” e meglio “pareggiando nel
conto economico 2004 due posizioni debitrici che si trascinavano da tempo e
quindi con ogni probabilità non sarebbero più state incassate” (audizione
4.12.2007
di PI 4, citata al consid. 35, pag. 55 della sentenza impugnata).
PI 4 diede indicazioni in questo senso a PI 3 che
in questo senso agì: “PI 4 mi ha indicato come fare e io ho provveduto ad
effettuare le registrazioni” (audizione PI 3 4.12.2007 citata al consid. 34 in fine, pag. 54 della sentenza impugnata).
Che la correzione venne decisa e fatta in quel
periodo è, pure, confermato dalla dichiarazioni di __________ che ha detto che
“in quel periodo (ndr: novembre/dicembre 2004) sono stato informato
che nella contabilità mi sarei ritrovato con la rettifica del conto correntista
e l’inserimento del versamento bancario a conto economico” (audizione __________14.1.2008
citata al consid. 36, pag. 56 della sentenza impugnata).
e) Dalle
risultanze istruttorie emerge, poi, che la dichiarazione fiscale per l’esercizio
2003.
- fondata sul bilancio relativo a tale anno in cui vi era la nota
registrazione non conforme alla realtà - è stata compilata da PI 4 (o dalla sua
fiduciaria), sottoscritta da PI 5 e, poi, è stata trasmessa da PI 4 al fisco il
13.
gennaio 2005 (cfr. audizione PI 4 4.12.2007, AI 17, pag. 1; dichiarazione
fiscale 2003 e lettera accompagnatoria contenuta nel fascicolo “Impresa di
costruzione M” in atti; cfr., pure, osservazioni PI 4, pag. 5).
f) A quel momento, così come emerge da quanto sopra, PI 4 - fiduciario
di formazione - sapeva che il bilancio conteneva una registrazione non conforme
alla realtà (era stato lui a suggerire di correggere la cosa nell’esercizio
successivo) e che, così come era stata fatta (un ricavo era stato registrato
come un debito), la registrazione falsa aveva come effetto di diminuire l’utile
aziendale e, quindi, il debito d’imposta.
In questo senso, dunque, se è vero che - come
sostenuto nelle osservazioni - quanto in atti esclude che vi sia stato un dolo
diretto ad ingannare il fisco per ottenere una sottrazione d’imposta e che il
tutto sia stato fatto, principalmente, per aderire alla richiesta del cliente,
è anche vero che PI 4 non può non avere preso in considerazione e accettato che
il falso bilancio che egli consapevolmente inviava all’autorità fiscale
indicava un utile della SA inferiore a quello reale e, quindi, comportava per
la ditta un carico fiscale inferiore al dovuto. Ciò che realizza pienamente un
dolo eventuale (per il concetto di dolo eventuale cfr. DTF 134 IV 26 consid.
3.2
; 133 IV 9 consid. 4).
Non è condivisibile la tesi secondo cui “la
mancanza di volontà di frodare il fisco si appalesa pure nella correzione
contabile dell’errore avvenuta l’anno successivo” (cfr. osservazioni PI 5 e
PI 3 del 23 agosto 2010, pag. 7) nella misura in cui, comunque, la mancata
dichiarazione dei fr. 180’000.- era atta a comportare una diminuzione del
debito d’imposta per il 2003 e non si può pretendere che tale diminuzione
sarebbe stata compensata da un aumento di ugual intensità dell’imposta dovuta
per il 2004 nella misura in cui ciò presupporrebbe - cosa che normalmente non è
come PI 4 doveva ben sapere - che gli altri elementi rilevanti per la
tassazione rimanessero uguali.
Pertanto, per dolo eventuale (cfr. Donatsch, in
Kommentar zum schweizerischen Steuerrecht, I/2b, Bundesgesetz über die direkte
Bundessteuer, art. 83-222, Basilea 2000, n. 37 ad art. 186; Sansonetti, in Commentaire romand, Impôt fédéral direct, Commentaire de la loi
fédérale sur l'impôt fédéral direct,
Basilea 2008 n. 39 ad art. 186),
PI 4 - presidente del consiglio di amministrazione di M
(con diritto di firma collettiva a due) e, dunque, organo della società - si è reso autore colpevole di frode fiscale ai sensi degli art.
269.
LT e 186 LFID (Sansonetti, op. cit., n. 9 ad art.
186).
Relativamente alla posizione di PI 4, dunque, il
ricorso va accolto.
g) La
posizione di PI 5 è diversa.
Risulta dagli accertamenti operati dal primo
giudice - e rimasti sostanzialmente incontestati - che PI 5 è totalmente
digiuno di questioni contabili che aveva delegato interamente a PI 3 e a PI 4,
occupandosi lui unicamente della conduzione tecnica della ditta (sentenza
impugnata, consid. 33 pag. 52; consid. 45 pag. 60 e 61).
Risulta, poi, ancora che PI 5 ha “accettato” di aderire alla richiesta del cliente P “perché PI 3 mi disse che comunque la società sarebbe stata a posto dal profilo contabile” (audizione di PI
5.
4.12.2007 citata al consid. 33 pag. 53 della sentenza impugnata).
Inoltre, risulta dagli atti che della soluzione
trovata “per mettere a posto la società” PI 5 ha compreso soltanto che “il ricavo corrispondente all’importo di fr. 180’000.- era stato
compensato con dei crediti relativi a dei cantieri dove vi erano state delle
discussioni e non si era arrivati ad incassare tutto il dovuto” (sentenza
impugnata, consid. 33 in fine, pag. 53).
Agli atti non vi sono elementi da cui si possa
dedurre che egli abbia avuto una percezione più chiara della soluzione trovata
dalle due persone delegate alle questioni contabili. In particolare, non ve ne
sono che provino che lui aveva compreso o che gli era stato detto che la
compensazione sarebbe stata effettuata soltanto nell’esercizio 2004.
In queste condizioni, l’accertamento del primo
giudice secondo cui PI 5 non ha avuto alcuna intenzione di frodare ma è stato
semplicemente “superficiale e negligente nel controllo della contabilità
della sua ditta” non può dirsi arbitraria. Tenuto conto, peraltro, che la
richiesta fatta da PI 5 all’impiegato di fare in modo che “la società
fosse a posto dal profilo contabile” può essere intesa soltanto - così come
ha fatto il giudice di prime cure - come espressione di una volontà di
rispettare le regole, il primo giudice non è certamente caduto in arbitrio
rilevando come non sia “un fatto anomalo - anche se non dovrebbe accadere -
per chi dirige delle imprese, concentrarsi sulle questioni tecnico-industriali
e sottovalutare quelle contabili o amministrative, limitandosi a verificare
grossolanamente quale è stato il risultato d’esercizio annuale” e, perciò,
a ritenere non sufficiente a provarne il dolo il fatto che PI 5 abbia
sottoscritto la dichiarazione d’imposta. Ciò, tanto più che “PI 3 e PI 4
avevano competenze sufficienti - tenuto conto della complementarietà con cui
agivano - per occuparsi della contabilità di M e delle dichiarazioni fiscali”
e che i due, sin lì, avevano operato senza “errori o malefatte che avrebbero
dovuto spingere PI 5 a rivedere nel dettaglio tutto il loro lavoro”
(sentenza impugnata, consid. 45 pag. 61).
Pertanto, relativamente a PI 5, il ricorso è da
respingere.
h) Come
visto sopra, è stato accertato senza arbitrio che PI 3 ha scoperto l’erroneità della registrazione soltanto nella seconda metà di dicembre 2004. Quindi,
sia al momento della registrazione (inizio 2004) che al momento della consegna
a PI 4 della contabilità per la sua chiusura (settembre 2004), egli non era
cosciente di avere effettuato una registrazione non conforme alla realtà.
Risulta dagli atti che la dichiarazione fiscale è
stata compilata da PI 4 (o da qualcuno del suo ufficio) e, poi, trasmessa
all’autorità dallo stesso PI 4 (cfr. sul ruolo di PI 4 al riguardo, fra gli
altri atti, audizione PI 4 4.12.2007, AI 17 in inc. Pretura penale n. 10.2009.480, pag. 1; osservazioni presentate da PI 5 e PI 3 e dallo stesso PI 4).
Non vi sono elementi in atti da cui si possa
desumere che PI 3 è, in qualche modo, intervenuto nella stesura della
dichiarazione fiscale né che egli sia stato in qualche modo coinvolto in tale
operazione.
In queste condizioni, in applicazione del
principio in dubio pro reo, occorre considerare accertato che PI 3 non ha avuto
alcun ruolo né nella compilazione della dichiarazione fiscale né nel suo invio
alle autorità fiscali.
Pertanto, l’assoluzione di PI 3 non presta il
fianco a critica alcuna. Al momento della registrazione del versamento egli non
sapeva di fare una registrazione contraria alla realtà e, quindi, non gli può
essere attribuito nessun dolo (nemmeno eventuale) in relazione alla questione
fiscale. In seguito, egli non ha avuto alcun ruolo né nella compilazione né
nell’invio della dichiarazione fiscale: a questo stadio, quindi, per lui non
potevano, neppure, essere realizzati i presupposti oggettivi del reato.
L’accertamento pretorile secondo cui PI 3 non ha
mai agito nell’intento di frodare il fisco resiste, dunque, alla censura
d’arbitrio.
Il ricorso va, perciò, respinto anche in
relazione alla posizione di PI 3.
17.
Nel suo ricorso, il procuratore pubblico chiede, infine, che, in
riforma del giudizio impugnato, gli imputati vengano dichiarati
autori colpevoli del reato di falsità in documenti (ricorso, pag. 11).
17.1
Discutendo dell’imputazione dei tre accusati per il reato di falsità
in documenti - imputazione che faceva sostanzialmente loro carico di avere
allestito (o fatto allestire) una fattura datata 17 dicembre 2004 attestante,
contrariamente al vero, un costo delle opere di soli fr. 490'000.-, di avere
fatto uso di tale fattura inviandola al cliente ed inserendola nella
contabilità 2003 della M nonché di aver allestito (o fatto allestire) una falsa
contabilità dell’anno 2003, omettendo di inserire il ricavo di fr. 180'000.-
nel conto economico ed aumentando ingiustificatamente di pari importo il
credito correntista e di aver prodotto detti documenti all’autorità fiscale
(cfr. i decreti d’accusa) - il primo giudice ha, innanzitutto, osservato che “dal
punto di vista soggettivo la seconda parte dei fatti addebitati - cioè quella
relativa all’allestimento della falsa contabilità - decade per mancanza
d’intenzionalità da parte sia di PI 5, che di PI 3, che di PI 4, per quanto già
spiegato in relazione alle frodi fiscali” (sentenza impugnata, consid. 49
pag. 64).
Inoltre - sempre secondo il pretore - il reato prospettato decade anche
relativamente all’allestimento della fattura 17 dicembre 2004, non
rappresentando la stessa un documento ai sensi dell’art. 110 cifra 4 CPS. Il
pretore, in merito all’imputazione di aver fatto uso della fattura ha, infine,
rilevato che la stessa non era stata allegata alla contabilità 2003, ma a
quella del 2004 e che, non essendo stato tale fatto correttamente prospettato
dal procuratore pubblico, l’accusa non poteva, su questo punto, essere
considerata (sentenza impugnata, consid. 49 pag. 64).
17.2
Giusta l’art. 251 CP si ha falsità in
documenti quando chiunque, al fine di nuocere al patrimonio o ad altri diritti
di una persona o di procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, forma un
documento falso o altera un documento vero, oppure abusa dell’altrui firma
autentica o dell’altrui segno a mano autentico per formare un documento
suppostizio, oppure attesta o fa attestare in un documento, contrariamente alla
verità, un fatto di importanza giuridica, o fa uso, a scopo d'inganno, di un
tale documento.
L'art. 251 CP non reprime solo la falsificazione di un
documento (falso materiale) ma anche la redazione di un documento dal falso contenuto
(falso ideologico). Vi è falso ideologico se la realtà non corrisponde a ciò
che è affermato nel documento: è, cioè, menzognero il documento il cui
contenuto non corrisponde alla realtà pur emanando dal suo autore apparente
(DTF 126 IV 65 consid. 2a; DTF dell'11 ottobre 2007,6B_334/2007). Nel caso del
falso ideologico, non c’è inganno sulla persona dell’autore. Semplicemente, ciò
che l’autore dice non corrisponde al vero (Corboz, op. cit., n. 109 ad art. 251 CP). Se nel caso di falso materiale, l’art.
251.
CP esige che il documento falsificato sia un documento ai sensi dell’art.
110.
cpv. 4 CP, nel caso del falso ideologico, in virtù della giurisprudenza del
TF, la norma penale va applicata restrittivamente: la cosiddetta menzogna
scritta trascende in reato soltanto quando, dal profilo oggettivo, il documento
goda di particolare credibilità, sia, cioè, provvisto di un valore probatorio
accresciuto, di una capacità particolare di convincere, di una garanzia
speciale di veracità, di un’attitudine elevata a comprovare (Corboz, op. cit.,
n. 119 con riferimenti ad art. 251 CP; DTF 131 IV 125; 129 IV 130; 126 IV 65 consid. 2a pag. 68; 123 IV
61.
consid. 5b pag. 64, 122 IV 332 consid. 2c pag. 339).
Quest’esigenza di valore probatorio accresciuto
rispetto al caso di falso materiale è giustificata dal principio secondo cui è
maggiormente degna di protezione la fiducia che si può avere nel non essere
ingannati sull'identità dell'autore di un documento rispetto a quella che si
può riporre nel fatto che l'autore non menta (DTF 125 IV 273; STF 11 ottobre
2007,6B_334/2007; Corboz, op. cit., n. 129 ad art. 251 CP). Perché il falso sia punibile, il
documento deve essere tale da provare la veridicità di ciò che in realtà è
falso (DTF 123 IV 17 consid. 2c): tale forza probante può risultare
direttamente dalla legge (e dagli usi commerciali) o dalla natura stessa dello
scritto (DTF 122 IV 332 consid. 2a).
La “menzogna scritta” trascende in reato e
diventa, quindi, un falso ideologico soltanto quando, dal profilo oggettivo, il
documento gode di particolare credibilità per il valore che la legge o gli usi
commerciali gli conferiscono (bilancio, conto perdite e profitti, inventario:
Corboz, in ZBJV 131/1995 pag. 551) o per la persona che lo ha redatto, quando
questa ha una posizione analoga a quella di un garante (come per esempio un
funzionario, notaio, medico, architetto; cfr. Boog, Basler Kommentar,
Strafrecht II, n. 62 ad art. 251 CP).
La natura di documento di uno scritto - o meglio,
la sua forza probante - è relativa. Uno scritto può essere considerato un
documento - e, quindi, ad esso essere attribuita forza probante - per taluni
suoi aspetti e non per altri.
Una
fattura, ad esempio, è impropria, in linea di principio - ancorché munita di
ricevuta - a dimostrare la veridicità di quanto attesta. Essa può, però, essere
idonea a provare che le dichiarazioni ivi contenute emanano dal loro autore,
onde la punibilità (per falso materiale) di chi contraffà un tale atto (DTF 121
IV 131 con svariati altri esempi e rinvii di giurisprudenza, richiamati anche
in DTF 125 IV 278 consid. 3bb; DTF 132 IV 57 consid.
5.1
pag. 59-61, 126 IV 65 consid. 2a
pag. 62 e rinvii e pag. 67-68) oppure ancora può essere idonea a provare la
veridicità del suo contenuto e, perciò, acquista carattere di documento in
funzione della sua registrazione in contabilità (DTF 114 IV 31 in relazione ad un libro di cassa; cfr. Corboz, op. cit., n. 155-156 ad art. 251) oppure, ancora,
acquista carattere di documento ed è considerata idonea a provare la veridicità
del suo contenuto se siglata da un architetto (DTF 119 IV 54 consid. 2d) o da
un visto di controllo (DTF 131 IV 125, consid. 4.5).
Dal profilo soggettivo la falsità in documenti è punibile solo se commessa
intenzionalmente; il dolo eventuale è sufficiente. L’intenzione deve portare su
tutti gli elementi costitutivi del reato: ciò significa, in particolare, che
l’autore vuole o accetta il fatto che il documento contiene un’alterazione
della verità e che esso abbia forza probante relativamente a tale circostanza.
In ogni caso l’art. 251 CP esige, inoltre, che l’autore voglia ingannare
qualcuno: l’intenzione di ingannare è necessaria per creare la messa in
pericolo repressa dalla norma penale. Non è necessario che l'autore intenda
usare personalmente il documento per ingannare. È sufficiente che voglia o
accetti che un terzo ne faccia un uso ingannevole (DTF 101 IV 53 consid. I.3.a; Corboz, op. cit., n. 172 ad art. 251 CP; Boog, op. cit, ad
art. 251 CP, n. 87-89).
17.3
In concreto è pacifico che il
conto economico 2003 della M deve essere considerato un documento con carattere
probatorio accresciuto.
Ai considerandi precedenti, è stato accertato
che, a partire da dicembre 2004, i tre imputati erano consapevoli che la
registrazione dei fr. 180’000.- nel conto correntisti del 2003 non
corrispondeva alla realtà.
Nulla è stato accertato per il periodo
precedente: in particolare, è stato accertato che, al momento di tale
registrazione, nessuno dei tre imputati aveva una simile consapevolezza.
Se è pacifico che il mancato inserimento nel
conto economico del ricavo di fr. 180'000.- provenienti dal cliente P e
l’aumento per un pari importo, del credito correntista costituiscono, dal
profilo oggettivo, un falso ideologico, non vi può essere al riguardo
(allestimento di una falsa contabilità) alcuna condanna ex art. 251 CP in
assenza dell’accertamento di un dolo al riguardo.
Per quanto è della produzione di tale bilancio
all’autorità fiscale, gli accertamenti di cui sopra impongono la relativa assoluzione
di PI 5 e PI 3: il primo per assenza di dolo poiché, negligentemente, pensava
che il bilancio fosse “a posto”, il secondo (semplice impiegato a tempo
parziale) poiché non è, in alcun modo, intervenuto nei rapporti con l’autorità
fiscale.
Diverso è il caso per PI 4 che è colui che ha
causato l’inghippo (compensazione nell’esercizio successivo invece di una
correzione del bilancio 2003) ed è colui che ha trasmesso all’autorità fiscale
il bilancio che sapeva contenere un dato falso e, in sé, atto a diminuire il
debito d’imposta della SA del cui CdA era presidente (cfr., per il concorso del
reato ex art. 251 con quello di frode fiscale, DTF 133 IV 303 consid. 4.6; 122
IV 25 consid. 3c secondo cui l’art. 251 CP non è applicabile soltanto quando,
oltre al bilancio commerciale corretto di una SA, ne viene allestito un altro
falso, esclusivamente per fini fiscali; Sansonetti, op. cit., n. 49 ad art. 186).
Infine, in relazione all’assoluzione dall’imputazione di falso in documenti in
relazione alla fattura 17 dicembre 2004, il ricorso è irricevibile per mancanza
di motivazione: il primo giudice ha motivato tale suo giudizio con un rilievo
di natura procedurale (violazione del principio accusatorio) su cui il
ricorrente non si è minimamente espresso.
18.
Sulla
scorta di quanto sopra, per quanto ammissibile, il ricorso del procuratore
pubblico, deve essere parzialmente accolto nel senso che, in parziale riforma
del dispositivo n. 1 della sentenza impugnata, PI 4 è dichiarato autore
colpevole di frode fiscale in violazione dell’art. 186 cpv. 1 LIFD e dell’art.
269.
cpv. 1 LT (così come descritto nel DA) e di falsità in documenti ex art.
251.
CP per avere prodotto all’autorità fiscale un falso bilancio della M per
l’anno 2003.
Gli atti vanno rinviati ad un nuovo giudice della
Pretura penale per la commisurazione della pena da infliggere ad PI 4.
IV. Sulle
spese e sulle ripetibili
19.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 15 CPPti
combinato con l’art. 9 cpv. 1 CPPti).
- ricorso di PI 5:
Gli oneri
processuali sono posti a carico del ricorrente che rifonderà alla parte civile PC
fr. 500.- a titolo di ripetibili;
- ricorso di PI
2:
Gli oneri processuali sono a carico del ricorrente che rifonderà alla parte
civile PC fr. 500.- a titolo di ripetibili;
- ricorso del
procuratore pubblico:
Gli oneri
del ricorso sono posti a carico di PI 4 per 1/3 e per il resto dello Stato che
rifonderà a PI 5 e PI 3 fr. 700.- ciascuno per ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. ricorso
di PI 5
1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono
posti a carico del ricorrente che
rifonderà alla parte civile PC fr. 500.- a titolo di ripetibili.
II. ricorso
di PI 2
3. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
4. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono
posti a carico del ricorrente che rifonderà alla parte civile PC fr. 500.- a
titolo di ripetibili.
III. ricorso
del procuratore pubblico
5. Nella misura della sua ammissibilità, il ricorso è parzialmente accolto.
5.1. Di conseguenza, in parziale riforma del dispositivo n. 1 della
sentenza impugnata, PI 4 è dichiarato autore colpevole di frode fiscale in
violazione dell’art. 186 cpv. 1 LIFD e dell’art. 269 cpv. 1 LT (così come
descritto nel DA) e di falsità in documenti ex art. 251 CP per avere prodotto
all’autorità fiscale un falso bilancio della M per l’anno 2003.
5.2. Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per
la commisurazione della pena da infliggere a A. PI 4.
Per il resto,
la sentenza impugnata è confermata.
6. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico di PI 4 per 1/3
e per il resto a carico dello Stato che rifonderà a PI
5 e PI 3 fr. 700.- ciascuno per ripetibili.
7. Intimazione
a:
8. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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