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Decisione

17.2010.36

Ricorso contro la declaratoria di contumacia. Irregolarità della citazione al dibattimento; annullamento della citazione da parte della CRP ed effetto sospensivo. Violazione del principio della buona

12 ottobre 2010Italiano16 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con scritto 20 maggio 2010 il RI 1 ha presentato opposizione. Di conseguenza il 27 maggio 2010 il Ministero pubblico ha trasmesso

l'incarto penale per competenza alla Pretura penale. Con ordinanza di apertura

28 maggio 2010, il Presidente della Pretura penale ha ammesso i mezzi di prova

indicati dal decreto d'accusa, ha assegnato alle parti un termine di dieci

giorni per notificare le prove che si intendono assumere al dibattimento (con

riferimento all'art. 227 cpv. 1 e 3 CPP), nonché un medesimo termine per

eventualmente opporsi all'uso dibattimentale delle altre risultanze

dell'istruzione formale (con riferimento all'art. 227 cpv. 2 CPP). In data 1°

giugno 2010, prima della scadenza dei termini fissati con l'ordinanza 28 maggio

2010, il giudice della Pretura penale ha citato le parti a comparire nell'aula

udienze venerdì 4 giugno 2010 alle ore 9.00 per procedere al dibattimento;

anche l'aggiornamento del dibattimento era previsto prima della scadenza dei

termini della predetta ordinanza. Con ricorso 2 giugno 2010, il RI 1 ha chiesto alla Camera dei ricorsi penali (CRP) l'annullamento della citazione 1° giugno 2010 e la

fissazione del dibattimento per una data che tenesse conto delle normative

legali (art. 224, 228 e 230 CPP), il breve preavviso impedendogli, a suo dire,

tra l'altro di presenziare al dibattimento (per gli impegni professionali già

assunti e non prorogabili) e non permettendo all'avvocato difensore di

preparare e presenziare al dibattimento.

Con

decisione 2 giugno 2010, la CRP ha accolto il ricorso e annullato la citazione

1° giugno 2010 per il 4 giugno 2010. La CRP ha motivato la propria decisione ricordando

che l'art. 230 cpv. 3 CPP prevede che le citazioni siano staccate al più tardi

entro dieci giorni prima del dibattimento, termine minimo finalizzato a

consentire la preparazione del dibattimento, quindi non un termine d'ordine. La CRP ha aggiunto che il termine in questione deve essere messo in relazione con gli altri due

termini, di medesima durata, previsti dall'art. 227 cpv. 1 e 2 CPP, per la

notifica delle prove da assumere e per l'opposizione all'uso dibattimentale di

altre risultanze dell'istruzione formale. La CRP ha quindi ritenuto che la citazione non ossequiava il termine dell'art. 230 cpv. 3 CPP, e neppure i termini

dell'art. 227 cpv. 1 e 2 CPP, come pure che il dibattimento era stato indetto

prima ancora che fossero scaduti i termini assegnati con l'ordinanza d'apertura

del 28 maggio 2010. Più in generale, con riferimento all'art. 6 cifra 1 e cifra

3 litt. b CEDU, 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost, la CRP ha ribadito che il termine di 10 giorni surriferito, non è un termine d'ordine ma perentorio e che

l'imminente prescrizione non era un motivo sufficiente per soprassedere a tale

termine e per violare una norma legale chiara. Dati i tempi stretti, la CRP ha proceduto all'intimazione della decisione, facendola pervenire quello stesso 2 giugno

2010, al giudice della Pretura penale e alle parti anche per fax.

Il

giudice della Pretura penale ha preso conoscenza della predetta decisione il 2

giugno 2010 alle ore 18.00 (cfr. sentenza impugnata consid. 7). Il giorno

successivo, giovedì 3 giugno 2010, era giorno festivo del Corpus Domini.

C. La

mattina del 4 giugno 2010, la parte civile PC 1 e il suo patrocinatore si sono

presentati presso la sede della Pretura penale, benché il predetto

patrocinatore fosse comunque, a suo dire, quella mattina, “poco prima del

dibattimento” stato informato telefonicamente dalla segretaria della

menzionata decisione della CRP (cfr. osservazioni al ricorso, pag. 9 in alto). Il giudice della Pretura penale, preso atto “preliminarmente e prima dell'apertura del

procedimento” della dichiarazione del patrocinatore della parte civile di

voler interporre ricorso avverso la predetta decisione della CRP, ha ritenuto

di non poter “prescindere dall'apertura del dibattimento” in quanto “la

decisione della CRP (che non ha deciso sull'effetto sospensivo, ma

immediatamente nel merito)” non era “cresciuta in giudicato, potendo la

stessa essere impugnata al Tribunale federale” (verb. dib. pag. 1). Il

giudice della Pretura penale, alle ore 9.15, ha poi dichiarato aperto il

dibattimento e, in presenza della sola parte civile e del suo patrocinatore, ha

proceduto nelle forme contumaciali, verbalizzando che “l'accusato ed il suo

patrocinatore (entrambi citati al dibattimento)” avevano “dichiarato di

non intendere partecipare” (verb. dib. pag. 2 in basso e pag. 3 verso l'alto). Acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, come

pure gli accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla

Pretura penale e “sentito il patrocinatore della parte civile”, il

giudice della Pretura penale ha dichiarato chiusa la fase istruttoria alle ore

9.30 (verb. dib. pag. 3 nel mezzo). La parte civile ha poi ripercorso

brevemente i fatti, chiedendo, in conclusione, la conferma del decreto d'accusa.

Posti i quesiti per il giudizio, in assenza di opposizione ai quesiti, alle ore

9.42 il giudice della Pretura penale ha dichiarato definitivi i quesiti e

sospeso il dibattimento (verb. dib. pag. 4 in alto). Alle ore 10.25 il giudice della Pretura penale ha riaperto il dibattimento e, dopo aver motivato il

giudizio, ha dato lettura del dispositivo che prevedeva la conferma delle

imputazioni del decreto d'accusa, la condanna del RI 1 a pene più elevate rispetto a quelle proposte dal Procuratore Pubblico, e meglio alla pena

pecuniaria di fr. 48'500.–, corrispondente a cinquanta aliquote giornaliere da

fr. Fr. 970.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,

alla multa di fr. 1'000.–, al pagamento di tasse e spese giudiziarie di

complessivi fr. 7'200.–, come pure assegnazione di fr. 2'000.– alla parte

civile a titolo di ripetibili (verb. dib. pag. 4 dall'alto verso il basso). Alle

ore 12.05 la cancelleria della Pretura penale ha per finire informato per fax

il patrocinatore dell'accusato che il dibattimento era comunque “stato

effettuato per i motivi” rilevabili dal verbale del dibattimento, inviato “per

conoscenza” pure per fax (annesso al verb. dib./act. n. 8 incarto della

Pretura penale).

D. Contro la citata sentenza contumaciale, motivata poi per scritto, il

RI 1 ha inoltrato il 4 giugno 2010 una dichiarazione di ricorso alla Corte di

cassazione e di revisione penale. Nei motivi scitti del gravame, presentati il

successivo 13 luglio 2010, egli ha chiesto l'annullamento del giudizio, avendo,

a suo dire, il giudice della Pretura penale proceduto a torto nelle forme

contumaciali. Il 7 settembre 2010 il Procuratore Pubblico ha comunicato di non

avere particolari osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con

osservazioni 7 settembre 2010, la parte civile ha chiesto la reiezione del

ricorso e la conferma della decisione impugnata.

D. Con decisione 15 luglio 2010, il Tribunale federale aveva nel

frattempo dichiarato irricevibile il ricorso in materia penale interposto in

data 1° luglio 2010 dalla parte civile con richiesta di annullamento della

decisione 2 giugno 2010 e di conseguente convalida della citazione del

dibattimento per il 4 giugno 2010. Con il ricorso PC 1 non aveva comunque

postulato effetto sospensivo, ma di tenere in sospeso la trattazione del

ricorso “sino al giudizio sul caso da parte della Corte di cassazione e

revisione penale del Canton Ticino”.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere

presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a

base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il

ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per

arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).

Contro una sentenza pronunciata in contumacia, il

ricorso per cassazione è ammissibile limitatamente alla declaratoria di

contumacia (CCRP 2.12.2009, inc. 17.2009.54; CCRP 5.03.2008, inc. 17.2008.14;

CCRP 22.11.2005, inc. 17.2005.44; Rep. 1982 pag. 194).

2.

Nel ricorso il RI 1 impugna la declaratoria di contumacia. Egli si

aggrava per il fatto che il dibattimento è stato celebrato in assenza di

citazione della sua persona, essendo la citazione, emessa dal giudice della

Pretura penale il 1°/2 giugno 2010 per un dibattimento al 4 giugno 2010, alle

ore 9.00, stata annullata dalla CRP con sentenza 2 giugno 2010, immediatamente

esecutiva. A titolo abbondanziale il RI 1 ha sostenuto che comunque la citazione non era regolare e che, in ogni caso, la sua assenza era giustificata.

3.

Come indicato al consid. 1, in applicazione dell'art. 288 lett. b CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per vizi essenziali di

procedura a condizione che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità appena

possibile. In concreto ciò è il caso: il ricorrente è stato informato

dell'avvenuta celebrazione del dibattimento alle ore 12.05 del 4 giugno 2010,

con l'invio per fax del verbale del dibattimento da parte della cancelleria

della Pretura penale (annesso al verb. dib./act. n. 8 incarto della Pretura

penale). Quel medesimo giorno il ricorrente ha eccepito, nell'ambito di un

istanza di nuovo giudizio ex art. 277 CPP, notificata con “raccomandata a

mano”, che la tenuta del dibattimento reiterava “gravi violazioni della

procedura”, avendo la CRP “accolto il ricorso annullando la citazione”

e che la citazione del 1° giugno 2010 violava comunque “diverse norme legali”

(act. n. 10 incarto della Pretura penale).

4.

Il ricorrente sostiene di essere stato considerato a torto

contumace. A ragione.

4.1

E' contumace l'imputato che, citato regolarmente a comparire di

persona, non si presenta al dibattimento, la regolarità della citazione

costituendo la condizione sine qua non della validità del giudizio (Piquerez, Traité de procédure pénale

suisse, 2a ed., Ginevra-Zurigo-Basilea 2006, n. 1168 pag. 734). Per

poter rendere un giudizio in contumacia, il giudice deve aver citato

regolarmente l'imputato per il dibattimento, nel rispetto delle forme e dei

termini di citazione (Piquerez,

op. cit., n. 1170 pag. 735; Hauser/Schweri/Hartmann,

Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2005, § 91 n. 15-16).

4.2

Nel caso in esame, la citazione del dibattimento spiccata dal

giudice della Pretura penale il 1°/2 giugno 2010 per un dibattimento al 4 giugno

2010, alle ore 9.00, era stata annullata dalla CRP con sentenza 2 giugno 2010,

che aveva accolto il ricorso presentato quel medesimo giorno dall'imputato RI 1.

La decisione, anticipata per fax la sera del 2 giugno 2010 (vista l'urgenza ed

essendo il giorno successivo festivo) era nota al giudice (cfr. sentenza

impugnata pag. 7 consid. 7) e alle parti (parte civile compresa: cfr. osservazioni

al ricorso, pag. 9 in alto) prima dell'inizio del dibattimento. Il fatto che la CRP si fosse pronunciata direttamente nel merito, in un brevissimo lasso di tempo, e non

sull'effetto sospensivo (pure postulato dal RI 1) – addotto dal giudice della

Pretura penale a sostegno della non esecutività della decisione – costituiva

semmai un elemento in più per il giudice per attenersi scrupolosamente ed

immediatamente alla decisione dell'autorità superiore di ricorso. La mattina

del 4 giugno 2010, del resto, non era pendente alcun ricorso al Tribunale

federale avverso la decisione della CRP, con domanda di effetto sospensivo. Diversamente

da quanto ritenuto dal primo giudice, la decisione della CRP era dunque esecutiva,

non bastando la semplice manifestazione di intenzione di ricorrere al Tribunale

federale – resa nota al giudice dalla parte civile – a sospendere l'esecutività

della sentenza. Per altro, come rettamente evidenziato dal ricorrente, a norma

dell'art. 103 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale non ha di regola

effetto sospensivo (Donzallaz,

Loi sur Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4147 pag. 1505) e nel

caso concreto non ricorreva alcuno dei casi particolari per i quali l'effetto

sospensivo è eccezionalmente previsto, a norma dell'art. 103 cpv. 2 LTF. Tant'é

che, nel proprio ricorso poi introdotto il 1° luglio 2010 al Tribunale federale

avverso la menzionata decisione della CRP, la parte civile neppure ha postulato

la concessione dell'effetto sospensivo.

La mattina del 4 giugno 2010 non esisteva dunque alcuna valida

citazione che astringeva l'accusato a comparire nell'aula del dibattimento. Già

per questo motivo il ricorso merita di essere accolto.

4.3

Comunque, anche qualora la decisione della CRP non fosse stata

immediatamente esecutiva, non poteva sfuggire al giudice della Pretura penale

che la citazione da lui spiccata il 1°/2 giugno 2010, per un dibattimento al 4

giugno 2010, alle ore 9.00, era palesemente irregolare, contravvenendo ai

chiari termini previsti dalla procedura penale ticinese (art. 230 cpv. 3 CPP) ed

essendo in urto flagrante con i termini di 10 giorni concessi dalla medesima

Pretura il 28 maggio 2010 per notificare le prove da assumere al dibattimento

(con riferimento all'art. 227 cpv. 1 e 3 CPP), nonché per eventualmente opporsi

all'uso dibattimentale delle altre risultanze dell'istruzione formale (con

riferimento all'art. 227 cpv. 2 CPP), termini, questi ultimi, che non

risultavano scaduti né al momento della notifica della citazione né il giorno

in cui era previsto il dibattimento. In simili circostanze, il giudice della

Pretura penale non poteva non rendersi conto che la notifica della citazione

risultava anche chiaramente contraria al principio della buona fede

processuale.

Oltre a ciò, va evidenziato che il RI 1, con lettera 2 giugno 2010 –

trasmessa alla Pretura anche per fax (act. n. 6 incarto della Pretura penale) –

aveva chiesto, motivandolo, il rinvio di un dibattimento citato in termini di

tempo così brevi. Il giudice della Pretura penale non poteva non avvedersi che

il fatto di non dare neppure risposta a detta richiesta e di riportare a

verbale la comunicazione scritta 2 giugno 2010 dell'imputato e del suo

patrocinatore (conseguente alla menzionata richiesta di rinvio) di non

partecipazione al dibattimento – comunicazione per altro superata dalla

decisione della CRP, che questi ultimi, la mattina del 4 giugno 2010, potevano

legittimamente ritenere valida ed immediatamente esecutiva – ostava nuovamente

alla buona fede processuale, rendendo ancor più irregolare la citazione e la

celebrazione del dibattimento.

Anche per questi motivi il ricorso merita di essere accolto, senza che

sia necessario – viste le flagranti irregolarità procedurali di cui sopra –

esaminare le ulteriori considerazioni delle parti.

5.

Il primo giudice ha motivato il suo agire, con esigenze di

opportunità processuale attinenti alla salvaguardia della prescrizione penale.

E' opportuno ricordare che non spetta al giudice prestarsi ad artifizi procedurali

palesemente in urto con le norme di procedura e con le decisioni di un'autorità

superiore di ricorso, per porre rimedio all'imminenza della prescrizione,

determinata, non da ultimo, anche dal ritardo (quasi cinque anni) con cui i

fatti sono stati denunciati all'autorità inquirente.

6.

Visto quanto precede, in accoglimento del ricorso, la sentenza

impugnata va annullata e gli atti rinviati ad un nuovo giudice della Pretura

penale per le decisioni di sua competenza. Gli oneri processuali vanno caricati

allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000.– al RI 1 per ripetibili

(art. 9 cpv. 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è

annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per

le decisioni di sua competenza.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.–

b) spese

complessive fr. 200.–

fr. 1'200.–

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al

RI 1 fr. 1'000.– per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

Il vicepresidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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