17.2010.36
Ricorso contro la declaratoria di contumacia. Irregolarità della citazione al dibattimento; annullamento della citazione da parte della CRP ed effetto sospensivo. Violazione del principio della buona
12 ottobre 2010Italiano16 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2010.36
Data decisione, Autorità:
12.10.2010, CCRP
Titolo:
Ricorso contro la declaratoria di contumacia. Irregolarità della citazione al dibattimento; annullamento della citazione da parte della CRP ed effetto sospensivo. Violazione del principio della buona fede da parte del giudice
AGGIORNAMENTO DEL DIBATTIMENTO
BUONA FEDE
GIUDIZIO CONTUMACIALE
art. 227 cpv. 1 CPP-TI
art. 227 cpv. 2 CPP-TI
art. 227 cpv. 3 CPP-TI
art. 230 cpv. 3 CPP-TI
Incarto n.
17.2010.36
Lugano
12 ottobre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Lardelli, vicepresidente,
Pellegrini e Walser
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 13 luglio 2010 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 4 giugno 2010 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. A seguito di denuncia penale presentata il 7 marzo 2008 da, il
Ministero Pubblico ha avviato il 10 marzo 2008 un procedimento penale a carico
del RI 1, per lesioni colpose gravi, per fatti avvenuti il 4/5 giugno 2003 a __________. Con decreto d'accusa 4 maggio 2010 il Procuratore Pubblico ha riconosciuto il RI 1
autore colpevole di lesioni colpose gravi per avere, nel periodo 4/5 giugno 2003, a __________, per imprevidenza colpevole, cagionato un grave danno al corpo e/o alla salute di PC
1, e meglio “per avere omesso, nella sua qualità di medico chirurgo, dopo un
intervento di plastica al ginocchio sinistro, di porre corretta tempestiva
diagnosi sull'origine della presenza di dolore al polpaccio (crampiformi) e
alla caviglia, dei disturbi alla sensibilità della pianta del piede,
rispettivamente di una tumefazione alla caviglia e a tutto il polpaccio e dei
disturbi alla mobilità (attiva e passiva) della caviglia, sviluppati dalla
paziente, procedendo ad esami inadeguati quali eco doppler, e risonanza magnetica,
che non permisero di formulare la diagnosi (relativo trattamento) di sindrome
compartimentale del compartimento posteriore profondo e del compartimento
antero laterale, riscontrabili effettuando invece una misurazione della
pressione all'interno del compartimenti come descritto dalla perizia giudiziaria
del 27.11.2009/2.12.2009, provocando alla paziente l'insorgenza di un piede
paritetico con sequele menomanti a tutt'oggi persistenti come descritto nel
parere del perito di data 15 marzo 2010” e ne ha
proposto la condanna alla pena pecuniaria di fr. 39'000.–, corrispondente a
cinquanta aliquote giornaliere da fr. Fr. 780.–, sospesa condizionalmente per
un periodo di prova di due anni e al pagamento di tasse e spese.
Fatti
B. Con scritto 20 maggio 2010 il RI 1 ha presentato opposizione. Di conseguenza il 27 maggio 2010 il Ministero pubblico ha trasmesso
l'incarto penale per competenza alla Pretura penale. Con ordinanza di apertura
28 maggio 2010, il Presidente della Pretura penale ha ammesso i mezzi di prova
indicati dal decreto d'accusa, ha assegnato alle parti un termine di dieci
giorni per notificare le prove che si intendono assumere al dibattimento (con
riferimento all'art. 227 cpv. 1 e 3 CPP), nonché un medesimo termine per
eventualmente opporsi all'uso dibattimentale delle altre risultanze
dell'istruzione formale (con riferimento all'art. 227 cpv. 2 CPP). In data 1°
giugno 2010, prima della scadenza dei termini fissati con l'ordinanza 28 maggio
2010, il giudice della Pretura penale ha citato le parti a comparire nell'aula
udienze venerdì 4 giugno 2010 alle ore 9.00 per procedere al dibattimento;
anche l'aggiornamento del dibattimento era previsto prima della scadenza dei
termini della predetta ordinanza. Con ricorso 2 giugno 2010, il RI 1 ha chiesto alla Camera dei ricorsi penali (CRP) l'annullamento della citazione 1° giugno 2010 e la
fissazione del dibattimento per una data che tenesse conto delle normative
legali (art. 224, 228 e 230 CPP), il breve preavviso impedendogli, a suo dire,
tra l'altro di presenziare al dibattimento (per gli impegni professionali già
assunti e non prorogabili) e non permettendo all'avvocato difensore di
preparare e presenziare al dibattimento.
Con
decisione 2 giugno 2010, la CRP ha accolto il ricorso e annullato la citazione
1° giugno 2010 per il 4 giugno 2010. La CRP ha motivato la propria decisione ricordando
che l'art. 230 cpv. 3 CPP prevede che le citazioni siano staccate al più tardi
entro dieci giorni prima del dibattimento, termine minimo finalizzato a
consentire la preparazione del dibattimento, quindi non un termine d'ordine. La CRP ha aggiunto che il termine in questione deve essere messo in relazione con gli altri due
termini, di medesima durata, previsti dall'art. 227 cpv. 1 e 2 CPP, per la
notifica delle prove da assumere e per l'opposizione all'uso dibattimentale di
altre risultanze dell'istruzione formale. La CRP ha quindi ritenuto che la citazione non ossequiava il termine dell'art. 230 cpv. 3 CPP, e neppure i termini
dell'art. 227 cpv. 1 e 2 CPP, come pure che il dibattimento era stato indetto
prima ancora che fossero scaduti i termini assegnati con l'ordinanza d'apertura
del 28 maggio 2010. Più in generale, con riferimento all'art. 6 cifra 1 e cifra
3 litt. b CEDU, 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost, la CRP ha ribadito che il termine di 10 giorni surriferito, non è un termine d'ordine ma perentorio e che
l'imminente prescrizione non era un motivo sufficiente per soprassedere a tale
termine e per violare una norma legale chiara. Dati i tempi stretti, la CRP ha proceduto all'intimazione della decisione, facendola pervenire quello stesso 2 giugno
2010, al giudice della Pretura penale e alle parti anche per fax.
Il
giudice della Pretura penale ha preso conoscenza della predetta decisione il 2
giugno 2010 alle ore 18.00 (cfr. sentenza impugnata consid. 7). Il giorno
successivo, giovedì 3 giugno 2010, era giorno festivo del Corpus Domini.
C. La
mattina del 4 giugno 2010, la parte civile PC 1 e il suo patrocinatore si sono
presentati presso la sede della Pretura penale, benché il predetto
patrocinatore fosse comunque, a suo dire, quella mattina, “poco prima del
dibattimento” stato informato telefonicamente dalla segretaria della
menzionata decisione della CRP (cfr. osservazioni al ricorso, pag. 9 in alto). Il giudice della Pretura penale, preso atto “preliminarmente e prima dell'apertura del
procedimento” della dichiarazione del patrocinatore della parte civile di
voler interporre ricorso avverso la predetta decisione della CRP, ha ritenuto
di non poter “prescindere dall'apertura del dibattimento” in quanto “la
decisione della CRP (che non ha deciso sull'effetto sospensivo, ma
immediatamente nel merito)” non era “cresciuta in giudicato, potendo la
stessa essere impugnata al Tribunale federale” (verb. dib. pag. 1). Il
giudice della Pretura penale, alle ore 9.15, ha poi dichiarato aperto il
dibattimento e, in presenza della sola parte civile e del suo patrocinatore, ha
proceduto nelle forme contumaciali, verbalizzando che “l'accusato ed il suo
patrocinatore (entrambi citati al dibattimento)” avevano “dichiarato di
non intendere partecipare” (verb. dib. pag. 2 in basso e pag. 3 verso l'alto). Acquisiti gli atti formanti l'incarto del Ministero pubblico, come
pure gli accertamenti sulla situazione personale ed economica eseguiti dalla
Pretura penale e “sentito il patrocinatore della parte civile”, il
giudice della Pretura penale ha dichiarato chiusa la fase istruttoria alle ore
9.30 (verb. dib. pag. 3 nel mezzo). La parte civile ha poi ripercorso
brevemente i fatti, chiedendo, in conclusione, la conferma del decreto d'accusa.
Posti i quesiti per il giudizio, in assenza di opposizione ai quesiti, alle ore
9.42 il giudice della Pretura penale ha dichiarato definitivi i quesiti e
sospeso il dibattimento (verb. dib. pag. 4 in alto). Alle ore 10.25 il giudice della Pretura penale ha riaperto il dibattimento e, dopo aver motivato il
giudizio, ha dato lettura del dispositivo che prevedeva la conferma delle
imputazioni del decreto d'accusa, la condanna del RI 1 a pene più elevate rispetto a quelle proposte dal Procuratore Pubblico, e meglio alla pena
pecuniaria di fr. 48'500.–, corrispondente a cinquanta aliquote giornaliere da
fr. Fr. 970.–, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni,
alla multa di fr. 1'000.–, al pagamento di tasse e spese giudiziarie di
complessivi fr. 7'200.–, come pure assegnazione di fr. 2'000.– alla parte
civile a titolo di ripetibili (verb. dib. pag. 4 dall'alto verso il basso). Alle
ore 12.05 la cancelleria della Pretura penale ha per finire informato per fax
il patrocinatore dell'accusato che il dibattimento era comunque “stato
effettuato per i motivi” rilevabili dal verbale del dibattimento, inviato “per
conoscenza” pure per fax (annesso al verb. dib./act. n. 8 incarto della
Pretura penale).
D. Contro la citata sentenza contumaciale, motivata poi per scritto, il
RI 1 ha inoltrato il 4 giugno 2010 una dichiarazione di ricorso alla Corte di
cassazione e di revisione penale. Nei motivi scitti del gravame, presentati il
successivo 13 luglio 2010, egli ha chiesto l'annullamento del giudizio, avendo,
a suo dire, il giudice della Pretura penale proceduto a torto nelle forme
contumaciali. Il 7 settembre 2010 il Procuratore Pubblico ha comunicato di non
avere particolari osservazioni e di rimettersi al giudizio di questa Corte. Con
osservazioni 7 settembre 2010, la parte civile ha chiesto la reiezione del
ricorso e la conferma della decisione impugnata.
D. Con decisione 15 luglio 2010, il Tribunale federale aveva nel
frattempo dichiarato irricevibile il ricorso in materia penale interposto in
data 1° luglio 2010 dalla parte civile con richiesta di annullamento della
decisione 2 giugno 2010 e di conseguente convalida della citazione del
dibattimento per il 4 giugno 2010. Con il ricorso PC 1 non aveva comunque
postulato effetto sospensivo, ma di tenere in sospeso la trattazione del
ricorso “sino al giudizio sul caso da parte della Corte di cassazione e
revisione penale del Canton Ticino”.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP, il ricorso per cassazione può essere
presentato per errata applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a
base della sentenza (lett. a), per vizi essenziali di procedura, purché il
ricorrente abbia eccepito l’irregolarità non appena possibile (lett. b) e per
arbitrio nell’accertamento dei fatti (lett. c).
Contro una sentenza pronunciata in contumacia, il
ricorso per cassazione è ammissibile limitatamente alla declaratoria di
contumacia (CCRP 2.12.2009, inc. 17.2009.54; CCRP 5.03.2008, inc. 17.2008.14;
CCRP 22.11.2005, inc. 17.2005.44; Rep. 1982 pag. 194).
2.
Nel ricorso il RI 1 impugna la declaratoria di contumacia. Egli si
aggrava per il fatto che il dibattimento è stato celebrato in assenza di
citazione della sua persona, essendo la citazione, emessa dal giudice della
Pretura penale il 1°/2 giugno 2010 per un dibattimento al 4 giugno 2010, alle
ore 9.00, stata annullata dalla CRP con sentenza 2 giugno 2010, immediatamente
esecutiva. A titolo abbondanziale il RI 1 ha sostenuto che comunque la citazione non era regolare e che, in ogni caso, la sua assenza era giustificata.
3.
Come indicato al consid. 1, in applicazione dell'art. 288 lett. b CPP, il ricorso per cassazione può essere presentato per vizi essenziali di
procedura a condizione che il ricorrente abbia eccepito l'irregolarità appena
possibile. In concreto ciò è il caso: il ricorrente è stato informato
dell'avvenuta celebrazione del dibattimento alle ore 12.05 del 4 giugno 2010,
con l'invio per fax del verbale del dibattimento da parte della cancelleria
della Pretura penale (annesso al verb. dib./act. n. 8 incarto della Pretura
penale). Quel medesimo giorno il ricorrente ha eccepito, nell'ambito di un
istanza di nuovo giudizio ex art. 277 CPP, notificata con “raccomandata a
mano”, che la tenuta del dibattimento reiterava “gravi violazioni della
procedura”, avendo la CRP “accolto il ricorso annullando la citazione”
e che la citazione del 1° giugno 2010 violava comunque “diverse norme legali”
(act. n. 10 incarto della Pretura penale).
4.
Il ricorrente sostiene di essere stato considerato a torto
contumace. A ragione.
4.1
E' contumace l'imputato che, citato regolarmente a comparire di
persona, non si presenta al dibattimento, la regolarità della citazione
costituendo la condizione sine qua non della validità del giudizio (Piquerez, Traité de procédure pénale
suisse, 2a ed., Ginevra-Zurigo-Basilea 2006, n. 1168 pag. 734). Per
poter rendere un giudizio in contumacia, il giudice deve aver citato
regolarmente l'imputato per il dibattimento, nel rispetto delle forme e dei
termini di citazione (Piquerez,
op. cit., n. 1170 pag. 735; Hauser/Schweri/Hartmann,
Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea-Ginevra-Monaco 2005, § 91 n. 15-16).
4.2
Nel caso in esame, la citazione del dibattimento spiccata dal
giudice della Pretura penale il 1°/2 giugno 2010 per un dibattimento al 4 giugno
2010, alle ore 9.00, era stata annullata dalla CRP con sentenza 2 giugno 2010,
che aveva accolto il ricorso presentato quel medesimo giorno dall'imputato RI 1.
La decisione, anticipata per fax la sera del 2 giugno 2010 (vista l'urgenza ed
essendo il giorno successivo festivo) era nota al giudice (cfr. sentenza
impugnata pag. 7 consid. 7) e alle parti (parte civile compresa: cfr. osservazioni
al ricorso, pag. 9 in alto) prima dell'inizio del dibattimento. Il fatto che la CRP si fosse pronunciata direttamente nel merito, in un brevissimo lasso di tempo, e non
sull'effetto sospensivo (pure postulato dal RI 1) – addotto dal giudice della
Pretura penale a sostegno della non esecutività della decisione – costituiva
semmai un elemento in più per il giudice per attenersi scrupolosamente ed
immediatamente alla decisione dell'autorità superiore di ricorso. La mattina
del 4 giugno 2010, del resto, non era pendente alcun ricorso al Tribunale
federale avverso la decisione della CRP, con domanda di effetto sospensivo. Diversamente
da quanto ritenuto dal primo giudice, la decisione della CRP era dunque esecutiva,
non bastando la semplice manifestazione di intenzione di ricorrere al Tribunale
federale – resa nota al giudice dalla parte civile – a sospendere l'esecutività
della sentenza. Per altro, come rettamente evidenziato dal ricorrente, a norma
dell'art. 103 cpv. 1 LTF, il ricorso al Tribunale federale non ha di regola
effetto sospensivo (Donzallaz,
Loi sur Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, n. 4147 pag. 1505) e nel
caso concreto non ricorreva alcuno dei casi particolari per i quali l'effetto
sospensivo è eccezionalmente previsto, a norma dell'art. 103 cpv. 2 LTF. Tant'é
che, nel proprio ricorso poi introdotto il 1° luglio 2010 al Tribunale federale
avverso la menzionata decisione della CRP, la parte civile neppure ha postulato
la concessione dell'effetto sospensivo.
La mattina del 4 giugno 2010 non esisteva dunque alcuna valida
citazione che astringeva l'accusato a comparire nell'aula del dibattimento. Già
per questo motivo il ricorso merita di essere accolto.
4.3
Comunque, anche qualora la decisione della CRP non fosse stata
immediatamente esecutiva, non poteva sfuggire al giudice della Pretura penale
che la citazione da lui spiccata il 1°/2 giugno 2010, per un dibattimento al 4
giugno 2010, alle ore 9.00, era palesemente irregolare, contravvenendo ai
chiari termini previsti dalla procedura penale ticinese (art. 230 cpv. 3 CPP) ed
essendo in urto flagrante con i termini di 10 giorni concessi dalla medesima
Pretura il 28 maggio 2010 per notificare le prove da assumere al dibattimento
(con riferimento all'art. 227 cpv. 1 e 3 CPP), nonché per eventualmente opporsi
all'uso dibattimentale delle altre risultanze dell'istruzione formale (con
riferimento all'art. 227 cpv. 2 CPP), termini, questi ultimi, che non
risultavano scaduti né al momento della notifica della citazione né il giorno
in cui era previsto il dibattimento. In simili circostanze, il giudice della
Pretura penale non poteva non rendersi conto che la notifica della citazione
risultava anche chiaramente contraria al principio della buona fede
processuale.
Oltre a ciò, va evidenziato che il RI 1, con lettera 2 giugno 2010 –
trasmessa alla Pretura anche per fax (act. n. 6 incarto della Pretura penale) –
aveva chiesto, motivandolo, il rinvio di un dibattimento citato in termini di
tempo così brevi. Il giudice della Pretura penale non poteva non avvedersi che
il fatto di non dare neppure risposta a detta richiesta e di riportare a
verbale la comunicazione scritta 2 giugno 2010 dell'imputato e del suo
patrocinatore (conseguente alla menzionata richiesta di rinvio) di non
partecipazione al dibattimento – comunicazione per altro superata dalla
decisione della CRP, che questi ultimi, la mattina del 4 giugno 2010, potevano
legittimamente ritenere valida ed immediatamente esecutiva – ostava nuovamente
alla buona fede processuale, rendendo ancor più irregolare la citazione e la
celebrazione del dibattimento.
Anche per questi motivi il ricorso merita di essere accolto, senza che
sia necessario – viste le flagranti irregolarità procedurali di cui sopra –
esaminare le ulteriori considerazioni delle parti.
5.
Il primo giudice ha motivato il suo agire, con esigenze di
opportunità processuale attinenti alla salvaguardia della prescrizione penale.
E' opportuno ricordare che non spetta al giudice prestarsi ad artifizi procedurali
palesemente in urto con le norme di procedura e con le decisioni di un'autorità
superiore di ricorso, per porre rimedio all'imminenza della prescrizione,
determinata, non da ultimo, anche dal ritardo (quasi cinque anni) con cui i
fatti sono stati denunciati all'autorità inquirente.
6.
Visto quanto precede, in accoglimento del ricorso, la sentenza
impugnata va annullata e gli atti rinviati ad un nuovo giudice della Pretura
penale per le decisioni di sua competenza. Gli oneri processuali vanno caricati
allo Stato (art. 15 cpv. 2 CPP), che verserà fr. 1'000.– al RI 1 per ripetibili
(art. 9 cpv. 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto. Di conseguenza, la sentenza impugnata è
annullata e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per
le decisioni di sua competenza.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.–
b) spese
complessive fr. 200.–
fr. 1'200.–
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al
RI 1 fr. 1'000.– per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
Il vicepresidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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