17.2010.37
Lesioni semplici; principio in dubio pro reo, arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Rinvio degli atti in prima istanza
12 gennaio 2011Italiano18 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.37
Data decisione, Autorità:
12.01.2011, CCRP
Titolo:
Lesioni semplici; principio in dubio pro reo, arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Rinvio degli atti in prima istanza
ARBITRIO
IN DUBIO PRO REO
LESIONE SEMPLICE
art. 6 cpv. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 123 CPS
art. 14 cpv. 2 ONU 2
Incarto n.
17.2010.37
Locarno
12 gennaio 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione
penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il
22 giugno 2010 da
RI 1 (PC)
rappr. dall' PA 1
contro la sentenza emanata il 2 giugno
2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
RI 2
rappr. dall' DI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa 14 maggio 2009, il procuratore pubblico ha riconosciuto
RI 2 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________, il 7
dicembre 2008, intenzionalmente colpito RI 1 con due calci alla coscia ed un
pugno al volto, provocando la rottura di due incisivi superiori.
In
applicazione della pena, il procuratore pubblico ne ha proposto la condanna alla
pena pecuniaria di venti aliquote giornaliere da fr. 60.- ciascuna, per
complessivi fr. 1'200.-, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due
anni oltre alla multa di fr. 800.- e al pagamento di tasse e spese.
Fatti
B. Statuendo sull’opposizione presentata dall’accusato, in data 2
giugno 2010 il giudice della Pretura penale ha prosciolto RI 2 dall’accusa di lesioni
semplici in applicazione del principio in dubio pro reo, respingendo
altresì le pretese di parte civile e mettendo tasse e spese a carico dello
Stato.
C. Contro la sentenza del giudice della Pretura penale la parte civile ha
inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso. Nei motivi del gravame,
presentato il 22/23 giugno 2010, RI 1 contesta il proscioglimento di RI 2
invocando un accertamento arbitrario dei fatti, vizi essenziali di procedura e
un’applicazione errata del diritto.
D. Con scritto 12 agosto 2010, il procuratore pubblico ha comunicato di
non avere particolari osservazioni al gravame, ritenendo comunque corrette le
tesi esposte dalla parte civile nel suo ricorso e associandosi a quanto
postulato.
Con osservazioni 23 agosto 2010, RI 2 ha, per contro, chiesto la reiezione del ricorso.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l’art 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) -
il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b),
ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP TI) e
che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112.
Ia consid. 3 pag. 371).
2.
Nel suo gravame, RI 1 censura il proscioglimento dell’accusato in
applicazione del principio in dubio pro reo e critica, in particolare,
il modo di procedere del primo giudice a seguito di quanto ammesso
dall’imputato in relazione alla testimonianza di __________.
2.1
Nella sentenza impugnata il giudice della Pretura penale ha riferito
che la sera del 7 dicembre 2008, dopo aver passato la serata a __________ con
dei colleghi consumando diversi alcolici, la parte civile RI 1 ha incontrato l’accusato RI 2 in zona __________ (sentenza impugnata, consid. 1, pag. 3).
Quest’ultimo era all’interno della sua automobile, in compagnia dell’amica __________,
e aveva accostato in prossimità delle strisce pedonali per farla scendere.
Riconosciuto RI 2 per averlo già visto nel negozio dove lavorava, RI 1 ha dato con la mano un forte colpo al vetro posteriore destro dell’automobile (sentenza impugnata,
consid. 1, pag. 3).
Dopo questa contestualizzazione della vicenda, il
primo giudice ha rilevato che quanto accaduto successivamente non ha potuto
essere determinato con certezza ed ha esposto in sentenza le varie versioni
desumibili dagli atti.
In primo luogo, quella fornita dalla parte civile
che ha raccontato di aver ricevuto da RI 2 due calci alle gambe e uno o due
pugni in pieno volto, a seguito del/i quale/i gli si sono spezzati i due
incisivi, sputati seduta stante (sentenza impugnata, consid. 2.1, pag. 4).
Il primo giudice ha, in seguito, riferito la
versione dell’accusato RI 2 che ha asserito di avere sferrato un
“calcio/spinta” all’addome della parte civile - secondo una tecnica di difesa
conosciuta in quanto agente di sicurezza - ma di non avere dato alcun colpo “di
offesa” (sentenza impugnata, consid. 2.2, pag. 4).
Nella sentenza impugnata viene, poi, citata la
testimonianza di __________ (l’amica dell’imputato che era con lui sulla
vettura) che non ha avvalorato nessuna delle due tesi in quanto ha dichiarato
di non avere avuto “modo di vedere quello che stava succedendo, in quanto
non mi piacciono queste situazioni, per tale motivo evito di guardarle”
(sentenza impugnata, consid. 2.3, pag. 4).
Infine, il primo giudice ha riportato la versione
dei fatti fornita dal passante, __________, che ha dichiarato di avere sentito
il colpo alla carrozzeria e di avere, subito dopo, visto uscire dalla vettura
il conducente che “si dirigeva verso un giovane che riconoscevo nel RI 1” e, poi, di avere visto “il
conducente” (cioè, l’uomo sceso dalla vettura) che “sferrava dei colpi
al Nima, più precisamente due calci alle cosce e due pugni al volto,
quest’ultimi non so dire se fossero andati a segno” (sentenza impugnata,
consid. 4, pag. 5).
Rilevato che:
-
il teste non è stato in grado di confermare se i colpi siano andati a segno e
siano stati causa della frattura delle corone degli incisivi del querelante
(sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5);
-
“a rendere tutto ancora più incerto” vi è il fatto che RI 1 quella sera
avesse consumato bevande alcoliche, il cui influsso ha compromesso “presumibilmente
pure la sua percezione e facoltà di analisi critica delle circostanze”
(sentenza impugnata, consid. 5, pag. 6);
-
RI 1 quella sera non ha detto nulla, né alla Polizia né ad altri, in relazione
alla rottura dei denti, recandosi al pronto soccorso solo il 9 dicembre
seguente (data della querela sporta contro ignoti), ove è stata riscontrata “una
ferita lacero contusa cicatrizzata a carico della mucosa del labbro superiore”
e “le corone dei due incisivi superiori fratturati” (sentenza impugnata,
consid. 6, pag. 6);
il primo giudice ha concluso che quanto accaduto
quella sera non poteva essere determinato con certezza - non potendosi escludere
ipotesi differenti rispetto alla tesi accusatoria - e, perciò, ha deciso di
prosciogliere l’accusato in applicazione del principio in dubio pro reo (sentenza
impugnata, consid. 4,5 e 6, pag. 5 e 6).
Ciò detto, ricordando che, interpellato ex art.
252.
CPP TI; l’imputato ha dichiarato di essere stato lui a suggerire all’amica
di dire alla polizia di non avere visto nulla per non essere coinvolta nella
procedura, il primo giudice ha precisato che tale circostanza non era tale da
modificare la sostanza della sua decisione e la sua assoluzione in virtù del
principio in dubio pro reo. Pertanto, rilevando come il consiglio dato
dall’imputato all’amica configurasse “un atteggiamento del tutto
deplorevole, irrispettoso e contrario all’obbligo di lealtà verso le autorità
inquirenti, che stanno effettuando un’indagine giudiziaria”, egli ha
rivolto “una nota di biasimo al’indirizzo dell’imputato” (sentenza
impugnata, consid. 7, pag. 7).
2.2
Nel gravame, la parte civile sostiene che la conclusione del primo
giudice secondo cui l’insufficienza del materiale probatorio imponeva
l’applicazione del principio in dubio pro reo è arbitraria nella misura
in cui - contrariamente a quanto ritenuto nella sentenza impugnata - quanto
successo è determinabile sulla scorta delle sue dichiarazioni che collimano,
nella loro sostanza, con quelle rese da __________. Il fatto che questi non ha
saputo indicare se i pugni fossero andati a buon fine - precisa il ricorrente
- è irrilevante ritenuto che le conseguenze del pestaggio sono state, peraltro,
accertate nel certificato medico (ricorso, pag. 4-5). Andava, poi, considerato
- ad ulteriore conferma del fatto che la vicenda si è svolta così come alla sua
versione - che il racconto dell’accusato non è univoco, in quanto egli ha, in
un primo tempo, negato di aver colpito la vittima per poi, in seguito,
ammettere di averle dato un calcio all’addome per autodifesa (ricorso, pag. 5).
Sempre arbitrariamente - continua il ricorrente - il primo giudice ha ritenuto
che il tasso alcolemico presentato quella sera dalla vittima potesse contribuire
all’impossibilità di un accertamento dei fatti poiché l’alcool “non ha
avuto influenza né sulle ferite riscontrate in ospedale né sulla testimonianza
di __________” (ricorso, punto 9).
Ciò rilevato, il ricorrente osserva come il primo
giudice avrebbe potuto sospendere il dibattimento - al momento in cui
l’imputato “ha candidamente ammesso di avere detto lui alla teste di
riferire di non avere visto alcunché (anche a seguito della difficile
situazione famigliare della medesima teste)”. Osservato come il primo
giudice avrebbe dovuto disporre l’audizione di __________ per stabilire cosa
essa abbia davvero visto, il ricorrente conclude che, in ogni caso,
l’affermazione dell’imputato comprova - oltre la “commissione del reato di
istigazione a falsa testimonianza” - la sua assenza di credibilità e, di
conseguenza, la sua colpevolezza (ricorso, pag. 6).
E’, pertanto, arbitrario - conclude il ricorrente
- a fronte delle risultanze probatorie evocate, concludere per l’applicazione
del principio in dubio pro reo (ricorso, pag. 6).
2.3
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;
118.
Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così
che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con
rinvii). E’ invece necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle
prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di
fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13
consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si
basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia
28.
consid. 2b; 112 Ia consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha
avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se
il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una
prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il
giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili
(DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata
una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13
consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
La giurisprudenza ha già avuto modo di precisare
che l'autorità può rinunciare ad assumere quei mezzi istruttori il cui
presumibile risultato non porterebbe elementi di rilievo (“apprezzamento
anticipato delle prove”: DTF non pubblicata 23 maggio 2008 [6B.570/2007],
consid. 5.1; DTF 124 I 211 consid. 4a, 122 V 162 consid. 1d, 122 II 469 consid.
4a, 121 I 306 consid. 1b, 120 Ib 229 consid. 2b), e che tale modo di procedere
non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU
(Miehsler/Vogler in: Internationaler Kommentar zur Europäischen
Menschenrechtskonvention, nota 367 ad art. 6 con rimandi; CCRP, sentenza del 10
settembre 2002 in re D., consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R., consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G., consid. 2.1 con riferimenti). Per questa
valutazione, l'autorità dispone di un vasto margine di apprezzamento,
censurabile solo in caso d'arbitrio (DTF non pubblicata 23 maggio 2008
[6B.570/2007], consid. 5.1, DTF 131 I 153 consid. 3, DTF 129 I 8 consid. 2.1 e
rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a).
Il principio in dubio pro reo è un
corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6.
par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione
delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla
valutazione della prove il principio in dubio pro reo significa che il
giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale
probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie
medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un
assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,
poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice
penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto
nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13 maggio 2008, inc.
6B.230/2008, consid. 2.1; STF 19 aprile 2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2;
DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto
questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del
divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b).
2.4
a. A ragione il ricorrente afferma che è arbitrario concludere, a
fronte del materiale probatorio in atti, che non è possibile accertare lo
svolgimento dei fatti.
In effetti, è un dato certo - poiché ammesso da
entrambi i protagonisti della vertenza e confermato dal teste - che, in
risposta ai colpi dati da RI 1 alla vettura dell’imputato, questi ne è sceso e
ha affrontato il primo. Secondo l’imputato, è nata una colluttazione a causa
della parte civile che gli si sarebbe “buttata addosso” . Secondo la
parte civile, invece, dopo un brevissimo colloquio (“mi hai rovinato la
macchina”, “provamelo”), fu l’imputato a colpirlo con due calci alle
gambe e un pugno in pieno volto (cfr. verbale 10.2.2009 pag. 2; verb dib.
2.6.2010
pag. 4). La divergenza fra le due versioni relativa alle circostanze
in cui si svilupparono i contatti fra i due poteva e doveva essere risolta
facendo riferimento alla deposizione del teste __________ che ha dichiarato di
avere visto che il conducente, sceso dalla vettura dopo che la PC l’aveva
colpita, ha affrontato il giovane colpendolo nei modi descritti, ciò che
esclude che ad iniziare la colluttazione sia stato il ragazzo. Anche la seconda
divergenza di versioni fra PC e imputato - cioè, quella relativa ai colpi dati
e ricevuti - doveva essere risolta facendo capo alla testimonianza in atti.
Infatti, __________ ha chiaramente dichiarato che il conducente della vettura
(cioè, RI 2) “sferrava dei colpi al Nima, più precisamente due calci alle
cosce e due pugni al volto” (verbale 19.2.2009). Concludere - a fronte di
questa situazione probatoria - che non è possibile accertare se l’imputato ha o
meno colpito la parte civile al volto significa cadere in arbitrio poiché
significa disattendere in modo manifesto il senso e la rilevanza della
testimonianza raccolta ritenuto inoltre che - come correttamente osservato nel
ricorso - il fatto che il teste non ha potuto vedere se i due pugni sono andati
a segno è superato ampiamente da altre due emergenze probatorie: da un lato, il
rapporto di polizia da cui risulta che, subito dopo la colluttazione, la parte
civile presentava già la ferita al labbro (e questo, prima della testata da lui
sferrata all’addetto alla sicurezza) e, dall’altro lato, dal certificato medico
in atti che testimonia di una ferita lacero-contusa a carico della mucosa del
labbro superiore e della rottura di due denti. Si rileva, qui - ad ulteriore
conferma della versione della PC - che il certificato medico precisa che la
ferita lacero-contusa era cicatrizzata, così come doveva essere ritenuto che la
ferita è stata inferta 2 giorni prima della visita al P.S. dell’ospedale di __________
(è, infatti, notorio che le lesioni della mucosa delle labbra cicatrizzano in
pochi giorni).
E’ irrilevante, in questo contesto, il fatto che
la parte civile fosse, al momento dei fatti considerati nel DA, sotto
l’influsso di bevande alcooliche: come affermato nel ricorso, infatti, l’alcool
ingerito dalla PC non ha certamente potuto alterare le capacità di percezione
della realtà del teste (che ha dichiarato di avere visto l’imputato sferrare
alla PC, oltre che dei calci, due pugni al volto) né ha potuto alterare la
capacità di percezione degli agenti intervenuti né quella dei medici del P.S.
dell’ospedale di __________ che, riferendo e attestando di una ferita lacero-contusa
al labbro hanno, indirettamente, confermato la versione della PC e completato
quella del teste (che non ha visto se i pugni erano andati a segno o no).
Semmai, l’alcool ingerito dalla PC doveva essere
visto - poiché non c’è altra spiegazione - come la giustificazione della
mancata denuncia, la sera dei fatti, alla polizia della rottura dei denti.
Così come ancora una volta correttamente
sostenuto nel ricorso, il quadro disegnato dalla versione della parte civile
confermata in modo evidente da quella del teste, da quanto riportato nel
rapporto di polizia e da quanto accertato nel certificato medico è, poi, ancora
supportata dal giudizio di inverosimiglianza delle dichiarazioni dell’imputato
che deve essere obbligatoriamente reso a causa della mancanza di costanza -
dapprima (verbale 31.3.2009 pag. 3) egli ha parlato di una sola spinta data per
allontanare la parte civile e, poi, al dibattimento, ha ammesso di averla
colpita, ma “solo” con un calcio/spinta all’addome e solo per difesa - ma anche
(se non soprattutto) a causa dell’ammissione, fatta al dibattimento, secondo
cui egli ha consigliato alla ragazza che era con lui di negare di avere visto
qualcosa.
In questo contesto, è arbitrario concludere per
l’esistenza di insopprimibili dubbi sull’andamento delle cose poiché tutte le
risultanze istruttorie depongono per uno svolgimento dei fatti così come
indicato dalla parte civile: va al proposito ancora una volta ricordato che non
è richiesto, per l’accertamento dei fatti, la certezza assoluta ritenuto che semplici
dubbi astratti e teorici - poiché sempre possibili - non sono sufficienti
all’applicazione del principio in dubio pro reo.
b. Ciò rilevato, considerato come, contrariamente a quanto concluso
dal primo giudice, il materiale probatorio basti ad accertare che l’imputato ha
colpito la parte civile al viso con due pugni e che con ciò ha causato la
ferita lacero-contusa e la rottura dei due denti (non vi sono, agli atti,
elementi che possano rendere verosimile che la rottura dei denti è riconducibile
ad altre cause), il ricorso va accolto. L’imputato deve, perciò, essere
dichiarato autore colpevole del reato che gli è stato imputato con il DA. Gli
atti vanno, poi, rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale per il
giudizio sulla pena e sulle richieste della PC.
3.
Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza e
vanno, pertanto, posti a carico dello Stato che rifonderà a RI 1, che ha
presentato il suo ricorso per il tramite di un legale, fr. 800.- per ripetibili
(art. 15 CPP TI combinato con l'art. 9 CPP TI).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è riformata
come segue:
"
- RI 2 è dichiarato autore colpevole di
lesioni semplici per avere, a __________, il 7.12.2008, intenzionalmente
colpito RI 1 con due calci alla coscia ed un pugno al volto, provocando la
rottura dei due incisivi superiori.
- Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della Pretura penale
affinché proceda così come indicato nei considerandi.”
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a RI
1 fr. 800.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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