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Decisione

17.2010.38

Tentato omicidio intenzionale, lesioni gravi, tentata rapina, lesioni semplici, minaccia. Accertamento dei fatti e valutazione delle prove. Nesso di causalità adeguata in caso di salute cagionevole de

14 dicembre 2010Italiano91 min

Source ti.ch

Fatti

I primi giudici hanno, poi, ricordato che, con

decreto d’accusa 14 gennaio 2008, PC 1 è stato riconosciuto autore colpevole di

lesioni semplici aggravate e violazione del dovere di assistenza o educazione

per avere percosso con il cavo del televisore la propria figlia e __________,

figlia secondogenita della moglie (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 19). Questo

episodio brutale non ha, comunque, messo fine alla relazione fra i due che,

nonostante tutto, hanno continuato a frequentarsi: da un lato, poiché PI 1

continuava ad affidare le figlie al marito e, dall’altro lato, poiché “tra

di loro vi sono comunque stati ancora dei rapporti, almeno sino a circa alla

fine del 2008 o al più tardi all’inizio del 2009, allorché l’accusata ha

troncato” (sentenza impugnata, consid. 3, pag. 19). Infine - hanno rilevato

i primi giudici - il 24 febbraio 2010 è stato pronunciato il divorzio su

richiesta comune.

3.9. Il ricorrente sostiene che la Corte ha omesso di considerare “che la parte civile è un poco di buono”, in quanto ha sorvolato “sulla

sua lunga lista di precedenti penali, sulle violenze fisiche perpetrate per

anni nei confronti della moglie PI 1, sul fatto che la figlia della parte

civile sia stata tolta alla custodia del padre e collocata in istituto e, da

ultimo in ordine temporale, sul fatto che PC 1 sia finito in carcere dopo

l’episodio del 15 agosto” (ricorso, pag. 3-4).

3.10. Può essere condivisa la considerazione della ricorrente, secondo cui

i primi giudici non hanno speso molte parole per descrivere la persona e la

vita di PC 1. Infatti, in relazione ai precedenti penali di PC 1, la prima

Corte si è limitata ad indicare il precedente di cui al decreto d’accusa

datato 14 gennaio 2008, sicuramente attinente alla fattispecie (anche perché

nella pronuncia impugnata viene riferito che fu a seguito di tale episodio che PI

1 volle separarsi da lui). Gli altri precedenti - che risultano dal rapporto di

polizia del 16 agosto 2009 (cfr. pag. 7: “contravvenzione ed infrazione alla

LStup, taccheggio, furto d’uso, infrazione alla LCStr ed altri reati”; ma

vedi anche il rapporto d’inchiesta 24 agosto 2007 relativo al decreto d’accusa

summenzionato, pag. 3: “PC 1 è persona pluriconosciuta presso i nostri

servizi”) - non sono stati ripresi nella sentenza impugnata, così come non

è stato fatto cenno all’inchiesta in corso al momento del dibattimento per atti

sessuali con fanciulli, che ha preso il via dopo i fatti qui in esame a seguito

di una segnalazione di __________ (inc. 2009.8840 ad atti).

Per quel che concerne le violenze sulla ex moglie,

i primi giudici hanno riferito delle “vessazioni” del PC 1, ma soltanto

attraverso stralci dei verbali di interrogatorio del RI 1 e per dimostrare

l’astio di quest’ultimo nei confronti del rivale.

Il ricorrente esprime, tuttavia, le sue critiche

in maniera del tutto generica, senza indicare in che modo la presa in

considerazione di tali circostanze e della personalità della vittima

dell’accoltellamento possano influenzare - o piuttosto, rendere arbitrarie -

gli accertamenti di fatto operati dai primi giudici.

Anche questa censura non può, quindi, trovare

accoglimento.

3.11. Nella parte introduttiva del suo gravame, il ricorrente solleva

anche una censura di natura procedurale. Ricordando che, al dibattimento, la

parte civile ha rifiutato di rispondere ad una domanda della difesa relativa ad

una sua incarcerazione, il ricorrente rimprovera ai primi giudici di non essere

intervenuti per ricordare i suoi obblighi a PC 1 che, invece - si lamenta il

ricorrente - è stato “purtroppo sostenuto dalla Corte che non ha ritenuto di

doverlo invitare a rispondere malgrado egli fosse in fase di deposizione quale

testimone e quindi obbligato a dire la verità, non potendo la domanda a sapere

se egli era recentemente finito in carcere rientrare sotto l’art. 126 CPP

(ricorso, pag. 4).

3.12. L’art. 245 CPP disciplina lo svolgimento dell’interrogatorio al

dibattimento di prima istanza.

Il capoverso 1 della norma impone al presidente

di proteggere l’accusato, la parte lesa, i testimoni ed i periti contro gli

abusi delle parti nell’interrogatorio. In tale ottica, la Corte può privare una parte del diritto di continuare direttamente nell’interrogatorio,

ritenuto che le domande verranno filtrate dal presidente - che può vietare

quesiti non pertinenti all’oggetto del processo - e verranno da lui proposte al

teste. Nascendo contestazioni, la Corte decide (art. 245 cpv. 2 CPP).

L’art. 126 CPP (menzionato dal ricorrente)

prevede, invece, che ogni testimone può rifiutare di deporre sopra domanda la

cui risposta potrebbe, per lui stesso o per una persona indicata all’art. 125

CPP, comportare l’apertura di un procedimento penale.

3.13. Non si ravvede nel caso concreto alcuna violazione procedurale.

Anzitutto, dal verbale del dibattimento - in

particolare, dalla parte riguardante l’interrogatorio di PC 1 - non risulta

affatto che la difesa abbia posto alla parte civile una domanda cui, non

soltanto, il teste ha rifiutato di rispondere ma anche che il presidente abbia

rifiutato ai sensi di quanto sopra. La censura cade, dunque, nel vuoto.

Ma anche volendo ritenere che i fatti si siano

svolti come riferito dal ricorrente, si osserva che, nel proibire una

determinata domanda rivolta ad un testimone, il presidente della Corte non ha

fatto che esercitare le prerogative derivanti dall’art. 245 cpv. 2 CPP,

vietando una domanda non pertinente.

Volendo censurare tale modo di procedere, il

ricorrente avrebbe dovuto contestare già al dibattimento il divieto

asseritamente opposto dal presidente della Corte e sollecitare una presa di

posizione da parte dell’intero collegio. In caso di risposta negativa, sarebbe

allora stato abilitato a censurare la valutazione anticipata di tale prova da

parte dei primi giudici nell’ambito del ricorso per cassazione, dimostrando se

del caso l’arbitrarietà dell’apprezzamento relativo alla pertinenza del

quesito.

3.14. Nella parte introduttiva del gravame il ricorrente contesta, poi,

l’accertamento dei giudici di prime cure relativo alle conseguenze delle

ferite riportate da PC 1.

3.15. In relazione alle ferite riportate da PC 1, la Corte di prime cure ha constatato che la prima diagnosi risultante dal certificato medico del

16 agosto 2009 del servizio di chirurgia generale dell’ospedale civico di __________

è stata quella di “ferita da taglio di ca. 15 cm guancia sinistra (orecchio-bocca) con apertura cavità orale, lesione cutanea di ca. 1.5 cm al emitorace sinistro basso con lesione bordo splenico non sanguinante, lesione cutanea

parasternale destra ca. 1.5 cm con incisione sterno, perforante periombelicale

con sanguinamento attivo parete addominale” (sentenza impugnata, consid.

10, pag. 25).

I primi giudici hanno ritenuto compatibili con la

diagnosi dei medici dell’ospedale civico le conclusioni del parere

medico-legale del 24 agosto 2009, in particolare in relazione al fatto che la

vittima non è mai stata in pericolo di morte e in relazione alla natura

sfregiante della ferita al volto (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 25). La

prima Corte ha, tuttavia, riferito il parere dell’esperto, confermato a

verbale, secondo cui “l’arma “bianca” usata dall’aggressore (pur se non

ancora identificata) devesi riconoscere idonea a cagionare la morte; così come

l’azione dell’aggressore è da ammettere come idonea a cagionare la morte, data

la reiterazione dei colpi in regioni del corpo vitali. In particolare, la

ferita penetrante causativa della lesione periferica della milza, e quella al

viso-collo, a tutto spessore, si rappresentano estremamente pericolose e solo

per caso non hanno reciso o lesionato vasi (arterie del collo e addominali) che

avrebbero comportato la morte della vittima in breve tempo” (sentenza

impugnata, consid. 10, pag. 25).

La Corte di prime cure ha,

inoltre, accertato che PC 1 è stato sottoposto ad un intervento chirurgico (“laparotomia

in urgenza e revisione ferite”) ed è stato “degente per quattro giorni

in cure intense e per ulteriori 10 giorni in reparto, sin verso la fine di

agosto”. I primi giudici hanno, poi, riferito di ulteriori ricoveri “per

ben 5 settimane e mezzo dal 17 novembre 2009 e nel gennaio 2010, con interventi

chirurgici, in particolare per tentare di ovviare alla grave lesione al volto,

che ha lasciato un parziale deficit funzionale, essendo stati lesionati dei

nervi” (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 25).

Nella sentenza impugnata è, inoltre, stato

riferito, sulla base delle dichiarazioni di PC 1 al dibattimento, che egli

avrebbe dovuto sottoporsi a breve ad un ulteriore intervento per le lesioni

alla guancia (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 25).

3.16. Il

ricorrente contesta gli accertamenti dei primi giudici sulle conseguenze delle

ferite riportate da PC 1 affermando che essi si basano unicamente sulle

dichiarazioni della vittima relative ai ricoveri subiti e all’operazione ancora

in programma. Trattasi - continua il ricorrente - di affermazioni che non sono

state oggetto di verifica e di cui non vi sono riscontri oggettivi agli atti

(ricorso, pag. 4).

Non meritando la parte civile alcuna credibilità (essendo egli “ampiamente

pregiudicato, un ex tossicodipendente ed essendo finito in carcere solo pochi

mesi dopo i fatti di __________ per avere (sia prima che dopo) derubato il

proprio datore di lavoro”) - continua il ricorrente - la Corte è caduta in arbitrio basandosi sulle sue affermazioni invece di chiedere referti

medici, fatture, eccetera (ricorso, pag. 4). Inoltre - precisa il ricorrente -

il deficit funzionale a seguito della ferita al volto della parte civile era

unicamente un’ipotesi ventilata dal medico subito dopo i fatti, ma non

concretizzatasi e, in ogni caso, non risultante dagli atti (ricorso, pag. 4).

3.17. In relazione a tale censura va, anzitutto, segnalato che la

documentazione prodotta dalla parte civile unitamente alle sue osservazioni

(certificati d’infortunio LAINF) non può essere acquisita agli atti poiché in

sede di cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato

oggetto del primo giudizio: nuove prove non sono pertanto ricevibili (Rep.

1973, pag. 240 consid. 7; sentenza CCRP del 20 marzo 1989 in re P., consid. 1.2; del 18 febbraio 2000 in re F., consid. 1; del 26 aprile 2000 in re I., consid. 1; del 12 settembre 2000 in B., consid. 1, del 6 maggio 2003 in re R., consid. 2, del 18 agosto 2004 in re G. consid. 1; del 6 maggio 2003 in re R. consid. 2; del 24 maggio 2004 in re CFCG c. S.B.; da ultimo, sentenza CCRP del 2

dicembre 2009, inc. 17.2009.25, consid. 3.3).

Ciò detto, le censure del ricorrente cadono nel

vuoto.

Non è, infatti, corretto affermare che gli

accertamenti dei primi giudici in relazione ai ricoveri in ospedale della parte

civile si fondano unicamente sulle dichiarazioni di quest’ultima. Riscontri

oggettivi di quanto affermato da PC 1 emergono dal materiale probatorio in atti,

ad esempio dai conteggi salariali annessi alla sua istanza di risarcimento

danni (dai quali risulta che la vittima ha percepito indennità per infortunio

non professionale per 14 giorni nel mese di agosto 2009, per tutto il mese di

settembre, per 15 giorni e mezzo a ottobre, 18 giorni a novembre, per i mesi di

dicembre e gennaio e per 14 giorni a febbraio, cfr. doc. dib. 2) e dalla

corrispondenza (da cui, ad esempio, emergono le date di dimissioni

dall’ospedale il 27 agosto 2009 e il suo ricovero il 17 novembre 2010 per un

ulteriore intervento chirurgico).

Ma, anche se tali accertamenti fossero fondati

solo su quanto riferito dalla vittima - come è il caso per l’ulteriore

operazione chirurgica al viso, che PC 1 ha riferito essere prevista dopo il dibattimento di prima sede - tale modo di fare ancora non denoterebbero

arbitrio: PC 1 è stato, infatti, ritenuto credibile dalla prima Corte e gli

argomenti evocati dal ricorrente per confutare tale conclusione

(tossicodipendenza della vittima e suoi precedenti penali) non sono, come visto

sopra, sufficienti a sostanziare un arbitrio.

Se è vero che le circostanze e la durata

effettiva dei pregressi ricoveri avrebbero potuto essere definite più

precisamente e in maniera chiara mediante il richiamo della documentazione

medica, non si può comunque sostenere, sulla scorta di quanto sopra, che

l’accertamento secondo cui PC 1 abbia effettivamente trascorso 14 giorni in

ospedale nel mese di agosto e che sia stato, in seguito, ricoverato per altre

cinque settimane e mezzo nel periodo fra il 17 novembre 2009 e il gennaio 2010

sia arbitrario.

Quanto alla ferita alla guancia, non è

condivisibile l’opinione secondo cui i primi giudici hanno “fatto diventare

realtà una possibilità riportata dal medico legale subito dopo i fatti”,

ovvero hanno trasformato in realtà quella che era soltanto un’ipotesi di un

deficit funzionale. Anzitutto, tale ipotesi iniziale del medico-legale ha

trovato successiva conferma nelle parole di PC 1 che, al dibattimento, ha

affermato che “a seguito di quella ferita reco ancora una cicatrice che è

ben visibile e ho una certa perdita di sensibilità perché vi è stata una

parziale lesione dei nervi” (verbale del dibattimento, pag. 13). Sulla base

di queste dichiarazioni e dell’accertata credibilità di PC 1 (di cui si è già

detto), è senza arbitrio che i primi giudici hanno accertato che, al momento

del processo, la ferita inferta da RI 1 “ha lasciato una visibile cicatrice

ma anche un parziale deficit funzionale, essendo stati lesionati dei nervi”

(sentenza impugnata, consid. 10, pag. 25).

Per quel che concerne gli sviluppi futuri della

questione, i primi giudici hanno riferito di una “prospettiva concreta di

un’ulteriore degenza nell’agosto 2010”, sulla base di quanto dichiarato dalla vittima al

dibattimento (verbale del dibattimento, pag. 13), e hanno considerato che “non

vi è inoltre garanzia del fatto che potrà essere scongiurato un danno

permanente, che appare al contrario probabile” (sentenza impugnata, consid.

42, pag. 55).

Non è pertanto conforme al vero, contrariamente a

quanto affermato dal ricorrente, che nella sentenza impugnata sia stata

considerata come realizzata un’ipotesi solo ventilata del medico-legale, senza

altri riscontri agli atti. Anche a tale riguardo, in assenza di arbitrio, il

gravame cade nel vuoto.

4. Il ricorrente contesta, poi, la condanna per minaccia nei confronti

della compagna PI 1, in relazione al litigio avvenuto al suo domicilio nel

febbraio 2009.

4.1. Nella sentenza impugnata i primi giudici hanno riferito che nel

corso dell’inchiesta, alla domanda se avesse mai avuto litigi con RI 1, PI 1

aveva raccontato il seguente episodio.

A seguito di una lite nel corso della quale PI 1

aveva danneggiato il coltellino svizzero del compagno, RI 1 aveva, dapprima,

reagito afferrandola per il collo e, poi, bloccandola a letto. Quindi, premendo

leggermente la lama del coltello sul collo della compagna e intimandole di non

gridare altrimenti l’avrebbe ammazzata, le chiese se lo voleva nel collo o

nella pancia (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 27-28).

I primi giudici hanno sottolineato che PI 1 ha ribadito e confermato il racconto sia davanti al procuratore pubblico che al dibattimento e

rilevato che, invece, RI 1 ha negato l’addebito in corso di inchiesta per poi,

al dibattimento, ammettere di avere avuto un litigio per il coltellino con la

compagna e “di avere girato la testa di PI 1 affinché lo guardasse”

(sentenza impugnata, consid. 14, pag. 28).

Dopo avere ricordato che l’amico che era con la

coppia nell’appartamento - e che, secondo quanto dichiarato dalla donna, si era

addormentato ubriaco sul divano - sentito come teste ha detto di ricordare la

lite ma di non poter dire nulla su quanto avvenuto in seguito (sentenza

impugnata, consid. 14, pag. 28) e avere rilevato che la versione negatoria di RI

1 era unicamente volta ad evitare una condanna (sentenza impugnata, consid. 15,

pag. 29), i primi giudici hanno accertato i fatti così come raccontati da PI 1

che di essi ha riferito in modo “lucido, dettagliato e genuino”, con “assoluta

spontaneità” e senza alcun “intento ritorsivo nei confronti del compagno”,

non avendo all’epoca sporto alcuna denuncia nei suoi confronti (sentenza

impugnata, consid. 15, pag. 28).

Secondo i primi giudici, PI 1 non aveva alcun

interesse ad inventare un simile episodio a danno del compagno, in particolare

considerato la sua importanza del tutto trascurabile nell’ambito di una

inchiesta in cui lei stessa era imputata per complicità in tentato omicidio

intenzionale (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 29).

La reazione di RI 1 al danneggiamento del suo

coltellino è stata, quindi, ritenuta dai primi giudici solo apparentemente

sproporzionata: a fronte di un’offesa insignificante, l’enormità della reazione

è stata invece considerata congruente coi frequenti litigi dei due e con la

personalità antisociale dell’imputato così come delineata dalla perizia

psichiatrica (personalità che denota “il sadismo del sociopatico, la volontà

di sopraffazione e dominio, la disponibilità al passaggio all’atto violento,

l’indifferenza per la sofferenza altrui, l’incapacità di sopportare le

frustrazioni”; sentenza impugnata, consid. 15, pag. 29).

4.2. Sulla questione, il ricorrente rimprovera dapprima alla Corte di

prime cure di avere creduto alla donna e non a lui.

In seguito, egli rileva come non si possa

attribuire “credibilità alla correa del ricorrente «à la carte», ossia

laddove ella era asseritamente vittima, ma non in quei frangenti dove

raccontava di quanto successo a __________ il 15 agosto 2009” (ricorso, pag. 4-5).

Secondo il ricorrente, è poi inverosimile (poiché

in contrasto con la logica e il buon senso) che “una donna venga minacciata

di morte con un coltello alla gola, non chiami la polizia ed il giorno dopo

faccia poi finta che nulla sia successo” (ricorso, pag. 5).

Il ricorrente rimprovera, al proposito, alla

prima Corte di non avere nemmeno preso in considerazione - a maggior ragione,

visto che l’episodio è stato raccontato a più di un mese dai fatti principali -

l’ipotesi che PI 1 lo abbia raccontato allo scopo di “far passare RI 1 per

più violento ed iracondo di quanto non sia al fine di scaricare la propria posizione”

(ricorso, pag. 5).

4.3. Nella misura in cui egli si limita a rimproverare alla prima Corte

di avere preferito la versione della donna alla sua, il ricorrente motiva in

modo inammissibile e la censura si rivela irricevibile: da un lato, in relazione

a questa censura, egli non si pronuncia sulle argomentazioni che hanno condotto

la Corte di prime cure a ritenerlo fondamentalmente bugiardo (accertamento

che, come si vedrà in seguito, è scevro da arbitro) e, dall’altro lato, non

offre alcun argomento per criticare le considerazioni contenute nella sentenza

impugnata relative alla genuinità, spontaneità, precisione e costanza delle

deposizioni della donna così come al loro carattere disinteressato.

Quanto alla pretesa credibilità “à la carte”, si

osserva che non cade in arbitrio il giudice che attribuisce credibilità

soltanto ad alcune dichiarazioni di una teste o di una parte, a condizione che

il suo giudizio sia motivato da argomentazioni sostenibili. E’ il caso in

concreto. Infatti, se alcune dichiarazioni di PI 1 sulla vicenda di __________ -

in particolare, quelle rese dopo ritrattazioni di altre date in precedenza

oppure quelle volte a sminuire il proprio ruolo nella vicenda e a negare di

avere mai compiuto in prima persona atti di violenza - non sono state ritenute

affidabili, altre sono state ritenute verosimili poiché suffragate anche da

riscontri oggettivi (ad esempio, in relazione al ritrovamento del martello,

gettato da RI 1 in un prato). Per il resto, è senza arbitrio che i primi

giudici hanno ritenuto di poter credere alle dichiarazioni rese dalla donna

sulla lite in questione in forza della sua diversa posizione processuale (in

questo caso, la donna era la vittima degli atti rimproverati al RI 1, mentre nell’altro

lei aveva il ruolo di co-imputata) e, come visto sopra, in forza delle

caratteristiche delle sue dichiarazioni al riguardo.

Conferendo, dunque, piena credibilità alle sue

dichiarazioni sull’episodio in ragione delle loro caratteristiche (carattere

disinteressato e costanza) e della sua posizione processuale, i primi giudici

hanno proceduto alla valutazione del materiale probatorio a loro disposizione

applicando un metodo del tutto sostenibile. Che l’episodio non sia emerso

subito nell’inchiesta è irrilevante, nella misura in cui PI 1 non lo ha

raccontato in maniera del tutto spontanea bensì rispondendo alle domande che

gli interroganti le rivolgevano sui suoi rapporti (e, in particolare, sui suoi

litigi) con il convivente.

Per sostanziare l’esistenza di un arbitrio non

basta nemmeno sostenere che sia “altamente inverosimile che una donna venga

minacciata di morte con un coltello alla gola, non chiami la polizia ed il

giorno dopo faccia poi finta che nulla sia successo e riprenda la normale vita

di coppia”, ovvero proporre una lettura diversa del materiale probatorio

sulla scorta di una personale chiave interpretativa. Bastasse ciò per motivare

un ricorso a questa Corte, nessuna differenza sussisterebbe tra un accertamento

arbitrario e un accertamento manchevole, discutibile o finanche erroneo e il

ricorso per cassazione si identificherebbe né più né meno con un ricorso in

appello.

Anche a prescindere da quanto sopra, pur volendo

condividere l’argomentazione del ricorrente secondo cui il buon senso dovrebbe

suggerire ad una donna seriamente minacciata di prevenire ulteriori minacce o

passaggi all’atto, nel contesto delle violenze di coppia una situazione del

genere - apparentemente illogica - non può certo essere definita inverosimile e

non dimostra, pertanto, che l’apprezzamento delle circostanze da parte dei

primi giudici sia viziato d’arbitrio.

Altrettanto vale per quel che concerne le

considerazioni del ricorrente, secondo cui PI 1 avrebbe raccontato l’episodio “tentando

di far passare RI 1 per più violento ed iracondo di quanto non sia al fine di

scaricare la propria posizione”. Tale affermazione non è sufficiente per

qualificare di arbitrario l’accertamento dei primi giudici secondo cui PI 1 ha agito senza alcun intento ritorsivo nei confronti del compagno (che ha peraltro “coperto” anche

nella vicenda dell’accoltellamento, arrivando talvolta ad affermare di non aver

visto quello che lui faceva, il coltello, il sangue, eccetera; cfr. sentenza

impugnata, consid. 28.4, pag. 42): semplicemente, il ricorrente non fa che

opporre la propria opinione a quella dei primi giudici senza nemmeno tentare di

dimostrare perché il loro convincimento sia insostenibile.

Il ricorso non può, pertanto, che essere

considerato irricevibile.

4.4. Sempre in relazione all’episodio della minaccia, la prima Corte ha

negato all’imputato il beneficio della scemata imputabilità, “in assenza di

un qualsivoglia riscontro atto a determinare se l’asserita assunzione di

sostanze psicotrope (alcol e THC) abbia raggiunto l’intensità che consente di

ammettere che vi sia stata una riduzione giuridicamente rilevante della

capacità cognitiva” (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 29).

4.5. Il ricorrente sostiene che, in relazione a quell’episodio, i primi

giudici hanno valutato in maniera errata la questione della sua scemata

imputabilità (ricorso, pag. 5). Risulta infatti dalle dichiarazioni di PI 1 che

“quella sera RI 1 aveva sia fumato marijuana che bevuto alcol in grandi

quantità” e che l’amico di RI 1 era “stramazzato ubriaco sul divano”

(ricorso, pag. 5). In applicazione del principio in dubio pro reo - sostiene

il ricorrente - gli si doveva riconoscere una scemata imputabilità, in quanto

l’onere dell’accertamento del grado di riduzione spettava semmai all’accusa

(ricorso, pag. 5).

4.6. Giusta l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP non è punibile colui che al momento

del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo

tale valutazione; se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace

di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il

giudice attenua la pena.

4.7. Considerato che l’unica conseguenza in caso di riconoscimento di una

scemata imputabilità è l’attenuazione della pena, e ritenuto che i primi

giudici, nel fissare la pena da infliggere a RI 1, hanno ritenuto che “i

reati minori” (fra cui l’imputazione di minaccia qui in oggetto) “nulla

hanno inciso sull’entità della pena” (sentenza impugnata, consid. 40, pag.

54), è irrilevante nella fattispecie determinare se RI 1 abbia minacciato PI 1

sotto l’influsso di sostanze che ne hanno limitato significativamente la

capacità di valutare il carattere illecito del suo comportamento/di agire di

conseguenza o meno.

La censura cade, pertanto, nel vuoto.

5. Il ricorrente censura, anche, l’accertamento della prima Corte relativo

alle ferite riportate da PI 1 in relazione all’ulteriore sua condanna per

lesioni semplici.

5.1. Nella pronuncia impugnata i primi giudici hanno riferito che RI 1 è

parzialmente reo confesso del reato di lesioni semplici, avendo egli ammesso di

avere preso la compagna per il collo durante un litigio (sentenza impugnata,

consid. 16, pag. 29-30); egli ha tuttavia negato di averla spinta contro la

parete, come invece sostenuto da quest’ultima. Anche su questa circostanza, la

prima Corte ha creduto alla versione dei fatti raccontata dalla vittima per le stesse

motivazioni espresse in relazione all’imputazione per minaccia (sentenza

impugnata, consid. 16, pag. 29-30).

5.2. Nel suo gravame RI 1 sostiene che, anche in questo caso, la

credibilità di PI 1 è stata valutata “a spicchi”, a dipendenza “di

quanto faceva comodo per motivare la colpevolezza di RI 1” (ricorso, pag. 6).

5.3. Sulla valutazione di credibilità delle dichiarazioni di PI 1, il

ricorso riprende gli argomenti già trattati in relazione all’imputazione di

minaccia cui si rinvia integralmente.

Anche questa censura è, quindi, inammissibile.

5.4. Con riferimento alle lesioni riportate da PI 1, i primi giudici

hanno considerato rilevante che il trauma contusivo alla spalla sinistra di PI

1 è stato accertato in un certificato medico (sentenza impugnata, consid. 16,

pag. 30). Nella pronuncia impugnata è stato escluso che un tale trauma potesse

essere spiegato come conseguenza del lavoro di cameriera ai piani svolto dalla

vittima: i giudici di prime cure hanno, pertanto, ritenuto che esso era

conseguenza del comportamento di RI 1 (sentenza impugnata, consid. 16, pag.

30).

5.5. Il ricorrente censura l’accertamento secondo cui le lesioni

constatate nel certificato medico del pronto soccorso sono la conseguenza

dell’aggressione alla compagna. A suo parere, non è dimostrato il nesso di

causalità tra quanto da lui fatto e le lesioni subite (ovvero, i dolori

riportati da PI 1) (ricorso, pag. 5). Da un altro certificato medico agli atti -

sostiene il ricorrente - è, infatti, possibile evincere che la vittima era da

tempo sofferente alle vertebre cervicali e lombari, con fragilità muscolare

paravertebrale: vi era, pertanto, “un elemento di fragilità congenita, che

da una parte ha potuto provocare i dolori da essa soggettivamente riportati ai

medici del pronto soccorso e dall’altra che potrebbe aver causato (almeno come

concausa) i traumi riportati nel medesimo certificato” (ricorso, pag. 6). I

primi giudici sono perciò caduti in arbitrio - conclude sull’argomento il

ricorrente - per avere omesso di valutare la possibile interruzione del nesso

di causalità derivante dalla precedente fragilità muscolare della vittima,

desumibile dagli atti (ricorso, pag. 6).

5.6. Il

rapporto di causalità tra il comportamento dell’autore e le lesioni semplici

subite dalla vittima deve essere non soltanto naturale, ma anche adeguato.

Occorre, quindi, stabilire se il comportamento dell'agente era

idoneo, secondo l'andamento ordinario delle cose e l'esperienza generale della

vita, a cagionare o a favorire l'evento (DTF 130 IV 7 consid. 3.2 pag. 10, 127

IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; STF 6S.297/2003 del

14 ottobre 2003, consid. 4, e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2). Contrariamente

alla causalità naturale, la causalità adeguata è una questione di diritto che

questa Corte esamina con pieno potere cognitivo, così come il Tribunale

federale (DTF 121 IV 207 consid. 2a e rinvii pag. 213). Essa viene meno, e il

concatenamento dei fatti perde la sua rilevanza giuridica, allorché un'altra

causa concomitante, come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima,

sopravvengano senza poter essere previste. Il carattere imprevedibile non è in

sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la concausa o la

concolpa deve avere un peso tale da risultare l'origine più probabile e

immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri

fattori, in particolare, il comportamento dell'agente (DTF 130 IV 7 consid. 3.2

pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17, 122 IV

17 consid. 2c/bb pag. 23, 121 IV 27 consid. 2a pag. 213; STF 6S.297/2003 del 14

ottobre 2003 consid. 4 pag. 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2; v.

anche CCRP, 28 novembre 2005, inc. 17.2004.47, consid. 5b).

La causalità adeguata dipende dalla sua prevedibilità oggettiva:

concretamente, occorre chiedersi se un osservatore neutro, scorgendo l'autore

agire nelle circostanze del caso, avrebbe potuto prevedere che il comportamento

avrebbe molto verosimilmente condotto alle conseguenze verificatesi, sebbene

non potesse prevedere il susseguirsi di ogni singolo elemento (DTF 122 IV 145

consid. 3b/aa pag. 148). Ciò non significa che l'evento debba succedere spesso

o regolarmente, né si devono prendere in considerazione solo quelle conseguenze

che, secondo un apprezzamento oggettivo, sono da attendersi di solito. Bisogna

invece accertare le conseguenze effettive e decidere retrospettivamente se e in

che misura l'azione incriminata costituisca una causa rilevante (CCRP, sentenza

del 25 agosto 1995 in re B., consid. 2c). Se un evento è di per sé idoneo a

provocare conseguenze come quelle verificatesi, anche conseguenze singolari - ovvero

straordinarie dal punto di vista quantitativo e non qualitativo - possono

essere adeguate (DTF 112 V 38 consid. 4b; v. anche CCRP, 28 novembre 2005, inc.

17.2004.47, consid. 8a).

Secondo l’alta Corte, non vi è interruzione del

nesso causale preesistente, cagionato da una predisposizione costituzionale della

persona (DTF 131 IV 145); tale circostanza va semmai presa in considerazione

nel calcolo del danno e dell’indennità per torto morale (cfr. DTF 131 III 12).

Nella citata DTF 131 IV 145, il pedone vittima dell'incidente aveva subìto, a

seguito dell'impatto con un'automobile, la frattura del piede sinistro, poi

degenerato in cancrena. Il piede ha dovuto quindi essere amputato, e due

settimane dopo il pedone è deceduto per una crisi cardiaca dovuta alla

cancrena. In quel caso, l'infarto è stato ritenuto come causa oggettivamente

prevedibile, e la cagionevole salute della vittima non è stata giudicata un

fattore atto a interrompere il nesso di causalità adeguato (v. anche

CCRP, 28 novembre 2005, inc. 17.2004.47, consid. 8d)

5.7. La censura relativa all’interruzione del nesso di causalità adeguata

non può essere accolta.

Nel caso concreto, non vi è chi non veda come il

comportamento di RI 1, che afferra per il collo e spinge contro una parete la

compagna, è proprio a cagionare in maniera del tutto verosimile i traumi verificatisi

e constatati nel referto medico agli atti, redatto a seguito

dell’esame medico cui PI 1 è stata sottoposta al pronto soccorso dopo

l’aggressione (trauma distorsivo della colonna

cervicale e trauma contusivo alla spalla sinistra). Il nesso di

causalità adeguato è dunque senz’altro dato nella fattispecie, come

correttamente dedotto dalla prima Corte. Che PI 1 soffrisse di una pregressa “fragilità

muscolare paravertebrale” è invece del tutto ininfluente alla luce della citata

giurisprudenza, in quanto la salute cagionevole della vittima non è un elemento

atto ad interrompere il suddetto nesso in presenza di un evento del tutto

idoneo a provocare le lesioni verificatesi, come il comportamento del

ricorrente, constatate nel referto medico.

La censura deve, dunque, essere respinta.

6. Continuando il suo esposto, il ricorrente censura la condanna per

tentato omicidio, contestando gli accertamenti di fatto della prima Corte in

quanto arbitrari. Egli sottolinea come sino al considerando 19 della sentenza

impugnata la prima Corte abbia seguito l’impostazione della difesa, accertando

che i due accusati hanno saputo solo dalla telefonata di __________ delle 21.22

del 15 agosto 2009 che le bambine erano rientrate a casa a __________, e che PC

1 aveva picchiato __________ (ricorso, pag. 6).

Ritenendo fondamentale l’accertamento dello

svolgimento delle fasi precedenti l’accoltellamento, il ricorrente ripercorre

gli avvenimenti che si sono susseguiti per verificare se quanto accertato sia

compatibile con le prove raccolte in sede di inchiesta (ricorso, pag. 6-7). In

primo luogo, nel gravame si sostiene che la prima Corte è caduta in arbitrio

nell’accertare che RI 1 ha raccolto un sasso prima di arrivare a casa di PC 1

per usarlo come arma (ricorso, pag. 7).

6.1. La Corte di prime cure ha accertato che RI 1 ha raccolto due sassi “durante il tragitto verso la casa di PC 1”, senza stabilire se ciò sia avvenuto prima o dopo le due telefonate delle 21.22 e delle 21.29 con

le quali __________ ha informato i due imputati di essere stata riaccompagnata

a casa (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 38).

I primi giudici hanno accertato che con il sasso

più piccolo il ricorrente intendeva danneggiare l’auto di PC 1 ma che da tale

progetto desistette poiché “la compagna gli avrebbe detto di soprassedere,

ciò che egli ha fatto, dato che altrimenti avrebbe dovuto risarcire i danni

arrecati” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 38). Un secondo sasso -

sempre secondo gli accertamenti dei primi giudici - è, invece, stato raccolto nei

pressi dell’abitazione, “per terra vicino alla porta principale d’entrata di

casa PC 1”,

ed era destinato ad essere utilizzato come arma contro di lui e arrecargli

grave danno, come “candidamente ammesso” anche dall’imputato stesso,

ancora prima che il PC 1 (nella versione dei fatti dell’imputato) estraesse il

coltello (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 38).

6.2. Secondo il ricorrente, l’accertamento dei fatti così come alla

versione di PI 1 operato dalla prima Corte è arbitrario poiché non tiene

conto delle dichiarazioni della teste PC 2 - che collimano con quelle da lui

rese - che ha riferito che, davanti all’entrata principale dello stabile, c’erano

delle pietre. Non prendendo atto di questa concordanza, la prima Corte è caduta

in arbitrio poiché ha creduto ad una correa “che aveva tutto da guadagnare

addossando più colpe al compagno per scaricarle da sé stessa” (ricorso,

pag. 7). I primi giudici avrebbero dovuto credere a lui - continua il

ricorrente - ritenuto che la sua versione dei fatti è confermata anche dalla

natura stessa della pietra (“liscia, levigata, di un bel colore”) che ne

testimonia la provenienza da un fiume e non da un cantiere (ricorso, pag. 7).

Ciò conferma la versione di RI 1, secondo cui “ha raccolto il sasso a seguito

della colluttazione a pugni con il PC 1” e smentisce quella - creduta dalla

prima Corte - secondo cui il sasso era stato raccolto e portato a __________

con la premeditata intenzione di colpire in testa la parte civile (ricorso,

pag. 7).

6.3. Anche su questo punto il ricorso cade nel vuoto.

Anzitutto, contrariamente a quanto affermato nel

gravame, i primi giudici non hanno accertato che la seconda pietra (quella

scagliata contro PC 1) è stata raccolta in un cantiere. Al contrario. Si legge

a chiare lettere nella sentenza impugnata che il sasso è stato raccolto “nei

pressi dell’abitazione” e meglio, riprendendo testualmente le dichiarazioni

dell’imputato (e quindi non solo le dichiarazioni della correa, come indicato

nel ricorso), “per terra vicino alla porta principale d’entrata di casa PC 1” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 38). La censura

cade, dunque, nel vuoto.

Infondata è pure la censura, secondo cui la

vicinanza del sasso alla porta principale d’entrata di casa PC 1 proverebbe il

fatto che egli ha raccolto il sasso a seguito della (asserita) colluttazione a

pugni con il PC 1, e non prima.

In effetti, se la vicinanza del sasso alla porta

d’entrata dello stabile non esclude la versione dei fatti raccontata da RI 1,

essa nemmeno esclude che i fatti si siano svolti così come accertato dalla

prima Corte, secondo cui il sasso è stato da lì raccolto da RI 1 poco prima

dell’apertura della porta d’entrata da parte della vittima.

Anche questa censura deve, dunque, essere

respinta.

7. Il ricorrente rimprovera, poi, alla Corte di prime cure di avere

arbitrariamente accertato che egli ha saputo, durante il tragitto dalla

stazione a casa di PC 1, che le bambine erano già state riaccompagnate a __________.

La coppia - precisa il ricorrente - disponeva di un solo telefonino che era in

uso a PI 1 la quale, dunque, filtrava le informazioni. In queste condizioni -

sostiene il ricorrente - occorre partire dal presupposto che egli è arrivato a __________

senza sapere che le bambine erano rincasate (ricorso, pag. 19).

7.1. La prima Corte, dopo avere accertato che RI 1 - saputo dell’insulto

e del fatto che PC 1 non voleva riaccompagnare le bambine - aveva lasciato

l’abitazione di __________ con intenzioni bellicose, ha precisato che, “durante

la trasferta verso __________ è venuto meno ogni altro motivo per recarsi dal PC

1 che non fosse quello di litigare” poiché i due “durante il viaggio hanno

saputo, prima da __________ e poi direttamente da __________, che le bambine

erano rientrate a casa” (sentenza impugnata, consid. 30, pag. 45). I primi

giudici hanno precisato di non avere creduto a RI 1 - che ha negato di essere

stato informato del rientro a casa delle bambine - affermando come sia “semplicemente

ridicolo” negare la circostanza, poiché rientra “nella più elementare

logica il fatto che la compagna l’abbia immediatamente avvertito” (sentenza

impugnata, consid. 30, pag. 45). Ma non solo. A riprova del fatto che RI

1 ha mentito negando di essere stato informato, i primi giudici hanno portato

le dichiarazioni della di lui compagna, che ha detto di avergli riferito la

circostanza, e di __________ che ha dichiarato di avere parlato dal telefono di

casa con il RI 1 (sentenza impugnata, consid. 30, pag. 45).

7.2 Le argomentazioni ricorsuali sono, evidentemente, inadatte a fondare

una censura d’arbitrio. I primi giudici hanno fondato il loro accertamento

sulle dichiarazioni della compagna e della di lei figlia il cui valore probante

é dato, non solo dalla loro concordanza, ma anche dalla considerazione -

certamente più che sostenibile - secondo cui risponde alla più elementare

logica che, in una simile circostanza, la donna abbia riferito al compagno

l’informazione secondo cui uno degli scopi della trasferta era venuto a cadere.

Anche volendo andar oltre la natura appellatoria della censura, essa sarebbe da

respingere in quanto non è ravvisabile alcun arbitrio nell’accertamento

contestato.

8. Il ricorrente considera arbitrari anche gli accertamenti dei primi

giudici relativi alla fase che ha immediatamente preceduto l’accoltellamento di

PC 1.

8.1. Nella pronuncia impugnata viene riferito che le versioni dei quattro

protagonisti sullo svolgimento dei fatti che hanno portato al ferimento di PC 1

presentano “profonde divergenze, spiegabili solo con la menzogna dell’uno o

dell’altro” (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 39). I primi giudici

hanno, pertanto, esposto le diverse versioni fornite da RI 1, PC 1, PC 2 e PI 1

(sentenza impugnata, consid. 28.1, 28.2, 28.3, 28.4, pag. 39-44) ed hanno

esaminato i riscontri oggettivi trovati sulla scena del crimine (sentenza

impugnata, consid. 29, pag. 45). Ed è sulla scorta di tali riscontri che la

prima Corte ha accertato che i fatti si sono svolti così come raccontato dalla

parte civile ovvero che, non appena PC 1 ha aperto la porta, il RI 1 gli ha gettato contro la pietra del peso di circa 1 kg, mentre PI 1 gli si è avventata contro vibrando il martello, riuscendo ad entrare per prima e colpendo la vittima

alla base del collo con l’attrezzo in questione (sentenza impugnata, consid.

34, pag. 48). In seguito “RI 1 dall’esterno ha infilato il braccio sinistro

all’interno della porta d’ingresso che il PC 1 tentava di richiudere,

infliggendogli le due ferite al torace. Egli è poi entrato all’interno ed ha

nuovamente accoltellato la propria vittima, all’addome” (sentenza

impugnata, consid. 34, pag. 49).

8.2. Secondo il ricorrente, l’accertamento secondo cui prima

dell’accoltellamento non vi è stata lotta a mani nude tra lui e la parte civile

è arbitrario in quanto basato unicamente sulle dichiarazioni della parte civile

e non sugli altri riscontri dell’istruttoria (ricorso, pag. 8). Anche volendo

considerare, come fatto nella pronuncia impugnata, che con la perdita del

coltello da parte di PC 1 fosse terminata l’aggressione nei confronti di RI 1

(e, pertanto, fosse conclusa anche la situazione generante la legittima difesa),

secondo il ricorrente è fondamentale accertare quanto accaduto prima

dell’apparizione dell’arma, “per avere una giusta misura delle

responsabilità reciproche” (ricorso, pag. 8).

Il ricorrente continua il suo esposto lamentando

una carenza di motivazione della pronuncia impugnata: in relazione a quanto

successo tra l’apertura del portone e l’allontanamento dai luoghi dei due

accusati i primi giudici si sono limitati a riferire le diverse versioni degli

implicati, senza spiegare né descrivere quale sia stata ritenuta per vera

(ricorso, pag. 8).

Che vi sia stata in primo luogo una lotta con i

pugni - continua il ricorrente - è confermato dalla teste PC 2, che ha

dichiarato di avere visto RI 1 “tenere” PC 1 per la maglia (non sa se con una o

due mani): se lo scontro fosse iniziato con l’accoltellamento, lui non avrebbe

avuto alcun motivo di afferrare PC 1. Secondo il ricorrente ,poi, la tesi della

lotta “preventiva” è confermata dal fatto che la stessa parte civile ha

riferito al medico legale di essere stata spintonata all’interno del locale non

appena aperto il portone e dal mancato ritrovamento di sue impronte sul portone

d’entrata, come sarebbe stato il caso se egli avesse prima accoltellato la

parte civile e poi spinto il portone per aprirlo e continuare l’aggressione

(ricorso, pag. 9).

Confermano ancora la tesi ricorsuale - continua RI

1 - il ritrovamento, sulla scena del crimine, dell’orologio di PC 1 che questi

ha, in un primo tempo, affermato essersi rotto nella colluttazione, la macchia

del proprio sangue ritrovato sui suoi pantaloni - ciò che dimostra che RI 1 ha sanguinato, “probabilmente dalle mani, poiché vi è stata lotta ed il sangue proviene dai

colpi ricevuti durante la lite” - e l’assenza di macchie di sangue del PC 1

sui vestiti di RI 1 come invece sarebbe stato il caso se la colluttazione fosse

avvenuta dopo l’accoltellamento (ricorso, pag. 10). Anche i referti del medico

legale sulla persona di RI 1 - continua il ricorrente - non permettono di

escludere che vi sia stata una colluttazione: lui, infatti, presentava segni

compatibili con uno scambio di pugni (lesione sullo zigomo destro,

compatibile con un trauma, lesione all’avambraccio causata da una graffiatura e

piccole lesioni alle nocche della mano destra che potrebbero essere dovute a

pugni scambiati con PC 1) (ricorso, pag. 10).

Il fatto che PC 1 non presentava lesioni per

essersi difeso dall’aggressione col coltello è anche compatibile con la

versione fornita da RI 1, che ha spiegato di aver bloccato PC 1 dopo che questi

aveva sfoderato l’arma, facendola cadere, per poi raccoglierla e dare le tre

coltellate all’addome continuando a tenerlo fermo, impedendogli così di parare

i colpi (ricorso, pag. 10).

Il ricorrente continua il suo esposto segnalando

un’altra incongruenza del racconto della parte civile: questi avrebbe infatti

riferito di essersi nascosto dietro al portone all’ingresso per proteggersi dai

colpi, ma tale versione non regge in quanto dalle foto della scena del reato

risulta che lo spazio dietro la porta era completamente occupato da una

carrozzina per bambini (ricorso, pag. 10). Infine - conclude il ricorrente -

anche l’abbigliamento delle parti al momento dei fatti aggiunge credibilità

alla sua versione: egli indossava, infatti, dei jeans dalle cui tasche sarebbe

stato difficile estrarre rapidamente un coltello, mentre PC 1 indossava

pantaloni larghi estivi, con ampie tasche, ed un marsupio (ricorso, pag. 10).

8.3. La censura di carente motivazione della pronuncia impugnata va

respinta in quanto infondata: in realtà, i primi giudici non si sono limitati a

descrivere le diverse versioni degli implicati senza precisare quale svolgimento

dei fatti è stato ritenuto. L’accertamento dei primi giudici su quanto avvenuto

fra il momento in cui PC 1 aprì il portone e il momento in cui i due imputati

abbandonarono i luoghi è riportato all’inizio del considerando 34 della

sentenza impugnata, laddove viene testualmente indicato che “la Corte ha accertato che non appena PC 1 ha aperto la porta il RI 1 gli ha scagliato

contro la pietra del peso di circa 1 kg rinvenuta dagli inquirenti, mentre che

la moglie gli si è avventata contro brandendo il martello, riuscendo ad entrare

per prima e colpendo la vittima con il martello alla base del collo”.

Neppure possono esservi dubbi in relazione a

quale versione sia stata considerata conforme al reale svolgimento dei fatti - ovvero

quella di PC 1 - poiché ciò è stato precisato chiaramente dai primi giudici sia

alla fine del considerando 33 (“secondo la Corte, pertanto, lo svolgimento dei fatti relativi all’aggressione è necessariamente quello narrato dal PC 1”, pag. 48) sia all’inizio

del consid. 34, dopo il relativo accertamento (“ […] colpendo la vittima

con il martello alla base del collo, come da lui raccontato”). La

motivazione della pronuncia impugnata riguardo a questa fase è del tutto

adeguata e non di certo carente.

Per il resto, gli argomenti del ricorrente si

palesano di stampo appellatorio.

Egli si limita, infatti, a contrapporre la

propria versione dei fatti, discutendo liberamente gli elementi di prova che

ritiene atti a suffragare le sue tesi, ma dimenticando di esaminare quelli di

segno contrario che i primi giudici hanno ritenuto prevalere dopo aver esaminato,

oltre alle diverse dichiarazioni, anche i reperti trovati sulla scena del

crimine e altri riscontri oggettivi (sentenza impugnata, consid. 29, pag. 45),

dopo avere accertato le intenzioni dell’imputato (consid. 30, pag. 45), dopo

avere risolto la questione su chi inizialmente avesse il coltello (consid.

31-32, pag. 45-47) e dopo avere valutato la credibilità del RI 1 (consid. 33,

pag. 47-48; sulla questione, cfr. considerando 12.3. del presente giudizio).

Non basta, per motivare una censura d’arbitrio, proporre una lettura diversa

del materiale probatorio sulla scorta di una personale chiave interpretativa,

così come fatto in concreto. Se così non fosse, il ricorso per cassazione si

identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello, e non vi sarebbe

alcuna differenza tra un accertamento arbitrario e un accertamento manchevole,

discutibile o persino erroneo. Il processo per cassazione non è la

continuazione del processo di assise: non ci si può dunque diffondere sugli atti

del procedimento, per quanto numerosi, e dolersi semplicemente di arbitrio

pretendendo che la prima Corte li abbia ignorati o non li abbia considerati nel

senso desiderato. Occorre, invece, confrontarsi con i motivi che hanno spinto la Corte a ritenere il contrario di quanto prospettato nel gravame, precisando perché le

considerazioni poste dai primi giudici a fondamento del loro diverso

convincimento non resistono alla luce degli atti richiamati nel ricorso.

In concreto, il rimedio, motivato in modo improprio,

non può che essere dichiarato inammissibile.

9. Il ricorrente si aggrava anche contro gli accertamenti dei primi

giudici relativi all’accoltellamento vero e proprio, in particolare riguardo al

possesso iniziale del coltello.

9.1. Con riferimento alla questione di sapere chi avesse il coltello in

prima battuta, la Corte di prime cure “non ha avuto dubbi nel credere alla

parte lesa a detrimento del prevenuto”, sulla scorta delle seguenti

considerazioni (sentenza impugnata, consid. 31, pag. 45-46).

Dapprima, poiché è più logico che fosse RI 1 - di

cui sono state accertate le cattive intenzioni - ad avere con sé l’arma. Poi,

perché il mancato ritrovamento del coltello è stato considerato un indizio a

sfavore di RI 1: PC 1 - hanno spiegato i primi giudici - non aveva nulla da

temere dal ritrovamento, poiché “quand’anche si fosse trattato di un’arma di

sua proprietà, egli era pur sempre la vittima e non il feritore (rimasto

illeso)” e, inoltre, ferito com’era, difficilmente avrebbe potuto occultare

l’arma prima dell’arrivo della polizia, contrariamente a RI 1, che aveva

interesse a farlo sparire “per l’unico ragionevole motivo di non doversi

constatare che era un coltello riconoscibilmente di sua proprietà o comunque

privo di impronte di PC 1, ciò che avrebbe smentito la sua versione dei fatti”

(sentenza impugnata, consid. 31, pag. 46). Inoltre - hanno spiegato i primi

giudici - la ferita all’avambraccio dell’imputato, cagionata (così come

peraltro ammesso da RI 1) dal bordo della porta d’entrata dello stabile, è

compatibile con la descrizione dei fatti della vittima così come compatibile

con la stessa è l’assenza di ferite di coltello su RI 1 ritenuto che è stata scartata

l’ipotesi di un RI 1 tanto abile da riuscire a disarmare l’avversario senza

subire neanche un graffio (sentenza impugnata, consid. 31, pag. 46). Infine, i

primi giudici hanno trovato un ulteriore sostegno per l’accertamento che era RI

1 ad avere in mano il coltello nelle dichiarazioni di PI 1 che è stata

categorica nel dichiarare che la vittima non aveva con sé alcun coltello

ritenuto, inoltre, che essi non hanno creduto alla ritrattazione dell’iniziale

chiamata in causa del compagno (“coltello dapprima visto in mano al RI 1 e

poi non visto”; sentenza impugnata, consid. 31, pag. 46).

9.2. Il ricorrente censura tale accertamento sostenendo che “sarebbe

stato più logico che fosse PC 1 a munirsi di coltello” in quanto egli era

stato avvisato dal figlio __________ del suo arrivo e visto, poi, che la compagna

PC 2 gli aveva raccomandato prudenza nell’aprire la porta (ricorso, pag. 11). In

queste condizioni - continua il ricorrente - la parte civile - che in casa

aveva diversi coltelli e che, secondo la compagna, era solito tenere un

coltello nel marsupio - poteva “benissimo essersi premunito di un coltello

in vista di un alterco” (ricorso, pag. 11). Egli - continua il ricorrente -

ha, invece, improvvisato, raccogliendo una pietra per contrastare l’avversario

e non ne avrebbe avuto bisogno se avesse avuto con sé un coltello aperto

(ricorso, pag. 11).

Significativo è, poi - continua il ricorrente -

il fatto che il coltello è apparso quando PC 1 si è sentito attaccato da RI 1,

prima a pugni e poi con un sasso, infine con il martello. Inoltre, altrettanto

significativo - conclude sull’argomento il ricorrente - è il fatto che la parte

civile ha dichiarato di avere raccolto le chiavi dell’automobile dopo

l’accoltellamento: è, infatti, ipotizzabile che esse siano cadute quando l’uomo

ha estratto il coltello (ricorso, pag. 11).

9.3. Anche su questa questione, le argomentazioni ricorsuali sono di stampo

appellatorio.

Il ricorrente non fa che sostenere - sulla scorta

di una sua personale interpretazione del materiale probatorio - una versione

che definisce “più logica” affermando come alcuni avvenimenti siano “ipotizzabili”

oppure “potevano benissimo accadere”, definendo, invece, “strana”

la ricostruzione dei fatti operata dai primi giudici.

Argomentazioni di questo genere sono del tutto

inadatte a sostanziare una censura davanti a questa Corte. In un ricorso per

cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio è indispensabile indicare quale

singolo accertamento si intende impugnare e per quale ragione, illustrando

come, dove e perché i primi giudici sono incorsi, non in presunti errori di

valutazione, ma in sbagli o mancanze qualificati che facciano apparire il loro

ragionamento non soltanto errato ma indifendibile.

Dimenticando il potere d’esame limitato di questa

Corte, il ricorrente non tenta nemmeno di sostanziare l’esistenza di un errore

qualificato nel quale sarebbero incorsi i primi giudici - presupposto

essenziale per la ricevibilità stessa di un ricorso fondato sul divieto

dell’arbitrio - così che le sue censure devono essere respinte in quanto

irricevibili.

10. Il ricorrente censura, inoltre, l’accertamento della prima Corte in

relazione all’allontanamento dalla scena del crimine ed alla sorte del

coltello.

10.1. Come già indicato, i primi giudici hanno accertato, su una serie di

considerazioni logiche (cfr. supra e, in particolare, il consid. 31, pag. 46,

della sentenza impugnata), che era RI 1 ad avere, inizialmente, il coltello: in

sintesi, oltre alle deduzioni tratte dall’assenza di ferite da taglio su RI 1 e

dal fatto che era lui ad avere intenzioni bellicose, i primi giudici hanno

considerato determinante la considerazione secondo cui la vittima, non soltanto

non ha avuto, dopo essere stata ferita, l’occasione di nascondere il coltello,

ma soprattutto non aveva alcun interesse a farlo visto che “non vi sarebbe

stato nulla di male se egli, come narra il RI 1, fosse stato disarmato e poi

ferito con il proprio coltello” (sentenza impugnata, consid. 31, pag. 46) e

questo al contrario di RI 1 (arrestato solo in seguito) che, invece, aveva

interesse a farlo sparire “per l’unico ragionevole motivo di non doversi

constatare che era un coltello riconoscibilmente di sua proprietà o comunque

privo di impronte di PC 1, ciò che avrebbe smentito la sua versione dei fatti”

(sentenza impugnata, consid. 31, pag. 46).

10.2. Secondo il ricorrente, la prima Corte è caduta in arbitrio accertando

che è stato lui ad occultare il coltello. A sostegno di tale sua opinione egli

sostiene che le dichiarazioni di PI 1 (secondo cui il compagno avrebbe gettato

il coltello in un tombino) e di PC 1 e PC 2 (che affermano di non avere più

visto l’arma utilizzata dopo l’aggressione) non possono essere credute: il

fatto che gli inquirenti che hanno setacciato la zona non hanno trovato nulla

conferma la credibilità della sua versione secondo cui, dopo l’aggressione, lui

si è recato alla stazione, senza avere il tempo di deviare dal percorso più

diretto (ricorso, pag. 12). L’aggressione - precisa il ricorrente - si è

consumata verso le ore 22.00 di una sera d’estate, in un giorno di vacanza

(ferragosto): che RI 1 abbia potuto recarsi in stazione camminando per almeno

20 minuti con in mano un coltello insanguinato, senza sporcarsi e senza

lasciare impronte di sangue, è circostanza del tutto insolita (ricorso, pag.

13).

Inoltre - ricorda il ricorrente - in relazione al

ritrovamento del martello egli ha fornito agli inquirenti tutte le indicazioni

necessarie: non vi sono, perciò, motivi per cui avrebbe dovuto sottacere il

luogo dove, secondo la tesi ritenuta dai primi giudici, lui si sarebbe liberato

del coltello (ricorso, pag. 13).

Infine, RI 1 sottolinea che prima dell’arrivo

della polizia e dei soccorsi, la vittima e la di lui compagna sono rimasti un

quarto d’ora soli in casa. Durante tale lasso di tempo - ricorda il ricorrente -

PC 1 ha raccolto l’orologio e le chiavi cadute dopo la colluttazione, le ha

messe sul tavolo del suo appartamento, ha preso le sigarette ed è uscito a

fumare. Perciò - afferma - non si può escludere a priori che il coltello possa

essere stato da loro nascosto, magari con l’aiuto delle altre persone arrivate

sulla scena (ricorso, pag. 13). Il ricorrente conclude le sue considerazioni

sull’argomento affermando che, contrariamente a quanto ritenuto dai primi

giudici, non era lui ad avere interesse a far sparire il coltello (in quanto “era

già coinvolto fino al collo”) ma era PC 1 che, invece, “aveva tutto da

guadagnare dalla sua sparizione”, per evitare che da tale arma si risalisse

a lui (ricorso, pag. 14).

10.3. Anche le argomentazioni ricorsuali sulla sparizione del coltello

sono di chiara matrice appellatoria e, dunque, sono irricevibili.

Limitandosi a sostenere che tutti mentirebbero,

tranne lui, il ricorrente non si confronta con le argomentazioni della prima

Corte che, sulla scorta delle testimonianze di PC 2, PI 1 e PC 1 ritenute

attendibili dopo una valutazione condotta sulla scorta di considerazioni

sostenibili, ha accertato che il coltello era suo.

Le argomentazioni sviluppate sul tragitto scelto

per recarsi alla stazione, sul mancato ritrovamento del coltello e

sull’impossibilità di camminare, alle 22.00 del ferragosto 2009, con un

coltello sporco di sangue senza essere notati e senza lasciare tracce non

bastano a dimostrare l’insostenibilità dell’accertamento operato dai primi

giudici. Non basta, in questa sede, proporre una diversa valutazione del

materiale probatorio in atti ma occorre dimostrare, confrontandosi con le

considerazioni dei primi giudici, che la valutazione impugnata è talmente

sbagliata da essere insostenibile.

Quanto al resto, va anzitutto precisato che,

contrariamente a quanto riferito nel gravame, i primi giudici hanno accertato -

e l’accertamento è rimasto incontestato - che le indicazioni che hanno permesso

il ritrovamento del martello non sono state fornite da RI 1 (le cui

dichiarazioni a riguardo sono state giudicate piuttosto sommarie) bensì da PI 1

(cfr. RPG, pag. 9). Ad ogni modo, il motivo per cui RI 1 avrebbe dovuto

sottacere il luogo ove si era liberato del coltello è evidente ed è stato

spiegato dalla prima Corte: “per l’unico ragionevole motivo di non doversi

constatare che era un coltello riconoscibilmente di sua proprietà o comunque

privo di impronte di PC 1, ciò che avrebbe smentito la sua versione dei fatti”.

Tale motivo non è invece dato per il martello, ragion per cui la critica del

ricorrente, secondo cui non vi sarebbe differenza fra le due situazioni, non

può essere condivisa. Nel sostenere che RI 1 non aveva interesse a far sparire

il coltello, in quanto “era già coinvolto fino al collo”, mentre il PC 1

“aveva tutto da guadagnare dalla sua sparizione”, il ricorrente si

limita ad opporre il suo apprezzamento a quello dei primi giudici, ciò che,

come ampiamente visto, è inammissibile nell’ambito di un ricorso per

cassazione.

Anche l’argomento secondo cui PC 1 e la compagna PC

2, a livello teorico, avrebbero avuto il tempo materiale di nascondere il

coltello prima dell’arrivo della polizia e dei soccorsi, in quanto rimasti soli

per circa un quarto d’ora, è manifestamente inadatto a sostanziare un

accertamento arbitrario dei fatti da parte dei primi giudici. Ancor di più lo è

la mera ipotesi che altre persone arrivate sulla scena avrebbero potuto

nascondere l’arma del delitto.

Anche a tale riguardo le censure devono essere

respinte in quanto irricevibili.

11. Il ricorrente contesta, poi, siccome arbitrario l’accertamento

secondo cui egli si diede dei pugni in faccia per far credere la tesi della

colluttazione. L’arbitrarietà è data - precisa il ricorrente - dal fatto che

esso è fondato sulle dichiarazioni di PI 1. Secondo RI 1, non si può credere -

come hanno fatto i primi giudici - ad alcune dichiarazioni e non ad altre “e

ciò nell’ottica di conferire linearità ad una sentenza” (ricorso pag. 19)

11.1. La prima Corte ha accertato che, dopo i fatti, RI 1 si è dato dei

pugni sul volto per far credere di essere stato coinvolto in una colluttazione

sulla scorta delle dichiarazioni rese in tal senso dalla PC 1. I primi giudici

le hanno giudicate credibili - e meglio, “sicuramente vero” quanto da

lei riferito - poiché esorbitano certamente “dalle possibilità intellettive

della PC 1 l’invenzione di una bugia simile per screditare - senza alcun motivo

- il coimputato” (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 47).

11.2. Rinviando a quanto detto sopra per quanto riguarda la possibilità di

attribuire credibilità anche solo a parti delle dichiarazioni rese da una

stessa persona, si osserva come la censura relativa a questo accertamento sia

manifestamente irricevibile: il ricorrente, proponendo una sua lettura del

materiale probatorio, nemmeno tenta di confrontarsi con l’argomento che ha

portato i primi giudici a ritenere “sicuramente vere” le dichiarazioni

rese al riguardo dalla PC 1.

12. Il ricorrente sostiene, poi, come sia in modo insostenibile ed

arbitrario, che la prima Corte ha considerato che la sua credibilità è “pari

a zero”.

12.1. Dopo avere accertato che RI 1 (insieme alla compagna) aveva mentito

affermando di non avere saputo, mentre stava camminando in direzione della casa

del PC 1, che le bambine erano già state ricondotte a __________ (sentenza

impugnata, consid. 24 e 25, pag. 37- 38, e consid. 30, pag. 45) e avere

accertato, dopo valutazione delle diverse testimonianze e del diverso materiale

probatorio in atti, che egli aveva mentito anche affermando che il coltello era

di __________, i primi giudici hanno sottolineato come l’imputato, nel corso

del procedimento, abbia fatto “di tutto per impedire l’accertamento della

verità”, in particolare nascondendo il martello (ritrovato grazie alla

testimonianza di PI 1) e il coltello utilizzati durante l’aggressione,

subdolamente colpendosi con dei pugni al volto per simulare la colluttazione

con la vittima, chiedendo alle figlie della compagna di recarsi a piedi in

stazione a __________ per simulare il loro rientro assieme in treno da __________

e, poi, ancora, una volta scoperto su questa circostanza, affermando di avere

chiesto loro di mentire per evitare problemi con l’autorità tutoria se si fosse

scoperto che le bambine erano sole a casa (sentenza impugnata, consid. 33, pag.

47 e 48). Essi hanno, poi, sottolineato come RI 1 dal carcere abbia tentato di

inquinare l’inchiesta, inviando lettere “in codice” alla compagna affinché non

collaborasse con gli inquirenti (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 48). E’

sulla scorta di queste considerazioni che i primi giudici hanno ritenuto “pari

a zero” la credibilità di RI 1 (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 47).

12.2. Il ricorrente censura tale valutazione ripercorrendo e valutando le

dichiarazioni rese dalle parti nel corso dell’inchiesta. Affermando che la

testimonianza di PC 2 è inutilizzabile in quanto per sua ammissione non ha

visto nulla e sentito poco, sottolinea che le dichiarazioni di PI 1 - che

confortano le sue sino al momento in cui le è stata prospettata l’accusa di

tentato omicidio - non possono in seguito più essere ritenute poiché “ha

cambiato versione, concordando improvvisamente ed in larga misura che le cose

si erano svolte come l’accusale prospettava”, alfine di cercare “di

attribuire qualche responsabilità a RI 1 quando ha visto che la sua posizione

si aggravava” (ricorso, pag. 17 e 18).

Rilevando, poi, di avere fornito dichiarazioni

costanti, sia agli inquirenti che al perito, il ricorrente sottolinea come PC 1,

invece, non sia stato particolarmente limpido e come non sia degno di fiducia

visto che, “oltre alle accertate violenze perpetrate nei confronti della

moglie e delle due figlie di lei (verbale PP PI 1 23.09.2009, pag. 3), ad una

lunga serie di reati riportati nel rapporto di polizia 16.08.2009, pag. 7

(contravvenzione ed infrazione alla LStup, taccheggio, furto d’uso, infrazione

alla LCStr ed altri reati, che non si sa bene quali siano), ad un passato di

tossicodipendenza, vi è il nuovo procedimento penale, che lo ha recentemente

portato in carcere” (ricorso, pag. 18).

12.3. Osservando come la censura si riveli senza costrutto nella misura in

cui è proposta fine a sé stessa e non legata ad una censura di arbitrio

nell’accertamento di un fatto determinato - e sia, perciò, già per questa

ragione, da dichiarare irricevibile - si rileva come essa sia argomentata in

modo inammissibile in quanto tipicamente appellatoria.

Del resto, quand’anche ciò non fosse, la censura

sarebbe da respingere ritenuto che la valutazione secondo cui la credibilità di

RI 1 è “pari a zero” è stata resa dopo l’accertamento - scevro da

arbitrio - secondo cui egli ha mentito, se non su tutte le circostanze

rilevanti, su numerose di esse.

13. Continuando nel suo esposto, il ricorrente critica la conclusione

dei primi giudici secondo cui egli ha voluto, perlomeno nella forma del dolo

eventuale, la morte del _________.

13.1. Dopo avere accertato, “sulla scorta delle lesioni provocate alla

vittima” che l’arma utilizzata da RI 1 era “atta ad uccidere”, i

primi giudici hanno precisato che le ferite inferte erano “suscettibili, per

intensità e direzione, di causare la morte” (sentenza impugnata, consid.

37, pag. 50). Valutando l’aspetto soggettivo, essi hanno accertato che RI 1 era

intenzionato ad uccidere PC 1 almeno per dolo eventuale - cioè, “accettando

l’eventualità che questo risultato si verificasse” - sulla scorta delle stesse

sue ammissioni secondo cui egli “ha sferrato con forza e rabbia tre colpi di

coltello al busto di PC 1, colpendolo, secondo le sue proprie intenzioni, al

torace e all’addome” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 50-51).

13.2. Il ricorrente contesta questa conclusione che - sostiene - contrasta

con le emergenze probatorie, in primo luogo con le ferite riportate da PC 1,

cutanee e superficiali: poco importa - si precisa - che egli abbia ammesso di

aver colpito “con forza e rabbia” poiché i fatti dimostrano il contrario

(ricorso, pag. 14). Del resto - continua il ricorrente - se veramente egli

avesse voluto uccidere PC 1, alla fine della colluttazione, quando la vittima non

poteva reagire, gli avrebbe dato il colpo di grazia al cuore invece di scappare

(ricorso, pag. 15).

Il ricorrente sostiene, poi, che tutte le

circostanze dimostrano l’assenza di un piano omicida: la doccia prima di

uscire, il martello infilato nello zaino, l’attesa del primo treno in stazione:

“un omicida convinto prende armi efficaci, pericolose e si reca direttamente

laddove deve, pianificando anche poi la sua fuga”, che non consiste certo

nel camminare per mezz’ora verso la stazione e lì attendere il treno (ricorso,

pag. 14). Anche l’arma utilizzata - continua il ricorrente - depone contro un

intento omicida: se avesse voluto uccidere PC 1 - e non intimorirlo, come

ammesso - egli non avrebbe preso con sé il martello, ma uno o più coltelli

(ricorso, pag. 14-15). Infine, il ricorrente sostiene come sia indicativo delle

sue reali intenzioni il fatto che egli nemmeno sapesse dove PC 1 abitava: “un

omicida non si basa sulle conoscenze di un accompagnatore, che può anche

cambiare idea” (ricorso, pag. 15). In realtà - ammette il ricorrente - egli

“era pronto a picchiare PC 1 se fosse stato necessario, ovvero se avesse

reagito o negato di avere picchiato __________”, ma non era, invece, pronto

ad ucciderlo (ricorso, pag. 15).

Il ricorrente, ribadendo l’assenza di intenzione

di uccidere, chiede di essere condannato per lesioni personali gravi o rissa,

subordinatamente aggressione. Al riguardo, cita una sentenza del Tribunale

federale (che ha qualificato di lesioni personali gravi una ferita che ha

causato l’asportazione della milza) e una pronuncia dell’Obergericht di Basilea

(secondo cui una coltellata nello stomaco di una profondità di circa 20 cm, che mette in pericolo di vita la vittima, deve essere considerata costitutiva del reato di

lesioni personali gravi) (ricorso, pag. 15 e 16).

Solo subordinatamente, precisa il ricorrente, possono

entrare in considerazione i reati di rissa (siccome la lite è iniziata a pugni,

e la vittima ha avuto un ruolo attivo) oppure di aggressione (ricorso, pag.

16).

13.3. Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è un fatto (DTF 128

I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV 242 consid. 3c

pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3, 110 IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid.

1c pag. 77 con rinvii). Gli accertamenti secondo cui una persona ha agito con

volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso vincolano la Corte di cassazione e di revisione penale, che è abilitata a rivederli soltanto con

cognizione circoscritta all'arbitrio (art. 288 cpv. 1 lett. c CPP; per

analogia, sul piano federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor

Bundesgericht, vol. I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota

182; Corboz, Le pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral,

in: SJ 113/1991 pag. 94 con la nota n. 246). Ciò significa che il relativo

accertamento può essere censurato solo ove risulti manifestamente insostenibile

o in aperto contrasto con gli atti (DTF 124 I 208 consid. 4, 174 consid. 2g,

123 I 5 consid. 4a).

La nozione di dolo eventuale è invece giuridica

(art. 12 cpv. 2 CP). Ritenuto che il dolo (eventuale), quale fatto interiore,

può essere accertato solo in base ad elementi esteriori, in quest’ambito le

questioni di fatto e di diritto sono strettamente connesse tra di loro e coincidono

parzialmente (DTF 133 IV 1 consid. 4.1 pag. 4). Il quesito giuridico se

l’autore abbia agito con dolo eventuale può essere risolto solo valutando i

fatti accertati dall’autorità cantonale da cui quest’ultima ha dedotto tale

elemento soggettivo. Con riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può pertanto

esaminare liberamente se sono stati valutati correttamente gli elementi

esteriori, in base ai quali è stato accertato che l’agente ha preso in

considerazione, ossia ha accettato, l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid.

8.5).

In mancanza di confessioni, il giudice può, di

regola, dedurre la volontà dell’interessato fondandosi su indizi esteriori e

sulle regole dell’esperienza. Può inferire la volontà dell’autore da ciò che

questi sapeva, laddove l’eventualità che l’evento si produca era tale da

imporsi all’autore, in modo che si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia

accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3 pag. 225; 130 IV 58 consid. 8.4).

Quest’interpretazione deve ragionevolmente prendere in considerazione il grado

di probabilità che l’evento si realizzi, alla luce delle circostanze concrete e

dell’esperienza della vita (DTF 133 IV 1 consid. 4.6 pag. 8). La probabilità

deve essere di un grado elevato poiché il dolo eventuale non può essere ammesso

con leggerezza (DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5 pag. 19; STF 6B_519/2007 del 29

gennaio 2008, consid. 3.1 e citazioni). Tra gli elementi esteriori da cui è

possibile dedurre che l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si

produca figurano, in particolare, la gravità della violazione del dovere di

diligenza e la probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio,

il movente e la modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242

consid. 3c in fine e rinvii; STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1).

Quanto più grave è tale violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più

fondata risulterà la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva

accettato l’ipotesi che l’evento considerato si realizzasse. La conclusione per

cui l’autore ha accettato il risultato non può, tuttavia, essere dedotta dal

semplice fatto che egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della

sopravvenienza del risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo

eventuale e alla negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).

Secondo la giurisprudenza, vi è tentativo quando

l’autore ha realizzato tutti gli elementi soggettivi dell’infrazione e ha

manifestato l’intenzione di commetterla, mentre gli elementi oggettivi fanno

difetto, in tutto o in parte (DTF 131 IV 100 consid. 7.2.1; 128 IV 18 consid.

3b p. 21; 122 IV 246 consid. 3a). Vi è dunque tentativo di omicidio quando

l’autore, agendo intenzionalmente (almeno per dolo eventuale) comincia

l’esecuzione dell’infrazione, manifestando così la sua decisione di

commetterla, senza tuttavia che il risultato si produca (STF del 22 dicembre

2009, inc.6B_997/2009, consid. 4.1).

Se l’autore voleva o accettava la morte della

vittima, ma questa per finire ha subito solo delle lesioni corporali, non

bisogna, dunque, ritenere delle lesioni corporali, ma un tentativo di omicidio

(CORBOZ, Les infractions en droit suisse, Vol. 1, 3. ed. 2010 ad art. 111 n.

23; Hurtado Pozo, Broit pénal, partie spéciale, 2009, n. 110).

13.4. La tesi ricorsuale secondo cui le circostanze concrete dimostrano

l’assenza di un vero e proprio piano omicida da parte di RI 1 non gli giova: è,

infatti, quello che hanno ritenuto i primi giudici che - pur considerando che “l’azione

punitiva è stata premeditata e preparata”, siccome il ricorrente è partito

per __________ armato di martello e coltello - non gli hanno imputato una

volontà di uccidere meditata e pianificata, tant’è vero che essi hanno

precisato che, se “sin dal momento della partenza egli metteva in conto

l’uso della violenza”, non vi sono elementi che provano che egli, già a

quel momento, volesse spingersi sino ad uccidere. In effetti, la prima

Corte ha voluto sottolineare tale accertamento annotando di non avere “voluto

credere che egli avesse pregresse intenzioni omicide” (sentenza impugnata,

consid. 40, pag. 52). La Corte ha, invece, accertato che “la trasferta è

diventata una spedizione punitiva” dopo che RI 1 seppe che le bambine erano

arrivate a casa e che fu, perciò, a partire da quel momento che in lui nacque “la

pregressa volontà di nuocere al PC 1, accoltellandolo”. Continuando

nell’esame dell’aspetto soggettivo, i primi giudici hanno precisato che, a

partire da quel momento, “è certo che il prevenuto, come ha poi fatto,

intendeva accoltellare il PC 1”, ed in questo senso va letta la frase secondo cui “l’azione

con il coltello è stata premeditata almeno per i 15 minuti intercorsi

tra l’ultima telefonata con __________ e l’arrivo a casa del PC 1” (sentenza impugnata,

consid. 40, pag. 53). L’intenzione di uccidere è stata accertata soltanto nella

forma del dolo eventuale, in particolare poiché è stato tenuto conto che RI 1 “dopo

le prime pugnalate non ha finito la sua vittima, a quel momento inerme, ma le

ha al contrario fatta salva la vita, limitandosi a punirla con uno sfregio”

(sentenza impugnata, consid. 40, pag. 52) .

Sostenere che RI 1 si è fatto una doccia prima di

uscire, che non ha preso con sé armi più “efficaci” (si rileva, qui, che,

contrariamente a quanto preteso, è stato accertato senza arbitrio che egli è

partito portando con sé un martello e un coltello), che ha fatto capo al treno

sia per recarsi sul luogo del reato che per sfuggirne, che non ha pianificato

né l’uccisione né la fuga non giova al ricorrente nella misura in cui tali

circostanze sono state considerate dalla prima Corte che - proprio su di esse e

su altre considerazioni - ha escluso un intento omicida sin dalla partenza da __________

e che è, poi, giunta all’accertamento del successivo instaurarsi della volontà

(per dolo eventuale) omicida nei termini di cui si è appena detto, sulla scorta

di considerazioni del tutto sostenibili.

Nemmeno giova al ricorrente appellarsi al fatto

di non avere dato a PC 1 “il colpo di grazia”: come visto, è proprio sulla

scorta di tale circostanza che la prima Corte ha escluso l’esistenza di un dolo

diretto.

Senza fondamento è, poi, l’argomento del

ricorrente secondo cui l’entità “del tutto superficiale” delle ferite esclude

che egli si sia assunto il rischio della morte della vittima: in effetti, la

tesi si diparte da accertamenti di fatto contrari a quelli effettuati dalla

prima Corte e non contestati. Se due delle coltellate sono effettivamente state

superficiali - due lesioni da punta e da taglio, la prima “lunga 1,5 cm e si approfondava per pochi millimetri interessando il sottocute e intaccando il corpo dello

sterno”, la seconda “lunga 1,2 cm e si approfondava assai poco in addome determinando un sanguinamento a livello della sola parete addominale”

(cfr. parere medico-legale 24 agosto 2009, AI40, pag. 2) - la terza è

indubitabilmente stata più profonda, andando anche a raggiungere la milza

(lesioni da punta e da taglio, “lunga 1,5 cm e si approfondava per qualche centimetro in cavità addominale sino a intaccare la milza, perifericamente”,

cfr. AI40, pag. 2).

Sostenere che i colpi non siano stati inferti “con

forza e rabbia”, poiché ciò è escluso dalla natura stessa delle ferite, è

una critica che attiene all’accertamento dei fatti e non al dolo.

Essa è, in ogni caso, infondata. In effetti, se

il medico-legale ha affermato che “la profondità delle ferite nulla può

dirci di scientificamente sostenibile sulla forza con cui furono vibrati i

colpi” (cfr. doc. AI 40, pag. 4), i primi giudici potevano accertare senza

arbitrio che i colpi sono stati vibrati “con forza e rabbia” (sentenza

impugnata, consid. 37, pag 50) sulla scorta delle dichiarazioni dello stesso

imputato. Ancora una volta, quindi, la censura - temeraria poiché in contrasto

con le sue stesse ammissioni - non può essere accolta e la qualifica

dell’elemento soggettivo nella forma del dolo eventuale è esente da critica.

Di conseguenza, accertata l’intenzione - nella

forma del dolo eventuale - di RI 1 di uccidere PC 1, diventano prive di oggetto

le richieste di derubricazione dell’accusa da tentato omicidio intenzionale a

lesioni personali gravi, subordinatamente rissa e, ancor più subordinatamente,

aggressione.

14. Il

ricorrente censura in seguito il mancato riconoscimento a suo favore della

legittima difesa.

14.1. La prima Corte si è

pronunciata sulla questione rilevando come RI 1 non potrebbe invocare la

legittima difesa quand’anche le cose fossero andate come sostenuto da lui (e

cioè quand’anche il coltello fosse stato di PC 1, versione che, come visto in

più punti, non è stata ritenuta dalla Corte). Infatti, anche nell’ipotesi -

sostenuta da RI 1 - in cui questi avrebbe tolto il coltello dalle mani di PC 1,

saremmo sempre nella situazione in cui “un uomo armato di coltello - il RI 1

- ne ha ripetutamente ferito uno disarmato, ovvero il PC 1”. Anche nella situazione descritta dal ricorrente - ha

precisato la prima Corte – al momento in cui questi ha colpito il PC 1, la

minaccia era ormai già cessata, avendo egli già disarmato l’avversario e,

quindi, “potendo egli se del caso sedare residue ma improbabili velleità

del PC 1 - al quale aveva già mostrato la propria superiorità disarmandolo -

anche solo mostrandogli l’arma” (sentenza impugnata, consid. 32, pag. 47).

14.2. Il ricorrente critica questa

conclusione affermando come, nonostante il coltello fosse caduto a terra,

l’aggressione non poteva dirsi conclusa poiché la parte civile avrebbe ancora

potuto raccoglierlo e tentare nuovamente di accoltellarlo. In questa

situazione - continua il ricorrente - vi era ancora uno stato di legittima

difesa ed egli “aveva diritto a difendere la propria incolumità fisica e la

sua vita con l’unico mezzo a disposizione in quel momento”, ovvero il

coltello (ricorso, pag. 17).

14.3. La tesi ricorsuale è al

limite del temerario.

Dapprima, perché essa si diparte dalla situazione di fatto

accertata senza arbitrio dalla prima Corte e nella quale, evidentemente, non

v’è nemmeno l’ombra di un diritto di RI 1 ad invocare la legittima difesa.

Poi, perché è manifesto che - così come correttamente indicato dai

primi giudici - un tale diritto non può essere invocato nemmeno nella

situazione descritta dal ricorrente.

Va, qui, precisato che i primi giudici - nel considerare, per puro

interesse scolastico, la situazione descritta dall’imputato - non hanno

affermato che l’aggressione era terminata al momento in cui l’arma era caduta a

terra (come cerca ora di sostenere il ricorrente): nella pronuncia impugnata la Corte di prime cure ha correttamente ritenuto che l’eventuale aggressione era finita quando RI

1 ha impugnato il coltello raccolto da terra e si trovava, dunque, armato, di

fronte ad un rivale disarmato. In quel momento, non vi era evidentemente più

alcuna necessità di difesa.

15. Il ricorrente si aggrava pure contro la condanna per tentata rapina.

In particolare, giudica arbitrari gli accertamenti dei primi giudici

concernenti la frase che lui avrebbe rivolto a PC 1 prima di ferirlo in volto.

15.1. Anche in relazione all’accusa di tentata rapina la Corte di prime cure ha esposto le diverse versioni fornite dagli accusati sullo svolgimento

dei fatti (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 39 e segg.). Riferito che, dopo

avere negato di aver ferito al volto PC 1, RI 1 ha confessato tale circostanza - sostenendo tuttavia che si trattò di una lesione casuale, dovuta

alla concitazione del momento (sentenza impugnata, consid. 35, pag. 49) - la

prima Corte ha annotato che nell’interrogatorio del 13 ottobre 2009 l’imputato

ammise anche la possibilità (precisando di non esserne sicuro) di avere chiesto

a PC 1 dei soldi, ma negò di avere sfregiato la vittima dopo tale richiesta

(sentenza impugnata, consid. 28.1, pag. 39-40).

I giudici di prime cure hanno, poi, riferito quanto

detto da PC 1, secondo cui “RI 1, ad un certo momento, mi ha intimato di

dargli i soldi e l’oro. Io ero ferito, sanguinavo copiosamente, e non ho capito

subito cosa volesse (…) Visto che non avevo dato seguito alle sue richieste ed

ero rimasto muto, RI 1 mi aveva chiesto perché non parlavo. Poi di colpo, con

il coltello mi ha ferito alla guancia sinistra” (sentenza impugnata,

consid. 28.2, pag. 41). I primi giudici hanno precisato che tale versione è

stata costantemente mantenuta dalla vittima, che in seguito l’ha ulteriormente

precisata in tal senso: “Dopo che è uscita PI 1 io non ero ancora ferito al

viso, sono passati pochi attimi, nel mentre PI 1 usciva, lui mi diceva “dammi

l’oro, dammi i soldi” puntandomi sempre con il coltello e muovendosi. Poi ha

aggiunto: “perché non parli?” e poi mi ha colpito il viso con il

coltello” (sentenza impugnata, consid. 28.2, pag. 41).

I primi giudici hanno, poi, riportato le

dichiarazioni della compagna di PC 1, PC 2 (“non mi sono affacciata sulle

scale, ma sono rimasta sulla porta. Non potevo quindi vedere cosa succedeva in

cima alle scale. Ho però sentito RI 1 dire a PC 1 la frase: «Ti faccio un

taglio nella faccia così tutte le volte che ti fai la barba tu ti ricordi di

me!»”), rilevando come la versione sia stata confermata negli ulteriori

interrogatori cui è stata sottoposta (sentenza impugnata, consid. 28.3, pag.

42).

Infine, la Corte di prime cura ha esposto le dichiarazioni di PI 1 - che ha definito “mutevoli” - riferendo che al

dibattimento la donna “ha ammesso di aver sentito RI 1 dire a PC 1 di dargli

l’oro e i soldi” (sentenza impugnata, consid. 28.4, pag. 44).

Pertanto, rilevato che l’ingiunzione di

consegnargli l’oro e i soldi è stata riferita “dalla vittima ma anche dalla PC

Considerandi

2.

e dalla PC 1,” e ricordato che il RI 1 non ha più negato di averla pronunciata, la Corte ha accertato che l’imputato, dopo avere accoltellato il rivale all’addome, “ha

poi intimato a PC 1 di consegnargli denaro e gioielli”, (sentenza

impugnata, consid. 28.4, pag. 49).

15.2

Il ricorrente giudica arbitrari anche gli accertamenti di cui sopra

osservando come la condanna si basi unicamente sulla frase “dammi l’oro,

dammi i soldi” che egli nega di avere pronunciato nei termini riferiti

nella sentenza impugnata. In realtà - si legge nel ricorso - il ricorrente ha

detto a PC 1 ben altro, ovvero: “Allora è per questo che vuoi le bambine? Le

tieni vicino a te con il denaro? Comperi il loro affetto per poi picchiarle?”

(ricorso, pag. 20). Del resto - continua il ricorrente - le risultanze probatorie,

da cui emerge che egli non ha preso con sé nemmeno l’orologio di PC 1, che

questo aveva perso nella colluttazione, o l’anello e il braccialetto da lui

indossati al momento dei fatti dimostrano come egli non fosse minimamente

intenzionato a derubare il suo avversario. Ma - conclude il ricorrente

sull’argomento - anche volendo ritenere data la sua intenzione di commettere

una rapina, il fatto che non l’ha portata a termine indica una sua desistenza

ex art. 23 CP, di cui deve beneficiare (ricorso, pag. 20).

15.3

Anche su questa questione, il ricorso è irricevibile, il ricorrente

limitandosi a contrapporre la propria versione dei fatti a quella ritenuta

dalla prima Corte senza nemmeno cercare di dimostrare in che cosa si realizzi

l’arbitrio lamentato. Non è dato sapere, poi, da dove risultino le frasi che il

ricorrente sostiene di aver proferito invece della richiesta di oro e soldi: il

gravame non indica da quali emergenze probatorie ignorate dai primi giudici

emergerebbe una tale dichiarazione. Ciò è sufficiente per dichiarare

irricevibile la censura.

Inutilmente, poi, nel ricorso si sottolinea che RI

1.

nulla ha sottratto, in quanto l’accertamento della sua volontà di derubare la

sua vittima è stato fondato su altri elementi. La circostanza sollevata è

stata, del resto, correttamente considerata dai primi giudici che hanno condannato

il ricorrente unicamente per tentata rapina. L’argomento è, dunque, privo di

consistenza.

Quanto alla pretesa desistenza, si rileva che non

basta l’accertamento per cui nulla è stato sottratto a fondare il

riconoscimento di una desistenza ai sensi dell’art 23 CP. Sull’accertamento dei

presupposti di tale disposti, il ricorrente nulla dice. Già solo per questo,

dunque, la censura va dichiarata irricevibile.

A titolo abbondanziale, si osserva che la prima

Corte, nel fissare la pena da infliggere a RI 1, ha precisato - disattendendo, tuttavia, l’art. 49 cpv. 1 CP - che “i reati minori” (fra cui

la tentata rapina qui in oggetto) “nulla hanno inciso sull’entità della pena”

(sentenza impugnata, consid. 40, pag. 54); pertanto, l’eventuale riconoscimento

di una sua desistenza sarebbe del tutto irrilevante sull’esito del gravame.

16.

Il ricorrente censura, infine, la sua condanna per lesioni gravi in

relazione alla ferita al viso di PC 1.

16.1

Nella sentenza impugnata i primi giudici hanno ritenuto errata

l’impostazione dell’atto d’accusa che inglobava la coltellata al viso fra gli

atti costitutivi di omicidio intenzionale poiché “ancorché questo colpo sia

stato inferto in prossimità di organi vitali, già solo dalle predette parole

che l’hanno preceduto «così ogni volta che taglierai la barba ti ricorderai di

me», che la Corte ha attribuito all’accusato, si deduce che la volontà

dell’agente non era quella di uccidere, ma al contrario di mantenere in vita la

vittima, da lui così sfigurata” (sentenza impugnata, consid. 37, pag.

51).

Di conseguenza, i primi giudici hanno escluso il

gesto da quelli ritenuti costitutivi dell’infrazione di tentato omicidio (“che

diviene così un po’ meno grave siccome commessa con tre coltellate in luogo di

quattro”) e l’hanno fatta diventare oggetto di un’imputazione aggiuntiva ex

art. 122 cpv. 2 CP, prospettata all’accusato all’inizio del dibattimento

(sentenza impugnata, consid. 37, pag. 51).

16.2

Il ricorrente sostiene come non sia corretto condannarlo per tale

imputazione - non prospettata dal procuratore pubblico - poiché le coltellate “vanno

valutate nel loro insieme, come conseguenza di un litigio degenerato”

siccome “si è trattato di un episodio unico, continuato, con un’intenzione

singola e con sempre la stessa arma” (ricorso, pag. 21).

16.3

Nel caso concreto, il fatto che l’imputazione di lesioni gravi ex

art. 122 CP non sia stata prospettata dal procuratore pubblico è irrilevante.

La nuova imputazione è stata prospettata al dibattimento dal presidente della

Corte di prime cure conformemente all’art. 250 CPP e, secondo quanto dal

relativo verbale, le parti hanno dato il loro consenso a procedere in tal modo,

dichiarando di essere pronte a discuterla (verbale del dibattimento, pag. 3;

sentenza impugnata, pag. 7).

La critica del ricorrente su questo punto cade,

dunque, nel vuoto.

Per il resto, questa Corte condivide le

considerazioni dei primi giudici secondo cui lo sfregio al volto va considerato

un gesto a sé stante, che procede da un’intenzione diversa di quella che ha

portato RI 1 a colpire PC 1 all’addome e al torace.

17.

Nelle sue richieste di giudizio, il ricorrente chiede che la pena

venga sensibilmente ridotta e posta al beneficio della sospensione

condizionale, almeno parziale. Tuttavia, egli non spende una parola a

motivazione di tale sua richiesta che, perciò, deve essere dichiarata

irricevibile.

18.

In esito all’attuale sentenza e in base al principio della soccombenza

si giustifica di caricare gli oneri processuali interamente al ricorrente.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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