17.2010.39
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18 aprile 2011Italiano130 min
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AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2010.39
Data decisione, Autorità:
18.04.2011, CCRP
Ricorso:
TF,6B_392/2011,6B_399/2011,16.03.2012
Titolo:
Sospensione condizionale parziale della pena. Computo della pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Confisca di valori patrimoniali. Sequestro e decadenza del sequestro. Autorità competente a decidere sulle istanze di liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto
ASSOLUZIONE
CAUZIONE
CONFISCA
GIUDIZIO SULLE PRETESE DI DIRITTO CIVILE
RESTITUZIONE
RESTITUZIONE ALLA PARTE LESA
REVOCA DI MISURE SOSTITUTIVE
RICICLAGGIO DI DENARO
SEQUESTRO
SOSPENSIONE CONDIZIONALE PARZIALE DELLA PENA
art. 69 CPP-TI
art. 111 CPP-TI
art. 112 CPP-TI
art. 161 CPP-TI
art. 165 CPP-TI
art. 270 CPP-TI
art. 272 CPP-TI
art. 3 cpv. 2 CPS
art. 42 CPS
art. 70 CPS
art. 305bis CPS
Incarto n.
17.2010.39-43
17.2010.58
Lugano
18 aprile 2011/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione
penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente, giusta l'art. 453 CPP (fed), quale
Corte di Cassazione e revisione penale per statuire sui ricorsi presentati
- il 9 agosto 2010 da:
RI 1
rappr. dall' PA 1
RI 2
rappr. dall' DI 2
RI 3
rappr. dall' DI 1
RI 4 e RI 5, (PC)
rappr. dall' RC
1
- il 19 novembre 2010 da
RI 6 (PC)
rappr. dall' RC
2
contro la sentenza emanata il 18 giugno
2010 dalla Corte delle assise criminali nei confronti di RI 1, RI 2 e
RI 3
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
devono essere accolti i ricorsi per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. I fatti posti alla base del giudizio della Corte delle assise
criminali sono in estrema sintesi i seguenti.
1. Nell’autunno
del 2007, RI 2, intermediario immobiliare, RI 1, agente immobiliare e RI 3,
consulente finanziario, tutti cittadini italiani nati rispettivamente a __________
il 29.1.1962, a __________ il 1.2.1969 e a __________ il 17.5.1959, decisero di
trasferirsi a __________. I tre si erano conosciuti tra il 2001 e il 2006 ed
avevano già collaborato in ambito immobiliare (cfr. sentenza impugnata, consid.
II, lett. a, pag. 35)
Il
trasferimento all’estero rappresentava per loro una soluzione alle ricorrenti
difficoltà che riscontravano nell’esercizio delle rispettive professioni.
In Italia
RI 2, attivo nel settore immobiliare dal 2000, non poteva più aprire conti
correnti presso le banche. Tale facoltà gli era stata preclusa a seguito del
fallimento della sua precedente attività di concessionario (esercitata sotto la
ragione sociale __________ ) pronunciato nel 2005, conseguente al divieto di
esercitare l’attività impostogli dalla competente autorità nell’ambito di
un’inchiesta penale avviata nel 2003 a suo carico per messa in commercio di
marche da bollo false, conclusasi, invero, nel 2008, con la sua assoluzione
(cfr. sentenza impugnata, consid. I. 1, lett. a, pag. 25-29).
RI 1, dal
canto suo, faceva fatica a vivere in Italia e per lui il trasferimento
all’estero rappresentava la soluzione dei ricorrenti problemi finanziari (cfr.
sentenza impugnata, consid. I. 2, lett. b, pag. 30).
RI 3,
esperto di finanza, era stato più volte chiamato ad organizzare la conferenza
EPIC, rinomato congresso internazionale nel settore finanziario immobiliare, ed
aveva collaborato con importanti gruppi tra cui la A1, A2 e con il A3, fungendo
per l’ente pubblico da consulente esterno nell’ambito di operazioni finanziarie
straordinarie (cfr. sentenza impugnata, consid. I. 3 lett. b, pag. 31). Per RI
3, la prospettiva di affiancare RI 2 e RI 1 come socio e consulente per i loro
affari immobiliari dall’estero, rappresentava l’occasione per lasciare un Paese
in cui - a discapito dei suoi passati successi professionali - il sospetto di
una sua collusione con la mafia divulgato dai massmedia nel 2006 a seguito dell’apertura a suo carco di un’inchiesta penale per corruzione semplice (reato dal
quale è stato assolto nel 2010) gli aveva precluso l’accesso al mondo degli
affari: come RI 2, anche RI 3 non poteva più aprire conti bancari in Italia ma,
a differenza del socio, egli figurava pure nel “WorldCheck” delle banche
estere (cfr. sentenza impugnata, consid. I. 2, lett. b, pag. 32-34).
2. La
scelta di trasferirsi a __________ fu presa da RI 2 e fu principalmente dettata
dalla sua pregressa conoscenza di A4.1, direttore della fiduciaria A4 con sede
a __________ (di seguito A4).
Su
richiesta di RI 2, la predetta fiduciaria nel novembre 2007 si occupò di
costituire la A5 (di seguito A5) e di avviare le pratiche amministrative per
l’ottenimento dei necessari permessi di soggiorni per i tre soci. A4.1 assunse ad
interim la carica di amministratore unico fino a quando non venne
sostituito da RI 1 a partire dal mese di febbraio 2008. Scopo sociale della A5
era lo sviluppo di progetti immobiliari a livello internazionale.
All’inizio
del 2008, RI 2 e RI 1, entrambi incensurati, e RI 3, con a suo carico una sola
condanna a due mesi di reclusione sospesi condizionalmente per titolo di
lesioni personali nel contesto di un diverbio con un automobilista risalente al
febbraio del 1993, ottennero, quali dipendenti della A5, il permesso di
soggiorno.
Dopo il
gennaio 2008, la A4 si occupò solo della tenuta della contabilità della A5. A
detta di A4.1 la “A5 è stata una società poco significativa con un’attività
limitata ed entrate appena sufficienti a coprire i costi” (cfr. sentenza
impugnata, consid II. b, pag. 36).
3. Nel
corso del 2008, RI 2 fece la conoscenza di A6, relationship manager e
funzionario della A8, in occasione di una cena di amici comuni. Secondo A6, RI
2, presentatosi come immobiliarista, ebbe occasione di intavolare con lui dei
discorsi professionali dichiarandosi alla ricerca di “clienti liquidi oppure
di banche pronte a finanziare” (sentenza impugnata, consid VI. 3, lett. a
pag. 98) le operazioni immobiliari che lui e i suoi soci stavano portando
avanti. Secondo RI 2, invece, fu proprio A6 a presentarsi come persona con
conoscenze importanti e capace di disporre di linee di credito per importi
molto ingenti da destinare ad operazioni immobiliari. E che A6 si vantasse di
conoscenze altolocate lo hanno confermato anche RI 1 e RI 3 (sentenza
impugnata, consid VI. 3, lett b e c pag. 99-100) che, in un secondo momento,
ebbero pure loro occasione di conoscere il funzionario di banca.
L’interesse
di A6 di entrare in affari con RI 2 e con i suoi soci, ricercando per loro dei
finanziatori per le operazioni immobiliari e finanziarie prospettate,
consisteva nel compenso che egli avrebbe percepito per la mediazione qualora le
trattative fossero andate a buon fine (cfr. sentenza impugnata, consid VI. 3,
lett. a, pag. 98).
4.RI 2 e i suoi soci e A6 intavolarono
da subito diverse trattative e relazioni d’affari che esorbitavano
dall’attività di bancario del funzionario di banca (cfr. sentenza impugnata,
consid VII. 3, pag. 128). Tra le operazioni oggetto dei reciproci interessi ma
che non si conclusero prima del 29 gennaio 2009 (ovvero prima della data in cui
A6 venne licenziato in tronco dalla A8 a seguito della scoperta delle sue
malversazioni ai danni del cliente PC 1, di cui diremo in seguito) figurano le
operazioni “J – Accendi una stella”, “S” e l’operazione “banca
dominicana”.
4.1. Il
progetto “J- accendi una stella” fu presentato nel corso del 2007 a RI 3 da tale F. RI 3 aveva da subito creduto molto in questa operazione tanto da aver portato
avanti in prima persona le trattative con il delegato e l’amministratore
delegato della nota società calcistica torinese. Il progetto consisteva in
sostanza nell’offrire la possibilità ai tifosi della J di imprimere il proprio
nome su delle mattonelle a forma di stella che avrebbero ricoperto la
pavimentazione dello stadio nuovo che la società intendeva realizzare e per il
quale era in attesa dell’approvazione definitiva da parte del Comune.
In corso
di trattativa i rappresentanti della J avevano richiesto a RI 3, quale
condizione per la realizzazione del progetto, il rilascio di una fideiussione
di almeno 4 milioni di euro di un primario istituto bancario italiano.
L’emissione della predetta fideiussione presupponeva il reperimento di un
capitale di 5 milioni di euro da far figurare nello stato patrimoniale della
società estera A11 (società riconducibile a RI 1, RI 2 e RI 3 e detentrice del
75% delle quote della società A12, di cui si dirà in seguito) che a sua volta
avrebbe dovuto costituire una nuova società che, insieme alla J, avrebbe dovuto
occuparsi della vendita al pubblico delle mattonelle a forma di stella. Le
trattative proseguirono concretamente tanto che il 23.12.2008 venne siglato un
contratto tra la J e l’amministratore della A11 che prevedeva, tra l’altro,
l’obbligo per quest’ultima di fornire la fideiussione bancaria nel momento in
cui il Comune di __________avrebbe approvato in via definitiva il progetto del
nuovo stadio. Il compito di A6 era di reperire i fondi necessari per
l’emissione della fideiussione richiesta (cfr. sentenza impugnata, consid VII.
1, pag. 112-121).
4.2. Altro
progetto sul tavolo delle trattative degli imputati e di A6 era l’operazione “__________”.
Il progetto, presentato nel corso del 2008 sempre da F a RI 3, prevedeva il
finanziamento di un nuovo prodotto televisivo denominato “Streamit.it”
consistente in una tecnologia delle TV via web la cui proprietà intellettuale
era detenuta dalla società __________di B e di L. Si trattava di un progetto ancora
in fase operativa, a livello embrionale che necessitava di miglioramenti
tecnici (del prodotto televisivo e del management) e per il quale B e L cercavano
dei soci investitori.
RI 3, da
sempre interessato alla nuove tecnologie, ne illustrò i dettagli a RI 2, il
quale ne parlò a sua volta a A6, il quale, appellandosi ai suoi rapporti con la
famiglia A7 ed al potenziale del progetto, manifestò il suo interesse anche
nella prospettiva di poterlo cedere, in un secondo momento, al gruppo __________.
Per sviluppare il progetto era necessario un capitale tra i 10 e i 100 milioni
di euro (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 2, lett. b, pag. 123).
La
lettera di intenti tra B e L, da un lato, e RI 2, RI 1 e A6, dall’altro, venne
firmata il 5.11.2008 a __________riconducibile a RI 1 (doc. G allegato al verb
PP RI 2 del 25.2.2009). Malgrado non figuri nella precitata lettera d’intenti,
anche RI 3 era direttamente coinvolto nell’operazione quale socio di fatto
(cfr. sentenza impugnata, consid VII. 2, lett. d, pag. 125). Il piano
strategico condiviso da tutti i presenti prevedeva, anche in questo caso, che A6
reperisse un finanziamento, gli intenti iniziali consistenti nell’entrare nella
società nella misura del 50% versando euro 150'000.- che sarebbero stati
restituiti ai tre nel caso in cui il progetto non fosse decollato mediante
l’emissione di tre assegni da euro 50'000.- l’uno (cfr. sentenza impugnata,
consid VII. 2, lett. a, pag. 122). Malgrado l’arresto di A6, RI 2, RI 1 e di RI
3, quest’ultimo ha dichiarato che il progetto __________era ancora in essere e
che sul progetto lavorava ancora M, per loro conto, e il commercialista della __________(cfr.
sentenza impugnata, consid VII. 2, lett. b, pag. 123).
4.3. Altro
progetto avviato nel 2008 tra RI 2 e RI 3, da un parte, (RI 1 avendo avuto solo
un ruolo marginale) e A6, dall’altra, era un’operazione di finanziamento che
prevedeva l’acquisto di una licenza di una banca domenicana oltre
all’ottenimento di una garanzia bancaria di un milione di dollari. L’attività
con una banca dominicana per un periodo di un anno avrebbe permesso ai
finanziatori di aprirne in seguito una anche in Europa. Il progetto piacque a RI
2 e a RI 3 che trasferirono USD 100'000 per l’acquisto della licenza a favore
del suo titolare V e per l’ottenimento della documentazione necessaria alla
conclusione dell’operazione (cfr. sentenza impugnata, consid VII. 3, pag.
125-128).
4.4. Altre
due trattative erano sul tavolo degli imputati e di A6 nel corso del 2008:
l’operazione di acquisto/rivendita dell’immobile di via __________e
l’operazione di finanziamento tramite versamento di un’evidenza fondi per
l’acquisto di un immobile in __________che si trasformò all’ultimo minuto in
un'operazione di roll program. Queste due operazioni, per lo meno sulla scorta
delle dichiarazioni degli imputati, che la Corte ha dato sostanzialmente per
accertate, andarono a buon fine: la prima con l’acquisto da parte dello stesso A6
dell’immobile di A15 e la seconda con il conseguimento dell’utile garantito di
1 milione di euro a fonte di un iniziale investimento di 3 milioni di euro.
Sennonché, tutti i fondi messi a disposizione da A6 si rivelarono essere il
frutto di diverse malversazioni operate dal funzionario di banca ai danni di PC
1, cliente della A8. Infatti, tra il 7 ottobre 2008 e il 18 dicembre 2008, sul
conto corrente __________ di PC 1 in A8 vennero eseguite 7 operazioni di
addebitamento per un importo complessivo di 19'000'000 di euro sulla scorta di
altrettanti ordini di bonifico simulanti inesistenti ordini telefonici del
titolare del conto con causali fasulle allestiti dal funzionario di banca A6 in
cui erano indicati come beneficiari dei conseguenti accrediti conti in Banca JB
e in A10, intestati a RI 2, RI 1 e alla società A17.
A6 ha
chiamato in causa RI 2, RI 1 e RI 3 come suoi correi delle malversazioni ai
danni di PC 1. Per la prima Corte, le affermazioni di A6 sono apparse prive di
attendibilità e, pertanto, non sono state ritenute a carico degli imputati
(cfr. sentenza impugnata consid. VI. 6, pag. 109-112).
Gli
accertamenti della prima Corte sulle due predette operazioni sono i seguenti.
4.4.1. A6
propose a RI 2 di investire un capitale di 3 milioni di euro in un’operazione
finanziaria che gli avrebbe permesso di conseguire in breve tempo un utile di 1
milione di euro. Secondo l’iniziale illustrazione dell’affare che, come
anticipato, cambiò pochi giorni prima della consegna della somma, si trattava
di fornire un’evidenza fondi per l’acquisto di un immobile a __________per un
valore di transazione complessivo di 30 milioni di euro.
Questa
stessa causale venne a sua volta illustrata da RI 2 ai funzionari della JB in
occasione del prelievo di 3 milioni di euro dal conto cifrato RI 6, (di
pertinenza dei genitori dell’imputato) e della conseguente apertura del conto n.
__________intestato a RI 2 su cui era già stato annunciato l’accredito di 4 milioni
di euro tramite due distinti bonifici bancari di 2 milioni di euro ciascuno provenienti
dalla A8 e per la quale venne consegnata (in data che la Corte non ha potuto
accertare, cfr. sentenza impugnata, consid IX. 3, lett. e, pag. 151) la relativa
documentazione. Si trattava dello schema di offerta vincolante 08.09.2008 di __________,
relativo all’immobile sito in __________, valida fino al 30 settembre
successivo, del preliminare di compravendita 30.09.2008 tra la __________ -
rappresentata da U- in cui la prima si impegnava a vendere alla seconda il
citato immobile di __________per il prezzo di Euro 30 mio e del contratto di
cessione di quote tra U e A17, da una parte, e A6, dall’altra, mediante il
quale i primi cedono a A6 le rispettive quote - 10% U, 90% A17 - della T,
proprietaria del citato stabile di __________(cfr. sentenza impugnata, consid
IX. 3, pag. 147 e 149).
Pochi
giorni prima della consegna della somma richiesta, A6 informò RI 2 che la
causale dell’operazione sarebbe cambiata e che l’investimento richiesto di 3
milioni di euro sarebbe confluito in un’operazione di roll program o di leverage,
ovvero in un’operazione che consente “ad un “venditore” che ha a sua
disposizione un’elevata liquidità di cambiare la somma in valuta di un diverso
Paese, con uno sconto compreso tra il 10 e il 15 per cento” (cfr. sentenza
impugnata, consid. IX. 1, lett. b, pag. 130). Questa operazione avrebbe
consentito, poi, il rientro del capitale maggiorato dell’utile promesso in 7-15
giorni. A fonte della nuova proposta di investimento, RI 2 decise di non
avvertire la banca del cambiamento della plausibilizzazione dei bonifici che
essa generò e di cui si dirà qui appresso.
In
concreto, il 25 settembre 2008 RI 4 (padre dell’imputato) ha sottoscritto sei
moduli di messa a disposizione fondi di 505'000.- euro l’uno per complessivi
3'030'000.- a debito del conto cifrato RI 6., presso JB. Il 29 settembre 2008
sono stati prelevati dal citato conto cifrato 3'030'000.- euro. La somma è
stata trasportata da __________ dallo I, dietro compenso di 30'000.- euro, e
consegnata a RI 2, il quale l’ha rimessa a sua volta nelle mani di A6. Il 3
ottobre 2008 è stato aperto, sempre in JB, il conto n. __________intestato a RI
2. Il 7 e l’8 ottobre sono stati accreditati sul predetto conto nominativo due
bonifici di 2 milioni di euro l’uno, provenienti dal conto corrente __________
di PC 1. A6 aveva detto a RI 2, contrariamente al vero, che PC 1 era una
persona di sua fiducia.
Quanto
alla destinazione dei succitati fondi, la prima Corte ha accertato che il
successivo 10 ottobre sono stati prelevati dal conto nominativo di RI 2 in contanti 3'040'000.- euro (40'000.- a titolo di commissione) e versati sempre a contanti sul
conto cifrato JB, conto trasferito poi alle __________ il 30 ottobre 2008. Lo
stesso 10 ottobre 2008, RI 2 ha chiuso il suo conto nominativo in JB prelevando,
sempre a contanti, 430'000.- euro versandoli sul conto __________ , e poco
meno di 240'000.- euro versati sul conto __________ intestato a RI 3. Per
quanto concerne quest’ultimo versamento, RI 2 ha allestito una ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto con la verità, l’avvenuto
prestito a lui da parte di RI 3 di Euro 240'000.- ed ha consegnato tale
ricevuta a __________ per giustificare l’accredito di Eur
240'000.- del 15.10.2008 sul conto corrente postale di quest’ultimo. Dal conto __________ RI 2 ha prelevato, all’inizio del mese successivo, e meglio 50'000.- euro il 4 novembre 2008 e 100'000.- euro il 3 dicembre
2008.
In questo contesto, già si anticipa che il conto cifrato
n. __________ presso JB (valutazione di Eur 796'947.- al 31.1.2009) e la relazione
n. 51040 intestata a RI 6, presso Banca JB (valutazione di Eur 4'103'804.76 al
20.5.2009), a concorrenza di Eur 3’203'053.-, sono stati confiscati ed assegnati
alla PC, a parziale risarcimento del danno.
4.4.2. La
seconda delle operazioni andate a buon fine - anche se in realtà solo grazie
all’apporto dei fondi malversati ai danni di PC 1 - è la cosiddetta operazione “di
acquisto/rivendita dell’immobile in __________ ”.
a) La
società A12 era, al momento dei fatti qui in esame, proprietaria di un immobile
di edilizia popolare in via __________. L’A12 è una società che era già stata
costituita con un capitale di 10'000.- euro e che era stata acquistata vuota da
RI 2 e da RI 1 tramite un’acquisizione di quote da parte della società A13,
società anonima lussemburghese acquistata a sua volta da RI 3 e poi messa a
disposizione dei soci (cfr. sentenza impugnata, consid. II, lett e, pag.
39-40).
Le trattative
per l’acquisto del sopraccitato immobile erano state avviate da RI 1 e RI 2 già
nel primo semestre del 2006. RI 3 era stato, poi, coinvolto nell’operazione
nell’autunno del 2006, quando si trattò di curare gli aspetti del finanziamento
dell’operazione e quelli societari per la struttura che avrebbe formalmente
acquistato l’immobile.
L’immobile,
che contava nove piani con 98 appartamenti dal valore - stimato, sulla base
delle diverse perizie private in atti, - all’incirca tra i 36'000'000.- e i 43'500'000.-
di euro (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 2, pag. 154) - era stato
acquistato dalla società A12 il 14 maggio 2007 dalla precedente proprietaria,
società __________ al prezzo di 27 milioni di euro (cfr. sentenza impugnata,
consid. X. 4, pag. 162). Il prezzo di compravendita era stato interamente
finanziato dalla Banca A18 (istituto bancario reperito da MB, persona attiva
nel campo bancario ed acquirente di clienti per la società A14, gestore di
fondi titolare di conti presso la __________ , cfr. sentenza impugnata, consid.
X. 4 lett. c, pag. 164) a fronte del rilascio da parte della società A14 all’A12
di una lettera di patronage, esibita da quest’ultima alla A18, nella quale A14
dichiarava di aver emesso a favore di A12 una “facilitazione di credito”
fino a concorrenza di 27 milioni di euro sottoforma di mutuo ipotecario della
durata di 180 mesi, confermando di detenere il 20% del capitale sociale di A12,
di impegnarsi a non disporre di tale partecipazione senza il rilascio di
adeguate garanzie e di essere a conoscenza del fatto che la Banca A18 aveva
finanziato il mutuo succitato grazie al fatto che A14 aveva preso parte al
capitale sociale di A12, impegnandosi a mantenere A12 in situazione tale da
consentire i far fronte agli impegni con A18 stessa (cfr. sentenza impugnata,
consid. X. 4 lett e, pag. 166). Al momento dell’acquisto dell’immobile, le
quote dell’A12 erano, infatti, detenute dalla A13 (75%), dalla A14 (20%) e da RI
3 (5%) (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 3, lett. a, pag. 155). La A14 aveva
rilasciato la predetta lettera di patronage a favore dell’A12 a fronte di
investimenti che RI 2 e RI 1 detenevano “presso la A14 (..) dell'ordine
di ca. Eur 3 milioni di Euro” (cfr. MP RI 1 17.2.09 citato in sentenza
impugnata, consid. X. 4, lett. a, pag. 162).
b) Al
momento della rivendita dell’immobile che, come si dirà qui appresso, si situa
a fine 2008, le quote della società A12 Srl erano detenute per il 95% dalle
società A13 e A11 (a sua volta controllata dalla A13) e per il 5% dalla A5 . La
cessione delle quote di proprietà della A14 venne dettata da una serie di
problemi che nacquero tra RI 3, da un lato, e RI 2 e RI 1, dall’altro, subito
dopo l’acquisto dell’immobile. RI 2 e RI 1, infatti, iniziarono ben presto a
disinteressarsi del progetto poiché, a seguito di un provvedimento di
requisizione da parte del A3, l’immobile era stato occupato abusivamente e gli
affittuari che corrispondevano regolarmente il canone erano ben pochi e non
sufficienti per coprire i costi (cfr. sentenza impugnata, consid. X. 5, pag.
166-167). RI 3 espresse la sua intenzione di continuare da solo l’operazione
anche se questo comportò tutta una serie di discussioni per addivenire ad un
accordo sulla cessione delle quote che, in realtà, presupponeva anche la liquidazione
delle posizioni di dare e avere con la A14. Un accordo venne raggiunto il 26
luglio 2007 con la cessione del 20% delle quote dell’A12 di spettanza della A14
alla A13 (di RI 3). Sui termini dell’accordo e sulle diverse posizioni di dare
e avere ancora in essere tra i soci si rinvia al consid. X. 5, pag. 166-170,
della prima sentenza.
c)A fronte di queste premesse, RI 2 e RI
1 riacquistarono interesse per l’operazione A15 solo dopo che A6 manifestò loro
la sua intenzione di acquistare l’immobile avendo a sua disposizione “una
linea di credito di 140 euro presso la Banca A16” (sentenza impugnata,
consid. X. 5, pag. 170).
Tutti e
tre gli imputati hanno affermato che A6 si dichiarò interessato ad acquistare
l’immobile romano, in prima persona per il tramite di PC 1 (sua persona di
fiducia) e che l’immobile sarebbe stato venduto mediante la cessione delle
quote dell’A12 che, a sua volta, le avrebbe cedute alla società A17, prima
della perfezione della vendita dell’immobile (ciò che in realtà non è stato fatto).
La A17
era una società di diritto americano, già nella disponibilità della A4 di cui RI
2 ha assunto la carica di amministratore unico e che, negli intendimenti di RI
2, RI 1 e RI 3 avrebbe dovuto acquistare le quote della società A12 e, in ultima
analisi, l’immobile in via __________ per poi venderlo a A6. Malgrado non sia
stata perfezionata la cessione di quote tra l’A12e la A17, è comunque stata la A17
a sottoscrivere il contratto preliminare di compravendita. Il preliminare
prevedeva un prezzo di 15 milioni di euro, oltre la ripresa da parte
dell’acquirente del mutuo di 25 milioni di euro circa concesso alla A12 da A18.
Il
preliminare di cessione quote del 7.10.2008 tra A17 e PC 1, agente per conto di
A6, denominato in inchiesta “preliminare A” (altri ne sono stati
allestiti - i preliminari B, C e D - ma, secondo gli accertamenti della prima
Corte, solo questo venne poi utilizzato al momento della plausibilizzazione dei
versamenti oggetto di malversazione di cui si dirà appresso e di cui PC 1 ha disconosciuto la firma, oggetto pertanto dal capo di imputazione 3.1. dell’atto di accusa),
espone i termini dell’accordo secondo cui A17 cede a PC 1 il 100% delle quote
di A12, titolare dell’immobile di via __________ al prezzo, al netto dell’onere
ipotecario in A18 di Euro 25'098'600.-, di Euro 15 mio, da pagarsi in tre rate
da Euro 3 mio l’una entro il 10 ottobre rispettivamente il 30 ottobre ed il 15
novembre 2008 e in una da Euro 6 mio entro il 30 novembre 2008.
In
esecuzione, anche se con qualche ritardo, degli accordi raggiunti per la
cessione delle quote, il 14 ottobre 2008 vengono accreditati 1'500'000 euro sul
conto n. __________ A1 intestato a RI 1 e 1'500'000 euro sul conto n. __________
A1 intestato a RI 2 entrambi presso la A10 di __________ .
Il 4 novembre
2008 vengono accreditati 3'000'000 di euro sul conto n. __________ A1 intestato
a A17 presso la A10 di __________ .
Infine, il
18 novembre 2008 vengono accreditati altri 3'000'000 e 6'000'000 di euro sempre
sul predetto conto intestato a A17 presso A10 di __________ .
Tutti i
bonifici per complessivi 15 milioni di euro provenivano dal conto corrente __________
di PC 1 in A8 (sentenza impugnata, consid. X. 6, lett. b, pag. 173-174).
Per RI 2
e RI 1 le modalità di pagamento concordate con A6, ovvero l’anticipato ed
integrale pagamento del prezzo di compravendita (astrazion fatta della ripresa
del mutuo), non erano inusuali. RI 3, per contro, ne ha riconosciuto
l’inusualità anche se ha aggiunto di essere stato prontamente ragguagliato da RI
2 (sentenza impugnata, consid. X. 6, lett. c, pag. 173).
5. In
realtà, la prima Corte ha accertato che RI 2, RI 1 e RI 3 cominciarono a
nutrire seri dubbi sulla provenienza dei fondi solo nella prima decade del mese
di gennaio 2009. E ciò a motivo della mancata sottoscrizione del contratto di
compravendia dell’immobile di via __________ e del costante tergiversare di A6
(sentenza impugnata, consid. X. 6, lett. a, pag. 172). In questo periodo, e
meglio dal 13 di gennaio al giorno del loro arresto, RI 2 RI 1 e RI 3
effettuarono, rispettivamente diedero alle banche l’ordine di eseguire diverse
operazioni bancarie a contanti.
5.1. In relazione
all’importo complessivo di 12'000'000 di euro accreditato sul conto della A17,
il 13 gennaio 2009 sono stati accreditati 10 milioni di euro (5 milioni a
testa) su due conti di altrettante società delle __________ (la __________ )
riconducibili a RI 2 e a RI 1, aperti il giorno stesso in A10.
Tra il 22
ed il 28 gennaio 2009, 4 milioni di euro sono stati prelevati a contanti, con
otto operazioni da 500'000.- euro l’una, da entrambi i predetti conti intestati
alle società delle __________ e trasferiti su altri due conti, aperti il 20
gennaio 2009 sempre in A10, intestati a due fondazioni panamensi (__________ )
sempre riconducibili a RI 2 e RI 1.
RI 2 ha, poi, prelevato sempre dal conto della A17 il 20 ed il 29 gennaio 2009 a contanti la somma di 600'000.- euro in tre tranches da 200'000.- euro, di cui 400'000.- consegnati
a RI 3 (cfr. sentenza impugnata consid. XI. 3 lett. g, pag 205), il quale li ha
depositati sul conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (cfr.
sentenza impugnata consid. XI. 5, pag 219-220).
5.2. Per
quanto riguarda, per contro, la somma di Euro 1,5 mio accreditata il 14 ottobre
2008 sul conto nominativo di RI 1, si registrano due prelevamenti a contanti di
20'020.- euro l’uno tra il 20 ed il 28 gennaio 2009. Il 9 ed il 16 dicembre
2008 ed il 15 gennaio 2009 vi sono ulteriori tre prelevamenti in contanti,
rispettivamente di 201'603.- euro, 151'051.50 euro e 100'801.50 euro, per
complessivi 453'456.- euro, somme prese in consegna da un trasportatore. Il 21
gennaio 2009 dal conto di RI 1 in A10 sono stati prelevati per contanti 180'000
euro che sono, poi, stati versati su quello della A5 in __________ , dove sono
pure giunti, sempre il 21 gennaio 2009, 70'070.- euro dal conto di RI 2 in A10. Lo stesso giorno sono stati versati alla __________ , su un conto presso la Cassa __________
, 250'020.50 euro. In questo contesto i tre imputati avrebbero allestito un
falso preliminare di compravendita immobiliare tra __________ relativo ad un
complesso immobiliare con destinazione commerciale in __________ , rimettendo
il falso documento alla Banca __________ , per tentare di rendere plausibile l'entrata
fondi a contanti di 180'000.- euro del 21 gennaio 2009 sul conto nominativo di RI
1 e il trasferimento di medesima data di 250'000.- euro ad un conto di __________
.
5.3. Per
quanto riguarda, da ultimo, la somma di 1'500’000 euro accreditata il 14
ottobre 2008 sul conto nominativo di RI 2, si registrano tre prelevamenti in
contanti di 100'100.- euro l’uno, il 22 dicembre 2008 e l’11 e il 12 gennaio
2009; un prelevamento di 50'200.- euro l’11 dicembre 2008; nonché quattro
prelevamenti per complessivi 555'400.- euro (150'000.- l’11 dicembre 2008;
250'200.- il 16 dicembre 2008; 100'100.- il 12 gennaio 2009 e 100'100.- il 20
gennaio 2009), cifra versata sul JB.
In questo
contesto già si anticipa che il conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________
(valutazione di Eur 399'325.- valuta 4.5.2009) oltre al conto n. __________ intestato
a RI 3 presso __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 905'757.27) fino a
concorrenza di Euro 400'000.- sono stati confiscati ed assegnati alla PC, a
parziale risarcimento del danno.
6. Il
28 gennaio 2009, il direttore generale della A8, ha sporto denuncia alla
Guardia di Finanza, poi trasmessa al procuratore della Repubblica di __________
, nei confronti di A6 per avere effettuato senza essere autorizzato otto
operazioni di bonifico a debito del conto corrente di PC 1 a favore di conti presso A10, e JB intestati a RI 2, RI 1 alla A17 ed alla __________ per
complessivi Euro 21'500'000.-. Della denuncia venne informata, lo stesso giorno
in tarda serata, anche la A10 (sentenza impugnata, consid. III. 1. pag 42). La
sera del 28 gennaio 2009, A6 è stato condotto presso la caserma di via __________
, dove è stato unicamente identificato e, poi, rilasciato (sentenza impugnata,
consid. III. 5. pag 47). Il 29 gennaio 2009, la A10 ha segnalato al MROS il
caso di RI 2 e RI 1 (sentenza impugnata, consid. III. 6. pag 47).
7. Dell’intervento
della Guardia di Finanza su A6, RI 2 venne avvertito da __________ al più tardi
il 2 febbraio 2009 (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 50).
Il 31
gennaio 2009 alle ore 17:56, A6 e RI 2 si sono parlati al telefono (sentenza
impugnata, consid. VI, 4. pag 101). La sentenza nulla dice del contenuto di
questa telefonata.
Il 2
febbraio 2009, sempre A6 e RI 2 si sono sentiti una prima volta alle 15:54 ed
una seconda volta alle 16:59 (sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 50 e
consid. VI. 4, pag. 101).
Dal
contenuto dell’intercettazione telefonica delle ore 16.59, la Corte ha
accertato che RI 2 era rimasto “piuttosto sorpreso di aver appreso da __________
dell’intervento degli inquirenti italiani su A6 e delle malversazioni da lui
commesse” (cfr. sentenza impugnata, consid. VI. 6, lett. d, pag, 110)
Sempre il
2 febbraio 2009, A6 e RI 1 si sono incontrati nei pressi del bar __________ (sentenza
impugnata, consid. III. 9, pag 50) e si sono sentiti al telefono alle ore 16:19
(sentenza impugnata, consid. VI. 4, pag. 101)
Il 3
febbraio 2009, dalle 17:00 alle 18:30, RI 2 e RI 1 si sono recati, per una
consulenza, nello studio legale dell’avv. __________ , noto penalista milanese
(sentenza impugnata, consid. III. 9, pag 50). In serata, rientrando a __________
, RI 2 e RI 1 hanno incontrato A6 (alle 16:59 di quello stesso giorno egli si
era sentito al telefono con RI 1, cfr. sentenza impugnata consid. VI. 4, pag.
101) sull’autostrada nell’ultimo autogrill in territorio italiano (sentenza
impugnata, consid. III. 9, pag 51). Il 4 febbraio 2009, alle ore 12:05, RI 2 e RI
1 sono stati arrestati presso gli uffici della A10 a __________ . RI 3 (che
verrà scarcerato il 6 aprile 2009, cfr. sentenza impugnata, consid. IV. 2, pag
55) è stato arrestato lo stesso giorno presso il residence dove alloggiava (sentenza
impugnata, consid. IV. 1, pag 52).
8. A6
è stato arrestato a __________ il 5 marzo 2009 (sentenza impugnata, consid.
III. 10, pag 51), dopo che il 3 marzo 2009 anche PC 1 aveva presentato alla
Procura della Repubblica a __________ denuncia contro il funzionario di banca (sentenza
impugnata, consid. III. 7, pag 48-49).
A6 è
stato condannato con sentenza 21 dicembre 2009, a seguito di giudizio abbreviato, concessa l’attenuazione relativa a tale procedura, ad una
pena di 4 anni e 4 mesi di reclusione oltre che ad una multa di Euro 1'120.- e
all’interdizione dai pubblici uffici per 5 anni per i reati di furto aggravato
continuato ed associazione per delinquere (sentenza impugnata, consid. III. 10,
pag 51). La sentenza di primo grado è stata impugnata in appello (sentenza
impugnata, consid. III. 10, pag 52).
B. Con sentenza 18
giugno 2010, la Corte delle assise criminali ha dichiarato RI 2 e RI 1 autori
colpevoli di riciclaggio di denaro aggravato, siccome commesso
per mestiere, per avere, agendo in correità fra di loro, a __________ , nel
corso del mese di gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare
l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori
patrimoniali che sapevano o dovevano presumere provenire da un crimine e meglio
per avere:
il 7
gennaio 2009 fatto costituire, tramite corrispondenti della fiduciaria A4 __________
, RI 2 la società panamense __________ e RI 1 la società panamense __________ ;
nel
gennaio 2009, RI 2 fatto aprire presso la A10 un conto a nome della società __________
(su cui disponevano di diritto di firma collaboratori della A4 ) e RI 1 fatto
aprire presso la A10 un conto a nome della società __________ (su cui
disponevano di diritto di firma collaboratori della A4), conti appositamente
aperti a nome di società estere per schermare il reale beneficiario economico e
con la finalità di farvi transitare e confluire una parte ingente dei fondi
malversati;
RI 2
prelevato a contanti complessivi 400'400.- euro in più soluzioni, tra il 12
gennaio 2009 e il 20 gennaio 2009, dall'importo di 1'500'000.- euro,
accreditato sul suo conto nominativo presso la A10 con fondi distratti alla
parte civile PC 1;
RI 1 prelevato
a contanti complessivi 140'841.50 euro in più soluzioni, tra il 15 gennaio 2009
e il 28 gennaio 2009, dall'importo di 1'500'000.- euro, accreditato sul suo
conto nominativo acceso presso A10, che era stato alimentato il 14 ottobre 2008
con 1'500'000.- euro distratti alla parte civile PC 1;
RI 2 e RI
1, in relazione all'importo complessivo di 12'000'000.- euro accreditato sul
conto della A17 (di cui sono aventi diritto economico), hanno concordato di:
- prelevare,
tra il 22 (recte: 20) e il 28 gennaio 2009, dal conto della società __________ Ltd
4'000'000.- euro a contanti, in soluzioni da 500'000.- euro cadauna, riversando
immediatamente i fondi a contanti sul conto della società __________ ;
- prelevare,
tra il 22 (recte: 20) e il 28 gennaio 2009, dal conto della società __________ 4'000'000.-
euro a contanti, in soluzioni da 500'000.- euro cadauna, riversando
immediatamente i fondi a contanti sul conto della società panamense __________ ;
- prelevare
RI 2 il 20 ed il 28 gennaio 2009 400'000.- euro per contanti in due soluzioni
da 200'000.- euro cadauna, consegnandoli a RI 3;
- prelevare
RI 2 il 26 gennaio 2009 200'400.- euro che ha trattenuto per sé.
La Corte ha condannato RI 3 autore colpevole di riciclaggio di denaro, per avere, compiuto atti
suscettibili di vanificare l’accertamento dell’origine, il ritrovamento e la
confisca di ingenti valori patrimoniali che sapeva o doveva presumere provenire
da un crimine, ricevendo da RI 2, nel corso del mese di gennaio 2009, 400'000.-
euro a contanti in due soluzioni da 200'000.- euro cadauna (provenienti da
fondi distratti alla parte civile PC 1) e depositando tra il 21 gennaio 2009 e
il 30 gennaio 2009 sul conto della società panamense PC 3 presso la __________ appositamente
aperto il 4 dicembre 2008, di cui risulta essere l'effettivo avente diritto
economico, ancorché sul formulario A figuri come avente diritto economico il di
lui fratello.
Nella
medesima pronuncia, la prima Corte ha dichiarato RI 2, RI 1 e RI 3 autori colpevole di falsità in
documenti, per avere a __________ ed in altre imprecisate località, nel corso
del mese di gennaio 2009, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito
profitto, agendo in correità tra di loro, allestito il falso preliminare di
compravendita immobiliare tra __________ relativo ad un complesso immobiliare
con destinazione commerciale in __________ , rimettendo il falso documento
alla Banca __________ , per tentare di rendere plausibile l'entrata fondi a
contanti di 180'000.- euro del 21 gennaio 2009 sul conto nominativo di RI 1 e
il trasferimento di medesima data di 250'000.- euro ad un conto di __________ ,
attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza
giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, di tale documento.
RI 2 e RI 3 sono stati
riconosciuti autori colpevoli di ripetuta falsità in documenti anche per avere,
agendo in correità fra di loro, nel corso del mese di ottobre 2008, al fine di
procacciare a sé e a terzi un indebito profitto, allestito la ricevuta datata
9.11.2007 attestante, in urto con la verità, l’avvenuto prestito a lui da parte
di RI 3 di 240'000.- euro e consegnando RI 3 tale ricevuta a Postfinance per
giustificare l’accredito di 240'000.- euro del 15.10.2008 sul suo conto
corrente postale, attestato in un documento, contrariamente alla verità, fatti
di importanza giuridica, nonché fatto uso, a scopo di inganno, del medesimo
documento.
Fatti
I tre imputati sono per
contro stati prosciolti dalle altre imputazioni contenute nell’atto d’accusa,
in particolare dall’accusa di truffa aggravata (capo di accusa 1. dell’atto di
accusa), dall’accusa di riciclaggio di denaro aggravato per i fatti precedenti
il gennaio 2009 (capo di accusa 2. dell’atto di accusa) e dall’accusa di
falsità in documenti per i preliminari di compravendita degli immobili in Via __________ , in Località __________ ,
rimessi rispettivamente alla A10 (capo di accusa 3.1. e 3.2. dell’atto di accusa)
alla Banca JB (capo di accusa 3.3. dell’atto di accusa)
ed alle autorità inquirenti durante l’interrogatorio 25.2.2009 di RI 2 (capo di
accusa 3.4 dell’atto di accusa).
C. In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:
- RI
2 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
sospesa condizionalmente in ragione di 23 mesi, con un periodo di prova di due
anni, e per il resto da espiare;
-
RI 1 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
sospesa condizionalmente in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due
anni, e per il resto da espiare;
-
RI 3 alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni;
RI 2 e RI 1 sono inoltre
stati condannati a versare in solido alla parte civile PC 2 (già A8 )
un’indennità di 6'707'116.89 euro quale risarcimento del danno materiale e CHF
132'021.25 quale rifusione delle spese legali. RI 3 è stato condannato a
rispondere con vincolo solidale limitatamente all’importo di Euro 400'000.-.
La tassa di giustizia e le
spese processuali sono state poste a carico dello Stato per metà e per l’altra
metà a carico dei condannati in solido ( RI 3 sino a concorrenza del 20% e RI 2
e RI 1 sino a concorrenza del 30%).
D. Nel
medesimo giudizio, la Corte di prime cure ha ordinato le seguenti confische a
parziale risarcimento del danno alla PC (dedotte tassa di giustizia e spese
processuali):
- conto
cifrato __________ n. __________ presso
Banca JB (valutazione di Eur 796'947.- al 31.1.2009);
- conto
n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (valutazione di Eur 399'325.- valuta 4.5.2009);
Considerandi
- relazione
n. __________ intestata a RI 6 presso JB (valutazione di Eur 4'103'804.76 al 20.5.2009), sino a
concorrenza di Eur 3’203'053.-, la rimanenza venendo dissequestrata;
- conto
n. __________ intestato a RI 3 presso Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 905'757.27), fino a
concorrenza di Euro 400'000.-;
- Eur
5'000.-.
La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato il risarcimento compensatorio a favore
dello Stato, con attribuzione alla PC, a parziale risarcimento del danno, dei
seguenti averi:
- conto
n. __________ intestato a RI 2 presso Banca __________
(saldo di Eur 7'688.13 valuta 30.1.2009);
- conto
n. __________ intestato a RI 2 presso Banca __________
(saldo di CHF 30.13 valuta 27.1.2009);
- conto
n. __________ intestato a A5 presso Postfinance (saldo
di Eur 504.22 valuta 31.1.2009);
- conto
n. __________ intestato a RI 2 presso Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 55.56);
- conto
n. __________ intestato a RI 1 presso Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 114.38 e GBP 32.23);
- conto
n. __________ intestato a __________ presso
Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 50.62);
- conto
n. __________ intestato a __________ presso
Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur
10'529.64);
- CHF
1'422.83 provenienti dal ccp n. __________ di RI 3 ,
AI 424 (trasferiti a Tribunale penale cantonale).
La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato il dissequestro della relazione n. __________ intestata a __________ (valutazione
di Eur 25'381.75 al 20.5.2009).
Infine, ha ordinato la
confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione del passaporto di RI 3, di
una carta d’identità intestata a RI 1, di un telefono Nokia E90 di un
cellulare bianco marca TRE; di due cellulari grigi Motorola; della chiave di una
vettura Audi e di sette caricatori per telefoni cellulari sequestrati a RI 3.
E. Contro
la sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle assise criminali sono insorti:
a) PA 1, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione
penale di data 22 giugno 2010.
Nella motivazione scritta del gravame, presentata
il 9 agosto successivo, egli chiede l’annullamento del dispositivo 1.1. della
sentenza impugnata con conseguente suo proscioglimento dal reato di riciclaggio
di denaro aggravato e riforma dei dispositivi concernenti la pena erogata
(dispositivi 5.1., 6.1. della sentenza impugnata) e le spese poste a suo carico
(dispositivo 7. della sentenza impugnata). Chiede, inoltre, l’annullamento del
Dispositivo
dispositivo 8. della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso che la A8 è
rinviata al foro civile per le eventuali pretese risarcitorie.
Da ultimo, chiede l’annullamento dei dispositivi
9. e 10. della sentenza impugnata con conseguente annullamento delle confische
pronunciate.
Il
ricorrente protesta poi, in ogni caso, le spese.
b) RI
1, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale
di data 21 giugno 2010.
Nella
motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto successivo, egli chiede,
in via principale, l’annullamento dei dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5. e 1.2.1.
con il suo proscioglimento dalle relative imputazioni di riciclaggio di denaro
e di falsità in documenti. Sempre in via principale, chiede anche
l’annullamento dei dispositivi 5.2., 7. e 8. della sentenza impugnata.
In via
subordinata, RI 1 chiede di essere prosciolto dalle imputazioni di riciclaggio
aggravato e di falsità in documenti con conseguente annullamento dei
dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5., 1.2.1., 5.2., 7. e 8. della sentenza
impugnata e chiede che la pena, dedotto il carcere preventivo, venga
ricommisurata e considerata quale pena aggiuntiva a quella comminata con
sentenza 21 settembre 2009 del Tribunale di __________ .
In via
ancor più subordinata, il ricorrente chiede il suo proscioglimento dalle
imputazioni di riciclaggio di denaro aggravato e di falsità in documenti con
l’annullamento dei dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5., 1.2.1., 5.2., 7. e 8.
della sentenza impugnata e con il rinvio degli atti a un nuova Corte di merito
per la commisurazione della pena e per la determinazione degli oneri.
Da ultimo
ed in via del tutto subordinata, RI 1 chiede che venga annullato il
dispositivo 5.2. della sentenza impugnata con il rinvio degli atti ad una nuova
Corte di merito per la commisurazione della pena (da intendersi quale pena
aggiuntiva a quella comminata con sentenza 21 settembre 2009 del Tribunale di __________
) e per la determinazione degli oneri.
Il
ricorrente protesta poi, in ogni caso, ripetibili, tasse e spese.
c) RI 3,
con dichiarazione di ricorso del 21 giugno 2010 e successiva motivazione
scritta del 9 agosto 2010, chiede, in via principale, l’accoglimento del
ricorso con il conseguente annullamento e riforma della sentenza impugnata nel
senso del suo proscioglimento dall’accusa di riciclaggio di denaro, con
conseguente dissequestro del conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (valutazione di EURO 399'925.- valuta 4 maggio 2009) e del conto n. __________ intestato a RI 3 presso Credito
__________ (saldo al 3.4.2009
di EURO 905'757.27) e con conseguente restituzione a RI 3 della cauzione pari
a CHF 100'000.-.
In via subordinata, il ricorrente chiede l’annullamento e la riforma
della sentenza impugnata nel senso che è ordinato il dissequestro integrale del
conto n. __________ intestato
a RI 3 presso Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di EURO 905'757.27) ed è restituita a RI 3 la
cauzione pari a CHF 100'000.-.
Il
ricorrente protesta, poi, in ogni caso ripetibili, tasse e spese.
d) Il procuratore
pubblico, con dichiarazione di ricorso di data 22 giugno 2010. Nella
motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto 2010, il PP ha chiesto,
in via principale, l’annullamento del dispositivo 4. della sentenza impugnata e
meglio l’annullamento del proscioglimento di RI 2, RI 1 e RI 3 dall’imputazione
di truffa per mestiere e da talune fattispecie relative all’imputazione
rispettivamente di riciclaggio di denaro aggravato e semplice nonché
l’annullamento del proscioglimento per RI 2 e RI 1 da talune imputazioni di
ripetuta falsità in documenti, con conseguente rinvio degli atti ad una nuova
Corte di merito per un nuovo giudizio.
In via
subordinata, il PP chiede l’annullamento del dispositivo 4. della sentenza
impugnata limitatamente al proscioglimento di RI 2, RI 1 e RI 3 da talune
fattispecie relative all’imputazione rispettivamente di riciclaggio di denaro
aggravato e semplice e per il proscioglimento di RI 2 e di RI 1 da talune
imputazioni di ripetuta falsità in documenti, con conseguente rinvio degli atti
ad una nuova Corte di merito per un nuovo giudizio.
In via
ancor più subordinata, il PP chiede che venga accertata la violazione dell’art.
42 cpv. 2 CP con conseguente nuova commisurazione, da parte di questa Corte,
della pena inflitta a RI 2 e RI 1 per i reati per i quali sono stati condannati
in prima sede, tenendo conto della pena di tre anni di reclusione patteggiata
in Italia dagli accusati.
Il
ricorrente protesta, in ogni caso, a carico del resistente tasse e spese di
giustizia.
e)RI 4 e RI
5 con dichiarazione di ricorso di data 22 giugno 2010. Nella motivazione
scritta del gravame, presentata il 9 agosto 2010, i ricorrenti chiedono
l’annullamento dei dispositivi 9.1. e 9.3. della sentenza impugnata ed il
rinvio degli atti alla Presidente del Tribunale penale cantonale affinché apra
una procedura di confisca e istruisca sui fatti, emettendo poi un nuovo
giudizio.
I
ricorrenti protestano ripetibili, tasse e spese di giustizia.
Il 14
settembre 2010 RI 4 e RI 5 sono, altresì, insorti dinanzi al Tribunale federale
con ricorso in materia penale e con ricorso sussidiario in materia
costituzionale contro la sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle assise
criminali onde ottenere l’annullamento della predetta sentenza ed in
particolare della confisca ordinata dai primi giudici del conto cifrato n. __________ presso la Banca JB (punto 9.1. del dispositivo) e della
relazione n. __________ intestata
a RI 6 (punto 9.3. del dispositivo) e della contestuale assegnazione di questi
valori alla parte civile.
Il
Tribunale federale con decreto 4.10.2010, trasmesso per conoscenza a questa
Corte, ha sospeso la procedura dinanzi al Tribunale federale fino
all’emanazione della decisione della CCRP sul ricorso per cassazione presentato
dagli insorgenti.
f) La RI
6 ha presentato ricorso per cassazione il 19 novembre 2010 avverso alla
sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle Assise criminali ed in particolare
avverso la decisione di confisca di parte degli averi depositato sul conto __________
presso la Banca JB. La ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso con
conseguente annullamento del dispositivo 9.3. della sentenza di condanna nei
confronti di RI 2, RI 1 e RI 3 e rinvio alla Presidente del Tribunale penale
cantonale per l’emissione di un nuovo giudizio, dopo regolare istruzione della
procedura di confisca.
F.a) Il procuratore
pubblico, con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato la reiezione integrale del ricorso per cassazione di RI 2, la reiezione del
ricorso per cassazione di RI 1, l’integrale reiezione del ricorso per
cassazione di RI 3 e la reiezione del ricorso per cassazione di RI 4 e RI 5. Con
osservazioni 15 dicembre 2010 ha pure chiesto di accertare, in via principale,
l'irricevibilità del ricorso di RI 6 in quanto tardivo e, in via subordinata,
di respingere il gravame.
b) RI 2,
con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del
ricorso presentato dal procuratore pubblico.
c) RI
1, con osservazioni 17 settembre 2010, ha postulato la reiezione del ricorso presentato dal procuratore pubblico. In precedenza, con osservazioni 13
settembre 2010, il ricorrente ha rinunciato a formulare particolari
osservazioni ai ricorsi presentati da RI 3, RI 2 e da RI 4 e RI 5,
limitandosi a postularne l’accoglimento laddove in sintonia con le conclusioni
da lui espresse sia in sede di ricorso sia nelle osservazioni al ricorso presentato
dalla pubblica accusa.
d) RI
3, con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso presentato dal procuratore pubblico.
e) La PC
2, con osservazioni 24 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 2, l’integrale reiezione del ricorso per
cassazione di RI 1 e l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 3.
Si è
associata, per contro, al ricorso per cassazione presentato dal PP segnatamente
e limitatamente alla richiesta di giudizio principale e alla subordinata in
relazione ai proscioglimenti pronunciati dalla Corte di merito.
La PC 2 ha, sempre con osservazioni 24 settembre 2010, postulato per
la reiezione del ricorso per cassazione presentato da RI 4 e RI 5 Da ultimo,
con osservazioni 15 dicembre 2010, La PC 2 ha chiesto di dichiarare irricevibile in quanto tardivo il ricorso di RI 6 e in via subordinata, di respingerlo
comunque, nel merito.
f)
RI 4 e RI 5, con osservazioni 20 settembre 2010, hanno aderito alle richieste
presentate con ricorso per cassazione da RI 2, rinunciando, per contro ad
esprimersi sui ricorsi del procuratore pubblico e di RI 1 e di RI 3.
g) La PC 3, terzo
sequestratario dell’importo di euro 400'000.-, confiscato ed assegnato dai
primi giudici alla PC e depositato sul conto n. __________presso
__________ , con osservazioni 6 settembre 2010 ai
ricorsi presentati dal procuratore pubblico, da RI 2, da RI 1 e da RI 3, ha puntualizzato che né la società stessa né __________ , beneficiario
economico del suddetto conto bancario, “sono in grado di esprimersi”
sulle conclusioni della prima Corte quo all’origine illecita dei valori accreditati
sul suddetto conto (sentenza pag. 219-220) “poiché totalmente estranei ai
fatti in questione e in quanto non hanno partecipato al procedimento” e,
rimettendosi a questo proposito al giudizio di questa Corte, ha evidenziato che
qualora l’origine illecita dovesse essere confermata, la società rinuncia a
rivendicarne la legittima proprietà mentre, in caso contrario, chiede la revoca
della confisca dei beni in questione e la loro restituzione nella disponibilità
di PC 3.
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP (Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP
(fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett.
a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che
arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4; 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112
Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque
criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione
dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché
un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove
siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere
annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo
nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2
pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182,
275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168,
124 I 208 consid. 4a pag. 211).
I.
Sul ricorso del procuratore pubblico
2. Il ricorso del procuratore pubblico appare inutilmente prolisso, ripetitivo
e, per molti versi, impropriamente motivato e appellatorio, di conseguenza
irricevibile. La pubblica accusa omette, in effetti, di confrontarsi in modo
puntuale e preciso con le considerazioni della prima Corte, presentando un
esposto per altro confuso nel quale si sovrappongono considerazioni inerenti le
imputazioni di truffa aggravata - fatte valere con l'atto d'accusa e non
ritenute dalla Corte di primo grado - con altre relative alla falsità in
documenti. Ci si limiterà pertanto ad esaminare le contestazioni che hanno una
parvenza di ricevibilità.
2.1. Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di RI 2, RI 1 e RI
3 l'imputazione di truffa aggravata, commessa per mestiere, per avere, nel
periodo settembre 2008-fine gennaio 2009, a __________ e in altre località, al fine di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità con il
funzionario A6 di A8 , con più azioni esecutive di un medesimo disegno
criminoso, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari preposti
all'esecuzione di ordini di pagamento dell'istituto bancario A8 , inducendoli a
compiere atti pregiudizievoli al patrimonio del cliente dell'istituto PC 1,
titolare di un conto corrente, sottoponendo, per esecuzione, sette ordini di
bonifico, simulanti inesistenti ordini telefonici del titolare con causali
fasulle, inducendoli a credere che il titolare avesse autorizzato gli addebiti,
ottenendo in tal modo trasferimenti indebiti per complessivi Euro 19'000'000.-
e arrecando alla parte civile PC 1 un danno complessivo di medesimo importo.
2.1.1. La
prima Corte non ha ritenuto fondata una simile imputazione, considerando, in
grande sintesi, non credibile la chiamata di correo di A6 e l'assenza di circostanze
dalle quali trarre conseguenze fattuali sfavorevoli agli imputati. In altri
termini, la Corte di primo grado ha analizzato gli indizi avanzati dal procuratore
pubblico, senza raggiungere il necessario convincimento che gli imputati
avessero preso parte alle malversazioni commesse da A6 in A8. Secondo i primi
giudici, il patteggiamento di RI 2 e RI 1 nel procedimento italiano non
costituiva indizio a carico, essendo stato un atto strumentale, volto ad
ottenere la scarcerazione in Svizzera. La prima Corte ha considerato sospetti
nell'operazione degli Euro 3/4 mio, il cambio in corsa ed all'ultimo momento,
dopo aver prelevato il denaro, dall'operazione di __________ a quella di roll
program, senza avvertire la banca, così come la circostanza che A6, di
fatto semplice bancario, si fosse messo a fare operazioni per suo conto,
dichiarando di disporre di decine di milioni di Euro. Ha tuttavia ritenuto che
gli accusati avevano operato in un contesto nel quale l'apparenza conta molto
di più della sostanza e dove A6 appariva effettivamente legato alla famiglia A7,
in grado di ricevere in banca LC, di presentare a RI 2 un senatore dell'attuale
maggioranza politica e di condurre l'operazione J, evidenziando che anche BC,
asseritamente banchiere, aveva eseguito operazioni estranee alla banca, segno
evidente che detto agire, nel mondo degli affari della vicina Penisola, non era
così fuori dalla norma. La prima Corte ha pure considerato ulteriori elementi che
rendono sospetta in particolare l'operazione di vendita dell'immobile di via __________
, e meglio il fatto che gli accusati non conoscevano PC 1, che il prezzo per
l'acquisto delle quote dell'A12 fosse stato pagato integralmente in anticipo,
senza garanzie per l'acquirente, che - nonostante il tenore del preliminare -
l'A12 non avesse ancora ceduto le sue quote alla A17, la quale aveva invece
sottoscritto il contratto di cessione dell'immobile a PC 1, nonché l'utilizzo
di una panoplia di falsi contratti, per alcuni dei quali A6 nemmeno c'entrava.
Si è pure soffermata sulla circostanza che nemmeno le versioni di RI 2 e RI 1,
almeno prima del dibattimento, erano sempre state concordi tra loro. Il valore
indiziante di tali elementi cozzava, tuttavia, secondo la prima Corte, in modo
insormontabile con il contenuto dell'intercettazione telefonica del 2 febbraio
2009 alle ore 16.59 tra RI 2 e A6. Dal tono e dal contenuto di quella
conversazione si evinceva - secondo i primi giudici - tutta la sorpresa di RI 2
nell'apprendere da Belloni, non solo dell'intervento della Guardia di Finanza,
ma pure delle malversazioni che A6 aveva commesso, RI 2 chiedendo conto a A6 di
cosa questi aveva commesso, manifestandogli il suo stupore, risultando per
altro la reazione di A6 non certo quella di persona che parla con un correo al
corrente del suoi misfatti, cercando anzi egli di minimizzare. Per la prima
Corte questa telefonata era assolutamente inconciliabile con la tesi
dell'accusa. Infatti, secondo i primi giudici, un correo al corrente dell'agire
dell'altro non chiede “cosa hai combinato ?” così come l'altro non
risponde “ti devo spiegare”, sapendo entrambi di cosa stanno parlando.
Diversamente, secondo i primi giudici, si doveva considerare questa conversazione
come una messa in scena, ad esclusivo beneficio di RI 2, volta ad ingannare gli
inquirenti, i protagonisti essendo certi di essere intercettati, circostanza
che, in assenza di emergenze al riguardo, non poteva essere - a loro dire -
affermata senza cadere nell'arbitrio. Secondo la prima Corte, se questa
consapevolezza non l'aveva RI 2, non poteva averla nemmeno RI 1, che agiva in
simbiosi con lui e ancor meno RI 3, visto che i contatti con A6 li avevano
tenuti gli altri due. Di conseguenza, i primi giudici hanno assolto i tre
imputati dall'accusa di truffa aggravata.
2.1.2. Il procuratore pubblico si aggrava sostenendo che la prima Corte ha “arbitrariamente
omesso di considerare due risultanze” a suo dire “essenziali ai fini del
giudizio”, che danno “concreto riscontro alla credibilità di A6” in
relazione alla sua chiamata di correo, e meglio, da un lato, il mancato
sequestro di documenti e corrispondenza in merito alla trattativa con A6 per
l'acquisto delle quote dell'A12 e, d'altro lato, l'assenza di riscontro “che
fosse stato fissato l'atto per la cessione delle quote a A6” (ricorso, pag.
10 dal mezzo verso il basso e pag. 11 dall'alto verso il mezzo). Trattasi di
circostanze irrilevanti - addotte per fondare ipotesi di stampo meramente
appellatorio (ricorso, pag. 11 verso il basso e pag. 12 in alto) - la cui mancata considerazione da parte della prima Corte non permette certo di ritenere
che le considerazioni sopra riassunte siano arbitrarie. L'impugnativa, su
questo punto, cade dunque nel vuoto.
2.1.3. In merito alla credibilità di A6, il procuratore pubblico ha dato atto
che quest'ultimo ha “modificato nel corso del procedimento la sua versione,
passando da una sorta di organizzazione criminale volta a sottrarre e riciclare
denaro, per poi riferire di essere stato costretto ad agire in modo truffaldino
perché minacciato da RI 2 e RI 1”, come pure che “è evidente che i
rapporti che A6 ha mantenuto anche dopo le asserite minacce parlano contro
questa tesi” (ricorso, pag. 17 nel mezzo). Le ammissioni di responsabilità
di A6 e il fatto che egli sia stato condannato in Italia, per altro con rito
abbreviato, per i reati ammessi, non sono certo sufficienti a sovvertire le
incongrunze delle sue affermazioni - evidenziate anche dalla pubblica accusa -
palesi e grossolane a un punto tale da rendere inconsistente la chiamata di correo
coinvolgente gli imputati. Il ricorso si avvera, dunque, nuovamente palesemente
inconsistente, anzi al limite del temerario, là dove, poco oltre, (ricorso,
pag. 20 verso l'alto) adduce “la sostanziale credibilità di A6”. Non
compete del resto a questa Corte, il cui potere d'esame è limitato
all'arbitrio, verificare le singole -non meglio precisate - dichiarazioni di A6,
valutandole singolarmente a fronte di altre emergenze istruttorie, a cui viene
fatto cenno, in modo rso, in un gravame prolisso, per porre rimedio alle
incongruenze che inficiano la credibilità della chiamata di correo (ricorso,
pag. 18 verso l'alto).
2.1.4. Il fatto, poi, che il patteggiamento nel procedimento avviato in
Italia sia stato considerato “dalla CRP quale espressione di un concreto
pericolo di fuga e dal GIAR come un abuso di diritto da parte degli accusati”
(ricorso, pag. 21 in alto), conferma semmai l'uso strumentale - per altro non
negato dal ricorrente (pag. 20 in basso) - a cui esso era destinato e, quindi, la
correttezza dell'assenza di un suo valore indiziante ritenuta dai primi
giudici. Il ricorso, anche su questo punto, si rivela nuovamente privo di
consistenza.
2.1.5. Il procuratore pubblico si attarda poi, con riferimento alle
considerazioni di “pagina 225 della sentenza”, sul fatto che gli
accusati avrebbero, a suo dire, “mentito ripetutamente e spudoratamente”
in corso di inchiesta. La condotta processuale degli accusati costituirebbe “un
grave indizio a carico” della buona fede degli accusati. La prima Corte avrebbe
“quindi arbitrariamente, di fatto, considerato RI 2 e RI 1 credibili”
(ricorso, pag. 21 verso il mezzo). Il ricorrente non si avvede che nel
considerando di cui alla pagina che egli menziona non è tanto la credibilità
degli imputati ad essere in questione, quanto piuttosto la palese mancanza di
credibilità della chiamata di correo di A6. Ogni ulteriore considerazione sulle
argomentazioni ricorsuali in oggetto è, pertanto, superflua.
2.1.6. La circostanza che gli imputati si siano rivolti ad un penalista
italiano dopo aver appreso dell'intervento della Guardia di Finanza su A6 e del
suo mancato arresto (ricorso, pag. 22 nel mezzo) non prova di certo che essi
fossero “i mandanti delle distrazioni messe in atto da A6”. Analogamente
si può dire del mancato chiarimento della loro posizione con la banca dopo il
colloquio con il penalista. Il fatto che i primi giudici non si siano
allineati, su questi punti, alle considerazioni e alle ipotesi del procuratore
pubblico non configura, certamente, arbitrio da parte dei primi giudici.
2.1.7. Secondo il procuratore pubblico, la prima Corte avrebbe valutato
anche arbitrariamente il contenuto della telefonata intercettata tra RI 2 e A6 il
2 febbraio 2009 alle ore 16.59, valutandola in modo isolato e non globalmente con
il fascio di indizi, a suo dire, convergenti (ricorso, pag. 22 verso il basso).
Ciò costituirebbe, a suo dire, anche una violazione del diritto sostanziale
federale (ricorso, pag. 25 e 26). A torto. Invero, i primi giudici hanno rettamente
considerato questa intercettazione come la chiusura del cerchio della non
credibilità della chiamata di correo di A6 e della mancata consapevolezza degli
imputati sui misfatti commessi da A6 ai danni del cliente PC 1. Impropriamente
motivato, il ricorso su questo punto omette di confrontarsi con le pertinenti
considerazioni dei primi giudici - che hanno scartato anche l'ipotesi della
messa in scena, ad esclusivo beneficio di RI 2, in assenza di qualsivoglia emergenza al riguardo - limitandosi a riproporre una propria interpretazione
distorta dei contenuti della telefonata e “risultanze istruttorie”
(ricorso, pag. 25 in basso e 26 in alto) che il procuratore pubblico ritiene,
erroneamente, sufficienti a comprovare la correità degli imputati nella truffa.
Il fatto, poi, che la Corte di prime cure abbia ritenuto che, per lo meno dagli
inizi del mese di gennaio 2009, RI 2 e RI 1 avevano avuto dubbi sull'origine
dei fondi pervenutigli da PC 1, non è in contraddizione con il valore
attribuito al contenuto dell'intercettazione telefonica. Dalla telefonata trare,
infatti, che il fermo di A6 da parte della Guardia di Finanza costituisce nel
contempo la conferma dei dubbi e l'inizio della presa di coscienza da parte di RI
2 – e di conseguenza di RI 1 e RI 3 – della modalità illecita (sottrazione) con
cui l'operatore bancario si è procurato i fondi. Non vi dunque stato né arbitrio
nella valutazione della telefonata in oggetto né violazione sostanziale del
diritto federale.
2.2. Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di RI 2, RI 1 e RI
3 l'imputazione di ripetuta falsità in documenti, per avere, a __________ ed
in altre imprecisate località, in occasioni imprecisate nel periodo
ottobre-dicembre 2008, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito
profitto, agendo in correità tra loro e per la fattispecie di cui al punto 3.1
con la correità del funzionario di A8 A6, attestato in documenti,
contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a
scopo di inganno, dei medesimi documenti, segnatamente dei preliminari
di compravendita degli immobili in Via __________ , in Località __________ , rimessi rispettivamente alla A10 (capo di accusa
3.1. e 3.2. dell’atto di accusa) alla Banca JB (capo di accusa 3.3. dell’atto
di accusa) ed alle autorità inquirenti durante l’interrogatorio 25.2.2009 di RI
2 (capo di accusa 3.4 dell’atto di accusa).
Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di RI 2 e RI 3 l'imputazione di ripetuta falsità in documenti per avere, agendo in correità fra di loro,
nel corso del mese di ottobre 2008, al fine di procacciare a sé e a terzi un
indebito profitto, allestito la ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto
con la verità, l’avvenuto prestito a lui da parte di RI 3 di 240'000.- euro e
consegnando RI 3 tale ricevuta a Postfinance per giustificare l’accredito di
240'000.- euro del 15.10.2008 sul suo conto corrente postale, attestato in un
documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché
fatto uso, a scopo di inganno, del medesimo documento (capo d'accusa B.1.
dell'atto d'accusa).
2.2.1. La
prima Corte ha ritenuto fondate le imputazioni di cui ai capi d'accusa 3.5. (a
carico di Paolo, RI 1 e RI 3) e B.1. (a carico di RI 3 e RI 2), fondandole
sulle ammissioni di responsabilità di RI 3.
Non ha,
invece, ammesso la fondatezza delle imputazioni di cui ai capi d'accusa 3.1., 3.2.,
3.3. e 3.4. La prima Corte ha fatto riferimento alle medesime considerazioni
fatte per il reato di truffa. Certo, secondo i primi giudici, la panoplia di
documenti rivelatisi falsi lascia più di un dubbio sulla buona fede degli
accusati, ma l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, a tratti anche assurde, di
A6, unita alla scarsa diligenza dei funzionari delle banche luganesi nel
registrare la corrispondenza, non hanno consentito di trarre conclusioni certe
a carico degli accusati (cfr. sentenza impugnata, consid. XII. 3, lett. b, in
relazione con consid. X. 5, lett. d-m).
2.2.2. Il
ricorso del procuratore pubblico avverso le predette decisioni di
proscioglimento appare palesemente impropriamente motivato, non facendo
riferimento a precise argomentazioni dei primi giudici, ma proponendo
argomentazioni proprie di carattere meramente appellatorio (cfr. ricorso, da
pag. 12 a pag. 16). Ogni ulteriore considerazione risulta, dunque, superflua.
2.3. Il procuratore
pubblico aveva sostenuto a carico di RI 2, RI 1 e RI 3 l'imputazione di riciclaggio di denaro aggravato, siccome commesso per mestiere e come associati ad
una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio, per
avere, agendo in correità tra di loro, a __________ , nel periodo ottobre
2008-fine gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento
dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali per
almeno Eur 19'000'000.-, che sapevano provenire da un crimine ed in particolare
dal reato di truffa aggravata da loro commessa, in correità con A6, ai danni
di PC 1.
2.3.1. La
prima Corte ha ritenuto fondate, a carico di RI 2 e RI 1, le imputazioni di
riciclaggio aggravato, per le operazioni a loro imputate dall'atto di accusa a
partire dal gennaio 2009, e meglio dal momento in cui gli accusati hanno
ammesso di aver avuto la sensazione che qualche cosa non quadrava per il fatto
che il denaro proveniva da PC 1 e che A6 non concludeva l'affare (cfr. sentenza
impugnata, consid. XII. 2, lett. d, pag. 228-229). Per RI 3 i primi giudici
hanno invece ammesso solo il riciclaggio semplice, per avere ricevuto da RI 2,
nel corso del mese di gennaio 2009, Eur 400'000.- a contanti in due soluzioni
da Eur 200'000.- cadauna (provenienti da fondi distratti a PC 1), depositandoli
poi sul conto della società panamense PC 3 presso la Banca __________ .
Non hanno
invece, in particolare, ammesso il riciclaggio di denaro aggravato a
carico di RI 2 e RI 1 per i fatti precedenti il gennaio 2009.
2.3.2. Il procuratore
pubblico si aggrava sostenendo, in via principale (ricorso, pag. 26 dal mezzo
verso il basso), che RI 2 e RI 1 dovevano essere condannati per correità in
truffa; la prima Corte doveva quindi, a suo dire, condannarli anche per auto
riciclaggio aggravato del proprio provento di reato. Non essendo stata ritenuta
la correità in truffa, la doglianza si rivela d'acchito priva d'oggetto. In via
subordinata (ricorso, pag. 27-28), la pubblica accusa si dilunga con argomenti
di carattere meramente appellatorio, nei quali sostiene in modo improprio
l'esistenza di un arbitrio. Ogni considerazione in merito risulta superflua.
Il
ricorso del procuratore pubblico appare poi del tutto fuori luogo là dove (a
pag. 24 verso il mezzo e pag. 28 verso il basso) pretende che la prima Corte
avrebbe dovuto condannare RI 3 per riciclaggio anche per avere ricevuto il 15
ottobre 2008 Eur 239'993.– sul suo cpp, benché la fattispecie non sia contemplata
nell'atto d'accusa come atto costitutivo di riciclaggio a carico dell'imputato.
2.4. Il procuratore pubblico si aggrava, per finire, sulla commisurazione
delle pene.
2.4.1. Come
detto sopra (in fatto, consid. C.), la prima Corte ha condannato:
-
RI 2 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
sospesa condizionalmente in ragione di 23 mesi, con un periodo di prova di due
anni, e per il resto da espiare,
-
RI 1 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
sospesa condizionalmente in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due
anni, e per il resto da espiare e
-
RI 3 alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,
sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.
2.4.2. Vista
la reiezione del ricorso in merito al proscioglimento di talune imputazioni a
carico degli imputati, le richieste del procuratore pubblico, in via principale
e subordinata (ricorso, pag. 2 verso il mezzo, pag. 28 in fondo e pag. 30 verso il basso), di trasmettere gli atti ad una nuova Corte delle Assise
Criminali per un nuovo giudizio, risultano prive d'oggetto.
2.4.3. Il procuratore
pubblico sostiene che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria “perché
il considerando a pag. 72, dove fa riferimento ad una pena complementare, non
trova più alcun accenno alle pagine 232-236” (ricorso, pag. 29 verso l'alto). Egli non trae, tuttavia, conclusioni alla pretesa contradditorietà, per cui
il ricorso su questo punto, non motivato, si avvera irricevibile.
2.4.4. Il procuratore
pubblico si aggrava pure sostenendo che, concedendo la sospensione parziale
della pena, i primi giudici avrebbero violato l'art. 42 cpv. 2 CP. La prima
Corte doveva, a suo dire, considerare che, essendo gli imputati stati
condannati ad una pena di tre anni da espiare con sentenza di patteggiamento in
Italia, la sospensione condizionale poteva essere possibile solo in presenza di
circostanze particolarmente favorevoli, in questo caso inesistenti.
Giusta
l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena
pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei
mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per
trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei
cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva
di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno
180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di
circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della
sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso
di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice
può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi
dell’art. 106 CP (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può
sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario
per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da
eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione
parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da
eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della
liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da
eseguire (cpv. 3).
Per costante giurisprudenza, le condizioni
soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione
condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione
condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in
particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art.
42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc.
6B_390/2010, consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1).
L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della
sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali
da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del
precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.
6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di
sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più
presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF
19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli”
si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della
prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.
6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in
questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione
soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro
complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18
febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008,
consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze
particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente
che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi
reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio,il fatto
che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore
o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato
(DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.
6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In
sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie
di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione
condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Quando la precedente condanna è stata inflitta
all’estero, essa deve essere presa in considerazione se è conforme ai principi
del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato
comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr.
STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa
riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che
il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la
condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti
in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è
inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve
essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar
Strafrecht I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).
Il procuratore
pubblico non spende neppure una parola in merito al fatto che la prima Corte ha
considerato il patteggiamento davanti alle autorità italiane “strumentale,
ai fini dell'ottenimento (poi negato) della libertà provvisoria, senza
ammissione di colpa” (sentenza impugnata, consid. XIII. 2, pag. 234). Il
patteggiamento riguardava, del resto, soprattutto malversazioni commesse da A6
in Italia, che in Svizzera gli imputati “hanno contestato di aver commesso e
che la Corte (svizzera) ha giudicato, per quel che è del loro ruolo, non
sufficientemente provate” (cfr. sentenza impugnata, consid. XIII. 2, pag.
234). In simili circostanze, appare, giustificato il mancato riferimento dei
primi giudici all'art. 42 cpv. 2 CP. Del resto, come rettamente indicato anche
dalla CRP, il giudizio italiano (patteggiamento) non concerneva “un reato
commesso prima di essere condannato per un altro fatto”: i due giudizi,
quello italiano e quello svizzero, sono semmai “riferiti al medesimo
complesso di fatti, anche se solo parzialmente sovrapponibili” (doc. TPC
34, pag. 8). Una recidiva che renda impossibile la concessione della
sospensione condizionale non è, dunque, data. Diversamente da quanto sostenuto
dal ricorrente (ricorso, pag. 29 in basso e pag. 30), i primi giudici non erano
dunque tenuti ad esprimersi sulle “circostanze particolarmente favorevoli”
di cui è menzione all'art. 42 cpv. 2 CP.
Il ricorso cade, pertanto, nuovamente nel vuoto.
II. Sul
ricorso di RI 2
3. RI 2 censura l'applicazione dell'art. 305 bis CP, segnatamente
l'interpretazione del concetto di “dover sapere” ai sensi della stessa
norma e l'aggravante del mestiere nella fattispecie. Ritiene inoltre la
sentenza impugnata lesiva dell'art. 69 CPPti, per avere riconosciuto la
qualifica di parte civile a PC 2 (già A8 ); lesiva dell'art. 272 CPPti nella
misura in cui ha deciso di pretese risarcitorie ad essa precluse, in quanto
inerenti fattispecie in merito alle quali aveva in via principale pronunciato
il suo proscioglimento; lesiva dell'art. 41 CO relativamente alla corretta
quantificazione del danno risarcibile; lesiva dell'art. 29 Cost. precludendo,
di fatto, al ricorrente la facoltà di far rispondere in sede penale A8 della
corresponsabilità nell'accaduto. Censura, infine, le confische disposte nella
sentenza impugnata, nella misura in cui non avrebbe tenuto conto del fatto che,
a suo dire, il diretto interessato sarebbe stato rimborsato anche grazie ai
rimborsi operati dagli accusati, le confische andrebbero a favore di un
soggetto civilmente corresponsabile di quanto accaduto e in danno anche di
terzi fondamentalmente estranei alla vicenda.
3.1. Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento
dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali costituisce
oggettivamente un atto di riciclaggio a norma dell'art. 305 bis CP (DTF 119 IV
59 consid. 2, 242 consid. 1e). Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere
agito intenzionalmente o per dolo eventuale, e deve avere saputo o dovuto
presumere, quando ha agito, che i valori provenivano da un crimine (DTF 122 IV
211 consid. 2e). È sufficiente che egli abbia avuto conoscenza delle
circostanze che facevano nascere i sospetti che i valori patrimoniali
provenivano da un crimine e che abbia accettato tale eventualità (DTF 119 IV
242 consid. 2b).
3.1.1. La
prima Corte, con riferimento al “dover presumere” del dolo eventuale, ha
ritenuto che gli accusati RI 2 e RI 1 hanno ammesso di aver avuto la sensazione
che qualche cosa non quadrava per il fatto che il denaro proveniva da PC 1 e
che A6 non concludeva l'affare, dopo le vacanze di Natale, attorno, quindi, al
10 gennaio 2009. Di conseguenza, i primi giudici hanno situato il dolo dei due
accusati a partire da tale data.
Il ricorrente
si aggrava sostenendo che “le perplessità legate all'atteggiamento dilatorio
di A6” non raggiungevano “ancora attorno al 10 gennaio 2009” la percezione del fatto che “a monte dei fondi accreditati vi fosse la commissine di un
reato da parte di A6”. Egli non spiega, tuttavia, il suo dire, limitandosi
ad un generico rinvio (cfr. ricorso, pag. 11 in alto) alla “valutazione del contenuto dell'intercettazione telefonica del 2 febbraio 2009 ore 16.59 (consid.
XII.1 c pag. 225)”. Il ricorso su questo punto va pertanto dichiarato
irricevibile per carenza di motivazione.
3.1.2. L'art.
305 bis n. 2 lett. c CP prevede che il caso è grave quando l'autore realizza
una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del
riciclaggio. Per questa aggravante la cifra d'affari o il guadagno devono
essere, in primo luogo, importanti; la giurisprudenza ha fissato un importo
minimo di fr. 100'000.- per la cifra d'affari (DTF 129 IV 188 consid. 3.1) e di
fr. 10'000.- per il guadagno (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la
durata dell'attività illecita che ha permesso di realizzare la cifra d'affari o
il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid.
2.2). L'autore agisce per mestiere quando risulta dal tempo e dai mezzi che egli
consacra al suo agire delittuoso, che esercita la sua attività illecita alla
stregua di una professione, anche accessoria. E' anche necessario che l'autore
aspiri ad ottenere delle entrate relativamente regolari costituenti un apporto
notevole al finanziamento del suo stile di vita, e che sia, in una certa
maniera, istallato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L'autore
deve avere agito a più riprese, aver avuto l'intenzione di ottenere un guadagno
e essere pronto a reiterare il suo agire (DTF 119 IV 129 consid. 3).
La prima
Corte ha ritenuto l'aggravante per mestiere a carico di RI 2 e RI 1, avendo
essi conseguito una cifra d'affari di diversi milioni di euro. Secondo i primi
giudici gli imputati hanno eseguito diverse operazioni (più di dieci), per
importi considerevoli, certo, agendo sull'arco di un tempo relativamente breve,
ma questo solo grazie all'intervento degli inquirenti. D'altra parte, sempre
secondo la prima Corte, in tutte le operazioni, si sono adoperati in modo
professionale, raccogliendo la documentazione richiesta, operando con fiduciari
di buona reputazione e presenziando a diversi colloqui con i funzionari di
banca, in un' occasione parlando direttamente con il direttore. Il tutto perché
da quei fondi, provento dell'unica operazione che per finire è andata in porto,
avrebbero tratto il loro guadagno, salvo poi investirlo in operazioni,
rispettivamente conservarlo per il futuro.
Il ricorrente
si aggrava sostenendo che la soglia per ritenere l'aggravante del mestiere non sia
stata raggiunta nella fattispecie in esame in cui non vi è stato “smercio o
comunque una qualche forma di commercio, bensì sostanzialmente un'unica
operazione (quella relativa al A15)”. Vi sarebbe inoltre, a suo dire,
incompatibilità tra l'aggravante per mestiere e il dolo eventuale posto alla
base della condanna per il reato in questione.
Nella
fattispecie, gli atti rimproverati a RI 2 non si possono ritenere commessi per
mestiere. Come si espliciterà anche di seguito (consid. III.4.2.) esaminando il
ricorso di RI 1 - la cui posizione, in relazione a questa aggravante, vista la
correita ritenuta dalla prima Corte, è identica a quella di RI 2 - pur essendo
l'importo complessivo della distrazione ingente, ci troviamo nell'ambito di una
sola operazione, quella relativa a A15. L'unica, come accertato dai primi
giudici, per finire andata in porto. Certo, per distrarre i fondi della cui
legittima provenienza dubitavano, RI 2 e RI 1 hanno messo in atto diverse
azioni - che la prima Corte ha stabilito in più di dieci - ma non si può
affermare, senza cadere nell'arbitrio, che l'attività criminosa abbia loro
procurato entrate regolari. Né si può dire che egli imputati - il cui operato
illecito accertato dai primi giudici è circoscritto al mese di gennaio 2009 - si
fossero istallati nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2) e che fossero
pronti a reiterare il loro agire (DTF 119 IV 129 consid. 3). Ciò a maggior
ragione se si tien conto che la prima Corte ha accerato che, dal profilo
soggettivo, gli imputati hanno agito per dolo eventuale, senza stabilire atti
di riciclaggio di denaro dopo il 2 febbraio 2009 allorquando gli imputati hanno
avuto consapevolezza - come detto sopra (consid. I.2.1.7) - che gli importi
loro procurati da A6 provenivano da sottrazioni dai conti di un cliente. Per
non cadere in arbitrio, in simili circostanze, la prima Corte, avrebbe dunque
dovuto riconoscere gli imputati RI 3 e RI 1 autori colpevoli di riciclaggio
semplice. Il ricorso su questo punto va pertanto accolto, con conseguente
necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto
(consid. II.3.7).
3.2. In
fase predibattimentale (doc. TPC. 38 pag. 2 verso l'alto e doc. TPC 69) e
dibattimentale (verb. dib. pag. 129 nel mezzo), il ricorrente aveva contestato
la qualifica di parte civile di PC 2 (già A8 ). Il solo a potersi costituire
era, a suo dire, colui che era stato direttamente leso, ossia il cliente PC 1,
e non la Banca “solo indirettamente danneggiata”.
La prima
Corte con riferimento a una decisione del Tribunale federale (DTF 121 IV 258) e
a due decisioni neocastellane (RJN 2000 p. 200 e 2006 p. 127) ha invece riconosciuto
l'esistenza di una lesione diretta della Banca e “ammesso, in tutto e per
tutto, A8 quale parte civile”, condannando gli imputati a rifonderle,
direttamente, il danno patito quantificato in euro 6'707'116.89 oltre a fr.
132'021.25 per le spese legali.
3.2.1. Il
ricorrente, senza confrontarsi minimamente con le motivazioni che hanno indotto
i primi giudici a riconoscere la qualifica di parte civile a PC 2 (già A8), si
aggrava sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe lesiva dell'art. 69 CPPti
per aver riconosciuto tale qualifica (ricorso pag. 19 verso il mezzo).
3.2.2. Secondo
l'art. 69 CPPti, ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un
reato può costituirsi parte civile. La giurisprudenza e la dottrina cantonale
hanno ripetutamente sancito che, anche se ciò non emerge direttamente dalla
norma menzionata, né dai lavori parlamentari (Rusca, Salmina, Verda, Commento
del CPPti, Lugano 1997, nota 3 ad art. 69 CPPti), il ruolo privilegiato di
parte civile è riservato alla persona direttamente toccata dal reato. Ciò
escludeva, secondo la dottrina e la giurisprudenza delle nostre Corti, i terzi
che vi sono coinvolti solo in maniera indiretta (cessionario, azionista,
persona surrogata nei diritti della parte lesa ex lege o ex contractu
(Marazzi, Il Giar, l'arbitro del processo penale, Lugano 2001, pag. 38; Rep.
131 (1998), n. 101 pag. 332). Nella decisione DTF 121 IV 258 (che riguardava
l'art. 28 vCP, ora art. 30 CP), il Tribunale federale ha tuttavia ammesso
l'esistenza di una lesione diretta del patrimonio della banca che aveva
eseguito un trasferimento di denaro sbagliato che ingaggiava la sua
responsabilità; in considerazione della lesione diretta, ha riconosciuto alla
banca il diritto di sporgere querela per impiego illecito di valori
patrimoniali (art. 141 bis CP). Come rettamente evidenziato dai primi giudici,
la nozione di diritto di querela non si differenzia, nel risultato, da quella
di parte civile (RJN 2000 p. 200 e 2006 p. 127). Basandosi su detta giurisprudenza,
si può certo riconoscere - come per altro già fatto da altre Corti cantonali -
che vi è lesione diretta per il patrimonio della banca che risarcisce, non su
base volontaria (sentenza TF 19 maggio 2004, inc.1P.152/2004 consid. 2.5), quanto
piuttosto per obbligo di legge, i clienti (art. 55 CC, 55 CO) - per il danno
causato dai suoi organi o dai suoi dipendenti - in virtù di contratti con essi
esistenti per conti indebitamente addebitati.
Per
decidere sulla qualità di parte civile si deve dunque determinare se, sul piano
civile, il leso è direttamente toccato dall'atto illecito e se dispone o meno
di un diritto d'azione secondo l'art. 41 CO o di un'altra disposizione contro
l'autore del danno che viene fatto valere. La giurisprudenza ha avuto modo di
stabilire che, qualora i fondi oggetto di riciclaggio siano provento di un
reato preposto alla tutela degli interessi individuali del danneggiato, la connotazione
del reato principale vada estesa anche al riciclaggio, vale a dire all'art. 305
bis CP; in questi casi specifici, la violazione dell'art. 305 bis CP
costituisce quindi un illecito ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO, idoneo a
legittimare la parte direttamente lesa dal reato principale a pretendere la
riparazione del danno (DTF 133 III 323).
Per
quanto qui concerne, non è contestato che i fondi oggetto di riciclaggio provengono
dalle malversazioni commesse in Italia dal funzionario bancario di A8 A6 in
danno del cliente dell'istituto PC 1, malversazioni che hanno comportato la
condanna in Italia di A6 per il reato di furto aggravato (cfr. sentenza impugnata,
consid. III. 10, pag. 51; doc. TPC. 38). Neppure è contestato che PC 2 (già A8
) ha risarcito il cliente PC 1, ripristinando la sua posizione creditoria
(ricorso, pag. 12 verso l'alto; verb. incombenti 4 maggio 2010, pag. 2 in alto; verb. dib. pag. 50 verso l'alto). Diversamente da quanto pretende il ricorrente (ricorso,
pag. 15), non è di rilievo che il danno patito dal cliente PC 1 sia avvenuto a
seguito di un furto aggravato, come ritenuto dall'autorità italiana, o di una
truffa, come parrebbe aver ritenuto la prima Corte (cfr. sentenza impugnata
consid. XII. 1., lett. b, pag. 224) e come sostengono il procuratore pubblico,
rispettivamente PC 2 nelle loro osservazioni al ricorso (cfr. osservazioni PP
pag. 4 in alto; osservazioni PC 2, punti 3.3.3-3.3.7 pag. 5-6). Ciò che conta è
che PC 2 (già A8 ) abbia risarcito il cliente PC 1, danneggiato dall'agire
illecito del suo funzionario bancario A6 e che essa fosse legalmente tenuta al
risarcimento anche secondo il diritto italiano (art. 2049 CCI). PC 2 (già A8 ),
per quanto sopra detto, ha dunque patito un danno patrimoniale diretto in
conseguenza dell'agire illecito del suo funzionario. Si giustifica pertanto di
riconoscere alla banca la qualità di parte civile nel procedimento presso di
noi pendente nei confronti dei riciclatori del provento del reato, segnatamente
per il danno (art. 41 CO) che Poali, RI 1 e RI 3 con il loro agire hanno
illecitamente cagionato.
Questa
Corte non condivide per contro la suggestive considerazioni del procuratore
pubblico e di PC 2 (già A8 ) secondo cui nella truffa operata dal fuzionario
bancario mediante falsi ordini di bonifico il soggetto truffato non sarebbe il
cliente quanto piuttosto la banca stessa, per cui il danno diretto per la banca
non deriverebbe dal suo obbligo legale di risarcire il cliente, ma dalla
titolarità del conto “borsellino” da cui sono partiti i fondi malversati. Già
si è detto che il reato preposto al riciclaggio è avvenuto in Italia e che
l'autorità italiana l'ha qualificato quale furto. Anche fossimo in presenza di
una truffa, non vi sarebbe comunque motivo per scostarsi dalla consolidata
giurisprudenza del Tribunale federale (inaugurata da DTF 111 IV 130 consid. 1).
Nella
misura in cui sostiene che, riconoscendo a PC 2 (già A8 ) la qualità di parte
civile, la prima Corte avrebbe violato l'art. 69 CPPti, il ricorso va comunque
respinto.
3.3. Il
ricorrente si aggrava sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe anche lesiva
dell'art. 272 CPPti, nella misura in cui avrebbe deciso di pretese risarcitorie
ad essa precluse, in quanto inerenti fattispecie in merito alle quali aveva
pronunciato il suo proscioglimento. A ragione.
Conformemente
all'art. 272 CPPti se l'accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia
sulle pretese di risarcimento. La prima Corte ha stabilito l'importo del
risarcimento per gli illeciti messi in atto dagli accusati in Euro 6'707'116.89
basandosi sul conteggio presentato dalla parte civile PC 2 (già A8 ) [sentenza
impugnata, consid. XIV. 4., pag. 238, con riferimento al doc. dib. 49;
dispositivo 8. pag. 247]. I primi giudici non si sono, tuttavia, avveduti che
nel computo in questione la parte civile ha fatto riferimento all'importo
complessivamente sottratto da A6, quindi anche a parti di danno per le quali
gli imputati RI 2 e RI 1 non sono stati riconosciuti colpevoli in Svizzera di
un reato penale. Il risarcimento potendo essere computato solo con riferimento
al reato di riciclaggio, ritenuto che RI 2 e RI 1 hanno restituito complessivi
Eur 12'800'963.10 [RI 2: Eur 6'245'457.30; RI 1: Eur 6'555'505.80 (sentenza
impugnata, consid. XIV. 3, lett. e pag. 238)], si possono escludere
arricchimenti residui da parte loro in relazione al reato loro imputato. Non vi
è dunque un danno materiale ulteriormente risarcibile in relazione ai reati
imputati in Svizzera agli accusati. In accoglimento del ricorso, il dispositivo
8 della sentenza impugnata deve pertanto essere riformato mediante lo stralcio
dell'indennità di Eur 6'707'116.89 quale risarcimento del danno materiale,
posta solidalmente a carico di RI 2 e RI 1. Per quanto concerne RI 3, pure
menzionato da quest'ultimo dispositivo, si rinvia a quanto si dirà sotto
(consid. IV.5.2.2.).
L'accoglimento
del ricorso non ha invece effetto sulla rifusione delle spese legali esposte
dalla parte civile PC 2 (già A8 ) per Eur 132'021.25 e riconosciute dalla prima
Corte quale danno. Va detto che la quantificazione dell'importo esposto dalla
parte civile non è oggetto di contestazione. Non vi è motivo per non
riconoscere tale importo alla parte civile, che ha ottenuto la restituzione
degli importi sottratti al cliente PC 1 e riciclati dagli imputati, solo in
corso di procedura e anche grazie all'impegno del suo legale.
3.4. Il
ricorrente censura una violazione dell'art. 41 CO in relazione alla corretta
quantificazione del danno risarcibile. Nella misura in cui riguardano unicamente
il computo dell'indennità di Eur 6'707'116.89 quale risarcimento del danno
materiale - che, come detto sopra (consid. II.3.3) è stata stralciata - le
censure del ricorso da pag. 17 verso il mezzo a pag. 18 verso il mezzo sono
prive d'oggetto.
3.5. Il ricorrente
censura poi una violazione dell'art. 29 Cost. essendogli, a suo dire, di fatto stata
preclusa la facoltà di far rispondere A8 della corresponsabilità nell'accaduto.
Chiede pertanto che PC 2 (già A8 ) venga rinviata al foro civile per fare
valere le sue pretese. A torto.
RI 2 si
limita a contestare di essere stato privato “di fatto di un contraddittorio
adeguato e con esso della prerogativa di contestare a A8 l'imputazione di una
corresponsabilità nell'accaduto” (ricorso, pag. 18 dal mezzo verso il basso
e pag. 19 verso l'alto). Egli non sostiene che vi sia stata una concolpa del
cliente PC 1. Neppure si aggrava sostenendo che il risarcimento versato a
quest'ultimo da PC 2 (già A8 ) per l'agire illecito del funzionario bancario A6
fosse ingiustificato o eccessivo. Certo è pur vero che il A9 non ha sottaciuto
che la condotta illecita di A6 è stata resa possibile anche a causa
dell'assenza di adeguati controlli da parte dell'istituto di credito, il
comportamento del funzionario non avendo trovato il necessario deterrente nel
sistema di vigilanza inteno della banca. Ciò è, tuttavia, privo di rilevanza
nei rapporti tra la Banca e il funzionario - rispettivamente il riciclatore dei
proventi illeciti - che approfittando delle carenze organizzative, con azioni
intenzionali penalmente rilevanti, ha causato il danno. In altri termini, nella
fattispecie in esame la questione di una concolpa neppure si pone. Anche si
volesse ragionare in termini di concolpa, il dolo di A6 - e di riflesso del
ricorrente, che, assieme a RI 1 e RI 3, ha beneficiato dei proventi illeciti riciclandoli - vista la rilevanza penale sarebbe comunque talmente enorme da
privare, a priori, di qualsiasi rilevanza le carenze di vigilanza dell'istituto
di credito (Werro, in Commentaire Romand, CO I, n. 42 ad art. 41 CO). Il
ricorso nella misura in cui pretende una violazione dell'art. 29 Cost. in relazione
con una presunta concolpa della parte civile, si rivela pertanto infondato e,
come tale, va disatteso.
3.6. Il
ricorrente censura, per finire, che le confische vadano a favore “di un
soggetto” - PC 2 (già A8 ) - a suo dire, “civilmente corresponsabile di
quanto accaduto, per non avere con la necessaria diligenza vegliato
sull'operato” (ricorso, pag. 22). La mancata valenza quale concolpa del comportamento
di A8 [di cui si è detto (sopra, consid. II.3.5.)], rende la censura priva
d'oggetto. I risarcimenti compensatori (cfr. sentenza impugnata, dispositivi 10/10.1.-10.8.)
permetteranno il parziale risarcimento del danno, ossia della rifusione delle
spese legali della parte civile (consid. II.3.3.), non più coperte dalle confische
di cui al dispositivo 9 della sentenza impugnata, per quanto si dirà più sotto
(consid. IV.5.2.3. e V.6.1.1.). Il ricorso, nella misura in cui chiede che
siano cassati i dispositivi 9 e 10 della sentenza impugnata (pag. 23 verso il
mezzo), cade pertanto nel vuoto.
3.7. Per
tener conto del parziale accoglimento del gravame di cui si è detto (sopra,
consid. II.3.1.2.), che ha comportato la riforma del dispositivo 1.1., nel
senso di togliere l'aggravante del mestiere al riciclaggio di denaro, si
giustifica di ridurre di sei mesi la pena detentiva. Di conseguenza i
dispositivi 5.1. e 6.1. della sentenza impugnata vengono cassati e riformati
nel senso che RI 2 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei)
mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto [dispositivo 5.1]; pena sospesa
condizionalmente in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di prova
di 2 (due) anni, il resto da espiare [dispositivo 6.1].
III. Sul
ricorso di RI 1
4. RI 1 censura la qualifica di riciclaggio a norma dell'art. 305 bis
CP conferita dalla prima Corte alle operazioni bancarie svoltesi a partire
dalla metà di gennaio 2009, come pure l'aggravante del mestiere riconosciuta a
suo carico, postulando l'integrale proscioglimento dal reato in oggetto.
Contesta poi, per assenza di dolo, la condanna per falsità in documenti per
l'utilizzo di un falso preliminare di compravendita tra le società __________ .
Lascia al libero apprezzamento di questa Corte l'eccezione di ne bis in idem
fondata sull'art. 54 CAS, chiedendo tuttavia che la commisurazione della pena
tenga conto del concorso retrospettivo per rapporto alla pena già inflittagli
dal Tribunale di __________ . Censura, inoltre, la condanna al risarcimento di
cui al dispositivo 8 della sentenza impugnata; essendo RI 2 e RI 1 stati
condannati per riciclaggio, ossia per un reato il cui bene giuridico protetto è
l'amministrazione della giustizia, ed avendo gli accusati restituito a favore
della vittima le somme provenienti dal conto di PC 1, non sarebbe, a suo dire,
più possibile condannare i medesimi ad un risarcimento. Contesta, per finire,
la qualità di parte civile riconosciuta dalla prima Corte a PC 2 (già A8 ), in
quanto PC 1 sarebbe stato l'unico danneggiato diretto, legittimato, in caso di
condanna per il reato di truffa, ad avanzare pretese risarcitorie nei confronti
di RI 2 e RI 1.
4.1. Il
ricorrente si aggrava contro la qualifica di riciclaggio a norma dell'art. 305
bis CP conferita dalla prima Corte alle operazioni bancarie svoltesi a partire
dalla metà di gennaio 2009. Con riferimento a quanto statuito dal Tribunale
penale federale in una sentenza 26 gennaio 2009 (SK. 2008.5), sostiene che i
fondi provento di reato, una volta giunti in __________ , non si sarebbero più
mossi, venendo accreditati a favore di due società off shore (__________
), per poi essere girati, a contanti, a favore delle due fondazioni panamensi
all'uopo costituite su istruzioni di RI 2 e RI 1. Nessuna di queste relazioni
avrebbe, a suo dire, allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal
conto sul quale erano inizialmente giunti (quello intestato a __________ ).
Chiede quindi che “vengano ravvisati dei dubbi” in merito alla “realizzazione
dell'elemento vanificatorio” richiesto dall'art. 305 bis CP.
A torto.
La prima
Corte ha accertato che, all'inizio di gennaio 2009, gli Eur 15 mio distratti dai
conti presso __________ , risultavano essere stati accreditati in ragione di Eur
1.5 mio sul conto intestato a RI 2, in ragione di Eur 1.5 mio sul conto
intestato a RI 1, di Eur 5 mio sul conto intestato a __________ , di Eur 5 mio
sul conto intestato a __________ e, infine, per un importo di ca. 2 mio eur sul
conto intestato a __________ . Sempre secondo gli accertamanti dei primi
giudici, nel corso del mese di gennaio 2009, RI 2 e RI 1, agendo in correità,
hanno prelevato a contanti:
- complessivi Eur 400'000.- dal conto di RI 2
- complessivi Eur 140'841.50 dal conto di RI 1
- complessivi Eur 4 mio dal conto __________
tutti versati sul conto intestato a __________ ;
-
complessivi Eur 4 mio dal conto __________ versati, poi, sul conto intestato
a __________ ,
-
Eur 400'000.- dal conto __________ che sono stati consegnati, in due tranches
da Eur 200'000.- cadauna, a RI 3;
- Eur 200'400.- dal conto __________ .
Queste movimentazioni, così come il fatto che
siano state eseguite da RI 2 e RI 1 in correità, non sono oggetto di
contestazione.
E' d'altro canto incontestabile che tutte le predette
operazioni a contanti - modalità operativa per altro ammessa dal ricorrente
(ricorso pag. 8 verso il mezzo) - costituiscano, dal profilo oggettivo, il
reato di riciclaggio di denaro. Il fatto, poi, che i prelevamenti a contanti e
i successivi versamenti abbiano toccato relazioni dello stesso istituto
bancario è irrilevante, poiché l'operazione eseguita a contanti è idonea (anche
se i soldi escono e rientrano in conti della stessa istituzione finanziaria) a
interrompere il paper trail (cfr. decisione TPF 22 febbraio 2010,
SK.2009.10 consid. 4.2). La sentenza TPF 26 gennaio 2009, SK.2008.5, consid.
7.2.1, menzionata dal ricorrente non riguarda, come nel caso in esame,
operazioni di prelevamento e versamento a contante, bensì operazioni di
investimento e reinvestimento. In quel caso, il TPF si è limitato a negare che
vi possa essere riciclaggio ad ogni singolo investimento o rinnovo
dell'investimento fiduciario, poiché tali investimenti “non hanno
allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal conto dell'accusato”.
Infatti, alla scadenza dell'investimento fiduciario, l'importo investito viene
automaticamente riaccreditato (con gli interessi) sul conto. Questa non è
tuttavia la tematica del caso in esame, nel quale gli accusati hanno eseguito -
servendosi anche di società off shore quale paravento, ciò che crea
un'ulteriore anonimizzazione dell'avente diritto - operazioni di prelevamento e
successivo versamento a contanti. Il fatto, poi, che l'autorità penale sia
comunque riuscita a risalire al provento del reato non è di rilievo, il reato
di riciclaggio di denaro essendo un reato di pericolo astratto, bastando l'atto
“suscettibile di vanificare” e non essendo necessaria la prova di un
pericolo concreto di intralcio al ritrovamento o un intralcio commesso con
successo (DTF 127 IV 20 consid. 3). Il ricorso su questo punto va, pertanto,
respinto.
4.2. Il
ricorrente contesta, pure, l'aggravante per mestiere riconosciuta nel suo caso
al reato di riciclaggio di denaro. Su questo punto il ricorso merita di essere
accolto. Come già detto sopra (consid. 3.1.2.), esaminando le analoghe censure
del correo RI 2, pur essendo l'importo complessivo della distrazione ingente,
ci troviamo nell'ambito di una sola operazione, quella relativa a __________ . L'unica,
come accertato dai primi giudici, per finire andata in porto. Certo, per
distrarre i fondi della cui legittima provenienza dubitavano, RI 2 e RI 1 hanno
messo in atto diverse azioni - che la prima Corte ha stabilito in più di dieci -
ma non si può affermare, senza cadere nell'arbitrio, che l'attività criminosa
abbia loro procurato entrate regolari. Né si può dire che egli imputati - il
cui operato illecito accertato dai primi giudici è circoscritto al mese di
gennaio 2009 - si fossero istallati nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid.
2.2) né che fossero pronti a reiterare il loro agire (DTF 119 IV 129 consid.
3). Ciò a maggior ragione, se si tien conto che la prima Corte ha accertato
che, dal profilo soggettivo, gli imputati hanno agito per dolo eventuale, senza
stabilire atti di riciclaggio di denaro dopo il 2 febbraio 2009 allorquando gli
imputati hanno avuto consapevolezza - come detto sopra (consid. I.2.1.7.) - che
gli importi loro procurati da A6 provenivano da sottrazioni dai conti di un
cliente. Per non cadere in arbitrio, in simili circostanze, la prima Corte,
avrebbe, dunque, dovuto riconoscere gli imputati RI 2 e RI 1 autori colpevoli
di riciclaggio semplice. L'accoglimento del ricorso su questo punto comporta la
necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto
(consid. III.4.7.).
4.3. Il
ricorrente contesta il fatto di essere stato condannato per falsità in
documenti in relazione al falso preliminare di compravendita tra le società __________
. Adduce l'assenza di dolo da parte sua. Sostiene, tra l'altro, che “questo
contratto era assolutamente inutile”, come pure che “il motivo per il
quale si è proceduto in questo senso è assolutamente ignoto (ed è rimasto
tale)” e che “nessuno ha mai potuto spiegarlo” (ricorso, pag. 12 in basso e pag. 13 in alto). Il ricorrente chiede, pertanto, di essere assolto dal reato di
falsità in documenti. La posizione del ricorrente ricalca quanto egli ha sempre
sostenuto in corso d'inchiesta, ossia di non avere nè chiesto di allestire (da ultimo,
verb. dib. pag. 37 verso il mezzo) né usato (da ultimo, verb. dib. pag. 36
verso il basso “dichiara di non saperne nulla”) il preliminare in
questione.
Di fronte
al diniego, su questo punto, di RI 1 e di RI 2, i primi giudici hanno ritenuto
più plausibile la versione fornita al riguardo da RI 3. La prima Corte ha, in
proposito, rilevato che RI 3 “ha spiegato che il contratto tra __________
era fittizio e che non vi era nessuna operazione immobiliare su __________
, smentendo così manifestamente RI 2”, come pure che RI 3 “ha ammesso di avere allestito lui il contratto su richiesta di RI 2” (sentenza impugnata, consid. VII. 1., lett. f, pag. 119 verso il mezzo). I primi giudici,
preso atto che RI 3 “ha ammesso le proprie responsabilità”, hanno ritenuto
credibile “la sua chiamata in correità” proprio “perché gravida di
conseguenze anche per lui” (sentenza impugnata, consid. VII. 1., lett. f,
pag. 119 verso il basso). Essi hanno poi concluso di avere “in definitiva”
fondato “il proprio giudizio sulle ammissioni di responsabilità di RI 3 che
ha ammesso di aver allestito il falso preliminare tra __________ (di
cui RI 2 e RI 1 hanno fatto uso, presentandolo a __________ )”
(sentenza impugnata, XII. 3., lett. b, pag. 232 verso il mezzo).
Le
conclusioni dei primi giudici, su questo punto, appaiono lapidarie e sommarie.
Dopo avere ritenuto credibile l'ammissione di RI 3 “di aver allestito lui il
contratto su richiesta di RI 2” (sentenza impugnata, consid. VII. 1, lett. f,
pag. 119 verso il mezzo), nonostante il diniego di RI 1, essi, senza spendere
neppure una parola, quindi in modo arbitrario, sembrano estendere la
credibilità della chiamata di correo, in relazione alla richiesta di
allestimento del preliminare, anche a RI 1 (sentenza impugnata, XII. 3., lett. b,
pag. 232 verso il mezzo). E' pur vero che i primi giudici, dopo essersi
espressi sulla credibilità di RI 3 in relazione alla sua ammissione di aver
allestito lui il contratto “su richiesta di RI 2” hanno riportato per esteso in sentenza le dichiarazioni fatte da RI 3 al Ministero pubblico di
cui al verbale MP 18 agosto 2009, nelle quali inizialmente egli attribuiva la
richiesta a RI 2 per poi estenderla anche a RI 1 (sentenza impugnata, consid.
VII. 1., lett. f, da pag. 119 verso il basso a pag. 120 verso il mezzo). Ciò
non basta tuttavia per ritenere che, di fronte a due versioni di RI 3, il
giudizio di credibilità valesse per la seconda versione piuttosto che per la
prima, ciò a maggior ragione se i primi giudici introducendo il discorso
avevano fatto riferimento alla prima versione. L'arbitrio della prima Corte
diventa poi ancor più palese quando fonda il proprio giudizio in relazione alla
falsità in documenti, per l'uso che RI 1 avrebbe fatto del falso preliminare in
questione, semplicemente “sulle ammissioni di responsabilità di RI 3”, ossia sul fatto che quest'ultimo avrebbe “ammesso di aver allestito il falso preliminare
tra __________ ” (sentenza impugnata, XII. 3, lett. b, pag. 232
verso il mezzo). Trattasi invero di un semplice giro di parole fondato sul
nulla. RI 3 non ha infatti chiarito chi avrebbe poi fatto uso del documento
presentandolo a __________ . RI 1 dal canto suo ha sempre negato tale
circostanza e nel ricorso persiste nel suo diniego (ricorso, pag. 12 verso il
basso). Non si può dunque che concludere per la fondatezza del ricorso su
questo punto, con conseguente cassazione del dispositivo 2.2./1.2.1. (recte
2.2.1.) con il quale RI 1 è stato ritenuto autore colpevole di falsità in
documenti. L'accoglimento del ricorso su questo punto comporta pure la
necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto
(consid. III.4.7.).
4.4. Come
ritenuto dalla prima Corte, dagli atti emerge che RI 1 e RI 2 hanno patteggiato
in Italia una pena di tre anni di reclusione e una multa per RI 1 di Euro
1'000.- e per RI 2 di Euro 400.- per i reati di furto aggravato continuato ed
associazione per delinquere. La condanna - così come emerge dalla sentenza
italiana 21.09.2009 - non ha fatto oggetto di menzione. Con scritto 24
settembre 2009, le autorità italiane hanno precisato (cfr. AI 560 e annesso
all'AI 610) che la pena di tre anni di reclusione inflitta a RI 1 non era
sospesa condizionalmente, che l'espiazione sarebbe iniziata dopo la crescita in
giudicato – intervenuta l'11 ottobre 2009 – e che l'Italia non intendeva
chiedere l'estradizione per l'espiazione, con conseguente espiazione della pena
al termine della detenzione in Svizzera (AI 564). Con decreto 30 ottobre 2009
della Procura della Repubblica di __________ , la pena inflitta a RI 1 è poi
stata sospesa ed è stato assegnato un termine di trenta giorni per presentare
un'istanza volta alla concessione di misure alternative alla detenzione,
rispettivamente alla sospensione dell'esecuzione della pena, istanza che è poi
stata presentata il 27 novembre 2009. Non è noto l'esito dell'istanza, la cui
udienza era prevista per il mese di settembre 2010 (verb. dib., p. 14 in basso).
4.4.1. Fondandosi
sul patteggiamento italiano e sull'art. 54 della Convenzione di applicazione
del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (CAS), RI 1 aveva eccepito il ne
bis in idem. La prima Corte ha respinto l'eccezione dichiarando di
allinearsi all'opinione - da lei condivisa - espressa dalla CRP al consid. 14
della sentenza 21 aprile 2010 (doc. TPC 34). La CRP, e di riflesso la Corte
delle Assise criminali, che ha riportato nel proprio giudizio le considerazioni
della prima facendole diventare proprie, ha indicato che a norma dell'art. 54
CAS l'applicazione del principio del ne bis in idem presuppone che si
sia in presenza cumulativamente di medesimi fatti (giudicati dalle autorità dei
paesi contraenti), di una condanna definitiva e di una pena scontata, non più
eseguibile, oppure “effettivamente in corso di esecuzione” (art. 54 CAS)
o “in corso di esecuzione” (art. III § 1 Accordo CH/I). Essa ha, poi,
stabilito di doversi in ogni caso chiaramente concludere che la condizione di
esecuzione non era data (sentenza impugnata, consid. IV. 4, lett. f, pag. 68),
con conseguente non applicazione del ne bis in idem.
Il
ricorrente rileva di voler lasciare “al libero giudizio di questa Corte”
l'eccezione fondata sull'art. 54 CAS, formalizzando, però, poi di fatto il ne
bis in idem “per mero dovere di patrocinio” (ricorso, pag. 13 nel
mezzo) e chiedendo, per finire, una “doverosa” evasione dell'eccezione
(ricorso, pag. 13 verso il basso). Al di là della palese contraddittorietà
delle richieste, il ricorso non si confronta minimamente con la mancanza della
condizione d'esecuzione della condanna italiana ritenuta dai primi giudici. Esso
va, pertanto, su questo punto dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina.
4.4.2. Fondandosi
sul patteggiamento italiano, RI 1 aveva pure chiesto che fosse pronunciata “solo
una pena complementare rispetto a quella di tre anni inflitta in Italia”
(verb. dib. pag. 128 nel mezzo). La prima Corte ha esaminato due alternative
poste, a suo dire, dalla presenza del patteggiamento, ossia l'ipotesi del
concorso retrospettivo (rispettivamente della pena aggiuntiva rispetto a quella
di tre anni inflitta in Italia) - caldeggiata da RI 1 - e la soluzione
suggerita dalla CRP, secondo la quale le autorità svizzere non devono tener
conto della condanna delle autorità italiane, spettando semmai a quest'ultime
computare sull'esecuzione della pena da loro inflitta quanto l'accusato avrà
già espiato in Svizzera (cfr. sentenza impugnata, consid. IV. 4., lett. o, pag.
72 verso il basso). Dopo aver evidenziato che, a livello di commisurazione
della pena, le due soluzioni porterebbero al medesimo risultato, i primi
giudici sembrano essersi allineati all'opinione della CRP (sentenza impugnata,
consid. IV. 4., lett. o, pag. 73 verso l'alto). Questa scelta trova conferma
nel fatto che, commisurando le pene, la Corte d'assise ha di fatto ignorato l'esistenza
della pena inflitta dalle autorità italiane, stabilendo in modo autonomo la
propria pena (sentenza impugnata, consid. XIII., pag. 232-236).
4.4.2.1. Il
ricorrente si aggrava sostenendo che si sarebbe confrontati ad un caso “simile”
a quello del “concorso retrospettivo, dedotto dall'art. 49 cpv. 2 CP”
(ricorso, pag. 14 nel mezzo). La situazione di diritto “ottenuta con la
sentenza impugnata” sarebbe, a suo dire, “iniqua” e “soltanto il
principio del concorso retrospettivo applicato” alla situazione in esame “potrebbe
provocare una situazione equa” (ricorso, pag. 15 nel mezzo). A torto.
4.4.2.2. Secondo
l'art. 3 cpv. 2 CP, se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato
all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice
computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Analogamente
l'art. 56 CAS dispone che se, in una parte contraente un nuovo procedimento
penale è istaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza
definitiva per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, ogni periodo di
privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultima parte
contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà
eventualmente inflitta. Per quanto qui concerne, il patteggiamento italiano,
benché con una qualifica giuridica parzialmente diversa, concerne gli identici
fatti giudicati dalla Corte delle Assise criminali con la decisione ora oggetto
di impugnativa. La sentenza italiana 21 settembre 2009 fa, in effetti,
riferimento esplicito alla sottrazione delle somme dai conti dei clienti da
parte di A6 e al fatto che RI 1 - in concorso con A6 - ha curato il successivo
riciclaggio “degli importi bonificati, predisponendo collegamenti con
ulteriori imprenditori e professionisti” in Italia e “all'estero, a loro
volta intestatari, sia fisicamente sia quali legali rappresentanti di società,
di conti bancari su diversi istituti bancari dove far transitare le somme
distratte, nonché proventi di ulteriori reati di truffa e riciclaggio, utilizzando
altresì società italiane ed estere riconducibili a loro o a soggetti collegati
sempre al fine di commettere i reati menzionati”, in __________ “e
altrove” fino “al gennaio 2009” (sentenza annessa all'AI 610, pag. 1
verso il basso e pag. 2 in alto). Poco oltre, la sentenza italiana fa poi
riferimento, in modo ancor più esplicito, al “coevo ed omologo procedimento
penale” svizzero (sentenza annessa all'AI 610, pag. 4 verso il mezzo). La
pena inflitta dall'autorità italiana non è stata scontata (espiata), né
totalmente né parzialmente. Vista l'identicità delle circostanze giudicate, il
fatto che la Corte delle Assise criminali non abbia dedotto, nella
commisurazione della pena, la sanzione inflitta in precedenza dalle autorità
italiane è pertanto conforme ai dettami dell'art. 3 cpv. 2 CP e 56 CAS. La
soluzione non appare peraltro iniqua. Resterà infatti al ricorrente - come
evidenziato anche dalla CRP - la facoltà di chiedere all'autorità italiana di
dedurre dalla pena da espiare in Italia “il periodo di privazione della
libertà scontato” in Svizzera. Il procedimento italiano - promosso con “ordinanza
custodiale” emessa “dal A9 in data 4 marzo 2009” (sentenza annessa all'AI 610, pag. 3 verso il mezzo) quindi posteriormente a quello
svizzero, avviato con l'arresto di RI 1 il 4 febbraio 2009 - risulta, a ben
vedere, semmai “nuovo” a norma dell'art. 56 CAS.
Sbaglia,
poi, il ricorrente quando sostiene che ci si dovrebbe riferire piuttosto
all'art. 49 cpv. 2 CP. Tale articolo è, in effetti, applicabile quando, dopo un
primo giudizio, si giudicano fatti ad esso precedenti ma in esso non compresi (DTF
121 IV 9 consid. 2d/cc). Ciò che non è il caso in concreto. I fatti giudicati
in prima sede sono, semmai, identici a quelli giudicati in Italia e con essi
coincidenti (cfr. anche ordinanza di custodia cautelare in carcere 4 marzo
2009, acquisita in rogatoria - verb. dib. pag. 19, in Fascicolo n. 1/P.P. 356/09 A6), ciò che rende pertanto applicabile il principio stabilito
dagli art. 3 cpv. 2 CP e 56 CAS e non l’art 49 cpv 2 CP.
A titolo abbondanziale, si rileva che, anche
qualora si volesse ritenere che non v’è completa sovrapposizione, le regole del
concorso retrospettivo non sarebbero applicabili. Dagli atti risulta, infatti,
che il procedimento italiano è stato avviato dopo quello svizzero (cfr. la già
menzionata ordinanza di custodia cautelare in carcere 4 marzo 2009, acquisita
in rogatoria - verb. dib. pag. 19, in Fascicolo n. 1/P.P. 356/09 A6) e che RI 1 ha presentato la richiesta di patteggiamento a scopo puramente strumentale, ossia di ottenere la
scarcerazione nel procedimento svizzero, ritenuto che, essendo incensurato,
sarebbe poi stato attribuito ai servizi sociali, ciò che “gli avrebbe
facilitato l'esistenza” limitando assai meno la sua libertà per rapporto ad
una detenzione in Svizzera (verb. dib. pag. 19 verso il basso). In simili
circostanze, la sentenza italiana - sollecitata dall'accusato detenuto in
Svizzera, in un procedimento qui già pendente per i medesimi fatti, che
l'autorità italiana sapeva già sottoposti a giudizio in Svizzera - è in urto
con i principi generali del diritto penale conosciuti in Svizzera. Ciò a maggior
ragione se si considera che il procedimento italiano è stato avviato dopo
quello svizzero e che l'imputato è stato giudicato, per una sua richiesta
puramente strumentale, senza essere interrogato, neppure per rogatoria,
dall'autorità italiana e non ha scontato neanche un giorno di quella pena.
Tenerne conto significherebbe avallare un abuso di diritto di RI 1 (STF 4
marzo 1998,6S.849/1998, menzionata da Ackermann, in Basler Kommentar, 2a ed.,
n. 64 ad art. 49 CP).
Il ricorso va pertanto nuovamente respinto.
4.5. Il
ricorrente censura, poi, la condanna al risarcimento di cui al dispositivo 8
della sentenza impugnata. Essendo egli stato assolto dal reato di truffa, il
risarcimento potrebbe, a suo dire, avere per oggetto unicamente il provento del
riciclaggio di denaro ancora in suo possesso. Il risultato di questo reato, già
nelle mani sue e di RI 2, essendo stato nel frattempo restituito, non sarebbe
più possibile una condanna ad un risarcimento. A ragione.
Conformemente
all'art. 272 CPPti se l'accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia
sulle pretese di risarcimento. La prima Corte ha stabilito l'importo del
risarcimento per gli illeciti messi in atto dagli accusati in Euro 6'707'116.89
basandosi sul conteggio presentato dalla parte civile PC 2 (già A8 ) [sentenza
impugnata, consid. XIV. 4., pag. 238, con riferimento al doc. dib. 49;
dispositivo 8 pag. 247]. I primi giudici non si sono, tuttavia, avveduti che
nel computo in questione la parte civile ha fatto riferimento all'importo
complessivamente sottratto da A6, quindi anche a parti di danno per le quali
gli imputati RI 2 e RI 1 non sono stati riconosciuti colpevoli in Svizzera di
un reato penale. Il risarcimento potendo essere computato solo con riferimento
al reato di riciclaggio, ritenuto che RI 2 e RI 1 hanno restituito complessivi
Eur 12'800'963.10 [RI 2: Eur 6'245'457.30; RI 1: Eur 6'555'505.80 (sentenza
impugnata, consid. XIV. 3., lett. e, pag. 238)], si possono escludere
arricchimenti residui da parte loro in relazione al reato loro imputato. Non vi
è, dunque, un danno materiale ulteriormente risarcibile in relazione ai reati
imputati in Svizzera agli accusati. In accoglimento del ricorso, il dispositivo
8 della sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformato mediante lo
stralcio dell'indennità di Eur 6'707'116.89 quale risarcimento del danno
materiale, posta solidalmente a carico di RI 2 e RI 1. Per quanto concerne RI 3,
pure menzionato da quest'ultimo dispositivo, si rinvia a quanto si dirà sotto
(consid. IV.5.2.2.).
4.6. Il
ricorrente contesta, per finire, anche la qualità di parte civile di PC 2 (già A8
). PC 1 sarebbe stato, a suo dire, l'unico danneggiato diretto legittimato, in
caso di condanna per il reato di truffa, ad avanzare pretese risarcitorie nei
confronti suoi e di RI 2. A torto.
Si
rinvia, a questo proposito, a quanto detto sopra (consid. II.3.2.2.) in merito
ad analoga contestazione di RI 2. Il riconoscimento della qualità di parte
civile rende pertanto legittima la pretesa fatta valere da PC 2 (già A8 ) di
fr. 132'021.25 riconosciuta dalla prima Corte e non ogetto di contestazione
specifica da parte di RI 1.
4.7. Per
tener conto del parziale accoglimento del gravame di cui si è detto (sopra,
consid. III.4.2. e III.4.3.), che ha comportato la riforma del dispositivo 2.1.
della sentenza impugnata - nel senso di togliere l'aggravante del mestiere al
riciclaggio di denaro - e la cassazione del dispositivo 2.2./1.2.1. recte
2.2.1. - assoluzione dal reato di falsità in documenti - si giustifica di
ridurre di nove mesi la pena detentiva. Di conseguenza, i dispositivi n. 5.2. e
6.2. vengono cassati e riformati nel senso che RI 1 è condannato alla pena
detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto [dispositivo 5.2.]. La pena è sospesa condizionalmente in ragione di
15 (quindici) mesi, con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da
espiare [dispositivo 6.2.].
IV. Sul
ricorso di RI 3
5. RI
3 censura la sussistenza del reato di riciclaggio a suo carico. Sostiene poi
che, comunque, la prima Corte avrebbe ingiustamente messo in atto una doppia
confisca: avendo essa individuato e confiscato il provento del riciclaggio sul
conto PC 3, la confisca per analogo importo del conto di RI 3 presso il Credito
__________ , a titolo di risarcimento compensatorio, non avrebbe, a suo dire,
motivo di sussistere. Il ricorrente lamenta, per finire, la mancata restituzione
della cauzione da parte del Tribunale penale e chiede che questa Corte abbia ad
ordinarne la restituzione.
5.1. La
prima Corte ha ritenuto RI 3 autore colpevole di riciclaggio di denaro, per
avere, ricevendo da RI 2, nel corso del mese di gennaio 2009, Eur 400'000.- a
contanti in due soluzioni da Eur 200'000.- cadauna (provenienti da fondi
distratti a PC 1) e depositando tra il 21 gennaio 2009 e il 30 gennaio 2009
sul conto della società panamense PC 3 presso __________ , di cui risulta
essere l'effettivo avente diritto economico, ancorchè sul formulario A figuri
il fratello, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento
dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei predetti importi.
Il
ricorrente contesta la sussistenza del reato di riciclaggio a suo carico, nella
limitata misura in cui questa Corte avesse a ritenere che l'analogo reato a
monte addebitato a RI 2 non dovesse sussistere. Chiede di conseguenza, in via
principale, il proscioglimento dal reato di riciclaggio e il dissequestro del
conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ , nonché il dissequestro
integrale dei suoi averi depositati sul suo conto n. __________ presso Credito __________
.
Il
ricorrente non motiva minimamente la conclusione secondo la quale il
comportamento di RI 2 non costituirebbe riciclaggio di denaro. Il rimettersi al
giudizio sul ricorso di RI 2 appare, nella motivazione, del tutto
insufficiente. Ciò rende il ricorso su questo punto irricevibile. Essendo stato
confermato il reato di riciclaggio a carico di RI 2 (cfr. sopra, consid. II.3.1.1.),
la censura ricorsuale sarebbe in ogni caso priva d'oggetto.
5.2. La
prima Corte, in relazione al reato ascritto a RI 3, ha confiscato - con assegnazione alla parte civile, a risarcimento del danno - il conto n. __________
intestato a PC 3 presso __________ , con un saldo di Eur 399'325.-, valuta 4
maggio 2009 (sentenza impugnata, dispositivo 9.2.) e il conto n. __________ intestato
a RI 3 presso il Credito __________ , fino a concorrenza di Eur 400'000.- (sentenza
impugnata, dispositivo 9.4.).
5.2.1. Il
ricorrente - che non ha contestato di essere l'effettivo avente diritto
economico del conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ - non
contesta, nel caso di conferma della condanna per riciclaggio, la confisca di
quello che è stato ritenuto provento diretto del reato a lui ascritto, ossia dell'importo
di Eur 399'325.- (valuta 4 maggio 2009) depositato sul conto PC 3 presso __________
(ricorso, pag. 8 in basso, pag. 9 nel mezzo e pag. 10 nel mezzo), costituente
il residuo degli Eur 400'000.- provenienti dalle malversazioni di A6. Neppure
si oppone alla confisca dell'importo di Eur 625.- sul conto n. __________ a lui
intestato presso il Credito __________ , costituente la differenza fra il
debito di cui è responsabile e il saldo del conto PC 3 presso __________ (ricorso,
pag. 11 nel mezzo). Tantomeno si oppone a che i predetti importi confiscati
vengano devoluti alla parte civile PC 2 (già A8 ). RI 3 contesta, invece, la
confisca dell'importo restante (dopo deduzione degli Eur 625.-), depositato sul
conto n. __________ a lui intestato presso il Credito __________ , a motivo
della contraddittorietà delle due confische (ricorso pag. 11 verso il mezzo).
5.2.2. In
ragione di quanto sopra, può essere dato per acquisito che l'importo di Eur
400'000.- (depositato in due tranches di Eur 200'000.- cadauna), proveniente
dalle malversazioni di A6, non è stato restituito né a PC 1, né alla parte
civile PC 2 (già A8 ). In considerazione della modifica del dispositivo 8.
della sentenza impugnata, di cui si è detto sopra (consid. II.3.3. e III.4.5.),
si impone dunque di riformare il medesimo dispositivo nel senso di condannare RI
3 a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.– quale risarcimento
del danno materiale.
5.2.3. Giusta
l’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che
costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a
ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla
persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). La
confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali
ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia
fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi
confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). Il diritto di ordinare la
confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a
una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (cpv. 3). La
confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi
si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca (cpv.
4). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere
determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può
procedere a una stima (cpv. 5).
Il codice di procedura penale ticinese disciplina
sia il sequestro che la decadenza di tale provvedimento e prevede anche alcune
norme riferite alla confisca.
Conformemente all’art. 161 CPPti, il magistrato
deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza
per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere
confiscati o devoluti allo Stato (cpv. 1); sono segnatamente da sequestrare:
(a) gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l’indiziato o accusato è
entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo; (b) gli oggetti ed i
valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato
giusta gli art. 69-72 CP (cpv. 2).
In base all’art. 165 CPPti, l’autorità competente
decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli
oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l’abbandono
del procedimento o nella sentenza definitiva. In mancanza di una tale decisione
decade il sequestro (cpv. 1). Gli oggetti e i valori sottratti con reato sono
restituiti all’avente diritto quando la sentenza è cresciuta in giudicato; gli
possono essere restituiti prima con il consenso del procuratore pubblico e
dell’accusato. Se il diritto alla restituzione è contestato o dubbio,
l’autorità competente ordina il deposito e può rinviare il richiedente a far
valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile (cpv. 2). Se il
diritto della parte lesa è manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con
reato possono essere restituiti a quest’ultima prima della crescita in
giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato (cpv. 3). Gli
altri oggetti sono restituiti a chi ne aveva il possesso al momento del
sequestro (cpv. 4).
La restituzione alla parte danneggiata dell’oggetto
sequestrato è disciplinata agli art. 270 e 271 CPPti. In base all’art. 270 CPPti
la restituzione degli oggetti riconosciuti di proprietà della parte danneggiata
avviene con la sentenza penale. Prima della pubblicazione della sentenza,
l’autorità inquirente può disporre la restituzione all’avente diritto solo se
sono date le condizioni dell’art. 165 cpv. 2 e 3 CPPti.
Giusta l’art. 271 CPPti la domanda diretta ad
ottenere la restituzione degli oggetti sottratti è invece demandata al foro
civile se gli oggetti sono già passati nelle mani di un terzo estraneo al reato
(lett. a), se più danneggiati se ne contendono la proprietà (lett. b) o se il
danneggiato non può fornire la prova sufficiente del suo diritto (lett. c).
La confisca è un provvedimento sussidiario
rispetto alla restituzione alla parte lesa, che sotto il profilo del diritto
materiale è disciplinata all’art. 70 cpv. 1 in fine CP (Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del
Codice penale militare [Revisione delle norme sulla confisca, punibilità
dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere], pag.
327; DTF 122 IV 365, consid. 3.1.a)bb); Baumann, in Basler
Kommentar StrGB I, II ed. 2007, ad art. 70 n. 42; Hirsig-Vouilloz, in Commentaire
Romand CP I, Basilea 2009, ad art. 70 n. 24; Schmid, Strafrechtliche
Beschlagnahme und die besondern Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59
Ziff. 1 letzter Satzteil StGB sowie Art. 60 StGB, in: Ackermann/Schmid,
Wiedererlangung widerrechtlicher entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des
Straf-, Zivil-, Vollstreckungs- und internationalen Rechts, Zurigo 1999, pag.
23; Piotet, Les effets civils de
la confiscation pénale, Berna 1995, §126).
La confisca e l'assegnazione alla parte civile PC 2 (già A8 ) degli
averi presenti sul conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (saldo
di Eur 399'325.-, valuta 4 maggio 2009) può senz'altro essere confermata. RI 3,
effettivo avente diritto economico del conto, si è dichiarato d'accordo di procedere
in tal senso (ricorso, pag. 8 in basso). Del resto, __________ , fratello di RI
3, qualificatosi, contrariamente a verità, di ADE del conto in questione -
circostanza questa accertata dalla prima Corte e non contestata - è stato
rinviato a giudizio il 30 marzo 2010 davanti ad una Corte correzionale per
riciclaggio di denaro proprio in relazione all'importo di Eur 400'000.-
depositato sul conto (sentenza impugnata, consid. XI.5 pag. 213-220;
dispositivo 3.1.), per cui non può essere ritenuto terzo a norma dell'art. 70
cpv. 2 CP (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire Romand CP I, Basilea 2009, n. 32 ad
art. 70 CP). La società PC 3, informata della confisca e della devoluzione
degli importi confiscati (cfr. sentenza pag. 251 verso il mezzo) - nelle
osservazioni 6 settenbre 2010 ai ricorsi presentati dal procuratore pubblico,
da RI 2, da RI 1 e da RI 3 - ha evidenziato che, qualora l'origine illecita
dei fondi fosse stata confermata, rinunciava a rivendicarne la legittima
proprietà. Per cui non vi sono motivi per ritenere che la confisca non possa
essere ordinata a norma dell'art. 70 cpv. 2 CP.
La
confisca e l'assegnazione alla parte civile PC 2 (già A8 ) degli averi presenti
sul conto n. __________ intestato a RI 3 presso il Credito __________ , fino
a concorrenza di Eur 400'000.- (sentenza impugnata, dispositivo 9.4.), risulta
invece fuori luogo, essendo l'importo malversato già oggetto della confisca degli
averi sul conto PC 3 presso __________ per il saldo ancora sul conto (Eur
399'325.- valuta 4 maggio 2009). Preso atto della disponibilità manifestata dal
ricorrente (ricorso pag. 11 nel mezzo) di reintegrare la parte civile nella
totalità dell'importo oggetto di riciclaggio (Eur 400'000.-), in accoglimento
del ricorso, il conto n. __________ intestato a RI 3 presso il Credito __________
viene dissequestrato per la parte eccedente Eur 625.-. Il dispositivo 9.4 va
dunque riformato di conseguenza. A titolo abbondanziale si rileva che la prima
Corte non ha ordinato il risarcimento compensatorio in relazione al conto in
oggetto (cfr. sentenza impugnata, dispositivo n. 10). Le richieste del procuratore
pubblico (osservazioni, pag. 3) e della parte civile (osservazioni, pag. 4) -
formulate solo con le osservazioni al ricorso di RI 3 - di far capo al conto
intestato all'imputato presso il credito __________ , per recuperare altri
importi malversati, risultano palesemente irricevibili.
5.3. RI 3
è stato scarcerato in data 6 aprile 2009, tra l'altro previo versamento di una
cauzione di fr. 100'000.-, messa a disposizione dal fratello __________ . Il
ricorrente, comparso regolarmente al processo, con scritto 28 luglio 2010 ha chiesto formalmente al Tribunale penale cantonale la restituzione della cauzione. Il
presidente della Corte delle assise criminali ha risposto, il 30 luglio 2010,
di non poter liberare la cauzione, non essendo cresciuta in giudicato la
sentenza di merito. Il ricorrente si aggrava chiedendo che questa Corte abbia
ad ordinarne la restituzione.
5.3.1. La
cauzione è una misura sostitutiva dell'arresto (art. 96 CPPti) che, giusta
l'art. 112 cpv. 1 CPPti, decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi
non scaduti, allorchè l'accusato, rispettivamente il condannato, si sottrae al
procedimanto o all'espiazione della pena o della misura privativa della
libertà. La decadenza della cauzione interviene, in questi casi, “ope legis”
col verificarsi delle condizioni elencate nel capoverso 1 dell'articolo citato.
La dottrina è incline a negare un nesso tra questa conseguenza e l'esito del
procedimento di merito. La decisione che constata l'assenza colpevole davanti
all'autorità giudiziaria o di esecuzione è, in sé, sufficiente per far
trasferire la proprietà dalla cauzione allo Stato (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2a ed., zurigo 2006, n. 874, pag. 566-567;
fra le altre, CRP 30 marzo 2006 inc. 60.2006.55).
Giusta
l'art. 111 cpv. 1 CPPti la cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è
stata prestata. L'imputato o chi ha prestato la cauzione può, quindi, in ogni
momento chiederne la restituzione se ritiene che le condizioni del
provvedimento siano venute meno (per il nuovo diritto, Bernasconi, Galliani,
Marcellini, Meli, Mini e Noseda, Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, n. 12 ad art. 237, pag. 476). Il CPPti non fornisce indicazioni
sull'autorità competente a decidere sulle istanze di liberazione della cauzione
sostitutiva dell'arresto. Tuttavia, deriva dalla natura della cauzione che tale
autorità non può essere che quella competente per decidere della carcerazione
preventiva, rispettivamente della libertà condizionale, cioè dell'autorità via
via competente ai sensi dell'art. 108 CPPti (Rusca, Salmina, Verda, Commento
del CPP ticinese , Lugano 1997, n. 3 ad art. 110 CPPti, pag. 438). La cauzione,
in quanto misura sostitutiva dell'arresto, è infatti intesa a realizzare le
medesime finalità procedurali di quelle perseguite dalla carcerazione
preventiva o di sicurezza e la sua applicazione esige la persenza degli stessi
presupposti (DTF 133 I 27).
Competente
per l'adozione o la revoca di questa misura sostitutiva della carcerazione
preventiva o di sicurezza è, quindi, l'autorità chiamata a decidere in materia
di privazione della libertà , tenuto conto della fase procedurale in cui ci si
trova. In applicazione dell'art. 108 cpv. 4 CPPti, dopo l'inizio del pubblico
dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, l'istanza deve
pertanto essere diretta al presidente della Corte competente. Giusta l'art. 284
cpv. 1 lett. a CPPti, i provvedimenti del presidente del Tribunale competente
in materia di privazione della libertà personale possono essere impugnati presso
la Camera dei ricorsi penali. Tale Camera è, pertanto, in forza di quanto
sopra, autorità di ricorso anche contro le decisioni in materia di liberazione
della cauzione sostitutiva dell'arresto.
5.3.2. In
ambito penale, le regole in materia di competenza rivestono un carattere di
ordine pubblico e sono di natura cogente. Ne consegue che ogni autorità
giudiziaria ha l'obbligo di verificare d'ufficio la sua competenza ed ogni
parte processuale ha il diritto di sollevare un vizio al riguardo. Qualora la
fattispecie non rientrasse nella propria sfera decisionale, il giudice deve
dichiararsi incompetente. Di contro, ove egli fosse legittimato a giudicare il
caso sottopostogli, è tenuto a statuire nel merito se non vuole incorrere in
denegata giustizia (DTF 119 IV 102, consid. 4a; Piquerez,
op. cit., n. 433, pag. 274-275). Il vizio di competenza è motivo di nullità
assoluta della decisione (Schmid,
Strafprozessrecht. Eine Einfürung auf der Grudlage des
Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes. 4a
ed., Zurigo 2004, n. 376 e 1069).
Ne deriva
che il ricorso presentato da RI 3 - con cui viene impugnata la decisione con
la quale il presidente della Corte d'assise ha respinto la sua richiesta di
liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto - esula dalle competenze di
questa Corte e deve essere trasmesso, per competenza, alla Corte dei reclami
penali (già Camera dei ricorsi penali).
V. Sui
ricorsi di RI 4 e RI 5, rispettivamente di RI 6.
6. Il procuratore
pubblico aveva imputato a RI 2, RI 1 e RI 3 la correità in truffa aggravata
e riciclaggio di denaro aggravato, tra l'altro in relazione complessivi Eur
4'000'000.-, sottratti da A6 mediante addebito al conto italiano di PC 1, il 7
ottobre 2008 (Eur 2'000'000.-) e l'8 ottobre 2008 (Eur 2'000'000.-) e accreditati
al conto personale di RI 2 presso Banca JB. Secondo i fatti descriventi l'imputazione
del procuratore pubblico, RI 2 ha poi prelevato per contanti, il 10 ottobre
2008, una parte consistente dell'importo di Eur 4'000'000.-, versando tra
l'altro per contanti Eur 3'040'000.- sul conto RI 6 presso Banca JB (dal cui
formulario A risultavano i genitori di RI 2 quali avente diritto economico),
importo poi trasferito, il 30 ottobre 2008, al conto intestato alla medesima
società presso JB; sempre il 10 ottobre 2008, versando per contanti Eur
430'000.- sul cifrato __________ presso Banca JB (figurante intestato ai di
lui genitori) e trattenendo per sé Eur 50'000.-. A tale proposito, in corso
d'inchiesta il procuratore pubblico aveva sequestrato la relazione n. __________
intestata a RI 6, presso Banca JB (valutazione di Eur 4'103'804 al 20 maggio
2009) e il conto cifrato n. __________ presso JB (valutazione di Eur
796'947.- al 31 gennaio 2009) [ACC 14/2010 del 25 febbraio 2010].
La prima
Corte ha disposto la confisca dell'integralità degli averi depositati sul conto
cifrato __________ n. __________ presso JB (valutati al 31 gennaio 2009 in Eur 796'947.-) [sentenza impugnata, dispositivo n. 9.2] e di un importo di Eur 3'203'053.-
depositato sulla relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB,
dissequestrando la rimanenza [sentenza impugnata, dispositivo n. 9.3]. I primi
giudici hanno pure disposto l'assegnazione alla parte civile - deduzion fatta
della tassa di giustizia e delle spese processuali - degli averi confiscati, a
parziale risarcimento del danno.
6.1. RI 4
e RI 5, legittimandosi quali intestatari e beneficiari economici del conto
cifrato __________ n. __________ presso JB e della relazione n. __________
intestata a RI 6, presso Banca JB, come pure RI 6. , hanno interposto ricorso,
rispettivamente il 9 agosto 2010 e il 19 novembre 2010, contro la decisione di
confisca e di assegnazione di fondi alla parte civile.
6.1.1. Il procuratore
pubblico (osservazioni al ricorso RI 4-RI 5 pag. 2) e la parte civile (osservazioni
al ricorso RI 4-RI 5 pag. 2 e al ricorso RI 6. pag. 4) eccepiscono la
legittimazione a ricorrere dei genitori di RI 2 e della RI 6.. La prima Corte,
con riferimento a DTF 108 IV 154, sembra aver riconosciuto quanto meno ad RI 4
e RI 5 “un diritto autonomo di impugnare il giudizio” in merito alla
confisca e all'attribuzione degli averi presenti sui loro conti (sentenza
impugnata, consid. XIV. 5 lett. c, pag. 239). Dagli atti risulta, invero, una
certa confusione sulla veste processuale che la prima Corte ha attribuito ai
genitori di RI 2. Sono infatti stati citati al dibattimento quali testi e poi sono
stati sentiti come coimputati (verb. dib. pag. 83 verso l'alto e peg. 88 verso
l'alto). Per finire, benché non siano stati menzionati tra le parti presenti al
dibattimento (sentenza impugnata, pag. 10) e la decisione della prima Corte
comporti la confisca di loro conti bancari con assegnazione ad altri degli
averi ivi depositati, sono stati oggetto di intimazione della decisione nella
veste di “parti civili” (cfr. sentenza impugnata, pag. 251 verso il
mezzo). La questione della legittimazione ricorsuale può, tuttavia, restare
indecisa. Risulta, in effetti, dagli atti che gli importi oggetto delle
confische di cui ai dispositivi 9.1. e 9.3. della sentenza impugnata - messe in
atto in applicazione dell'art. 70 CP - fatta eccezione per due tranches
di Eur 100'100.- versati da RI 2 sul conto cifrato __________ il 12 gennaio
2009 e il 20 gennaio 2009 (cfr. sopra, in fatto consid. 5; sentenza impugnata,
consid. X. 7., lett. d, pag. 189, con riferimento parziale ai dispositivi 1.1.3.
e 2.1.3.; tabella ricapitolativa annessa al Rapporto EFIN/AI 455), non hanno
connessione con i reati di riciclaggio e falsità in documenti per i quali gli
imputati RI 2, RI 1 e RI 3 sono stati condannati dalla prima Corte. Come
detto sopra (consid. II.3.3., III.4.5. e IV.5.2.3.), gli imputati RI 2 e RI 1
hanno già restituito integralmente gli importi malversati con il riciclaggio di
denaro loro imputato e le somme riciclate da RI 3 sono oggetto delle confische
di cui ai dispositivi 9.2. e 9.4. Risulta poi palese dagli atti (cfr. tabella
ricapitolativa annessa al Rapporto EFIN/AI 455) e dagli stessi accertamenti della
prima Corte (cfr. sentenza impugnata, consid. V. 4., pag. 82-91) che gli
importi sequestrati in corso di inchiesta dal procuratore pubblico sul conto
cifrato __________ n. __________ presso JB - fatta eccezione per le due tranches
di Eur 100'100.- di cui si è detto - e sulla relazione n. __________ intestata
a RI 6, presso Banca JB, sono connessi ad imputazioni di reato (riciclaggio e
truffa nel periodo precedente al gennaio 2009) per le quali gli accusati sono
stati assolti in Svizzera. Non era, dunque, data la competenza della prima
Corte a decidere la confisca e l'assegnazione alla parte civile dei predetti
fondi nell'ambito del procedimento a carico di RI 2, RI 1 e RI 3 (art. 272
CPPti). Questa Corte accertata d'ufficio l'incompetenza dei primi giudici a
decidere, rileva la nullità assoluta (Schmid, Strafprozessrecht. Eine Einfürung auf der Grudlage des Strafprozessrechtes des Kantons
Zürich und des Bundes. 4a ed., Zurigo 2004,
n. 376 e 1069) delle predette confische e attribuzioni alla parte civile e
cassa, di conseguenza, i dispositivi 9.1. e 9.3. Va aggiunto - e ciò vale anche
in relazione alle due tranches di Eur 100'100.- versate sul conto
cifrato __________ il 12 gennaio 2009 e il 20 gennaio 2009, incluse nelle
imputazioni di riciclaggio di cui ai dispositivi 1.1.3. e 2.1.3. della sentenza
impugnata - che il giudizio della prima Corte non sarebbe comunque opponibile
ad RI 6. e ai coniugi RI 4 e RI 5, non essendo i medesimi stati parti al
processo e non avendo potuto esprimersi sull'istanza di confisca formalizzata
dal procuratore pubblico al dibattimento (verb. dib. pag. 124 verso il basso). Dagli
atti non risulta, in effetti, che i primi giudici abbiano in altro modo
interpellato i predetti titolari dei conti sull'istanza di confisca. Il verbale
di audizione dibattimentale dei coniugi RI 4 non fa riferimento alcuno ad
un'interpellazione sull'istanza di confisca, del resto a quel momento non
ancora formalizzata (verb. dib. pag. 83-90). L'opposizione preventiva inoltrata
il 7 aprile 2010 alla prima Corte da RI 4 e RI 5 contro un'istanza di confisca
a quel momento non ancora introdotta (doc. TPC 24), non può poi certo essere ritenuta
sufficiente a salvaguardare il diritto di essere sentito. La confisca si avvera
pertanto, priva di effetto pratico (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire Romand, n.
43 ad art. 70 CP) e, quindi, nulla. Un motivo in più per cassare d'ufficio i
dispositivi 9.1. e 9.3.
6.1.2. La
cassazione dei predetti dispositivi non può, in questo caso, comportare il
simultaneo dissequestro dei fondi. Dagli atti (cfr. tabella ricapitolativa
annessa al Rapporto EFIN/AI 455) e dagli accertamenti dei primi giudici
(sentenza impugnata, consid. V. 4, pag. 82-91) - non contestati - risulta
infatti che i fondi depositati sul conto cifrato __________ n. __________ presso
JB e sulla relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB,
provengono comunque dalle malversazioni ai danni di PC 1, per le quali A6 è
oggetto di procedimento penale e condanna, quantomeno in primo grado, in
Italia. Sarebbe, dunque, scioccante dissequestrare gli importi depositati sui
due conti a favore dei titolari senza ulteriore formalità. In base all’art. 165
CPPti, l’autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la
devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi
quando è pronunciato l’abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva.
In mancanza di una tale decisione decade il sequestro (cpv. 1). Secondo l'art.
350 CPPti, nei casi di cui agli art. 69-72 CPS, la confisca è ordinata dalla
Corte o dal giudice della Pretura penale (cpv. 1); quando la confisca sia
ordinata al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di
merito, la competenza è del presidente del Tribunale penale cantonale, la
domanda di confisca dovendo essere presentata dal procuratore pubblico (cpv.
2). Il codice di procedura ticinese non prevede una normativa che tuteli la
procedura di confisca quando la necessità della stessa risulti all'emanazione
di un giudizio di merito, ma non possa essere pronunciata dovendo la confisca
semmai essere ordinata al di fuori del procedimento che si conclude con il
medesimo giudizio. Ciò costituisce una lacuna, che può essere colmata con
riferimento all'art. 165 cpv. 2 CPPti, che prevede che l'autorità competente
ordini il deposito nell'attesa dei necessari chiarimenti sulla confisca o sulla
restituzione del bene sequestrato. Visto quanto precede appare, pertanto,
necessario ordinare il deposito del conto cifrato __________ presso JB e
della relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB, per un perido
di 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione, con rinvio
del procuratore pubblico a quanto gli incombe a norma degli art. 376-378
CPPfed. Il deposito è ovviamente ordinato nei limiti già fissati dalla prima
Corte per la confisca: conto cifrato __________ presso JB, deposito
integrale; relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB, deposito
sino a concorrenza di Eur 3'203'053.-, la rimanenza venendo dissequestrata.
6.2. I
ricorsi 9 agosto 2010 di RI 4 e RI 5 e 19 novembre 2010 di RI 6. sono, pertanto,
evasi ai sensi dei considerandi, con la cassazione dei dispositivi 9.1. e 9.3.,
sostituiti dagli ordini emanati da questa Corte come indicato.
La
conferma del giudizio della prima Corte in merito al dissequestro parziale
della relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB (cfr. sopra,
consid. 6.1.2) e integrale della relazione n. __________ intestata a __________
presso Banca JB (valutazione Eur 25'381.75 al 20 maggio 2009) [sentenza
impugnata, dispositivo n. 11.1, non contestato], rende priva d'oggetto
l'istanza di assistenza giudiziaria formulata con il ricorso da RI 4 e RI 5.
VI. Sulle
spese, la tassa di giustizia e le ripetibili
7.Gli oneri del giudizio odierno seguono
la soccombenza, totale per il procuratore pubblico, che verserà fr. 500.- a
ciascuno degli imputati a titolo di ripetibili.
RI 2 chiedeva di essere prosciolto dal
riciclaggio di denaro e la riforma dei dispositivi concernenti la pena erogata,
come pure l'annullamento del dispositivo 8. relativo alle indennità di
risarcimento alla parte civile; ottiene la derubricazione del riciclaggio
aggravato in riciclaggio semplice, con conseguente riduzione della pena
detentiva da 3 (tre) anni e 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, come pure una
consistente riduzione dell'indennità di risarcimento da versarsi alla parte
civile. Si giustifica di porre a suo carico 7/10 delle spese e della tassa di
giustizia, mentre 3/10 vanno a carico dello Stato.
RI 1 aveva chiesto il proscioglimento dalle
imputazioni di riciclaggio e di falsità in documenti, come pure l'annullamento
del dispositivo 8. relativo alle indennità di risarcimento alla parte civile;
ottiene la derubricazione da riciclaggio aggravato in riciclaggio semplice e
l'assoluzione dalla falsità in documenti, con conseguente riduzione della pena
detentiva da 3 (tre) anni a 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, come pure una
consistente riduzione dell'indennità di risarcimento da versarsi alla parte civile.
Si giustifica di porre a suo carico 6/10 delle spese e della tassa di
giustizia, mentre 4/10 vanno a carico dello Stato.
RI 3 aveva chiesto il proscioglimento dall'accusa
di riciclaggio di denaro e il dissequestro dei conti intestati a PC 3 e a suo nome.
Ottiene il dissequestro quasi integrale di quest'ultimo conto. Si giustifica di
porre a suo carico 6/10 delle spese e della tassa di giustizia, mentre 4/10
vanno a carico dello Stato.
Visto l'esito dei ricorsi di RI 4, RI 5 e RI 6.,
si giustifica di porre le spese e la tassa di giustizia interamente a carico
dello Stato senza attribuzione di ripetibili.
I parziali accoglimenti dei ricorsi di RI 2, RI
1 e RI 3 incidono sulla ripartizione degli oneri processuali di prima sede,
nel senso che il dispositivo n. 7 va riformato nel senso di mettere a carico
dello Stato il 60% di tassa di giustizia e spese, lasciando il restante 40% a
carico degli imputati e invariata la ripartizione interna tra questi ultimi.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia:
I. sul
ricorso del procuratore pubblico
1. Nella
misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà RI
2, RI 1 e RI 3 fr. 500.- ciascuno a titolo di ripetibili.
II. sul
ricorso di RI 2
3. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 1.1, 5.1, 6.1, 7
e 8 della sentenza impugnata sono annullati e riformati come segue:
1.1. riciclaggio di denaro
per
avere, agendo in correità con RI 1, a __________ , nel corso del mese di
gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento
dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che
sapevano o dovevano presumere provenire da un crimine e meglio per avere:
1.1.1. (invariato)
1.1.2. (invariato)
1.1.3. (invariato)
1.1.4. (invariato)
1.1.5. (invariato)
5.1. RI 2 è condannato alla pena
detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto;
6.1. La pena inflitta a RI 2 è
sospesa condizionalmente in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di
prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare;
7. La tassa di giustizia di CHF
15'000.- (quindicimila) e le spese processuali sono poste nella misura del 40%
a carico dei condannati in solido (di cui RI 3 sino a concorrenza del 20% e RI
2 e RI 1 sino a concorrenza del 30%) nonché del 60% a carico dello Stato.
8. RI 2 e RI 1 sono inoltre
condannati in solido a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) un'indennità di
CHF 132'021.25 quale rifusione delle spese legali. RI 3 è condannato a versare
alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.- quale risarcimento del danno
materiale.
Per il
resto la sentenza impugnata resta invariata.
4. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 1’000.-
sono posti in ragione di 7/10 a carico di RI 2 e
per 3/10 a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.
III. sul
ricorso di RI 1
5. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 2.2 e 1.2.1 recte
2.2.1 sono cassati; i dispositivi n. 2.1, 5.2, 6.2, 7 e 8 della sentenza
impugnata sono annullati e riformati come segue:
2.1. riciclaggio di denaro
per
avere, agendo in correità con RI 2, a __________ , nel corso del mese di
gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento
dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che
sapevano o dovevano presumere provenire da un crimine e meglio per avere:
2.1.1. (invariato)
2.1.2. (invariato)
2.1.3. (invariato)
2.1.4. (invariato)
2.1.5. (invariato)
5.2. RI 1 è condannato alla pena
detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo
sofferto;
6.2. La pena inflitta a RI 1
è sospesa condizionalmente in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di
prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare;
7. La tassa di giustizia di CHF
15'000.- (quindicimila) e le spese processuali sono poste nella misura del 40%
a carico dei condannati in solido (di cui RI 3 sino a concorrenza del 20% e RI
2 e RI 1 sino a concorrenza del 30%) nonché del 60% a carico dello Stato.
8. RI 2 e RI 1 sono inoltre
condannati in solido a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) un'indennità di
CHF 132'021.25 quale rifusione delle spese legali. RI 3 è condannato a versare
alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.- quale risarcimento del danno
materiale.
Per il
resto la sentenza impugnata resta invariata.
6. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 1’000.-
sono posti in ragione di 6/10 a carico di RI 1 e
per 4/10 a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.
IV. sul
ricorso di RI 3
7. Il ricorso è parzialmente accolto.
Di conseguenza i dispositivi n. 8 e 9.4 della
sentenza impugnata sono annullati e riformati come segue:
8. RI 2 e RI 1 sono inoltre
condannati in solido a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) un'indennità di
CHF 132'021.25 quale rifusione delle spese legali. RI 3 è condannato a versare
alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.– quale risarcimento del danno
materiale.
9.4. conto n. __________ intestato
a RI 3 presso Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 905'757.27), fino
a concorrenza di Eur 625.–, la rimanenza venendo dissequestrata;
Per il
resto la sentenza impugnata resta invariata.
8. Il
ricorso contro la mancata liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto
da parte del presidente della Corte delle assise criminali è irricevibile per
incompetenza di questa Corte e viene trasmesso, per competenza, alla Corte dei
reclami penali (già Camera dei ricorsi penali).
9. Gli oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 1’000.-
sono posti in ragione di 6/10 a carico di RI 3 e
per 4/10 a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.
V. sui
ricorsi di RI 4 e di RI 5,
rispettivamente di RI 6
10. I
ricorsi sono evasi ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, i dispositivi n. 9.1 e 9.3 della sentenza impugnata sono annullati e
sostituiti dai seguenti ordini:
§ E' ordinato il deposito del
conto cifrato __________ n. __________ presso Banca JB (valutazione di Eur
796'947 al 31.12.2009), per un periodo di 90 giorni dalla crescita in giudicato
della presente decisione. Decorso questo termine, il conto sarà dissequestrato,
riservata diversa decisione del procuratore pubblico a norma degli art. 376-378
CPPfed.
§§ E' ordinato il deposito della
relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB (valutazione di Eur
4'103'804.76 al 20.5.2009), sino a concorrenza di Eur 3'203'053.– - la
rimanenza venendo dissequestrata- per un periodo di 90 giorni dalla crescita in
giudicato della presente decisione. Decorso questo termine, la relazione sarà
dissequestrata, riservata diversa decisione del procuratore pubblico a norma
degli art. 376-378 CPPfed.
11. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 900.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico dello Stato. Non si
attribuiscono ripetibili.
12. Intimazione
a:
13. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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