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17.2010.39

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

18 aprile 2011Italiano130 min

Source ti.ch

Fatti

I tre imputati sono per

contro stati prosciolti dalle altre imputazioni contenute nell’atto d’accusa,

in particolare dall’accusa di truffa aggravata (capo di accusa 1. dell’atto di

accusa), dall’accusa di riciclaggio di denaro aggravato per i fatti precedenti

il gennaio 2009 (capo di accusa 2. dell’atto di accusa) e dall’accusa di

falsità in documenti per i preliminari di compravendita degli immobili in Via __________ , in Località __________ ,

rimessi rispettivamente alla A10 (capo di accusa 3.1. e 3.2. dell’atto di accusa)

alla Banca JB (capo di accusa 3.3. dell’atto di accusa)

ed alle autorità inquirenti durante l’interrogatorio 25.2.2009 di RI 2 (capo di

accusa 3.4 dell’atto di accusa).

C. In applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:

- RI

2 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

sospesa condizionalmente in ragione di 23 mesi, con un periodo di prova di due

anni, e per il resto da espiare;

-

RI 1 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

sospesa condizionalmente in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due

anni, e per il resto da espiare;

-

RI 3 alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni;

RI 2 e RI 1 sono inoltre

stati condannati a versare in solido alla parte civile PC 2 (già A8 )

un’indennità di 6'707'116.89 euro quale risarcimento del danno materiale e CHF

132'021.25 quale rifusione delle spese legali. RI 3 è stato condannato a

rispondere con vincolo solidale limitatamente all’importo di Euro 400'000.-.

La tassa di giustizia e le

spese processuali sono state poste a carico dello Stato per metà e per l’altra

metà a carico dei condannati in solido ( RI 3 sino a concorrenza del 20% e RI 2

e RI 1 sino a concorrenza del 30%).

D. Nel

medesimo giudizio, la Corte di prime cure ha ordinato le seguenti confische a

parziale risarcimento del danno alla PC (dedotte tassa di giustizia e spese

processuali):

- conto

cifrato __________ n. __________ presso

Banca JB (valutazione di Eur 796'947.- al 31.1.2009);

- conto

n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (valutazione di Eur 399'325.- valuta 4.5.2009);

Considerandi

- relazione

n. __________ intestata a RI 6 presso JB (valutazione di Eur 4'103'804.76 al 20.5.2009), sino a

concorrenza di Eur 3’203'053.-, la rimanenza venendo dissequestrata;

- conto

n. __________ intestato a RI 3 presso Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 905'757.27), fino a

concorrenza di Euro 400'000.-;

- Eur

5'000.-.

La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato il risarcimento compensatorio a favore

dello Stato, con attribuzione alla PC, a parziale risarcimento del danno, dei

seguenti averi:

- conto

n. __________ intestato a RI 2 presso Banca __________

(saldo di Eur 7'688.13 valuta 30.1.2009);

- conto

n. __________ intestato a RI 2 presso Banca __________

(saldo di CHF 30.13 valuta 27.1.2009);

- conto

n. __________ intestato a A5 presso Postfinance (saldo

di Eur 504.22 valuta 31.1.2009);

- conto

n. __________ intestato a RI 2 presso Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 55.56);

- conto

n. __________ intestato a RI 1 presso Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 114.38 e GBP 32.23);

- conto

n. __________ intestato a __________ presso

Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 50.62);

- conto

n. __________ intestato a __________ presso

Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur

10'529.64);

- CHF

1'422.83 provenienti dal ccp n. __________ di RI 3 ,

AI 424 (trasferiti a Tribunale penale cantonale).

La Corte delle assise criminali ha, inoltre, ordinato il dissequestro della relazione n. __________ intestata a __________ (valutazione

di Eur 25'381.75 al 20.5.2009).

Infine, ha ordinato la

confisca di tutto quanto in sequestro, ad eccezione del passaporto di RI 3, di

una carta d’identità intestata a RI 1, di un telefono Nokia E90 di un

cellulare bianco marca TRE; di due cellulari grigi Motorola; della chiave di una

vettura Audi e di sette caricatori per telefoni cellulari sequestrati a RI 3.

E. Contro

la sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle assise criminali sono insorti:

a) PA 1, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione

penale di data 22 giugno 2010.

Nella motivazione scritta del gravame, presentata

il 9 agosto successivo, egli chiede l’annullamento del dispositivo 1.1. della

sentenza impugnata con conseguente suo proscioglimento dal reato di riciclaggio

di denaro aggravato e riforma dei dispositivi concernenti la pena erogata

(dispositivi 5.1., 6.1. della sentenza impugnata) e le spese poste a suo carico

(dispositivo 7. della sentenza impugnata). Chiede, inoltre, l’annullamento del

Dispositivo

dispositivo 8. della sentenza impugnata e la sua riforma nel senso che la A8 è

rinviata al foro civile per le eventuali pretese risarcitorie.

Da ultimo, chiede l’annullamento dei dispositivi

9. e 10. della sentenza impugnata con conseguente annullamento delle confische

pronunciate.

Il

ricorrente protesta poi, in ogni caso, le spese.

b) RI

1, con dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e revisione penale

di data 21 giugno 2010.

Nella

motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto successivo, egli chiede,

in via principale, l’annullamento dei dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5. e 1.2.1.

con il suo proscioglimento dalle relative imputazioni di riciclaggio di denaro

e di falsità in documenti. Sempre in via principale, chiede anche

l’annullamento dei dispositivi 5.2., 7. e 8. della sentenza impugnata.

In via

subordinata, RI 1 chiede di essere prosciolto dalle imputazioni di riciclaggio

aggravato e di falsità in documenti con conseguente annullamento dei

dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5., 1.2.1., 5.2., 7. e 8. della sentenza

impugnata e chiede che la pena, dedotto il carcere preventivo, venga

ricommisurata e considerata quale pena aggiuntiva a quella comminata con

sentenza 21 settembre 2009 del Tribunale di __________ .

In via

ancor più subordinata, il ricorrente chiede il suo proscioglimento dalle

imputazioni di riciclaggio di denaro aggravato e di falsità in documenti con

l’annullamento dei dispositivi 2.1., 2.1.4., 2.1.5., 1.2.1., 5.2., 7. e 8.

della sentenza impugnata e con il rinvio degli atti a un nuova Corte di merito

per la commisurazione della pena e per la determinazione degli oneri.

Da ultimo

ed in via del tutto subordinata, RI 1 chiede che venga annullato il

dispositivo 5.2. della sentenza impugnata con il rinvio degli atti ad una nuova

Corte di merito per la commisurazione della pena (da intendersi quale pena

aggiuntiva a quella comminata con sentenza 21 settembre 2009 del Tribunale di __________

) e per la determinazione degli oneri.

Il

ricorrente protesta poi, in ogni caso, ripetibili, tasse e spese.

c) RI 3,

con dichiarazione di ricorso del 21 giugno 2010 e successiva motivazione

scritta del 9 agosto 2010, chiede, in via principale, l’accoglimento del

ricorso con il conseguente annullamento e riforma della sentenza impugnata nel

senso del suo proscioglimento dall’accusa di riciclaggio di denaro, con

conseguente dissequestro del conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (valutazione di EURO 399'925.- valuta 4 maggio 2009) e del conto n. __________ intestato a RI 3 presso Credito

__________ (saldo al 3.4.2009

di EURO 905'757.27) e con conseguente restituzione a RI 3 della cauzione pari

a CHF 100'000.-.

In via subordinata, il ricorrente chiede l’annullamento e la riforma

della sentenza impugnata nel senso che è ordinato il dissequestro integrale del

conto n. __________ intestato

a RI 3 presso Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di EURO 905'757.27) ed è restituita a RI 3 la

cauzione pari a CHF 100'000.-.

Il

ricorrente protesta, poi, in ogni caso ripetibili, tasse e spese.

d) Il procuratore

pubblico, con dichiarazione di ricorso di data 22 giugno 2010. Nella

motivazione scritta del gravame, presentata il 9 agosto 2010, il PP ha chiesto,

in via principale, l’annullamento del dispositivo 4. della sentenza impugnata e

meglio l’annullamento del proscioglimento di RI 2, RI 1 e RI 3 dall’imputazione

di truffa per mestiere e da talune fattispecie relative all’imputazione

rispettivamente di riciclaggio di denaro aggravato e semplice nonché

l’annullamento del proscioglimento per RI 2 e RI 1 da talune imputazioni di

ripetuta falsità in documenti, con conseguente rinvio degli atti ad una nuova

Corte di merito per un nuovo giudizio.

In via

subordinata, il PP chiede l’annullamento del dispositivo 4. della sentenza

impugnata limitatamente al proscioglimento di RI 2, RI 1 e RI 3 da talune

fattispecie relative all’imputazione rispettivamente di riciclaggio di denaro

aggravato e semplice e per il proscioglimento di RI 2 e di RI 1 da talune

imputazioni di ripetuta falsità in documenti, con conseguente rinvio degli atti

ad una nuova Corte di merito per un nuovo giudizio.

In via

ancor più subordinata, il PP chiede che venga accertata la violazione dell’art.

42 cpv. 2 CP con conseguente nuova commisurazione, da parte di questa Corte,

della pena inflitta a RI 2 e RI 1 per i reati per i quali sono stati condannati

in prima sede, tenendo conto della pena di tre anni di reclusione patteggiata

in Italia dagli accusati.

Il

ricorrente protesta, in ogni caso, a carico del resistente tasse e spese di

giustizia.

e)RI 4 e RI

5 con dichiarazione di ricorso di data 22 giugno 2010. Nella motivazione

scritta del gravame, presentata il 9 agosto 2010, i ricorrenti chiedono

l’annullamento dei dispositivi 9.1. e 9.3. della sentenza impugnata ed il

rinvio degli atti alla Presidente del Tribunale penale cantonale affinché apra

una procedura di confisca e istruisca sui fatti, emettendo poi un nuovo

giudizio.

I

ricorrenti protestano ripetibili, tasse e spese di giustizia.

Il 14

settembre 2010 RI 4 e RI 5 sono, altresì, insorti dinanzi al Tribunale federale

con ricorso in materia penale e con ricorso sussidiario in materia

costituzionale contro la sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle assise

criminali onde ottenere l’annullamento della predetta sentenza ed in

particolare della confisca ordinata dai primi giudici del conto cifrato n. __________ presso la Banca JB (punto 9.1. del dispositivo) e della

relazione n. __________ intestata

a RI 6 (punto 9.3. del dispositivo) e della contestuale assegnazione di questi

valori alla parte civile.

Il

Tribunale federale con decreto 4.10.2010, trasmesso per conoscenza a questa

Corte, ha sospeso la procedura dinanzi al Tribunale federale fino

all’emanazione della decisione della CCRP sul ricorso per cassazione presentato

dagli insorgenti.

f) La RI

6 ha presentato ricorso per cassazione il 19 novembre 2010 avverso alla

sentenza 18 giugno 2010 della Corte delle Assise criminali ed in particolare

avverso la decisione di confisca di parte degli averi depositato sul conto __________

presso la Banca JB. La ricorrente chiede l’accoglimento del ricorso con

conseguente annullamento del dispositivo 9.3. della sentenza di condanna nei

confronti di RI 2, RI 1 e RI 3 e rinvio alla Presidente del Tribunale penale

cantonale per l’emissione di un nuovo giudizio, dopo regolare istruzione della

procedura di confisca.

F.a) Il procuratore

pubblico, con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato la reiezione integrale del ricorso per cassazione di RI 2, la reiezione del

ricorso per cassazione di RI 1, l’integrale reiezione del ricorso per

cassazione di RI 3 e la reiezione del ricorso per cassazione di RI 4 e RI 5. Con

osservazioni 15 dicembre 2010 ha pure chiesto di accertare, in via principale,

l'irricevibilità del ricorso di RI 6 in quanto tardivo e, in via subordinata,

di respingere il gravame.

b) RI 2,

con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del

ricorso presentato dal procuratore pubblico.

c) RI

1, con osservazioni 17 settembre 2010, ha postulato la reiezione del ricorso presentato dal procuratore pubblico. In precedenza, con osservazioni 13

settembre 2010, il ricorrente ha rinunciato a formulare particolari

osservazioni ai ricorsi presentati da RI 3, RI 2 e da RI 4 e RI 5,

limitandosi a postularne l’accoglimento laddove in sintonia con le conclusioni

da lui espresse sia in sede di ricorso sia nelle osservazioni al ricorso presentato

dalla pubblica accusa.

d) RI

3, con osservazioni 20 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso presentato dal procuratore pubblico.

e) La PC

2, con osservazioni 24 settembre 2010, ha postulato l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 2, l’integrale reiezione del ricorso per

cassazione di RI 1 e l’integrale reiezione del ricorso per cassazione di RI 3.

Si è

associata, per contro, al ricorso per cassazione presentato dal PP segnatamente

e limitatamente alla richiesta di giudizio principale e alla subordinata in

relazione ai proscioglimenti pronunciati dalla Corte di merito.

La PC 2 ha, sempre con osservazioni 24 settembre 2010, postulato per

la reiezione del ricorso per cassazione presentato da RI 4 e RI 5 Da ultimo,

con osservazioni 15 dicembre 2010, La PC 2 ha chiesto di dichiarare irricevibile in quanto tardivo il ricorso di RI 6 e in via subordinata, di respingerlo

comunque, nel merito.

f)

RI 4 e RI 5, con osservazioni 20 settembre 2010, hanno aderito alle richieste

presentate con ricorso per cassazione da RI 2, rinunciando, per contro ad

esprimersi sui ricorsi del procuratore pubblico e di RI 1 e di RI 3.

g) La PC 3, terzo

sequestratario dell’importo di euro 400'000.-, confiscato ed assegnato dai

primi giudici alla PC e depositato sul conto n. __________presso

__________ , con osservazioni 6 settembre 2010 ai

ricorsi presentati dal procuratore pubblico, da RI 2, da RI 1 e da RI 3, ha puntualizzato che né la società stessa né __________ , beneficiario

economico del suddetto conto bancario, “sono in grado di esprimersi”

sulle conclusioni della prima Corte quo all’origine illecita dei valori accreditati

sul suddetto conto (sentenza pag. 219-220) “poiché totalmente estranei ai

fatti in questione e in quanto non hanno partecipato al procedimento” e,

rimettendosi a questo proposito al giudizio di questa Corte, ha evidenziato che

qualora l’origine illecita dovesse essere confermata, la società rinuncia a

rivendicarne la legittima proprietà mentre, in caso contrario, chiede la revoca

della confisca dei beni in questione e la loro restituzione nella disponibilità

di PC 3.

in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP (Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP

(fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett.

a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che

arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì

manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in

aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4; 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag.

219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su

talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30; 112

Ia consid. 3 pag. 371). Per motivare una censura di arbitrio non basta dunque

criticare la sentenza impugnata, né contrapporle una propria versione

dell’accaduto, per quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché

un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove

siano viziati di errore qualificato.

Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere

annullata una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo

nella motivazione (DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.2

pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, DTF 128 I 177 consid. 2.1 pag. 182,

275 consid. 2.1; 125 II 129 consid. 5b pag. 134, 125 I 166 consid. 2a pag. 168,

124 I 208 consid. 4a pag. 211).

I.

Sul ricorso del procuratore pubblico

2. Il ricorso del procuratore pubblico appare inutilmente prolisso, ripetitivo

e, per molti versi, impropriamente motivato e appellatorio, di conseguenza

irricevibile. La pubblica accusa omette, in effetti, di confrontarsi in modo

puntuale e preciso con le considerazioni della prima Corte, presentando un

esposto per altro confuso nel quale si sovrappongono considerazioni inerenti le

imputazioni di truffa aggravata - fatte valere con l'atto d'accusa e non

ritenute dalla Corte di primo grado - con altre relative alla falsità in

documenti. Ci si limiterà pertanto ad esaminare le contestazioni che hanno una

parvenza di ricevibilità.

2.1. Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di RI 2, RI 1 e RI

3 l'imputazione di truffa aggravata, commessa per mestiere, per avere, nel

periodo settembre 2008-fine gennaio 2009, a __________ e in altre località, al fine di procacciarsi un indebito profitto, agendo in correità con il

funzionario A6 di A8 , con più azioni esecutive di un medesimo disegno

criminoso, ripetutamente ingannato con astuzia i funzionari preposti

all'esecuzione di ordini di pagamento dell'istituto bancario A8 , inducendoli a

compiere atti pregiudizievoli al patrimonio del cliente dell'istituto PC 1,

titolare di un conto corrente, sottoponendo, per esecuzione, sette ordini di

bonifico, simulanti inesistenti ordini telefonici del titolare con causali

fasulle, inducendoli a credere che il titolare avesse autorizzato gli addebiti,

ottenendo in tal modo trasferimenti indebiti per complessivi Euro 19'000'000.-

e arrecando alla parte civile PC 1 un danno complessivo di medesimo importo.

2.1.1. La

prima Corte non ha ritenuto fondata una simile imputazione, considerando, in

grande sintesi, non credibile la chiamata di correo di A6 e l'assenza di circostanze

dalle quali trarre conseguenze fattuali sfavorevoli agli imputati. In altri

termini, la Corte di primo grado ha analizzato gli indizi avanzati dal procuratore

pubblico, senza raggiungere il necessario convincimento che gli imputati

avessero preso parte alle malversazioni commesse da A6 in A8. Secondo i primi

giudici, il patteggiamento di RI 2 e RI 1 nel procedimento italiano non

costituiva indizio a carico, essendo stato un atto strumentale, volto ad

ottenere la scarcerazione in Svizzera. La prima Corte ha considerato sospetti

nell'operazione degli Euro 3/4 mio, il cambio in corsa ed all'ultimo momento,

dopo aver prelevato il denaro, dall'operazione di __________ a quella di roll

program, senza avvertire la banca, così come la circostanza che A6, di

fatto semplice bancario, si fosse messo a fare operazioni per suo conto,

dichiarando di disporre di decine di milioni di Euro. Ha tuttavia ritenuto che

gli accusati avevano operato in un contesto nel quale l'apparenza conta molto

di più della sostanza e dove A6 appariva effettivamente legato alla famiglia A7,

in grado di ricevere in banca LC, di presentare a RI 2 un senatore dell'attuale

maggioranza politica e di condurre l'operazione J, evidenziando che anche BC,

asseritamente banchiere, aveva eseguito operazioni estranee alla banca, segno

evidente che detto agire, nel mondo degli affari della vicina Penisola, non era

così fuori dalla norma. La prima Corte ha pure considerato ulteriori elementi che

rendono sospetta in particolare l'operazione di vendita dell'immobile di via __________

, e meglio il fatto che gli accusati non conoscevano PC 1, che il prezzo per

l'acquisto delle quote dell'A12 fosse stato pagato integralmente in anticipo,

senza garanzie per l'acquirente, che - nonostante il tenore del preliminare -

l'A12 non avesse ancora ceduto le sue quote alla A17, la quale aveva invece

sottoscritto il contratto di cessione dell'immobile a PC 1, nonché l'utilizzo

di una panoplia di falsi contratti, per alcuni dei quali A6 nemmeno c'entrava.

Si è pure soffermata sulla circostanza che nemmeno le versioni di RI 2 e RI 1,

almeno prima del dibattimento, erano sempre state concordi tra loro. Il valore

indiziante di tali elementi cozzava, tuttavia, secondo la prima Corte, in modo

insormontabile con il contenuto dell'intercettazione telefonica del 2 febbraio

2009 alle ore 16.59 tra RI 2 e A6. Dal tono e dal contenuto di quella

conversazione si evinceva - secondo i primi giudici - tutta la sorpresa di RI 2

nell'apprendere da Belloni, non solo dell'intervento della Guardia di Finanza,

ma pure delle malversazioni che A6 aveva commesso, RI 2 chiedendo conto a A6 di

cosa questi aveva commesso, manifestandogli il suo stupore, risultando per

altro la reazione di A6 non certo quella di persona che parla con un correo al

corrente del suoi misfatti, cercando anzi egli di minimizzare. Per la prima

Corte questa telefonata era assolutamente inconciliabile con la tesi

dell'accusa. Infatti, secondo i primi giudici, un correo al corrente dell'agire

dell'altro non chiede “cosa hai combinato ?” così come l'altro non

risponde “ti devo spiegare”, sapendo entrambi di cosa stanno parlando.

Diversamente, secondo i primi giudici, si doveva considerare questa conversazione

come una messa in scena, ad esclusivo beneficio di RI 2, volta ad ingannare gli

inquirenti, i protagonisti essendo certi di essere intercettati, circostanza

che, in assenza di emergenze al riguardo, non poteva essere - a loro dire -

affermata senza cadere nell'arbitrio. Secondo la prima Corte, se questa

consapevolezza non l'aveva RI 2, non poteva averla nemmeno RI 1, che agiva in

simbiosi con lui e ancor meno RI 3, visto che i contatti con A6 li avevano

tenuti gli altri due. Di conseguenza, i primi giudici hanno assolto i tre

imputati dall'accusa di truffa aggravata.

2.1.2. Il procuratore pubblico si aggrava sostenendo che la prima Corte ha “arbitrariamente

omesso di considerare due risultanze” a suo dire “essenziali ai fini del

giudizio”, che danno “concreto riscontro alla credibilità di A6” in

relazione alla sua chiamata di correo, e meglio, da un lato, il mancato

sequestro di documenti e corrispondenza in merito alla trattativa con A6 per

l'acquisto delle quote dell'A12 e, d'altro lato, l'assenza di riscontro “che

fosse stato fissato l'atto per la cessione delle quote a A6” (ricorso, pag.

10 dal mezzo verso il basso e pag. 11 dall'alto verso il mezzo). Trattasi di

circostanze irrilevanti - addotte per fondare ipotesi di stampo meramente

appellatorio (ricorso, pag. 11 verso il basso e pag. 12 in alto) - la cui mancata considerazione da parte della prima Corte non permette certo di ritenere

che le considerazioni sopra riassunte siano arbitrarie. L'impugnativa, su

questo punto, cade dunque nel vuoto.

2.1.3. In merito alla credibilità di A6, il procuratore pubblico ha dato atto

che quest'ultimo ha “modificato nel corso del procedimento la sua versione,

passando da una sorta di organizzazione criminale volta a sottrarre e riciclare

denaro, per poi riferire di essere stato costretto ad agire in modo truffaldino

perché minacciato da RI 2 e RI 1”, come pure che “è evidente che i

rapporti che A6 ha mantenuto anche dopo le asserite minacce parlano contro

questa tesi” (ricorso, pag. 17 nel mezzo). Le ammissioni di responsabilità

di A6 e il fatto che egli sia stato condannato in Italia, per altro con rito

abbreviato, per i reati ammessi, non sono certo sufficienti a sovvertire le

incongrunze delle sue affermazioni - evidenziate anche dalla pubblica accusa -

palesi e grossolane a un punto tale da rendere inconsistente la chiamata di correo

coinvolgente gli imputati. Il ricorso si avvera, dunque, nuovamente palesemente

inconsistente, anzi al limite del temerario, là dove, poco oltre, (ricorso,

pag. 20 verso l'alto) adduce “la sostanziale credibilità di A6”. Non

compete del resto a questa Corte, il cui potere d'esame è limitato

all'arbitrio, verificare le singole -non meglio precisate - dichiarazioni di A6,

valutandole singolarmente a fronte di altre emergenze istruttorie, a cui viene

fatto cenno, in modo rso, in un gravame prolisso, per porre rimedio alle

incongruenze che inficiano la credibilità della chiamata di correo (ricorso,

pag. 18 verso l'alto).

2.1.4. Il fatto, poi, che il patteggiamento nel procedimento avviato in

Italia sia stato considerato “dalla CRP quale espressione di un concreto

pericolo di fuga e dal GIAR come un abuso di diritto da parte degli accusati”

(ricorso, pag. 21 in alto), conferma semmai l'uso strumentale - per altro non

negato dal ricorrente (pag. 20 in basso) - a cui esso era destinato e, quindi, la

correttezza dell'assenza di un suo valore indiziante ritenuta dai primi

giudici. Il ricorso, anche su questo punto, si rivela nuovamente privo di

consistenza.

2.1.5. Il procuratore pubblico si attarda poi, con riferimento alle

considerazioni di “pagina 225 della sentenza”, sul fatto che gli

accusati avrebbero, a suo dire, “mentito ripetutamente e spudoratamente”

in corso di inchiesta. La condotta processuale degli accusati costituirebbe “un

grave indizio a carico” della buona fede degli accusati. La prima Corte avrebbe

“quindi arbitrariamente, di fatto, considerato RI 2 e RI 1 credibili”

(ricorso, pag. 21 verso il mezzo). Il ricorrente non si avvede che nel

considerando di cui alla pagina che egli menziona non è tanto la credibilità

degli imputati ad essere in questione, quanto piuttosto la palese mancanza di

credibilità della chiamata di correo di A6. Ogni ulteriore considerazione sulle

argomentazioni ricorsuali in oggetto è, pertanto, superflua.

2.1.6. La circostanza che gli imputati si siano rivolti ad un penalista

italiano dopo aver appreso dell'intervento della Guardia di Finanza su A6 e del

suo mancato arresto (ricorso, pag. 22 nel mezzo) non prova di certo che essi

fossero “i mandanti delle distrazioni messe in atto da A6”. Analogamente

si può dire del mancato chiarimento della loro posizione con la banca dopo il

colloquio con il penalista. Il fatto che i primi giudici non si siano

allineati, su questi punti, alle considerazioni e alle ipotesi del procuratore

pubblico non configura, certamente, arbitrio da parte dei primi giudici.

2.1.7. Secondo il procuratore pubblico, la prima Corte avrebbe valutato

anche arbitrariamente il contenuto della telefonata intercettata tra RI 2 e A6 il

2 febbraio 2009 alle ore 16.59, valutandola in modo isolato e non globalmente con

il fascio di indizi, a suo dire, convergenti (ricorso, pag. 22 verso il basso).

Ciò costituirebbe, a suo dire, anche una violazione del diritto sostanziale

federale (ricorso, pag. 25 e 26). A torto. Invero, i primi giudici hanno rettamente

considerato questa intercettazione come la chiusura del cerchio della non

credibilità della chiamata di correo di A6 e della mancata consapevolezza degli

imputati sui misfatti commessi da A6 ai danni del cliente PC 1. Impropriamente

motivato, il ricorso su questo punto omette di confrontarsi con le pertinenti

considerazioni dei primi giudici - che hanno scartato anche l'ipotesi della

messa in scena, ad esclusivo beneficio di RI 2, in assenza di qualsivoglia emergenza al riguardo - limitandosi a riproporre una propria interpretazione

distorta dei contenuti della telefonata e “risultanze istruttorie”

(ricorso, pag. 25 in basso e 26 in alto) che il procuratore pubblico ritiene,

erroneamente, sufficienti a comprovare la correità degli imputati nella truffa.

Il fatto, poi, che la Corte di prime cure abbia ritenuto che, per lo meno dagli

inizi del mese di gennaio 2009, RI 2 e RI 1 avevano avuto dubbi sull'origine

dei fondi pervenutigli da PC 1, non è in contraddizione con il valore

attribuito al contenuto dell'intercettazione telefonica. Dalla telefonata trare,

infatti, che il fermo di A6 da parte della Guardia di Finanza costituisce nel

contempo la conferma dei dubbi e l'inizio della presa di coscienza da parte di RI

2 – e di conseguenza di RI 1 e RI 3 – della modalità illecita (sottrazione) con

cui l'operatore bancario si è procurato i fondi. Non vi dunque stato né arbitrio

nella valutazione della telefonata in oggetto né violazione sostanziale del

diritto federale.

2.2. Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di RI 2, RI 1 e RI

3 l'imputazione di ripetuta falsità in documenti, per avere, a __________ ed

in altre imprecisate località, in occasioni imprecisate nel periodo

ottobre-dicembre 2008, al fine di procacciare a sé e a terzi un indebito

profitto, agendo in correità tra loro e per la fattispecie di cui al punto 3.1

con la correità del funzionario di A8 A6, attestato in documenti,

contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché fatto uso, a

scopo di inganno, dei medesimi documenti, segnatamente dei preliminari

di compravendita degli immobili in Via __________ , in Località __________ , rimessi rispettivamente alla A10 (capo di accusa

3.1. e 3.2. dell’atto di accusa) alla Banca JB (capo di accusa 3.3. dell’atto

di accusa) ed alle autorità inquirenti durante l’interrogatorio 25.2.2009 di RI

2 (capo di accusa 3.4 dell’atto di accusa).

Il procuratore pubblico aveva sostenuto a carico di RI 2 e RI 3 l'imputazione di ripetuta falsità in documenti per avere, agendo in correità fra di loro,

nel corso del mese di ottobre 2008, al fine di procacciare a sé e a terzi un

indebito profitto, allestito la ricevuta datata 9.11.2007 attestante, in urto

con la verità, l’avvenuto prestito a lui da parte di RI 3 di 240'000.- euro e

consegnando RI 3 tale ricevuta a Postfinance per giustificare l’accredito di

240'000.- euro del 15.10.2008 sul suo conto corrente postale, attestato in un

documento, contrariamente alla verità, fatti di importanza giuridica, nonché

fatto uso, a scopo di inganno, del medesimo documento (capo d'accusa B.1.

dell'atto d'accusa).

2.2.1. La

prima Corte ha ritenuto fondate le imputazioni di cui ai capi d'accusa 3.5. (a

carico di Paolo, RI 1 e RI 3) e B.1. (a carico di RI 3 e RI 2), fondandole

sulle ammissioni di responsabilità di RI 3.

Non ha,

invece, ammesso la fondatezza delle imputazioni di cui ai capi d'accusa 3.1., 3.2.,

3.3. e 3.4. La prima Corte ha fatto riferimento alle medesime considerazioni

fatte per il reato di truffa. Certo, secondo i primi giudici, la panoplia di

documenti rivelatisi falsi lascia più di un dubbio sulla buona fede degli

accusati, ma l'inutilizzabilità delle dichiarazioni, a tratti anche assurde, di

A6, unita alla scarsa diligenza dei funzionari delle banche luganesi nel

registrare la corrispondenza, non hanno consentito di trarre conclusioni certe

a carico degli accusati (cfr. sentenza impugnata, consid. XII. 3, lett. b, in

relazione con consid. X. 5, lett. d-m).

2.2.2. Il

ricorso del procuratore pubblico avverso le predette decisioni di

proscioglimento appare palesemente impropriamente motivato, non facendo

riferimento a precise argomentazioni dei primi giudici, ma proponendo

argomentazioni proprie di carattere meramente appellatorio (cfr. ricorso, da

pag. 12 a pag. 16). Ogni ulteriore considerazione risulta, dunque, superflua.

2.3. Il procuratore

pubblico aveva sostenuto a carico di RI 2, RI 1 e RI 3 l'imputazione di riciclaggio di denaro aggravato, siccome commesso per mestiere e come associati ad

una banda costituitasi per esercitare sistematicamente il riciclaggio, per

avere, agendo in correità tra di loro, a __________ , nel periodo ottobre

2008-fine gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali per

almeno Eur 19'000'000.-, che sapevano provenire da un crimine ed in particolare

dal reato di truffa aggravata da loro commessa, in correità con A6, ai danni

di PC 1.

2.3.1. La

prima Corte ha ritenuto fondate, a carico di RI 2 e RI 1, le imputazioni di

riciclaggio aggravato, per le operazioni a loro imputate dall'atto di accusa a

partire dal gennaio 2009, e meglio dal momento in cui gli accusati hanno

ammesso di aver avuto la sensazione che qualche cosa non quadrava per il fatto

che il denaro proveniva da PC 1 e che A6 non concludeva l'affare (cfr. sentenza

impugnata, consid. XII. 2, lett. d, pag. 228-229). Per RI 3 i primi giudici

hanno invece ammesso solo il riciclaggio semplice, per avere ricevuto da RI 2,

nel corso del mese di gennaio 2009, Eur 400'000.- a contanti in due soluzioni

da Eur 200'000.- cadauna (provenienti da fondi distratti a PC 1), depositandoli

poi sul conto della società panamense PC 3 presso la Banca __________ .

Non hanno

invece, in particolare, ammesso il riciclaggio di denaro aggravato a

carico di RI 2 e RI 1 per i fatti precedenti il gennaio 2009.

2.3.2. Il procuratore

pubblico si aggrava sostenendo, in via principale (ricorso, pag. 26 dal mezzo

verso il basso), che RI 2 e RI 1 dovevano essere condannati per correità in

truffa; la prima Corte doveva quindi, a suo dire, condannarli anche per auto

riciclaggio aggravato del proprio provento di reato. Non essendo stata ritenuta

la correità in truffa, la doglianza si rivela d'acchito priva d'oggetto. In via

subordinata (ricorso, pag. 27-28), la pubblica accusa si dilunga con argomenti

di carattere meramente appellatorio, nei quali sostiene in modo improprio

l'esistenza di un arbitrio. Ogni considerazione in merito risulta superflua.

Il

ricorso del procuratore pubblico appare poi del tutto fuori luogo là dove (a

pag. 24 verso il mezzo e pag. 28 verso il basso) pretende che la prima Corte

avrebbe dovuto condannare RI 3 per riciclaggio anche per avere ricevuto il 15

ottobre 2008 Eur 239'993.– sul suo cpp, benché la fattispecie non sia contemplata

nell'atto d'accusa come atto costitutivo di riciclaggio a carico dell'imputato.

2.4. Il procuratore pubblico si aggrava, per finire, sulla commisurazione

delle pene.

2.4.1. Come

detto sopra (in fatto, consid. C.), la prima Corte ha condannato:

-

RI 2 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

sospesa condizionalmente in ragione di 23 mesi, con un periodo di prova di due

anni, e per il resto da espiare,

-

RI 1 alla pena detentiva di 3 anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

sospesa condizionalmente in ragione di 24 mesi, con un periodo di prova di due

anni, e per il resto da espiare e

-

RI 3 alla pena detentiva di 14 mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto,

sospesa condizionalmente con un periodo di prova di due anni.

2.4.2. Vista

la reiezione del ricorso in merito al proscioglimento di talune imputazioni a

carico degli imputati, le richieste del procuratore pubblico, in via principale

e subordinata (ricorso, pag. 2 verso il mezzo, pag. 28 in fondo e pag. 30 verso il basso), di trasmettere gli atti ad una nuova Corte delle Assise

Criminali per un nuovo giudizio, risultano prive d'oggetto.

2.4.3. Il procuratore

pubblico sostiene che la sentenza impugnata sarebbe contraddittoria “perché

il considerando a pag. 72, dove fa riferimento ad una pena complementare, non

trova più alcun accenno alle pagine 232-236” (ricorso, pag. 29 verso l'alto). Egli non trae, tuttavia, conclusioni alla pretesa contradditorietà, per cui

il ricorso su questo punto, non motivato, si avvera irricevibile.

2.4.4. Il procuratore

pubblico si aggrava pure sostenendo che, concedendo la sospensione parziale

della pena, i primi giudici avrebbero violato l'art. 42 cpv. 2 CP. La prima

Corte doveva, a suo dire, considerare che, essendo gli imputati stati

condannati ad una pena di tre anni da espiare con sentenza di patteggiamento in

Italia, la sospensione condizionale poteva essere possibile solo in presenza di

circostanze particolarmente favorevoli, in questo caso inesistenti.

Giusta

l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di una pena

pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva di sei

mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per

trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei

cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva

di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno

180 aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di

circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della

sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso

di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente

pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice

può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi

dell’art. 106 CP (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può

sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di

pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario

per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da

eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione

parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da

eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della

liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da

eseguire (cpv. 3).

Per costante giurisprudenza, le condizioni

soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione

condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione

condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in

particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art.

42 cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc.

6B_390/2010, consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della

sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano

presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali

da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del

precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.

6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di

sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più

presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF

19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli”

si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della

prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.

6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in

questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione

soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro

complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18

febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008,

consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze

particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente

che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi

reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio,il fatto

che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore

o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato

(DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.

6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In

sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie

di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione

condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Quando la precedente condanna è stata inflitta

all’estero, essa deve essere presa in considerazione se è conforme ai principi

del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato

comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr.

STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa

riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che

il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la

condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti

in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è

inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve

essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno

2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar

Strafrecht I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).

Il procuratore

pubblico non spende neppure una parola in merito al fatto che la prima Corte ha

considerato il patteggiamento davanti alle autorità italiane “strumentale,

ai fini dell'ottenimento (poi negato) della libertà provvisoria, senza

ammissione di colpa” (sentenza impugnata, consid. XIII. 2, pag. 234). Il

patteggiamento riguardava, del resto, soprattutto malversazioni commesse da A6

in Italia, che in Svizzera gli imputati “hanno contestato di aver commesso e

che la Corte (svizzera) ha giudicato, per quel che è del loro ruolo, non

sufficientemente provate” (cfr. sentenza impugnata, consid. XIII. 2, pag.

234). In simili circostanze, appare, giustificato il mancato riferimento dei

primi giudici all'art. 42 cpv. 2 CP. Del resto, come rettamente indicato anche

dalla CRP, il giudizio italiano (patteggiamento) non concerneva “un reato

commesso prima di essere condannato per un altro fatto”: i due giudizi,

quello italiano e quello svizzero, sono semmai “riferiti al medesimo

complesso di fatti, anche se solo parzialmente sovrapponibili” (doc. TPC

34, pag. 8). Una recidiva che renda impossibile la concessione della

sospensione condizionale non è, dunque, data. Diversamente da quanto sostenuto

dal ricorrente (ricorso, pag. 29 in basso e pag. 30), i primi giudici non erano

dunque tenuti ad esprimersi sulle “circostanze particolarmente favorevoli”

di cui è menzione all'art. 42 cpv. 2 CP.

Il ricorso cade, pertanto, nuovamente nel vuoto.

II. Sul

ricorso di RI 2

3. RI 2 censura l'applicazione dell'art. 305 bis CP, segnatamente

l'interpretazione del concetto di “dover sapere” ai sensi della stessa

norma e l'aggravante del mestiere nella fattispecie. Ritiene inoltre la

sentenza impugnata lesiva dell'art. 69 CPPti, per avere riconosciuto la

qualifica di parte civile a PC 2 (già A8 ); lesiva dell'art. 272 CPPti nella

misura in cui ha deciso di pretese risarcitorie ad essa precluse, in quanto

inerenti fattispecie in merito alle quali aveva in via principale pronunciato

il suo proscioglimento; lesiva dell'art. 41 CO relativamente alla corretta

quantificazione del danno risarcibile; lesiva dell'art. 29 Cost. precludendo,

di fatto, al ricorrente la facoltà di far rispondere in sede penale A8 della

corresponsabilità nell'accaduto. Censura, infine, le confische disposte nella

sentenza impugnata, nella misura in cui non avrebbe tenuto conto del fatto che,

a suo dire, il diretto interessato sarebbe stato rimborsato anche grazie ai

rimborsi operati dagli accusati, le confische andrebbero a favore di un

soggetto civilmente corresponsabile di quanto accaduto e in danno anche di

terzi fondamentalmente estranei alla vicenda.

3.1. Qualsiasi atto suscettibile di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento o la confisca di valori patrimoniali costituisce

oggettivamente un atto di riciclaggio a norma dell'art. 305 bis CP (DTF 119 IV

59 consid. 2, 242 consid. 1e). Dal profilo soggettivo, l'autore deve avere

agito intenzionalmente o per dolo eventuale, e deve avere saputo o dovuto

presumere, quando ha agito, che i valori provenivano da un crimine (DTF 122 IV

211 consid. 2e). È sufficiente che egli abbia avuto conoscenza delle

circostanze che facevano nascere i sospetti che i valori patrimoniali

provenivano da un crimine e che abbia accettato tale eventualità (DTF 119 IV

242 consid. 2b).

3.1.1. La

prima Corte, con riferimento al “dover presumere” del dolo eventuale, ha

ritenuto che gli accusati RI 2 e RI 1 hanno ammesso di aver avuto la sensazione

che qualche cosa non quadrava per il fatto che il denaro proveniva da PC 1 e

che A6 non concludeva l'affare, dopo le vacanze di Natale, attorno, quindi, al

10 gennaio 2009. Di conseguenza, i primi giudici hanno situato il dolo dei due

accusati a partire da tale data.

Il ricorrente

si aggrava sostenendo che “le perplessità legate all'atteggiamento dilatorio

di A6” non raggiungevano “ancora attorno al 10 gennaio 2009” la percezione del fatto che “a monte dei fondi accreditati vi fosse la commissine di un

reato da parte di A6”. Egli non spiega, tuttavia, il suo dire, limitandosi

ad un generico rinvio (cfr. ricorso, pag. 11 in alto) alla “valutazione del contenuto dell'intercettazione telefonica del 2 febbraio 2009 ore 16.59 (consid.

XII.1 c pag. 225)”. Il ricorso su questo punto va pertanto dichiarato

irricevibile per carenza di motivazione.

3.1.2. L'art.

305 bis n. 2 lett. c CP prevede che il caso è grave quando l'autore realizza

una grossa cifra d'affari o un guadagno considerevole facendo mestiere del

riciclaggio. Per questa aggravante la cifra d'affari o il guadagno devono

essere, in primo luogo, importanti; la giurisprudenza ha fissato un importo

minimo di fr. 100'000.- per la cifra d'affari (DTF 129 IV 188 consid. 3.1) e di

fr. 10'000.- per il guadagno (DTF 129 IV 253 consid. 2.2), precisando che la

durata dell'attività illecita che ha permesso di realizzare la cifra d'affari o

il guadagno non è decisiva (DTF 129 IV 188 consid. 3.2; 129 IV 253 consid.

2.2). L'autore agisce per mestiere quando risulta dal tempo e dai mezzi che egli

consacra al suo agire delittuoso, che esercita la sua attività illecita alla

stregua di una professione, anche accessoria. E' anche necessario che l'autore

aspiri ad ottenere delle entrate relativamente regolari costituenti un apporto

notevole al finanziamento del suo stile di vita, e che sia, in una certa

maniera, istallato nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2). L'autore

deve avere agito a più riprese, aver avuto l'intenzione di ottenere un guadagno

e essere pronto a reiterare il suo agire (DTF 119 IV 129 consid. 3).

La prima

Corte ha ritenuto l'aggravante per mestiere a carico di RI 2 e RI 1, avendo

essi conseguito una cifra d'affari di diversi milioni di euro. Secondo i primi

giudici gli imputati hanno eseguito diverse operazioni (più di dieci), per

importi considerevoli, certo, agendo sull'arco di un tempo relativamente breve,

ma questo solo grazie all'intervento degli inquirenti. D'altra parte, sempre

secondo la prima Corte, in tutte le operazioni, si sono adoperati in modo

professionale, raccogliendo la documentazione richiesta, operando con fiduciari

di buona reputazione e presenziando a diversi colloqui con i funzionari di

banca, in un' occasione parlando direttamente con il direttore. Il tutto perché

da quei fondi, provento dell'unica operazione che per finire è andata in porto,

avrebbero tratto il loro guadagno, salvo poi investirlo in operazioni,

rispettivamente conservarlo per il futuro.

Il ricorrente

si aggrava sostenendo che la soglia per ritenere l'aggravante del mestiere non sia

stata raggiunta nella fattispecie in esame in cui non vi è stato “smercio o

comunque una qualche forma di commercio, bensì sostanzialmente un'unica

operazione (quella relativa al A15)”. Vi sarebbe inoltre, a suo dire,

incompatibilità tra l'aggravante per mestiere e il dolo eventuale posto alla

base della condanna per il reato in questione.

Nella

fattispecie, gli atti rimproverati a RI 2 non si possono ritenere commessi per

mestiere. Come si espliciterà anche di seguito (consid. III.4.2.) esaminando il

ricorso di RI 1 - la cui posizione, in relazione a questa aggravante, vista la

correita ritenuta dalla prima Corte, è identica a quella di RI 2 - pur essendo

l'importo complessivo della distrazione ingente, ci troviamo nell'ambito di una

sola operazione, quella relativa a A15. L'unica, come accertato dai primi

giudici, per finire andata in porto. Certo, per distrarre i fondi della cui

legittima provenienza dubitavano, RI 2 e RI 1 hanno messo in atto diverse

azioni - che la prima Corte ha stabilito in più di dieci - ma non si può

affermare, senza cadere nell'arbitrio, che l'attività criminosa abbia loro

procurato entrate regolari. Né si può dire che egli imputati - il cui operato

illecito accertato dai primi giudici è circoscritto al mese di gennaio 2009 - si

fossero istallati nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid. 2.2) e che fossero

pronti a reiterare il loro agire (DTF 119 IV 129 consid. 3). Ciò a maggior

ragione se si tien conto che la prima Corte ha accerato che, dal profilo

soggettivo, gli imputati hanno agito per dolo eventuale, senza stabilire atti

di riciclaggio di denaro dopo il 2 febbraio 2009 allorquando gli imputati hanno

avuto consapevolezza - come detto sopra (consid. I.2.1.7) - che gli importi

loro procurati da A6 provenivano da sottrazioni dai conti di un cliente. Per

non cadere in arbitrio, in simili circostanze, la prima Corte, avrebbe dunque

dovuto riconoscere gli imputati RI 3 e RI 1 autori colpevoli di riciclaggio

semplice. Il ricorso su questo punto va pertanto accolto, con conseguente

necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto

(consid. II.3.7).

3.2. In

fase predibattimentale (doc. TPC. 38 pag. 2 verso l'alto e doc. TPC 69) e

dibattimentale (verb. dib. pag. 129 nel mezzo), il ricorrente aveva contestato

la qualifica di parte civile di PC 2 (già A8 ). Il solo a potersi costituire

era, a suo dire, colui che era stato direttamente leso, ossia il cliente PC 1,

e non la Banca “solo indirettamente danneggiata”.

La prima

Corte con riferimento a una decisione del Tribunale federale (DTF 121 IV 258) e

a due decisioni neocastellane (RJN 2000 p. 200 e 2006 p. 127) ha invece riconosciuto

l'esistenza di una lesione diretta della Banca e “ammesso, in tutto e per

tutto, A8 quale parte civile”, condannando gli imputati a rifonderle,

direttamente, il danno patito quantificato in euro 6'707'116.89 oltre a fr.

132'021.25 per le spese legali.

3.2.1. Il

ricorrente, senza confrontarsi minimamente con le motivazioni che hanno indotto

i primi giudici a riconoscere la qualifica di parte civile a PC 2 (già A8), si

aggrava sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe lesiva dell'art. 69 CPPti

per aver riconosciuto tale qualifica (ricorso pag. 19 verso il mezzo).

3.2.2. Secondo

l'art. 69 CPPti, ogni persona danneggiata moralmente o materialmente da un

reato può costituirsi parte civile. La giurisprudenza e la dottrina cantonale

hanno ripetutamente sancito che, anche se ciò non emerge direttamente dalla

norma menzionata, né dai lavori parlamentari (Rusca, Salmina, Verda, Commento

del CPPti, Lugano 1997, nota 3 ad art. 69 CPPti), il ruolo privilegiato di

parte civile è riservato alla persona direttamente toccata dal reato. Ciò

escludeva, secondo la dottrina e la giurisprudenza delle nostre Corti, i terzi

che vi sono coinvolti solo in maniera indiretta (cessionario, azionista,

persona surrogata nei diritti della parte lesa ex lege o ex contractu

(Marazzi, Il Giar, l'arbitro del processo penale, Lugano 2001, pag. 38; Rep.

131 (1998), n. 101 pag. 332). Nella decisione DTF 121 IV 258 (che riguardava

l'art. 28 vCP, ora art. 30 CP), il Tribunale federale ha tuttavia ammesso

l'esistenza di una lesione diretta del patrimonio della banca che aveva

eseguito un trasferimento di denaro sbagliato che ingaggiava la sua

responsabilità; in considerazione della lesione diretta, ha riconosciuto alla

banca il diritto di sporgere querela per impiego illecito di valori

patrimoniali (art. 141 bis CP). Come rettamente evidenziato dai primi giudici,

la nozione di diritto di querela non si differenzia, nel risultato, da quella

di parte civile (RJN 2000 p. 200 e 2006 p. 127). Basandosi su detta giurisprudenza,

si può certo riconoscere - come per altro già fatto da altre Corti cantonali -

che vi è lesione diretta per il patrimonio della banca che risarcisce, non su

base volontaria (sentenza TF 19 maggio 2004, inc.1P.152/2004 consid. 2.5), quanto

piuttosto per obbligo di legge, i clienti (art. 55 CC, 55 CO) - per il danno

causato dai suoi organi o dai suoi dipendenti - in virtù di contratti con essi

esistenti per conti indebitamente addebitati.

Per

decidere sulla qualità di parte civile si deve dunque determinare se, sul piano

civile, il leso è direttamente toccato dall'atto illecito e se dispone o meno

di un diritto d'azione secondo l'art. 41 CO o di un'altra disposizione contro

l'autore del danno che viene fatto valere. La giurisprudenza ha avuto modo di

stabilire che, qualora i fondi oggetto di riciclaggio siano provento di un

reato preposto alla tutela degli interessi individuali del danneggiato, la connotazione

del reato principale vada estesa anche al riciclaggio, vale a dire all'art. 305

bis CP; in questi casi specifici, la violazione dell'art. 305 bis CP

costituisce quindi un illecito ai sensi dell'art. 41 cpv. 1 CO, idoneo a

legittimare la parte direttamente lesa dal reato principale a pretendere la

riparazione del danno (DTF 133 III 323).

Per

quanto qui concerne, non è contestato che i fondi oggetto di riciclaggio provengono

dalle malversazioni commesse in Italia dal funzionario bancario di A8 A6 in

danno del cliente dell'istituto PC 1, malversazioni che hanno comportato la

condanna in Italia di A6 per il reato di furto aggravato (cfr. sentenza impugnata,

consid. III. 10, pag. 51; doc. TPC. 38). Neppure è contestato che PC 2 (già A8

) ha risarcito il cliente PC 1, ripristinando la sua posizione creditoria

(ricorso, pag. 12 verso l'alto; verb. incombenti 4 maggio 2010, pag. 2 in alto; verb. dib. pag. 50 verso l'alto). Diversamente da quanto pretende il ricorrente (ricorso,

pag. 15), non è di rilievo che il danno patito dal cliente PC 1 sia avvenuto a

seguito di un furto aggravato, come ritenuto dall'autorità italiana, o di una

truffa, come parrebbe aver ritenuto la prima Corte (cfr. sentenza impugnata

consid. XII. 1., lett. b, pag. 224) e come sostengono il procuratore pubblico,

rispettivamente PC 2 nelle loro osservazioni al ricorso (cfr. osservazioni PP

pag. 4 in alto; osservazioni PC 2, punti 3.3.3-3.3.7 pag. 5-6). Ciò che conta è

che PC 2 (già A8 ) abbia risarcito il cliente PC 1, danneggiato dall'agire

illecito del suo funzionario bancario A6 e che essa fosse legalmente tenuta al

risarcimento anche secondo il diritto italiano (art. 2049 CCI). PC 2 (già A8 ),

per quanto sopra detto, ha dunque patito un danno patrimoniale diretto in

conseguenza dell'agire illecito del suo funzionario. Si giustifica pertanto di

riconoscere alla banca la qualità di parte civile nel procedimento presso di

noi pendente nei confronti dei riciclatori del provento del reato, segnatamente

per il danno (art. 41 CO) che Poali, RI 1 e RI 3 con il loro agire hanno

illecitamente cagionato.

Questa

Corte non condivide per contro la suggestive considerazioni del procuratore

pubblico e di PC 2 (già A8 ) secondo cui nella truffa operata dal fuzionario

bancario mediante falsi ordini di bonifico il soggetto truffato non sarebbe il

cliente quanto piuttosto la banca stessa, per cui il danno diretto per la banca

non deriverebbe dal suo obbligo legale di risarcire il cliente, ma dalla

titolarità del conto “borsellino” da cui sono partiti i fondi malversati. Già

si è detto che il reato preposto al riciclaggio è avvenuto in Italia e che

l'autorità italiana l'ha qualificato quale furto. Anche fossimo in presenza di

una truffa, non vi sarebbe comunque motivo per scostarsi dalla consolidata

giurisprudenza del Tribunale federale (inaugurata da DTF 111 IV 130 consid. 1).

Nella

misura in cui sostiene che, riconoscendo a PC 2 (già A8 ) la qualità di parte

civile, la prima Corte avrebbe violato l'art. 69 CPPti, il ricorso va comunque

respinto.

3.3. Il

ricorrente si aggrava sostenendo che la sentenza impugnata sarebbe anche lesiva

dell'art. 272 CPPti, nella misura in cui avrebbe deciso di pretese risarcitorie

ad essa precluse, in quanto inerenti fattispecie in merito alle quali aveva

pronunciato il suo proscioglimento. A ragione.

Conformemente

all'art. 272 CPPti se l'accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia

sulle pretese di risarcimento. La prima Corte ha stabilito l'importo del

risarcimento per gli illeciti messi in atto dagli accusati in Euro 6'707'116.89

basandosi sul conteggio presentato dalla parte civile PC 2 (già A8 ) [sentenza

impugnata, consid. XIV. 4., pag. 238, con riferimento al doc. dib. 49;

dispositivo 8. pag. 247]. I primi giudici non si sono, tuttavia, avveduti che

nel computo in questione la parte civile ha fatto riferimento all'importo

complessivamente sottratto da A6, quindi anche a parti di danno per le quali

gli imputati RI 2 e RI 1 non sono stati riconosciuti colpevoli in Svizzera di

un reato penale. Il risarcimento potendo essere computato solo con riferimento

al reato di riciclaggio, ritenuto che RI 2 e RI 1 hanno restituito complessivi

Eur 12'800'963.10 [RI 2: Eur 6'245'457.30; RI 1: Eur 6'555'505.80 (sentenza

impugnata, consid. XIV. 3, lett. e pag. 238)], si possono escludere

arricchimenti residui da parte loro in relazione al reato loro imputato. Non vi

è dunque un danno materiale ulteriormente risarcibile in relazione ai reati

imputati in Svizzera agli accusati. In accoglimento del ricorso, il dispositivo

8 della sentenza impugnata deve pertanto essere riformato mediante lo stralcio

dell'indennità di Eur 6'707'116.89 quale risarcimento del danno materiale,

posta solidalmente a carico di RI 2 e RI 1. Per quanto concerne RI 3, pure

menzionato da quest'ultimo dispositivo, si rinvia a quanto si dirà sotto

(consid. IV.5.2.2.).

L'accoglimento

del ricorso non ha invece effetto sulla rifusione delle spese legali esposte

dalla parte civile PC 2 (già A8 ) per Eur 132'021.25 e riconosciute dalla prima

Corte quale danno. Va detto che la quantificazione dell'importo esposto dalla

parte civile non è oggetto di contestazione. Non vi è motivo per non

riconoscere tale importo alla parte civile, che ha ottenuto la restituzione

degli importi sottratti al cliente PC 1 e riciclati dagli imputati, solo in

corso di procedura e anche grazie all'impegno del suo legale.

3.4. Il

ricorrente censura una violazione dell'art. 41 CO in relazione alla corretta

quantificazione del danno risarcibile. Nella misura in cui riguardano unicamente

il computo dell'indennità di Eur 6'707'116.89 quale risarcimento del danno

materiale - che, come detto sopra (consid. II.3.3) è stata stralciata - le

censure del ricorso da pag. 17 verso il mezzo a pag. 18 verso il mezzo sono

prive d'oggetto.

3.5. Il ricorrente

censura poi una violazione dell'art. 29 Cost. essendogli, a suo dire, di fatto stata

preclusa la facoltà di far rispondere A8 della corresponsabilità nell'accaduto.

Chiede pertanto che PC 2 (già A8 ) venga rinviata al foro civile per fare

valere le sue pretese. A torto.

RI 2 si

limita a contestare di essere stato privato “di fatto di un contraddittorio

adeguato e con esso della prerogativa di contestare a A8 l'imputazione di una

corresponsabilità nell'accaduto” (ricorso, pag. 18 dal mezzo verso il basso

e pag. 19 verso l'alto). Egli non sostiene che vi sia stata una concolpa del

cliente PC 1. Neppure si aggrava sostenendo che il risarcimento versato a

quest'ultimo da PC 2 (già A8 ) per l'agire illecito del funzionario bancario A6

fosse ingiustificato o eccessivo. Certo è pur vero che il A9 non ha sottaciuto

che la condotta illecita di A6 è stata resa possibile anche a causa

dell'assenza di adeguati controlli da parte dell'istituto di credito, il

comportamento del funzionario non avendo trovato il necessario deterrente nel

sistema di vigilanza inteno della banca. Ciò è, tuttavia, privo di rilevanza

nei rapporti tra la Banca e il funzionario - rispettivamente il riciclatore dei

proventi illeciti - che approfittando delle carenze organizzative, con azioni

intenzionali penalmente rilevanti, ha causato il danno. In altri termini, nella

fattispecie in esame la questione di una concolpa neppure si pone. Anche si

volesse ragionare in termini di concolpa, il dolo di A6 - e di riflesso del

ricorrente, che, assieme a RI 1 e RI 3, ha beneficiato dei proventi illeciti riciclandoli - vista la rilevanza penale sarebbe comunque talmente enorme da

privare, a priori, di qualsiasi rilevanza le carenze di vigilanza dell'istituto

di credito (Werro, in Commentaire Romand, CO I, n. 42 ad art. 41 CO). Il

ricorso nella misura in cui pretende una violazione dell'art. 29 Cost. in relazione

con una presunta concolpa della parte civile, si rivela pertanto infondato e,

come tale, va disatteso.

3.6. Il

ricorrente censura, per finire, che le confische vadano a favore “di un

soggetto” - PC 2 (già A8 ) - a suo dire, “civilmente corresponsabile di

quanto accaduto, per non avere con la necessaria diligenza vegliato

sull'operato” (ricorso, pag. 22). La mancata valenza quale concolpa del comportamento

di A8 [di cui si è detto (sopra, consid. II.3.5.)], rende la censura priva

d'oggetto. I risarcimenti compensatori (cfr. sentenza impugnata, dispositivi 10/10.1.-10.8.)

permetteranno il parziale risarcimento del danno, ossia della rifusione delle

spese legali della parte civile (consid. II.3.3.), non più coperte dalle confische

di cui al dispositivo 9 della sentenza impugnata, per quanto si dirà più sotto

(consid. IV.5.2.3. e V.6.1.1.). Il ricorso, nella misura in cui chiede che

siano cassati i dispositivi 9 e 10 della sentenza impugnata (pag. 23 verso il

mezzo), cade pertanto nel vuoto.

3.7. Per

tener conto del parziale accoglimento del gravame di cui si è detto (sopra,

consid. II.3.1.2.), che ha comportato la riforma del dispositivo 1.1., nel

senso di togliere l'aggravante del mestiere al riciclaggio di denaro, si

giustifica di ridurre di sei mesi la pena detentiva. Di conseguenza i

dispositivi 5.1. e 6.1. della sentenza impugnata vengono cassati e riformati

nel senso che RI 2 è condannato alla pena detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei)

mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto [dispositivo 5.1]; pena sospesa

condizionalmente in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di prova

di 2 (due) anni, il resto da espiare [dispositivo 6.1].

III. Sul

ricorso di RI 1

4. RI 1 censura la qualifica di riciclaggio a norma dell'art. 305 bis

CP conferita dalla prima Corte alle operazioni bancarie svoltesi a partire

dalla metà di gennaio 2009, come pure l'aggravante del mestiere riconosciuta a

suo carico, postulando l'integrale proscioglimento dal reato in oggetto.

Contesta poi, per assenza di dolo, la condanna per falsità in documenti per

l'utilizzo di un falso preliminare di compravendita tra le società __________ .

Lascia al libero apprezzamento di questa Corte l'eccezione di ne bis in idem

fondata sull'art. 54 CAS, chiedendo tuttavia che la commisurazione della pena

tenga conto del concorso retrospettivo per rapporto alla pena già inflittagli

dal Tribunale di __________ . Censura, inoltre, la condanna al risarcimento di

cui al dispositivo 8 della sentenza impugnata; essendo RI 2 e RI 1 stati

condannati per riciclaggio, ossia per un reato il cui bene giuridico protetto è

l'amministrazione della giustizia, ed avendo gli accusati restituito a favore

della vittima le somme provenienti dal conto di PC 1, non sarebbe, a suo dire,

più possibile condannare i medesimi ad un risarcimento. Contesta, per finire,

la qualità di parte civile riconosciuta dalla prima Corte a PC 2 (già A8 ), in

quanto PC 1 sarebbe stato l'unico danneggiato diretto, legittimato, in caso di

condanna per il reato di truffa, ad avanzare pretese risarcitorie nei confronti

di RI 2 e RI 1.

4.1. Il

ricorrente si aggrava contro la qualifica di riciclaggio a norma dell'art. 305

bis CP conferita dalla prima Corte alle operazioni bancarie svoltesi a partire

dalla metà di gennaio 2009. Con riferimento a quanto statuito dal Tribunale

penale federale in una sentenza 26 gennaio 2009 (SK. 2008.5), sostiene che i

fondi provento di reato, una volta giunti in __________ , non si sarebbero più

mossi, venendo accreditati a favore di due società off shore (__________

), per poi essere girati, a contanti, a favore delle due fondazioni panamensi

all'uopo costituite su istruzioni di RI 2 e RI 1. Nessuna di queste relazioni

avrebbe, a suo dire, allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal

conto sul quale erano inizialmente giunti (quello intestato a __________ ).

Chiede quindi che “vengano ravvisati dei dubbi” in merito alla “realizzazione

dell'elemento vanificatorio” richiesto dall'art. 305 bis CP.

A torto.

La prima

Corte ha accertato che, all'inizio di gennaio 2009, gli Eur 15 mio distratti dai

conti presso __________ , risultavano essere stati accreditati in ragione di Eur

1.5 mio sul conto intestato a RI 2, in ragione di Eur 1.5 mio sul conto

intestato a RI 1, di Eur 5 mio sul conto intestato a __________ , di Eur 5 mio

sul conto intestato a __________ e, infine, per un importo di ca. 2 mio eur sul

conto intestato a __________ . Sempre secondo gli accertamanti dei primi

giudici, nel corso del mese di gennaio 2009, RI 2 e RI 1, agendo in correità,

hanno prelevato a contanti:

- complessivi Eur 400'000.- dal conto di RI 2

- complessivi Eur 140'841.50 dal conto di RI 1

- complessivi Eur 4 mio dal conto __________

tutti versati sul conto intestato a __________ ;

-

complessivi Eur 4 mio dal conto __________ versati, poi, sul conto intestato

a __________ ,

-

Eur 400'000.- dal conto __________ che sono stati consegnati, in due tranches

da Eur 200'000.- cadauna, a RI 3;

- Eur 200'400.- dal conto __________ .

Queste movimentazioni, così come il fatto che

siano state eseguite da RI 2 e RI 1 in correità, non sono oggetto di

contestazione.

E' d'altro canto incontestabile che tutte le predette

operazioni a contanti - modalità operativa per altro ammessa dal ricorrente

(ricorso pag. 8 verso il mezzo) - costituiscano, dal profilo oggettivo, il

reato di riciclaggio di denaro. Il fatto, poi, che i prelevamenti a contanti e

i successivi versamenti abbiano toccato relazioni dello stesso istituto

bancario è irrilevante, poiché l'operazione eseguita a contanti è idonea (anche

se i soldi escono e rientrano in conti della stessa istituzione finanziaria) a

interrompere il paper trail (cfr. decisione TPF 22 febbraio 2010,

SK.2009.10 consid. 4.2). La sentenza TPF 26 gennaio 2009, SK.2008.5, consid.

7.2.1, menzionata dal ricorrente non riguarda, come nel caso in esame,

operazioni di prelevamento e versamento a contante, bensì operazioni di

investimento e reinvestimento. In quel caso, il TPF si è limitato a negare che

vi possa essere riciclaggio ad ogni singolo investimento o rinnovo

dell'investimento fiduciario, poiché tali investimenti “non hanno

allontanato definitivamente i valori patrimoniali dal conto dell'accusato”.

Infatti, alla scadenza dell'investimento fiduciario, l'importo investito viene

automaticamente riaccreditato (con gli interessi) sul conto. Questa non è

tuttavia la tematica del caso in esame, nel quale gli accusati hanno eseguito -

servendosi anche di società off shore quale paravento, ciò che crea

un'ulteriore anonimizzazione dell'avente diritto - operazioni di prelevamento e

successivo versamento a contanti. Il fatto, poi, che l'autorità penale sia

comunque riuscita a risalire al provento del reato non è di rilievo, il reato

di riciclaggio di denaro essendo un reato di pericolo astratto, bastando l'atto

“suscettibile di vanificare” e non essendo necessaria la prova di un

pericolo concreto di intralcio al ritrovamento o un intralcio commesso con

successo (DTF 127 IV 20 consid. 3). Il ricorso su questo punto va, pertanto,

respinto.

4.2. Il

ricorrente contesta, pure, l'aggravante per mestiere riconosciuta nel suo caso

al reato di riciclaggio di denaro. Su questo punto il ricorso merita di essere

accolto. Come già detto sopra (consid. 3.1.2.), esaminando le analoghe censure

del correo RI 2, pur essendo l'importo complessivo della distrazione ingente,

ci troviamo nell'ambito di una sola operazione, quella relativa a __________ . L'unica,

come accertato dai primi giudici, per finire andata in porto. Certo, per

distrarre i fondi della cui legittima provenienza dubitavano, RI 2 e RI 1 hanno

messo in atto diverse azioni - che la prima Corte ha stabilito in più di dieci -

ma non si può affermare, senza cadere nell'arbitrio, che l'attività criminosa

abbia loro procurato entrate regolari. Né si può dire che egli imputati - il

cui operato illecito accertato dai primi giudici è circoscritto al mese di

gennaio 2009 - si fossero istallati nella delinquenza (DTF 129 IV 253 consid.

2.2) né che fossero pronti a reiterare il loro agire (DTF 119 IV 129 consid.

3). Ciò a maggior ragione, se si tien conto che la prima Corte ha accertato

che, dal profilo soggettivo, gli imputati hanno agito per dolo eventuale, senza

stabilire atti di riciclaggio di denaro dopo il 2 febbraio 2009 allorquando gli

imputati hanno avuto consapevolezza - come detto sopra (consid. I.2.1.7.) - che

gli importi loro procurati da A6 provenivano da sottrazioni dai conti di un

cliente. Per non cadere in arbitrio, in simili circostanze, la prima Corte,

avrebbe, dunque, dovuto riconoscere gli imputati RI 2 e RI 1 autori colpevoli

di riciclaggio semplice. L'accoglimento del ricorso su questo punto comporta la

necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto

(consid. III.4.7.).

4.3. Il

ricorrente contesta il fatto di essere stato condannato per falsità in

documenti in relazione al falso preliminare di compravendita tra le società __________

. Adduce l'assenza di dolo da parte sua. Sostiene, tra l'altro, che “questo

contratto era assolutamente inutile”, come pure che “il motivo per il

quale si è proceduto in questo senso è assolutamente ignoto (ed è rimasto

tale)” e che “nessuno ha mai potuto spiegarlo” (ricorso, pag. 12 in basso e pag. 13 in alto). Il ricorrente chiede, pertanto, di essere assolto dal reato di

falsità in documenti. La posizione del ricorrente ricalca quanto egli ha sempre

sostenuto in corso d'inchiesta, ossia di non avere nè chiesto di allestire (da ultimo,

verb. dib. pag. 37 verso il mezzo) né usato (da ultimo, verb. dib. pag. 36

verso il basso “dichiara di non saperne nulla”) il preliminare in

questione.

Di fronte

al diniego, su questo punto, di RI 1 e di RI 2, i primi giudici hanno ritenuto

più plausibile la versione fornita al riguardo da RI 3. La prima Corte ha, in

proposito, rilevato che RI 3 “ha spiegato che il contratto tra __________

era fittizio e che non vi era nessuna operazione immobiliare su __________

, smentendo così manifestamente RI 2”, come pure che RI 3 “ha ammesso di avere allestito lui il contratto su richiesta di RI 2” (sentenza impugnata, consid. VII. 1., lett. f, pag. 119 verso il mezzo). I primi giudici,

preso atto che RI 3 “ha ammesso le proprie responsabilità”, hanno ritenuto

credibile “la sua chiamata in correità” proprio “perché gravida di

conseguenze anche per lui” (sentenza impugnata, consid. VII. 1., lett. f,

pag. 119 verso il basso). Essi hanno poi concluso di avere “in definitiva”

fondato “il proprio giudizio sulle ammissioni di responsabilità di RI 3 che

ha ammesso di aver allestito il falso preliminare tra __________ (di

cui RI 2 e RI 1 hanno fatto uso, presentandolo a __________ )”

(sentenza impugnata, XII. 3., lett. b, pag. 232 verso il mezzo).

Le

conclusioni dei primi giudici, su questo punto, appaiono lapidarie e sommarie.

Dopo avere ritenuto credibile l'ammissione di RI 3 “di aver allestito lui il

contratto su richiesta di RI 2” (sentenza impugnata, consid. VII. 1, lett. f,

pag. 119 verso il mezzo), nonostante il diniego di RI 1, essi, senza spendere

neppure una parola, quindi in modo arbitrario, sembrano estendere la

credibilità della chiamata di correo, in relazione alla richiesta di

allestimento del preliminare, anche a RI 1 (sentenza impugnata, XII. 3., lett. b,

pag. 232 verso il mezzo). E' pur vero che i primi giudici, dopo essersi

espressi sulla credibilità di RI 3 in relazione alla sua ammissione di aver

allestito lui il contratto “su richiesta di RI 2” hanno riportato per esteso in sentenza le dichiarazioni fatte da RI 3 al Ministero pubblico di

cui al verbale MP 18 agosto 2009, nelle quali inizialmente egli attribuiva la

richiesta a RI 2 per poi estenderla anche a RI 1 (sentenza impugnata, consid.

VII. 1., lett. f, da pag. 119 verso il basso a pag. 120 verso il mezzo). Ciò

non basta tuttavia per ritenere che, di fronte a due versioni di RI 3, il

giudizio di credibilità valesse per la seconda versione piuttosto che per la

prima, ciò a maggior ragione se i primi giudici introducendo il discorso

avevano fatto riferimento alla prima versione. L'arbitrio della prima Corte

diventa poi ancor più palese quando fonda il proprio giudizio in relazione alla

falsità in documenti, per l'uso che RI 1 avrebbe fatto del falso preliminare in

questione, semplicemente “sulle ammissioni di responsabilità di RI 3”, ossia sul fatto che quest'ultimo avrebbe “ammesso di aver allestito il falso preliminare

tra __________ ” (sentenza impugnata, XII. 3, lett. b, pag. 232

verso il mezzo). Trattasi invero di un semplice giro di parole fondato sul

nulla. RI 3 non ha infatti chiarito chi avrebbe poi fatto uso del documento

presentandolo a __________ . RI 1 dal canto suo ha sempre negato tale

circostanza e nel ricorso persiste nel suo diniego (ricorso, pag. 12 verso il

basso). Non si può dunque che concludere per la fondatezza del ricorso su

questo punto, con conseguente cassazione del dispositivo 2.2./1.2.1. (recte

2.2.1.) con il quale RI 1 è stato ritenuto autore colpevole di falsità in

documenti. L'accoglimento del ricorso su questo punto comporta pure la

necessità di ricommisurare la pena inflitta, nella misura specificata più sotto

(consid. III.4.7.).

4.4. Come

ritenuto dalla prima Corte, dagli atti emerge che RI 1 e RI 2 hanno patteggiato

in Italia una pena di tre anni di reclusione e una multa per RI 1 di Euro

1'000.- e per RI 2 di Euro 400.- per i reati di furto aggravato continuato ed

associazione per delinquere. La condanna - così come emerge dalla sentenza

italiana 21.09.2009 - non ha fatto oggetto di menzione. Con scritto 24

settembre 2009, le autorità italiane hanno precisato (cfr. AI 560 e annesso

all'AI 610) che la pena di tre anni di reclusione inflitta a RI 1 non era

sospesa condizionalmente, che l'espiazione sarebbe iniziata dopo la crescita in

giudicato – intervenuta l'11 ottobre 2009 – e che l'Italia non intendeva

chiedere l'estradizione per l'espiazione, con conseguente espiazione della pena

al termine della detenzione in Svizzera (AI 564). Con decreto 30 ottobre 2009

della Procura della Repubblica di __________ , la pena inflitta a RI 1 è poi

stata sospesa ed è stato assegnato un termine di trenta giorni per presentare

un'istanza volta alla concessione di misure alternative alla detenzione,

rispettivamente alla sospensione dell'esecuzione della pena, istanza che è poi

stata presentata il 27 novembre 2009. Non è noto l'esito dell'istanza, la cui

udienza era prevista per il mese di settembre 2010 (verb. dib., p. 14 in basso).

4.4.1. Fondandosi

sul patteggiamento italiano e sull'art. 54 della Convenzione di applicazione

del 19 giugno 1990 dell'Accordo di Schengen (CAS), RI 1 aveva eccepito il ne

bis in idem. La prima Corte ha respinto l'eccezione dichiarando di

allinearsi all'opinione - da lei condivisa - espressa dalla CRP al consid. 14

della sentenza 21 aprile 2010 (doc. TPC 34). La CRP, e di riflesso la Corte

delle Assise criminali, che ha riportato nel proprio giudizio le considerazioni

della prima facendole diventare proprie, ha indicato che a norma dell'art. 54

CAS l'applicazione del principio del ne bis in idem presuppone che si

sia in presenza cumulativamente di medesimi fatti (giudicati dalle autorità dei

paesi contraenti), di una condanna definitiva e di una pena scontata, non più

eseguibile, oppure “effettivamente in corso di esecuzione” (art. 54 CAS)

o “in corso di esecuzione” (art. III § 1 Accordo CH/I). Essa ha, poi,

stabilito di doversi in ogni caso chiaramente concludere che la condizione di

esecuzione non era data (sentenza impugnata, consid. IV. 4, lett. f, pag. 68),

con conseguente non applicazione del ne bis in idem.

Il

ricorrente rileva di voler lasciare “al libero giudizio di questa Corte”

l'eccezione fondata sull'art. 54 CAS, formalizzando, però, poi di fatto il ne

bis in idem “per mero dovere di patrocinio” (ricorso, pag. 13 nel

mezzo) e chiedendo, per finire, una “doverosa” evasione dell'eccezione

(ricorso, pag. 13 verso il basso). Al di là della palese contraddittorietà

delle richieste, il ricorso non si confronta minimamente con la mancanza della

condizione d'esecuzione della condanna italiana ritenuta dai primi giudici. Esso

va, pertanto, su questo punto dichiarato irricevibile senza ulteriore disamina.

4.4.2. Fondandosi

sul patteggiamento italiano, RI 1 aveva pure chiesto che fosse pronunciata “solo

una pena complementare rispetto a quella di tre anni inflitta in Italia”

(verb. dib. pag. 128 nel mezzo). La prima Corte ha esaminato due alternative

poste, a suo dire, dalla presenza del patteggiamento, ossia l'ipotesi del

concorso retrospettivo (rispettivamente della pena aggiuntiva rispetto a quella

di tre anni inflitta in Italia) - caldeggiata da RI 1 - e la soluzione

suggerita dalla CRP, secondo la quale le autorità svizzere non devono tener

conto della condanna delle autorità italiane, spettando semmai a quest'ultime

computare sull'esecuzione della pena da loro inflitta quanto l'accusato avrà

già espiato in Svizzera (cfr. sentenza impugnata, consid. IV. 4., lett. o, pag.

72 verso il basso). Dopo aver evidenziato che, a livello di commisurazione

della pena, le due soluzioni porterebbero al medesimo risultato, i primi

giudici sembrano essersi allineati all'opinione della CRP (sentenza impugnata,

consid. IV. 4., lett. o, pag. 73 verso l'alto). Questa scelta trova conferma

nel fatto che, commisurando le pene, la Corte d'assise ha di fatto ignorato l'esistenza

della pena inflitta dalle autorità italiane, stabilendo in modo autonomo la

propria pena (sentenza impugnata, consid. XIII., pag. 232-236).

4.4.2.1. Il

ricorrente si aggrava sostenendo che si sarebbe confrontati ad un caso “simile”

a quello del “concorso retrospettivo, dedotto dall'art. 49 cpv. 2 CP

(ricorso, pag. 14 nel mezzo). La situazione di diritto “ottenuta con la

sentenza impugnata” sarebbe, a suo dire, “iniqua” e “soltanto il

principio del concorso retrospettivo applicato” alla situazione in esame “potrebbe

provocare una situazione equa” (ricorso, pag. 15 nel mezzo). A torto.

4.4.2.2. Secondo

l'art. 3 cpv. 2 CP, se, per il medesimo fatto, l'autore è stato condannato

all'estero e vi ha scontato totalmente o parzialmente la pena, il giudice

computa la pena scontata all'estero in quella da pronunciare. Analogamente

l'art. 56 CAS dispone che se, in una parte contraente un nuovo procedimento

penale è istaurato contro una persona che è stata giudicata con sentenza

definitiva per i medesimi fatti in un'altra parte contraente, ogni periodo di

privazione della libertà scontato sul territorio di quest'ultima parte

contraente per quei fatti dovrà essere detratto dalla pena che sarà

eventualmente inflitta. Per quanto qui concerne, il patteggiamento italiano,

benché con una qualifica giuridica parzialmente diversa, concerne gli identici

fatti giudicati dalla Corte delle Assise criminali con la decisione ora oggetto

di impugnativa. La sentenza italiana 21 settembre 2009 fa, in effetti,

riferimento esplicito alla sottrazione delle somme dai conti dei clienti da

parte di A6 e al fatto che RI 1 - in concorso con A6 - ha curato il successivo

riciclaggio “degli importi bonificati, predisponendo collegamenti con

ulteriori imprenditori e professionisti” in Italia e “all'estero, a loro

volta intestatari, sia fisicamente sia quali legali rappresentanti di società,

di conti bancari su diversi istituti bancari dove far transitare le somme

distratte, nonché proventi di ulteriori reati di truffa e riciclaggio, utilizzando

altresì società italiane ed estere riconducibili a loro o a soggetti collegati

sempre al fine di commettere i reati menzionati”, in __________ “e

altrove” fino “al gennaio 2009” (sentenza annessa all'AI 610, pag. 1

verso il basso e pag. 2 in alto). Poco oltre, la sentenza italiana fa poi

riferimento, in modo ancor più esplicito, al “coevo ed omologo procedimento

penale” svizzero (sentenza annessa all'AI 610, pag. 4 verso il mezzo). La

pena inflitta dall'autorità italiana non è stata scontata (espiata), né

totalmente né parzialmente. Vista l'identicità delle circostanze giudicate, il

fatto che la Corte delle Assise criminali non abbia dedotto, nella

commisurazione della pena, la sanzione inflitta in precedenza dalle autorità

italiane è pertanto conforme ai dettami dell'art. 3 cpv. 2 CP e 56 CAS. La

soluzione non appare peraltro iniqua. Resterà infatti al ricorrente - come

evidenziato anche dalla CRP - la facoltà di chiedere all'autorità italiana di

dedurre dalla pena da espiare in Italia “il periodo di privazione della

libertà scontato” in Svizzera. Il procedimento italiano - promosso con “ordinanza

custodiale” emessa “dal A9 in data 4 marzo 2009” (sentenza annessa all'AI 610, pag. 3 verso il mezzo) quindi posteriormente a quello

svizzero, avviato con l'arresto di RI 1 il 4 febbraio 2009 - risulta, a ben

vedere, semmai “nuovo” a norma dell'art. 56 CAS.

Sbaglia,

poi, il ricorrente quando sostiene che ci si dovrebbe riferire piuttosto

all'art. 49 cpv. 2 CP. Tale articolo è, in effetti, applicabile quando, dopo un

primo giudizio, si giudicano fatti ad esso precedenti ma in esso non compresi (DTF

121 IV 9 consid. 2d/cc). Ciò che non è il caso in concreto. I fatti giudicati

in prima sede sono, semmai, identici a quelli giudicati in Italia e con essi

coincidenti (cfr. anche ordinanza di custodia cautelare in carcere 4 marzo

2009, acquisita in rogatoria - verb. dib. pag. 19, in Fascicolo n. 1/P.P. 356/09 A6), ciò che rende pertanto applicabile il principio stabilito

dagli art. 3 cpv. 2 CP e 56 CAS e non l’art 49 cpv 2 CP.

A titolo abbondanziale, si rileva che, anche

qualora si volesse ritenere che non v’è completa sovrapposizione, le regole del

concorso retrospettivo non sarebbero applicabili. Dagli atti risulta, infatti,

che il procedimento italiano è stato avviato dopo quello svizzero (cfr. la già

menzionata ordinanza di custodia cautelare in carcere 4 marzo 2009, acquisita

in rogatoria - verb. dib. pag. 19, in Fascicolo n. 1/P.P. 356/09 A6) e che RI 1 ha presentato la richiesta di patteggiamento a scopo puramente strumentale, ossia di ottenere la

scarcerazione nel procedimento svizzero, ritenuto che, essendo incensurato,

sarebbe poi stato attribuito ai servizi sociali, ciò che “gli avrebbe

facilitato l'esistenza” limitando assai meno la sua libertà per rapporto ad

una detenzione in Svizzera (verb. dib. pag. 19 verso il basso). In simili

circostanze, la sentenza italiana - sollecitata dall'accusato detenuto in

Svizzera, in un procedimento qui già pendente per i medesimi fatti, che

l'autorità italiana sapeva già sottoposti a giudizio in Svizzera - è in urto

con i principi generali del diritto penale conosciuti in Svizzera. Ciò a maggior

ragione se si considera che il procedimento italiano è stato avviato dopo

quello svizzero e che l'imputato è stato giudicato, per una sua richiesta

puramente strumentale, senza essere interrogato, neppure per rogatoria,

dall'autorità italiana e non ha scontato neanche un giorno di quella pena.

Tenerne conto significherebbe avallare un abuso di diritto di RI 1 (STF 4

marzo 1998,6S.849/1998, menzionata da Ackermann, in Basler Kommentar, 2a ed.,

n. 64 ad art. 49 CP).

Il ricorso va pertanto nuovamente respinto.

4.5. Il

ricorrente censura, poi, la condanna al risarcimento di cui al dispositivo 8

della sentenza impugnata. Essendo egli stato assolto dal reato di truffa, il

risarcimento potrebbe, a suo dire, avere per oggetto unicamente il provento del

riciclaggio di denaro ancora in suo possesso. Il risultato di questo reato, già

nelle mani sue e di RI 2, essendo stato nel frattempo restituito, non sarebbe

più possibile una condanna ad un risarcimento. A ragione.

Conformemente

all'art. 272 CPPti se l'accusato è assolto, il giudice penale non pronuncia

sulle pretese di risarcimento. La prima Corte ha stabilito l'importo del

risarcimento per gli illeciti messi in atto dagli accusati in Euro 6'707'116.89

basandosi sul conteggio presentato dalla parte civile PC 2 (già A8 ) [sentenza

impugnata, consid. XIV. 4., pag. 238, con riferimento al doc. dib. 49;

dispositivo 8 pag. 247]. I primi giudici non si sono, tuttavia, avveduti che

nel computo in questione la parte civile ha fatto riferimento all'importo

complessivamente sottratto da A6, quindi anche a parti di danno per le quali

gli imputati RI 2 e RI 1 non sono stati riconosciuti colpevoli in Svizzera di

un reato penale. Il risarcimento potendo essere computato solo con riferimento

al reato di riciclaggio, ritenuto che RI 2 e RI 1 hanno restituito complessivi

Eur 12'800'963.10 [RI 2: Eur 6'245'457.30; RI 1: Eur 6'555'505.80 (sentenza

impugnata, consid. XIV. 3., lett. e, pag. 238)], si possono escludere

arricchimenti residui da parte loro in relazione al reato loro imputato. Non vi

è, dunque, un danno materiale ulteriormente risarcibile in relazione ai reati

imputati in Svizzera agli accusati. In accoglimento del ricorso, il dispositivo

8 della sentenza impugnata deve, pertanto, essere riformato mediante lo

stralcio dell'indennità di Eur 6'707'116.89 quale risarcimento del danno

materiale, posta solidalmente a carico di RI 2 e RI 1. Per quanto concerne RI 3,

pure menzionato da quest'ultimo dispositivo, si rinvia a quanto si dirà sotto

(consid. IV.5.2.2.).

4.6. Il

ricorrente contesta, per finire, anche la qualità di parte civile di PC 2 (già A8

). PC 1 sarebbe stato, a suo dire, l'unico danneggiato diretto legittimato, in

caso di condanna per il reato di truffa, ad avanzare pretese risarcitorie nei

confronti suoi e di RI 2. A torto.

Si

rinvia, a questo proposito, a quanto detto sopra (consid. II.3.2.2.) in merito

ad analoga contestazione di RI 2. Il riconoscimento della qualità di parte

civile rende pertanto legittima la pretesa fatta valere da PC 2 (già A8 ) di

fr. 132'021.25 riconosciuta dalla prima Corte e non ogetto di contestazione

specifica da parte di RI 1.

4.7. Per

tener conto del parziale accoglimento del gravame di cui si è detto (sopra,

consid. III.4.2. e III.4.3.), che ha comportato la riforma del dispositivo 2.1.

della sentenza impugnata - nel senso di togliere l'aggravante del mestiere al

riciclaggio di denaro - e la cassazione del dispositivo 2.2./1.2.1. recte

2.2.1. - assoluzione dal reato di falsità in documenti - si giustifica di

ridurre di nove mesi la pena detentiva. Di conseguenza, i dispositivi n. 5.2. e

6.2. vengono cassati e riformati nel senso che RI 1 è condannato alla pena

detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto [dispositivo 5.2.]. La pena è sospesa condizionalmente in ragione di

15 (quindici) mesi, con un periodo di prova di 2 (due) anni. Per il resto è da

espiare [dispositivo 6.2.].

IV. Sul

ricorso di RI 3

5. RI

3 censura la sussistenza del reato di riciclaggio a suo carico. Sostiene poi

che, comunque, la prima Corte avrebbe ingiustamente messo in atto una doppia

confisca: avendo essa individuato e confiscato il provento del riciclaggio sul

conto PC 3, la confisca per analogo importo del conto di RI 3 presso il Credito

__________ , a titolo di risarcimento compensatorio, non avrebbe, a suo dire,

motivo di sussistere. Il ricorrente lamenta, per finire, la mancata restituzione

della cauzione da parte del Tribunale penale e chiede che questa Corte abbia ad

ordinarne la restituzione.

5.1. La

prima Corte ha ritenuto RI 3 autore colpevole di riciclaggio di denaro, per

avere, ricevendo da RI 2, nel corso del mese di gennaio 2009, Eur 400'000.- a

contanti in due soluzioni da Eur 200'000.- cadauna (provenienti da fondi

distratti a PC 1) e depositando tra il 21 gennaio 2009 e il 30 gennaio 2009

sul conto della società panamense PC 3 presso __________ , di cui risulta

essere l'effettivo avente diritto economico, ancorchè sul formulario A figuri

il fratello, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento e la confisca dei predetti importi.

Il

ricorrente contesta la sussistenza del reato di riciclaggio a suo carico, nella

limitata misura in cui questa Corte avesse a ritenere che l'analogo reato a

monte addebitato a RI 2 non dovesse sussistere. Chiede di conseguenza, in via

principale, il proscioglimento dal reato di riciclaggio e il dissequestro del

conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ , nonché il dissequestro

integrale dei suoi averi depositati sul suo conto n. __________ presso Credito __________

.

Il

ricorrente non motiva minimamente la conclusione secondo la quale il

comportamento di RI 2 non costituirebbe riciclaggio di denaro. Il rimettersi al

giudizio sul ricorso di RI 2 appare, nella motivazione, del tutto

insufficiente. Ciò rende il ricorso su questo punto irricevibile. Essendo stato

confermato il reato di riciclaggio a carico di RI 2 (cfr. sopra, consid. II.3.1.1.),

la censura ricorsuale sarebbe in ogni caso priva d'oggetto.

5.2. La

prima Corte, in relazione al reato ascritto a RI 3, ha confiscato - con assegnazione alla parte civile, a risarcimento del danno - il conto n. __________

intestato a PC 3 presso __________ , con un saldo di Eur 399'325.-, valuta 4

maggio 2009 (sentenza impugnata, dispositivo 9.2.) e il conto n. __________ intestato

a RI 3 presso il Credito __________ , fino a concorrenza di Eur 400'000.- (sentenza

impugnata, dispositivo 9.4.).

5.2.1. Il

ricorrente - che non ha contestato di essere l'effettivo avente diritto

economico del conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ - non

contesta, nel caso di conferma della condanna per riciclaggio, la confisca di

quello che è stato ritenuto provento diretto del reato a lui ascritto, ossia dell'importo

di Eur 399'325.- (valuta 4 maggio 2009) depositato sul conto PC 3 presso __________

(ricorso, pag. 8 in basso, pag. 9 nel mezzo e pag. 10 nel mezzo), costituente

il residuo degli Eur 400'000.- provenienti dalle malversazioni di A6. Neppure

si oppone alla confisca dell'importo di Eur 625.- sul conto n. __________ a lui

intestato presso il Credito __________ , costituente la differenza fra il

debito di cui è responsabile e il saldo del conto PC 3 presso __________ (ricorso,

pag. 11 nel mezzo). Tantomeno si oppone a che i predetti importi confiscati

vengano devoluti alla parte civile PC 2 (già A8 ). RI 3 contesta, invece, la

confisca dell'importo restante (dopo deduzione degli Eur 625.-), depositato sul

conto n. __________ a lui intestato presso il Credito __________ , a motivo

della contraddittorietà delle due confische (ricorso pag. 11 verso il mezzo).

5.2.2. In

ragione di quanto sopra, può essere dato per acquisito che l'importo di Eur

400'000.- (depositato in due tranches di Eur 200'000.- cadauna), proveniente

dalle malversazioni di A6, non è stato restituito né a PC 1, né alla parte

civile PC 2 (già A8 ). In considerazione della modifica del dispositivo 8.

della sentenza impugnata, di cui si è detto sopra (consid. II.3.3. e III.4.5.),

si impone dunque di riformare il medesimo dispositivo nel senso di condannare RI

3 a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.– quale risarcimento

del danno materiale.

5.2.3. Giusta

l’art. 70 CP, il giudice ordina la confisca dei valori patrimoniali che

costituiscono il prodotto di un reato o erano destinati a determinare o a

ricompensare l’autore di un reato, a meno che debbano essere restituiti alla

persona lesa allo scopo di ripristinare la situazione legale (cpv. 1). La

confisca non può essere ordinata se un terzo ha acquisito i valori patrimoniali

ignorando i fatti che l’avrebbero giustificata, nella misura in cui abbia

fornito una controprestazione adeguata o la confisca costituisca nei suoi

confronti una misura eccessivamente severa (cpv. 2). Il diritto di ordinare la

confisca si prescrive in sette anni; se il perseguimento del reato soggiace a

una prescrizione più lunga, questa si applica anche alla confisca (cpv. 3). La

confisca è pubblicata ufficialmente. Le pretese della persona lesa o di terzi

si estinguono cinque anni dopo la pubblicazione ufficiale della confisca (cpv.

4). Se l’importo dei valori patrimoniali sottostanti a confisca non può essere

determinato o può esserlo soltanto con spese sproporzionate, il giudice può

procedere a una stima (cpv. 5).

Il codice di procedura penale ticinese disciplina

sia il sequestro che la decadenza di tale provvedimento e prevede anche alcune

norme riferite alla confisca.

Conformemente all’art. 161 CPPti, il magistrato

deve ordinare il sequestro di tutti gli oggetti che possono avere importanza

per l’istruzione del processo come mezzi di prova oppure che possono essere

confiscati o devoluti allo Stato (cpv. 1); sono segnatamente da sequestrare:

(a) gli oggetti, il denaro o gli altri valori di cui l’indiziato o accusato è

entrato in possesso con il reato o il relativo ricavo; (b) gli oggetti ed i

valori presumibilmente soggetti alla confisca o alla devoluzione allo Stato

giusta gli art. 69-72 CP (cpv. 2).

In base all’art. 165 CPPti, l’autorità competente

decide sulla restituzione, la confisca o la devoluzione allo Stato degli

oggetti e dei valori sequestrati al più tardi quando è pronunciato l’abbandono

del procedimento o nella sentenza definitiva. In mancanza di una tale decisione

decade il sequestro (cpv. 1). Gli oggetti e i valori sottratti con reato sono

restituiti all’avente diritto quando la sentenza è cresciuta in giudicato; gli

possono essere restituiti prima con il consenso del procuratore pubblico e

dell’accusato. Se il diritto alla restituzione è contestato o dubbio,

l’autorità competente ordina il deposito e può rinviare il richiedente a far

valere la sua pretesa davanti al competente giudice civile (cpv. 2). Se il

diritto della parte lesa è manifesto, gli oggetti e i valori sottratti con

reato possono essere restituiti a quest’ultima prima della crescita in

giudicato della sentenza, anche senza il consenso dell’accusato (cpv. 3). Gli

altri oggetti sono restituiti a chi ne aveva il possesso al momento del

sequestro (cpv. 4).

La restituzione alla parte danneggiata dell’oggetto

sequestrato è disciplinata agli art. 270 e 271 CPPti. In base all’art. 270 CPPti

la restituzione degli oggetti riconosciuti di proprietà della parte danneggiata

avviene con la sentenza penale. Prima della pubblicazione della sentenza,

l’autorità inquirente può disporre la restituzione all’avente diritto solo se

sono date le condizioni dell’art. 165 cpv. 2 e 3 CPPti.

Giusta l’art. 271 CPPti la domanda diretta ad

ottenere la restituzione degli oggetti sottratti è invece demandata al foro

civile se gli oggetti sono già passati nelle mani di un terzo estraneo al reato

(lett. a), se più danneggiati se ne contendono la proprietà (lett. b) o se il

danneggiato non può fornire la prova sufficiente del suo diritto (lett. c).

La confisca è un provvedimento sussidiario

rispetto alla restituzione alla parte lesa, che sotto il profilo del diritto

materiale è disciplinata all’art. 70 cpv. 1 in fine CP (Messaggio del 30 giugno 1993 concernente la modificazione del Codice penale svizzero e del

Codice penale militare [Revisione delle norme sulla confisca, punibilità

dell'organizzazione criminale, diritto di comunicazione del finanziere], pag.

327; DTF 122 IV 365, consid. 3.1.a)bb); Baumann, in Basler

Kommentar StrGB I, II ed. 2007, ad art. 70 n. 42; Hirsig-Vouilloz, in Commentaire

Romand CP I, Basilea 2009, ad art. 70 n. 24; Schmid, Strafrechtliche

Beschlagnahme und die besondern Möglichkeiten des Geschädigten nach Art. 59

Ziff. 1 letzter Satzteil StGB sowie Art. 60 StGB, in: Ackermann/Schmid,

Wiedererlangung widerrechtlicher entzogener Vermögenswerte mit Instrumenten des

Straf-, Zivil-, Vollstreckungs- und internationalen Rechts, Zurigo 1999, pag.

23; Piotet, Les effets civils de

la confiscation pénale, Berna 1995, §126).

La confisca e l'assegnazione alla parte civile PC 2 (già A8 ) degli

averi presenti sul conto n. __________ intestato a PC 3 presso __________ (saldo

di Eur 399'325.-, valuta 4 maggio 2009) può senz'altro essere confermata. RI 3,

effettivo avente diritto economico del conto, si è dichiarato d'accordo di procedere

in tal senso (ricorso, pag. 8 in basso). Del resto, __________ , fratello di RI

3, qualificatosi, contrariamente a verità, di ADE del conto in questione -

circostanza questa accertata dalla prima Corte e non contestata - è stato

rinviato a giudizio il 30 marzo 2010 davanti ad una Corte correzionale per

riciclaggio di denaro proprio in relazione all'importo di Eur 400'000.-

depositato sul conto (sentenza impugnata, consid. XI.5 pag. 213-220;

dispositivo 3.1.), per cui non può essere ritenuto terzo a norma dell'art. 70

cpv. 2 CP (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire Romand CP I, Basilea 2009, n. 32 ad

art. 70 CP). La società PC 3, informata della confisca e della devoluzione

degli importi confiscati (cfr. sentenza pag. 251 verso il mezzo) - nelle

osservazioni 6 settenbre 2010 ai ricorsi presentati dal procuratore pubblico,

da RI 2, da RI 1 e da RI 3 - ha evidenziato che, qualora l'origine illecita

dei fondi fosse stata confermata, rinunciava a rivendicarne la legittima

proprietà. Per cui non vi sono motivi per ritenere che la confisca non possa

essere ordinata a norma dell'art. 70 cpv. 2 CP.

La

confisca e l'assegnazione alla parte civile PC 2 (già A8 ) degli averi presenti

sul conto n. __________ intestato a RI 3 presso il Credito __________ , fino

a concorrenza di Eur 400'000.- (sentenza impugnata, dispositivo 9.4.), risulta

invece fuori luogo, essendo l'importo malversato già oggetto della confisca degli

averi sul conto PC 3 presso __________ per il saldo ancora sul conto (Eur

399'325.- valuta 4 maggio 2009). Preso atto della disponibilità manifestata dal

ricorrente (ricorso pag. 11 nel mezzo) di reintegrare la parte civile nella

totalità dell'importo oggetto di riciclaggio (Eur 400'000.-), in accoglimento

del ricorso, il conto n. __________ intestato a RI 3 presso il Credito __________

viene dissequestrato per la parte eccedente Eur 625.-. Il dispositivo 9.4 va

dunque riformato di conseguenza. A titolo abbondanziale si rileva che la prima

Corte non ha ordinato il risarcimento compensatorio in relazione al conto in

oggetto (cfr. sentenza impugnata, dispositivo n. 10). Le richieste del procuratore

pubblico (osservazioni, pag. 3) e della parte civile (osservazioni, pag. 4) -

formulate solo con le osservazioni al ricorso di RI 3 - di far capo al conto

intestato all'imputato presso il credito __________ , per recuperare altri

importi malversati, risultano palesemente irricevibili.

5.3. RI 3

è stato scarcerato in data 6 aprile 2009, tra l'altro previo versamento di una

cauzione di fr. 100'000.-, messa a disposizione dal fratello __________ . Il

ricorrente, comparso regolarmente al processo, con scritto 28 luglio 2010 ha chiesto formalmente al Tribunale penale cantonale la restituzione della cauzione. Il

presidente della Corte delle assise criminali ha risposto, il 30 luglio 2010,

di non poter liberare la cauzione, non essendo cresciuta in giudicato la

sentenza di merito. Il ricorrente si aggrava chiedendo che questa Corte abbia

ad ordinarne la restituzione.

5.3.1. La

cauzione è una misura sostitutiva dell'arresto (art. 96 CPPti) che, giusta

l'art. 112 cpv. 1 CPPti, decade a favore dello Stato, con gli eventuali interessi

non scaduti, allorchè l'accusato, rispettivamente il condannato, si sottrae al

procedimanto o all'espiazione della pena o della misura privativa della

libertà. La decadenza della cauzione interviene, in questi casi, “ope legis”

col verificarsi delle condizioni elencate nel capoverso 1 dell'articolo citato.

La dottrina è incline a negare un nesso tra questa conseguenza e l'esito del

procedimento di merito. La decisione che constata l'assenza colpevole davanti

all'autorità giudiziaria o di esecuzione è, in sé, sufficiente per far

trasferire la proprietà dalla cauzione allo Stato (Piquerez, Traité de

procédure pénale suisse, 2a ed., zurigo 2006, n. 874, pag. 566-567;

fra le altre, CRP 30 marzo 2006 inc. 60.2006.55).

Giusta

l'art. 111 cpv. 1 CPPti la cauzione è liberata se cessa la causa per la quale è

stata prestata. L'imputato o chi ha prestato la cauzione può, quindi, in ogni

momento chiederne la restituzione se ritiene che le condizioni del

provvedimento siano venute meno (per il nuovo diritto, Bernasconi, Galliani,

Marcellini, Meli, Mini e Noseda, Codice svizzero di procedura penale,

Commentario, n. 12 ad art. 237, pag. 476). Il CPPti non fornisce indicazioni

sull'autorità competente a decidere sulle istanze di liberazione della cauzione

sostitutiva dell'arresto. Tuttavia, deriva dalla natura della cauzione che tale

autorità non può essere che quella competente per decidere della carcerazione

preventiva, rispettivamente della libertà condizionale, cioè dell'autorità via

via competente ai sensi dell'art. 108 CPPti (Rusca, Salmina, Verda, Commento

del CPP ticinese , Lugano 1997, n. 3 ad art. 110 CPPti, pag. 438). La cauzione,

in quanto misura sostitutiva dell'arresto, è infatti intesa a realizzare le

medesime finalità procedurali di quelle perseguite dalla carcerazione

preventiva o di sicurezza e la sua applicazione esige la persenza degli stessi

presupposti (DTF 133 I 27).

Competente

per l'adozione o la revoca di questa misura sostitutiva della carcerazione

preventiva o di sicurezza è, quindi, l'autorità chiamata a decidere in materia

di privazione della libertà , tenuto conto della fase procedurale in cui ci si

trova. In applicazione dell'art. 108 cpv. 4 CPPti, dopo l'inizio del pubblico

dibattimento e fino alla crescita in giudicato della sentenza, l'istanza deve

pertanto essere diretta al presidente della Corte competente. Giusta l'art. 284

cpv. 1 lett. a CPPti, i provvedimenti del presidente del Tribunale competente

in materia di privazione della libertà personale possono essere impugnati presso

la Camera dei ricorsi penali. Tale Camera è, pertanto, in forza di quanto

sopra, autorità di ricorso anche contro le decisioni in materia di liberazione

della cauzione sostitutiva dell'arresto.

5.3.2. In

ambito penale, le regole in materia di competenza rivestono un carattere di

ordine pubblico e sono di natura cogente. Ne consegue che ogni autorità

giudiziaria ha l'obbligo di verificare d'ufficio la sua competenza ed ogni

parte processuale ha il diritto di sollevare un vizio al riguardo. Qualora la

fattispecie non rientrasse nella propria sfera decisionale, il giudice deve

dichiararsi incompetente. Di contro, ove egli fosse legittimato a giudicare il

caso sottopostogli, è tenuto a statuire nel merito se non vuole incorrere in

denegata giustizia (DTF 119 IV 102, consid. 4a; Piquerez,

op. cit., n. 433, pag. 274-275). Il vizio di competenza è motivo di nullità

assoluta della decisione (Schmid,

Strafprozessrecht. Eine Einfürung auf der Grudlage des

Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes. 4a

ed., Zurigo 2004, n. 376 e 1069).

Ne deriva

che il ricorso presentato da RI 3 - con cui viene impugnata la decisione con

la quale il presidente della Corte d'assise ha respinto la sua richiesta di

liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto - esula dalle competenze di

questa Corte e deve essere trasmesso, per competenza, alla Corte dei reclami

penali (già Camera dei ricorsi penali).

V. Sui

ricorsi di RI 4 e RI 5, rispettivamente di RI 6.

6. Il procuratore

pubblico aveva imputato a RI 2, RI 1 e RI 3 la correità in truffa aggravata

e riciclaggio di denaro aggravato, tra l'altro in relazione complessivi Eur

4'000'000.-, sottratti da A6 mediante addebito al conto italiano di PC 1, il 7

ottobre 2008 (Eur 2'000'000.-) e l'8 ottobre 2008 (Eur 2'000'000.-) e accreditati

al conto personale di RI 2 presso Banca JB. Secondo i fatti descriventi l'imputazione

del procuratore pubblico, RI 2 ha poi prelevato per contanti, il 10 ottobre

2008, una parte consistente dell'importo di Eur 4'000'000.-, versando tra

l'altro per contanti Eur 3'040'000.- sul conto RI 6 presso Banca JB (dal cui

formulario A risultavano i genitori di RI 2 quali avente diritto economico),

importo poi trasferito, il 30 ottobre 2008, al conto intestato alla medesima

società presso JB; sempre il 10 ottobre 2008, versando per contanti Eur

430'000.- sul cifrato __________ presso Banca JB (figurante intestato ai di

lui genitori) e trattenendo per sé Eur 50'000.-. A tale proposito, in corso

d'inchiesta il procuratore pubblico aveva sequestrato la relazione n. __________

intestata a RI 6, presso Banca JB (valutazione di Eur 4'103'804 al 20 maggio

2009) e il conto cifrato n. __________ presso JB (valutazione di Eur

796'947.- al 31 gennaio 2009) [ACC 14/2010 del 25 febbraio 2010].

La prima

Corte ha disposto la confisca dell'integralità degli averi depositati sul conto

cifrato __________ n. __________ presso JB (valutati al 31 gennaio 2009 in Eur 796'947.-) [sentenza impugnata, dispositivo n. 9.2] e di un importo di Eur 3'203'053.-

depositato sulla relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB,

dissequestrando la rimanenza [sentenza impugnata, dispositivo n. 9.3]. I primi

giudici hanno pure disposto l'assegnazione alla parte civile - deduzion fatta

della tassa di giustizia e delle spese processuali - degli averi confiscati, a

parziale risarcimento del danno.

6.1. RI 4

e RI 5, legittimandosi quali intestatari e beneficiari economici del conto

cifrato __________ n. __________ presso JB e della relazione n. __________

intestata a RI 6, presso Banca JB, come pure RI 6. , hanno interposto ricorso,

rispettivamente il 9 agosto 2010 e il 19 novembre 2010, contro la decisione di

confisca e di assegnazione di fondi alla parte civile.

6.1.1. Il procuratore

pubblico (osservazioni al ricorso RI 4-RI 5 pag. 2) e la parte civile (osservazioni

al ricorso RI 4-RI 5 pag. 2 e al ricorso RI 6. pag. 4) eccepiscono la

legittimazione a ricorrere dei genitori di RI 2 e della RI 6.. La prima Corte,

con riferimento a DTF 108 IV 154, sembra aver riconosciuto quanto meno ad RI 4

e RI 5 “un diritto autonomo di impugnare il giudizio” in merito alla

confisca e all'attribuzione degli averi presenti sui loro conti (sentenza

impugnata, consid. XIV. 5 lett. c, pag. 239). Dagli atti risulta, invero, una

certa confusione sulla veste processuale che la prima Corte ha attribuito ai

genitori di RI 2. Sono infatti stati citati al dibattimento quali testi e poi sono

stati sentiti come coimputati (verb. dib. pag. 83 verso l'alto e peg. 88 verso

l'alto). Per finire, benché non siano stati menzionati tra le parti presenti al

dibattimento (sentenza impugnata, pag. 10) e la decisione della prima Corte

comporti la confisca di loro conti bancari con assegnazione ad altri degli

averi ivi depositati, sono stati oggetto di intimazione della decisione nella

veste di “parti civili” (cfr. sentenza impugnata, pag. 251 verso il

mezzo). La questione della legittimazione ricorsuale può, tuttavia, restare

indecisa. Risulta, in effetti, dagli atti che gli importi oggetto delle

confische di cui ai dispositivi 9.1. e 9.3. della sentenza impugnata - messe in

atto in applicazione dell'art. 70 CP - fatta eccezione per due tranches

di Eur 100'100.- versati da RI 2 sul conto cifrato __________ il 12 gennaio

2009 e il 20 gennaio 2009 (cfr. sopra, in fatto consid. 5; sentenza impugnata,

consid. X. 7., lett. d, pag. 189, con riferimento parziale ai dispositivi 1.1.3.

e 2.1.3.; tabella ricapitolativa annessa al Rapporto EFIN/AI 455), non hanno

connessione con i reati di riciclaggio e falsità in documenti per i quali gli

imputati RI 2, RI 1 e RI 3 sono stati condannati dalla prima Corte. Come

detto sopra (consid. II.3.3., III.4.5. e IV.5.2.3.), gli imputati RI 2 e RI 1

hanno già restituito integralmente gli importi malversati con il riciclaggio di

denaro loro imputato e le somme riciclate da RI 3 sono oggetto delle confische

di cui ai dispositivi 9.2. e 9.4. Risulta poi palese dagli atti (cfr. tabella

ricapitolativa annessa al Rapporto EFIN/AI 455) e dagli stessi accertamenti della

prima Corte (cfr. sentenza impugnata, consid. V. 4., pag. 82-91) che gli

importi sequestrati in corso di inchiesta dal procuratore pubblico sul conto

cifrato __________ n. __________ presso JB - fatta eccezione per le due tranches

di Eur 100'100.- di cui si è detto - e sulla relazione n. __________ intestata

a RI 6, presso Banca JB, sono connessi ad imputazioni di reato (riciclaggio e

truffa nel periodo precedente al gennaio 2009) per le quali gli accusati sono

stati assolti in Svizzera. Non era, dunque, data la competenza della prima

Corte a decidere la confisca e l'assegnazione alla parte civile dei predetti

fondi nell'ambito del procedimento a carico di RI 2, RI 1 e RI 3 (art. 272

CPPti). Questa Corte accertata d'ufficio l'incompetenza dei primi giudici a

decidere, rileva la nullità assoluta (Schmid, Strafprozessrecht. Eine Einfürung auf der Grudlage des Strafprozessrechtes des Kantons

Zürich und des Bundes. 4a ed., Zurigo 2004,

n. 376 e 1069) delle predette confische e attribuzioni alla parte civile e

cassa, di conseguenza, i dispositivi 9.1. e 9.3. Va aggiunto - e ciò vale anche

in relazione alle due tranches di Eur 100'100.- versate sul conto

cifrato __________ il 12 gennaio 2009 e il 20 gennaio 2009, incluse nelle

imputazioni di riciclaggio di cui ai dispositivi 1.1.3. e 2.1.3. della sentenza

impugnata - che il giudizio della prima Corte non sarebbe comunque opponibile

ad RI 6. e ai coniugi RI 4 e RI 5, non essendo i medesimi stati parti al

processo e non avendo potuto esprimersi sull'istanza di confisca formalizzata

dal procuratore pubblico al dibattimento (verb. dib. pag. 124 verso il basso). Dagli

atti non risulta, in effetti, che i primi giudici abbiano in altro modo

interpellato i predetti titolari dei conti sull'istanza di confisca. Il verbale

di audizione dibattimentale dei coniugi RI 4 non fa riferimento alcuno ad

un'interpellazione sull'istanza di confisca, del resto a quel momento non

ancora formalizzata (verb. dib. pag. 83-90). L'opposizione preventiva inoltrata

il 7 aprile 2010 alla prima Corte da RI 4 e RI 5 contro un'istanza di confisca

a quel momento non ancora introdotta (doc. TPC 24), non può poi certo essere ritenuta

sufficiente a salvaguardare il diritto di essere sentito. La confisca si avvera

pertanto, priva di effetto pratico (Hirsig-Vouilloz, in Commentaire Romand, n.

43 ad art. 70 CP) e, quindi, nulla. Un motivo in più per cassare d'ufficio i

dispositivi 9.1. e 9.3.

6.1.2. La

cassazione dei predetti dispositivi non può, in questo caso, comportare il

simultaneo dissequestro dei fondi. Dagli atti (cfr. tabella ricapitolativa

annessa al Rapporto EFIN/AI 455) e dagli accertamenti dei primi giudici

(sentenza impugnata, consid. V. 4, pag. 82-91) - non contestati - risulta

infatti che i fondi depositati sul conto cifrato __________ n. __________ presso

JB e sulla relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB,

provengono comunque dalle malversazioni ai danni di PC 1, per le quali A6 è

oggetto di procedimento penale e condanna, quantomeno in primo grado, in

Italia. Sarebbe, dunque, scioccante dissequestrare gli importi depositati sui

due conti a favore dei titolari senza ulteriore formalità. In base all’art. 165

CPPti, l’autorità competente decide sulla restituzione, la confisca o la

devoluzione allo Stato degli oggetti e dei valori sequestrati al più tardi

quando è pronunciato l’abbandono del procedimento o nella sentenza definitiva.

In mancanza di una tale decisione decade il sequestro (cpv. 1). Secondo l'art.

350 CPPti, nei casi di cui agli art. 69-72 CPS, la confisca è ordinata dalla

Corte o dal giudice della Pretura penale (cpv. 1); quando la confisca sia

ordinata al di fuori di un procedimento che si conclude con un giudizio di

merito, la competenza è del presidente del Tribunale penale cantonale, la

domanda di confisca dovendo essere presentata dal procuratore pubblico (cpv.

2). Il codice di procedura ticinese non prevede una normativa che tuteli la

procedura di confisca quando la necessità della stessa risulti all'emanazione

di un giudizio di merito, ma non possa essere pronunciata dovendo la confisca

semmai essere ordinata al di fuori del procedimento che si conclude con il

medesimo giudizio. Ciò costituisce una lacuna, che può essere colmata con

riferimento all'art. 165 cpv. 2 CPPti, che prevede che l'autorità competente

ordini il deposito nell'attesa dei necessari chiarimenti sulla confisca o sulla

restituzione del bene sequestrato. Visto quanto precede appare, pertanto,

necessario ordinare il deposito del conto cifrato __________ presso JB e

della relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB, per un perido

di 90 giorni dalla crescita in giudicato della presente decisione, con rinvio

del procuratore pubblico a quanto gli incombe a norma degli art. 376-378

CPPfed. Il deposito è ovviamente ordinato nei limiti già fissati dalla prima

Corte per la confisca: conto cifrato __________ presso JB, deposito

integrale; relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB, deposito

sino a concorrenza di Eur 3'203'053.-, la rimanenza venendo dissequestrata.

6.2. I

ricorsi 9 agosto 2010 di RI 4 e RI 5 e 19 novembre 2010 di RI 6. sono, pertanto,

evasi ai sensi dei considerandi, con la cassazione dei dispositivi 9.1. e 9.3.,

sostituiti dagli ordini emanati da questa Corte come indicato.

La

conferma del giudizio della prima Corte in merito al dissequestro parziale

della relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB (cfr. sopra,

consid. 6.1.2) e integrale della relazione n. __________ intestata a __________

presso Banca JB (valutazione Eur 25'381.75 al 20 maggio 2009) [sentenza

impugnata, dispositivo n. 11.1, non contestato], rende priva d'oggetto

l'istanza di assistenza giudiziaria formulata con il ricorso da RI 4 e RI 5.

VI. Sulle

spese, la tassa di giustizia e le ripetibili

7.Gli oneri del giudizio odierno seguono

la soccombenza, totale per il procuratore pubblico, che verserà fr. 500.- a

ciascuno degli imputati a titolo di ripetibili.

RI 2 chiedeva di essere prosciolto dal

riciclaggio di denaro e la riforma dei dispositivi concernenti la pena erogata,

come pure l'annullamento del dispositivo 8. relativo alle indennità di

risarcimento alla parte civile; ottiene la derubricazione del riciclaggio

aggravato in riciclaggio semplice, con conseguente riduzione della pena

detentiva da 3 (tre) anni e 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, come pure una

consistente riduzione dell'indennità di risarcimento da versarsi alla parte

civile. Si giustifica di porre a suo carico 7/10 delle spese e della tassa di

giustizia, mentre 3/10 vanno a carico dello Stato.

RI 1 aveva chiesto il proscioglimento dalle

imputazioni di riciclaggio e di falsità in documenti, come pure l'annullamento

del dispositivo 8. relativo alle indennità di risarcimento alla parte civile;

ottiene la derubricazione da riciclaggio aggravato in riciclaggio semplice e

l'assoluzione dalla falsità in documenti, con conseguente riduzione della pena

detentiva da 3 (tre) anni a 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, come pure una

consistente riduzione dell'indennità di risarcimento da versarsi alla parte civile.

Si giustifica di porre a suo carico 6/10 delle spese e della tassa di

giustizia, mentre 4/10 vanno a carico dello Stato.

RI 3 aveva chiesto il proscioglimento dall'accusa

di riciclaggio di denaro e il dissequestro dei conti intestati a PC 3 e a suo nome.

Ottiene il dissequestro quasi integrale di quest'ultimo conto. Si giustifica di

porre a suo carico 6/10 delle spese e della tassa di giustizia, mentre 4/10

vanno a carico dello Stato.

Visto l'esito dei ricorsi di RI 4, RI 5 e RI 6.,

si giustifica di porre le spese e la tassa di giustizia interamente a carico

dello Stato senza attribuzione di ripetibili.

I parziali accoglimenti dei ricorsi di RI 2, RI

1 e RI 3 incidono sulla ripartizione degli oneri processuali di prima sede,

nel senso che il dispositivo n. 7 va riformato nel senso di mettere a carico

dello Stato il 60% di tassa di giustizia e spese, lasciando il restante 40% a

carico degli imputati e invariata la ripartizione interna tra questi ultimi.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia:

I. sul

ricorso del procuratore pubblico

1. Nella

misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà RI

2, RI 1 e RI 3 fr. 500.- ciascuno a titolo di ripetibili.

II. sul

ricorso di RI 2

3. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza i dispositivi n. 1.1, 5.1, 6.1, 7

e 8 della sentenza impugnata sono annullati e riformati come segue:

1.1. riciclaggio di denaro

per

avere, agendo in correità con RI 1, a __________ , nel corso del mese di

gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che

sapevano o dovevano presumere provenire da un crimine e meglio per avere:

1.1.1. (invariato)

1.1.2. (invariato)

1.1.3. (invariato)

1.1.4. (invariato)

1.1.5. (invariato)

5.1. RI 2 è condannato alla pena

detentiva di 2 (due) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

6.1. La pena inflitta a RI 2 è

sospesa condizionalmente in ragione di 17 (diciassette) mesi, con un periodo di

prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare;

7. La tassa di giustizia di CHF

15'000.- (quindicimila) e le spese processuali sono poste nella misura del 40%

a carico dei condannati in solido (di cui RI 3 sino a concorrenza del 20% e RI

2 e RI 1 sino a concorrenza del 30%) nonché del 60% a carico dello Stato.

8. RI 2 e RI 1 sono inoltre

condannati in solido a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) un'indennità di

CHF 132'021.25 quale rifusione delle spese legali. RI 3 è condannato a versare

alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.- quale risarcimento del danno

materiale.

Per il

resto la sentenza impugnata resta invariata.

4. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 1’000.-

sono posti in ragione di 7/10 a carico di RI 2 e

per 3/10 a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.

III. sul

ricorso di RI 1

5. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza i dispositivi n. 2.2 e 1.2.1 recte

2.2.1 sono cassati; i dispositivi n. 2.1, 5.2, 6.2, 7 e 8 della sentenza

impugnata sono annullati e riformati come segue:

2.1. riciclaggio di denaro

per

avere, agendo in correità con RI 2, a __________ , nel corso del mese di

gennaio 2009, compiuto atti suscettibili di vanificare l'accertamento

dell'origine, il ritrovamento e la confisca di ingenti valori patrimoniali che

sapevano o dovevano presumere provenire da un crimine e meglio per avere:

2.1.1. (invariato)

2.1.2. (invariato)

2.1.3. (invariato)

2.1.4. (invariato)

2.1.5. (invariato)

5.2. RI 1 è condannato alla pena

detentiva di 2 (due) anni e 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo

sofferto;

6.2. La pena inflitta a RI 1

è sospesa condizionalmente in ragione di 15 (quindici) mesi, con un periodo di

prova di 2 (due) anni. Per il resto è da espiare;

7. La tassa di giustizia di CHF

15'000.- (quindicimila) e le spese processuali sono poste nella misura del 40%

a carico dei condannati in solido (di cui RI 3 sino a concorrenza del 20% e RI

2 e RI 1 sino a concorrenza del 30%) nonché del 60% a carico dello Stato.

8. RI 2 e RI 1 sono inoltre

condannati in solido a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) un'indennità di

CHF 132'021.25 quale rifusione delle spese legali. RI 3 è condannato a versare

alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.- quale risarcimento del danno

materiale.

Per il

resto la sentenza impugnata resta invariata.

6. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 1’000.-

sono posti in ragione di 6/10 a carico di RI 1 e

per 4/10 a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.

IV. sul

ricorso di RI 3

7. Il ricorso è parzialmente accolto.

Di conseguenza i dispositivi n. 8 e 9.4 della

sentenza impugnata sono annullati e riformati come segue:

8. RI 2 e RI 1 sono inoltre

condannati in solido a versare alla parte civile PC 2 (già A8 ) un'indennità di

CHF 132'021.25 quale rifusione delle spese legali. RI 3 è condannato a versare

alla parte civile PC 2 (già A8 ) Eur 400'000.– quale risarcimento del danno

materiale.

9.4. conto n. __________ intestato

a RI 3 presso Credito __________ (saldo al 3.4.2009 di Eur 905'757.27), fino

a concorrenza di Eur 625.–, la rimanenza venendo dissequestrata;

Per il

resto la sentenza impugnata resta invariata.

8. Il

ricorso contro la mancata liberazione della cauzione sostitutiva dell'arresto

da parte del presidente della Corte delle assise criminali è irricevibile per

incompetenza di questa Corte e viene trasmesso, per competenza, alla Corte dei

reclami penali (già Camera dei ricorsi penali).

9. Gli oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 1’000.-

sono posti in ragione di 6/10 a carico di RI 3 e

per 4/10 a carico dello Stato. Non si accordano ripetibili.

V. sui

ricorsi di RI 4 e di RI 5,

rispettivamente di RI 6

10. I

ricorsi sono evasi ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, i dispositivi n. 9.1 e 9.3 della sentenza impugnata sono annullati e

sostituiti dai seguenti ordini:

§ E' ordinato il deposito del

conto cifrato __________ n. __________ presso Banca JB (valutazione di Eur

796'947 al 31.12.2009), per un periodo di 90 giorni dalla crescita in giudicato

della presente decisione. Decorso questo termine, il conto sarà dissequestrato,

riservata diversa decisione del procuratore pubblico a norma degli art. 376-378

CPPfed.

§§ E' ordinato il deposito della

relazione n. __________ intestata a RI 6, presso Banca JB (valutazione di Eur

4'103'804.76 al 20.5.2009), sino a concorrenza di Eur 3'203'053.– - la

rimanenza venendo dissequestrata- per un periodo di 90 giorni dalla crescita in

giudicato della presente decisione. Decorso questo termine, la relazione sarà

dissequestrata, riservata diversa decisione del procuratore pubblico a norma

degli art. 376-378 CPPfed.

11. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 900.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 1’000.-

sono posti a carico dello Stato. Non si

attribuiscono ripetibili.

12. Intimazione

a:

13. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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