17.2010.4
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21 giugno 2010Italiano28 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2010.4
Data decisione, Autorità:
21.06.2010, CCRP
Ricorso:
TF,6B_651/2010,20.06.2011
Titolo:
Infrazione alla LFStup; consapevolezza del carattere stupefacente di una sostanza. In che misura uno stupefacente è dispensato secondo l'arte medica?
Sonderdelikt (medico); divieto di doppia presa in considerazione della circostanza nella determinazione della colpa
INTENZIONE
art. 11 LSTUP
art. 20 LSTUP
Incarto n.
17.2010.4
Lugano
21 giugno 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 26 gennaio 2010 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 18 dicembre 2009 dalla Corte delle assise correzionali di __________
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con atto d’accusa 23 aprile 2008 il procuratore pubblico ha imputato
al dott. med. RI 1 un’infrazione alla Legge federale sugli stupefacenti (e
meglio, all’art. 19 cifra 1 LStup) per avere, dal mese di ottobre 1996 fino al
9 febbraio 2007, senza essere autorizzato, nella sua qualità di medico generico
con studio in proprio, procurato a __________ grandi quantità di capsule
dimagranti contenenti benzodiazepine e amfepramone 35 e 40 mg, sapendo che
quest’ultimo, non essendo abilitato all’esercizio della professione medica, non
poteva né ottenere le forniture né rivenderle al pubblico, rispettivamente
sapendo che egli le avrebbe rivendute ai suoi clienti al prezzo di fr. 600.-
per trattamento e permettendogli, così, di conseguire una grossa cifra d’affari
(per l’intero periodo, ca. fr. 590'000.-) e un guadagno considerevole (ca. fr.
450'000.-).
Secondo l’ipotesi accusatoria, il dott. RI 1 ha, in un primo tempo, prescritto, rispettivamente ordinato per telefono ad una farmacia di __________,
prodotti dimagranti confezionati in capsule contenenti le predette sostanze,
sulla base di una ricetta consegnatagli dallo stesso __________, che provvedeva
direttamente a prendere in consegna le capsule a __________. Poi, in un secondo
tempo, sulla base della medesima prescrizione, RI 1 ha ordinato le pastiglie alla farmacia __________ (che gliele recapitava a mezzo posta al domicilio)
e le ha, poi, consegnate a __________, conseguendo personalmente un illecito
profitto di ca. fr. 920.-.
Fatti
B. Dopo avere prospettato, sulla scorta dell’art. 250 CPP, all’accusato
altre configurazioni giuridiche dei fatti indicati nell’atto di accusa, il
presidente della Corte delle assise correzionali di __________, con sentenza 18
dicembre 2009, lo ha riconosciuto autore colpevole dell’ infrazione di cui all’art.
20 cifra 1 cpv. 3 LStup per avere, nella sua qualità di medico, ripetutamente –
ma in almeno 16 occasioni nel periodo maggio 2003/9 febbraio 2007 – prescritto almeno
193'660 capsule dimagranti contenenti benzodiazepine ed amfepramone 35 e 40 mg,
conseguendo con ciò un illecito profitto personale di ca. fr. 920.-. Per
contro, il primo giudice ha assolto RI 1 dall’imputazione di infrazione all’art.
19 cifra 1 LStup (e, pur se implicitamente, dall’imputazione riguardante le
prescrizioni fatte prima del 2 dicembre 2002 in quanto la relativa azione penale era prescritta; cfr. sentenza impugnata, consid. 19, pag. 27).
In applicazione della pena, il primo giudice ha
condannato RI 1 ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 400.-
ciascuna, per un totale di fr. 60'000.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni e al pagamento di tasse e spese di giustizia.
C. In data 21 dicembre 2009, RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del presidente della Corte delle assise correzionali. Nel
suo allegato motivato, presentato il 26 gennaio 2010, il ricorrente, invocando
un accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice ed un’errata
applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza
impugnata, ha chiesto la propria completa assoluzione.
D. Con osservazioni 16 febbraio 2010, il procuratore pubblico ha
postulato la reiezione del ricorso in quanto infondato.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito
di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2
consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid.
2.
; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune
prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid.
3).
2.
Il ricorrente ritiene arbitrario l’accertamento del primo giudice
riguardo la sua consapevolezza del carattere stupefacente del contenuto delle
capsule dimagranti in questione.
2.1
Accertato che, dal 1. luglio 1996, le capsule dimagranti in
questione – o meglio, l’amfepramone e il clorazepato di cui esse sono composte –
sono sottoposte alla legislazione sugli stupefacenti (sentenza impugnata,
consid. 6, pag. 15), il primo giudice non ha creduto a RI 1 che ha sostenuto di
non avere saputo che le capsule dimagranti contenevano sostanze stupefacenti. Non
gli ha creduto, dapprima, perché la modifica della LStup che ha stabilito il
carattere stupefacente delle sostanze contenute nelle pillole in questione è
stata portata a conoscenza di tutti gli operatori sanitari mediante il
bollettino dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) no. 24 del 24
giugno 1996. Poi, perché, sempre nel giugno 1996, il Farmacista cantonale ha
inviato a tutti i medici del cantone una circolare (datata 28 giugno 1996) in
cui tale modifica era stata esplicitata e – al di là delle affermazioni
dell’accusato di non avere ricevuto tale circolare – il primo giudice non ha
ravvisato motivi per cui, indipendentemente dalle modalità di tale spedizione
(invio semplice), l’accusato non avrebbe dovuto ricevere la circolare (sentenza
impugnata, consid. 15, pag. 24, consid. 23, pag. 32). Infine, perché – sempre
secondo il primo giudice – non è credibile che un professionista serio,
puntiglioso e preciso (come RI 1 è stato definito) non si aggiorni
professionalmente o non legga le circolari trasmesse dalle autorità (sentenza
impugnata, consid. 23, pag. 33).
2.2
Nel suo allegato, il ricorrente censura l’accertamento secondo cui
la circolare 28 giugno 1996 è stata trasmessa a tutti i medici del cantone
affermando che il doc. AI 14 (lettera del farmacista cantonale al procuratore
pubblico) – da cui il primo giudice ha dedotto tale circostanza – dimostra
soltanto che era nelle intenzioni del farmacista cantonale spedire a tutti i
medici la circolare ma che, in assenza di un invio raccomandato, non vi è la
prova che la stessa sia stata effettivamente spedita né che, in particolare, RI
1.
l’abbia ricevuta (ricorso, punto 4, pag. 5-6).
Sulla questione, il ricorrente ricorda, poi, come
egli – che, pure, ha ammesso altre circostanze che andavano a suo sfavore (in
particolare, di essere stato a conoscenza che nel 1987/1988 __________ non disponeva
dell’autorizzazione ad esercitare quale medico) – abbia sempre negato con
fermezza di avere ricevuto tale circolare così come con fermezza ha sempre
negato di averla vista prima dell’inizio dell’inchiesta penale e di avere
saputo che le sostanze contenute nelle capsule dimagranti soggiacessero alla
LStup (ricorso, punto 4, pag. 7 e 8).
Pertanto – conclude il ricorrente sulla questione
della sua conoscenza della circolare – l’accertamento del primo giudice è
arbitrario poiché si basa su mere congetture, gratuite e prive di riscontri
oggettivi.
Il ricorrente sostiene, poi, che agli atti non vi
è nulla che permetta di stabilire che il bollettino dell’UFSP no. 24 del 24
giugno 1996 – contenente un articolo riguardante la qualifica di stupefacenti
delle sostanze contenute nelle capsule dimagranti – gli è stato effettivamente
trasmesso, rispettivamente che egli lo ha ricevuto (ricorso, punto 4, pag. 8).
Le considerazioni sull’argomento del primo giudice – continua il ricorrente – sono
assunti del tutto ipotetici, non suffragati da riscontri oggettivi (ricorso,
punto 4, pag. 8) così come irrilevanti poiché unilaterali ed ipotetiche sono le
dichiarazioni del Farmacista cantonale (registrate nello scritto 15 maggio 2007,
doc. AI 14) secondo cui egli doveva sapere che le capsule contenevano
stupefacenti (ricorso, punto 4, pag. 9-10).
2.3
Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di
fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV
242.
consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4; 110
IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). L'esistenza di un
errore sui fatti è anch'essa una questione di fatto (DTF 125 IV 49 consid. 2d
e, da ultimo, sentenza 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008, consid. 4.5).
Sulla questione di sapere se una persona ha agito
con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la
Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del
primo giudice soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano
federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol.
I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le
pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991
pag. 94 con la nota n. 246; STF 9 aprile 2009, inc.6B_1004/2008).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I
8.
consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006,
consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare
la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei
fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario
dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice
è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità
e di giustizia. In particolare, il TF ha avuto modo di stabilire che un
accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il
proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo
e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché,
preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati
nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il
ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del
convincimento del giudice (cfr. Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in
RPS 108 (1991) pag. 309 citato in part. in STF 7 maggio 2003, inc.6P.37/2003
consid. 2.2).
2.4
Le censure di RI 1 non possono trovare accoglimento.
Il fatto che sia la circolare del farmacista
cantonale sia il bollettino dell’UFSP non siano stati inviati per raccomandata
e che, dunque, non vi è agli atti la prova dell’effettiva ricezione da parte di
RI 1 degli scritti in questione non è sufficiente, nel caso concreto, per
sostanziare una critica d’arbitrio nella misura in cui ciò non toglie carattere
indiziante alle circostanze considerate dal primo giudice e, inoltre, nella
misura in cui l’invio della circolare e del bollettino non sono stati gli unici
elementi considerati per l’accertamento della consapevolezza di RI 1 della
natura stupefacente delle componenti delle pillole procurate a __________.
Se deve essere condivisa l’osservazione del
ricorrente secondo cui l’invio di tali documenti per posta semplice a tutti i
medici del cantone non dimostra “insindacabilmente” la ricezione degli
stessi da parte di RI 1, va riconosciuto che il fatto che il Farmacista
cantonale abbia dichiarato di avere spedito la circolare sulla base delle
etichette fornite dall’Ufficio del Medico cantonale - detentore della lista di
tutti i medici esercitanti la libera professione nel cantone - e l’esistenza di
un bollettino periodico allestito da una diversa autorità – l’Ufficio federale
di sanità pubblica – e di norma da essa recapitato a tutti gli operatori
sanitari del Paese costituiscono, insieme, elementi fortemente indizianti del
fatto che l’informazione é effettivamente giunta a RI 1.
Il ricorrente non ha portato elementi atti a
negare o diminuire il valore indiziante delle due circostanze appena evocate: egli
non ha, ad esempio, invocato un suo eventuale cambiamento di indirizzo, non ha
sostenuto di non essere fra i destinatari regolari del bollettino federale in
questione né ha, per avventura, affermato che gli sia capitato in passato di
non avere ricevuto qualche numero del bollettino dell’UFSP né ha invocato
circostanze che possano, in qualche modo, far dubitare della completezza della
lista tenuta dall’Ufficio del Medico cantonale o che possano provare che, altre
volte, in passato, le circolari del Farmacista cantonale non gli sono giunte
cosi da rendere almeno verosimile la probabilità che ciò sia avvenuto anche con
la circolare in questione.
Per il valore indiziante delle circostanze di cui
s’è detto non è rilevante che, nel corso dell’interrogatorio di RI 1 del 14
maggio 2007 (verbale V 2), il farmacista cantonale si sia espresso in modo
inesatto (riferendo che la circolare proveniva dall’Ufficio del medico
cantonale mentre, in realtà, era emanata dal suo Ufficio) o con toni non
perentori (ad esempio, descrivendo come “verosimile” l’emanazione della
circolare) poiché questi fattori di incertezza sono stati superati dalla
lettera e dai documenti che il farmacista cantonale ha fatto pervenire al
ministero pubblico in seguito (doc. AI 14), così come si era espressamente
impegnato a fare a verbale (“trasmetterò al più presto al Ministero pubblico
tutte le circolari emanate al riguardo (sia cantonali che federali)”, cfr.
verbale V 2, pag. 5). I documenti in questione sono stati, poi, presentati a RI
1.
nel corso del successivo interrogatorio di data 18 giugno 2007 (doc. A e B
allegati al verbale V 4), durante il quale il farmacista cantonale ha
dichiarato di avere ricevuto le etichette per l’invio a tutti i medici del
cantone dall’Ufficio del medico cantonale, detentore dei nominativi di tutti i
medici iscritti ed abilitati all’esercizio della libera attività medica in
Ticino (cfr. verbale V 4, pag. 1).
Pertanto, è senza arbitrio che il primo giudice
ha considerato le circostanze di cui s’è detto come elementi indizianti la
consapevolezza di RI 1 della natura stupefacente dei componenti delle pillole
dimagranti.
Come già accennato, non va, poi, dimenticato che,
per accertare la consapevolezza di RI 1 sul carattere stupefacente delle
capsule dimagranti in questione, il primo giudice si è pure fondato su altre
considerazioni, rilevando in particolare come non sia credibile che un
professionista preparato – come il ricorrente si definisce – non aggiorni le
sue conoscenze e le informazioni riguardanti la sua professione (sentenza
impugnata, consid. 23, pag. 32), in particolare, in un tema delicato quale
quello degli stupefacenti.
Considerando assodato che dal 1. luglio 1996 le
sostanze in questione sono classificate fra gli stupefacenti, non è, infatti,
immaginabile che nel maggio 2003 (data delle prime forniture di pastiglie per
cui l’azione penale non é prescritta) RI 1 non fosse ancora a conoscenza del
fatto che tali sostanze erano (ormai da anni) considerate stupefacenti. Va, al
proposito, notato che il riconoscimento del carattere stupefacente di tali
sostanze si inserisce nell’ambito di un’importante modifica legislativa che ha
condotto alla sostituzione dell’allora vigente ordinanza con due nuove
normative, l’Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (OStup) e
l’Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la
fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza sui precursori,
OPrec) e che ha comportato dei cambiamenti pratici anche per l’attività dei
medici (cfr. doc. AI 14). Non può, dunque, essere considerata arbitraria la
conclusione del primo giudice secondo cui una tale importante modifica
dell’ordinamento giuridico riguardante da vicino l’attività medica non può
essere sfuggita a RI 1.
Del resto, oltre agli elementi sin qui indicati,
indiziante della consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze è il
fatto che le pastiglie venivano chieste prima in __________ e, poi, a __________
(e soltanto ad un farmacista evidentemente compiacente, in forza anche del
legame di parentela con lo stesso RI 1; cfr. sentenza impugnata, consid. 6,
pag. 15; consid. 11, pag. 20-21). Al proposito, il fatto che la composizione (estremamente
banale nella sua semplicità) del prodotto fosse stata ideata da un medico della
__________ (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 17; consid. 11, pag. 20) non
giustifica certamente la necessità di recarsi così lontano per ottenere tale preparato
(__________si recava personalmente a __________ per ritirare le capsule, cfr.
sentenza impugnata, consid. 11, pag. 20). In maniera analoga, nulla (di lecito)
può spiegare la necessità di procurarsi le capsule fuori cantone poiché non può
essere ragionevolmente preteso che esse non potessero venire fatte in Ticino
per motivi di natura tecnica.
Infine – ma questo è da solo sufficiente a
dimostrare l’assoluta inconsistenza della tesi di RI 1 – ormai da anni il
carattere stupefacente delle anfetamine è notorio non solo nella cerchia degli
addetti ai lavori, ma nella popolazione in generale. Non è, perciò, nemmeno
sostenibile che un medico non sapesse che tali sostanze cadono sotto l’influsso
della LFStup.
Alla luce di tutte queste circostanze – fortemente
indizianti della sua consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze –
si rivela a dir poco ardita la tesi ricorsuale secondo cui sarebbe arbitrario il
relativo accertamento del primo giudice.
Di conseguenza, il ricorso cade nel vuoto.
3.
Il ricorrente censura come arbitrario anche l’accertamento del
giudice di prime cure secondo cui egli sapeva che __________ non era a
beneficio dell’autorizzazione cantonale per l’esercizio della professione
medica.
3.1
Nella
sua sentenza, il giudice di prime cure ha ritenuto di dovere accertare che cosa
RI 1 sapesse dello status professionale di __________, cioè di dovere accertare
se RI 1 sapesse se __________ aveva o meno il diploma di medico e se era o meno
abilitato al libero esercizio della professione. Così dopo avere lungamente
esaminato le risultanze degli atti e le dichiarazioni – modificatesi nel tempo –
dello stesso RI 1, il primo giudice ha concluso che l’imputato sapeva – o
perlomeno doveva avere preso in considerazione – che l’amico non era abilitato
al libero esercizio della professione medica (cfr. sentenza impugnata, consid. 10,
pag. 19-20; consid. 18 pag. 25-26; consid. 23 pag. 33-36).
3.2
Quasi altrettanto lungamente, nel suo allegato il ricorrente si è
diffuso in argomentazioni volte a dimostrare, con l’arbitrarietà
dell’accertamento di cui s’è appena detto, che egli era convinto in perfetta
buona fede che __________ , non soltanto avesse il diploma di medico, ma fosse,
in ogni caso da molto prima del maggio 2003, autorizzato ad esercitare
liberamente la professione, almeno per quanto riguarda le terapie complementari.
Sostenendo, alla fine del suo lungo esposto sulla questione, di essere “una
delle vittime finite nella tela di menzogne astutamente intessuta da __________”
che è riuscito ad ingannare “con astuzia un numero considerevole di pazienti
sulle sue qualifiche professionali” così come ha pure ingannato le persone
impiegate nei diversi ospedali e istituti che lo avevano assunto in qualità di
medico e anche le autorità di controllo che sono intervenute solo nel 2007,
egli chiede l’annullamento della sentenza impugnata (ricorso, punto 5, pag. 15-17).
3.3
Deve, qui, essere precisato che RI 1 – deferito a giudizio dalla
pubblica accusa per violazione dell’art. 19 cpv. 1 LStup – è stato condannato, dopo
applicazione dell’art. 250 CPP, in forza dell’art. 20 LStup, per avere “crassamente
violato l’art. 11 LStup ordinando e successivamente dispensando a __________,
che non era suo paziente, della sostanza stupefacente contrariamente ai limiti
fissati dalla professione (art. 9 cpv. 1 LStup) e questo sia per i singoli
quantitativi consegnatigli se rapportati alle necessità di una singola persona
come era __________ (AI19 e 21, tabella 1 …) , rispettivamente perché non giustificato
né ammesso dalla scienza medica (art. 11 LStup ed art. 43 cpv. 1 OStup)”
(sentenza impugnata, consid. 24, pag. 36 e 37).
Secondo il primo giudice, infatti, non si può
ipotizzare nei confronti di RI 1 il reato di cui all’art. 19 cifra 1 LStup
poiché egli è medico abilitato all’esercizio della professione ai sensi
dell’art. 9 cpv. 1 LStup e, quindi, è legittimato a prescrivere ed ordinare
stupefacenti ai sensi degli art. 10 cpv. 1 LStup e art. 41 cpv. 1 OStup (sentenza
impugnata, consid. 24, pag. 36).
A tale impostazione giuridica questa Corte è
legata in assenza di un relativo ricorso da parte della pubblica accusa.
a. Giusta l’art. 11 LStup, i medici abilitati all’esercizio della
libera professione (art. 9 cpv. 1 LStup) sono tenuti a usare, dispensare o
prescrivere gli stupefacenti nella misura ammessa dalla scienza (cpv. 1). Lo
stesso dicasi dei dentisti per quanto concerne l’uso e la somministrazione di
stupefacenti (cpv. 2).
Per l’art. 13 LStup, i farmacisti possono
dispensare stupefacenti al pubblico soltanto dietro presentazione della ricetta
di un medico o di un veterinario.
Giusta l’art. 43 cpv. 1 OStup, i medici (e i
veterinari) possono prescrivere stupefacenti soltanto ai pazienti (o agli
animali) che hanno essi stesso visitato. Il cpv. 2 dello stesso disposto
prescrive che, per i pazienti ambulatoriali, gli stupefacenti possono essere
prescritti solamente mediante i moduli ufficiali per ricette (fornite
dall’autorità federale, art. 43 cpv. 7 OStup) che devono indicare le
generalità, la firma e il timbro del medico che ha prescritto lo stupefacente
(lett. a), le generalità del paziente (lett. b), la data di compilazione della
ricetta (lett. c), il nome dello stupefacente, il dosaggio e la forma farmaceutica
(lett. d), il quantitativo (lett. e) e le istruzioni per l’uso (lett. f). La
prescrizione di stupefacenti deve, poi, essere vistata di proprio pugno dal
medico e il documento corrispondente deve essere conservato nella cartella
medica del paziente (cpv. 3). Infine, per il cpv. 5 dell’art. 43 OStup, il
quantitativo di stupefacente prescritto non deve eccedere quanto è necessario
per un mese di cura, ritenuto che soltanto eccezionalmente, se le circostanze
lo giustificano e nel rispetto dell’art. 11 LStup, questa durata può essere
prolungata di due mesi.
Giusta l’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup chiunque,
in qualità di medico, dentista, veterinario o farmacista usa o dispensa
stupefacenti diversamente da quanto previsto negli art. 11 o 13 LStup e
chiunque, in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti
diversamente da quanto previsto nell’art. 11 LStup, è punito, se ha agito
intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena
pecuniaria. Nei casi gravi, la pena detentiva non sarà inferiore ad un anno e
ad essa potrà essere cumulata una pena pecuniaria.
Per contro, l’art. 20 cifra 2 LStup prevede che
l’autore sia punito con una multa quando ha agito per negligenza.
Vi è uso di stupefacenti quando l’autore
del reato somministra delle sostanze nel corpo del paziente senza il concorso
attivo di quest’ultimo. L’autore dispensa stupefacenti quando vi è
passaggio del potere di disposizione della sostanza ad un’altra persona (il
concetto è più ampio di quanto previsto all’art. 19 cifra 1 LStup). Infine,
l’autore prescrive stupefacenti quanto dà al farmacista l’istruzione
personale scritta di consegnare una precisa sostanza stupefacente ad una determinata
persona (Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittel- gesetzes [Art.
19-28 BetmG], 2a ed., Berna 2007, ad art. 20 LStup n. 10 e ad art. 19 LStup n.
72).
Per realizzare il reato, l’autore deve agire in
violazione degli art. 11 o 13 LStup: i presupposti applicativi dell’art. 20
LStup sono, quindi, dati unicamente se la prescrizione della sostanza non è giustificata
dal profilo medico oppure, quand’anche la prescrizione fosse conforme alla
scienza medica (cioè, adeguata e necessaria alla cura della patologia o alla
presa a carico del paziente), quando di tale sostanza vengono prescritte dosi
maggiori del dovuto (cfr. sentenza CCRP del 15 febbraio 1978, in Rep. 1980, pag. 185).
b. In concreto, nonostante il primo giudice si sia diffusamente
pronunciato sulla questione della consapevolezza di RI 1 in merito allo status professionale di __________ ed abbia da tali sue considerazioni
sull’argomento dedotto che il ricorrente ha agito per dolo eventuale, deve
essere rilevato che, per l’applicazione dell’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup, tale
circostanza (cioè, quel che il condannato sapeva di __________ ) è totalmente irrilevante.
Infatti, l’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup sarebbe
applicabile all’attività di RI 1 descritta nell’atto di accusa non soltanto
nell’ipotesi in cui egli fosse stato convinto a torto che __________ era un
medico abilitato ad esercitare la libera professione ma anche se,
effettivamente, __________ avesse avuto tale qualifica e tale autorizzazione.
La prescrizione a __________ di pillole
dimagranti contenenti sostanze stupefacenti sarebbe stata conforme all’art. 11
LStup – e, quindi, non rilevante dal profilo penale – unicamente se
quest’ultimo fosse stato un paziente di RI 1 e (cumulativamente) se la
prescrizione di tali capsule (così come la quantità prescritta) fosse stata
indicata dall’arte medica per la cura di sue accertate patologie.
Nel caso in questione, è pacifico che RI 1 non ha
prescritto le pastiglie a __________ a fini terapeutici. Al di là del fatto
che ancora ha da essere dimostrato che la somministrazione delle sostanze in
questione è scientificamente riconosciuta quale terapia per la cura di
patologie legate all’obesità (cosa di cui questa Corte dubita), al di là del
fatto che non risulta né che __________ fosse paziente di RI 1 né che egli
egli soffrisse di obesità patologiche e, infine, al di là del fatto che è stata
prescritta una quantità di capsule manifestamente sproporzionata per la cura di
un singolo paziente (circa 990 trattamenti completi; cfr. sentenza impugnata,
consid. 14, pag. 23), le prescrizioni di RI 1 non erano conformi all’art. 11 LStup
poiché, per sua stessa ammissione, RI 1 sapeva che le pastiglie che egli
prescriveva erano destinate a terze persone del cui stato di salute e delle cui
necessità terapeutiche egli nulla sapeva.
L’attività svolta da RI 1 per __________ ha,
pertanto, più le caratteristiche di quella di un “fornitore/intermediario” di
stupefacenti che non di quella di un medico. Una simile attività è – anche
quando avviene a beneficio di un collega medico autorizzato al libero esercizio
della professione – manifestamente contraria all’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup.
Pertanto, in concreto, è del tutto superfluo
determinare che cosa RI 1 sapesse dello status professionale di __________ .
Prescrivendo a nome di __________ delle capsule
contenenti sostanze stupefacenti sapendo che esse erano destinate a terzi a lui
sconosciuti (cui __________ le avrebbe rivendute), il ricorrente ha adempiuto
tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 20 cifra 1 cpv. 3
LStup.
Si osserva qui – a titolo abbondanziale ritenuto
l’art. 295 CPP – che egli si è evidentemente reso autore colpevole di questo
reato per dolo diretto e non per dolo eventuale così come ritenuto dal primo
giudice.
Su questo punto il gravame è, perciò, destinato
all’insuccesso e la decisione del primo giudice di riconoscere RI 1 autore
colpevole di infrazione agli art. 11 e 20 LStup merita conferma senza che
questa Corte si debba pronunciare sull’accertamento di quanto egli sapeva di __________
.
Nemmeno è necessario che questa Corte si pronunci
su tale questione nell’ottica del giudizio sulla censura relativa alla commisurazione
della pena ritenuto che il primo giudice, valutando la colpa di RI 1, non ha
minimamente considerato quanto da lui accertato sulla questione.
4.
Il ricorrente sostiene, infine, che la sentenza impugnata viola
crassamente il diritto sostanziale poiché, nella determinazione della pena, il
primo giudice ha preso in considerazione come circostanza aggravante il fatto
che egli è un medico (ricorso, punto 6, pag. 27).
4.1
Dopo avere ricordato le norme applicabili alla commisurazione della
pena, il primo giudice ha indicato di avere tenuto in considerazione, quali
elementi aggravanti, oltre la ripetitività dell’agire illecito e il consistente
numero di pastiglie prescritte in un lungo lasso di tempo, il fatto che l’accusato
è medico, cioè è una persona che più di altre appartenenti a diverse categorie
professionali “dovrebbe essere di cristallino esempio per l’intera
collettività per la sua onorabilità e rispetto delle leggi, soprattutto mediche”.
A suo favore – dunque, quali circostanze
attenuanti la sua colpa – il primo giudice ha, poi, considerato
l’incensuratezza, il fatto che ha agito per dolo eventuale e, infine, che egli
ha agito, non per desiderio di arricchirsi, ma perché spinto “dalla sua
decennale amicizia con __________ ”.
Tutto questo considerato, il primo giudice ha
inflitto a RI 1 la pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di fr. 400.-
cadauna (per un complessivo di fr. 60.000), sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 40).
4.2
Nel suo allegato ricorsuale, RI 1 rimprovera al primo giudice di
essere caduto in errore considerando che il suo status di medico costituisca
un’aggravante in relazione alla condanna giusta l’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup
che istituisce un delitto speciale, che solo medici e veterinari possono
commettere (ricorso, punto 6, pag. 27-28). Sostenendo che la medesima
circostanza non può essere presa in considerazione sia come elemento
costitutivo dell’infrazione sia come aggravante, il ricorrente chiede l’annullamento
della sentenza impugnata (ricorso, punto 6, pag. 28).
4.3
Come visto sopra, il primo giudice ha considerato il ruolo
professionale di RI 1 come una circostanza aggravante la sua colpa. A torto.
Come già evocato, autore del reato di cui all’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup può
essere solo un medico, un dentista
o un farmacista (Albrecht, op. cit., ad
art. 20 LStup n. 9 e rif.).
Su questo punto, il ricorso merita pertanto
accoglimento: così come il divieto della doppia presa in considerazione
impedisce
di considerare le circostanze che portano a
elevare o a
diminuire il quadro della pena come elementi
aggravanti o attenuanti nel quadro modificato della pena (cfr. Trechsel et al.,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 47 n. 27),
anche nella commissione di un Sonderdelikt – ovvero di un reato la cui
commissione presuppone l’appartenenza ad una determinata categoria (in casu, professionale)
– tale circostanza non può essere nuovamente (“doppiamente”) presa in
considerazione come aggravante nell’ambito della commisurazione della pena (cfr.
sentenza CCRP del 13 aprile 2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3.b; STF del 4 marzo 2010, inc.6B_21/2010, consid. 7.4;
STF del 6 giugno 2007, inc.6S.44/2007, consid. 4.3.2 e
riferimenti). Nel caso concreto, dunque, la colpa del dott. RI 1 non può essere
giudicata più severamente per il fatto che egli é medico: se egli non lo fosse,
infatti, non avrebbe potuto rendersi autore colpevole dell’infrazione di cui all’art.
20.
cifra 1 cpv. 3 LStup.
Pertanto – ritenuto, peraltro, che, in assenza di
una relativa impugnazione, non può essere considerato che in prima sede è stato
a torto ritenuto quale circostanza attenuante che egli ha agito per dolo
soltanto eventuale (art. 295 CPP) – occorre procedere ad un aggiustamento verso
il basso della pena inflitta a RI 1 che viene ridotta a 120 aliquote
giornaliere.
Per il resto, la sentenza impugnata viene
confermata.
5.
Dato l'esito del giudizio, gli oneri
processuali sono posti a carico del ricorrente per ¾ e per il resto allo Stato,
che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 600.- per ripetibili ridotte
(art. 15 cpv. 1 e 2 combinato con gli art. 9 cpv. 1, 4 e 6 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il
dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è riformato come segue:
“ 3. Di conseguenza, RI 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr 48.000.-
(quarantottomila) corrispondenti a 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr.
400.- (quattrocento) cadauna.”
Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti per ¾ a carico del ricorrente e per ¼ a
carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per ripetibili
ridotte.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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