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Decisione

17.2010.4

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

21 giugno 2010Italiano28 min

Source ti.ch

Fatti

B. Dopo avere prospettato, sulla scorta dell’art. 250 CPP, all’accusato

altre configurazioni giuridiche dei fatti indicati nell’atto di accusa, il

presidente della Corte delle assise correzionali di __________, con sentenza 18

dicembre 2009, lo ha riconosciuto autore colpevole dell’ infrazione di cui all’art.

20 cifra 1 cpv. 3 LStup per avere, nella sua qualità di medico, ripetutamente –

ma in almeno 16 occasioni nel periodo maggio 2003/9 febbraio 2007 – prescritto almeno

193'660 capsule dimagranti contenenti benzodiazepine ed amfepramone 35 e 40 mg,

conseguendo con ciò un illecito profitto personale di ca. fr. 920.-. Per

contro, il primo giudice ha assolto RI 1 dall’imputazione di infrazione all’art.

19 cifra 1 LStup (e, pur se implicitamente, dall’imputazione riguardante le

prescrizioni fatte prima del 2 dicembre 2002 in quanto la relativa azione penale era prescritta; cfr. sentenza impugnata, consid. 19, pag. 27).

In applicazione della pena, il primo giudice ha

condannato RI 1 ad una pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere da fr. 400.-

ciascuna, per un totale di fr. 60'000.-, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni e al pagamento di tasse e spese di giustizia.

C. In data 21 dicembre 2009, RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del presidente della Corte delle assise correzionali. Nel

suo allegato motivato, presentato il 26 gennaio 2010, il ricorrente, invocando

un accertamento arbitrario dei fatti da parte del primo giudice ed un’errata

applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza

impugnata, ha chiesto la propria completa assoluzione.

D. Con osservazioni 16 febbraio 2010, il procuratore pubblico ha

postulato la reiezione del ricorso in quanto infondato.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto

(art. 288 lett. a e b CPP) ritenuto che l’accertamento dei fatti e la

valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito

di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2

consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid.

2.

; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune

prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid.

3).

2.

Il ricorrente ritiene arbitrario l’accertamento del primo giudice

riguardo la sua consapevolezza del carattere stupefacente del contenuto delle

capsule dimagranti in questione.

2.1

Accertato che, dal 1. luglio 1996, le capsule dimagranti in

questione – o meglio, l’amfepramone e il clorazepato di cui esse sono composte –

sono sottoposte alla legislazione sugli stupefacenti (sentenza impugnata,

consid. 6, pag. 15), il primo giudice non ha creduto a RI 1 che ha sostenuto di

non avere saputo che le capsule dimagranti contenevano sostanze stupefacenti. Non

gli ha creduto, dapprima, perché la modifica della LStup che ha stabilito il

carattere stupefacente delle sostanze contenute nelle pillole in questione è

stata portata a conoscenza di tutti gli operatori sanitari mediante il

bollettino dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP) no. 24 del 24

giugno 1996. Poi, perché, sempre nel giugno 1996, il Farmacista cantonale ha

inviato a tutti i medici del cantone una circolare (datata 28 giugno 1996) in

cui tale modifica era stata esplicitata e – al di là delle affermazioni

dell’accusato di non avere ricevuto tale circolare – il primo giudice non ha

ravvisato motivi per cui, indipendentemente dalle modalità di tale spedizione

(invio semplice), l’accusato non avrebbe dovuto ricevere la circolare (sentenza

impugnata, consid. 15, pag. 24, consid. 23, pag. 32). Infine, perché – sempre

secondo il primo giudice – non è credibile che un professionista serio,

puntiglioso e preciso (come RI 1 è stato definito) non si aggiorni

professionalmente o non legga le circolari trasmesse dalle autorità (sentenza

impugnata, consid. 23, pag. 33).

2.2

Nel suo allegato, il ricorrente censura l’accertamento secondo cui

la circolare 28 giugno 1996 è stata trasmessa a tutti i medici del cantone

affermando che il doc. AI 14 (lettera del farmacista cantonale al procuratore

pubblico) – da cui il primo giudice ha dedotto tale circostanza – dimostra

soltanto che era nelle intenzioni del farmacista cantonale spedire a tutti i

medici la circolare ma che, in assenza di un invio raccomandato, non vi è la

prova che la stessa sia stata effettivamente spedita né che, in particolare, RI

1.

l’abbia ricevuta (ricorso, punto 4, pag. 5-6).

Sulla questione, il ricorrente ricorda, poi, come

egli – che, pure, ha ammesso altre circostanze che andavano a suo sfavore (in

particolare, di essere stato a conoscenza che nel 1987/1988 __________ non disponeva

dell’autorizzazione ad esercitare quale medico) – abbia sempre negato con

fermezza di avere ricevuto tale circolare così come con fermezza ha sempre

negato di averla vista prima dell’inizio dell’inchiesta penale e di avere

saputo che le sostanze contenute nelle capsule dimagranti soggiacessero alla

LStup (ricorso, punto 4, pag. 7 e 8).

Pertanto – conclude il ricorrente sulla questione

della sua conoscenza della circolare – l’accertamento del primo giudice è

arbitrario poiché si basa su mere congetture, gratuite e prive di riscontri

oggettivi.

Il ricorrente sostiene, poi, che agli atti non vi

è nulla che permetta di stabilire che il bollettino dell’UFSP no. 24 del 24

giugno 1996 – contenente un articolo riguardante la qualifica di stupefacenti

delle sostanze contenute nelle capsule dimagranti – gli è stato effettivamente

trasmesso, rispettivamente che egli lo ha ricevuto (ricorso, punto 4, pag. 8).

Le considerazioni sull’argomento del primo giudice – continua il ricorrente – sono

assunti del tutto ipotetici, non suffragati da riscontri oggettivi (ricorso,

punto 4, pag. 8) così come irrilevanti poiché unilaterali ed ipotetiche sono le

dichiarazioni del Farmacista cantonale (registrate nello scritto 15 maggio 2007,

doc. AI 14) secondo cui egli doveva sapere che le capsule contenevano

stupefacenti (ricorso, punto 4, pag. 9-10).

2.3

Quanto l’autore di un reato sa, vuole o accetta è una questione di

fatto (DTF 128 I 177 consid. 2.2 pag. 183, 128 IV 53 consid. 3a pag. 63, 125 IV

242.

consid. 3c pag. 252, 119 IV 1 consid. 5a pag. 3; 118 IV 167 consid. 4; 110

IV 20 consid. 2 pag. 22, 74 consid. 1c pag. 77 con rinvii). L'esistenza di un

errore sui fatti è anch'essa una questione di fatto (DTF 125 IV 49 consid. 2d

e, da ultimo, sentenza 6B_477/2007 del 17 dicembre 2008, consid. 4.5).

Sulla questione di sapere se una persona ha agito

con volontà e consapevolezza o ha consentito all'evento delittuoso, quindi, la

Corte di cassazione e di revisione penale può rivedere gli accertamenti del

primo giudice soltanto sotto l’angolo dell’arbitrio (per analogia, sul piano

federale: Wiprächtiger in: Geiser/Münch, Prozessieren vor Bundesgericht, vol.

I, 2ª edizione, pag. 226 n. 6.99 con i richiami alla nota 182; Corboz, Le

pourvoi en nullité à la Cour de cassation du Tribunal fédéral, in: SJ 113/1991

pag. 94 con la nota n. 246; STF 9 aprile 2009, inc.6B_1004/2008).

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione

delle prove, il giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I

8.

consid. 2.1; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006,

consid. 3.4.1) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare

la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’, invece, necessario

dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice

è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità

e di giustizia. In particolare, il TF ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove certe, il giudice può fondare il

proprio convincimento su una serie di indizi valutati in modo logico, obiettivo

e coerente. Se, per definizione, un indizio da solo non può bastare poiché,

preso a sé stante, può essere interpretato in più modi, più elementi valutati

nel loro complesso e in modo rigoroso possono condurre ad escludere il

ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un valido fondamento del

convincimento del giudice (cfr. Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in

RPS 108 (1991) pag. 309 citato in part. in STF 7 maggio 2003, inc.6P.37/2003

consid. 2.2).

2.4

Le censure di RI 1 non possono trovare accoglimento.

Il fatto che sia la circolare del farmacista

cantonale sia il bollettino dell’UFSP non siano stati inviati per raccomandata

e che, dunque, non vi è agli atti la prova dell’effettiva ricezione da parte di

RI 1 degli scritti in questione non è sufficiente, nel caso concreto, per

sostanziare una critica d’arbitrio nella misura in cui ciò non toglie carattere

indiziante alle circostanze considerate dal primo giudice e, inoltre, nella

misura in cui l’invio della circolare e del bollettino non sono stati gli unici

elementi considerati per l’accertamento della consapevolezza di RI 1 della

natura stupefacente delle componenti delle pillole procurate a __________.

Se deve essere condivisa l’osservazione del

ricorrente secondo cui l’invio di tali documenti per posta semplice a tutti i

medici del cantone non dimostra “insindacabilmente” la ricezione degli

stessi da parte di RI 1, va riconosciuto che il fatto che il Farmacista

cantonale abbia dichiarato di avere spedito la circolare sulla base delle

etichette fornite dall’Ufficio del Medico cantonale - detentore della lista di

tutti i medici esercitanti la libera professione nel cantone - e l’esistenza di

un bollettino periodico allestito da una diversa autorità – l’Ufficio federale

di sanità pubblica – e di norma da essa recapitato a tutti gli operatori

sanitari del Paese costituiscono, insieme, elementi fortemente indizianti del

fatto che l’informazione é effettivamente giunta a RI 1.

Il ricorrente non ha portato elementi atti a

negare o diminuire il valore indiziante delle due circostanze appena evocate: egli

non ha, ad esempio, invocato un suo eventuale cambiamento di indirizzo, non ha

sostenuto di non essere fra i destinatari regolari del bollettino federale in

questione né ha, per avventura, affermato che gli sia capitato in passato di

non avere ricevuto qualche numero del bollettino dell’UFSP né ha invocato

circostanze che possano, in qualche modo, far dubitare della completezza della

lista tenuta dall’Ufficio del Medico cantonale o che possano provare che, altre

volte, in passato, le circolari del Farmacista cantonale non gli sono giunte

cosi da rendere almeno verosimile la probabilità che ciò sia avvenuto anche con

la circolare in questione.

Per il valore indiziante delle circostanze di cui

s’è detto non è rilevante che, nel corso dell’interrogatorio di RI 1 del 14

maggio 2007 (verbale V 2), il farmacista cantonale si sia espresso in modo

inesatto (riferendo che la circolare proveniva dall’Ufficio del medico

cantonale mentre, in realtà, era emanata dal suo Ufficio) o con toni non

perentori (ad esempio, descrivendo come “verosimile” l’emanazione della

circolare) poiché questi fattori di incertezza sono stati superati dalla

lettera e dai documenti che il farmacista cantonale ha fatto pervenire al

ministero pubblico in seguito (doc. AI 14), così come si era espressamente

impegnato a fare a verbale (“trasmetterò al più presto al Ministero pubblico

tutte le circolari emanate al riguardo (sia cantonali che federali)”, cfr.

verbale V 2, pag. 5). I documenti in questione sono stati, poi, presentati a RI

1.

nel corso del successivo interrogatorio di data 18 giugno 2007 (doc. A e B

allegati al verbale V 4), durante il quale il farmacista cantonale ha

dichiarato di avere ricevuto le etichette per l’invio a tutti i medici del

cantone dall’Ufficio del medico cantonale, detentore dei nominativi di tutti i

medici iscritti ed abilitati all’esercizio della libera attività medica in

Ticino (cfr. verbale V 4, pag. 1).

Pertanto, è senza arbitrio che il primo giudice

ha considerato le circostanze di cui s’è detto come elementi indizianti la

consapevolezza di RI 1 della natura stupefacente dei componenti delle pillole

dimagranti.

Come già accennato, non va, poi, dimenticato che,

per accertare la consapevolezza di RI 1 sul carattere stupefacente delle

capsule dimagranti in questione, il primo giudice si è pure fondato su altre

considerazioni, rilevando in particolare come non sia credibile che un

professionista preparato – come il ricorrente si definisce – non aggiorni le

sue conoscenze e le informazioni riguardanti la sua professione (sentenza

impugnata, consid. 23, pag. 32), in particolare, in un tema delicato quale

quello degli stupefacenti.

Considerando assodato che dal 1. luglio 1996 le

sostanze in questione sono classificate fra gli stupefacenti, non è, infatti,

immaginabile che nel maggio 2003 (data delle prime forniture di pastiglie per

cui l’azione penale non é prescritta) RI 1 non fosse ancora a conoscenza del

fatto che tali sostanze erano (ormai da anni) considerate stupefacenti. Va, al

proposito, notato che il riconoscimento del carattere stupefacente di tali

sostanze si inserisce nell’ambito di un’importante modifica legislativa che ha

condotto alla sostituzione dell’allora vigente ordinanza con due nuove

normative, l’Ordinanza sugli stupefacenti e le sostanze psicotrope (OStup) e

l’Ordinanza sui precursori e altre sostanze chimiche utilizzate per la

fabbricazione di stupefacenti e sostanze psicotrope (Ordinanza sui precursori,

OPrec) e che ha comportato dei cambiamenti pratici anche per l’attività dei

medici (cfr. doc. AI 14). Non può, dunque, essere considerata arbitraria la

conclusione del primo giudice secondo cui una tale importante modifica

dell’ordinamento giuridico riguardante da vicino l’attività medica non può

essere sfuggita a RI 1.

Del resto, oltre agli elementi sin qui indicati,

indiziante della consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze è il

fatto che le pastiglie venivano chieste prima in __________ e, poi, a __________

(e soltanto ad un farmacista evidentemente compiacente, in forza anche del

legame di parentela con lo stesso RI 1; cfr. sentenza impugnata, consid. 6,

pag. 15; consid. 11, pag. 20-21). Al proposito, il fatto che la composizione (estremamente

banale nella sua semplicità) del prodotto fosse stata ideata da un medico della

__________ (sentenza impugnata, consid. 7, pag. 17; consid. 11, pag. 20) non

giustifica certamente la necessità di recarsi così lontano per ottenere tale preparato

(__________si recava personalmente a __________ per ritirare le capsule, cfr.

sentenza impugnata, consid. 11, pag. 20). In maniera analoga, nulla (di lecito)

può spiegare la necessità di procurarsi le capsule fuori cantone poiché non può

essere ragionevolmente preteso che esse non potessero venire fatte in Ticino

per motivi di natura tecnica.

Infine – ma questo è da solo sufficiente a

dimostrare l’assoluta inconsistenza della tesi di RI 1 – ormai da anni il

carattere stupefacente delle anfetamine è notorio non solo nella cerchia degli

addetti ai lavori, ma nella popolazione in generale. Non è, perciò, nemmeno

sostenibile che un medico non sapesse che tali sostanze cadono sotto l’influsso

della LFStup.

Alla luce di tutte queste circostanze – fortemente

indizianti della sua consapevolezza del carattere stupefacente delle sostanze –

si rivela a dir poco ardita la tesi ricorsuale secondo cui sarebbe arbitrario il

relativo accertamento del primo giudice.

Di conseguenza, il ricorso cade nel vuoto.

3.

Il ricorrente censura come arbitrario anche l’accertamento del

giudice di prime cure secondo cui egli sapeva che __________ non era a

beneficio dell’autorizzazione cantonale per l’esercizio della professione

medica.

3.1

Nella

sua sentenza, il giudice di prime cure ha ritenuto di dovere accertare che cosa

RI 1 sapesse dello status professionale di __________, cioè di dovere accertare

se RI 1 sapesse se __________ aveva o meno il diploma di medico e se era o meno

abilitato al libero esercizio della professione. Così dopo avere lungamente

esaminato le risultanze degli atti e le dichiarazioni – modificatesi nel tempo –

dello stesso RI 1, il primo giudice ha concluso che l’imputato sapeva – o

perlomeno doveva avere preso in considerazione – che l’amico non era abilitato

al libero esercizio della professione medica (cfr. sentenza impugnata, consid. 10,

pag. 19-20; consid. 18 pag. 25-26; consid. 23 pag. 33-36).

3.2

Quasi altrettanto lungamente, nel suo allegato il ricorrente si è

diffuso in argomentazioni volte a dimostrare, con l’arbitrarietà

dell’accertamento di cui s’è appena detto, che egli era convinto in perfetta

buona fede che __________ , non soltanto avesse il diploma di medico, ma fosse,

in ogni caso da molto prima del maggio 2003, autorizzato ad esercitare

liberamente la professione, almeno per quanto riguarda le terapie complementari.

Sostenendo, alla fine del suo lungo esposto sulla questione, di essere “una

delle vittime finite nella tela di menzogne astutamente intessuta da __________”

che è riuscito ad ingannare “con astuzia un numero considerevole di pazienti

sulle sue qualifiche professionali” così come ha pure ingannato le persone

impiegate nei diversi ospedali e istituti che lo avevano assunto in qualità di

medico e anche le autorità di controllo che sono intervenute solo nel 2007,

egli chiede l’annullamento della sentenza impugnata (ricorso, punto 5, pag. 15-17).

3.3

Deve, qui, essere precisato che RI 1 – deferito a giudizio dalla

pubblica accusa per violazione dell’art. 19 cpv. 1 LStup – è stato condannato, dopo

applicazione dell’art. 250 CPP, in forza dell’art. 20 LStup, per avere “crassamente

violato l’art. 11 LStup ordinando e successivamente dispensando a __________,

che non era suo paziente, della sostanza stupefacente contrariamente ai limiti

fissati dalla professione (art. 9 cpv. 1 LStup) e questo sia per i singoli

quantitativi consegnatigli se rapportati alle necessità di una singola persona

come era __________ (AI19 e 21, tabella 1 …) , rispettivamente perché non giustificato

né ammesso dalla scienza medica (art. 11 LStup ed art. 43 cpv. 1 OStup)”

(sentenza impugnata, consid. 24, pag. 36 e 37).

Secondo il primo giudice, infatti, non si può

ipotizzare nei confronti di RI 1 il reato di cui all’art. 19 cifra 1 LStup

poiché egli è medico abilitato all’esercizio della professione ai sensi

dell’art. 9 cpv. 1 LStup e, quindi, è legittimato a prescrivere ed ordinare

stupefacenti ai sensi degli art. 10 cpv. 1 LStup e art. 41 cpv. 1 OStup (sentenza

impugnata, consid. 24, pag. 36).

A tale impostazione giuridica questa Corte è

legata in assenza di un relativo ricorso da parte della pubblica accusa.

a. Giusta l’art. 11 LStup, i medici abilitati all’esercizio della

libera professione (art. 9 cpv. 1 LStup) sono tenuti a usare, dispensare o

prescrivere gli stupefacenti nella misura ammessa dalla scienza (cpv. 1). Lo

stesso dicasi dei dentisti per quanto concerne l’uso e la somministrazione di

stupefacenti (cpv. 2).

Per l’art. 13 LStup, i farmacisti possono

dispensare stupefacenti al pubblico soltanto dietro presentazione della ricetta

di un medico o di un veterinario.

Giusta l’art. 43 cpv. 1 OStup, i medici (e i

veterinari) possono prescrivere stupefacenti soltanto ai pazienti (o agli

animali) che hanno essi stesso visitato. Il cpv. 2 dello stesso disposto

prescrive che, per i pazienti ambulatoriali, gli stupefacenti possono essere

prescritti solamente mediante i moduli ufficiali per ricette (fornite

dall’autorità federale, art. 43 cpv. 7 OStup) che devono indicare le

generalità, la firma e il timbro del medico che ha prescritto lo stupefacente

(lett. a), le generalità del paziente (lett. b), la data di compilazione della

ricetta (lett. c), il nome dello stupefacente, il dosaggio e la forma farmaceutica

(lett. d), il quantitativo (lett. e) e le istruzioni per l’uso (lett. f). La

prescrizione di stupefacenti deve, poi, essere vistata di proprio pugno dal

medico e il documento corrispondente deve essere conservato nella cartella

medica del paziente (cpv. 3). Infine, per il cpv. 5 dell’art. 43 OStup, il

quantitativo di stupefacente prescritto non deve eccedere quanto è necessario

per un mese di cura, ritenuto che soltanto eccezionalmente, se le circostanze

lo giustificano e nel rispetto dell’art. 11 LStup, questa durata può essere

prolungata di due mesi.

Giusta l’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup chiunque,

in qualità di medico, dentista, veterinario o farmacista usa o dispensa

stupefacenti diversamente da quanto previsto negli art. 11 o 13 LStup e

chiunque, in qualità di medico o veterinario, prescrive stupefacenti

diversamente da quanto previsto nell’art. 11 LStup, è punito, se ha agito

intenzionalmente, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria. Nei casi gravi, la pena detentiva non sarà inferiore ad un anno e

ad essa potrà essere cumulata una pena pecuniaria.

Per contro, l’art. 20 cifra 2 LStup prevede che

l’autore sia punito con una multa quando ha agito per negligenza.

Vi è uso di stupefacenti quando l’autore

del reato somministra delle sostanze nel corpo del paziente senza il concorso

attivo di quest’ultimo. L’autore dispensa stupefacenti quando vi è

passaggio del potere di disposizione della sostanza ad un’altra persona (il

concetto è più ampio di quanto previsto all’art. 19 cifra 1 LStup). Infine,

l’autore prescrive stupefacenti quanto dà al farmacista l’istruzione

personale scritta di consegnare una precisa sostanza stupefacente ad una determinata

persona (Albrecht, Die Strafbestimmungen des Betäubungsmittel- gesetzes [Art.

19-28 BetmG], 2a ed., Berna 2007, ad art. 20 LStup n. 10 e ad art. 19 LStup n.

72).

Per realizzare il reato, l’autore deve agire in

violazione degli art. 11 o 13 LStup: i presupposti applicativi dell’art. 20

LStup sono, quindi, dati unicamente se la prescrizione della sostanza non è giustificata

dal profilo medico oppure, quand’anche la prescrizione fosse conforme alla

scienza medica (cioè, adeguata e necessaria alla cura della patologia o alla

presa a carico del paziente), quando di tale sostanza vengono prescritte dosi

maggiori del dovuto (cfr. sentenza CCRP del 15 febbraio 1978, in Rep. 1980, pag. 185).

b. In concreto, nonostante il primo giudice si sia diffusamente

pronunciato sulla questione della consapevolezza di RI 1 in merito allo status professionale di __________ ed abbia da tali sue considerazioni

sull’argomento dedotto che il ricorrente ha agito per dolo eventuale, deve

essere rilevato che, per l’applicazione dell’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup, tale

circostanza (cioè, quel che il condannato sapeva di __________ ) è totalmente irrilevante.

Infatti, l’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup sarebbe

applicabile all’attività di RI 1 descritta nell’atto di accusa non soltanto

nell’ipotesi in cui egli fosse stato convinto a torto che __________ era un

medico abilitato ad esercitare la libera professione ma anche se,

effettivamente, __________ avesse avuto tale qualifica e tale autorizzazione.

La prescrizione a __________ di pillole

dimagranti contenenti sostanze stupefacenti sarebbe stata conforme all’art. 11

LStup – e, quindi, non rilevante dal profilo penale – unicamente se

quest’ultimo fosse stato un paziente di RI 1 e (cumulativamente) se la

prescrizione di tali capsule (così come la quantità prescritta) fosse stata

indicata dall’arte medica per la cura di sue accertate patologie.

Nel caso in questione, è pacifico che RI 1 non ha

prescritto le pastiglie a __________ a fini terapeutici. Al di là del fatto

che ancora ha da essere dimostrato che la somministrazione delle sostanze in

questione è scientificamente riconosciuta quale terapia per la cura di

patologie legate all’obesità (cosa di cui questa Corte dubita), al di là del

fatto che non risulta né che __________ fosse paziente di RI 1 né che egli

egli soffrisse di obesità patologiche e, infine, al di là del fatto che è stata

prescritta una quantità di capsule manifestamente sproporzionata per la cura di

un singolo paziente (circa 990 trattamenti completi; cfr. sentenza impugnata,

consid. 14, pag. 23), le prescrizioni di RI 1 non erano conformi all’art. 11 LStup

poiché, per sua stessa ammissione, RI 1 sapeva che le pastiglie che egli

prescriveva erano destinate a terze persone del cui stato di salute e delle cui

necessità terapeutiche egli nulla sapeva.

L’attività svolta da RI 1 per __________ ha,

pertanto, più le caratteristiche di quella di un “fornitore/intermediario” di

stupefacenti che non di quella di un medico. Una simile attività è – anche

quando avviene a beneficio di un collega medico autorizzato al libero esercizio

della professione – manifestamente contraria all’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup.

Pertanto, in concreto, è del tutto superfluo

determinare che cosa RI 1 sapesse dello status professionale di __________ .

Prescrivendo a nome di __________ delle capsule

contenenti sostanze stupefacenti sapendo che esse erano destinate a terzi a lui

sconosciuti (cui __________ le avrebbe rivendute), il ricorrente ha adempiuto

tutti gli elementi costitutivi del reato di cui all’art. 20 cifra 1 cpv. 3

LStup.

Si osserva qui – a titolo abbondanziale ritenuto

l’art. 295 CPP – che egli si è evidentemente reso autore colpevole di questo

reato per dolo diretto e non per dolo eventuale così come ritenuto dal primo

giudice.

Su questo punto il gravame è, perciò, destinato

all’insuccesso e la decisione del primo giudice di riconoscere RI 1 autore

colpevole di infrazione agli art. 11 e 20 LStup merita conferma senza che

questa Corte si debba pronunciare sull’accertamento di quanto egli sapeva di __________

.

Nemmeno è necessario che questa Corte si pronunci

su tale questione nell’ottica del giudizio sulla censura relativa alla commisurazione

della pena ritenuto che il primo giudice, valutando la colpa di RI 1, non ha

minimamente considerato quanto da lui accertato sulla questione.

4.

Il ricorrente sostiene, infine, che la sentenza impugnata viola

crassamente il diritto sostanziale poiché, nella determinazione della pena, il

primo giudice ha preso in considerazione come circostanza aggravante il fatto

che egli è un medico (ricorso, punto 6, pag. 27).

4.1

Dopo avere ricordato le norme applicabili alla commisurazione della

pena, il primo giudice ha indicato di avere tenuto in considerazione, quali

elementi aggravanti, oltre la ripetitività dell’agire illecito e il consistente

numero di pastiglie prescritte in un lungo lasso di tempo, il fatto che l’accusato

è medico, cioè è una persona che più di altre appartenenti a diverse categorie

professionali “dovrebbe essere di cristallino esempio per l’intera

collettività per la sua onorabilità e rispetto delle leggi, soprattutto mediche”.

A suo favore – dunque, quali circostanze

attenuanti la sua colpa – il primo giudice ha, poi, considerato

l’incensuratezza, il fatto che ha agito per dolo eventuale e, infine, che egli

ha agito, non per desiderio di arricchirsi, ma perché spinto “dalla sua

decennale amicizia con __________ ”.

Tutto questo considerato, il primo giudice ha

inflitto a RI 1 la pena pecuniaria di 150 aliquote giornaliere di fr. 400.-

cadauna (per un complessivo di fr. 60.000), sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni (sentenza impugnata, consid. 28, pag. 40).

4.2

Nel suo allegato ricorsuale, RI 1 rimprovera al primo giudice di

essere caduto in errore considerando che il suo status di medico costituisca

un’aggravante in relazione alla condanna giusta l’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup

che istituisce un delitto speciale, che solo medici e veterinari possono

commettere (ricorso, punto 6, pag. 27-28). Sostenendo che la medesima

circostanza non può essere presa in considerazione sia come elemento

costitutivo dell’infrazione sia come aggravante, il ricorrente chiede l’annullamento

della sentenza impugnata (ricorso, punto 6, pag. 28).

4.3

Come visto sopra, il primo giudice ha considerato il ruolo

professionale di RI 1 come una circostanza aggravante la sua colpa. A torto.

Come già evocato, autore del reato di cui all’art. 20 cifra 1 cpv. 3 LStup può

essere solo un medico, un dentista

o un farmacista (Albrecht, op. cit., ad

art. 20 LStup n. 9 e rif.).

Su questo punto, il ricorso merita pertanto

accoglimento: così come il divieto della doppia presa in considerazione

impedisce

di considerare le circostanze che portano a

elevare o a

diminuire il quadro della pena come elementi

aggravanti o attenuanti nel quadro modificato della pena (cfr. Trechsel et al.,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 47 n. 27),

anche nella commissione di un Sonderdelikt – ovvero di un reato la cui

commissione presuppone l’appartenenza ad una determinata categoria (in casu, professionale)

– tale circostanza non può essere nuovamente (“doppiamente”) presa in

considerazione come aggravante nell’ambito della commisurazione della pena (cfr.

sentenza CCRP del 13 aprile 2010, inc. 17.2009.50, consid. 3.3.b; STF del 4 marzo 2010, inc.6B_21/2010, consid. 7.4;

STF del 6 giugno 2007, inc.6S.44/2007, consid. 4.3.2 e

riferimenti). Nel caso concreto, dunque, la colpa del dott. RI 1 non può essere

giudicata più severamente per il fatto che egli é medico: se egli non lo fosse,

infatti, non avrebbe potuto rendersi autore colpevole dell’infrazione di cui all’art.

20.

cifra 1 cpv. 3 LStup.

Pertanto – ritenuto, peraltro, che, in assenza di

una relativa impugnazione, non può essere considerato che in prima sede è stato

a torto ritenuto quale circostanza attenuante che egli ha agito per dolo

soltanto eventuale (art. 295 CPP) – occorre procedere ad un aggiustamento verso

il basso della pena inflitta a RI 1 che viene ridotta a 120 aliquote

giornaliere.

Per il resto, la sentenza impugnata viene

confermata.

5.

Dato l'esito del giudizio, gli oneri

processuali sono posti a carico del ricorrente per ¾ e per il resto allo Stato,

che rifonderà al ricorrente un'indennità di fr. 600.- per ripetibili ridotte

(art. 15 cpv. 1 e 2 combinato con gli art. 9 cpv. 1, 4 e 6 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto. Di conseguenza, il

dispositivo n. 3 della sentenza impugnata è riformato come segue:

“ 3. Di conseguenza, RI 1 è condannato alla pena pecuniaria di fr 48.000.-

(quarantottomila) corrispondenti a 120 (centoventi) aliquote giornaliere di fr.

400.- (quattrocento) cadauna.”

Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti per ¾ a carico del ricorrente e per ¼ a

carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 600.- per ripetibili

ridotte.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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