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Decisione

17.2010.44

Rapina e infrazione alla LArm. Chiamata di correo, accertamento dei fatti e valutazione delle prove

6 dicembre 2010Italiano45 min

Source ti.ch

Fatti

B. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base del giudizio del

presidente della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti.

1. Alle 17.40 circa di giovedì 8 ottobre 2009, due persone con il volto

coperto sono entrate nel negozio __________ di __________, nel quale c’erano la

dipendente __________ con la figlia __________ ed una cliente, __________.

Una delle due persone - quella più alta di

statura - si è diretta alla cassa che in quel momento era a disposizione dei clienti,

senza però riuscire ad aprirla, mentre l’altra persona, armata di pistola, ha

esploso accidentalmente un colpo. La signora __________, che intendeva uscire

dal negozio, è stata bloccata dal più alto, ed ha così invertito la marcia e si

è diretta verso il retro del negozio, dove ha trovato la dipendente __________

e la figlia.

2. Gli autori sono, quindi, usciti dal negozio senza essere riusciti a

rubare nulla.

In quel momento sono stati notati da __________,

un automobilista che transitava lungo la vicina strada, che ha visto il più

alto dei due sfilarsi il passamontagna e ne ha, per pochi attimi, incrociato lo

sguardo.

Dopo essere usciti dalla __________, i due

malviventi sono corsi verso l’adiacente posteggio e sono saliti a bordo di una

Fiat Punto grigia, fuggendo verso __________ e facendo perdere le loro tracce.

Un altro automobilista in transito, __________, ha tuttavia notato la scena ed

è riuscito ad annotare il numero di targa della Fiat che è risultata essere di

proprietà di __________. Quest’ultimo ha spiegato che la sua vettura era stata

noleggiata già da qualche giorno da RI 2.

3. La sorveglianza messa in atto dagli inquirenti ha rilevato

collegamenti di RI 2 con RI 4, RI 3 e col di lui figlio RI 3.

Gli inquirenti hanno, poi, casualmente scoperto

in internet che il 16 ottobre 2009 RI 2 e i due RI 3 sono stati fermati in __________

siccome sospettati di essere potenziali rapinatori e di possedere un’arma da

fuoco: al momento del fermo, con i due vi era anche la RI 4 e gli inquirenti

hanno sequestrato una pistola che si è rivelata essere quella che era stata

utilizzata nella rapina di __________.

Grazie ad un’azione congiunta delle polizie

svizzera e italiana, il 28 ottobre 2009 RI 2, RI 3 sono stati simultaneamente

arrestati (RI 3 è tuttavia stato subito rilasciato dagli inquirenti). RI 4 è

stata, invece, arrestata il 12 marzo 2010 ed è rimasta in carcere preventivo

sino al 3 maggio 2010.

C. Contro la sentenza del presidente della Corte delle assise

correzionali il procuratore pubblico ha inoltrato dichiarazione di ricorso. Nei

motivi del gravame, presentato il 23 agosto 2010, il procuratore pubblico

contesta l’assoluzione di RI 4 dalle accuse di tentata rapina aggravata e di

infrazione alla LF sulle armi, lamentando un accertamento arbitrario dei fatti

da parte del primo giudice. Egli postula, in via principale, la condanna di RI

4 ad una pena di 28 mesi da espiare per i suddetti reati. In via subordinata,

egli chiede la cassazione della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad un

nuovo giudice per un nuovo giudizio.

Gli imputati non sono, per contro, insorti contro

il citato giudizio.

D. Con osservazioni 17 settembre 2010, RI 4 ha postulato la reiezione del ricorso. RI 2 e RI 3 hanno, invece, comunicato di non avere particolari

osservazioni da formulare.

Considerandi

in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto

(art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la

valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288

lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole,

discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito

di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2

consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid.

2.

; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune

prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid.

3).

2.

Nel suo gravame, il procuratore pubblico afferma che il primo

giudice ha accertato i fatti e valutato le prove disattendendo i criteri

metodologici che si impongono nel caso di procedimenti indiziari. Il giudice di

prime cure - argomenta il ricorrente - ha sbagliato partendo dal preconcetto

che RI 2 e RI 3 non possono essere creduti se non per le loro ammissioni di

colpevolezza ed ha sbagliato omettendo di considerare che la credibilità

dell’imputata è nulla.

2.1

Nella pronuncia impugnata, il primo giudice ha riassunto le risultanze

dell’inchiesta in relazione alla rapina passando in rassegna le dichiarazioni

dei tre imputati, la testimonianza della compagna di RI 2, __________, e le

dichiarazioni rilasciate dagli altri testi interrogati (sentenza impugnata,

consid. 10-17, pag. 21-32). Sulla scorta di tali risultanze, egli ha ritenuto

poco congruente la tesi della pubblica accusa, secondo cui la rapina sarebbe

stata materialmente commessa da RI 4 e RI 2, mentre RI 3 si sarebbe limitato a

mettere loro a disposizione la pistola, poiché nessun atto istruttorio deponeva

da solo in tal senso: “RI 2 accusa sé stesso e la RI 4 ma è categorico nello

scagionare RI 3, __________ e la RI 4 chiamano in causa i due RI 3 e l’RI 2,

mentre che RI 3 proclama la propria innocenza e non accusa nessuno”

(sentenza impugnata, consid. 18, pag. 32).

Il presidente della Corte ha considerato

sicuramente responsabile della rapina RI 2, reo confesso, e si è anche convinto

della colpevolezza di RI 3, non solo per aver messo a disposizione la pistola

(come sostenuto dalla pubblica accusa) ma per avere direttamente partecipato

all’esecuzione della rapina stessa, nei panni del correo più basso, armato di

pistola. La tesi accusatoria riguardante la partecipazione alla rapina da parte

di RI 4 - che il procuratore pubblico ha basato sulla chiamata di correità di RI

2, su alcune affermazioni di RI 3 e sulle bugie dell’imputata in corso

d’inchiesta (ritenendo invece le dichiarazioni della teste __________ il frutto

di informazioni sbagliate fornitele da RI 2) - sono state, dunque, respinte dal

giudice di prime cure (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 32).

2.2

Alfine di verificare la chiamata di correo di RI 2 nei confronti

della RI 4, in particolare per determinarne la credibilità, il primo giudice ha

esaminato e riportato in sentenza le dichiarazioni rilasciate dal chiamante in

corso d’inchiesta che ha giudicato su più punti contraddittorie, tanto “da

potersi catalogare non meno di una decina di modifiche della sua versione al

riguardo di dettagli di rilievo” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 21).

Pertanto - ha concluso il primo giudice - “tolta l’ammissione della propria

colpevolezza”, e meglio della sua partecipazione alla rapina nel ruolo del

rapinatore più alto e senza pistola, unico punto fermo nelle sue dichiarazioni,

RI 2 “non è credibile su nulla” (sentenza impugnata, consid. 19, pag.

33).

Il primo giudice ha ritenuto, per contro,

veritiero - poiché non indirizzato agli inquirenti - il contenuto della lettera

che RI 2 ha inviato ad un suo conoscente eludendo la censura del carcere. Nello

scritto in questione, RI 2 affermava che “la persona che doveva starmi più

vicina, __________, non solo se n’è lavata subito le mani ma ha vanificato

tutti i miei sforzi facendo l’infame” (cfr. sentenza impugnata, consid. 14,

pag. 29). Ritenuto che RI 2 stesso ha ammesso che al termine “infame” va

dato il significato gergale malavitoso di “colui che fa delle dichiarazioni

su di un reato in favore degli inquirenti” (cfr. sentenza impugnata,

consid. 11, pag. 22), il primo giudice ha interpretato la sua lettera nel senso

che “RI 2 ha fatto enormi sforzi per proteggere i RI 3 (...) e la __________

li ha vanificati raccontando la verità, ovvero collaborando con gli inquirenti”

(sentenza impugnata, consid. 19, pag. 33).

Il primo giudice ha quindi considerato che la

tardiva chiamata di correo nei confronti della RI 4, avvenuta due settimane

dopo la suddetta lettera, non era altro che “la risposta di RI 2 alle

rivelazioni della __________ e anche della RI 4” (sentenza impugnata, consid.

19, pag. 33). Quanto ai motivi di tale modo di agire, il primo giudice ha

considerato che RI 2 ha “ripetutamente mentito al servizio dei RI 3” (sentenza impugnata,

consid. 19, pag. 32). Infatti egli - ha precisato il primo giudice - è

addirittura arrivato al punto di smentirsi da solo in occasione del secondo

confronto con RI 3, dapprima sostenendo che la pistola gli era stata data dal

coimputato mezz’ora prima della rapina, e in seguito, resosi conto che ciò

poneva RI 3 a casa della RI 4 poco prima del reato, affermando di averla,

invece, da lui ricevuta già qualche giorno prima (sentenza impugnata, consid.

19, pag. 32-33).

2.3

Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che il ragionevole dubbio

sulla partecipazione della RI 4 alla rapina si imponeva già solo alla luce

della deposizione del teste __________, “secondo il quale l’autore più basso

era, per postura, camminata, corsa e stazza, un uomo al 90%” (sentenza

impugnata, consid. 19, pag. 33). Sebbene al dibattimento - ha puntualizzato il

primo giudice - la corporatura di RI 3 non è sembrata essere massiccia così

come descritto dal teste, la RI 4 dal canto suo ha “mostrato di possedere

fattezze assolutamente femminili, senza elementi androgini, suscettibili di

creare equivoco sul sesso se mascherata” (sentenza impugnata, consid. 19,

pag. 33).

Il pieno convincimento in merito all’innocenza

dell’imputata - ha precisato il primo giudice - è stato, poi, raggiunto con

l’esame delle deposizioni di __________, “fondamentali per la corretta

comprensione della fattispecie” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 28).

La ragazza, “esclusa dal novero dei possibili rapinatori”, è risultata

essere l’“unica testimonianza disinteressata” (sentenza impugnata,

consid. 19, pag. 34) ritenuto che la giovane ha sottaciuto agli inquirenti la

partecipazione di RI 2 alla rapina soltanto nel corso del primo interrogatorio,

quando ha prevalso il comprensibile desiderio di proteggere il compagno

(sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34) mentre le sue successive deposizioni

- nelle quali ha indicato i due RI 3 quali correi del compagno (RI 3 nel ruolo

della spalla di RI 2, RI 3 alla guida dell’automobile) - sono state ritenute

lineari, credibili e disinteressate, in particolare non avendo __________ alcun

interesse a mentire per scagionare la RI 4, con cui non aveva particolari

legami. La tesi del “complotto fra donne” avanzata dagli imputati RI 2 e RI 3 è

stata ritenuta sprovvista di fondamento (sentenza impugnata, consid. 19, pag.

34).

Che __________ abbia detto il vero è poi confermato,

secondo il primo giudice, “dalla scomposta reazione dell’RI 2 alle sue

esternazioni (“infame… puttana”, epiteto quest’ultimo attribuito anche alla RI

4.

quando essa sollevò quanto meno il sospetto che i RI 3 fossero i coautori

della rapina)” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34). Il giudice di

prime cure ha poi constatato che “in definitiva la sua versione coincide con

quella della RI 4”, sia per l’identificazione degli autori, sia nei

dettagli, come quello della “scenetta” nella quale RI 2 ha mimato lo svolgimento della rapina, lasciando intendere che RI 3 fosse il correo che aveva

sparato in aria (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34).

Alla luce di tali riscontri, il primo giudice ha

considerato una “mera e personalissima congettura” la tesi del

procuratore secondo cui la __________ direbbe il vero ma sarebbe stata male

informata dall’RI 2, che le avrebbe mentito pur di non dover ammettere di aver

compiuto il reato con una donna (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 29 e

consid. 19, pag. 34). Secondo il giudice di prime cure, se tale versione fosse

vera, costituirebbe un’ulteriore menzogna di RI 2, ciò che “non accresce di

sicuro la credibilità della di lui chiamata di correo”, e inoltre “non

spiega come la __________ avrebbe a questo punto potuto assistere alla

«scenetta» recitata dall’RI 2 in cui il ruolo della RI 4 era stato attribuito

all’incolpevole RI 3 senza che nessuno dei presenti avesse a protestare”

(sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34).

Che la __________ dica il vero è inoltre confermato

- secondo il primo giudice - dal contenuto della lettera fatta uscire

clandestinamente dal carcere da RI 2. Oltre al già evocato passaggio, nel quale

incolpa la compagna di avere “vanificato tutti i miei sforzi facendo

l’infame”, il giudice di prime cure ha interpretato le esternazioni di RI 2

(“quando uscirò me la pagherà __________ ma soprattutto ha coinvolto persone

che la vogliono sotto terra!!! Sta puttana infame”) come un tentativo “di

intimidire la __________ e indurla forse alla ritrattazione” (sentenza

impugnata, consid. 19, pag. 33).

Infine, il primo giudice ha trovato un ulteriore

elemento indiziante dell’innocenza della donna nel fatto che gli autori della

rapina avevano lasciato l’automobile usata per il tentativo di rapina non nel parcheggio

riservato all’imputata nel garage sotterraneo del palazzo dove abitava, ma in

un posteggio accanto: “pur se comprensibilmente agitata” - ha spiegato

il primo giudice - la RI 4 non avrebbe commesso un tale sbaglio se fosse stata

a bordo del veicolo (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34).

3.

a. In relazione alla chiamata di correo, il procuratore pubblico

sottolinea come RI 2 non avesse alcun motivo per accusare ingiustamente la RI 4

e precisa come a tale chiamata non possa nemmeno essere attribuito lo scopo di

“proteggere” RI 3, visto che essa è avvenuta quando la posizione processuale di

quest’ultimo era già compromessa, nella misura in cui era già pacifico che egli

aveva messo a disposizione la pistola (ricorso, pag. 5 e 20). Il ricorrente

rileva, poi, come RI 2 abbia, in modo plausibile, spiegato di non avere fatto

subito il nome della RI 4 per un riguardo verso l’amico RI 3 che egli riteneva

ancora “estremamente innamorato” dell’imputata: rivelare il nome del

correo significava pertanto “ferire anche RI 3 nei suoi sentimenti”

(ricorso, pag. 5). Comprensibile è inoltre - continua il ricorrente - “la

reazione di «vendetta» di RI 2” nei confronti della RI 4, visto che “a quel

punto egli aveva più interesse a migliorare la propria situazione processuale

collaborando con gli inquirenti che non a proteggere colei che aveva rilasciato

dichiarazioni a carico di RI 3 che egli, come nel suo caso, aveva in tutti i

modi cercato di tenere fuori dalla rapina”. Infatti, andava considerato -

e, non facendolo, il primo giudice è caduto nell’arbitrio - che RI 2 “sino a

quando vi erano le condizioni aveva protetto i suoi correi assumendosi tutta la

responsabilità per l’accaduto”; e che egli “ha mentito sempre e solo per

«proteggere» RI 3” che “non lo aveva «tradito»” e che si è

deciso ad accusare la RI 4 soltanto quando lei ha rotto il loro “patto di

solidarietà” (ricorso, pag. 21).

b. Inoltre - continua il procuratore pubblico - il primo giudice è

caduto in arbitrio concludendo per la non credibilità di RI 2 e RI 3 a causa delle loro bugie, ma trascurando completamente che anche l’imputata ha mentito in più

occasioni (ricorso, pag. 4). RI 4 - precisa il ricorrente - non è credibile

poiché ha mentito su molteplici aspetti della vicenda, sia principali che

secondari, cercando “in tutti i modi di chiamarsi fuori dalla rapina”. Lo

ha fatto in relazione all’avvenuto tamponamento della sua macchina (circostanza

concordemente riferita da RI 2 e RI 3), in relazione alla sua conoscenza

dell’avvenuta rapina alla __________ di __________ e rendendo dichiarazioni

contraddittorie sulla sua frequentazione del negozio, dapprima affermando si

recarvisi regolarmente, poi solo saltuariamente perché troppo caro (ricorso,

pag. 7). Inoltre - continua il ricorrente - la RI 4 ha inizialmente mentito negando di aver autorizzato RI 2 a posteggiare l’automobile utilizzata per

la rapina nel suo parcheggio nel garage sotterraneo, circostanza poi ritrattata

alla luce delle dichiarazioni di RI 3 relative all’intervento della custode a

seguito dell’utilizzo del posteggio sbagliato (ricorso, pag. 8).

Ha sbagliato il primo giudice - prosegue il

procuratore pubblico - non chiedendosi per quale motivo RI 4 abbia mentito,

rispettivamente abbia “vuotato il sacco” (accusando RI 2 e i due RI 3) soltanto

dopo tre settimane di carcere preventivo, e come mai non abbia risposto alle

precise accuse di RI 2 (ricorso, pag. 8). Accertando i fatti così come ha fatto

- prosegue il procuratore - il primo giudice ha deciso in modo contrario alle

palesi emergenze del materiale istruttorio da cui risulta che RI 4 ha sempre mentito in merito al suo coinvolgimento nella rapina (ricorso, pag. 8). Riprendendo

lunghi passaggi dei verbali di interrogatorio dell’imputata (all. 33 RPG e AI

288a, all. 33, all. 37, all. 41, all. 42), il procuratore lamenta come il primo

giudice non si sia confrontato con le numerose contraddizioni in cui è caduta

l’imputata e con il fatto che soltanto a tre mesi dai fatti la RI 4 abbia

ricordato quanto accaduto l’8 ottobre 2009 (ricorso, pag. 9-13). Inoltre -

continua il procuratore pubblico - il primo giudice è caduto in arbitrio

omettendo di considerare tutte le evocate bugie e ritrattazioni e ritenendo

l’imputata credibile soltanto perché ha raccontato la “scenetta” recitata da RI

2.

e riferita anche dalla __________ (ricorso, pag. 14).

Dopo avere ancora ricordato che l’imputata ha

mentito anche riguardo la parrucca trovata dagli inquirenti (dicendo, prima, di

utilizzarla per cambiare look per poi riferire che non era sua abitudine farne

uso), il ricorrente sostiene come la partecipazione dell’imputata

all’esecuzione materiale della rapina sia poi dimostrata da un altro indizio,

completamente ignorato dal primo giudice, e meglio dalla dichiarazione di RI 2

secondo cui, qualche giorno dopo la rapina, l’imputata gli ha raccontato “che

mentre eravamo all’interno della __________ aveva parlato ad una signora

anziana intimandole di stare ferma”, camuffando la sua voce come se fosse

un uomo a parlare. Significativo è il fatto che RI 2 ha precisato di avere saputo soltanto in seguito di tale dettaglio che gli fu riferito dalla donna

(“se n’era vantata lei portandomi così a conoscenza di questo fatto che io

ignoravo”), poiché al momento della rapina non lo aveva sentito;

altrettanto significativo è il fatto che lo stesso episodio sia stato riferito

anche dalla stessa RI 4 (che, però, attribuisce le parole ad RI 3; ricorso,

pag. 15-16).

Ancora più rilevante - continua il ricorrente - è

il fatto che nella rapina non era RI 2 ad indossare dei guanti (come riferito

dalla RI 4) ma l’altro partecipante, il quale indossava dei guanti chiari

(dichiarazione della teste ____). Tali guanti sono gli stessi che RI 3 e RI 2

hanno riferito essere stati consegnati loro dalla RI 4 quando si trattò di

spostare l’automobile nel garage; da ciò bisogna concludere, secondo il

procuratore, che il secondo partecipante alla rapina era la RI 4 (ricorso, pag.

17).

Il procuratore continua il suo lungo esposto

sottolineando che il primo giudice ha ancRI 4 RI 4 aveva un movente per

partecipare alla rapina: così come RI 2 e RI 3, anche la donna aveva bisogno di

denaro, come provato dalle dichiarazioni di questi ultimi, che hanno

concordemente riferito che l’imputata, per guadagnare qualche soldo, non solo

aveva dato la sua pelliccia ad RI 2 affinché la vendesse, ma stava anche

cercando di vendere la sua automobile. Ancora una volta - continua il

procuratore pubblico - il primo giudice ha sbagliato omettendo di considerare

che la RI 4 ha mentito anche su questa circostanza, dapprima negandola e, poi,

contraddicendosi più volte (ricorso, pag. 5 e 6).

c. Infine, sull’argomento il ricorrente rimprovera al primo giudice di

avere valutato in modo unilaterale - cioè, esclusivamente a favore

dell’imputata - la deposizione del teste __________: la sua dichiarazione,

secondo cui “al 90%” il colpevole era un uomo, andava valutata con estrema

prudenza ritenuto come il teste non era stato in grado di riconoscere RI 2

nonostante ne avesse incrociato lo sguardo dopo la rapina (ricorso, pag. 17).

Il ricorrente ritiene poi arbitrario - poiché personale, privo di oggettività,

ed esperito in un diverso momento - anche l’accertamento del presidente della

Corte relativo alle “fattezze assolutamente femminili” dell’imputata (ricorso,

pag. 17).

d. Il procuratore pubblico, riguardo le dichiarazioni della __________ -

che, a mente sua, rappresentano “senza dubbio un indizio, l’unico a modo di

vedere di chi scrive, a favore della tesi innocentista di RI 4” ma che da sole non

consentivano di proscioglierla, viste le ripetute menzogne dell’imputata -

rileva che “non può essere ignorato che __________ __________ ha

riferito quanto a sua volta dettogli da RI 2” e che,

dunque, si tratta di una testimonianza indiretta (ricorso, pag. 5 e 18). A suo

avviso inoltre non può essere dimenticato che la scenetta riferita da __________

è stata descritta in modo diverso dalla RI 4, che ha attribuito un ruolo attivo

anche ad RI 3 il quale, invece, nella versione di __________ si era limitato a

rimanere seduto al tavolo. Inoltre - continua sull’argomento il procuratore

pubblico - RI 4 ha riferito che alla guida del veicolo utilizzato per la rapina

c’era RI 3 mentre la __________ ha sempre negato un coinvolgimento di

quest’ultimo (ricorso, pag. 19). Il primo giudice - sottolinea il procuratore -

avrebbe dovuto rendersi conto che “l’accusata aveva esagerato il suo

racconto aggiungendo dei particolari che la «scagionavano» dalla ipotesi

accusatoria”: infatti, seguendo la sua descrizione, “non vi era più

spazio per un suo ruolo attivo nella rapina” (ricorso, pag. 19 ).

Il fatto che RI 2 abbia attribuito a RI 3 il

ruolo di colui che impugnava l’arma si spiega - continua il procuratore - alla

luce del fatto che entrambi gli uomini hanno protetto per mesi RI 4, omettendo

di dichiarare “che era stata lei a suggerire il luogo ove compiere la rapina

visto che vi si poteva trovare tanto denaro e non vi erano telecamere, che era

stata lei ad acconsentire che il veicolo utilizzato per la rapina venisse

parcheggiato nel suo garage coperto, che era stata lei ad aiutare RI 2 a ripulire per bene la vettura utilizzata per la rapina, che era stata lei, quando si era trattato

di spostare il veicolo, a consegnare ad RI 2 un paio di guanti per evitare di

lasciare delle impronte sul veicolo” (ricorso, pag. 19). Il procuratore

pubblico continua il suo esposto sottolineando come, contrariamente a quanto

accertato dal primo giudice, anche RI 3 abbia accusato la RI 4, in particolare dichiarando che fu lei ad indicare ad RI 2 dove compiere la rapina, ad avere fatto

nascondere l’automobile usata per la rapina nel suo garage, ad averla poi

pulita, ad avere conservato e ripulito la pistola e ad avere dato un paio di

guanti ad RI 2 quando si era trattato di spostare la macchina (ricorso, pag.

20).

4.

L’art. 140 CP punisce con una pena detentiva sino a dieci anni o con

una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette

un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo

imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre

resistenza; è punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato

di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1

nell’intento di conservare la cosa rubata (cifra 1). Il colpevole è punito con

una pena detentiva non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è

munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa (cifra 2).

4.1

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;

118.

Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così

che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare

perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione

delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con

rinvii). E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione

delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in

chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice

in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il

Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può

dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener

conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,

quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni

insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata

una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13

consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

4.2

La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il

confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità

è, quindi, soltanto un indizio e non una prova, provenendo essa da persona

interessata e non libera (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI1; Rep. 1980, pag.

192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4; sentenza CCRP del 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, pag. 101 e segg.; sentenza CCRP del 20 agosto 1985 in re Pi; vedi anche, per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale

italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione [diritto

processuale penale], p. 26).

Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove

certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi

valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio

da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in

più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono

condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un

valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der

Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in

STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).

Come gli altri indizi, pertanto, la chiamata di

correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto

che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua

costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua

credibilità intrinseca. La credibilità intrinseca della chiamata di correo deve

essere esaminata in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei

fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale

credibilità di quest’ultimo, valutata in funzione della sua personalità e della

sua storia personale.

Come qualsiasi altro indizio, la chiamata di

correo deve poi essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice

- valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità -

deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione

completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia

da essi confortata (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192,

consid. 3; Rep. 1980, pag. 146-147, consid. 4; Manzini, op. cit., pag.

420-425). Se è necessario che gli elementi esterni a sostegno della chiamata di

correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla

stessa vengano usati per la sua conferma), non è per contro necessario che

l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata

perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto, ritenuto che

anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza

della vita, possono bastare - purché siano certe - a corroborare una chiamata

la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il

diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità

o in reità, in: I criteri di valutazione previsti dall’art. 192 CPP, Cass. Pen.

1997, 572, pag. 915; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e

funzione dell’innesto normativo, in: I criteri di valutazione della prova

penale, G. Giappichelli Editore, pag. 179). Quando ne sia stata accertata

l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai

sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980,

pag. 192, consid. 3).

Per costante giurisprudenza, quando è chiamata a

giudicare un ricorso che la contesta, la Corte di cassazione e revisione penale deve, da un lato, esaminare se il primo giudice ha avuto una nozione

giuridicamente corretta della chiamata di correo - in particolare, del suo

semplice valore indiziante e relativo e della necessità che essa sia “vestita” -

e, dall’altro, deve esaminare se in base a determinati fatti o complesso di

fatti è stata ritenuta in modo arbitrario “vestita”, poiché il fatto non esiste

o perché lo stesso, da solo o con altri, non ha carattere indiziante (Rep.

1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 4; Rep. 1980, pag.

147, consid. 4; sentenza CCRP del 30 maggio 1984 in re L., consid. 2).

Come nel caso di una censura di arbitrio nell’accertamento

dei fatti e nella valutazione delle prove, anche in questo contesto per essere

ricevibile in ordine la censura deve essere chiaramente indicata e motivata

(Rep. 1980, pag. 147, consid. 4). In un processo indiziario, la condanna è

arbitraria nella misura in cui il primo giudice ha attribuito valore di indizio

a un fatto che - o perché non certo, o perché equivoco, o perché contingente -

non può assurgere a tale valore (Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980,

pag. 147, consid. 4). Non è, per contro, censurabile d'arbitrio il giudice che

pone a base del proprio convincimento una chiamata di correo di cui ha

accertato in modo sostenibile l’attendibilità, in particolare dopo averne

rilevata la concordanza con altri indizi (correttamente valutati come tali), il

suo inserimento logico e coerente in una narrazione completa e il suo carattere

disinteressato (Rep. 1980, pag. 189).

5.

In concreto, emerge dall’esame dell’incarto che il primo giudice ha

fondato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di RI 2 non su un

preconcetto ma sulla base del carosello di dichiarazioni da questi fornite.

Avendo egli reso una decina di versioni diverse sullo svolgimento dei fatti, è

non solo senza arbitrio ma in modo del tutto condivisibile da questa Corte che

il primo giudice le ha ritenute prive dei requisiti di costanza e univocità che

sono i presupposti per un giudizio di affidabilità. Del resto, lo stesso

procuratore ha riconosciuto nel suo ricorso che RI 2 ha da solo “minato la propria credibilità” (ricorso, pag. 4).

Già di primo acchito si può, quindi, concludere

che nulla può essere rimproverato al giudizio del primo giudice secondo cui la

chiamata di correo non ha valore di prova: la credibilità intrinseca della

chiamata è, infatti, pesantemente ipotecata - se non annientata - già solo in

considerazione di questo iniziale accertamento, non contestato dal ricorrente.

5.1

Inutilmente nel gravame si tenta di attribuire valore probante alla

chiamata di correo di RI 2 ponendo l’accento sul suo carattere disinteressato.

Il tentativo del procuratore pubblico è vano già

soltanto perché, quand’anche la sua tesi fosse corretta, l’accertamento del suo

carattere disinteressato non basterebbe a rendere credibile la chiamata in

assenza dei presupposti appena citati.

Ma anche facendo astrazione dal fatto che si

tratta di presupposti cumulativi, la tesi ricorsuale andrebbe respinta, il

ricorrente non sostanziando alcun arbitrio: sostenere una tesi contraria

rispetto a quella della prima Corte non basta, infatti - nemmeno se essa fosse

preferibile rispetto a quella sposata dai primi giudici - a motivare un ricorso

davanti a questa Corte, che può intervenire soltanto quando l’accertamento

contestato è manifestamente insostenibile.

In concreto il primo giudice, sulla scorta di

un’interpretazione sostenibile del materiale probatorio - in particolare, dopo

avere considerato che egli è arrivato al punto di smentirsi da solo sul momento

della consegna della pistola da parte di RI 3, quando si è reso conto che le

sue prime affermazioni comportavano un coinvolgimento più pesante del correo e

dopo avere valutato la lettera in cui il chiamante lamentava che “la persona

che doveva starmi più vicina, __________, non solo se n’è lavata subito le mani

ma ha vanificato tutti i miei sforzi facendo l’infame” - ha accertato che,

con la sua chiamata, RI 2 voleva, in primo luogo, proteggere l’amico RI 3 e,

poi, in secondo luogo, punire la RI 4 che, parlando della partecipazione di RI

3.

alla rapina, aveva fatto “l’infame” (cfr. sentenza impugnata, consid. 14,

pag. 29). Con le considerazioni espresse al proposito dal primo giudice, il

procuratore pubblico non si confronta. In particolare, egli non si confronta

con la tesi secondo cui lo scritto citato testimonia degli sforzi intrapresi da

RI 2 per nascondere la partecipazione di RI 3 alla rapina e della sua rabbia

nei confronti della __________, che aveva reso inutile la sua strategia

collaborando con gli inquirenti. Né egli si confronta con la tesi - sviluppata

dal primo giudice - secondo cui lo scritto di RI 2 è credibile in quanto

destinato ad un suo conoscente e non ad essere scoperte dagli inquirenti. Come

detto, con queste argomentazioni il procuratore non si confronta: egli si

limita, infatti, a sostenere in modo apodittico l’assenza “di un qualsiasi

motivo per accusare ingiustamente una persona innocente”.

Macchinosa - ma soprattutto di carattere

appellatorio - è, poi, la tesi ricorsuale secondo cui RI 2 “ha mentito

sempre e solo per «proteggere» RI 3” pretendendo che tale “protezione” non fosse diretta

a celare il coinvolgimento dello stesso RI 3 nella rapina (come concluso dai

primi giudici), bensì nel sottacere il ruolo svolto da RI 4, di cui RI 3 era

innamorato.

In ogni caso, va qui rilevato che,

sorprendentemente, è lo stesso ricorrente a riconoscere che la chiamata di

correo non è disinteressata quando, nella parte finale del suo memoriale, egli

la definisce una sorta di comprensibile “vendetta” di RI 2 nei

confronti della RI 4 che aveva coinvolto RI 3, l’amico che lui aveva strenuamente

cercato di proteggere (ricorso pag. 21).

Nemmeno può essere condivisa l’affermazione del

ricorrente, secondo cui la presenza della RI 4 all’interno della __________ al

momento della rapina “non rappresentava un accertamento suscettibile di

modificare la posizione processuale di RI 3, al quale veniva rimproverato di

avere messo a disposizione di RI 2 la pistola utilizzata per la rapina”

(ricorso, pag. 5). Al contrario, siccome in base alle testimonianze solo una

persona poteva aver commesso la rapina, armata, a fianco di RI 2, la

partecipazione della RI 4 al reato escludeva quella di RI 3, e viceversa. Se la

chiamata di correo di RI 2 nei confronti della RI 4 fosse stata creduta, RI 3

non avrebbe potuto essere condannato per il medesimo fatto e sarebbe, dunque,

stato accusato “soltanto” per avere messo a disposizione la pistola. Non solo

non è arbitrario, ma è al contrario obbligato, in forza del materiale

probatorio in atti, considerare che la presenza della RI 4 nel negozio __________

in qualità di correa cambiava in modo significativo la posizione processuale di

RI 3. Non vi è, quindi, arbitrio nel considerare che RI 2, volendo favorire RI

3, aveva tutto l’interesse a coinvolgere come correa RI 4.

In queste circostanze, anche volendo far

astrazione da quanto detto in initio, la censura relativa al giudizio di

non credibilità della chiamata di correo andrebbe respinta (nella misura della

sua ricevibilità) nella misura in cui la conclusione del primo giudice secondo

cui la chiamata di correo di RI 2 non può dirsi arbitraria.

5.2

Va, ancora, rilevato - anche se in via abbondanziale - che le

argomentazioni ricorsuali volte a dimostrare che, contrariamente a quanto

ritenuto dal primo giudice, la chiamata di correo è vestita da elementi esterni

sono irricevibili in quanto di stampo appellatorio. Nel gravame, infatti, il

procuratore si diffonde in critiche a tutto campo nei confronti della sentenza

di prime cure, citando pagine intere di verbali di interrogatori e dolendosi

del fatto che il primo giudice non li abbia considerati. Il procuratore

dimentica tuttavia che il ricorso per cassazione non è la continuazione del

processo di assise. Non si può, quindi, in questa sede invocare atti del

procedimento, per quanto numerosi, e dolersi di arbitrio pretendendo che il

primo giudice li abbia ignorati. Occorre, per contro, confrontarsi con i motivi

che hanno spinto il presidente della Corte a ritenere il contrario di quanto

prospettato nel gravame, precisando perché le considerazioni poste a fondamento

del suo diverso convincimento non resistono alla luce degli atti richiamati nel

ricorso.

Si osserva comunque che, a prescindere dalla

motivazione impropria del gravame, le argomentazioni del ricorrente non

meriterebbero comunque tutela. In effetti, contrariamente a quanto sostenuto

nel ricorso, non risulta dalla pronuncia contestata che il primo giudice abbia

prosciolto la RI 4 solo perché questa ha negato il suo coinvolgimento nella

rapina, così come non risulta che il primo giudice l’abbia ritenuta

particolarmente credibile (cfr. ad es. sentenza impugnata, consid. 13, pag. 26:

“RI 4, mentendo, il 28 ottobre 2009 aveva dichiarato…”). Il primo

giudice ha inoltre affermato che “l’unica testimonianza disinteressata”

era quella di __________ (consid. 19, pag. 34), a conferma del fatto che le

dichiarazioni di RI 4 non sono state da lui ritenute tali. Non si può dunque

rimproverargli di avere aderito in maniera acritica a quanto narrato dalla RI 4.

Ciò è del resto riconosciuto anche dal procuratore stesso che nel suo gravame afferma,

in modo invero contradditorio, che il primo giudice ha fatto sua la tesi

secondo cui “unica a raccontare la verità è stata __________” - e

dunque, non l’imputata (ricorso, pag. 8).

Il giudice di prime cure ha considerato che

doveva imporsi almeno il ragionevole dubbio in relazione alla partecipazione

della RI 4 alla rapina, nel ruolo dell’autore armato, poiché la chiamata di

correo non adempiva le condizioni per assurgere a prova, difettando di

credibilità intrinseca (in primo luogo, poiché non costante né univoca) e non

essendo suffragata (“vestita”) da ulteriori risultanze probatorie, ritenendo

che dagli atti emergevano invece elementi di segno contrario (di cui si dirà in

seguito).

Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame,

dunque, RI 4 non è stata assolta dal primo giudice soltanto per aver negato

recisamente il suo coinvolgimento nella rapina.

Va per altro precisato, in relazione alle

argomentazioni sviluppate dal procuratore pubblico riguardo le dichiarazioni di

RI 2 secondo cui la RI 4 gli avrebbe raccontato di avere intimato ad una

signora anziana di stare ferma mentre si trovavano all’interno della __________,

che non si vede per quale motivo a tali dichiarazioni andrebbe, in assenza di

riscontri, conferita particolare fedefacenza e valenza risolutiva.

Né basta, in queste circostanze, a fondare la

tesi accusatoria e a sostanziare, perciò, un arbitrio da parte del primo

giudice, l’argomento secondo cui la situazione economica dell’imputata era

precaria.

Né maggior valore ha, in queste circostanze, il

fatto che RI 4 abbia mentito o si sia contraddetta su talune circostanze (ad

esempio sul fatto di non essere stata a conoscenza dell’avvenuta rapina, oppure

in relazione alla sua frequentazione della __________ di __________): gli

argomenti del procuratore, che evoca indizi che non permettono di escludere un

coinvolgimento “in qualche modo” (cfr. sentenza CRP del 3 maggio 2010,

inc. 60.2010.126, consid. 4.6, pag. 7) della RI 4 nella rapina - e meglio, di

un suo coinvolgimento nella forma della complicità o del favoreggiamento - riescono

tutt’al più ad evidenziare l’opinabilità di alcune riflessioni del primo

giudice. In ogni caso, simili ipotesi accusatorie non sono state prospettate

dalla pubblica accusa nelle sedi opportune e non spetta ora alla Corte di

cassazione, adita in relazione ad un preteso accertamento arbitrario di una

fattispecie diversa, determinarsi su di esse.

Anche su questo tema il gravame non merita

tutela.

5.3

Appellatorie, ma in ogni caso prive di fondamento, sono pure le

censure d’arbitrio relative alla valutazione della testimonianza resa da __________.

Il ricorrente, anche in questo caso, non fa che

mettere in discussione la valenza probatoria delle singole prove agli atti,

dimenticando che davanti alla Corte di cassazione occorre invece vagliare la

portata probatoria complessiva di tutti gli indizi considerati e dimostrare che

le conclusioni tratte dal giudice di prime cure sono nel loro complesso

manifestamente insostenibili.

Si osserva, qui, come il mancato riconoscimento

di RI 2 sulle foto segnaletiche da parte del teste __________ non sia

determinante: ciò non può essere ritenuto una prova dell’inattendibilità del

teste, che ha incrociato lo sguardo di RI 2 solo per pochi istanti, transitando

al volante della sua automobile nei pressi della __________ proprio nel momento

in cui il rapinatore si è sfilato il passamontagna.

Inoltre, per quel che concerne il secondo autore,

__________ ha indicato che si trattava quasi certamente (“al 90%”) di un uomo.

Pur non avendone visto il volto, il teste ha tratto tale conclusione dalla

postura, dalla camminata-corsa e dalla stazza del rapinatore.

Nella sentenza impugnata la testimonianza in

questione è stata ritenuta un ulteriore indizio a favore dell’innocenza della RI

4, non tanto perché __________ riteneva che il rapinatore fosse di sesso

maschile, quanto perché le fattezze descritte dal teste erano incompatibili con

quelle “assolutamente femminili” dell’imputata.

Di conseguenza, anche su questo punto l’analisi

del primo giudice appare scevra da arbitrio.

5.4

Infine, il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere

attribuito importanza alle dichiarazioni della __________ e di avere sbagliato nel

considerare che la versione dei fatti da questa fornita in relazione alla scenetta

corrisponda a quella raccontata dall’imputata: alfine di scagionare sé stessa,

quest’ultima avrebbe infatti attribuito un ruolo anche ad RI 3, che nella

versione di __________ invece si era limitato ad assistere alla scenetta.

Anche su questo argomento, il procuratore si

diffonde in argomentazioni che sono inidonee a sostanziare un ricorso per

cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, per cui la censura deve essere

considerata appellatoria.

Essa è, ad ogni modo, pure infondata. Non

risulta, infatti, che il primo giudice abbia accertato che la __________ e la RI

4.

abbiano dato una versione identica della scenetta. Nella sentenza impugnata

viene semplicemente constatato che le versioni dei fatti fornite dalle due

donne sono convergenti sia per quel che riguarda gli autori del reato (ovvero RI

2.

e i due RI 3) sia su alcuni dettagli in relazione ai quali le due donne non

potevano essersi messe d’accordo, come ad esempio l’episodio della scenetta,

raccontato da entrambe.

Poco importa, dunque che, nel riferire la

scenetta, la RI 4 abbia (asseritamente) calcato la mano, accentuando il ruolo

di RI 3. E’ sull’esistenza stessa di una tale messinscena che le due donne

hanno fornito una testimonianza convergente e sono state credute. Per il resto,

il ruolo del secondo rapinatore armato al fianco di RI 2 è stato attribuito ad RI

3.

piuttosto che a RI 4 non solo sulla base della scenetta in questione, ma

anche in considerazione delle altre dichiarazioni di __________, la cui

credibilità non è stata messa in discussione dal ricorrente.

Dalle dichiarazioni della __________ - che

riferiva circostanze raccontatele non solo da RI 2, ma anche dallo stesso RI 3 -

emerge, infatti, in modo chiaro il coinvolgimento di RI 3 nell’esecuzione della

rapina (il primo nei panni del rapinatore armato, il secondo alla guida

dell’automobile usata per il colpo) al fianco di RI 2. A tale riguardo si possono citare alcuni stralci del verbale di interrogatorio 30 dicembre 2009

della ragazza: “ribadisco quanto segue: RI 2 mi aveva detto che la colpa era sua. Io gli avevo chiesto con chi aveva fatto il colpo. Lui mi

aveva risposto che RI 3 non avevano preso la decisione di fare il colpo, che

però avevano partecipato. Se ben ricordo RI 2 mi aveva detto che in automobile era rimasto RI 3 e con lui era entrato RI 3” (pag. 2); “Confermo

che RI 2 mi aveva detto di avere commesso la rapina con RI 3, che erano stati

in tre a compierla. Ricordo anche che RI 2 mi aveva detto uno di loro tre era rimasto nella macchina” (pag. 9); “ADR che io ritengo che __________ era

al corrente della rapina di __________; quando se ne parlava ella era

interessata al tema, partecipava alla discussione e mi aveva dato l’impressione

che ne fosse ben a conoscenza. ADR che non ho mai avuto l’impressione che __________

potesse essere coinvolta nella realizzazione materiale della rapina. ADR che

nelle discussioni avute in merito alla rapina né RI 2 né RI 3 hanno coinvolto RI

3”

(pag. 10); “nelle occasioni in cui avevamo parlato della rapina RI 2

aveva più volte detto che era colpa mia; RI 3 diceva invece di no che l’avevano

fatta loro la rapina e che dunque erano loro i responsabili (…) Una

volta avevamo però litigato per il fatto che sia RI 3 che RI 2 mi avevano attribuito la responsabilità della rapina dicendomi che se io non avessi scritto il

messaggio riferito al mancato ottenimento dell’appartamento [in cui RI 2

voleva andare a convivere con la ragazza, ma per il quale non era riuscito a

corrispondere la somma di denaro dovuta] la rapina non sarebbe stata fatta.

Preciso che in seguito RI 3 non mi aveva più addossato delle colpe dicendo che

la responsabilità era soltanto sua e di RI 2” (pag. 12).

Alla luce di queste dichiarazioni, pretendere che

il primo giudice sia incorso in un arbitrario accertamento dei fatti - da un lato

poiché nella scenetta messa in atto da RI 2 l’amico RI 3 non aveva recitato

attivamente alcuna parte, e dall’altro lato poiché, in ogni caso, nella

scenetta il ruolo del correo era stato affibbiato a RI 3 alfine di “proteggere”

la RI 4 - significa diffondersi in congetture che non avrebbero miglior esito

nemmeno se questa Corte fosse dotata di pieno potere cognitivo.

L’assoluzione di RI 4 dall’accusa di tentata

rapina resiste, pertanto, alle censure ricorsuali.

6.

Il ricorrente censura anche il proscioglimento di RI 4 dall’accusa

di infrazione alla Legge federale sulle armi.

6.1

Il giudice di prime cure ha considerato che, caduta l’ipotesi che RI

4.

“abbia commesso la rapina pistola alla mano, viene meno anche

l’eventualità che essa quel giorno sia stata in possesso dell’arma per averla

ricevuta dall’RI 2 che (ma non è vero) l’avrebbe a sua volta ricevuta dal RI 3” (sentenza impugnata,

consid. 19, pag. 35).

Nemmeno in relazione al successivo possesso della

pistola da parte della RI 4 (dall’8 al 15 ottobre 2009), fondato solo sulle

dichiarazioni dell’RI 2 e del RI 3, il primo giudice ha ritenuto di avere

sufficienti riscontri per condannare l’imputata (sentenza impugnata, consid.

19, pag. 35). Nella pronuncia impugnata è stato stabilito che “la pistola è

sempre stata in possesso del RI 3, prima, durante e dopo la rapina, e in tal

senso risulta a posteriori che RI 2 ha fornito almeno un iniziale frammento di

verità affermando che il correo era colui che aveva portato la pistola per fare

la rapina” (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 35).

Il giudice di prime cure ha, dunque, prosciolto RI

4.

anche dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sulle armi.

6.2

La ricorrente sostiene che il primo giudice è incorso in arbitrio

anche in relazione all’accusa relativa alla Legge federale sulle armi.

Secondo il procuratore, nella sentenza impugnata

il presidente della Corte di prime cure non si è confrontato con le

dichiarazioni univoche rilasciate da RI 2 e RI 3 in merito al possesso ed al porto (da __________ alla dogana) della pistola utilizzata nella rapina

(ricorso, pag. 21). Valutando in modo corretto gli elementi indizianti

risultanti dagli atti - prosegue il ricorrente - il giudice di prime cure

avrebbe dovuto ritenere che l’imputata “non solo aveva conservato la pistola

utilizzata nella rapina ma se l’era pure portata appresso (da qui l’imputazione

di porto illecito) nella trasferta a __________”, peraltro all’insaputa di RI

2.

e RI 3 (ricorso, pag. 21).

Il ricorrente sostiene che, arbitrariamente, il

primo giudice non ha creduto né ad RI 2 né a RI 3 che su questo tema - precisa -

hanno fornito dichiarazioni credibili e lineari.

Il procuratore pubblico ribadisce, poi, come RI 4

non sia stata credibile nel negare gli addebiti: risulta, ad esempio, dagli

atti che, contrariamente a quanto da lei sostenuto, RI 4 si trovava in stato di

ebrietà quando è stata fermata dalle autorità messinesi (ricorso, pag. 22).

6.3

Chiunque intende portare un’arma in luoghi accessibili al

pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1 prima frase LArm).

Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è punito con

una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque

intenzionalmente e senza diritto offre, aliena, procura per mediazione,

acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato

Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o

costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.

6.4

Anche in relazione a tale imputazione le censure del procuratore non

possono trovare accoglimento.

Analogamente a quanto addotto in relazione al

proscioglimento dal reato di tentata rapina, il ricorrente si limita ad

invocare atti istruttori - in casu, le dichiarazioni di RI 2 e RI 3 a carico di RI 4 - lamentando che essi sono stati ignorati dal giudice di prime cure. Tuttavia, con

ciò egli non dimostra alcun arbitrio nella misura in cui non vi è arbitrio

nella valutazione di generale non credibilità delle dichiarazioni rese dai due

in merito alla tentata rapina.

La questione di sapere se RI 4 ha mentito o meno in relazione al suo stato di ebrietà al momento del fermo da parte delle autorità

messinesi è, poi, con ogni evidenza, irrilevante in quanto tale accertamento

non è atto ad influenzare il giudizio di prime cure che la proscioglie per il

possesso della pistola. Si rileva, comunque, che, contrariamente a quanto

lascia intendere il ricorrente, non risulta che l’imputata abbia negato questa

circostanza. La RI 4 si è invece limitata a precisare che “al momento dei

fatti accaduti a __________ io non ero ubriaca. Avevo bevuto solo due sambuche.

Produco alla verbalizzante copia della decisione con la quale mi è stata

revocata la licenza di condurre italiana per tre mesi e dove si può vedere che

il mio tasso alcolemico era solo del 0.66 g/l” (verbale 10 febbraio 2010,

pag. 8).

In esito a quanto suesposto, nella misura della

sua ricevibilità il gravame deve, dunque, essere integralmente respinto.

7.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente. Essi sono, dunque, da

addebitare allo Stato che rifonderà a RI 4 un’indennità di fr. 500.- per

ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa

giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a RI

4 fr. 500.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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