17.2010.44
Rapina e infrazione alla LArm. Chiamata di correo, accertamento dei fatti e valutazione delle prove
6 dicembre 2010Italiano45 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2010.44
Data decisione, Autorità:
06.12.2010, CCRP
Titolo:
Rapina e infrazione alla LArm. Chiamata di correo, accertamento dei fatti e valutazione delle prove
INFRAZIONE LARM
RAPINA
art. 140 CPS
art. 17 cpv. 1 LARM
art. 33 cpv. 1 let. a LARM
Incarto n.
17.2010.44
Lugano
6 dicembre 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 23 agosto 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata il 15 luglio
2010 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di
1. RI 2
rappr. dall' DI 1
2. RI 3
rappr. dall' DI 2
3. RI 4
rappr. dall' DI 3
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 15 luglio 2010, il presidente della Corte delle assise
correzionali di __________ ha condannato RI 4 ad una multa di fr. 200.- per
contravvenzione alla LF sugli stupefacenti per avere, senza essere autorizzata,
detenuto 8.3 grammi di hascisc destinati al suo consumo personale e consumato
un imprecisato quantitativo della medesima sostanza.
L’imputata è stata, per contro, prosciolta
dall’accusa di tentata rapina, aggravata siccome commessa con un’arma da fuoco,
per avere, l’8 ottobre 2009, a __________, in correità con terzi, tentato di
compiere un furto in danno del grande magazzino __________, minacciando di
pericolo imminente alla vita la gerente e una cliente del grande magazzino.
Parimenti è caduta l’imputazione di infrazione alla LF sulle armi, per avere
portato senza diritto la pistola marca Star Luxe calibro 6.35.
Nello stesso giudizio, sono, invece, stati
condannati per la citata tentata rapina aggravata e per una serie di altri
reati i due coimputati RI 2 e RI 3.
Fatti
B. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base del giudizio del
presidente della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti.
1. Alle 17.40 circa di giovedì 8 ottobre 2009, due persone con il volto
coperto sono entrate nel negozio __________ di __________, nel quale c’erano la
dipendente __________ con la figlia __________ ed una cliente, __________.
Una delle due persone - quella più alta di
statura - si è diretta alla cassa che in quel momento era a disposizione dei clienti,
senza però riuscire ad aprirla, mentre l’altra persona, armata di pistola, ha
esploso accidentalmente un colpo. La signora __________, che intendeva uscire
dal negozio, è stata bloccata dal più alto, ed ha così invertito la marcia e si
è diretta verso il retro del negozio, dove ha trovato la dipendente __________
e la figlia.
2. Gli autori sono, quindi, usciti dal negozio senza essere riusciti a
rubare nulla.
In quel momento sono stati notati da __________,
un automobilista che transitava lungo la vicina strada, che ha visto il più
alto dei due sfilarsi il passamontagna e ne ha, per pochi attimi, incrociato lo
sguardo.
Dopo essere usciti dalla __________, i due
malviventi sono corsi verso l’adiacente posteggio e sono saliti a bordo di una
Fiat Punto grigia, fuggendo verso __________ e facendo perdere le loro tracce.
Un altro automobilista in transito, __________, ha tuttavia notato la scena ed
è riuscito ad annotare il numero di targa della Fiat che è risultata essere di
proprietà di __________. Quest’ultimo ha spiegato che la sua vettura era stata
noleggiata già da qualche giorno da RI 2.
3. La sorveglianza messa in atto dagli inquirenti ha rilevato
collegamenti di RI 2 con RI 4, RI 3 e col di lui figlio RI 3.
Gli inquirenti hanno, poi, casualmente scoperto
in internet che il 16 ottobre 2009 RI 2 e i due RI 3 sono stati fermati in __________
siccome sospettati di essere potenziali rapinatori e di possedere un’arma da
fuoco: al momento del fermo, con i due vi era anche la RI 4 e gli inquirenti
hanno sequestrato una pistola che si è rivelata essere quella che era stata
utilizzata nella rapina di __________.
Grazie ad un’azione congiunta delle polizie
svizzera e italiana, il 28 ottobre 2009 RI 2, RI 3 sono stati simultaneamente
arrestati (RI 3 è tuttavia stato subito rilasciato dagli inquirenti). RI 4 è
stata, invece, arrestata il 12 marzo 2010 ed è rimasta in carcere preventivo
sino al 3 maggio 2010.
C. Contro la sentenza del presidente della Corte delle assise
correzionali il procuratore pubblico ha inoltrato dichiarazione di ricorso. Nei
motivi del gravame, presentato il 23 agosto 2010, il procuratore pubblico
contesta l’assoluzione di RI 4 dalle accuse di tentata rapina aggravata e di
infrazione alla LF sulle armi, lamentando un accertamento arbitrario dei fatti
da parte del primo giudice. Egli postula, in via principale, la condanna di RI
4 ad una pena di 28 mesi da espiare per i suddetti reati. In via subordinata,
egli chiede la cassazione della sentenza impugnata con rinvio degli atti ad un
nuovo giudice per un nuovo giudizio.
Gli imputati non sono, per contro, insorti contro
il citato giudizio.
D. Con osservazioni 17 settembre 2010, RI 4 ha postulato la reiezione del ricorso. RI 2 e RI 3 hanno, invece, comunicato di non avere particolari
osservazioni da formulare.
Considerandi
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario non significa manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito
di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2
consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13 consid. 5.1; 131 I 217 consid.
2.
; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o basato unilateralmente su talune
prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b; 112 Ia consid.
3).
2.
Nel suo gravame, il procuratore pubblico afferma che il primo
giudice ha accertato i fatti e valutato le prove disattendendo i criteri
metodologici che si impongono nel caso di procedimenti indiziari. Il giudice di
prime cure - argomenta il ricorrente - ha sbagliato partendo dal preconcetto
che RI 2 e RI 3 non possono essere creduti se non per le loro ammissioni di
colpevolezza ed ha sbagliato omettendo di considerare che la credibilità
dell’imputata è nulla.
2.1
Nella pronuncia impugnata, il primo giudice ha riassunto le risultanze
dell’inchiesta in relazione alla rapina passando in rassegna le dichiarazioni
dei tre imputati, la testimonianza della compagna di RI 2, __________, e le
dichiarazioni rilasciate dagli altri testi interrogati (sentenza impugnata,
consid. 10-17, pag. 21-32). Sulla scorta di tali risultanze, egli ha ritenuto
poco congruente la tesi della pubblica accusa, secondo cui la rapina sarebbe
stata materialmente commessa da RI 4 e RI 2, mentre RI 3 si sarebbe limitato a
mettere loro a disposizione la pistola, poiché nessun atto istruttorio deponeva
da solo in tal senso: “RI 2 accusa sé stesso e la RI 4 ma è categorico nello
scagionare RI 3, __________ e la RI 4 chiamano in causa i due RI 3 e l’RI 2,
mentre che RI 3 proclama la propria innocenza e non accusa nessuno”
(sentenza impugnata, consid. 18, pag. 32).
Il presidente della Corte ha considerato
sicuramente responsabile della rapina RI 2, reo confesso, e si è anche convinto
della colpevolezza di RI 3, non solo per aver messo a disposizione la pistola
(come sostenuto dalla pubblica accusa) ma per avere direttamente partecipato
all’esecuzione della rapina stessa, nei panni del correo più basso, armato di
pistola. La tesi accusatoria riguardante la partecipazione alla rapina da parte
di RI 4 - che il procuratore pubblico ha basato sulla chiamata di correità di RI
2, su alcune affermazioni di RI 3 e sulle bugie dell’imputata in corso
d’inchiesta (ritenendo invece le dichiarazioni della teste __________ il frutto
di informazioni sbagliate fornitele da RI 2) - sono state, dunque, respinte dal
giudice di prime cure (sentenza impugnata, consid. 18, pag. 32).
2.2
Alfine di verificare la chiamata di correo di RI 2 nei confronti
della RI 4, in particolare per determinarne la credibilità, il primo giudice ha
esaminato e riportato in sentenza le dichiarazioni rilasciate dal chiamante in
corso d’inchiesta che ha giudicato su più punti contraddittorie, tanto “da
potersi catalogare non meno di una decina di modifiche della sua versione al
riguardo di dettagli di rilievo” (sentenza impugnata, consid. 11, pag. 21).
Pertanto - ha concluso il primo giudice - “tolta l’ammissione della propria
colpevolezza”, e meglio della sua partecipazione alla rapina nel ruolo del
rapinatore più alto e senza pistola, unico punto fermo nelle sue dichiarazioni,
RI 2 “non è credibile su nulla” (sentenza impugnata, consid. 19, pag.
33).
Il primo giudice ha ritenuto, per contro,
veritiero - poiché non indirizzato agli inquirenti - il contenuto della lettera
che RI 2 ha inviato ad un suo conoscente eludendo la censura del carcere. Nello
scritto in questione, RI 2 affermava che “la persona che doveva starmi più
vicina, __________, non solo se n’è lavata subito le mani ma ha vanificato
tutti i miei sforzi facendo l’infame” (cfr. sentenza impugnata, consid. 14,
pag. 29). Ritenuto che RI 2 stesso ha ammesso che al termine “infame” va
dato il significato gergale malavitoso di “colui che fa delle dichiarazioni
su di un reato in favore degli inquirenti” (cfr. sentenza impugnata,
consid. 11, pag. 22), il primo giudice ha interpretato la sua lettera nel senso
che “RI 2 ha fatto enormi sforzi per proteggere i RI 3 (...) e la __________
li ha vanificati raccontando la verità, ovvero collaborando con gli inquirenti”
(sentenza impugnata, consid. 19, pag. 33).
Il primo giudice ha quindi considerato che la
tardiva chiamata di correo nei confronti della RI 4, avvenuta due settimane
dopo la suddetta lettera, non era altro che “la risposta di RI 2 alle
rivelazioni della __________ e anche della RI 4” (sentenza impugnata, consid.
19, pag. 33). Quanto ai motivi di tale modo di agire, il primo giudice ha
considerato che RI 2 ha “ripetutamente mentito al servizio dei RI 3” (sentenza impugnata,
consid. 19, pag. 32). Infatti egli - ha precisato il primo giudice - è
addirittura arrivato al punto di smentirsi da solo in occasione del secondo
confronto con RI 3, dapprima sostenendo che la pistola gli era stata data dal
coimputato mezz’ora prima della rapina, e in seguito, resosi conto che ciò
poneva RI 3 a casa della RI 4 poco prima del reato, affermando di averla,
invece, da lui ricevuta già qualche giorno prima (sentenza impugnata, consid.
19, pag. 32-33).
2.3
Il giudice di prime cure ha poi ritenuto che il ragionevole dubbio
sulla partecipazione della RI 4 alla rapina si imponeva già solo alla luce
della deposizione del teste __________, “secondo il quale l’autore più basso
era, per postura, camminata, corsa e stazza, un uomo al 90%” (sentenza
impugnata, consid. 19, pag. 33). Sebbene al dibattimento - ha puntualizzato il
primo giudice - la corporatura di RI 3 non è sembrata essere massiccia così
come descritto dal teste, la RI 4 dal canto suo ha “mostrato di possedere
fattezze assolutamente femminili, senza elementi androgini, suscettibili di
creare equivoco sul sesso se mascherata” (sentenza impugnata, consid. 19,
pag. 33).
Il pieno convincimento in merito all’innocenza
dell’imputata - ha precisato il primo giudice - è stato, poi, raggiunto con
l’esame delle deposizioni di __________, “fondamentali per la corretta
comprensione della fattispecie” (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 28).
La ragazza, “esclusa dal novero dei possibili rapinatori”, è risultata
essere l’“unica testimonianza disinteressata” (sentenza impugnata,
consid. 19, pag. 34) ritenuto che la giovane ha sottaciuto agli inquirenti la
partecipazione di RI 2 alla rapina soltanto nel corso del primo interrogatorio,
quando ha prevalso il comprensibile desiderio di proteggere il compagno
(sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34) mentre le sue successive deposizioni
- nelle quali ha indicato i due RI 3 quali correi del compagno (RI 3 nel ruolo
della spalla di RI 2, RI 3 alla guida dell’automobile) - sono state ritenute
lineari, credibili e disinteressate, in particolare non avendo __________ alcun
interesse a mentire per scagionare la RI 4, con cui non aveva particolari
legami. La tesi del “complotto fra donne” avanzata dagli imputati RI 2 e RI 3 è
stata ritenuta sprovvista di fondamento (sentenza impugnata, consid. 19, pag.
34).
Che __________ abbia detto il vero è poi confermato,
secondo il primo giudice, “dalla scomposta reazione dell’RI 2 alle sue
esternazioni (“infame… puttana”, epiteto quest’ultimo attribuito anche alla RI
4.
quando essa sollevò quanto meno il sospetto che i RI 3 fossero i coautori
della rapina)” (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34). Il giudice di
prime cure ha poi constatato che “in definitiva la sua versione coincide con
quella della RI 4”, sia per l’identificazione degli autori, sia nei
dettagli, come quello della “scenetta” nella quale RI 2 ha mimato lo svolgimento della rapina, lasciando intendere che RI 3 fosse il correo che aveva
sparato in aria (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34).
Alla luce di tali riscontri, il primo giudice ha
considerato una “mera e personalissima congettura” la tesi del
procuratore secondo cui la __________ direbbe il vero ma sarebbe stata male
informata dall’RI 2, che le avrebbe mentito pur di non dover ammettere di aver
compiuto il reato con una donna (sentenza impugnata, consid. 14, pag. 29 e
consid. 19, pag. 34). Secondo il giudice di prime cure, se tale versione fosse
vera, costituirebbe un’ulteriore menzogna di RI 2, ciò che “non accresce di
sicuro la credibilità della di lui chiamata di correo”, e inoltre “non
spiega come la __________ avrebbe a questo punto potuto assistere alla
«scenetta» recitata dall’RI 2 in cui il ruolo della RI 4 era stato attribuito
all’incolpevole RI 3 senza che nessuno dei presenti avesse a protestare”
(sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34).
Che la __________ dica il vero è inoltre confermato
- secondo il primo giudice - dal contenuto della lettera fatta uscire
clandestinamente dal carcere da RI 2. Oltre al già evocato passaggio, nel quale
incolpa la compagna di avere “vanificato tutti i miei sforzi facendo
l’infame”, il giudice di prime cure ha interpretato le esternazioni di RI 2
(“quando uscirò me la pagherà __________ ma soprattutto ha coinvolto persone
che la vogliono sotto terra!!! Sta puttana infame”) come un tentativo “di
intimidire la __________ e indurla forse alla ritrattazione” (sentenza
impugnata, consid. 19, pag. 33).
Infine, il primo giudice ha trovato un ulteriore
elemento indiziante dell’innocenza della donna nel fatto che gli autori della
rapina avevano lasciato l’automobile usata per il tentativo di rapina non nel parcheggio
riservato all’imputata nel garage sotterraneo del palazzo dove abitava, ma in
un posteggio accanto: “pur se comprensibilmente agitata” - ha spiegato
il primo giudice - la RI 4 non avrebbe commesso un tale sbaglio se fosse stata
a bordo del veicolo (sentenza impugnata, consid. 19, pag. 34).
3.
a. In relazione alla chiamata di correo, il procuratore pubblico
sottolinea come RI 2 non avesse alcun motivo per accusare ingiustamente la RI 4
e precisa come a tale chiamata non possa nemmeno essere attribuito lo scopo di
“proteggere” RI 3, visto che essa è avvenuta quando la posizione processuale di
quest’ultimo era già compromessa, nella misura in cui era già pacifico che egli
aveva messo a disposizione la pistola (ricorso, pag. 5 e 20). Il ricorrente
rileva, poi, come RI 2 abbia, in modo plausibile, spiegato di non avere fatto
subito il nome della RI 4 per un riguardo verso l’amico RI 3 che egli riteneva
ancora “estremamente innamorato” dell’imputata: rivelare il nome del
correo significava pertanto “ferire anche RI 3 nei suoi sentimenti”
(ricorso, pag. 5). Comprensibile è inoltre - continua il ricorrente - “la
reazione di «vendetta» di RI 2” nei confronti della RI 4, visto che “a quel
punto egli aveva più interesse a migliorare la propria situazione processuale
collaborando con gli inquirenti che non a proteggere colei che aveva rilasciato
dichiarazioni a carico di RI 3 che egli, come nel suo caso, aveva in tutti i
modi cercato di tenere fuori dalla rapina”. Infatti, andava considerato -
e, non facendolo, il primo giudice è caduto nell’arbitrio - che RI 2 “sino a
quando vi erano le condizioni aveva protetto i suoi correi assumendosi tutta la
responsabilità per l’accaduto”; e che egli “ha mentito sempre e solo per
«proteggere» RI 3” che “non lo aveva «tradito»” e che si è
deciso ad accusare la RI 4 soltanto quando lei ha rotto il loro “patto di
solidarietà” (ricorso, pag. 21).
b. Inoltre - continua il procuratore pubblico - il primo giudice è
caduto in arbitrio concludendo per la non credibilità di RI 2 e RI 3 a causa delle loro bugie, ma trascurando completamente che anche l’imputata ha mentito in più
occasioni (ricorso, pag. 4). RI 4 - precisa il ricorrente - non è credibile
poiché ha mentito su molteplici aspetti della vicenda, sia principali che
secondari, cercando “in tutti i modi di chiamarsi fuori dalla rapina”. Lo
ha fatto in relazione all’avvenuto tamponamento della sua macchina (circostanza
concordemente riferita da RI 2 e RI 3), in relazione alla sua conoscenza
dell’avvenuta rapina alla __________ di __________ e rendendo dichiarazioni
contraddittorie sulla sua frequentazione del negozio, dapprima affermando si
recarvisi regolarmente, poi solo saltuariamente perché troppo caro (ricorso,
pag. 7). Inoltre - continua il ricorrente - la RI 4 ha inizialmente mentito negando di aver autorizzato RI 2 a posteggiare l’automobile utilizzata per
la rapina nel suo parcheggio nel garage sotterraneo, circostanza poi ritrattata
alla luce delle dichiarazioni di RI 3 relative all’intervento della custode a
seguito dell’utilizzo del posteggio sbagliato (ricorso, pag. 8).
Ha sbagliato il primo giudice - prosegue il
procuratore pubblico - non chiedendosi per quale motivo RI 4 abbia mentito,
rispettivamente abbia “vuotato il sacco” (accusando RI 2 e i due RI 3) soltanto
dopo tre settimane di carcere preventivo, e come mai non abbia risposto alle
precise accuse di RI 2 (ricorso, pag. 8). Accertando i fatti così come ha fatto
- prosegue il procuratore - il primo giudice ha deciso in modo contrario alle
palesi emergenze del materiale istruttorio da cui risulta che RI 4 ha sempre mentito in merito al suo coinvolgimento nella rapina (ricorso, pag. 8). Riprendendo
lunghi passaggi dei verbali di interrogatorio dell’imputata (all. 33 RPG e AI
288a, all. 33, all. 37, all. 41, all. 42), il procuratore lamenta come il primo
giudice non si sia confrontato con le numerose contraddizioni in cui è caduta
l’imputata e con il fatto che soltanto a tre mesi dai fatti la RI 4 abbia
ricordato quanto accaduto l’8 ottobre 2009 (ricorso, pag. 9-13). Inoltre -
continua il procuratore pubblico - il primo giudice è caduto in arbitrio
omettendo di considerare tutte le evocate bugie e ritrattazioni e ritenendo
l’imputata credibile soltanto perché ha raccontato la “scenetta” recitata da RI
2.
e riferita anche dalla __________ (ricorso, pag. 14).
Dopo avere ancora ricordato che l’imputata ha
mentito anche riguardo la parrucca trovata dagli inquirenti (dicendo, prima, di
utilizzarla per cambiare look per poi riferire che non era sua abitudine farne
uso), il ricorrente sostiene come la partecipazione dell’imputata
all’esecuzione materiale della rapina sia poi dimostrata da un altro indizio,
completamente ignorato dal primo giudice, e meglio dalla dichiarazione di RI 2
secondo cui, qualche giorno dopo la rapina, l’imputata gli ha raccontato “che
mentre eravamo all’interno della __________ aveva parlato ad una signora
anziana intimandole di stare ferma”, camuffando la sua voce come se fosse
un uomo a parlare. Significativo è il fatto che RI 2 ha precisato di avere saputo soltanto in seguito di tale dettaglio che gli fu riferito dalla donna
(“se n’era vantata lei portandomi così a conoscenza di questo fatto che io
ignoravo”), poiché al momento della rapina non lo aveva sentito;
altrettanto significativo è il fatto che lo stesso episodio sia stato riferito
anche dalla stessa RI 4 (che, però, attribuisce le parole ad RI 3; ricorso,
pag. 15-16).
Ancora più rilevante - continua il ricorrente - è
il fatto che nella rapina non era RI 2 ad indossare dei guanti (come riferito
dalla RI 4) ma l’altro partecipante, il quale indossava dei guanti chiari
(dichiarazione della teste ____). Tali guanti sono gli stessi che RI 3 e RI 2
hanno riferito essere stati consegnati loro dalla RI 4 quando si trattò di
spostare l’automobile nel garage; da ciò bisogna concludere, secondo il
procuratore, che il secondo partecipante alla rapina era la RI 4 (ricorso, pag.
17).
Il procuratore continua il suo lungo esposto
sottolineando che il primo giudice ha ancRI 4 RI 4 aveva un movente per
partecipare alla rapina: così come RI 2 e RI 3, anche la donna aveva bisogno di
denaro, come provato dalle dichiarazioni di questi ultimi, che hanno
concordemente riferito che l’imputata, per guadagnare qualche soldo, non solo
aveva dato la sua pelliccia ad RI 2 affinché la vendesse, ma stava anche
cercando di vendere la sua automobile. Ancora una volta - continua il
procuratore pubblico - il primo giudice ha sbagliato omettendo di considerare
che la RI 4 ha mentito anche su questa circostanza, dapprima negandola e, poi,
contraddicendosi più volte (ricorso, pag. 5 e 6).
c. Infine, sull’argomento il ricorrente rimprovera al primo giudice di
avere valutato in modo unilaterale - cioè, esclusivamente a favore
dell’imputata - la deposizione del teste __________: la sua dichiarazione,
secondo cui “al 90%” il colpevole era un uomo, andava valutata con estrema
prudenza ritenuto come il teste non era stato in grado di riconoscere RI 2
nonostante ne avesse incrociato lo sguardo dopo la rapina (ricorso, pag. 17).
Il ricorrente ritiene poi arbitrario - poiché personale, privo di oggettività,
ed esperito in un diverso momento - anche l’accertamento del presidente della
Corte relativo alle “fattezze assolutamente femminili” dell’imputata (ricorso,
pag. 17).
d. Il procuratore pubblico, riguardo le dichiarazioni della __________ -
che, a mente sua, rappresentano “senza dubbio un indizio, l’unico a modo di
vedere di chi scrive, a favore della tesi innocentista di RI 4” ma che da sole non
consentivano di proscioglierla, viste le ripetute menzogne dell’imputata -
rileva che “non può essere ignorato che __________ __________ ha
riferito quanto a sua volta dettogli da RI 2” e che,
dunque, si tratta di una testimonianza indiretta (ricorso, pag. 5 e 18). A suo
avviso inoltre non può essere dimenticato che la scenetta riferita da __________
è stata descritta in modo diverso dalla RI 4, che ha attribuito un ruolo attivo
anche ad RI 3 il quale, invece, nella versione di __________ si era limitato a
rimanere seduto al tavolo. Inoltre - continua sull’argomento il procuratore
pubblico - RI 4 ha riferito che alla guida del veicolo utilizzato per la rapina
c’era RI 3 mentre la __________ ha sempre negato un coinvolgimento di
quest’ultimo (ricorso, pag. 19). Il primo giudice - sottolinea il procuratore -
avrebbe dovuto rendersi conto che “l’accusata aveva esagerato il suo
racconto aggiungendo dei particolari che la «scagionavano» dalla ipotesi
accusatoria”: infatti, seguendo la sua descrizione, “non vi era più
spazio per un suo ruolo attivo nella rapina” (ricorso, pag. 19 ).
Il fatto che RI 2 abbia attribuito a RI 3 il
ruolo di colui che impugnava l’arma si spiega - continua il procuratore - alla
luce del fatto che entrambi gli uomini hanno protetto per mesi RI 4, omettendo
di dichiarare “che era stata lei a suggerire il luogo ove compiere la rapina
visto che vi si poteva trovare tanto denaro e non vi erano telecamere, che era
stata lei ad acconsentire che il veicolo utilizzato per la rapina venisse
parcheggiato nel suo garage coperto, che era stata lei ad aiutare RI 2 a ripulire per bene la vettura utilizzata per la rapina, che era stata lei, quando si era trattato
di spostare il veicolo, a consegnare ad RI 2 un paio di guanti per evitare di
lasciare delle impronte sul veicolo” (ricorso, pag. 19). Il procuratore
pubblico continua il suo esposto sottolineando come, contrariamente a quanto
accertato dal primo giudice, anche RI 3 abbia accusato la RI 4, in particolare dichiarando che fu lei ad indicare ad RI 2 dove compiere la rapina, ad avere fatto
nascondere l’automobile usata per la rapina nel suo garage, ad averla poi
pulita, ad avere conservato e ripulito la pistola e ad avere dato un paio di
guanti ad RI 2 quando si era trattato di spostare la macchina (ricorso, pag.
20).
4.
L’art. 140 CP punisce con una pena detentiva sino a dieci anni o con
una pena pecuniaria non inferiore a 180 aliquote giornaliere chiunque commette
un furto usando violenza contro una persona, minacciandola di un pericolo
imminente alla vita o all’integrità corporale o rendendola incapace di opporre
resistenza; è punito con la stessa pena chiunque, sorpreso in flagrante reato
di furto, commette uno degli atti di coazione menzionati nel comma 1
nell’intento di conservare la cosa rubata (cifra 1). Il colpevole è punito con
una pena detentiva non inferiore ad un anno se, per commettere la rapina, si è
munito di un’arma da fuoco o di un’altra arma pericolosa (cifra 2).
4.1
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;
118.
Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così
che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con
rinvii). E’, invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione
delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in
chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice
in modo urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il
Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può
dirsi arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la
rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener
conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,
quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni
insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata
una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13
consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
4.2
La chiamata di correo è la confessione che riguarda, oltre il
confidente, anche altre persone. Come ogni confessione, la chiamata in correità
è, quindi, soltanto un indizio e non una prova, provenendo essa da persona
interessata e non libera (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI1; Rep. 1980, pag.
192, consid. 3; Rep. 1980, pag. 147, consid. 4; sentenza CCRP del 9 luglio 1974 in causa G. e coimputati, pag. 101 e segg.; sentenza CCRP del 20 agosto 1985 in re Pi; vedi anche, per il diritto italiano, Manzini, Trattato di diritto processuale penale
italiano, vol. III, 1956, p. 424/425; Loschiavo, NDI, Confessione [diritto
processuale penale], p. 26).
Secondo la giurisprudenza, in assenza di prove
certe, il giudice può fondare il proprio convincimento su una serie di indizi
valutati in modo logico, obiettivo e coerente. Se, per definizione, un indizio
da solo non può bastare poiché, preso a sé stante, può essere interpretato in
più modi, più elementi valutati nel loro complesso e in modo rigoroso possono
condurre ad escludere il ragionevole dubbio e, quindi, possono costituire un
valido fondamento del convincimento del giudice (cfr. Hans Walder, Der
Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in part., in
STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2).
Come gli altri indizi, pertanto, la chiamata di
correo va valutata dal giudice con particolare rigore metodologico, ritenuto
che ad essa va data maggiore o minore valenza indiziante a dipendenza della sua
costanza, del suo carattere disinteressato, della sua univocità e della sua
credibilità intrinseca. La credibilità intrinseca della chiamata di correo deve
essere esaminata in funzione della logica interna e della verosimiglianza dei
fatti e delle circostanze addotte dal chiamante in causa nonché della generale
credibilità di quest’ultimo, valutata in funzione della sua personalità e della
sua storia personale.
Come qualsiasi altro indizio, la chiamata di
correo deve poi essere supportata da elementi esterni, nel senso che il giudice
- valutandone, nell’ambito del suo potere di apprezzamento, la credibilità -
deve accertarsi che essa sia “vestita”, cioè che, inserendosi in una narrazione
completa, sia coerente con altri elementi (certi e convergenti) e, perciò, sia
da essi confortata (Rep. 1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192,
consid. 3; Rep. 1980, pag. 146-147, consid. 4; Manzini, op. cit., pag.
420-425). Se è necessario che gli elementi esterni a sostegno della chiamata di
correo siano indipendenti da essa (così da evitare che elementi intrinseci alla
stessa vengano usati per la sua conferma), non è per contro necessario che
l’elemento esterno abbia la dignità di una prova (se così fosse, la chiamata
perderebbe di valore) né che si tratti di un elemento di fatto, ritenuto che
anche considerazioni logiche, espresse sulla scorta della comune esperienza
della vita, possono bastare - purché siano certe - a corroborare una chiamata
la cui attendibilità intrinseca è stata correttamente accertata (cfr., per il
diritto italiano, Giovanni Silvestri, La valutazione delle chiamate in correità
o in reità, in: I criteri di valutazione previsti dall’art. 192 CPP, Cass. Pen.
1997, 572, pag. 915; Mario Deganello, La chiamata in correità: struttura e
funzione dell’innesto normativo, in: I criteri di valutazione della prova
penale, G. Giappichelli Editore, pag. 179). Quando ne sia stata accertata
l’attendibilità intrinseca e questa sia stata confermata da elementi esterni ai
sensi di quanto sopra, la chiamata di correo assume valore di prova (Rep. 1980,
pag. 192, consid. 3).
Per costante giurisprudenza, quando è chiamata a
giudicare un ricorso che la contesta, la Corte di cassazione e revisione penale deve, da un lato, esaminare se il primo giudice ha avuto una nozione
giuridicamente corretta della chiamata di correo - in particolare, del suo
semplice valore indiziante e relativo e della necessità che essa sia “vestita” -
e, dall’altro, deve esaminare se in base a determinati fatti o complesso di
fatti è stata ritenuta in modo arbitrario “vestita”, poiché il fatto non esiste
o perché lo stesso, da solo o con altri, non ha carattere indiziante (Rep.
1990, pag. 353, consid. VI.1; Rep. 1980, pag. 192, consid. 4; Rep. 1980, pag.
147, consid. 4; sentenza CCRP del 30 maggio 1984 in re L., consid. 2).
Come nel caso di una censura di arbitrio nell’accertamento
dei fatti e nella valutazione delle prove, anche in questo contesto per essere
ricevibile in ordine la censura deve essere chiaramente indicata e motivata
(Rep. 1980, pag. 147, consid. 4). In un processo indiziario, la condanna è
arbitraria nella misura in cui il primo giudice ha attribuito valore di indizio
a un fatto che - o perché non certo, o perché equivoco, o perché contingente -
non può assurgere a tale valore (Rep. 1980, pag. 192, consid. 3; Rep. 1980,
pag. 147, consid. 4). Non è, per contro, censurabile d'arbitrio il giudice che
pone a base del proprio convincimento una chiamata di correo di cui ha
accertato in modo sostenibile l’attendibilità, in particolare dopo averne
rilevata la concordanza con altri indizi (correttamente valutati come tali), il
suo inserimento logico e coerente in una narrazione completa e il suo carattere
disinteressato (Rep. 1980, pag. 189).
5.
In concreto, emerge dall’esame dell’incarto che il primo giudice ha
fondato il giudizio di inattendibilità delle dichiarazioni di RI 2 non su un
preconcetto ma sulla base del carosello di dichiarazioni da questi fornite.
Avendo egli reso una decina di versioni diverse sullo svolgimento dei fatti, è
non solo senza arbitrio ma in modo del tutto condivisibile da questa Corte che
il primo giudice le ha ritenute prive dei requisiti di costanza e univocità che
sono i presupposti per un giudizio di affidabilità. Del resto, lo stesso
procuratore ha riconosciuto nel suo ricorso che RI 2 ha da solo “minato la propria credibilità” (ricorso, pag. 4).
Già di primo acchito si può, quindi, concludere
che nulla può essere rimproverato al giudizio del primo giudice secondo cui la
chiamata di correo non ha valore di prova: la credibilità intrinseca della
chiamata è, infatti, pesantemente ipotecata - se non annientata - già solo in
considerazione di questo iniziale accertamento, non contestato dal ricorrente.
5.1
Inutilmente nel gravame si tenta di attribuire valore probante alla
chiamata di correo di RI 2 ponendo l’accento sul suo carattere disinteressato.
Il tentativo del procuratore pubblico è vano già
soltanto perché, quand’anche la sua tesi fosse corretta, l’accertamento del suo
carattere disinteressato non basterebbe a rendere credibile la chiamata in
assenza dei presupposti appena citati.
Ma anche facendo astrazione dal fatto che si
tratta di presupposti cumulativi, la tesi ricorsuale andrebbe respinta, il
ricorrente non sostanziando alcun arbitrio: sostenere una tesi contraria
rispetto a quella della prima Corte non basta, infatti - nemmeno se essa fosse
preferibile rispetto a quella sposata dai primi giudici - a motivare un ricorso
davanti a questa Corte, che può intervenire soltanto quando l’accertamento
contestato è manifestamente insostenibile.
In concreto il primo giudice, sulla scorta di
un’interpretazione sostenibile del materiale probatorio - in particolare, dopo
avere considerato che egli è arrivato al punto di smentirsi da solo sul momento
della consegna della pistola da parte di RI 3, quando si è reso conto che le
sue prime affermazioni comportavano un coinvolgimento più pesante del correo e
dopo avere valutato la lettera in cui il chiamante lamentava che “la persona
che doveva starmi più vicina, __________, non solo se n’è lavata subito le mani
ma ha vanificato tutti i miei sforzi facendo l’infame” - ha accertato che,
con la sua chiamata, RI 2 voleva, in primo luogo, proteggere l’amico RI 3 e,
poi, in secondo luogo, punire la RI 4 che, parlando della partecipazione di RI
3.
alla rapina, aveva fatto “l’infame” (cfr. sentenza impugnata, consid. 14,
pag. 29). Con le considerazioni espresse al proposito dal primo giudice, il
procuratore pubblico non si confronta. In particolare, egli non si confronta
con la tesi secondo cui lo scritto citato testimonia degli sforzi intrapresi da
RI 2 per nascondere la partecipazione di RI 3 alla rapina e della sua rabbia
nei confronti della __________, che aveva reso inutile la sua strategia
collaborando con gli inquirenti. Né egli si confronta con la tesi - sviluppata
dal primo giudice - secondo cui lo scritto di RI 2 è credibile in quanto
destinato ad un suo conoscente e non ad essere scoperte dagli inquirenti. Come
detto, con queste argomentazioni il procuratore non si confronta: egli si
limita, infatti, a sostenere in modo apodittico l’assenza “di un qualsiasi
motivo per accusare ingiustamente una persona innocente”.
Macchinosa - ma soprattutto di carattere
appellatorio - è, poi, la tesi ricorsuale secondo cui RI 2 “ha mentito
sempre e solo per «proteggere» RI 3” pretendendo che tale “protezione” non fosse diretta
a celare il coinvolgimento dello stesso RI 3 nella rapina (come concluso dai
primi giudici), bensì nel sottacere il ruolo svolto da RI 4, di cui RI 3 era
innamorato.
In ogni caso, va qui rilevato che,
sorprendentemente, è lo stesso ricorrente a riconoscere che la chiamata di
correo non è disinteressata quando, nella parte finale del suo memoriale, egli
la definisce una sorta di comprensibile “vendetta” di RI 2 nei
confronti della RI 4 che aveva coinvolto RI 3, l’amico che lui aveva strenuamente
cercato di proteggere (ricorso pag. 21).
Nemmeno può essere condivisa l’affermazione del
ricorrente, secondo cui la presenza della RI 4 all’interno della __________ al
momento della rapina “non rappresentava un accertamento suscettibile di
modificare la posizione processuale di RI 3, al quale veniva rimproverato di
avere messo a disposizione di RI 2 la pistola utilizzata per la rapina”
(ricorso, pag. 5). Al contrario, siccome in base alle testimonianze solo una
persona poteva aver commesso la rapina, armata, a fianco di RI 2, la
partecipazione della RI 4 al reato escludeva quella di RI 3, e viceversa. Se la
chiamata di correo di RI 2 nei confronti della RI 4 fosse stata creduta, RI 3
non avrebbe potuto essere condannato per il medesimo fatto e sarebbe, dunque,
stato accusato “soltanto” per avere messo a disposizione la pistola. Non solo
non è arbitrario, ma è al contrario obbligato, in forza del materiale
probatorio in atti, considerare che la presenza della RI 4 nel negozio __________
in qualità di correa cambiava in modo significativo la posizione processuale di
RI 3. Non vi è, quindi, arbitrio nel considerare che RI 2, volendo favorire RI
3, aveva tutto l’interesse a coinvolgere come correa RI 4.
In queste circostanze, anche volendo far
astrazione da quanto detto in initio, la censura relativa al giudizio di
non credibilità della chiamata di correo andrebbe respinta (nella misura della
sua ricevibilità) nella misura in cui la conclusione del primo giudice secondo
cui la chiamata di correo di RI 2 non può dirsi arbitraria.
5.2
Va, ancora, rilevato - anche se in via abbondanziale - che le
argomentazioni ricorsuali volte a dimostrare che, contrariamente a quanto
ritenuto dal primo giudice, la chiamata di correo è vestita da elementi esterni
sono irricevibili in quanto di stampo appellatorio. Nel gravame, infatti, il
procuratore si diffonde in critiche a tutto campo nei confronti della sentenza
di prime cure, citando pagine intere di verbali di interrogatori e dolendosi
del fatto che il primo giudice non li abbia considerati. Il procuratore
dimentica tuttavia che il ricorso per cassazione non è la continuazione del
processo di assise. Non si può, quindi, in questa sede invocare atti del
procedimento, per quanto numerosi, e dolersi di arbitrio pretendendo che il
primo giudice li abbia ignorati. Occorre, per contro, confrontarsi con i motivi
che hanno spinto il presidente della Corte a ritenere il contrario di quanto
prospettato nel gravame, precisando perché le considerazioni poste a fondamento
del suo diverso convincimento non resistono alla luce degli atti richiamati nel
ricorso.
Si osserva comunque che, a prescindere dalla
motivazione impropria del gravame, le argomentazioni del ricorrente non
meriterebbero comunque tutela. In effetti, contrariamente a quanto sostenuto
nel ricorso, non risulta dalla pronuncia contestata che il primo giudice abbia
prosciolto la RI 4 solo perché questa ha negato il suo coinvolgimento nella
rapina, così come non risulta che il primo giudice l’abbia ritenuta
particolarmente credibile (cfr. ad es. sentenza impugnata, consid. 13, pag. 26:
“RI 4, mentendo, il 28 ottobre 2009 aveva dichiarato…”). Il primo
giudice ha inoltre affermato che “l’unica testimonianza disinteressata”
era quella di __________ (consid. 19, pag. 34), a conferma del fatto che le
dichiarazioni di RI 4 non sono state da lui ritenute tali. Non si può dunque
rimproverargli di avere aderito in maniera acritica a quanto narrato dalla RI 4.
Ciò è del resto riconosciuto anche dal procuratore stesso che nel suo gravame afferma,
in modo invero contradditorio, che il primo giudice ha fatto sua la tesi
secondo cui “unica a raccontare la verità è stata __________” - e
dunque, non l’imputata (ricorso, pag. 8).
Il giudice di prime cure ha considerato che
doveva imporsi almeno il ragionevole dubbio in relazione alla partecipazione
della RI 4 alla rapina, nel ruolo dell’autore armato, poiché la chiamata di
correo non adempiva le condizioni per assurgere a prova, difettando di
credibilità intrinseca (in primo luogo, poiché non costante né univoca) e non
essendo suffragata (“vestita”) da ulteriori risultanze probatorie, ritenendo
che dagli atti emergevano invece elementi di segno contrario (di cui si dirà in
seguito).
Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame,
dunque, RI 4 non è stata assolta dal primo giudice soltanto per aver negato
recisamente il suo coinvolgimento nella rapina.
Va per altro precisato, in relazione alle
argomentazioni sviluppate dal procuratore pubblico riguardo le dichiarazioni di
RI 2 secondo cui la RI 4 gli avrebbe raccontato di avere intimato ad una
signora anziana di stare ferma mentre si trovavano all’interno della __________,
che non si vede per quale motivo a tali dichiarazioni andrebbe, in assenza di
riscontri, conferita particolare fedefacenza e valenza risolutiva.
Né basta, in queste circostanze, a fondare la
tesi accusatoria e a sostanziare, perciò, un arbitrio da parte del primo
giudice, l’argomento secondo cui la situazione economica dell’imputata era
precaria.
Né maggior valore ha, in queste circostanze, il
fatto che RI 4 abbia mentito o si sia contraddetta su talune circostanze (ad
esempio sul fatto di non essere stata a conoscenza dell’avvenuta rapina, oppure
in relazione alla sua frequentazione della __________ di __________): gli
argomenti del procuratore, che evoca indizi che non permettono di escludere un
coinvolgimento “in qualche modo” (cfr. sentenza CRP del 3 maggio 2010,
inc. 60.2010.126, consid. 4.6, pag. 7) della RI 4 nella rapina - e meglio, di
un suo coinvolgimento nella forma della complicità o del favoreggiamento - riescono
tutt’al più ad evidenziare l’opinabilità di alcune riflessioni del primo
giudice. In ogni caso, simili ipotesi accusatorie non sono state prospettate
dalla pubblica accusa nelle sedi opportune e non spetta ora alla Corte di
cassazione, adita in relazione ad un preteso accertamento arbitrario di una
fattispecie diversa, determinarsi su di esse.
Anche su questo tema il gravame non merita
tutela.
5.3
Appellatorie, ma in ogni caso prive di fondamento, sono pure le
censure d’arbitrio relative alla valutazione della testimonianza resa da __________.
Il ricorrente, anche in questo caso, non fa che
mettere in discussione la valenza probatoria delle singole prove agli atti,
dimenticando che davanti alla Corte di cassazione occorre invece vagliare la
portata probatoria complessiva di tutti gli indizi considerati e dimostrare che
le conclusioni tratte dal giudice di prime cure sono nel loro complesso
manifestamente insostenibili.
Si osserva, qui, come il mancato riconoscimento
di RI 2 sulle foto segnaletiche da parte del teste __________ non sia
determinante: ciò non può essere ritenuto una prova dell’inattendibilità del
teste, che ha incrociato lo sguardo di RI 2 solo per pochi istanti, transitando
al volante della sua automobile nei pressi della __________ proprio nel momento
in cui il rapinatore si è sfilato il passamontagna.
Inoltre, per quel che concerne il secondo autore,
__________ ha indicato che si trattava quasi certamente (“al 90%”) di un uomo.
Pur non avendone visto il volto, il teste ha tratto tale conclusione dalla
postura, dalla camminata-corsa e dalla stazza del rapinatore.
Nella sentenza impugnata la testimonianza in
questione è stata ritenuta un ulteriore indizio a favore dell’innocenza della RI
4, non tanto perché __________ riteneva che il rapinatore fosse di sesso
maschile, quanto perché le fattezze descritte dal teste erano incompatibili con
quelle “assolutamente femminili” dell’imputata.
Di conseguenza, anche su questo punto l’analisi
del primo giudice appare scevra da arbitrio.
5.4
Infine, il ricorrente rimprovera al primo giudice di avere
attribuito importanza alle dichiarazioni della __________ e di avere sbagliato nel
considerare che la versione dei fatti da questa fornita in relazione alla scenetta
corrisponda a quella raccontata dall’imputata: alfine di scagionare sé stessa,
quest’ultima avrebbe infatti attribuito un ruolo anche ad RI 3, che nella
versione di __________ invece si era limitato ad assistere alla scenetta.
Anche su questo argomento, il procuratore si
diffonde in argomentazioni che sono inidonee a sostanziare un ricorso per
cassazione fondato sul divieto dell’arbitrio, per cui la censura deve essere
considerata appellatoria.
Essa è, ad ogni modo, pure infondata. Non
risulta, infatti, che il primo giudice abbia accertato che la __________ e la RI
4.
abbiano dato una versione identica della scenetta. Nella sentenza impugnata
viene semplicemente constatato che le versioni dei fatti fornite dalle due
donne sono convergenti sia per quel che riguarda gli autori del reato (ovvero RI
2.
e i due RI 3) sia su alcuni dettagli in relazione ai quali le due donne non
potevano essersi messe d’accordo, come ad esempio l’episodio della scenetta,
raccontato da entrambe.
Poco importa, dunque che, nel riferire la
scenetta, la RI 4 abbia (asseritamente) calcato la mano, accentuando il ruolo
di RI 3. E’ sull’esistenza stessa di una tale messinscena che le due donne
hanno fornito una testimonianza convergente e sono state credute. Per il resto,
il ruolo del secondo rapinatore armato al fianco di RI 2 è stato attribuito ad RI
3.
piuttosto che a RI 4 non solo sulla base della scenetta in questione, ma
anche in considerazione delle altre dichiarazioni di __________, la cui
credibilità non è stata messa in discussione dal ricorrente.
Dalle dichiarazioni della __________ - che
riferiva circostanze raccontatele non solo da RI 2, ma anche dallo stesso RI 3 -
emerge, infatti, in modo chiaro il coinvolgimento di RI 3 nell’esecuzione della
rapina (il primo nei panni del rapinatore armato, il secondo alla guida
dell’automobile usata per il colpo) al fianco di RI 2. A tale riguardo si possono citare alcuni stralci del verbale di interrogatorio 30 dicembre 2009
della ragazza: “ribadisco quanto segue: RI 2 mi aveva detto che la colpa era sua. Io gli avevo chiesto con chi aveva fatto il colpo. Lui mi
aveva risposto che RI 3 non avevano preso la decisione di fare il colpo, che
però avevano partecipato. Se ben ricordo RI 2 mi aveva detto che in automobile era rimasto RI 3 e con lui era entrato RI 3” (pag. 2); “Confermo
che RI 2 mi aveva detto di avere commesso la rapina con RI 3, che erano stati
in tre a compierla. Ricordo anche che RI 2 mi aveva detto uno di loro tre era rimasto nella macchina” (pag. 9); “ADR che io ritengo che __________ era
al corrente della rapina di __________; quando se ne parlava ella era
interessata al tema, partecipava alla discussione e mi aveva dato l’impressione
che ne fosse ben a conoscenza. ADR che non ho mai avuto l’impressione che __________
potesse essere coinvolta nella realizzazione materiale della rapina. ADR che
nelle discussioni avute in merito alla rapina né RI 2 né RI 3 hanno coinvolto RI
3”
(pag. 10); “nelle occasioni in cui avevamo parlato della rapina RI 2
aveva più volte detto che era colpa mia; RI 3 diceva invece di no che l’avevano
fatta loro la rapina e che dunque erano loro i responsabili (…) Una
volta avevamo però litigato per il fatto che sia RI 3 che RI 2 mi avevano attribuito la responsabilità della rapina dicendomi che se io non avessi scritto il
messaggio riferito al mancato ottenimento dell’appartamento [in cui RI 2
voleva andare a convivere con la ragazza, ma per il quale non era riuscito a
corrispondere la somma di denaro dovuta] la rapina non sarebbe stata fatta.
Preciso che in seguito RI 3 non mi aveva più addossato delle colpe dicendo che
la responsabilità era soltanto sua e di RI 2” (pag. 12).
Alla luce di queste dichiarazioni, pretendere che
il primo giudice sia incorso in un arbitrario accertamento dei fatti - da un lato
poiché nella scenetta messa in atto da RI 2 l’amico RI 3 non aveva recitato
attivamente alcuna parte, e dall’altro lato poiché, in ogni caso, nella
scenetta il ruolo del correo era stato affibbiato a RI 3 alfine di “proteggere”
la RI 4 - significa diffondersi in congetture che non avrebbero miglior esito
nemmeno se questa Corte fosse dotata di pieno potere cognitivo.
L’assoluzione di RI 4 dall’accusa di tentata
rapina resiste, pertanto, alle censure ricorsuali.
6.
Il ricorrente censura anche il proscioglimento di RI 4 dall’accusa
di infrazione alla Legge federale sulle armi.
6.1
Il giudice di prime cure ha considerato che, caduta l’ipotesi che RI
4.
“abbia commesso la rapina pistola alla mano, viene meno anche
l’eventualità che essa quel giorno sia stata in possesso dell’arma per averla
ricevuta dall’RI 2 che (ma non è vero) l’avrebbe a sua volta ricevuta dal RI 3” (sentenza impugnata,
consid. 19, pag. 35).
Nemmeno in relazione al successivo possesso della
pistola da parte della RI 4 (dall’8 al 15 ottobre 2009), fondato solo sulle
dichiarazioni dell’RI 2 e del RI 3, il primo giudice ha ritenuto di avere
sufficienti riscontri per condannare l’imputata (sentenza impugnata, consid.
19, pag. 35). Nella pronuncia impugnata è stato stabilito che “la pistola è
sempre stata in possesso del RI 3, prima, durante e dopo la rapina, e in tal
senso risulta a posteriori che RI 2 ha fornito almeno un iniziale frammento di
verità affermando che il correo era colui che aveva portato la pistola per fare
la rapina” (sentenza impugnata, consid. 20, pag. 35).
Il giudice di prime cure ha, dunque, prosciolto RI
4.
anche dall’imputazione di infrazione alla Legge federale sulle armi.
6.2
La ricorrente sostiene che il primo giudice è incorso in arbitrio
anche in relazione all’accusa relativa alla Legge federale sulle armi.
Secondo il procuratore, nella sentenza impugnata
il presidente della Corte di prime cure non si è confrontato con le
dichiarazioni univoche rilasciate da RI 2 e RI 3 in merito al possesso ed al porto (da __________ alla dogana) della pistola utilizzata nella rapina
(ricorso, pag. 21). Valutando in modo corretto gli elementi indizianti
risultanti dagli atti - prosegue il ricorrente - il giudice di prime cure
avrebbe dovuto ritenere che l’imputata “non solo aveva conservato la pistola
utilizzata nella rapina ma se l’era pure portata appresso (da qui l’imputazione
di porto illecito) nella trasferta a __________”, peraltro all’insaputa di RI
2.
e RI 3 (ricorso, pag. 21).
Il ricorrente sostiene che, arbitrariamente, il
primo giudice non ha creduto né ad RI 2 né a RI 3 che su questo tema - precisa -
hanno fornito dichiarazioni credibili e lineari.
Il procuratore pubblico ribadisce, poi, come RI 4
non sia stata credibile nel negare gli addebiti: risulta, ad esempio, dagli
atti che, contrariamente a quanto da lei sostenuto, RI 4 si trovava in stato di
ebrietà quando è stata fermata dalle autorità messinesi (ricorso, pag. 22).
6.3
Chiunque intende portare un’arma in luoghi accessibili al
pubblico o trasportarla, necessita di un permesso di porto di armi (art. 27 cpv. 1 prima frase LArm).
Giusta l’art. 33 cpv. 1 lett. a LArm è punito con
una pena detentiva fino a tre anni o con una pena pecuniaria chiunque
intenzionalmente e senza diritto offre, aliena, procura per mediazione,
acquista, possiede, fabbrica, modifica, trasforma, porta, esporta in uno Stato
Schengen o introduce sul territorio svizzero armi, parti di armi essenziali o
costruite appositamente, accessori di armi, munizioni o elementi di munizioni.
6.4
Anche in relazione a tale imputazione le censure del procuratore non
possono trovare accoglimento.
Analogamente a quanto addotto in relazione al
proscioglimento dal reato di tentata rapina, il ricorrente si limita ad
invocare atti istruttori - in casu, le dichiarazioni di RI 2 e RI 3 a carico di RI 4 - lamentando che essi sono stati ignorati dal giudice di prime cure. Tuttavia, con
ciò egli non dimostra alcun arbitrio nella misura in cui non vi è arbitrio
nella valutazione di generale non credibilità delle dichiarazioni rese dai due
in merito alla tentata rapina.
La questione di sapere se RI 4 ha mentito o meno in relazione al suo stato di ebrietà al momento del fermo da parte delle autorità
messinesi è, poi, con ogni evidenza, irrilevante in quanto tale accertamento
non è atto ad influenzare il giudizio di prime cure che la proscioglie per il
possesso della pistola. Si rileva, comunque, che, contrariamente a quanto
lascia intendere il ricorrente, non risulta che l’imputata abbia negato questa
circostanza. La RI 4 si è invece limitata a precisare che “al momento dei
fatti accaduti a __________ io non ero ubriaca. Avevo bevuto solo due sambuche.
Produco alla verbalizzante copia della decisione con la quale mi è stata
revocata la licenza di condurre italiana per tre mesi e dove si può vedere che
il mio tasso alcolemico era solo del 0.66 g/l” (verbale 10 febbraio 2010,
pag. 8).
In esito a quanto suesposto, nella misura della
sua ricevibilità il gravame deve, dunque, essere integralmente respinto.
7.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente. Essi sono, dunque, da
addebitare allo Stato che rifonderà a RI 4 un’indennità di fr. 500.- per
ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa
giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà a RI
4 fr. 500.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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