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Decisione

17.2010.46

Furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio. Sospensione condizionale parziale della pena; assenza di circostanze particolarmente favorevoli

17 gennaio 2011Italiano32 min

Source ti.ch

Fatti

B. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base del giudizio del

presidente della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti.

Dal settembre 2008 le autorità inquirenti avevano

constatato un aumento dei furti con scasso perpetrati con le stesse modalità

operative in aziende della zona del __________. Gli autori dei furti, una volta

entrati nei locali delle ditte, sottraevano il denaro contante e il contenuto

delle casseforti presenti aprendole mediante una smerigliatrice o attrezzi da

scasso rinvenuti all’interno delle stesse ditte o sottratti in cantieri nelle

vicinanze, o eventualmente asportandole e aprendole in un altro luogo. Gli

inquirenti hanno, dunque, dato avvio ad una vasta operazione di polizia -

denominata “spark” - nel cui ambito, il 4 novembre 2009, i cinque correi sono

stati fermati a __________.

RI 1 è stato il solo a fornire ammissioni

spontanee, sin dal primo interrogatorio, confessando che i sei componenti della

banda (di cui uno sfuggito alla cattura), conosciutisi in esercizi pubblici di __________,

avevano commesso vari furti con scasso in Svizzera e in Italia. I ruoli

all’interno della banda erano ben definiti, anche se talvolta la composizione

della banda variava. Una persona accompagnava i correi sulla scena del reato,

trasportando le borse contenenti tute, passamontagna e gli attrezzi da scasso e

controllando poi la situazione nei dintorni. Alcuni penetravano negli uffici,

generalmente mediante lo scasso di finestre, cercando il denaro contante e aprendo

le casseforti (in assenza di chiavi, scassinandole). Altri componenti della

banda - fra cui RI 1 - facevano il palo. Al termine del colpo, gli autori si

cambiavano, dividevano la refurtiva in parti uguali per, poi, tornare in

Italia.

RI 1 ha ammesso senza riserve la partecipazione a

94 episodi di furti tentati o compiuti.

C. Contro la sentenza del presidente della Corte delle assise

correzionali RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso.

Nei motivi del gravame, presentato il 9 settembre

2010, il condannato contesta la mancata concessione della sospensione

condizionale parziale della pena, decisione che censura dal profilo della

errata applicazione del diritto. Il ricorrente sostiene che il primo giudice,

in violazione del diritto federale, si è limitato ad esaminare solo

superficialmente le sue condizioni di vita e il rapporto fra il reato da

giudicare e quello commesso anteriormente, dando eccessivo peso a criteri quali

la recidiva specifica e la sua situazione economica, tralasciando invece di

pronunciarsi su tutti gli altri aspetti pertinenti sollevati dalla difesa, quali

la collaborazione e il pentimento dimostrato. Il ricorrente postula, dunque, la

concessione della sospensione condizionale della pena di due anni e due mesi

inflitta in primo grado in ragione di quattordici mesi (in subordine, tredici

mesi), non opponendosi all’assegnazione del periodo di prova massimo.

Gli altri imputati condannati non sono, per

contro, insorti contro il citato giudizio.

D. Con scritto 11 ottobre 2010, il procuratore, senza formulare

particolari osservazioni, ha chiesto la reiezione del gravame.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta

l’art 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) -

il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b),

ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono

censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che

arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì

manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in

aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.

219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su

talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,

112.

Ia consid. 3 pag. 371).

2.

Nel suo gravame, RI 1 critica la mancata concessione della

sospensione condizionale parziale della pena, affermando che il primo giudice

ha applicato ed interpretato in modo errato le pertinenti norme del codice

penale e la giurisprudenza del Tribunale federale.

2.1

Nella pronuncia impugnata, il primo giudice ha commisurato la pena

da infliggere a RI 1 considerando di evidente gravità oggettiva l’intensità del

movente criminale che ha spinto l’autore a compiere, rispettivamente tentare di

compiere, ben 94 furti con scasso sull’arco di circa un anno (sentenza

impugnata, consid. 15, pag. 46). Oltre alla reiterazione dell’agire illecito e

alla durata dell’attività delittuosa, il giudice di prime cure ha tenuto conto

della scaltrezza e dell’organizzazione con cui agivano, della notevole

determinazione e sfrontatezza della banda (che non si lasciava intimidire nemmeno

dai sistemi di allarme) e, infine, della risolutezza evidenziata dal

sobbarcarsi trasferte oltre frontiera per delinquere (sentenza impugnata,

consid. 15, pag. 46).

Inoltre, il primo giudice ha ritenuto che

l’attività delittuosa, non soltanto è stata fermata solo grazie all’intervento

degli inquirenti, ma che essa era addirittura in via di espansione, essendosi

dapprima limitata alla zona del __________e, in un’occasione (un mese prima

dell’arresto), anche oltre __________ (consid. 15, pag. 46). In conclusione, la

colpa degli accusati è stata ritenuta oggettivamente molto grave (sentenza

impugnata, consid. 15, pag. 47).

2.2

Dal profilo soggettivo, il primo giudice ha considerato l’età matura

di RI 1 (classe 1973) - marito e padre di famiglia - e, dunque, la piena

consapevolezza del suo agire e della reprensibilità delle sue azioni,

rimarcando come egli abbia aderito liberamente all’attività illecita della

banda (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 47).

Sottolineato come RI 1 abbia già subito in Italia,

nel 2001 e nel 2005, due condanne per il medesimo titolo di reato, il

presidente della Corte ha considerato, quale motivo di attenuazione generica

della colpa, la difficile vita dell’accusato che, obbligato ad abbandonare il

proprio paese d’origine alla ricerca di un lavoro, si è ritrovato, dapprima, a

vivere nella clandestinità e, poi - ottenuto un regolare permesso visto il

matrimonio con una cittadina italiana - a vivere comunque in ristrettezze

economiche, dovendo provvedere al sostentamento proprio e della famiglia con un

salario mensile di circa 500-700 Euro. In favore del ricorrente il primo

giudice ha anche preso in considerazione il lungo periodo di carcere preventivo

sofferto, la collaborazione prestata agli inquirenti, il suo ravvedimento e il comportamento

processuale corretto (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 47). Il giudice di

prime cure ha, inoltre, precisato di avere particolarmente apprezzato -

considerandolo un elemento di attenuazione della pena - il fatto che RI 1 ha riconosciuto e confermato in aula che la banda aveva commesso dei furti anche in Italia (sentenza

impugnata, consid. 15, pag. 47-48).

2.3

Valutando la questione dell’eventuale sospensione parziale della

pena, il primo giudice ha precisato che essa “non si pone nei termini

dell’assenza di prognosi negativa, ma in quelli - molto più restrittivi - della

presenza di circostanze particolarmente favorevoli ai sensi dei combinati art.

42.

cpv. 2 e 43 CP”, che non ha considerato riunite nella fattispecie (sentenza

impugnata, consid. 16, pag. 48).

Dopo avere ricordato i principi giuridici

applicabili, il primo giudice ha considerato che, in concreto, fanno difetto le

circostanze particolarmente favorevoli che potrebbero relativizzare la portata

di condanne precedenti ritenuto, in particolare, che le precedenti condanne

subite da RI 1 riguardavano sempre furti e che la commissione dello stesso

reato ma in una sua forma aggravata, “non costituisce circostanza

particolarmente favorevole ma, semmai, alimenta seri dubbi sulla condotta

futura” del condannato (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 49).

Inoltre, “a dispetto dei buoni propositi”

proferiti dal condannato - ha, poi, precisato il primo giudice - la sua “consolidata

situazione di precarietà professionale”, la mancanza di risorse e i debiti

accumulati non possono che far temere che egli possa ricadere nell’illecito per

far fronte ai propri bisogni (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 49 e 50).

A questo proposito, il presidente della Corte

delle assise correzionali ha, infine, considerato non “sufficientemente

concreta per poter essere determinante” la prospettiva lavorativa fatta

valere dal condannato. Pur rilevando che il giorno prima dell’arresto RI 1 era

stato convocato da una ditta che si era dichiarata interessata ad offrirgli un

posto come archivista, il primo giudice ha sottolineato che dalla

documentazione prodotta (peraltro “silente al riguardo della consapevolezza

del potenziale datore di lavoro circa le vicissitudini giudiziarie del

candidato”) risulta che l’assunzione “deve comunque ancora essere

convalidata” e che, dunque, “l’impiego prospettato non è una certezza,

ma semmai un’eventualità”. Sulla questione, il primo giudice ha, infine,

osservato che, “anche se così non fosse” - cioè, anche se la possibilità

di lavoro fosse concreta - si tratterebbe “certo di un elemento di

valutazione positivo, ma da solo ancora insufficiente per permettere alla Corte

di concludere per la presenza di circostanze particolarmente favorevoli” (sentenza

impugnata, consid. 17, pag. 50).

3.

Il ricorrente rimprovera, dapprima, al presidente della Corte delle

assise di avere violato l’art. 50 CP motivando il rifiuto della sospensione

condizionale parziale della pena “in un solo considerando (n. 17), lungo

poco più di mezza pagina, e valente quale motivazione per due condannati”,

nonostante quello fosse l’unico aspetto di una certa complessità in un

procedimento in cui gli accusati erano rei confessi e la qualifica giuridica

del reato non era contestata nonché omettendo di esaminare l’effetto dissuasivo

di una sospensione della pena (ricorso, par. 9.1, pag. 7).

3.1

Il ricorrente evoca, poi, i suoi precedenti penali sottolineando

come, dal giugno/luglio 2003 sino ai furti oggetto del procedimento in esame,

egli non abbia più commesso illeciti, (ricorso, par. 11.2, pag. 13).

Sostenendo che, se è vero che il momento determinante per calcolare se vi é

stata recidiva ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP é il giorno della condanna, e

non della commissione del reato, è anche vero che il momento della

perpetrazione del reato deve, comunque, essere considerato affinché non venga a

crearsi una “disparità di trattamento tra un imputato condannato poco dopo

il reato e uno condannato magari alla distanza di parecchi anni dal reato”,

il ricorrente sostiene che, se egli fosse stato processato in Svizzera invece

che in Italia, “il giudizio sarebbe sicuramente intervenuto prima” -

ovvero a meno di due anni e mezzo dai fatti - e sarebbe, perciò, caduto fuori

dal lasso temporale di cinque anni (ricorso, par. 12, pag. 13).

Il ricorrente sottolinea, poi, come la condanna

intervenuta nel 2005 (interamente sospesa) sia stata cancellata a seguito

dell’indulto promulgato in Italia e come, ciò nonostante (nonostante, cioè,

egli non fosse più in regime di sospensione condizionale della pena),egli abbia

continuato a comportarsi correttamente per 26 mesi. Questa circostanza -

prosegue il ricorrente - è importante ai fini del pronostico sul suo futuro (ricorso,

par. 12, pag. 14).

3.2

Il ricorrente continua il suo esposto affermando che il primo

giudice ha sbagliato considerando la natura “qualificata” della recidiva poiché

l’art. 42 cpv. 2 CP è silente al riguardo e, in una recente sentenza del

Tribunale federale, è stata accordata la sospensione ad un condannato che, come

il ricorrente, aveva già commesso il medesimo reato (ricorso, par. 10.1.1, pag.

8).

3.3

Il ricorrente sostiene, poi, che l’argomentazione del primo giudice

relativa alla precarietà della sua situazione economica è in netto contrasto

con il principio dell’uguaglianza davanti alla legge ex art. 8 Cost.: “verrebbe

da pensare che coloro che rubano senza un vero bisogno, pensasi per esempio ai

“colletti bianchi” (…) che delinquono con il solo movente egoista

dell’arricchimento, grazie alla loro agiata situazione economica si vedranno

concedere la sospensione della pena, mentre quelli che, come il ricorrente, sono

stati spinti a rubare per far fronte ai bisogni propri e a quelli della propria

famiglia, sono costretti a scontare l’intera pena (…), unicamente perché

meno fortunati” (ricorso, par. 10.1.2, pag. 8-9).

3.4

Il ricorrente rimprovera, poi, al primo giudice di avere sbagliato

considerando non abbastanza concreta la prospettiva lavorativa rilevando come

la sua difficile situazione finanziaria potrebbe “essere definitivamente

sanata, se solo al ricorrente venisse accordata la sospensione condizionale”

poiché “per la prima volta in tutta la sua vita” egli “ha trovato un

lavoro, quale archivista presso una ditta di elaborazione dati, la quale sarebbe

disposta ad assumerlo da subito” (ricorso, par. 10.1.2, pag. 9).

Il ricorrente sostiene di avere delinquito

soltanto perché non aveva un lavoro: è un errore, quindi, non considerare, a

suo beneficio, che ora egli ne potrebbe avere uno. Non considerando ciò, e non

considerando che egli ha collaborato, mostrato pentimento e volontà di

emendamento ed ha iniziato a lavorare in carcere non appena gli è stato

concesso, il primo giudice gli ha negato la sospensione condizionale per una

colpa che egli non ha, ovvero quella di essere povero (ricorso, par. 10.1.2, pag.

10).

Il ricorrente prosegue nel suo esposto

ricordando le delusioni professionali da lui patite in __________e

l’impossibilità di trovare un lavoro regolare in Italia, anche dopo

l’ottenimento del permesso di soggiorno a seguito del matrimonio e

sottolineando come solo alla vigilia dell’arresto gli sia stato offerto un

lavoro quale archivista presso la ditta __________ e rilevando che il relativo

contratto non è stato formalizzato soltanto poiché non è noto il momento della

scarcerazione (ricorso, par. 15.5, pag. 19 e 20). Secondo il ricorrente, che a

tal fine ha prodotto una nuova dichiarazione del presidente del Consiglio

d’amministrazione della società, il nuovo datore di lavoro “sarebbe disposto

ad attendere la scarcerazione del ricorrente per poter formalizzare la sua

assunzione” ma solo a condizione che essa intervenga “in tempi

ragionevolmente brevi” (ricorso, par. 15.5, pag. 20).

3.5

Il ricorrente rimprovera, poi, al primo giudice di non avere

seriamente considerato le scuse offerte e il pentimento mostrato e di avere,

con ciò, violato il principio della prevenzione speciale in quanto è evidente

che, più durerà la privazione di libertà, più la sua situazione economica

peggiorerà e, di conseguenza, più aumenterà - secondo il ragionamento del primo

giudice - il rischio di recidiva (ricorso, par. 10.1.2, pag. 12).

Infine, il ricorrente si diffonde su quelle che,

a suo avviso, sono ulteriori circostanze particolarmente favorevoli che il primo

giudice avrebbe dovuto meglio considerare per la prognosi. Si tratta, da un

lato, dei sensi di colpa che egli prova nei confronti della moglie e dei due

figli che lo hanno cambiato e hanno “maturato in lui anche il proponimento e

il profondo convincimento di non voler mai più rischiare di essere separato

dalla famiglia, ciò che lo tratterrà sicuramente dal commettere nuove

infrazioni” (ricorso, par. 15.1, pag. 17-18). Si tratta, poi, ancora del

pentimento e della sua piena collaborazione con gli inquirenti che dimostrano

come egli abbia “preso piena coscienza del carattere reprensibile dei suoi

atti non solo a parole, ma con atti concludenti e con sincero pentimento”

ciò che esclude il rischio di recidiva (ricorso, par. 15.2, pag. 18).

Il ricorrente rimprovera, poi, al primo giudice

di non avere considerato come un’ulteriore circostanza dissuasiva la

consapevolezza della durezza del carcere maturata nei dieci mesi (di cui sette

alla __________) di carcerazione (ricorso, par. 15.3, pag. 19).

Il ricorrente censura, poi, la mancata

considerazione, in violazione del diritto federale, degli effetti prevedibili e

assolutamente nefasti che l’esecuzione totale della pena avrà su di lui. La

mancata concessione della sospensione condizionale parziale provocherà, non

soltanto l’aumento dei debiti già in essere e dei rischi di sfratto della

famiglia, ma anche la diminuzione di tutti i buoni propositi e della volontà di

emendamento del ricorrente, cui non si è voluto dare fiducia, e di conseguenza

l’aumento del rischio di recidiva. Al contrario - continua il ricorrente -

concedergli la sospensione della pena significherebbe dimostrargli fiducia,

alimentando così il suo desiderio di non deludere nessuno e di guadagnarsi da

vivere onestamente (ricorso, par. 16, 16.1 e 16.2, pag. 20 e 21).

Infine, nel gravame viene sottolineato che la

concessione della sospensione condizionale parziale permetterebbe al condannato

di superare la difficile situazione finanziaria in cui versa ciò che, insieme

alla nascita del secondo figlio, attenuerebbe il rischio di recidiva diventando

“circostanza particolarmente favorevole” (ricorso, par. 10.1.2, pag. 11).

4.

4.1

Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di

una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva

di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per

trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei

cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva

di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno

180.

aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di

circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della

sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso

di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente

pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice

può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi

dell’art. 106 CP (cpv. 4).

Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può

sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di

pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per

tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da

eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione

parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da

eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della

liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da

eseguire (cpv. 3).

Per costante giurisprudenza, le condizioni

soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione

condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione

condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in

particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art.

42.

cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc.

6B_390/2010, consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1).

L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della

sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti

delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da

ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del

precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.

6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Contrariamente a quanto è la regola in materia di

sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più

presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF

19.

maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).

Per “circostanze particolarmente favorevoli” si

intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi

insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.

3.1.2

[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la

concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono

elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno

ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010,

inc.6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.

3.1

). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze

particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente

che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi

reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto

che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore

o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF

134.

IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.

6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In

sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide

garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la

sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).

Quando la precedente condanna é stata inflitta

all’estero, essa deve essere presa in considerazione se é conforme ai principi

del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato

comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr.

STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa

riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che

il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la

condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti

in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è

inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere

stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010,

inc.6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar Strafrecht

I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).

4.2

Giusta l’art. 50 CP, se la sentenza deve essere motivata, il giudice

vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la

loro ponderazione.

La norma impone al giudice di motivare la sua

decisione in modo sufficiente: ciò significa che, nella sua decisione, il

giudice deve indicare gli elementi da lui considerati decisivi (sia quelli

relativi al reato che relativi all'autore), in modo che sia possibile

controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a

sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole,

la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in

particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. Il giudice non è

tenuto a diffondersi necessariamente su ogni fattore, né ad indicare in cifre o

in percentuali l'importanza attribuita ai singoli elementi considerati nella

commisurazione della pena. Egli deve, però, motivare in modo da permettere al

condannato e, poi, all’autorità superiore di seguire e valutare il percorso che

l’ha portato alla commisurazione della pena (DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF del

14.

ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.4; del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007, consid. 2.4; STF del 27 ottobre 2007, inc.6B_472/2007, consid.

8.1

e rinvii; STF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.3;

Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 50 CP n. 2), ovvero a verificare se

egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi pertinenti ed il modo in cui

li ha apprezzati (DTF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97

consid. 2b; STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008, consid. 3.1.1; STF 6B_103/2007

del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1).

5.

La censura di insufficiente motivazione è da respingere.

Infatti, come visto ai considerandi 2.1., 2.2. e

2.3

, il primo giudice ha spiegato in modo lineare e, in ogni caso, sufficiente

per permettere sia la formulazione di precise censure all’indirizzo della

pronuncia da parte del ricorrente, sia il controllo da parte di questa Corte dei

motivi per cui egli non ha ritenuto che, in concreto, vi fossero circostanze

tali da escludere o da relativizzare la portata negativa sulla prognosi della

condanna inflitta in precedenza ad RI 1.

5.1

Per quel che concerne la presa in considerazione dei precedenti

penali di RI 1 va rilevato quanto segue.

La prima delle due condanne da lui subite in

Italia, datata 30 giugno 2001, è intervenuta oltre cinque anni prima della

commissione dei reati qui in oggetto e non entra, dunque, nel lasso temporale

previsto all’art. 42 cpv. 2 CP.

Diversamente, la seconda condanna - datata 6

ottobre 2005 - è stata pronunciata meno di cinque anni prima della commissione

dei reati oggetto del presente procedimento e comporta, dunque, l’applicazione

dell’art. 42 cpv. 2 CP.

Non può trovare accoglimento la tesi del

ricorrente secondo cui anche il momento della commissione del precedente reato

(e non solo la data della condanna anteriore) deve essere “attentamente

valutato”, onde evitare disparità di trattamento. La norma di legge

disciplina, infatti, in modo chiaro il calcolo dei termini e non concede al

giudice margine di apprezzamento per modificare l’applicazione del meccanismo

della sospensione condizionale con l’introduzione di nuovi criteri.

Del resto, il lasso di tempo previsto dall’art.

42.

cpv. 2 CP è uguale per tutti e non genera alcuna disparità di trattamento

nella misura in cui viene sottoposta a condizioni più severe la concessione

della sospensione condizionale della pena a tutti coloro che, già andati

incontro ad una condanna penale e sanzionati con una pena non bagatellare, non

riescono a conformarsi all’ordine giuridico nei cinque anni che seguono tale

pronuncia nei loro confronti, e ciò indipendentemente dal lasso di tempo

durante il quale (nel rispetto dei limiti dell’equo processo) essi sono rimasti

in attesa di quel giudizio.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso è privo

di consistenza.

5.2

Nemmeno può essere condiviso l’argomento secondo cui il precedente

italiano non dovrebbe essere considerato poiché in Svizzera il giudizio sarebbe

sicuramente intervenuto a meno di due anni e mezzo dai fatti, ovvero prima di

quanto avvenuto in Italia, avendo per effetto che i nuovi reati commessi

sarebbero caduti oltre il termine quinquennale dell’art. 42 cpv. 2 CP. La

giurisprudenza permette, infatti, di fare astrazione dalla condanna inflitta in

un altro paese solo in casi eccezionali, quando la condanna estera risulta in

urto con i principi del diritto penale svizzero. Nella fattispecie, la condanna

italiana a 12 mesi di detenzione e ad una multa per aver commesso furti in tre

occasioni, sospesa condizionalmente e poi condonata a seguito dell’indulto (in

aggiunta alla pena di 6 mesi di detenzione comminata nel 2001 per furto e porto

d’armi, sospesa condizionalmente) non urta i principi generali del diritto

penale svizzero e deve, pertanto, essere considerata per l’applicazione

dell’art. 42 cpv. 2 CP.

Inoltre, il lasso di tempo trascorso fra i fatti

e la condanna italiana del 6 ottobre 2005 - cioè, due anni e mezzo, o meglio

poco più di due anni dall’ultimo dei tre episodi di furto sanzionati, commesso a

fine luglio 2003 (cfr. classificatore RI 1 e PI 4, doc. AI 9) - non è

certamente tale da rendere il procedimento estero viziato o iniquo al punto da

non poter essere considerato per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP. Le

argomentazioni del primo giudice resistono, pertanto, ancora una volta, alle

censure.

5.3

Quanto alla censura riguardante la considerazione della natura dei

reati oggetto delle condanne, va, dapprima, sottolineato che il TF ha già avuto

modo di stabilire che il fatto di avere commesso un reato della medesima natura

di quello già sanzionato è un criterio rilevante ai sensi dell’art. 42 cpv. 2

CP (la dottrina parla di medesimo schema comportamentale [Verhaltensmuster]

dell’autore, cfr. Schneider/Garré, op. cit., ad art. 42 CP, n. 91) ma

non determinante nel senso che, da solo, non sempre basta ad escludere la

concessione della sospensione condizionale (cfr. STF 19 maggio 2009, inc.

6B.492/2008, consid. 3.2).

Ciò detto, va, comunque, sottolineato che, in

casu, il primo giudice non ha negato la concessione della sospensione

condizionale semplicemente rilevando l’esistenza della precedente condanna ma

l’ha fatto soltanto dopo avere escluso, in un esame globale della fattispecie,

la presenza delle necessarie “circostanze particolarmente favorevoli”.

Come visto sopra, infatti, il primo giudice ha,

al proposito, dapprima, osservato che era rilevante ai fini della prognosi, non

soltanto il fatto di avere commesso in precedenza un reato della medesima

natura, ma soprattutto il fatto di averlo commesso in forma aggravata, poiché

ciò denota una recrudescenza del comportamento delinquenziale di RI 1 tale da

suscitare seri dubbi sul suo comportamento futuro. Quindi, il primo giudice ha

trasposto tali elementi in un contesto più generale di cui ha valutato, nel

loro complesso, le caratteristiche (che verranno esaminate in dettaglio nel

prosieguo) per poi concludere di non potere ragionevolmente prevedere un

emendamento futuro del ricorrente. Non è, pertanto, per essersi limitato a

constatare che la condanna inflitta nel 2005 a RI 1 riguardava ancora il reato di furto che il giudice ha escluso la concessione della sospensione condizionale

della pena.

La giurisprudenza citata dal ricorrente non gli

giova nella misura in cui in quel caso l’autore - che come lui aveva commesso

nuovamente il medesimo tipo di reato - beneficiava di altre circostanze

particolarmente favorevoli che hanno permesso ai giudici dell’Alta Corte di

formulare, ciò nonostante, una prognosi favorevole.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso va

respinto.

Non è seria - e, pertanto, da respingere senza

grosse motivazioni - l’argomentazione secondo cui sarebbe sbagliato prendere in

considerazione in senso negativo (come fonte di preoccupazione riguardo al

comportamento futuro del ricorrente) l’escalation delinquenziale di RI 1, che

oltre a commettere di nuovo lo stesso tipo di reato, lo ha fatto nella forma

aggravata, da professionista del crimine (“specialisti del furto”, cfr.

sentenza impugnata, consid. 15, pag. 46), unicamente perché tale elemento di

valutazione non risulta menzionato espressamente all’art. 42 cpv. 2 CP.

5.4

Nemmeno il primo giudice può essere censurato per avere considerato

quale elemento negativo la difficile situazione economica del condannato. In

una valutazione globale, non viola certamente il diritto federale

l’argomentazione secondo cui la persistenza delle stesse difficoltà economiche

che hanno spinto l’autore a delinquere è un elemento di preoccupazione che non

permette di ipotizzare scenari di comportamenti futuri rispettosi delle regole

nonostante gli indizi in senso contrario costituiti dalle condanne precedenti.

5.5

Il ricorrente rimprovera poi al primo giudice di aver valutato in

modo sbagliato le sue prospettive lavorative, giudicando la proposta della

ditta __________ non sufficientemente concreta per essere determinante, in

particolare ritenendo tale impiego solo un’eventualità futura e non una

certezza. Alfine di comprovare la concretezza di tale proposta di impiego, RI 1 ha prodotto un nuovo documento nel quale il presidente del Consiglio d’amministrazione della ditta

che lo assumerebbe si dichiara disposto ad assumerlo non appena scarcerato,

sempre che ciò avvenga in tempi ragionevolmente brevi.

L’argomento ricorsuale si rivela non tanto una

critica relativa all’applicazione del diritto, quanto una censura riguardante

la valutazione delle prove. Il ricorrente rimprovera infatti al primo giudice

di non avere considerato sufficientemente concreta la proposta di lavoro

contenuta nella dichiarazione 12 luglio 2010 (doc. dib. 4). Tuttavia - invece

di motivare se e in che modo il giudice abbia tratto da tale mezzo di prova

conclusioni insostenibili, o ne abbia disatteso il senso e la rilevanza - il

ricorrente si limita a produrre un nuovo documento, e meglio una nuova

dichiarazione del datore di lavoro a dimostrazione che l’offerta d’impiego

formulata è seria e concreta. Ciò non è ammissibile, in quanto in sede di

cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del

primo giudizio; nuove prove non sono pertanto ricevibili (CCRP, sentenza del 22

febbraio 2010, inc. 17.2009.30, consid. 2.3; CCRP, sentenza del 1° febbraio

2010, inc. 17.2008.11, consid. 1.2; CCRP, sentenza del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.18,

consid. 2).

Il nuovo documento prodotto da RI 1 non può

pertanto essere preso in considerazione per rimettere in discussione

l’accertamento relativo alla mancata concretezza della proposta d’impiego. In

assenza di una censura d’arbitrio debitamente proposta, tale circostanza deve

essere considerata assodata.

Anche su questo punto il ricorso è dunque

destinato all’insuccesso.

Resistendo, dunque, l’accertamento secondo cui la

proposta lavorativa non è sufficientemente concreta, non si può rimproverare al

primo giudice di avere concluso che non vi sono, in concreto, circostanze

particolarmente favorevoli ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP.

5.6

Anche la censura secondo cui il primo giudice non ha preso

seriamente in considerazione le scuse e il pentimento di RI 1 deve essere

respinta. Il primo giudice ha, infatti, precisato, nella sentenza impugnata, di

avere preso atto delle “parole di scusa e rincrescimento” espresse da RI

1.

al dibattimento, così come della volontà di ritornare dalla propria famiglia

e di lavorare onestamente. Tali buoni propositi sono, tuttavia, stati

considerati alla luce della consolidata situazione di precarietà del ricorrente

e, in questo contesto - in una valutazione che non denota alcun abuso del

potere di apprezzamento concesso al primo giudice - non sono stati ritenuti

sufficienti per adempiere le restrittive condizioni dell’art. 42 cpv. 2 CP. Il

precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente (STF del 6 settembre 2007,

inc.6B_207/2007, consid. 4.2.4) concerne la presa in considerazione della

buona collaborazione (rispettivamente della mancata collaborazione)

dell’imputato durante l’inchiesta ai fini della commisurazione della pena: esso

non gli può, dunque, giovare in relazione ai criteri di concessione della

sospensione condizionale della stessa. In relazione al rifiuto della

sospensione condizionale, nella pronuncia in questione il ricorso è stato

accolto e gli atti rinviati in prima sede perché i giudici cantonali si erano

basati unicamente sul criterio della gravità della colpa senza formulare - a

torto ma diversamente da quanto fatto dal primo giudice - alcun pronostico sul

comportamento futuro del ricorrente.

Nemmeno gli altri elementi evocati dal ricorrente

(i sensi di colpa che egli sostiene di provare nei confronti della moglie e dei

due figli piccoli, la sofferenza cagionata dalla permanenza in carcere durante

la nascita del secondo figlio e la consapevolezza di quanto sia duro il

carcere) rappresentano circostanze tali da poter rimettere in discussione la valutazione

del giudice di prime cure ritenuto che essi non sono manifestamente

sufficienti, vista la condanna precedente e l’escalation delinquenziale

rappresentata dai reati per cui il ricorrente è stato qui condannato, ad

offrire garanzie quo alla non reiterazione di atti illeciti.

Per il resto, il peggioramento delle condizioni

economiche, l’aumento dei debiti già in essere e il rischio di sfratto della

famiglia cagionati dalla condanna ad una pena detentiva non sono argomenti pertinenti

alfine di ottenerne la sospensione.

Ciò vale anche per la tesi ricorsuale secondo cui

la mancata concessione della sospensione condizionale parziale significherebbe

“rischiare di diminuire nel ricorrente, al quale non si è data fiducia,

tutti i buoni propositi e l’emendamento raggiunto in questi dieci mesi di

detenzione”, aumentando così il rischio di recidiva. Va infatti rilevato

che il ricorrente ha già ampiamente goduto di fiducia da parte delle autorità

penali: entrambe le precedenti condanne per furto del 2001 e del 2005 sono,

infatti, state poste al beneficio della sospensione condizionale. Alla luce di

queste circostanze, pretendere che la mancata concessione della sospensione sia

un’ingiusta mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte dello Stato è

argomento al limite del temerario.

In conclusione, va peraltro osservato che lo

stesso ricorrente afferma di non avere mai sostenuto che nella sua difficile

situazione siano date circostanze particolarmente favorevoli, quanto piuttosto

che detta situazione potrebbe essere superata attraverso la concessione della

sospensione condizionale parziale. Non è, tuttavia, in quell’ottica che l’art.

42.

cpv. 2 CP permette la concessione della sospensione condizionale della pena.

Nemmeno su questo punto, quindi, il ricorso può

trovare accoglimento.

6.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15

cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP TI).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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