17.2010.46
Furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio. Sospensione condizionale parziale della pena; assenza di circostanze particolarmente favorevoli
17 gennaio 2011Italiano32 min
Source ti.ch
AIUTO
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Numero d'incarto:
17.2010.46
Data decisione, Autorità:
17.01.2011, CCRP
Titolo:
Furto aggravato, ripetuto danneggiamento, ripetuta violazione di domicilio. Sospensione condizionale parziale della pena; assenza di circostanze particolarmente favorevoli
SOSPENSIONE CONDIZIONALE PARZIALE DELLA PENA
art. 42 CPS
art. 42 cpv. 2 CPS
art. 43 CPS
art. 50 CPS
Incarto n.
17.2010.46
Locarno
17 gennaio 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione
penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 9
settembre 2010 da
RI 1
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata il 2 agosto
2010 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei sui confronti e
nei confronti di PI 1, PI 2, PI 3, PI 4
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 2 agosto 2010, il presidente della Corte delle assise
correzionali di __________ ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:
-
furto aggravato, siccome commesso per mestiere e in banda, per avere,
nel periodo 24 gennaio 2009 - 4 novembre 2009, in diverse località dei cantoni __________, in correità con terzi, per procacciarsi un indebito
profitto e al fine di appropriarsene, in 94 occasioni, ripetutamente sottratto
e/o tentato di sottrarre cose mobili altrui, per un valore complessivo
denunciato di circa fr. 825'000.-;
-
ripetuto danneggiamento, per avere, nelle medesime circostanze di luogo
e di tempo, al fine di commettere i furti e tentati furti di cui sopra, in 93
occasioni, intenzionalmente deteriorato, distrutto o reso inservibili cose
mobili altrui, causando un danno dichiarato di circa fr. 346'000.-;
-
ripetuta violazione di domicilio, per essersi, nelle medesime
circostanze di luogo e di tempo, in 92 occasioni, indebitamente introdotto
nell’altrui proprietà contro la volontà dell’avente diritto.
In applicazione della pena, il primo giudice ha
condannato RI 1 alla pena detentiva di due anni e due mesi, da dedursi il
carcere preventivo sofferto e l’ha, inoltre, condannato a risarcire, in solido
con gli altri correi, due parti civili, rinviando le altre parti lese al
competente foro civile.
Il giudice di prime cure ha, inoltre, mantenuto
il sequestro conservativo sull’importo di fr. 1'532.25 a garanzia del pagamento di tasse e spese di giustizia mentre ha dissequestrato gli altri
oggetti sequestrati a RI 1.
Infine, ha posto a carico di RI 1 e degli altri
correi in solido il pagamento della tassa di giustizia e delle spese
processuali, con ripartizione interna di 1/5 ciascuno.
Fatti
B. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base del giudizio del
presidente della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti.
Dal settembre 2008 le autorità inquirenti avevano
constatato un aumento dei furti con scasso perpetrati con le stesse modalità
operative in aziende della zona del __________. Gli autori dei furti, una volta
entrati nei locali delle ditte, sottraevano il denaro contante e il contenuto
delle casseforti presenti aprendole mediante una smerigliatrice o attrezzi da
scasso rinvenuti all’interno delle stesse ditte o sottratti in cantieri nelle
vicinanze, o eventualmente asportandole e aprendole in un altro luogo. Gli
inquirenti hanno, dunque, dato avvio ad una vasta operazione di polizia -
denominata “spark” - nel cui ambito, il 4 novembre 2009, i cinque correi sono
stati fermati a __________.
RI 1 è stato il solo a fornire ammissioni
spontanee, sin dal primo interrogatorio, confessando che i sei componenti della
banda (di cui uno sfuggito alla cattura), conosciutisi in esercizi pubblici di __________,
avevano commesso vari furti con scasso in Svizzera e in Italia. I ruoli
all’interno della banda erano ben definiti, anche se talvolta la composizione
della banda variava. Una persona accompagnava i correi sulla scena del reato,
trasportando le borse contenenti tute, passamontagna e gli attrezzi da scasso e
controllando poi la situazione nei dintorni. Alcuni penetravano negli uffici,
generalmente mediante lo scasso di finestre, cercando il denaro contante e aprendo
le casseforti (in assenza di chiavi, scassinandole). Altri componenti della
banda - fra cui RI 1 - facevano il palo. Al termine del colpo, gli autori si
cambiavano, dividevano la refurtiva in parti uguali per, poi, tornare in
Italia.
RI 1 ha ammesso senza riserve la partecipazione a
94 episodi di furti tentati o compiuti.
C. Contro la sentenza del presidente della Corte delle assise
correzionali RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso.
Nei motivi del gravame, presentato il 9 settembre
2010, il condannato contesta la mancata concessione della sospensione
condizionale parziale della pena, decisione che censura dal profilo della
errata applicazione del diritto. Il ricorrente sostiene che il primo giudice,
in violazione del diritto federale, si è limitato ad esaminare solo
superficialmente le sue condizioni di vita e il rapporto fra il reato da
giudicare e quello commesso anteriormente, dando eccessivo peso a criteri quali
la recidiva specifica e la sua situazione economica, tralasciando invece di
pronunciarsi su tutti gli altri aspetti pertinenti sollevati dalla difesa, quali
la collaborazione e il pentimento dimostrato. Il ricorrente postula, dunque, la
concessione della sospensione condizionale della pena di due anni e due mesi
inflitta in primo grado in ragione di quattordici mesi (in subordine, tredici
mesi), non opponendosi all’assegnazione del periodo di prova massimo.
Gli altri imputati condannati non sono, per
contro, insorti contro il citato giudizio.
D. Con scritto 11 ottobre 2010, il procuratore, senza formulare
particolari osservazioni, ha chiesto la reiezione del gravame.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta
l’art 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) -
il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b),
ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che
arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112.
Ia consid. 3 pag. 371).
2.
Nel suo gravame, RI 1 critica la mancata concessione della
sospensione condizionale parziale della pena, affermando che il primo giudice
ha applicato ed interpretato in modo errato le pertinenti norme del codice
penale e la giurisprudenza del Tribunale federale.
2.1
Nella pronuncia impugnata, il primo giudice ha commisurato la pena
da infliggere a RI 1 considerando di evidente gravità oggettiva l’intensità del
movente criminale che ha spinto l’autore a compiere, rispettivamente tentare di
compiere, ben 94 furti con scasso sull’arco di circa un anno (sentenza
impugnata, consid. 15, pag. 46). Oltre alla reiterazione dell’agire illecito e
alla durata dell’attività delittuosa, il giudice di prime cure ha tenuto conto
della scaltrezza e dell’organizzazione con cui agivano, della notevole
determinazione e sfrontatezza della banda (che non si lasciava intimidire nemmeno
dai sistemi di allarme) e, infine, della risolutezza evidenziata dal
sobbarcarsi trasferte oltre frontiera per delinquere (sentenza impugnata,
consid. 15, pag. 46).
Inoltre, il primo giudice ha ritenuto che
l’attività delittuosa, non soltanto è stata fermata solo grazie all’intervento
degli inquirenti, ma che essa era addirittura in via di espansione, essendosi
dapprima limitata alla zona del __________e, in un’occasione (un mese prima
dell’arresto), anche oltre __________ (consid. 15, pag. 46). In conclusione, la
colpa degli accusati è stata ritenuta oggettivamente molto grave (sentenza
impugnata, consid. 15, pag. 47).
2.2
Dal profilo soggettivo, il primo giudice ha considerato l’età matura
di RI 1 (classe 1973) - marito e padre di famiglia - e, dunque, la piena
consapevolezza del suo agire e della reprensibilità delle sue azioni,
rimarcando come egli abbia aderito liberamente all’attività illecita della
banda (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 47).
Sottolineato come RI 1 abbia già subito in Italia,
nel 2001 e nel 2005, due condanne per il medesimo titolo di reato, il
presidente della Corte ha considerato, quale motivo di attenuazione generica
della colpa, la difficile vita dell’accusato che, obbligato ad abbandonare il
proprio paese d’origine alla ricerca di un lavoro, si è ritrovato, dapprima, a
vivere nella clandestinità e, poi - ottenuto un regolare permesso visto il
matrimonio con una cittadina italiana - a vivere comunque in ristrettezze
economiche, dovendo provvedere al sostentamento proprio e della famiglia con un
salario mensile di circa 500-700 Euro. In favore del ricorrente il primo
giudice ha anche preso in considerazione il lungo periodo di carcere preventivo
sofferto, la collaborazione prestata agli inquirenti, il suo ravvedimento e il comportamento
processuale corretto (sentenza impugnata, consid. 15, pag. 47). Il giudice di
prime cure ha, inoltre, precisato di avere particolarmente apprezzato -
considerandolo un elemento di attenuazione della pena - il fatto che RI 1 ha riconosciuto e confermato in aula che la banda aveva commesso dei furti anche in Italia (sentenza
impugnata, consid. 15, pag. 47-48).
2.3
Valutando la questione dell’eventuale sospensione parziale della
pena, il primo giudice ha precisato che essa “non si pone nei termini
dell’assenza di prognosi negativa, ma in quelli - molto più restrittivi - della
presenza di circostanze particolarmente favorevoli ai sensi dei combinati art.
42.
cpv. 2 e 43 CP”, che non ha considerato riunite nella fattispecie (sentenza
impugnata, consid. 16, pag. 48).
Dopo avere ricordato i principi giuridici
applicabili, il primo giudice ha considerato che, in concreto, fanno difetto le
circostanze particolarmente favorevoli che potrebbero relativizzare la portata
di condanne precedenti ritenuto, in particolare, che le precedenti condanne
subite da RI 1 riguardavano sempre furti e che la commissione dello stesso
reato ma in una sua forma aggravata, “non costituisce circostanza
particolarmente favorevole ma, semmai, alimenta seri dubbi sulla condotta
futura” del condannato (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 49).
Inoltre, “a dispetto dei buoni propositi”
proferiti dal condannato - ha, poi, precisato il primo giudice - la sua “consolidata
situazione di precarietà professionale”, la mancanza di risorse e i debiti
accumulati non possono che far temere che egli possa ricadere nell’illecito per
far fronte ai propri bisogni (sentenza impugnata, consid. 17, pag. 49 e 50).
A questo proposito, il presidente della Corte
delle assise correzionali ha, infine, considerato non “sufficientemente
concreta per poter essere determinante” la prospettiva lavorativa fatta
valere dal condannato. Pur rilevando che il giorno prima dell’arresto RI 1 era
stato convocato da una ditta che si era dichiarata interessata ad offrirgli un
posto come archivista, il primo giudice ha sottolineato che dalla
documentazione prodotta (peraltro “silente al riguardo della consapevolezza
del potenziale datore di lavoro circa le vicissitudini giudiziarie del
candidato”) risulta che l’assunzione “deve comunque ancora essere
convalidata” e che, dunque, “l’impiego prospettato non è una certezza,
ma semmai un’eventualità”. Sulla questione, il primo giudice ha, infine,
osservato che, “anche se così non fosse” - cioè, anche se la possibilità
di lavoro fosse concreta - si tratterebbe “certo di un elemento di
valutazione positivo, ma da solo ancora insufficiente per permettere alla Corte
di concludere per la presenza di circostanze particolarmente favorevoli” (sentenza
impugnata, consid. 17, pag. 50).
3.
Il ricorrente rimprovera, dapprima, al presidente della Corte delle
assise di avere violato l’art. 50 CP motivando il rifiuto della sospensione
condizionale parziale della pena “in un solo considerando (n. 17), lungo
poco più di mezza pagina, e valente quale motivazione per due condannati”,
nonostante quello fosse l’unico aspetto di una certa complessità in un
procedimento in cui gli accusati erano rei confessi e la qualifica giuridica
del reato non era contestata nonché omettendo di esaminare l’effetto dissuasivo
di una sospensione della pena (ricorso, par. 9.1, pag. 7).
3.1
Il ricorrente evoca, poi, i suoi precedenti penali sottolineando
come, dal giugno/luglio 2003 sino ai furti oggetto del procedimento in esame,
egli non abbia più commesso illeciti, (ricorso, par. 11.2, pag. 13).
Sostenendo che, se è vero che il momento determinante per calcolare se vi é
stata recidiva ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP é il giorno della condanna, e
non della commissione del reato, è anche vero che il momento della
perpetrazione del reato deve, comunque, essere considerato affinché non venga a
crearsi una “disparità di trattamento tra un imputato condannato poco dopo
il reato e uno condannato magari alla distanza di parecchi anni dal reato”,
il ricorrente sostiene che, se egli fosse stato processato in Svizzera invece
che in Italia, “il giudizio sarebbe sicuramente intervenuto prima” -
ovvero a meno di due anni e mezzo dai fatti - e sarebbe, perciò, caduto fuori
dal lasso temporale di cinque anni (ricorso, par. 12, pag. 13).
Il ricorrente sottolinea, poi, come la condanna
intervenuta nel 2005 (interamente sospesa) sia stata cancellata a seguito
dell’indulto promulgato in Italia e come, ciò nonostante (nonostante, cioè,
egli non fosse più in regime di sospensione condizionale della pena),egli abbia
continuato a comportarsi correttamente per 26 mesi. Questa circostanza -
prosegue il ricorrente - è importante ai fini del pronostico sul suo futuro (ricorso,
par. 12, pag. 14).
3.2
Il ricorrente continua il suo esposto affermando che il primo
giudice ha sbagliato considerando la natura “qualificata” della recidiva poiché
l’art. 42 cpv. 2 CP è silente al riguardo e, in una recente sentenza del
Tribunale federale, è stata accordata la sospensione ad un condannato che, come
il ricorrente, aveva già commesso il medesimo reato (ricorso, par. 10.1.1, pag.
8).
3.3
Il ricorrente sostiene, poi, che l’argomentazione del primo giudice
relativa alla precarietà della sua situazione economica è in netto contrasto
con il principio dell’uguaglianza davanti alla legge ex art. 8 Cost.: “verrebbe
da pensare che coloro che rubano senza un vero bisogno, pensasi per esempio ai
“colletti bianchi” (…) che delinquono con il solo movente egoista
dell’arricchimento, grazie alla loro agiata situazione economica si vedranno
concedere la sospensione della pena, mentre quelli che, come il ricorrente, sono
stati spinti a rubare per far fronte ai bisogni propri e a quelli della propria
famiglia, sono costretti a scontare l’intera pena (…), unicamente perché
meno fortunati” (ricorso, par. 10.1.2, pag. 8-9).
3.4
Il ricorrente rimprovera, poi, al primo giudice di avere sbagliato
considerando non abbastanza concreta la prospettiva lavorativa rilevando come
la sua difficile situazione finanziaria potrebbe “essere definitivamente
sanata, se solo al ricorrente venisse accordata la sospensione condizionale”
poiché “per la prima volta in tutta la sua vita” egli “ha trovato un
lavoro, quale archivista presso una ditta di elaborazione dati, la quale sarebbe
disposta ad assumerlo da subito” (ricorso, par. 10.1.2, pag. 9).
Il ricorrente sostiene di avere delinquito
soltanto perché non aveva un lavoro: è un errore, quindi, non considerare, a
suo beneficio, che ora egli ne potrebbe avere uno. Non considerando ciò, e non
considerando che egli ha collaborato, mostrato pentimento e volontà di
emendamento ed ha iniziato a lavorare in carcere non appena gli è stato
concesso, il primo giudice gli ha negato la sospensione condizionale per una
colpa che egli non ha, ovvero quella di essere povero (ricorso, par. 10.1.2, pag.
10).
Il ricorrente prosegue nel suo esposto
ricordando le delusioni professionali da lui patite in __________e
l’impossibilità di trovare un lavoro regolare in Italia, anche dopo
l’ottenimento del permesso di soggiorno a seguito del matrimonio e
sottolineando come solo alla vigilia dell’arresto gli sia stato offerto un
lavoro quale archivista presso la ditta __________ e rilevando che il relativo
contratto non è stato formalizzato soltanto poiché non è noto il momento della
scarcerazione (ricorso, par. 15.5, pag. 19 e 20). Secondo il ricorrente, che a
tal fine ha prodotto una nuova dichiarazione del presidente del Consiglio
d’amministrazione della società, il nuovo datore di lavoro “sarebbe disposto
ad attendere la scarcerazione del ricorrente per poter formalizzare la sua
assunzione” ma solo a condizione che essa intervenga “in tempi
ragionevolmente brevi” (ricorso, par. 15.5, pag. 20).
3.5
Il ricorrente rimprovera, poi, al primo giudice di non avere
seriamente considerato le scuse offerte e il pentimento mostrato e di avere,
con ciò, violato il principio della prevenzione speciale in quanto è evidente
che, più durerà la privazione di libertà, più la sua situazione economica
peggiorerà e, di conseguenza, più aumenterà - secondo il ragionamento del primo
giudice - il rischio di recidiva (ricorso, par. 10.1.2, pag. 12).
Infine, il ricorrente si diffonde su quelle che,
a suo avviso, sono ulteriori circostanze particolarmente favorevoli che il primo
giudice avrebbe dovuto meglio considerare per la prognosi. Si tratta, da un
lato, dei sensi di colpa che egli prova nei confronti della moglie e dei due
figli che lo hanno cambiato e hanno “maturato in lui anche il proponimento e
il profondo convincimento di non voler mai più rischiare di essere separato
dalla famiglia, ciò che lo tratterrà sicuramente dal commettere nuove
infrazioni” (ricorso, par. 15.1, pag. 17-18). Si tratta, poi, ancora del
pentimento e della sua piena collaborazione con gli inquirenti che dimostrano
come egli abbia “preso piena coscienza del carattere reprensibile dei suoi
atti non solo a parole, ma con atti concludenti e con sincero pentimento”
ciò che esclude il rischio di recidiva (ricorso, par. 15.2, pag. 18).
Il ricorrente rimprovera, poi, al primo giudice
di non avere considerato come un’ulteriore circostanza dissuasiva la
consapevolezza della durezza del carcere maturata nei dieci mesi (di cui sette
alla __________) di carcerazione (ricorso, par. 15.3, pag. 19).
Il ricorrente censura, poi, la mancata
considerazione, in violazione del diritto federale, degli effetti prevedibili e
assolutamente nefasti che l’esecuzione totale della pena avrà su di lui. La
mancata concessione della sospensione condizionale parziale provocherà, non
soltanto l’aumento dei debiti già in essere e dei rischi di sfratto della
famiglia, ma anche la diminuzione di tutti i buoni propositi e della volontà di
emendamento del ricorrente, cui non si è voluto dare fiducia, e di conseguenza
l’aumento del rischio di recidiva. Al contrario - continua il ricorrente -
concedergli la sospensione della pena significherebbe dimostrargli fiducia,
alimentando così il suo desiderio di non deludere nessuno e di guadagnarsi da
vivere onestamente (ricorso, par. 16, 16.1 e 16.2, pag. 20 e 21).
Infine, nel gravame viene sottolineato che la
concessione della sospensione condizionale parziale permetterebbe al condannato
di superare la difficile situazione finanziaria in cui versa ciò che, insieme
alla nascita del secondo figlio, attenuerebbe il rischio di recidiva diventando
“circostanza particolarmente favorevole” (ricorso, par. 10.1.2, pag. 11).
4.
4.1
Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di
una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva
di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per
trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei
cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva
di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno
180.
aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di
circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della
sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso
di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente
pretendere da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice
può infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi
dell’art. 106 CP (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può
sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario per
tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da
eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione
parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da
eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della
liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da
eseguire (cpv. 3).
Per costante giurisprudenza, le condizioni
soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione
condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione
condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in
particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art.
42.
cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc.
6B_390/2010, consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1).
L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della
sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano presenti
delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali da
ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del
precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.
6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di
sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più
presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF
19.
maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli” si
intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della prognosi
insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.
3.1.2
[non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in questi casi, la
concessione della sospensione può entrare in considerazione soltanto se vi sono
elementi esterni determinanti che, valutati nel loro complesso, fanno
ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18 febbraio 2010,
inc.6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid.
3.1
). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze
particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente
che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi
reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto
che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore
o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato (DTF
134.
IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.
6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In
sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide
garanzie di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la
sospensione condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Quando la precedente condanna é stata inflitta
all’estero, essa deve essere presa in considerazione se é conforme ai principi
del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato
comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr.
STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa
riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che
il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la
condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti
in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è
inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve essere
stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno 2010,
inc.6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar Strafrecht
I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).
4.2
Giusta l’art. 50 CP, se la sentenza deve essere motivata, il giudice
vi espone anche le circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la
loro ponderazione.
La norma impone al giudice di motivare la sua
decisione in modo sufficiente: ciò significa che, nella sua decisione, il
giudice deve indicare gli elementi da lui considerati decisivi (sia quelli
relativi al reato che relativi all'autore), in modo che sia possibile
controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia a favore che a
sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In altre parole,
la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e permettere in
particolare di seguire il ragionamento che ne è alla base. Il giudice non è
tenuto a diffondersi necessariamente su ogni fattore, né ad indicare in cifre o
in percentuali l'importanza attribuita ai singoli elementi considerati nella
commisurazione della pena. Egli deve, però, motivare in modo da permettere al
condannato e, poi, all’autorità superiore di seguire e valutare il percorso che
l’ha portato alla commisurazione della pena (DTF 127 IV 101 consid. 2c; STF del
14.
ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.4; del 12 marzo 2008, inc.
6B_370/2007, consid. 2.4; STF del 27 ottobre 2007, inc.6B_472/2007, consid.
8.1
e rinvii; STF 6B.14/2007 del 17 aprile 2007, consid. 5.3;
Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 50 CP n. 2), ovvero a verificare se
egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi pertinenti ed il modo in cui
li ha apprezzati (DTF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97
consid. 2b; STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008, consid. 3.1.1; STF 6B_103/2007
del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1).
5.
La censura di insufficiente motivazione è da respingere.
Infatti, come visto ai considerandi 2.1., 2.2. e
2.3
, il primo giudice ha spiegato in modo lineare e, in ogni caso, sufficiente
per permettere sia la formulazione di precise censure all’indirizzo della
pronuncia da parte del ricorrente, sia il controllo da parte di questa Corte dei
motivi per cui egli non ha ritenuto che, in concreto, vi fossero circostanze
tali da escludere o da relativizzare la portata negativa sulla prognosi della
condanna inflitta in precedenza ad RI 1.
5.1
Per quel che concerne la presa in considerazione dei precedenti
penali di RI 1 va rilevato quanto segue.
La prima delle due condanne da lui subite in
Italia, datata 30 giugno 2001, è intervenuta oltre cinque anni prima della
commissione dei reati qui in oggetto e non entra, dunque, nel lasso temporale
previsto all’art. 42 cpv. 2 CP.
Diversamente, la seconda condanna - datata 6
ottobre 2005 - è stata pronunciata meno di cinque anni prima della commissione
dei reati oggetto del presente procedimento e comporta, dunque, l’applicazione
dell’art. 42 cpv. 2 CP.
Non può trovare accoglimento la tesi del
ricorrente secondo cui anche il momento della commissione del precedente reato
(e non solo la data della condanna anteriore) deve essere “attentamente
valutato”, onde evitare disparità di trattamento. La norma di legge
disciplina, infatti, in modo chiaro il calcolo dei termini e non concede al
giudice margine di apprezzamento per modificare l’applicazione del meccanismo
della sospensione condizionale con l’introduzione di nuovi criteri.
Del resto, il lasso di tempo previsto dall’art.
42.
cpv. 2 CP è uguale per tutti e non genera alcuna disparità di trattamento
nella misura in cui viene sottoposta a condizioni più severe la concessione
della sospensione condizionale della pena a tutti coloro che, già andati
incontro ad una condanna penale e sanzionati con una pena non bagatellare, non
riescono a conformarsi all’ordine giuridico nei cinque anni che seguono tale
pronuncia nei loro confronti, e ciò indipendentemente dal lasso di tempo
durante il quale (nel rispetto dei limiti dell’equo processo) essi sono rimasti
in attesa di quel giudizio.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso è privo
di consistenza.
5.2
Nemmeno può essere condiviso l’argomento secondo cui il precedente
italiano non dovrebbe essere considerato poiché in Svizzera il giudizio sarebbe
sicuramente intervenuto a meno di due anni e mezzo dai fatti, ovvero prima di
quanto avvenuto in Italia, avendo per effetto che i nuovi reati commessi
sarebbero caduti oltre il termine quinquennale dell’art. 42 cpv. 2 CP. La
giurisprudenza permette, infatti, di fare astrazione dalla condanna inflitta in
un altro paese solo in casi eccezionali, quando la condanna estera risulta in
urto con i principi del diritto penale svizzero. Nella fattispecie, la condanna
italiana a 12 mesi di detenzione e ad una multa per aver commesso furti in tre
occasioni, sospesa condizionalmente e poi condonata a seguito dell’indulto (in
aggiunta alla pena di 6 mesi di detenzione comminata nel 2001 per furto e porto
d’armi, sospesa condizionalmente) non urta i principi generali del diritto
penale svizzero e deve, pertanto, essere considerata per l’applicazione
dell’art. 42 cpv. 2 CP.
Inoltre, il lasso di tempo trascorso fra i fatti
e la condanna italiana del 6 ottobre 2005 - cioè, due anni e mezzo, o meglio
poco più di due anni dall’ultimo dei tre episodi di furto sanzionati, commesso a
fine luglio 2003 (cfr. classificatore RI 1 e PI 4, doc. AI 9) - non è
certamente tale da rendere il procedimento estero viziato o iniquo al punto da
non poter essere considerato per l’applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP. Le
argomentazioni del primo giudice resistono, pertanto, ancora una volta, alle
censure.
5.3
Quanto alla censura riguardante la considerazione della natura dei
reati oggetto delle condanne, va, dapprima, sottolineato che il TF ha già avuto
modo di stabilire che il fatto di avere commesso un reato della medesima natura
di quello già sanzionato è un criterio rilevante ai sensi dell’art. 42 cpv. 2
CP (la dottrina parla di medesimo schema comportamentale [Verhaltensmuster]
dell’autore, cfr. Schneider/Garré, op. cit., ad art. 42 CP, n. 91) ma
non determinante nel senso che, da solo, non sempre basta ad escludere la
concessione della sospensione condizionale (cfr. STF 19 maggio 2009, inc.
6B.492/2008, consid. 3.2).
Ciò detto, va, comunque, sottolineato che, in
casu, il primo giudice non ha negato la concessione della sospensione
condizionale semplicemente rilevando l’esistenza della precedente condanna ma
l’ha fatto soltanto dopo avere escluso, in un esame globale della fattispecie,
la presenza delle necessarie “circostanze particolarmente favorevoli”.
Come visto sopra, infatti, il primo giudice ha,
al proposito, dapprima, osservato che era rilevante ai fini della prognosi, non
soltanto il fatto di avere commesso in precedenza un reato della medesima
natura, ma soprattutto il fatto di averlo commesso in forma aggravata, poiché
ciò denota una recrudescenza del comportamento delinquenziale di RI 1 tale da
suscitare seri dubbi sul suo comportamento futuro. Quindi, il primo giudice ha
trasposto tali elementi in un contesto più generale di cui ha valutato, nel
loro complesso, le caratteristiche (che verranno esaminate in dettaglio nel
prosieguo) per poi concludere di non potere ragionevolmente prevedere un
emendamento futuro del ricorrente. Non è, pertanto, per essersi limitato a
constatare che la condanna inflitta nel 2005 a RI 1 riguardava ancora il reato di furto che il giudice ha escluso la concessione della sospensione condizionale
della pena.
La giurisprudenza citata dal ricorrente non gli
giova nella misura in cui in quel caso l’autore - che come lui aveva commesso
nuovamente il medesimo tipo di reato - beneficiava di altre circostanze
particolarmente favorevoli che hanno permesso ai giudici dell’Alta Corte di
formulare, ciò nonostante, una prognosi favorevole.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso va
respinto.
Non è seria - e, pertanto, da respingere senza
grosse motivazioni - l’argomentazione secondo cui sarebbe sbagliato prendere in
considerazione in senso negativo (come fonte di preoccupazione riguardo al
comportamento futuro del ricorrente) l’escalation delinquenziale di RI 1, che
oltre a commettere di nuovo lo stesso tipo di reato, lo ha fatto nella forma
aggravata, da professionista del crimine (“specialisti del furto”, cfr.
sentenza impugnata, consid. 15, pag. 46), unicamente perché tale elemento di
valutazione non risulta menzionato espressamente all’art. 42 cpv. 2 CP.
5.4
Nemmeno il primo giudice può essere censurato per avere considerato
quale elemento negativo la difficile situazione economica del condannato. In
una valutazione globale, non viola certamente il diritto federale
l’argomentazione secondo cui la persistenza delle stesse difficoltà economiche
che hanno spinto l’autore a delinquere è un elemento di preoccupazione che non
permette di ipotizzare scenari di comportamenti futuri rispettosi delle regole
nonostante gli indizi in senso contrario costituiti dalle condanne precedenti.
5.5
Il ricorrente rimprovera poi al primo giudice di aver valutato in
modo sbagliato le sue prospettive lavorative, giudicando la proposta della
ditta __________ non sufficientemente concreta per essere determinante, in
particolare ritenendo tale impiego solo un’eventualità futura e non una
certezza. Alfine di comprovare la concretezza di tale proposta di impiego, RI 1 ha prodotto un nuovo documento nel quale il presidente del Consiglio d’amministrazione della ditta
che lo assumerebbe si dichiara disposto ad assumerlo non appena scarcerato,
sempre che ciò avvenga in tempi ragionevolmente brevi.
L’argomento ricorsuale si rivela non tanto una
critica relativa all’applicazione del diritto, quanto una censura riguardante
la valutazione delle prove. Il ricorrente rimprovera infatti al primo giudice
di non avere considerato sufficientemente concreta la proposta di lavoro
contenuta nella dichiarazione 12 luglio 2010 (doc. dib. 4). Tuttavia - invece
di motivare se e in che modo il giudice abbia tratto da tale mezzo di prova
conclusioni insostenibili, o ne abbia disatteso il senso e la rilevanza - il
ricorrente si limita a produrre un nuovo documento, e meglio una nuova
dichiarazione del datore di lavoro a dimostrazione che l’offerta d’impiego
formulata è seria e concreta. Ciò non è ammissibile, in quanto in sede di
cassazione è vietato mutare il materiale processuale che ha formato oggetto del
primo giudizio; nuove prove non sono pertanto ricevibili (CCRP, sentenza del 22
febbraio 2010, inc. 17.2009.30, consid. 2.3; CCRP, sentenza del 1° febbraio
2010, inc. 17.2008.11, consid. 1.2; CCRP, sentenza del 7 gennaio 2010, inc. 17.2009.18,
consid. 2).
Il nuovo documento prodotto da RI 1 non può
pertanto essere preso in considerazione per rimettere in discussione
l’accertamento relativo alla mancata concretezza della proposta d’impiego. In
assenza di una censura d’arbitrio debitamente proposta, tale circostanza deve
essere considerata assodata.
Anche su questo punto il ricorso è dunque
destinato all’insuccesso.
Resistendo, dunque, l’accertamento secondo cui la
proposta lavorativa non è sufficientemente concreta, non si può rimproverare al
primo giudice di avere concluso che non vi sono, in concreto, circostanze
particolarmente favorevoli ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP.
5.6
Anche la censura secondo cui il primo giudice non ha preso
seriamente in considerazione le scuse e il pentimento di RI 1 deve essere
respinta. Il primo giudice ha, infatti, precisato, nella sentenza impugnata, di
avere preso atto delle “parole di scusa e rincrescimento” espresse da RI
1.
al dibattimento, così come della volontà di ritornare dalla propria famiglia
e di lavorare onestamente. Tali buoni propositi sono, tuttavia, stati
considerati alla luce della consolidata situazione di precarietà del ricorrente
e, in questo contesto - in una valutazione che non denota alcun abuso del
potere di apprezzamento concesso al primo giudice - non sono stati ritenuti
sufficienti per adempiere le restrittive condizioni dell’art. 42 cpv. 2 CP. Il
precedente giurisprudenziale citato dal ricorrente (STF del 6 settembre 2007,
inc.6B_207/2007, consid. 4.2.4) concerne la presa in considerazione della
buona collaborazione (rispettivamente della mancata collaborazione)
dell’imputato durante l’inchiesta ai fini della commisurazione della pena: esso
non gli può, dunque, giovare in relazione ai criteri di concessione della
sospensione condizionale della stessa. In relazione al rifiuto della
sospensione condizionale, nella pronuncia in questione il ricorso è stato
accolto e gli atti rinviati in prima sede perché i giudici cantonali si erano
basati unicamente sul criterio della gravità della colpa senza formulare - a
torto ma diversamente da quanto fatto dal primo giudice - alcun pronostico sul
comportamento futuro del ricorrente.
Nemmeno gli altri elementi evocati dal ricorrente
(i sensi di colpa che egli sostiene di provare nei confronti della moglie e dei
due figli piccoli, la sofferenza cagionata dalla permanenza in carcere durante
la nascita del secondo figlio e la consapevolezza di quanto sia duro il
carcere) rappresentano circostanze tali da poter rimettere in discussione la valutazione
del giudice di prime cure ritenuto che essi non sono manifestamente
sufficienti, vista la condanna precedente e l’escalation delinquenziale
rappresentata dai reati per cui il ricorrente è stato qui condannato, ad
offrire garanzie quo alla non reiterazione di atti illeciti.
Per il resto, il peggioramento delle condizioni
economiche, l’aumento dei debiti già in essere e il rischio di sfratto della
famiglia cagionati dalla condanna ad una pena detentiva non sono argomenti pertinenti
alfine di ottenerne la sospensione.
Ciò vale anche per la tesi ricorsuale secondo cui
la mancata concessione della sospensione condizionale parziale significherebbe
“rischiare di diminuire nel ricorrente, al quale non si è data fiducia,
tutti i buoni propositi e l’emendamento raggiunto in questi dieci mesi di
detenzione”, aumentando così il rischio di recidiva. Va infatti rilevato
che il ricorrente ha già ampiamente goduto di fiducia da parte delle autorità
penali: entrambe le precedenti condanne per furto del 2001 e del 2005 sono,
infatti, state poste al beneficio della sospensione condizionale. Alla luce di
queste circostanze, pretendere che la mancata concessione della sospensione sia
un’ingiusta mancanza di fiducia nei suoi confronti da parte dello Stato è
argomento al limite del temerario.
In conclusione, va peraltro osservato che lo
stesso ricorrente afferma di non avere mai sostenuto che nella sua difficile
situazione siano date circostanze particolarmente favorevoli, quanto piuttosto
che detta situazione potrebbe essere superata attraverso la concessione della
sospensione condizionale parziale. Non è, tuttavia, in quell’ottica che l’art.
42.
cpv. 2 CP permette la concessione della sospensione condizionale della pena.
Nemmeno su questo punto, quindi, il ricorso può
trovare accoglimento.
6.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15
cpv. 1 e 9 cpv. 1 CPP TI).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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