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Decisione

17.2010.47

Grave infrazione alle norme della circolazione stradale. Censura d'arbitrio nell'accertamento dei fatti

11 gennaio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

decreto d’accusa 19 ottobre 2009, il procuratore pubblico ha ritenuto RI 1

autore colpevole di grave infrazione alle norme della circolazione per avere,

il 4 agosto 2009 a __________ , circolato con la vettura BMW targata __________

alla velocità di 75 km/h (dedotto il margine di tolleranza), accertata dalla

Polizia mediante apparecchio radar, malgrado il vigente limite di 50 km/h.

Egli ne ha, pertanto, proposto la condanna alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di quattro anni - di fr. 2’600.-

(corrispondente a 20 aliquote da fr. 130.-) e ad una multa di fr. 500.-.

Contro il decreto di accusa il prevenuto ha sollevato tempestiva opposizione.

C. Dopo

il dibattimento, con sentenza del 2 settembre 2010, il giudice della Pretura

penale, statuendo sull’opposizione, ha confermato l’imputazione contenuta nel

decreto d’accusa.

In applicazione della pena, egli ha condannato RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa

condizionalmente per un periodo di prova di due anni - di fr. 1’400.-

(corrispondente a 10 aliquote giornaliere di fr. 140.-), ad una multa di fr.

300.- (da sostituire, in caso di mancato pagamento, con una pena detentiva

sostitutiva di 3 giorni) e al pagamento delle tasse e spese di giustizia di

complessivi fr. 800.-.

D. Avverso

la predetta sentenza è insorto il condannato con dichiarazione di ricorso alla Corte

di cassazione e revisione penale di data 6 settembre 2010.

Egli, nella motivazione scritta, presentata il 30 settembre 2010, postula l’annullamento

del giudizio impugnato.

E. Senza

formulare particolari osservazioni, con scritto 11 ottobre 2010, il procuratore

pubblico chiede la reiezione del ricorso.

Considerandi

in diritto: 1.

Giusta l’art 288 CPP(Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP

(fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto

(lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle

prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1

CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche

inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e

oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4,

133.

I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid.

2.1

pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente

su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag.

30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

2.

Ribadendo la tesi sostenuta al

dibattimento secondo cui non v’è prova che lui abbia davvero circolato alla

velocità indicata nel DA poiché l’apparecchio tecnico con cui è stata accertata

la velocità “non era correttamente regolato”, RI 1 sostiene che non vi

è spazio per una sua condanna: nella misura in cui essa è fondata “su un

apparecchio tecnico, è assolutamente necessario che detto apparecchio tecnico

non lasci alcun dubbio sulle effettive misurazioni eseguite”, ciò che non è

il caso in concreto (ricorso pag. 3)

2.1

Nella

sentenza impugnata, il primo giudice ha ritenuto accertato che RI 1 ha circolato alla velocità indicata nel DA non considerando fondata la tesi difensiva secondo cui

l’apparecchio radar con cui essa è stata accertata avesse registrato un’ora

sbagliata ciò che dimostrerebbe che esso non era correttamente regolato e,

dunque, non affidabile nelle sue registrazioni.

Pronunciandosi sulla dichiarazione 20 agosto 2009

del primario di radio-oncologia, dott. __________ - prodotta al dibattimento

dall’imputato - secondo cui, alle ore 13.00 del 4 agosto 2009, questi “si

trovava presso il nostro reparto per effettuare un trattamento radioterapico”, il

primo giudice ha sottolineato che essa “non ha alcun valore probatorio

assoluto” poiché “da sola non serve a dimostrare alcunché” .

Spiegando tale suo pensiero, il pretore ha precisato che lo scritto in

questione nulla dice sull’ora in cui era prevista la seduta di radioterapia.

Nemmeno dice - continua il pretore - se la seduta è stata eseguita all’ora

prevista (che, peraltro, come detto, non è indicata) o se, invece, essa è stata

anticipata “per qualche motivo come può facilmente accadere”. Neppure -

continua il pretore - si sa “in base a quali elementi il primario ha potuto

assicurare che il signor RI 1 si trovava presso il suo reparto alle 13.00” .Trattandosi di fatti avvenuti un paio di settimane prima dalla data in cui è stata

rilasciata - continua il primo giudice - non si capisce poi se l’attestazione “si

fonda su una constatazione diretta della dr.ssa __________ oppure su quanto

riferitole da colleghi o, addirittura, solo sulla scorta della registrazione

dell’appuntamento in agenda” ciò che “appare più probabile , visto che

in sala di radioterapia sono di norma presenti solo i tecnici addetti al

macchinario”. Sempre con riferimento alla citata dichiarazione, il primo

giudice ha ancora rimarcato come la dott. __________ non abbia precisato se il

trattamento era previsto proprio alle ore 13.00 oppure se a quell’ora era già

terminato e RI 1 in procinto di partire. In quest’ultima evenienza - continua

il pretore - “l’infrazione sarebbe addirittura compatibile con la tempistica

fornita dalla difesa, ritenuto che il luogo in cui era stato posizionato il

radar si trova a pochi secondi dal parcheggio del policlinico”. A detta del

pretore, infine, la portata della dichiarazione è pure relativizzata dal fatto

che non è chiaro in riferimento a quale orologio il primario abbia indicato

l’orario (sentenza impugnata, consid. 7 pag. 5).

Sulla scorta di queste argomentazioni, il primo giudice ha concluso che non si

può ritenere sufficientemente provato che all’orario indicato nel rapporto di constatazione

della polizia comunale di __________ - ovvero alle 13.04.25 (AI 1) - il signor

RI 1 “si trovasse al centro oncologico e non già sulla via del ritorno”

così che non vi sono sufficienti elementi per concludere che l’apparecchio di

rilevazione della velocità non fosse correttamente regolato.

2.2

Riproponendo la tesi secondo cui

l’apparecchio radar non era regolato correttamente, il ricorrente rimarca come

la dichiarazione del primario di radio-oncologia non lasci dubbi in merito al

fatto che alle ore 13.00 egli si trovava ancora presso il reparto di oncologia.

Ciò posto, egli rileva che, anche volendo ammettere che egli sia partito

dall’ospedale subito dopo le 13.00, non è “materialmente possibile”

giungere in 4 minuti e 25 secondi dal reparto di oncologia al luogo in cui è

avvenuta la misurazione radar, considerato come egli avrebbe dovuto “pagare

il parcheggio dell’autosilo, riprendere la vettura al relativo piano, partire,

lasciare l’autosilo e scendere verso __________ ”. Per questo - conclude il

ricorrente - “la conclusione del primo giudice secondo cui vi è stata

concreta possibilità che alle ore 13.04.25 il ricorrente fosse già in strada

non è sostenibile in quanto manifestamente contraria alla concreta realtà dei

fatti” (ricorso, pto. 3-4 pag. 2-3).

2.3

Nell’accertamento

dei fatti e nella valutazione delle prove, il giudice dispone di un ampio

potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF

30.03.2007

6P.218/2006) così che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente

criticare la decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa

versione dei fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile. E’,

invece, necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove

fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro

contrasto con gli atti, si fonda su una svista manifesta o contraddice in modo

urtante il sentimento di equità e di giustizia. In particolare, il Tribunale

federale ha avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi

arbitrario se il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la

rilevanza di un mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener

conto di una prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora,

quando il giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni

insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

2.4

Le argomentazioni ricorsuali non

bastano a dimostrare che il primo giudice è caduto in arbitrio dando scarsa

rilevanza alla dichiarazione della dott. __________ . In particolare il

ricorrente, nel suo esposto, non si è confrontato con la considerazione del

primo giudice secondo cui, vista la sommarietà della dichiarazione, da essa non

poteva essere dedotta una tempistica precisa in merito allo svolgimento della

sua seduta di radioterapia e alla sua partenza dall’ospedale e secondo cui,

pertanto, essa non permetteva di ritenere che all’orario indicato nel rapporto

di constatazione egli non potesse trovarsi sul luogo in cui era posizionato il

radar.

Nel suo allegato, infatti, il ricorrente si è limitato a confrontarsi con

l’argomentazione del primo giudice secondo cui, nell’ipotesi in cui egli fosse

partito dall’ospedale alle 13.00, “l’infrazione sarebbe addirittura

compatibile con la tempistica fornita dalla difesa” (sentenza impugnata,

consid 7, pag. 5), spiegando come sia “materialmente impossibile”

portarsi in 4 minuti 25 secondi dal reparto di oncologia al punto in cui è

avvenuta la misurazione radar. Quand’anche con le sue argomentazioni sulla

questione il ricorrente avesse dimostrato l’arbitrarietà della conclusione

appena citata del primo giudice (e meglio, “l’infrazione sarebbe addirittura

compatibile con la tempistica fornita dalla difesa”), ciò non gioverebbe

alla sua tesi (e meglio, non basterebbe per un accoglimento del gravame) nella

misura in cui egli ha del tutto dimenticato di confrontarsi con le altre

argomentazioni - esplicitate nel consid. 7 della sentenza impugnata e qui

riportate al consid. 2.1. - che hanno portato il primo giudice a concludere che

dalla dichiarazione prodotta al dibattimento non poteva essere dedotto, con

sufficiente tranquillità, che egli non potesse trovarsi in __________ all’ora

indicata dal rilevatore di velocità.

Motivato impropriamente, dunque, il ricorso è

inammissibile.

3.

Visto

che in assenza di una corretta censura d’arbitrio non può essere posto in

dubbio l’accertamento del primo giudice secondo cui RI 1, alle 13:04:25 del 4

agosto 2009, stava già circolando su __________ e, perciò, non vi sia motivo

di dubitare del corretto funzionamento dell’apparecchio radar, non occorre

entrare nel merito dell’ulteriore doglianza del ricorrente con la quale egli

censura d’arbitrio la constatazione del primo giudice, formulata a titolo

abbondanziale, secondo cui “un’errata indicazione dell’orario

sull’apparecchio radar non sarebbe da sola in grado di inficiare il rilevamento

della velocità” (ricorso, pag. 3-4).

4.

In

data 28/29 ottobre 2010 RI 1 ha inviato a questa Corte uno scritto in cui il

primario dell’Istituto oncologico della Svizzera italiana ha precisato il

proprio precedente scritto indicando che l’apparecchio sul quale egli aveva

effettuato, il 4 agosto 2009, la radioterapia indica come orario di fine seduta

le 12:58 e rilevando come non vi siano dubbi in merito alla presenza del

ricorrente nel reparto di radioterapia all’ora precisata.

Da parte sua, il ricorrente ha aggiunto che va, poi, ancora considerato, dopo

la fine della seduta, il tempo necessario per rimuovere la maschera, il tempo di

riposo sul lettino, per l’uscita dalla sala irradiazione, per fissare

l’appuntamento successivo, per l’attesa nello spogliatoio entrata pazienti, per

l’uscita dal reparto e, infine, per raggiungere e lasciare l’autosilo.

5.

In sede di cassazione non è possibile mutare il materiale

processuale (Rep. 1973 pag. 240 consid. 7; sentenza CCRP del 7 aprile 2010 consid.

1.3

e rif.) né fornire nuove allegazioni di fatto (sentenza CCRP del 12 maggio

2010, inc. 17.2010.7 consid. 3.4; del 12 giugno 2002, inc. 17.2002.17 consid.

2a e rif.). Lo scritto prodotto il 28/29 ottobre 2010 dal ricorrente nonché le

nuove circostanze di fatto da lui allegate non possono, pertanto, essere

ritenute da questa Corte.

6.

Gli oneri processuali seguono la

soccombenza e sono posti a carico del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è inammissibile.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di giustizia fr. 500.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 700.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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