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Decisione

17.2010.48

Violazione del diritto di essere sentito. II diritto dell'accusato di interrogare i testimoni a carico assume di principio un carattere assoluto quando la testimonianaza in questione riveste un'import

14 marzo 2011Italiano30 min

Source ti.ch

Fatti

I figli

dell’imputato sono stati sentiti il 28.1.2010 (AI17 in inc. MP 711/2010) e il

4.2.2010 (AI30 in inc. MP 711/2010). Né l’imputato né il suo difensore hanno

partecipato o assistito alla loro audizione. Né l’imputato né il suo difensore

sono stati citati a tale atto istruttorio.

Il sostituto

procuratore ha, poi, sentito 5 testi (AI120, AI121, AI124, AI128 e AI151, tutti

in inc. MP 711/2010). A nessuna di queste audizioni ha partecipato l’imputato o

il suo difensore. A nessuna di esse né l’imputato né il suo difensore sono

stati citati.

2.2. L’atto di accusa nei confronti del qui ricorrente è stato emanato

il 21 luglio 2010.

Con scritto 22 luglio 2010, il presidente della Corte delle assise

correzionali ha comunicato al patrocinatore di RI 1 che l’incarto penale era a

sua disposizione per essere visionato. Lo scritto si concludeva con

l’indicazione secondo cui esso era da considerarsi un’ordinanza ai sensi

dell’art. 224 CPP.

Il 25 agosto 2010 la difesa di RI 1 ha chiesto al presidente della Corte

d’assise di sentire, al dibattimento, i testi __________, __________, __________

ed PC 1. Dopo avere precisato che le audizioni erano richieste “per chiarire

alcuni aspetti in punto alle deposizioni da loro rese in occasione dei relativi

interrogatori, avvenuti senza la presenza dell’accusato e della difesa”, il

patrocinatore del qui ricorrente precisava che tali testimonianze erano “importanti

e necessarie ai fini dell’accertamento della verità materiale anche a fronte

del rapporto scritto sugli incontri tra padre e figli avvenuti negli ultimi

giorni (…) dal quale risulta che la relazione tra padre e figli è serena e

positiva e non denota in nessun modo il conflitto, le angosce e il terrore

evocati nei verbali d’interrogatorio (cui la difesa non è stata convocata)”

(doc. TPC 8).

Col

medesimo scritto, la difesa ha chiesto al presidente della Corte delle assise

di sentire personalmente i figli del ricorrente __________ e __________ in

relazione a quanto da loro dichiarato nei loro precedenti interrogatori

precisando che, nonostante le loro audizioni fossero pure avvenute senza la

partecipazione della difesa, egli non chiedeva che la nuova audizione avvenisse

alla presenza delle parti (doc. TPC 8).

Il 27 agosto

2010, prendendo posizione sulle osservazioni delle parti civili alla sua

richiesta, il patrocinatore dell’imputato ha ribadito le argomentazioni

sviluppate nel suo scritto precedente in relazione alle richieste audizioni

della moglie e dei testi. Inoltre, ha spiegato di avere chiesto che il

presidente sentisse personalmente i figli per “rendersi conto, beneficiando

dell’immediatezza del contatto con essi, della reale loro attitudine e dei loro

sentimenti nei confronti del padre, così come dell’assenza di qualsivoglia

angoscia, ansia, paura” (doc. TPC 12).

Il 30 agosto 2010, il presidente della Corte ha respinto la richiesta formulata

dalla difesa “in quanto intempestiva ai sensi dell’art. 227 cpv. 1

CPP” . Richiamando l’art. 228 CPP, il presidente ha concluso indicando al

richiedente che gli rimaneva facoltà “di portare in aula le persone che

desiderava far sentire come testimoni”.

Lo stesso giorno, preso atto della reiezione della sua richiesta, il

patrocinatore dell’imputato ha comunicato al presidente della Corte di non

condividere la sua decisione, osservando che “l’art. 228 CPP permette di

chiedere l’assunzione di prove anche oltre i termini di cui all’art. 227 CPP

(…) e che “secondo la ratio di tale disposto prove chieste o prodotte oltre

i termini ordinari (…) servono a realizzare compiutamente il diritto materiale

tanto a carico tanto a scarico dell’accusato”. La difesa ha altresì

sottolineato l’inefficacia della facoltà - riservatale dal giudice - di “portare

in aula” le persone che chiedeva di interrogare rilevando come gli stessi,

senza un’apposita ordinanza del presidente della Corte, non sarebbero mai

intervenuti (doc. TPC 19).

2.3.

a) Il diritto di essere sentito - sancito esplicitamente dall'art. 29

cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 § 3 lett. d CEDU - assicura, tra l'altro, la facoltà

di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di

esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi

sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla

decisione (STF 1. 5. 2009 in 4A.153/2009, consid. 4.1. e riferimenti; STF 23.5.

2008 in 6B.570/2007 consid. 5.1.; STF 13.4.2005 in

2P.20/2005, consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153

consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a, DTF 124 I 241

consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni). In particolare, in

forza delle disposizioni citate, ogni accusato ha il diritto di interrogare o

fare interrogare i testi a carico e di ottenere la citazione e l’interrogatorio

dei testi a scarico nelle stesse condizioni dei testi a carico (DTF 125 I 127 consid.

6b, pag. 133; 124 I 274 consid. 5b, pag. 284; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308;

DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami; STF 29.3.2000 1P.706/1999; STF 5

marzo 2009 in 6B.992/2008, consid. 1.1.1. in fine).

b) Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i

testimoni a carico, sancito dall'art. 6 § 3 lett. d CEDU, costituisce un aspetto puntuale del

diritto ad un equo processo sancito dall’art. 6 § 1 CEDU e mira ad escludere che un giudizio

penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali l'accusato non ha

avuto la possibilità di porre domande o che non hanno potuto essere messe in

dubbio. Questa facoltà è garantita anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost. che concretizza

per l’imputato il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le

norme citate hanno lo scopo di assicurare la parità delle armi e il diritto ad

un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii; DTF 129 I 151 consid. 3.1

con indicazioni dettagliate).

c) Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti

dell’uomo, la nozione di testimone deve essere interpretata in senso lato, senza

un legame formale con il diritto nazionale: in questo senso, per deposizioni

testimoniali s’intendono tutte le dichiarazioni di cui il giudice viene a

conoscenza e che può utilizzare. Anche le dichiarazioni rilasciate davanti agli

organi di polizia nel corso delle indagini preliminari sono, perciò, da

considerare deposizioni testimoniali (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 125 I 129

consid. 6a).

d) Il TF ha avuto modo di stabilire che, per assicurare il principio

della parità delle armi fra accusa e difesa, le prove - in particolare, le

testimonianze - devono essere amministrate in presenza dell’accusato, di norma

in udienza pubblica, nell’ambito di un contradditorio. E’, tuttavia, possibile

utilizzare elementi di prova raccolti durante l’inchiesta quando all’accusato è

stata concessa la facoltà di fare adeguatamente uso del suo diritto di

controinterrogare i testi a carico, ritenuto che, di principio, è sufficiente

che tale facoltà gli sia stata concessa una volta almeno nel corso del

procedimento e che poco importa a quale stadio della procedura tale facoltà gli

sia stata offerta (DTF 125 I 127 consid. 6b, pag. 132; 124 I 274, consid. 5b,

pag. 285; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308; 120 Ia 48, consid. 2b/aa, pag. 50;

118 Ia 457 consid. 2b/aa, pag. 459; STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a; STF 7.8.2003 in 6P.68/2003; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

2a ed. 2006, n. 1107). Se ha avuto luogo almeno

un’audizione in contradditorio in un qualsiasi momento della procedura, non

sussiste alcun obbligo di ripeterla (DTF 125 I 127 consid. 6c/ee) con

eccezione nei casi in cui i diritti della difesa non sono stati effettivamente

garantiti come, per esempio, se il confronto ha avuto luogo alla presenza

dell’imputato ma non del suo difensore (DTF 118 Ia 462 consid. 5a/aa).

e) In ogni caso, se non è possibile, per motivi pratici o per

opportunità, organizzare un confronto diretto con i testi a carico,

all’accusato deve essere garantita la facoltà di porre domande per iscritto -

come è il caso per i testi residenti all’estero e che possono essere sentiti

soltanto nell’ambito di una rogatoria - o per interposta persona quando occorre

evitare inconvenienti o disagi alla vittima (DTF 131

I 476 consid. 2.3.2; 129 I 151 consid. 3.1;125 I

127 consid. 6c/ee pag. 137; STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a).

f) Nelle sue sentenze, il TF ha più volte richiamato la giurisprudenza

sviluppata dalla Corte europea dei diritti dell’uomo in relazione all’art. 6 §

3 let d CEDU. In particolare, ha ricordato che la Corte ha già avuto modo di

stabilire che è lecito al giudice fare uso di dichiarazioni rese alla polizia

quando il loro autore si è in seguito rifiutato di testimoniare, quando si è

reso irreperibile o quando è deceduto soltanto a condizione che esse siano

corroborate da altri mezzi di prova (DTF 125 I 127 consid. 6c/dd, pag. 135/136;

STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a). Il TF ha, pure, ricordato che, invece,

la Corte europea dei diritti dell’uomo ha individuato una violazione dell’art.

6 §1 CEDU in due casi in cui le autorità giudiziarie avevano rifiutato di

organizzare un confronto e si erano fondate esclusivamente o in modo

determinante su deposizioni di testi che l’accusato non aveva potuto

interrogare (sentenze della Corte europea 14.12. 1999 nella causa A.M. c. I.,

Raccolta 1999, § 20; 20.9.1993 nella causa S. c. F., Série A n° 261-C, §§ 41-44

e 24.11.1986 nella causa __________. c. A., Série A n° 110, § 33 citate in STF

29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a).

In seguito, il TF ha avuto modo ancora di

ricordare che la Corte europea dei diritti dell’uomo non ha ravvisato una

violazione del diritto al contradditorio nell’utilizzo della dichiarazione di

un teste che in seguito aveva legittimamente rifiutato di deporre (sentenza

della CEDU in re. A. vs. A. del 26 aprile 1991, Serie A, BD. 203 = EuGRZ

1992 pag. 474; di altra opinione la sentenza della CEDU in re. U. vs. A.

del 28 agosto 1986, serie A,, Bd. 110 = EuGRZ 1987 pag. 147), in un caso in cui

il teste, nonostante adeguate ricerche, risultava irreperibile (sentenza della

CEDU i re. A. vs. A. del 28 agosto 1992, Serie A, Bd. 242 A = EuGRZ 1992 pag. 476; sentenza della CEDU in re. D. vs. P. B.del 26 marzo 1996,

raccolta CourEDH 1996-II pag. 446, cifra 79) o in un caso in cui il teste era

deceduto (sentenza della CEDU in re. F. vs. I. del 7 agosto 1996, raccolta

CourEDH 1996-III pag. 937, cifra 52 e segg.) ritenuto che, comunque, gli accusati

avevano potuto debitamente prendere posizione su quanto dichiarato dai testi e

che le dichiarazioni rese senza contradditorio non erano i soli mezzi di prova

posti a fondamento dei giudizi di condanna (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 124 I

274 consid. 5b pag. 286). Analogamente - ha ancora ricordato il TF - la Corte

europea ha negato una violazione della CEDU in un caso in cui il giudice aveva

poggiato il suo giudizio su una deposizione rilasciata nell’ambito di un

Considerandi

procedimento giudiziario all’estero, nonostante il teste si fosse poi reso

irreperibile ritenuto che la deposizione era confortata da altre prove e che

nessuna mancanza di diligenza poteva essere rimproverata alle autorità

giudiziarie (decisione d’ammissione della CEDU in re C. vs. I. del 21

marzo 2002, Raccolta CourEDH 2002-V pag. 249; cfr. anche in relazione a simili

costellazioni sentenze della CEDU i re. A. vs. A., cit. supra, cifra 25-31,

e in re. A. vs. A., cit. supra, cifra 19-24). Per contro - ha ricordato

il TF - la Corte europea ha ritenuto che l’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU era

stato violato in un caso in cui l’accusato era stato condannato sulla scorta di

deposizioni di agenti di polizia rese senza contradditorio: in questo caso,

decisivo era stato il fatto che il giudice non aveva fatto tutto quanto era nelle

sue facoltà per rendere possibile il confronto con i testimoni a carico,

confronto richiesto dall’accusato prima della decisione del tribunale (sentenza

della CEDU i re. G. vs. T.del 19 giugno 2003, cifra 88-96). Sempre

analogamente, la Corte europea ha ritenuto che l’art. 6 cifra 3 lett. d CEDU

era stato violato in un caso in cui l’autorità giudicante non aveva dato la

possibilità all’accusato di porre domande o controdomande ai testi a suo carico

in occasione di interrogatori svolti nell’ambito di un’assistenza giudiziaria

(sentenza della CEDU i re. A. vs. I. del 14 dicembre 1999, raccolta

CourEDH 1999- IX pag. 59) o in occasione di procedimenti istruttori (sentenza

della CEDU i re. S. vs. T. del 17 luglio 2001, raccolta CourEDH 2001-

VIII pag. 241 cifra 66-68, e in re. S. vs. F. del 20 settembre 1993,

Serie A, Bd. 261 C, cifra 41-44) nonostante le loro deposizioni fossero

determinanti per il giudizio di colpevolezza (sentenze citate in DTF 131 I 476 consid.

2.

).

g) Secondo la giurisprudenza del TF, deposizioni di testimoni o di

persone informate sui fatti possono, di regola, essere utilizzate a carico

dell’accusato soltanto dopo un confronto. In questa senso, la facoltà di

interrogare testimoni a carico assume di principio un carattere assoluto. Nella

prassi, tuttavia, la portata di tale facoltà è in parte relativizzata, valendo

in maniera illimitata soltanto quando la testimonianza in questione riveste

un’importanza determinante, rappresentando l’unica prova o una prova comunque

decisiva (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni).

Al riguardo si osserva che detto principio è

stato ribadito anche recentemente: il TF, richiamando la giurisprudenza della

Corte europea dei diritti dell’uomo, ha stabilito che il fatto che legittimi

interessi della vittima, garantiti dalla LAV o da disposizioni procedurali

cantonali, impediscano all’accusato di esercitare il suo diritto

all’interrogatorio, non può limitare la garanzia di un equo processo e, pertanto,

ha ribadito che, di principio, non ci si può fondare su deposizioni della

vittima rese senza contradditorio: se esse rappresentano l’unica prova o una

prova decisiva - ha spiegato il TF - l’imputato deve essere assolto in

applicazione del principio in dubio pro reo (DTF 131 I 476 consid. 2.3.2; 125 I

127.

consid. 10a pag. 157; DTF 129 I 151 consid. 4.3 pag. 158; sentenza

6P.59/2001 del 4 luglio 2001 consid. 3e).

h) In passato, il TF ha avuto modo di stabilire che, in casi

eccezionali, il giudice può utilizzare una deposizione resa durante l’inchiesta

cui l’imputato non ha potuto partecipare: in particolare quando non è più

possibile assicurare il diritto al contradditorio a causa del decesso del teste

o di un suo durevole impedimento (DTF 125 I 127 consid. 6b; 124 I 274 consid.

5b; 105 Ia 396 pag. 397; STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a).

Al proposito, va, tuttavia, segnalato che il TF

ha avuto modo recentemente di ricordare che, in una sentenza non pubblicata

nella Raccolta ufficiale, aveva ammesso una violazione della garanzia di un

equo processo in un caso in cui l’accusato era stato condannato sulla scorta di

deposizioni a suo carico, sebbene egli non avesse avuto la possibilità di

confrontarsi con i testimoni, avendo gli stessi nel frattempo lasciato la

Svizzera e essendosi resi irreperibili. Aveva ritenuto decisivo il fatto che il

confronto tra l’accusato e testimoni a suo carico sarebbe stato possibile

quando si trovavano entrambi in carcere preventivo (STF 24 settembre 1996 in 1P.302/1996 citata in DTF 131 I 476 consid. 2.2 che richiama anche DTF 129 I 151 consid. 4.3).

i) Il TF ha più volte precisato che l’esercizio del diritto

all’interrogatorio dei testi è sottoposto alle norme procedurali applicabili

che possono porre condizioni di forma e di termini. Inoltre, il TF ha spiegato

che l’interessato può rinunciare - espressamente o tacitamente - a tale sua

facoltà e che tale rinuncia non invalida le deposizioni raccolte durante

l’inchiesta (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a; STF 7.8.2003 in 6P.68/2003;

DTF 121 I 306, consid. 1b). Tuttavia - ha precisato ancora l’Alta Corte - la

volontà dell’imputato di rinunciare al suo diritto al contradditorio non può

essere ammessa facilmente (in particolare, non lo può nei casi in cui egli non

padroneggia la lingua del procedimento e non è assistito né da un difensore né

da un interprete) e può essere accertata soltanto sulla scorta di elementi non

equivoci e unicamente quando al prevenuto sono, comunque, state assicurate

garanzie proporzionate alla gravità di tale rinuncia (DTF 121 I 30 consid. 5f; STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a).

l) Il TF ha già avuto modo di stabilire che il fatto che un imputato

non abbia chiesto di essere confrontato ad un teste a carico durante

l’inchiesta oppure davanti al giudice di primo grado non può essere, di per sé,

considerato come una rinuncia al suo diritto al contradditorio se il diritto

procedurale cantonale prevede l’assunzione di prove in seconda istanza (STF

29.3.2000

1P.706/1999, consid. 2a che cita STF 7.4.1998 in re D. c. MP del

canton Argovia e Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. ed, Zh

1997, § 77,n.6, pag. 226 e N. Oberhlozer, Grundzüge des Strafprozessrechts, Be

1994, pag. 151 e il rinvio a ZR 86/1987, pag. 158 e seg). Data questa facoltà,

dunque, il diritto al contradditorio va accordato anche quando viene fatto

valere __________, riservato soltanto il caso di un manifesto abuso di diritto.

Il diritto al contradditorio va - ha, infatti,

spiegato il TF - garantito anche nel caso in cui l’imputato ha lamentato

soltanto al dibattimento di non essere stato messo in condizione di esercitare

tale sua facoltà senza avere mai, in precedenza, chiesto formalmente di potere

interrogare i testi a carico (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a).

m) L’art. 6 § 3 lett. d CEDU non è violato, e meglio non c’é violazione

del diritto di essere sentito - nella forma del diritto all’amministrazione

delle prove - quando il giudice rifiuta una testimonianza proposta poiché

l’atto probatorio richiesto non è atto a stabilire il fatto da provare, oppure

quando il fatto non è pertinente oppure ancora quando, sulla scorta di una

valutazione anticipata della prova offerta, il giudice conclude che i fatti

pertinenti sono accertati e che il risultato, anche favorevole all’accusato,

della misura probatoria richiesta non potrebbe modificare tale suo accertamento

(DTF 125 I 127 consid. 6c/cc pag. 134; 124 I 274 consid. 5b; 121 I 306 consid.

1b; STF).

La questione è, invece, diversa - ha precisato il

TF - quando il giudice fonda il proprio giudizio su deposizioni assunte in

precedenza. In questi casi, infatti, non è lecito al giudice negare

all’accusato la possibilità di interrogare o fare interrogare i testi sulla

scorta di un’anticipata valutazione delle prove, cioè quand’anche considerasse

che l’audizione in contradditorio non potrebbe modificare il suo convincimento

(STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2b che cita la sentenza non pubblicata del

29.6.1999

in re G. c. Corte cassazione del canton Ginevra, consid. 2f). Infatti - con la riserva di quanto precisato al consid. 2.3.i - le dichiarazioni dei testi

possono essere utilizzate a danno dell'accusato soltanto dopo un confronto,

cioè soltanto dopo che egli è stato messo in condizioni di esercitare il suo

diritto al contradditorio ritenuto come il diritto di interrogare testimoni a

carico assume carattere assoluto quando la testimonianza litigiosa é l'unica

prova disponibile o abbia valore decisivo (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1; STF 23 maggio 2008 in 6B.42/2008 consid. 2.2.; 29.3.2000 in 1P.706/1999 consid. 2b/aa; Jean Marc Verniory, Le droit de la défense dans les phases

préliminaires du procès pénal, Berna 2005, pag. 467; Piquerez Gérard, Traité de

procédure pénale suisse, 2006, N. 488, pag. 313).

In quest’ottica, l’inosservanza del diritto di essere sentito

comporta la cassazione della sentenza impugnata già per motivi di forma, senza

riguardo al merito (DTF 116 Ia 52 consid. 2 pag. 54 con richiami).

2.4

a) Giusta l’art. 227 cpv. 1 CPP Ti, se intendono assumere prove al

dibattimento, oltre a quelle indicate con l’atto di accusa, le parti devono

notificarle al presidente entro 10 giorni. Il termine - prorogabile su istanza

di parte - decorre dall’intimazione dell’ordinanza di apertura (art. 224 CPP).

Tuttavia, l’art. 228 cpv. 1 CPP precisa che nuove - o meglio, altre (cfr. Rapporto

22.7.1992

sul messaggio aggiuntivo 20.3.1991 sulla revisione totale del CPP, ad

art. 176 pag. 76) - prove possono essere proposte (o meglio, devono, se

proposte, essere assunte) sino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale

nella misura in cui esse risultano rilevanti per il giudizio.

b) In concreto, come visto sopra, il ricorrente ha chiesto di essere

messo in condizioni di esercitare il proprio diritto al contradditorio 8 giorni

prima dell’inizio del dibattimento.

Il fatto che egli non abbia formulato prima tale

richiesta è irrilevante e non può - come sembra sostenere la pubblica accusa

nelle sue osservazioni - essere interpretato come una sua implicita rinuncia a

far uso di tale diritto (cfr. giurisprudenza e dottrina indicata sopra).

Diverso sarebbe stato il caso qualora il

ricorrente - patrocinato - non avesse chiesto l’audizione dei testi entro la

fine dell’istruttoria dibattimentale, ritenuto che, in questo caso, egli si

sarebbe precluso il diritto al controinterrogatorio per tacita rinuncia (CCRP

inc. n. 17.2008.47 consid. 2.1)

c) Ritenuto

come il diritto processuale cantonale applicabile permettesse la notifica di

prove sino alla chiusura dell’istruttoria dibattimentale, nessuna norma

procedurale faceva ostacolo all’accoglimento della richiesta del qui ricorrente

di essere messo in condizioni di esercitare il suo diritto al contradditorio.

Si aggiunge, qui, che la rilevanza della prova

richiesta non ha da essere dimostrata nella misura in cui il ricorrente

chiedeva di poter esercitare un diritto costituzionalmente garantito

relativamente a deposizioni che sono state le sole prove utilizzate a

fondamento del giudizio di condanna (cfr. sentenza impugnata, consid. 14.2-4,

pag. 37-42; consid. 17-67 pag. 46-78).

d) Infine, non vi sono elementi che facciano anche soltanto nascere il

sospetto che la richiesta formulata dall’accusato fosse costitutiva di un abuso

di diritto o contraria al principio della buona fede processuale. Non può, in

particolare, essere sostenuto che il ricorrente, formulandola a quel momento,

avesse intenti defatigatori già solo perché egli era in detenzione preventiva

(era, evidentemente, suo interesse essere processato in tempi brevi). Del

resto, il patrocinatore del condannato aveva anche spiegato di avere formulato

tale sua richiesta dopo avere preso atto, quello stesso giorno, del contenuto

di un rapporto allestito dall’Ufficio del patronato (e, il 25 agosto, non

ancora acquisito agli atti) ed avere rilevato incongruenze fra il suo contenuto

e le dichiarazioni della parte civile e dei testi (doc. TPC 8, 12 e 19).

e) Da ultimo, si osserva che, già soltanto per le argomentazioni

sviluppate dal patrocinatore del ricorrente nello scritto 30 agosto 2010, non

può certamente essere preteso che il condannato sia stato messo nelle

condizioni di far uso del suo diritto al contradditorio con la “facoltà

concessagli dal presidente della Corte” di portare in aula le persone che

egli voleva sentire. Si ricorda, qui, che la giurisprudenza ha già stabilito

che l’accusato ha avuto facoltà di esercitare il suo diritto al contradditorio

soltanto quando egli è stato messo nelle condizioni adeguate e sufficienti per

contestare le deposizioni dei testi a carico e per interrogare o fare

interrogare i testi (DTF 131 I 476 consid. 2.2.; 129 I 151 consid. 4.2 ; 118 Ia

327.

consid. 2b/aa). Ciò presuppone, all’evidenza, in ogni caso una regolare e

formale citazione dei testi a cura dell’autorità competente.

In queste condizioni, deve essere concluso che il

giudizio di condanna qui impugnato - fondato unicamente sulle deposizioni delle

parti civili (moglie e figli dell’imputato) e di testi che non sono stati

sentiti in contradditorio - ha violato il diritto di essere sentito del

condannato. Essendo, quindi, stato reso in violazione degli art. 6 § 3 lett. d

CEDU, 29 cpv. 2 e 32 cpv. 2 Cost fed, esso deve essere annullato (STF 23 maggio

2008.

in 6B.42/2008 consid. 2.2.; DTF 131 I 476 consid. 2.2, 129 I 151 consid. 3.1).

Gli atti vanno,

perciò, rinviati ad una nuova Corte delle assise correzionali affinché proceda

ad un nuovo giudizio dopo avere garantito all’imputato l’esercizio del suo

diritto al contradditorio nei confronti della moglie e dei testi indicati nella

richiesta 25 agosto 2010.

Non è

necessario, invece, che il nuovo giudice proceda all’audizione dei figli nella

misura in cui tale richiesta non è stata formulata nell’ottica dell’esercizio

del diritto costituzionale sin qui discusso.

3.

Gli oneri processuali vanno posti a carico dello Stato che verserà

fr. 800.- al ricorrente per ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto ai sensi dei considerandi. Di conseguenza, la

sentenza impugnata è annullata e gli atti sono rinviati ad una nuova Corte

delle assise correzionali per un nuovo giudizio.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà al

ricorrente fr. 800.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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