17.2010.49
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
14 marzo 2011Italiano33 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.49
Data decisione, Autorità:
14.03.2011, CCRP
Ricorso:
TF,6B_293/2011,12.10.2011
Titolo:
Complicità in truffa ripetuta, consumata e tentata. Accertamento del periodo di partecipazione alla truffa. Aiuto determinante del complice. Criteri di commisurazione della pena e principio dell'individualizzazione della pena. Presupposti della facoltà del giudice di pronunciare una pena unica
COMPLICITÀ O CORREITÀ
CONCORSO
CUMULO PENA CONDIZIONALMENTE SOSPESA CON MULTA
TRUFFA
art. 25 CPS
art. 46 cpv. 1 CPS
art. 47 CPS
art. 146 CPS
Incarto n.
17.2010.49
Locarno
14 marzo 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato l’11
ottobre 2010 da
RI 1,
rappr. dall'avv. PA 1
contro la sentenza emanata il 20 agosto 2010 dalla Corte delle
assise criminali
nei suoi confronti e nei confronti di PI 1,
PI 2 e PI
3,
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 20 agosto 2010, (intimata il 20.09.2010), la Corte delle Assise Criminali ha ritenuto RI 1 (qui ricorrente) autore colpevole di complicità
in truffa ripetuta, consumata e tentata per avere,
- nel
periodo metà 2007-23 gennaio 2008, a __________, in altre località della Svizzera e in Italia, intenzionalmente aiutato PI 2, PI 1
e PI 3 e i loro correi a commettere una truffa da 3,5 milioni di Euro in danno
della parte civile PC 7, nonché per avere
-
nel periodo dicembre 2007-gennaio 2008, a __________, in due occasioni, intenzionalmente aiutato PI 3 e i suoi correi a commettere e/o tentare di
commettere delle truffe in danno di persone intenzionate ad ottenere dei mutui.
In applicazione della pena la Corte ha condannato RI 1 alla pena di 14 mesi di pena detentiva e ha revocato la sospensione
condizionale della pena di 12 mesi di detenzione inflittagli il 22 novembre
2007 dalla Corte delle Assise correzionali di __________.
La Corte ha condannato
inoltre RI 1 in solido con i correi, al versamento alla PC PC 7, dell’importo
di Euro 3,5 milioni più interessi al 5% dal 23 gennaio 2008, oltre a fr.
15'000.- per ripetibili, dopo deduzione di fr. 82'918.20. La tassa di giustizia
di fr. 3'000.- e le spese processuali sono state poste a carico dei condannati
in solido con ripartizione interna in ragione di 1/4 ciascuno.
B. Nel medesimo giudizio sono pure stati condannati, sia per la truffa
da 3,5 milioni in danno di PC 7 che per reati commessi singolarmente o in
correità con terzi:
-
PI 2 alla pena detentiva di 4 anni, a valere quale pena unica, ai sensi
dell’art. 46 CP, comprensiva di una precedente pena detentiva di 15 mesi di
detenzione;
-
PI 3 alla pena detentiva di 3 anni, a valere quale pena unica, ai sensi
dell’art. 46 CP, comprensiva della pena pecuniaria di 75 aliquote giornaliere
inflittagli il 12.04.2007 dal Ministero pubblico del Cantone Ticino.
L’esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di 2 anni, con un
periodo di prova di 4 anni.
-
PI 1 alla pena detentiva di 3 anni. L’esecuzione della pena detentiva è stata
sospesa in ragione di 2 anni, con un periodo di prova di 3 anni.
C. Contro la sentenza della Corte delle Assise Criminali, RI 1 ha inoltrato, il 23/24 agosto 2010, dichiarazione di ricorso alla Corte di Cassazione e di
revisione penale.
Con il gravame presentato l’11 ottobre 2010, RI 1
chiede che:
-
in riforma del dispositivo n. 4, venga ridotto il periodo della sua
partecipazione alla truffa perpetrata in danno di PC 7 posticipando lo stesso
da metà 2007 ad inizio gennaio 2008,
-
in riforma del dispositivo n. 5.4, che gli venga inflitta una pena unica ai
sensi dell’art. 46 CP posta al beneficio della sospensione condizionale, in
luogo della pena di 14 mesi e della revoca della sospensione condizionale della
precedente condanna alla pena detentiva di 12 mesi;
-
in riforma del dispositivo n. 7, che la tassa di giustizia di fr. 3'000.- e le
spese processuali vengano poste a suo carico in misura ridotta.
D. Con osservazioni 10 novembre 2010 il procuratore pubblico ha
postulato la reiezione del gravame rilevando la correttezza dell’accertamento
dei fatti operato dalla prima Corte e sottolineando l’adeguatezza della pena
inflitta al ricorrente.
E. Con osservazioni 2 dicembre 2010, la parte civile PC 7 ha chiesto che il ricorso venga dichiarato irricevibile in quanto appellatorio.
in diritto: 1. Giusta
l’art. 288 lett a e b CPP Ti - applicabile in forza dell’art. 453 cpv. 1 CPP
Fed. - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (art.
288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288
lett. C e 295 cpv. 1 CPP) e ritenuto che arbitrario non significa manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito
di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2
consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17; 131
Fatti
I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o
basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118
Ia 28 consid. 2b pag. 30 ; 112 Ia consid. 3). Per motivare una censura di
arbitrio, non basta, dunque, criticare la sentenza impugnata né è sufficiente
contrapporle una propria versione dell’accaduto, per quanto preferibile essa
appaia, ma occorre spiegare perché un determinato accertamento dei fatti o una
determinata valutazione delle prove siano viziati di errore qualificato.
Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata, una sentenza deve essere
arbitraria anche nel risultato, non solo nella motivazione (DTF 135 V
consid.1.3 pag. 5; 133 I 149, consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1 pag.
17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 8 consid. 2.1, pag. 9; 173 consid.
3.1, pag. 178).
2. Nel
suo gravame RI 1 - che non contesta la condanna per complicità in truffa
ripetuta, consumata e tentata - censura d’arbitrio, in particolare in relazione
alla commisurazione della pena, una serie di accertamenti della prima Corte.
2.1. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;
118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così
Considerandi
che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con
rinvii). E’ invece necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle
prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di
fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13
consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si
basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia
28.
consid. 2b; 112 Ia consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha
avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se
il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una
prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il
giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili
(DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata
una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13
consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
2.2
Nel suo allegato, il ricorrente chiede la riforma del punto 4 del
Dispositivo
dispositivo della sentenza impugnata in relazione al periodo del suo
coinvolgimento nei fatti censurando di arbitrio il giudizio della Corte che lo
ha condannato per la partecipazione alla truffa “a partire dalla metà del 2007” nella misura in cui la stessa
Corte ha accertato unicamente la sua partecipazione “agli incontri del
mese di gennaio 2008 dei quattro imputati, così come raccontano gli altri tre”
e nella misura in cui la Corte ha ancora soltanto accertato che “i qui
prevenuti a partire dai primi giorni di gennaio si sono incontrati più volte a __________”
(cfr. ricorso pag. 15 punto 5.2).
La prima Corte - continua il ricorrente - non
poteva, in queste condizioni, condannarlo “per questi fatti a partire dalla
metà del 2007” poiché “nessuna prova esiste in tal senso e nemmeno la Corte lo sostiene”.
“Nemmeno esiste prova” - conclude - che
egli “abbia commesso fatti di rilevanza penale in altre località della
Svizzera e in Italia.” (cfr. ricorso pag. 15 punto 5.2).
2.2.1. La prima Corte ha in modo espresso precisato, sulla scorta delle
dichiarazioni rese da PI 2, PI 3 e PI 1, che la partecipazione di RI 1 alla
preparazione dell’operazione truffaldina in danno di PC 7 ha avuto inizio con “gli incontri del mese di gennaio 2008” (sentenza impugnata, consid. 15, 16 e 17, pag. 41-43).
Non vi è, in sentenza, alcun accertamento che
potrebbe anche solo indirettamente indicare un coinvolgimento di RI 1 anteriore
a questa data. Anzi, ancora nel considerando dedicato alla commisurazione della
pena, vi è un’indicazione che conferma l’accertamento di cui sopra: in esso,
infatti, la prima Corte ha annotato che RI 1 è ricaduto nella delinquenza “circa
un mese dopo il processo”. Ritenuto che questo è stato celebrato il
22.11.2007, l’annotazione della prima Corte non può essere considerata altro
che una conferma dell’indicato accertamento (sentenza impugnata, consid. 58 e
62, pag. 73 e 75).
Pertanto, su questo punto, il ricorso va accolto
e il periodo di partecipazione di RI 1 alla truffa di cui al dispositivo 4.1.
va limitato al periodo inizio gennaio - 23 gennaio 2008.
Parimenti, ritenuto che i primi giudici hanno
accertato episodi di partecipazione di RI 1 soltanto a __________, il
dispositivo citato va riformato limitando a __________ il luogo di commissione
del reato.
2.3. In diretta relazione con la commisurazione della pena a suo carico,
il ricorrente contesta dapprima l’accertamento dei primi giudici secondo cui
egli ha avuto un ruolo “indispensabile per la riuscita dell’operazione”.
2.3.1. La Corte, dopo aver contestualizzato il piano delittuoso, ha
precisato che, per poter mettere le mani sul denaro depositato dalla parte
civile nelle cassette di sicurezza, gli autori dovevano poter far capo a
“una banca che non facesse tante domande”, una banca in cui
“si fanno pochi controlli” e “ci si può muovere come si vuole”. Dopo avere
ricordato che PI 2 aveva spiegato che la partecipazione di RI 1 era giunta
tramite PI 3 (che se avesse potuto, avrebbe fatto volentieri a meno di dividere
il provento dell’affare anche con lui), i primi giudici hanno precisato che l’importanza
dell’apporto di RI 1 non va valutata in relazione all’aver procurato “due
set in bianco di moduli d’apertura di conto” poiché “per molto meno
degli € 100'000.- dati a RI 1 ci si sarebbe potuti procurare dei perfetti
documenti falsi”. In realtà - hanno spiegato i primi giudici richiamando
quanto detto al proposito da PI 3 - l’importanza di RI 1 per la commissione del
reato “risiedeva piuttosto nel rapporto privilegiato che egli aveva con la __________”.
In effetti - hanno concluso sull’argomento i primi giudici - RI 1 “era
quello che aveva la chiave per entrare in __________, cosa che PI 3 da solo non
poteva fare” (cfr. sentenza impugnata, consid. 27, pag. 53 e 54).
2.3.2. Il ricorrente sostiene che la prima Corte è caduta in arbitrio
ritenendo il suo apporto fondamentale per la riuscita della truffa affermando
che tale valutazione è smentita dall’osservazione fatta dalla stessa prima
Corte secondo cui importanti informazioni ottenute dai truffatori “non sono
farina del sacco di PI 3 e nemmeno di RI 1, ma provengono da una persona
interna alla banca”. Inoltre - sostiene l’insorgente - non si può
considerare che __________ fosse “la chiave per entrare in __________”
visto, in particolare, che la stessa era assente per infortunio da inizio
gennaio 2008 (ricorso, punto 5.1.A, pag. 10).
L’insorgente prosegue osservando che la truffa
sarebbe riuscita anche senza di lui poiché “i correi avrebbero senz’altro
potuto ottenere i documenti bancari vergini” in altro modo, in particolare
perché “i contatti che contavano sono stati creati con una persona di
riferimento diversa da RI 1 e senza il suo intervento” (ricorso, punto
5.1.B, pag. 10).
Precisando come la sua unica risorsa fosse la
conoscenza della segretaria, il ricorrente continua affermando che
nell’inchiesta sono emersi elementi che provano che fra gli autori e la banca __________
vi era “un rapporto privilegiato” cui lui era completamente estraneo. In
effetti - precisa l’insorgente - “per la riuscita della truffa era
indispensabile poter contare sull’appoggio completo e incondizionato di una
banca in Ticino” che mettesse a disposizione degli autori “gli
strumenti, gli spazi e il personale” e lui “non aveva né il potere, né
le conoscenze, né altri riferimenti” necessari (ricorso, punto 5.1.B.1, pag.
11).
Citando le relative conclusioni della prima
Corte, il ricorrente sostiene che c’era una “persona di fiducia all’interno
della banca che ha garantito la massima protezione” e che, in particolare, ha
suggerito a PI 2 di usare come referenza il nome del dott. __________ e che ha
garantito a PI 3 o PI 1 che il conto gli sarebbe stato aperto nonostante il
rapporto negativo rilasciato su PI 2 dalla __________ .
Inoltre - continua l’insorgente - il fatto che i
correi abbiano potuto ripetutamente disporre di un salottino della banca in cui
hanno agito indisturbati, abbiano potuto ottenere la collaborazione dei
funzionari (per fotocopie o altro) e abbiano potuto ottenere i biglietti da
visita della banca - cioè abbiano potuto agire all’interno della banca come se
vi lavorassero - prova con evidenza “come il gruppo di correi dovesse avere
all’interno della banca una persona di fiducia e di riferimento, con autorità
all’interno della banca, che potesse garantire il buon esito dell’operazione,
senza intralci da parte dell’istituto di credito”. Per questa persona -
conclude sull’argomento l’insorgente - sarebbe stato molto semplice procurarsi
un set di documenti in bianco della banca: perciò, anche senza il suo
intervento, la truffa sarebbe riuscita.
2.3.3. Se è vero che la prima Corte ha, in un punto della sua sentenza,
ipotizzato la presenza di un appoggio interno alla banca diverso dalla __________
(sentenza impugnata, consid. 18, pag. 43), è anche vero che tale ipotesi è
rimasta tale e, perdipiù, formulata in modo talmente generico e senza alcun
reale sostegno probatorio da configurarsi come semplice digressione senza
alcuna portata di accertamento. Del resto, non si vede come potrebbe essere
altrimenti: avessero avuto un appoggio interno, gli autori non si sarebbero
rivolti a RI 1 che - come accertato dai primi giudici - ha partecipato alla
spartizione del bottino (ricevendo ben 100.000.- Euro) per avere fornito i
formulari di apertura del conto e delle cassette di sicurezza ma, in modo più
lato - e lo dimostra l’importo considerevole ricevuto - per avere fornito la “chiave
d’accesso” alla banca. Avessero avuto un appoggio più influente all’interno
della banca, i correi non avrebbero certamente cercato la collaborazione di RI
1. Nessuno - e sicuramente non chi delinque per soldi - cerca un
correo/complice (che deve essere pagato) quando non ne ha bisogno.
Ma, in ogni caso, la censura cade nel vuoto anche
perché l’ipotesi avanzata, quand’anche fosse accertata, nulla toglierebbe alla
partecipazione di RI 1 alla truffa nelle modalità accertate dalla prima Corte e
non contestate dal ricorrente. Al di là di eventuali e solo ipotetici appoggi
interni, rimane il fatto che RI 1 ha effettivamente aiutato in modo
determinante gli autori procurando loro la documentazione necessaria. Questo
configura in diritto una complicità e, nei fatti, un apporto determinante.
Irrilevante è la questione di sapere se altri avrebbero potuto fornire un tale
aiuto al suo posto. Quel che conta è che è stato lui a fornirlo.
Il ricorso va, perciò, su questo punto respinto.
2.4. Continuando nel suo esposto, il ricorrente rimprovera alla prima
Corte di essere caduta in arbitrio accertando un suo indebito profitto di Euro
100'000.-.
2.4.1. Ricordate le diverse versioni rese al riguardo dai correi e rilevata
la loro contradditorietà e la non credibilità, la prima Corte ha accertato
che RI 1 ha ricevuto un compenso di 100’000.- Euro sulla scorta delle
dichiarazioni di PI 2 che, nel marzo 2010, ha ammesso che quanto egli aveva sin lì dichiarato - e meglio, che i correi avevano ricevuto 60’000 Euro a testa -
era una versione concordata con PI 1 ma che, in realtà, alla parte svizzera dei
partecipanti erano stati attribuiti 1'200’000.- Euro che erano stati divisi in
ragione di 700’000.- Euro a lui, 200’000.- Euro a PI 1, 200’000.- Euro a PI 3 e
100’000.- Euro a RI 1.
Osservando come, dopo marzo 2010, PI 2 abbia
mantenuto costante tale sua dichiarazione e come l’abbia confermata anche al
dibattimento, in contradditorio con i correi, i primi giudici hanno
sottolineato che il cambio di versione é del tutto disinteressato “nulla
avendo PI 2 da guadagnare (se non dal profilo della collaborazione mostrata)
nell’accusarsi di avere conseguito un illecito profitto molto maggiore di
quello inizialmente ammesso, vero è semmai che egli ha così spontaneamente
aggravato la propria posizione”. Inoltre, essi hanno osservato come la
nuova versione sia “in sé oggettivamente più convincente della precedente in
quanto la suddivisione del compenso in ragione di circa 2/3 per gli ideatori
italiani e 1/3 per la parte svizzera sembra tenere equamente conto della
fondamentale importanza del contributo dato dai qui prevenuti essendo, come già
detto, la disponibilità in Svizzera di un istituto bancario “in cui muoversi
liberamente” una conditio sine qua non per la riuscita dell’operazione
truffaldina” (sentenza impugnata, consid. 26, pag. 52).
Infine i primi giudici hanno considerato decisivo
il fatto che “la versione di PI 2 è stata confermata da PI 1” che, nel confronto con PI 2,
“ha dapprima tentato di ribadire la propria tesi, ma ha in seguito dato
atto di avere ricevuto € 200'000.- da PI 3 (AI 492, verbale PP 18 marzo 2010 ,
pag. 2) al quale PI 2 afferma di avere consegnato, poco dopo essere uscito da __________
il 23 gennaio 2008, i € 500'000.- destinati ai tre coimputati” (cfr.
sentenza impugnata pag. 52 consid. 26). Al riguardo, la Corte ha osservato -
ad ulteriore sostegno deIla credibilità di questa versione - che PI 1, vista la
sua scarsa collaborazione durante l’inchiesta, ben difficilmente, se ciò non
fosse stato vero, avrebbe ammesso di avere conseguito un profitto nettamente
superiore “non essendoci per lui proprio nessun vantaggio da ottenere nel
cambio di versione, a fronte dell’innegabile aggravarsi della sua posizione.”
(cfr. sentenza impugnata pag. 52-53, consid. 26).
Infine, dopo avere ricordato che, ancora al
dibattimento, PI 1 ha confermato l’ammissione fatta durante il confronto con PI
2, i primi giudici hanno considerato che quanto sequestrato a PI 1 al momento dell’arresto
- e meglio, fr. 64'000.- a contanti e un orologio di valore (ca 18'000.- fr.) -
era, unitamente alle sue dichiarazioni di aver fatto un po’ la bella vita,
giocando e perdendo al casinò, un’ulteriore conferma (indiretta) della versione
resa da PI 2 nel marzo 2010 sull’ammontare reale del bottino spartito fra gli
autori svizzeri (cfr. sentenza impugnata, consid. 26, pag. 53).
2.4.2. Il ricorrente sostiene, invece, che dagli atti del procedimento non
emergono indizi concreti e oggettivi che RI 1 abbia effettivamente ricevuto da PI
3 100’000.- Euro. Anzi - sostiene - “a ben vedere emerge anzi il contrario”
(cfr. ricorso pag. 16 punto 5.3).
Ricordato come sia assodato che è stato PI 3 a consegnargli il compenso, RI 1 sottolinea che questi - confermando le sue dichiarazioni - durante
tutta l’istruttoria ha sempre dato la stessa versione, e cioè di avere ricevuto
soltanto € 50'000.- e di aver consegnato a RI 1 la metà ossia € 25'000.- quale
compenso per il suo aiuto.
Ricordando, poi, che PI 1 ha sempre sostenuto che PI 3 aveva ricevuto € 60'000.- e che la stessa tesi è stata inizialmente
sostenuta anche da PI 2, il ricorrente afferma che la Corte, nell’accertare la
somma da lui percepita, avrebbe dovuto attenersi alla versione della persona
che gli ha materialmente consegnato il denaro contante, ovvero a quella di PI 3.
Quanto alle dichiarazioni rese da PI 1 al
dibattimento, il ricorrente osserva che questi ha confermato il dire di PI 2 -
e meglio, che gli accordi prevedevano che a lui sarebbero pertoccati 100’000.-
Euro - ma non dice che quei 100’000.- Euro gli sono stati effettivamente
consegnati (cfr. ricorso, punto 5.3., pag. 16 e17).
2.4.3. La censura è di chiara natura appellatoria nella misura in cui il
ricorrente si limita ad esporre una diversa valutazione del materiale
probatorio senza confrontarsi con il ragionamento e gli accertamenti eseguiti
dalla Corte sulla scorta di una valutazione non arbitraria delle diverse
dichiarazioni rese dai protagonisti della vicenda. Argomentando come fa, il
ricorrente non spiega per quale motivo la valutazione diversa operata dai primi
giudici sia manifestamente insostenibile. Non lo fa certo pretendendo -
senz’altra motivazione - che la migliore e più attendibile versione è quella resa
da colui che gli ha materialmente consegnato il denaro. Né spiega per quale
motivo la Corte abbia manifestamente errato nel considerare che al dibattimento
PI 1 ha confermato in toto il dire di PI 2. Tuttavia, quand’anche si volesse
seguire il ricorrente nell’interpretazione letterale delle dichiarazioni di PI
1 al dibattimento, ciò ancora non basterebbe a rendere arbitrario
l’accertamento dei primi giudici. In effetti, l’accertamento contestato è
fondato, come visto, non soltanto su quanto detto da PI 1 al dibattimento, ma
su una serie di elementi valutati in modo coerente e sostenibile e con detta
valutazione il ricorrente non si è confrontato.
Postulando un accertamento diverso del materiale
probatorio, il ricorrente sconfina in censure di chiara natura appellatoria che,
come tali, sono irricevibili.
3. Il ricorrente censura, infine, la commisurazione della pena operata
dalla Corte delle assise criminali.
3.1. Nell’ambito della commisurazione della pena, la Corte ha, dapprima, considerato, dal profilo oggettivo, che RI 1 ha partecipato con un contributo ai limiti della correità ad una truffa da € 3.5 milioni, ad
un’altra da € 100'000.- e ad un tentativo di truffa per € 100'000.- e che, per
il suo contributo a questi illeciti, egli ha ricevuto complessivi € 105'000.-.
Dal profilo soggettivo, i giudici di prime cure
hanno giudicato “di notevole gravità” la colpa di RI 1 avuto riguardo al
suo status di uomo maturo ed al fatto che egli non ha delinquito perché privo
di occupazione o dei mezzi necessari al sostentamento suo e della sua famiglia
ma soltanto per procurarsi denaro facile e che lo ha fatto nonostante una
situazione affettiva stabile, avendo egli avuto un figlio dalla nuova compagna
con la quale conviveva.
Quali elementi aggravanti la colpa, la Corte ha, poi, considerato il “pesante precedente specifico” a carico di RI 1 che per
due anni “dal 1995 al 1997”, ha “fatto mestiere della truffa” precisando
che soltanto in virtù del lungo tempo trascorso, con violazione del principio
di celerità, la sanzione al processo che RI 1 aveva “disertato”, era
stata contenuta in 12 mesi di detenzione sospesi per due anni.
Ulteriore fattore di aggravamento della colpa è
stato considerato il fatto che RI 1 ha ricominciato a delinquere “circa un
mese dopo” l’ultimo processo subito. Considerato che durante l’istruttoria RI
1 non aveva confessato né tantomeno collaborato e che anche al processo si era
ostinato a professare la propria buona fede “in urto con la più elementare
evidenza dei fatti” (cfr. sentenza impugnata pag. 73-74 consid. 58), i
primi giudici hanno escluso l’esistenza di circostanze attenuanti. Nello
stabilire la sanzione, hanno precisato di avere, pur non pronunciando una pena
unica, tenuto conto a favore di RI 1 del fatto che a suo carico sarebbe stata
pronunciata, cumulativamente, la revoca della sospensione condizionale della
precedente condanna.
In considerazione di tutti gli elementi indicati,
i primi giudici hanno quantificato in 14 mesi la pena detentiva, osservando che
essa è “solo di poco superiore ai 12 mesi postulati dalla difesa per
l’ipotesi in cui il prevenuto fosse stato ritenuto colpevole” (sentenza
impugnata, consid. 58, pag. 74).
3.2. Il ricorrente rimprovera alla prima Corte di non avere considerato a
suo favore “il beneficio di alcuna circostanza attenuante”. In
particolare - continua - la prima Corte avrebbe dovuto considerare, a suo
favore, che egli, benché residente in Italia, ha accettato di essere
interrogato dagli inquirenti svizzeri e ciò anche dopo che gli è stata
rifiutata la concessione del salvacondotto. Poi - continua l’insorgente - i
primi giudici avrebbero dovuto considerare che, dal 1997 al 2007, egli non ha
delinquito (ricorso, pag. 19-21).
Continuando nel suo esposto, egli rimprovera ai
primi giudici di non avere correttamente valutato il ruolo da lui “effettivamente
assunto nella truffa principale”, e meglio di non avere valutato che il suo
ruolo non è stato decisivo, che il suo intervento si è temporalmente limitato a
tre settimane e che il suo compenso non è stato di 100.000.- Euro ma solo di
25.000.- Euro (ricorso, pag. 19-21).
Inoltre, il ricorrente sostiene che, nella
commisurazione della pena, i primi giudici avrebbero dovuto tener conto che la
vittima “della truffa principale è una persona molto facoltosa,con grandi
mezzi”, considerata dalla Corte stessa come “persona sicuramente accorta
e attenta ai propri affari” (ricorso pag. 22).
Infine, l’insorgente rimprovera alla prima Corte
di non avere tenuto conto della “grave negligenza della __________ che ha
completamente omesso ogni minima verifica e controllo che il rigore di un
istituto bancario svizzero impone” (ricorso pag. 23).
In sintesi, il ricorrente sostiene che la prima
Corte é stata con lui “esageratamente severa” e rileva come detto abuso
del potere di apprezzamento emerga, con evidenza, dal confronto con le pene
inflitte a PI 3 e PI 2. A questo proposito - continua l’insorgente - “esiste
una disparità flagrante e manifestamente ingiustificata” tra la condanna
inflitta ad PI 3 e a PI 2 e quella a lui inflitta “avuto riguardo ai
diversi ruoli assunti nella commissione dei fatti, dell’intensità del progetto
truffaldino e alla volontà soggettiva di commettere il reato” (ricorso pag.
20 punto 7.2).
Il ricorrente rimprovera, infine, alla prima
Corte di non avere pronunciato una pena unica che tenesse conto anche del
precedente a differenza di quanto fatto per gli altri due condannati rilevando
come il risultato concreto sia che “PI 3 dovrà scontare 12 mesi di carcere”
mentre lui “più del doppio, ossia 26 mesi” (ricorso pag. 19 consid.
7.2). Egli conclude postulando che gli venga inflitta “una pena unica,
inferiore ai due anni e sospesa condizionalmente” (ricorso pag. 23)
3.3. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di
revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del
quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17
consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73
consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la pena alla colpa dell'autore,
tenendo conto della vita anteriore e delle condizioni personali dell'autore,
nonché dell'effetto che la pena avrà sulla sua vita (cpv. 1). La colpa va
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell'offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a
pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), il
giudice, dunque, commisura la pena essenzialmente in funzione della
colpevolezza del reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della
vita anteriore e della condizione personale e aggiunto la necessità di tener
conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a
quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la misura della pena delimitata
dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una
pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati
(messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale
svizzero e del codice penale militare nonché una legge federale sul diritto
penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica, così, la giurisprudenza
secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il
reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97
consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia
soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2;
STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
Codificando la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2
CP fornisce un elenco esemplificativo di criteri che permettono di determinare
la gravità della colpa dell'autore. Il giudice dovrà prendere in considerazione
il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso nonché
la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza designava con
l'espressione “risultato dell'attività illecita” rispettivamente “modo
di esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo
soggettivo, la norma rinvia ai moventi e agli obiettivi perseguiti che
corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché
alla possibilità che l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la
lesione riferendosi, in quest'ultimo caso, alla libertà dell'autore di
decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (v. DTF 127 IV 101
consid. 2a pag. 103).
3.4.a) In concreto, non può essere preteso che la prima Corte abbia abusato
del suo potere di apprezzamento considerando che RI 1 non ha collaborato: se è
vero che egli ha accettato di farsi interrogare dagli inquirenti ticinesi ed ha
continuato a mostrare tale disponibilità anche dopo il rifiuto del
salvacondotto, è anche vero che ciò ancora non costituisce collaborazione.
Questa, infatti, si realizza quando l’imputato collabora con gli inquirenti
nell’accertamento dei fatti e si assume le proprie responsabilità. Ciò che, evidentemente,
non è stato il caso per RI 1 che, sino al dibattimento, ha continuato a negare
che i fatti si siano svolti così come accertato dalla Corte in un procedimento
che è risultato scevro da arbitrio.
La relativa censura è, dunque, da respingere.
Non è, invece, ricevibile la censura relativa
alla pretesa mancata considerazione dell’effettivo ruolo da lui svolto
nell’ambito della truffa principale nella misura in cui, come visto sopra, essa
si diparte da una situazione di fatto diversa da quella accertata senza
arbitrio dalla prima Corte.
Ugual sorte e per gli stessi motivi deve essere
riservata alla censura relativa al compenso.
Se la questione avesse avuto un’influenza sulla
valutazione della colpa, diversa potrebbe essere la questione relativa al periodo
in cui il ricorrente ha delinquito. Tuttavia, dal considerando dedicato dalla
prima Corte alla commisurazione della pena, nulla emerge al riguardo: da ciò si
deve dedurre che la circostanza non è stata considerata rilevante dalla Corte.
Ne deriva, che la relativa censura deve essere respinta.
Né miglior sorte merita la censura relativa allo
status della vittima: RI 1 non può certo
pretendere particolari meriti e, quindi,
particolari benefici dalla situazione agiata della vittima ai danni della quale
ha agito. D’altra parte, l’ottima situazione economica della vittima era
presupposto irrinunciabile del progetto criminoso cui RI 1 ha partecipato.
Da respingere è, poi, la questione della pretesa
negligenza della __________. Dapprima, perché la pretesa negligenza non è stata
accertata dalla prima Corte. Poi, perché la banca non è la vittima della
truffa. Infine, perché, comunque, l’attività truffaldina non ha coinvolto la
struttura della banca e, pertanto, non ha potuto essere facilitata da eventuali
- e qui soltanto pretese - lacune organizzative.
Infine, non si può pretendere che la pena
inflitta (14 mesi) sia eccessivamente severa ritenuto come il contrario appaia
già soltanto se si considera che RI 1 deve rispondere di complicità in una
truffa di 3'500’000.- euro, in un’altra di 100’000.- Euro e in un tentativo di
truffa di pari importo avendo, poi, alle spalle, una condanna (a 12 mesi) per
truffa aggravata siccome commessa per mestiere e ripetuta falsità in documenti.
Del resto, che la pena inflitta non possa essere
ritenuta eccessivamente severa è confermato anche dal fatto che l’allora
difensore di RI 1 aveva chiesto, in caso di condanna, una pena massima di 1
anno (sentenza impugnata, pag. 22; consid. 58, pag. 74).
b) In materia di commisurazione della pena un confronto fra due o più
casi concreti é, di principio, infruttuoso, diverse essendo in ognuno di essi
le circostanze oggettive e soggettive che il giudice è tenuto a considerare
(DTF 123 IV 150, 116 IV 292; v. anche DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47) di modo
che una certa disuguaglianza tra una condanna e l'altra si spiega normalmente
con il principio dell'individualizzazione della pena e non denota per ciò solo
un abuso di apprezzamento (Queloz/Humbert, Commentaire romand, Code pénal I,
Basilea 2009, ad art. 47, N. 10, pag. 459). Ne segue che questa Corte
interviene unicamente sulla commisurazione della pena - come il Tribunale
federale - ove il risultato cui è pervenuto il giudice di merito appaia
urtante, per rapporto agli argomenti addotti o a precedenti analoghi.
Nondimeno, qualora più imputati compaiano davanti allo
stesso giudice per accuse fondate sui medesimi fatti, un'eventuale disparità di
trattamento deve trovare giustificazione in motivi pertinenti (Corboz, La
motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 13 in alto; Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2.edizione, Basilea 2007, ad art. 47 n.
157). In particolare, il giudice deve spiegare le ragioni di una differenza
importante tra le pene inflitte a due coimputati accusati di aver commesso
essenzialmente lo stesso reato (DTF 120 IV 136. consid. 3b pag. 144 seg.).
In concreto, non può dirsi che la pena inflitta a
RI 1 appaia urtante se confrontata con quelle inflitte a PI 2 e PI 3. La prima
Corte ha, in effetti, tenuto conto in modo certamente non arbitrario del ruolo
più importante giocato da questi due condannati: ad essi ha inflitto una pena
detentiva di 4 anni (comprensiva di una precedente pena di 15 mesi),
rispettivamente di 3 anni (comprensiva della pena pecuniaria di 75 aliquote
giornaliere) mentre al qui ricorrente ha inflitto una pena di soli 14 mesi.
Anche su questo punto, quindi, il ricorso è da
respingere.
c) Da respingere è, pure, la censura riguardante la mancata concessione
della pena unica.
Infatti - come peraltro già ricordato da questa
Corte nella sentenza CCRP del 20 agosto 2009, inc. 17.2009.21, consid. 6 - il
Tribunale federale ha stabilito, sulla base del chiaro tenore dell’art. 46 cpv.
1 seconda frase CP, che la pronuncia di una pena unica rappresenta una facoltà
- e non un obbligo - che può essere esercitata dal giudice unicamente nel caso
in cui la pena precedente e la nuova pena da infliggere non sono dello stesso
genere (DTF 134 IV 241 consid. 4.4). Non è, pertanto, possibile pronunciare una
pena unica in applicazione analogica dell'art. 49 CP laddove la pena soggetta a
revoca della sospensione condizionale e la nuova pena siano dello stesso genere
(DTF 134 IV 241 consid. 4.4; più recentemente, STF 21 ottobre 2009, inc.6B_418/2009,
consid. 3.2; STF 27 maggio 2010, inc.6B_203/2010, consid. 6).
d) Infine, irricevibile in quanto totalmente immotivata è la censura
riguardo la mancata sospensione condizionale della pena.
4. Nemmeno può essere accolta la richiesta relativa ad una diversa
ripartizione della tassa di giustizia nella misura in cui essa si diparte da
accertamenti di fatto diversi da quelli operati dai primi giudici, e cioè si
fonda sull’ipotesi di un ruolo di secondo piano nell’attività truffaldina
proposta in opposizione all’accertamento scevro da arbitrio di un “ruolo
indispensabile per la riuscita dell’operazione” giocato dal ricorrente.
5. Ritenuto il principio della soccombenza, gli oneri processuali vanno
posti per 8/10 a carico del ricorrente.
Non si assegnano ripetibili.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è parzialmente accolto ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, il dispositivo 4.1. della
sentenza impugnata è modificato come segue:
“4.1. nel periodo inizio gennaio - 23 gennaio 2007, a __________, intenzionalmente aiutato PI 2, PI 1 e PI 3 e i loro correi a commettere una
truffa da 3,5 milioni di Euro in danno della parte civile PC 7”
Per il resto, la sentenza impugnata è confermata.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico del
ricorrente per 8/10 e per il resto vengono poste a carico dello Stato. Non si
assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster