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Decisione

17.2010.50

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

14 marzo 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il 23 agosto 2010, RI 1 ha chiesto al presidente della Corte delle

assise la restituzione a favore della moglie della cauzione prestata affermando

che i motivi della stessa erano venuti meno e ricordando che essa era stata

prestata con soldi della consorte e di altri conoscenti. In pari data, il

condannato ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza 20 agosto

2010 emanata dai primi giudici.

C. Il 22 settembre 2010, dopo l’intimazione delle motivazioni scritte

della sentenza, il presidente della Corte delle assise criminali ha respinto la

richiesta rilevando come essa non potesse venire accolta in quanto la sentenza

20 agosto 2010 non era ancora cresciuta in giudicato. Nello scritto, il

presidente della Corte ha, poi, precisato che, in ogni caso, dall’importo

cauzionale sarebbero state detratte la tassa di giustizia, le spese processuali

e, stante il beneficio del gratuito patrocinio, anche le spese della nota

d’onorario del difensore ed ha aggiunto che un’eventuale eccedenza sarebbe

stata trattenuta per garantire le spese processuali al cui pagamento RI 1 era

stato condannato in solido con i correi.

D. Con scritto 29 settembre 2010, RI 1 ha, in sintesi, ricordato al presidente della Corte che l’importo versato a titolo di cauzione era

stato “prestato dalla moglie e da terzi” così come risultava “dal

verbale 24 luglio 2008 al momento della consegna del denaro da parte della

signora __________ alla PP __________”. Rilevando come tale circostanza

fosse stata “pure sottolineata a più riprese durante il dibattimento”, RI

1 ha ribadito, sulla scorta dell’art. 111 cpv. 3 CPP TI, la richiesta di

liberazione integrale della cauzione - da versarsi su un conto bancario

intestato alla moglie - non appena la sentenza fosse cresciuta in giudicato.

E. Il 1. ottobre 2010 il presidente della Corte ha confermato il

rifiuto della liberazione della cauzione argomentando che nulla provava né che

la moglie di RI 1 avesse potuto disporre della somma versata a titolo di

cauzione né che terzi avessero concesso in prestito tale importo. Dopo avere

ricordato che nel dibattimento era stato accertato che il condannato aveva

avuto, dal reato, un illecito profitto di € 200'000.-, il presidente della

Corte delle assise criminali ha concluso di poter ritenere “con ragionevole

certezza che la cauzione sia stata pagata con denaro provento del reato per cui

RI 1 era stato condannato”. Per questi motivi, dunque, il presidente della

Corte ha confermato che l’importo cauzionale non sarebbe stato liberato ed ha

concluso il suo scritto suggerendo al patrocinatore di RI 1 di “formulare

reclamo (…) nell’opportuna sede” (cfr. scritto del 1° ottobre 2010).

F. ll 17 ottobre 2010, RI 1 e la di lui moglie hanno presentato ricorso

per cassazione “avverso le decisioni 22 settembre 2010 e 1. ottobre 2010

emesse dal Presidente avv. __________ quali appendici della sentenza 20 agosto 2010 in re RI 1 e altri emessa dalla Corte delle Assise criminali” precisando che il ricorso era

“limitato alla questione relativa alla restituzione della cauzione al terzo,

ovvero alla signora __________, che l’ha depositata al fine della scarcerazione

del marito in data 28 luglio 2008” (cfr. ricorso pag. 2). Essi chiedono l’accertamento

della nullità delle citate decisioni e la restituzione a __________ della somma

depositata a titolo di cauzione (ricorso, pto 1, pag. 4).

Nel ricorso si sostiene, dapprima, che nessun

disposto di legge attribuisce al presidente della Corte la competenza di

decidere dopo la conclusione del dibattimento ragione per cui, già soltanto per

questo, deve essere accertata la nullità delle decisioni contestate (ricorso,

pti 3.1-3.2, pag. 8).

Per gli insorgenti il presidente della Corte ha,

inoltre, deciso in violazione del loro diritto di essere sentito e, in sintesi,

sulla scorta di considerazioni e opinioni del tutto personali, formatesi al di

fuori di una procedura che permettesse alle parti interessate di far valere i

loro diritti (ricorso, pto 3.3, pag. 8-9).

Inoltre - continuano gli insorgenti - dopo avere,

in un primo tempo, respinto la richiesta di liberazione della cauzione -

decisione che, comunque, è, secondo la tesi ricorsuale, di competenza della

Corte di merito - nello scritto che apparentemente conferma il primo rifiuto,

il presidente “pronuncia una mascherata confisca” adottando, così, un

modo di procedere “arbitrario, contradditorio” e tale da “minare la

sicurezza giuridica” (ricorso, pto 5.2, pag. 13).

Considerato

in diritto: 1. La cauzione è una misura sostitutiva dell’arresto (art. 96 CPP TI)

che, giusta l’art. 112 cpv. 1 CPP TI, decade a favore dello Stato, con gli

eventuali interessi non scaduti, allorché l’accusato rispettivamente il

condannato si sottrae al procedimento o all’espiazione della pena o della

misura privativa della libertà.

La decadenza della cauzione interviene, in questi casi, “ope legis” col

verificarsi delle condizioni elencate nel capoverso 1 dell’articolo citato.

La dottrina è incline a negare un nesso tra

questa conseguenza e l’esito del procedimento di merito. La decisione che

constata l’assenza colpevole davanti all’autorità giudiziaria o di esecuzione

è, in sé, sufficiente per far trasferire la proprietà della cauzione allo Stato

(cfr. Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2.ed., Zurigo 2006, n. 874, pag.

566-567; cfr., fra le altre, CRP 30.3.2006 inc. 60.2006.55, consid. 7, pag. 3-4).

Considerandi

2.

Giusta

l’art. 111 cpv. 1 CPP TI la cauzione è liberata se cessa la causa per la quale

è stata prestata. L’imputato o chi ha prestato la cauzione può, quindi, in ogni

momento chiederne la restituzione se ritiene che le condizioni del provvedimento

siano venute meno (cfr., per il nuovo diritto, Bernasconi, Galliani, Marcellini,

Meli, Mini e Noseda, Codice svizzero

di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010,ad art. 237, n. 12, pag. 476).

Il CPP TI non fornisce indicazioni sull’autorità competente a decidere sulle

istanze di liberazione della cauzione sostitutiva dell’arresto. Tuttavia,

deriva dalla natura della cauzione che tale autorità non può essere che quella

competente per decidere della carcerazione preventiva, rispettivamente della

libertà condizionale, cioè l’autorità via via competente ai sensi dell’art. 108

CPP TI (Rusca, Salmina, Verda, Commento del CPP ticinese, Lugano 1997, ad art.

110.

CPP, n. 3, pag. 438).

La cauzione, in quanto misura sostitutiva

dell’arresto, è infatti intesa a realizzare le medesime finalità procedurali di

quelle perseguite dalla carcerazione preventiva o di sicurezza e la sua

applicazione esige la presenza degli stessi presupposti (DTF 133 I 27).

3.

Competente

per l’adozione o la revoca di questa misura sostitutiva della carcerazione

preventiva o di sicurezza è, quindi, l’autorità chiamata a decidere in materia

di privazione della libertà, tenuto conto della fase procedurale in cui ci si

trova.

In applicazione dell’art. 108 cpv. 4 CPP TI, dopo

l’inizio del pubblico dibattimento e fino alla crescita in giudicato della

sentenza, l’istanza deve pertanto essere diretta al presidente della Corte

competente.

4.

Giusta

l’art. 284 cpv. 1 lett. a CPP TI, i provvedimenti del presidente del Tribunale

competente in materia di privazione della libertà personale possono essere

impugnati presso la Camera dei ricorsi penali.

Tale Camera è, pertanto, in forza di quanto

sopra, autorità di ricorso anche contro le decisioni in materia di liberazione

della cauzione sostitutiva dell’arresto.

5.

In

ambito penale, le regole in materia di competenza rivestono un carattere di

ordine pubblico e sono di natura cogente. Ne consegue che ogni autorità

giudiziaria ha l’obbligo di verificare d’ufficio la sua competenza ed ogni

parte processuale ha il diritto di sollevare un vizio al riguardo. Qualora la

fattispecie non rientrasse nella propria sfera decisionale, il giudice deve

dichiararsi incompetente (DTF 119 IV 102, consid. 4a; Piquerez, Traité de procédure

pénale suisse, 2.ed., Zurigo 2006, n. 433, p. 274-275). Il vizio di competenza è motivo di nullità assoluta della decisione

(Schmid,

Strafprozessrecht. Eine Einführung auf der Grundlage

des Strafprozessrechtes des Kantons Zürich und des Bundes, 4.ed., Zurigo 2004,

n. 376 e 1069).

6.

Ne deriva che il ricorso presentato

dai coniugi __________ - con cui viene impugnata la decisione mediante la quale

il presidente della Corte delle assise ha respinto la loro richiesta di

liberazione della cauzione sostitutiva dell’arresto - esula dalle competenze di

questa Corte e dev’essere trasmesso, per competenza, alla Corte dei reclami

penali (già Camera dei ricorsi penali).

7.

Viste le particolarità del caso, non si prelevano né tasse né spese

di giustizia.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso di RI 1 e di __________ è irricevibile e viene trasmesso,

unitamente agli atti processuali, alla Corte dei reclami penali (già Camera dei

ricorsi penali).

2. Non si prelevano né tasse né spese di giustizia.

3. Intimazione

a:

4. Trasmissione

a:

- Corte dei reclami penali, Tribunale d'appello, Via Pretorio

16,

6901 Lugano (con invio degli atti processuali)

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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