17.2010.51
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11 gennaio 2011Italiano7 min
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Numero d'incarto:
Fatti
17.2010.51
Data decisione, Autorità:
11.01.2011, CCRP
Titolo:
Necessità di dichiarazione di ricorso preventiva dell'interessato contro sentenze pretorili entro il termine perentorio di 5 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi; il termine è applicabile a tutte le parti, indipendentemente dalla loro presenza o assenza al dibattimento
RICORSO PER CASSAZIONE
SENTENZA
art. 276 cpv. 1 CPP-TI
art. 276 cpv. 2 CPP-TI
Incarto n.
17.2010.51
Lugano
11 gennaio 2011
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione
penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed.),
quale Corte di cassazione e di revisione penale per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 22 ottobre 2010 da
RI 1 (PC)
contro la sentenza emanata il 23
settembre 2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
RI 2
rappr. dall' DI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
Considerandi
2.
Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto e in diritto:
1.
Con decreto di accusa 28 settembre 2009 il procuratore pubblico ha
riconosciuto PI 1 autrice colpevole dei reati di minaccia, danneggiamento di
lieve entità e ingiuria, per avere, ad __________ il 23 ottobre 2007, incusso
giustificato timore a RI 1 minacciandola con le parole “ti tiro” mentre
impugnava un bastone, danneggiato il veicolo di proprietà di quest’ultima e
offeso il suo onore tacciandola di “disgraziata, bastarda”.
Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la
condanna di PI 1 alla pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere da fr. 30.-
(corrispondenti a complessivi fr. 360.-) sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 300.- e al pagamento di
tasse e spese.
La parte civile RI 1 è stata rinviata al
competente foro per le pretese di natura civile.
2.
Contro il suddetto decreto d’accusa PI 1 ha interposto tempestiva opposizione.
Con scritto del 30 agosto 2010 al Ministero
pubblico, trasmesso poi alla Pretura penale, la parte civile ha postulato la
conferma del decreto d’accusa, comunicando tuttavia che “purtroppo per
impegni non potrò presenziare all’udienza”.
Con sentenza 8 settembre 2010, il giudice della
Pretura penale ha prosciolto PI 1 dalle imputazioni contenute nel decreto
d’accusa. Il dispositivo della sentenza è stato trasmesso alle parti il 20
settembre successivo.
3.
In data 22 settembre 2010, la parte civile RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice, chiedendo inoltre la
trasmissione delle relative motivazioni.
4.
Con decisione 23 settembre 2010, il giudice della Pretura penale,
richiamato l’art. 276 cpv. 2 CPP TI, ha considerato irricevibile la
dichiarazione di ricorso presentata dalla parte civile considerato che il
termine per ricorrere o chiedere la motivazione era scaduto infruttuosamente il
13.
settembre precedente.
5.
Con lettera 22 ottobre 2010 RI 1 ha impugnato la suddetta pronuncia, di cui domanda l’annullamento. La parte civile afferma, infatti, di avere
comunicato la sua assenza al dibattimento dopo aver “chiesto informazioni al
segretario, che si era limitato a dirmi di non essere obbligata a presenziare,
senza però informarmi sulle conseguenze ed in particolare sui termini di eventuali
ricorsi”. A suo avviso, le “si doveva inviare subito la decisione” così
da permetterle“di ricorrere entro i termini previsti dall’art. 276 CPP”.
RI 1 chiede, pertanto, che la sua dichiarazione
di ricorso del 22 settembre 2010 venga considerata tempestiva.
Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.
6.
Ai sensi dell’art. 276 cpv. 1 CPP TI, conclusa la discussione, il
giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei
Dispositivo
dispositivi con l'esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte
civile e al procuratore pubblico. Il giudice avverte, altresì, le parti del
diritto di presentare - per il suo tramite - dichiarazione di ricorso alla
Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e di chiedere,
pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP TI).
Per costante giurisprudenza di questa Corte,
l'ammissibilità di un ricorso per cassazione contro sentenze pretorili è
subordinata alla preventiva dichiarazione di ricorso dell'interessato, che la
norma summenzionata impone sia presentata entro cinque giorni da quello in cui
il giudice ha comunicato oralmente la propria decisione. Ciò vale per tutte le
parti, compreso il procuratore pubblico e la parte civile, indipendentemente dalla
loro presenza o assenza al dibattimento (CCRP, sentenza del 15 luglio 2003 inc.
17.2003.29, consid. 2 e 3 con richiami; sentenza del 15 novembre 2006 inc.
17.2006.54, consid. 2). La Corte di cassazione e di revisione penale ha infatti
già avuto modo di stabilire che la parte che non compare al pubblico
dibattimento non può pretendere poi di vedersi prorogare il termine di cinque
giorni per introdurre la dichiarazione di ricorso, tale termine cominciando a
decorrere per tutte le parti dalla comunicazione verbale dei dispositivi. Né
incombe al giudice della Pretura penale rendere edotte separatamente le parti
assenti del contenuto dei dispositivi pronunciati: tocca semmai a quest’ultime
informarsi tempestivamente circa l'esito del processo (CCRP, sentenza del 15
luglio 2003 inc. 17.2003.29, consid. 2).
7. Nella fattispecie è pacifico che RI 1 ha presentato una dichiarazione di ricorso ben oltre il termine di cinque giorni dal dibattimento.
La ricorrente, ricevuta la comunicazione del
rinvio del dibattimento, ha preannunciato di non potervi partecipare, senza
peraltro chiedere un aggiornamento dell’udienza. RI 1 era, dunque, a conoscenza del giorno e dell’ora in cui il
dibattimento avrebbe avuto luogo e doveva sapere che, anche in caso di sua
assenza, il processo si sarebbe tenuto e che il giudice della Pretura penale
avrebbe statuito, ciò che del resto era espressamente indicato nella citazione:
“La parte civile e la parte lesa, se non separatamente citate come
testimoni, non hanno invece l’obbligo di comparsa: il dibattimento avrà luogo
anche in loro assenza. La sentenza verrà emanata al termine del dibattimento e
comunicata verbalmente ai presenti (art. 276 CPP)”.
Il termine di cinque giorni per la dichiarazione di ricorso è, come ricordato,
fissato dalla legge e deve essere ottemperato a prescindere dal fatto che la
parte fosse presente o meno al momento della lettura del dispositivo: la sua
assenza al dibattimento non le conferisce il diritto di formulare dichiarazione
di ricorso a partire dalla ricezione della sentenza per via postale. Per
contro, spettava a lei interessarsi con solerzia, almeno telefonicamente, circa
l'esito del processo, alfine di presentare la sua dichiarazione di ricorso nel
rispetto dei termini.
La decisione di inammissibilità della
dichiarazione di ricorso resa dal primo giudice è pertanto ineccepibile.
Il ricorso 22 ottobre 2010 va, quindi, respinto.
8. Tasse né spese di giustizia seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.-
b) spese
complessive fr. 50.-
fr. 250.-
sono posti a carico di RI 1.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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