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Decisione

17.2010.51

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

11 gennaio 2011Italiano7 min

Source ti.ch

Fatti

17.2010.51

Data decisione, Autorità:

11.01.2011, CCRP

Titolo:

Necessità di dichiarazione di ricorso preventiva dell'interessato contro sentenze pretorili entro il termine perentorio di 5 giorni dalla comunicazione orale dei dispositivi; il termine è applicabile a tutte le parti, indipendentemente dalla loro presenza o assenza al dibattimento

RICORSO PER CASSAZIONE

SENTENZA

art. 276 cpv. 1 CPP-TI

art. 276 cpv. 2 CPP-TI

Incarto n.

17.2010.51

Lugano

11 gennaio 2011

In nome

della Repubblica e Cantone

Ticino

La Corte di appello e di revisione

penale

composta dei

giudici:

Giovanna Roggero-Will, presidente,

Franco Lardelli e Rosa Item

segretaria:

Federica Dell'Oro, vicecancelliera

sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed.),

quale Corte di cassazione e di revisione penale per statuire sul ricorso per

cassazione presentato il 22 ottobre 2010 da

RI 1 (PC)

contro la sentenza emanata il 23

settembre 2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di

RI 2

rappr. dall' DI 1

esaminati gli atti;

posti i seguenti

punti in questione:

1. Se

dev'essere accolto il ricorso per cassazione.

Considerandi

2.

Il giudizio sulle spese e sulle ripetibili.

Ritenuto

in fatto e in diritto:

1.

Con decreto di accusa 28 settembre 2009 il procuratore pubblico ha

riconosciuto PI 1 autrice colpevole dei reati di minaccia, danneggiamento di

lieve entità e ingiuria, per avere, ad __________ il 23 ottobre 2007, incusso

giustificato timore a RI 1 minacciandola con le parole “ti tiro” mentre

impugnava un bastone, danneggiato il veicolo di proprietà di quest’ultima e

offeso il suo onore tacciandola di “disgraziata, bastarda”.

Il procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la

condanna di PI 1 alla pena pecuniaria di 12 aliquote giornaliere da fr. 30.-

(corrispondenti a complessivi fr. 360.-) sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, oltre alla multa di fr. 300.- e al pagamento di

tasse e spese.

La parte civile RI 1 è stata rinviata al

competente foro per le pretese di natura civile.

2.

Contro il suddetto decreto d’accusa PI 1 ha interposto tempestiva opposizione.

Con scritto del 30 agosto 2010 al Ministero

pubblico, trasmesso poi alla Pretura penale, la parte civile ha postulato la

conferma del decreto d’accusa, comunicando tuttavia che “purtroppo per

impegni non potrò presenziare all’udienza”.

Con sentenza 8 settembre 2010, il giudice della

Pretura penale ha prosciolto PI 1 dalle imputazioni contenute nel decreto

d’accusa. Il dispositivo della sentenza è stato trasmesso alle parti il 20

settembre successivo.

3.

In data 22 settembre 2010, la parte civile RI 1 ha inoltrato dichiarazione di ricorso contro la sentenza del primo giudice, chiedendo inoltre la

trasmissione delle relative motivazioni.

4.

Con decisione 23 settembre 2010, il giudice della Pretura penale,

richiamato l’art. 276 cpv. 2 CPP TI, ha considerato irricevibile la

dichiarazione di ricorso presentata dalla parte civile considerato che il

termine per ricorrere o chiedere la motivazione era scaduto infruttuosamente il

13.

settembre precedente.

5.

Con lettera 22 ottobre 2010 RI 1 ha impugnato la suddetta pronuncia, di cui domanda l’annullamento. La parte civile afferma, infatti, di avere

comunicato la sua assenza al dibattimento dopo aver “chiesto informazioni al

segretario, che si era limitato a dirmi di non essere obbligata a presenziare,

senza però informarmi sulle conseguenze ed in particolare sui termini di eventuali

ricorsi”. A suo avviso, le “si doveva inviare subito la decisione” così

da permetterle“di ricorrere entro i termini previsti dall’art. 276 CPP”.

RI 1 chiede, pertanto, che la sua dichiarazione

di ricorso del 22 settembre 2010 venga considerata tempestiva.

Il ricorso non è stato oggetto di intimazione.

6.

Ai sensi dell’art. 276 cpv. 1 CPP TI, conclusa la discussione, il

giudice emana la sentenza che è immediatamente comunicata verbalmente nei

Dispositivo

dispositivi con l'esposizione dei motivi essenziali all'accusato, alla parte

civile e al procuratore pubblico. Il giudice avverte, altresì, le parti del

diritto di presentare - per il suo tramite - dichiarazione di ricorso alla

Corte di cassazione e di revisione penale entro cinque giorni e di chiedere,

pure entro cinque giorni, la motivazione della sentenza (art. 276 cpv. 2 CPP TI).

Per costante giurisprudenza di questa Corte,

l'ammissibilità di un ricorso per cassazione contro sentenze pretorili è

subordinata alla preventiva dichiarazione di ricorso dell'interessato, che la

norma summenzionata impone sia presentata entro cinque giorni da quello in cui

il giudice ha comunicato oralmente la propria decisione. Ciò vale per tutte le

parti, compreso il procuratore pubblico e la parte civile, indipendentemente dalla

loro presenza o assenza al dibattimento (CCRP, sentenza del 15 luglio 2003 inc.

17.2003.29, consid. 2 e 3 con richiami; sentenza del 15 novembre 2006 inc.

17.2006.54, consid. 2). La Corte di cassazione e di revisione penale ha infatti

già avuto modo di stabilire che la parte che non compare al pubblico

dibattimento non può pretendere poi di vedersi prorogare il termine di cinque

giorni per introdurre la dichiarazione di ricorso, tale termine cominciando a

decorrere per tutte le parti dalla comunicazione verbale dei dispositivi. Né

incombe al giudice della Pretura penale rendere edotte separatamente le parti

assenti del contenuto dei dispositivi pronunciati: tocca semmai a quest’ultime

informarsi tempestivamente circa l'esito del processo (CCRP, sentenza del 15

luglio 2003 inc. 17.2003.29, consid. 2).

7. Nella fattispecie è pacifico che RI 1 ha presentato una dichiarazione di ricorso ben oltre il termine di cinque giorni dal dibattimento.

La ricorrente, ricevuta la comunicazione del

rinvio del dibattimento, ha preannunciato di non potervi partecipare, senza

peraltro chiedere un aggiornamento dell’udienza. RI 1 era, dunque, a conoscenza del giorno e dell’ora in cui il

dibattimento avrebbe avuto luogo e doveva sapere che, anche in caso di sua

assenza, il processo si sarebbe tenuto e che il giudice della Pretura penale

avrebbe statuito, ciò che del resto era espressamente indicato nella citazione:

“La parte civile e la parte lesa, se non separatamente citate come

testimoni, non hanno invece l’obbligo di comparsa: il dibattimento avrà luogo

anche in loro assenza. La sentenza verrà emanata al termine del dibattimento e

comunicata verbalmente ai presenti (art. 276 CPP)”.

Il termine di cinque giorni per la dichiarazione di ricorso è, come ricordato,

fissato dalla legge e deve essere ottemperato a prescindere dal fatto che la

parte fosse presente o meno al momento della lettura del dispositivo: la sua

assenza al dibattimento non le conferisce il diritto di formulare dichiarazione

di ricorso a partire dalla ricezione della sentenza per via postale. Per

contro, spettava a lei interessarsi con solerzia, almeno telefonicamente, circa

l'esito del processo, alfine di presentare la sua dichiarazione di ricorso nel

rispetto dei termini.

La decisione di inammissibilità della

dichiarazione di ricorso resa dal primo giudice è pertanto ineccepibile.

Il ricorso 22 ottobre 2010 va, quindi, respinto.

8. Tasse né spese di giustizia seguono la soccombenza.

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.-

b) spese

complessive fr. 50.-

fr. 250.-

sono posti a carico di RI 1.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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