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Decisione

17.2010.55

Diritto dell'accusato d'interogare i testi a carico. Conseguenze nel caso in cui la richiesta di audizione di un teste a carico viene formulata solo con il ricorso in cassazione

18 aprile 2011Italiano17 min

Source ti.ch

Fatti

I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1

pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente

su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag.

30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

2. Il ricorrente rimprovera, innanzitutto, al primo giudice di avere

fondato il suo giudizio sulle deposizioni delle parti civili PC 1 nonché dei

testi TEST_1 e TEST_2, nonostante egli non abbia avuto la possibilità, durante

il dibattimento, di interrogarli e di difendersi dalle loro dichiarazioni a suo

carico (ricorso, pag. 1 e 3).

Così argomentando il ricorrente lamenta, in sostanza, la violazione del suo

diritto di essere sentito.

2.1. Emerge in concreto dagli atti che i coniugi PC 1 sono stati complessivamente

interrogati tre volte dalla polizia cantonale: PC 1 è stato sentito il 27

settembre 2008, PC 1 il 28 agosto e il 19 settembre 2008 (cfr. verbali in AI

6).

Dal canto loro, i testi TEST_2 e TEST_1 sono stati sentiti dalla polizia

cantonale rispettivamente il 6 e l’8 novembre 2008 (cfr. verbali in AI 6).

RI 1 non è stato citato a nessuno di questi interrogatori.

PC 1 ha partecipato, in veste di parte civile, al

dibattimento nel cui ambito è stato sentito (verb. dib. pag. 2).

Né PC 1, né TEST_2 né TEST_1 hanno, invece, presenziato al dibattimento (cfr.

doc. 10 Pretura penale).

2.2. a) Il diritto di essere sentito - sancito esplicitamente dall'art. 29

cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 § 3 lett. d CEDU - assicura, tra l'altro, la facoltà

di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di

esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi

sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla

decisione (STF 1. 5. 2009 in 4A.153/2009, consid. 4.1. e riferimenti; STF 23.5.

2008 in 6B.570/2007 consid. 5.1.; STF 13.4.2005 in

2P.20/2005, consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153

consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a; DTF 124 I 241

consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni). In particolare, in

forza delle disposizioni citate, ogni accusato ha il diritto di interrogare o

fare interrogare i testi a carico e di ottenere la citazione e l’interrogatorio

dei testi a scarico nelle stesse condizioni dei testi a carico (DTF 125 I 127 consid.

6b, pag. 133; 124 I 274 consid. 5b, pag. 284; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308;

DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami; STF 29.3.2000 1P.706/1999; STF 5

marzo 2009 in 6B.992/2008, consid. 1.1.1. in fine).

b) Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i

testimoni a carico, sancito dall'art. 6 § 3 lett. d CEDU, costituisce un aspetto puntuale del

diritto ad un equo processo sancito dall’art. 6 § 1 CEDU e mira ad escludere che un giudizio

penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali l'accusato non ha

avuto la possibilità di porre domande o che non hanno potuto essere messe in

dubbio. Questa facoltà è garantita anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost. che

concretizza per l’imputato il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le norme citate hanno lo scopo di assicurare la parità delle armi

e il diritto ad un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii; DTF 129 I

151 consid. 3.1 con indicazioni dettagliate).

c) Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti

dell’uomo, la nozione di testimone deve essere interpretata in senso lato, senza

un legame formale con il diritto nazionale: in questo senso, per deposizioni

testimoniali s’intendono tutte le dichiarazioni di cui il giudice viene a

conoscenza e che può utilizzare. Anche le dichiarazioni rilasciate davanti agli

organi di polizia nel corso delle indagini preliminari sono, perciò, da

considerare deposizioni testimoniali (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 125 I 129

consid. 6a).

d) Secondo

la giurisprudenza del TF, deposizioni di testimoni o di persone informate sui

fatti possono, di regola, essere utilizzate a carico dell’accusato soltanto

dopo un confronto. In questa senso, la facoltà di interrogare testimoni a

carico assume di principio un carattere assoluto. Nella prassi, tuttavia, la

portata di tale facoltà è in parte relativizzata, valendo in maniera illimitata

soltanto quando la testimonianza in questione riveste un’importanza

determinante, rappresentando l’unica prova o una prova comunque decisiva (DTF

131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni; sentenza

6P.59/2001 del 4 luglio 2001 consid. 3e).

e) Il TF ha più volte precisato che l’esercizio del diritto

all’interrogatorio dei testi è sottoposto alle norme procedurali applicabili

che possono porre condizioni di forma e di termini. Inoltre, il TF ha spiegato

che l’interessato può rinunciare - espressamente o tacitamente - a tale sua

facoltà e che tale rinuncia non invalida le deposizioni raccolte durante

l’inchiesta (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a; STF 7.8.2003 in 6P.68/2003

consid. 2; DTF 121 I 306, consid. 1b). Tuttavia - ha precisato ancora l’Alta

Corte - la volontà dell’imputato di rinunciare al suo diritto al contradditorio

non può essere ammessa facilmente e può essere accertata soltanto sulla scorta

di elementi non equivoci e unicamente quando al prevenuto sono, comunque, state

assicurate garanzie proporzionate alla gravità di tale rinuncia (STF 29.3.2000

1P.706/1999, consid. 2a; DTF 121 I 30 consid. 5f).

f) Il TF ha già avuto modo di stabilire che il fatto che un imputato

non abbia chiesto di essere confrontato ad un teste a carico durante

l’inchiesta oppure davanti al giudice di primo grado non può essere, di per sé,

considerato come una rinuncia al suo diritto al contradditorio se il diritto

procedurale cantonale prevede l’assunzione di prove in seconda istanza (STF

29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a che cita STF 7.4.1998 in re D. c. MP del

canton Argovia, Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. edizione,

Zurigo 1997, § 77 pag. 226 n.6 e N. Oberhlozer, Grundzüge des

Strafprozessrechts, Berna 1994, pag. 151 e il rinvio a ZR 86/1987, pag. 158 e

seg).

2.3. a) Nel giudizio impugnato il primo giudice ha spiegato che sui fatti

avvenuti il 2 e il 5 luglio 2008 (ovvero quelli per cui il ricorrente è stato

condannato) le versioni fornite dalle parti sono diametralmente opposte. In

particolare il pretore ha rilevato come i coniugi PC 1 hanno concordemente

Considerandi

riferito di aver sentito il prevenuto urlare all’indirizzo delle loro bambine,

in data 2 luglio 2008, l’espressione “sparite brutte fighe sporche” e in

data 5 luglio 2008 la frase “Du verdammti Saufutz verschwind”. Da parte

sua RI 1, ha continuato il pretore, ha negato con forza di aver proferito le

parole in questione, “sostenendo a più riprese che le accuse dei coniugi PC

1.

sarebbero inveritiere”.

Il pretore ha, poi, osservato come agli episodi summenzionati abbiano assistito

anche due testimoni, e meglio la signora TEST_1 (il 2 luglio 2008) e il signor TEST_2

(l’8 luglio 2008), i quali hanno sostanzialmente confermato la versione fornita

dai coniugi PC 1.

Ciò posto, il primo giudice ha spiegato come egli non poteva “che giungere

al convincimento che il 2 luglio e il 5 luglio 2008 l’accusato abbia

effettivamente pronunciato le frasi in questione all’indirizzo delle figlie

della parte civile” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4-5).

Da quanto precede discende che il pretore, nel

condannare RI 1 per il reato di ripetuta ingiuria, ha essenzialmente fondato il

suo giudizio sulle dichiarazioni rese alla polizia dai coniugi PC 1 nonché dai

testi TEST_1 e TEST_2.

b) In concreto, se si può considerare che il ricorrente ha avuto la

possibilità di interrogare PC 1 al dibattimento, ciò non è il caso per le altre

persone sulle cui dichiarazioni il primo giudice ha fondato il giudizio di

condanna.

Va, tuttavia, rilevato che il ricorrente ha chiesto

l’audizione della signora PC 1 e dei due testi soltanto con il ricorso in

cassazione.

Visti gli art. 227 e 228 CPPti, forza è

concludere che la richiesta è tardiva poiché formulata ben oltre la chiusura

dell’istruttoria dibattimentale (art. 228 cpv. 1 CPPti), in una sede - quella

del ricorso per cassazione - in cui non vi è più la possibilità di procedere

all’assunzione di prove.

Di norma, in applicazione della giurisprudenza di

questa Corte, tale ritardo comporta la preclusione del diritto al

controinterrogatorio per tacita rinuncia (DTF 121 I 306 consid. 1b, CCRP inc.

n. 17.2008.47 consid. 2.1)

c) In concreto, non vi sono elementi che impongano una diversa

conclusione.

Risulta dagli atti che RI 1 sapeva, oltre che

delle dichiarazioni rese dai coniugi PC 1, anche che gli inquirenti avevano

sentito dei testi: in effetti, durante una sua audizione, egli era stato

informato dalla polizia che un teste aveva dichiarato di averlo sentito

pronunciare le espressioni considerate nel decreto d’accusa (cfr. verbale RI 1

26.11

, pag 2 in fine e 3 in alto).

Risulta, poi, che, il 24 novembre 2009, nel

termine assegnato dal pretore alle parti con ordinanza 11/16 novembre 2009, RI

1.

ha chiesto alla pretura penale - non soltanto l’acquisizione agli atti di un

suo scritto denominato “cronologia degli eventi” - ma anche che le

dichiarazioni dei coniugi PC 1 venissero sottoposte alla verifica di un

“Lügendetektor”.

Da ciò si deduce che, oltre ad essere stato ben

cosciente della presenza negli atti di dichiarazioni a suo carico e

dell’importanza di tali dichiarazioni per il procedimento penale, egli era

anche ben consapevole, nonostante non fosse patrocinato, della sua facoltà di

chiedere l’assunzione di mezzi di prova.

Della sua sufficiente consapevolezza dei suoi

diritti di parte sono, poi, ulteriore prova le modalità con cui egli ha gestito

il procedimento (cfr. per esempio, la chiarezza dello scritto 30 settembre 2010

con cui ha dichiarato la sua volontà di ricorrere contro la sentenza di primo

grado, scritto che dimostra, peraltro, una buona conoscenza dei meccanismi

procedurali) e il fatto che egli ha inoltrato, sempre personalmente, il ricorso

in esame in cui egli dimostra, appunto, di sapere che rientra fra le sue

facoltà il chiedere di essere confrontato con i testi a carico.

In queste circostanze, il fatto che egli non

abbia chiesto l’audizione dei testi e della signora PC 1 in tempo utile, cioè

prima della fine del dibattimento di prima sede, deve essere considerato una

sua scelta consapevole e, quindi, da ciò non si può che dedurre una sua tacita

rinuncia a far uso del suo diritto al contradditorio (cfr. CCRP inc. n.

17.2008.47

consid. 2.1).

Egli è, pertanto, malvenuto a dolersene in questa

sede.

3.

Nel merito, egli censura la valutazione del materiale probatorio

operata dal pretore sostenendo, in sintesi, che le dichiarazioni dei testi non

possono essere considerate fedefacenti, da un lato, perché lui non conosce la

signora TEST_1, dall’altro, perché i suoi rapporti con il signor TEST_2 sono

compromessi.

3.1

Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;

118.

Ia 28 consid. 1b; DTF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare

l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente

contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o

addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo

per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente

insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una

svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di

giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che

un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili oppure ancora se l’accertamento

contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8 consid.

2.1

). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni,

pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato. Per contro,

una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio

(DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61,

129.

I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 e sentenze citate).

3.2

In concreto, le argomentazioni del ricorrente non bastano a

dimostrare un arbitrio nella valutazione delle prove. Da un lato, quand’anche

ciò fosse, il fatto che egli non conosca la signora TEST_1 non basta ad

inficiarne la dichiarazione secondo cui, quando era a casa dei coniugi PC 1, la

donna ha “visto e sentito il signor RI 1 insultare e spaventare le bambine”

(AI2 citato al consid. 5 della sentenza impugnata). D’altro lato, nemmeno i soltanto

pretesi dissapori fra il qui ricorrente e il signor TEST_2 sono determinanti

nella misura in cui non basta azzardare l’esistenza di vaghe conflittualità per

inficiare il valore probante di una testimonianza e nella misura in cui, peraltro,

le dichiarazioni del teste confermano quelle della parte civile e, anche se

soltanto indirettamente, quelle della signora TEST_1.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso è da

respingere.

4.

Gli

oneri processuali seguono la soccombenza.

Non si assegnano ripetibili

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 300.-

sono posti a carico del

ricorrente.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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