17.2010.55
Diritto dell'accusato d'interogare i testi a carico. Conseguenze nel caso in cui la richiesta di audizione di un teste a carico viene formulata solo con il ricorso in cassazione
18 aprile 2011Italiano17 min
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Numero d'incarto:
17.2010.55
Data decisione, Autorità:
18.04.2011, CCRP
Titolo:
Diritto dell'accusato d'interogare i testi a carico. Conseguenze nel caso in cui la richiesta di audizione di un teste a carico viene formulata solo con il ricorso in cassazione
DIRITTO DI INTERROGARE I TESTI A CARICO O A SCARICO
art. 6 let. d cf. 3 CEDU
art. 29 cpv. 2 COST
art. 32 cpv. 2 COST
Incarto n.
17.2010.55
Locarno
18 aprile 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretario:
Orio Filippini, vicecancelliere
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato l’8
novembre 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 28 settembre 2010 dalla Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Nel corso del 2008, a causa di discussioni sorte a seguito di una
domanda di costruzione inoltrata al municipio da PC 1 per l’ampliamento della
loro abitazione, i rapporti di vicinato tra i coniugi PC 1, all’epoca dei fatti
residenti a __________ in Via __________, RI 1, pure residente in Via __________
a __________, si sono deteriorati al punto da indurre le parti a querelarsi
vicendevolmente.
In particolare, RI 1, il 1° agosto 2008, ha sporto querela contro i coniugi PC 1 per i reati di vie fatto e danneggiamento, accusando PC 1 di averlo colpito
alla testa con un sacchetto contenente rifiuti e PC 1 di avere lanciato sassi
contro la sua abitazione nonché di averlo molestato suonando il campanello di
casa sua e facendo squillare il suo telefono.
Da parte loro, i coniugi PC 1, in data 5 agosto
2008, hanno sporto querela contro il vicino per i reati di calunnia,
diffamazione ed ingiuria, rimproverandogli di avere allestito scritti lesivi
del loro onore e di avere insultato e spaventato le loro figlie.
B. Il
26 ottobre 2009 il sostituto procuratore pubblico ha emanato un decreto
d’accusa con il quale ha dichiarato RI 1 autore colpevole di ripetuta ingiuria
per avere, a __________, offeso l’onore delle piccole __________ e __________ __________
(figlie dei querelanti) tacciandole, il 2 luglio 2008, di “brutte fighe
sporche” nonché urlando contro di loro, il 5 luglio 2008, la frase “Du
verdammti Saufutz verschwind” (tradotto: “sparisci maledetta figa porca”)
e per avere, a __________ in date imprecisate del mese di agosto 2008, offeso
l’onore di PC 1 tacciandolo di “stronzo” e “verdammter Sauhund”
(tradotto: “dannato porco cane”).
In applicazione della pena, egli ha proposto la
sua condanna alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni - di fr. 750.- (corrispondente a 15 aliquote di fr. 50.-) e
ad una multa di fr. 400.-.
Contro il decreto di accusa il prevenuto ha
sollevato tempestiva opposizione.
C. Lo
stesso giorno il sostituto procuratore pubblico ha deciso il non luogo a
procedere contro i coniugi PC 1 per i titoli di vie di fatto e danneggiamento
nonché contro RI 1 per i titoli di diffamazione, calunnia e minaccia in
relazione ad alcuni suoi scritti.
D. Con
sentenza 28 settembre 2010, il giudice della Pretura penale - statuendo
sull’opposizione - ha condannato RI 1 per il reato di ingiuria a danno delle
figlie dei querelanti. Egli ha, invece, assolto il prevenuto dall’imputazione
di ingiuria nei confronti di PC 1 personalmente.
In applicazione della pena, il giudice della Pretura penale ha, poi, condannato
RI 1 alla pena pecuniaria - sospesa condizionalmente per un periodo di prova di
due anni - di fr. 500.- (corrispondente a 10 aliquote giornaliere di fr. 50.-),
ad una multa di fr. 150.- (da sostituirsi, in caso di mancato pagamento, con
una pena detentiva sostitutiva di 3 giorni) nonché al pagamento delle tasse e
spese di giustizia di complessivi fr. 800.-.
E. RI 1
è insorto contro la predetta sentenza con dichiarazione di ricorso alla Corte
di cassazione e revisione penale di data 30 settembre 2010.
Nella motivazione scritta, presentata l’8 novembre 2010, egli lamenta un vizio
essenziale di procedura nonché l’accertamento arbitrario di fatti posti a base
della sentenza. Inoltre RI 1 chiede che i coniugi PC 1 e i testi TEST_1 e __________
vengano condannati giusta gli art. 303, 304 e 186 CP.
F. Senza
svolgere particolari osservazioni, con scritto 19 novembre 2010, il sostituto
procuratore pubblico ha chiesto la conferma della decisione impugnata.
Con osservazioni di data 22 novembre 2010, le parti civili PC 1 si sono rimessi
al giudizio di questa Corte.
1. Giusta l’art 288 CPPti - applicabile
in forza dell’art. 453 cpv. 1 CPPfed - il ricorso per cassazione è
essenzialmente un rimedio di diritto (art. 288 lett. a e b CPPti) nella misura
in cui l’accertamento dei fatti è censurabile unicamente per arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPPti), ritenuto inoltre che arbitrario non significa
manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 5, 134 I 153 consid. 3.4 pag. 156133
Fatti
I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1
pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente
su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag.
30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
2. Il ricorrente rimprovera, innanzitutto, al primo giudice di avere
fondato il suo giudizio sulle deposizioni delle parti civili PC 1 nonché dei
testi TEST_1 e TEST_2, nonostante egli non abbia avuto la possibilità, durante
il dibattimento, di interrogarli e di difendersi dalle loro dichiarazioni a suo
carico (ricorso, pag. 1 e 3).
Così argomentando il ricorrente lamenta, in sostanza, la violazione del suo
diritto di essere sentito.
2.1. Emerge in concreto dagli atti che i coniugi PC 1 sono stati complessivamente
interrogati tre volte dalla polizia cantonale: PC 1 è stato sentito il 27
settembre 2008, PC 1 il 28 agosto e il 19 settembre 2008 (cfr. verbali in AI
6).
Dal canto loro, i testi TEST_2 e TEST_1 sono stati sentiti dalla polizia
cantonale rispettivamente il 6 e l’8 novembre 2008 (cfr. verbali in AI 6).
RI 1 non è stato citato a nessuno di questi interrogatori.
PC 1 ha partecipato, in veste di parte civile, al
dibattimento nel cui ambito è stato sentito (verb. dib. pag. 2).
Né PC 1, né TEST_2 né TEST_1 hanno, invece, presenziato al dibattimento (cfr.
doc. 10 Pretura penale).
2.2. a) Il diritto di essere sentito - sancito esplicitamente dall'art. 29
cpv. 2 Cost. e dall’art. 6 § 3 lett. d CEDU - assicura, tra l'altro, la facoltà
di offrire formalmente e tempestivamente mezzi di prova su punti rilevanti e di
esigerne l'assunzione, di partecipare alla loro assunzione e di esprimersi
sulle relative risultanze, nella misura in cui essi possano influire sulla
decisione (STF 1. 5. 2009 in 4A.153/2009, consid. 4.1. e riferimenti; STF 23.5.
2008 in 6B.570/2007 consid. 5.1.; STF 13.4.2005 in
2P.20/2005, consid. 3.2 e riferimenti; DTF 131 I 153
consid. 3; DTF 126 I 15 consid. 2a/aa; DTF124 I 49 consid. 3a; DTF 124 I 241
consid. 2; DTF 115 Ia 8 consid. 2b pag. 11 con citazioni). In particolare, in
forza delle disposizioni citate, ogni accusato ha il diritto di interrogare o
fare interrogare i testi a carico e di ottenere la citazione e l’interrogatorio
dei testi a scarico nelle stesse condizioni dei testi a carico (DTF 125 I 127 consid.
6b, pag. 133; 124 I 274 consid. 5b, pag. 284; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308;
DTF 116 Ia 289 consid. 3 pag. 291 con richiami; STF 29.3.2000 1P.706/1999; STF 5
marzo 2009 in 6B.992/2008, consid. 1.1.1. in fine).
b) Il diritto dell'accusato di interrogare o fare interrogare i
testimoni a carico, sancito dall'art. 6 § 3 lett. d CEDU, costituisce un aspetto puntuale del
diritto ad un equo processo sancito dall’art. 6 § 1 CEDU e mira ad escludere che un giudizio
penale venga fondato su dichiarazioni di testimoni ai quali l'accusato non ha
avuto la possibilità di porre domande o che non hanno potuto essere messe in
dubbio. Questa facoltà è garantita anche dall'art. 32 cpv. 2 Cost. che
concretizza per l’imputato il diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.). Le norme citate hanno lo scopo di assicurare la parità delle armi
e il diritto ad un equo processo (DTF 131 I 476 consid. 2.2 e rinvii; DTF 129 I
151 consid. 3.1 con indicazioni dettagliate).
c) Conformemente alla giurisprudenza della Corte europea dei diritti
dell’uomo, la nozione di testimone deve essere interpretata in senso lato, senza
un legame formale con il diritto nazionale: in questo senso, per deposizioni
testimoniali s’intendono tutte le dichiarazioni di cui il giudice viene a
conoscenza e che può utilizzare. Anche le dichiarazioni rilasciate davanti agli
organi di polizia nel corso delle indagini preliminari sono, perciò, da
considerare deposizioni testimoniali (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 125 I 129
consid. 6a).
d) Secondo
la giurisprudenza del TF, deposizioni di testimoni o di persone informate sui
fatti possono, di regola, essere utilizzate a carico dell’accusato soltanto
dopo un confronto. In questa senso, la facoltà di interrogare testimoni a
carico assume di principio un carattere assoluto. Nella prassi, tuttavia, la
portata di tale facoltà è in parte relativizzata, valendo in maniera illimitata
soltanto quando la testimonianza in questione riveste un’importanza
determinante, rappresentando l’unica prova o una prova comunque decisiva (DTF
131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1 con indicazioni; sentenza
6P.59/2001 del 4 luglio 2001 consid. 3e).
e) Il TF ha più volte precisato che l’esercizio del diritto
all’interrogatorio dei testi è sottoposto alle norme procedurali applicabili
che possono porre condizioni di forma e di termini. Inoltre, il TF ha spiegato
che l’interessato può rinunciare - espressamente o tacitamente - a tale sua
facoltà e che tale rinuncia non invalida le deposizioni raccolte durante
l’inchiesta (STF 29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a; STF 7.8.2003 in 6P.68/2003
consid. 2; DTF 121 I 306, consid. 1b). Tuttavia - ha precisato ancora l’Alta
Corte - la volontà dell’imputato di rinunciare al suo diritto al contradditorio
non può essere ammessa facilmente e può essere accertata soltanto sulla scorta
di elementi non equivoci e unicamente quando al prevenuto sono, comunque, state
assicurate garanzie proporzionate alla gravità di tale rinuncia (STF 29.3.2000
1P.706/1999, consid. 2a; DTF 121 I 30 consid. 5f).
f) Il TF ha già avuto modo di stabilire che il fatto che un imputato
non abbia chiesto di essere confrontato ad un teste a carico durante
l’inchiesta oppure davanti al giudice di primo grado non può essere, di per sé,
considerato come una rinuncia al suo diritto al contradditorio se il diritto
procedurale cantonale prevede l’assunzione di prove in seconda istanza (STF
29.3.2000 1P.706/1999, consid. 2a che cita STF 7.4.1998 in re D. c. MP del
canton Argovia, Hauser/Schweri, Schweizerisches Strafprozessrecht, 3. edizione,
Zurigo 1997, § 77 pag. 226 n.6 e N. Oberhlozer, Grundzüge des
Strafprozessrechts, Berna 1994, pag. 151 e il rinvio a ZR 86/1987, pag. 158 e
seg).
2.3. a) Nel giudizio impugnato il primo giudice ha spiegato che sui fatti
avvenuti il 2 e il 5 luglio 2008 (ovvero quelli per cui il ricorrente è stato
condannato) le versioni fornite dalle parti sono diametralmente opposte. In
particolare il pretore ha rilevato come i coniugi PC 1 hanno concordemente
Considerandi
riferito di aver sentito il prevenuto urlare all’indirizzo delle loro bambine,
in data 2 luglio 2008, l’espressione “sparite brutte fighe sporche” e in
data 5 luglio 2008 la frase “Du verdammti Saufutz verschwind”. Da parte
sua RI 1, ha continuato il pretore, ha negato con forza di aver proferito le
parole in questione, “sostenendo a più riprese che le accuse dei coniugi PC
1.
sarebbero inveritiere”.
Il pretore ha, poi, osservato come agli episodi summenzionati abbiano assistito
anche due testimoni, e meglio la signora TEST_1 (il 2 luglio 2008) e il signor TEST_2
(l’8 luglio 2008), i quali hanno sostanzialmente confermato la versione fornita
dai coniugi PC 1.
Ciò posto, il primo giudice ha spiegato come egli non poteva “che giungere
al convincimento che il 2 luglio e il 5 luglio 2008 l’accusato abbia
effettivamente pronunciato le frasi in questione all’indirizzo delle figlie
della parte civile” (sentenza impugnata, consid. 5 pag. 4-5).
Da quanto precede discende che il pretore, nel
condannare RI 1 per il reato di ripetuta ingiuria, ha essenzialmente fondato il
suo giudizio sulle dichiarazioni rese alla polizia dai coniugi PC 1 nonché dai
testi TEST_1 e TEST_2.
b) In concreto, se si può considerare che il ricorrente ha avuto la
possibilità di interrogare PC 1 al dibattimento, ciò non è il caso per le altre
persone sulle cui dichiarazioni il primo giudice ha fondato il giudizio di
condanna.
Va, tuttavia, rilevato che il ricorrente ha chiesto
l’audizione della signora PC 1 e dei due testi soltanto con il ricorso in
cassazione.
Visti gli art. 227 e 228 CPPti, forza è
concludere che la richiesta è tardiva poiché formulata ben oltre la chiusura
dell’istruttoria dibattimentale (art. 228 cpv. 1 CPPti), in una sede - quella
del ricorso per cassazione - in cui non vi è più la possibilità di procedere
all’assunzione di prove.
Di norma, in applicazione della giurisprudenza di
questa Corte, tale ritardo comporta la preclusione del diritto al
controinterrogatorio per tacita rinuncia (DTF 121 I 306 consid. 1b, CCRP inc.
n. 17.2008.47 consid. 2.1)
c) In concreto, non vi sono elementi che impongano una diversa
conclusione.
Risulta dagli atti che RI 1 sapeva, oltre che
delle dichiarazioni rese dai coniugi PC 1, anche che gli inquirenti avevano
sentito dei testi: in effetti, durante una sua audizione, egli era stato
informato dalla polizia che un teste aveva dichiarato di averlo sentito
pronunciare le espressioni considerate nel decreto d’accusa (cfr. verbale RI 1
26.11
, pag 2 in fine e 3 in alto).
Risulta, poi, che, il 24 novembre 2009, nel
termine assegnato dal pretore alle parti con ordinanza 11/16 novembre 2009, RI
1.
ha chiesto alla pretura penale - non soltanto l’acquisizione agli atti di un
suo scritto denominato “cronologia degli eventi” - ma anche che le
dichiarazioni dei coniugi PC 1 venissero sottoposte alla verifica di un
“Lügendetektor”.
Da ciò si deduce che, oltre ad essere stato ben
cosciente della presenza negli atti di dichiarazioni a suo carico e
dell’importanza di tali dichiarazioni per il procedimento penale, egli era
anche ben consapevole, nonostante non fosse patrocinato, della sua facoltà di
chiedere l’assunzione di mezzi di prova.
Della sua sufficiente consapevolezza dei suoi
diritti di parte sono, poi, ulteriore prova le modalità con cui egli ha gestito
il procedimento (cfr. per esempio, la chiarezza dello scritto 30 settembre 2010
con cui ha dichiarato la sua volontà di ricorrere contro la sentenza di primo
grado, scritto che dimostra, peraltro, una buona conoscenza dei meccanismi
procedurali) e il fatto che egli ha inoltrato, sempre personalmente, il ricorso
in esame in cui egli dimostra, appunto, di sapere che rientra fra le sue
facoltà il chiedere di essere confrontato con i testi a carico.
In queste circostanze, il fatto che egli non
abbia chiesto l’audizione dei testi e della signora PC 1 in tempo utile, cioè
prima della fine del dibattimento di prima sede, deve essere considerato una
sua scelta consapevole e, quindi, da ciò non si può che dedurre una sua tacita
rinuncia a far uso del suo diritto al contradditorio (cfr. CCRP inc. n.
17.2008.47
consid. 2.1).
Egli è, pertanto, malvenuto a dolersene in questa
sede.
3.
Nel merito, egli censura la valutazione del materiale probatorio
operata dal pretore sostenendo, in sintesi, che le dichiarazioni dei testi non
possono essere considerate fedefacenti, da un lato, perché lui non conosce la
signora TEST_1, dall’altro, perché i suoi rapporti con il signor TEST_2 sono
compromessi.
3.1
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.;
118.
Ia 28 consid. 1b; DTF 30.03.2007 6P.218/2006) così che, per motivare
l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione impugnata né è sufficiente
contrapporvi una diversa versione dei fatti, per quanto sostenibile o
addirittura preferibile essa appaia. È, invece, necessario dimostrare il motivo
per cui la valutazione delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente
insostenibile, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si fonda su una
svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di equità e di
giustizia. In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che
un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha
manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha
omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire
sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale
probatorio disponibile deduzioni insostenibili oppure ancora se l’accertamento
contestato non è sostenuto da alcun elemento probatorio (DTF 129 I 8 consid.
2.1
). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue conclusioni,
pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato. Per contro,
una valutazione unilaterale dei mezzi di prova viola il divieto dell'arbitrio
(DTF 133 I 149, 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57 consid. 2 pag. 61,
129.
I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 e sentenze citate).
3.2
In concreto, le argomentazioni del ricorrente non bastano a
dimostrare un arbitrio nella valutazione delle prove. Da un lato, quand’anche
ciò fosse, il fatto che egli non conosca la signora TEST_1 non basta ad
inficiarne la dichiarazione secondo cui, quando era a casa dei coniugi PC 1, la
donna ha “visto e sentito il signor RI 1 insultare e spaventare le bambine”
(AI2 citato al consid. 5 della sentenza impugnata). D’altro lato, nemmeno i soltanto
pretesi dissapori fra il qui ricorrente e il signor TEST_2 sono determinanti
nella misura in cui non basta azzardare l’esistenza di vaghe conflittualità per
inficiare il valore probante di una testimonianza e nella misura in cui, peraltro,
le dichiarazioni del teste confermano quelle della parte civile e, anche se
soltanto indirettamente, quelle della signora TEST_1.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso è da
respingere.
4.
Gli
oneri processuali seguono la soccombenza.
Non si assegnano ripetibili
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 300.-
sono posti a carico del
ricorrente.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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