17.2010.56
Lesioni semplici; principio in dubio pro reo, arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Rinvio degli atti in prima istanza
14 febbraio 2011Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.56
Data decisione, Autorità:
14.02.2011, CCRP
Ricorso:
TF,6B_204/2011,20.06.2011
Titolo:
Lesioni semplici; principio in dubio pro reo, arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Rinvio degli atti in prima istanza
ARBITRIO
IN DUBIO PRO REO
LESIONE SEMPLICE
art. 6 cf. 2 CEDU
art. 32 cpv. 1 COST
art. 123 CPS
art. 14 cpv. 2 ONU 2
Incarto n.
17.2010.56+60
Locarno
14 febbraio 2011/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell’Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sui ricorsi presentati da
- il 18 novembre 2010
RI 1
- il 29 novembre 2010
PC 1,
rappr. dall’avv. RC 1
contro la sentenza emanata l’11 ottobre
2010 dal giudice della Pretura penale nei confronti di
RI 2
rappr. dall' PA 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
devono essere accolti i ricorsi per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 21 settembre 2009, il sostituto procuratore
pubblico ha riconosciuto RI 2 autore colpevole di lesioni semplici per avere, a
__________, il 1° febbraio 2007, intenzionalmente colpito con pugni al volto ed
al corpo PC 1 provocandogli le lesioni di cui ai certificati 19 agosto 2008
del dott. med. dent. __________ e 7 settembre 2009 del dott. med. __________,
agli atti.
In applicazione della pena, il sostituto procuratore
pubblico ne ha proposto la condanna alla pena pecuniaria di dodici aliquote
giornaliere da fr. 50.- ciascuna, per complessivi fr. 600.-, sospesa
condizionalmente per un periodo di prova di due anni oltre alla multa di fr.
450.- e al pagamento di tasse e spese.
B. Statuendo sull’opposizione presentata dall’accusato in data 5/6
ottobre 2009 e dalla parte civile in data 3 ottobre 2009, il giudice della
Pretura penale ha prosciolto RI 2 dall’accusa di lesioni semplici in
applicazione del principio in dubio pro reo, riconoscendogli
un’indennità di fr. 500.- a titolo di ripetibili per il lavoro svolto dal
difensore e mettendo tasse e spese a carico dello Stato.
C. Contro la sentenza del giudice della Pretura penale, il sostituto procuratore
pubblico e la parte civile hanno inoltrato tempestiva dichiarazione di ricorso.
La pubblica accusa nel ricorso del 18/22 novembre
2010 contesta l’avvenuto proscioglimento dell’accusato invocando l’arbitrio
nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove e l’errata
applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza.
Anche la parte civile PC 1 nei motivi del
gravame presentato il 29/30 novembre 2010 contesta il proscioglimento di RI 2
lamentando un arbitrario accertamento dei fatti ed un’arbitraria valutazione
delle prove.
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP(Ti) - applicabile in forza dell’art.
453 CPP (fed) - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di
diritto (lett. a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle
prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1
CPP) e che arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche
inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e
oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4,
133 I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid.
2.1 pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato
unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28
consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).
Fatti
I. Sul
ricorso della pubblica accusa
2. Il sostituto procuratore pubblico sostiene che il pretore ha
disatteso il corretto modo di procedere nel caso di processi indiziari in quanto
non ha operato una valutazione globale di tutti gli indizi a carico
dell’accusato per cui è caduto nell’arbitrio nell’accertamento dei fatti e
nella valutazione delle prove. Ritiene che il giudice di prime cure ha violato
manifestamente il principio in dubio pro reo nella misura in cui ha
valutato le prove “in maniera irrazionale solo per poter giungere ad una
dimostrazione favorevole all’accusato” (ricorso pag. 3).
2.1. Nella sentenza impugnata, dopo avere ricordato che i fatti del
decreto d’accusa si inseriscono nel contesto di una lunga e dibattuta vicenda
giudiziaria che aveva coinvolto l’accusato e la di lui madre divenuti
proprietari della palazzina di appartamenti dove da anni risiedeva la parte
civile, il giudice della Pretura penale ha accertato che il 1° febbraio 2007 PC
1 si trovava all’interno dell’Ufficio della Comunità greca in Canton Ticino (comunità
di cui era presidente e che ha sede presso il centro __________) quando ricevette
la visita di RI 2. Rilevato come i due fossero soli all’interno dell’ufficio, il
primo giudice ha riassunto le versioni rese dalle parti, diametralmente
opposte, in merito a quanto accaduto.
Da una parte PC 1 il quale, durante l’inchiesta,
ha dichiarato che, appena entrato e chiusa la porta dietro di lui, RI 2 gli
strappò gli occhiali ed iniziò a colpirlo: dapprima, con dei pugni al volto e, poi,
un po’ in tutto il corpo, spingendolo contro le pareti e, dopo averlo fatto
cadere a terra, colpendolo con calci e pugni su tutto il corpo (cfr. sentenza
impugnata, consid. 2, pag. 3).
Il pretore ha, poi, rilevato che, in sede
dibattimentale, la parte civile ha ripetuto di essere stato riempito di calci e
pugni, ribadendo di essere stato “sbattuto per terra” e che l’aggressore
lo “ha bloccato con il ginocchio sulla schiena” e gli ha “tirato il
collo all’indietro”. Infine, il primo giudice ha sottolineato che la parte
civile ha concluso il suo dire affermando che RI 2 ha tentato di ammazzarlo e che voleva ammazzarlo (cfr. sentenza impugnata, pag. 3 e 4).
D’altra parte, il primo giudice ha riportato la
versione - diametralmente opposta - di RI 2 che ha negato categoricamente ogni
addebito. Confermando di essere stato al __________ il giorno dei fatti per
ottenere le chiavi dell’appartamento occupato da PC 1, di essere entrato nel
suo ufficio, di aver avuto una discussione con lui senza, tuttavia, riuscire ad
intendersi siccome non parlavano una lingua comune, RI 2 ha dichiarato - annota il pretore - che, improvvisamente, la parte civile si è messa ad urlare e a
gesticolare, continuando, poi, sino a che lui lasciò l’ufficio. PC 1 era molto
agitato tanto che - continua il pretore riferendo della versione resa da RI 2 -
cadde e questo senza che lui l’abbia mai colpito. L’unico contatto fisico che
egli ebbe con PC 1 - ha precisato RI 2 - fu quando lui lo aiutò a rialzarsi
dopo la caduta (cfr. sentenza impugnata, consid. 2, pag. 4).
Dopo avere indicato i presupposti oggettivi e
soggettivi del reato di lesioni semplici di cui all’art. 123 cifra 1 CP, il
primo giudice ha ritenuto che risulta incontestato in concreto che le parti
quel giorno si sono incontrate e che hanno avuto un litigio caratterizzato
essenzialmente dalle urla della parte civile, talmente forti che sono state
udite anche all’esterno finché non sono intervenute alcune persone delle quali ha
riportato in seguito le dichiarazioni rese in qualità di testimoni,
segnatamente quella del teste __________ del 21.06.2007, quella della teste __________
del 22.06.2007 e quella del teste __________ del 04.07.2007.
Il pretore ha proseguito ritenendo ugualmente
assodato che la parte civile quel giorno ha subito un pregiudizio e
precisamente quello attestato dal certificato medico dell’Ospedale Regionale di
__________, presso il quale il PC 1 si era recato dopo i fatti “una ferita
da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole
escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello
frontale soprattutto a sinistra” (cfr. sentenza impugnata, consid. 5, pag.
6).
Ciò detto, il primo giudice ha precisato che non
è stato possibile dimostrare che i danni subiti dalla parte civile sono stati
provocati da RI 2, così come indicato nel decreto di accusa, con “pugni al
volto e al corpo” del PC 1. A giudizio del pretore, infatti, i referti non
attestano che l’accusato ha sferrato pugni e colpi al viso e al corpo di PC 1
ma soltanto che quest’ultimo, quando è andato all’Ospedale di __________,
presentava una “ferita da taglio”, “due piccole escoriazioni a
livello della mascella ed un ematoma a livello frontale soprattutto a sinistra”
le cui cause non sono state stabilite (cfr. sentenza, consid. 5, pag. 6).
Il pretore ha continuato affermando che la tesi
accusatoria appare ancora più debole se si considera che gli ematomi presentati
da PC 1 potevano essere aggravati dalla terapia antiaggregante cui egli si
sottoponeva e se si considera che il medico dell’Ospedale di __________ ha
dichiarato che la parte civile avrebbe potuto provocarsi quelle ferite
semplicemente cadendo (cfr. sentenza impugnata, consid. 7, pag. 7).
Il primo giudice ha, poi, aggiunto che queste
incertezze non hanno potuto essere chiarite in sede dibattimentale tramite l’audizione
dello psichiatra dott. med. __________ che ha avuto in cura la parte civile in
quanto lo specialista ha dichiarato di essersi limitato ad analizzare e curare
i sintomi patiti dal paziente senza concentrarsi sulle cause degli stessi.
Queste incertezze sono poi aggravate - ha continuato
il pretore - dalla poca credibilità di PC 1 che ha riferito pure di essere stato
avvelenato con del plutonio (circostanza smentita dallo psichiatra) e di essere
stato vittima di un tentato omicidio (cfr. sentenza impugnata, consid. 8, pag.
7).
Inoltre, il pretore ha considerato che la
versione dei fatti ipotizzata dal sostituto procuratore pubblico non poteva
essere supportata nemmeno dal raffronto delle varie testimonianze agli atti in
quanto:
-
nessuno ha assistito alla colluttazione tra le parti da cui l’impossibilità di
stabilire con sufficiente certezza la dinamica dei fatti;
-
tutti i testi che sono stati sentiti “hanno potuto riferire unicamente
quanto accaduto al termine della discussione fra le parti, una volta riaperta
la porta dell’ufficio”;
-
il teste __________ ha dichiarato di aver visto PC 1 dopo la lite, con il volto
tumefatto mentre invece il teste __________ ha precisato che aveva una faccia “bianca
stralunata”. Entrambi hanno riferito di aver visto sul viso del PC 1 “un
rivolo di sangue che scendeva dalla bocca” (per i testi __________) “o
dal viso” per il teste __________.
Per cui, tutto ciò considerato, il pretore ha
ritenuto che gli accertamenti in atti “non possono di certo far concludere
che il PC 1 sia stato effettivamente picchiato” non potendosi escludere “che
l’animata discussione ha avuto come conseguenza una caduta della parte
civile, evento questo suscettibile di provocare pregiudizi simili a quello
subito”. (cfr. sentenza pag. 8 punto 9).
Sottolineato che un complemento istruttorio nel
senso di una nuova audizione dei testi __________ non sarebbe servito a nulla
dal momento che le parti non contestano che queste persone non hanno assistito
alla lite, “così che la loro testimonianza si appalesava del tutto inutile”
(cfr. sentenza impugnata, consid. 9 in fine, pag. 8,), il pretore ha concluso che
la tesi accusatoria non trova fondamento nemmeno a fronte dell’analisi del
comportamento assunto dall’accusato immediatamente dopo i fatti dal momento che
i testi hanno riferito che lo stesso “è sempre rimasto del tutto tranquillo”
asserendo che tutto andava bene, non ha mostrato alcuna preoccupazione per
l’arrivo della polizia e, poi, si è incamminato lentamente verso l’ingresso
del centro commerciale (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 8).
Concludendo, il pretore ha ritenuto che nemmeno i
certificati medici del dr. __________ sostengono
l’ipotesi accusatoria in quanto si riferiscono a visite mediche effettuate ben
6 mesi dopo i fatti e a pregiudizi (dentali) non lamentati al momento della
visita al PS dell’Ospedale __________ e, come indicato dallo stesso dr. __________,
riconducibili ad altre circostanze, fra cui il fatto che la protesi dentaria
della parte civile era “precariamente fissata agli impianti rotti”
(sentenza impugnata, consid. 10, pag. 9).
Infine, richiamato il principio in dubio pro
reo, il primo giudice ha concluso “che la condanna dell’accusato non può
essere pronunciata in assenza di rilievi probatori sufficientemente certi”
per cui ha prosciolto l’accusato dall’imputazione di lesioni semplici (sentenza
impugnata, consid. 12, pag. 10).
2.2. Nel suo gravame, il sostituto procuratore pubblico sostiene che il
primo giudice ha dedotto il proprio convincimento, non dalla valutazione
globale di tutte le emergenze processuali e di tutto il materiale raccolto, ma
dalla valutazione parziale di singoli elementi, trascurandone immotivatamente
altri, giungendo così ad una valutazione arbitraria, manifestamente in
contrasto con le risultanze agli atti. Il sostituto procuratore pubblico
sostiene, altresì, che il giudice di prime cure si è fondato solo sulla tesi
dell’accusato che ha considerato credibile mentre ha banalizzato le lesioni
riportate dalla parte civile della quale ha minato inspiegabilmente la
credibilità ed ha tralasciato di considerare - a fronte delle divergenze tra le
versioni delle parti - le testimonianze e la documentazione medica agli atti. In
particolare - continua l’insorgente - il pretore non si è confrontato con le
testimonianze di coloro che avevano sentito la parte civile gridare aiuto né
con le testimonianze che avevano riferito di averla vista con la camicia
aperta, pallida e con il sangue sul viso, così come non si è confrontato con le
chiare dichiarazioni dei medici. Valutando il materiale processuale in modo
univoco - e meglio, fondandosi su chiavi di lettura ed interpretazioni personali
tendenti unicamente a scagionare l’accusato così da poter arrivare ad avere
dubbi (irragionevoli) per poter giustificare l’applicazione del principio in
dubio pro reo - il primo giudice, conclude la ricorrente, è caduto in arbitrio.
2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;
118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così
che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con
rinvii). E’ invece necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle
prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di
fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13
consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si
basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia
28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha
avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se
il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un
mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una
prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il
giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili
(DTF 129 I 8 consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata
una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13
consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
Il principio in dubio pro reo è un
corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,
6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione
delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla
valutazione della prove il principio in dubio pro reo significa che il
giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole
all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale
probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie
medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un
assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,
poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice
penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto
nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13 maggio 2008, inc.
6B.230/2008, consid. 2.1; STF 19 aprile 2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2;
DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto questo
profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto
dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b).
2.4. Risulta dagli accertamenti operati dal primo giudice che, il 1°
febbraio 2007, la parte civile ha fatto ricorso alle cure del P.S.
dell’Ospedale __________ e che i medici ivi operanti hanno constatato le
lesioni indicate nel certificato medico AI 17.
A torto il primo giudice ha considerato quale
elemento a discarico i certificati medici rilasciati dai medici di tale istituto
di cura. Che i medici del nosocomio citato non abbiano attestato che “quest’ultimo
(n.d.r. : RI 2) ha sferrato pugni e colpi al viso e al corpo del PC 1 ma
unicamente che quest’ultimo, quando si è recato all’Ospedale di __________ presentava…”
(cfr. sentenza impugnata, consid. 7, pag. 7) non è né risolutorio né rilevante.
Non tocca, infatti, ai sanitari accertare la dinamica dei fatti. Ad essi
compete unicamente la constatazione delle lesioni riportate da chi ha fatto
ricorso alle loro cure.
Che essi abbiano, poi, indicato che le lesioni
riportate da PC 1 avrebbero potuto essere ricondotte ad una caduta con urto
contro il pavimento non è ancora determinante per il giudizio che qui ci
occupa. Da un lato, la parte civile ha, appunto, sin dall’inizio, dichiarato di
essere caduta a terra a causa dell’aggressione di RI 2. D’altro lato, i medici,
dopo avere precisato che le ferite presentate da PC 1 non potevano essere state
autoinflitte, non hanno escluso che le lesioni da loro constatate potessero
essere ricondotte anche ai colpi che la parte civile ha dichiarato di avere
ricevuto (cfr. certificato medico 01.09.2010 prodotto al dibattimento
dall’accusato).
Irrilevante, infine, per l’accertamento dello
svolgimento dei fatti, è che lo psichiatra sentito al dibattimento non abbia
potuto chiarire “le incertezze menzionate” (cfr. sentenza impugnata,
consid. 8, pag. 7): non si vede come egli avrebbe potuto farlo.
In realtà, lo svolgimento dei fatti - e meglio,
la causa delle lesioni subite da PC 1 il 2 febbraio 2007 - non poteva che
essere accertato tramite un’analisi complessiva del materiale probatorio in
atti, e meglio, oltre che dei certificati medici, delle testimonianze e delle
dichiarazioni delle parti.
E’ incontestato che, quel giorno, RI 2 - che,
come visto, era in cattivissimi rapporti con la parte civile - è entrato
nell’ufficio di quest’ultima chiudendo la porta dietro di sé.
Secondo quanto da egli (RI 2) dichiarato, vi è
entrato per “prendere la chiave del suo appartamento” poiché “la
questione della riconsegna dell’ente locato era stata oggetto di una decisione
giudiziaria e l’inquilino avrebbe dovuto restituire quell’appartamento” (verb.
dib. pag. 2).
Il pretore non ha ritenuto di doversi chinare su
questa dichiarazione. A torto. Poiché se lo avesse fatto, egli non avrebbe
potuto non rilevarne l’inverosimiglianza: il rapporto locativo fra le parti
era, infatti, ancora in essere, tanto che era sub judice una seconda istanza di
proroga della locazione inoltrata da PC 1 e poi accolta con sentenza del 15
febbraio 2007 (proroga sino al 30.9.2007).
In questo contesto, non può dirsi credibile che RI
2 abbia reso visita a PC 1 per il motivo da lui indicato.
Rimane, pertanto, non accertato il motivo della
visita di RI 2 a PC 1.
Il pretore ha, poi, accertato che fra i due vi è
stato un litigio (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). In questo contesto,
tuttavia, il primo giudice avrebbe dovuto chinarsi sulla natura del litigio
ritenuto come lo stesso RI 2 abbia dichiarato che i due non potevano intendersi
in assenza di una “lingua comune” (sentenza impugnata, consid. 2 pag. 4)
e che, perciò, una volta entrato nell’ufficio, egli si era limitato a fare “il
gesto della chiave che ruota nella serratura” (verb. dib., pag 2) così che è
impossibile che fra i due vi sia stata una discussione, nel senso di uno
scambio articolato di opinioni. Ritenuto, quindi, l’accertamento secondo cui RI
2 è rimasto nell’ufficio di PC 1 per almeno 10 minuti (ciò che risulta dalle
dichiarazioni dei testi __________ riportate al consid. 4 della sentenza
impugnata), il pretore avrebbe dovuto chiedersi per quale motivo RI 2 vi sia
rimasto così a lungo.
Questo, tanto più che è accertato - sempre sulla
scorta delle dichiarazioni dei testi - che, durante quei 10 minuti (almeno), PC
1 ha più volte urlato gridando aiuto.
Rimane, certo, nel novero delle possibilità che PC
1, in quei 10 minuti in cui è rimasto solo con RI 2, si sia messo ad urlare ed
invocare aiuto senza alcun motivo.
Tuttavia, non può essere preteso che questa sia
la conclusione che si impone già secondo il naturale andamento delle cose e
l’esperienza della vita. Ma, soprattutto, non è questa la conclusione che può
imporsi in concreto ritenuto che alcune persone, richiamate davanti all’ufficio
dalle grida d’aiuto di PC 1, lo hanno visto uscirne con “la camicia completamente
aperta” (audizione teste __________, 4.7.2007, pag. 2), con la faccia “bianca
e stralunata”, con “un rivolo di sangue che gli scendeva dalla bocca”
e con il viso “tumefatto, in particolare aveva lo zigomo e il sopracciglio
(…) che presentavano dei segni tipici di chi ha ricevuto un colpo” (dichiarazioni
rese dai testi __________, riprodotte ai consid. 4 e, poi, riportate in
stralcio al consid. 9 della sentenza impugnata).
Viste queste testimonianze, sostanzialmente
concordi, la conclusione che si impone - cioè che appare come la più
ragionevole - è che quelle grida d’aiuto, ripetutesi, secondo i testi,
nell’arco di 10 minuti (almeno), fossero da ricondurre ad un’effettiva
situazione di bisogno di aiuto della parte civile.
Il pretore, al consid. 9 della sentenza
impugnata, ha ritenuto di non poter escludere che PC 1, così come sostenuto
dall’imputato, sia caduto, da solo, a causa dell’ “animata discussione”
che era sorta fra le parti.
Si tratta di una conclusione arbitraria già
perché deriva da un accertamento arbitrario, sconfessato dalle dichiarazioni
rese dallo stesso imputato al dibattimento da cui emerge con certezza che fra i
due non era sorta alcuna discussione, RI 2 essendosi limitato a mimare il gesto
della chiave poiché impossibilitato a dire alcunché “in assenza di una
lingua comune”. Del resto, l’arbitrarietà dell’accertamento pretorile
secondo cui fra i due è nata una discussione diviene ancor più evidente se si
considera che il pretore ha parlato di “un’animata discussione”.
Va, poi, ancora osservato che la tesi della “caduta
da solo” sostenuta da RI 2 perde di credibilità - non soltanto perché
risulta da quanto sopra che fra i due non è sorta alcuna discussione animata
nel cui corso la parte civile potrebbe essere caduta da sola - ma anche perché
essa va inserita in un contesto di dichiarazioni inverosimili dell’imputato. In
effetti, come visto sopra, non è credibile quanto da lui addotto a motivo della
visita (non vi era nessuna decisione giudiziale che imponesse a PC 1 di
consegnargli le chiavi) e non è credibile che egli sia rimasto nell’ufficio per
10 minuti (almeno), senza nulla fare eccezion fatta del già citato gesto di
girare la chiave e con la parte civile che urlava aiuto. Né può essere considerato
un elemento a sostegno della sua versione l’atteggiamento tranquillo di RI 2
dopo i fatti. Al proposito si rileva, infatti, come i testi abbiano, sì,
parlato della calma dell’imputato ma abbiano anche riferito che questi “rideva”
(teste __________, pag. 2) e che dimostrava una “tranquillità allarmante”
(teste __________, pag. 2).
Infine, il primo giudice ha completamente omesso
di considerare che emerge dalla deposizione di __________ che PC 1, quando è
uscito dalla porta (oltre alla faccia bianca e stralunata con il rivolo di
sangue che gli scendeva sul lato della bocca), aveva “la camicia
completamente aperta”. L’avesse fatto non avrebbe potuto non rilevare che
la camicia “completamente aperta” stride fortemente con l’ipotesi di una
caduta accidentale a terra ed è, invece, certamente coerente con un’aggressione
e cioè con quanto ha dichiarato di avere subito la parte civile ad opera
dell’accusato.
Pertanto, le cause di quanto constatato prima dai
testi - faccia stralunata, camicia aperta, rivolo di sangue - e, poi, attestato
dai medici del P.S. di __________ (dove PC 1 è stato trasportato con
l’autoambulanza) devono trovare una spiegazione diversa da quella che il
pretore ha ritenuto di non poter escludere con sufficiente ragionevolezza.
Nel contesto descritto dal materiale probatorio
in atti, la spiegazione che si impone è che le lesioni siano state provocate da
RI 2, così come sin dall’inizio dichiarato dalla parte civile.
E’ certamente vero che le dichiarazioni di PC 1
non possono essere seguite interamente. Egli ha sicuramente enfatizzato il
racconto di quanto avvenuto anche nella querela/denuncia ritenuto che le sue
dichiarazioni relative ai calci e alle ginocchiate sferrategli quando già era a
terra non hanno trovato riscontri negli accertamenti medici: se, veramente,
egli fosse stato colpito con calci e ginocchiate in tutto il corpo, i medici
del PS ne avrebbero riscontrato i segni, anche tenuto conto della terapia
antiaggregante cui PC 1 si sottoponeva.
Ciò detto, va precisato che - contrariamente a
quanto ritenuto dal pretore - le dichiarazioni poco verosimili rese da PC 1
successivamente alla presentazione della querela/denuncia, non possono essere
considerate tali da inficiare la credibilità di tutto quanto da lui dichiarato
al momento dei fatti. Va, al proposito, considerato che risulta dalle
dichiarazioni dello psichiatra che la parte civile gli è stata inviata dal
medico curante a causa di “un trauma derivante da un’aggressione fisica con
anche ripercussioni sul piano psicologico”, che egli aveva “accertato la
presenza di una sequela di disturbi psicopatologici che verosimilmente possono
essere messi in relazione con l’aggressione subita” e che quanto avvenuto
il 2 febbraio 2007 era stato per il paziente “un punto di rottura “ e
che per questa ragione gli “elementi di integrazione che vanno oltre gli
aspetti del buon senso” devono essere ricondotti ad una “difficile
elaborazione del paziente” (verb. dib. pag. 4). In questo senso,
ritenuto che le “bizzarrie” di PC 1 sono, proprio, da ricondurre a quanto
da lui subito il 2 febbraio 2007, è arbitrariamente che il primo giudice le ha
utilizzate per fondare la valutazione di poca credibilità di tutto quanto da
lui detto al momento dei fatti (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7). E
meglio, in questo contesto, ritenere “poco credibile” la versione di PC 1
confermata da un esame complessivo delle testimonianze e da quanto accertato
dai medici al momento dei fatti, significa cadere in arbitrio: infatti, da una
valutazione oggettiva del materiale probatorio nel suo complesso risulta
provato con sufficiente tranquillità che all’interno dell’ufficio RI 2 ha percosso la parte civile motivo per cui il richiamo del principio in dubio pro reo
risulta arbitrario.
Pertanto, va considerato accertato che RI 2 ha colpito PC 1 con pugni al volto.
Su questo punto, quindi, il ricorso deve essere
accolto.
3. Occorre ancora accertare quali sono le lesioni provocate dai colpi
inferti da RI 2.
Il decreto d’accusa si limita, al proposito, a
richiamare i certificati medici allestiti il 19 agosto 2008 dal dott. med.
dent. __________ e il 7 settembre 2009 dal dott. med. D. __________.
Non vi possono essere dubbi riguardo il nesso di
causalità naturale e adeguata fra i colpi inferti da RI 2 e le lesioni
accertate al P.S. di __________ dopo i fatti ed indicate nel certificato del
dott. __________ (“ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un
ematoma con tumefazione al livello frontale soprattutto a sinistra).
Diverso è il caso per il danno ai denti (o
impianti rotti) di cui parla il dott. __________ nel certificato 19.08.2008:
pur se interpretato in relazione con quanto attestato dalla dott. __________ il
14.03.2007, esso non da sufficienti elementi per considerare accertata
l’esistenza di un nesso causale naturale fra tale
danno e i colpi inferti da RI 2.
In queste condizioni, ritenuto che la fattispecie
adempie pacificamente i presupposti dell’art. 123 CP - così come ai principi
indicati dal TF nella sua costante giurisprudenza (cfr, per tutte, DTF 134 IV
189 consid. 1.3 p. 191; STF 15.7.2010 6B_ 378/2010) - RI 2 va dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________,
il 1 febbraio 2007, colpito con pugni al volto PC 1 provocandogli una ferita da
taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni
a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale.
L’incarto va rinviato ad un nuovo giudice della
Pretura penale per la commisurazione della pena e il giudizio sulle richieste
della parte civile.
4. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la
soccombenza e vanno pertanto posti a carico dello Stato.
Considerandi
II. Sul
ricorso della parte civile
5.
Non mette conto di entrare nel dettaglio delle argomentazioni
sollevate dalla parte civile nel suo ricorso ritenuto che esso deve essere
accolto per le stesse argomentazioni svolte sopra.
6.
Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la
soccombenza e vanno pertanto posti a carico dello Stato che rifonderà a PC
1.
, che ha presentato ricorso per il tramite di un legale, fr. 800.- per
ripetibili (art. 15 CPP combinato con l’art. 9 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. I
ricorsi del procuratore pubblico e della parte civile sono accolti ai sensi dei
considerandi.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è riformata
come segue:
“ - RI 2 è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per
avere, a __________, il 1 febbraio 2007, intenzionalmente colpito PC 1 con
pugni al volto provocandogli una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un
ematoma con tumefazione a livello frontale.”
Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della
Pretura penale affinché proceda così come indicato nei considerandi.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1’000.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà alla
parte civile fr. 800.- per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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