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Decisione

17.2010.56

Lesioni semplici; principio in dubio pro reo, arbitrio nell'accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove. Rinvio degli atti in prima istanza

14 febbraio 2011Italiano27 min

Source ti.ch

Fatti

I. Sul

ricorso della pubblica accusa

2. Il sostituto procuratore pubblico sostiene che il pretore ha

disatteso il corretto modo di procedere nel caso di processi indiziari in quanto

non ha operato una valutazione globale di tutti gli indizi a carico

dell’accusato per cui è caduto nell’arbitrio nell’accertamento dei fatti e

nella valutazione delle prove. Ritiene che il giudice di prime cure ha violato

manifestamente il principio in dubio pro reo nella misura in cui ha

valutato le prove “in maniera irrazionale solo per poter giungere ad una

dimostrazione favorevole all’accusato” (ricorso pag. 3).

2.1. Nella sentenza impugnata, dopo avere ricordato che i fatti del

decreto d’accusa si inseriscono nel contesto di una lunga e dibattuta vicenda

giudiziaria che aveva coinvolto l’accusato e la di lui madre divenuti

proprietari della palazzina di appartamenti dove da anni risiedeva la parte

civile, il giudice della Pretura penale ha accertato che il 1° febbraio 2007 PC

1 si trovava all’interno dell’Ufficio della Comunità greca in Canton Ticino (comunità

di cui era presidente e che ha sede presso il centro __________) quando ricevette

la visita di RI 2. Rilevato come i due fossero soli all’interno dell’ufficio, il

primo giudice ha riassunto le versioni rese dalle parti, diametralmente

opposte, in merito a quanto accaduto.

Da una parte PC 1 il quale, durante l’inchiesta,

ha dichiarato che, appena entrato e chiusa la porta dietro di lui, RI 2 gli

strappò gli occhiali ed iniziò a colpirlo: dapprima, con dei pugni al volto e, poi,

un po’ in tutto il corpo, spingendolo contro le pareti e, dopo averlo fatto

cadere a terra, colpendolo con calci e pugni su tutto il corpo (cfr. sentenza

impugnata, consid. 2, pag. 3).

Il pretore ha, poi, rilevato che, in sede

dibattimentale, la parte civile ha ripetuto di essere stato riempito di calci e

pugni, ribadendo di essere stato “sbattuto per terra” e che l’aggressore

lo “ha bloccato con il ginocchio sulla schiena” e gli ha “tirato il

collo all’indietro”. Infine, il primo giudice ha sottolineato che la parte

civile ha concluso il suo dire affermando che RI 2 ha tentato di ammazzarlo e che voleva ammazzarlo (cfr. sentenza impugnata, pag. 3 e 4).

D’altra parte, il primo giudice ha riportato la

versione - diametralmente opposta - di RI 2 che ha negato categoricamente ogni

addebito. Confermando di essere stato al __________ il giorno dei fatti per

ottenere le chiavi dell’appartamento occupato da PC 1, di essere entrato nel

suo ufficio, di aver avuto una discussione con lui senza, tuttavia, riuscire ad

intendersi siccome non parlavano una lingua comune, RI 2 ha dichiarato - annota il pretore - che, improvvisamente, la parte civile si è messa ad urlare e a

gesticolare, continuando, poi, sino a che lui lasciò l’ufficio. PC 1 era molto

agitato tanto che - continua il pretore riferendo della versione resa da RI 2 -

cadde e questo senza che lui l’abbia mai colpito. L’unico contatto fisico che

egli ebbe con PC 1 - ha precisato RI 2 - fu quando lui lo aiutò a rialzarsi

dopo la caduta (cfr. sentenza impugnata, consid. 2, pag. 4).

Dopo avere indicato i presupposti oggettivi e

soggettivi del reato di lesioni semplici di cui all’art. 123 cifra 1 CP, il

primo giudice ha ritenuto che risulta incontestato in concreto che le parti

quel giorno si sono incontrate e che hanno avuto un litigio caratterizzato

essenzialmente dalle urla della parte civile, talmente forti che sono state

udite anche all’esterno finché non sono intervenute alcune persone delle quali ha

riportato in seguito le dichiarazioni rese in qualità di testimoni,

segnatamente quella del teste __________ del 21.06.2007, quella della teste __________

del 22.06.2007 e quella del teste __________ del 04.07.2007.

Il pretore ha proseguito ritenendo ugualmente

assodato che la parte civile quel giorno ha subito un pregiudizio e

precisamente quello attestato dal certificato medico dell’Ospedale Regionale di

__________, presso il quale il PC 1 si era recato dopo i fatti “una ferita

da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole

escoriazioni a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello

frontale soprattutto a sinistra” (cfr. sentenza impugnata, consid. 5, pag.

6).

Ciò detto, il primo giudice ha precisato che non

è stato possibile dimostrare che i danni subiti dalla parte civile sono stati

provocati da RI 2, così come indicato nel decreto di accusa, con “pugni al

volto e al corpo” del PC 1. A giudizio del pretore, infatti, i referti non

attestano che l’accusato ha sferrato pugni e colpi al viso e al corpo di PC 1

ma soltanto che quest’ultimo, quando è andato all’Ospedale di __________,

presentava una “ferita da taglio”, “due piccole escoriazioni a

livello della mascella ed un ematoma a livello frontale soprattutto a sinistra”

le cui cause non sono state stabilite (cfr. sentenza, consid. 5, pag. 6).

Il pretore ha continuato affermando che la tesi

accusatoria appare ancora più debole se si considera che gli ematomi presentati

da PC 1 potevano essere aggravati dalla terapia antiaggregante cui egli si

sottoponeva e se si considera che il medico dell’Ospedale di __________ ha

dichiarato che la parte civile avrebbe potuto provocarsi quelle ferite

semplicemente cadendo (cfr. sentenza impugnata, consid. 7, pag. 7).

Il primo giudice ha, poi, aggiunto che queste

incertezze non hanno potuto essere chiarite in sede dibattimentale tramite l’audizione

dello psichiatra dott. med. __________ che ha avuto in cura la parte civile in

quanto lo specialista ha dichiarato di essersi limitato ad analizzare e curare

i sintomi patiti dal paziente senza concentrarsi sulle cause degli stessi.

Queste incertezze sono poi aggravate - ha continuato

il pretore - dalla poca credibilità di PC 1 che ha riferito pure di essere stato

avvelenato con del plutonio (circostanza smentita dallo psichiatra) e di essere

stato vittima di un tentato omicidio (cfr. sentenza impugnata, consid. 8, pag.

7).

Inoltre, il pretore ha considerato che la

versione dei fatti ipotizzata dal sostituto procuratore pubblico non poteva

essere supportata nemmeno dal raffronto delle varie testimonianze agli atti in

quanto:

-

nessuno ha assistito alla colluttazione tra le parti da cui l’impossibilità di

stabilire con sufficiente certezza la dinamica dei fatti;

-

tutti i testi che sono stati sentiti “hanno potuto riferire unicamente

quanto accaduto al termine della discussione fra le parti, una volta riaperta

la porta dell’ufficio”;

-

il teste __________ ha dichiarato di aver visto PC 1 dopo la lite, con il volto

tumefatto mentre invece il teste __________ ha precisato che aveva una faccia “bianca

stralunata”. Entrambi hanno riferito di aver visto sul viso del PC 1 “un

rivolo di sangue che scendeva dalla bocca” (per i testi __________) “o

dal viso” per il teste __________.

Per cui, tutto ciò considerato, il pretore ha

ritenuto che gli accertamenti in atti “non possono di certo far concludere

che il PC 1 sia stato effettivamente picchiato” non potendosi escludere “che

l’animata discussione ha avuto come conseguenza una caduta della parte

civile, evento questo suscettibile di provocare pregiudizi simili a quello

subito”. (cfr. sentenza pag. 8 punto 9).

Sottolineato che un complemento istruttorio nel

senso di una nuova audizione dei testi __________ non sarebbe servito a nulla

dal momento che le parti non contestano che queste persone non hanno assistito

alla lite, “così che la loro testimonianza si appalesava del tutto inutile”

(cfr. sentenza impugnata, consid. 9 in fine, pag. 8,), il pretore ha concluso che

la tesi accusatoria non trova fondamento nemmeno a fronte dell’analisi del

comportamento assunto dall’accusato immediatamente dopo i fatti dal momento che

i testi hanno riferito che lo stesso “è sempre rimasto del tutto tranquillo”

asserendo che tutto andava bene, non ha mostrato alcuna preoccupazione per

l’arrivo della polizia e, poi, si è incamminato lentamente verso l’ingresso

del centro commerciale (sentenza impugnata, consid. 10, pag. 8).

Concludendo, il pretore ha ritenuto che nemmeno i

certificati medici del dr. __________ sostengono

l’ipotesi accusatoria in quanto si riferiscono a visite mediche effettuate ben

6 mesi dopo i fatti e a pregiudizi (dentali) non lamentati al momento della

visita al PS dell’Ospedale __________ e, come indicato dallo stesso dr. __________,

riconducibili ad altre circostanze, fra cui il fatto che la protesi dentaria

della parte civile era “precariamente fissata agli impianti rotti”

(sentenza impugnata, consid. 10, pag. 9).

Infine, richiamato il principio in dubio pro

reo, il primo giudice ha concluso “che la condanna dell’accusato non può

essere pronunciata in assenza di rilievi probatori sufficientemente certi”

per cui ha prosciolto l’accusato dall’imputazione di lesioni semplici (sentenza

impugnata, consid. 12, pag. 10).

2.2. Nel suo gravame, il sostituto procuratore pubblico sostiene che il

primo giudice ha dedotto il proprio convincimento, non dalla valutazione

globale di tutte le emergenze processuali e di tutto il materiale raccolto, ma

dalla valutazione parziale di singoli elementi, trascurandone immotivatamente

altri, giungendo così ad una valutazione arbitraria, manifestamente in

contrasto con le risultanze agli atti. Il sostituto procuratore pubblico

sostiene, altresì, che il giudice di prime cure si è fondato solo sulla tesi

dell’accusato che ha considerato credibile mentre ha banalizzato le lesioni

riportate dalla parte civile della quale ha minato inspiegabilmente la

credibilità ed ha tralasciato di considerare - a fronte delle divergenze tra le

versioni delle parti - le testimonianze e la documentazione medica agli atti. In

particolare - continua l’insorgente - il pretore non si è confrontato con le

testimonianze di coloro che avevano sentito la parte civile gridare aiuto né

con le testimonianze che avevano riferito di averla vista con la camicia

aperta, pallida e con il sangue sul viso, così come non si è confrontato con le

chiare dichiarazioni dei medici. Valutando il materiale processuale in modo

univoco - e meglio, fondandosi su chiavi di lettura ed interpretazioni personali

tendenti unicamente a scagionare l’accusato così da poter arrivare ad avere

dubbi (irragionevoli) per poter giustificare l’applicazione del principio in

dubio pro reo - il primo giudice, conclude la ricorrente, è caduto in arbitrio.

2.3. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il

giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;

118 Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così

che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione

impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per

quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare

perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione

delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con

rinvii). E’ invece necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle

prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita di

fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si

fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di

equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13

consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si

basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia

28 consid. 2b; 112 Ia consid. 3). In particolare, il Tribunale federale ha

avuto modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se

il primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un

mezzo di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una

prova idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il

giudice ha tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili

(DTF 129 I 8 consid. 2.1).

Secondo la giurisprudenza, per essere annullata

una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella

motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13

consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).

Il principio in dubio pro reo è un

corollario della presunzione di innocenza garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost.,

6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II. Esso disciplina sia la valutazione

delle prove sia il riparto dell'onere probatorio. Per quanto attiene alla

valutazione della prove il principio in dubio pro reo significa che il

giudice penale non può dichiararsi convinto di una fattispecie più sfavorevole

all'imputato quando, secondo una valutazione non arbitraria del materiale

probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è verificata la fattispecie

medesima. Il precetto non impone che l'assunzione delle prove conduca a un

assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e teorici non sono sufficienti,

poiché sono sempre possibili. Il principio è disatteso quando il giudice

penale, che dispone di un ampio potere di apprezzamento, avrebbe dovuto

nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e

insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (STF 13 maggio 2008, inc.

6B.230/2008, consid. 2.1; STF 19 aprile 2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2;

DTF 127 I 38 consid. 2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 4b). Sotto questo

profilo il precetto in dubio pro reo ha la stessa portata del divieto

dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid. 4b).

2.4. Risulta dagli accertamenti operati dal primo giudice che, il 1°

febbraio 2007, la parte civile ha fatto ricorso alle cure del P.S.

dell’Ospedale __________ e che i medici ivi operanti hanno constatato le

lesioni indicate nel certificato medico AI 17.

A torto il primo giudice ha considerato quale

elemento a discarico i certificati medici rilasciati dai medici di tale istituto

di cura. Che i medici del nosocomio citato non abbiano attestato che “quest’ultimo

(n.d.r. : RI 2) ha sferrato pugni e colpi al viso e al corpo del PC 1 ma

unicamente che quest’ultimo, quando si è recato all’Ospedale di __________ presentava…”

(cfr. sentenza impugnata, consid. 7, pag. 7) non è né risolutorio né rilevante.

Non tocca, infatti, ai sanitari accertare la dinamica dei fatti. Ad essi

compete unicamente la constatazione delle lesioni riportate da chi ha fatto

ricorso alle loro cure.

Che essi abbiano, poi, indicato che le lesioni

riportate da PC 1 avrebbero potuto essere ricondotte ad una caduta con urto

contro il pavimento non è ancora determinante per il giudizio che qui ci

occupa. Da un lato, la parte civile ha, appunto, sin dall’inizio, dichiarato di

essere caduta a terra a causa dell’aggressione di RI 2. D’altro lato, i medici,

dopo avere precisato che le ferite presentate da PC 1 non potevano essere state

autoinflitte, non hanno escluso che le lesioni da loro constatate potessero

essere ricondotte anche ai colpi che la parte civile ha dichiarato di avere

ricevuto (cfr. certificato medico 01.09.2010 prodotto al dibattimento

dall’accusato).

Irrilevante, infine, per l’accertamento dello

svolgimento dei fatti, è che lo psichiatra sentito al dibattimento non abbia

potuto chiarire “le incertezze menzionate” (cfr. sentenza impugnata,

consid. 8, pag. 7): non si vede come egli avrebbe potuto farlo.

In realtà, lo svolgimento dei fatti - e meglio,

la causa delle lesioni subite da PC 1 il 2 febbraio 2007 - non poteva che

essere accertato tramite un’analisi complessiva del materiale probatorio in

atti, e meglio, oltre che dei certificati medici, delle testimonianze e delle

dichiarazioni delle parti.

E’ incontestato che, quel giorno, RI 2 - che,

come visto, era in cattivissimi rapporti con la parte civile - è entrato

nell’ufficio di quest’ultima chiudendo la porta dietro di sé.

Secondo quanto da egli (RI 2) dichiarato, vi è

entrato per “prendere la chiave del suo appartamento” poiché “la

questione della riconsegna dell’ente locato era stata oggetto di una decisione

giudiziaria e l’inquilino avrebbe dovuto restituire quell’appartamento” (verb.

dib. pag. 2).

Il pretore non ha ritenuto di doversi chinare su

questa dichiarazione. A torto. Poiché se lo avesse fatto, egli non avrebbe

potuto non rilevarne l’inverosimiglianza: il rapporto locativo fra le parti

era, infatti, ancora in essere, tanto che era sub judice una seconda istanza di

proroga della locazione inoltrata da PC 1 e poi accolta con sentenza del 15

febbraio 2007 (proroga sino al 30.9.2007).

In questo contesto, non può dirsi credibile che RI

2 abbia reso visita a PC 1 per il motivo da lui indicato.

Rimane, pertanto, non accertato il motivo della

visita di RI 2 a PC 1.

Il pretore ha, poi, accertato che fra i due vi è

stato un litigio (sentenza impugnata, consid. 4, pag. 5). In questo contesto,

tuttavia, il primo giudice avrebbe dovuto chinarsi sulla natura del litigio

ritenuto come lo stesso RI 2 abbia dichiarato che i due non potevano intendersi

in assenza di una “lingua comune” (sentenza impugnata, consid. 2 pag. 4)

e che, perciò, una volta entrato nell’ufficio, egli si era limitato a fare “il

gesto della chiave che ruota nella serratura” (verb. dib., pag 2) così che è

impossibile che fra i due vi sia stata una discussione, nel senso di uno

scambio articolato di opinioni. Ritenuto, quindi, l’accertamento secondo cui RI

2 è rimasto nell’ufficio di PC 1 per almeno 10 minuti (ciò che risulta dalle

dichiarazioni dei testi __________ riportate al consid. 4 della sentenza

impugnata), il pretore avrebbe dovuto chiedersi per quale motivo RI 2 vi sia

rimasto così a lungo.

Questo, tanto più che è accertato - sempre sulla

scorta delle dichiarazioni dei testi - che, durante quei 10 minuti (almeno), PC

1 ha più volte urlato gridando aiuto.

Rimane, certo, nel novero delle possibilità che PC

1, in quei 10 minuti in cui è rimasto solo con RI 2, si sia messo ad urlare ed

invocare aiuto senza alcun motivo.

Tuttavia, non può essere preteso che questa sia

la conclusione che si impone già secondo il naturale andamento delle cose e

l’esperienza della vita. Ma, soprattutto, non è questa la conclusione che può

imporsi in concreto ritenuto che alcune persone, richiamate davanti all’ufficio

dalle grida d’aiuto di PC 1, lo hanno visto uscirne con “la camicia completamente

aperta” (audizione teste __________, 4.7.2007, pag. 2), con la faccia “bianca

e stralunata”, con “un rivolo di sangue che gli scendeva dalla bocca”

e con il viso “tumefatto, in particolare aveva lo zigomo e il sopracciglio

(…) che presentavano dei segni tipici di chi ha ricevuto un colpo” (dichiarazioni

rese dai testi __________, riprodotte ai consid. 4 e, poi, riportate in

stralcio al consid. 9 della sentenza impugnata).

Viste queste testimonianze, sostanzialmente

concordi, la conclusione che si impone - cioè che appare come la più

ragionevole - è che quelle grida d’aiuto, ripetutesi, secondo i testi,

nell’arco di 10 minuti (almeno), fossero da ricondurre ad un’effettiva

situazione di bisogno di aiuto della parte civile.

Il pretore, al consid. 9 della sentenza

impugnata, ha ritenuto di non poter escludere che PC 1, così come sostenuto

dall’imputato, sia caduto, da solo, a causa dell’ “animata discussione”

che era sorta fra le parti.

Si tratta di una conclusione arbitraria già

perché deriva da un accertamento arbitrario, sconfessato dalle dichiarazioni

rese dallo stesso imputato al dibattimento da cui emerge con certezza che fra i

due non era sorta alcuna discussione, RI 2 essendosi limitato a mimare il gesto

della chiave poiché impossibilitato a dire alcunché “in assenza di una

lingua comune”. Del resto, l’arbitrarietà dell’accertamento pretorile

secondo cui fra i due è nata una discussione diviene ancor più evidente se si

considera che il pretore ha parlato di “un’animata discussione”.

Va, poi, ancora osservato che la tesi della “caduta

da solo” sostenuta da RI 2 perde di credibilità - non soltanto perché

risulta da quanto sopra che fra i due non è sorta alcuna discussione animata

nel cui corso la parte civile potrebbe essere caduta da sola - ma anche perché

essa va inserita in un contesto di dichiarazioni inverosimili dell’imputato. In

effetti, come visto sopra, non è credibile quanto da lui addotto a motivo della

visita (non vi era nessuna decisione giudiziale che imponesse a PC 1 di

consegnargli le chiavi) e non è credibile che egli sia rimasto nell’ufficio per

10 minuti (almeno), senza nulla fare eccezion fatta del già citato gesto di

girare la chiave e con la parte civile che urlava aiuto. Né può essere considerato

un elemento a sostegno della sua versione l’atteggiamento tranquillo di RI 2

dopo i fatti. Al proposito si rileva, infatti, come i testi abbiano, sì,

parlato della calma dell’imputato ma abbiano anche riferito che questi “rideva”

(teste __________, pag. 2) e che dimostrava una “tranquillità allarmante”

(teste __________, pag. 2).

Infine, il primo giudice ha completamente omesso

di considerare che emerge dalla deposizione di __________ che PC 1, quando è

uscito dalla porta (oltre alla faccia bianca e stralunata con il rivolo di

sangue che gli scendeva sul lato della bocca), aveva “la camicia

completamente aperta”. L’avesse fatto non avrebbe potuto non rilevare che

la camicia “completamente aperta” stride fortemente con l’ipotesi di una

caduta accidentale a terra ed è, invece, certamente coerente con un’aggressione

e cioè con quanto ha dichiarato di avere subito la parte civile ad opera

dell’accusato.

Pertanto, le cause di quanto constatato prima dai

testi - faccia stralunata, camicia aperta, rivolo di sangue - e, poi, attestato

dai medici del P.S. di __________ (dove PC 1 è stato trasportato con

l’autoambulanza) devono trovare una spiegazione diversa da quella che il

pretore ha ritenuto di non poter escludere con sufficiente ragionevolezza.

Nel contesto descritto dal materiale probatorio

in atti, la spiegazione che si impone è che le lesioni siano state provocate da

RI 2, così come sin dall’inizio dichiarato dalla parte civile.

E’ certamente vero che le dichiarazioni di PC 1

non possono essere seguite interamente. Egli ha sicuramente enfatizzato il

racconto di quanto avvenuto anche nella querela/denuncia ritenuto che le sue

dichiarazioni relative ai calci e alle ginocchiate sferrategli quando già era a

terra non hanno trovato riscontri negli accertamenti medici: se, veramente,

egli fosse stato colpito con calci e ginocchiate in tutto il corpo, i medici

del PS ne avrebbero riscontrato i segni, anche tenuto conto della terapia

antiaggregante cui PC 1 si sottoponeva.

Ciò detto, va precisato che - contrariamente a

quanto ritenuto dal pretore - le dichiarazioni poco verosimili rese da PC 1

successivamente alla presentazione della querela/denuncia, non possono essere

considerate tali da inficiare la credibilità di tutto quanto da lui dichiarato

al momento dei fatti. Va, al proposito, considerato che risulta dalle

dichiarazioni dello psichiatra che la parte civile gli è stata inviata dal

medico curante a causa di “un trauma derivante da un’aggressione fisica con

anche ripercussioni sul piano psicologico”, che egli aveva “accertato la

presenza di una sequela di disturbi psicopatologici che verosimilmente possono

essere messi in relazione con l’aggressione subita” e che quanto avvenuto

il 2 febbraio 2007 era stato per il paziente “un punto di rottura “ e

che per questa ragione gli “elementi di integrazione che vanno oltre gli

aspetti del buon senso” devono essere ricondotti ad una “difficile

elaborazione del paziente” (verb. dib. pag. 4). In questo senso,

ritenuto che le “bizzarrie” di PC 1 sono, proprio, da ricondurre a quanto

da lui subito il 2 febbraio 2007, è arbitrariamente che il primo giudice le ha

utilizzate per fondare la valutazione di poca credibilità di tutto quanto da

lui detto al momento dei fatti (sentenza impugnata, consid. 8, pag. 7). E

meglio, in questo contesto, ritenere “poco credibile” la versione di PC 1

confermata da un esame complessivo delle testimonianze e da quanto accertato

dai medici al momento dei fatti, significa cadere in arbitrio: infatti, da una

valutazione oggettiva del materiale probatorio nel suo complesso risulta

provato con sufficiente tranquillità che all’interno dell’ufficio RI 2 ha percosso la parte civile motivo per cui il richiamo del principio in dubio pro reo

risulta arbitrario.

Pertanto, va considerato accertato che RI 2 ha colpito PC 1 con pugni al volto.

Su questo punto, quindi, il ricorso deve essere

accolto.

3. Occorre ancora accertare quali sono le lesioni provocate dai colpi

inferti da RI 2.

Il decreto d’accusa si limita, al proposito, a

richiamare i certificati medici allestiti il 19 agosto 2008 dal dott. med.

dent. __________ e il 7 settembre 2009 dal dott. med. D. __________.

Non vi possono essere dubbi riguardo il nesso di

causalità naturale e adeguata fra i colpi inferti da RI 2 e le lesioni

accertate al P.S. di __________ dopo i fatti ed indicate nel certificato del

dott. __________ (“ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un

ematoma con tumefazione al livello frontale soprattutto a sinistra).

Diverso è il caso per il danno ai denti (o

impianti rotti) di cui parla il dott. __________ nel certificato 19.08.2008:

pur se interpretato in relazione con quanto attestato dalla dott. __________ il

14.03.2007, esso non da sufficienti elementi per considerare accertata

l’esistenza di un nesso causale naturale fra tale

danno e i colpi inferti da RI 2.

In queste condizioni, ritenuto che la fattispecie

adempie pacificamente i presupposti dell’art. 123 CP - così come ai principi

indicati dal TF nella sua costante giurisprudenza (cfr, per tutte, DTF 134 IV

189 consid. 1.3 p. 191; STF 15.7.2010 6B_ 378/2010) - RI 2 va dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per avere, a __________,

il 1 febbraio 2007, colpito con pugni al volto PC 1 provocandogli una ferita da

taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni

a livello della mascella ed un ematoma con tumefazione a livello frontale.

L’incarto va rinviato ad un nuovo giudice della

Pretura penale per la commisurazione della pena e il giudizio sulle richieste

della parte civile.

4. Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la

soccombenza e vanno pertanto posti a carico dello Stato.

Considerandi

II. Sul

ricorso della parte civile

5.

Non mette conto di entrare nel dettaglio delle argomentazioni

sollevate dalla parte civile nel suo ricorso ritenuto che esso deve essere

accolto per le stesse argomentazioni svolte sopra.

6.

Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la

soccombenza e vanno pertanto posti a carico dello Stato che rifonderà a PC

1.

, che ha presentato ricorso per il tramite di un legale, fr. 800.- per

ripetibili (art. 15 CPP combinato con l’art. 9 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. I

ricorsi del procuratore pubblico e della parte civile sono accolti ai sensi dei

considerandi.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è riformata

come segue:

“ - RI 2 è dichiarato autore colpevole di lesioni semplici per

avere, a __________, il 1 febbraio 2007, intenzionalmente colpito PC 1 con

pugni al volto provocandogli una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un

ematoma con tumefazione a livello frontale.”

Gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della

Pretura penale affinché proceda così come indicato nei considerandi.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1’000.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà alla

parte civile fr. 800.- per ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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