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Decisione

17.2010.59

Ritiro del ricorso per cassazione da parte del PP; ripetibili alla parte civile

19 gennaio 2011Italiano4 min

Source ti.ch

Fatti

il procedimento di ricorso venisse stralciato dai ruoli siccome privo d’oggetto

senza carico di tasse, spese e ripetibili;

- che, con

memoriale 22 dicembre 2010, la parte civile PC 1 ha presentato le sue osservazioni al gravame, postulando l’accoglimento del ricorso della pubblica

accusa;

- che, con

scritto del giorno seguente, PC 1 ha comunicato a questa Corte di non essere

stato informato del ritiro del gravame da parte del procuratore pubblico prima

Considerandi

dell’inoltro delle sue osservazioni ed ha chiesto, pertanto, che gli vengano

assegnate “congrue ripetibili”;

- che con

il ritiro del gravame il procedimento di cassazione diviene privo di oggetto e

decade;

- che sulla

scorta di un’applicazione analogica del principio della soccombenza (cfr. anche

il nuovo art. 428 cpv. 1 CPP federale) non si giustifica nel caso concreto di

assegnare ripetibili alla parte civile, intervenuta a sostegno delle

conclusioni della pubblica accusa, risultata soccombente;

Dispositivo

Per questi motivi,

decreta: 1. Il procedimento di cui all’inc. 17.2010.59 è stralciato dai ruoli.

2. Non

si prelevano tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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