17.2010.59
Ritiro del ricorso per cassazione da parte del PP; ripetibili alla parte civile
19 gennaio 2011Italiano4 min
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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.59
Data decisione, Autorità:
19.01.2011, CCRP
Titolo:
Ritiro del ricorso per cassazione da parte del PP; ripetibili alla parte civile
RITIRO DEL RICORSO
SPESE E RIPETIBILI
art. 428 cpv. 1 CPP
Incarto n.
17.2010.59
Locarno
19 gennaio 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione
penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell’Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 22
novembre 2010 dall’allora
RI 1
contro la sentenza emanata il 4 ottobre
2010 della Corte delle assise criminali nei confronti di
RI 2
rappr. dall' DI 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Considerato
in fatto e in diritto:
- che con
sentenza 4 ottobre 2010 la Corte delle assise criminali ha riconosciuto RI 2
autore colpevole di denuncia mendace, prosciogliendolo dall’ulteriore capo di
imputazione di ripetuta appropriazione indebita aggravata;
- che il
medesimo giorno il procuratore pubblico ha presentato dichiarazione di ricorso contro
la sentenza in questione;
- che nella
motivazione scritta del gravame, datata 22 novembre 2010, la pubblica accusa
censura il proscioglimento di RI 2 dal reato di ripetuta appropriazione
indebita aggravata argomentando un’errata applicazione del diritto federale ai
fatti posti a base della sentenza di prime cure;
- che, con
ordinanza 3 dicembre 2010, il ricorso è stato intimato alle parti cui è stato
assegnato un termine di 20 giorni per presentare eventuali osservazioni;
- che, con
scritto datato 15 dicembre 2010, inviato per conoscenza anche alla Corte di
prima istanza e al patrocinatore di RI 2, il procuratore pubblico ha comunicato
a questa Corte il ritiro del ricorso per cassazione interposto, chiedendo che
Fatti
il procedimento di ricorso venisse stralciato dai ruoli siccome privo d’oggetto
senza carico di tasse, spese e ripetibili;
- che, con
memoriale 22 dicembre 2010, la parte civile PC 1 ha presentato le sue osservazioni al gravame, postulando l’accoglimento del ricorso della pubblica
accusa;
- che, con
scritto del giorno seguente, PC 1 ha comunicato a questa Corte di non essere
stato informato del ritiro del gravame da parte del procuratore pubblico prima
Considerandi
dell’inoltro delle sue osservazioni ed ha chiesto, pertanto, che gli vengano
assegnate “congrue ripetibili”;
- che con
il ritiro del gravame il procedimento di cassazione diviene privo di oggetto e
decade;
- che sulla
scorta di un’applicazione analogica del principio della soccombenza (cfr. anche
il nuovo art. 428 cpv. 1 CPP federale) non si giustifica nel caso concreto di
assegnare ripetibili alla parte civile, intervenuta a sostegno delle
conclusioni della pubblica accusa, risultata soccombente;
Dispositivo
Per questi motivi,
decreta: 1. Il procedimento di cui all’inc. 17.2010.59 è stralciato dai ruoli.
2. Non
si prelevano tasse e spese di giustizia e non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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