Lexipedia

Decisione

17.2010.6

Infrazione alla Legge federale sulla protezione delle acque. Nozione di autore mediato. Distinzione tra dolo eventuale e negligenza cosciente

6 agosto 2010Italiano23 min

Source ti.ch

Fatti

I 149 consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1

pag. 219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente

su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag.

30, 112 Ia consid. 3 pag. 371).

2. Il ricorrente, innanzitutto, solleva una censura giusta l’art.

288 lett. c CPP, sostenendo che il primo giudice ha accertato in modo “lacunoso,

incompleto e contraddittorio” il suo ruolo di persona con conoscenze

tecniche superiori a quelle di __________ e, dunque, di supervisore dei lavori

di manutenzione della pista.

2.1. Determinandosi sul ruolo effettivo ricoperto da RI 1 nell’ambito

dell’attività della pista di ghiaccio di __________, il primo giudice ha,

dapprima, osservato che dalle sue stesse dichiarazioni, nonché da quelle di RI

2, del responsabile della pista __________ e del municipale del __________, emerge

in modo inequivocabile che l’imputato “era la persona di fiducia alla quale

la locale società di pattinaggio (…) faceva capo ogni qualvolta vi era un

problema tecnico di una certa importanza ed entità finanziaria”. In simili

circostanze - continua il primo giudice - “egli si adoperava per proporre

soluzioni, contattare le autorità cantonali preposte, procurare materiale per

l’esecuzione di talune operazioni, fungeva da intermediario con la ditta __________

(alla quale sottoponeva preventivamente le opere da realizzare ai fini di

quantificare in seconda battuta le offerte da sottoporre al Comune tenuto conto

dei costi esposti da __________ per le sue prestazioni) predisponeva gli

interventi di quest’ultima e sovraintendeva alla loro esecuzione. È senz’altro

sintomatico il fatto che egli era sempre presente, in un momento o in un altro,

in occasione degli interventi effettuati dalla __________” (sentenza,

consid. 10 pag. 9-10).

Continuando con gli accertamenti relativi al ruolo avuto da RI 1 nella vicenda,

il primo giudice ha rilevato che dall’offerta 5 giugno 2008, allestita in

relazione alla problematica delle serpentine e sulla quale figura l’indicazione

“__________”, risulta che l’imputato si occupava anche della direzione lavori,

ritenuto oltretutto che egli, per le sue prestazioni, richiedeva al Comune una

maggiorazione del 20% dell’offerta della __________. A mente del primo giudice,

il ricorrente si è occupato della direzione lavori anche per quanto attiene

all’intervento di risanamento delle serpentine avvenuto il 18 agosto 2008,

oggetto del presente procedimento. In effetti - spiega il primo giudice -

nell’ambito dell’offerta del 5 giugno 2008, RI 1, pur non garantendo il

successo dell’intervento di spurgo, “si era impegnato a fornire tutte le

prestazioni necessarie, partendo dalla ricerca e proposta di soluzioni e

facendo poi capo agli specialisti necessari” (sentenza, consid. 10-11, pag.

10-11).

Al proposito il primo giudice, determinandosi sulla tesi della Difesa secondo

cui l’operazione qui in esame difettava di un qualsivoglia rapporto

contrattuale, ha rilevato che il ricorrente, indipendentemente dalla

formalizzazione di una nuova offerta, proseguiva l’opera per la quale era stato

incaricato dal Comune di __________ il 17 giugno 2008 sulla base dell’offerta 5

giugno 2008 (sentenza, consid. 15 pag. 16-17).

A sostegno di questa sua conclusione il presidente della Pretura penale, sulla

scorta delle deposizioni di __________ e di RI 2, ha ancora osservato che il tipo di intervento da eseguire in caso di insuccesso del primo

tentativo di flussaggio era già stato preventivamente esposto e condiviso.

Sintomatico in questo senso - ha spiegato - è il fatto che il ricorrente,

informato dell’insuccesso del primo tentativo di spurgo, anziché

disinteressarsi della questione, si è subito incontrato con il responsabile

della pista __________ per accordarsi sul da farsi (sentenza, consid. 11-12

pag. 11-12).

Concentrandosi, poi, su quanto avvenuto il 18 agosto 2008, ovvero il giorno in

cui si è verificato l’inquinamento delle acque del fiume __________, il primo

giudice ha rilevato come le dichiarazioni dell’imputato - secondo cui egli,

quel giorno, si era recato a __________ al solo scopo di rilevare le misure dei

tronchetti e secondo cui, al suo arrivo in loco, l’azione di svuotamento era

già in corso - non risultano per nulla credibili. In effetti - spiega - se

veramente il ricorrente avesse unicamente voluto rilevare la misura dei

tronchetti (operazione che, per sua stessa ammissione, richiedeva “da 30 a 45 minuti”), non si comprende perché egli, come da lui stesso dichiarato, si è trattenuto

presso la pista di ghiaccio dalle 9.30 alle 12.00/12.30. La giustificazione

addotta da RI 1 - rileva ancora il primo giudice - ovvero quella di essere

rimasto a chiacchierare con gli addetti della pista, appare anche poco

credibile, se solo si considera che il ricorrente ha ammesso, da un lato, di

essere entrato in sala macchine e, avendovi notato un rubinetto bypass che

presentava una sporgenza sospetta, di avere telefonato a RI 2 per sincerarsi

che tutto fosse a posto e, dall’altro, di aver suggerito a __________ di aprire

in misura più importante il rubinetto che convogliava ammoniaca nel pozzo

(sentenza, consid. 13 pag. 14).

A detta del primo giudice, il ruolo focale avuto da RI 1 nell’operazione del 18

agosto 2008 è poi confermato dal promemoria da lui allestito il giorno

seguente, da cui, in particolare, risulta come __________ hanno atteso il suo

arrivo per iniziare l’operazione di evacuazione del gas, ciò che conforta le convergenti

deposizioni degli stessi addetti della pista (sentenza, consid. 14 pag. 14-15).

Sulla scorta degli elementi testé elencati, il primo giudice ha concluso che RI

1, il 18 agosto 2008, ha partecipato all’intervento di evacuazione dei residui

di ammoniaca gassosa, prestandosi per dirigere personalmente le operazioni

(sentenza, consid. 15 pag. 16-17).

Quanto al ruolo avuto nella vicenda da __________, il presidente della Pretura

penale - dopo aver rilevato che il primo era, da pochi mesi, responsabile del

piano di pulizia della pista e il secondo era impiegato a metà tempo per i mesi

invernali quale tuttofare e nei rimanenti mesi quale volontario su chiamata -

ha accertato come gli stessi nemmeno avevano assistito (se non nelle fasi

iniziali) alla precedente operazione di spurgo avvenuta il 4 giugno 2008 e

come, dunque, “non avevano le necessarie competenze” (sentenza, consid.

14 pag. 16).

2.2. Dopo avere ricordato la ripartizione dei compiti delle persone coinvolte

nelle operazioni di spurgo ed evidenziato, in particolare, come fosse la __________

che, per il tramite di RI 2, si occupava direttamente dell’impianto di

raffreddamento della pista di ghiaccio, il ricorrente sostiene che egli non disponeva

“di conoscenze particolari e sufficienti per poter imporre la propria volontà

ad __________” . Diversamente - continua il ricorrente - mal si

comprenderebbe perché la __________ era solita ricorrere ai servizi della __________

e alla presenza di RI 2.

RI 1 sostiene, poi, che la stessa sentenza impugnata afferma che “non è

possibile ritenere che egli fosse il consulente generale per ogni e qualsiasi

questione si ponesse in relazione alla pista” e che il suo compito, quale

persona di fiducia del Comune, era semplicemente di fungere da intermediario

con la ditta __________ per predisporre eventuali interventi (ricorso, pag.

7-8).

A detta del ricorrente, da queste circostanze emerge assai chiaramente che non

esistono elementi per ritenere che egli disponesse di conoscenze particolari e sufficienti

per poter imporre la propria volontà ad __________, né per ritenere che i due

addetti alla pista riconoscessero in lui la persona che doveva partecipare,

direttamente ed attivamente, ad ogni operazione di manutenzione dell’impianto

di raffreddamento.

RI 1 sostiene ancora che la superiorità cognitiva andava in verità riconosciuta

a RI 2 ed a __________, quest’ultimo addetto principale alla manutenzione della

pista e membro del gruppo di lavoro interdisciplinare che aveva partecipato

alle analisi sfociate poi in una perizia sui rischi legati all’impianto di

raffreddamento (ricorso, pag. 8-9).

2.3. Così argomentando il ricorrente dimentica i limiti di un ricorso per

cassazione e, in luogo di confrontarsi con gli accertamenti operati dal primo

giudice e spiegare perché gli stessi sarebbero manifestamente insostenibili, si

diffonde in considerazioni di stampo appellatorio perorando la sua tesi secondo

cui egli, a differenza di RI 2 e __________, non disponeva di conoscenze

specifiche in materia di impianti di raffreddamento, motivo per cui non poteva

fungere da supervisore delle operazioni di manutenzione della pista di __________.

Ma anche volendo prescindere dalla manifesta inammissibilità del ricorso, si

osserva che l’accertamento del ruolo di supervisore avuto da RI 1 nella vicenda

– e in particolare del fatto che era lui a dirigere i lavori e a guidare

autorevolmente i due operai - non è dipeso dall’esame puntuale delle sue

conoscenze tecniche in materia di impianti di raffreddamento. Determinante in

questo senso è stata piuttosto la circostanza, compiutamente accertata dal

primo giudice e non contestata dal ricorrente, secondo cui RI 1 era la persona

di fiducia della società di pattinaggio e che, nella veste di responsabile

della direzione lavori, ha sempre seguito, in prima persona, tutte le

operazioni di spurgo delle condotte, incluso l’intervento messo in atto il 18

Considerandi

agosto 2008 durante il quale egli ha, peraltro, dispensato direttive e

rassicurazioni ai due addetti della pista che si occupavano di abbattere

l’ammoniaca residua.

3.

RI 1 sostiene, poi, che a torto il primo giudice ha ritenuto che __________

hanno agito come strumenti sprovvisti di volontà o, quantomeno, non

colpevolmente.

3.1

Il presidente della Pretura

penale, dopo aver ricordato che si è in presenza di un autore mediato non solo

quando l’autore diretto agisce senza volontà, ma anche qualora egli agisce

senza intenzione o senza la coscienza di agire illecitamente e l’autore mediato

ne è a conoscenza o provoca in lui un errore sull’illiceità, ha dapprima osservato

che __________ non avevano seguito nella sua integralità la prima operazione di

spurgo messa in atto da RI 2 il 4 giugno 2008 (e non avevano, dunque, le

necessarie competenze). Ciò posto egli ha rilevato che, a fronte delle

rassicurazioni sulla pericolosità dell’ammoniaca fornite a __________ dalle

persone di fiducia - in un caso dal tecnico frigorista RI 2 e nell’altro da RI

1.

(che __________ chiamava “ingegnere”) - “occorre ritenere che essi erano

convinti della bontà dell’operazione di svuotamento, pur avendo nutrito qualche

dubbio” (sentenza, consid. 16 pag. 17-18).

3.2

Nel suo gravame, il ricorrente osserva che la sentenza impugnata è

arbitraria in quanto non analizza minimamente il dolo di __________ e, semmai,

lo fa prescindendo dalle chiare risultanze istruttorie. A mente di RI 1, la

consapevolezza e, quantomeno il dolo eventuale di __________ - la cui qualifica

di autori diretti non è contestata - emergono dalle dichiarazioni dei diretti

interessati, crassamente ignorate dalla sentenza impugnata.

In particolare, il ricorrente rileva come sia evidente, ritenuta la loro

presenza in occasione del primo intervento di spurgo messo in atto dal tecnico

frigorista RI 2 il 4 giugno 2008, che __________ abbiano capito - al più tardi

quel giorno - che manovrare una sostanza come l’ammoniaca era operazione

rischiosa per cui l’assunzione di precauzioni era necessaria e come, dunque,

non si possa non ritenere che, quantomeno per dolo eventuale essi abbiano

partecipato all’azione delittuosa (ricorso, pag. 10).

RI 1 osserva, poi, che la sua tesi è rafforzata dalle dichiarazioni rilasciate

degli stessi __________ in occasione del dibattimento. __________, spiega il

ricorrente, ha affermato di occuparsi da oltre 25 anni della pista di ghiaccio,

ciò che sicuramente gli ha permesso di rendersi conto dei pericoli relativi

all’utilizzo di ammoniaca. D’altra parte - rileva ancora il ricorrente - egli ha

ammesso di avergli chiesto se l’immissione di ammoniaca nell’acqua non avrebbe

creato problemi alla flora e alla fauna, dimostrando così di essere conscio dei

rischi che l’operazione comportava. Dal canto suo - continua i ricorrente - __________

ha riferito di avere avuto paura nel gestire il rubinetto dell’ammoniaca e di

avere deciso, unitamente a __________, di allacciare anche una manichetta per

far affluire ulteriore acqua nel pozzo, dando così atto della sua conoscenza

dei meccanismi di abbattimento della concentrazione di ammoniaca al fine di

renderla innocua (ricorso, pag. 11-12).

Infine il ricorrente rimarca come già solo il fatto per cui il primo giudice è

giunto alla conclusione che __________ hanno “nutrito qualche dubbio”

sulla bontà dell’operazione di svuotamento indichi come, in realtà, essi

abbiano agito per dolo eventuale, ciò che esclude la qualifica di autore

mediato attribuitagli dal primo giudice. Egli - conclude - doveva semmai essere

giudicato quale istigatore o complice dell’evento delittuoso (ricorso, pag.

13).

3.3

L’autore mediato è colui che si serve di un’altra persona come

strumento privo di volontà o almeno sprovvisto d’intenzione colpevole, alfine

di fargli compiere il reato prospettato (DTF 120 IV 17 consid. 2d; sentenza del

TF del 29 marzo 2010 6B_8/2010 consid. 1.2.1). Per ammettere l’esistenza di un

autore mediato occorre, dunque, che l’autore diretto non abbia agito con dolo

(Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Zurigo 2008, ad vor art. 24 n. 4;

Forster, Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, ad vor art. 24 n. 30

secondo cui, diversamente, entrano in considerazione la complicità o la

correità).

Giusta l’art. 12 cpv. 2 CP, commette con intenzione un crimine o un delitto chi

lo compie consapevolmente e volontariamente. Basta, a tal fine, che l’autore

ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il rischio. La

seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce la nozione di dolo eventuale

(DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove l’agente ritiene possibile che

l’evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, poiché prende in

considerazione l’evento nel caso in cui si realizzi e lo accetta pur non

desiderandolo (DTF 134 IV 26 consid. 3.1.2; sentenza 6B_656/2009 del Tribunale

federale, consid. 5.2).

Ciò che l’autore sapeva, voleva o ha preso in considerazione sono

questioni di fatto (DTF 130 IV 58 e rinvii) e i relativi

accertamenti operati in prima sede vincolano questa Corte - come, del resto, il

Tribunale federale - riservato il caso di arbitrio (art. 288 lett. c CPP). La

nozione di dolo eventuale è, invece, una questione di diritto. Ritenuto che il dolo

(eventuale), quale fatto interiore, può essere accertato solo in base ad

elementi esteriori, in quest’ambito le questioni di fatto e di diritto sono

strettamente connesse tra di loro e coincidono parzialmente (DTF 133 IV 1

consid. 4.1). Il quesito giuridico di sapere se l’autore abbia agito con dolo

eventuale può essere risolto solo valutando i fatti accertati dal primo giudice

e da cui questi ha dedotto, rispettivamente negato, l’elemento soggettivo. Con

riferimento al concetto giuridico di dolo eventuale, la Corte di cassazione e revisione penale (al pari del Tribunale federale) può, pertanto, esaminare

liberamente se sono state valutate correttamente le circostanze, in base alle

quali è stato accertato che l’agente ha preso in considerazione, ossia ha accettato

(rispettivamente non ha accettato) l’evento o il reato (DTF 130 IV 58 consid. 8.5). In mancanza di

confessioni, il giudice può, di regola, dedurre la volontà dell’interessato

fondandosi su indizi esteriori e sulle regole dell’esperienza. Può inferire la

volontà dell’autore da ciò che questi sapeva, laddove l’eventualità che

l’evento si produca era tale da imporsi all’autore, in modo che si possa

ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222 consid. 5.3; 130 IV 58

consid. 8.4). Tra gli elementi esteriori da cui è possibile dedurre che

l’agente ha accettato l’evento illecito nel caso che si produca figurano, in

particolare, la gravità della violazione del dovere di diligenza e la

probabilità, nota all’autore, della realizzazione del rischio, il movente e la

modalità con cui l’atto è stato commesso (DTF 125 IV 242 consid. 3c in fine e rinvii;

STF 6B_519/2007 del 29 gennaio 2008, consid. 3.1). Quanto più grave è tale

violazione e quanto più grande tale rischio, tanto più fondata risulterà la

conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato l’ipotesi

che l’evento considerato si realizzasse. La conclusione per cui l’autore ha

accettato il risultato non può, tuttavia, essere dedotta dal semplice fatto che

egli ha agito sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del

risultato, in quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla

negligenza cosciente (DTF 130 IV 58 consid. 8.4).

3.4

Come visto, il presidente della Pretura penale ha accertato che __________,

pur avendo nutrito qualche dubbio, “erano convinti della bontà

dell’operazione di svuotamento” e che, dunque, essi - rassicurati da RI 2 e

da RI 1 sulla pericolosità dell’operazione d’abbattimento dell’ammoniaca - non

hanno agito con l’intenzione di causare un inquinamento delle acque (e nemmeno

hanno accettato che tale risultato potesse realizzarsi).

La tesi del primo giudice, ancorché esposta in maniera estremamente sintetica e

non molto chiara, resiste alle censure proposte dal ricorrente.

Innanzitutto si osserva, infatti, che il ricorrente col suo gravame si limita

perlopiù a sostenere che __________ erano consapevoli della pericolosità dell’ammoniaca

(fatto peraltro di comune conoscenza), dimenticando che la conclusione per cui

essi avrebbero accettato il fatto che l’ammoniaca potesse causare l’inquinamento

delle acque (e avrebbero dunque agito per dolo eventuale) non può essere

dedotta da una tale semplice constatazione (cfr. DTF 130 IV 58 consid. 8.4, secondo cui la

consapevolezza del rischio è un elemento che, a sé stante, non caratterizza il dolo

eventuale).

D’altra parte, nemmeno la circostanza per cui __________ ha deciso, unitamente

a __________, di allacciare una manichetta per fare affluire ulteriore acqua

nel pozzo (cfr. verbale di audizione di __________ allegato al verbale del

dibattimento, pag. 2), è un elemento dal quale è possibile dedurre che gli

addetti alla pista abbiano accettato la realizzazione del reato. La decisone di

aggiungere acqua nel pozzo rappresenta, infatti, una precauzione supplementare

dettata dalla logica considerazione per cui la pericolosità dell’ammoniaca

diminuiva aumentando il flusso d’acqua che la diluiva, e non, come sostiene il

ricorrente, dalla conoscenza dei meccanismi di abbattimento dell’ammoniaca.

Tale modo di agire non può che confortare l’ipotesi per cui gli stessi addetti

alla pista hanno fatto tutto quanto in loro potere (andando oltre alle

direttive della persona che supervisionava l’operazione) per scongiurare un

inquinamento delle acque.

In queste condizioni, dunque, non è possibile ritenere che __________ -

peraltro ripetutamente rassicurati dal ricorrente (cfr. verbale di __________

del 18 agosto 2008 secondo cui “io chiesi pure al RI 1 se non vi fosse

pericolo (…), lo stesso ci rispose negativamente e cioè che, diluita nell’acqua

l’ammoniaca sarebbe stata innocua”; cfr. verbale di audizione di __________

allegato al verbale del dibattimento, pag. 2 secondo cui “a un certo momento

abbiamo chiesto a RI 1 se andava bene e __________ ha ancora tirato qua la storia

del pH. RI 1 ha risposto che non occorreva controllare l’acidità”) -

abbiano accettato l’ipotesi che si potesse verificare un inquinamento

dell’acqua che dal pozzo confluiva nel fiume __________.

Ne discende che, contrariamente a quanto sostenuto dal ricorrente, __________,

durante l’operazione che ha portato all’inquinamento del fiume __________, non

hanno agito con dolo (eventuale).

Anche su questo punto, pertanto, il ricorso deve essere disatteso.

Solo di transenna è ancora il caso di osservare che l’ammissione della tesi ricorsuale

non avrebbe comunque liberato RI 1 dalle sue responsabilità penali. L’eventuale

accertamento di un dolo da parte di __________, infatti, avrebbe semplicemente comportato

una costruzione giuridica diversa con il ricorrente nella veste di coautore. In

questo senso il ricorso ha sbagliato obiettivo.

4.

Pertanto, ritenuto come le conclusioni del primo giudice secondo cui

__________non hanno agito intenzionalmente, ma come strumenti sprovvisti di

volontà, poiché indotti in errore dalle direttive e dalle rassicurazioni di RI

1.

che fungeva da responsabile dei lavori, abbiano resistito alle censure

ricorsuali, la condanna dello stesso ricorrente quale autore mediato di

infrazione alla Legge federale sulla protezione delle

acque merita conferma.

5.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti a carico

del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico del ricorrente

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster