17.2010.61
Incendio colposo a seguito di un agire negligente. Determinazione dei doveri imposti dalla prudenza. Nesso di causalità adeguata tra il comportamento negligente e l'evento di reato
11 maggio 2011Italiano12 min
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Numero d'incarto:
17.2010.61
Data decisione, Autorità:
11.05.2011, CCRP
Titolo:
Incendio colposo a seguito di un agire negligente. Determinazione dei doveri imposti dalla prudenza. Nesso di causalità adeguata tra il comportamento negligente e l'evento di reato
INCENDIO COLPOSO
NESSO DI CAUSALITÀ ADEGUATO
art. 12 cpv. 3 CPS
art. 222 cpv. 1 CPS
Incarto n.
17.2010.61
Locarno
11 maggio 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Francesco Pellegrini
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 30
novembre 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 16 novembre 2010 dalla Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con
decreto di accusa 8 febbraio 2010, il sostituto procuratore pubblico ha
ritenuto RI 1 autore colpevole di incendio colposo per avere, a __________, il
12 dicembre 2009, accendendo e manipolando in modo errato una lampada ad olio,
negligentemente scatenato un incendio che causava danni all’appartamento di
proprietà di PC 1.
Il sostituto
procuratore pubblico ha, pertanto, proposto la condanna di RI 1 alla pena
pecuniaria di 10 aliquote da fr. 60 ciascuna (corrispondenti a complessivi fr.
600.-), sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, oltre
alla multa di fr. 300.- e al pagamento della tassa di giustizia e delle spese
giudiziarie.
Fatti
B. Con
decisione 16 novembre 2010, il giudice della Pretura penale, statuendo
sull’opposizione interposta da RI 1, ha confermato il decreto di accusa,
condannandolo per il reato di incendio colposo. In applicazione della pena, il
primo giudice ha pure integralmente aderito alla proposta di pena del sostituto
procuratore.
C. Il
giorno stesso RI 1 ha inoltrato brevi manu dichiarazione di ricorso contro la
sentenza del primo giudice ed il 30 novembre/3 dicembre 2010 ha presentato i motivi del gravame.
D. Con
scritto 10 dicembre 2010, il sostituto procuratore ha chiesto la reiezione del
gravame e la contestuale conferma della sentenza della Pretura penale del 16
novembre 2010.
E. Su
richiesta del ricorrente è stato indetto, per l’11 maggio 2011, il pubblico
dibattimento che, tuttavia, è andato deserto.
Considerandi
in diritto:
1.
Giusta
l’art 288 CPP(Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso
per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto
che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili
unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario
non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente
insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto
con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153,
132.
I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid.
3.1
pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a
esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.
3.
pag. 371).
2.
A
sostegno del proprio ricorso, RI 1 ha addotto di non avere commesso alcun
errore nell’accensione della lampada ad olio rilevando come, dopo la
fuoriuscita di qualche goccia di olio, le fiamme si siano propagate in quanto
ha fatto cadere a terra la lampada nel tentativo di spegnerla.
Si può pertanto ritenere, anche se non espresso
in modo esplicito, che la censura del ricorrente è volta a rilevare un’errata
applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza
giusta l’art. 288 lett. a CPP-TI.
2.1
Nell’accertare
in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna, il giudice della Pretura
penale si è basato essenzialmente sulle deposizioni rese dall’accusato alla
polizia il 13.12.2009 e, poi, durante il dibattimento del 16.11.2010. Il primo
giudice ha, dapprima, ricordato che, in sede d’interrogatorio, l’accusato ha
dichiarato di aver riempito la lampada ad olio con apposito liquido dopo aver ”coperto
il tavolino della sala con dei fogli di giornale per evitare di sporcare
durante il travaso del liquido” e che, durante tale operazione, “un po’
di olio era fuoriuscito ed aveva bagnato il contenitore dell’olio della lampada
ed i fogli di giornale”. In ogni modo, riempito per metà il
contenitore e riposizionato lo stoppino, l’imputato lo ha acceso ma la fiamma è
risultata flebile in quanto l’olio inserito era insufficiente. Egli ha,
pertanto, versato ulteriore liquido nell’apposito serbatoio. Dopo avere
riposizionato lo stoppino e avere proceduto alla riaccensione, “subito
prendeva fuoco tutta la lampada ed i giornali inzuppati d’olio”. La fiamma sviluppatasi
gli ha causato una momentanea perdita della vista.
Per lo spavento, l’imputato ha rovesciato la lampada,
disperdendo ulteriore olio sul tavolo che andò ad alimentare l’incendio
(sentenza impugnata, consid. 1, pag. 2 e 3).
Procedendo nell’esame delle dichiarazioni
dell’imputato, il giudice della Pretura penale ha sottolineato che questi, durante
il dibattimento, le ha in parte rettificate affermando che “prima di versare
il liquido nella lampada ho posato attorno alla stessa uno straccio, anzi
preciso si trattava di carta da cucina” così da usarla per pulire la
lampada nel caso fosse uscito un po’ di liquido durante il riempimento e per
pulire le mani qualora, toccando lo stoppino, si fossero sporcate. Al
dibattimento, l’accusato ha negato di avere coperto il tavolo con fogli di
giornale, asserendo di aver utilizzato solo carta da cucina per asciugare l’olio
fuoriuscito durante il riempimento precisando che “dopo l’asciugatura la
carta è stata posata sul tavolo nelle vicinanze della lampada” (sentenza
impugnata, consid. 2, pag. 3).
Ciò ricordato, il primo giudice ha concluso che,
sia che i fatti siano avvenuti come raccontato alla polizia, sia che si siano
svolti come esposto in sede di dibattimento, all’accusato sono imputabili “leggerezze
ed errori che hanno causato l’incendio, che è quindi indubbiamente da
ascrivere a sua negligenza”.
Accertato che - ha spiegato il primo giudice - la
quantità di olio fuoriuscito non poteva (diversamente da quanto sostenuto
dall’accusato) limitarsi a qualche goccia “visto che la fiamma provocata ha
fatto perdere momentaneamente la vista all’accusato” (sentenza impugnata,
consid. 4, pag. 5), l’accusato ha eseguito il riempimento della lampada in un
luogo sbagliato: “un’operazione di questo genere non andava fatta sul tavolo
di sala, bensì in un luogo più adatto come per esempio il lavandino della
cucina”. Inoltre - ha continuato il pretore - RI 1 si è limitato ad
asciugare l’olio fuoriuscito dalla lampada con della carta, senza utilizzare un
panno bagnato, o con un prodotto detergente “lasciando così residui di olio
sull’esterno della lampada”. Il primo giudice ha ravvisato un’ulteriore
imprudenza dell’accusato nel fatto che egli ha acceso la lampada “sul tavolo
in prossimità della carta intrisa di prodotto facilmente infiammabile e di
altri oggetti che potevano incendiarsi” (sentenza impugnata, consid. 4,
pag. 5).
2.2
L’art. 222 cpv. 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni
o con una pena pecuniaria chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal
fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica. L'incendio
colposo implica, di regola, un'azione, segnatamente quando essa non è
accompagnata dalle precauzioni richieste (Corboz, Les infractions en droit
suisse, Berna 2010, vol. II, n. 2 ad art. 222 CP).
Dal profilo soggettivo il reato è adempiuto se l’autore ha agito per
negligenza. Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP (art. 18 cpv. 3 vCP) commette un crimine
o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le
conseguenze del suo comportamento e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole
quando l'agente non ha usato le precauzioni cui era tenuto secondo le
circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di
prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto,
tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della
messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile
(DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 129 IV 282 consid. 2.1 pag. 284, 127 IV
62.
consid. 2d pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 28a e 33 ad
art. 18 CP).
La punibilità per incendio colposo presuppone una
violazione degli obblighi di prudenza che s’imponevano nel caso concreto. I doveri
imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore,
aventi per scopo quello di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti (DTF 129 IV 119 consid.
2.1
e rinvii), oppure, ove queste non siano date, secondo le regole di
comportamento unanimemente riconosciute, anche laddove esse sono state emanate,
rispettivamente fissate, da organizzazioni di natura privata o semiprivata e
non rappresentano norme giuridiche in senso stretto (DTF 130 IV 7, consid. 3.3
pag. 11).
2.3
Nel
caso concreto, emerge con evidenza dagli atti che, con l’operazione di
riempimento e di accensione della lampada ad olio, il ricorrente ha creato una
situazione di pericolo che ha, poi, affrontato con modalità estremamente
negligenti.
Il ricorrente si è avvalso di materiale cartaceo
(sia esso un giornale o della carta da cucina) - materiale altamente
infiammabile - che ha, incautamente, posto vicino all’olio per l’accensione
della lampada procedendo ad un’imprudente operazione di accensione.
Il comportamento di RI 1 è tanto più negligente
se si considera l’inidoneità del luogo di accensione della lampada (salotto con
mobili e pavimento in legno e tappeti), caraterrizzato dalla presenza di
diversi materiali infiammabili e se si considera l’approssimazione delle
operazioni di pulizia del liquido infiammabile versato (semplice utilizzo di
carta, senza sostanze detergenti idonee).
Non va, infine, dimenticato che RI 1 non aveva a
disposizione alcuno strumento per dominare il propagarsi delle fiamme: come
risulta dalle stesse sue dichiarazioni, il ricorrente ha cercato invano di
soffocare la fiamma con le mani, palesando in tale modo di essere stato del
tutto sprovvisto di strumenti adatti a prevenire l’incendio.
Accendendo la lampada nelle circostanze
suesposte, RI 1 ha violato la norma di comportamento elementare e unanimemente
riconosciuta secondo cui occorre astenersi dall’accendere una lampada in
circostante inadeguate, quando c’è rischio riconoscibile quale il propagarsi
delle fiamme. Concretamente, egli ha negligentemente creato un rischio non
ammissibile e ha cagionato un incendio di una tale ampiezza da non poter più
essere da lui spento in quanto sviluppatosi in un luogo privo di qualsiasi
misura di sicurezza atta a prevenirlo.
Ritenuto quanto sopra, è, pertanto, a ragione che
il primo giudice ha concluso che l’incendio è da ascriversi alla negligenza del
ricorrente.
2.4
A
titolo abbondanziale, anche se nulla al riguardo è contestato dal ricorrente in
sede di gravame, questa Corte ha analizzato altresì la questione del nesso
causale adeguato tra il comportamento negligente e l’evento di reato. Si è in
presenza di un nesso di causalità adeguata fra il comportamento dell’agente e
l’evento quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il
secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l’esperienza
generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 130 IV
7.
consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb
pag. 17, sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003,
consid. 4 pag 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4; DTF 129 V
181.
consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid.
5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Determinare se il comportamento
dell’autore era idoneo a provocare o a favorire l’evento significa dunque
stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l’autore agire nelle
circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento avrebbe
avuto le conseguenze che si sono effettivamente realizzate, anche senza
prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV
117.
consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155).
In concreto, è notorio che non vanno mai posti nelle
vicinanze di una fonte di calore o di una fiamma degli oggetti fatti di
materiale infiammabile - per esempio, carta o legno - poiché il loro
surriscaldamento è atto a provocarne la combustione. È, inoltre, di comune
conoscenza che è necessario riservare massima prudenza nella manipolazione di
combustibile, ad esempio nel caricare con dell’olio una lampada, in quanto la
sua fuoriuscita può essere causa d’incendio. Deve, dunque, ritenersi ammessa
l’adeguatezza del nesso causale fra il comportamento imprudente di RI 1 e
l’incendio divampato.
Nella misura in cui, come visto sopra, è
ascrivibile al ricorrente una negligenza colpevole - in nesso causale adeguato
con lo svilupparsi dell’incendio - la sua condanna per incendio colposo deve
essere confermata.
3.
In esito, il ricorso di RI 1 deve essere
respinto.
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti interamente a carico
del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP-TI).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 200.-
b) spese
complessive fr. 50.-
fr. 250.-
sono posti a carico del
ricorrente.
3. Intimazione
a:
-
-
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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