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Decisione

17.2010.61

Incendio colposo a seguito di un agire negligente. Determinazione dei doveri imposti dalla prudenza. Nesso di causalità adeguata tra il comportamento negligente e l'evento di reato

11 maggio 2011Italiano12 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con

decisione 16 novembre 2010, il giudice della Pretura penale, statuendo

sull’opposizione interposta da RI 1, ha confermato il decreto di accusa,

condannandolo per il reato di incendio colposo. In applicazione della pena, il

primo giudice ha pure integralmente aderito alla proposta di pena del sostituto

procuratore.

C. Il

giorno stesso RI 1 ha inoltrato brevi manu dichiarazione di ricorso contro la

sentenza del primo giudice ed il 30 novembre/3 dicembre 2010 ha presentato i motivi del gravame.

D. Con

scritto 10 dicembre 2010, il sostituto procuratore ha chiesto la reiezione del

gravame e la contestuale conferma della sentenza della Pretura penale del 16

novembre 2010.

E. Su

richiesta del ricorrente è stato indetto, per l’11 maggio 2011, il pubblico

dibattimento che, tuttavia, è andato deserto.

Considerandi

in diritto:

1.

Giusta

l’art 288 CPP(Ti) - applicabile in forza dell’art. 453 CPP (fed) - il ricorso

per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett. a e b), ritenuto

che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono censurabili

unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che arbitrario

non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente

insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto

con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153,

132.

I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219, 129 I 173 consid.

3.1

pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su talune prove a

esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid.

3.

pag. 371).

2.

A

sostegno del proprio ricorso, RI 1 ha addotto di non avere commesso alcun

errore nell’accensione della lampada ad olio rilevando come, dopo la

fuoriuscita di qualche goccia di olio, le fiamme si siano propagate in quanto

ha fatto cadere a terra la lampada nel tentativo di spegnerla.

Si può pertanto ritenere, anche se non espresso

in modo esplicito, che la censura del ricorrente è volta a rilevare un’errata

applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti a base della sentenza

giusta l’art. 288 lett. a CPP-TI.

2.1

Nell’accertare

in sentenza i fatti che hanno portato alla condanna, il giudice della Pretura

penale si è basato essenzialmente sulle deposizioni rese dall’accusato alla

polizia il 13.12.2009 e, poi, durante il dibattimento del 16.11.2010. Il primo

giudice ha, dapprima, ricordato che, in sede d’interrogatorio, l’accusato ha

dichiarato di aver riempito la lampada ad olio con apposito liquido dopo aver ”coperto

il tavolino della sala con dei fogli di giornale per evitare di sporcare

durante il travaso del liquido” e che, durante tale operazione, “un po’

di olio era fuoriuscito ed aveva bagnato il contenitore dell’olio della lampada

ed i fogli di giornale”. In ogni modo, riempito per metà il

contenitore e riposizionato lo stoppino, l’imputato lo ha acceso ma la fiamma è

risultata flebile in quanto l’olio inserito era insufficiente. Egli ha,

pertanto, versato ulteriore liquido nell’apposito serbatoio. Dopo avere

riposizionato lo stoppino e avere proceduto alla riaccensione, “subito

prendeva fuoco tutta la lampada ed i giornali inzuppati d’olio”. La fiamma sviluppatasi

gli ha causato una momentanea perdita della vista.

Per lo spavento, l’imputato ha rovesciato la lampada,

disperdendo ulteriore olio sul tavolo che andò ad alimentare l’incendio

(sentenza impugnata, consid. 1, pag. 2 e 3).

Procedendo nell’esame delle dichiarazioni

dell’imputato, il giudice della Pretura penale ha sottolineato che questi, durante

il dibattimento, le ha in parte rettificate affermando che “prima di versare

il liquido nella lampada ho posato attorno alla stessa uno straccio, anzi

preciso si trattava di carta da cucina” così da usarla per pulire la

lampada nel caso fosse uscito un po’ di liquido durante il riempimento e per

pulire le mani qualora, toccando lo stoppino, si fossero sporcate. Al

dibattimento, l’accusato ha negato di avere coperto il tavolo con fogli di

giornale, asserendo di aver utilizzato solo carta da cucina per asciugare l’olio

fuoriuscito durante il riempimento precisando che “dopo l’asciugatura la

carta è stata posata sul tavolo nelle vicinanze della lampada” (sentenza

impugnata, consid. 2, pag. 3).

Ciò ricordato, il primo giudice ha concluso che,

sia che i fatti siano avvenuti come raccontato alla polizia, sia che si siano

svolti come esposto in sede di dibattimento, all’accusato sono imputabili “leggerezze

ed errori che hanno causato l’incendio, che è quindi indubbiamente da

ascrivere a sua negligenza”.

Accertato che - ha spiegato il primo giudice - la

quantità di olio fuoriuscito non poteva (diversamente da quanto sostenuto

dall’accusato) limitarsi a qualche goccia “visto che la fiamma provocata ha

fatto perdere momentaneamente la vista all’accusato” (sentenza impugnata,

consid. 4, pag. 5), l’accusato ha eseguito il riempimento della lampada in un

luogo sbagliato: “un’operazione di questo genere non andava fatta sul tavolo

di sala, bensì in un luogo più adatto come per esempio il lavandino della

cucina”. Inoltre - ha continuato il pretore - RI 1 si è limitato ad

asciugare l’olio fuoriuscito dalla lampada con della carta, senza utilizzare un

panno bagnato, o con un prodotto detergente “lasciando così residui di olio

sull’esterno della lampada”. Il primo giudice ha ravvisato un’ulteriore

imprudenza dell’accusato nel fatto che egli ha acceso la lampada “sul tavolo

in prossimità della carta intrisa di prodotto facilmente infiammabile e di

altri oggetti che potevano incendiarsi” (sentenza impugnata, consid. 4,

pag. 5).

2.2

L’art. 222 cpv. 1 CP punisce con una pena detentiva sino a tre anni

o con una pena pecuniaria chiunque per negligenza cagiona un incendio, se dal

fatto deriva danno alla cosa altrui o pericolo per la incolumità pubblica. L'incendio

colposo implica, di regola, un'azione, segnatamente quando essa non è

accompagnata dalle precauzioni richieste (Corboz, Les infractions en droit

suisse, Berna 2010, vol. II, n. 2 ad art. 222 CP).

Dal profilo soggettivo il reato è adempiuto se l’autore ha agito per

negligenza. Giusta l'art. 12 cpv. 3 CP (art. 18 cpv. 3 vCP) commette un crimine

o un delitto per negligenza chi, per imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze del suo comportamento e non ne ha tenuto conto. L'imprevidenza è colpevole

quando l'agente non ha usato le precauzioni cui era tenuto secondo le

circostanze e le sue condizioni personali. Un comportamento viola i doveri di

prudenza, in particolare, quando al momento dei fatti l'autore avrebbe potuto,

tenendo conto delle sue conoscenze e delle sue capacità, rendersi conto della

messa in pericolo altrui e ha oltrepassato i limiti del rischio ammissibile

(DTF 129 IV 119 consid. 2.1 pag. 121, 129 IV 282 consid. 2.1 pag. 284, 127 IV

62.

consid. 2d pag. 64, 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; Trechsel, StGB, Kurzkommentar, 2ª edizione, n. 28a e 33 ad

art. 18 CP).

La punibilità per incendio colposo presuppone una

violazione degli obblighi di prudenza che s’imponevano nel caso concreto. I doveri

imposti dalla prudenza si determinano a dipendenza delle norme in vigore,

aventi per scopo quello di garantire la sicurezza e di evitare gli incidenti (DTF 129 IV 119 consid.

2.1

e rinvii), oppure, ove queste non siano date, secondo le regole di

comportamento unanimemente riconosciute, anche laddove esse sono state emanate,

rispettivamente fissate, da organizzazioni di natura privata o semiprivata e

non rappresentano norme giuridiche in senso stretto (DTF 130 IV 7, consid. 3.3

pag. 11).

2.3

Nel

caso concreto, emerge con evidenza dagli atti che, con l’operazione di

riempimento e di accensione della lampada ad olio, il ricorrente ha creato una

situazione di pericolo che ha, poi, affrontato con modalità estremamente

negligenti.

Il ricorrente si è avvalso di materiale cartaceo

(sia esso un giornale o della carta da cucina) - materiale altamente

infiammabile - che ha, incautamente, posto vicino all’olio per l’accensione

della lampada procedendo ad un’imprudente operazione di accensione.

Il comportamento di RI 1 è tanto più negligente

se si considera l’inidoneità del luogo di accensione della lampada (salotto con

mobili e pavimento in legno e tappeti), caraterrizzato dalla presenza di

diversi materiali infiammabili e se si considera l’approssimazione delle

operazioni di pulizia del liquido infiammabile versato (semplice utilizzo di

carta, senza sostanze detergenti idonee).

Non va, infine, dimenticato che RI 1 non aveva a

disposizione alcuno strumento per dominare il propagarsi delle fiamme: come

risulta dalle stesse sue dichiarazioni, il ricorrente ha cercato invano di

soffocare la fiamma con le mani, palesando in tale modo di essere stato del

tutto sprovvisto di strumenti adatti a prevenire l’incendio.

Accendendo la lampada nelle circostanze

suesposte, RI 1 ha violato la norma di comportamento elementare e unanimemente

riconosciuta secondo cui occorre astenersi dall’accendere una lampada in

circostante inadeguate, quando c’è rischio riconoscibile quale il propagarsi

delle fiamme. Concretamente, egli ha negligentemente creato un rischio non

ammissibile e ha cagionato un incendio di una tale ampiezza da non poter più

essere da lui spento in quanto sviluppatosi in un luogo privo di qualsiasi

misura di sicurezza atta a prevenirlo.

Ritenuto quanto sopra, è, pertanto, a ragione che

il primo giudice ha concluso che l’incendio è da ascriversi alla negligenza del

ricorrente.

2.4

A

titolo abbondanziale, anche se nulla al riguardo è contestato dal ricorrente in

sede di gravame, questa Corte ha analizzato altresì la questione del nesso

causale adeguato tra il comportamento negligente e l’evento di reato. Si è in

presenza di un nesso di causalità adeguata fra il comportamento dell’agente e

l’evento quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il

secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso normale delle cose e l’esperienza

generale, a produrre o perlomeno a favorire un effetto di quel tipo (DTF 130 IV

7.

consid. 3.2 pag. 10, 127 IV 62 consid. 2d pag. 65, 126 IV 13 consid. 7a/bb

pag. 17, sentenze del Tribunale federale 6S.297/2003 del 14 ottobre 2003,

consid. 4 pag 8 e 6S.54/2002 del 27 giugno 2002, consid. 4.2 pag. 4; DTF 129 V

181.

consid. 3.2 e 405 consid. 2.2, 125 V 461 consid. 5a, DTF 117 V 361 consid.

5a e 382 consid. 4a e sentenze ivi citate). Determinare se il comportamento

dell’autore era idoneo a provocare o a favorire l’evento significa dunque

stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l’autore agire nelle

circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento avrebbe

avuto le conseguenze che si sono effettivamente realizzate, anche senza

prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV

117.

consid. 3 pag. 120, 86 IV 153 consid. 1 pag. 155).

In concreto, è notorio che non vanno mai posti nelle

vicinanze di una fonte di calore o di una fiamma degli oggetti fatti di

materiale infiammabile - per esempio, carta o legno - poiché il loro

surriscaldamento è atto a provocarne la combustione. È, inoltre, di comune

conoscenza che è necessario riservare massima prudenza nella manipolazione di

combustibile, ad esempio nel caricare con dell’olio una lampada, in quanto la

sua fuoriuscita può essere causa d’incendio. Deve, dunque, ritenersi ammessa

l’adeguatezza del nesso causale fra il comportamento imprudente di RI 1 e

l’incendio divampato.

Nella misura in cui, come visto sopra, è

ascrivibile al ricorrente una negligenza colpevole - in nesso causale adeguato

con lo svilupparsi dell’incendio - la sua condanna per incendio colposo deve

essere confermata.

3.

In esito, il ricorso di RI 1 deve essere

respinto.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e sono posti interamente a carico

del ricorrente (art. 15 cpv. 1 in combinazione con l’art. 9 cpv. 1 CPP-TI).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 200.-

b) spese

complessive fr. 50.-

fr. 250.-

sono posti a carico del

ricorrente.

3. Intimazione

a:

-

-

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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