Lexipedia

Decisione

17.2010.62

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

1 aprile 2011Italiano6 min

Source ti.ch

Fatti

5. Il 16 novembre il procuratore pubblico, cui il primo giudice aveva

assegnato un termine per presentare osservazioni e per trasmettere l’incarto

alla Pretura penale, ha postulato la reiezione dell’istanza, ritenendo come in

base alla vigente giurisprudenza il decreto d’accusa doveva ritenersi

validamente notificato.

6. Ricevuto l’incarto dal Ministero pubblico, il presidente della

Pretura penale ha assegnato un termine di dieci giorni a RI 1 per prendere posizione

in merito alla tempestività dell’atto e per produrre eventuale documentazione,

ritenuto che l’opposizione interposta “sembrerebbe essere tardiva”.

L’intimazione dello scritto è avvenuta il 22

novembre successivo.

7. Senza attendere lo scadere del termine assegnato, con sentenza 24

novembre 2010 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile

l’opposizione interposta dall’accusato. Nella sua pronuncia il primo giudice ha

ritenuto che nella fattispecie non erano adempiuti nemmeno i requisiti per un’eventuale

restituzione in intero del termine ed ha, di conseguenza, dichiarato definitivo

il decreto d’accusa dell’11 ottobre 2010.

8. Il 10 dicembre 2010 il patrocinatore di RI 1 ha presentato ricorso per cassazione alla Pretura penale facendo valere un diniego formale di

giustizia, la violazione del principio della buona fede e del diritto di

replica per non aver potuto prendere posizione sulla tempestività

Considerandi

dell’opposizione in quanto il primo giudice ha deciso prima dello scadere del termine

a lui impartito in tal senso. Nel merito, il ricorrente sostiene, poi, che la

pendenza di una procedura penale non può impedire all’indagato di assentarsi

dal suo domicilio e, ritenendosi in una situazione analoga a quella

dell’imputato contumace, chiede che la sua opposizione venga dichiarata

ricevibile e che gli atti vengano rinviati ad un nuovo giudice affinché venga

indetto un pubblico dibattimento.

9.

Con osservazioni datate 4 gennaio 2011, il procuratore pubblico si è

rimesso al giudizio di questa Corte.

10.

La sentenza del presidente della Pretura penale, emanata ancora

prima dello scadere del termine da lui stesso impartito alla parte per prendere

posizione sul tema della tempestività e proporre eventuali prove a riguardo,

configura un comportamento contradditorio da parte dell’autorità e viola,

dunque, il principio della buona fede processuale, che non vincola solo le

parti ma anche il giudice (art. 9 Cost fed; Jean-François Egli, La

protection de la bonne foi dans le procès, quelques applications dans la

jurisprudence, Rep. 1991 pag. 237). Tale irregolarità

procedurale implica il rinvio degli atti ad un nuovo

giudice della Pretura penale affinché permetta a RI 1 di pronunciarsi

sulla tempestività della sua opposizione e di produrre eventuali prove sul

tema, attendendo sue eventuali osservazioni - o almeno la decorrenza del

termine - prima di emanare la relativa decisione.

11.

Gli oneri processuali seguono le soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP) e

sono, di conseguenza, posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente

fr. 200.- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata

e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della

Pretura penale affinché proceda ai sensi dei

considerandi.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 300.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 400.-

sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al

ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster