17.2010.62
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
1 aprile 2011Italiano6 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.62
Data decisione, Autorità:
01.04.2011, CCRP
Titolo:
La sentenza del giudice, emanata ancora prima dello scadere del termine da lui stesso impartito alla parte per prendere posizione sul tema della tempestività e proporre prove al riguardo, viola il principio della buona fede processuale. Quest'ultimo non vincola solo le parti ma anche il giudice
TERMINE E RESTITUZIONE
art. 9 COST
Incarto n.
17.2010.62
Locarno
1. aprile 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 10
dicembre 2010 da
RI 1
rappr. dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 24 novembre 2010 dal giudice della Pretura penale
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto e in diritto:
1. Con decreto d’accusa 11 ottobre 2010,
intimato il giorno stesso, il procuratore pubblico ha dichiarato RI 1 colpevole
di lesioni semplici e infrazione alla LF sugli stupefacenti, ed ha proposto la
sua condanna alla pena pecuniaria di 30 aliquote giornaliere da fr. 20.- ciascuna,
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni, alla multa di fr.
300.- e al pagamento di tasse e spese di giustizia, rinviando la parte civile
al competente foro per le ulteriori pretese.
2. La raccomandata contenente il decreto d’accusa non è stata ritirata
da RI 1 e pertanto, trascorso il periodo di giacenza, è stata rispedita al
mittente dai servizi postali.
Il 28 ottobre è stata inviata a RI 1 per posta
semplice una copia del decreto d’accusa in questione, munita del timbro “Copia
per conoscenza della decisione intimata in data 11 ott. 2010 per raccomandata
non ritirata. Ministero pubblico del Cantone Ticino il 28 ott. 2010”.
3. Con scritto datato 9 novembre 2010, il patrocinatore di RI 1 ha interposto opposizione al decreto d’accusa in questione, domandando al procuratore pubblico di
trasmettere gli atti alla Pretura penale.
4. Il medesimo giorno, il legale di RI 1 si è rivolto anche alla
Pretura penale, ribadendo l’opposizione al decreto d’accusa in oggetto e domandando,
in via subordinata, la restituzione del termine per interporre opposizione,
spiegando che il mancato ritiro del decreto d’accusa si giustificava con il
fatto che RI 1, dopo essere stato al domicilio per più di un mese dopo i fatti,
“per più di due settimane ha soggiornato a __________ presso un amico”,
mentre in seguito “ha soggiornato per qualche giorno presso i genitori a __________”,
come poteva essere riferito da testimoni.
Per questi motivi, RI 1 aveva potuto prendere
conoscenza del decreto d’accusa in questione solo ad inizio novembre.
Fatti
5. Il 16 novembre il procuratore pubblico, cui il primo giudice aveva
assegnato un termine per presentare osservazioni e per trasmettere l’incarto
alla Pretura penale, ha postulato la reiezione dell’istanza, ritenendo come in
base alla vigente giurisprudenza il decreto d’accusa doveva ritenersi
validamente notificato.
6. Ricevuto l’incarto dal Ministero pubblico, il presidente della
Pretura penale ha assegnato un termine di dieci giorni a RI 1 per prendere posizione
in merito alla tempestività dell’atto e per produrre eventuale documentazione,
ritenuto che l’opposizione interposta “sembrerebbe essere tardiva”.
L’intimazione dello scritto è avvenuta il 22
novembre successivo.
7. Senza attendere lo scadere del termine assegnato, con sentenza 24
novembre 2010 il presidente della Pretura penale ha dichiarato irricevibile
l’opposizione interposta dall’accusato. Nella sua pronuncia il primo giudice ha
ritenuto che nella fattispecie non erano adempiuti nemmeno i requisiti per un’eventuale
restituzione in intero del termine ed ha, di conseguenza, dichiarato definitivo
il decreto d’accusa dell’11 ottobre 2010.
8. Il 10 dicembre 2010 il patrocinatore di RI 1 ha presentato ricorso per cassazione alla Pretura penale facendo valere un diniego formale di
giustizia, la violazione del principio della buona fede e del diritto di
replica per non aver potuto prendere posizione sulla tempestività
Considerandi
dell’opposizione in quanto il primo giudice ha deciso prima dello scadere del termine
a lui impartito in tal senso. Nel merito, il ricorrente sostiene, poi, che la
pendenza di una procedura penale non può impedire all’indagato di assentarsi
dal suo domicilio e, ritenendosi in una situazione analoga a quella
dell’imputato contumace, chiede che la sua opposizione venga dichiarata
ricevibile e che gli atti vengano rinviati ad un nuovo giudice affinché venga
indetto un pubblico dibattimento.
9.
Con osservazioni datate 4 gennaio 2011, il procuratore pubblico si è
rimesso al giudizio di questa Corte.
10.
La sentenza del presidente della Pretura penale, emanata ancora
prima dello scadere del termine da lui stesso impartito alla parte per prendere
posizione sul tema della tempestività e proporre eventuali prove a riguardo,
configura un comportamento contradditorio da parte dell’autorità e viola,
dunque, il principio della buona fede processuale, che non vincola solo le
parti ma anche il giudice (art. 9 Cost fed; Jean-François Egli, La
protection de la bonne foi dans le procès, quelques applications dans la
jurisprudence, Rep. 1991 pag. 237). Tale irregolarità
procedurale implica il rinvio degli atti ad un nuovo
giudice della Pretura penale affinché permetta a RI 1 di pronunciarsi
sulla tempestività della sua opposizione e di produrre eventuali prove sul
tema, attendendo sue eventuali osservazioni - o almeno la decorrenza del
termine - prima di emanare la relativa decisione.
11.
Gli oneri processuali seguono le soccombenza (art. 15 cpv. 1 CPP) e
sono, di conseguenza, posti a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente
fr. 200.- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, la sentenza impugnata è annullata
e gli atti sono rinviati ad un nuovo giudice della
Pretura penale affinché proceda ai sensi dei
considerandi.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 300.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 400.-
sono posti a carico dello Stato, che rifonderà al
ricorrente fr. 200.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster