17.2010.65
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
8 aprile 2011Italiano27 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.65
Data decisione, Autorità:
08.04.2011, CCRP
Titolo:
L'apprezzamento delle prove dev'essere esaminato nel suo insieme. Non vi è arbitrio se la fattispecie ritenuta in prima sede poteva essere dedotta, in maniera sostenibile, dal raffronto di diversi indizi, quand'anche l'uno o l'altro di questi elementi sia da solo insufficiente a fondare la condanna
ARBITRIO
art. 288 CPP-TI
Incarto n.
17.2010.65
Locarno
8 aprile 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell'Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 23
dicembre 2010 da
RI 1
rappr. dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 12 novembre 2010 dalla Corte delle assise correzionali __________
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 12 novembre 2010, il presidente della Corte delle
assise correzionali di __________ha dichiarato RI 1 autore colpevole di:
- appropriazione
indebita, per essersi appropriato indebitamente, il 22 novembre 2008 a __________, allo scopo di procacciare a sé e ad altri un indebito profitto, cedendola a terzi,
della vettura Nissan Murano 3.5 V6 targata del valore di fr. 55'492.85 di
proprietà della PC 2 che ne aveva finanziato l’acquisto mediante un contratto
di leasing conseguendo un indebito profitto sconosciuto;
- falsità
in documenti, per avere, nel marzo 2009 a __________, al fine di procacciare a sé un indebito profitto, allestito, ovvero fatto allestire, una falsa
dichiarazione a nome di TE1 datata 24 marzo 2009, facendone uso a scopo di
inganno;
- sviamento
della giustizia, per avere, il 23 e 24 novembre 2008 a __________, fatto all’autorità una falsa denuncia per un atto punibile, ch’egli sapeva non
commesso.
RI 1 è, invece, stato prosciolto dall’accusa di
truffa tentata e di tentato danno patrimoniale procurato con astuzia.
In applicazione della pena, il primo giudice ha
condannato RI 1 alla pena pecuniaria di fr. 14'800.-, pari a 185 aliquote
giornaliere da fr. 80.- l’una, e al pagamento di tassa di giustizia e spese
processuali.
L’esecuzione della pena pecuniaria è stata
sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due anni.
Il primo giudice ha, infine, confiscato quanto in
sequestro ed ha rinviato le parti civili al competente foro.
Fatti
B. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base del giudizio del
presidente della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti.
Il nome di RI 1 è venuto a conoscenza delle
autorità penali nell’ambito di una vasta inchiesta relativa ad un traffico di
automobili rubate ed esportate in __________, in particolare in una procedura
rogatoriale aperta dalle autorità svizzere a seguito di una domanda di
assistenza internazionale delle autorità albanesi in relazione ad un
procedimento contro TE2, indagato per traffico di veicoli.
E’, quindi, emerso che, alle 00.39 del 23
novembre 2008, RI 1 aveva denunciato ai Carabinieri di __________ il furto del
veicolo Nissan Murano, da lui acquistato in leasing alcuni mesi prima e
assicurato presso la PC 1. Il giorno seguente, RI 1 ha denunciato il furto anche alla Polizia cantonale di __________ e, il 12 dicembre 2008, ha chiesto il relativo indennizzo all’assicurazione che, però, con scritto 31 marzo 2009, gli
ha comunicato che, in assenza di prove del danno subito, non avrebbe concesso
alcun risarcimento.
Il 31 luglio 2009, RI 1 è stato arrestato dopo
essere stato interrogato dal procuratore pubblico. Egli è stato scarcerato il 4
agosto seguente.
C. Contro la sentenza del presidente della Corte delle assise
correzionali, il condannato ha inoltrato dichiarazione di ricorso.
Nei motivi del gravame, presentato il 23 dicembre
2010, il ricorrente, invocando un accertamento arbitrario dei fatti e un’errata
applicazione del diritto sostanziale ai fatti posti alla base della sentenza,
domanda il suo proscioglimento anche dai reati di appropriazione indebita e di
sviamento della giustizia e una nuova commisurazione della pena.
D. Con osservazioni 31 gennaio 2011, il procuratore pubblico chiede la
reiezione del gravame sostenendo che il ricorso è di natura appellatoria e che,
in ogni caso, la sentenza di prime cure non è viziata da arbitrio di sorta.
Con osservazioni 31 gennaio 2011, la parte civile
PC 2, ha postulato la conferma della sentenza di prime cure.
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP
fed. - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett.
a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che
arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112.
Ia consid. 3 pag. 371).
2.
In primo luogo, il ricorrente rimprovera al primo giudice di non
avere creduto a quanto da lui dichiarato in relazione a quel che accadde la
sera del 22 novembre 2008, in particolare alle modalità di accesso allo stadio
di __________.
2.1
Nella sentenza impugnata, il primo giudice, dopo avere esaminato la
versione di RI 1 relativa alla sua presenza allo stadio, ha ritenuto
inverosimile che egli fosse entrato a __________ quella sera.
Rilevato che, quando è partito da casa, RI 1 non disponeva
ancora del biglietto per la partita di quella sera, per la quale lo stadio era
tutto esaurito, il primo giudice ha sottolineato come, sull’argomento, RI 1
abbia cambiato versione dichiarando, in corso d’inchiesta, di avere ricevuto
gratis il biglietto da un amico a __________ e, poi, al dibattimento, affermando
di averlo acquistato da un “bagarino” per 20/30 Euro (sentenza impugnata,
consid. 3.1, pag. 14). Il primo giudice ha, poi, indicato che RI 1, richiesto
di spiegare come fosse entrato allo stadio, ha detto di avere mostrato il
biglietto, senza controlli di identità, e di essersi seduto tra i “distinti”
(vecchia denominazione del settore dello stadio con posti in parte seduti e in
parte in piedi, in disuso da un ventennio), passando soltanto un controllo ma
senza sapere indicare quale (sentenza impugnata, consid. 3.1, pag. 14).
Il primo giudice ha, poi, indicato che RI 1 ha ribadito la propria versione nonostante si sia detto al corrente del fatto che dal 2007 i
controlli per l’accesso allo stadio si sono inaspriti, “nel senso che ve n’è
uno del biglietto ed un secondo dell’identità della persona che figura sul
tagliando” che, sulla base della legislazione italiana, deve essere emesso
al portatore (sentenza impugnata, consid. 3.1, pag. 14).
Il giudice di prime cura ha, poi, aggiunto che RI
1.
“non ha saputo indicare il percorso che ha fatto per raggiungere lo
stadio, non ha conservato il biglietto e si è contraddetto in modo manifesto in
punto alle circostanze di acquisto del tagliando che, come detto, non poteva
più, già a quell’epoca, avvenire in forma anonima” e che, in ogni caso,
l’imputato non ha fornito un racconto lineare “proprio sulle circostanze
dell’acquisto” e “non ha saputo spiegare come ha fatto ad entrare
nell’impianto sportivo nonostante i vigenti controlli in particolare
sull’identità” (sentenza impugnata, consid. 3.1, pag. 15).
Le incongruenze del racconto di RI 1 sono state
ritenute uno fra gli indizi che, valutati nel loro complesso, “conducono
tutti ad una sola e univoca conclusione ed hanno indotto questo giudice
all’intimo convincimento che non vi è stato alcun furto della Nissan e che la
vettura è stata fatta sparire” (sentenza impugnata, consid. 3.8, pag.
28).
2.2
Il ricorrente ritiene arbitraria la conclusione del primo giudice,
secondo cui la sua versione dei fatti - ovvero che il 22 novembre 2008 egli si
era recato allo stadio di __________ per assistere ad una partita - non può
essere ritenuta credibile (ricorso, pag. 5). Secondo RI 1, nulla agli atti
permette di concludere che quanto da lui affermato non corrisponda al vero: il
fatto che dal 2007 i biglietti per le partite di calcio sono nominativi non è
provato (“è fatto notorio infatti che in Italia è facile comprare dei
biglietti anche all’ultimo minuto a prescindere dal nominativo e che è facile
accedere agli stadi senza essere controllati”) e, in ogni caso, non
comprova alcunché (ricorso, pag. 6).
Il primo giudice - conclude RI 1 - ha dunque
accertato in modo arbitrario i fatti, “in particolare le modalità di
acquisto del biglietto di ingresso e l’accesso del medesimo allo stadio”
(ricorso, pag. 6).
2.3
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove, il
giudice dispone di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1;
118.
Ia 28 consid. 1b; STF 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006, consid. 3.4.1) così
che, per motivare l’arbitrio, non è sufficiente criticare la decisione
impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei fatti, per
quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia, ma occorre spiegare
perché un determinato accertamento dei fatti o una determinata valutazione
delle prove siano viziati di errore qualificato (DTF 133 I 149 consid. 3.1 con
rinvii). E’ infatti necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione
delle prove fatta dal primo giudice è manifestamente insostenibile, destituita
di fondamento serio e oggettivo, si trova in chiaro contrasto con gli atti, si
fonda su una svista manifesta o contraddice in modo urtante il sentimento di
equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid. 3.1; 132 I 13
consid. 5.1; 131 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si
basa unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia
28.
consid. 2b; 112 Ia consid. 3).
In particolare, il Tribunale federale ha avuto
modo di stabilire che un accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il
primo giudice ha manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo
di prova oppure ha omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova
idonea ad influire sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha
tratto dal materiale probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I
8.
consid. 2.1).
Secondo la giurisprudenza, per essere annullata
una sentenza deve essere inoltre arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3; DTF 133 I 149 consid. 3.1, 132 I 13
consid. 5.1, 131 I 217 consid. 2.1, 129 I 8 consid. 2.1, 173 consid. 3.1).
2.4
La critica del ricorrente è di matrice appellatoria e, in ogni caso,
infondata.
Anzitutto, il primo giudice ha fondato la sua
argomentazione - secondo cui negli stadi italiani dal 2007 i biglietti per le
partite di calcio sono nominativi - sulla base di un decreto ministeriale del 6
giugno 2005. Non è, pertanto, corretto affermare che l’argomento “non
risulta minimamente provato”.
Non basta, poi, per sostanziare l’arbitrarietà di
tale accertamento, limitarsi ad affermare come sia notorio che in Italia si
entri ancora attualmente negli stadi senza biglietti nominativi e senza
particolari controlli.
Ma soprattutto, sbaglia il ricorrente nel
ritenere che il fatto che RI 1 abbia assistito o meno alla partita non prova
nulla. Se è vero che da tale circostanza non può essere direttamente inferto
nulla in relazione agli elementi costitutivi delle infrazioni rimproverategli,
è altrettanto vero che l’accertamento in questione assume invece rilievo - in
un apprezzamento globale delle circostanze - nella valutazione della
credibilità dell’accusato. E’ proprio in quest’ottica che il primo giudice ha
sottolineato le incongruenze della versione resa da RI 1 in relazione all’entrata allo stadio.
Non va infatti dimenticato che, in relazione alla
partita, RI 1 si è smentito in relazione alla provenienza del biglietto
(dapprima un regalo di un amico, poi acquistato da un “bagarino”), ha
dichiarato di essersi seduto in un settore dello stadio la cui denominazione
oggi non esiste più (fra i “distinti”, mentre oggi lo stadio di __________ è
suddiviso in anelli e colori), non ha saputo dire in che settore è entrato, né
che tragitto ha fatto per raggiungere lo stadio, e non ha conservato il
biglietto.
Sulla scorta di quanto sopra, concludere che le
dichiarazioni di RI 1 siano scarsamente credibili non è certamente frutto di un
apprezzamento arbitrario delle prove.
3.
Il ricorrente contesta, pure, il peso eccessivo che il primo giudice
ha attribuito alla sua menzogna relativa all’identità della persona da lui
contattata la sera del furto.
3.1
Nella sentenza impugnata viene riferito che RI 1, nella denuncia
sporta il 24 novembre 2008 alla polizia cantonale di __________, ha indicato
che dopo il furto “non sapendo come rientrare al domicilio, chiamavo col
cellulare il mio amico TE1 (del quale non conosco il cognome). Allo stadio non
ci siamo visti ma sapevo che sarebbe andato a vedere la partita. L’ho chiamato
verso le 22.45. Lui mi ha raggiunto dopo circa 15 minuti. Mi sono fatto
accompagnare alla stazione dei Carabinieri (__________) dove ho sporto denuncia
(…) Subito dopo aver sporto denuncia mi sono fatto accompagnare a casa,
erano circa le 01.15, siamo arrivati a __________ verso le 02.00. Dove abiti TE1
non lo so di preciso ma credo sia in zona __________” (sentenza impugnata,
consid. 3.2, pag. 16).
In seguito, il primo giudice ha riportato che RI 1 ha dichiarato alla polizia di avere chiamato, dopo il furto, un amico di __________, TE1, che era
stato pure lui allo stadio e che lo ha raggiunto “sul posto, cioè vicino a
dove avevo posteggiato l’auto, precisamente ad una rotonda vicino alla via dove
mi hanno rubato l’auto” e che, poi, dopo la denuncia, lo ha accompagnato a
casa (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 16-17).
Il primo giudice ha, poi, anche riferito che RI 1
aveva indicato all’assicurazione che la sua versione dei fatti poteva essere
confermata da tale TE1 (di cui fornì il numero di telefono). Rilevato come dal promemoria
della telefonata eseguita da un funzionario dell’assicurazione emergesse che la
persona chiamata aveva confermato il dire dell’imputato, il primo giudice ha
precisato che, in realtà, il funzionario assicurativo non aveva parlato con TE1
ma con TE3, cittadino rumeno residente in Italia, cui apparteneva l’utenza
telefonica indicata da RI 1 (sentenza impugnata, consid. 3.3, pag. 17).
Il primo giudice ha, poi, riferito che, in
seguito, TE1 ha dichiarato di non essere andato a __________ quella sera e di
non avere mai riaccompagnato a casa l’accusato ed ha precisato “che, qualche
giorno prima di essere interrogato (…) ha incontrato per caso il RI 1 il quale
gli avrebbe detto di averlo indicato come persona che lo ha riaccompagnato a
casa la sera del furto, informandolo di avere fatto il suo nome anche alla PC 1”. Inoltre - ha aggiunto il
primo giudice - TE1 ha disconosciuto la firma apposta sulla dichiarazione 24
marzo 2009 che RI 1 aveva presentato alla PC 1 per corroborare la sua versione
(sentenza impugnata, consid. 3.3-3.4, pag. 18-19).
Soltanto davanti al procuratore pubblico -
continua il primo giudice - RI 1 “ha precisato che la persona che in realtà
l’ha riaccompagnato a casa la sera del furto sarebbe TE3 e non TE1, poiché, a
suo dire, un teste rumeno sarebbe risultato poco convincente e credibile, a
differenza di un italiano”, confessando poi la falsità della dichiarazione
attribuita a TE1 e, invece, da lui confezionata (sentenza impugnata, consid.
3.
, pag. 19).
3.2
Il ricorrente lamenta l’importanza conferita dal primo giudice al
fatto che egli abbia mentito in relazione all’identità della persona da lui
contattata la sera del furto, poiché “questa circostanza da sola non prova
alcunché e soprattutto non prova (…) che il furto non sarebbe avvenuto”:
il primo giudice è, dunque, a suo parere, caduto in arbitrio deducendo da tale
circostanza che egli era responsabile dei reati imputatigli (ricorso, pag. 6).
In realtà - sottolinea il ricorrente - egli ha, sì,
mentito sull’identità della persona che lo ha accompagnato, ma lo ha fatto “solamente
perché credeva che un testimone rumeno sarebbe stato poco credibile”.
Riconoscendo di avere commesso una stupidaggine, il ricorrente afferma di avere
solo creduto “che indicando una persona rumena le autorità avrebbero nutrito
dei dubbi sulle sue dichiarazioni”. In questo, egli deve essere creduto -
continua - in quanto “bisogna purtroppo ammettere che la nostra società ha
spesso pregiudizi nei confronti di certe etnie, tra cui quella rumena in
particolare quando vi sono in discussione reati patrimoniali” (ricorso,
pag. 6).
3.3
Il ricorrente si limita ad affermare che è arbitrario dedurre dalla
sua menzogna relativa alla persona realmente contattata quella sera che il
furto dell’automobile non sia mai avvenuto. Così argomentando, egli perde di
vista le esigenze di motivazione del ricorso per cassazione, e omette di
confrontarsi con tutte le altre circostanze che hanno spinto il primo giudice a
ritenere RI 1 non credibile e, infine, a concludere che il furto non era mai
avvenuto.
Nel merito, la censura si rivela poi essere al
limite del temerario. Risulta, infatti, in modo chiaro dalla lettura della
pronuncia impugnata che il primo giudice non ha ritenuto la menzogna di RI 1
come una prova diretta del fatto che il furto non fosse avvenuto. La menzogna
sull’esistenza di un amico soccorritore - incontestata - è, invece, stata presa
in considerazione, assieme ad altri elementi, per concludere che RI 1 ha mentito nel riferire gli avvenimenti di quella sera.
E, sulla base di tale conclusione, è senza
arbitrio di sorta, nella misura in cui le circostanze su cui l’imputato ha
mentito servivano a contestualizzare il furto, che il primo giudice ha concluso
che RI 1 ha mentito anche riferendo della sottrazione dell’autovettura.
Non mette, peraltro, conto di soffermarsi qui
sulle motivazioni - del tutto inverosimili - addotte a giustificazione dell’accertata
menzogna.
4.
In seguito, il ricorrente censura la valutazione delle versioni di TE1
e TE3.
4.1
Nella sentenza impugnata il primo giudice ha affermato che “a non
averne dubbi” le versioni dei fatti fornite da RI 1, TE1 e TE3 sono
“versioni precostituite, che differiscono proprio in quei dettagli che non
sono stati accuratamente preconfezionati, e meglio chi ha chiamato chi, quando,
dove uno ha incontrato e accompagnato l’altro e perché si sarebbe rivolto
proprio a lui” (sentenza impugnata, consid. 3.5, pag. 21). Secondo il
giudice di prime cure, si tratta di “versioni che, solo una volta saputo
dell’inchiesta, i protagonisti hanno poi cercato di modificare per renderle
compatibili fra loro” e che, “in realtà TE3 e RI 1 paiono essere stati
d’accordo sin dall’inizio di coinvolgere il TE1 che, almeno della dichiarazione
falsa, non era stato avvisato” evidentemente “al solo scopo di inscenare
un furto mai avvenuto” (sentenza impugnata, consid. 3.5, pag. 21).
Il primo giudice ha concluso che “da una
lettura spassionata di tutte le dichiarazioni fatte da RI 1, TE3 e TE1 si
capisce come i tre, al corrente sino all’inizio della sparizione del veicolo
(…) modifichino le loro versioni nel tentativo di farle collimare”
(sentenza impugnata, consid. 3.5, pag. 22).
4.2
Il ricorrente sostiene che non è dato di sapere come il giudice di
prime cure abbia potuto giungere alla conclusione secondo cui le tre versioni
dei fatti siano state “accuratamente preconfezionate” (ricorso, pag. 6).
In realtà - sostiene - le versioni dei tre si sono rivelate del tutto
discordanti: se avesse voluto simulare il furto con l’aiuto di TE3 e di TE1, egli
non avrebbe certo agito in questo modo ma, al contrario, tutti insieme “avrebbero
quantomeno preparato una versione dei fatti lineare e senza divergenze”
(ricorso, pag. 7).
4.3
La critica ricorsuale è pretestuosa e non può trovare accoglimento.
Il ricorrente dimostra di non avere compreso
l’argomentazione del primo giudice che ha riconosciuto che i tre hanno
rilasciato delle dichiarazioni univoche solo nelle parti
“precostituite”/“preconfezionate” del loro racconto (che corrispondono
sostanzialmente al fatto che RI 1 abbia scoperto il furto della sua automobile
dopo essersi recato ad una partita di calcio a __________) mentre, quando sono
stati interrogati sui dettagli più precisi dell’accaduto, i tre hanno fornito
versioni del tutto divergente, poi modificate nel tentativo di farle collimare
con quelle degli altri. Ad esempio, con riferimento al rientro dopo la denuncia
presso la caserma dei carabinieri, TE3 ha riferito agli inquirenti di avere
accompagnato a casa RI 1, mentre al funzionario dell’assicurazione aveva detto
di averlo lasciato a __________, dove la madre gestisce un ristorante mentre RI
1, nella denuncia, ha riferito di essersi fatto portare a casa a Ligornetto per
poi, in seguito, dichiarare invece di essere stato lasciato alla dogana e di
essere rientrato facendo autostop.
Infine, sostenere che, se avesse voluto simulare
il furto con l’aiuto dei due amici, il ricorrente avrebbe concordato con loro una
versione dei fatti lineare e priva di divergenze significa proporre
argomentazioni più consone ad un atto d’appello (se non ad un’arringa
difensiva) che ad un ricorso per cassazione.
Nemmeno a tale riguardo, dunque, il ricorso
merita accoglimento.
5.
Il ricorrente continua il suo esposto censurando la valutazione del
primo giudice sull’esito della perizia.
5.1
Nella sentenza di prime cure il giudice ha indicato che “dalla
perizia fatta allestire dalla PC 1 presso la __________è emerso che da
una delle chiavi sono state ricavate almeno due ulteriori copie” (consid.
3.
, pag. 22). Per quel che concerne la parte elettronica “è stato accertato
che, con una chiave originale o duplicata, si può procedere ad una sua codifica
da parte di chi possiede un’apparecchiatura elettronica apposita” e,
pertanto, è sufficiente “una chiave per poter procedere ad una codifica
piratata” (sentenza impugnata, consid. 3.6, pag. 22).
Dopo avere dato atto che “senza il veicolo, non
ha potuto essere accertato se vi è stata anche una codifica non ufficiale di
una chiave doppiata”, il primo giudice ha accertato che “con il doppio
di una chiave la codifica è possibile” e che, dunque, “chi si impossessa
illecitamente del veicolo è senz’altro in grado di (far) codificare la chiave”
(sentenza impugnata, consid. 3.6, pag. 22).
Il primo giudice ha, poi, interpretato il fatto
che RI 1 abbia fatto fare due duplicati ma che poi abbia sempre negato la
circostanza come un ulteriore elemento che depone per l’assoluta
inattendibilità dell’accusato e come una circostanza che si inserisce
perfettamente “nel disegno di far sparire l’auto per immetterla nel mercato
nero” (sentenza impugnata, consid. 3.6, pag. 22).
5.2
Secondo il ricorrente è arbitrario, partendo dalle risultanze della
perizia fatta allestire dall’assicurazione PC 1 in base alla quale le chiavi del veicolo sono state duplicate, giungere alla conclusione che autore
di tale duplicazione sia stato RI 1, poiché “qualunque addetto del garage
avrebbe potuto duplicare le chiavi” (ricorso, pag. 7).
Il ricorrente lamenta che a riguardo non sia
stata eseguita alcuna verifica e che il primo giudice si sia adagiato sulla
semplice - ma arbitraria - sussunzione secondo cui, siccome il veicolo è dell’accusato
e le chiavi sono state duplicate, “è stato per forza RI 1 a duplicarle allo scopo di commettere i reati per i quali è stato condannato” (ricorso, pag.
7).
Visto come lui abbia ammesso le sue
responsabilità in relazione all’indicazione di un falso testimone, non vi è
motivo - sostiene il ricorrente - per non credere a quanto lui dice sulla duplicazione
delle chiavi (ricorso, pag. 7).
Infine - conclude il ricorrente - non vi è alcuna
prova che la duplicazione delle chiavi abbia permesso di mettere in moto il
veicolo, visto che “oltre alla riproduzione della parte meccanica della
chiave è necessaria anche la riproduzione della parte elettronica”
(ricorso, pag. 7).
5.3
Nemmeno queste censure possono essere accolte.
RI 1 si limita, infatti, a contrapporre alla
versione dei fatti accertata dal primo giudice - che ha ritenuto che egli ha
fatto duplicare le chiavi per far sparire il veicolo ed immetterlo nel mercato
nero - una versione alternativa, ipotizzando che chiunque, e non solo lui,
avrebbe potuto procedere alla duplicazione delle chiavi.
Criticando singoli accertamenti e contrapponendo
loro una versione dei fatti a lui più gradita, il ricorrente non fa che
dilungarsi in argomentazioni inammissibili davanti a questa Corte.
Visto quanto già evocato in relazione alla
credibilità dell’accusato, e alla luce dell’insieme di indizi convergenti sulla
tesi accusatoria, non si può considerare arbitrario - rispettivamente,
contrario al principio in dubio pro reo - l’aver considerato non
credibile la dichiarazione dell’accusato, secondo cui non era stato lui ad
effettuare le copie delle chiavi.
Del tutto pretestuosa è poi la tesi secondo cui
non vi sono prove del fatto che la duplicazione delle chiavi avrebbe permesso
di mettere in moto il veicolo.
Infine, il ricorrente si limita a ribadire
l’apodittica tesi sostenuta già in prima istanza, secondo cui, oltre alla parte
meccanica, “è necessaria anche la riproduzione della parte elettronica”,
ma non si confronta con la motivazione esposta nella sentenza impugnata,
secondo cui dalla riproduzione della parte meccanica della chiave è possibile procedere
ad una codifica.
Nemmeno a tale riguardo, dunque, le
argomentazioni ricorsuali meritano tutela.
6.
Il ricorrente contesta, poi, l’interpretazione data dal primo
giudice al suo comportamento con TE2.
6.1
Il primo giudice ha ritenuto come un ulteriore indizio di
colpevolezza di RI 1 il fatto che TE2, buon conoscente di RI 1, ha dichiarato alla polizia che questi, “di fronte all’ipotesi di un furto mai avvenuto, ha
avuto una reazione di sostanziale neutralità” e che, richiesto di precisare
“se era tutta una truffa”, egli “non mi ha detto né sì, né no”.
Fosse stato innocente - ha argomentato il primo giudice - così come “qualsiasi
persona onesta, di fronte ad un’accusa del genere” egli avrebbe reagito “con
indignazione o almeno protestando la sua estraneità non foss’altro che per il
fatto che l’interlocutore non traesse, in una fase peraltro in cui la pratica
assicurativa non era ancora del tutto chiarita, una tanto errata quanto
spiacevole impressione” (sentenza impugnata, consid. 3.7, pag. 22 e 23).
6.2
Per il ricorrente l’argomentazione del primo giudice è assurda. Una
“non risposta” - precisa - non può essere ritenuta un indizio di colpevolezza,
a maggior ragione se si considera che RI 1 aveva detto a TE2 di avere subito
un furto, per cui se avesse voluto “informare il TE2 di aver escogitato una
truffa non gli avrebbe di certo detto che il veicolo è stato rubato”
(ricorso, pag. 8).
E’ pertanto, del tutto insostenibile - conclude
il ricorrente - considerare che il suo silenzio rappresenti una prova della sua
colpevolezza (ricorso, pag. 8).
6.3
Anche a tale riguardo il ricorrente si diffonde in una motivazione
inammissibile. Quando la Corte di prime cure fonda il suo convincimento sulla
scorta di un insieme di indizi convergenti, non è sufficiente che l’uno o
l’altro di questi elementi sia da solo insufficiente a fondare la condanna;
l’apprezzamento delle prove deve infatti essere esaminato nel suo insieme, e
non vi è arbitrio se la fattispecie ritenuta in prima sede poteva essere
dedotta, in maniera sostenibile, dal raffronto di diversi indizi.
Pertanto, il ricorso deve essere considerato
irricevibile anche in relazione a questa censura.
7.
Infine, il ricorrente lamenta la presa in considerazione, quale
indizio a suo carico, della sua conoscenza di diversi personaggi coinvolti in
traffici di automobili rubate.
7.1
Nella sentenza impugnata il giudice di prime cure ha rilevato che “i
numerosi contatti, attestati dai relativi numeri di telefonici nella rubrica
del cellulare di RI 1, con personaggi coinvolti in traffici di auto rubate,
sono ulteriore indizio di conferma della tesi accusatoria” (consid. 3.8,
pag. 23). Dopo aver elencato le sei persone in questione (fra cui i già citati TE2,
TE1 e TE3), il primo giudice ha osservato che “RI 1 conosce, in parte sin
dai tempi che gestiva l’Osteria __________dove si incontravano, quasi
tutte le persone di cui sopra, in gran parte sentite dalla Polizia in merito al
traffico di auto rubate portate in __________” (sentenza impugnata,
consid. 3.8, pag. 23). Inoltre - ha continuato il primo giudice - l’accusato ha
detto di non conoscere personalmente solo una delle sei persone elencate, ma di
sapere, comunque, “del suo coinvolgimento nelle operazioni di trasporto
delle automobili” che, peraltro, gli ha fruttato un soggiorno in carcere in
__________ (sentenza impugnata, consid. 3.8, pag. 23-24).
7.2
Il ricorrente sostiene che, citando le sei persone in questione, il
primo giudice ha omesso di precisare che “nessuno di loro ha dichiarato di
aver avuto a che fare con il RI 1 per questioni legate al traffico di auto
rubate”, cioè ha omesso di precisare una circostanza che dimostra che la
cosa non può, senza cadere nell’arbitrio, essere considerata un elemento a suo
carico (ricorso, pag. 8).
7.3
Anche tale censura deve essere disattesa poiché di carattere
appellatorio: anche su questa questione, il gravame non ossequia le esigenze di
motivazione per un ricorso per cassazione. Non è, infatti, sufficiente
sostenere che nessuna delle persone citate in sentenza come coinvolte in
traffici di automobili rubate abbia accennato ad una partecipazione di RI 1 in tali traffici per rendere arbitrario la conclusione secondo cui la frequentazione di simili
personaggi rappresenta un indizio che può, insieme ad altri, andare a conforto
dell’impianto accusatorio.
A titolo abbondanziale, si sottolinea, comunque,
che la non arbitrarietà dell’utilizzo di questa circostanza come indizio a
carico - da sola certamente non sufficiente ma utilizzabile insieme ad altri -
è dimostrata dalle dichiarazioni fatte dallo stesso ricorrente sulle proposte di
occuparsi di portare auto rubate dall’__________ all’__________ fattegli da un
non meglio identificato TE4 (cfr. sentenza impugnata, consid. 3.8, pag. 26).
Anche questa censura è, dunque, irricevibile.
8.
Gli oneri processuali del giudizio odierno seguono la soccombenza e
vanno, pertanto, posti a carico del ricorrente che rifonderà fr 700.- alla
parte civile PC 2.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico del ricorrente, che rifonderà
fr. 700.- alla parte civile PC 2 per ripetibili.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster