17.2010.66
Infrazione aggravata alla LStup. Consumo di cocaina saltuario: negata la scemata imputabilità e l'attenuante generica. Negata la sospensione condizionale
9 febbraio 2011Italiano24 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.66
Data decisione, Autorità:
09.02.2011, CCRP
Ricorso:
TF,6B_196/2011,20.06.2011
Titolo:
Infrazione aggravata alla LStup. Consumo di cocaina saltuario: negata la scemata imputabilità e l'attenuante generica. Negata la sospensione condizionale
SCEMATA IMPUTABILITÀ
SOSPENSIONE CONDIZIONALE DELLA PENA
SOSPENSIONE CONDIZIONALE PARZIALE DELLA PENA
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 19 cpv. 2 CPS
art. 42 CPS
art. 43 CPS
art. 19 cf. 2 LSTUP
Incarto n.
17.2010.66
Locarno
9 febbraio 2011/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dei
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Rosa Item
segretaria:
Federica Dell’Oro, vicecancelliera
sedente, giusta l’art. 453 CPP (fed), quale
Corte di cassazione e revisione penale per statuire sul ricorso presentato il 17
dicembre 2010 da
RI 1
contro la sentenza emanata il 16 novembre
2010 dalla Corte delle assise correzionali di __________ nei confronti di
RI 2
rappr. dall' PA 1
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 16 novembre 2010, il presidente della Corte delle
assise correzionali di __________ ha dichiarato RI 2 autore colpevole di infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti, siccome riferita ad un quantitativo di
cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la
salute di diverse persone, per avere, senza essere autorizzato, ad Agno, il 26
giugno 2010, trasportato ed importato in Svizzera 273 grammi netti di cocaina (grado di purezza compreso tra il 60 ed il 63%).
In applicazione della pena, il primo giudice ha
condannato RI 2 - cui ha riconosciuto di avere agito in stato di scemata
imputabilità - a 14 mesi di pena detentiva, computato il carcere preventivo
sofferto, e al pagamento di tassa di giustizia e spese processuali.
L’esecuzione della pena detentiva inflitta a RI 2 è stata sospesa
condizionalmente in ragione di 8 mesi, con un periodo di prova di tre anni.
Il primo giudice ha, poi, deciso in merito alla
sorte degli oggetti sequestrati, in parte confiscandoli (come la cocaina) e in
parte dissequestrandoli in favore del condannato.
Fatti
B. Per quanto qui interessa, i fatti posti alla base del giudizio del
presidente della Corte delle assise correzionali sono, in sintesi, i seguenti.
L’arresto di RI 2 ha avuto origine da due note di Polizia del 24 giugno 2010, nelle quali le autorità italiane
informavano che quest’ultimo, per conto di un’organizzazione criminale oggetto
di un’inchiesta denominata __________, stava per arrivare in Svizzera (e meglio
all’aeroporto di __________, dopo uno scalo a __________) dalla Repubblica
Dominicana con una partita di cocaina.
Sottoposto ad un accurato controllo da parte
delle guardie di confine all’aeroporto di __________ e al test dell’apparecchio
JONSCAN IMS, RI 2 è risultato contaminato in modo importante da cocaina. Egli
è, dunque, stato condotto al Pronto soccorso dell’ospedale civico, dove una
radiografia ha evidenziato la presenza di almeno 3 o 4 corpi estranei - ovvero
ovuli contenenti sostanza stupefacente - da lui espulsi spontaneamente in
seguito, per un totale di 273 grammi netti di cocaina (5 ovuli).
C. Contro la sentenza del presidente della Corte delle assise
correzionali il procuratore pubblico ha inoltrato dichiarazione di ricorso.
Nei motivi del gravame, presentato il 17 dicembre
2010, il ricorrente invoca un accertamento arbitrario dei fatti da parte del
primo giudice, così come un’errata applicazione del diritto sostanziale ai
fatti posti alla base della sentenza.
Il procuratore pubblico contesta la commisurazione
della pena operata dal giudice di prime cure e, in particolare, il
riconoscimento di uno stato di scemata imputabilità e dei presupposti per la
sospensione condizionale parziale della pena, postulando la condanna di RI 2 ad
una pena detentiva di 18 mesi, interamente da espiare.
D. Con osservazioni 31 gennaio 2011, RI 2 chiede la reiezione del
gravame. Egli sostiene, da un lato, che il riconoscimento di una scemata
imputabilità di grado lieve si fonda su un complesso di fatti accertati da
parte del primo giudice in modo del tutto scevro da arbitrio e, dall’altro
lato, che la concessione della sospensione condizionale della pena rientra
nell’ampio margine di manovra di cui gode la prima Corte e si giustifica in particolare
alla luce delle circostanze del caso (sua incensuratezza in Svizzera, mancanza
di prove relative alla precedente condanna italiana, nessuna messa in pericolo
concreta della salute pubblica, scarsa purezza dello stupefacente, sua volontà
di emendamento e difficile situazione personale, economica e famigliare).
Considerandi
in diritto: 1. Giusta l’art. 288 CPP TI - applicabile in forza dell’art. 453 CPP
fed. - il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto (lett.
a e b), ritenuto che l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove sono
censurabili unicamente per arbitrio (art. 288 lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e che
arbitrario non significa manchevole, discutibile o finanche inesatto, bensì
manifestamente insostenibile, destituito di fondamento serio e oggettivo, in
aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4, 133 I 149
consid. 3.1 pag. 153, 132 I 13 consid. 5.1 pag. 17, 131 I 217 consid. 2.1 pag.
219, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con richiami) o basato unilateralmente su
talune prove a esclusione di tutte le altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30,
112.
Ia consid. 3 pag. 371).
2.
Il procuratore pubblico propone in primo luogo una censura
d’arbitrio in relazione all’accertamento della scemata imputabilità di grado
lieve a beneficio di RI 2.
2.1
Nella sentenza impugnata il primo giudice ha accertato che RI 2, il
giorno del suo arresto, è risultato positivo alla cocaina (consid. 1, pag. 5).
Pur avendo dichiarato dei consumi pregressi abbastanza importanti (6/10/20
grammi al giorno prima del 2007), l’accusato ha ammesso che il consumo di
cocaina nell’ultimo periodo prima del suo arresto non era particolarmente
rilevante (“due o tre sniffate alla settimana”), tant’è che “dalla
sua ammissione in carcere non ha più dovuto prendere alcun medicamento per far
fronte a mai concretizzatesi crisi di astinenza” (sentenza impugnata, consid.
1, pag. 5).
Nel considerando relativo alla commisurazione
della pena, il giudice di prime cure ha tenuto conto del suo consumo di
cocaina, documentato dall’esito dell’esame tossicologico delle urine il giorno
dell’arresto, “quale ulteriore fattore di riduzione della pena”. Pur
considerandolo “non particolarmente significativo”, il primo giudice ha
ritenuto che un simile consumo “giustifica non di meno il riconoscimento di
una scemata responsabilità” ex art. 19 cpv. 2 CP (sentenza impugnata, consid.
18.
pag. 24).
2.2
Nel suo gravame, la pubblica accusa sostiene che il primo giudice è
incorso in arbitrio nel ritenere, in parte implicitamente, che RI 2 si trovasse
in una condizione di “evidente dipendenza fisica” (rispettivamente
psichica) tale da giustificare il riconoscimento di una scemata imputabilità ai
sensi dell’art. 19 cpv. 2 CP (ricorso, pag. 2-3). A mente del procuratore
pubblico, non vi sono emergenze probatorie atte a suffragare una simile tesi.
Anzi - sottolinea l’insorgente - dalle tavole processuali risulta che il
condannato consumava cocaina in modo saltuario, che non era tossicodipendente
(difficilmente poteva esserlo considerato come avesse appena trascorso un
periodo di carcerazione di tre mesi fino al 16 aprile 2010) e dopo essere stato
arrestato nel mese di giugno 2010 non ha avuto crisi di astinenza (ricorso,
pag. 3).
2.3
Giusta l’art. 19 CP, non è punibile colui che al momento del fatto
non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale
valutazione (cpv. 1); se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte
capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione,
il giudice attenua la pena (cpv. 2). Qualora vi sia serio motivo di dubitare
dell’imputabilità dell’autore, secondo l’art. 20 CP l’autorità istruttoria o il
giudice devono ordinare una perizia.
In base alla giurisprudenza, la nozione di
“normalità” nell’essere umano non deve essere interpretata in modo troppo
severo: una capacità delittuosa diminuita non deve infatti essere ammessa in
presenza di qualsiasi insufficienza nello sviluppo mentale dell’accusato, ma
solo nei casi in cui l’autore si situa nettamente al di fuori delle norme e laddove
la sua costituzione mentale si distingue in modo essenziale non solo da quella
delle persone normali (Rechtsgenossen), ma anche da quella dei
delinquenti comparabili (Verbrechensgenossen) (cfr. DTF 133 IV 145
consid. 3.3; 116 IV 273 consid. 4b; più recentemente, STF del 20 aprile 2009,
inc.6B_986/2008, consid. 3.1 e STF del 23 marzo 2009, inc.6B_722/2008, consid.
4.
). Tali presupposti valgono anche nell’ambito del consumo di droga, ove il
riconoscimento di una scemata imputabilità a seguito di uno stato di dipendenza
da sostanze stupefacenti costituisce l’eccezione (Albrecht, Die
Strafbestimmungen des Betäubungsmittelgesetzes (Art. 19-28 BetmG), 2. ed. Berna
2007, ad art. 19, n. 132). La giurisprudenza ha precisato che una leggera
ebbrezza indotta da tale consumo non è sufficiente a suscitare dei seri dubbi
quanto alla piena responsabilità dell’autore e a giustificare un dubbio
sull’imputabilità ai sensi dell’art. 20 CP (art. 13 vCP; cfr. STF del 20 aprile
2007, inc.6P.41/2007, consid. 7.1) e che é significativa unicamente un’ebbrezza
media, che abbia comportato una netta perturbazione della coscienza, della
facoltà volitiva o della capacità di reagire (cfr. STF del 20 aprile 2007, inc.
6P.41/2007, consid. 7.1 e cit.; STF del 9 settembre 2005, inc.6S.284/2005,
consid. 2.3). Il semplice fatto che l’autore del reato sia dedito al consumo di
droga non basta, dunque, a far dubitare della sua piena responsabilità, se non
è stabilito che tale consumo ha avuto una particolare incidenza al momento
della commissione del reato (cfr. STF del 20 aprile 2007, inc.6P.41/2007,
consid. 7.1 e cit.; STF del 9 settembre 2005, inc.6S.284/2005, consid. 2.3;
cfr. anche Bommer/Dittman, Basler Kommentar, 2 ed. 2007, ad art. 19 n. 65).
Pertanto, un’eventuale dipendenza dell’autore da sostanze stupefacenti va, di
principio, semmai presa in considerazione nell’ambito dell’art. 47 CP
(Albrecht, op. cit., ad art. 19, n. 132).
Parte della dottrina è critica a questo approccio
ed auspica un’interpretazione della legge più conforme al principio della
colpa, e dunque un’applicazione più ampia degli art. 19 e 20 CP anche
nell’ambito della criminalità legata agli stupefacenti (Albrecht, op. cit., ad
art. 19, n. 137). L’aggravio per la giustizia costituito da un ricorso più
frequente anche in questo ambito a delle perizie potrebbe essere contrastato da
una prassi volta a riconoscere una scemata imputabilità anche senza necessità
di chiedere una perizia, nei casi in cui la dipendenza fisica da droghe dure è
manifesta (Albrecht, op. cit., ad art. 19, n. 137).
Determinare in quale stato si trovava l’autore al
momento del reato è una questione di fatto, che la Corte di cassazione e di
revisione penale - così come il Tribunale federale - esamina con potere di
cognizione limitato all’arbitrio; l’interpretazione e l’applicazione del
concetto di scemata imputabilità è per contro una questione di diritto, che
questa Corte rivede con pieno potere di esame (Bommer/Dittman, Basler
Kommentar, 2 ed. 2007, ad art. 19 n. 52).
2.4
Contestando il riconoscimento di una scemata imputabilità di grado
lieve, il procuratore pubblico in realtà non propone una censura relativa
all’accertamento dei fatti, bensì riguardante l’applicazione del diritto.
Il procuratore pubblico, infatti, non contesta
(anzi condivide) l’accertamento relativo al consumo di cocaina da parte
dell’imputato, definito in sentenza “non particolarmente significativo”,
né l’accertamento concernente l’esito positivo dell’esame tossicologico svolto
il giorno dell’arresto: egli censura piuttosto le conclusioni cui giunge il
primo giudice, che da tale complesso fattuale deduce erroneamente una scemata
imputabilità ex art. 19 cpv. 2 CP, benché non sia dato il presupposto della “evidente
dipendenza fisica”.
La censura si rivela fondata. Sulla base dei fatti
accertati dal primo giudice (consumo di cocaina saltuario e non particolarmente
significativo, nessuna crisi di astinenza in carcere e, di conseguenza, nessuna
necessità di assumere farmaci per contrastarla), dai quali non emerge alcuno
stato di tossicodipendenza di RI 2, il giudice di prime cure non poteva mettere
l’accusato al beneficio di un’attenuante specifica ex art. 19 cpv. 2 CP,
concessa soltanto con estremo riserbo dalla giurisprudenza.
Riconoscere una scemata imputabilità nel caso di
un consumo di cocaina saltuario e senza che sia comprovata una dipendenza,
un’incidenza significativa del consumo al momento della commissione del reato,
oppure una netta perturbazione della coscienza, della facoltà volitiva o della
capacità di reagire, significa applicare in modo errato l’art. 19 cpv. 2 CP e,
di conseguenza, violare il diritto federale.
Il ricorso su questo punto merita accoglimento,
senza necessità di rinvio degli atti ad una nuova Corte di prime cure affinché
commisuri nuovamente la pena: considerato come una scemata imputabilità di
grado lieve comporti, in base alla giurisprudenza, di principio una riduzione percentuale
aggirantesi sul 25%, senza tale riduzione la pena commisurata dal primo giudice
ammonterebbe pertanto a 18 mesi.
Ritenuto come dagli atti emerga che, nel periodo
che qui interessa, il consumo di cocaina del ricorrente era soltanto saltuario,
tale circostanza non può, in concreto, nemmeno essere ritenuta un’attenuante
generica nell’ambito dell’art. 47 CP.
3.
La pubblica accusa contesta anche il riconoscimento della parziale
sospensione della pena a RI 2.
3.1
Nel riferire dei precedenti penali dell’imputato, il primo giudice
ha accertato che egli è “formalmente incensurato in Svizzera”, in quanto
per il giudizio non è stata presa in considerazione una condanna del 1996 a 90 giorni, sospesi condizionalmente, per il reato di ripetuta appropriazione indebita
(sentenza impugnata, consid. 2, pag. 6).
Il giudice di prime cure ha, poi, constatato che
il 27 maggio 2008 RI 2 è stato condannato dal GUP del Tribunale di __________ ad
una pena di 2 anni e 8 mesi di reclusione e al pagamento di una multa di Euro
12'000.- per il reato di importazione, detenzione e trasporto di sostanze
stupefacenti ai sensi dell’art. 73 comma 1 e 1 bis del DPR 9/10/1990 n. 309,
per i fatti avvenuti in data 27 dicembre 2007 all’aeroporto di __________, “dove
in base ad una nota non datata della Guardia di Finanza, Nucleo di Polizia
Tributaria di __________, sarebbe stato trovato in possesso di 348 grammi di cocaina” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 6). A seguito di questa condanna, RI 2 ha trascorso due mesi in detenzione preventiva e, poi, un anno e mezzo agli arresti domiciliari.
Nel giugno 2009 è stato posto in libertà provvisoria. Tale misura è, poi, stata
revocata nel dicembre 2009 poiché egli non aveva rispettato gli orari di
rientro e, pertanto, il 7 gennaio 2010 RI 2 è tornato in prigione dove è
rimasto sino al 16 aprile 2010 (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 6-7).
Constatando che la pubblica accusa “non ha,
motu proprio, mai intrapreso alcun passo onde ottenere una copia di questa
sentenza”, e che anche la successiva esplicita richiesta del presidente
della prima Corte in tal senso “è rimasta lettera morta”, nella sentenza
impugnata si è fatto fronte a tale lacuna istruttoria riferendosi alle
dichiarazioni rilasciate dall’accusato in sede dibattimentale (sentenza
impugnata, consid. 2, pag. 7).
RI 2, a tale proposito, “nell’inchiesta
italiana del 2007 ha dichiarato all’autorità che il quantitativo che aveva
addosso in un involucro legato all’inguine, del peso lordo di ca. 340 grammi, al netto ca. 140 grammi di cocaina con un grado di purezza di ca. il 70%, era destinato
al suo consumo personale” (sentenza impugnata, consid. 2, pag. 7). Egli
tuttavia non ricorda “per quale motivo è stato condannato, cioè se il
magistrato italiano ha creduto alla sua storia del trasporto per uso personale
e non gli ha imputato invece l’importazione, la detenzione e il trasporto per
conto di terzi o per il mercato degli stupefacenti”, ipotesi quest’ultima
che sembrerebbe più verosimile vista l’importanza della pena comminata e
siccome il tenore della norma italiana si avvicina maggiormente a quello di una
infrazione alla LStup piuttosto che a quello di una contravvenzione (sentenza
impugnata, consid. 2, pag. 7).
Il primo giudice ha infine menzionato - pur
ritenendolo irrilevante per il giudizio - il ritiro della patente a RI 2 per
guida in stato di ebbrezza avvenuto nell’agosto 2010, al cui riguardo tuttavia
non risulta essere ancora stato emesso un giudizio penale (sentenza impugnata,
consid. 2, pag. 8).
Proseguendo, il primo giudice, definita grave la
colpa di RI 2, ha evidenziato che a causa della “recidiva specifica”
dell’imputato andava formulata “una prognosi negativa essendo soddisfatti i
presupposti di legge di cui all’art. 42 cpv. 2 CP”, e questo non solo per
la pregressa sua condanna italiana del 27 maggio 2008, “ma anche a fronte
dell’inesistenza di contrarie circostanze particolarmente favorevoli vista la
sua deficitaria situazione finanziaria”, nonché “la concretizzazione, se
non a parole, di possibili contatti per un lavoro qualora fosse stato
scarcerato il giorno del pubblico dibattimento” (sentenza impugnata,
consid. 18, pag. 23).
In conclusione, il presidente della Corte delle
assise correzionali, definita in 14 mesi la pena a carico di RI 2, l’ha “condizionalmente
sospesa in ragione di 8 mesi”, in applicazione dell’art. 43 cpv. 1 e 2 CP,
“con un periodo di prova di anni 3 (volutamente maggiorato rispetto al
minimo legale di 2 anni cui all’art. 44 cpv. 1 CP proprio per qualificare
l’oggettiva sua colpa così come la sua recidiva specifica)” (sentenza
impugnata, consid. 18, pag. 25). La parte di pena da espiare è stata stabilita
in sei mesi, “proprio per equamente tener conto di quella che, in
definitiva, è stata l’effettiva sua colpa a fronte della sua incensuratezza in
Svizzera, non potendo evidentemente esser dato alcun peso al precedente suo DA
di quattordici anni fa”, così come per tenere in considerazione il fatto
che lo stupefacente era semplicemente “in transito”, ciò che implica una
“minor messa in pericolo del bene giuridico protetto dalla LStup”
(sentenza impugnata, consid. 18, pag. 25-26).
3.2
La pubblica accusa nel suo gravame censura la concessione della
sospensione condizionale parziale della pena. Secondo il ricorrente, in caso di
prognosi negativa la giurisprudenza è chiara nel negare il beneficio della
sospensione condizionale - integrale o parziale - al condannato (ricorso, pag.
3). Nel caso concreto, il procuratore pubblico rimarca come la sentenza
impugnata stessa dia atto di una prognosi negativa del ricorrente - derivante
dalla sua recidiva specifica - e dell’assenza di circostanze particolarmente
favorevoli ex art. 42 cpv. 2 CP, in particolare a causa della sua deficitaria
situazione finanziaria e dell’assenza di concrete prospettive lavorative
(ricorso, pag. 3-4).
L’insorgente sottolinea, inoltre, che RI 2:
-
aveva finito di scontare la sua pena in Italia il 16 aprile 2010 e dopo soli
due mesi era di nuovo in volo per la Repubblica Dominicana su incarico di terzi
per acquistare cocaina;
-
ha dimostrato insensibilità nei confronti delle condizioni impostegli
dall’autorità giudiziaria italiana, trasgredendo alle norme per gli arresti domiciliari;
-
non ha lavoro e vive a carico dei genitori;
-
ha dimostrato di non volere tagliare i ponti con il passato e con i suoi
referenti in questo ambito, non avendo voluto rivelare il nome delle persone
che gli avevano commissionato l’acquisto e il trasporto dello stupefacente
(ricorso, pag. 4).
Questi elementi - conclude il ricorrente -
concorrono con gli altri già sottolineati nella sentenza impugnata a
sostanziare la prognosi negativa, già formulata dal primo giudice (ricorso,
pag. 4).
3.3
Giusta l’art. 42 CP, il giudice sospende di regola l’esecuzione di
una pena pecuniaria, di un lavoro di pubblica utilità o di una pena detentiva
di sei mesi a due anni se una pena senza condizionale non sembra necessaria per
trattenere l’autore dal commettere nuovi crimini o delitti (cpv. 1). Se, nei
cinque anni prima del reato, l’autore è stato condannato ad una pena detentiva
di almeno sei mesi, con o senza condizionale, o a una pena pecuniaria di almeno
180.
aliquote giornaliere, la sospensione è possibile soltanto in presenza di
circostanze particolarmente favorevoli (cpv. 2). La concessione della
sospensione condizionale può essere rifiutata anche perché l’autore ha omesso
di riparare il danno contrariamente a quanto si poteva ragionevolmente pretendere
da lui (cpv. 3). Oltre alla pena condizionalmente sospesa il giudice può
infliggere una pena pecuniaria senza condizionale oppure una multa ai sensi
dell’art. 106 CP (cpv. 4).
Ai sensi dell’art. 43 CP, il giudice può
sospendere parzialmente l’esecuzione di una pena pecuniaria, di un lavoro di
pubblica utilità o di una pena detentiva di un anno a tre anni se necessario
per tenere sufficientemente conto della colpa dell’autore (cpv. 1). La parte da
eseguire non può eccedere la metà della pena (cpv. 2). In caso di sospensione
parziale dell’esecuzione della pena detentiva, la parte sospesa e la parte da
eseguire devono essere di almeno sei mesi. Le norme sulla concessione della
liberazione condizionale (art. 86) non sono applicabili alla parte di pena da
eseguire (cpv. 3).
Per costante giurisprudenza, le condizioni
soggettive previste all’art. 42 CP per la concessione della sospensione
condizionale integrale della pena si applicano pure alla sospensione
condizionale parziale ex art. 43 CP (DTF 134 IV 1 consid. 5.3.1). Devono, in
particolare, essere considerate condizioni soggettive quelle previste all’art.
42.
cpv. 2 CP (DTF 134 IV 1 consid. 4.2 e 4.2.3; STF 2 luglio 2010, inc.
6B_390/2010, consid. 2.1; 18 febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1).
L’art. 42 cpv. 2 CP esclude la concessione della
sospensione (integrale o parziale) della pena salvo nel caso in cui siano
presenti delle circostanze particolarmente favorevoli, ovvero situazioni tali
da ribaltare la presunzione di pronostico negativo legata all’esistenza del
precedente penale (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 4 giugno 2010, inc.
6B_244/2010, consid. 1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Contrariamente a quanto è la regola in materia di
sospensione condizionale della pena, nel caso dell’art. 42 cpv. 2 CP non è più
presunta l’assenza di una prognosi negativa (DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF
19.
maggio 2009, inc.6B_492/2008, consid. 3.1.2).
Per “circostanze particolarmente favorevoli”
si intendono quelle che escludono o annullano il valore peggiorativo della
prognosi insito nella condanna precedente (STF 19 maggio 2009, inc.
6B_492/2008, consid. 3.1.2 [non pubblicato in DTF 135 IV 152]) così che, in
questi casi, la concessione della sospensione può entrare in considerazione
soltanto se vi sono elementi esterni determinanti che, valutati nel loro
complesso, fanno ragionevolmente supporre che il condannato si emenderà (STF 18
febbraio 2010, inc.6B_812/2009, consid. 2.1; 19 maggio 2009, inc.6B_492/2008,
consid. 3.1.2). Il giudice deve, pertanto, esaminare se vi sono circostanze
particolarmente favorevoli che relativizzano la valenza negativa del precedente
che è, di principio, indiziante della possibilità della commissione di nuovi
reati. In questa valutazione può diventare determinante, ad esempio, il fatto
che l’infrazione da giudicare non ha alcun rapporto con l’infrazione anteriore
o un importante e positivo mutamento delle condizioni di vita del condannato
(DTF 134 IV 1, consid. 4.2.3; STF 19 maggio 2009, inc.
6B_492/2008, consid. 3.1.2; cfr. anche Stratenwerth, Schweizerisches
Strafrecht, AT II, 2. ed., Berna 2006, §5 n. 42). In
sintesi, il condannato deve presentare, malgrado il precedente, solide garanzie
di non reiterazione del reato nel caso in cui gli fosse concessa la sospensione
condizionale (STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1).
Quando la precedente condanna é stata inflitta
all’estero, essa deve essere presa in considerazione se é conforme ai principi
del diritto svizzero per quanto riguarda la punibilità di un determinato
comportamento, la misura della pena irrogata e la conformità procedurale (cfr.
STF 4 giugno 2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; Messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del Codice penale svizzero, FF 1999 pag. 1735). Questa
riserva si avvicina a quella dell’ordine pubblico: non è dunque necessario che
il giudice estero statuisca come quello svizzero, essendo sufficiente che la
condanna estera non urti dei principi generali di diritto penale riconosciuti
in Svizzera: essa non deve, dunque, sanzionare un comportamento che è
inopportuno reprimere, non deve comminare una pena sproporzionata e non deve
essere stata inflitta al termine di un procedimento irregolare (STF 4 giugno
2010, inc.6B_244/2010, consid. 1; cfr. Schneider/Garré, Basler Kommentar
Strafrecht I, 2a ed. 2007, ad art. 42 CP, n. 90).
3.4
Anche con riferimento a tale censura il ricorso deve essere accolto.
Per quel che concerne la presa in considerazione
dei precedenti penali di RI 2, è corretto non prendere in considerazione la
condanna per ripetuta appropriazione indebita, avvenuta nel 1996 e, pertanto,
manifestamente oltre il lasso temporale previsto all’art. 42 cpv. 2 CP.
Diversamente, la condanna subita in Italia per il
reato di importazione, detenzione e trasporto di sostanze stupefacenti - datata
27.
maggio 2008 - è stata pronunciata meno di cinque anni prima della
commissione dei reati oggetto del presente procedimento e comporta, pertanto, l’applicazione
dell’art. 42 cpv. 2 CP.
Poco importa al riguardo se agli atti non è stata
versata la sentenza in questione (che non è, del resto, detto che sia
motivata), nella misura in cui il tenore di tale condanna risulta dal
certificato del casellario giudiziale italiano (doc. AI 10). Nemmeno è rilevante
il fatto che si tratti di una pronuncia estera, in quanto la giurisprudenza
permette di fare astrazione della condanna inflitta in un altro paese soltanto
in casi eccezionali, e meglio soltanto nelle ipotesi in cui essa risulta in
urto con i principi del diritto penale svizzero, ciò che in concreto non appare
nemmeno ipotizzato dal primo giudice (che ha invece rilevato come l’art. 73
comma 1 e 1 bis del DPR 9/10/1990 n. 309 abbia chiare affinità con l’art. 19
cpv. 1 e 2 LStup).
Per quel che concerne la natura dei reati oggetto
delle condanne, il TF ha già avuto modo di stabilire che il fatto di avere
commesso un reato della medesima natura di quello già sanzionato è un criterio
rilevante ai sensi dell’art. 42 cpv. 2 CP (la dottrina parla di medesimo schema
comportamentale [Verhaltensmuster] dell’autore, cfr. Schneider/Garré, op.
cit., ad art. 42 CP, n. 91) ma non determinante nel senso che, da solo, non
sempre basta ad escludere la concessione della sospensione condizionale (cfr.
STF 19 maggio 2009, inc.6B.492/2008, consid. 3.2). In concreto, il primo
giudice non si è limitato ad accertare la presenza di una recidiva specifica,
ma ha anche affermato chiaramente che la situazione personale di RI 2 non
lasciava trasparire alcuna “circostanza particolarmente favorevole”: da un
lato, a causa della sua deficitaria situazione finanziaria e, dall’altro,
poiché privo di concrete - e non solo declamate - opportunità professionali.
Queste ineccepibili considerazioni avrebbero
dovuto condurre il primo giudice ad escludere la sospensione condizionale della
pena in applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP.
Risulta, dunque, incomprensibile la sentenza
impugnata, laddove il primo giudice - nonostante quanto correttamente esposto
in precedenza - ha concluso per una sospensione condizionale parziale della
pena, prendendo in considerazione la problematica della recidiva specifica
unicamente alfine di innalzare il limite inferiore del periodo di prova da due
a tre anni.
Tali conclusioni configurano un’errata
applicazione dell’art. 42 cpv. 2 CP.
Pertanto, anche su questo punto il ricorso merita
accoglimento e, di conseguenza, la pena di 18 mesi - come qui ricommisurata -
non può essere posta al beneficio della sospensione condizionale ma deve essere
interamente espiata.
4.
Gli oneri processuali del giudizio odierno vanno posti a carico
dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Il ricorso è accolto.
Di conseguenza, i dispositivi 2.1. e 3. della sentenza
impugnata sono modificati come segue:
"
2. Di conseguenza RI 2 è condannato:
2.1. alla pena detentiva di 18 (diciotto) mesi, da dedursi il carcere
preventivo sofferto;
3. annullato.”
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'000.-
sono posti a carico dello Stato.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione (art.
100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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