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Decisione

17.2010.7

Infrazione aggravata alla LFStup. Accertamento arbitrario dei fatti. Commisurazione della pena; obbligo di motivazione, principio della parità di trattamento

12 maggio 2010Italiano35 min

Source ti.ch

Fatti

i primi giudici non l’hanno comunque ritenuta ai fini dell’accertamento della

consapevolezza di RI 1 precisando che, anche se le destinazioni nel navigatore

fossero state inserite da terzi, la cosa non avrebbe inciso sul loro

convincimento stanti le menzogne dell’accusato (sentenza impugnata, consid.

11d, pag. 38-39).

2.2. RI 1 sostiene che gli accertamenti della Corte di prime cure sul

ruolo da lui avuto nella vicenda sono viziati da arbitrio poiché - afferma - egli

ha avuto, nel traffico, il ruolo di semplice “corriere della droga”, di

“semplice pedina”, nelle mani di “narcotrafficanti ben più in alto di

lui” senza essere a capo dell’organizzazione che smercia eroina (ricorso,

pag. 6-7). A suo avviso, la Corte di prime cure è, dunque, incorsa in arbitrio

“confezionando un quadro eccessivamente negativo” della sua persona

(ricorso, pag. 3). Pur non contestando più “l’oggettiva consapevolezza di

trasportare droga per conto di un’organizzazione malavitosa”, il ricorrente

ritiene che dagli atti emerga “più di un dubbio” sia sulla sua effettiva

“conoscenza del quantitativo che trasportava” sia sulla sua conoscenza

dell’identità dei destinatari (ricorso, pag. 7).

Questi dubbi sono suffragati - sostiene il

ricorrente - dalla calma palesata al momento dei controlli al valico doganale

che dimostra come egli, “certo consapevole di trasportare droga”, fosse,

però, convinto di trasportarne una quantità inferiore (ricorso, pag. 7). Il

ricorrente ritiene, pertanto, “quantomeno discutibile” che la Corte di

prime cure non abbia attribuito alcuna rilevanza al suo stato emotivo: i primi

giudici - conclude su questo punto il ricorrente - avrebbero “dovuto

necessariamente valutare con maggiore attenzione tale circostanza, dandole

maggior peso” (ricorso, pag. 7).

Che lui abbia avuto il ruolo di “semplice

corriere” è, poi, confermato - continua il ricorrente - dal fatto che nelle

brevi telefonate intercorse “con persone inquisite ed arrestate proprio per

traffico di stupefacenti” sarebbe stato impossibile organizzare un

importante traffico di droga e dal fatto che egli non conosceva personalmente i

destinatari finali dello stupefacente, pur avendo i loro numeri salvati sul

cellulare (ricorso, pag. 7-8). I brevi e sporadici contatti - “serviti

sicuramente per ottenere da loro indicazioni su come raggiungere la

destinazione finale” - evidenziano come essi non si siano mai conosciuti di

persona, così come confermato in sede di interrogatorio sia dal ricorrente che

dai coniugi _________ (ricorso, pag. 7-8).

ll ricorrente censura, poi, anche l’accertamento

sui suoi precedenti viaggi in Svizzera (desunti dai dati estrapolati dal

navigatore satellitare ritrovato nel veicolo) ritenendolo arbitrario in quanto

un navigatore può essere programmato una volta sola inserendo varie

destinazioni; di conseguenza, non esistono prove di precedenti suoi viaggi in

Svizzera (ricorso, pag. 9). Nonostante i primi giudici abbiano asserito di non

aver dato alcun peso alla circostanza, “nulla esime dal credere che questo

convincimento abbia influito nel delineare il profilo di RI 1 come di un

narcotrafficante esperto e navigato, con tanta esperienza sulle spalle”

(ricorso, pag. 9).

2.3. Emerge con evidenza da quanto appena riportato della sentenza di

prime cure che i primi giudici non hanno attribuito a RI 1 un ruolo di primo

piano nell’organizzazione per conto della quale egli ha trasportato lo

stupefacente che è stato scoperto alla dogana.

Pertanto, nella misura in cui taccia d’arbitrio

un tale preteso accertamento, il ricorso è irricevibile.

Anche la critica secondo cui non è possibile

organizzare un importante traffico di droga con telefonate brevi come quelle registrate

in concreto è irricevibile ritenuto che la Corte di prime cure non ha

rimproverato a RI 1 di essere l’organizzatore del traffico di eroina in

questione, né di avere competenze decisionali o una posizione gerarchicamente

elevata in seno alla banda criminale operante in Svizzera, ma unicamente di

essersi intenzionalmente prestato a trasportare il carico in questione (circostanza

sempre negata dal ricorrente prima del presente ricorso). Il ricorrente mostra,

dunque, di non avere compreso la motivazione dei primi giudici, che si sono

limitati a rimproverargli - in maniera scevra da arbitrio - di aver trasportato

un quantitativo importante di eroina nascosta in modo professionale all’interno

di un’automobile e di avere fatto capo a diverse utenze telefoniche e a

contatti con trafficanti pericolosi in relazione al suddetto trasporto

transfrontaliero. Non è dato sapere - e il ricorrente non lo spiega - per quale

motivo tali accertamenti, da cui la Corte di prime cure ha dedotto che RI 1 si

è comportato da “vero criminale professionista”, siano manifestamente

insostenibili. Per il resto, il ricorrente nemmeno si confronta con la motivazione

dei primi giudici, secondo cui è notorio che in questo genere di traffici gli

interlocutori non si dilungano in dettagli ma si scambiano unicamente le

informazioni essenziali: nel suo gravame il ricorrente si distanzia da alcuni

accertamenti di fatto operati dai giudici di prime cure (sostenendo che le

telefonate erano sporadiche, mentre i primi giudici le hanno ritenute

frequenti), vincolanti per questa Corte in assenza di una fondata censura di

arbitrio, e si limita a sostenere in modo apodittico che l’organizzazione di un

importante traffico di droga richiederebbe lunghe discussioni e una

pianificazione estremamente dettagliata. Nel sostenere che i contatti

telefonici sono serviti unicamente per ricevere indicazioni su come raggiungere

la destinazione finale, il ricorrente non fa che confermare quanto accertato

dai primi giudici e da lui sempre negato in precedenza. Sulla questione, non si

vede che pertinenza abbia il fatto che RI 1 non ha mai conosciuto di persona i _________(circostanza

di cui peraltro la sentenza dà atto: cfr. consid. 9e-f, pag. 28-29), nella

misura in cui la conoscenza dei componenti della banda non è indispensabile per

collaborare come trasportatore ad un traffico di droga.

Anche a questo riguardo il ricorso si rivela,

pertanto, irricevibile.

Irricevibili sono, pure, le censure relative alla

mancata considerazione da parte delle prima Corte della calma mostrata da RI 1

al momento del controllo che, secondo quanto qui sostiene il ricorrente, doveva

essere considerata come indicativa della non consapevolezza sua del

quantitativo trasportato.

Come visto sopra, la Corte di prime cure ha

chiaramente indicato di non potere dedurre alcunché di certo da tale stato d’animo

in quanto esso può costituire tanto un indizio di inconsapevolezza quanto un

segno di una certa esperienza nell’ambito del traffico di droga. Il ricorrente

non spiega perché la prima Corte sia caduta in arbitrio formulando queste

considerazioni. Non lo fa certo sostenendo che tale calma “sarebbe

innaturale se effettivamente sapesse di trasportare un ingente quantitativo di

eroina” e che “solo chi è o ignaro di cosa trasporta o perlomeno ignaro

di quanto trasporta, può manifestare una tranquillità più o meno apparente”

(ricorso, pag. 7): così facendo, infatti, egli si limita ad opporre la sua

valutazione degli elementi probatori a quella della prima Corte dimenticando il

limitato potere cognitivo di questa Corte. Bastasse proporre una diversa

valutazione del materiale probatorio per motivare un ricorso a questa Corte, nessuna

differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un accertamento

manchevole, discutibile o finanche erroneo, ed il ricorso per cassazione si

identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello. Motivato in modo

improprio, il rimedio non può che essere dichiarato inammissibile anche su

questo punto. Lo stesso ricorrente, del resto, si limita a sostenere che questo

ragionamento della prima Corte appare “quantomeno discutibile”

riconoscendo, con ciò, la natura appellatoria delle sue argomentazioni.

Stessa sorte ha, infine, la censura relativa al

numero di viaggi considerato dalla prima Corte. Nonostante l’infelice

formulazione dei primi giudici, è evidente che essi, pur ritenendo la cosa

probabile, hanno concluso di non avere sufficienti elementi per accertare con

sicurezza che RI 1 aveva fatto, in precedenza, altri viaggi in Svizzera (ma che

ciò non scalfiva il loro convincimento sul coinvolgimento di RI 1 nel traffico

in esame). Ritenuto, comunque, come essi abbiano precisato di non avere dato

peso alcuno alla questione e che di questa precisazione della prima Corte il

ricorrente ha dato atto nel suo ricorso, l’argomentazione ricorsuale secondo

cui, nonostante ciò, la circostanza “abbia influito nel delineare il profilo

di RI 1 come di un narcotrafficante esperto e navigato” (benché nel

capitolo relativo alla commisurazione della pena non se ne faccia cenno) è

circostanza restata allo stadio di puro parlato. Anche a tale riguardo il

ricorrente perde di vista il limitato potere cognitivo di questa Corte,

argomentando in maniera irricevibile il suo esposto.

3. Nel suo gravame RI 1 sostiene inoltre che la Corte delle assise

criminali ha violato il diritto federale, segnatamente abusando del proprio

potere di apprezzamento e applicando in modo errato i criteri per la

commisurazione della pena.

3.1. La Corte delle assise criminali, dopo aver ricordato i principi

applicabili in materia (in particolare il criterio fondamentale della gravità

della colpa), ha ritenuto che nel caso concreto la colpa di RI 1 doveva essere

qualificata come “molto grave” (sentenza impugnata, consid. 16b, pag.

51) sulla base di diversi fattori: fra questi, l’ingente quantitativo di droga

trasportato (corrispondente a più di 4 kg di eroina pura), l’intensità della messa in pericolo della salute pubblica (“l’eroina essendo tra le droghe

più pericolose in circolazione”), i motivi a delinquere riducibili al puro

scopo di lucro (in quanto a RI 1 non occorreva trafficare droga per vivere), la

professionalità del suo agire (dimostrata, in particolare, nell’occultamento

della droga all’interno della vettura), l’avere delinquito su scala

internazionale, in modo “ben organizzato”, avvalendosi di più linee

telefoniche e collaborando “con un’organizzazione criminale molto attiva”

composta da trafficanti pericolosi - quali i _________- che gli hanno affidato

il trasporto di merce di ingente valore poiché sapevano “di potersi fidare”

(sentenza impugnata, consid. 16b, pag. 51-52). Per i primi giudici, RI 1 si è,

in sostanza, comportato “da vero criminale professionista” (sentenza

impugnata, consid. 16b, pag. 51-52).

I primi giudici hanno, poi, considerato che il

comportamento processuale di RI 1 (“intriso di menzogne al limite

dell’irridente”) non ha potuto dare luogo ad attenuazioni di pena (sentenza

impugnata, consid. 16c, pag. 52). La condotta di RI 1, che non si è assunto

alcuna responsabilità dell’accaduto, è stata definita come “propria del

delinquente che, preso con le mani nel sacco, preferisce assumere il

comportamento omertoso tipico delle organizzazioni criminali che sapranno certo

apprezzarlo al momento della sua rimessa in libertà” (sentenza impugnata,

consid. 16c, pag. 52) anche se i primi giudici hanno precisato che da ciò non

sono, ad ogni modo, derivati aggravi di colpa al condannato, il diritto di

tacere e di mentire essendo garantiti costituzionalmente (sentenza impugnata,

consid. 16c, pag. 52).

Quali circostanze attenuanti la Corte delle

assise criminali ha, invece, considerato l’assenza di precedenti specifici

gravi, le sue umili origini (benché comuni a molti suoi connazionali, che al

contrario di lui “si comportano comunque correttamente pur non avendo avuto

le occasioni di stabilirsi in una nazione economicamente più stabile”) e

una certa sensibilità alla pena, che dovrà essere espiata lontano dalla sua

famiglia che difficilmente potrà rendergli visita in carcere (sentenza

impugnata, consid. 16c, pag. 52).

Quale elemento a suo favore è pure stato

considerato il fatto che la droga non è finita sul mercato, anche se unicamente

per merito del lavoro svolto dalle guardie di confine (sentenza impugnata,

consid. 16c, pag. 52).

In considerazione di tutti gli aspetti

menzionati, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di sei anni (sentenza

impugnata, consid. 16d, pag. 52).

3.2. RI 1 rimprovera alla prima Corte di averlo messo “sullo stesso piano

un trafficante scafato” quando lui è soltanto “un corriere alle prime

armi, che mai prima aveva trasportato droga”. Inoltre, il ricorrente

sostiene che, nonostante i primi giudici abbiano asserito di non aver dato

alcun peso all’eventualità di suoi precedenti viaggi in Svizzera, “nulla

esime dal credere che questo convincimento abbia influito nel delineare il

profilo di RI 1 come di un narcotrafficante esperto e navigato, con tanta

esperienza sulle spalle, incidendo così in maniera significativa sulla

commisurazione finale della pena” (ricorso, pag. 9).

RI 1 rimprovera, inoltre, alla prima Corte di

avere abusato del suo potere di apprezzamento considerando la sua mancata collaborazione

con l’autorità quale prova di fedeltà all’organizzazione. In realtà - egli

sostiene - il suo silenzio era dettato unicamente dalla paura di ritorsioni da

parte dei criminali che gli hanno affidato la droga, che non esiterebbero a

fare del male ai famigliari di RI 1 e a lui stesso, una volta uscito dal

carcere (ricorso, pag. 11) e sottolinea che in casi di collaborazione avvenuta

solo in fase tardiva, e meglio in sede di appello, la giurisprudenza impone una

riduzione della pena di 1/20 (ricorso, pag. 11).

Proseguendo nel suo esposto, RI 1 sostiene che la

prima Corte non ha considerato che egli ha delinquito in un “momento di

debolezza” e non ha dato sufficientemente peso alla “pressoché totale

assenza di precedenti penali” ritenuto che in passato non ha mai avuto

problemi particolari con la giustizia, salvo in un’occasione essere stato

fermato dalla polizia italiana con qualche grammo di cocaina detenuto per uso

personale (ricorso, pag. 9). In sintesi, il ricorrente ritiene che la pena sia

“eccessiva” e “spropositata” visto che è stata inflitta ad

una “persona giovane, incensurata, che è stata attiva per nemmeno un mese

nel traffico di stupefacenti”, insomma ad un “«dilettante» del

narcotraffico” (ricorso, pag. 9 e 10).

Secondo RI 1, la Corte di prime cure avrebbe

dovuto tenere maggiormente in considerazione anche il fatto che la droga non è

finita sul mercato, dovendo “considerare positivamente il fatto che il

disegno criminoso orchestrato da altri personaggi non sia stato portato a

termine dal corriere RI 1” (ricorso, pag. 9).

Nel suo gravame il ricorrente rimprovera, infine,

ai primi giudici di non aver nemmeno considerato che la pena inflitta mette

fortemente a rischio il suo reinserimento futuro, precludendogli la possibilità

di “ritrovare quelle origini di persona onesta e volenterosa che era prima

di entrare in contatto con ambienti malavitosi, che l’ha portato nel traffico

di tali sostanze”, in particolare rischia di rovinargli la vita, sin qui costruita

in modo onesto e con fatica lavorando come manovale in Italia. Per questo - conclude

- il periodo di carcerazione deve essere oculatamente vagliato e ridimensionato

(ricorso, pag. 10).

3.3. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di

ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di

revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del

quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda

elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia

esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o

abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17

consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73

consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).

Ai sensi del nuovo art. 47 CP, il giudice

commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e

delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà

sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o

Considerandi

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità

dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), dunque, il

giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del

reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e

della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto

che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio,

il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non

deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà

presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice

penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999

1744; STF 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.2; STF 12 marzo

2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97

consid. 3 pag. 101). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui

occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del

condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).

Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare

correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla

colpa (STF 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.2; STF 12 marzo

2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2; STF 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007,

consid. 5.2 e riferimenti).

Riprendendo mutatis mutandis la

giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch,

n. 4 ad art. 47 CP), l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di

criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore: le

circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del

proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto

(ovvero il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso),

l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato (ovvero la

reprensibilità dell'offesa), l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente,

la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda,

la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto

dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6

consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112

consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).

Vanno inoltre considerati - sempre secondo la

citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore,

l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,

gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44

consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288

consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale

all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato

di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai

rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; STF del 17 aprile

2007, inc.6B.14/2007, consid. 6.4; STF del 15 febbraio 2006, inc.6P.152/2005,

consid. 8.1 e STF del 26 ottobre 2005, inc.6S.163/2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.).

Esigenze di prevenzione generale, per converso,

svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).

3.4

Occorre anzitutto rilevare che la pena detentiva di sei anni,

inflitta al ricorrente nel caso concreto, si situa ampiamente nel quadro

edittale applicabile, ritenuto che il caso aggravato di infrazione alla Legge

federale sugli stupefacenti è punito dall’art. 19 LFStup con una pena detentiva

minima di un anno e massima di 20 anni (cfr. art. 40 CP).

Resta, invece, da verificare se essa si fonda su

criteri estranei all’art. 47 CP, disattende elementi di valutazione prescritti

da quest’ultima norma oppure appare eccessivamente severa.

Contrariamente a quanto sembra continuare a

pretendere il ricorrente, alla prima Corte non può essere rimproverato di

essere caduta in un eccesso di apprezzamento ritenendo, quali elementi aggravanti

la colpa, il fatto che egli ha delinquito su scala internazionale, in modo “ben

organizzato”, avvalendosi di più linee telefoniche e collaborando “con

un’organizzazione criminale molto attiva” composta da trafficanti

pericolosi - quali i _________- che gli hanno affidato il trasporto di merce di

ingente valore poiché sapevano “di potersi fidare” e comportandosi, così

“da vero criminale professionista (sentenza impugnata, consid. 16b, pag.

51-52) poiché queste considerazioni sono il frutto di una valutazione

sostenibile di fatti accertati senza arbitrio. Non toglie carattere aggravante

a questi fatti la considerazione più volte ribadita secondo cui il ricorrente è

soltanto un “pesce piccolo” nell’ambito dell’organizzazione per cui ha

trasportato droga. Né ciò rende la pena eccessivamente severa nella misura in

cui mai i primi giudici l’hanno motivata con un - non accertato - ruolo di

primo piano nel traffico tenuto dal condannato.

Il gravame su questo punto si rivela pertanto

irricevibile.

Il ricorso non è destinato a miglior sorte

nemmeno in relazione ai presunti viaggi in Svizzera del ricorrente, che i primi

giudici hanno ritenuto probabili ma di cui non si sono dichiarati convinti

(sostenendo ad ogni modo che il loro convincimento sulla colpevolezza di RI 1

non cambierebbe anche se quest’ultimo non fosse mai stato in Svizzera).

E’ infatti circostanza restata allo stadio di

puro parlato che, benché nel capitolo relativo alla commisurazione della pena

non si faccia cenno a presunti viaggi di RI 1 in Svizzera, questa circostanza “abbia influito nel delineare il profilo di RI 1 come di un

narcotrafficante esperto e navigato” e inciso in maniera significativa

sull’ammontare finale della pena. Il gravame cade dunque nuovamente nel vuoto.

Nulla può, poi, essere rimproverato alla prima

Corte per non avere ritenuto, a favore del condannato, un buon comportamento

processuale nella misura in cui, manifestamente, buon comportamento processuale

non c’è stato visto che RI 1 altro non ha fatto che mentire.

E’ irrilevante, qui, verificare se egli ha

mentito per omertà (come hanno ritenuto i primi giudici) o per paura (come ha,

in questa sede, per la prima volta sostenuto il ricorrente): in un caso o

nell’altro, nulla può essere ritenuto a suo favore e nulla a suo danno visto

che, come peraltro hanno sottolineato i primi giudici, il diritto di tacere e

di mentire sono garantiti ad ogni imputato (sentenza impugnata, consid. 16c,

pag. 52).

Su questo punto il ricorso manca, dunque, di

consistenza.

Non è destinata a miglior sorte l’ardita richiesta

del ricorrente di ottenere una riduzione di pena di circa 3-4 mesi per “l’ammissione

di colpa in questa fase di giudizio” e per aver abbandonato la linea di

difesa seguita in prima istanza. Anzitutto, tale richiesta non può essere

considerata poiché un’autorità di cassazione non può essere confrontata a nuove

circostanze di fatto (sentenza CCRP del 12 giugno 2002, inc. 17.2002.17,

consid. 2a e rif.). Poi, perché la dottrina citata dal ricorrente

(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3. ed. 2007, ad art. 47 n. 1.18) è

priva di pertinenza in concreto, nella misura in cui riferisce di

giurisprudenze cantonali vertenti su ammissioni dell’accusato avvenute in sede

di appello penale, istituto sconosciuto nell’attuale CPP/TI e che prevede un

potere di cognizione sui fatti assai diverso da quello di cui è dotata questa

Corte nell’ambito di un ricorso in cassazione.

Ma in ogni caso, la richiesta non può essere

considerata nella misura in cui un’ammissione tardiva come quella del

ricorrente - fatta soltanto in seconda sede e soltanto perché “dal

dibattimento in primo grado sono emersi dei fatti incontestabili che rendono

velleitaria ogni proclamazione di innocenza da parte del ricorrente”

(ricorso, pag. 12) - non può certo configurare una buona collaborazione con gli

inquirenti.

Ricordato il limitato potere di esame di questa

Corte, il ricorso non è votato a miglior sorte nemmeno in relazione alla

pretesa insufficiente presa in considerazione da parte dei primi giudici dell’assenza

di precedenti specifici gravi: l’argomento è privo di consistenza visto che i

primi giudici hanno espressamente indicato di avere tenuto conto di tale

circostanza.

Per motivi analoghi deve essere respinta anche la

critica del ricorrente, secondo cui la Corte di prime cure avrebbe dovuto

tenere maggiormente in considerazione il fatto che la droga non è finita sul

mercato. Come visto, anche in questo caso i primi giudici hanno espressamente indicato

di avere tenuto conto, a favore del condannato, di tale circostanza. Non è dato

di sapere per quali motivi tale circostanza avrebbe dovuto essere presa in

considerazione maggiormente, il gravame limitandosi a riferire che “è

indubbiamente da considerare positivamente il fatto che il disegno criminoso

orchestrato da altri personaggi non sia stato portato a termine da corriere RI 1”. Al proposito i primi

giudici hanno considerato tale circostanza pur precisando che, se ciò è

avvenuto, lo si deve unicamente “all’encomiabile opera delle guardie di

confine” e all’efficienza del loro operato, e non a circostanze

attribuibili al condannato. Anche a tale riguardo, l’apprezzamento della Corte

di prime cure non denota eccesso o abuso alcuno.

Infine, anche per quel che concerne l’impatto

della pena sulla vita del condannato le censure del ricorrente devono essere

respinte. La Corte di prime cure ha infatti tenuto conto di una certa

sensibilità alla pena di RI 1, considerato che egli la dovrà espiare lontano

dalla famiglia e che difficilmente (già solo per motivi economici) in quel

lungo periodo i suoi famigliari potranno rendergli visita in prigione. I primi

giudici hanno dunque valutato questo aspetto in senso attenuante, senza violare

l’art. 47 CP e senza commettere alcun eccesso o abuso di potere di

apprezzamento. In base alla giurisprudenza infatti, questo aspetto di

prevenzione speciale permette unicamente delle correzioni marginali alla pena,

che deve restare proporzionata alla colpa (STF del 16 settembre 2009, inc.

6B_289/2009, consid. 2.4).

Altrettanto dicasi per le preoccupazioni relative

al suo futuro reinserimento nel mondo lavorativo ritenuto che, secondo costante

giurisprudenza, criterio fondamentale per la commisurazione della pena era e

rimane la gravità della colpa mentre considerazioni relative a difficoltà di

natura sociale e/o professionale giocano un ruolo soltanto marginale.

4.

Il ricorrente lamenta infine una disparità di trattamento

nell’ambito della commisurazione della pena.

4.1

Come visto, dopo l’elenco di tutte le circostanze pertinenti in concreto

per la commisurazione della pena, la Corte ha concluso ritenendo equa una pena

detentiva di sei anni (sentenza impugnata, consid. 16d, pag. 52). I primi

giudici hanno rilevato, in via abbondanziale (i paragoni con casi analoghi

potendo essere fatti solo eccezionalmente) e citando due sentenze delle Assise

criminali, che una pena del genere risulta essere in linea con la prassi

cantonale (sentenza impugnata, consid. 16d, pag. 52-53).

4.2

Il ricorrente, ponendo a confronto la pena comminatagli dalla Corte

delle assise criminali con le pene inflitte in altri casi analoghi, ritiene di

essere vittima di una disparità di trattamento (ricorso, pag. 12).

Pur riconoscendo che la quantità di droga

trasportata non rappresenta l’unico elemento sul quale il giudice deve basarsi

per commisurare la pena, RI 1 giudica “alquanto discutibile che in casi

simili la proporzionalità tra quantità trasportata e pena inflitta sia stata

assai diversa” (ricorso, pag. 13). Il ricorrente, sulla base del raffronto

con le sentenze menzionate nel ricorso, così come delle attenuanti da

riconoscergli, ritiene più adeguata una pena detentiva di quattro anni

(ricorso, pag. 13).

4.3

Nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della

parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene

determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad

un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi suole, invece,

essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue

particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163;

Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche

DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). La giurisprudenza ha, del resto,

sottolineato il primato del principio della legalità su quello della parità di

trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il

ricorrente citi l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è

stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005,

inc.6S.345/2005, consid. 1.1.; DTF 120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una

certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega

normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore

(DTF 135 IV 191, consid. 3.1.; 124 IV 44 consid. 2c).

Ne segue che in materia di parità di trattamento

la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il

Tribunale federale (DTF 135 IV 191, consid. 3.1) - quando il giudice del merito

abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad una

disparità flagrante (sentenza CCRP del 28 marzo 2003, inc. 17.2003.7, consid.

4; sentenza CCRP del 15 marzo 2001, inc. 17.2000.49, consid. 6d/aa; sentenza

CCRP del 23 ottobre 2001, inc. 17.2001.34, consid. 7).

4.4

Indicando nel suo esposto che la pena inflittagli è “alquanto

discutibile” e che sarebbe “più appropriata” una pena detentiva di

quattro anni, il ricorrente misconosce il potere cognitivo di questa Corte che,

in tema di parità di trattamento, è limitato ad eventuali eccessi o abusi del

potere di apprezzamento del primo giudice e a disparità flagranti, ciò che egli

nemmeno pretende sia avvenuto.

Motivato come un atto di appello, il ricorso su

questo punto si rivela irricevibile.

Ma in ogni caso, va rilevato che il ricorrente si

limita a raffrontare la pena inflittagli con quelle pronunciate in altri casi

basandosi unicamente sulla quantità di droga trasportata (peraltro senza

indicarne il grado di purezza), criterio che - come lui stesso afferma - non

risulta essere né l’unico né il più significativo per valutare la colpa

dell’autore (DTF 117 IV 152 consid. 4b). Richiami del genere, senza peraltro

precise citazioni (si veda il richiamo ad “una sentenza del 2004 del Tribunale

Penale Cantonale di Friborgo”, non senza osservare che le Corti cantonali

non sono vincolate dalle decisioni rese in un altro cantone, cfr. DTF 124 IV

44, consid. 2c), non seguiti da una circostanziata disamina dei casi e dei

motivi che sorreggono le condanne sono inadatti allo scopo in quanto, come

visto, la Corte di cassazione e di revisione penale non è autorità munita di

pieno potere cognitivo in materia di commisurazione della pena. L'ammissibilità

del ricorso non è, pertanto, data nemmeno su questo tema.

5.

Il ricorrente sostiene, inoltre, che, affermando laconicamente che “tutto

ciò ben ponderato” la pena andava fissata in sei anni e senza indicare il

peso dato alle diverse circostanze attenuanti ed aggravanti, la Corte di prime

cure ha disatteso le esigenze di motivazione derivanti dall’art. 50 CP

(ricorso, pag. 5). Limitandosi ad indicare che a favore di RI 1 sono stati

considerati l’assenza di precedenti specifici gravi, le sue umili origini, il

peso che la pena avrà sui suoi rapporti familiari e il fatto che la droga non è

finita sul mercato - continua il ricorrente - la motivazione dei primi giudici

stride (“in parte”) con le esigenze della norma in questione (ricorso,

pag. 6).

5.1

Con il titolo marginale "obbligo di motivazione", l'art.

50.

CP riprende l'attuale giurisprudenza (FF 1999 1747) prevedendo che, se la

sentenza deve essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze

rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo

significa che, nella sua decisione, il giudice deve indicare gli elementi da

lui considerati decisivi (sia quelli relativi al reato che relativi all'autore),

in modo che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori

rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente

ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena

pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è

alla base. Il giudice non è tenuto a diffondersi necessariamente su ogni

fattore, né ad indicare in cifre o in percentuali l'importanza attribuita ai

singoli elementi considerati nella commisurazione della pena. Egli deve, però,

motivare in modo da permettere al condannato e, poi, all’autorità superiore di

seguire e valutare il percorso che l’ha portato alla commisurazione della pena (DTF

127.

IV 101 consid. 2c; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid.

3.

; del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.4; STF del 27 ottobre

2007, inc.6B_472/2007, consid. 8.1 e rinvii; STF 6B.14/2007 del 17 aprile

2007, consid. 5.3; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 50 CP n. 2). Ciò

detto, va precisato che, secondo la giurisprudenza, un mero elenco di elementi

pro e contro l'imputato non è comunque sufficiente (STF del 27 febbraio 2005, inc.

6S.390/2005, consid. 3). Al contrario. Più la pena è rigorosa, più la

motivazione deve essere completa, soprattutto qualora - pur mantenendosi nei

limiti edittali - la sanzione appaia complessivamente molto severa. Ove la

commisurazione della pena risulti conforme al diritto, in ogni modo,

l'accoglimento di un ricorso per cassazione non si giustifica solo per far

migliorare o integrare un singolo considerando della sentenza (DTF 127 IV 101

consid. 2c).

5.2

Nel caso concreto la Corte di prime cure nell’ambito della

commisurazione della pena ha, in un primo tempo, elencato le circostanze che

l’hanno portata a ritenere molto grave la colpa di RI 1, per poi analizzare le

circostanze attenuanti applicabili. Dalla sentenza sono, perciò, facilmente deducibili

sia gli aspetti che i primi giudici hanno considerato quali aggravanti la colpa

e quali sono, invece, stati considerati a sua attenuazione. I primi giudici non

hanno fornito indicazioni numeriche, se non il risultato finale della loro

valutazione, ovvero una pena detentiva di sei anni.

Se è vero che i primi giudici non hanno precisato

quale peso hanno avuto i diversi elementi considerati (in particolare, quelli

considerati a favore la cui trattazione è stata, invero, estremamente concisa)

e se è vero che una maggiore precisazione sarebbe in generale auspicabile proprio

per evitare che i considerandi sulla pena si risolvano in una mera elencazione

(più o meno fiorita) di elementi contro ed elementi a favore, è anche vero che

la giurisprudenza del Tribunale federale non esige che il giudice si esprima in

cifre o in percentuali su ogni elemento che cita e che, nel caso concreto, le motivazioni

dei primi giudici appaiono lineari e, comunque, sufficienti a permettere un

esame ai sensi di quanto sopra. Inoltre, ritenuto che la pena inflitta appare,

comunque, conforme al diritto, non si giustificherebbe l’accoglimento del

ricorso solo per integrare la relativa motivazione.

Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve

essere respinto (DTF 127 IV 101 consid. 2c).

6.

Gli oneri del ricorso seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15

cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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