17.2010.7
Infrazione aggravata alla LFStup. Accertamento arbitrario dei fatti. Commisurazione della pena; obbligo di motivazione, principio della parità di trattamento
12 maggio 2010Italiano35 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2010.7
Data decisione, Autorità:
12.05.2010, CCRP
Titolo:
Infrazione aggravata alla LFStup.
Accertamento arbitrario dei fatti. Commisurazione della pena; obbligo di motivazione, principio della parità di trattamento
TRASPORTO DI STUPEFACENTI
art. 47 CPS
art. 50 CPS
art. 19 LSTUP
Incarto n.
17.2010.7
Lugano
12 maggio 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretaria:
Dell'Oro, vicecancelliera
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 1 marzo 2010 da
RI 1
e
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 12 gennaio 2010 dalla Corte delle assise criminali
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con sentenza 11-12 gennaio 2010, la Corte delle assise criminali ha
dichiarato RI 1 autore colpevole di infrazione aggravata alla Legge federale
sugli stupefacenti per avere, il 7 aprile 2009, in entrata in Svizzera dal valico doganale di __________, alla guida dell’automobile VW Golf V
2,0 intestata a __________, importato in Svizzera, senza essere autorizzato, 33
pani di eroina del peso netto di 6'992.20 grammi, con grado di purezza del 60.75%, e lo ha condannato alla pena detentiva di sei anni
(in cui è stato computato il carcere preventivo sofferto), oltre al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese processuali.
B. Contro la sentenza della Corte delle assise criminali RI 1 ha presentato, il 15/17 gennaio 2010, una dichiarazione di ricorso alla Corte di cassazione e di
revisione penale. Nella motivazione scritta del gravame, inoltrata il 1. marzo
successivo, egli ha chiesto la riforma della sentenza impugnata, domandando la
riduzione della pena detentiva da sei a quattro anni. A sostegno della sua
richiesta, il ricorrente fa valere un accertamento arbitrario dei fatti ed un’errata
applicazione del diritto federale ai fatti posti alla base della sentenza.
C. Il procuratore pubblico, con scritto del 16 marzo 2010, ha rinunciato a formulare osservazioni, postulando l’integrale conferma della sentenza della
Corte delle assise criminali.
in diritto: 1. Il ricorso per cassazione è essenzialmente un rimedio di diritto
(art. 288 lett. a e b CPP) nella misura in cui l’accertamento dei fatti e la
valutazione delle prove sono censurabili unicamente per arbitrio (art. 288
lett. c e 295 cpv. 1 CPP) e ritenuto che arbitrario non significa manchevole,
discutibile o finanche inesatto, bensì manifestamente insostenibile, destituito
di fondamento serio e oggettivo, in aperto contrasto con gli atti (DTF 135 V 2
consid. 1.3, pag. 4-5; 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 I 13 consid. 5.1
pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1 pag. 219; 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 con
richiami) o basato unilateralmente su talune prove a esclusione di tutte le
altre (DTF 118 Ia 28 consid. 2b pag. 30, 112 Ia consid. 3 pag. 371). Per
motivare una censura di arbitrio non basta, dunque, criticare la sentenza
impugnata né è sufficiente contrapporle una propria versione dell’accaduto, per
quanto preferibile essa appaia, ma occorre spiegare perché un determinato
accertamento dei fatti o una determinata valutazione delle prove siano viziati
di errore qualificato. Secondo giurisprudenza, inoltre, per essere annullata
una sentenza deve essere arbitraria anche nel risultato, non solo nella
motivazione (DTF 135 V 2 consid. 1.3, pag. 5; 133 I 149, consid. 3.1 pag. 153;
132 I 13 consid. 5.1, pag. 17; 131 I 217 consid. 2.1, pag. 219; 129 I 8 consid.
2.1, pag. 9; 173 consid. 3.1, pag. 178).
2. Nel suo gravame, RI 1 non contesta la sua condanna per infrazione
aggravata alla legge federale sugli stupefacenti - quindi, non contesta più di
avere consapevolmente trasportato droga - ma si limita a censurare la
commisurazione della pena operata dai primi giudici e, in relazione ad essa, a censurare
di arbitrio gli accertamenti relativi alla sua consapevolezza circa il
quantitativo di droga trasportato ed al ruolo da lui avuto nel traffico.
2.1. Con riferimento alla consapevolezza di RI 1, nella sentenza
impugnata i primi giudici hanno indicato che, dopo avere valutato
minuziosamente e nel loro complesso tutti gli indizi a suo carico e dopo averli
confrontati con la sua versione dei fatti, sono giunti “al pieno
convincimento che RI 1 era perfettamente al corrente che stava trasportando
della droga e meglio quella poi sequestrata dalle forze dell’ordine”
(sentenza impugnata, consid. 13, pag. 40).
Esprimendosi sullo stato emotivo del ricorrente
al momento del controllo doganale - evidentemente sollevato al dibattimento
dalla Difesa quale elemento indiziante la non consapevolezza dell’imputato - i
primi giudici hanno ritenuto che dall’indifferenza e dalla tranquillità da lui
manifestata non poteva essere dedotto alcunché di certo ritenuto che la calma
palesata da RI 1 poteva essere attribuita “sia ad un corriere ignaro come ad
un trafficante scafato” (sentenza impugnata, consid. 13.5b, pag. 47). Del
resto - hanno precisato i primi giudici - nemmeno “se fosse stato accertato
che l’imputato avesse palesato nervosismo o si fosse opposto con qualche scusa
alle necessarie verifiche”, la prima Corte ne avrebbe tratto alcuna
conclusione (sentenza impugnata, consid. 13.5b, pag. 47).
Con riferimento, invece alle numerose
comunicazioni telefoniche intercorse “con persone inquisite ed arrestate proprio
per traffico di stupefacenti” (negate dal ricorrente “anche di fronte
all’evidenza dei tabulati”), la Corte di prime cure, dopo avere dato atto
che si trattava di contatti di breve durata, ha rilevato che “è notorio che
in questo genere di traffici gli interlocutori non si dilungano in dettagli,
bensì si limitano all’essenziale” ed ha ritenuto il ricorrente
assolutamente non credibile per non aver saputo dare alcuna spiegazione
plausibile dei contatti in questione, “troppo frequenti per essere riconducibili
a pura casualità o essere opera di terzi che li avrebbero effettuati a sua
insaputa” (sentenza impugnata, consid. 13.4f, pag. 45).
Infine, la Corte di prime cure, dopo avere
riferito che RI 1 ha sempre contestato di essersi recato in Svizzera in precedenza,
ha annotato che nel veicolo da lui guidato era installato un navigatore
satellitare di sua proprietà nel quale era stato inserito per quattro volte _________quale
meta di arrivo, località “nelle cui vicinanze operavano i _________”
(sentenza impugnata, consid. 4b, pag. 11; consid. 11a-c, pag. 36-38). Tuttavia,
in assenza di riferimenti temporali precisi riguardanti queste trasferte, e
considerato che il navigatore in questione era stato acquistato al mercato nero
e non potendo, perciò, escludere che le destinazioni in questione fossero state
inserite in precedenza da un terzo, la prima Corte ha ritenuto di non avere
sufficienti elementi per concludere con certezza che RI 1 fosse già stato in
Svizzera in precedenza. Rilevando di ritenere la cosa “molto probabile”,
Fatti
i primi giudici non l’hanno comunque ritenuta ai fini dell’accertamento della
consapevolezza di RI 1 precisando che, anche se le destinazioni nel navigatore
fossero state inserite da terzi, la cosa non avrebbe inciso sul loro
convincimento stanti le menzogne dell’accusato (sentenza impugnata, consid.
11d, pag. 38-39).
2.2. RI 1 sostiene che gli accertamenti della Corte di prime cure sul
ruolo da lui avuto nella vicenda sono viziati da arbitrio poiché - afferma - egli
ha avuto, nel traffico, il ruolo di semplice “corriere della droga”, di
“semplice pedina”, nelle mani di “narcotrafficanti ben più in alto di
lui” senza essere a capo dell’organizzazione che smercia eroina (ricorso,
pag. 6-7). A suo avviso, la Corte di prime cure è, dunque, incorsa in arbitrio
“confezionando un quadro eccessivamente negativo” della sua persona
(ricorso, pag. 3). Pur non contestando più “l’oggettiva consapevolezza di
trasportare droga per conto di un’organizzazione malavitosa”, il ricorrente
ritiene che dagli atti emerga “più di un dubbio” sia sulla sua effettiva
“conoscenza del quantitativo che trasportava” sia sulla sua conoscenza
dell’identità dei destinatari (ricorso, pag. 7).
Questi dubbi sono suffragati - sostiene il
ricorrente - dalla calma palesata al momento dei controlli al valico doganale
che dimostra come egli, “certo consapevole di trasportare droga”, fosse,
però, convinto di trasportarne una quantità inferiore (ricorso, pag. 7). Il
ricorrente ritiene, pertanto, “quantomeno discutibile” che la Corte di
prime cure non abbia attribuito alcuna rilevanza al suo stato emotivo: i primi
giudici - conclude su questo punto il ricorrente - avrebbero “dovuto
necessariamente valutare con maggiore attenzione tale circostanza, dandole
maggior peso” (ricorso, pag. 7).
Che lui abbia avuto il ruolo di “semplice
corriere” è, poi, confermato - continua il ricorrente - dal fatto che nelle
brevi telefonate intercorse “con persone inquisite ed arrestate proprio per
traffico di stupefacenti” sarebbe stato impossibile organizzare un
importante traffico di droga e dal fatto che egli non conosceva personalmente i
destinatari finali dello stupefacente, pur avendo i loro numeri salvati sul
cellulare (ricorso, pag. 7-8). I brevi e sporadici contatti - “serviti
sicuramente per ottenere da loro indicazioni su come raggiungere la
destinazione finale” - evidenziano come essi non si siano mai conosciuti di
persona, così come confermato in sede di interrogatorio sia dal ricorrente che
dai coniugi _________ (ricorso, pag. 7-8).
ll ricorrente censura, poi, anche l’accertamento
sui suoi precedenti viaggi in Svizzera (desunti dai dati estrapolati dal
navigatore satellitare ritrovato nel veicolo) ritenendolo arbitrario in quanto
un navigatore può essere programmato una volta sola inserendo varie
destinazioni; di conseguenza, non esistono prove di precedenti suoi viaggi in
Svizzera (ricorso, pag. 9). Nonostante i primi giudici abbiano asserito di non
aver dato alcun peso alla circostanza, “nulla esime dal credere che questo
convincimento abbia influito nel delineare il profilo di RI 1 come di un
narcotrafficante esperto e navigato, con tanta esperienza sulle spalle”
(ricorso, pag. 9).
2.3. Emerge con evidenza da quanto appena riportato della sentenza di
prime cure che i primi giudici non hanno attribuito a RI 1 un ruolo di primo
piano nell’organizzazione per conto della quale egli ha trasportato lo
stupefacente che è stato scoperto alla dogana.
Pertanto, nella misura in cui taccia d’arbitrio
un tale preteso accertamento, il ricorso è irricevibile.
Anche la critica secondo cui non è possibile
organizzare un importante traffico di droga con telefonate brevi come quelle registrate
in concreto è irricevibile ritenuto che la Corte di prime cure non ha
rimproverato a RI 1 di essere l’organizzatore del traffico di eroina in
questione, né di avere competenze decisionali o una posizione gerarchicamente
elevata in seno alla banda criminale operante in Svizzera, ma unicamente di
essersi intenzionalmente prestato a trasportare il carico in questione (circostanza
sempre negata dal ricorrente prima del presente ricorso). Il ricorrente mostra,
dunque, di non avere compreso la motivazione dei primi giudici, che si sono
limitati a rimproverargli - in maniera scevra da arbitrio - di aver trasportato
un quantitativo importante di eroina nascosta in modo professionale all’interno
di un’automobile e di avere fatto capo a diverse utenze telefoniche e a
contatti con trafficanti pericolosi in relazione al suddetto trasporto
transfrontaliero. Non è dato sapere - e il ricorrente non lo spiega - per quale
motivo tali accertamenti, da cui la Corte di prime cure ha dedotto che RI 1 si
è comportato da “vero criminale professionista”, siano manifestamente
insostenibili. Per il resto, il ricorrente nemmeno si confronta con la motivazione
dei primi giudici, secondo cui è notorio che in questo genere di traffici gli
interlocutori non si dilungano in dettagli ma si scambiano unicamente le
informazioni essenziali: nel suo gravame il ricorrente si distanzia da alcuni
accertamenti di fatto operati dai giudici di prime cure (sostenendo che le
telefonate erano sporadiche, mentre i primi giudici le hanno ritenute
frequenti), vincolanti per questa Corte in assenza di una fondata censura di
arbitrio, e si limita a sostenere in modo apodittico che l’organizzazione di un
importante traffico di droga richiederebbe lunghe discussioni e una
pianificazione estremamente dettagliata. Nel sostenere che i contatti
telefonici sono serviti unicamente per ricevere indicazioni su come raggiungere
la destinazione finale, il ricorrente non fa che confermare quanto accertato
dai primi giudici e da lui sempre negato in precedenza. Sulla questione, non si
vede che pertinenza abbia il fatto che RI 1 non ha mai conosciuto di persona i _________(circostanza
di cui peraltro la sentenza dà atto: cfr. consid. 9e-f, pag. 28-29), nella
misura in cui la conoscenza dei componenti della banda non è indispensabile per
collaborare come trasportatore ad un traffico di droga.
Anche a questo riguardo il ricorso si rivela,
pertanto, irricevibile.
Irricevibili sono, pure, le censure relative alla
mancata considerazione da parte delle prima Corte della calma mostrata da RI 1
al momento del controllo che, secondo quanto qui sostiene il ricorrente, doveva
essere considerata come indicativa della non consapevolezza sua del
quantitativo trasportato.
Come visto sopra, la Corte di prime cure ha
chiaramente indicato di non potere dedurre alcunché di certo da tale stato d’animo
in quanto esso può costituire tanto un indizio di inconsapevolezza quanto un
segno di una certa esperienza nell’ambito del traffico di droga. Il ricorrente
non spiega perché la prima Corte sia caduta in arbitrio formulando queste
considerazioni. Non lo fa certo sostenendo che tale calma “sarebbe
innaturale se effettivamente sapesse di trasportare un ingente quantitativo di
eroina” e che “solo chi è o ignaro di cosa trasporta o perlomeno ignaro
di quanto trasporta, può manifestare una tranquillità più o meno apparente”
(ricorso, pag. 7): così facendo, infatti, egli si limita ad opporre la sua
valutazione degli elementi probatori a quella della prima Corte dimenticando il
limitato potere cognitivo di questa Corte. Bastasse proporre una diversa
valutazione del materiale probatorio per motivare un ricorso a questa Corte, nessuna
differenza sussisterebbe tra un accertamento arbitrario e un accertamento
manchevole, discutibile o finanche erroneo, ed il ricorso per cassazione si
identificherebbe né più né meno con un ricorso in appello. Motivato in modo
improprio, il rimedio non può che essere dichiarato inammissibile anche su
questo punto. Lo stesso ricorrente, del resto, si limita a sostenere che questo
ragionamento della prima Corte appare “quantomeno discutibile”
riconoscendo, con ciò, la natura appellatoria delle sue argomentazioni.
Stessa sorte ha, infine, la censura relativa al
numero di viaggi considerato dalla prima Corte. Nonostante l’infelice
formulazione dei primi giudici, è evidente che essi, pur ritenendo la cosa
probabile, hanno concluso di non avere sufficienti elementi per accertare con
sicurezza che RI 1 aveva fatto, in precedenza, altri viaggi in Svizzera (ma che
ciò non scalfiva il loro convincimento sul coinvolgimento di RI 1 nel traffico
in esame). Ritenuto, comunque, come essi abbiano precisato di non avere dato
peso alcuno alla questione e che di questa precisazione della prima Corte il
ricorrente ha dato atto nel suo ricorso, l’argomentazione ricorsuale secondo
cui, nonostante ciò, la circostanza “abbia influito nel delineare il profilo
di RI 1 come di un narcotrafficante esperto e navigato” (benché nel
capitolo relativo alla commisurazione della pena non se ne faccia cenno) è
circostanza restata allo stadio di puro parlato. Anche a tale riguardo il
ricorrente perde di vista il limitato potere cognitivo di questa Corte,
argomentando in maniera irricevibile il suo esposto.
3. Nel suo gravame RI 1 sostiene inoltre che la Corte delle assise
criminali ha violato il diritto federale, segnatamente abusando del proprio
potere di apprezzamento e applicando in modo errato i criteri per la
commisurazione della pena.
3.1. La Corte delle assise criminali, dopo aver ricordato i principi
applicabili in materia (in particolare il criterio fondamentale della gravità
della colpa), ha ritenuto che nel caso concreto la colpa di RI 1 doveva essere
qualificata come “molto grave” (sentenza impugnata, consid. 16b, pag.
51) sulla base di diversi fattori: fra questi, l’ingente quantitativo di droga
trasportato (corrispondente a più di 4 kg di eroina pura), l’intensità della messa in pericolo della salute pubblica (“l’eroina essendo tra le droghe
più pericolose in circolazione”), i motivi a delinquere riducibili al puro
scopo di lucro (in quanto a RI 1 non occorreva trafficare droga per vivere), la
professionalità del suo agire (dimostrata, in particolare, nell’occultamento
della droga all’interno della vettura), l’avere delinquito su scala
internazionale, in modo “ben organizzato”, avvalendosi di più linee
telefoniche e collaborando “con un’organizzazione criminale molto attiva”
composta da trafficanti pericolosi - quali i _________- che gli hanno affidato
il trasporto di merce di ingente valore poiché sapevano “di potersi fidare”
(sentenza impugnata, consid. 16b, pag. 51-52). Per i primi giudici, RI 1 si è,
in sostanza, comportato “da vero criminale professionista” (sentenza
impugnata, consid. 16b, pag. 51-52).
I primi giudici hanno, poi, considerato che il
comportamento processuale di RI 1 (“intriso di menzogne al limite
dell’irridente”) non ha potuto dare luogo ad attenuazioni di pena (sentenza
impugnata, consid. 16c, pag. 52). La condotta di RI 1, che non si è assunto
alcuna responsabilità dell’accaduto, è stata definita come “propria del
delinquente che, preso con le mani nel sacco, preferisce assumere il
comportamento omertoso tipico delle organizzazioni criminali che sapranno certo
apprezzarlo al momento della sua rimessa in libertà” (sentenza impugnata,
consid. 16c, pag. 52) anche se i primi giudici hanno precisato che da ciò non
sono, ad ogni modo, derivati aggravi di colpa al condannato, il diritto di
tacere e di mentire essendo garantiti costituzionalmente (sentenza impugnata,
consid. 16c, pag. 52).
Quali circostanze attenuanti la Corte delle
assise criminali ha, invece, considerato l’assenza di precedenti specifici
gravi, le sue umili origini (benché comuni a molti suoi connazionali, che al
contrario di lui “si comportano comunque correttamente pur non avendo avuto
le occasioni di stabilirsi in una nazione economicamente più stabile”) e
una certa sensibilità alla pena, che dovrà essere espiata lontano dalla sua
famiglia che difficilmente potrà rendergli visita in carcere (sentenza
impugnata, consid. 16c, pag. 52).
Quale elemento a suo favore è pure stato
considerato il fatto che la droga non è finita sul mercato, anche se unicamente
per merito del lavoro svolto dalle guardie di confine (sentenza impugnata,
consid. 16c, pag. 52).
In considerazione di tutti gli aspetti
menzionati, la Corte ha ritenuto equa una pena detentiva di sei anni (sentenza
impugnata, consid. 16d, pag. 52).
3.2. RI 1 rimprovera alla prima Corte di averlo messo “sullo stesso piano
un trafficante scafato” quando lui è soltanto “un corriere alle prime
armi, che mai prima aveva trasportato droga”. Inoltre, il ricorrente
sostiene che, nonostante i primi giudici abbiano asserito di non aver dato
alcun peso all’eventualità di suoi precedenti viaggi in Svizzera, “nulla
esime dal credere che questo convincimento abbia influito nel delineare il
profilo di RI 1 come di un narcotrafficante esperto e navigato, con tanta
esperienza sulle spalle, incidendo così in maniera significativa sulla
commisurazione finale della pena” (ricorso, pag. 9).
RI 1 rimprovera, inoltre, alla prima Corte di
avere abusato del suo potere di apprezzamento considerando la sua mancata collaborazione
con l’autorità quale prova di fedeltà all’organizzazione. In realtà - egli
sostiene - il suo silenzio era dettato unicamente dalla paura di ritorsioni da
parte dei criminali che gli hanno affidato la droga, che non esiterebbero a
fare del male ai famigliari di RI 1 e a lui stesso, una volta uscito dal
carcere (ricorso, pag. 11) e sottolinea che in casi di collaborazione avvenuta
solo in fase tardiva, e meglio in sede di appello, la giurisprudenza impone una
riduzione della pena di 1/20 (ricorso, pag. 11).
Proseguendo nel suo esposto, RI 1 sostiene che la
prima Corte non ha considerato che egli ha delinquito in un “momento di
debolezza” e non ha dato sufficientemente peso alla “pressoché totale
assenza di precedenti penali” ritenuto che in passato non ha mai avuto
problemi particolari con la giustizia, salvo in un’occasione essere stato
fermato dalla polizia italiana con qualche grammo di cocaina detenuto per uso
personale (ricorso, pag. 9). In sintesi, il ricorrente ritiene che la pena sia
“eccessiva” e “spropositata” visto che è stata inflitta ad
una “persona giovane, incensurata, che è stata attiva per nemmeno un mese
nel traffico di stupefacenti”, insomma ad un “«dilettante» del
narcotraffico” (ricorso, pag. 9 e 10).
Secondo RI 1, la Corte di prime cure avrebbe
dovuto tenere maggiormente in considerazione anche il fatto che la droga non è
finita sul mercato, dovendo “considerare positivamente il fatto che il
disegno criminoso orchestrato da altri personaggi non sia stato portato a
termine dal corriere RI 1” (ricorso, pag. 9).
Nel suo gravame il ricorrente rimprovera, infine,
ai primi giudici di non aver nemmeno considerato che la pena inflitta mette
fortemente a rischio il suo reinserimento futuro, precludendogli la possibilità
di “ritrovare quelle origini di persona onesta e volenterosa che era prima
di entrare in contatto con ambienti malavitosi, che l’ha portato nel traffico
di tali sostanze”, in particolare rischia di rovinargli la vita, sin qui costruita
in modo onesto e con fatica lavorando come manovale in Italia. Per questo - conclude
- il periodo di carcerazione deve essere oculatamente vagliato e ridimensionato
(ricorso, pag. 10).
3.3. Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di
ampia autonomia. Come il Tribunale federale, la Corte di cassazione e di
revisione penale interviene solo laddove la sanzione si ponga al di fuori del
quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP, disattenda
elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appaia
esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o
abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17
consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73
consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).
Ai sensi del nuovo art. 47 CP, il giudice
commisura la pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e
delle condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà
sulla sua vita (cpv. 1). La colpa è determinata secondo il grado di lesione o
Considerandi
esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità
dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle
circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di
evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).
Come nel vecchio diritto (art. 63 vCP), dunque, il
giudice commisura la pena essenzialmente in funzione della colpevolezza del
reo. Il legislatore ha ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e
della condizione personale e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto
che la pena avrà sulla vita dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio,
il messaggio precisa che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza non
deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue potrà
presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21
settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice
penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999
1744; STF 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.2; STF 12 marzo
2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79, 127 IV 97
consid. 3 pag. 101). La legge codifica, così, la giurisprudenza secondo cui
occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del
condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101).
Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di effettuare
correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla
colpa (STF 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid. 3.2; STF 12 marzo
2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2; STF 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007,
consid. 5.2 e riferimenti).
Riprendendo mutatis mutandis la
giurisprudenza relativa all’art. 63 vCP (Stratenwerth/Wohlers, Strafgesetzbuch,
n. 4 ad art. 47 CP), l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di
criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore: le
circostanze che hanno indotto il soggetto ad agire, il movente, l’intensità del
proposito (determinazione) o la gravità della negligenza, il risultato ottenuto
(ovvero il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene giuridico offeso),
l’eventuale assenza di scrupoli, il modo di esecuzione del reato (ovvero la
reprensibilità dell'offesa), l’entità del pregiudizio arrecato volontariamente,
la durata o la reiterazione dell’illecito, il ruolo avuto in seno a una banda,
la recidiva, le difficoltà personali o psicologiche, il comportamento tenuto
dopo il reato (collaborazione, pentimento, volontà di emendamento; DTF 129 IV 6
consid. 6.1 pag. 20, 124 IV 44 consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112
consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288 consid. 2 pag. 289).
Vanno inoltre considerati - sempre secondo la
citata giurisprudenza - la situazione familiare e professionale dell’autore,
l’educazione da lui ricevuta e la formazione seguita, l’integrazione sociale,
gli eventuali precedenti penali e la reputazione in genere (DTF 124 IV 44
consid. 2d pag. 47 con rinvio a DTF 117 IV 112 consid. 1 pag. 113 e 116 IV 288
consid. 2a pag. 289). Non va trascurata nemmeno la sensibilità personale
all'espiazione della pena (Strafempfindlichkeit) per rapporto allo stato
di salute, all'età, agli obblighi familiari, alla situazione professionale, ai
rischi di recidiva ecc. (DTF 102 IV 231 consid. 3 pag. 233; STF del 17 aprile
2007, inc.6B.14/2007, consid. 6.4; STF del 15 febbraio 2006, inc.6P.152/2005,
consid. 8.1 e STF del 26 ottobre 2005, inc.6S.163/2005, consid. 2.1 con rinvii; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Berna 1989, § 7 n. 53 seg.).
Esigenze di prevenzione generale, per converso,
svolgono solo un ruolo di secondo ordine (DTF 118 IV 342 consid. 2g pag. 350).
3.4
Occorre anzitutto rilevare che la pena detentiva di sei anni,
inflitta al ricorrente nel caso concreto, si situa ampiamente nel quadro
edittale applicabile, ritenuto che il caso aggravato di infrazione alla Legge
federale sugli stupefacenti è punito dall’art. 19 LFStup con una pena detentiva
minima di un anno e massima di 20 anni (cfr. art. 40 CP).
Resta, invece, da verificare se essa si fonda su
criteri estranei all’art. 47 CP, disattende elementi di valutazione prescritti
da quest’ultima norma oppure appare eccessivamente severa.
Contrariamente a quanto sembra continuare a
pretendere il ricorrente, alla prima Corte non può essere rimproverato di
essere caduta in un eccesso di apprezzamento ritenendo, quali elementi aggravanti
la colpa, il fatto che egli ha delinquito su scala internazionale, in modo “ben
organizzato”, avvalendosi di più linee telefoniche e collaborando “con
un’organizzazione criminale molto attiva” composta da trafficanti
pericolosi - quali i _________- che gli hanno affidato il trasporto di merce di
ingente valore poiché sapevano “di potersi fidare” e comportandosi, così
“da vero criminale professionista (sentenza impugnata, consid. 16b, pag.
51-52) poiché queste considerazioni sono il frutto di una valutazione
sostenibile di fatti accertati senza arbitrio. Non toglie carattere aggravante
a questi fatti la considerazione più volte ribadita secondo cui il ricorrente è
soltanto un “pesce piccolo” nell’ambito dell’organizzazione per cui ha
trasportato droga. Né ciò rende la pena eccessivamente severa nella misura in
cui mai i primi giudici l’hanno motivata con un - non accertato - ruolo di
primo piano nel traffico tenuto dal condannato.
Il gravame su questo punto si rivela pertanto
irricevibile.
Il ricorso non è destinato a miglior sorte
nemmeno in relazione ai presunti viaggi in Svizzera del ricorrente, che i primi
giudici hanno ritenuto probabili ma di cui non si sono dichiarati convinti
(sostenendo ad ogni modo che il loro convincimento sulla colpevolezza di RI 1
non cambierebbe anche se quest’ultimo non fosse mai stato in Svizzera).
E’ infatti circostanza restata allo stadio di
puro parlato che, benché nel capitolo relativo alla commisurazione della pena
non si faccia cenno a presunti viaggi di RI 1 in Svizzera, questa circostanza “abbia influito nel delineare il profilo di RI 1 come di un
narcotrafficante esperto e navigato” e inciso in maniera significativa
sull’ammontare finale della pena. Il gravame cade dunque nuovamente nel vuoto.
Nulla può, poi, essere rimproverato alla prima
Corte per non avere ritenuto, a favore del condannato, un buon comportamento
processuale nella misura in cui, manifestamente, buon comportamento processuale
non c’è stato visto che RI 1 altro non ha fatto che mentire.
E’ irrilevante, qui, verificare se egli ha
mentito per omertà (come hanno ritenuto i primi giudici) o per paura (come ha,
in questa sede, per la prima volta sostenuto il ricorrente): in un caso o
nell’altro, nulla può essere ritenuto a suo favore e nulla a suo danno visto
che, come peraltro hanno sottolineato i primi giudici, il diritto di tacere e
di mentire sono garantiti ad ogni imputato (sentenza impugnata, consid. 16c,
pag. 52).
Su questo punto il ricorso manca, dunque, di
consistenza.
Non è destinata a miglior sorte l’ardita richiesta
del ricorrente di ottenere una riduzione di pena di circa 3-4 mesi per “l’ammissione
di colpa in questa fase di giudizio” e per aver abbandonato la linea di
difesa seguita in prima istanza. Anzitutto, tale richiesta non può essere
considerata poiché un’autorità di cassazione non può essere confrontata a nuove
circostanze di fatto (sentenza CCRP del 12 giugno 2002, inc. 17.2002.17,
consid. 2a e rif.). Poi, perché la dottrina citata dal ricorrente
(Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3. ed. 2007, ad art. 47 n. 1.18) è
priva di pertinenza in concreto, nella misura in cui riferisce di
giurisprudenze cantonali vertenti su ammissioni dell’accusato avvenute in sede
di appello penale, istituto sconosciuto nell’attuale CPP/TI e che prevede un
potere di cognizione sui fatti assai diverso da quello di cui è dotata questa
Corte nell’ambito di un ricorso in cassazione.
Ma in ogni caso, la richiesta non può essere
considerata nella misura in cui un’ammissione tardiva come quella del
ricorrente - fatta soltanto in seconda sede e soltanto perché “dal
dibattimento in primo grado sono emersi dei fatti incontestabili che rendono
velleitaria ogni proclamazione di innocenza da parte del ricorrente”
(ricorso, pag. 12) - non può certo configurare una buona collaborazione con gli
inquirenti.
Ricordato il limitato potere di esame di questa
Corte, il ricorso non è votato a miglior sorte nemmeno in relazione alla
pretesa insufficiente presa in considerazione da parte dei primi giudici dell’assenza
di precedenti specifici gravi: l’argomento è privo di consistenza visto che i
primi giudici hanno espressamente indicato di avere tenuto conto di tale
circostanza.
Per motivi analoghi deve essere respinta anche la
critica del ricorrente, secondo cui la Corte di prime cure avrebbe dovuto
tenere maggiormente in considerazione il fatto che la droga non è finita sul
mercato. Come visto, anche in questo caso i primi giudici hanno espressamente indicato
di avere tenuto conto, a favore del condannato, di tale circostanza. Non è dato
di sapere per quali motivi tale circostanza avrebbe dovuto essere presa in
considerazione maggiormente, il gravame limitandosi a riferire che “è
indubbiamente da considerare positivamente il fatto che il disegno criminoso
orchestrato da altri personaggi non sia stato portato a termine da corriere RI 1”. Al proposito i primi
giudici hanno considerato tale circostanza pur precisando che, se ciò è
avvenuto, lo si deve unicamente “all’encomiabile opera delle guardie di
confine” e all’efficienza del loro operato, e non a circostanze
attribuibili al condannato. Anche a tale riguardo, l’apprezzamento della Corte
di prime cure non denota eccesso o abuso alcuno.
Infine, anche per quel che concerne l’impatto
della pena sulla vita del condannato le censure del ricorrente devono essere
respinte. La Corte di prime cure ha infatti tenuto conto di una certa
sensibilità alla pena di RI 1, considerato che egli la dovrà espiare lontano
dalla famiglia e che difficilmente (già solo per motivi economici) in quel
lungo periodo i suoi famigliari potranno rendergli visita in prigione. I primi
giudici hanno dunque valutato questo aspetto in senso attenuante, senza violare
l’art. 47 CP e senza commettere alcun eccesso o abuso di potere di
apprezzamento. In base alla giurisprudenza infatti, questo aspetto di
prevenzione speciale permette unicamente delle correzioni marginali alla pena,
che deve restare proporzionata alla colpa (STF del 16 settembre 2009, inc.
6B_289/2009, consid. 2.4).
Altrettanto dicasi per le preoccupazioni relative
al suo futuro reinserimento nel mondo lavorativo ritenuto che, secondo costante
giurisprudenza, criterio fondamentale per la commisurazione della pena era e
rimane la gravità della colpa mentre considerazioni relative a difficoltà di
natura sociale e/o professionale giocano un ruolo soltanto marginale.
4.
Il ricorrente lamenta infine una disparità di trattamento
nell’ambito della commisurazione della pena.
4.1
Come visto, dopo l’elenco di tutte le circostanze pertinenti in concreto
per la commisurazione della pena, la Corte ha concluso ritenendo equa una pena
detentiva di sei anni (sentenza impugnata, consid. 16d, pag. 52). I primi
giudici hanno rilevato, in via abbondanziale (i paragoni con casi analoghi
potendo essere fatti solo eccezionalmente) e citando due sentenze delle Assise
criminali, che una pena del genere risulta essere in linea con la prassi
cantonale (sentenza impugnata, consid. 16d, pag. 52-53).
4.2
Il ricorrente, ponendo a confronto la pena comminatagli dalla Corte
delle assise criminali con le pene inflitte in altri casi analoghi, ritiene di
essere vittima di una disparità di trattamento (ricorso, pag. 12).
Pur riconoscendo che la quantità di droga
trasportata non rappresenta l’unico elemento sul quale il giudice deve basarsi
per commisurare la pena, RI 1 giudica “alquanto discutibile che in casi
simili la proporzionalità tra quantità trasportata e pena inflitta sia stata
assai diversa” (ricorso, pag. 13). Il ricorrente, sulla base del raffronto
con le sentenze menzionate nel ricorso, così come delle attenuanti da
riconoscergli, ritiene più adeguata una pena detentiva di quattro anni
(ricorso, pag. 13).
4.3
Nell’ambito della commisurazione della pena, il principio della
parità di trattamento può essere invocato solo nelle rare ipotesi in cui pene
determinate in modo di per sé conforme alle norme applicabili diano luogo ad
un'obiettiva disuguaglianza. Il confronto con processi analoghi suole, invece,
essere infruttuoso, ogni caso dovendo essere giudicato in base alle sue
particolarità oggettive e soggettive (DTF 123 IV 150 consid. 2a pag. 163;
Corboz, La motivation de la peine, in: ZBJV 131/1995 pag. 12 seg.; cfr. anche
DTF 124 IV 44 consid. 2c pag. 47). La giurisprudenza ha, del resto,
sottolineato il primato del principio della legalità su quello della parità di
trattamento (DTF 124 IV 44 consid. 2c), per cui non è sufficiente che il
ricorrente citi l’uno o l’altro caso in cui una pena particolarmente mite è
stata fissata per poter pretendere lo stesso trattamento (STF 19 ottobre 2005,
inc.6S.345/2005, consid. 1.1.; DTF 120 IV 136 consid. 3a), ritenuto che una
certa disuguaglianza nell'ambito della commisurazione della pena si spiega
normalmente con il principio dell'individualizzazione, voluto dal legislatore
(DTF 135 IV 191, consid. 3.1.; 124 IV 44 consid. 2c).
Ne segue che in materia di parità di trattamento
la Corte di cassazione e di revisione penale interviene solo - come il
Tribunale federale (DTF 135 IV 191, consid. 3.1) - quando il giudice del merito
abbia ecceduto o abusato del suo potere di apprezzamento, dando luogo ad una
disparità flagrante (sentenza CCRP del 28 marzo 2003, inc. 17.2003.7, consid.
4; sentenza CCRP del 15 marzo 2001, inc. 17.2000.49, consid. 6d/aa; sentenza
CCRP del 23 ottobre 2001, inc. 17.2001.34, consid. 7).
4.4
Indicando nel suo esposto che la pena inflittagli è “alquanto
discutibile” e che sarebbe “più appropriata” una pena detentiva di
quattro anni, il ricorrente misconosce il potere cognitivo di questa Corte che,
in tema di parità di trattamento, è limitato ad eventuali eccessi o abusi del
potere di apprezzamento del primo giudice e a disparità flagranti, ciò che egli
nemmeno pretende sia avvenuto.
Motivato come un atto di appello, il ricorso su
questo punto si rivela irricevibile.
Ma in ogni caso, va rilevato che il ricorrente si
limita a raffrontare la pena inflittagli con quelle pronunciate in altri casi
basandosi unicamente sulla quantità di droga trasportata (peraltro senza
indicarne il grado di purezza), criterio che - come lui stesso afferma - non
risulta essere né l’unico né il più significativo per valutare la colpa
dell’autore (DTF 117 IV 152 consid. 4b). Richiami del genere, senza peraltro
precise citazioni (si veda il richiamo ad “una sentenza del 2004 del Tribunale
Penale Cantonale di Friborgo”, non senza osservare che le Corti cantonali
non sono vincolate dalle decisioni rese in un altro cantone, cfr. DTF 124 IV
44, consid. 2c), non seguiti da una circostanziata disamina dei casi e dei
motivi che sorreggono le condanne sono inadatti allo scopo in quanto, come
visto, la Corte di cassazione e di revisione penale non è autorità munita di
pieno potere cognitivo in materia di commisurazione della pena. L'ammissibilità
del ricorso non è, pertanto, data nemmeno su questo tema.
5.
Il ricorrente sostiene, inoltre, che, affermando laconicamente che “tutto
ciò ben ponderato” la pena andava fissata in sei anni e senza indicare il
peso dato alle diverse circostanze attenuanti ed aggravanti, la Corte di prime
cure ha disatteso le esigenze di motivazione derivanti dall’art. 50 CP
(ricorso, pag. 5). Limitandosi ad indicare che a favore di RI 1 sono stati
considerati l’assenza di precedenti specifici gravi, le sue umili origini, il
peso che la pena avrà sui suoi rapporti familiari e il fatto che la droga non è
finita sul mercato - continua il ricorrente - la motivazione dei primi giudici
stride (“in parte”) con le esigenze della norma in questione (ricorso,
pag. 6).
5.1
Con il titolo marginale "obbligo di motivazione", l'art.
50.
CP riprende l'attuale giurisprudenza (FF 1999 1747) prevedendo che, se la
sentenza deve essere motivata, il giudice vi espone anche le circostanze
rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione. Questo
significa che, nella sua decisione, il giudice deve indicare gli elementi da
lui considerati decisivi (sia quelli relativi al reato che relativi all'autore),
in modo che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori
rilevanti, sia a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente
ponderati. In altre parole, la motivazione deve giustificare la pena
pronunciata e permettere in particolare di seguire il ragionamento che ne è
alla base. Il giudice non è tenuto a diffondersi necessariamente su ogni
fattore, né ad indicare in cifre o in percentuali l'importanza attribuita ai
singoli elementi considerati nella commisurazione della pena. Egli deve, però,
motivare in modo da permettere al condannato e, poi, all’autorità superiore di
seguire e valutare il percorso che l’ha portato alla commisurazione della pena (DTF
127.
IV 101 consid. 2c; STF del 14 ottobre 2008, inc. 6B_78,81,90/2008, consid.
3.
; del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.4; STF del 27 ottobre
2007, inc.6B_472/2007, consid. 8.1 e rinvii; STF 6B.14/2007 del 17 aprile
2007, consid. 5.3; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 50 CP n. 2). Ciò
detto, va precisato che, secondo la giurisprudenza, un mero elenco di elementi
pro e contro l'imputato non è comunque sufficiente (STF del 27 febbraio 2005, inc.
6S.390/2005, consid. 3). Al contrario. Più la pena è rigorosa, più la
motivazione deve essere completa, soprattutto qualora - pur mantenendosi nei
limiti edittali - la sanzione appaia complessivamente molto severa. Ove la
commisurazione della pena risulti conforme al diritto, in ogni modo,
l'accoglimento di un ricorso per cassazione non si giustifica solo per far
migliorare o integrare un singolo considerando della sentenza (DTF 127 IV 101
consid. 2c).
5.2
Nel caso concreto la Corte di prime cure nell’ambito della
commisurazione della pena ha, in un primo tempo, elencato le circostanze che
l’hanno portata a ritenere molto grave la colpa di RI 1, per poi analizzare le
circostanze attenuanti applicabili. Dalla sentenza sono, perciò, facilmente deducibili
sia gli aspetti che i primi giudici hanno considerato quali aggravanti la colpa
e quali sono, invece, stati considerati a sua attenuazione. I primi giudici non
hanno fornito indicazioni numeriche, se non il risultato finale della loro
valutazione, ovvero una pena detentiva di sei anni.
Se è vero che i primi giudici non hanno precisato
quale peso hanno avuto i diversi elementi considerati (in particolare, quelli
considerati a favore la cui trattazione è stata, invero, estremamente concisa)
e se è vero che una maggiore precisazione sarebbe in generale auspicabile proprio
per evitare che i considerandi sulla pena si risolvano in una mera elencazione
(più o meno fiorita) di elementi contro ed elementi a favore, è anche vero che
la giurisprudenza del Tribunale federale non esige che il giudice si esprima in
cifre o in percentuali su ogni elemento che cita e che, nel caso concreto, le motivazioni
dei primi giudici appaiono lineari e, comunque, sufficienti a permettere un
esame ai sensi di quanto sopra. Inoltre, ritenuto che la pena inflitta appare,
comunque, conforme al diritto, non si giustificherebbe l’accoglimento del
ricorso solo per integrare la relativa motivazione.
Anche su questo punto, dunque, il ricorso deve
essere respinto (DTF 127 IV 101 consid. 2c).
6.
Gli oneri del ricorso seguono la soccombenza del ricorrente (art. 15
cpv. 1 CPP).
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 1'000.-
b) spese
complessive fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico del ricorrente.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster