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Decisione

17.2010.8

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

19 aprile 2010Italiano8 min

Source ti.ch

Fatti

B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 12 novembre 2008, il

giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di complicità in

truffa, falsità in documenti e grave infrazione alle norme della circolazione,

condannandolo alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di

fr. 120.-, per un totale di fr. 6’000.-, sospesa condizionalmente per un

periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr.

1'000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni.

C. Con sentenza del 15 luglio 2009 questa Corte ha respinto, nella misura

della sua ammissibilità, il ricorso inoltrato da RI 1 e confermato la sentenza

di prima istanza.

D. Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorto al Tribunale

federale con ricorso in materia penale, lamentando la violazione del diritto di

essere sentito, l’arbitrio nell’accertamento dei fatti nonché la violazione del

diritto in relazione alla sua condanna per complicità in truffa.

Con sentenza del 1° febbraio 2010, il Tribunale

federale ha parzialmente accolto in quanto ammissibile il ricorso in materia

penale presentato dal condannato, annullando la sentenza impugnata e rinviando

la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio (sentenza 6B_786/2009). In

particolare l’Alta Corte federale ha prosciolto l’imputato dal reato di

complicità in tentata truffa (art. 25 e 146 CP), rinviando la causa a questa

Corte affinché essa ricommisuri la pena a carico dell’insorgente.

Considerandi

In diritto: 1. Secondo l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie il

ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità

inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa

all’autorità che ha deciso in prima istanza.

Nel caso in cui il Tribunale federale annulli una

sentenza e rinvii la causa per nuovo giudizio all’autorità cantonale,

quest’ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di

diritto della sentenza di cassazione (cfr. mutatis mutandis, art. 277ter vPP). Benché gli art. 66 vOG e 277ter capoverso 2 vPP non siano stati

ripresi nella nuova normativa federale, è evidente che l’autorità cui la causa

è stata rinviata deve, per principio, fondare la nuova decisione sui

considerandi della decisione del Tribunale federale (Messaggio concernente la

revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001,

FF 2001 3901). I punti che non sono stati toccati rimangono acquisiti (DTF 121

IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami; CCRP, sentenza del 10 giugno 2009, inc.

n. 17.2009.24 consid. 1).

2.

Nella misura in cui questa Corte aveva disatteso, rispettivamente

dichiarato inammissibili le censure ricorsuali con cui il ricorrente aveva

lamentato la violazione del diritto di essere sentito, rispettivamente un

arbitrario accertamento dei fatti, la sentenza 15 luglio 2009 di questa Corte

ha acquisito carattere definitivo, il ricorso in materia penale presentato dal

condannato su questi punti essendo stato disatteso, nella misura della sua

ammissibilità, dal Tribunale federale (v. consid. 1 e 2). A tale riguardo il

sindacato del primo giudice non può più, dunque, essere rimesso in discussione.

E nemmeno può essere ridiscussa in diritto la circostanza che con il suo

contributo il ricorrente si era senz’altro reso complice, tanto sotto il

profilo oggettivo che soggettivo, del tentativo di Camil Yasa di sottrarsi

indebitamente alle pretese risarcitorie di ICC, compensando un credito

inesistente (sentenza TF, consid. 3.2).

3.

Per contro, il Tribunale federale, applicando d’ufficio il diritto,

ha nondimeno ritenuto problematica la condanna del ricorrente per complicità

nella tentata truffa che sarebbe stata commessa da Camil Yasa, non sotto il

profilo dell’art. 25 CP, bensì sotto quello dell’art. 146 CP, in particolare

dell’inganno astuto ai sensi di quest’ultima norma; al punto da prosciogliere

per finire il ricorrente dalla relativa imputazione, ritenendo che la

complicità dello stesso ricorrente con l’agire menzognero di Camil Yasa si sia

limitata a una complicità nella menzogna, senza quindi che il suo comportamento

possa assurgere a un contributo penalmente rilevante in assenza di inganno

astuto da parte dell’autore principale (consid. 3.3./3.3.1, 3.3.2, 3.3.3).

4.

Dato quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso

va pertanto parzialmente accolto, nel senso che il ricorrente è prosciolto

dall’imputazione di complicità in tentata truffa. Occorrerebbe a questo punto

procedere alla ricommisurazione della pena per i reati di falsità in documenti

e grave infrazione alle norme della circolazione non toccati dalla decisione di

rinvio del Tribunale federale e, quindi, come tali insindacabili, ritenuto del

resto che, pur avendo dichiarato sia nel ricorso per cassazione penale, sia nel

ricorso in materia penale di impugnare anche la condanna per falsità in

documenti (oltre cioè a quella per complicità in tentata truffa), per finire il

ricorrente ha completamente trascurato – sia davanti a questa Corte, sia

davanti al Tribunale federale - lo specifico argomento, non spendendo una sola

riga al fine di essere prosciolto pure da questa imputazione. Tale incombenza

(ricommisurazione della pena) non può però essere attuata da questa Corte in

virtù dell’art. 296 cpv. 1 CPP, dato che dalla condanna del ricorrente da parte

del primo giudice (12 novembre 2008) è trascorso un lasso di tempo non

trascurabile, che può avere modificato la situazione personale del condannato,

con particolare riferimento al suo reddito, che costituisce la base di

riferimento per la determinazione delle singole aliquote giornaliere ex art. 34

cpv. 2 CP. Del resto è ciò che ha preteso il ricorrente con scritto 17 marzo 2010 a questa Corte. Gli atti – compreso il citato scritto con i suoi annessi - vanno pertanto

rinviati a un altro giudice della Pretura penale, affinché proceda dalla

ricommisurazione della pena.

5.

Poiché il ricorrente risulta vincente solo parzialmente a fronte

delle numerose censure sollevate (proscioglimento dall’imputazione di tentata

falsità in truffa e per di più sulla base di motivazioni che egli nemmeno aveva

sollevato), gli oneri processuali dell’odierno giudizio vanno posti a suo

carico in ragione di un terzo (art. 15 con riferimento all’art. 9 cpv. 1 CPP),

con l’obbligo per lo Stato di rifondergli la somma di fr. 600.- per ripetibili

ridotte (art. 9 cpv. 6 CPC). Quanto agli oneri di primo grado, gli stessi

saranno ridefiniti dal (nuovo) giudice della Pretura penale con il giudizio

sulla ricommisurazione della pena.

Dispositivo

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente

accolto, nel senso che il ricorrente è prosciolto dall’imputazione di

complicità in tentata truffa. Annullati i dispositivi n. 1, 2 e 3 della

sentenza impugnata, gli atti sono trasmessi a un altro giudice della Pretura

penale per la ricommisurazione della pena e per la determinazione degli oneri

processuali di prima sede.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 800.-

b) spese

complessive fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico del ricorrente per un terzo e

per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 600.-

per ripetibili ridotte.

3. Intimazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di cassazione e di revisione penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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