17.2010.8
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19 aprile 2010Italiano8 min
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Numero d'incarto:
17.2010.8
Data decisione, Autorità:
19.04.2010, CCRP
Titolo:
Se il TF annulla una sentenza e rinvia la causa per nuovo giudizio all'autorità cantonale, quest'ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di diritto della sentenza di cassazione. Proscioglimento del ricorrente dall'imputazione di complicità in tentata truffa
TRASMISSIONE DEGLI ATTI
TRUFFA
art. 107 cpv. 2 LTF
Incarto n.
17.2010.8
Lugano
19 aprile 2010
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di cassazione e di revisione
penale del Tribunale d'appello
composta dei
giudici:
Roggero-Will, presidente,
Lardelli e Pellegrini
segretario:
Filippini, vicecancelliere
sedente per statuire sul ricorso per
cassazione presentato il 22 dicembre 2008 da
RI 1
e
patrocinato dall' PA 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 12 novembre 2008 dal giudice della Pretura penale
vista la sentenza 6B_ 786/2009 con cui il
Tribunale federale ha annullato la sentenza emanata il 15 luglio 2009 da questa
Corte (inc. n. 17.2008.84);
esaminati gli atti;
posti i seguenti
punti in questione:
1. Se
dev'essere accolto il ricorso per cassazione.
2. Il
giudizio sulle spese e sulle ripetibili.
Ritenuto
in fatto: A. Con decreto di accusa del 5 maggio 2008, il procuratore pubblico ha
ritenuto RI 1 autore colpevole di complicità in truffa, falsità in documenti,
vie di fatto e grave infrazione alle norme della circolazione stradale
proponendone la condanna a una pena pecuniaria di fr. 1’080.-, corrispondente a
9 aliquote giornaliere di fr .120.-, sospesa condizionalmente per un periodo di
prova di due anni, nonché a una multa di fr. 1'500.- fissando a 15 giorni la
pena detentiva sostitutiva in caso di mancato pagamento.
Fatti
B. Statuendo sull’opposizione, con sentenza del 12 novembre 2008, il
giudice della Pretura penale ha ritenuto RI 1 autore colpevole di complicità in
truffa, falsità in documenti e grave infrazione alle norme della circolazione,
condannandolo alla pena pecuniaria di 50 (cinquanta) aliquote giornaliere di
fr. 120.-, per un totale di fr. 6’000.-, sospesa condizionalmente per un
periodo di prova di due anni, oltre che al pagamento di una multa di fr.
1'000.-, con l’avvertenza che in caso di mancato pagamento la pena detentiva
sostitutiva è fissata in 8 (otto) giorni.
C. Con sentenza del 15 luglio 2009 questa Corte ha respinto, nella misura
della sua ammissibilità, il ricorso inoltrato da RI 1 e confermato la sentenza
di prima istanza.
D. Contro la sentenza appena citata RI 1 è insorto al Tribunale
federale con ricorso in materia penale, lamentando la violazione del diritto di
essere sentito, l’arbitrio nell’accertamento dei fatti nonché la violazione del
diritto in relazione alla sua condanna per complicità in truffa.
Con sentenza del 1° febbraio 2010, il Tribunale
federale ha parzialmente accolto in quanto ammissibile il ricorso in materia
penale presentato dal condannato, annullando la sentenza impugnata e rinviando
la causa all’autorità cantonale per nuovo giudizio (sentenza 6B_786/2009). In
particolare l’Alta Corte federale ha prosciolto l’imputato dal reato di
complicità in tentata truffa (art. 25 e 146 CP), rinviando la causa a questa
Corte affinché essa ricommisuri la pena a carico dell’insorgente.
Considerandi
In diritto: 1. Secondo l’art. 107 cpv. 2 LTF se il Tribunale federale accoglie il
ricorso, giudica esso stesso nel merito o rinvia la causa all’autorità
inferiore affinché pronunci una nuova decisione. Può anche rinviare la causa
all’autorità che ha deciso in prima istanza.
Nel caso in cui il Tribunale federale annulli una
sentenza e rinvii la causa per nuovo giudizio all’autorità cantonale,
quest’ultima deve porre a fondamento della propria decisione i considerandi di
diritto della sentenza di cassazione (cfr. mutatis mutandis, art. 277ter vPP). Benché gli art. 66 vOG e 277ter capoverso 2 vPP non siano stati
ripresi nella nuova normativa federale, è evidente che l’autorità cui la causa
è stata rinviata deve, per principio, fondare la nuova decisione sui
considerandi della decisione del Tribunale federale (Messaggio concernente la
revisione totale dell’organizzazione giudiziaria federale del 28 febbraio 2001,
FF 2001 3901). I punti che non sono stati toccati rimangono acquisiti (DTF 121
IV 109 consid. 7 pag. 128 con richiami; CCRP, sentenza del 10 giugno 2009, inc.
n. 17.2009.24 consid. 1).
2.
Nella misura in cui questa Corte aveva disatteso, rispettivamente
dichiarato inammissibili le censure ricorsuali con cui il ricorrente aveva
lamentato la violazione del diritto di essere sentito, rispettivamente un
arbitrario accertamento dei fatti, la sentenza 15 luglio 2009 di questa Corte
ha acquisito carattere definitivo, il ricorso in materia penale presentato dal
condannato su questi punti essendo stato disatteso, nella misura della sua
ammissibilità, dal Tribunale federale (v. consid. 1 e 2). A tale riguardo il
sindacato del primo giudice non può più, dunque, essere rimesso in discussione.
E nemmeno può essere ridiscussa in diritto la circostanza che con il suo
contributo il ricorrente si era senz’altro reso complice, tanto sotto il
profilo oggettivo che soggettivo, del tentativo di Camil Yasa di sottrarsi
indebitamente alle pretese risarcitorie di ICC, compensando un credito
inesistente (sentenza TF, consid. 3.2).
3.
Per contro, il Tribunale federale, applicando d’ufficio il diritto,
ha nondimeno ritenuto problematica la condanna del ricorrente per complicità
nella tentata truffa che sarebbe stata commessa da Camil Yasa, non sotto il
profilo dell’art. 25 CP, bensì sotto quello dell’art. 146 CP, in particolare
dell’inganno astuto ai sensi di quest’ultima norma; al punto da prosciogliere
per finire il ricorrente dalla relativa imputazione, ritenendo che la
complicità dello stesso ricorrente con l’agire menzognero di Camil Yasa si sia
limitata a una complicità nella menzogna, senza quindi che il suo comportamento
possa assurgere a un contributo penalmente rilevante in assenza di inganno
astuto da parte dell’autore principale (consid. 3.3./3.3.1, 3.3.2, 3.3.3).
4.
Dato quanto precede, nella misura in cui è ammissibile, il ricorso
va pertanto parzialmente accolto, nel senso che il ricorrente è prosciolto
dall’imputazione di complicità in tentata truffa. Occorrerebbe a questo punto
procedere alla ricommisurazione della pena per i reati di falsità in documenti
e grave infrazione alle norme della circolazione non toccati dalla decisione di
rinvio del Tribunale federale e, quindi, come tali insindacabili, ritenuto del
resto che, pur avendo dichiarato sia nel ricorso per cassazione penale, sia nel
ricorso in materia penale di impugnare anche la condanna per falsità in
documenti (oltre cioè a quella per complicità in tentata truffa), per finire il
ricorrente ha completamente trascurato – sia davanti a questa Corte, sia
davanti al Tribunale federale - lo specifico argomento, non spendendo una sola
riga al fine di essere prosciolto pure da questa imputazione. Tale incombenza
(ricommisurazione della pena) non può però essere attuata da questa Corte in
virtù dell’art. 296 cpv. 1 CPP, dato che dalla condanna del ricorrente da parte
del primo giudice (12 novembre 2008) è trascorso un lasso di tempo non
trascurabile, che può avere modificato la situazione personale del condannato,
con particolare riferimento al suo reddito, che costituisce la base di
riferimento per la determinazione delle singole aliquote giornaliere ex art. 34
cpv. 2 CP. Del resto è ciò che ha preteso il ricorrente con scritto 17 marzo 2010 a questa Corte. Gli atti – compreso il citato scritto con i suoi annessi - vanno pertanto
rinviati a un altro giudice della Pretura penale, affinché proceda dalla
ricommisurazione della pena.
5.
Poiché il ricorrente risulta vincente solo parzialmente a fronte
delle numerose censure sollevate (proscioglimento dall’imputazione di tentata
falsità in truffa e per di più sulla base di motivazioni che egli nemmeno aveva
sollevato), gli oneri processuali dell’odierno giudizio vanno posti a suo
carico in ragione di un terzo (art. 15 con riferimento all’art. 9 cpv. 1 CPP),
con l’obbligo per lo Stato di rifondergli la somma di fr. 600.- per ripetibili
ridotte (art. 9 cpv. 6 CPC). Quanto agli oneri di primo grado, gli stessi
saranno ridefiniti dal (nuovo) giudice della Pretura penale con il giudizio
sulla ricommisurazione della pena.
Dispositivo
Per questi motivi,
richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,
pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è parzialmente
accolto, nel senso che il ricorrente è prosciolto dall’imputazione di
complicità in tentata truffa. Annullati i dispositivi n. 1, 2 e 3 della
sentenza impugnata, gli atti sono trasmessi a un altro giudice della Pretura
penale per la ricommisurazione della pena e per la determinazione degli oneri
processuali di prima sede.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
a) tassa di
giustizia fr. 800.-
b) spese
complessive fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a carico del ricorrente per un terzo e
per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà al ricorrente fr. 600.-
per ripetibili ridotte.
3. Intimazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di cassazione e di revisione penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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