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Decisione

17.2011.103

Commutazione del lavoro di pubblica utilità in pena detentiva. Competenza del Procuratore pubblico ex art. 363 cpv. 2 CPP

27 ottobre 2011Italiano10 min

Source ti.ch

Fatti

B. Il decreto d’accusa è passato in giudicato, non avendo il condannato

interposto opposizione.

C. Con scritto del 16 novembre 2010, la Sezione dell’esecuzione delle

pene e delle misure (di seguito: SEPEM) ha convocato RE 1 alfine di organizzare

l’esecuzione delle 180 ore di lavoro di pubblica utilità a lui inflitte per il

23 novembre alle ore 14.00.

Non essendosi il condannato presentato

all’incontro previsto e non avendo egli in alcun modo giustificato tale assenza,

in data 24 novembre 2010 la SEPEM gli ha inviato un nuovo scritto (tramite

invio raccomandato), invitandolo a presentarsi presso i propri uffici il giorno

7 dicembre 2010 alle 9.00 e avvertendolo che, in caso di mancata comparizione,

l’incarto sarebbe stato trasmesso alla competente autorità per la commutazione

della condanna a lui inflitta in pena pecuniaria o in pena detentiva.

Visto che RE 1 non ha dato seguito nemmeno a tale

citazione, con scritto del 7 dicembre 2010, la SEPEM ha chiesto al Giudice

dell’applicazione della pena di valutare se il lavoro di pubblica utilità

dovesse essere commutato in una pena pecuniaria o detentiva.

D. Con sentenza 1° settembre 2011, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha commutato la pena di lavoro di pubblica utilità di complessive

180 ore inflitta con decreto d’accusa 23 marzo 2010 a RE 1, in una pena detentiva di 45 giorni.

E. Con reclamo 8 settembre 2011, RE 1 ha impugnato la sentenza del

Giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo la pronuncia nei suoi confronti

di una pena pecuniaria invece di quella detentiva.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha

comunicato con scritto del 13 settembre 2011 di non avere osservazioni da

formulare al reclamo, limitandosi a richiamare quanto già esposto nella

decisione impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. In

materia di esecuzione pena, l’art. 12 LEPM prevede dei mezzi di ricorso

differenziati a dipendenza del tipo di decisione presa dal Giudice dei

provvedimenti coercitivi.

Il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo

ai sensi degli art. 393 e segg. CPP contro le decisioni del Giudice

dell’applicazione della pena alla Corte di appello e di revisione penale nei

casi dell’articolo 10 lett. a, b e k (cpv. 1, lett. a) oppure alla Corte dei

reclami penali nei casi dell’articolo 10 lett. c-j (cpv. 1, lett. b).

Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle

misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali

entro 10 giorni (cpv. 2).

Le decisioni di competenza del pubblico ministero o dell’autorità

penale delle contravvenzioni ex art. 363 cpv. 2 CPP possono invece essere

impugnate secondo le modalità previste in caso di decreto d’accusa, ovvero

mediante opposizione (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, ad art. 365 CPP n. 5; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrecht, n. 1395; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung, ad art. 365 n. 4; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 365

n. 13; Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 365 n. 2).

Sono invece impugnabili mediante appello, conformemente all’art.

399.

cpv. 4 lett. g CPP, le decisioni successive che sono emanate in occasione

di una nuova condanna del giudice di prima istanza, anche se l’appello riguarda

solo la decisione successiva e non l’ulteriore condanna oggetto del giudizio

(Messaggio del 21 dicembre

2005.

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag. 989,

pag. 1202; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 1395;

Heer, Basler Kommentar StPO, ad art. 365 n. 6; Schwarzenegger, op. cit., ad

art. 365 n. 3; Perrin, op. cit., ad art. 365 n. 12).

2.

Ritenuto

che con il reclamo in oggetto viene impugnata la decisione del Giudice dei

provvedimenti coercitivi di convertire 180 ore di lavoro di pubblica utilità

decretate nei confronti di RE 1 in una pena detentiva di 45 giorni, la

competenza di questa Corte a ricevere il presente gravame risulta data.

3.

Gli

articoli 363-365 CPP disciplinano la procedura in caso di decisioni giudiziarie

indipendenti successive. Si tratta dei casi in cui il diritto penale prevede,

soprattutto nell’ambito dell’esecuzione delle pene, l’obbligo per il giudice di

completare posteriormente la sua sentenza oppure la possibilità di modificarla

(Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006

pag. 989, pag. 1200).

Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di

primo grado emana anche le decisioni indipendenti

successive demandate a un’autorità giudiziaria, per quanto la

Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti.

All’art. 10 LEPM il

legislatore cantonale ha fatto uso di tale facoltà, trasferendo al Giudice

dell’applicazione della pena (ovvero al Giudice dei provvedimenti coercitivi,

art. 73 LOG) le competenze elencate nell'articolo stesso (lett. a-k). Al

Giudice delle misure coercitive è stata in particolare conferita la competenza

di sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva

sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla

proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota

giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità

nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 36 cpv. 3 CP) [art. 10

lett. a LEPM], di convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena

pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv.

2.

CPP (art. 39 cpv. 1 CP) [art. 10 lett. b LEPM] e di esercitare tutte le altre

attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in

giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale

assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza

o che deve giudicare la nuova infrazione [art. 10 lett. k LEPM].

L’art. 363 cpv. 2 CPP

prevede, invece, che il pubblico ministero o l’autorità penale delle

contravvenzioni, che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto

d’accusa o in procedura di decreto penale, emanano anche le decisioni

successive. In questi casi la competenza è riservata esclusivamente a tale

autorità e non vi è spazio per una differente disciplina cantonale (Messaggio

concernente l’unificazione del diritto processuale penale FF 2006 pag. 989,

pag. 1201; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,

ad art. 363 n. 6; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 20; Perrin,

Commentaire Romand, ad art. 363 n. 22).

4.

La

fattispecie in esame ha per oggetto la conversione in pena

detentiva, ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 CP, del lavoro di pubblica utilità

inflitto al reclamante dall’allora sostituto procuratore pubblico con il

decreto d’accusa 29 marzo 2010, passato in giudicato.

Ricordato come, in forza degli art. 448 e 449

CPP, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice

di diritto processuale sono continuati - a meno di disposizioni contrarie -

secondo il nuovo diritto e dalle autorità competenti in virtù di esso, la

decisione di commutazione della pena in oggetto è una decisione giudiziaria

indipendente successiva che rientra nel campo d’applicazione dell'art. 363 cpv.

2.

CPP e come tale è una decisione che sfugge alla competenza del Giudice delle

misure coercitive giusta l’art. 10 cpv. 1 lett. b LEPM rientrando nella

competenza esclusiva del Ministero pubblico (cfr art. 10 cpv. 1 let.b LEPM).

Alla luce di quanto precede, s’impone dunque per

questa Corte di concludere che la competenza per decidere della conversione del

lavoro di pubblica utilità inflitto al condannato RE 1 con decreto d’accusa del

29.

marzo 2010 spettava al Ministero pubblico e non al Giudice dei provvedimenti

coercitivi.

5.

In difetto di competenza rationae materiae, la decisione oggetto del

presente reclamo è nulla (Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrecht, n. 318; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 409 n. 4).

Ciò accertato, gli atti vanno rinviati

all’autorità competente per nuova decisione.

6.

Gli

oneri processuali di complessivi fr. 800.- devono essere posti a carico dello

Stato.

Non si assegnano ripetibili.

Per tutti questi motivi,

visti gli art. 363,

365, 399, 448 e 449 CPP; 73 LOG; 10 e 12 LEPM;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

pronuncia: 1. Il

reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, accertata la nullità della

sentenza 1. settembre 2011 del GPC, gli atti sono rinviati al Ministero

pubblico per nuova decisione.

2.

Gli oneri processuali consistenti in:

a)

tassa di giustizia fr. 600.-

b)

altri disborsi fr. 200.-

fr.

800.

-

sono posti a carico dello Stato.

Non

si assegnano ripetibili.

3.

Intimazione

a:

-

-

4.

Comunicazione

a:

-

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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