17.2011.103
Commutazione del lavoro di pubblica utilità in pena detentiva. Competenza del Procuratore pubblico ex art. 363 cpv. 2 CPP
27 ottobre 2011Italiano10 min
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Numero d'incarto:
17.2011.103
Data decisione, Autorità:
27.10.2011, CARP
Titolo:
Commutazione del lavoro di pubblica utilità in pena detentiva. Competenza del Procuratore pubblico ex art. 363 cpv. 2 CPP
CONVERSIONE LUP IN PENA DETENTIVA
art. 363 cpv. 2 CPP
art. 39 cpv. 1 CPS
art. 10 cpv. 1 let. B LEPMS
Incarto n.
17.2011.103
Locarno
27 ottobre 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo presentato
l’8 settembre 2011, a norma degli art. 393 cpv. 1 lett. b CPP (fed) e 12 cpv. 1
lett. a Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti (LEPM),
da
RE 1,
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 1. settembre 2011 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa n.1471/2010 del 29 marzo 2010, il sostituto
procuratore pubblico ha ritenuto RE 1 colpevole di elusione di provvedimenti
per accertare l’incapacità alla guida, abuso della licenza e delle targhe,
circolazione senza licenza di condurre, circolazione senza licenza di
circolazione e contravvenzione alla LF sugli stupefacenti, e ne ha proposto la condanna
a 180 ore di lavoro di pubblica utilità con l’avvertenza che, se lo stesso non
fosse stato prestato nel termine stabilito dall’autorità d’esecuzione, ne sarebbe
stata ordinata la commutazione in pena pecuniaria o in pena detentiva (art. 37
e 39 CP).
RE 1 è stato, inoltre, condannato al pagamento
della tassa di giustizia e delle spese giudiziarie.
Fatti
B. Il decreto d’accusa è passato in giudicato, non avendo il condannato
interposto opposizione.
C. Con scritto del 16 novembre 2010, la Sezione dell’esecuzione delle
pene e delle misure (di seguito: SEPEM) ha convocato RE 1 alfine di organizzare
l’esecuzione delle 180 ore di lavoro di pubblica utilità a lui inflitte per il
23 novembre alle ore 14.00.
Non essendosi il condannato presentato
all’incontro previsto e non avendo egli in alcun modo giustificato tale assenza,
in data 24 novembre 2010 la SEPEM gli ha inviato un nuovo scritto (tramite
invio raccomandato), invitandolo a presentarsi presso i propri uffici il giorno
7 dicembre 2010 alle 9.00 e avvertendolo che, in caso di mancata comparizione,
l’incarto sarebbe stato trasmesso alla competente autorità per la commutazione
della condanna a lui inflitta in pena pecuniaria o in pena detentiva.
Visto che RE 1 non ha dato seguito nemmeno a tale
citazione, con scritto del 7 dicembre 2010, la SEPEM ha chiesto al Giudice
dell’applicazione della pena di valutare se il lavoro di pubblica utilità
dovesse essere commutato in una pena pecuniaria o detentiva.
D. Con sentenza 1° settembre 2011, il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha commutato la pena di lavoro di pubblica utilità di complessive
180 ore inflitta con decreto d’accusa 23 marzo 2010 a RE 1, in una pena detentiva di 45 giorni.
E. Con reclamo 8 settembre 2011, RE 1 ha impugnato la sentenza del
Giudice dei provvedimenti coercitivi, chiedendo la pronuncia nei suoi confronti
di una pena pecuniaria invece di quella detentiva.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha
comunicato con scritto del 13 settembre 2011 di non avere osservazioni da
formulare al reclamo, limitandosi a richiamare quanto già esposto nella
decisione impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. In
materia di esecuzione pena, l’art. 12 LEPM prevede dei mezzi di ricorso
differenziati a dipendenza del tipo di decisione presa dal Giudice dei
provvedimenti coercitivi.
Il condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo
ai sensi degli art. 393 e segg. CPP contro le decisioni del Giudice
dell’applicazione della pena alla Corte di appello e di revisione penale nei
casi dell’articolo 10 lett. a, b e k (cpv. 1, lett. a) oppure alla Corte dei
reclami penali nei casi dell’articolo 10 lett. c-j (cpv. 1, lett. b).
Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle
misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali
entro 10 giorni (cpv. 2).
Le decisioni di competenza del pubblico ministero o dell’autorità
penale delle contravvenzioni ex art. 363 cpv. 2 CPP possono invece essere
impugnate secondo le modalità previste in caso di decreto d’accusa, ovvero
mediante opposizione (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, ad art. 365 CPP n. 5; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrecht, n. 1395; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, ad art. 365 n. 4; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 365
n. 13; Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 365 n. 2).
Sono invece impugnabili mediante appello, conformemente all’art.
399.
cpv. 4 lett. g CPP, le decisioni successive che sono emanate in occasione
di una nuova condanna del giudice di prima istanza, anche se l’appello riguarda
solo la decisione successiva e non l’ulteriore condanna oggetto del giudizio
(Messaggio del 21 dicembre
2005.
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag. 989,
pag. 1202; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n. 1395;
Heer, Basler Kommentar StPO, ad art. 365 n. 6; Schwarzenegger, op. cit., ad
art. 365 n. 3; Perrin, op. cit., ad art. 365 n. 12).
2.
Ritenuto
che con il reclamo in oggetto viene impugnata la decisione del Giudice dei
provvedimenti coercitivi di convertire 180 ore di lavoro di pubblica utilità
decretate nei confronti di RE 1 in una pena detentiva di 45 giorni, la
competenza di questa Corte a ricevere il presente gravame risulta data.
3.
Gli
articoli 363-365 CPP disciplinano la procedura in caso di decisioni giudiziarie
indipendenti successive. Si tratta dei casi in cui il diritto penale prevede,
soprattutto nell’ambito dell’esecuzione delle pene, l’obbligo per il giudice di
completare posteriormente la sua sentenza oppure la possibilità di modificarla
(Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006
pag. 989, pag. 1200).
Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di
primo grado emana anche le decisioni indipendenti
successive demandate a un’autorità giudiziaria, per quanto la
Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti.
All’art. 10 LEPM il
legislatore cantonale ha fatto uso di tale facoltà, trasferendo al Giudice
dell’applicazione della pena (ovvero al Giudice dei provvedimenti coercitivi,
art. 73 LOG) le competenze elencate nell'articolo stesso (lett. a-k). Al
Giudice delle misure coercitive è stata in particolare conferita la competenza
di sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione della pena detentiva
sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere in sua vece sulla
proroga del termine di pagamento, sulla riduzione dell’importo dell’aliquota
giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un lavoro di pubblica utilità
nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 36 cpv. 3 CP) [art. 10
lett. a LEPM], di convertire il lavoro di pubblica utilità in una pena
pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv.
2.
CPP (art. 39 cpv. 1 CP) [art. 10 lett. b LEPM] e di esercitare tutte le altre
attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la crescita in
giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto federale
assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la sentenza
o che deve giudicare la nuova infrazione [art. 10 lett. k LEPM].
L’art. 363 cpv. 2 CPP
prevede, invece, che il pubblico ministero o l’autorità penale delle
contravvenzioni, che hanno pronunciato rispettivamente in procedura di decreto
d’accusa o in procedura di decreto penale, emanano anche le decisioni
successive. In questi casi la competenza è riservata esclusivamente a tale
autorità e non vi è spazio per una differente disciplina cantonale (Messaggio
concernente l’unificazione del diritto processuale penale FF 2006 pag. 989,
pag. 1201; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
ad art. 363 n. 6; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 20; Perrin,
Commentaire Romand, ad art. 363 n. 22).
4.
La
fattispecie in esame ha per oggetto la conversione in pena
detentiva, ai sensi dell’art. 39 cpv. 1 CP, del lavoro di pubblica utilità
inflitto al reclamante dall’allora sostituto procuratore pubblico con il
decreto d’accusa 29 marzo 2010, passato in giudicato.
Ricordato come, in forza degli art. 448 e 449
CPP, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice
di diritto processuale sono continuati - a meno di disposizioni contrarie -
secondo il nuovo diritto e dalle autorità competenti in virtù di esso, la
decisione di commutazione della pena in oggetto è una decisione giudiziaria
indipendente successiva che rientra nel campo d’applicazione dell'art. 363 cpv.
2.
CPP e come tale è una decisione che sfugge alla competenza del Giudice delle
misure coercitive giusta l’art. 10 cpv. 1 lett. b LEPM rientrando nella
competenza esclusiva del Ministero pubblico (cfr art. 10 cpv. 1 let.b LEPM).
Alla luce di quanto precede, s’impone dunque per
questa Corte di concludere che la competenza per decidere della conversione del
lavoro di pubblica utilità inflitto al condannato RE 1 con decreto d’accusa del
29.
marzo 2010 spettava al Ministero pubblico e non al Giudice dei provvedimenti
coercitivi.
5.
In difetto di competenza rationae materiae, la decisione oggetto del
presente reclamo è nulla (Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrecht, n. 318; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 409 n. 4).
Ciò accertato, gli atti vanno rinviati
all’autorità competente per nuova decisione.
6.
Gli
oneri processuali di complessivi fr. 800.- devono essere posti a carico dello
Stato.
Non si assegnano ripetibili.
Per tutti questi motivi,
visti gli art. 363,
365, 399, 448 e 449 CPP; 73 LOG; 10 e 12 LEPM;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
pronuncia: 1. Il
reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, accertata la nullità della
sentenza 1. settembre 2011 del GPC, gli atti sono rinviati al Ministero
pubblico per nuova decisione.
2.
Gli oneri processuali consistenti in:
a)
tassa di giustizia fr. 600.-
b)
altri disborsi fr. 200.-
fr.
800.
-
sono posti a carico dello Stato.
Non
si assegnano ripetibili.
3.
Intimazione
a:
-
-
4.
Comunicazione
a:
-
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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