17.2011.108
Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino
16 febbraio 2012Italiano149 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2011.108
Data decisione, Autorità:
16.02.2012, CARP
Ricorso:
TF,6B_236/2012,19.12.2012
Titolo:
Commette assassinio chi, per estremo egoismo in un contesto privo di conflittualità imputabile alla vittima, uccide l'ex compagna che rifiuta di ricominciare la convivenza. Intento criminale evincibile dall'aver colpito la vittima in sedi di organi vitali, lasciandola grondante sangue
ASSASSINIO
CONCORSO
FURTO
GIUDIZIO PENALE
art. 47 CPS
art. 49 CPS
art. 112 CPS
art. 123 CPS
art. 139 CPS
art. 94 LCSTR
Incarto n.
17.2011.108 + 119
Locarno
16 febbraio 2012/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata a seguito dell'annuncio
9 agosto 2011 confermato con la dichiarazione di appello 18 ottobre 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
e dell’appello incidentale 28 ottobre 2011
presentato dal
procuratore pubblico
contro la sentenza emanata il 5 agosto
2011 dalla Corte delle assise criminali nei confronti AP 1
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto che con sentenza del 5 agosto 2011 la Corte delle assise criminali ha
dichiarato AP 1 autore colpevole di:
- tentato omicidio intenzionale, per avere, verso le ore
22.30 del 12 giugno 2010, a __________, tentato di uccidere con un coltellino
militare l'ex compagna ACPR 1 (disp. 1.1.);
- ripetuta minaccia, per avere, nel periodo maggio/12 giugno
2010, a __________ e in altre imprecisate località, incusso timore a ACPR 1
tramite messaggi sms (disp. 1.2.);
- ripetuta ingiuria, per avere, nel periodo maggio/12 giugno
2010, a __________ e in altre imprecisate località, offeso l'onore di ACPR 1
tramite messaggi sms (disp. 1.3.);
- furto, per avere, l'8 maggio 2010, a __________, per procacciarsi un indebito profitto e al fine di appropriarsene, sottratto a
danno di ACPR 1 diversi gioielli d'oro del valore complessivo di circa fr.
5'000.– (disp. 1.4.);
- infrazione alla LF sugli stranieri, per avere, nel periodo
10 febbraio/5 aprile 2010, sprovvisto del necessario permesso di polizia degli
stranieri, a __________ e in altre imprecisate località, esercitato attività
lucrativa di ausiliario di pulizia alle dipendenze della società A. (disp.
1.5.);
e meglio come descritto nell'atto d'accusa e
nell'atto d'accusa aggiuntivo.
La Corte di prime cure ha invece prosciolto AP 1
dalle imputazioni di lesioni semplici qualificate e furto d'uso (disp. 2.).
In applicazione della pena, la prima Corte ha
condannato il prevenuto alla pena detentiva di 9 (nove) anni, da dedursi il
carcere preventivo sofferto (disp. 3.).
L'imputato
è stato condannato a versare all'accusatrice privata fr. 4'000.– per il furto
dei gioielli, fr. 2'700.– a titolo di danno domestico, fr. 1'767.– a titolo di
perdita di guadagno e fr. 30'000.– a risarcimento del torto morale, oltre all'importo
per le spese legali riconosciute con decisione separata (disp. 4., 4.1., 4.2.,
4.3., 4.4., 4.5.). E' stata ordinata la confisca di un coltellino Victorinox
(rep. 12856), mentre tutti gli altri oggetti sequestrati sono stati
dissequestrati in favore degli aventi diritto (disp. 6.). Le spese per la
difesa d'ufficio, a carico dell'imputato, sono state accollate allo Stato,
riservato l'art. 135 cpv. 4 CPP (disp. 7.), mentre la tassa di giustizia di fr.
2'000.– e i disborsi sono stati posti a carico del condannato (disp. 8.).
preso atto che contro
la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la
motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione di appello 18 ottobre
2011, AP 1 ha precisato che l'impugnazione verte solo sulla commisurazione
della pena e ha chiesto la modifica del dispositivo n. 3. della sentenza di
primo grado nel senso di essere condannato alla pena detentiva di 6 (sei) anni,
da dedursi il carcere preventivo sofferto.
L'appellante non ha
presentato istanze probatorie.
Con dichiarazione d'appello
incidentale 28 ottobre 2011, il procuratore pubblico ha dichiarato di appellare
(in via adesiva) i dispositivi n. 1.1., 2. e 3. della sentenza di prime cure chiedendone
la modifica nel senso, in via principale, di ritenere AP 1 autore colpevole di
tentato assassinio, lesioni semplici qualificate e furto d'uso e condannarlo
alla pena detentiva di 14 (quattordici) anni e, in via subordinata, di ritenerlo
autore colpevole di tentato omicidio intenzionale per dolo diretto - invece che
per dolo eventuale, ritenuto dalla prima Corte - lesioni semplici qualificate e
furto d'uso e condannarlo alla pena detentiva di 11 (undici) anni.
Il procuratore pubblico non
ha presentato istanze probatorie.
esperito il
pubblico dibattimento il 24 gennaio 2012 durante il quale:
- il procuratore pubblico
ha postulato la reiezione dell'appello principale e l'accoglimento dell'appello
incidentale con il quale ha chiesto la modifica dei dispositivi n. 1.1., 2. e
3. della sentenza di prime cure, nel senso di imputare a AP 1, i reati di
tentato assassinio, sub. tentato omicidio intenzionale per dolo diretto,
lesioni semplici qualificate, sub. lesioni colpose e furto d'uso, condannandolo,
in via principale, alla pena detentiva di 14 (quattordici) anni e, in via
subordinata, alla pena detentiva di 11 (undici) anni;
- il patrocinatore
dell'accusatrice privata ha chiesto la reiezione dell'appello principale e
l'accoglimento dell'appello incidentale presentato dal procuratore pubblico;
- il patrocinatore
dell'imputato ha chiesto la reiezione dell'appello incidentale e l'accoglimento
dell'appello principale, con il quale ha postulato la modifica del dispositivo
n. 3. della sentenza di prime cure, nel senso di condannare AP 1 alla pena
detentiva di 6 (sei) anni.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto processuale
penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale, CPP). Le
disposizioni transitorie prevedono che il nuovo diritto va applicato ai ricorsi
contro le decisioni di primo grado emanate dopo l’entrata in vigore del CPP
federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza 5 agosto 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto, retta
dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto contro
le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte,
al procedimento. In particolare, mediante l’appello è ora possibile censurare
le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del potere di apprezzamento
e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3 lett. a), l’accertamento
inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora
esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore
dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art.
404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura penale, Commentario,
Zurigo 2010, ad 398, n. 13, pag. 741).
L’art. 398 cpv. 2 CPP
conferisce, dunque, a questa Corte una cognizione completa in fatto e in
diritto su tutti gli aspetti controversi della sentenza di prime cure. In
questa sede possono pure essere addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che
costituisce una caratteristica tipica del rimedio giuridico dell’appello
(Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP,
giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Giusta l’art. 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. CPP - e, cioè, gli interrogatori
dell’imputato (art. 157 e seg. CPP), dei testi (art. 162 e seg. CPP), delle
persone informate sui fatti (art. 178 e seg. CPP), le perizie (art. 182 e seg.
CPP) e i mezzi di prova materiali (art. 192 e seg. CPP) - ma sono anche tutti
quelli che, secondo l’evoluzione tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo 2010, ad art. 139, n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 24, pag.
49; Bénédict/Treccani, in Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art.
139, n. 2, pag. 603; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad
art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO,
Basilea 2011, ad art. 10, n. 47, pag. 170 e seg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti
irrilevanti, manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il
profilo giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo
di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base
di una valutazione d’insieme,
una conclusione circa la sussistenza o no del fatto da provarsi (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, 6a
edizione, Basilea 2005, § 59, n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di
diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956, pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco o non univoco o contingente (Rep. 1980, 192, consid. 3; Rep. 1980,
147, consid. 4).
In assenza di prove tranquillanti e sicure,
si può, dunque, fondare un giudizio di condanna soltanto se vi sono più indizi
- cioè fatti certi - univoci e concordanti che, correlati logicamente
nel loro insieme, consentono deduzioni precise e rigorose così da far
concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti
nell’atto di accusa non può essere ragionevolmente posta in dubbio (cfr.
Hans Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309
cit., in part., in STF 7.05.2003, inc.6P.37/2003, consid. 2.2.).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire accertati secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue
soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato
a regole scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi, op. cit., ad art. 10,
n. 15 e 16, pag 48; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo 2009, ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire
romand, CPP, Basilea 2010, ad art. 10, n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33
consid. 2.1; DTF 117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il principio
della libera valutazione delle prove significa che non vi è una gerarchia dei
mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha, di regola,
maggior valore probante di quella di una persona informata sui fatti o di
quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de
procédure pénale suisse, 2006, 2a edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472;
Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22 ad § 39 e n. 4 ad § 62; STF 23.4.2010,
inc.6B_1028/2009; STF 10.5.2010, inc.6B_10/2010; STF 28.6.2011, inc.
6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento
unicamente sulla concreta forza di convincimento - valutata in modo
approfondito e oggettivo - di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op.
cit., ad art. 10, n. 21, pag. 49; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,
Zurigo 2009, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, op. cit., ad art. 10, n. 58,
pag. 173).
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 10.5.2010, inc.6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto
l’egida del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; DTF 118 Ia 28 consid. 1b; STF
30.03.2007, inc.6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, DTF 127 I 38 consid. 2a, DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 4b; STF
13.5.2008, inc.6B.230/2008, consid. 2.1.; STF 19.4.2002, inc.
1P.20/2002, consid. 3.2). In questi casi - così come ricordato
dall’art. 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla situazione più
favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che l'assunzione
delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e
teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia
inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre
l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in
dubio pro reo è così disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe
dovuto nutrire, dopo un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e
insopprimibili dubbi sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid. 2a;
DTF 124 IV 86 consid. 2a; DTF 120 Ia 31 consid. 2d; STF del 29.07.2011, inc.6B_369/2011,
consid. 1.1; STF del 13.06.2008, inc.6B_235/2007, consid. 2.2; STF del
13.05.2008, inc.6B.230/2008, consid. 2.1: STF del 30.03.2007, inc.6P.218/2006,
consid. 3.8.1; STF del 19.04.2002, inc.1P.20/2002, consid. 3.2; Tophinke, in Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 81, pag.
181; Wohlers, in Kommentar zur schweizerischen Strafprozessordnung (StPO),
Zurigo 2010, ad art. 10, n. 13, pag. 81; Kistler Vianin, in Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n.
47, pag 73).
L'accusato AP 1 e i suoi precedenti penali
7. Per quanto concerne la vita e la personalità dell'imputato si può
ritenere quanto segue.
7.1. AP 1 è nato il 26 aprile 1961, a __________. Dal matrimonio dei suoi genitori - il padre era muratore
e la madre operaia di fabbrica - sono nate altre due figlie, una tuttora
vivente. Sua madre è morta nel 1989. All'imputato non è nota la data della
morte del padre che non ha praticamente conosciuto, avendo questi abbandonato
la famiglia quando lui era piccolo.
Dopo le scuole
dell'obbligo, AP 1 ha ottenuto in __________ il diploma di muratore lavorando,
poi, come tale nel suo paese fino al 2001. In seguito, ha lavorato per un breve periodo in __________ e nel marzo 2002 si è trasferito in __________, dove ha
lavorato pure quale muratore. Nel febbraio 2010 ha trovato impiego in __________.
AP 1 si è
sposato una prima volta in __________ nel 1979. Questo matrimonio - da cui sono
nati tre figli, un maschio e due femmine, che oggi hanno 31, 29 e 26 anni e che
vivono con le rispettive famiglie in __________ e in __________ - è stato
sciolto per divorzio nel 1990.
AP 1 si è,
poi, sposato una seconda volta nel 1995-1996, sempre in __________. Da questo
matrimonio non sono nati figli.
In
costanza del secondo matrimonio, AP 1 allacciò una relazione con ACPR 1 (all’epoca,
era sposata con un altro uomo da cui viveva separata sin dal 2000) che, nel
2002, lo seguì in __________.
Accortasi
della relazione, l'allora moglie dell'imputato avviò le pratiche di divorzio
che venne pronunciato nel 2009.
Anche ACPR
1 chiese ed ottenne il divorzio.
AP 1 e ACPR
1 hanno convissuto a __________ fino al febbraio 2010, quando i due sono giunti
in __________, dove lui è stato assunto in una mensa come addetto alle pulizie
delle stanze e della cucina, alla distribuzione dei pasti agli operai e come
aiuto cucina mentre lei come aiuto cucina.
Dopo due
settimane AP 1 è stato trasferito per una settimana in una mensa della stessa
ditta a __________ e poi di nuovo alla mensa di __________, mentre ACPR 1 è
stata distaccata per due settimane in una mensa di __________.
La prima
settimana dopo Pasqua, entrambi sono stati spostati a __________ nella mensa
del cantiere __________.
Il 3
maggio 2010 AP 1 ha lasciato il posto di lavoro in __________ per far rientro
in __________.
8. L'imputato ha due precedenti penali risalenti all'epoca in cui egli
ancora viveva in __________.
8.1. L'11 luglio 1990 AP 1 è stato condannato ad una pena detentiva di 6
(sei) anni per avere causato la morte di B..
AP 1, la
mattina del 20 febbraio 1990, in stato d'ebbrezza, si recò al Municipio della
città di __________. Allontanato dagli addetti al servizio, AP 1 si diresse verso
il centro città, dove si imbatté in B. (che attendeva, con altri, l’apertura di
un negozio) cui chiese per quale partito avrebbe votato e che, poi, colpì con un
pugno al volto. L’uomo perse l’equilibrio e cadde all’indietro. Picchiò la
testa sull'asfalto, riportando gravi lesioni che ne hanno causato la morte.
Della
pena inflittagli, AP 1 ha scontato 2 (due) anni e mezzo, il resto essendo stato
sospeso condizionalmente.
8.2. Liberato nel settembre del 1992, AP 1 il 12 maggio 1993 è stato
nuovamente processato per una serie di furti di generi alimentari commessi in
cantine di case d'abitazione la notte del 13 marzo 1993. Per questi furti egli è
stato condannato alla pena detentiva di 3 (tre) anni e sei mesi, che ha espiato
integralmente, senza che sia stata revocata la condizionale del residuo di pena
della precedente condanna.
Accertamenti e qualifiche giuridiche della
prima Corte
9. La Corte delle assise criminali ha ritenuto che AP 1, verso le ore
22.30 del 12 giugno 2010, a __________, si è reso autore colpevole di tentato
omicidio intenzionale giusta l'art. 111 CP commesso per dolo eventuale,
preferendo questa tesi a quella accusatoria di tentato assassinio ex art. 112
CP.
Gli accertamenti di fatto operati dalla prima Corte e la relativa
qualifica giuridica non sono contestati dall'appellante principale (AP 1).
L'appellante
incidentale (procuratore pubblico) contesta, invece, sia l'accertamento dei
fatti, sia la qualifica giuridica del tentato omicidio intenzionale per dolo
eventuale.
10. La Corte delle assise criminali ha, inoltre, stabilito che AP 1, nel
periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre località imprecisate, si
è reso autore colpevole di:
- ripetuta
minaccia per avere ripetutamente incusso timore a ACPR 1 tramite messaggi sms e
meglio come descritto al punto 3 dell'atto d'accusa 28 aprile 2011;
- ripetuta
ingiuria per avere ripetutamente offeso l'onore di ACPR 1 tramite delle
telefonate e con messaggi sms, e meglio come descritto al punto 4 dell'atto
d'accusa del 28 aprile 2011;
- furto
per avere sottratto a ACPR 1 diversi gioielli d'oro del valore complessivo di
circa fr. 5'000.–, e meglio come descritto al punto 1 dell'atto d'accusa
aggiuntivo del 19 maggio 2011;
- infrazione
alla LF sugli stranieri per avere esercitato, sprovvisto del necessario
permesso di polizia degli stranieri, a __________ e in altre imprecisate
località, attività lucrative di ausiliario delle pulizie alle dipendenze della
società A., e meglio come descritto al punto 3 dell'atto d'accusa aggiuntivo
del 19 maggio 2011.
Queste
condanne non sono oggetto di contestazione.
11. L'atto d'accusa del 28 aprile 2011, al punto 2, imputa a AP 1 anche
il reato di lesioni semplici qualificate per avere, a __________ in data 11
maggio 2010, impugnando un coltello durante una zuffa con C., fratello della
vittima, colpito di striscio ACPR 1 all'addome con la suddetta arma bianca, cagionandole
una lesione al corpo con conseguente perdita di una minima quantità di sangue.
La prima
Corte ha prosciolto l'imputato dall'addebito per assenza dell’elemento
soggettivo.
L'appellante incidentale contesta il
proscioglimento da questa imputazione e postula che l'imputato venga
riconosciuto colpevole di lesioni semplici qualificate (art. 123 cifra 2 CP) e,
in via subordinata, di lesioni colpose (art. 125 cpv. 1 CP).
12. L'atto d'accusa aggiuntivo del 19 maggio 2011, al punto 2, imputa a AP
1 anche il reato di furto d'uso per avere, a __________ in data 8 maggio 2010,
sottratto a ACPR 1 il veicolo Opel Meriva immatricolato in __________ per
farne uso, in particolare conducendolo sulla tratta stradale __________ e
ritorno. I primi giudici, pur accertando i fatti così come descritti nell’AA,
non li hanno considerati un furto d'uso.
L'appellante incidentale contesta il
proscioglimento da questa imputazione e postula che l'imputato venga
riconosciuto colpevole di furto d'uso (art. 94 cifra 1 LCStr).
13. Con sentenza del 5 agosto 2011 la Corte delle assise criminali ha,
pertanto, ritenuto AP 1 autore colpevole dei reati di tentato omicidio
intenzionale per dolo eventuale, ripetuta minaccia, ripetuta ingiuria, furto e
infrazione alla LF sugli stranieri e lo ha condannato alla pena detentiva di 9
(nove) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto e ai risarcimenti
all'accusatrice privata ACPR 1.
La sentenza è stata, come detto, appellata dal
condannato e, in via adesiva, dal procuratore pubblico.
Di qui la presente procedura.
Appelli
14. AP 1 non contesta di essersi reso autore colpevole dei reati ritenuti
dalla sentenza di prime cure.
Il procuratore pubblico sostiene, invece, che, per i fatti avvenuti
a __________ la sera del 12 giugno 2010, ricorrono gli estremi per dichiarare,
in via principale, AP 1 autore colpevole di tentato assassinio e, in via
subordinata, per dichiararlo autore colpevole di tentato omicidio per dolo
diretto.
15. Prima di esaminare se ricorrano gli estremi per ritenere il tentato
assassinio, occorre chinarsi sulla questione di sapere se AP 1, la sera del 12
giugno 2010, abbia agito per dolo diretto o per dolo eventuale.
L’intenzionalità
è definita all’art 12 cpv. 2 CP secondo cui commette con intenzione un crimine
o un delitto chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta
che l’autore ritenga possibile il realizzarsi dell’atto e se ne accolli il
rischio (art. 12 cpv. 2 CP).
La seconda frase dell’art. 12 cpv. 2 CP definisce
la nozione di dolo eventuale (DTF 133 IV 9 consid. 4) che sussiste laddove
l’autore, pur agendo con un intento primario diverso, ritiene possibile che un
evento (diverso da quello per cui ha agito) si produca e, cionondimeno, agisce
accettandone - pur non desiderandola - l’eventuale realizzazione (DTF 134 IV 26
consid. 3.2.2; STF 11 marzo 2010, inc.6B_656/2009, consid. 5.2; sentenza CCRP
del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3, confermata dal Tribunale
federale in STF del 20 maggio 2011, inc.6B_621/2010, consid. 5.2; sentenza
CCRP del 21 aprile 2010, inc. 17.2010.1, consid. 2.6).
15.1. AP 1
nega di avere voluto uccidere ACPR 1 per dolo diretto. Egli sostiene di avere
voluto soltanto costringere l’ex compagna a partire e che, perciò, si è limitato
ad appoggiarle il coltello sulla gola senza muoverlo. Le ferite alla gola -
sostiene ancora l’appellante - la donna se le è procurate praticamente da sola,
mentre si muoveva nel tentativo di liberarsi. Quelle al costato, invece, sono
del tutto accidentali e sono dovute, in sostanza, al maldestro intervento
dell’operaio che è corso in aiuto della donna.
a. I primi giudici hanno - in grande sintesi - dato credito alla
versione dei fatti raccontata da AP 1 secondo cui fra lui e la compagna non vi
è mai stata una discussione esaustiva e chiara - “tra persone adulte” -
sulla fine del loro rapporto sentimentale e i motivi che avevano portato alla
cessazione della coabitazione. La persistenza dell'imputato nel negare (anche
contro ogni ragionevolezza) la fine della relazione si spiega, appunto -
secondo i primi giudici - con il fatto che la donna non gli ha mai
esplicitamente detto che la loro relazione era finita. Anche il successivo
comportamento dell'imputato, secondo i giudici di prime cure, non è quello
della persona che ha partecipato ad una civile discussione, questo non tanto
per gli insulti e le minacce proferiti all'indirizzo della compagna (frammisti
però a messaggi d'amore) ma - ancora il 12 giugno 2010, giorno del fatto di
sangue - per il costante ma vano tentativo di ottenere udienza dalla donna.
Con riferimento agli sms rinvenuti nel telefono cellulare di ACPR 1,
la prima Corte ha rilevato che la donna all'epoca era anche oggetto delle
attenzioni amorose di due uomini, uno dei quali ha poi sostituito l'imputato al
suo fianco e che, conseguentemente, si è raffreddata nei confronti di
quest'ultimo. Sicché - secondo i primi giudici - l'imputato si è anche sentito,
non senza motivo, abbandonato sentimentalmente e - ciò che ha peggiorato la
situazione - senza che sul tema gli fosse stato accordato un franco
contraddittorio. Sempre secondo la Corte di prime cure, la data esatta d'inizio
della nuova relazione è circostanza priva di rilievo.
Secondo la Corte di prime cure, il contraddittorio non c'è stato né
il 3 maggio 2010 (quando l'imputato è tornato in __________ ), né in occasione
dei successivi incontri dei due, l'8 maggio 2010 (quando AP 1 si è recato a __________
per il battesimo del nipotino della donna) e l'11 maggio 2010 (quando
l'imputato si è introdotto nell'appartamento di ACPR 1, a suo dire, per poterla sorprendere in compagnia di un altro uomo e c'è stata una colluttazione
con il fratello di lei). Per i primi giudici, solo il 22 maggio 2010 - quando
la donna ha portato via i suoi effetti personali da __________ - l'imputato ha
compreso che fra loro era finita.
Comprensione
non significa però - hanno spiegato i primi giudici - accettazione o
rassegnazione. Da ciò, il fittissimo traffico di sms con cui AP 1 ha bombardato la donna sino al giorno dell'aggressione, sms da cui traspaiono i vari stati d'animo
di un imputato - a volte tenero e implorante, altre volte minaccioso e
ingiurioso - ancora innamorato e speranzoso di riallacciare la relazione, ma
geloso, ferito e viepiù frustrato dall'insuccesso dei suoi sforzi di riportare
a sé la compagna.
b. Sempre secondo la prima Corte, gli stati d'animo sopra descritti si
ritrovano anche negli sms spediti il giorno dell'aggressione: toni
tranquillizzanti all'inizio del viaggio - da cui si deduce che AP 1 non era
partito dal domicilio con l'intenzione di nuocere a ACPR 1, ma con lo scopo di
andare a parlare con lei - e poi un brusco cambiamento in toni viepiù
minacciosi.
Secondo la prima Corte, nei messaggi successivi traspaiono per
finire la frustrazione per il fatto che la donna non gli rispondeva e la
gelosia per la percepita presenza di un altro uomo. Stante il reiterato
silenzio della donna, l’appellante - che la spiava attraverso la finestra della
cucina della mensa e la vedeva intenta a pulire il bollitore della pasta - si è
arrabbiato e si è deciso a entrare nel locale, ciò che ha portato al ferimento
della donna.
c. Per la prima Corte, AP 1 non è, comunque, entrato in cucina
determinato ad uccidere. L'accaduto non è, secondo i primi giudici, frutto di
un disegno prestabilito - foss'anche nei minuti trascorsi fuori dalla cucina -
ma di improvvisazione.
Fatti
I primi
giudici, pur rilevato che il medico legale Dr. O., nel referto 2 febbraio 2011, ha considerato le ferite inferte al collo e al costato di ACPR 1 incompatibili con la versione
dell'imputato, hanno osservato che lo stesso medico, in occasione della sua
audizione del 22 marzo 2011, è stato meno categorico nel ritenere le ferite al
collo incompatibili con la versione dell'accusato, ammettendo che questa può
essere sostenuta e non ha escluso la dinamica casuale addotta dall'imputato in
merito alla ferita al torace.
La prima
Corte ha, quindi, in definitiva ritenuto che l'imputato ha agito con modalità
assurde assumendosi, con ciò, pur senza volere uccidere, il rischio enorme -
legato all'atto di posare e mantenere premuta una lama affilata sul collo di
una persona colta di sorpresa - di causare ferite a causa dell'istintiva
reazione dell'aggredita. Da ciò il dolo eventuale accertato dai primi giudici.
Dolo eventuale che regge, secondo la Corte di prime cure, anche avuto riguardo
alla coltellata subita da ACPR 1 al torace.
15.2. La soluzione del quesito posto a questa Corte - dolo diretto o dolo
eventuale - presuppone un corretto e puntuale accertamento dei fatti.
Infatti,
quando è contestata, la volontà dell’interessato va dedotta dai fatti, cioè da
indizi esteriori valutati secondo le regole di esperienza (DTF 135 IV 152
consid. 2.3.2; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2.; DTF 133 IV
1 consid. 4.1; DTF 133 IV 222 consid. 5.3; DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c,
confermata dal TF con sentenza del 20.05.2011, inc.6B_621/2010).
16. Risulta dagli atti che l’impiego trovato in __________ non incontrò
- e da subito - il gradimento di AP 1. Così, scontento della sua situazione
professionale, AP 1 decise di tornare in __________.
Sempre dagli
atti risulta che la compagna tentò di dissuaderlo tanto che, in un primo
momento, l’uomo venne convinto a cambiare cantiere e spostarsi a __________.
Tuttavia, il cambiamento di sede non portò gli esiti sperati: nemmeno il nuovo
lavoro risultò gradito a AP 1 che se ne andò senza nemmeno avvertire il datore
di lavoro.
Al proposito, ACPR 1 ha dichiarato quanto segue:
“
A __________ AP 1 non era contento. Non aveva
amici e il lavoro non lo soddisfaceva perché doveva occuparsi di lavori di
pulizia. Voleva quindi tornare in __________ ma attraverso mia sorella, che è
sposata con M. che è un responsabile della ditta A., si è riusciti a convincerlo
a spostarsi a lavorare presso il villaggio __________. Il trasferimento è
avvenuto verso la metà di aprile 2010. Io e AP 1 ci siamo spostati assieme.
Dormivamo nella stessa camera ma svolgevamo mansioni diverse. Io facevo
l’aiuto-cuoca; invece lui si occupava delle pulizie del villaggio.
Io a __________ lavoravo ancora il giorno dei
fatti, il 12.06.2010 e non avevo intenzione di smettere.
Invece AP 1 a __________ ci è rimasto solo due o tre settimane. Se ne è andato senza avvertire direttamente il datore di lavoro
(…) ADR che AP 1 se ne è andato da __________ per gli stessi motivi che
valevano a __________. Non gli piaceva il lavoro e si sentiva distante dai suoi
amici che erano a __________” (AI 33 pag. 4; cfr., anche, AI 111 verbale
d’interrogatorio PS ACPR 1 13.06.2010 pag. 3 in fondo e pag. 4 in alto in cui la donna ha dichiarato: “AP 1 non era tanto contento di lavorare qui in __________.
Non riusciva ad abituarsi al lavoro. E quindi sono iniziate un po’ delle
discussioni, perché lui voleva rientrare in __________ a lavorare mentre io
volevo stare qui, perché mi trovavo bene. Inoltre, per venire in __________, io
avevo lasciato il mio lavoro in __________. Tant’è che gli dicevo che se lui
voleva tornare in __________ poteva farlo, ma io sarei rimasta qui. Abbiamo
avuto più volte delle discussioni su questo tema, ma senza mai litigare.
Normali discussioni tra adulti” (AI
111 verbale d’interrogatorio PS ACPR 1 13.06.2010 pag. 3 e 4).
Come
visto, ACPR 1 ha dichiarato che AP 1 era scontento del lavoro essendo stato
assunto per lavori di pulizia e non come muratore.
Il
fratello della vittima ha dato una versione diversa, e meglio ha dichiarato che
a AP 1 l’impiego non piaceva perché occorreva lavorare troppo e per troppi
pochi soldi:
“
Inoltre diceva che lavorava troppo per troppi
pochi soldi. Diceva che i soldi non gli bastavano” (AI 143 pag. 3 verso il basso).
Infine, va
sottolineato che M., uno dei titolari della ditta datrice di lavoro di AP 1, ha confermato che questi ha abbandonato il lavoro senza nemmeno avvertire:
“
ADR che AP 1 non si è licenziato in maniera
ufficiale/formale. (…) Se ne è andato e basta” (AI 150 pag. 2).
Che sia stato
lui a voler tornare in __________ è confermato, pur se indirettamente, dallo
stesso AP 1 nel sms inviato alla donna il 6 giugno 2010, ore 10.14 (“ho
commesso la stupidaggine di partire. Non pensavo di perderti. E’ stata E.. A
momenti volevo ritornare ma non hai detto più nulla, amore ti prego perdonami
una buona volta”).
17. Diversamente da quanto ritenuto dalla prima Corte, negli atti si
trova conferma che il ritorno di AP 1 in __________ - situato dall'imputato in data 3 maggio 2010 (AI 176 pag. 3) - coincide con la fine della relazione
con ACPR 1 e che la separazione è stata consensuale.
Le
versioni di ACPR 1 e AP 1 sono, certo, molto divergenti.
La donna
ha dichiarato che la sua convivenza con AP 1 era terminata con
l'accompagnamento dell'imputato a __________, che lei stessa ha eseguito con la
sua auto pochi giorni prima dell'8 maggio 2010:
“
Sta di fatto che quando lui ha lasciato __________
sono stata io ad accompagnarlo a __________ dove lui aveva già ripreso in
affitto lo stesso appartamento di una volta. L’ho accompagnato con la mia
macchina che ha una targa italiana (…) Da quando AP 1 se ne è andato da __________,
la nostra relazione sentimentale si è conclusa. Avevamo deciso, come si fa fra
persone adulte, di interrompere la relazione perché la distanza non ci avrebbe
permesso di continuare seriamente. Ci siamo lasciati senza litigare tant’è che,
come detto, l’ho accompagnato io a __________. Stimo che questo viaggio sia
stato fatto a cavallo fra fine aprile e inizio maggio 2010”
(AI 33 pag. 5 in alto).
AP 1
sostiene invece che, quando la compagna l'ha riportato in __________ , la
relazione non era finita tanto che erano rimasti intesi che avrebbero
continuato a vedersi durante i fine settimana, o perché lei andava a __________
o perché lui saliva a __________ (AI 176 pag. 3 verso il basso e 4 in alto). Egli - continua - non era consapevole di tale fine neppure l'8 maggio 2010, quando, a __________,
aveva avuto con la compagna uno scontro verbale a seguito del quale aveva
deciso di disertare il battesimo della nipote di ACPR 1 e di andare a fare un
giro con l'auto di lei (AI 176 pag. 5 verso il mezzo).
Al
riguardo, risolutiva appare tuttavia la testimonianza di C., fratello di ACPR 1
- ignorata dalla prima Corte - rilasciata il 13 giugno 2010, un paio d'ore dopo
il ferimento della sorella:
“
AP 1 e ACPR 1 hanno litigato perché ACPR 1
voleva rimanere a __________ mentre AP 1 no. Hanno litigato ma con “parole
buone”, lui non l’ha minacciata. Hanno deciso insieme di lasciarsi. Io ero
presente quando hanno litigato e confermo che si sono lasciati bene”
(cfr. RPG, allegato n.
22, pag. 1 in fondo e pag. 2 in alto).
Questa
dichiarazione è stata confermata il 14 gennaio 2011:
“
ADR: che quando AP 1 ha lasciato il cantiere di __________, tornando a vivere a __________, lui e ACPR 1 si sono
lasciati, cioè hanno interrotto la loro relazione sentimentale. Lui ha lasciato
il lavoro perché era abituato ad un’altra professione, cioè la sua, ossia
quella di muratore. Inoltre diceva che lavorava troppo per troppi pochi soldi.
Diceva che i soldi non gli bastavano. Sta di fatto che lasciando il lavoro ha
lasciato anche ACPR 1.
ADR che ACPR 1 e AP 1 hanno interrotto la loro
relazione senza litigare. Lo posso dire con sicurezza perché è stata
addirittura lei a riaccompagnarlo con la sua (di lei) macchina fino a __________”
(AI 143 pag. 3 verso il
basso).
Questa
deposizione - del tutto credibile, sia perché resa a poche ore dai fatti, sia
per la pacatezza delle parole del teste, sia perché confermata integralmente a
6 mesi di distanza, sia, infine, per l’evidente disinteresse del teste a
proporre una versione non conforme alla realtà - rende arbitrario l'avallo dato
dai primi giudici alla tesi dell'imputato che ha parlato di una decisione di
rottura presa unilateralmente dalla donna che non ha concesso al compagno che
abbandonava nemmeno il diritto a spiegazioni chiare e risolutive.
Del resto, che
le dichiarazioni rese a questo proposito da AP 1 - in sintesi, che egli non
aveva capito, nemmeno l’8 maggio 2010, che la relazione era finita (AI 176 pag.
5 verso il mezzo) - non siano veritiere è dimostrato - ancorché tale dimostrazione
sia superflua - anche dai suoi stessi comportamenti. Pur tralasciando le
minacce rivolte alla donna nei giorni immediatamente successivi al 3 maggio
2010 - di cui diremo dopo e che non sono propriamente tipiche di una persona
che pensa di avere ancora una relazione con la donna che sta minacciando - il
fatto che, subito dopo la lite avvenuta a __________ (di cui diremo più sotto),
egli si è recato a Sigirino ed ha sottratto dalla camera della donna i gioielli
e i documenti dimostra con chiarezza che egli ha mentito dicendo che, nemmeno
quel giorno, lui aveva capito che la relazione era finita. Durante l’inchiesta,
egli aveva detto di avere preso i gioielli perché non sopportava che lei li
portasse mentre stava con un altro uomo (AI 176 pag. 8 in alto). Al dibattimento d’appello egli ha dichiarato di avere preso i gioielli perché erano tutti
regali suoi: in ciò, è evidente l’ammissione della consapevolezza della rottura
del legame sentimentale con la donna. Pari significato va dato alle motivazioni
fornite per il furto dei documenti: come vedremo più sotto, egli ha dichiarato
di averli presi per costringere la donna a tornare con lui. Non è necessario
argomentare per dimostrare che chi agisce in questo modo è perfettamente
consapevole dell’intervenuta fine del legame sentimentale.
In queste
condizioni, ammettere i fatti così come descritti dall’imputato - che ha,
peraltro, come vedremo anche sotto, costantemente dato prova di mentire -
significa operare una valutazione unilaterale del materiale probatorio.
Al riguardo si
osserva, ancora, che quello che la prima Corte ha considerato come un
“costante tentativo di avere udienza dalla ACPR 1” che dimostrerebbe che fra i
due ex conviventi non vi è stata nessuna discussione chiarificatrice (sentenza
impugnata consid. 6 pag. 16) altro non è, come vedremo, che l’evidente
persecuzione messa in atto dall’uomo - descritta, peraltro, non solo dalla
donna ma anche da terzi e confermata dal tenore degli sms che lui stesso
scriveva - che non sapeva accettare il chiaro rifiuto della donna che era stata
sin lì la sua compagna.
In queste
circostanze, il derivare da tale comportamento di AP 1 la conferma delle
dichiarazioni di lui - chiaramente smentite da quelle contrarie rese da un
teste la cui attendibilità è fuori discussione - è arbitrario.
18. Neppure
la prima Corte può essere seguita là dove sostiene che contro l’ipotesi di una
relazione “improvvisamente e consensualmente risoltasi dopo una tranquilla
discussione” depone il fatto che, all’epoca, “la donna era oggetto delle
attenzioni amorose di due uomini, uno dei quali ha presto sostituito l’accusato
al suo fianco ed è ancora oggi il suo compagno” (sentenza impugnata, consid
7, pag 16).
Nonostante il fatto che
quanto riportato al considerando precedente dimostra che, invece, fra i due vi
fu una chiara discussione sulla fine della relazione, le citate considerazioni
della prima Corte impongono una precisazione.
Come visto sopra, la
relazione fra l’imputato e l’accusatrice privata si è conclusa in modo chiaro
il 3 maggio 2010 (giorno del rientro in __________ di AP 1).
Parlando di “attenzioni
amorose”, la prima Corte fa riferimento ad alcuni sms inviati sul cellulare di ACPR
1 da O., prima, e Br., poi.
Risulta dagli
atti che O., un collega della donna (lavorava, all’epoca, in cucina, addetto
alla preparazione delle insalate ed altri compiti minori), ha inviato sul
cellulare della donna 18 sms tra il 31 maggio e il 12 giugno 2010 (AI 199;
allegato 73 al RPG).
Risulta
parimenti dagli atti, tuttavia, che fra O. e la donna non vi è mai stata una
relazione sentimentale. O. ha espressamente dichiarato che fra lui e la donna
non vi fu mai nessuna relazione amorosa ma soltanto un’amicizia affettuosa fra
colleghi come le tante che nascono in un ambiente particolare come quello dei
grossi cantieri dove lavorano persone lontane dalla famiglia (AI 199 verbale
d’interrogatorio PS di O. del 17.02.2011 pag. 4 verso l'alto). Lo stesso ha
fatto ACPR 1:
“
Mi viene chiesto in che relazione ero con
quest’uomo e io rispondo che inizialmente avevamo un normale rapporto fra
colleghi di lavoro, quando poi AP 1 è partito per l’__________ , con questo O.
è iniziata una relazione di amicizia. Non so dire se questo è avvenuto subito
dopo la partenza di AP 1, posso dire che sicuramente non era il giorno dopo, ma
non so dire se è passata una o due settimane dalla partenza. Con lui “è
iniziata una relazione di amicizia” intendo dire che sul posto di lavoro, ci è
capitato di parlare delle nostre cose personali, è possibile che una volta
siamo usciti con colleghi a festeggiare un compleanno, rispettivamente mi è
capitato di andare in posta da sola con lui. Posso dire che in un certo qual
modo, mi è difficile definire il mio rapporto con questo signor O.. In quel
periodo mi trovavo in una situazione difficile con AP 1 e O. era diventato una
persona con la quale mi confidavo e che mi tranquillizzava. Per me era
diventato una persona importante e poi ha iniziato ad inviarmi questi messaggi,
ai quali io rispondevo. Tengo a precisare, così come anche rilevato
dall’avvocatessa, che io mi confidavo con mio fratello, ma poi anche lui era
toccato da tutta questa situazione, per cui mi sono legata a qualcuno di
estraneo con il quale però lavoravo ed ero in contatto tutto il giorno. Ci
fermavamo dopo il lavoro davanti al bar a bere un caffè oppure percorrevamo le
scale insieme per salire in camera.
Preciso che io e O. non abbiamo avuto una
relazione sentimentale, non siamo stati insieme, non ricordo chi ha iniziato ad
inviare questi messaggi, ma io rispondevo con il medesimo tenore di parole.
Adesso O. lavora sempre presso il cantiere a __________ ed io lo vedo sempre
perché ho ricominciato a lavorare anche io. Ci salutiamo “ciao ciao come
stai?”, ma tra di noi non c’è niente di più che un rapporto tra colleghi.
Per rispondere alle domande di chi mi interroga,
posso dire che per me “stare insieme” significa vivere insieme, fare tutto
insieme, quindi anche dormire, avere dei rapporti sessuali, ecc..
Preciso che con il signor O. non ho fatto nulla
di ciò.
L’avvocato Corti chiede quanto tempo ho passato
con O., se era tanto o era poco durante la giornata e io rispondo che passavamo
del tempo insieme, ma eravamo insieme ad altre persone, altri colleghi,
capitava come ho detto che lui mi accompagnasse su per le scale, ma sempre con
altri. Può essere successo che mi fermassi un attimo al tavolo a parlare con
lui, ma non ricordo episodi precisi. Quello che posso dire è che lui non è mai
entrato nella mia camera, anche se passando sul corridoio, abbia bussato alla
porta per salutare, come per contro facevano anche altri.”
(AI 199, verbale PS del
15 febbraio 2011 di ACPR 1, pag. 2 segg.; cfr. anche AI 33 pag. 9 in cui la donna ha precisato che “se lui ha scritto amore” (n.d.r.: in qualche sms) “non è perché io e lui avevamo una storia ma solo perché ci si
chiamava così un po’ tutti in cucina”).
Queste
dichiarazioni sono confermate anche dalla sorella della vittima:
“
ADR che dall’8.05.2010 al 12.6.2010, per quanto
io ne sappia, ACPR 1 non ha avuto altre relazioni sentimentali dopo aver
terminato quella con AP 1. Preciso che io e mia sorella, quando capita,
parliamo delle nostre relazioni sentimentali” (AI 149 pag. 7).
Ciò detto, si sottolinea
ancora una volta che é, comunque, certo che l’amicizia fra O. e ACPR 1 iniziò
dopo la fine della convivenza della donna con l’imputato: le dichiarazioni
succitate sono, infatti, confermate dal fatto che gli SMS di O. sono, tutti,
situati fra il 31 maggio e il 12 giugno 2010. Essi sono, quindi, tutti
posteriori, di almeno un mese, alla fine della relazione.
Relativamente, poi, ad Br.
(registrato nel cellulare con il nome “Br.” perché così si faceva chiamare) occorre
precisare che egli ha, sì, intrecciato una relazione sentimentale con
l’accusatrice privata ma soltanto a far tempo da inizio luglio 2010. Nel suo
interrogatorio del 14 gennaio 2011 egli, infatti, pur rilevando che la donna
gli era simpatica, ha dichiarato di non avere inizialmente pensato ad una
relazione e “già solo per l’evidente differenza d’età” (AI 144,
deposizione Br. pag. 3 in basso e 4 verso l'alto; AI 149, pag. 7 nel mezzo):
“
Attualmente sono legato sentimentalmente a ACPR
1. Lo sono da inizio luglio 2010. Non da prima. Lo posso dire perché quando
sono successi i fatti del 12.6.2010 io e lei ancora non eravamo assieme. Dopo i
fatti lei è stata in ospedale per una settimana e poi per diversi giorni presso
l’abitazione della sorella E. a __________, la quale con il marito si era
recata in __________. Quando E. è tornata a casa a __________ io e ACPR 1
abbiamo soggiornato qualche giorno presso l’Albergo __________. E’ durante
questo soggiorno che è nata la relazione sentimentale con ACPR 1” (AI 144 pag. 3 e seg.).
Di
analogo tenore le dichiarazioni della donna:
“
Ripeto, si tratta solo di un’amicizia. E’
diventato un mio confidente. Detto chiaro: non sono mai andata a letto con lui.
Con Br. sono uscita solo una volta a cena a __________ in un ristorante vicino
alla stazione. Una seconda volta avrei dovuto uscire con lui la sera dei fatti
(12.06.2010). Avremmo dovuto andare a mangiare un gelato ad __________ ma poi è
successo quello che è successo” (AI
33 pag. 6)
Si tratta di
due dichiarazioni del tutto credibili. Dapprima, perché esse si confortano a
vicenda. Poi, perché non si vede perché i due debbano mentire su tale circostanza.
Poi ancora perché, in particolare, la deposizione resa al riguardo dall’uomo
appare del tutto attendibile anche soltanto per il modo in cui egli ha situato
nel tempo l’inizio (partendo, cioè, da elementi esterni).
La veridicità
di tali dichiarazioni concordanti e, in sé, verosimili è, poi, corroborata da
altri elementi probatori.
Dapprima,
dalla deposizione della sorella della vittima che, il 17 gennaio 2011, ha dichiarato quanto segue:
“ Questa relazione (n.d.r.: con Br. detto Br.) è iniziata poco dopo che
ACPR 1 è uscita dall’ospedale, cioè verso fine giugno 2010. Non posso dire con
precisione quando i due si sono effettivamente messi insieme. Il periodo
comunque è quello. Sono invece sicura che la relazione è iniziata dopo l’uscita
dall’ospedale di ACPR 1 per i fatti del 12.06.2010” (AI 149 pag. 7).
Infine, i
tabulati telefonici in atti confermano la veridicità della dichiarazione
secondo cui la relazione fra i due è iniziata ben dopo la fine della convivenza
fra ACPR 1 e AP 1. Il primo SMS inviato da Br. alla donna, infatti, data del 3
giugno 2010. Quindi, anch’esso è di più di un mese posteriore alla fine della
convivenza dell’imputato e dell’accusatrice privata.
In queste
condizioni, la tesi della prima Corte secondo cui “la ACPR 1 non è rimasta
indifferente al corteggiamento di colui che è ben presto diventato il suo nuovo
compagno e che conseguentemente essa deve essersi raffreddata nei confronti
dell’accusato che ha difatti lamentato che negli ultimi tempi non aveva più
voluto avere rapporti sessuali con lui” (sentenza impugnata, consid 7, pag.
16) appare priva del benché minimo supporto fattuale. Dal materiale probatorio
in atti emerge, infatti, che, il 3 maggio 2010 - cioè, il giorno in cui AP 1 è
tornato in __________ - il preteso “corteggiamento di colui che è ben
presto diventato il suo nuovo compagno” era ancora ben al di là da venire.
Si osserva
infine che, quand’anche fosse accertato, il preteso raffreddamento sessuale
lamentato da AP 1 è del tutto irrilevante e, in ogni caso, non assolutamente
indiziante dell’interesse della donna per altri uomini. Non ha da essere
dimostrato, infatti, che simili raffreddamenti possono avere - e nella
stragrande maggioranza hanno - cause ben diverse da quella loro attribuita dai
primi giudici.
Da quanto sopra emerge in modo chiaro che non c’è
in atti alcun elemento che possa fondare la tesi della prima Corte secondo cui,
prima della fine della relazione, la donna avesse avuto interesse per altri
uomini e che fu proprio tale interesse a causare la fine della relazione.
Ne consegue
che, riguardo al motivo della fine relazione, l’unico accertamento possibile è
che fu la scelta di AP 1 di tornare in __________ - decisione non condivisa
dalla donna - a causare la rottura definitiva.
Che già prima
del rientro di AP 1 in __________ la relazione fra i due non fosse più molto
solida è ben possibile.
Tuttavia,
nulla in atti permette di affermare che tale situazione fosse addebitabile
all’interesse della donna per altri uomini.
19. Dagli atti risulta semmai che, poco dopo il suo arrivo in __________
, AP 1, non apprezzando il suo stato di single, ha voluto ricomporre a tutti i
costi la frattura con l’ex compagna.
Al riguardo, la donna, il 1. luglio 2010, ha dichiarato quanto segue:
“
Per un paio di giorni (n.d.r.: dopo la partenza
per __________) non l’ho più sentito. Si è però rifatto vivo ben presto al
telefono. Durante le telefonate mi chiedeva di tornare in __________ da lui. Io
non accettavo, gli dicevo che stavo bene a __________ perché il lavoro mi
piaceva”
(AI 33 pag. 5).
Dal canto suo, AP 1 ha detto che “non sopportava” che la loro “relazione fosse finita” (AI 233, pag. 10
verso il mezzo; cfr. anche il messaggio sms 06.06.2010 ore 09:54:42 con cui
chiede all'ex convivente di ritornare: “se mi hai amato veramente torna
indietro ricordati del primo giorno quando sei venuta per ricominciare di nuovo
gli attimi più belli … hai dimenticato tutto noi che eravamo un esempio amore
calpesta il tuo orgoglio e torna indietro non posso senza di te e mi secco
tutti sono andati alla grigliata io sto a casa senza di te non posso è come se
mi avessi fatto qualcosa ti bacio amore della mia vita dammi una risposta, ti
bacio dolcemente”).
Riguardo al grande amore dichiarato
dall’appellante, non può, tuttavia, essere sottaciuto che gli atti sembrano
indicare che il sentimento che egli nutriva per la donna avesse più le
caratteristiche del possesso che quelle dell’amore.
Significativo
per la reale natura del sentimento di AP 1 è quanto dichiarato da U., sentito
come teste dal __________:
“
questa cosa mi diceva sempre che .. che non
vuole stare più là perché non sta bene, che vuole tornare, che lui non lascia
le cose così che così qualcosa fa perché lui ha portato ACPR 1 qua, lui ha
aiutato, lui ha dato, ha aiutato con soldi, con macchina”.
(AI 227 pag. 7 verso
l’alto)
20. AP 1 ha più volte - e ancora al
dibattimento d’appello - dichiarato che pensava che l’ex compagna avesse un
altro uomo (cfr., fra gli altri, verbale dibattimento pag. 2 verso il mezzo in
cui si legge che egli era “molto geloso di ACPR 1” perché “pensava che
avesse un altro uomo”).
Che AP 1
fosse geloso della donna è confermato - oltre che dagli sms in atti - anche
dalle dichiarazioni del teste U. (AI 227 pag. 6 verso il mezzo).
Che egli
fosse davvero soggettivamente convinto che ACPR 1 avesse un altro uomo è cosa
molto meno certa - e qui si usa un eufemismo - visto che sempre U. ha
chiaramente dichiarato che AP 1 non era per nulla sicuro della presenza di un
altro uomo - “lui non era sicuro, che posso dire io! non era sicuro,
proprio” - e che il suo era solo un sospetto. Semplicemente, “lui pensa
che ce l’ha” (AI 227 pag. 6 verso il mezzo).
Risulta,
quindi, evidente che il pensiero di un altro uomo non aveva raggiunto - come
l’appellante ha tentato di far credere per evidenti fini difensivi - la forma
di un soggettivo convincimento ma rimaneva una mera ipotesi. Ipotesi, del
resto, tipica di quegli uomini completamente acritici con sé stessi che non
possono (o non vogliono) spiegarsi la fine di una relazione se non con la tesi
di un altro uomo cui la donna, per inclinazioni poco serie, abbia ceduto.
In
realtà, come visto sopra, non è assolutamente provato né che ACPR 1 abbia dato
motivo di gelosia con comportamenti discutibili né, tantomeno, che ella abbia
intrattenuto relazioni sentimentali né prima della fine della convivenza con AP
1 né prima dell’inizio del rapporto affettivo con Br. che è ben successivo
all'aggressione del 12 giugno 2010.
21. Dunque, sostanzialmente incapace di accettare la fine della sua relazione,
AP 1 ha iniziato da subito dopo il suo rientro in __________ , ad assumere
atteggiamenti tipici dello stalker violento.
21.1. In una data che non è stato possibile definire con esattezza, ma
certamente poco dopo il suo ritorno a __________, AP 1 ha cominciato a minacciare - oltre che insultare pesantemente - l’ex compagna (AI 33 pag. 8).
Delle
minacce hanno parlato concordemente e in modo del tutto credibile sia ACPR 1,
sia la sorella, sia il fratello di lei.
Al riguardo,
interrogata subito dopo l’aggressione, la vittima ha detto quanto segue:
“
… lui è rientrato in __________. E da lì ha
cominciato a darmi fastidio. Mi ha anche minacciato più volte di farmi del
male, perché lui voleva che io rientrassi con lui in __________ (…) Dopo che AP
1 aveva cominciato a minacciarmi, per telefono e via SMS, io non ho più
risposto. Ma ero spaventata perché conosco AP 1 e se diventa nervoso non si
controlla più e reagisce.
Sempre in quel periodo avevo iniziato a dormire
nella camera con mio fratello (anche lui lavora al cantiere). Avevo paura che AP
1 potesse venire a farmi del male ” (AI 111 verbale d’interrogatorio PS ACPR 1 13.06.2010 pag. 4).
Nel suo
secondo interrogatorio - che data del 1. luglio 2010 - la donna ha dichiarato:
“
Per quanto riguarda le minacce, segnalo che nel
periodo 8.5.2010-12.6.2010 ne ho ricevute veramente tante da parte di AP 1
attraverso il telefono, sia a voce sia via sms. Aggiungo che mi ha minacciata
anche attraverso i miei genitori, che abitano in __________, attraverso amici e
anche sul posto di lavoro, sempre tramite delle chiamate. All’interlocutore
diceva che mi avrebbe ammazzata.
ADR che AP 1 mi ha minacciata perché ci eravamo lasciati e perché aveva capito che io non sarei tornata in __________ con lui,
quando invece mi avrebbe voluta a __________ insieme a lui.
ADR che mi è difficile rispondere alla domanda a
sapere quante volte sono stata personalmente minacciata al telefono a voce da AP
1. Posso solo fare una stima e indico che, in detto periodo, ho ricevuto
telefonate di minaccia dove mi ha chiaramente detto che mi avrebbe ammazzata o
rapita (per poi farmi sparire) in almeno 5 occasioni. (…) desidero dire che,
prima dei fatti del 12.6.2010, ho cancellato tanti messaggi dal mio cellulare.
Tanti di questi messaggi cancellati provenivano da AP 1 e si trattava di
messaggi minacciosi e con i quali sono stata anche insultata. Avrò cancellato,
stimo, almeno 50 sms di AP 1. Li ho cancellati perché la memoria era piena” (AI 33 pag. 8).
La sorella della vittima ha, al proposito,
dichiarato che, ben presto dopo la sua partenza da __________, AP 1 cominciò a
minacciare ACPR 1 e che, a partire dall’8 maggio 2010 (episodio di cui diremo
in seguito), lui si fece più “duro”, con minacce di morte esplicite:
“
Posso dire che AP 1 minacciava mia sorella da
diverso tempo. Posso dire che inizialmente non era tanto duro ma il peggio è
cominciato il giorno 8 maggio 2010. Da quel giorno ha cominciato a dire che
voleva ammazzare mia sorella ACPR 1 e pure che si sarebbe suicidato in seguito.
Questo lo posso dire perché mi mandava dei messaggi SMS sul mio telefono
cellulare e pure perché mi telefonava dicendomele direttamente a voce” (AI 111 verbale R. 16.06.2010 pag. 4;
cfr., pure, AI 149 pag. 5-7 e AI 150 in cui il marito della sorella della vittima
conferma che la moglie riceveva parecchie telefonate minatorie da AP 1
precisando che “ad un certo punto AP 1 è diventato
insistente nel senso che ha iniziato a chiamare al telefono mia moglie anche di
notte. A partire da un certo momento lei non ha più risposto” (AI 150 pag. 4).
Anche dalla deposizione del fratello
dell’accusatrice privata emerge che AP 1 ha iniziato a formulare le sue minacce all’inizio del mese di maggio 2010, in ogni caso prima dell’11 maggio 2010. Da tale testimonianza emerge, inoltre, con chiarezza che le minacce
proferite erano pesanti al punto che la donna, impaurita, aveva chiesto al
fratello di non lasciarla sola:
“
Sta di fatto che quel giorno (n.d.r.: l’11
maggio 2010), verso le 23.00/23.30, dopo avere finito di lavorare, io e AP 1 ci
siamo portati in camera per andare a dormire. Preciso che io ho proprio
accompagnato ACPR 1 in camera perché lei sapeva che AP 1 era arrivato in
cantiere e aveva paura. Mia sorella sapeva che AP 1 era arrivato perché le
aveva telefonato. Lei aveva paura perché nei giorni precedenti era stata
minacciata da AP 1 con messaggi sms. Io non mi ricordo le parole esatte dei
messaggi. Mi ricordo comunque che le scriveva che voleva che lei tornasse a
vivere in __________ con lui per poi scriverle anche che se no le faceva del
male. Non sono proprio queste le parole, ma il senso era quello. Non ho in
mente che l’abbia direttamente minacciata di morte. Ricordo invece che AP 1 mi ha telefonato più di una volta dicendomi che avrebbe ammazzato mia sorella” (AI 143 pag. 5).
Della paura di
AP 1 provata da ACPR 1 ha riferito anche C.M. - che, pure, lavorava nelle
cucine del cantiere di __________ - parlando della sera del 12 giugno 2010:
“
ADR che io parlo poco con ACPR 1. Non mi ha mai
parlato del suo ex compagno fino alla sera del 12.6.2010 quando, verso le
21.50, io e lei siamo andate al bar a bere un caffè. (…) Sta di fatto che in
quell’occasione mi ha raccontato che aveva ricevuto dei messaggi sms dal suo ex
compagno che lei aveva denominato “marito”(…). ACPR 1 non ha detto che era
stata minacciata con gli sms; si è limitata a dire che aveva paura del suo
“marito”. Diceva che pensava che lui fosse quella sera a __________ (…)
ADR che ACPR 1, al caffè, era nervosa. Si vedeva
che aveva paura” (AI 145 pag.
3).
21.2. L’8 maggio 2010 i due ex conviventi si sono incontrati a __________
in occasione del battesimo della nipotina della donna. Dopo una breve
discussione, AP 1 ha deciso di disertare la cerimonia. Nonostante fosse
arrivato sin lì con la propria autovettura, l’appellante, all’insaputa della
donna, ha preso l'automobile della compagna (di cui aveva conservato una chiave
di riserva), per fare un giro. Dopo avere raggiunto __________, è tornato a __________
dove ha lasciato l'auto in un parcheggio diverso da quello in cui la vettura
era stata, in precedenza, parcheggiata dalla donna.
Al
riguardo, ACPR 1 ha detto quanto segue:
“
Lui è arrivato prima di me a __________, è
andato a trovare mia sorella e le ha consegnato un giocattolo per la bambina.
Io e AP 1 ci siamo incontrati su un parcheggio comunale quando io sono
arrivata. Mi ha detto che se ne sarebbe andato e che non sarebbe quindi venuto
al battesimo, al quale io ho invece partecipato. Sta di fatto che, tornando al
parcheggio per prendere la mia macchina per raggiungere la Chiesa, la stessa
non c’era più. Con una chiave di riserva, che lui aveva, mi ha portato via
l’automobile che ho ritrovato il giorno stesso in un altro parcheggio a __________.
ADR che lo spostamento della mia macchina lo
definisco un dispetto. Mi sono inizialmente inquietata, fino a quando non l’ho
ritrovata, ma non ho avuto dei danni particolari” (AI 33 pag. 5).
Sempre l’8
maggio 2010, ripresa la propria VW Polo, AP 1 ha lasciato __________ e si è diretto a __________. Raggiunto il cantiere dell’__________, è entrato
nella camera occupata dalla ex-compagna e le ha sottratto gioielli e documenti:
“
…quando io ero al battesimo a __________, AP 1,
con la sua VW Polo è andato presso il cantiere __________. La mia stanza era
chiusa a chiave ma ha chiesto ad un certo D., che è un addetto alle pulizie, un
passepartout. E’ così riuscito ad entrare nella mia stanza dove ha preso i miei
documenti (passaporto, patente di guida, permesso di lavoro, carta di identità)
e una scatola portagioie contenente diversi piccoli gioielli di oro e argento
(in particolare: 4 paia di orecchini, 3 o 4 braccialetti, 2 collane grosse e 3
o 4 anelli). Non so dare un valore preciso di questi gioielli che comunque
stimo del valore complessivo di fr. 5.000.-” (AI 33 pag. 5).
Circa una
settimana dopo, ACPR 1 si è fatta accompagnare a __________ per riprendere i
documenti e altre cose sue:
“
che probabilmente AP 1 mi ha portato via gioielli, documenti e soldi perché voleva che lo raggiungessi in __________ . Era
infatti stato lui che mi aveva chiamato dicendomi di andare da lui per
riprendere le cose. Sperava che, scesa da lui, rimanessi con lui. Mi aveva
anche detto che mi avrebbe trovato un lavoro. Come ho detto, io l’ho
effettivamente raggiunto con mio fratello ma sono rientrata subito a __________”
(AI 33 pag. 6).
Non può
essere sottaciuta la connotazione di stalking di questi episodi ritenuto come,
peraltro, lo stesso AP 1 abbia ammesso che con essi - in particolare con il
furto di documenti - voleva costringere la donna ad andare da lui in __________
(AI 233 pag. 4 in alto).
21.3. Da quanto in atti emerge, poi, che, dopo l’8 maggio e prima dell’11
maggio 2010 - probabilmente il 10 maggio - AP 1 è tornato al cantiere dando, in
sintesi, in escandescenze e lasciando dietro di sé un messaggio chiaramente
minaccioso, che, letto a posteriori, appare inquietantemente premonitore.
Risulta, infatti, dall’interrogatorio di B., un tuttofare del cantiere, quanto
segue:
“
Vorrei precisare che qualche giorno dopo che M.
era stato ferito da AP 1, M. stesso mi ha raccontato che la sera precedente, AP
1 girava al cantiere. Era la notte precedente, che lui era stato chiamato da AP
1 al telefono, il quale cercava ACPR 1. Adesso non ricordo più tutti i
dettagli, ma ACPR 1 aveva cambiato camera (ne aveva presa una con il bagno,
nell’altra ala della baracca) e AP 1 era andato a rompere la porta d’entrata
125 che era quella che occupava con ACPR 1 a suo tempo. Trovandola vuota, ha iniziato a chiamarla sul telefonino, per identificare la camera in cui si
trovava, ma non riuscendoci (perché lei aveva messo il telefonino sul
silenzioso), ha cominciato a chiamare M. Gli diceva di andare da lui in una
certa camera (non ricordo quale), ma M. non ci è andato. La mattina dopo,
quando M. mi ha raccontato questa cosa, abbiamo deciso di andare a vedere in
quella camera, che di fatto risultava libera. Quando siamo entrati, abbiamo
trovato alcune bottiglie di birra vuote, mozziconi di sigaretta (non ho
guardato la marca) e abbiamo anche visto che il cavo della lampadina da
comodino era legato ad un tubo dell’acqua che sporgeva dall’alto a mo’ di
cappio, ossia come una corda attraverso la quale qualcuno si impicca” (AI 199 verbale PS 17.2.2011 B. pag. 5).
L’episodio
spaventò non poco il fratello di ACPR 1:
“
Prima di concludere vorrei dire che M., dopo la
notte in cui AP 1 girava nel corridoio, era spaventato. Prova ne è il fatto che
per diversi giorni ha dormito con me, nella mia camera, dicendomi espressamente
che aveva paura di dormire da solo”
(AI 199 verbale PS 17.2.2011 B. pag. 6).
21.4. L’11 maggio 2010 vi è, poi, un’altra incursione di AP 1 nel cantiere
in cui lavora l’ex compagna. Questa volta egli penetra nella camera della donna
dalla finestra, si nasconde sotto il letto in attesa del suo rientro per poi
mettere in atto un’aggressione sventata solo dall’intervento del fratello che
si era frapposto fra lei e l’aggressore rimanendo, perciò, leggermente ferito.
Si tratta di
un episodio importante per la comprensione dei fatti sottoposti a giudizio. Così
come descritto dal fratello della vittima - la cui credibilità è palese e
indiscussa - che conferma, peraltro, in modo puntuale le dichiarazioni della
donna (allegato 1 a RPG pag. 4 e 5; AI 33 pag. 11), tale episodio dimostra che
le minacce dell’imputato non erano, già a quel momento, soltanto mere
dichiarazioni di intenti espresse per spaventare ma erano, invece, la
manifestazione di una volontà seria cui egli cercava, non senza determinazione,
di dare concretizzazione:
“
quando AP 1 è uscito dalla stanza, inizialmente
teneva il coltello nella sua mano destra, come ho già detto, con il braccio
piegato praticamente a 90 gradi verso l’alto e la lama all’altezza del suo
orecchio. La lama era rivolta in avanti. Io mi sono quindi subito messo fra lui
e mia sorella per fermarlo. Io ho capito che lui voleva colpire ACPR 1, tant’è
che quando lei si trovava dietro di me e io cercavo di tenerlo fermo, lui
tentava ancora, con il braccio però più abbassato, di colpirla, passando (con
il braccio che impugnava il coltello) poco distante dal mio fianco sinistro. A.d.r.
che quando io mi trovavo fra AP 1 e ACPR 1 sono stato leggermente ferito alla
mano sinistra dalla lama del coltello. Ho perso un po’ di sangue, ma poco. (…)
Sta di fatto che quando io ho visto un po’ di sangue sulla mia mano sinistra
(il teste mostra ai presenti il segno che ancora si vede fra il pollice e
l’indice) ho gridato in lingua romena a AP 1 quanto segue “N., cosa fai?”.
Subito AP 1 si è fermato e anche calmato“
(AI 143 pag. 6-7).
Da questa
descrizione emerge, infatti, con evidenza come, già a quel momento, la volontà
di fare del male di AP 1 avesse superato lo stadio del pensiero e come essa
fosse già piuttosto consolidata visto che, anche dopo l’intervento del fratello
che si era frapposto fra lui e la vittima, egli ha tentato comunque di
colpirla.
A questo
proposito, si osserva, poi, come sia del tutto certo che AP 1 ha mentito riferendo di questo episodio agli inquirenti (AI 180). Il fatto che egli ha detto il
falso risulta non solo dalle concordi dichiarazioni di ACPR 1 e del fratello,
ma anche dalla deposizione del teste G., un amico a cui l'imputato aveva
raccontato il fatto dicendo, in particolare - e contrariamente a quanto da lui
dichiarato agli inquirenti (AI 180 pag. 3 e 4) - che era lui ad avere avuto in
mano, sin dall’inizio, il coltello (AI 227 pag. 30).
21.5. Risulta dagli atti che il 12 maggio 2010 ACPR 1, spaventata, si
rivolge alla polizia:
“
ADR che io per i fatti di quella sera non ho
fatto denuncia. Mi sono però presentata il mattino dopo dapprima presso il
posto di polizia di __________ che mi ha indirizzata al Canton Ticino. Al che
il giorno successivo mi sono presentata in polizia a __________. Sono andata da
sola. A __________ l’agente mi ha detto che non potevano fare niente per me e
che avrei dovuto andare in __________ per fare denuncia. Io avevo infatti solo
raccontato delle minacce fatte con il telefono dall’__________ da AP 1. Ho
anche raccontato che lui era venuto a __________ e che aveva rotto una porta.
Al poliziotto non avevo però detto che lui mi aveva ferito alla pancia” (AI 33 pag. 11).
Così,
al riguardo, si è espressa la sorella della vittima:
“
Visto che entrambe avevamo paura, un giorno ho
accompagnato ACPR 1 a __________ in polizia dove le hanno detto che avrebbe
dovuto sporgere querela in __________. So che lei è stata in polizia, se non
erro, a __________ e che è stata rassicurata. Non so se ha sporto una querela. ACPR
1 mi ha detto che il poliziotto le ha riferito di allertare subito la polizia
nel caso in cui il suo compagno l’avesse raggiunta”
(AI 149 pag. 6 e 7).
21.6. Nei giorni successivi, sono continuate le telefonate e i messaggi
sms, pesantemente ingiuriosi (cfr. elenco in atto d’accusa) e altrettanto
pesantemente minacciosi, che hanno comportato gli addebiti - incontestati - dei
reati di ripetuta ingiuria e ripetuta minaccia.
Se è vero
che dai messaggi spediti da AP 1 alla donna tra la seconda metà di maggio e
inizio giugno 2010, traspare una certa ambivalenza di sentimenti - di amore e
odio - e che in alcuni di essi egli parlava d’amore, è anche e soprattutto vero
che nella maggior parte degli stessi egli ingiuriava pesantemente la donna e
altrettanto pesantemente la minacciava.
Basta, al
riguardo, citare gli sms del 24 e 25 maggio in cui AP 1 scrive:
“
Non risponde mi innervosisco ancora di più”
(24.05.2010 ore 17.32.30)
“
Oggi parto nel paese, vado a tagliare la gola ad
A. (A., figlio di ACPR 1; n.d.r.) così tu soffri come soffro io”
(tel. 25.05.2010 ore
04.18.07)
“
Sono davanti alla porta, ti aspetto” (25.05.2010 ore 04.29.09)
“
Schifezza sono davanti alla porta” (25.05.2010 ore 04.40.15)
“
Ammazzo te e dopo io” (tel. 25.05.2010 ore 04.58.46)
“
Ti aspetto all’uscita” (25.05.2010 ore 23.59.34)
Oppure
quelli del 26, 27 e del 28 maggio:
“
Sono vicino a te, ti bacio” (26.05.2010 ore 21.07.12)
“
Chiudi il telefono” (26.05.2010 ore 22.10.32)
“
Distruggo tuo figlio” (26.05.2010 ore 23.06.41)
“
Sono sopra di te, puttana” (27.05.2010 ore 00.02.07)
“
Ancora un giorno” (27.05.2010 ore 00.09.54)
“
Ammazzo tua madre e tuo padre” (27.05.2010 ore 00.21.19)
“
Sono alla porta” (27.05.2010 ore 01.24.10)
“
Sono su di te” (27.05.2010 ore 05.09.10)
“
Che FS” (27.05.2010 ore 06.20.26)
“
Perdonami” (27.05.2010 ore 06.31.22)
“
Vedrai cosa ti faccio, sono alla porta” (tel. 28.05.2010 ore 02.59.10)
“
Cristo Santo vedrai come soffrirai” (tel. 28.05.2010 ore 03.13.33)
“
Ti sei guardata in faccia rugosa con la tua
pancia e con la figa larga da vacca” (28.05.2010 ore 04.27.23)
“Quando
ti scopa quello li e ti vede le rughe ti lascia”
(28.05.2010 ore 5.03)
“
Qui eri una signora, sei diventata una puttana”
(28.05.2010 ore
13.42.27)
“Hai
aperto la rugosa meglio farmi una sega”
(28.05.2010 ore 13.42.53)
“
Qui eri una signora, sei diventata una puttana
ti conosce tutto il __________” (28.05.2010
ore 13.47.27)
O ancora
quelli del 29, 30 e 31 maggio:
“
Non mi rendevo conto chi avevo accanto, rugosa”
(29.05.2010 ore 8.59.57)
“
Balena ti sei rimpicciolita la figa da vacca”
(29.05.2010 ore 09.04.53)
“
Rugosa, dove hai tenuto la testa tieni le
mutande”
(29.05.2010 ore 23.08.01)
“
Rugosa, hai traslocato con lui” (30.05.2010 ore 07.27.54)
“
Come scopa bene tua madre, è meglio di te”
(30.05.2010 ore 07.38.59)
“
Quando scopavo tua sorella lo succhiavi a Aldo
chiedi a lei quando ha scopato con me” (30.05.2010 ore 07.48.49)
“
Non hai il coraggio di rispondere” (30.05.2010 ore 07.57.12)
“
Adesso ammazzo tua madre” (30.05.2010 ore 08.03.22)
“
Rugosa, chiedi a tua sorella, quando scopava con
me io abitavo dall’altra parte, lei aveva la fighetta non come la tua da vacca,
a te occorre un toro” (30.05.2010
ore 22.39.58)
“
Hai fatto quello che hai voluto, mi hai
distrutto, non ti perdono” (31.05.2010
ore 00.22.08)
“
Non ti lascia rispondere, ti sistema N.”
(31.05.2010 ore
00.28.06)
“
Che Dio ti dia quello che ho patito io” (31.05.2010 ore 00.45.11)
“
Ti prego di rispondere per l’ultima volta” (31.05.2010 ore 00.51.42)
“
Ho voluto ammazzarmi durante questa sera, ma
prima ti farò del male” (tel.
31.05.2010 ore 01.35.12)
“
Mi hai rovinato, rimpiangerai” (tel. 31.05.2010 ore 08.14.09)
“
M., non hai il coraggio di rispondere, vado a
farmi i tuoi e dopo mi faccio te, N. ti ha detto tutto, gli è sfuggito, se hai
sangue nella vescica rispondi” (31.05.2010
ore 15.03.09) nota del traduttore: “farmi i tuoi e mi faccio
te” hanno il senso di voler
ammazzare
“
Carogna me l’hai fatta” (31.05.2010 ore 16.17.40)
“
Brutta discendenza del cazzo scema” (31.05.2010 ore 16.17.40)
Chiaro
proposito di uccidere è, poi, registrato anche nel messaggio spedito il 31
maggio 2010 alla sorella di ACPR 1:
“
L.” - soprannome
di E., sorella di ACPR 1 - “tua sorella mi ha fatto perdere la qualità di uomo perché non mi
riconosco più ma oggi le tolgo la vita e dopo la mia …”
(tel. 31.5.2010 ore
07.37/ cfr. AI 149 pag. 6 nel mezzo).
E identica e
chiara intenzione è manifestata nelle telefonate fatte al fratello della
vittima cui l’imputato ha più volte esplicitamente detto che avrebbe ammazzato ACPR
1:
“
Ricordo invece che AP 1 mi ha telefonato più di una volta dicendomi che avrebbe ammazzato mia sorella” (AI 143 pag. 5).
Quanto ai
messaggi ingiuriosi non si può non rilevare come essi non siano propriamente
quelli che ci si aspetta da un uomo innamorato e col cuore spezzato che tenta
di riconquistare la donna amata.
I
messaggi minacciosi proseguono, poi, anche nei giorni successivi (cfr. elenco
allegato 72 a RPG).
22. Semplicemente per mostrare come AP 1 abbia più volte mentito durante
l’inchiesta, si osserva che, stando alle sue dichiarazioni, il 12 giugno 2010, AP
1 si sarebbe accordato, a __________, con U. per passare insieme il giorno
successivo al mare a __________ con la sua famiglia (AI 233 pag. 9 in basso e pag. 10 in alto).
Il dire
di AP 1 è, però, smentito da U. che, sentito come teste, ha dichiarato di
essere “sicuro” che l'imputato non gli ha chiesto di andare al mare con
lui (AI 227 pag. 4 in basso e pag. 5 dall'alto verso il mezzo). Anche T.,
moglie di U., ha escluso che AP 1 dovesse andare al mare con loro (AI 227 pag.
17 verso il basso).
Al riguardo,
ci si limita ad osservare come tale menzogna non possa avere alcun senso se non
quello - strumentale alla tesi difensiva di AP 1 - di indicare che,
contrariamente al vero, quel sabato 12 giugno 2010 l’appellante non aveva
intenti delittuosi (chi ne ha, infatti, non prende accordi per passare una
tranquilla giornata al mare).
23. Arrivando ai fatti di cui al punto 1. dell’AA, risulta dagli atti
che il 12 giugno 2010 AP 1 telefonò all’ex compagna, che questa gli rispose e
che, nel corso della telefonata, lei gli disse di smetterla di chiamarla,
intendendo, con ciò, che non voleva più avere a che fare con lui (AI 233 pag.
10, verbale dibattimento d’appello pag. 2 in cui l’imputato ha ammesso che, quel giorno, la donna gli ha risposto “solo verso mezzogiorno”).
Risulta
dalle stesse ammissioni dell’imputato che la richiesta della donna di essere
lasciata in pace lo fece arrabbiare, o meglio lo fece arrabbiare di più di
quanto già non fosse:
“
era meglio che non rispondevi, poiché allora mi
sono arrabbiato di più, soprattutto quando mi hai detto ciao ciao” (AI 62 all. 3, fotocopia 1° lettera pag. 1 in alto, AI 153 all. A in alto).
Questo
essersi “arrabbiato di più” gli fece rispondere alla donna che gli
chiedeva di essere lasciata in pace che, invece - e queste sono le parole della
vittima - “veniva" e la “rapiva” (AI 111 verbale PS di ACPR
1 del 13.06.2010, pag. 3 nel mezzo; verbale dibattimento d’appello, pag. 2, in cui AP 1 ha dichiarato: “allora io le ho risposto che sarei arrivato in __________ e l’avrei
portata via, in __________. ACPR 1 mi ha risposto che vedevo troppi film”).
Di transenna,
non si può non rilevare l’arbitrarietà - dimostrata dal materiale probatorio
citato - dell’accertamento della prima Corte secondo cui tra le 23.11.00
dell'11 giugno e le 18.04 del giorno successivo l'imputato ha tentato 19 volte
di chiamare l’ex compagna senza ottenere risposta, provando frustrazione (cfr.
sentenza impugnata, consid. 17 pag. 24).
24. Così,
“arrabbiato di più”, AP 1 decise di raggiungere ACPR 1 a __________.
Secondo i
primi giudici, “il prevenuto intendeva venire a parlare con la ACPR 1” e “non era perciò necessariamente partito dal domicilio con l’intenzione di nuocerle”
(sentenza impugnata, consid. 16 pag. 22).
L’accertamento
è, ancora una volta, in contrasto con le risultanze istruttorie. In
particolare, è già in chiaro contrasto con le affermazioni dello stesso
imputato - confermate su questo punto dalla vittima - secondo cui egli, al
momento della partenza, era intenzionato almeno a “portare via, in __________“
la donna. Ritenuto come fosse evidente che ACPR 1 non voleva seguirlo, da tali
suoi dichiarati propositi si deduce che egli era, cioè, in ogni caso almeno
intenzionato ad esercitare sulla donna la violenza necessaria a portarla via
con la forza.
Delle
intenzioni pacifiche a lui attribuite dalla prima Corte non v’è traccia negli
atti istruttori.
25. Dopo la conversazione telefonica, AP 1 è effettivamente partito da __________.
Secondo le sue dichiarazioni, egli ha preso con sé una bottiglia di vino “ancora
chiusa” per cui fu per poterla aprire che egli prese con se il coltellino
Victorinox che “sino a lì tenevo sempre nel bauletto dello scooter perché mi
serviva per pulire la candela”.
Il
coltellino non è stato sottoposto ad accertamenti tecnici per verificare se,
davvero, fosse stato usato anche allo scopo indicato e, quindi, per verificare
l’attendibilità della dichiarazione.
Sta di fatto
che - pur dovendo, in assenza di risultanze contrarie, ammettere che, davvero,
il coltellino fosse già nel bauletto dello scooter - questa Corte non crede
alla dichiarazione secondo cui AP 1, una volta arrivato alla stazione, si mise
in tasca il coltellino per aprire la bottiglia di vino. Da un lato, è
improbabile che, se davvero avesse deciso di bere durante il viaggio, egli non
abbia aperto a casa (cioè con maggior agio) la bottiglia che egli dice di avere
portato con sé. D’altro lato, è evidente la strategia difensiva che soggiace a
tale dichiarazione.
I fatti
accertati - le minacce, l’aggressione dell’11 maggio precedente, la dichiarata
rabbia più forte del solito e l’intenzione, pure dichiarata, di costringere la
donna ad andare con lui - indicano, invece, come molto più verosimile che AP 1
si sia armato di un coltello di quel tipo proprio per avere con sé un’arma facilmente
celabile nelle tasche (non va dimenticato che doveva passare una dogana) che
gli permettesse di raggiungere l’obiettivo, lo scopo per cui stava affrontando
il viaggio (peraltro, non proprio comodo) da __________.
Al
riguardo, si osserva come la considerazione della prima Corte riguardo alla
ridotta pericolosità del coltellino Victorinox (sentenza impugnata, consid 16 pag.
22 in fondo) sia smentita già solo dalle ferite che con quell’arma sono state
inferte e come risulti dagli atti che le lame di quel coltellino erano
affilatissime e come risulti pure dagli atti che AP 1 era perfettamente
consapevole di tale circostanza o, meglio, sapeva che “un coltello
nuovo (n.d.r. e quello era nuovo) di solito dovrebbe tagliare
bene” (AI 129 pag. 13).
26. AP 1 si è recato con il motorino alla stazione ferroviaria di __________
dove ha preso il treno per il __________.
Alle
21.00 circa, come accertato in base ai tabulati telefonici, l'imputato è
transitato dalla stazione ferroviaria di __________. Alle 21.30 circa è giunto
a __________ e alle 21.45 è sceso alla stazione di __________. Da lì - stando a
quanto da lui stesso riferito - ha raggiunto a piedi la strada cantonale e si è
diretto al __________.
Giunto al
Villaggio, è rimasto all'esterno, sul retro, passeggiando e spiando, attraverso
la finestra, ACPR 1 che stava lavorando in cucina.
27. Come visto sopra, AP 1 è partito da casa “arrabbiato” più del
solito con la donna che gli aveva ancora una volta confermato la sua intenzione
di non più vederlo (AI 62 all. 3, fotocopia 1° lettera pag. 1 in alto, AI 153 all. A in alto).
Strada
facendo, e poi ancora mentre era appostato fuori dalla cucina del villaggio, AP
1 ha inviato a ACPR 1 diversi messaggi sms, il cui esame è importante per
valutare le intenzioni dell'imputato.
Nei primi
tre sms, egli annuncia la propria venuta:
“
Son partito verso di te so dove dormi ci vediamo
questa sera e vedremo se possiamo parlare” (tel. 12.06.2010 ore 16.19.56)
“
Tra un'ora e mezzo ci vediamo, chiama E., anche
T. ha visto quando sono partito” (tel. 12.06.2010 ore 16.28.43)
“
Aspettami amore” (tel. 12.06.2010 ore 16.36.29)
Letti in
relazione al precedente colloquio in cui la donna lo aveva pregato di lasciarla
finalmente in pace e avuto riguardo alle numerosissime e pesanti minacce nonché
all’aggressione dell’11 maggio precedente, questi messaggi sms risultano, al di
là dell’apparente richiamo ad un sentimento amoroso, inquietanti.
La loro
natura allarmante si esplicita meno di un'ora dopo quando gli sms assumono toni
viepiù minacciosi.
Vi è, in primo luogo, un sms enigmatico ma chiaramente rivelatore di
un intento bellicoso:
“
Come ridi te con F., così riderò anch'io presto”
(tel. 12.06.2010 ore
17.11.19).
Poi, un
messaggio decisamente inquietante, con riferimento ad E., un'avvocatessa
sparita nel nulla in __________:
“
Hai deciso di aspettare una settimana ed io
aspetterò meno di una settimana e ti sputtanerò, giorno e notte sono accanto a
te dopo parleremo così come voglio io, comunque scomparirai come E.,
vedrai come ci si sente ad essere presi in giro,
alla fine riderò io”
(tel. 12.06.2010 ore
17.51.14).
Nel
successivo sms, AP 1 ribadisce l'intenzione di rapire la donna. Ma non per
amore. Per fargliela pagare:
“
Ad ogni modo ti rapisco e vedrai com'è prendersi
gioco di qualcuno riderò io” (tel.
12.06.2010 ore 17.51.16).
L'imputato
diventa, poi, ancora più esplicito nelle sue minacce.
Invia,
dapprima, due volte il medesimo messaggio:
“
Comunque sono vicino a te” (tel. 12.06.2010 ore 18.02.16 e 18.03.10).
Poi,
altri in cui riconferma la sua rabbia e l’intento di farla pagare pesantemente
alla donna:
“
Vedrai che ciao ciao ti darò puttana, ti conosce
tutta __________”
(tel. 12.06.2010 ore
18.39.36)
“
…puttana…” (12.06.2010 ore 18.39.36)
“
Ti farò quando non te l'aspetti adesso non sono
più gentile”,
o secondo un'altra traduzione,
“
Ti prenderò quando meno te l'aspetti, non sono
stupido adesso”
(tel. 12.06.2010 ore
18.43.43)
“
Vedrai che film ho visto io” (tel. 12.06.2010 ore 18.53.45)
“
Come pagherai, ciu, ciu” (tel. 12.06.2010 ore 19.25.33).
Dopo circa mezz'ora di silenzio, l'imputato scrive nuovamente
esplicitando non solo l'intento di rapire ACPR 1 ma anche e nuovamente quello
di fargliela pagare:
“
(Quello che ti darò) te lo ricorderai mi hai
fatto troppo arrabbiare ad ogni modo ti prendo e ti porto da me”
o secondo
un'altra traduzione,
“
Ricorderai anche il seno di tua madre quando ti
allattava, mi hai innervosito troppo, comunque ti prendo e ti porto da me”
(tel. 12.06.2010 ore
19.53.19).
L’accusato
scrive, poi, un sms in cui si dice intenzionato a riservare alla donna un
trattamento peggiore di quello dei precedenti mariti:
“
Tu pensavi che io sono joji o lorentiu almeno
lui te le dava sulla bocca vedrai quello che ti dò io” (12.06.2010 ore 20.02.10)
o, secondo un'altra traduzione,
“
Pensavi che io sia joji o laurentiu, almeno
quello ti dava da mangiare, vedrai quello che ti do io”.
L'imputato
scrive, poi, un sms inequivocabile che, come considerato anche dai primi
giudici - che non ne hanno, però, tratto le debite conclusioni - indizia il
dolo diretto mirato all'uccisione di ACPR 1, ritenuto ciò che è accaduto circa
due ore più tardi:
“
Non vedo l'ora di giocare con il tuo sangue”
(tel. 12.06.2010 ore
20.22.29).
Dai
messaggi successivi continuano a trasparire astio, frustrazione, gelosia e,
ancora, aggressività e desiderio di fare del male:
“
Vorrei vederti come piangi non con quel riso
perverso”
(tel. 12.06.2010 ore
20.45.10)
“
Carogna non mi dai nessun segno cazzo”
(tel. 12.06.2010 ore
21.34.02)
“
Schifezza, non dai più nessun segno..”
(12.06.2010 ore
21.34.02)
“
Scopati quel ragazzo nuovo da te”
(tel. 12.06.2010 ore
21.45.30).
28. AP 1 ha sostenuto di avere
visto, mentre era appostato in osservazione della donna, un uomo entrare in
cucina, avvicinarsi a ACPR 1 e baciarla sulla bocca. Poi, ha detto, l’uomo ha
lasciato la cucina dirigendosi “nel locale dove vengono lavati i piatti”
(AI 129 pag. 9).
Quella
visione - ha dichiarato AP 1 - l'ha fatto molto arrabbiare inducendolo ad
entrare coltello alla mano, a suo dire, per spaventare la donna.
La donna
ha negato categoricamente l’episodio riferito da AP 1 (AI 211 pag. 7 in basso).
La
negazione della vittima è, peraltro, confortata dalle altre risultanze
istruttorie.
Infatti, C.B.
che, quella sera, stava appunto lavando i piatti nel locale attiguo alla
cucina, sentita come teste ha smentito l'imputato dichiarando di non avere “visto/notato”
alcun uomo nel locale in cui si trovava e precisando che “nel lasso di tempo
intercorso fra il termine del servizio cena alla seconda squadra e il ferimento
di ACPR 1, io non ho sentito uomini parlare in cucina dove lavorava ACPR 1” (AI 145 pag. 5 verso il mezzo).
Forza è
concludere, dunque, che ancora una volta AP 1 ha mentito.
29. Dopo
avere spiato dall’esterno, AP 1, ha preso il coltellino Victorinox dalla tasca
del giubbotto, lo ha aperto estraendone la lama, è entrato in cucina e, da
dietro ha immobilizzato la donna che, in quel momento, era china, intenta a
lavare il bollitore.
Con la mano sinistra le ha chiuso la bocca e con l’altra le ha
appoggiato il coltello alla gola.
Quando l’operaio
corso in aiuto della donna è riuscito a liberarla, ACPR 1 presentava due ferite al collo - provocate da due azioni distinte, per una
lunghezza di circa 8 centimetri la prima e 6 centimetri la seconda (AI 23 pag. 3-5) - una ferita al torace e la frattura di una costola -
descritte dal perito, la prima, come “caratteristica per l'essere stata
prodotta da un'azione da punta e taglio” e la seconda, come provocata da
mezzo compatibile con quello che ha causato la ferita al torace (AI 190 pag.
10-11) - e, infine, una ferita al dito mignolo della mano sinistra (che la
donna si è procurata nel tentativo di liberarsi dalla lama che le premeva sul
collo (AI 23 pag. 5-6; AI 190 pag. 4-5).
Riguardo
alle ferite al collo, il perito medico legale, dott. Antonio Osculati, sentito
il 22 marzo 2011, ha precisato che “solo il caso non ha tramutato le lesioni
effettivamente riscontrate in lesioni letali”, in quanto, “nel distretto
corporeo lesionato, fra l'altro” si trovano “grossi vasi sanguigni
(arterie carotidi, vene giugulari), grossi nervi del collo (nervo vago) e le
vie aeree superiori; organi, quelli appena menzionati, che se lesionati,
portano a morte” - con riferimento soprattutto alle arterie carotidi - “in
brevissimo tempo” (AI 229 pag. 4 verso il mezzo).
D’altro
canto, con riferimento alle lesioni al torace e alla costola il perito ha
precisato che “se la lama … avesse per accidente, intercettato lo spazio
intercostale (avendo la pressione sufficiente a fratturare la costola),
avrebbe, con ogni probabilità, perforato la parete toracica affondando
ulteriormente”, potendo causare, “lesioni polmonari e/o arteriose” che
“avrebbero potuto essere letali se la donna non avesse potuto accedere a cure
mediche per un certo tempo” (AI 190 pag. 13).
Già nel
primo referto, il medico legale aveva, peraltro, indicato che:
“
le regioni corporee sedi delle lesioni, il mezzo
utilizzato per produrle e le modalità messe in atto erano sicuramente idonei a
cagionare danni assai più gravi e potenzialmente letali. Ciò non si verificò,
con una verosimiglianza che rasenta la certezza, solo per caso”
(cfr. AI 23 pag. 6).
30. Sui
fatti va rilevato quanto segue.
30.1. AP 1
si è silenziosamente portato, con in mano il coltellino aperto, dietro ACPR 1 -
ricurva sul bollitore, intenta a pulirlo - senza essere da lei notato, l'ha
immobilizzata e le ha messo la mano sinistra sulla bocca e ha posto la lama del
coltello, impugnato con la mano destra, al collo.
AP 1
sostiene di averle, in quel frangente, parlato, invitandola ad uscire.
ACPR 1
nega che l’uomo abbia parlato. Fin dalle prime dichiarazioni - rilasciate a
caldo, poche ore dopo l’aggressione - ha sostenuto, non solo di non avere visto
in faccia il suo aggressore e di aver ricavato la certezza della sua identità
soltanto collegando quanto stava capitando con le minacce ricevute nei giorni e
nelle ore precedenti al fatto, ma anche che questi nulla ha detto:
“
Devo dire che io non ho visto in faccia chi mi
ha aggredita, né questa persona mi ha detto qualcosa. Nulla mi ha detto. Ma è
lui, il mio ex-compagno, AP 1. Posso dirlo con sicurezza perché lui mi ha
minacciata tante volte” (all.
1 RPG, verbale PS ACPR 1 del 13.06.2010 pag. 3; cfr., pure, AI 33 pag. 14 e 15 in cui l’AP ha ribadito le sue prime dichiarazioni, in particolare che il suo aggressore non ha
parlato).
La
versione della donna appare del tutto credibile.
Essa è
spontanea, essendo stata resa per la prima volta a poche ore dai fatti. Il
dettaglio sul silenzio dell’aggressore è, peraltro, in sé, del tutto verosimile
ritenuto come esso si inserisca, non solo in un racconto sorprendentemente
pacato ed equilibrato, ma anche e soprattutto in una descrizione articolata,
circostanziata e in cui l’interrogata dà conto delle motivazioni per cui ha,
comunque, riconosciuto l’aggressore e lo fa con argomentazioni più che
sostenibili. Infine, le dichiarazioni della donna sono credibili poiché non si
ravvisano motivi che avrebbero potuto indurla a deporre il falso.
Per
contro, un interesse a mentire esiste per AP 1 ritenuto come l’affermare di
avere chiesto alla donna di seguirlo è essenziale per la sua tesi difensiva.
Viene, qui,
pertanto accertato che, durante tutta l’aggressione, AP 1 non ha parlato.
Non ha da
essere spiegato il motivo per cui tale suo silenzio smentisce la sua versione
secondo cui egli voleva soltanto rapire la donna.
Del resto, a
smentire la tesi secondo cui AP 1 voleva solo spaventare la donna per
costringerla a seguirlo concorre anche il fatto che, durante tutta
l’aggressione, egli l’ha mantenuta immobile contro il bollitore.
Lo
ha detto la vittima:
“
Ebbene, questa persona non appena ho sentito la
sua presenza - ribadisco, senza vederla in faccia e senza che abbia parlato -
mi ha afferrato con le mani al collo, senza stringere. Io mi sono quindi
raddrizzata e ho urlato. In quell’istante ho capito che era AP 1. L’ho capito
perché quel giorno mi aveva scritto che stava arrivando da me e poi perché ho
proprio sentito che erano le sue mani.
Dopo che mi sono raddrizzata ho urlato e ho
subito sentito come se avessi la pressione di un filo (…) al collo. Ho reagito
mettendo la mia mano sinistra come a voler togliere questo filo e, in
quell’istante, ho sentito un bruciore al mignolo della mano sinistra, quello
che è poi risultato tagliato. Immediatamente dopo ho sentito anche un bruciore
al collo e ho cominciato a veder uscire del sangue. Sono quindi andata in
panico ma lui mi teneva schiacciata contro il bollitore”
(AI 33 pag. 14 e 15).
Ma non
solo. La dichiarazione resa al riguardo da ACPR 1 è, infatti, confermata da
quella dell’operaio intervenuto in suo soccorso che ha dichiarato di avere
visto che AP 1 teneva ferma la donna contro il bollitore:
“
non appena ho gettato uno sguardo all’interno
della cucina ho visto la signora ACPR 1 e un uomo che non avevo mai visto nella
mia vita. Io i due li ho visti inizialmente di profilo. ACPR 1 si trovava
davanti al bollitore ed aveva alla spalle l’uomo che la teneva contro il
bollitore medesimo” (AI 48
pag. 2 verso il mezzo).
Non occorrono
molte parole per dimostrare che chi vuole portare via con sé qualcuno non lo
immobilizza contro con oggetto ma cerca di trascinarlo via.
30.2. AP 1 - pur se con esitazioni e tentennamenti ritenuto come, in alcuni
momenti, probabilmente perché conscio delle conseguenze, ha negato di avere
esercitato pressione (AI 129 pag. 10 in alto e pag. 12 verso il mezzo) - ha
ammesso di aver premuto con forza la lama (affilatissima) del coltello sul
collo della donna:
“
io facevo pressione con il coltello”
(AI 111 verbale PS AP 1 23
dicembre 2010 pag. 6)
“
io facevo pressione con la lama sul suo collo,
verso di me…”
(AI 111 verbale PS AP 1
23 dicembre 2010 pag. 15)
“
ammetto comunque che io ho sempre tenuto la lama
del coltello premuta sulla gola di ACPR 1, sia quando lei si è mossa, sia
quando sono stato afferrato dall’operaio” (AI 203 pag. 3).
Va, qui,
precisato, a scanso di equivoci, che R. è intervenuto afferrando AP 1 dopo
avere visto che la donna perdeva sangue, cioè dopo che, già, il collo era stato
ferito:
“
sta di fatto che non appena ho gettato uno
sguardo all’interno della cucina ho visto la signora ACPR 1 e un uomo che non
avevo mai visto nella mia vita. Io i due li ho visti inizialmente di profilo. ACPR
1 si trovava davanti al bollitore ed aveva alla spalle l’uomo che la teneva
contro il bollitore medesimo. (…) Pensavo che stessero scherzando all’inizio.
(…) Quando però (…) io ho visto che aveva del sangue all’altezza della gola. In
quell’istante ho capito che non stavano scherzando e che ACPR 1 era quindi in
pericolo. Io istintivamente mi sono lanciato contro l’uomo per liberare ACPR 1” (AI 48 pag. 2).
30.3. AP 1 ha negato anche di avere
mosso il coltello mentre lo teneva premuto sul collo, sostenendo che la vittima
è rimasta ferita a causa del suo tentativo istintivo di liberarsi.
La tesi
dell’imputato (fatta propria dai primi giudici) è smentita dalle risultanze
istruttorie.
30.3.1. Dapprima, essa è smentita dalla deposizione - ignorata su questo
punto dalla prima Corte - del teste R., l'operaio presente quella sera nella
mensa attigua alla cucina intervenuto in soccorso di ACPR 1. Questi ha,
infatti, dichiarato che, guardando all'interno della cucina, ha visto la donna
davanti al bollitore con alle spalle un uomo che la teneva contro il bollitore
medesimo.
Secondo
il teste, l’uomo “aveva le sue braccia sulle spalle di ACPR 1 con le mani
davanti al collo di lei” e “con la mano destra l'uomo faceva dei piccoli
movimenti” (AI 48 pag. 2 verso il mezzo).
Ritenuto
che, per ammissione di AP 1, quella era la mano con la quale impugnava il
coltello (AI 129 pag. 12 verso il basso), forza è concludere che l’appellante -
contrariamente alle sue dichiarazioni - ha mosso l’arma.
Ma c’è di
più.
30.3.2. La dinamica sostenuta dall'imputato - e avallata dai primi giudici -
è smentita anche dagli accertamenti del medico legale Dr. O., secondo cui le
lesioni al collo sono state prodotte da “almeno due azioni distinte” - e
meglio, una “provocata da uno scorrimento della lama dal basso verso l'alto
leggermente da sinistra a destra” e ”l'altra da sinistra verso destra
leggermente verso il basso” (AI 190 pag. 7; cfr. anche AI 229 pag. 3) -
che, vista la profondità delle ferite causate, non possono che essere
volontarie (AI 229 pag. 3).
Al
riguardo, il medico legale ha, pure, dichiarato quanto segue:
“
la ferita al collo è certamente il frutto di più
azioni condotte con modalità chiaramente idonee a determinare lesioni
estremamente profonde” (AI
190 pag. 8).
“
ribadiamo che trattasi di almeno due azioni
distinte che hanno provocato ferite ad andamento chiaramente differente l’una
dall’altra” (AI 190 pag. 10).
ed
ha precisato che:
“
La dinamica descritta dall’aggressore non è
compatibile con le ferite prodotte. La lesione è stata il frutto dello
scorrimento in almeno due momenti distinti della lama sul collo. Scorrimento
che ha certamente necessitato in entrambi i casi un movimento relativo tra lama
e collo di numerosi centimetri. Per queste ragioni la ricostruzione di un
evento accidentale determinato da un inconsulto movimento della vittima appare
del tutto insufficiente a produrre lesioni come quelle osservate. Appare del
tutto evidente che l’unica spiegazione possibile comprenda una chiara volontà
lesiva dell’autore” (AI 190
pag. 9 e 10).
La
conclusione della prima Corte secondo cui il medico legale avrebbe, in un
secondo tempo, ammesso la compatibilità delle ferite con la versione data da AP
1 è frutto di una lettura soltanto parziale delle argomentazioni peritali e,
quindi, è come tale arbitraria.
Infatti,
rispondendo alla domanda volta a sapere se la dinamica descritta dall’imputato
è compatibile con le ferite subite al collo dalla vittima, il perito ha, in
realtà, affermato che tale compatibilità può essere sostenuta unicamente a
livello teorico ritenuto che una ferita da taglio si produce quando è il
coltello a scorrere sia quando a scorrere è, invece, il distretto corporeo
interessato ed ha ribadito, invece, che, nel caso concreto, la profondità delle
ferite riportate dalla donna è prova che “l’autore ha esercitato un’azione
volontaria”:
“
io posso oggi con sicurezza sostenere che la
lesione al collo è stata procurata tramite almeno due azioni distinte. Lo posso
dire con sicurezza perché le caratteristiche della lesività e l’angolatura
degli estremi della soluzione di continuo della cute sono incompatibili con
un’azione continua operata con una lama di coltello.
Per quanto riguarda la compatibilità della
dinamica descritta dall’imputato rispetto alle lesioni riscontrate su ACPR 1
osservo che la stessa (la compatibilità) può essere sostenuta con la seguente
considerazione: sotto il profilo medico-legale una ferita da taglio si opera
allorquando un distretto corporeo scorra reciprocamente con il filo di una
lama. Il prodotto di questa azione è identico sia che a muoversi sia la lama
sia il distretto corporeo. Si tratta di un movimento relativo.
Aggiungo nondimeno, pur non essendo un quesito a
me demandato, che sotto il profilo muscolare e/o meccanico, se un individuo
mantiene un coltello impugnato nonché la relativa lama premuta contro un
distretto corporeo, provocando le lesioni oggettivamente riscontrate al collo
di ACPR 1, significa che l'attore opera un'azione muscolare volontaria” (AI 229 pag. 3 verso il basso).
Inoltre,
il perito medico legale sconfessa la versione di AP 1 anche laddove afferma
che:
“
non è plausibile che l'autore, indipendentemente
dalla costituzione di ACPR 1, non si sia accorto di aver provocato la lesione
al collo, in quanto la stessa (lesione) ha una soluzione di continuo di diversi
centimetri di lunghezza e di diversi centimetri di profondità”
e che
“
se dopo un istante da un eventuale movimento
della vittima, l'autore abbandonasse la presa del collo e/o rilasciasse la
pressione muscolare, si potrebbe cagionare una lesione della cute molto meno
profonda e molto meno lunga di ciascuna di quelle osservate.”
e,
infine:
“
rispondo, facendo riferimento alla
(temporalmente) seconda parte della lesione al collo, che la presenza di una
terza persona che afferra l’autore da tergo non modifica le considerazioni
fisiologiche e meccaniche relative alla mano armata di coltello, a meno che la
mano della terza persona vada a sovrapporsi a quella dell’aggressore e che il
braccio (del terzo) non costringa quello dell’aggressore contro il bersaglio” (AI 229 pag. 3 in basso e pag. 4 in alto).
30.3.3. L’inverosimiglianza della versione di AP 1 è, infine, dimostrata con
estrema chiarezza dalle foto in atti (allegato 8 RPG e allegato all’AI 120) che
ritraggono due tagli con direzioni fra loro completamente diverse tanto da
formare un angolo acuto.
Anche per un
profano è evidente che si tratta di ferite che non possono essere state
provocate dal tentativo della vittima di sfuggire alla presa.
30.3.4. Quanto alla ferita da taglio al torace con frattura costale
(procurate entrambe dalla penetrazione del coltello), AP 1 sostiene di non
essersi neppure accorto di aver inferto una coltellata al torace di ACPR 1. In corso d'inchiesta, egli ha ipotizzato che tale ferita possa essere stata prodotta nella fase in
cui lottava con l'operaio T. tentando di liberarsi. E', a suo dire, possibile
che mentre T. lo tirava via, lui (AP 1) “abbia inavvertitamente toccato ACPR
1 con la lama del coltello sul torace” (AI 233 pag. 13 verso l'alto).
a. Al riguardo, subito dopo i fatti, ACPR 1 ha detto quanto segue:
“
...io ho urlato, sì, ho urlato e a quel punto la
persona mi ha ferita alla schiena. Ricordo che dal mio collo, a quel punto,
saliva il sangue… questo mi ricordo”
(verbale PS ACPR 1 del 13.06.2010,
pag. 2 in fondo e pag. 3 in alto).
In
seguito, la donna ha detto:
“
dopo essere stata ferita al mignolo della mano
sinistra e alla gola, ho sentito anche un dolore forse 20 cm sotto l’ascella sul costato a destra” (AI 33
pag. 15).
T. non
ha visto l'imputato colpire ACPR 1 al torace:
“
ACPR 1 si trovava davanti al bollitore ed aveva
alle spalle l’uomo che la teneva contro il bollitore medesimo. L’uomo aveva le
sue braccia sulle spalle di ACPR 1 (...). Io istintivamente mi sono lanciato
contro l’uomo per liberare ACPR 1. In particolare, ho infilato le mie braccia
sotto le ascelle dell’uomo, unendo poi le mie mani dietro la sua nuca.
Quest’uomo aveva una forza bestiale e mi ha trascinato per la cucina in
direzione della porta d’uscita d’emergenza. Aggiungo che non appena ho liberato
ACPR 1 le ho gridato “vai via, vai via” (…)
ADR che quando io ho infilato le mie braccia
sotto le ascelle dell’uomo per liberare ACPR 1 sono sicuro che lui aveva ancora
le mani al collo di lei. Sennò non sarei riuscito a infilargli le braccia sotto
le ascelle per poi riunirle dietro alla sua nuca. Correggo pertanto quanto è
stato verbalizzato in polizia il 13.06.2010: io non ho visto l’uomo spostare le
mani all’altezza della cintura di ACPR 1”
(AI 48 pag. 2 verso il
basso).
La
deposizione di T. - secondo cui egli ha liberato la donna infilando le sue
braccia sotto le ascelle dell'imputato, unendo poi le sue (di T.) mani dietro
la nuca dell'aggressore e strappandolo all’indietro - è confermata da quella di
C.B. che, accorsa sulla porta della cucina perché allarmata dalle urla di ACPR 1, ha visto “che un uomo (che successivamente al 12.06.2010 ho saputo essere un operaio che ancora
oggi lavora a __________) ne aveva afferrato un altro da tergo infilandogli le
braccia da sotto le ascelle” (AI 145 pag. 4).
b. Questa Corte ha provveduto, in camera di consiglio, ad una
ricostruzione del fatto mimandolo secondo la descrizione data dal teste,
convincendosi che la posizione assunta dalle braccia dell'imputato a seguito
dell’intervento di T. - che, oltretutto, strappava all’indietro l’imputato per
liberare la donna - ha reso impossibile, in quella fase, una penetrazione del
corpo di ACPR 1 con il coltello.
Quindi,
diversamente da quanto sostenuto dall'imputato - e avallato erroneamente dai
primi giudici - la ferita al torace non può essere stata inferta nella fase
dell'intervento liberatorio di T..
Ma anche
qui c’è di più.
c. Diversamente
da quanto ritenuto dai primi giudici, anche le considerazioni del perito medico
legale escludono la dinamica casuale addotta dall'imputato:
“
La lesione osservata al costato della vittima
non è in alcun modo compatibile con la ricostruzione dell’imputato. (..)
D’altra parte, l’ipotesi di un colpo brandito volontariamente è perfettamente
coerente con la regione attinta e le lesioni prodottesi. In ogni caso, chi
impugnasse il coltello non potrebbe non accorgersi dell’evento”
(AI 190 pag. 13; cfr.,
anche, AI 229 pag. 6).
Il perito
ha anche precisato che l’intervenuta frattura costale prova che “la forza
con cui il colpo fu portato (in rapporto anche con la tipologia dell'arma) fu
di intensità consistente” (AI 190 pag. 12) ciò che esclude, già di per sé,
la tesi difensiva di un colpo inferto accidentalmente, mentre l’autore veniva
allontanato dalla vittima.
Per dirla
con parole povere, basta l’accertamento della forza con cui il colpo è stato
inferto a rendere arbitraria la tesi dei primi giudici secondo cui la
coltellata al torace fu un gesto involontario.
Non
bisogna, infatti, dimenticare che quella pugnalata è stata tanto forte da
causare la frattura della vertebra. Non c’è chi non veda che un tale colpo non
può essere stato inferto inavvertitamente mentre T. strappava via l’imputato
dalla vittima.
d. Questa Corte ha anche formulato due ipotesi sul momento in cui,
cronologicamente, potrebbero essere state provocate le lesioni al collo, al
torace e alla costola.
Secondo
la prima ipotesi, vi sarebbe stato un primo taglio al collo, poi la ferita al
torace e, per finire, un secondo taglio al collo (così come sembra indicare la
vittima).
Nella
seconda ipotesi, prima ci sarebbe stata la coltellata al torace e poi i tagli
al collo. Entrambe le ipotesi sono compatibili con quanto ha visto l'operaio T.
quando è entrato nel locale cucina, e meglio, la posizione delle mani di AP 1
davanti al collo della vittima e i piccoli movimenti della mano destra.
Non vi
sono, tuttavia, sufficienti elementi per dire con certezza se sia valida la
prima o la seconda ipotesi.
Comunque
sia - in assenza di altre ipotesi plausibili - si può ritenere che, sia nella
prima che nella seconda ipotesi, gli accertamenti del perito medico legale
letti insieme alle altre risultanze evidenziano in modo inconfutabile la
volontarietà dei gesti compiuti da AP 1.
31. Nell'accertamento dei fatti va, per finire, anche evidenziato che R.,
padre della vittima, ha fatto pervenire agli inquirenti una dichiarazione da
cui risulta che - poche ore dopo i fatti - egli è stato più volte contattato
telefonicamente da AP 1 che, a più riprese, gli ha ripetuto il seguente
messaggio:
“
mi conosci, sai chi sono. Devi sapere che ho
ucciso la tua figlia, l’hanno portata all’ospedale con l’ambulanza e io la
guardo. Se non muore vado da lei all’ospedale e l’uccido. So nascondermi e la
polizia non mi catturerà. Dopo che finisco con la tua figlia, vengo e uccido anche
voi” (AI 217, dichiarazione
16.02.2011 di R.).
E’ certo
che AP 1 fece quella telefonata in __________ poco dopo i fatti. La cosa è
confermata dalle deposizioni della sorella e del cognato di ACPR 1 ed è ammessa
anche da AP 1 (AI 129 pag. 20: “è vero che ho telefonato ai genitori di ACPR
1 in __________ quando sono fuggito da __________”; cfr., pure, verbale
dibattimento d’appello pag. 3 dove AP 1 ha confermato di avere, quella sera, non appena giunto in stazione a __________, telefonato ai genitori di ACPR 1 in __________).
Su quanto
AP 1 disse al padre della vittima, le dichiarazioni di quest’ultimo sono
confermate, pur se indirettamente, da quelle della sorella della vittima che ha
dichiarato quanto segue:
“
La notte dei fatti ho ricevuto una chiamata da
una delle mie zie che vive a __________. Lei mi ha detto che i miei genitori
avevano saputo che AP 1 aveva accoltellato ACPR 1. Mi ha detto che erano preoccupati ma non riuscivano a contattarmi in quanto non trovavano il mio
numero di telefono. Fu così che telefonai a mia mamma per tranquillizzarli.
Devo dire che prima di questa telefonata avevo pensato di non dire loro nulla
per non farli preoccupare.
I miei genitori mi hanno detto che AP 1 gli ha
telefonato poco prima dicendogli che lui non poteva vivere senza di lei e che
lui era geloso perché diceva che mia sorella ACPR 1 era una puttana. Gli ha
inoltre detto che ormai la cosa era a posto perché gli aveva tagliato la gola.
Ha detto però che ACPR 1 non era morta e che l’ambulanza l’aveva accompagnata
all’ospedale. Lui ha pure detto ai miei genitori che lui sarebbe andato in
ospedale a ammazzarla per finire il lavoro. Sempre nella medesima conversazione
telefonica, gli ha detto che dopo sarebbe sparito per 20 anni”
(AI 111 verbale PS di R.M.
del 16.06.2010, pag. 2; cfr. AI 150 pag. 5 in cui M., marito della sorella, conferma le telefonate).
Se è vero che la sorella della vittima riporta le
parole del padre, è anche vero che, non avendo ella alcun motivo di mentire su
quanto il padre le riferì, il fatto che la sua dichiarazione sia del tutto
concordante con lo scritto del genitore ne conforta la veridicità ritenuto
come, d’altra parte, non si vedano motivi per cui quest’ultimo abbia raccontato
alla figlia cose non dette da AP 1.
Dal canto suo,
AP 1 sostiene che il padre della vittima ha travisato le sue parole:
“
io ho solo detto a suo papà che avevo tagliato
la gola a ACPR 1 ma non sapevo come stava (…) non è quindi vero che gli ho
detto al telefono che sarei andato all’ospedale a finire il lavoro. Non ho
nemmeno detto che sarei sparito per 20 anni” (AI 129 pag. 20).
Al
dibattimento d’appello, AP 1 ha aggiunto di avere detto, non che avrebbe finito
la donna, ma che si sarebbe ucciso:
“ non ho detto che avrei finito ACPR 1 ma ho detto che l’avrei fatta
finita io, cioè che mi sarei ucciso” (verbale dibattimento d’appello pag. 3).
Pur non
essendo determinante sapere se AP 1 manifestò davvero al padre della vittima
l’intenzione di “finire il lavoro” - anche alla luce delle numerose
bugie dette da AP 1, del fatto che quanto riferito dal padre della vittima sia
del tutto coerente con il comportamento tenuto da AP 1 in questa vicenda e, infine, dell’evidente tentativo di sostenere la tesi dell’equivoco del padre
fatto al dibattimento d’appello con l’aggiunta di cui s’è detto - questa Corte
crede che AP 1 disse al padre della sua vittima quanto questi ha riferito sin
dall’inizio all’altra figlia.
Si osserva
che, comunque, la circostanza non sarebbe meno inquietante anche se si dovesse
ritenere - come sostiene AP 1 - che in quella telefonata lui disse soltanto di “avere
tagliato la gola a ACPR 1”. Rimarrebbe sempre che l’appellante ha telefonato
nel cuore della notte a due persone anziane, lontane migliaia di chilometri dal
__________, dicendo loro che aveva appena tagliato la gola alla figlia.
32. Sempre in questo contesto, va rilevato che, circa 10-15 giorni dopo
l’aggressione (AI 33 pag. 16), dal carcere AP 1 ha inviato a ACPR 1 una lettera in cui, oltre a ribadire il suo amore per la donna, ha scritto quanto
segue:
“
Comunque, 10-15 anni sarai libera, ma comunque
torno e allora sarò più cattivo e pieno di rabbia. Io ti prego di ritirare la
denuncia. Dì che ho voluto spaventarti e tu hai girato la testa e un operaio mi
ha spinto e ti ho toccato col coltello. Io dico che è meglio per te e per M.
Ho troppe prove e fotocopie che posso chiudere
tutta la Beretta e non vorrei: (…) ma al bisogno devo farlo. Allora parla con M.
e ritira la denuncia. Comunque non faccio la prigione in __________ che do una
cosa e vado in __________, ma dopo sarà peggio per te (…) Tu fai come credi
adesso, dichiari quello che vuoi e io quello che voglio. Ma ti dico ancora per
una volta: pensa a M. L’avvocato dice che dipende tutto da te, se no lui tira
fuori il dossier e chiude tutta la ditta”
(lettera indirizzata a “Ma.”,
allegata a AI 33).
33. Poco dopo, verosimilmente nel mese d’agosto successivo, AP 1 ha scritto nuovamente alla donna dal carcere. Anche in questa nuova lettera, fra le espressioni
d’amore ve ne sono altre, decisamente inquietanti perché rivelatrici di un
intento che poco ha a che fare con l’amore:
“
penso sempre di uccidermi, ma credo che sconterò
tutta la pena e che moriremo entrambi” (allegato B all’AI 72).
Al riguardo,
vale la pena annotare la reazione dell’interprete che ha tradotto la lettera:
“
confesso che quando ho letto queste parole mi
sono un po’ spaventato in quanto da una parte scrive di essere innamorato e
dall’altra spera che lei possa pagare per le sofferenze che l’ha costretto a
subire” (AI 72 pag. 2).
34. In questo contesto non è fuori luogo ricordare che la sorella della
vittima ha dichiarato quanto segue:
“
AD dell’avv. RAAP 1 rispondo che recentemente i
miei genitori e anche mia zia __________ al telefono mi hanno detto che una
loro conoscente (di cui io non conosco le generalità) avrebbe loro riferito di
aver ricevuto una telefonata anonima durante la quale l’interlocutore avrebbe
detto che AP 1, se ACPR 1 non avesse ritirato la denuncia, avrebbe fatto
bruciare la casa dei miei genitori e avrebbe fatto ammazzare mia zia da un suo
ex compagno di prigione in __________ ” (AI 149 pag. 7).
La circostanza
non è stata ulteriormente indagata. Essa appare, comunque, verosimile ritenuto
come una simile minaccia risulta del tutto coerente con il modo di pensare
dell’accusato (si ricordi che nella prima lettera di cui s’è detto sopra, per
ottenere il ritiro della denuncia, egli ha minacciato non solo l’ex-compagna ma
anche il cognato di lei).
35. Va, infine, ricordato che, nel dibattimento d’appello, è emerso che AP
1 - scoperto il nuovo numero di telefono della ex compagna - l’ha chiamata dal
carcere con il pretesto di augurarle buon compleanno. La chiamata ha gettato
nel terrore la donna (che, peraltro, ha deciso di non comparire al dibattimento
d’appello per paura di AP 1).
Non pago di
questa chiamata e dei suoi evidenti effetti, AP 1 - che, lo si noti, non ha mai
chiesto scusa per quanto fatto (cfr. verbale dibattimento d’appello pag. 3 in fondo) - ha spedito alla donna un biglietto in cui si legge “ACPR 1 un semplice gesto ma un
eterno ricordo. Tanti auguri” (cfr. traduzione prodotta al dibattimento
d’appello dal procuratore pubblico).
Il
significato reale di questa frase è evidente.
Tanto più se
si considera che è stata scritta da un uomo che ha fatto quel che fatto, che
non ha mai pensato di scusarsi e che era ben cosciente che la donna cui
scriveva e telefonava aveva paura di lui:
“
sapevo che ACPR 1 aveva paura di me e non voleva
più che la contattassi. Ciò nonostante ho voluto farmi vivo con lei per farle
una sorpresa” (verbale dibattimento
d’appello pag. 4)
36. Dai fatti accertati da questa Corte emerge, senza ombra di dubbio,
che l'imputato ha ferito la donna con l'intenzione di ucciderla.
L’intenzione
di fare del male traspare, in filigrana, da quasi tutti i gesti compiuti
dall’imputato dopo la fine della sua relazione, in particolare dalle minacce
fatte a ACPR 1 da inizio maggio in poi (minacce di cui hanno riferito la donna
e i familiari di lei) e dagli episodi del 10 e dell’11 maggio.
La finalità di fare del male acquista forma sempre più definita con il passare
dei giorni per diventare vera e propria intenzione di uccidere nelle esplicite
minacce di morte formulate nelle telefonate al fratello della donna e nei
messaggi sms inviati all'ex compagna almeno (non si ha il testo di tutti gli
sms inviati) dal 25 maggio 2010 (per tutti: “ammazzo te e dopo io”
inviato il 25.05.2010 ore 04.58.46) e ancora nei giorni precedenti al fatto e
di cui si ha traccia poiché salvati dalla destinataria.
Il
proposito di togliere la vita alla donna assume valenza risoluta soprattutto
nelle ultime cinque ore prima dell’aggressione così come emerge in modo
chiarissimo da almeno due elementi. Dapprima, dal fatto che, partendo da casa “arrabbiato
di più” (del solito) per l’ennesima richiesta della donna di lasciarla in
pace, AP 1 si è armato di un coltellino affilatissimo, cioè di un’arma del
tutto atta ad uccidere così come indicato dal medico legale e così come i fatti
hanno dimostrato ritenuto che soltanto per un caso fortunato non siamo, qui,
ora a discutere di un reato consumato.
E, poi,
dai messaggi spediti quel fine pomeriggio alla donna (per tutti: “…
scomparirai come E., vedrai come ci si sente ad essere presi in giro, alla fine
riderò io” 12.06.2010 ore 17.51.14; “Non vedo l'ora di giocare con il
tuo sangue” 12.06.2010 ore 20.22.29) in cui è registrato a chiare lettere il
disegno omicida. Pretendere, in questo contesto, che si sia trattato di
esternazioni dimostrative, non indicative di una reale intenzione significa
sostenere la tesi più inverosimile. Non è soltanto la chiarezza delle minacce a
renderle reali. Non è soltanto la loro ripetizione su un tempo relativamente
lungo. Non è soltanto il loro inserimento in un contesto fatto di violenza non
solo verbale. E’ anche il fatto che ad esse è seguito a due riprese, appunto,
il passaggio all’atto che dà loro il pesante spessore della realtà.
L'intenzione
di uccidere - che trova la sua origine nell’incapacità dell’uomo di accettare
il rifiuto della donna di tornare con lui e in un’ingiustificata gelosia,
nonché in un egoismo esasperato - si concretizza, poi, ed è provata al di là di
ogni dubbio dalle modalità con cui AP 1 ha agito.
Infatti,
soltanto chi ha intenzione di uccidere, dopo avere immobilizzato la propria
vittima, fa scorrere sul suo collo in due direzioni diverse una lama
affilatissima cui ha impresso una pressione sufficiente a causare una lesione
che, solo per un caso estremamente fortunato, non ha causato la morte della
vittima.
Soltanto chi
ha intenzione di uccidere mantiene premuta la lama - affilatissima - del
coltello sulla gola della vittima anche quando un soccorritore interviene e
cerca di allontanarlo dalla vittima.
Soltanto chi
ha intenzione di uccidere colpisce il costato di una persona con un colpo di
coltello inferto con violenza sufficiente a causare la rottura di una vertebra.
Infine,
soltanto chi ha intenzione di uccidere colpisce la propria vittima
ripetutamente e in due punti diversi ma caratterizzati entrambi dalla presenza
di organi vitali con violenza tale da causare lesioni tutte potenzialmente
letali. E’, qui, appena il caso di sottolineare che AP 1 non si è “limitato”
(si fa per dire) a tagliare il collo della sua vittima. Egli, alle due ferite
impressionanti al collo, ha aggiunto un colpo inferto con forza altrettanto
impressionante al costato, cioè ad un’altra zona, pure notoriamente sede di
organi vitali (oppure, nell’altra ipotesi che qui entra in linea di conto, a
questo colpo ha aggiunto quelli al collo). Tale successione di colpi nelle due
zone indicate non può che essere vista come la manifestazione concreta non solo
della volontà di uccidere ma anche di determinazione nel perseguire il proprio
scopo.
A titolo puramente abbondanziale, si rileva
ancora che l’intenzione di uccidere - o meglio, l’inverosimiglianza della
versione dell’imputato - è confermata anche dal contenuto della lettera inviata
dal carcere e con cui AP 1 ha tentato, con le minacce, di convincere la vittima
a mentire a suo favore affermando, appunto, che le ferite erano il frutto di
una fatalità e non di una sua volontà. Di particolare significato, in tal
senso, le seguenti frasi di AP 1:
“
… comunque torno e allora sarò più cattivo e
pieno di rabbia. Io ti prego di ritirare la denuncia. Dì che ho voluto spaventarti
e tu hai girato la testa e un operaio mi ha spinto e ti ho toccato col
coltello. Io dico che è meglio per te e per M.”
(AI 62, lettera
indirizzata a “Ma.”).
Così
come i precedenti sms, questa lettera, correttamente letta, è conferma
inequivocabile del fatto che AP 1 ha agito per uccidere e che il suo tentativo
di eliminare l’ex compagna è andato a vuoto soltanto grazie all’intervento
dell’operaio che è corso in soccorso della donna.
Infatti,
minacciando la donna (“è meglio per te e per M.” perché “comunque
torno e allora sarò più cattivo e pieno di rabbia”) affinché dicesse che
lui voleva solo spaventarla e che le ferite erano dovute a lei che aveva girato
la testa e all’intervento dell’operaio, AP 1 dimostra che le cose non sono
andate così.
Fossero
andate così, sarebbe bastata un’esortazione a dire la verità.
Non
sarebbe stata necessaria né la minaccia né il suggerimento di che cosa dire.
37. Nella misura in cui mira al riconoscimento del dolo diretto di AP
1 nel tentativo di uccidere ACPR 1, l'appello del procuratore pubblico merita,
dunque, di essere accolto.
38. Secondo
il procuratore pubblico ricorrono gli estremi per imputare a AP 1 il tentato
assassinio.
38.1. Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è
punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni. E’, invece, applicabile
l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni -
quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente
con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.
Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112
CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata
alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre
circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).
L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di
omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente
reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 seg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. I, n.
3-23 ad art. 112 CP). Come sottolineato dallo stesso
legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore
cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a
sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali,
che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il
proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der
psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag.
322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali
oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità (DTF
127 IV 10 consid. 1a, DTF 115 IV 8 consid. 1b).
Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art.
26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.9/2007 del
17 maggio 2007, consid. 4.5) - l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il
movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht,
Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6ª edizione, Berna
2003, pag. 27 n. 19).
Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro,
quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 118
IV 122 consid. 1b, DTF 115 IV 187 consid. 2 e 3), per vendetta senza un motivo
serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF
127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza
(Corboz, op. cit., n. 8, ad art. 112 CP; DTF non pubblicata del 3.12.2009
[6B.943/2009], consid. 3.3.; DTF non pubblicata del 2.6.2006 [6S.145/2006],
consid. 2.2.; DTF non pubblicata del 15.2.2006 [6P.152/2005], consid. 7.2). Lo
scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un
testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del
reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un
altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, ad art. 112,
n. 23, 25, 27 e 28). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando
l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la
donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV
279; DTF 77 IV 64; DTF 70 IV 8).
Il TF ha ancora avuto modo di stabilire che
l’autore che uccide la moglie o la compagna perché non accetta di essere
abbandonato agisce per un movente particolarmente odioso e futile (STF 24.01.2012
inc.6B_429/2010 consid. 4.3; STF 31.08.2006 inc.
6P.46/2006 e inc.6S.94/2006 consid. 9.3; STF 16.02.2006 inc.6S.435/2005
consid. 1.2; STF 20.10.2004 inc.6S.357/2004 consid. 2.2;
STF 11.03.2003 inc.6S.21/2003 consid. 2.2; Schwarzenegger in: Basler
Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea 2007, n. 11 ad art. 112).
Il modo di agire è specialmente odioso, tra
l'altro, quando l'agente dimostra crudeltà o sadismo (v. anche Corboz, op.
cit., n. 13-17 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna
1999, pag. 313 a 322; STF 10.01.2002, inc.6S.400/2001, consid. 8b). Va, qui,
annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo
perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla
fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth, Strafrecht, BT I., § 1 n. 20 pag.
28).
Gli antecedenti e il comportamento dell’autore
dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione se direttamente
connessi all’atto, nella misura in cui forniscono un quadro della personalità
dell'autore (DTF 127 IV 10 consid.
1a; DTF 117 IV 369 consid. 17; STF 01.02.2001, inc.6P.252/2006, consid. 9.1; Schwarzenegger
in: Basler Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea 2007, n. 6 ad art. 112).
La premeditazione non è un presupposto necessario
del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non
esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua
vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro
o che l'agente abbia agito a sangue freddo.
Come detto, quanto distingue l'assassinio (art.
112 CP) dall'omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli rivelata dalla speciale odiosità del movente, del fine, del modo d'agire o
di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). La legge non prevede
una casistica enumerativa: si potrà anche affermare che una morte per
strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione
indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 15.1.2001, inc.
6P.96/2001 e 6S.413/2001 e STF 16.2.2006, inc.6S.435/2005 - entrambi casi di
strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).
Ai fini del giudizio, occorre valutare il
comportamento dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è
già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi,
dunque, in modo netto da quella dell'omicida (Corboz, op. cit., n. 3 segg. ad
art. 112 CP con numerosi riferimenti; Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB
I, edizione 2007, n. 7 segg. ad art. 112 con rinvii). Nella valutazione di
questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un
padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad
esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b).
Secondo costante giurisprudenza, il movente non
presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo
assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di
un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori
morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del
gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. E’,
segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente
grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi
oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150, consid. 2; DTF 106
IV 342, consid., 4; DTF 118 IV 122; DTF 120 IV 265 consid. 3a; DTF 127 IV 10;
DTF non pubblicata del 9.12.2008 [6B_740/2008], consid. 3 e 3.1.; DTF non
pubblicata del 10.11.2006 [6P.140/2006, consid. 11.2.], consid. 3 e 3.1.; DTF
non pubblicata del 2.5.2006 [6P.41/2006], consid. 7.2.3.; DTF non pubblicata
del 6.4.2006 [6P.49/2006], consid. 5.2.; DTF non pubblicata del 16.2.2005
[6S.424/2004], consid. 1.3.1.; DTF non pubblicata del 22.11.2004 [6S.359/2004],
consid. 2.1. e 2.2.; DTF non pubblicata del 1.4.2004 [6S.10/2004], consid.
5.2.; Corboz, op. cit., n. 4, 8 e 23, ad art. 112 CP; Schwarzenegger, op. cit.,
n. 7 e 15a, ad art. 112; S. Disch, L’homicide intentionnel, 1999, pag. 316,
capitolo 6.3.1.2.1.; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch,
Strafrecht III, 9ª ed, Basilea 2008, pag. 11, ad art. 112 CP).
La valutazione del carattere più o meno perverso
del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura
soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali
del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi
costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede
delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne
consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di
qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal
legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura
oggettiva (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3).
In questo senso, è ammissibile l’errore sui
fatti, con conseguente valutazione a favore dell’imputato, quando l’errore
porti su circostanze oggettive idonee a configurare una particolare mancanza di
scrupoli, ad esempio la sofferenza imposta alla vittima o il pericolo creato
per altre persone.
Non è, per contro, ammissibile un errore sui
fatti sulla realizzazione di una condizione soggettiva idonea a configurare una
particolare mancanza di scrupoli. In altri termini, e per quanto qui di
interesse, poco importa che l’autore, in presenza di un movente particolarmente
odioso o futile, giudichi onorevole o giustificato il suo agire, senza
percepirne la perversità ai sensi dell’art. 112 CP (Disch, op. cit. pag. 323,
capitolo 6.3.1.3). Questa - come detto - va valutata dal giudice secondo
criteri oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti (cfr. anche STF non
pubblicata del 3.12.2009 [6B.719/2009], consid. 2.3.; STF non pubblicata del
20.10.2004 [6S.357/2004], consid. 2.2.).
Per
giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure,
considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua
capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo
tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli
non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza
caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op.
cit., n. 24, ad art. 112; Corboz, op. cit., n. 22, ad art. 112 CP e
riferimenti). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del
reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op.
cit., n. 25, ad art. 112).
38.2. Come
visto sopra, è accertato che AP 1 ha deciso di uccidere l’ex compagna perché
incapace di accettare il rifiuto della donna di tornare con lui dopo che la
loro convivenza aveva preso fine a causa della sua decisione - non condivisa da
lei - di lasciare il lavoro in __________ e tornare in __________. Il movente è
quindi da individuare, più che nell’amore per la compagna, in un sentimento di
estremo egoismo che ha trasformato la ACPR 1 in un oggetto da possedere o da distruggere (cosiddetta reificazione della vittima).
Egli ha,
dunque, palesemente agito per un motivo che - così come più volte indicato dal
TF in casi analoghi (STF 24.1.2012 inc.6B_429/2010 consid. 4.3; STF 31.8.2006 inc.6P.46/2006 e 6S.94/2006 consid. 9.3; STF
16.2.2006 inc.6S.435/2005 consid. 1.2; STF 20.10.2004 inc.6S.357/2004 consid.
Considerandi
2.
; STF 11.3.2003 inc.6S.21/2003 consid. 2.2 cit.
anche da Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea
2007, n.10 e 11 ad art. 112 ) - è talmente futile ed egoistico da risultare
odioso al punto da evidenziare la particolare perversità di cui all’art 112 CP
(cfr. anche DTF 127 IV 20 in cui il TF ha stabilito che commette assassinio il
padre che uccide la figlia perché questa non si piega alla sua volontà).
Al riguardo,
occorre evidenziare che la vittima nulla aveva fatto per oggettivamente
giustificare la rabbia e la reazione violenta dell’uomo. Il loro rapporto si
era concluso dopo che la donna aveva rifiutato di seguirlo in __________ e
tale fine era stata sancita in una discussione che si era conclusa in modo
pacifico tant’è che fu la stessa donna ad accompagnare l’uomo in __________ .
Infine, è
opportuno aggiungere, per sgombrare il campo da equivoci, che gli atti
smentiscono la tesi secondo cui la rottura fosse da addebitare ad un’altra
relazione della donna. Altrettanto sconfessata dagli atti è l’ipotesi di
comportamenti irriguardosi o offensivi della donna che avrebbero potuto
provocare particolari sofferenze all’ex compagno. Al contrario. Risulta dagli
atti, da un lato, che la donna ha cercato di convincere l’uomo a non lasciare
il lavoro e a rimanere in __________ e, dall’altro, che ella tenne un
comportamento più che dignitoso e, infine, che ella dimostrò grande equilibrio,
grande tolleranza e pacatezza nonché una non comune capacità di comprensione
visto che, nonostante la paura che provava, non reagì in modo scomposto né alle
sottrazioni dell’automobile e, poi, dei gioielli e dei documenti, né agli
episodi di violenza del 10 e 11 maggio 2010, né alle pesanti minacce ricevute.
Se ne deduce
che la decisione di uccidere è maturata in un contesto privo di conflittualità
imputabile alla vittima ritenuto come la degenerazione del comportamento di AP
1.
e degli eventi sia attribuibile unicamente all’uomo e alla sua incapacità di
accettare il rifiuto della ex compagna di riprendere la convivenza (STF
20.10.2004
inc.6S.357/2004 consid. 2.2; STF 11.03.2003 inc.6S.21/2003 consid.
2.
).
La particolare
perversione indiziata dal movente odioso è, poi, confermata sia dal modo in cui
egli ha agito sia dal comportamento precedente sia, infine, da quello tenuto successivamente
ai fatti.
Dapprima, il
modo d’agire - e meglio, l’avere, in un brevissimo, tempo, ripetutamente
colpito la vittima in due parti del corpo tutte sedi di organi vitali -
dimostra una tale determinazione nel perseguire l'intento omicida da
evidenziare particolare perversione (cfr. STF 11.3.2003 inc.6S.21/2003 in cui
il TF ha ritenuto denotante freddezza affettiva e assenza totale di scrupoli a
distruggere una vita umana il fatto che l’autore ha sparato alla vittima che
fuggiva 7 colpi d’arma da fuoco). Parimenti indiziante di grande freddezza
affettiva - e, quindi, della particolare perversione di cui all’art 112 CP - è
il fatto che AP 1, dopo avere inferto le gravi ferite di cui s’è detto, ha
lasciato la vittima grondante sangue e se ne è andato, senza preoccuparsi del
suo stato (STF 11.3.2003 cit; cfr., anche, STF 20.10.2004 inc.6S.357/2004 in
cui il TF ha ritenuto, a conferma del carattere particolarmente odioso
dell’assassino dimostrato dal movente particolarmente odioso, il fatto che
l’autore ha colpito con più colpi di coltello la propria vittima per fermarsi
soltanto una volta che questa cadde a terra mostrando così determinazione e
grande freddezza).
AP 1 ha, poi, dimostrato particolare crudeltà telefonando, subito dopo i fatti, nel cuore della notte al
padre della vittima che l’autore sapeva essere, non solo anziano e lontano, ma
anche malato. Tale telefonata non aveva altro scopo se non quello di
terrorizzare i familiari della vittima - che, peraltro, nulla potevano fare
anche a causa della lontananza - e proseguire, così, in quel piano di farla pagare
alla donna e ai suoi familiari - intenzione più volte annunciata nei suoi sms.
Queste
caratteristiche - presupposto dell’art 112 CP - sono, poi, ulteriormente
confermate dalla lettera con cui l’autore ha cercato, con la minaccia (“è
meglio per te …..”), di costringere la vittima a deporre il falso per
confermare la sua versione (lettera di cui s’è detto al consid. 32).
Esse sono,
poi, ancora confermate dalle successive minacce fatte alla vittima dal carcere
(consid. 33-35). Evidente e preoccupante significato minatorio va dato al
biglietto - da leggersi avuto riguardo al fatto che la donna non ha dato
seguito all’ingiunzione di mentire di cui s’è appena detto - e alla telefonata
fatta dal carcere alla donna in occasione del suo compleanno. Come rilevato in
precedenza, non ha da essere argomentato a lungo per dimostrare il vero senso
della frase “un semplice gesto ma un eterno ricordo”. Ritenuto come la
minaccia contenuta in questo biglietto non possa non essere legata alle
precedenti, lo scritto dell’appellante non può non essere visto come
un’ulteriore conferma anche della persistenza di una volontà omicida e del
desiderio di mantenere la vittima nel terrore che, in queste circostanze, sono conferma
di una particolare perversione. Particolare perversione è, infine, dimostrata
anche dal comportamento tenuto da AP 1 da inizio maggio 2010: non è necessario
argomentare a lungo per dimostrare come gli sms ingiuriosi e di minaccia che AP
1.
inviava alla donna che ancor oggi pretende di amare siano indicativi di una
personalità primitiva, gretta, incapace di empatia e violenta e, come tali,
confermino la particolare perversione che emerge già da quanto sin qui
indicato. Altrettanto è per gli episodi violenti del 10 e 11 maggio 2010 in cui AP 1 ha dimostrato di non sapere adottare, quando è frustrato nei suoi desideri, altri
comportamenti che non siano quelli della prevaricazione e della violenza bruta.
Non bastano -
e di lunga - a disegnare un quadro diverso della personalità di AP 1 i tentativi
di suicidio: si è trattato di atti meramente dimostrativi così come indicato
nella perizia (AI 219 pag. 37) e evidentemente strumentali ad una strategia
difensiva in cui egli cerca di proporsi a chi lo deve giudicare come il povero
amante disperato. La realtà è, come ampiamente visto, ben diversa. Tanto che
egli ancora non ha ritenuto nemmeno di doversi scusare per quanto fatto.
Ritenuto come
l’assassinio sia dato già per quanto sin qui evidenziato, può rimanere
irrisolta la questione a sapere se vi è assassinio anche per le modalità di
esecuzione così come ritenuto dalla pubblica accusa.
39.
Ne
consegue che l'appello del procuratore pubblico deve essere accolto anche
relativamente alla qualifica giuridica dei fatti del 12 giugno 2010.
40.
Il procuratore pubblico si aggrava pure avverso il proscioglimento
dell'imputato dall'accusa di lesioni semplici qualificate, di cui al punto 2
dell'atto d'accusa 28 aprile 2011, in relazione ai fatti avvenuti a __________
in data 11 maggio 2010 e postula che AP 1 sia dichiarato autore colpevole di
lesioni semplici qualificate, subordinatamente di lesioni colpose.
40.1
Secondo l'art. 123 cifra 1 CP, chiunque intenzionalmente cagiona
lesioni semplici ad una persona, è punito, a querela di parte, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se le lesioni semplici
sono qualificate, in quanto cagionate facendo uso di un'arma o di un oggetto
pericoloso, il colpevole è perseguito d'ufficio (art. 123 cifra 2 CP).
L'intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi. Il dolo eventuale
è sufficiente (DTF 119 IV 2 consid. 5a).
Secondo l'art. 125 CP, chiunque per negligenza cagiona un danno al
corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena
detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1); se la lesione è
grave, il colpevole è perseguito d'ufficio (cpv. 2).
40.2
Le concordanti dichiarazioni rese riguardo all’episodio del 11
maggio 2010 disegnano una situazione in cui è evidente l’intenzione di AP 1 di -
almeno - ferire ACPR 1. Null’altro può essere seriamente dedotto dalla
situazione in cui AP 1, armato di coltello, cerca di colpire la ex compagna e
lo fa passando con il braccio oltre il corpo del fratello di lei che si era
frapposto fra i due per difendere la sorella:
“
(..) Io mi sono quindi subito messo fra lui e
mia sorella per fermarlo. Io ho capito che lui voleva colpire ACPR 1, tant’è
che quando lei si trovava dietro di me e io cercavo di tenerlo fermo, lui
tentava ancora, con il braccio però più abbassato, di colpirla, passando (con
il braccio che impugnava il coltello) poco distante dal mio fianco sinistro…”
(AI 143 pag. 6; AI 33
pag. 10 e 11).
Lesione
ai sensi dell’art 123 CP vi è, poi, stata.
Indipendentemente
dal fatto che per essa non è stato fatto ricorso a cure mediche, la lesione
causata non è, peraltro, irrilevante. Infatti, la donna, al riguardo, ha
dichiarato quanto segue:
“
Mi ricordo che quella sera sono stata colpita
anch’io con il coltello da AP 1, alla pancia. Non ho subito un taglio profondo;
sarà stato lungo circa 2 cm” (AI
33.
pag. 11).
“
ADR che la ferita che mi è stata procurata non
era un graffio. Ho perso un po’ di sangue. Nei giorni seguenti si è anche
formato un livido. Non sono comunque andata da un dottore. Alla pancia mi è
comunque rimasto un segno” (AI
211.
pag 7).
In queste
circostanze, non v’è dubbio che, per quanto fatto a __________ l’11 maggio
2010, AP 1 deve essere dichiarato autore colpevole di lesioni qualificate, in
quanto cagionate facendo uso di un'arma o di un oggetto pericoloso.
41.
Il procuratore pubblico si aggrava pure avverso il proscioglimento
dell'imputato dall'accusa di furto d'uso per avere, a __________ in data 8
maggio 2010, sottratto a ACPR 1 il veicolo Opel Meriva immatricolato in __________
per farne uso, in particolare conducendolo sulla tratta stradale __________ e
ritorno.
Nella sentenza impugnata
(considerando n. 8 pag. 17) la Corte di prime cure non ha speso parola alcuna
per motivare il proscioglimento dall’accusa di furto d’uso, così come
prospettata al punto n. 2 dell’AA aggiuntivo (cfr. art. 82 cpv. 2 lett. d e 399
cpv. 2 CPP per obbligo di motivazione). Di per sé, su questo punto, si
renderebbe necessario, in applicazione dell’art. 409 CPP, annullare questo
Dispositivo
dispositivo e rinviare i relativi atti al tribunale di prima sede per sanare la
carenza. Trattandosi tuttavia di una lacuna su un elemento marginale della
procedura ed essendo la stessa riparabile in questa sede, si prescinde dal
procedere in tal senso.
41.1. Secondo l'art. 94 cifra 1 LCStr, chiunque sottrae un veicolo a
motore per farne uso e chiunque circola, come conducente o passeggero, con
questo veicolo, sapendo sin dall'inizio che è stato sottratto, è punito con una
pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1); se uno degli
autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se
il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento
penale è promosso solo a querela di parte; la pena è della multa (cpv. 2).
Per
membri della comunione domestica s'intendono persone conviventi nella medesima
economia domestica ai sensi dell’art. art. 110 cpv. 2 CP. Tale presupposto deve
essere dato al momento della commissione dell’atto (Yvan Jeanneret, Les dispositions
pénales de la Loi sur la circulation routère, Berna 2007, n. 51 ad art. 94
LCR). Un’eventuale separazione della vittima e dell’autore, che li porta a
cessare la convivenza, intervenuta dopo i fatti è pertanto ininfluente (Niklaus
Oberholzer, in Basler Kommentar, vol. 1, Basilea 2003, n. 7 ad art. 110 Abs.
3). Una parte della dottrina (Trechsel, Schwerizerisches Strafgesetzbuch,
Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 9 ad art. 110) ritiene tuttavia che qualora la
comunione domestica viene interrotta immediatamente dopo la commissione del
reato, i privilegi che la stessa garantisce vengono meno (SJZ 39, 1942/1943, n.
175).
41.2. L’oggetto dell’infrazione deve essere un veicolo a motore, ritenuto
che, non proteggendo l’art. 94 LCStr la proprietà, non è determinante stabilire
se esso appartenga ad altri o meno. E’ così ipotizzabile che persino il
proprietario stesso possa essere autore di furto d’uso (Yvan Jeanneret, op.
cit., n. 6 e n. 20 ad art. 94 LCR: ad esempio la società di leasing, oppure il
datore di lavoro che finanzia integralmente un veicolo lasciato a libera
disposizione del dipendente).
Il
comportamento perseguito consiste nel sottrarre un veicolo a motore. Il termine
sottrarre coincide, nella sua interpretazione, con quello utilizzato per il reato
di furto di cui all’art. 139 CP, così che esso implica la rottura del possesso
altrui - inteso ai sensi del codice penale, non di quello civile, cioè il
potere di disporre effettivamente della cosa, valutato secondo le regole della
vita sociale e indipendentemente dal suo carattere lecito o no - e la creazione
di uno nuovo a favore dell’autore.
La dottrina e
la giurisprudenza riconoscono così che un veicolo parcheggiato sulla strada
sottostia al possesso dell’avente diritto, anche se questi non si trova
necessariamente nelle vicinanze o non lo utilizza per lungo tempo. Vale la
stessa cosa se l’avente diritto non ha chiuso a chiave il veicolo o persino se
ha perduto le chiavi (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 8 ad art. 94 LCR). L’avente
diritto resta privo per contro del possesso del veicolo quando non sa più dove
questo si trovi perché l’ha perso, perché l’ha lasciato deliberatamente (ad
esempio in una discarica) o perché un terzo glielo ha sottratto per poi
abbandonarlo; in una simile situazione entra in considerazione, invece che
l’art. 94 LCStr, l’art. 137 CP.
La sottrazione
si concretizza di norma con lo spostamento del veicolo, ma può anche consistere
nel rendere quest’ultimo inaccessibile all’avente diritto.
La creazione
del nuovo possesso a favore dell’autore deve risultare evidente dalla
manifestazione della volontà di disporre del mezzo.
Il possesso di
una delle chiavi di un’automobile è un indizio dell’esistenza di un potere di
fatto di disporne (DTF 101 IV 33 consid. 2b). Per contro la sottrazione della
stessa non corrisponde ancora all’acquisto del dominio sul veicolo, fintanto
che l’autore non l’abbia utilizzata (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 11 ad
art. 94 LCR).
E’ parimenti stato riconosciuto
che il possesso ai sensi della norma in questione possa essere condiviso da più
persone allo stesso tempo. In una simile situazione è ipotizzabile che la
sottrazione possa essere commessa non solo da un terzo estraneo agli aventi
diritto, ma addirittura da parte di un co-possessore a danno del o degli altri
suoi omologhi. Determinante per stabilire se sussiste reato o meno è, in tale
contesto, stabilire se ci si trova di fronte ad un co-possesso paritario, di
uguale intensità per tutti coloro che vi partecipano, o ad un co-possesso
subordinato.
Per stabilire se il co-possesso
è subordinato o meno bisogna accertare se sussiste una chiara suddivisione
gerarchica del potere sul veicolo, se ed in quale misura i possessori possono
disporre del bene autonomamente e se le responsabilità per quanto lo concerne
sono equamente distribuite. In maniera più generale, quindi, occorre esaminare
i rapporti esistenti tra coloro che possono disporre del veicolo (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 12 ad art. 94 LCR).
Dal punto di
vista soggettivo, la commissione del reato presuppone che l’autore abbia agito
con l’intento di fare uso del veicolo.
41.3. Come visto sopra, l’8 maggio 2010 AP 1 era tornato in __________,
per il battesimo della figlia della sorella di ACPR 1. Tuttavia, dopo avere
deciso di disertare la cerimonia, nonostante fosse giunto a __________ con la
sua autovettura, si è impossessato temporaneamente di quella di proprietà
dell’ex compagna (usando una chiave di riserva) per farsi un giro, raggiungendo
__________, e comperarsi delle birre per poi tornare a __________, dove ha
lasciato l'auto in un parcheggio diverso da quello in cui la vettura era stata,
in precedenza, parcheggiata dalla donna.
Va anzitutto precisato che
il possesso da parte del prevenuto della chiave di scorta del veicolo non
permette di concludere a favore dell’esistenza di un co-possesso paritario dei
due sullo stesso.
In primo luogo
va rilevato che AP 1 aveva una sua automobile personale, una VW Polo grigia, e
che proprio con questa era giunto a __________, proveniente da __________,
quell’8 maggio 2010 (verbale di interrogatorio PS di AP 1 del 23 dicembre 2010,
pag. 8, RPG doc. 15; vedi anche verbale PP di ACPR 1 del 1. luglio 2010, pag.
12, RPG doc. 3).
Secondariamente
è pure accertato, poiché riconosciuto dallo stesso imputato, che l’Opel Meriva
era di ACPR 1 (verbale di interrogatorio PS di AP 1 del 23 dicembre 2010, pag.
8, RPG doc. 15).
La stessa ha
poi precisato che:
“
(…) E’ invece corretto che la Opel Meriva era
mia e che pagavo delle rate di leasing. Non è vero che AP 1 mi abbia aiutato a pagare le rate. Io ho sempre lavorato e ho sempre potuto pagare.
AP 1 ha potuto sì guidare la mia vettura, quando stavamo assieme, ma solo due o tre volte. Io non mi
fidavo di lui perché lui aveva appena fatto la patente. Non mi ricordo se abbia
guidato la Opel Meriva quando eravamo assieme a __________. Prima dell’8 maggio
2010, ma anche perché non avevo in mente la circostanza, non ho mai chiesto a AP
1 di ritornarmi la seconda chiave della vettura che era rimasta a __________” (AI
211 pag. 4).
Da quanto precede
si può con tranquillità desumere che i rapporti sull’Opel Meriva, di proprietà
dell’accusatore privato, non erano certamente paritari. Il dominio era, in
maniera praticamente assoluta, di pieno appannaggio di ACPR 1, mentre
l’accusato non poteva di certo disporre dell’auto a suo libero piacimento.
A maggior
ragione questo valeva il giorno dei fatti: la donna in effetti era giunta a __________,
provenendo da __________, che si trova ad oltre 30 chilometri di distanza, da sola, alla guida della sua vettura. Ella aveva tutto l’interesse di
disporne in maniera esclusiva, anche perché senza di essa non sarebbe in
seguito potuta tornare a casa autonomamente. Inoltre l’imputato si era recato
nella località mesolcinese con la sua auto, per cui non è ipotizzabile alcun
motivo che potesse giustificare, almeno in quella particolare situazione, un
suo diritto di disporne (cosa che, al limite, con molta fantasia, si sarebbe
potuta forse argomentare se i due fossero arrivati al battesimo a bordo di
un’unica automobile).
Addirittura,
si può legittimamente concludere che, nonostante la chiave di riserva si
trovasse ancora nelle sue mani, AP 1 non aveva alcun co-possesso del veicolo,
poiché questa situazione particolare è stata la conseguenza di una leggerezza,
di una dimenticanza da parte dell’avente diritto. Non di una sua esplicita
volontà. La suddivisione delle chiavi non assurge dunque, nella fattispecie, ad
indizio di co-possesso dell’automezzo.
Utilizzare
l’automobile per recarsi a prendere una birra senza alcuna autorizzazione e
senza che ve ne fosse la necessità, visto che egli disponeva della sua VW,
rappresenta un atto caratterizzabile come sottrazione ai sensi dell’art. 94
LCStr.
L’averla poi
lasciata intenzionalmente in un altro luogo, diverso da quello ove era stata
parcheggiata dalla proprietaria, costituisce un’indubbia aggravante, poiché
segno evidente del proposito di nuocere alla donna.
Visto nel
contesto di tutto quanto emerso, si tratta di un ennesimo atto di stalking. Prova
ne è il fatto che anche il giorno seguente l’accusato ha aperto il veicolo per
frugarvi con l’intento di trovare conferme alle sue allucinazioni da gelosia (verbale
di AP 1 del 23 dicembre 2010, pag. 9, RPG doc. 15).
Sulla scorta di tutto quanto precede, la sentenza
della prima Corte va riformata anche in merito al proscioglimento dell’accusato
dal reato di furto d’uso, reato per il quale egli deve essere invece
condannato.
A titolo
abbondanziale si osserva che, ritenuto come l’8 maggio 2010 la convivenza fra i
due non fosse già più in essere (cfr. consid. precedenti), il reato è
perseguibile d’ufficio.
41.4. Nella
misura in cui mira al riconoscimento dell'imputazione di furto d'uso, l'appello
del procuratore pubblico merita di essere accolto.
42. In
conclusione, AP 1 va dunque ritenuto autore colpevole di tentato assassinio,
ripetuta minaccia, ripetuta ingiuria, furto, furto d'uso e infrazione alla LF
sugli stranieri.
Commisurazione della pena
43. AP 1 ha censurato la
commisurazione della pena detentiva chiedendone la riduzione a 6 anni.
Il
procuratore pubblico ha a sua volta chiesto di ricommisurare la pena detentiva,
con fissazione della stessa, in via principale, a 14 anni, nel caso del tentato
assassinio e, in via subordinata, a 11 anni, nel caso del tentato omicidio
intenzionale per dolo diretto.
43.1.a. Sotto
l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di
revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo
nell’ambito della commisurazione della pena, e meglio lo faceva unicamente
laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su
criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione
prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o
esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di
apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129
IV 6 consid. 6.1 e riferimenti, DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid.
2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di
censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di
apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398
cpv. 3 lett. c).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo
motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle
Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in
cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza
dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità
inferiore (Niklaus Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §
91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;
Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) -
estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza
della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo
all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione
d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di
apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia
effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato
alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,
Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in
Basler Kommentar, StPO, ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen
[…] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler
Kommentar, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art. 393, n. 37).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina
citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad
una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera
valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza
limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di
apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi
ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar StPO,
ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 398 n.
21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di
reclamo, Rémy, Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al
riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor
[Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle
decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du
cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre
appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero
apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo
rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente
Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello
deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a
quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di
appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito
dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art.
393 cpv. 2 lett. c CPP).
b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
Come
già l’art 63 v.CP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena
deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF
136 IV 55 consid. 5.5).
In
applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo
oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che
la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con
le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF
129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno,
poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli
obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi
a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a).
In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze
esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto,
per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così
pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP
(FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice
deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,
nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.
Così
come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare,
DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione
della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),
ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della
reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come
dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del
22 giugno 2010 inc.6B_1092/2009,6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del
19 giugno 2009 inc.6B_585/2008 consid. 3.5).
Con
riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV
73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008;
STF del 12 marzo 2008 inc.6B_370/2007 consid. 2.2). La legge ha, così,
codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare
sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.
4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette
tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni
caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,
6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008 inc.
6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007 inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,
Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).
c. Giusta l’art 111 CP, chiunque
intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non
inferiore a 5 anni in quanto non ricorrano le condizioni previste negli
articoli seguenti. Per l’art. 112 CP, se il colpevole ha agito con particolare
mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità
particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva non inferiore a 10 anni.
Giusta l’art.
22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un
delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato
tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena
attenuata.
Oltre
che con una pena pecuniaria, chi si rende autore colpevole di furto, è punibile
con una pena detentiva sino a cinque anni (art. 139 cpv. 1 CP), di furto d'uso,
con una pena detentiva sino a tre anni (art. 94 cifra 1 LCStr), di ripetuta
minaccia, con una pena detentiva sino a tre anni (art. 180 CP), di esercizio
abusivo di attività lucrativa in __________ , con una pena detentiva sino a un
anno (art. 115 cpv. 1 LStr) e di ripetuta ingiuria, con una pena pecuniaria
sino a 90 aliquote giornaliere (art. 177 CP).
Secondo
l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le
condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice
condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in
misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della
pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena
(Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49,
n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag.
282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,
2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code
pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).
43.2. Occorre,
dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai
fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive
dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad
esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la
determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la
determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione
attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali
legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).
In
concreto, decisamente molto grave, dal profilo oggettivo, è il tentato assassinio.
Si è trattato di un gesto di notevole intensità e determinazione, commesso da AP
1 infliggendo due pericolosissime lesioni da taglio al collo e un'ulteriore
ferita al costato della donna e che ha mancato l'esito mortale solo per caso
fortuito, ovvero per pochi millimetri e per l'intervento provvidenziale di un
terzo, che l'ha strappato con la forza dalla vittima. Se è vero che AP 1
risponde solo di un tentato assassinio, è anche vero che egli deve ringraziare
di ciò - poiché di ciò beneficia - da un lato, il caso che ha fatto sì che le
ferite inferte rimanessero solo potenzialmente letali e, d’altra parte, T. che,
intervenendo a soccorso della vittima, gli ha impedito di portare a termine il
suo disegno omicida.
Sempre
dal profilo oggettivo, occorre considerare le non indifferenti conseguenze
dell'agire di AP 1 sull'integrità fisica e psichica della vittima. Dalla
documentazione prodotta dall’accusatrice privata emerge, infatti, la
persistenza di sofferenza fisica e psichica a causa di quanto ha dovuto subire
ad opera di AP 1. Al collo vi è una vistosa cicatrice, fonte di fastidio e
bruciore. La ferita al dito mignolo - conseguente alla reazione istintiva di
liberarsi dal coltello messole al collo dall'imputato - ha comportato complesse
sequele, un disturbo di sensibilità al mignolo stesso e dolori che
dall'avambraccio vanno ad interessare la catena muscolare del sistema cervico-brachiale,
come pure il braccio destro (cfr. doc. TPC 14). ACPR 1 soffre, pure, di dolori
alla zona toracica in relazione alla ferita al costato. Sussistono anche
disturbi di natura psicologica, essendole stata diagnosticata una “sindrome
post-traumatica da stress”, con conseguenti “incubi notturni”,
attacchi “d'ansia”, “crisi di panico”, “stanchezza” e
paura di “rimanere sola” (cfr. doc. dib. 1: rapporto Dr. Br.; rapporto
Dr. Z. e altri, Servizio psico-sociale). Pertanto, occorre considerare, quale
elemento aggravante dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1, che, se morte non
vi è stata, i suoi gesti hanno, comunque, causato una lesione grave dell’integrità
della persona.
Pure a
livello oggettivo, in relazione al reato in esame, occorre, poi, considerare che
AP 1 ha adottato un modus operandi che denota spregiudicatezza e
temerarietà - aggressione nella cucina di una mensa di cantiere, con
andirivieni di persone - nonché brutalità laddove si consideri, da un lato,
che egli ha usato un’arma bianca - che impone una notevole vicinanza con la
vittima - e, dall’altro, che egli ha usato tale arma per “letteralmente”
sgozzare la propria vittima (cfr. foto in atti).
In questo
contesto occorre, poi, considerare, sempre quale elemento aggravante la colpa,
che AP 1 ha mostrato particolare determinazione a raggiungere il proprio scopo
omicida colpendo con forza almeno tre volte la vittima in due parti del corpo, entrambi
sede di organi vitali.
In
relazione ai reati commessi prima del reato principale, si osserva, sempre dal profilo
oggettivo, quanto segue.
Le
ripetute minacce sono di gravità oggettiva molto alta sia per il loro
contenuto, sia per la loro ripetitività, sia per i loro effetti ritenuto come
esse abbiano costretto la vittima - ma anche terzi, in particolare il fratello
di lei - a vivere in una condizione di giustificato terrore, limitandone
fortemente e per più di un mese la libertà d'azione e peggiorandone
sensibilmente la qualità di vita e considerato come gli effetti di tali minacce
continuino a persistere nelle patologie psichiche accertate.
Estremamente
gravi sono, poi, dal profilo oggettivo, le ripetute ingiurie. Al di là della
palese volgarità e ripugnanza dei contenuti, esse mostrano la volontà
dell'imputato, non solo di offendere la destinataria, ma anche di destabilizzarla
negli affetti familiari nella misura in cui, in alcuni messaggi ingiuriosi, AP
1 riferisce di presunti suoi rapporti sessuali con la sorella.
Di gravità
oggettiva medio-bassa è, invece, il reato di cui AP 1 deve rispondere per
l’episodio dell’11 maggio 2010: se l’intento e il modo d’agire è deprecabile e,
in sé, grave, riduce, dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 la ridotta entità
della lesione provocata.
Di
gravità oggettiva media è invece il furto di gioielli commesso da AP 1 ai danni
dell'ex compagna, sia per il valore della refurtiva, sia perché egli si è
introdotto nella sua stanza, cioè nella sfera più intima della vittima, mentre
il furto d'uso è di gravità da media a lieve e l'infrazione alla LF sugli
stranieri è di lieve gravità.
Dal
profilo soggettivo, per quanto riguarda il tentato assassinio, rilevante è il
fatto che AP 1 ha agito spinto da un egoismo talmente crasso e primitivo da
diventare egocentrismo puro quando ha deciso di eliminare la donna con cui
aveva convissuto per anni, che lui aveva deciso di lasciare e che nulla - ma
proprio nulla - gli aveva fatto di male (da un lato, non bisogna dimenticare
che lei aveva tentato di convincerlo a rimanere e, d’altro lato, non va
dimenticato l’atteggiamento comunque pacato tenuto dalla donna prima dei fatti
e durante tutta l’inchiesta), soltanto perché questa non si piegava alla sua
volontà (che, lo si noti, prevedeva che questa lasciasse il lavoro che svolgeva
tornando a vivere in __________ con lui). L’intensità dell’egoismo che ha
spinto il condannato ad agire raggiunge vette altissime se si lega - come deve
essere - il tentato assassinio con le precedenti incursioni punitive al
cantiere, le ripetute minacce e le ripetute ingiurie commesse prima dei fatti
nonché le minacce formulate dal carcere dopo i fatti non solo alla donna ma
anche al padre di lei, anziano, malato e lontano.
L’insieme
dei gesti compiuti denota una brutalità e una cattiveria non comuni tanto che
la particolare perversione di AP 1 si distingue per intensità nel panorama -
già di per sé gravissimo - dell’art. 112 CP.
Ma
soprattutto, va, dal profilo soggettivo, considerato, riguardo al criterio
della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno, l'assenza di
impedimenti specifici. La perizia psichiatrica allestita in sede giudiziaria ha
certo diagnosticato al prevenuto un disturbo di personalità antisociale (AI 219
pag. 48), ma il perito ha chiaramente precisato che tale disturbo non gli
impediva di valutare il carattere illecito dei reati imputatigli, né inibiva la
sua capacità di agire liberamente secondo la (corretta) valutazione della
natura illecita dell'atto (pag. 46 e 47), per il che l'esperto ha concluso per
l'assenza di una scemata imputabilità (AI 219 pag. 49).
Ora,
tutto considerato, la colpa dell'imputato per il reato principale risulta essere
- naturalmente riferita ai casi di assassinio - di intensità da mediamente grave
a molto grave. Ne consegue che, tenuto conto del quadro edittale nonché della
prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, se l’assassinio si fosse
consumato, adeguata alla colpa dell'autore sarebbe stata una pena variante fra
i 16 e i 17 anni di detenzione (cfr., a titolo indicativo, DTF 106 IV 342; STF
31.08.2006 inc. 6.P46/2006 e 6S.94/2006; STF 16.02.2006 inc.6S.435/2005;
sentenza TPC 29.11.2006 inc. 99/06; sentenza TPC 16.09.1992 inc. 164/92).
Tenuto
conto del fatto che l’assassinio non è consumato ma solo tentato, adeguata
appare essere la pena di 12 anni cui va aggiunto, per gli altri reati di cui
deve rispondere (ritenuto che ciò che ha pesato di più sono le ripetute e gravi
minacce), un anno di detenzione.
I fattori legati
all’autore (Täterkomponenten) sono pure tutti negativi. AP 1 non ha
saputo trarre profitto né dalle due precedenti condanne in __________ - la
prima delle quali (per aver causato la morte di una persona colpendola con un
pugno) gli avrebbe dovuto insegnare che l'uso della violenza gratuita può avere
conseguenze tragiche per la vita altrui - né dal carcere patito. Ciò pur dando
atto che dette condanne ed espiazioni di pena sono lontane nel tempo e che,
soprattutto durante la successiva permanenza in __________, AP 1 aveva saputo
condurre una vita laboriosa e senza macchie dal profilo penale. Vi è poi anche
un rischio di recidiva indicato dal perito medico psichiatra Dr. B.S. (AI 219
pag. 49; AI 248 pag. 3).
Dagli atti non emergono elementi attenuanti.
Non c’è l’ammissione del reato principale (circostanza
attenuante ritenuta in prima sede) essendosi AP 1 limitato ad ammettere di aver
posato il coltello sul collo della vittima, perorando l'accidentalità sia delle
ferite al collo che di quella al costato, con ammissione strumentale solo dei
presupposti del reato per dolo eventuale. Neppure si può parlare di
collaborazione. AP 1 si è anzi distinto per avere assillato e vessato la
propria vittima anche dal carcere, cercando di costringerla a mentire in suo
favore con la minaccia. Nemmeno al dibattimento d’appello egli ha dimostrato di
avere almeno iniziato a prendere le distanze dai comportamenti assunti: del
resto, non va dimenticato che, ancora recentemente, egli ha rinverdito le
proprie minacce con scritti e telefonate dal carcere. In queste condizioni, la
frase di pentimento pronunciata alla fine del dibattimento d’appello risulta
essere una semplice frase di circostanza, detta nella speranza di ottenere un
po’ di benevolenza. Ne consegue che, ritenuto, peraltro, il grave rischio di
recidiva attestato dal perito, dire che il condannato fatica a prendere
coscienza e a dissociarsi dai reati perpetrati e che non ha imboccato la via
del cambiamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 inc.6B_1092/2009
e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 inc.6B_585/2008 consid.
3.5) significa, purtroppo ancora oggi, a distanza di più di un anno dai fatti,
usare un eufemismo.
Ritenuto,
dunque, che, ad eccezione del buon comportamento tenuto in __________ - che,
tuttavia, non ha alcun particolare valore attenuante (cfr. DTF 136 IV 1 seg. secondo cui
l’incensuratezza è, da questo profilo, neutra) - non vi sono circostanze
attenuanti la colpa da considerare, questa Corte infligge a AP 1 la pena
detentiva di 13 anni.
44. Il perito psichiatrico ha ritenuto “possibile che il periziando
possa commettere nuovi reati”, in particolare nei confronti dell’ex
compagna (AI 219 pag. 49) ed ha proposto un trattamento:
“
Ritengo che in questo caso ci sia una precisa
indicazione per un trattamento specialistico consistente in una psicoterapia
individuale volta alla ristrutturazione e al consolidamento della personalità
emotiva del periziando, associato a misure educative tradizionali destinate a
pazienti affetti da un disturbo di personalità antisociale volte a contenere i
comportamenti impulsivi o aggressivi attraverso diversi mezzi (persuasione,
inquadramento, repressione) in modo da privarli del loro solo modo
d’espressione e mettere in questione la principale fonte di valorizzazione.
(..) Non è necessaria l’introduzione di un trattamento psicofarmacologico a
base antidepressiva o a base neurolettica, vista l’assenza di un episodio
depressivo in corso e di un disturbo psicotico.
E’ da ritenere possibile che il trattamento indicato
(…) consenta di evitare il rischio di nuovi reati (…) Tale trattamento
ambulatoriale può essere organizzato presso i servizi psico-sociali presenti
sul territorio del cantone __________, erogandolo già nel corso del regime
carcerario” (AI 219 pag. 49 e
50).
Alla
pena inflitta viene, dunque, associata una misura nel senso indicato dal perito
psichiatra.
45. Viene mantenuta la carcerazione di sicurezza, stante il pericolo di
fuga già accertato nella decisione 4 maggio 2011 del giudice dei provvedimenti
coercitivi (cfr. consid. 6 che rinvia alla precedente sentenza 22 marzo 2011
GPC, consid. 9 e 10) e confermato nella sentenza qui impugnata (cfr. consid. 33
che fa riferimento alla necessità di garantire l’esecuzione della pena).
46. Risarcimenti,
confisca e dissequestri
I risarcimenti, la confisca del coltellino Victorinox (rep. 12856) e
i dissequestri, decisi dai giudici di prima sede e, per altro, non oggetto di
impugnativa, meritano di essere confermati anche in questa sede.
47.Tassa di giustizia e spese
Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto,
posti a carico di AP 1 per l'appello principale, mentre per l'appello
incidentale essi vanno posti interamente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1
CPP).
Per questi motivi,
previo esame del fatto e del diritto,
visti gli art. 6, 10, 77, 80,
84, 139, 263 e segg., 348 e segg., 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454
CPP,
12, 19,
22, 30, 31, 40, 47, 48, 49, 51, 69, 110 cpv. 2, 111, 112, 123 cifra 2, 139,
177, 180 CP,
94 cifra
1 LCStr, 115 LStr
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello principale è respinto, mentre è accolto parzialmente
l'appello incidentale.
Di
conseguenza:
1.1. AP 1
è dichiarato autore colpevole di:
1.1.1. tentato
assassinio, per avere, verso le ore 22.30 del 12 giugno 2010, presso la cucina
del villaggio __________, agendo con particolare mancanza di scrupoli,
segnatamente con movente e scopo particolarmente perversi, tentato di uccidere
con un coltellino Victorinox l'ex compagna ACPR 1.
1.1.2. ripetuta minaccia, per avere, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre imprecisate località, incusso timore a ACPR 1 tramite messaggi sms.
1.1.3. ripetuta ingiuria, per avere, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre imprecisate località, offeso l'onore di ACPR 1 tramite messaggi sms.
1.1.4. furto d'uso, per avere, l'8 maggio 2010, a __________, sottratto a ACPR 1 il veicolo Opel Meriva, immatricolato in __________ , per
farne uso, conducendolo sulla tratta __________ e ritorno.
1.1.5. furto,
per avere, l'8 maggio 2010, a __________, per procacciarsi un indebito profitto
e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 1 diversi gioielli d'oro
del valore complessivo di circa fr. 5'000.–.
1.1.6. lesioni
semplici qualificate, per avere, l’11 maggio 2010, a __________, intenzionalmente cagionato con un coltello una ferita all’addome di ACPR 1 con
conseguente perdita di una minima quantità di sangue.
1.1.7. infrazione
alla LF sugli stranieri, per avere, nel periodo 10 febbraio/5 aprile 2010,
sprovvisto del necessario permesso di polizia degli stranieri, a __________ e
in altre imprecisate località, esercitato attività lucrativa di ausiliario di
pulizia alle dipendenze della società A..
1.2. AP 1
è condannato:
1.2.1. alla
pena detentiva di 13 (tredici) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
1.2.2. a
versare all'accusatrice privata ACPR 1:
1.2.2.1. fr.
4'000.– per il furto dei gioielli;
1.2.2.2. fr.
2'700.– a titolo di danno domestico;
1.2.2.3. fr.
1'767.– a titolo di perdita di guadagno;
1.2.2.4. fr.
30'000.– in risarcimento del torto morale;
1.2.3. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.– e dei disborsi relativi al
processo di prima istanza.
1.3. È
ordinato, quale misura ai sensi dell’art. 63 CP, il trattamento psicoterapeutico
ambulatoriale, così come indicato dal perito giudiziario, da eseguirsi già
durante la carcerazione.
1.4. Sono
confermati la confisca di un coltellino Victorinox (rep. 12856) e il
dissequestro di tutti gli altri oggetti sequestrati in favore degli aventi
diritto.
1.5. Il
condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l'esecuzione
della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale.
2. Gli
oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.–
- altri disborsi fr. 200.–
fr. 1'200.–
sono posti a carico di AP 1. Non si accordano
ripetibili.
3. Gli
oneri processuali dell'appello incidentale, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1’000.–
- altri disborsi fr. 200.–
fr. 1'200.–
sono interamente posti a carico dello Stato. Non
si accordano ripetibili.
4. Intimazione
a:
5. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster