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Decisione

17.2011.108

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

16 febbraio 2012Italiano149 min

Source ti.ch

Fatti

I primi

giudici, pur rilevato che il medico legale Dr. O., nel referto 2 febbraio 2011, ha considerato le ferite inferte al collo e al costato di ACPR 1 incompatibili con la versione

dell'imputato, hanno osservato che lo stesso medico, in occasione della sua

audizione del 22 marzo 2011, è stato meno categorico nel ritenere le ferite al

collo incompatibili con la versione dell'accusato, ammettendo che questa può

essere sostenuta e non ha escluso la dinamica casuale addotta dall'imputato in

merito alla ferita al torace.

La prima

Corte ha, quindi, in definitiva ritenuto che l'imputato ha agito con modalità

assurde assumendosi, con ciò, pur senza volere uccidere, il rischio enorme -

legato all'atto di posare e mantenere premuta una lama affilata sul collo di

una persona colta di sorpresa - di causare ferite a causa dell'istintiva

reazione dell'aggredita. Da ciò il dolo eventuale accertato dai primi giudici.

Dolo eventuale che regge, secondo la Corte di prime cure, anche avuto riguardo

alla coltellata subita da ACPR 1 al torace.

15.2. La soluzione del quesito posto a questa Corte - dolo diretto o dolo

eventuale - presuppone un corretto e puntuale accertamento dei fatti.

Infatti,

quando è contestata, la volontà dell’interessato va dedotta dai fatti, cioè da

indizi esteriori valutati secondo le regole di esperienza (DTF 135 IV 152

consid. 2.3.2; DTF 134 IV 26 consid. 3.2.2.; DTF 133 IV

1 consid. 4.1; DTF 133 IV 222 consid. 5.3; DTF 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP del 9 giugno 2010, inc. 17.2009.59, consid. 4.3c,

confermata dal TF con sentenza del 20.05.2011, inc.6B_621/2010).

16. Risulta dagli atti che l’impiego trovato in __________ non incontrò

- e da subito - il gradimento di AP 1. Così, scontento della sua situazione

professionale, AP 1 decise di tornare in __________.

Sempre dagli

atti risulta che la compagna tentò di dissuaderlo tanto che, in un primo

momento, l’uomo venne convinto a cambiare cantiere e spostarsi a __________.

Tuttavia, il cambiamento di sede non portò gli esiti sperati: nemmeno il nuovo

lavoro risultò gradito a AP 1 che se ne andò senza nemmeno avvertire il datore

di lavoro.

Al proposito, ACPR 1 ha dichiarato quanto segue:

A __________ AP 1 non era contento. Non aveva

amici e il lavoro non lo soddisfaceva perché doveva occuparsi di lavori di

pulizia. Voleva quindi tornare in __________ ma attraverso mia sorella, che è

sposata con M. che è un responsabile della ditta A., si è riusciti a convincerlo

a spostarsi a lavorare presso il villaggio __________. Il trasferimento è

avvenuto verso la metà di aprile 2010. Io e AP 1 ci siamo spostati assieme.

Dormivamo nella stessa camera ma svolgevamo mansioni diverse. Io facevo

l’aiuto-cuoca; invece lui si occupava delle pulizie del villaggio.

Io a __________ lavoravo ancora il giorno dei

fatti, il 12.06.2010 e non avevo intenzione di smettere.

Invece AP 1 a __________ ci è rimasto solo due o tre settimane. Se ne è andato senza avvertire direttamente il datore di lavoro

(…) ADR che AP 1 se ne è andato da __________ per gli stessi motivi che

valevano a __________. Non gli piaceva il lavoro e si sentiva distante dai suoi

amici che erano a __________” (AI 33 pag. 4; cfr., anche, AI 111 verbale

d’interrogatorio PS ACPR 1 13.06.2010 pag. 3 in fondo e pag. 4 in alto in cui la donna ha dichiarato: “AP 1 non era tanto contento di lavorare qui in __________.

Non riusciva ad abituarsi al lavoro. E quindi sono iniziate un po’ delle

discussioni, perché lui voleva rientrare in __________ a lavorare mentre io

volevo stare qui, perché mi trovavo bene. Inoltre, per venire in __________, io

avevo lasciato il mio lavoro in __________. Tant’è che gli dicevo che se lui

voleva tornare in __________ poteva farlo, ma io sarei rimasta qui. Abbiamo

avuto più volte delle discussioni su questo tema, ma senza mai litigare.

Normali discussioni tra adulti” (AI

111 verbale d’interrogatorio PS ACPR 1 13.06.2010 pag. 3 e 4).

Come

visto, ACPR 1 ha dichiarato che AP 1 era scontento del lavoro essendo stato

assunto per lavori di pulizia e non come muratore.

Il

fratello della vittima ha dato una versione diversa, e meglio ha dichiarato che

a AP 1 l’impiego non piaceva perché occorreva lavorare troppo e per troppi

pochi soldi:

Inoltre diceva che lavorava troppo per troppi

pochi soldi. Diceva che i soldi non gli bastavano” (AI 143 pag. 3 verso il basso).

Infine, va

sottolineato che M., uno dei titolari della ditta datrice di lavoro di AP 1, ha confermato che questi ha abbandonato il lavoro senza nemmeno avvertire:

ADR che AP 1 non si è licenziato in maniera

ufficiale/formale. (…) Se ne è andato e basta” (AI 150 pag. 2).

Che sia stato

lui a voler tornare in __________ è confermato, pur se indirettamente, dallo

stesso AP 1 nel sms inviato alla donna il 6 giugno 2010, ore 10.14 (“ho

commesso la stupidaggine di partire. Non pensavo di perderti. E’ stata E.. A

momenti volevo ritornare ma non hai detto più nulla, amore ti prego perdonami

una buona volta”).

17. Diversamente da quanto ritenuto dalla prima Corte, negli atti si

trova conferma che il ritorno di AP 1 in __________ - situato dall'imputato in data 3 maggio 2010 (AI 176 pag. 3) - coincide con la fine della relazione

con ACPR 1 e che la separazione è stata consensuale.

Le

versioni di ACPR 1 e AP 1 sono, certo, molto divergenti.

La donna

ha dichiarato che la sua convivenza con AP 1 era terminata con

l'accompagnamento dell'imputato a __________, che lei stessa ha eseguito con la

sua auto pochi giorni prima dell'8 maggio 2010:

Sta di fatto che quando lui ha lasciato __________

sono stata io ad accompagnarlo a __________ dove lui aveva già ripreso in

affitto lo stesso appartamento di una volta. L’ho accompagnato con la mia

macchina che ha una targa italiana (…) Da quando AP 1 se ne è andato da __________,

la nostra relazione sentimentale si è conclusa. Avevamo deciso, come si fa fra

persone adulte, di interrompere la relazione perché la distanza non ci avrebbe

permesso di continuare seriamente. Ci siamo lasciati senza litigare tant’è che,

come detto, l’ho accompagnato io a __________. Stimo che questo viaggio sia

stato fatto a cavallo fra fine aprile e inizio maggio 2010”

(AI 33 pag. 5 in alto).

AP 1

sostiene invece che, quando la compagna l'ha riportato in __________ , la

relazione non era finita tanto che erano rimasti intesi che avrebbero

continuato a vedersi durante i fine settimana, o perché lei andava a __________

o perché lui saliva a __________ (AI 176 pag. 3 verso il basso e 4 in alto). Egli - continua - non era consapevole di tale fine neppure l'8 maggio 2010, quando, a __________,

aveva avuto con la compagna uno scontro verbale a seguito del quale aveva

deciso di disertare il battesimo della nipote di ACPR 1 e di andare a fare un

giro con l'auto di lei (AI 176 pag. 5 verso il mezzo).

Al

riguardo, risolutiva appare tuttavia la testimonianza di C., fratello di ACPR 1

- ignorata dalla prima Corte - rilasciata il 13 giugno 2010, un paio d'ore dopo

il ferimento della sorella:

AP 1 e ACPR 1 hanno litigato perché ACPR 1

voleva rimanere a __________ mentre AP 1 no. Hanno litigato ma con “parole

buone”, lui non l’ha minacciata. Hanno deciso insieme di lasciarsi. Io ero

presente quando hanno litigato e confermo che si sono lasciati bene”

(cfr. RPG, allegato n.

22, pag. 1 in fondo e pag. 2 in alto).

Questa

dichiarazione è stata confermata il 14 gennaio 2011:

ADR: che quando AP 1 ha lasciato il cantiere di __________, tornando a vivere a __________, lui e ACPR 1 si sono

lasciati, cioè hanno interrotto la loro relazione sentimentale. Lui ha lasciato

il lavoro perché era abituato ad un’altra professione, cioè la sua, ossia

quella di muratore. Inoltre diceva che lavorava troppo per troppi pochi soldi.

Diceva che i soldi non gli bastavano. Sta di fatto che lasciando il lavoro ha

lasciato anche ACPR 1.

ADR che ACPR 1 e AP 1 hanno interrotto la loro

relazione senza litigare. Lo posso dire con sicurezza perché è stata

addirittura lei a riaccompagnarlo con la sua (di lei) macchina fino a __________”

(AI 143 pag. 3 verso il

basso).

Questa

deposizione - del tutto credibile, sia perché resa a poche ore dai fatti, sia

per la pacatezza delle parole del teste, sia perché confermata integralmente a

6 mesi di distanza, sia, infine, per l’evidente disinteresse del teste a

proporre una versione non conforme alla realtà - rende arbitrario l'avallo dato

dai primi giudici alla tesi dell'imputato che ha parlato di una decisione di

rottura presa unilateralmente dalla donna che non ha concesso al compagno che

abbandonava nemmeno il diritto a spiegazioni chiare e risolutive.

Del resto, che

le dichiarazioni rese a questo proposito da AP 1 - in sintesi, che egli non

aveva capito, nemmeno l’8 maggio 2010, che la relazione era finita (AI 176 pag.

5 verso il mezzo) - non siano veritiere è dimostrato - ancorché tale dimostrazione

sia superflua - anche dai suoi stessi comportamenti. Pur tralasciando le

minacce rivolte alla donna nei giorni immediatamente successivi al 3 maggio

2010 - di cui diremo dopo e che non sono propriamente tipiche di una persona

che pensa di avere ancora una relazione con la donna che sta minacciando - il

fatto che, subito dopo la lite avvenuta a __________ (di cui diremo più sotto),

egli si è recato a Sigirino ed ha sottratto dalla camera della donna i gioielli

e i documenti dimostra con chiarezza che egli ha mentito dicendo che, nemmeno

quel giorno, lui aveva capito che la relazione era finita. Durante l’inchiesta,

egli aveva detto di avere preso i gioielli perché non sopportava che lei li

portasse mentre stava con un altro uomo (AI 176 pag. 8 in alto). Al dibattimento d’appello egli ha dichiarato di avere preso i gioielli perché erano tutti

regali suoi: in ciò, è evidente l’ammissione della consapevolezza della rottura

del legame sentimentale con la donna. Pari significato va dato alle motivazioni

fornite per il furto dei documenti: come vedremo più sotto, egli ha dichiarato

di averli presi per costringere la donna a tornare con lui. Non è necessario

argomentare per dimostrare che chi agisce in questo modo è perfettamente

consapevole dell’intervenuta fine del legame sentimentale.

In queste

condizioni, ammettere i fatti così come descritti dall’imputato - che ha,

peraltro, come vedremo anche sotto, costantemente dato prova di mentire -

significa operare una valutazione unilaterale del materiale probatorio.

Al riguardo si

osserva, ancora, che quello che la prima Corte ha considerato come un

“costante tentativo di avere udienza dalla ACPR 1” che dimostrerebbe che fra i

due ex conviventi non vi è stata nessuna discussione chiarificatrice (sentenza

impugnata consid. 6 pag. 16) altro non è, come vedremo, che l’evidente

persecuzione messa in atto dall’uomo - descritta, peraltro, non solo dalla

donna ma anche da terzi e confermata dal tenore degli sms che lui stesso

scriveva - che non sapeva accettare il chiaro rifiuto della donna che era stata

sin lì la sua compagna.

In queste

circostanze, il derivare da tale comportamento di AP 1 la conferma delle

dichiarazioni di lui - chiaramente smentite da quelle contrarie rese da un

teste la cui attendibilità è fuori discussione - è arbitrario.

18. Neppure

la prima Corte può essere seguita là dove sostiene che contro l’ipotesi di una

relazione “improvvisamente e consensualmente risoltasi dopo una tranquilla

discussione” depone il fatto che, all’epoca, “la donna era oggetto delle

attenzioni amorose di due uomini, uno dei quali ha presto sostituito l’accusato

al suo fianco ed è ancora oggi il suo compagno” (sentenza impugnata, consid

7, pag 16).

Nonostante il fatto che

quanto riportato al considerando precedente dimostra che, invece, fra i due vi

fu una chiara discussione sulla fine della relazione, le citate considerazioni

della prima Corte impongono una precisazione.

Come visto sopra, la

relazione fra l’imputato e l’accusatrice privata si è conclusa in modo chiaro

il 3 maggio 2010 (giorno del rientro in __________ di AP 1).

Parlando di “attenzioni

amorose”, la prima Corte fa riferimento ad alcuni sms inviati sul cellulare di ACPR

1 da O., prima, e Br., poi.

Risulta dagli

atti che O., un collega della donna (lavorava, all’epoca, in cucina, addetto

alla preparazione delle insalate ed altri compiti minori), ha inviato sul

cellulare della donna 18 sms tra il 31 maggio e il 12 giugno 2010 (AI 199;

allegato 73 al RPG).

Risulta

parimenti dagli atti, tuttavia, che fra O. e la donna non vi è mai stata una

relazione sentimentale. O. ha espressamente dichiarato che fra lui e la donna

non vi fu mai nessuna relazione amorosa ma soltanto un’amicizia affettuosa fra

colleghi come le tante che nascono in un ambiente particolare come quello dei

grossi cantieri dove lavorano persone lontane dalla famiglia (AI 199 verbale

d’interrogatorio PS di O. del 17.02.2011 pag. 4 verso l'alto). Lo stesso ha

fatto ACPR 1:

Mi viene chiesto in che relazione ero con

quest’uomo e io rispondo che inizialmente avevamo un normale rapporto fra

colleghi di lavoro, quando poi AP 1 è partito per l’__________ , con questo O.

è iniziata una relazione di amicizia. Non so dire se questo è avvenuto subito

dopo la partenza di AP 1, posso dire che sicuramente non era il giorno dopo, ma

non so dire se è passata una o due settimane dalla partenza. Con lui “è

iniziata una relazione di amicizia” intendo dire che sul posto di lavoro, ci è

capitato di parlare delle nostre cose personali, è possibile che una volta

siamo usciti con colleghi a festeggiare un compleanno, rispettivamente mi è

capitato di andare in posta da sola con lui. Posso dire che in un certo qual

modo, mi è difficile definire il mio rapporto con questo signor O.. In quel

periodo mi trovavo in una situazione difficile con AP 1 e O. era diventato una

persona con la quale mi confidavo e che mi tranquillizzava. Per me era

diventato una persona importante e poi ha iniziato ad inviarmi questi messaggi,

ai quali io rispondevo. Tengo a precisare, così come anche rilevato

dall’avvocatessa, che io mi confidavo con mio fratello, ma poi anche lui era

toccato da tutta questa situazione, per cui mi sono legata a qualcuno di

estraneo con il quale però lavoravo ed ero in contatto tutto il giorno. Ci

fermavamo dopo il lavoro davanti al bar a bere un caffè oppure percorrevamo le

scale insieme per salire in camera.

Preciso che io e O. non abbiamo avuto una

relazione sentimentale, non siamo stati insieme, non ricordo chi ha iniziato ad

inviare questi messaggi, ma io rispondevo con il medesimo tenore di parole.

Adesso O. lavora sempre presso il cantiere a __________ ed io lo vedo sempre

perché ho ricominciato a lavorare anche io. Ci salutiamo “ciao ciao come

stai?”, ma tra di noi non c’è niente di più che un rapporto tra colleghi.

Per rispondere alle domande di chi mi interroga,

posso dire che per me “stare insieme” significa vivere insieme, fare tutto

insieme, quindi anche dormire, avere dei rapporti sessuali, ecc..

Preciso che con il signor O. non ho fatto nulla

di ciò.

L’avvocato Corti chiede quanto tempo ho passato

con O., se era tanto o era poco durante la giornata e io rispondo che passavamo

del tempo insieme, ma eravamo insieme ad altre persone, altri colleghi,

capitava come ho detto che lui mi accompagnasse su per le scale, ma sempre con

altri. Può essere successo che mi fermassi un attimo al tavolo a parlare con

lui, ma non ricordo episodi precisi. Quello che posso dire è che lui non è mai

entrato nella mia camera, anche se passando sul corridoio, abbia bussato alla

porta per salutare, come per contro facevano anche altri.”

(AI 199, verbale PS del

15 febbraio 2011 di ACPR 1, pag. 2 segg.; cfr. anche AI 33 pag. 9 in cui la donna ha precisato che “se lui ha scritto amore” (n.d.r.: in qualche sms) “non è perché io e lui avevamo una storia ma solo perché ci si

chiamava così un po’ tutti in cucina”).

Queste

dichiarazioni sono confermate anche dalla sorella della vittima:

ADR che dall’8.05.2010 al 12.6.2010, per quanto

io ne sappia, ACPR 1 non ha avuto altre relazioni sentimentali dopo aver

terminato quella con AP 1. Preciso che io e mia sorella, quando capita,

parliamo delle nostre relazioni sentimentali” (AI 149 pag. 7).

Ciò detto, si sottolinea

ancora una volta che é, comunque, certo che l’amicizia fra O. e ACPR 1 iniziò

dopo la fine della convivenza della donna con l’imputato: le dichiarazioni

succitate sono, infatti, confermate dal fatto che gli SMS di O. sono, tutti,

situati fra il 31 maggio e il 12 giugno 2010. Essi sono, quindi, tutti

posteriori, di almeno un mese, alla fine della relazione.

Relativamente, poi, ad Br.

(registrato nel cellulare con il nome “Br.” perché così si faceva chiamare) occorre

precisare che egli ha, sì, intrecciato una relazione sentimentale con

l’accusatrice privata ma soltanto a far tempo da inizio luglio 2010. Nel suo

interrogatorio del 14 gennaio 2011 egli, infatti, pur rilevando che la donna

gli era simpatica, ha dichiarato di non avere inizialmente pensato ad una

relazione e “già solo per l’evidente differenza d’età” (AI 144,

deposizione Br. pag. 3 in basso e 4 verso l'alto; AI 149, pag. 7 nel mezzo):

Attualmente sono legato sentimentalmente a ACPR

1. Lo sono da inizio luglio 2010. Non da prima. Lo posso dire perché quando

sono successi i fatti del 12.6.2010 io e lei ancora non eravamo assieme. Dopo i

fatti lei è stata in ospedale per una settimana e poi per diversi giorni presso

l’abitazione della sorella E. a __________, la quale con il marito si era

recata in __________. Quando E. è tornata a casa a __________ io e ACPR 1

abbiamo soggiornato qualche giorno presso l’Albergo __________. E’ durante

questo soggiorno che è nata la relazione sentimentale con ACPR 1” (AI 144 pag. 3 e seg.).

Di

analogo tenore le dichiarazioni della donna:

Ripeto, si tratta solo di un’amicizia. E’

diventato un mio confidente. Detto chiaro: non sono mai andata a letto con lui.

Con Br. sono uscita solo una volta a cena a __________ in un ristorante vicino

alla stazione. Una seconda volta avrei dovuto uscire con lui la sera dei fatti

(12.06.2010). Avremmo dovuto andare a mangiare un gelato ad __________ ma poi è

successo quello che è successo” (AI

33 pag. 6)

Si tratta di

due dichiarazioni del tutto credibili. Dapprima, perché esse si confortano a

vicenda. Poi, perché non si vede perché i due debbano mentire su tale circostanza.

Poi ancora perché, in particolare, la deposizione resa al riguardo dall’uomo

appare del tutto attendibile anche soltanto per il modo in cui egli ha situato

nel tempo l’inizio (partendo, cioè, da elementi esterni).

La veridicità

di tali dichiarazioni concordanti e, in sé, verosimili è, poi, corroborata da

altri elementi probatori.

Dapprima,

dalla deposizione della sorella della vittima che, il 17 gennaio 2011, ha dichiarato quanto segue:

“ Questa relazione (n.d.r.: con Br. detto Br.) è iniziata poco dopo che

ACPR 1 è uscita dall’ospedale, cioè verso fine giugno 2010. Non posso dire con

precisione quando i due si sono effettivamente messi insieme. Il periodo

comunque è quello. Sono invece sicura che la relazione è iniziata dopo l’uscita

dall’ospedale di ACPR 1 per i fatti del 12.06.2010” (AI 149 pag. 7).

Infine, i

tabulati telefonici in atti confermano la veridicità della dichiarazione

secondo cui la relazione fra i due è iniziata ben dopo la fine della convivenza

fra ACPR 1 e AP 1. Il primo SMS inviato da Br. alla donna, infatti, data del 3

giugno 2010. Quindi, anch’esso è di più di un mese posteriore alla fine della

convivenza dell’imputato e dell’accusatrice privata.

In queste

condizioni, la tesi della prima Corte secondo cui “la ACPR 1 non è rimasta

indifferente al corteggiamento di colui che è ben presto diventato il suo nuovo

compagno e che conseguentemente essa deve essersi raffreddata nei confronti

dell’accusato che ha difatti lamentato che negli ultimi tempi non aveva più

voluto avere rapporti sessuali con lui” (sentenza impugnata, consid 7, pag.

16) appare priva del benché minimo supporto fattuale. Dal materiale probatorio

in atti emerge, infatti, che, il 3 maggio 2010 - cioè, il giorno in cui AP 1 è

tornato in __________ - il preteso “corteggiamento di colui che è ben

presto diventato il suo nuovo compagno” era ancora ben al di là da venire.

Si osserva

infine che, quand’anche fosse accertato, il preteso raffreddamento sessuale

lamentato da AP 1 è del tutto irrilevante e, in ogni caso, non assolutamente

indiziante dell’interesse della donna per altri uomini. Non ha da essere

dimostrato, infatti, che simili raffreddamenti possono avere - e nella

stragrande maggioranza hanno - cause ben diverse da quella loro attribuita dai

primi giudici.

Da quanto sopra emerge in modo chiaro che non c’è

in atti alcun elemento che possa fondare la tesi della prima Corte secondo cui,

prima della fine della relazione, la donna avesse avuto interesse per altri

uomini e che fu proprio tale interesse a causare la fine della relazione.

Ne consegue

che, riguardo al motivo della fine relazione, l’unico accertamento possibile è

che fu la scelta di AP 1 di tornare in __________ - decisione non condivisa

dalla donna - a causare la rottura definitiva.

Che già prima

del rientro di AP 1 in __________ la relazione fra i due non fosse più molto

solida è ben possibile.

Tuttavia,

nulla in atti permette di affermare che tale situazione fosse addebitabile

all’interesse della donna per altri uomini.

19. Dagli atti risulta semmai che, poco dopo il suo arrivo in __________

, AP 1, non apprezzando il suo stato di single, ha voluto ricomporre a tutti i

costi la frattura con l’ex compagna.

Al riguardo, la donna, il 1. luglio 2010, ha dichiarato quanto segue:

Per un paio di giorni (n.d.r.: dopo la partenza

per __________) non l’ho più sentito. Si è però rifatto vivo ben presto al

telefono. Durante le telefonate mi chiedeva di tornare in __________ da lui. Io

non accettavo, gli dicevo che stavo bene a __________ perché il lavoro mi

piaceva”

(AI 33 pag. 5).

Dal canto suo, AP 1 ha detto che “non sopportava” che la loro “relazione fosse finita” (AI 233, pag. 10

verso il mezzo; cfr. anche il messaggio sms 06.06.2010 ore 09:54:42 con cui

chiede all'ex convivente di ritornare: “se mi hai amato veramente torna

indietro ricordati del primo giorno quando sei venuta per ricominciare di nuovo

gli attimi più belli … hai dimenticato tutto noi che eravamo un esempio amore

calpesta il tuo orgoglio e torna indietro non posso senza di te e mi secco

tutti sono andati alla grigliata io sto a casa senza di te non posso è come se

mi avessi fatto qualcosa ti bacio amore della mia vita dammi una risposta, ti

bacio dolcemente”).

Riguardo al grande amore dichiarato

dall’appellante, non può, tuttavia, essere sottaciuto che gli atti sembrano

indicare che il sentimento che egli nutriva per la donna avesse più le

caratteristiche del possesso che quelle dell’amore.

Significativo

per la reale natura del sentimento di AP 1 è quanto dichiarato da U., sentito

come teste dal __________:

questa cosa mi diceva sempre che .. che non

vuole stare più là perché non sta bene, che vuole tornare, che lui non lascia

le cose così che così qualcosa fa perché lui ha portato ACPR 1 qua, lui ha

aiutato, lui ha dato, ha aiutato con soldi, con macchina”.

(AI 227 pag. 7 verso

l’alto)

20. AP 1 ha più volte - e ancora al

dibattimento d’appello - dichiarato che pensava che l’ex compagna avesse un

altro uomo (cfr., fra gli altri, verbale dibattimento pag. 2 verso il mezzo in

cui si legge che egli era “molto geloso di ACPR 1” perché “pensava che

avesse un altro uomo”).

Che AP 1

fosse geloso della donna è confermato - oltre che dagli sms in atti - anche

dalle dichiarazioni del teste U. (AI 227 pag. 6 verso il mezzo).

Che egli

fosse davvero soggettivamente convinto che ACPR 1 avesse un altro uomo è cosa

molto meno certa - e qui si usa un eufemismo - visto che sempre U. ha

chiaramente dichiarato che AP 1 non era per nulla sicuro della presenza di un

altro uomo - “lui non era sicuro, che posso dire io! non era sicuro,

proprio” - e che il suo era solo un sospetto. Semplicemente, “lui pensa

che ce l’ha” (AI 227 pag. 6 verso il mezzo).

Risulta,

quindi, evidente che il pensiero di un altro uomo non aveva raggiunto - come

l’appellante ha tentato di far credere per evidenti fini difensivi - la forma

di un soggettivo convincimento ma rimaneva una mera ipotesi. Ipotesi, del

resto, tipica di quegli uomini completamente acritici con sé stessi che non

possono (o non vogliono) spiegarsi la fine di una relazione se non con la tesi

di un altro uomo cui la donna, per inclinazioni poco serie, abbia ceduto.

In

realtà, come visto sopra, non è assolutamente provato né che ACPR 1 abbia dato

motivo di gelosia con comportamenti discutibili né, tantomeno, che ella abbia

intrattenuto relazioni sentimentali né prima della fine della convivenza con AP

1 né prima dell’inizio del rapporto affettivo con Br. che è ben successivo

all'aggressione del 12 giugno 2010.

21. Dunque, sostanzialmente incapace di accettare la fine della sua relazione,

AP 1 ha iniziato da subito dopo il suo rientro in __________ , ad assumere

atteggiamenti tipici dello stalker violento.

21.1. In una data che non è stato possibile definire con esattezza, ma

certamente poco dopo il suo ritorno a __________, AP 1 ha cominciato a minacciare - oltre che insultare pesantemente - l’ex compagna (AI 33 pag. 8).

Delle

minacce hanno parlato concordemente e in modo del tutto credibile sia ACPR 1,

sia la sorella, sia il fratello di lei.

Al riguardo,

interrogata subito dopo l’aggressione, la vittima ha detto quanto segue:

… lui è rientrato in __________. E da lì ha

cominciato a darmi fastidio. Mi ha anche minacciato più volte di farmi del

male, perché lui voleva che io rientrassi con lui in __________ (…) Dopo che AP

1 aveva cominciato a minacciarmi, per telefono e via SMS, io non ho più

risposto. Ma ero spaventata perché conosco AP 1 e se diventa nervoso non si

controlla più e reagisce.

Sempre in quel periodo avevo iniziato a dormire

nella camera con mio fratello (anche lui lavora al cantiere). Avevo paura che AP

1 potesse venire a farmi del male ” (AI 111 verbale d’interrogatorio PS ACPR 1 13.06.2010 pag. 4).

Nel suo

secondo interrogatorio - che data del 1. luglio 2010 - la donna ha dichiarato:

Per quanto riguarda le minacce, segnalo che nel

periodo 8.5.2010-12.6.2010 ne ho ricevute veramente tante da parte di AP 1

attraverso il telefono, sia a voce sia via sms. Aggiungo che mi ha minacciata

anche attraverso i miei genitori, che abitano in __________, attraverso amici e

anche sul posto di lavoro, sempre tramite delle chiamate. All’interlocutore

diceva che mi avrebbe ammazzata.

ADR che AP 1 mi ha minacciata perché ci eravamo lasciati e perché aveva capito che io non sarei tornata in __________ con lui,

quando invece mi avrebbe voluta a __________ insieme a lui.

ADR che mi è difficile rispondere alla domanda a

sapere quante volte sono stata personalmente minacciata al telefono a voce da AP

1. Posso solo fare una stima e indico che, in detto periodo, ho ricevuto

telefonate di minaccia dove mi ha chiaramente detto che mi avrebbe ammazzata o

rapita (per poi farmi sparire) in almeno 5 occasioni. (…) desidero dire che,

prima dei fatti del 12.6.2010, ho cancellato tanti messaggi dal mio cellulare.

Tanti di questi messaggi cancellati provenivano da AP 1 e si trattava di

messaggi minacciosi e con i quali sono stata anche insultata. Avrò cancellato,

stimo, almeno 50 sms di AP 1. Li ho cancellati perché la memoria era piena” (AI 33 pag. 8).

La sorella della vittima ha, al proposito,

dichiarato che, ben presto dopo la sua partenza da __________, AP 1 cominciò a

minacciare ACPR 1 e che, a partire dall’8 maggio 2010 (episodio di cui diremo

in seguito), lui si fece più “duro”, con minacce di morte esplicite:

Posso dire che AP 1 minacciava mia sorella da

diverso tempo. Posso dire che inizialmente non era tanto duro ma il peggio è

cominciato il giorno 8 maggio 2010. Da quel giorno ha cominciato a dire che

voleva ammazzare mia sorella ACPR 1 e pure che si sarebbe suicidato in seguito.

Questo lo posso dire perché mi mandava dei messaggi SMS sul mio telefono

cellulare e pure perché mi telefonava dicendomele direttamente a voce” (AI 111 verbale R. 16.06.2010 pag. 4;

cfr., pure, AI 149 pag. 5-7 e AI 150 in cui il marito della sorella della vittima

conferma che la moglie riceveva parecchie telefonate minatorie da AP 1

precisando che “ad un certo punto AP 1 è diventato

insistente nel senso che ha iniziato a chiamare al telefono mia moglie anche di

notte. A partire da un certo momento lei non ha più risposto” (AI 150 pag. 4).

Anche dalla deposizione del fratello

dell’accusatrice privata emerge che AP 1 ha iniziato a formulare le sue minacce all’inizio del mese di maggio 2010, in ogni caso prima dell’11 maggio 2010. Da tale testimonianza emerge, inoltre, con chiarezza che le minacce

proferite erano pesanti al punto che la donna, impaurita, aveva chiesto al

fratello di non lasciarla sola:

Sta di fatto che quel giorno (n.d.r.: l’11

maggio 2010), verso le 23.00/23.30, dopo avere finito di lavorare, io e AP 1 ci

siamo portati in camera per andare a dormire. Preciso che io ho proprio

accompagnato ACPR 1 in camera perché lei sapeva che AP 1 era arrivato in

cantiere e aveva paura. Mia sorella sapeva che AP 1 era arrivato perché le

aveva telefonato. Lei aveva paura perché nei giorni precedenti era stata

minacciata da AP 1 con messaggi sms. Io non mi ricordo le parole esatte dei

messaggi. Mi ricordo comunque che le scriveva che voleva che lei tornasse a

vivere in __________ con lui per poi scriverle anche che se no le faceva del

male. Non sono proprio queste le parole, ma il senso era quello. Non ho in

mente che l’abbia direttamente minacciata di morte. Ricordo invece che AP 1 mi ha telefonato più di una volta dicendomi che avrebbe ammazzato mia sorella” (AI 143 pag. 5).

Della paura di

AP 1 provata da ACPR 1 ha riferito anche C.M. - che, pure, lavorava nelle

cucine del cantiere di __________ - parlando della sera del 12 giugno 2010:

ADR che io parlo poco con ACPR 1. Non mi ha mai

parlato del suo ex compagno fino alla sera del 12.6.2010 quando, verso le

21.50, io e lei siamo andate al bar a bere un caffè. (…) Sta di fatto che in

quell’occasione mi ha raccontato che aveva ricevuto dei messaggi sms dal suo ex

compagno che lei aveva denominato “marito”(…). ACPR 1 non ha detto che era

stata minacciata con gli sms; si è limitata a dire che aveva paura del suo

“marito”. Diceva che pensava che lui fosse quella sera a __________ (…)

ADR che ACPR 1, al caffè, era nervosa. Si vedeva

che aveva paura” (AI 145 pag.

3).

21.2. L’8 maggio 2010 i due ex conviventi si sono incontrati a __________

in occasione del battesimo della nipotina della donna. Dopo una breve

discussione, AP 1 ha deciso di disertare la cerimonia. Nonostante fosse

arrivato sin lì con la propria autovettura, l’appellante, all’insaputa della

donna, ha preso l'automobile della compagna (di cui aveva conservato una chiave

di riserva), per fare un giro. Dopo avere raggiunto __________, è tornato a __________

dove ha lasciato l'auto in un parcheggio diverso da quello in cui la vettura

era stata, in precedenza, parcheggiata dalla donna.

Al

riguardo, ACPR 1 ha detto quanto segue:

Lui è arrivato prima di me a __________, è

andato a trovare mia sorella e le ha consegnato un giocattolo per la bambina.

Io e AP 1 ci siamo incontrati su un parcheggio comunale quando io sono

arrivata. Mi ha detto che se ne sarebbe andato e che non sarebbe quindi venuto

al battesimo, al quale io ho invece partecipato. Sta di fatto che, tornando al

parcheggio per prendere la mia macchina per raggiungere la Chiesa, la stessa

non c’era più. Con una chiave di riserva, che lui aveva, mi ha portato via

l’automobile che ho ritrovato il giorno stesso in un altro parcheggio a __________.

ADR che lo spostamento della mia macchina lo

definisco un dispetto. Mi sono inizialmente inquietata, fino a quando non l’ho

ritrovata, ma non ho avuto dei danni particolari” (AI 33 pag. 5).

Sempre l’8

maggio 2010, ripresa la propria VW Polo, AP 1 ha lasciato __________ e si è diretto a __________. Raggiunto il cantiere dell’__________, è entrato

nella camera occupata dalla ex-compagna e le ha sottratto gioielli e documenti:

…quando io ero al battesimo a __________, AP 1,

con la sua VW Polo è andato presso il cantiere __________. La mia stanza era

chiusa a chiave ma ha chiesto ad un certo D., che è un addetto alle pulizie, un

passepartout. E’ così riuscito ad entrare nella mia stanza dove ha preso i miei

documenti (passaporto, patente di guida, permesso di lavoro, carta di identità)

e una scatola portagioie contenente diversi piccoli gioielli di oro e argento

(in particolare: 4 paia di orecchini, 3 o 4 braccialetti, 2 collane grosse e 3

o 4 anelli). Non so dare un valore preciso di questi gioielli che comunque

stimo del valore complessivo di fr. 5.000.-” (AI 33 pag. 5).

Circa una

settimana dopo, ACPR 1 si è fatta accompagnare a __________ per riprendere i

documenti e altre cose sue:

che probabilmente AP 1 mi ha portato via gioielli, documenti e soldi perché voleva che lo raggiungessi in __________ . Era

infatti stato lui che mi aveva chiamato dicendomi di andare da lui per

riprendere le cose. Sperava che, scesa da lui, rimanessi con lui. Mi aveva

anche detto che mi avrebbe trovato un lavoro. Come ho detto, io l’ho

effettivamente raggiunto con mio fratello ma sono rientrata subito a __________”

(AI 33 pag. 6).

Non può

essere sottaciuta la connotazione di stalking di questi episodi ritenuto come,

peraltro, lo stesso AP 1 abbia ammesso che con essi - in particolare con il

furto di documenti - voleva costringere la donna ad andare da lui in __________

(AI 233 pag. 4 in alto).

21.3. Da quanto in atti emerge, poi, che, dopo l’8 maggio e prima dell’11

maggio 2010 - probabilmente il 10 maggio - AP 1 è tornato al cantiere dando, in

sintesi, in escandescenze e lasciando dietro di sé un messaggio chiaramente

minaccioso, che, letto a posteriori, appare inquietantemente premonitore.

Risulta, infatti, dall’interrogatorio di B., un tuttofare del cantiere, quanto

segue:

Vorrei precisare che qualche giorno dopo che M.

era stato ferito da AP 1, M. stesso mi ha raccontato che la sera precedente, AP

1 girava al cantiere. Era la notte precedente, che lui era stato chiamato da AP

1 al telefono, il quale cercava ACPR 1. Adesso non ricordo più tutti i

dettagli, ma ACPR 1 aveva cambiato camera (ne aveva presa una con il bagno,

nell’altra ala della baracca) e AP 1 era andato a rompere la porta d’entrata

125 che era quella che occupava con ACPR 1 a suo tempo. Trovandola vuota, ha iniziato a chiamarla sul telefonino, per identificare la camera in cui si

trovava, ma non riuscendoci (perché lei aveva messo il telefonino sul

silenzioso), ha cominciato a chiamare M. Gli diceva di andare da lui in una

certa camera (non ricordo quale), ma M. non ci è andato. La mattina dopo,

quando M. mi ha raccontato questa cosa, abbiamo deciso di andare a vedere in

quella camera, che di fatto risultava libera. Quando siamo entrati, abbiamo

trovato alcune bottiglie di birra vuote, mozziconi di sigaretta (non ho

guardato la marca) e abbiamo anche visto che il cavo della lampadina da

comodino era legato ad un tubo dell’acqua che sporgeva dall’alto a mo’ di

cappio, ossia come una corda attraverso la quale qualcuno si impicca” (AI 199 verbale PS 17.2.2011 B. pag. 5).

L’episodio

spaventò non poco il fratello di ACPR 1:

Prima di concludere vorrei dire che M., dopo la

notte in cui AP 1 girava nel corridoio, era spaventato. Prova ne è il fatto che

per diversi giorni ha dormito con me, nella mia camera, dicendomi espressamente

che aveva paura di dormire da solo”

(AI 199 verbale PS 17.2.2011 B. pag. 6).

21.4. L’11 maggio 2010 vi è, poi, un’altra incursione di AP 1 nel cantiere

in cui lavora l’ex compagna. Questa volta egli penetra nella camera della donna

dalla finestra, si nasconde sotto il letto in attesa del suo rientro per poi

mettere in atto un’aggressione sventata solo dall’intervento del fratello che

si era frapposto fra lei e l’aggressore rimanendo, perciò, leggermente ferito.

Si tratta di

un episodio importante per la comprensione dei fatti sottoposti a giudizio. Così

come descritto dal fratello della vittima - la cui credibilità è palese e

indiscussa - che conferma, peraltro, in modo puntuale le dichiarazioni della

donna (allegato 1 a RPG pag. 4 e 5; AI 33 pag. 11), tale episodio dimostra che

le minacce dell’imputato non erano, già a quel momento, soltanto mere

dichiarazioni di intenti espresse per spaventare ma erano, invece, la

manifestazione di una volontà seria cui egli cercava, non senza determinazione,

di dare concretizzazione:

quando AP 1 è uscito dalla stanza, inizialmente

teneva il coltello nella sua mano destra, come ho già detto, con il braccio

piegato praticamente a 90 gradi verso l’alto e la lama all’altezza del suo

orecchio. La lama era rivolta in avanti. Io mi sono quindi subito messo fra lui

e mia sorella per fermarlo. Io ho capito che lui voleva colpire ACPR 1, tant’è

che quando lei si trovava dietro di me e io cercavo di tenerlo fermo, lui

tentava ancora, con il braccio però più abbassato, di colpirla, passando (con

il braccio che impugnava il coltello) poco distante dal mio fianco sinistro. A.d.r.

che quando io mi trovavo fra AP 1 e ACPR 1 sono stato leggermente ferito alla

mano sinistra dalla lama del coltello. Ho perso un po’ di sangue, ma poco. (…)

Sta di fatto che quando io ho visto un po’ di sangue sulla mia mano sinistra

(il teste mostra ai presenti il segno che ancora si vede fra il pollice e

l’indice) ho gridato in lingua romena a AP 1 quanto segue “N., cosa fai?”.

Subito AP 1 si è fermato e anche calmato“

(AI 143 pag. 6-7).

Da questa

descrizione emerge, infatti, con evidenza come, già a quel momento, la volontà

di fare del male di AP 1 avesse superato lo stadio del pensiero e come essa

fosse già piuttosto consolidata visto che, anche dopo l’intervento del fratello

che si era frapposto fra lui e la vittima, egli ha tentato comunque di

colpirla.

A questo

proposito, si osserva, poi, come sia del tutto certo che AP 1 ha mentito riferendo di questo episodio agli inquirenti (AI 180). Il fatto che egli ha detto il

falso risulta non solo dalle concordi dichiarazioni di ACPR 1 e del fratello,

ma anche dalla deposizione del teste G., un amico a cui l'imputato aveva

raccontato il fatto dicendo, in particolare - e contrariamente a quanto da lui

dichiarato agli inquirenti (AI 180 pag. 3 e 4) - che era lui ad avere avuto in

mano, sin dall’inizio, il coltello (AI 227 pag. 30).

21.5. Risulta dagli atti che il 12 maggio 2010 ACPR 1, spaventata, si

rivolge alla polizia:

ADR che io per i fatti di quella sera non ho

fatto denuncia. Mi sono però presentata il mattino dopo dapprima presso il

posto di polizia di __________ che mi ha indirizzata al Canton Ticino. Al che

il giorno successivo mi sono presentata in polizia a __________. Sono andata da

sola. A __________ l’agente mi ha detto che non potevano fare niente per me e

che avrei dovuto andare in __________ per fare denuncia. Io avevo infatti solo

raccontato delle minacce fatte con il telefono dall’__________ da AP 1. Ho

anche raccontato che lui era venuto a __________ e che aveva rotto una porta.

Al poliziotto non avevo però detto che lui mi aveva ferito alla pancia” (AI 33 pag. 11).

Così,

al riguardo, si è espressa la sorella della vittima:

Visto che entrambe avevamo paura, un giorno ho

accompagnato ACPR 1 a __________ in polizia dove le hanno detto che avrebbe

dovuto sporgere querela in __________. So che lei è stata in polizia, se non

erro, a __________ e che è stata rassicurata. Non so se ha sporto una querela. ACPR

1 mi ha detto che il poliziotto le ha riferito di allertare subito la polizia

nel caso in cui il suo compagno l’avesse raggiunta”

(AI 149 pag. 6 e 7).

21.6. Nei giorni successivi, sono continuate le telefonate e i messaggi

sms, pesantemente ingiuriosi (cfr. elenco in atto d’accusa) e altrettanto

pesantemente minacciosi, che hanno comportato gli addebiti - incontestati - dei

reati di ripetuta ingiuria e ripetuta minaccia.

Se è vero

che dai messaggi spediti da AP 1 alla donna tra la seconda metà di maggio e

inizio giugno 2010, traspare una certa ambivalenza di sentimenti - di amore e

odio - e che in alcuni di essi egli parlava d’amore, è anche e soprattutto vero

che nella maggior parte degli stessi egli ingiuriava pesantemente la donna e

altrettanto pesantemente la minacciava.

Basta, al

riguardo, citare gli sms del 24 e 25 maggio in cui AP 1 scrive:

Non risponde mi innervosisco ancora di più”

(24.05.2010 ore 17.32.30)

Oggi parto nel paese, vado a tagliare la gola ad

A. (A., figlio di ACPR 1; n.d.r.) così tu soffri come soffro io”

(tel. 25.05.2010 ore

04.18.07)

Sono davanti alla porta, ti aspetto” (25.05.2010 ore 04.29.09)

Schifezza sono davanti alla porta” (25.05.2010 ore 04.40.15)

Ammazzo te e dopo io” (tel. 25.05.2010 ore 04.58.46)

Ti aspetto all’uscita” (25.05.2010 ore 23.59.34)

Oppure

quelli del 26, 27 e del 28 maggio:

Sono vicino a te, ti bacio” (26.05.2010 ore 21.07.12)

Chiudi il telefono” (26.05.2010 ore 22.10.32)

Distruggo tuo figlio” (26.05.2010 ore 23.06.41)

Sono sopra di te, puttana” (27.05.2010 ore 00.02.07)

Ancora un giorno” (27.05.2010 ore 00.09.54)

Ammazzo tua madre e tuo padre” (27.05.2010 ore 00.21.19)

Sono alla porta” (27.05.2010 ore 01.24.10)

Sono su di te” (27.05.2010 ore 05.09.10)

Che FS” (27.05.2010 ore 06.20.26)

Perdonami” (27.05.2010 ore 06.31.22)

Vedrai cosa ti faccio, sono alla porta” (tel. 28.05.2010 ore 02.59.10)

Cristo Santo vedrai come soffrirai” (tel. 28.05.2010 ore 03.13.33)

Ti sei guardata in faccia rugosa con la tua

pancia e con la figa larga da vacca” (28.05.2010 ore 04.27.23)

“Quando

ti scopa quello li e ti vede le rughe ti lascia”

(28.05.2010 ore 5.03)

Qui eri una signora, sei diventata una puttana”

(28.05.2010 ore

13.42.27)

“Hai

aperto la rugosa meglio farmi una sega”

(28.05.2010 ore 13.42.53)

Qui eri una signora, sei diventata una puttana

ti conosce tutto il __________” (28.05.2010

ore 13.47.27)

O ancora

quelli del 29, 30 e 31 maggio:

Non mi rendevo conto chi avevo accanto, rugosa”

(29.05.2010 ore 8.59.57)

Balena ti sei rimpicciolita la figa da vacca”

(29.05.2010 ore 09.04.53)

Rugosa, dove hai tenuto la testa tieni le

mutande”

(29.05.2010 ore 23.08.01)

Rugosa, hai traslocato con lui” (30.05.2010 ore 07.27.54)

Come scopa bene tua madre, è meglio di te”

(30.05.2010 ore 07.38.59)

Quando scopavo tua sorella lo succhiavi a Aldo

chiedi a lei quando ha scopato con me” (30.05.2010 ore 07.48.49)

Non hai il coraggio di rispondere” (30.05.2010 ore 07.57.12)

Adesso ammazzo tua madre” (30.05.2010 ore 08.03.22)

Rugosa, chiedi a tua sorella, quando scopava con

me io abitavo dall’altra parte, lei aveva la fighetta non come la tua da vacca,

a te occorre un toro” (30.05.2010

ore 22.39.58)

Hai fatto quello che hai voluto, mi hai

distrutto, non ti perdono” (31.05.2010

ore 00.22.08)

Non ti lascia rispondere, ti sistema N.”

(31.05.2010 ore

00.28.06)

Che Dio ti dia quello che ho patito io” (31.05.2010 ore 00.45.11)

Ti prego di rispondere per l’ultima volta” (31.05.2010 ore 00.51.42)

Ho voluto ammazzarmi durante questa sera, ma

prima ti farò del male” (tel.

31.05.2010 ore 01.35.12)

Mi hai rovinato, rimpiangerai” (tel. 31.05.2010 ore 08.14.09)

M., non hai il coraggio di rispondere, vado a

farmi i tuoi e dopo mi faccio te, N. ti ha detto tutto, gli è sfuggito, se hai

sangue nella vescica rispondi” (31.05.2010

ore 15.03.09) nota del traduttore: “farmi i tuoi e mi faccio

te” hanno il senso di voler

ammazzare

Carogna me l’hai fatta” (31.05.2010 ore 16.17.40)

Brutta discendenza del cazzo scema” (31.05.2010 ore 16.17.40)

Chiaro

proposito di uccidere è, poi, registrato anche nel messaggio spedito il 31

maggio 2010 alla sorella di ACPR 1:

L.” - soprannome

di E., sorella di ACPR 1 - “tua sorella mi ha fatto perdere la qualità di uomo perché non mi

riconosco più ma oggi le tolgo la vita e dopo la mia …”

(tel. 31.5.2010 ore

07.37/ cfr. AI 149 pag. 6 nel mezzo).

E identica e

chiara intenzione è manifestata nelle telefonate fatte al fratello della

vittima cui l’imputato ha più volte esplicitamente detto che avrebbe ammazzato ACPR

1:

Ricordo invece che AP 1 mi ha telefonato più di una volta dicendomi che avrebbe ammazzato mia sorella” (AI 143 pag. 5).

Quanto ai

messaggi ingiuriosi non si può non rilevare come essi non siano propriamente

quelli che ci si aspetta da un uomo innamorato e col cuore spezzato che tenta

di riconquistare la donna amata.

I

messaggi minacciosi proseguono, poi, anche nei giorni successivi (cfr. elenco

allegato 72 a RPG).

22. Semplicemente per mostrare come AP 1 abbia più volte mentito durante

l’inchiesta, si osserva che, stando alle sue dichiarazioni, il 12 giugno 2010, AP

1 si sarebbe accordato, a __________, con U. per passare insieme il giorno

successivo al mare a __________ con la sua famiglia (AI 233 pag. 9 in basso e pag. 10 in alto).

Il dire

di AP 1 è, però, smentito da U. che, sentito come teste, ha dichiarato di

essere “sicuro” che l'imputato non gli ha chiesto di andare al mare con

lui (AI 227 pag. 4 in basso e pag. 5 dall'alto verso il mezzo). Anche T.,

moglie di U., ha escluso che AP 1 dovesse andare al mare con loro (AI 227 pag.

17 verso il basso).

Al riguardo,

ci si limita ad osservare come tale menzogna non possa avere alcun senso se non

quello - strumentale alla tesi difensiva di AP 1 - di indicare che,

contrariamente al vero, quel sabato 12 giugno 2010 l’appellante non aveva

intenti delittuosi (chi ne ha, infatti, non prende accordi per passare una

tranquilla giornata al mare).

23. Arrivando ai fatti di cui al punto 1. dell’AA, risulta dagli atti

che il 12 giugno 2010 AP 1 telefonò all’ex compagna, che questa gli rispose e

che, nel corso della telefonata, lei gli disse di smetterla di chiamarla,

intendendo, con ciò, che non voleva più avere a che fare con lui (AI 233 pag.

10, verbale dibattimento d’appello pag. 2 in cui l’imputato ha ammesso che, quel giorno, la donna gli ha risposto “solo verso mezzogiorno”).

Risulta

dalle stesse ammissioni dell’imputato che la richiesta della donna di essere

lasciata in pace lo fece arrabbiare, o meglio lo fece arrabbiare di più di

quanto già non fosse:

era meglio che non rispondevi, poiché allora mi

sono arrabbiato di più, soprattutto quando mi hai detto ciao ciao” (AI 62 all. 3, fotocopia 1° lettera pag. 1 in alto, AI 153 all. A in alto).

Questo

essersi “arrabbiato di più” gli fece rispondere alla donna che gli

chiedeva di essere lasciata in pace che, invece - e queste sono le parole della

vittima - “veniva" e la “rapiva” (AI 111 verbale PS di ACPR

1 del 13.06.2010, pag. 3 nel mezzo; verbale dibattimento d’appello, pag. 2, in cui AP 1 ha dichiarato: “allora io le ho risposto che sarei arrivato in __________ e l’avrei

portata via, in __________. ACPR 1 mi ha risposto che vedevo troppi film”).

Di transenna,

non si può non rilevare l’arbitrarietà - dimostrata dal materiale probatorio

citato - dell’accertamento della prima Corte secondo cui tra le 23.11.00

dell'11 giugno e le 18.04 del giorno successivo l'imputato ha tentato 19 volte

di chiamare l’ex compagna senza ottenere risposta, provando frustrazione (cfr.

sentenza impugnata, consid. 17 pag. 24).

24. Così,

“arrabbiato di più”, AP 1 decise di raggiungere ACPR 1 a __________.

Secondo i

primi giudici, “il prevenuto intendeva venire a parlare con la ACPR 1” e “non era perciò necessariamente partito dal domicilio con l’intenzione di nuocerle”

(sentenza impugnata, consid. 16 pag. 22).

L’accertamento

è, ancora una volta, in contrasto con le risultanze istruttorie. In

particolare, è già in chiaro contrasto con le affermazioni dello stesso

imputato - confermate su questo punto dalla vittima - secondo cui egli, al

momento della partenza, era intenzionato almeno a “portare via, in __________“

la donna. Ritenuto come fosse evidente che ACPR 1 non voleva seguirlo, da tali

suoi dichiarati propositi si deduce che egli era, cioè, in ogni caso almeno

intenzionato ad esercitare sulla donna la violenza necessaria a portarla via

con la forza.

Delle

intenzioni pacifiche a lui attribuite dalla prima Corte non v’è traccia negli

atti istruttori.

25. Dopo la conversazione telefonica, AP 1 è effettivamente partito da __________.

Secondo le sue dichiarazioni, egli ha preso con sé una bottiglia di vino “ancora

chiusa” per cui fu per poterla aprire che egli prese con se il coltellino

Victorinox che “sino a lì tenevo sempre nel bauletto dello scooter perché mi

serviva per pulire la candela”.

Il

coltellino non è stato sottoposto ad accertamenti tecnici per verificare se,

davvero, fosse stato usato anche allo scopo indicato e, quindi, per verificare

l’attendibilità della dichiarazione.

Sta di fatto

che - pur dovendo, in assenza di risultanze contrarie, ammettere che, davvero,

il coltellino fosse già nel bauletto dello scooter - questa Corte non crede

alla dichiarazione secondo cui AP 1, una volta arrivato alla stazione, si mise

in tasca il coltellino per aprire la bottiglia di vino. Da un lato, è

improbabile che, se davvero avesse deciso di bere durante il viaggio, egli non

abbia aperto a casa (cioè con maggior agio) la bottiglia che egli dice di avere

portato con sé. D’altro lato, è evidente la strategia difensiva che soggiace a

tale dichiarazione.

I fatti

accertati - le minacce, l’aggressione dell’11 maggio precedente, la dichiarata

rabbia più forte del solito e l’intenzione, pure dichiarata, di costringere la

donna ad andare con lui - indicano, invece, come molto più verosimile che AP 1

si sia armato di un coltello di quel tipo proprio per avere con sé un’arma facilmente

celabile nelle tasche (non va dimenticato che doveva passare una dogana) che

gli permettesse di raggiungere l’obiettivo, lo scopo per cui stava affrontando

il viaggio (peraltro, non proprio comodo) da __________.

Al

riguardo, si osserva come la considerazione della prima Corte riguardo alla

ridotta pericolosità del coltellino Victorinox (sentenza impugnata, consid 16 pag.

22 in fondo) sia smentita già solo dalle ferite che con quell’arma sono state

inferte e come risulti dagli atti che le lame di quel coltellino erano

affilatissime e come risulti pure dagli atti che AP 1 era perfettamente

consapevole di tale circostanza o, meglio, sapeva che “un coltello

nuovo (n.d.r. e quello era nuovo) di solito dovrebbe tagliare

bene” (AI 129 pag. 13).

26. AP 1 si è recato con il motorino alla stazione ferroviaria di __________

dove ha preso il treno per il __________.

Alle

21.00 circa, come accertato in base ai tabulati telefonici, l'imputato è

transitato dalla stazione ferroviaria di __________. Alle 21.30 circa è giunto

a __________ e alle 21.45 è sceso alla stazione di __________. Da lì - stando a

quanto da lui stesso riferito - ha raggiunto a piedi la strada cantonale e si è

diretto al __________.

Giunto al

Villaggio, è rimasto all'esterno, sul retro, passeggiando e spiando, attraverso

la finestra, ACPR 1 che stava lavorando in cucina.

27. Come visto sopra, AP 1 è partito da casa “arrabbiato” più del

solito con la donna che gli aveva ancora una volta confermato la sua intenzione

di non più vederlo (AI 62 all. 3, fotocopia 1° lettera pag. 1 in alto, AI 153 all. A in alto).

Strada

facendo, e poi ancora mentre era appostato fuori dalla cucina del villaggio, AP

1 ha inviato a ACPR 1 diversi messaggi sms, il cui esame è importante per

valutare le intenzioni dell'imputato.

Nei primi

tre sms, egli annuncia la propria venuta:

Son partito verso di te so dove dormi ci vediamo

questa sera e vedremo se possiamo parlare” (tel. 12.06.2010 ore 16.19.56)

Tra un'ora e mezzo ci vediamo, chiama E., anche

T. ha visto quando sono partito” (tel. 12.06.2010 ore 16.28.43)

Aspettami amore” (tel. 12.06.2010 ore 16.36.29)

Letti in

relazione al precedente colloquio in cui la donna lo aveva pregato di lasciarla

finalmente in pace e avuto riguardo alle numerosissime e pesanti minacce nonché

all’aggressione dell’11 maggio precedente, questi messaggi sms risultano, al di

là dell’apparente richiamo ad un sentimento amoroso, inquietanti.

La loro

natura allarmante si esplicita meno di un'ora dopo quando gli sms assumono toni

viepiù minacciosi.

Vi è, in primo luogo, un sms enigmatico ma chiaramente rivelatore di

un intento bellicoso:

Come ridi te con F., così riderò anch'io presto”

(tel. 12.06.2010 ore

17.11.19).

Poi, un

messaggio decisamente inquietante, con riferimento ad E., un'avvocatessa

sparita nel nulla in __________:

Hai deciso di aspettare una settimana ed io

aspetterò meno di una settimana e ti sputtanerò, giorno e notte sono accanto a

te dopo parleremo così come voglio io, comunque scomparirai come E.,

vedrai come ci si sente ad essere presi in giro,

alla fine riderò io”

(tel. 12.06.2010 ore

17.51.14).

Nel

successivo sms, AP 1 ribadisce l'intenzione di rapire la donna. Ma non per

amore. Per fargliela pagare:

Ad ogni modo ti rapisco e vedrai com'è prendersi

gioco di qualcuno riderò io” (tel.

12.06.2010 ore 17.51.16).

L'imputato

diventa, poi, ancora più esplicito nelle sue minacce.

Invia,

dapprima, due volte il medesimo messaggio:

Comunque sono vicino a te” (tel. 12.06.2010 ore 18.02.16 e 18.03.10).

Poi,

altri in cui riconferma la sua rabbia e l’intento di farla pagare pesantemente

alla donna:

Vedrai che ciao ciao ti darò puttana, ti conosce

tutta __________”

(tel. 12.06.2010 ore

18.39.36)

…puttana…” (12.06.2010 ore 18.39.36)

Ti farò quando non te l'aspetti adesso non sono

più gentile”,

o secondo un'altra traduzione,

Ti prenderò quando meno te l'aspetti, non sono

stupido adesso”

(tel. 12.06.2010 ore

18.43.43)

Vedrai che film ho visto io” (tel. 12.06.2010 ore 18.53.45)

Come pagherai, ciu, ciu” (tel. 12.06.2010 ore 19.25.33).

Dopo circa mezz'ora di silenzio, l'imputato scrive nuovamente

esplicitando non solo l'intento di rapire ACPR 1 ma anche e nuovamente quello

di fargliela pagare:

(Quello che ti darò) te lo ricorderai mi hai

fatto troppo arrabbiare ad ogni modo ti prendo e ti porto da me”

o secondo

un'altra traduzione,

Ricorderai anche il seno di tua madre quando ti

allattava, mi hai innervosito troppo, comunque ti prendo e ti porto da me”

(tel. 12.06.2010 ore

19.53.19).

L’accusato

scrive, poi, un sms in cui si dice intenzionato a riservare alla donna un

trattamento peggiore di quello dei precedenti mariti:

Tu pensavi che io sono joji o lorentiu almeno

lui te le dava sulla bocca vedrai quello che ti dò io” (12.06.2010 ore 20.02.10)

o, secondo un'altra traduzione,

Pensavi che io sia joji o laurentiu, almeno

quello ti dava da mangiare, vedrai quello che ti do io”.

L'imputato

scrive, poi, un sms inequivocabile che, come considerato anche dai primi

giudici - che non ne hanno, però, tratto le debite conclusioni - indizia il

dolo diretto mirato all'uccisione di ACPR 1, ritenuto ciò che è accaduto circa

due ore più tardi:

Non vedo l'ora di giocare con il tuo sangue”

(tel. 12.06.2010 ore

20.22.29).

Dai

messaggi successivi continuano a trasparire astio, frustrazione, gelosia e,

ancora, aggressività e desiderio di fare del male:

Vorrei vederti come piangi non con quel riso

perverso”

(tel. 12.06.2010 ore

20.45.10)

Carogna non mi dai nessun segno cazzo”

(tel. 12.06.2010 ore

21.34.02)

Schifezza, non dai più nessun segno..”

(12.06.2010 ore

21.34.02)

Scopati quel ragazzo nuovo da te”

(tel. 12.06.2010 ore

21.45.30).

28. AP 1 ha sostenuto di avere

visto, mentre era appostato in osservazione della donna, un uomo entrare in

cucina, avvicinarsi a ACPR 1 e baciarla sulla bocca. Poi, ha detto, l’uomo ha

lasciato la cucina dirigendosi “nel locale dove vengono lavati i piatti”

(AI 129 pag. 9).

Quella

visione - ha dichiarato AP 1 - l'ha fatto molto arrabbiare inducendolo ad

entrare coltello alla mano, a suo dire, per spaventare la donna.

La donna

ha negato categoricamente l’episodio riferito da AP 1 (AI 211 pag. 7 in basso).

La

negazione della vittima è, peraltro, confortata dalle altre risultanze

istruttorie.

Infatti, C.B.

che, quella sera, stava appunto lavando i piatti nel locale attiguo alla

cucina, sentita come teste ha smentito l'imputato dichiarando di non avere “visto/notato”

alcun uomo nel locale in cui si trovava e precisando che “nel lasso di tempo

intercorso fra il termine del servizio cena alla seconda squadra e il ferimento

di ACPR 1, io non ho sentito uomini parlare in cucina dove lavorava ACPR 1” (AI 145 pag. 5 verso il mezzo).

Forza è

concludere, dunque, che ancora una volta AP 1 ha mentito.

29. Dopo

avere spiato dall’esterno, AP 1, ha preso il coltellino Victorinox dalla tasca

del giubbotto, lo ha aperto estraendone la lama, è entrato in cucina e, da

dietro ha immobilizzato la donna che, in quel momento, era china, intenta a

lavare il bollitore.

Con la mano sinistra le ha chiuso la bocca e con l’altra le ha

appoggiato il coltello alla gola.

Quando l’operaio

corso in aiuto della donna è riuscito a liberarla, ACPR 1 presentava due ferite al collo - provocate da due azioni distinte, per una

lunghezza di circa 8 centimetri la prima e 6 centimetri la seconda (AI 23 pag. 3-5) - una ferita al torace e la frattura di una costola -

descritte dal perito, la prima, come “caratteristica per l'essere stata

prodotta da un'azione da punta e taglio” e la seconda, come provocata da

mezzo compatibile con quello che ha causato la ferita al torace (AI 190 pag.

10-11) - e, infine, una ferita al dito mignolo della mano sinistra (che la

donna si è procurata nel tentativo di liberarsi dalla lama che le premeva sul

collo (AI 23 pag. 5-6; AI 190 pag. 4-5).

Riguardo

alle ferite al collo, il perito medico legale, dott. Antonio Osculati, sentito

il 22 marzo 2011, ha precisato che “solo il caso non ha tramutato le lesioni

effettivamente riscontrate in lesioni letali”, in quanto, “nel distretto

corporeo lesionato, fra l'altro” si trovano “grossi vasi sanguigni

(arterie carotidi, vene giugulari), grossi nervi del collo (nervo vago) e le

vie aeree superiori; organi, quelli appena menzionati, che se lesionati,

portano a morte” - con riferimento soprattutto alle arterie carotidi - “in

brevissimo tempo” (AI 229 pag. 4 verso il mezzo).

D’altro

canto, con riferimento alle lesioni al torace e alla costola il perito ha

precisato che “se la lama … avesse per accidente, intercettato lo spazio

intercostale (avendo la pressione sufficiente a fratturare la costola),

avrebbe, con ogni probabilità, perforato la parete toracica affondando

ulteriormente”, potendo causare, “lesioni polmonari e/o arteriose” che

“avrebbero potuto essere letali se la donna non avesse potuto accedere a cure

mediche per un certo tempo” (AI 190 pag. 13).

Già nel

primo referto, il medico legale aveva, peraltro, indicato che:

le regioni corporee sedi delle lesioni, il mezzo

utilizzato per produrle e le modalità messe in atto erano sicuramente idonei a

cagionare danni assai più gravi e potenzialmente letali. Ciò non si verificò,

con una verosimiglianza che rasenta la certezza, solo per caso”

(cfr. AI 23 pag. 6).

30. Sui

fatti va rilevato quanto segue.

30.1. AP 1

si è silenziosamente portato, con in mano il coltellino aperto, dietro ACPR 1 -

ricurva sul bollitore, intenta a pulirlo - senza essere da lei notato, l'ha

immobilizzata e le ha messo la mano sinistra sulla bocca e ha posto la lama del

coltello, impugnato con la mano destra, al collo.

AP 1

sostiene di averle, in quel frangente, parlato, invitandola ad uscire.

ACPR 1

nega che l’uomo abbia parlato. Fin dalle prime dichiarazioni - rilasciate a

caldo, poche ore dopo l’aggressione - ha sostenuto, non solo di non avere visto

in faccia il suo aggressore e di aver ricavato la certezza della sua identità

soltanto collegando quanto stava capitando con le minacce ricevute nei giorni e

nelle ore precedenti al fatto, ma anche che questi nulla ha detto:

Devo dire che io non ho visto in faccia chi mi

ha aggredita, né questa persona mi ha detto qualcosa. Nulla mi ha detto. Ma è

lui, il mio ex-compagno, AP 1. Posso dirlo con sicurezza perché lui mi ha

minacciata tante volte” (all.

1 RPG, verbale PS ACPR 1 del 13.06.2010 pag. 3; cfr., pure, AI 33 pag. 14 e 15 in cui l’AP ha ribadito le sue prime dichiarazioni, in particolare che il suo aggressore non ha

parlato).

La

versione della donna appare del tutto credibile.

Essa è

spontanea, essendo stata resa per la prima volta a poche ore dai fatti. Il

dettaglio sul silenzio dell’aggressore è, peraltro, in sé, del tutto verosimile

ritenuto come esso si inserisca, non solo in un racconto sorprendentemente

pacato ed equilibrato, ma anche e soprattutto in una descrizione articolata,

circostanziata e in cui l’interrogata dà conto delle motivazioni per cui ha,

comunque, riconosciuto l’aggressore e lo fa con argomentazioni più che

sostenibili. Infine, le dichiarazioni della donna sono credibili poiché non si

ravvisano motivi che avrebbero potuto indurla a deporre il falso.

Per

contro, un interesse a mentire esiste per AP 1 ritenuto come l’affermare di

avere chiesto alla donna di seguirlo è essenziale per la sua tesi difensiva.

Viene, qui,

pertanto accertato che, durante tutta l’aggressione, AP 1 non ha parlato.

Non ha da

essere spiegato il motivo per cui tale suo silenzio smentisce la sua versione

secondo cui egli voleva soltanto rapire la donna.

Del resto, a

smentire la tesi secondo cui AP 1 voleva solo spaventare la donna per

costringerla a seguirlo concorre anche il fatto che, durante tutta

l’aggressione, egli l’ha mantenuta immobile contro il bollitore.

Lo

ha detto la vittima:

Ebbene, questa persona non appena ho sentito la

sua presenza - ribadisco, senza vederla in faccia e senza che abbia parlato -

mi ha afferrato con le mani al collo, senza stringere. Io mi sono quindi

raddrizzata e ho urlato. In quell’istante ho capito che era AP 1. L’ho capito

perché quel giorno mi aveva scritto che stava arrivando da me e poi perché ho

proprio sentito che erano le sue mani.

Dopo che mi sono raddrizzata ho urlato e ho

subito sentito come se avessi la pressione di un filo (…) al collo. Ho reagito

mettendo la mia mano sinistra come a voler togliere questo filo e, in

quell’istante, ho sentito un bruciore al mignolo della mano sinistra, quello

che è poi risultato tagliato. Immediatamente dopo ho sentito anche un bruciore

al collo e ho cominciato a veder uscire del sangue. Sono quindi andata in

panico ma lui mi teneva schiacciata contro il bollitore”

(AI 33 pag. 14 e 15).

Ma non

solo. La dichiarazione resa al riguardo da ACPR 1 è, infatti, confermata da

quella dell’operaio intervenuto in suo soccorso che ha dichiarato di avere

visto che AP 1 teneva ferma la donna contro il bollitore:

non appena ho gettato uno sguardo all’interno

della cucina ho visto la signora ACPR 1 e un uomo che non avevo mai visto nella

mia vita. Io i due li ho visti inizialmente di profilo. ACPR 1 si trovava

davanti al bollitore ed aveva alla spalle l’uomo che la teneva contro il

bollitore medesimo” (AI 48

pag. 2 verso il mezzo).

Non occorrono

molte parole per dimostrare che chi vuole portare via con sé qualcuno non lo

immobilizza contro con oggetto ma cerca di trascinarlo via.

30.2. AP 1 - pur se con esitazioni e tentennamenti ritenuto come, in alcuni

momenti, probabilmente perché conscio delle conseguenze, ha negato di avere

esercitato pressione (AI 129 pag. 10 in alto e pag. 12 verso il mezzo) - ha

ammesso di aver premuto con forza la lama (affilatissima) del coltello sul

collo della donna:

io facevo pressione con il coltello”

(AI 111 verbale PS AP 1 23

dicembre 2010 pag. 6)

io facevo pressione con la lama sul suo collo,

verso di me…”

(AI 111 verbale PS AP 1

23 dicembre 2010 pag. 15)

ammetto comunque che io ho sempre tenuto la lama

del coltello premuta sulla gola di ACPR 1, sia quando lei si è mossa, sia

quando sono stato afferrato dall’operaio” (AI 203 pag. 3).

Va, qui,

precisato, a scanso di equivoci, che R. è intervenuto afferrando AP 1 dopo

avere visto che la donna perdeva sangue, cioè dopo che, già, il collo era stato

ferito:

sta di fatto che non appena ho gettato uno

sguardo all’interno della cucina ho visto la signora ACPR 1 e un uomo che non

avevo mai visto nella mia vita. Io i due li ho visti inizialmente di profilo. ACPR

1 si trovava davanti al bollitore ed aveva alla spalle l’uomo che la teneva

contro il bollitore medesimo. (…) Pensavo che stessero scherzando all’inizio.

(…) Quando però (…) io ho visto che aveva del sangue all’altezza della gola. In

quell’istante ho capito che non stavano scherzando e che ACPR 1 era quindi in

pericolo. Io istintivamente mi sono lanciato contro l’uomo per liberare ACPR 1” (AI 48 pag. 2).

30.3. AP 1 ha negato anche di avere

mosso il coltello mentre lo teneva premuto sul collo, sostenendo che la vittima

è rimasta ferita a causa del suo tentativo istintivo di liberarsi.

La tesi

dell’imputato (fatta propria dai primi giudici) è smentita dalle risultanze

istruttorie.

30.3.1. Dapprima, essa è smentita dalla deposizione - ignorata su questo

punto dalla prima Corte - del teste R., l'operaio presente quella sera nella

mensa attigua alla cucina intervenuto in soccorso di ACPR 1. Questi ha,

infatti, dichiarato che, guardando all'interno della cucina, ha visto la donna

davanti al bollitore con alle spalle un uomo che la teneva contro il bollitore

medesimo.

Secondo

il teste, l’uomo “aveva le sue braccia sulle spalle di ACPR 1 con le mani

davanti al collo di lei” e “con la mano destra l'uomo faceva dei piccoli

movimenti” (AI 48 pag. 2 verso il mezzo).

Ritenuto

che, per ammissione di AP 1, quella era la mano con la quale impugnava il

coltello (AI 129 pag. 12 verso il basso), forza è concludere che l’appellante -

contrariamente alle sue dichiarazioni - ha mosso l’arma.

Ma c’è di

più.

30.3.2. La dinamica sostenuta dall'imputato - e avallata dai primi giudici -

è smentita anche dagli accertamenti del medico legale Dr. O., secondo cui le

lesioni al collo sono state prodotte da “almeno due azioni distinte” - e

meglio, una “provocata da uno scorrimento della lama dal basso verso l'alto

leggermente da sinistra a destra” e ”l'altra da sinistra verso destra

leggermente verso il basso” (AI 190 pag. 7; cfr. anche AI 229 pag. 3) -

che, vista la profondità delle ferite causate, non possono che essere

volontarie (AI 229 pag. 3).

Al

riguardo, il medico legale ha, pure, dichiarato quanto segue:

la ferita al collo è certamente il frutto di più

azioni condotte con modalità chiaramente idonee a determinare lesioni

estremamente profonde” (AI

190 pag. 8).

ribadiamo che trattasi di almeno due azioni

distinte che hanno provocato ferite ad andamento chiaramente differente l’una

dall’altra” (AI 190 pag. 10).

ed

ha precisato che:

La dinamica descritta dall’aggressore non è

compatibile con le ferite prodotte. La lesione è stata il frutto dello

scorrimento in almeno due momenti distinti della lama sul collo. Scorrimento

che ha certamente necessitato in entrambi i casi un movimento relativo tra lama

e collo di numerosi centimetri. Per queste ragioni la ricostruzione di un

evento accidentale determinato da un inconsulto movimento della vittima appare

del tutto insufficiente a produrre lesioni come quelle osservate. Appare del

tutto evidente che l’unica spiegazione possibile comprenda una chiara volontà

lesiva dell’autore” (AI 190

pag. 9 e 10).

La

conclusione della prima Corte secondo cui il medico legale avrebbe, in un

secondo tempo, ammesso la compatibilità delle ferite con la versione data da AP

1 è frutto di una lettura soltanto parziale delle argomentazioni peritali e,

quindi, è come tale arbitraria.

Infatti,

rispondendo alla domanda volta a sapere se la dinamica descritta dall’imputato

è compatibile con le ferite subite al collo dalla vittima, il perito ha, in

realtà, affermato che tale compatibilità può essere sostenuta unicamente a

livello teorico ritenuto che una ferita da taglio si produce quando è il

coltello a scorrere sia quando a scorrere è, invece, il distretto corporeo

interessato ed ha ribadito, invece, che, nel caso concreto, la profondità delle

ferite riportate dalla donna è prova che “l’autore ha esercitato un’azione

volontaria”:

io posso oggi con sicurezza sostenere che la

lesione al collo è stata procurata tramite almeno due azioni distinte. Lo posso

dire con sicurezza perché le caratteristiche della lesività e l’angolatura

degli estremi della soluzione di continuo della cute sono incompatibili con

un’azione continua operata con una lama di coltello.

Per quanto riguarda la compatibilità della

dinamica descritta dall’imputato rispetto alle lesioni riscontrate su ACPR 1

osservo che la stessa (la compatibilità) può essere sostenuta con la seguente

considerazione: sotto il profilo medico-legale una ferita da taglio si opera

allorquando un distretto corporeo scorra reciprocamente con il filo di una

lama. Il prodotto di questa azione è identico sia che a muoversi sia la lama

sia il distretto corporeo. Si tratta di un movimento relativo.

Aggiungo nondimeno, pur non essendo un quesito a

me demandato, che sotto il profilo muscolare e/o meccanico, se un individuo

mantiene un coltello impugnato nonché la relativa lama premuta contro un

distretto corporeo, provocando le lesioni oggettivamente riscontrate al collo

di ACPR 1, significa che l'attore opera un'azione muscolare volontaria” (AI 229 pag. 3 verso il basso).

Inoltre,

il perito medico legale sconfessa la versione di AP 1 anche laddove afferma

che:

non è plausibile che l'autore, indipendentemente

dalla costituzione di ACPR 1, non si sia accorto di aver provocato la lesione

al collo, in quanto la stessa (lesione) ha una soluzione di continuo di diversi

centimetri di lunghezza e di diversi centimetri di profondità”

e che

se dopo un istante da un eventuale movimento

della vittima, l'autore abbandonasse la presa del collo e/o rilasciasse la

pressione muscolare, si potrebbe cagionare una lesione della cute molto meno

profonda e molto meno lunga di ciascuna di quelle osservate.”

e,

infine:

rispondo, facendo riferimento alla

(temporalmente) seconda parte della lesione al collo, che la presenza di una

terza persona che afferra l’autore da tergo non modifica le considerazioni

fisiologiche e meccaniche relative alla mano armata di coltello, a meno che la

mano della terza persona vada a sovrapporsi a quella dell’aggressore e che il

braccio (del terzo) non costringa quello dell’aggressore contro il bersaglio” (AI 229 pag. 3 in basso e pag. 4 in alto).

30.3.3. L’inverosimiglianza della versione di AP 1 è, infine, dimostrata con

estrema chiarezza dalle foto in atti (allegato 8 RPG e allegato all’AI 120) che

ritraggono due tagli con direzioni fra loro completamente diverse tanto da

formare un angolo acuto.

Anche per un

profano è evidente che si tratta di ferite che non possono essere state

provocate dal tentativo della vittima di sfuggire alla presa.

30.3.4. Quanto alla ferita da taglio al torace con frattura costale

(procurate entrambe dalla penetrazione del coltello), AP 1 sostiene di non

essersi neppure accorto di aver inferto una coltellata al torace di ACPR 1. In corso d'inchiesta, egli ha ipotizzato che tale ferita possa essere stata prodotta nella fase in

cui lottava con l'operaio T. tentando di liberarsi. E', a suo dire, possibile

che mentre T. lo tirava via, lui (AP 1) “abbia inavvertitamente toccato ACPR

1 con la lama del coltello sul torace” (AI 233 pag. 13 verso l'alto).

a. Al riguardo, subito dopo i fatti, ACPR 1 ha detto quanto segue:

...io ho urlato, sì, ho urlato e a quel punto la

persona mi ha ferita alla schiena. Ricordo che dal mio collo, a quel punto,

saliva il sangue… questo mi ricordo”

(verbale PS ACPR 1 del 13.06.2010,

pag. 2 in fondo e pag. 3 in alto).

In

seguito, la donna ha detto:

dopo essere stata ferita al mignolo della mano

sinistra e alla gola, ho sentito anche un dolore forse 20 cm sotto l’ascella sul costato a destra” (AI 33

pag. 15).

T. non

ha visto l'imputato colpire ACPR 1 al torace:

ACPR 1 si trovava davanti al bollitore ed aveva

alle spalle l’uomo che la teneva contro il bollitore medesimo. L’uomo aveva le

sue braccia sulle spalle di ACPR 1 (...). Io istintivamente mi sono lanciato

contro l’uomo per liberare ACPR 1. In particolare, ho infilato le mie braccia

sotto le ascelle dell’uomo, unendo poi le mie mani dietro la sua nuca.

Quest’uomo aveva una forza bestiale e mi ha trascinato per la cucina in

direzione della porta d’uscita d’emergenza. Aggiungo che non appena ho liberato

ACPR 1 le ho gridato “vai via, vai via” (…)

ADR che quando io ho infilato le mie braccia

sotto le ascelle dell’uomo per liberare ACPR 1 sono sicuro che lui aveva ancora

le mani al collo di lei. Sennò non sarei riuscito a infilargli le braccia sotto

le ascelle per poi riunirle dietro alla sua nuca. Correggo pertanto quanto è

stato verbalizzato in polizia il 13.06.2010: io non ho visto l’uomo spostare le

mani all’altezza della cintura di ACPR 1”

(AI 48 pag. 2 verso il

basso).

La

deposizione di T. - secondo cui egli ha liberato la donna infilando le sue

braccia sotto le ascelle dell'imputato, unendo poi le sue (di T.) mani dietro

la nuca dell'aggressore e strappandolo all’indietro - è confermata da quella di

C.B. che, accorsa sulla porta della cucina perché allarmata dalle urla di ACPR 1, ha visto “che un uomo (che successivamente al 12.06.2010 ho saputo essere un operaio che ancora

oggi lavora a __________) ne aveva afferrato un altro da tergo infilandogli le

braccia da sotto le ascelle” (AI 145 pag. 4).

b. Questa Corte ha provveduto, in camera di consiglio, ad una

ricostruzione del fatto mimandolo secondo la descrizione data dal teste,

convincendosi che la posizione assunta dalle braccia dell'imputato a seguito

dell’intervento di T. - che, oltretutto, strappava all’indietro l’imputato per

liberare la donna - ha reso impossibile, in quella fase, una penetrazione del

corpo di ACPR 1 con il coltello.

Quindi,

diversamente da quanto sostenuto dall'imputato - e avallato erroneamente dai

primi giudici - la ferita al torace non può essere stata inferta nella fase

dell'intervento liberatorio di T..

Ma anche

qui c’è di più.

c. Diversamente

da quanto ritenuto dai primi giudici, anche le considerazioni del perito medico

legale escludono la dinamica casuale addotta dall'imputato:

La lesione osservata al costato della vittima

non è in alcun modo compatibile con la ricostruzione dell’imputato. (..)

D’altra parte, l’ipotesi di un colpo brandito volontariamente è perfettamente

coerente con la regione attinta e le lesioni prodottesi. In ogni caso, chi

impugnasse il coltello non potrebbe non accorgersi dell’evento”

(AI 190 pag. 13; cfr.,

anche, AI 229 pag. 6).

Il perito

ha anche precisato che l’intervenuta frattura costale prova che “la forza

con cui il colpo fu portato (in rapporto anche con la tipologia dell'arma) fu

di intensità consistente” (AI 190 pag. 12) ciò che esclude, già di per sé,

la tesi difensiva di un colpo inferto accidentalmente, mentre l’autore veniva

allontanato dalla vittima.

Per dirla

con parole povere, basta l’accertamento della forza con cui il colpo è stato

inferto a rendere arbitraria la tesi dei primi giudici secondo cui la

coltellata al torace fu un gesto involontario.

Non

bisogna, infatti, dimenticare che quella pugnalata è stata tanto forte da

causare la frattura della vertebra. Non c’è chi non veda che un tale colpo non

può essere stato inferto inavvertitamente mentre T. strappava via l’imputato

dalla vittima.

d. Questa Corte ha anche formulato due ipotesi sul momento in cui,

cronologicamente, potrebbero essere state provocate le lesioni al collo, al

torace e alla costola.

Secondo

la prima ipotesi, vi sarebbe stato un primo taglio al collo, poi la ferita al

torace e, per finire, un secondo taglio al collo (così come sembra indicare la

vittima).

Nella

seconda ipotesi, prima ci sarebbe stata la coltellata al torace e poi i tagli

al collo. Entrambe le ipotesi sono compatibili con quanto ha visto l'operaio T.

quando è entrato nel locale cucina, e meglio, la posizione delle mani di AP 1

davanti al collo della vittima e i piccoli movimenti della mano destra.

Non vi

sono, tuttavia, sufficienti elementi per dire con certezza se sia valida la

prima o la seconda ipotesi.

Comunque

sia - in assenza di altre ipotesi plausibili - si può ritenere che, sia nella

prima che nella seconda ipotesi, gli accertamenti del perito medico legale

letti insieme alle altre risultanze evidenziano in modo inconfutabile la

volontarietà dei gesti compiuti da AP 1.

31. Nell'accertamento dei fatti va, per finire, anche evidenziato che R.,

padre della vittima, ha fatto pervenire agli inquirenti una dichiarazione da

cui risulta che - poche ore dopo i fatti - egli è stato più volte contattato

telefonicamente da AP 1 che, a più riprese, gli ha ripetuto il seguente

messaggio:

mi conosci, sai chi sono. Devi sapere che ho

ucciso la tua figlia, l’hanno portata all’ospedale con l’ambulanza e io la

guardo. Se non muore vado da lei all’ospedale e l’uccido. So nascondermi e la

polizia non mi catturerà. Dopo che finisco con la tua figlia, vengo e uccido anche

voi” (AI 217, dichiarazione

16.02.2011 di R.).

E’ certo

che AP 1 fece quella telefonata in __________ poco dopo i fatti. La cosa è

confermata dalle deposizioni della sorella e del cognato di ACPR 1 ed è ammessa

anche da AP 1 (AI 129 pag. 20: “è vero che ho telefonato ai genitori di ACPR

1 in __________ quando sono fuggito da __________”; cfr., pure, verbale

dibattimento d’appello pag. 3 dove AP 1 ha confermato di avere, quella sera, non appena giunto in stazione a __________, telefonato ai genitori di ACPR 1 in __________).

Su quanto

AP 1 disse al padre della vittima, le dichiarazioni di quest’ultimo sono

confermate, pur se indirettamente, da quelle della sorella della vittima che ha

dichiarato quanto segue:

La notte dei fatti ho ricevuto una chiamata da

una delle mie zie che vive a __________. Lei mi ha detto che i miei genitori

avevano saputo che AP 1 aveva accoltellato ACPR 1. Mi ha detto che erano preoccupati ma non riuscivano a contattarmi in quanto non trovavano il mio

numero di telefono. Fu così che telefonai a mia mamma per tranquillizzarli.

Devo dire che prima di questa telefonata avevo pensato di non dire loro nulla

per non farli preoccupare.

I miei genitori mi hanno detto che AP 1 gli ha

telefonato poco prima dicendogli che lui non poteva vivere senza di lei e che

lui era geloso perché diceva che mia sorella ACPR 1 era una puttana. Gli ha

inoltre detto che ormai la cosa era a posto perché gli aveva tagliato la gola.

Ha detto però che ACPR 1 non era morta e che l’ambulanza l’aveva accompagnata

all’ospedale. Lui ha pure detto ai miei genitori che lui sarebbe andato in

ospedale a ammazzarla per finire il lavoro. Sempre nella medesima conversazione

telefonica, gli ha detto che dopo sarebbe sparito per 20 anni”

(AI 111 verbale PS di R.M.

del 16.06.2010, pag. 2; cfr. AI 150 pag. 5 in cui M., marito della sorella, conferma le telefonate).

Se è vero che la sorella della vittima riporta le

parole del padre, è anche vero che, non avendo ella alcun motivo di mentire su

quanto il padre le riferì, il fatto che la sua dichiarazione sia del tutto

concordante con lo scritto del genitore ne conforta la veridicità ritenuto

come, d’altra parte, non si vedano motivi per cui quest’ultimo abbia raccontato

alla figlia cose non dette da AP 1.

Dal canto suo,

AP 1 sostiene che il padre della vittima ha travisato le sue parole:

io ho solo detto a suo papà che avevo tagliato

la gola a ACPR 1 ma non sapevo come stava (…) non è quindi vero che gli ho

detto al telefono che sarei andato all’ospedale a finire il lavoro. Non ho

nemmeno detto che sarei sparito per 20 anni” (AI 129 pag. 20).

Al

dibattimento d’appello, AP 1 ha aggiunto di avere detto, non che avrebbe finito

la donna, ma che si sarebbe ucciso:

“ non ho detto che avrei finito ACPR 1 ma ho detto che l’avrei fatta

finita io, cioè che mi sarei ucciso” (verbale dibattimento d’appello pag. 3).

Pur non

essendo determinante sapere se AP 1 manifestò davvero al padre della vittima

l’intenzione di “finire il lavoro” - anche alla luce delle numerose

bugie dette da AP 1, del fatto che quanto riferito dal padre della vittima sia

del tutto coerente con il comportamento tenuto da AP 1 in questa vicenda e, infine, dell’evidente tentativo di sostenere la tesi dell’equivoco del padre

fatto al dibattimento d’appello con l’aggiunta di cui s’è detto - questa Corte

crede che AP 1 disse al padre della sua vittima quanto questi ha riferito sin

dall’inizio all’altra figlia.

Si osserva

che, comunque, la circostanza non sarebbe meno inquietante anche se si dovesse

ritenere - come sostiene AP 1 - che in quella telefonata lui disse soltanto di “avere

tagliato la gola a ACPR 1”. Rimarrebbe sempre che l’appellante ha telefonato

nel cuore della notte a due persone anziane, lontane migliaia di chilometri dal

__________, dicendo loro che aveva appena tagliato la gola alla figlia.

32. Sempre in questo contesto, va rilevato che, circa 10-15 giorni dopo

l’aggressione (AI 33 pag. 16), dal carcere AP 1 ha inviato a ACPR 1 una lettera in cui, oltre a ribadire il suo amore per la donna, ha scritto quanto

segue:

Comunque, 10-15 anni sarai libera, ma comunque

torno e allora sarò più cattivo e pieno di rabbia. Io ti prego di ritirare la

denuncia. Dì che ho voluto spaventarti e tu hai girato la testa e un operaio mi

ha spinto e ti ho toccato col coltello. Io dico che è meglio per te e per M.

Ho troppe prove e fotocopie che posso chiudere

tutta la Beretta e non vorrei: (…) ma al bisogno devo farlo. Allora parla con M.

e ritira la denuncia. Comunque non faccio la prigione in __________ che do una

cosa e vado in __________, ma dopo sarà peggio per te (…) Tu fai come credi

adesso, dichiari quello che vuoi e io quello che voglio. Ma ti dico ancora per

una volta: pensa a M. L’avvocato dice che dipende tutto da te, se no lui tira

fuori il dossier e chiude tutta la ditta”

(lettera indirizzata a “Ma.”,

allegata a AI 33).

33. Poco dopo, verosimilmente nel mese d’agosto successivo, AP 1 ha scritto nuovamente alla donna dal carcere. Anche in questa nuova lettera, fra le espressioni

d’amore ve ne sono altre, decisamente inquietanti perché rivelatrici di un

intento che poco ha a che fare con l’amore:

penso sempre di uccidermi, ma credo che sconterò

tutta la pena e che moriremo entrambi” (allegato B all’AI 72).

Al riguardo,

vale la pena annotare la reazione dell’interprete che ha tradotto la lettera:

confesso che quando ho letto queste parole mi

sono un po’ spaventato in quanto da una parte scrive di essere innamorato e

dall’altra spera che lei possa pagare per le sofferenze che l’ha costretto a

subire” (AI 72 pag. 2).

34. In questo contesto non è fuori luogo ricordare che la sorella della

vittima ha dichiarato quanto segue:

AD dell’avv. RAAP 1 rispondo che recentemente i

miei genitori e anche mia zia __________ al telefono mi hanno detto che una

loro conoscente (di cui io non conosco le generalità) avrebbe loro riferito di

aver ricevuto una telefonata anonima durante la quale l’interlocutore avrebbe

detto che AP 1, se ACPR 1 non avesse ritirato la denuncia, avrebbe fatto

bruciare la casa dei miei genitori e avrebbe fatto ammazzare mia zia da un suo

ex compagno di prigione in __________ ” (AI 149 pag. 7).

La circostanza

non è stata ulteriormente indagata. Essa appare, comunque, verosimile ritenuto

come una simile minaccia risulta del tutto coerente con il modo di pensare

dell’accusato (si ricordi che nella prima lettera di cui s’è detto sopra, per

ottenere il ritiro della denuncia, egli ha minacciato non solo l’ex-compagna ma

anche il cognato di lei).

35. Va, infine, ricordato che, nel dibattimento d’appello, è emerso che AP

1 - scoperto il nuovo numero di telefono della ex compagna - l’ha chiamata dal

carcere con il pretesto di augurarle buon compleanno. La chiamata ha gettato

nel terrore la donna (che, peraltro, ha deciso di non comparire al dibattimento

d’appello per paura di AP 1).

Non pago di

questa chiamata e dei suoi evidenti effetti, AP 1 - che, lo si noti, non ha mai

chiesto scusa per quanto fatto (cfr. verbale dibattimento d’appello pag. 3 in fondo) - ha spedito alla donna un biglietto in cui si legge “ACPR 1 un semplice gesto ma un

eterno ricordo. Tanti auguri” (cfr. traduzione prodotta al dibattimento

d’appello dal procuratore pubblico).

Il

significato reale di questa frase è evidente.

Tanto più se

si considera che è stata scritta da un uomo che ha fatto quel che fatto, che

non ha mai pensato di scusarsi e che era ben cosciente che la donna cui

scriveva e telefonava aveva paura di lui:

sapevo che ACPR 1 aveva paura di me e non voleva

più che la contattassi. Ciò nonostante ho voluto farmi vivo con lei per farle

una sorpresa” (verbale dibattimento

d’appello pag. 4)

36. Dai fatti accertati da questa Corte emerge, senza ombra di dubbio,

che l'imputato ha ferito la donna con l'intenzione di ucciderla.

L’intenzione

di fare del male traspare, in filigrana, da quasi tutti i gesti compiuti

dall’imputato dopo la fine della sua relazione, in particolare dalle minacce

fatte a ACPR 1 da inizio maggio in poi (minacce di cui hanno riferito la donna

e i familiari di lei) e dagli episodi del 10 e dell’11 maggio.

La finalità di fare del male acquista forma sempre più definita con il passare

dei giorni per diventare vera e propria intenzione di uccidere nelle esplicite

minacce di morte formulate nelle telefonate al fratello della donna e nei

messaggi sms inviati all'ex compagna almeno (non si ha il testo di tutti gli

sms inviati) dal 25 maggio 2010 (per tutti: “ammazzo te e dopo io”

inviato il 25.05.2010 ore 04.58.46) e ancora nei giorni precedenti al fatto e

di cui si ha traccia poiché salvati dalla destinataria.

Il

proposito di togliere la vita alla donna assume valenza risoluta soprattutto

nelle ultime cinque ore prima dell’aggressione così come emerge in modo

chiarissimo da almeno due elementi. Dapprima, dal fatto che, partendo da casa “arrabbiato

di più” (del solito) per l’ennesima richiesta della donna di lasciarla in

pace, AP 1 si è armato di un coltellino affilatissimo, cioè di un’arma del

tutto atta ad uccidere così come indicato dal medico legale e così come i fatti

hanno dimostrato ritenuto che soltanto per un caso fortunato non siamo, qui,

ora a discutere di un reato consumato.

E, poi,

dai messaggi spediti quel fine pomeriggio alla donna (per tutti: “…

scomparirai come E., vedrai come ci si sente ad essere presi in giro, alla fine

riderò io” 12.06.2010 ore 17.51.14; “Non vedo l'ora di giocare con il

tuo sangue” 12.06.2010 ore 20.22.29) in cui è registrato a chiare lettere il

disegno omicida. Pretendere, in questo contesto, che si sia trattato di

esternazioni dimostrative, non indicative di una reale intenzione significa

sostenere la tesi più inverosimile. Non è soltanto la chiarezza delle minacce a

renderle reali. Non è soltanto la loro ripetizione su un tempo relativamente

lungo. Non è soltanto il loro inserimento in un contesto fatto di violenza non

solo verbale. E’ anche il fatto che ad esse è seguito a due riprese, appunto,

il passaggio all’atto che dà loro il pesante spessore della realtà.

L'intenzione

di uccidere - che trova la sua origine nell’incapacità dell’uomo di accettare

il rifiuto della donna di tornare con lui e in un’ingiustificata gelosia,

nonché in un egoismo esasperato - si concretizza, poi, ed è provata al di là di

ogni dubbio dalle modalità con cui AP 1 ha agito.

Infatti,

soltanto chi ha intenzione di uccidere, dopo avere immobilizzato la propria

vittima, fa scorrere sul suo collo in due direzioni diverse una lama

affilatissima cui ha impresso una pressione sufficiente a causare una lesione

che, solo per un caso estremamente fortunato, non ha causato la morte della

vittima.

Soltanto chi

ha intenzione di uccidere mantiene premuta la lama - affilatissima - del

coltello sulla gola della vittima anche quando un soccorritore interviene e

cerca di allontanarlo dalla vittima.

Soltanto chi

ha intenzione di uccidere colpisce il costato di una persona con un colpo di

coltello inferto con violenza sufficiente a causare la rottura di una vertebra.

Infine,

soltanto chi ha intenzione di uccidere colpisce la propria vittima

ripetutamente e in due punti diversi ma caratterizzati entrambi dalla presenza

di organi vitali con violenza tale da causare lesioni tutte potenzialmente

letali. E’, qui, appena il caso di sottolineare che AP 1 non si è “limitato”

(si fa per dire) a tagliare il collo della sua vittima. Egli, alle due ferite

impressionanti al collo, ha aggiunto un colpo inferto con forza altrettanto

impressionante al costato, cioè ad un’altra zona, pure notoriamente sede di

organi vitali (oppure, nell’altra ipotesi che qui entra in linea di conto, a

questo colpo ha aggiunto quelli al collo). Tale successione di colpi nelle due

zone indicate non può che essere vista come la manifestazione concreta non solo

della volontà di uccidere ma anche di determinazione nel perseguire il proprio

scopo.

A titolo puramente abbondanziale, si rileva

ancora che l’intenzione di uccidere - o meglio, l’inverosimiglianza della

versione dell’imputato - è confermata anche dal contenuto della lettera inviata

dal carcere e con cui AP 1 ha tentato, con le minacce, di convincere la vittima

a mentire a suo favore affermando, appunto, che le ferite erano il frutto di

una fatalità e non di una sua volontà. Di particolare significato, in tal

senso, le seguenti frasi di AP 1:

… comunque torno e allora sarò più cattivo e

pieno di rabbia. Io ti prego di ritirare la denuncia. Dì che ho voluto spaventarti

e tu hai girato la testa e un operaio mi ha spinto e ti ho toccato col

coltello. Io dico che è meglio per te e per M.”

(AI 62, lettera

indirizzata a “Ma.”).

Così

come i precedenti sms, questa lettera, correttamente letta, è conferma

inequivocabile del fatto che AP 1 ha agito per uccidere e che il suo tentativo

di eliminare l’ex compagna è andato a vuoto soltanto grazie all’intervento

dell’operaio che è corso in soccorso della donna.

Infatti,

minacciando la donna (“è meglio per te e per M.” perché “comunque

torno e allora sarò più cattivo e pieno di rabbia”) affinché dicesse che

lui voleva solo spaventarla e che le ferite erano dovute a lei che aveva girato

la testa e all’intervento dell’operaio, AP 1 dimostra che le cose non sono

andate così.

Fossero

andate così, sarebbe bastata un’esortazione a dire la verità.

Non

sarebbe stata necessaria né la minaccia né il suggerimento di che cosa dire.

37. Nella misura in cui mira al riconoscimento del dolo diretto di AP

1 nel tentativo di uccidere ACPR 1, l'appello del procuratore pubblico merita,

dunque, di essere accolto.

38. Secondo

il procuratore pubblico ricorrono gli estremi per imputare a AP 1 il tentato

assassinio.

38.1. Giusta l’art. 111 CP, chiunque intenzionalmente uccide una persona è

punito con una pena detentiva non inferiore a 5 anni. E’, invece, applicabile

l’art. 112 CP - che prevede una pena detentiva non inferiore a dieci anni -

quando il colpevole ha agito con particolare mancanza di scrupoli, segnatamente

con movente, scopo o modalità particolarmente perversi.

Dunque, quanto distingue l’assassinio (art. 112

CP) dall’omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli correlata

alla speciale odiosità del movente, del fine, del modo di agire o di altre

circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo).

L'assassinio è, in sintesi, un caso aggravato di

omicidio intenzionale che si contraddistingue per il carattere particolarmente

reprensibile dell’atto (FF 1985 II 912 seg.; DTF 127 IV 10 consid. 1a; Corboz, Les infractions en droit suisse, Basilea 2002, vol. I, n.

3-23 ad art. 112 CP). Come sottolineato dallo stesso

legislatore, con il conforto della dottrina e della giurisprudenza, l’autore

cui si riferisce la norma penale è una persona senza scrupoli, che agisce a

sangue freddo, di un egoismo primitivo e crasso, priva di sentimenti sociali,

che non tiene dunque in nessun conto la vita altrui pur di realizzare il

proprio interesse (FF 1985 II 913 con riferimento a Der juristische und der

psychiatrische Masstab bei der Beurteilung der Tötungsdelikte, RPS 67/1952 pag.

322 e segg.). Queste caratteristiche - accertate secondo criteri morali

oggettivi - devono apparire come un carattere costante della personalità (DTF

127 IV 10 consid. 1a, DTF 115 IV 8 consid. 1b).

Per caratterizzare “la particolare mancanza di scrupoli” - che è una circostanza personale speciale a norma dell'art. 27 CP (art.

26 vCP; DTF 120 IV 275 consid. 3; sentenza del Tribunale federale 6S.9/2007 del

17 maggio 2007, consid. 4.5) - l’art. 112 CP evoca (a titolo di esempio) il

movente, lo scopo o le modalità particolarmente perversi (Stratenwerth/Jenny, Schweizerisches Strafrecht,

Besonderer Teil I, Straftaten gegen Individualinteressen, 6ª edizione, Berna

2003, pag. 27 n. 19).

Il movente è particolarmente odioso, tra l'altro,

quando l'autore uccide contro remunerazione o per derubare la vittima (DTF 118

IV 122 consid. 1b, DTF 115 IV 187 consid. 2 e 3), per vendetta senza un motivo

serio (DTF 106 IV 347), perché la vittima non si piega alla sua volontà (DTF

127 IV 20) oppure quando l’autore uccide senza ragione o per una sciocchezza

(Corboz, op. cit., n. 8, ad art. 112 CP; DTF non pubblicata del 3.12.2009

[6B.943/2009], consid. 3.3.; DTF non pubblicata del 2.6.2006 [6S.145/2006],

consid. 2.2.; DTF non pubblicata del 15.2.2006 [6P.152/2005], consid. 7.2). Lo

scopo è particolarmente odioso, tra l'altro, quando l'agente vuole eliminare un

testimone sgradito o una persona che cerca di impedire la commissione del

reato, insomma quando l’autore agisce per commettere, coprire o facilitare un

altro reato (Schubarth, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, ad art. 112,

n. 23, 25, 27 e 28). Parimenti, lo scopo è particolarmente odioso quando

l’autore agisce per evitarsi disagi o inconvenienti, ad esempio uccidendo la

donna resa incinta o la moglie perché le preferisce un’altra donna (DTF 101 IV

279; DTF 77 IV 64; DTF 70 IV 8).

Il TF ha ancora avuto modo di stabilire che

l’autore che uccide la moglie o la compagna perché non accetta di essere

abbandonato agisce per un movente particolarmente odioso e futile (STF 24.01.2012

inc.6B_429/2010 consid. 4.3; STF 31.08.2006 inc.

6P.46/2006 e inc.6S.94/2006 consid. 9.3; STF 16.02.2006 inc.6S.435/2005

consid. 1.2; STF 20.10.2004 inc.6S.357/2004 consid. 2.2;

STF 11.03.2003 inc.6S.21/2003 consid. 2.2; Schwarzenegger in: Basler

Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea 2007, n. 11 ad art. 112).

Il modo di agire è specialmente odioso, tra

l'altro, quando l'agente dimostra crudeltà o sadismo (v. anche Corboz, op.

cit., n. 13-17 ad art. 112 CP; Disch, L'homicide intentionnel, tesi, Losanna

1999, pag. 313 a 322; STF 10.01.2002, inc.6S.400/2001, consid. 8b). Va, qui,

annotato che per Stratenwerth, quanto più vi è sproporzione tra lo scopo

perseguito e la distruzione della vita umana, tanto più ci si avvicina alla

fattispecie dell’assassinio (Stratenwerth, Strafrecht, BT I., § 1 n. 20 pag.

28).

Gli antecedenti e il comportamento dell’autore

dopo l’atto sono ugualmente da prendere in considerazione se direttamente

connessi all’atto, nella misura in cui forniscono un quadro della personalità

dell'autore (DTF 127 IV 10 consid.

1a; DTF 117 IV 369 consid. 17; STF 01.02.2001, inc.6P.252/2006, consid. 9.1; Schwarzenegger

in: Basler Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea 2007, n. 6 ad art. 112).

La premeditazione non è un presupposto necessario

del reato di cui all'art. 112 CP (Disch, op. cit., pag. 292 e rinvii) che non

esige nemmeno che l'agente abbia provato piacere nel fare soffrire la sua

vittima o nell'ucciderla così come non richiede un'assenza di legami tra di loro

o che l'agente abbia agito a sangue freddo.

Come detto, quanto distingue l'assassinio (art.

112 CP) dall'omicidio (art. 111 CP) è la particolare mancanza di scrupoli rivelata dalla speciale odiosità del movente, del fine, del modo d'agire o

di altre circostanze specifiche (fanatismo, terrorismo). La legge non prevede

una casistica enumerativa: si potrà anche affermare che una morte per

strangolamento indizia un assassinio e che la mancanza di premeditazione

indizia un omicidio, ma si tratta pur sempre di indizi (cfr. STF 15.1.2001, inc.

6P.96/2001 e 6S.413/2001 e STF 16.2.2006, inc.6S.435/2005 - entrambi casi di

strangolamento - ritenuto il primo omicidio e il secondo assassinio).

Ai fini del giudizio, occorre valutare il

comportamento dell'autore nel suo insieme. Un omicidio intenzionale è

già di per sé un reato gravissimo: la colpa dell'assassino deve distinguersi,

dunque, in modo netto da quella dell'omicida (Corboz, op. cit., n. 3 segg. ad

art. 112 CP con numerosi riferimenti; Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB

I, edizione 2007, n. 7 segg. ad art. 112 con rinvii). Nella valutazione di

questa questione, considerazioni di sdegno emotivo poco aiutano: chi uccide un

padre di famiglia senza pensare alle conseguenze indirette del crimine, ad

esempio, non commette per ciò solo un assassinio (DTF 118 IV 122 consid. 3b).

Secondo costante giurisprudenza, il movente non

presenta particolare perversità quando non denota, di per sé, un egoismo

assoluto, nella misura in cui l’autore abbia agito sotto l’influsso di

un’emozione che le circostanze concrete rendono, in applicazione di quei valori

morali generalmente riconosciuti dalla società civile chiamata a giudicare del

gesto, umanamente comprensibile secondo una valutazione oggettiva. E’,

segnatamente, il caso quando l’autore agisce in una situazione di conflitto oggettivamente

grave oppure sulla spinta di una sofferenza fondata seriamente su motivi

oggettivamente imputabili alla vittima stessa (DTF 104 IV 150, consid. 2; DTF 106

IV 342, consid., 4; DTF 118 IV 122; DTF 120 IV 265 consid. 3a; DTF 127 IV 10;

DTF non pubblicata del 9.12.2008 [6B_740/2008], consid. 3 e 3.1.; DTF non

pubblicata del 10.11.2006 [6P.140/2006, consid. 11.2.], consid. 3 e 3.1.; DTF

non pubblicata del 2.5.2006 [6P.41/2006], consid. 7.2.3.; DTF non pubblicata

del 6.4.2006 [6P.49/2006], consid. 5.2.; DTF non pubblicata del 16.2.2005

[6S.424/2004], consid. 1.3.1.; DTF non pubblicata del 22.11.2004 [6S.359/2004],

consid. 2.1. e 2.2.; DTF non pubblicata del 1.4.2004 [6S.10/2004], consid.

5.2.; Corboz, op. cit., n. 4, 8 e 23, ad art. 112 CP; Schwarzenegger, op. cit.,

n. 7 e 15a, ad art. 112; S. Disch, L’homicide intentionnel, 1999, pag. 316,

capitolo 6.3.1.2.1.; Graven, Meurtre par passion, RPS 1960, pag. 134; Donatsch,

Strafrecht III, 9ª ed, Basilea 2008, pag. 11, ad art. 112 CP).

La valutazione del carattere più o meno perverso

del movente non può, per contro, poggiare su considerazioni di natura

soggettiva. In effetti, se è ben vero che, in conformità ai principi generali

del diritto penale, il dolo deve portare su tutti gli elementi oggettivi

costitutivi del reato, è anche vero che quando la normativa legale prevede

delle circostanze personali particolari, l’autore può realizzarle senza esserne

consapevole. La particolare mancanza di scrupoli è un criterio soggettivo di

qualifica del reato di assassinio, ma alcuni degli indizi scelti dal

legislatore per evidenziare questa circostanza personale sono di natura

oggettiva (Disch, op. cit. pag. 323, capitolo 6.3.1.3).

In questo senso, è ammissibile l’errore sui

fatti, con conseguente valutazione a favore dell’imputato, quando l’errore

porti su circostanze oggettive idonee a configurare una particolare mancanza di

scrupoli, ad esempio la sofferenza imposta alla vittima o il pericolo creato

per altre persone.

Non è, per contro, ammissibile un errore sui

fatti sulla realizzazione di una condizione soggettiva idonea a configurare una

particolare mancanza di scrupoli. In altri termini, e per quanto qui di

interesse, poco importa che l’autore, in presenza di un movente particolarmente

odioso o futile, giudichi onorevole o giustificato il suo agire, senza

percepirne la perversità ai sensi dell’art. 112 CP (Disch, op. cit. pag. 323,

capitolo 6.3.1.3). Questa - come detto - va valutata dal giudice secondo

criteri oggettivi, moralmente e comunemente riconosciuti (cfr. anche STF non

pubblicata del 3.12.2009 [6B.719/2009], consid. 2.3.; STF non pubblicata del

20.10.2004 [6S.357/2004], consid. 2.2.).

Per

giudicare della particolare mancanza di scrupoli non vanno, neppure,

considerati il carattere dell’autore, le sue particolari emozioni, la sua

capacità di valutare il carattere illecito del suo agire e di agire secondo

tale valutazione tanto che la sussistenza di una particolare mancanza di scrupoli

non è incompatibile né con una scemata imputabilità né con una deficienza

caratteriale né con una non scusabile violenta commozione (Schwarzenegger, op.

cit., n. 24, ad art. 112; Corboz, op. cit., n. 22, ad art. 112 CP e

riferimenti). Questi aspetti non hanno alcuna influenza sulla qualifica del

reato ma vanno considerati nella determinazione della pena (Schwarzenegger, op.

cit., n. 25, ad art. 112).

38.2. Come

visto sopra, è accertato che AP 1 ha deciso di uccidere l’ex compagna perché

incapace di accettare il rifiuto della donna di tornare con lui dopo che la

loro convivenza aveva preso fine a causa della sua decisione - non condivisa da

lei - di lasciare il lavoro in __________ e tornare in __________. Il movente è

quindi da individuare, più che nell’amore per la compagna, in un sentimento di

estremo egoismo che ha trasformato la ACPR 1 in un oggetto da possedere o da distruggere (cosiddetta reificazione della vittima).

Egli ha,

dunque, palesemente agito per un motivo che - così come più volte indicato dal

TF in casi analoghi (STF 24.1.2012 inc.6B_429/2010 consid. 4.3; STF 31.8.2006 inc.6P.46/2006 e 6S.94/2006 consid. 9.3; STF

16.2.2006 inc.6S.435/2005 consid. 1.2; STF 20.10.2004 inc.6S.357/2004 consid.

Considerandi

2.

; STF 11.3.2003 inc.6S.21/2003 consid. 2.2 cit.

anche da Schwarzenegger in: Basler Kommentar, StGB II, 2. edizione, Basilea

2007, n.10 e 11 ad art. 112 ) - è talmente futile ed egoistico da risultare

odioso al punto da evidenziare la particolare perversità di cui all’art 112 CP

(cfr. anche DTF 127 IV 20 in cui il TF ha stabilito che commette assassinio il

padre che uccide la figlia perché questa non si piega alla sua volontà).

Al riguardo,

occorre evidenziare che la vittima nulla aveva fatto per oggettivamente

giustificare la rabbia e la reazione violenta dell’uomo. Il loro rapporto si

era concluso dopo che la donna aveva rifiutato di seguirlo in __________ e

tale fine era stata sancita in una discussione che si era conclusa in modo

pacifico tant’è che fu la stessa donna ad accompagnare l’uomo in __________ .

Infine, è

opportuno aggiungere, per sgombrare il campo da equivoci, che gli atti

smentiscono la tesi secondo cui la rottura fosse da addebitare ad un’altra

relazione della donna. Altrettanto sconfessata dagli atti è l’ipotesi di

comportamenti irriguardosi o offensivi della donna che avrebbero potuto

provocare particolari sofferenze all’ex compagno. Al contrario. Risulta dagli

atti, da un lato, che la donna ha cercato di convincere l’uomo a non lasciare

il lavoro e a rimanere in __________ e, dall’altro, che ella tenne un

comportamento più che dignitoso e, infine, che ella dimostrò grande equilibrio,

grande tolleranza e pacatezza nonché una non comune capacità di comprensione

visto che, nonostante la paura che provava, non reagì in modo scomposto né alle

sottrazioni dell’automobile e, poi, dei gioielli e dei documenti, né agli

episodi di violenza del 10 e 11 maggio 2010, né alle pesanti minacce ricevute.

Se ne deduce

che la decisione di uccidere è maturata in un contesto privo di conflittualità

imputabile alla vittima ritenuto come la degenerazione del comportamento di AP

1.

e degli eventi sia attribuibile unicamente all’uomo e alla sua incapacità di

accettare il rifiuto della ex compagna di riprendere la convivenza (STF

20.10.2004

inc.6S.357/2004 consid. 2.2; STF 11.03.2003 inc.6S.21/2003 consid.

2.

).

La particolare

perversione indiziata dal movente odioso è, poi, confermata sia dal modo in cui

egli ha agito sia dal comportamento precedente sia, infine, da quello tenuto successivamente

ai fatti.

Dapprima, il

modo d’agire - e meglio, l’avere, in un brevissimo, tempo, ripetutamente

colpito la vittima in due parti del corpo tutte sedi di organi vitali -

dimostra una tale determinazione nel perseguire l'intento omicida da

evidenziare particolare perversione (cfr. STF 11.3.2003 inc.6S.21/2003 in cui

il TF ha ritenuto denotante freddezza affettiva e assenza totale di scrupoli a

distruggere una vita umana il fatto che l’autore ha sparato alla vittima che

fuggiva 7 colpi d’arma da fuoco). Parimenti indiziante di grande freddezza

affettiva - e, quindi, della particolare perversione di cui all’art 112 CP - è

il fatto che AP 1, dopo avere inferto le gravi ferite di cui s’è detto, ha

lasciato la vittima grondante sangue e se ne è andato, senza preoccuparsi del

suo stato (STF 11.3.2003 cit; cfr., anche, STF 20.10.2004 inc.6S.357/2004 in

cui il TF ha ritenuto, a conferma del carattere particolarmente odioso

dell’assassino dimostrato dal movente particolarmente odioso, il fatto che

l’autore ha colpito con più colpi di coltello la propria vittima per fermarsi

soltanto una volta che questa cadde a terra mostrando così determinazione e

grande freddezza).

AP 1 ha, poi, dimostrato particolare crudeltà telefonando, subito dopo i fatti, nel cuore della notte al

padre della vittima che l’autore sapeva essere, non solo anziano e lontano, ma

anche malato. Tale telefonata non aveva altro scopo se non quello di

terrorizzare i familiari della vittima - che, peraltro, nulla potevano fare

anche a causa della lontananza - e proseguire, così, in quel piano di farla pagare

alla donna e ai suoi familiari - intenzione più volte annunciata nei suoi sms.

Queste

caratteristiche - presupposto dell’art 112 CP - sono, poi, ulteriormente

confermate dalla lettera con cui l’autore ha cercato, con la minaccia (“è

meglio per te …..”), di costringere la vittima a deporre il falso per

confermare la sua versione (lettera di cui s’è detto al consid. 32).

Esse sono,

poi, ancora confermate dalle successive minacce fatte alla vittima dal carcere

(consid. 33-35). Evidente e preoccupante significato minatorio va dato al

biglietto - da leggersi avuto riguardo al fatto che la donna non ha dato

seguito all’ingiunzione di mentire di cui s’è appena detto - e alla telefonata

fatta dal carcere alla donna in occasione del suo compleanno. Come rilevato in

precedenza, non ha da essere argomentato a lungo per dimostrare il vero senso

della frase “un semplice gesto ma un eterno ricordo”. Ritenuto come la

minaccia contenuta in questo biglietto non possa non essere legata alle

precedenti, lo scritto dell’appellante non può non essere visto come

un’ulteriore conferma anche della persistenza di una volontà omicida e del

desiderio di mantenere la vittima nel terrore che, in queste circostanze, sono conferma

di una particolare perversione. Particolare perversione è, infine, dimostrata

anche dal comportamento tenuto da AP 1 da inizio maggio 2010: non è necessario

argomentare a lungo per dimostrare come gli sms ingiuriosi e di minaccia che AP

1.

inviava alla donna che ancor oggi pretende di amare siano indicativi di una

personalità primitiva, gretta, incapace di empatia e violenta e, come tali,

confermino la particolare perversione che emerge già da quanto sin qui

indicato. Altrettanto è per gli episodi violenti del 10 e 11 maggio 2010 in cui AP 1 ha dimostrato di non sapere adottare, quando è frustrato nei suoi desideri, altri

comportamenti che non siano quelli della prevaricazione e della violenza bruta.

Non bastano -

e di lunga - a disegnare un quadro diverso della personalità di AP 1 i tentativi

di suicidio: si è trattato di atti meramente dimostrativi così come indicato

nella perizia (AI 219 pag. 37) e evidentemente strumentali ad una strategia

difensiva in cui egli cerca di proporsi a chi lo deve giudicare come il povero

amante disperato. La realtà è, come ampiamente visto, ben diversa. Tanto che

egli ancora non ha ritenuto nemmeno di doversi scusare per quanto fatto.

Ritenuto come

l’assassinio sia dato già per quanto sin qui evidenziato, può rimanere

irrisolta la questione a sapere se vi è assassinio anche per le modalità di

esecuzione così come ritenuto dalla pubblica accusa.

39.

Ne

consegue che l'appello del procuratore pubblico deve essere accolto anche

relativamente alla qualifica giuridica dei fatti del 12 giugno 2010.

40.

Il procuratore pubblico si aggrava pure avverso il proscioglimento

dell'imputato dall'accusa di lesioni semplici qualificate, di cui al punto 2

dell'atto d'accusa 28 aprile 2011, in relazione ai fatti avvenuti a __________

in data 11 maggio 2010 e postula che AP 1 sia dichiarato autore colpevole di

lesioni semplici qualificate, subordinatamente di lesioni colpose.

40.1

Secondo l'art. 123 cifra 1 CP, chiunque intenzionalmente cagiona

lesioni semplici ad una persona, è punito, a querela di parte, con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria. Se le lesioni semplici

sono qualificate, in quanto cagionate facendo uso di un'arma o di un oggetto

pericoloso, il colpevole è perseguito d'ufficio (art. 123 cifra 2 CP).

L'intenzione deve portare su tutti gli elementi costitutivi. Il dolo eventuale

è sufficiente (DTF 119 IV 2 consid. 5a).

Secondo l'art. 125 CP, chiunque per negligenza cagiona un danno al

corpo o alla salute di una persona è punito, a querela di parte, con una pena

detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1); se la lesione è

grave, il colpevole è perseguito d'ufficio (cpv. 2).

40.2

Le concordanti dichiarazioni rese riguardo all’episodio del 11

maggio 2010 disegnano una situazione in cui è evidente l’intenzione di AP 1 di -

almeno - ferire ACPR 1. Null’altro può essere seriamente dedotto dalla

situazione in cui AP 1, armato di coltello, cerca di colpire la ex compagna e

lo fa passando con il braccio oltre il corpo del fratello di lei che si era

frapposto fra i due per difendere la sorella:

(..) Io mi sono quindi subito messo fra lui e

mia sorella per fermarlo. Io ho capito che lui voleva colpire ACPR 1, tant’è

che quando lei si trovava dietro di me e io cercavo di tenerlo fermo, lui

tentava ancora, con il braccio però più abbassato, di colpirla, passando (con

il braccio che impugnava il coltello) poco distante dal mio fianco sinistro…”

(AI 143 pag. 6; AI 33

pag. 10 e 11).

Lesione

ai sensi dell’art 123 CP vi è, poi, stata.

Indipendentemente

dal fatto che per essa non è stato fatto ricorso a cure mediche, la lesione

causata non è, peraltro, irrilevante. Infatti, la donna, al riguardo, ha

dichiarato quanto segue:

Mi ricordo che quella sera sono stata colpita

anch’io con il coltello da AP 1, alla pancia. Non ho subito un taglio profondo;

sarà stato lungo circa 2 cm” (AI

33.

pag. 11).

ADR che la ferita che mi è stata procurata non

era un graffio. Ho perso un po’ di sangue. Nei giorni seguenti si è anche

formato un livido. Non sono comunque andata da un dottore. Alla pancia mi è

comunque rimasto un segno” (AI

211.

pag 7).

In queste

circostanze, non v’è dubbio che, per quanto fatto a __________ l’11 maggio

2010, AP 1 deve essere dichiarato autore colpevole di lesioni qualificate, in

quanto cagionate facendo uso di un'arma o di un oggetto pericoloso.

41.

Il procuratore pubblico si aggrava pure avverso il proscioglimento

dell'imputato dall'accusa di furto d'uso per avere, a __________ in data 8

maggio 2010, sottratto a ACPR 1 il veicolo Opel Meriva immatricolato in __________

per farne uso, in particolare conducendolo sulla tratta stradale __________ e

ritorno.

Nella sentenza impugnata

(considerando n. 8 pag. 17) la Corte di prime cure non ha speso parola alcuna

per motivare il proscioglimento dall’accusa di furto d’uso, così come

prospettata al punto n. 2 dell’AA aggiuntivo (cfr. art. 82 cpv. 2 lett. d e 399

cpv. 2 CPP per obbligo di motivazione). Di per sé, su questo punto, si

renderebbe necessario, in applicazione dell’art. 409 CPP, annullare questo

Dispositivo

dispositivo e rinviare i relativi atti al tribunale di prima sede per sanare la

carenza. Trattandosi tuttavia di una lacuna su un elemento marginale della

procedura ed essendo la stessa riparabile in questa sede, si prescinde dal

procedere in tal senso.

41.1. Secondo l'art. 94 cifra 1 LCStr, chiunque sottrae un veicolo a

motore per farne uso e chiunque circola, come conducente o passeggero, con

questo veicolo, sapendo sin dall'inizio che è stato sottratto, è punito con una

pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria (cpv. 1); se uno degli

autori è un congiunto o un membro della comunione domestica del detentore e se

il conducente è titolare della licenza di condurre richiesta, il perseguimento

penale è promosso solo a querela di parte; la pena è della multa (cpv. 2).

Per

membri della comunione domestica s'intendono persone conviventi nella medesima

economia domestica ai sensi dell’art. art. 110 cpv. 2 CP. Tale presupposto deve

essere dato al momento della commissione dell’atto (Yvan Jeanneret, Les dispositions

pénales de la Loi sur la circulation routère, Berna 2007, n. 51 ad art. 94

LCR). Un’eventuale separazione della vittima e dell’autore, che li porta a

cessare la convivenza, intervenuta dopo i fatti è pertanto ininfluente (Niklaus

Oberholzer, in Basler Kommentar, vol. 1, Basilea 2003, n. 7 ad art. 110 Abs.

3). Una parte della dottrina (Trechsel, Schwerizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo 2008, n. 9 ad art. 110) ritiene tuttavia che qualora la

comunione domestica viene interrotta immediatamente dopo la commissione del

reato, i privilegi che la stessa garantisce vengono meno (SJZ 39, 1942/1943, n.

175).

41.2. L’oggetto dell’infrazione deve essere un veicolo a motore, ritenuto

che, non proteggendo l’art. 94 LCStr la proprietà, non è determinante stabilire

se esso appartenga ad altri o meno. E’ così ipotizzabile che persino il

proprietario stesso possa essere autore di furto d’uso (Yvan Jeanneret, op.

cit., n. 6 e n. 20 ad art. 94 LCR: ad esempio la società di leasing, oppure il

datore di lavoro che finanzia integralmente un veicolo lasciato a libera

disposizione del dipendente).

Il

comportamento perseguito consiste nel sottrarre un veicolo a motore. Il termine

sottrarre coincide, nella sua interpretazione, con quello utilizzato per il reato

di furto di cui all’art. 139 CP, così che esso implica la rottura del possesso

altrui - inteso ai sensi del codice penale, non di quello civile, cioè il

potere di disporre effettivamente della cosa, valutato secondo le regole della

vita sociale e indipendentemente dal suo carattere lecito o no - e la creazione

di uno nuovo a favore dell’autore.

La dottrina e

la giurisprudenza riconoscono così che un veicolo parcheggiato sulla strada

sottostia al possesso dell’avente diritto, anche se questi non si trova

necessariamente nelle vicinanze o non lo utilizza per lungo tempo. Vale la

stessa cosa se l’avente diritto non ha chiuso a chiave il veicolo o persino se

ha perduto le chiavi (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 8 ad art. 94 LCR). L’avente

diritto resta privo per contro del possesso del veicolo quando non sa più dove

questo si trovi perché l’ha perso, perché l’ha lasciato deliberatamente (ad

esempio in una discarica) o perché un terzo glielo ha sottratto per poi

abbandonarlo; in una simile situazione entra in considerazione, invece che

l’art. 94 LCStr, l’art. 137 CP.

La sottrazione

si concretizza di norma con lo spostamento del veicolo, ma può anche consistere

nel rendere quest’ultimo inaccessibile all’avente diritto.

La creazione

del nuovo possesso a favore dell’autore deve risultare evidente dalla

manifestazione della volontà di disporre del mezzo.

Il possesso di

una delle chiavi di un’automobile è un indizio dell’esistenza di un potere di

fatto di disporne (DTF 101 IV 33 consid. 2b). Per contro la sottrazione della

stessa non corrisponde ancora all’acquisto del dominio sul veicolo, fintanto

che l’autore non l’abbia utilizzata (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 11 ad

art. 94 LCR).

E’ parimenti stato riconosciuto

che il possesso ai sensi della norma in questione possa essere condiviso da più

persone allo stesso tempo. In una simile situazione è ipotizzabile che la

sottrazione possa essere commessa non solo da un terzo estraneo agli aventi

diritto, ma addirittura da parte di un co-possessore a danno del o degli altri

suoi omologhi. Determinante per stabilire se sussiste reato o meno è, in tale

contesto, stabilire se ci si trova di fronte ad un co-possesso paritario, di

uguale intensità per tutti coloro che vi partecipano, o ad un co-possesso

subordinato.

Per stabilire se il co-possesso

è subordinato o meno bisogna accertare se sussiste una chiara suddivisione

gerarchica del potere sul veicolo, se ed in quale misura i possessori possono

disporre del bene autonomamente e se le responsabilità per quanto lo concerne

sono equamente distribuite. In maniera più generale, quindi, occorre esaminare

i rapporti esistenti tra coloro che possono disporre del veicolo (Yvan Jeanneret, op. cit., n. 12 ad art. 94 LCR).

Dal punto di

vista soggettivo, la commissione del reato presuppone che l’autore abbia agito

con l’intento di fare uso del veicolo.

41.3. Come visto sopra, l’8 maggio 2010 AP 1 era tornato in __________,

per il battesimo della figlia della sorella di ACPR 1. Tuttavia, dopo avere

deciso di disertare la cerimonia, nonostante fosse giunto a __________ con la

sua autovettura, si è impossessato temporaneamente di quella di proprietà

dell’ex compagna (usando una chiave di riserva) per farsi un giro, raggiungendo

__________, e comperarsi delle birre per poi tornare a __________, dove ha

lasciato l'auto in un parcheggio diverso da quello in cui la vettura era stata,

in precedenza, parcheggiata dalla donna.

Va anzitutto precisato che

il possesso da parte del prevenuto della chiave di scorta del veicolo non

permette di concludere a favore dell’esistenza di un co-possesso paritario dei

due sullo stesso.

In primo luogo

va rilevato che AP 1 aveva una sua automobile personale, una VW Polo grigia, e

che proprio con questa era giunto a __________, proveniente da __________,

quell’8 maggio 2010 (verbale di interrogatorio PS di AP 1 del 23 dicembre 2010,

pag. 8, RPG doc. 15; vedi anche verbale PP di ACPR 1 del 1. luglio 2010, pag.

12, RPG doc. 3).

Secondariamente

è pure accertato, poiché riconosciuto dallo stesso imputato, che l’Opel Meriva

era di ACPR 1 (verbale di interrogatorio PS di AP 1 del 23 dicembre 2010, pag.

8, RPG doc. 15).

La stessa ha

poi precisato che:

(…) E’ invece corretto che la Opel Meriva era

mia e che pagavo delle rate di leasing. Non è vero che AP 1 mi abbia aiutato a pagare le rate. Io ho sempre lavorato e ho sempre potuto pagare.

AP 1 ha potuto sì guidare la mia vettura, quando stavamo assieme, ma solo due o tre volte. Io non mi

fidavo di lui perché lui aveva appena fatto la patente. Non mi ricordo se abbia

guidato la Opel Meriva quando eravamo assieme a __________. Prima dell’8 maggio

2010, ma anche perché non avevo in mente la circostanza, non ho mai chiesto a AP

1 di ritornarmi la seconda chiave della vettura che era rimasta a __________” (AI

211 pag. 4).

Da quanto precede

si può con tranquillità desumere che i rapporti sull’Opel Meriva, di proprietà

dell’accusatore privato, non erano certamente paritari. Il dominio era, in

maniera praticamente assoluta, di pieno appannaggio di ACPR 1, mentre

l’accusato non poteva di certo disporre dell’auto a suo libero piacimento.

A maggior

ragione questo valeva il giorno dei fatti: la donna in effetti era giunta a __________,

provenendo da __________, che si trova ad oltre 30 chilometri di distanza, da sola, alla guida della sua vettura. Ella aveva tutto l’interesse di

disporne in maniera esclusiva, anche perché senza di essa non sarebbe in

seguito potuta tornare a casa autonomamente. Inoltre l’imputato si era recato

nella località mesolcinese con la sua auto, per cui non è ipotizzabile alcun

motivo che potesse giustificare, almeno in quella particolare situazione, un

suo diritto di disporne (cosa che, al limite, con molta fantasia, si sarebbe

potuta forse argomentare se i due fossero arrivati al battesimo a bordo di

un’unica automobile).

Addirittura,

si può legittimamente concludere che, nonostante la chiave di riserva si

trovasse ancora nelle sue mani, AP 1 non aveva alcun co-possesso del veicolo,

poiché questa situazione particolare è stata la conseguenza di una leggerezza,

di una dimenticanza da parte dell’avente diritto. Non di una sua esplicita

volontà. La suddivisione delle chiavi non assurge dunque, nella fattispecie, ad

indizio di co-possesso dell’automezzo.

Utilizzare

l’automobile per recarsi a prendere una birra senza alcuna autorizzazione e

senza che ve ne fosse la necessità, visto che egli disponeva della sua VW,

rappresenta un atto caratterizzabile come sottrazione ai sensi dell’art. 94

LCStr.

L’averla poi

lasciata intenzionalmente in un altro luogo, diverso da quello ove era stata

parcheggiata dalla proprietaria, costituisce un’indubbia aggravante, poiché

segno evidente del proposito di nuocere alla donna.

Visto nel

contesto di tutto quanto emerso, si tratta di un ennesimo atto di stalking. Prova

ne è il fatto che anche il giorno seguente l’accusato ha aperto il veicolo per

frugarvi con l’intento di trovare conferme alle sue allucinazioni da gelosia (verbale

di AP 1 del 23 dicembre 2010, pag. 9, RPG doc. 15).

Sulla scorta di tutto quanto precede, la sentenza

della prima Corte va riformata anche in merito al proscioglimento dell’accusato

dal reato di furto d’uso, reato per il quale egli deve essere invece

condannato.

A titolo

abbondanziale si osserva che, ritenuto come l’8 maggio 2010 la convivenza fra i

due non fosse già più in essere (cfr. consid. precedenti), il reato è

perseguibile d’ufficio.

41.4. Nella

misura in cui mira al riconoscimento dell'imputazione di furto d'uso, l'appello

del procuratore pubblico merita di essere accolto.

42. In

conclusione, AP 1 va dunque ritenuto autore colpevole di tentato assassinio,

ripetuta minaccia, ripetuta ingiuria, furto, furto d'uso e infrazione alla LF

sugli stranieri.

Commisurazione della pena

43. AP 1 ha censurato la

commisurazione della pena detentiva chiedendone la riduzione a 6 anni.

Il

procuratore pubblico ha a sua volta chiesto di ricommisurare la pena detentiva,

con fissazione della stessa, in via principale, a 14 anni, nel caso del tentato

assassinio e, in via subordinata, a 11 anni, nel caso del tentato omicidio

intenzionale per dolo diretto.

43.1.a. Sotto

l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di cassazione e di

revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con estremo riserbo

nell’ambito della commisurazione della pena, e meglio lo faceva unicamente

laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su

criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione

prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o

esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere di

apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129

IV 6 consid. 6.1 e riferimenti, DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid.

2).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di

censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Niklaus Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, §

91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP;

Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) -

estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la competenza

della giurisdizione di appello anche all’errato apprezzamento, non solo

all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in

Basler Kommentar, StPO, ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen

[…] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet, in Basler

Kommentar, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art. 393, n. 37).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina

citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad

una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera

valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza

limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di

apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi

ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar StPO,

ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in Commentaire romand, CPP, ad art. 398 n.

21; contra, nella stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di

reclamo, Rémy, Commentaire romand CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al

riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor

[Droit administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle

decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du

cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre

appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di

appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito

dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento all’art.

393 cpv. 2 lett. c CPP).

b. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

Come

già l’art 63 v.CP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena

deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF

136 IV 55 consid. 5.5).

In

applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che

la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con

le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF

129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno,

poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a).

In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze

esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto,

per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così

pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP

(FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2).

Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice

deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,

nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così

come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare,

DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione

della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),

ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della

reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come

dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del

22 giugno 2010 inc.6B_1092/2009,6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del

19 giugno 2009 inc.6B_585/2008 consid. 3.5).

Con

riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV

73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008;

STF del 12 marzo 2008 inc.6B_370/2007 consid. 2.2). La legge ha, così,

codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008 inc.

6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007 inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

c. Giusta l’art 111 CP, chiunque

intenzionalmente uccide una persona è punito con una pena detentiva non

inferiore a 5 anni in quanto non ricorrano le condizioni previste negli

articoli seguenti. Per l’art. 112 CP, se il colpevole ha agito con particolare

mancanza di scrupoli, segnatamente con movente, scopo o modalità

particolarmente perversi, la pena è una pena detentiva non inferiore a 10 anni.

Giusta l’art.

22 cpv. 1 CP, chiunque, avendo cominciato l’esecuzione di un crimine o di un

delitto, non compie o compie senza risultato o senza possibilità di risultato

tutti gli atti necessari alla consumazione del reato può essere punito con pena

attenuata.

Oltre

che con una pena pecuniaria, chi si rende autore colpevole di furto, è punibile

con una pena detentiva sino a cinque anni (art. 139 cpv. 1 CP), di furto d'uso,

con una pena detentiva sino a tre anni (art. 94 cifra 1 LCStr), di ripetuta

minaccia, con una pena detentiva sino a tre anni (art. 180 CP), di esercizio

abusivo di attività lucrativa in __________ , con una pena detentiva sino a un

anno (art. 115 cpv. 1 LStr) e di ripetuta ingiuria, con una pena pecuniaria

sino a 90 aliquote giornaliere (art. 177 CP).

Secondo

l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute le

condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed é in ogni modo vincolato al massimo legale del genere di pena

(Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49,

n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag.

282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,

2. ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code

pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

43.2. Occorre,

dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate ai

fatti commessi (Tatkomponenten), valutando dapprima le circostanze oggettive

dei reati di cui risponde (objektive Tatkomponenten) e passando, poi, ad

esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la

determinazione dell’intensità della colpa in relazione ai reati e la

determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a ponderazione

attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze personali

legate all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In

concreto, decisamente molto grave, dal profilo oggettivo, è il tentato assassinio.

Si è trattato di un gesto di notevole intensità e determinazione, commesso da AP

1 infliggendo due pericolosissime lesioni da taglio al collo e un'ulteriore

ferita al costato della donna e che ha mancato l'esito mortale solo per caso

fortuito, ovvero per pochi millimetri e per l'intervento provvidenziale di un

terzo, che l'ha strappato con la forza dalla vittima. Se è vero che AP 1

risponde solo di un tentato assassinio, è anche vero che egli deve ringraziare

di ciò - poiché di ciò beneficia - da un lato, il caso che ha fatto sì che le

ferite inferte rimanessero solo potenzialmente letali e, d’altra parte, T. che,

intervenendo a soccorso della vittima, gli ha impedito di portare a termine il

suo disegno omicida.

Sempre

dal profilo oggettivo, occorre considerare le non indifferenti conseguenze

dell'agire di AP 1 sull'integrità fisica e psichica della vittima. Dalla

documentazione prodotta dall’accusatrice privata emerge, infatti, la

persistenza di sofferenza fisica e psichica a causa di quanto ha dovuto subire

ad opera di AP 1. Al collo vi è una vistosa cicatrice, fonte di fastidio e

bruciore. La ferita al dito mignolo - conseguente alla reazione istintiva di

liberarsi dal coltello messole al collo dall'imputato - ha comportato complesse

sequele, un disturbo di sensibilità al mignolo stesso e dolori che

dall'avambraccio vanno ad interessare la catena muscolare del sistema cervico-brachiale,

come pure il braccio destro (cfr. doc. TPC 14). ACPR 1 soffre, pure, di dolori

alla zona toracica in relazione alla ferita al costato. Sussistono anche

disturbi di natura psicologica, essendole stata diagnosticata una “sindrome

post-traumatica da stress”, con conseguenti “incubi notturni”,

attacchi “d'ansia”, “crisi di panico”, “stanchezza” e

paura di “rimanere sola” (cfr. doc. dib. 1: rapporto Dr. Br.; rapporto

Dr. Z. e altri, Servizio psico-sociale). Pertanto, occorre considerare, quale

elemento aggravante dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1, che, se morte non

vi è stata, i suoi gesti hanno, comunque, causato una lesione grave dell’integrità

della persona.

Pure a

livello oggettivo, in relazione al reato in esame, occorre, poi, considerare che

AP 1 ha adottato un modus operandi che denota spregiudicatezza e

temerarietà - aggressione nella cucina di una mensa di cantiere, con

andirivieni di persone - nonché brutalità laddove si consideri, da un lato,

che egli ha usato un’arma bianca - che impone una notevole vicinanza con la

vittima - e, dall’altro, che egli ha usato tale arma per “letteralmente”

sgozzare la propria vittima (cfr. foto in atti).

In questo

contesto occorre, poi, considerare, sempre quale elemento aggravante la colpa,

che AP 1 ha mostrato particolare determinazione a raggiungere il proprio scopo

omicida colpendo con forza almeno tre volte la vittima in due parti del corpo, entrambi

sede di organi vitali.

In

relazione ai reati commessi prima del reato principale, si osserva, sempre dal profilo

oggettivo, quanto segue.

Le

ripetute minacce sono di gravità oggettiva molto alta sia per il loro

contenuto, sia per la loro ripetitività, sia per i loro effetti ritenuto come

esse abbiano costretto la vittima - ma anche terzi, in particolare il fratello

di lei - a vivere in una condizione di giustificato terrore, limitandone

fortemente e per più di un mese la libertà d'azione e peggiorandone

sensibilmente la qualità di vita e considerato come gli effetti di tali minacce

continuino a persistere nelle patologie psichiche accertate.

Estremamente

gravi sono, poi, dal profilo oggettivo, le ripetute ingiurie. Al di là della

palese volgarità e ripugnanza dei contenuti, esse mostrano la volontà

dell'imputato, non solo di offendere la destinataria, ma anche di destabilizzarla

negli affetti familiari nella misura in cui, in alcuni messaggi ingiuriosi, AP

1 riferisce di presunti suoi rapporti sessuali con la sorella.

Di gravità

oggettiva medio-bassa è, invece, il reato di cui AP 1 deve rispondere per

l’episodio dell’11 maggio 2010: se l’intento e il modo d’agire è deprecabile e,

in sé, grave, riduce, dal profilo oggettivo, la colpa di AP 1 la ridotta entità

della lesione provocata.

Di

gravità oggettiva media è invece il furto di gioielli commesso da AP 1 ai danni

dell'ex compagna, sia per il valore della refurtiva, sia perché egli si è

introdotto nella sua stanza, cioè nella sfera più intima della vittima, mentre

il furto d'uso è di gravità da media a lieve e l'infrazione alla LF sugli

stranieri è di lieve gravità.

Dal

profilo soggettivo, per quanto riguarda il tentato assassinio, rilevante è il

fatto che AP 1 ha agito spinto da un egoismo talmente crasso e primitivo da

diventare egocentrismo puro quando ha deciso di eliminare la donna con cui

aveva convissuto per anni, che lui aveva deciso di lasciare e che nulla - ma

proprio nulla - gli aveva fatto di male (da un lato, non bisogna dimenticare

che lei aveva tentato di convincerlo a rimanere e, d’altro lato, non va

dimenticato l’atteggiamento comunque pacato tenuto dalla donna prima dei fatti

e durante tutta l’inchiesta), soltanto perché questa non si piegava alla sua

volontà (che, lo si noti, prevedeva che questa lasciasse il lavoro che svolgeva

tornando a vivere in __________ con lui). L’intensità dell’egoismo che ha

spinto il condannato ad agire raggiunge vette altissime se si lega - come deve

essere - il tentato assassinio con le precedenti incursioni punitive al

cantiere, le ripetute minacce e le ripetute ingiurie commesse prima dei fatti

nonché le minacce formulate dal carcere dopo i fatti non solo alla donna ma

anche al padre di lei, anziano, malato e lontano.

L’insieme

dei gesti compiuti denota una brutalità e una cattiveria non comuni tanto che

la particolare perversione di AP 1 si distingue per intensità nel panorama -

già di per sé gravissimo - dell’art. 112 CP.

Ma

soprattutto, va, dal profilo soggettivo, considerato, riguardo al criterio

della libertà dell'autore di scegliere se agire o meno, l'assenza di

impedimenti specifici. La perizia psichiatrica allestita in sede giudiziaria ha

certo diagnosticato al prevenuto un disturbo di personalità antisociale (AI 219

pag. 48), ma il perito ha chiaramente precisato che tale disturbo non gli

impediva di valutare il carattere illecito dei reati imputatigli, né inibiva la

sua capacità di agire liberamente secondo la (corretta) valutazione della

natura illecita dell'atto (pag. 46 e 47), per il che l'esperto ha concluso per

l'assenza di una scemata imputabilità (AI 219 pag. 49).

Ora,

tutto considerato, la colpa dell'imputato per il reato principale risulta essere

- naturalmente riferita ai casi di assassinio - di intensità da mediamente grave

a molto grave. Ne consegue che, tenuto conto del quadro edittale nonché della

prassi delle Corti ticinesi e di quella del TF, se l’assassinio si fosse

consumato, adeguata alla colpa dell'autore sarebbe stata una pena variante fra

i 16 e i 17 anni di detenzione (cfr., a titolo indicativo, DTF 106 IV 342; STF

31.08.2006 inc. 6.P46/2006 e 6S.94/2006; STF 16.02.2006 inc.6S.435/2005;

sentenza TPC 29.11.2006 inc. 99/06; sentenza TPC 16.09.1992 inc. 164/92).

Tenuto

conto del fatto che l’assassinio non è consumato ma solo tentato, adeguata

appare essere la pena di 12 anni cui va aggiunto, per gli altri reati di cui

deve rispondere (ritenuto che ciò che ha pesato di più sono le ripetute e gravi

minacce), un anno di detenzione.

I fattori legati

all’autore (Täterkomponenten) sono pure tutti negativi. AP 1 non ha

saputo trarre profitto né dalle due precedenti condanne in __________ - la

prima delle quali (per aver causato la morte di una persona colpendola con un

pugno) gli avrebbe dovuto insegnare che l'uso della violenza gratuita può avere

conseguenze tragiche per la vita altrui - né dal carcere patito. Ciò pur dando

atto che dette condanne ed espiazioni di pena sono lontane nel tempo e che,

soprattutto durante la successiva permanenza in __________, AP 1 aveva saputo

condurre una vita laboriosa e senza macchie dal profilo penale. Vi è poi anche

un rischio di recidiva indicato dal perito medico psichiatra Dr. B.S. (AI 219

pag. 49; AI 248 pag. 3).

Dagli atti non emergono elementi attenuanti.

Non c’è l’ammissione del reato principale (circostanza

attenuante ritenuta in prima sede) essendosi AP 1 limitato ad ammettere di aver

posato il coltello sul collo della vittima, perorando l'accidentalità sia delle

ferite al collo che di quella al costato, con ammissione strumentale solo dei

presupposti del reato per dolo eventuale. Neppure si può parlare di

collaborazione. AP 1 si è anzi distinto per avere assillato e vessato la

propria vittima anche dal carcere, cercando di costringerla a mentire in suo

favore con la minaccia. Nemmeno al dibattimento d’appello egli ha dimostrato di

avere almeno iniziato a prendere le distanze dai comportamenti assunti: del

resto, non va dimenticato che, ancora recentemente, egli ha rinverdito le

proprie minacce con scritti e telefonate dal carcere. In queste condizioni, la

frase di pentimento pronunciata alla fine del dibattimento d’appello risulta

essere una semplice frase di circostanza, detta nella speranza di ottenere un

po’ di benevolenza. Ne consegue che, ritenuto, peraltro, il grave rischio di

recidiva attestato dal perito, dire che il condannato fatica a prendere

coscienza e a dissociarsi dai reati perpetrati e che non ha imboccato la via

del cambiamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 inc.6B_1092/2009

e 6B_67/2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 inc.6B_585/2008 consid.

3.5) significa, purtroppo ancora oggi, a distanza di più di un anno dai fatti,

usare un eufemismo.

Ritenuto,

dunque, che, ad eccezione del buon comportamento tenuto in __________ - che,

tuttavia, non ha alcun particolare valore attenuante (cfr. DTF 136 IV 1 seg. secondo cui

l’incensuratezza è, da questo profilo, neutra) - non vi sono circostanze

attenuanti la colpa da considerare, questa Corte infligge a AP 1 la pena

detentiva di 13 anni.

44. Il perito psichiatrico ha ritenuto “possibile che il periziando

possa commettere nuovi reati”, in particolare nei confronti dell’ex

compagna (AI 219 pag. 49) ed ha proposto un trattamento:

Ritengo che in questo caso ci sia una precisa

indicazione per un trattamento specialistico consistente in una psicoterapia

individuale volta alla ristrutturazione e al consolidamento della personalità

emotiva del periziando, associato a misure educative tradizionali destinate a

pazienti affetti da un disturbo di personalità antisociale volte a contenere i

comportamenti impulsivi o aggressivi attraverso diversi mezzi (persuasione,

inquadramento, repressione) in modo da privarli del loro solo modo

d’espressione e mettere in questione la principale fonte di valorizzazione.

(..) Non è necessaria l’introduzione di un trattamento psicofarmacologico a

base antidepressiva o a base neurolettica, vista l’assenza di un episodio

depressivo in corso e di un disturbo psicotico.

E’ da ritenere possibile che il trattamento indicato

(…) consenta di evitare il rischio di nuovi reati (…) Tale trattamento

ambulatoriale può essere organizzato presso i servizi psico-sociali presenti

sul territorio del cantone __________, erogandolo già nel corso del regime

carcerario” (AI 219 pag. 49 e

50).

Alla

pena inflitta viene, dunque, associata una misura nel senso indicato dal perito

psichiatra.

45. Viene mantenuta la carcerazione di sicurezza, stante il pericolo di

fuga già accertato nella decisione 4 maggio 2011 del giudice dei provvedimenti

coercitivi (cfr. consid. 6 che rinvia alla precedente sentenza 22 marzo 2011

GPC, consid. 9 e 10) e confermato nella sentenza qui impugnata (cfr. consid. 33

che fa riferimento alla necessità di garantire l’esecuzione della pena).

46. Risarcimenti,

confisca e dissequestri

I risarcimenti, la confisca del coltellino Victorinox (rep. 12856) e

i dissequestri, decisi dai giudici di prima sede e, per altro, non oggetto di

impugnativa, meritano di essere confermati anche in questa sede.

47.Tassa di giustizia e spese

Gli oneri processuali seguono la soccombenza e vanno, pertanto,

posti a carico di AP 1 per l'appello principale, mentre per l'appello

incidentale essi vanno posti interamente a carico dello Stato (art. 428 cpv. 1

CPP).

Per questi motivi,

previo esame del fatto e del diritto,

visti gli art. 6, 10, 77, 80,

84, 139, 263 e segg., 348 e segg., 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454

CPP,

12, 19,

22, 30, 31, 40, 47, 48, 49, 51, 69, 110 cpv. 2, 111, 112, 123 cifra 2, 139,

177, 180 CP,

94 cifra

1 LCStr, 115 LStr

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello principale è respinto, mentre è accolto parzialmente

l'appello incidentale.

Di

conseguenza:

1.1. AP 1

è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. tentato

assassinio, per avere, verso le ore 22.30 del 12 giugno 2010, presso la cucina

del villaggio __________, agendo con particolare mancanza di scrupoli,

segnatamente con movente e scopo particolarmente perversi, tentato di uccidere

con un coltellino Victorinox l'ex compagna ACPR 1.

1.1.2. ripetuta minaccia, per avere, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre imprecisate località, incusso timore a ACPR 1 tramite messaggi sms.

1.1.3. ripetuta ingiuria, per avere, nel periodo maggio/12 giugno 2010, a __________ e in altre imprecisate località, offeso l'onore di ACPR 1 tramite messaggi sms.

1.1.4. furto d'uso, per avere, l'8 maggio 2010, a __________, sottratto a ACPR 1 il veicolo Opel Meriva, immatricolato in __________ , per

farne uso, conducendolo sulla tratta __________ e ritorno.

1.1.5. furto,

per avere, l'8 maggio 2010, a __________, per procacciarsi un indebito profitto

e al fine di appropriarsene, sottratto a danno di ACPR 1 diversi gioielli d'oro

del valore complessivo di circa fr. 5'000.–.

1.1.6. lesioni

semplici qualificate, per avere, l’11 maggio 2010, a __________, intenzionalmente cagionato con un coltello una ferita all’addome di ACPR 1 con

conseguente perdita di una minima quantità di sangue.

1.1.7. infrazione

alla LF sugli stranieri, per avere, nel periodo 10 febbraio/5 aprile 2010,

sprovvisto del necessario permesso di polizia degli stranieri, a __________ e

in altre imprecisate località, esercitato attività lucrativa di ausiliario di

pulizia alle dipendenze della società A..

1.2. AP 1

è condannato:

1.2.1. alla

pena detentiva di 13 (tredici) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.2.2. a

versare all'accusatrice privata ACPR 1:

1.2.2.1. fr.

4'000.– per il furto dei gioielli;

1.2.2.2. fr.

2'700.– a titolo di danno domestico;

1.2.2.3. fr.

1'767.– a titolo di perdita di guadagno;

1.2.2.4. fr.

30'000.– in risarcimento del torto morale;

1.2.3. al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 2'000.– e dei disborsi relativi al

processo di prima istanza.

1.3. È

ordinato, quale misura ai sensi dell’art. 63 CP, il trattamento psicoterapeutico

ambulatoriale, così come indicato dal perito giudiziario, da eseguirsi già

durante la carcerazione.

1.4. Sono

confermati la confisca di un coltellino Victorinox (rep. 12856) e il

dissequestro di tutti gli altri oggetti sequestrati in favore degli aventi

diritto.

1.5. Il

condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l'esecuzione

della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale.

2. Gli

oneri processuali dell'appello principale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.–

- altri disborsi fr. 200.–

fr. 1'200.–

sono posti a carico di AP 1. Non si accordano

ripetibili.

3. Gli

oneri processuali dell'appello incidentale, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.–

- altri disborsi fr. 200.–

fr. 1'200.–

sono interamente posti a carico dello Stato. Non

si accordano ripetibili.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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