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Decisione

17.2011.11

Correità (e non solo complicità) in truffa per mestiere e in falsità in documenti. Commisurazione della pena e obbligo di motivazione

9 giugno 2011Italiano62 min

Source ti.ch

Fatti

i primi giudici - la struttura della società era tale da suscitare la

massima fiducia degli investitori, dei quali gli accusati erano certi che non

avrebbero fatto controlli particolari. In altri termini gli accusati hanno

eluso ogni possibilità di controllo” (cfr. sentenza impugnata consid. a),

pag. 136-137).

I primi giudici hanno, pertanto, sussunto i fatti

accertati nel reato di truffa, aggravata dall’agire professionale delle due

società (__________) e dal fatto che gli accusati, dal provento delle truffe, “traevano

il loro sostentamento e con esso finanziavano il loro tenore di vita”.

I primi giudici - rispetto all’alternativa

eccepita dalla difesa, del reato di appropriazione indebita per l’attività

della __________ - hanno ritenuto che la questione riveste un “carattere

tutto sommato accademico” poiché - hanno puntualizzato - si fosse trattato

di appropriazione indebita, “sarebbe stato comunque un reato aggravato dal

fatto che gli agenti hanno operato quali gestori di patrimoni, con il che la

comminatoria di pena è uguale” (cfr. sentenza impugnata consid. a), pag.

137).

2.4. La Corte ha precisato che le stesse considerazioni

valevano anche per l’attività della __________ nell’ambito della quale i

clienti erano stati ingannati allo stesso modo, con l’unica differenza che

qualche investimento era stato fatto, anche se la porzione di fondi investiti

era, in proporzione, comunque esigua. Analogamente a quanto successo per la __________

- ha osservato la Corte - il denaro dei clienti era stato usato “per

soddisfare principalmente bisogni propri, per finanziare la loro attività”.

I primi giudici hanno precisato che, anche nel caso della __________, qualora

fosse stato ritenuto, come preteso dalla difesa, il reato di amministrazione

infedele, “si sarebbe comunque trattato di un reato aggravato” per cui,

agli effetti della pena, nulla sarebbe cambiato (cfr. sentenza impugnata

consid. b), pag. 137).

2.5. Giusta l’art. 146 cpv. 1 CP si rende colpevole di truffa ed è punito

con una pena detentiva sino a cinque anni o con una pena pecuniaria chiunque,

per procacciare a sé o ad altri un indebito profitto, inganna con astuzia una

persona affermando cose false o dissimulando cose vere, oppure ne conferma

subdolamente l’errore inducendola in tal modo ad atti pregiudizievoli al

patrimonio proprio o altrui. Un inganno astuto è dato quando l'autore ordisce

un tessuto di menzogne oppure fa capo a particolari manovre fraudolente o ad

artifici (DTF 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 122

IV 197 consid. 3d pag. 205, 119 IV 28 consid. 3a pag. 35), come pure quando

rilascia false indicazioni la cui verifica è impossibile, difficile o non

ragionevolmente esigibile dalla controparte, oppure quando impedisce alla

controparte di verificare o prevede che la controparte rinuncerà a verificare

in virtù di uno specifico rapporto di fiducia (DTF 133 IV 256 consid. 4.4.3

pag. 263, 128 IV 18 consid. 3a pag. 20, 126 IV 165 consid. 2a pag. 171, 125 IV 128 in alto con rinvio).

L'astuzia non è, invece, data quando la vittima avrebbe potuto

evitare l’inganno con un minimo d’attenzione o di prudenza. Non è, però,

necessario, perché ci sia truffa, che la vittima abbia dato prova della più

grande diligenza e che abbia fatto ricorso a tutte le misure di prudenza

possibili. Il punto, quindi, non è di sapere se la vittima ha fatto tutto ciò

che poteva per evitare di essere ingannata poiché l’astuzia è esclusa soltanto

quando la vittima è corresponsabile del danno poiché non ha fatto uso delle

misure di prudenza elementari imposte dalle circostanze (DTF

133 IV 256, consid. 4.4.3 pag. 263; 128 IV 18 consid. 3a pag. 20; 126 IV 165, consid. 2a pag. 171 con rinvio; STF 26 ottobre 2009

6B_558/2009; STF 9 ottobre 2007 6B_409/2007; STF 24 marzo 2006

6S.417/2005).

Il TF ha, per esempio, avuto modo di negare il

presupposto dell’inganno astuto in una fattispecie nella quale la vittima - una

banca - avrebbe potuto scoprire l’inganno ove appena si fosse attenuta alle più

elementari misure di prudenza (DTF 119 IV 28). Diversamente il TF ha deciso in

un caso in cui la vittima, un disabile psichico, non poteva riconoscere una

frode normalmente ravvisabile da terze persone (DTF 119 IV 210) e nel caso di

un autore che aveva approfittato finanziariamente di connazionali inesperti, in

stato di dipendenza, di subordinazione e di bisogno (DTF 120 IV 186).

In sintesi, quindi, secondo la giurisprudenza del

TF, l’estremo dell’inganno astuto si risolve chiedendosi, non tanto se una

persona di media esperienza o capacità sarebbe stata in grado di subodorare la

frode, quanto dalle circostanze concrete che vanno esaminate caso per caso

(CCRP 14 novembre 1996 in re M. consid. 10b; 22 novembre 1996 in re E.P, A.P., E.F. consid. 9a).

Va, qui, ancora rilevato che il TF ha avuto modo di precisare che

con il principio secondo cui alla vittima incombe un certo dovere di prudenza

non si è inteso elevare particolarmente la soglia dell’astuzia e incoraggiare

l’impunità di coloro che ricorrono alla frode confidando che il giudice li

prosciolga in base a una sempre esistente possibilità astratta di verifica o

controllo ritenuto come diversamente si correrebbe il rischio “... da un

canto, di paralizzare, senza sufficiente giustificazione, una normale attività

bancaria, finanziaria, amministrativa e commerciale (...) e, dall’altro, di

contraddire il principio della colpevolezza soggettiva, ossia riferita

all’intenzione dell’agente, che regge il diritto penale svizzero, e di

favorire, di conseguenza, la commissione di attività concepite dagli stessi

autori come truffaldine” (STF 10 giugno 1999 in re L.S., consid. 5). Questo principio, dunque, va applicato dando prova di rigore e di

prudenza ritenuto peraltro, ancora, che, di regola, l’attitudine

sconsiderata della vittima può essere d’ostacolo al riconoscimento dell’inganno

astuto soltanto nel caso in cui essa non si trovi in una condizione di

inferiorità rispetto all’autore. Decisiva, al proposito, è la situazione

concreta, segnatamente l’esigenza di protezione della vittima, nella misura in

cui l’autore ne conosce i limiti e li sfrutta a suo favore (sentenza

6S.168/2006 del 6 novembre 2006 consid. 1.1, 1.2, 1.3; STF 25.10.2001

non pubblicata; STF 24 febbraio 2000 in RVJ 2000, p. 310).

2.6. In casu, richiamati i suddetti principi e gli accertamenti di

fatto operati dai primi giudici, è a ragione che la Corte ha ritenuto concretizzata la fattispecie della truffa che è stata messa in atto in tutte

le numerose circostanze indicate nell’atto di accusa [179 le vittime ingannate:

cfr. sentenza impugnata pag. 91 consid. 10 a) e consid. c) pag. 154] secondo modalità ricorrenti. Per le vittime - che fin dall’inizio sono state abilmente

confrontate con uno scenario ingannevole, minuziosamente predisposto - era,

infatti, estremamente difficile smascherare le macchinazioni che gli autori

avevano predisposto per nascondere le loro reali intenzioni.

Tra gli elementi costituenti l’inganno astuto -

come correttamente ritenuto dalla prima Corte - vi è sicuramente l’uso di una

società di diritto svizzero, con sede a __________, con tanto di uffici propri

e di personale impiegato e, quindi, con l’utilizzo di una società autenticamente

operativa presso la quale si poteva recare il cliente che voleva verificare -

come è in qualche caso avvenuto - e dove, apparentemente, si svolgeva

l’attività oggetto delle proposte di investimenti. Oltre a ciò, in concreto, vi

è che gli accusati - come annotato dalla prima Corte - sceglievano

rigorosamente i clienti nella vicina penisola e, attraverso telefonate

personali degli impiegati, instauravano con loro un rapporto di fiducia

profittando, anche, dell’aura di professionalità e serietà di cui gode, in quel

paese, la nostra piazza finanziaria.

A comprova che nulla era stato lasciato al caso

quo all’apparato ingannevole abilmente predisposto, vi è che agli impiegati,

deputati al contatto con i potenziali clienti, era stata addirittura consegnata

una guida per poter condurre la conversazione affinché il o gli interlocutori

non potessero nutrire dubbi sulla competenza professionale della società. Al

contatto così instaurato seguiva l’invio di prospetti illustrativi ed

informativi che contribuivano a rafforzare l’impressione di serietà della

società quale operatore finanziario, dotata di una seria organizzazione

professionale ed un ulteriore contatto telefonico con il potenziale cliente.

Tutto questo impegno nel mettere in atto uno

scenario ingannevole era, poi, completato con l’arrivo del ricorrente che si

presentava al cliente interessato - come ha sottolineato la Corte - “con auto di lusso targate prevalentemente __________” e a cui, ad ulteriore

dimostrazione dell’agire serio e professionale, faceva firmare il mandato di

gestione, facendosi, in pari tempo, consegnare il denaro “investito”.

In questo modo alle vittime è stato mostrato uno

scenario di assoluta serietà e competenza professionale che gli accusati

avevano minuziosamente e puntigliosamente costruito con tutti questi accorgimenti

ed artifici, attraverso il quale hanno indotto le vittime alla dazione dei

fondi sottacendo la decisiva e non verificabile questione secondo cui, fin

dall’inizio, il contratto firmato non sarebbe mai stato eseguito così come il

denaro non sarebbe mai stato investito.

Tenuto conto di tutto questo apparato

ingannevole, finemente

ed abilmente inscenato, del fatto che fin

dall’inizio i clienti sono stati ingannati e che sin dall’inizio la __________

non aveva alcuna autorizzazione OAD ad operare, che comunque l’attività è

proseguita senza cambiamento alcuno anche quando l’autorizzazione è stata

definitivamente rifiutata, unitamente al fatto che non è mai stato effettuato

alcun investimento e che

la società non aveva altre attività, è a ragione

che la prima

Corte ha ritenuto, in concreto, realizzato il

reato di truffa con l’aggravante del mestiere (DTF 111 IV 132 consid. 1; B. Corboz: Les infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010,

nota 51 ad art. 146).

2.7. Destituita di fondamento serio ed oggettivo è l’argomentazione che

il ricorrente trae dall’avvenuto suo proscioglimento dal reato di falsità in

documenti da cui deduce il dubbio della Corte “sulla sua consapevolezza che

dei documenti da lui fatti firmare fossero destinati all’ottenimento di un

indebito profitto” a motivo che “si tratta di atti che rientrano nella

strategia del disegno criminoso che dipendeva dalla RI 2” che anche in aula ha

precisato di non aver mai informato AP 1 al riguardo (cfr. ricorso punto 6,

pag. 13).

Anche volendo tacere del fatto che, in

precedenza, il ricorrente ha riconosciuto la bontà degli accertamenti della

Corte riguardo la sua consapevolezza sulla reale destinazione dei fondi

raccolti, va, a questo riguardo, osservato che la Corte ha, in realtà,

prosciolto AP 1 soltanto limitatamente alle accuse di cui ai punti 3.1.1 e

3.1.2 dell’AA che concernevano la falsità di “rendiconti fasulli”, di “quattro

ricevute” e “falsi giustificativi contabili”. L’assoluzione non

concerne affatto - come erroneamente indicato dal ricorrente - i “documenti (n.d.r.

mandati di gestione) da lui (n.d.r. AP 1) fatti firmare”, bensì

solo i documenti che la Corte ha esattamente indicato. Al riguardo, i primi

giudici hanno precisato che è accertato che “AP 1 era sì al corrente del

fatto che il denaro che raccoglieva presso i clienti non veniva investito

nonostante i mandati di gestione da lui stesso sottoscritti e che pertanto

sapeva di ingannare i clienti. Tuttavia la Corte è rimasta nel dubbio circa la sua consapevolezza dell’allestimento delle quattro false ricevute, dei falsi

rendiconti e dei falsi giustificativi contabili” (cfr. sentenza impugnata consid.

1, pag. 140). Pertanto detto accertamento - contrariamente a quanto allega il

ricorrente - non tocca affatto la sua consapevolezza che i documenti da lui

fatti firmare (n.d.r.: mandati di gestione) fossero destinati all’ottenimento

di un indebito profitto.

2.8. Riguardo la __________, il ricorrente rimprovera ai primi giudici “un

errato accertamento di colpevolezza”, subordinatamente di aver omesso di

considerarlo complice (cfr. ricorso pag. 21 lett. B). Riconosce che, dal

profilo “oggettivo”, il suo contributo è “funzionalmente analogo a quello

fornito dalla __________” e, quindi, ammette di “aver fatto la spola

come fattorino/corriere tra la banca e i clienti”. Precisa, tuttavia, di

non essere intervenuto “in nessuna operazione collegata alla loro

acquisizione e/o all’impiego del danaro in questione”. Allega che

l’accessorietà del suo intervento è “ancora più manifesta” poiché non

era neppure più stipendiato e riceveva soltanto un compenso di fr. 200.- ogni

viaggio. Afferma di non avere mai trattenuto “personalmente e direttamente”

parte del denaro per sé né di averlo destinato a “usi non inerenti

l’attività della __________ ”, della quale non fu mai né azionista, né

organo, né dipendente (cfr. ricorso, punto B, pag. 21). Afferma che la sentenza

non pone in dubbio il fatto che lui ha messo a disposizione per avviare

l’attività della __________, su richiesta della RI 2, “delle somme di denaro

provenienti da una liquidazione assicurativa circa fr. 100'000.-.”

Allega che l’incarico di A.U della __________, al

sig. Joseph Rais, in possesso dell’autorizzazione cantonale ad operare come

fiduciario nell’ambito finanziario, permise di avviare ed eseguire

effettivamente gli investimenti per conto di 6 clienti, e cioè per un terzo dei

18 clienti reperiti fino alla chiusura dell’attività per l’intervento

dell’Autorità giudiziaria. Afferma quindi che “l’attività era strutturata su

basi ben diverse quanto all’effettività degli investimenti e

autorizzazione ad operare, rispetto a quella della __________ ove in

definitiva non furono mai aperti dei conti presso i broker” (cfr. ricorso,

punto B, pag. 22) .

Afferma che la sentenza fonda il suo dolo sulla

sua ammissione di non avere potuto escludere che una parte dei fondi raccolti,

non depositati presso la banca italiana e cambiati in franchi, possano essere

serviti per il pagamento degli stipendi ma censura che tale elemento è “manifestamente

insufficiente, ovvero non determinante per accertare che egli avesse avuto

anche in questo caso coscienza e volontà di fornire un proprio contribuito atto

a favorire un’attività truffaldina o comunque illecita”. Asserisce di non

aver avuto né il ruolo né la capacità di valutare se ed in che misura parte del

denaro raccolto “fosse di pertinenza della società, rispettivamente se si

trattasse di temporanei anticipi, contrattualmente leciti, giacché non risulta

né tanto meno risultava che il danaro dovesse essere investito interamente ed

immediatamente”. Afferma di aver saputo che questa nuova attività era stata

avviata dalla RI 2 “in modo ufficiale ed effettivo anche per non incorrere

nuovamente nel rischio di avere problemi con la giustizia” e che “la sua

buona fede” deve essere ammessa anche in considerazione “dell’estrema brevità

(pochi mesi) dell’attività” e cioè troppo poco tempo per poter ammettere

che egli “non potesse non aver avuto dei dubbi” accettando fin

dall’inizio, e cioè fin dai primi viaggi, di dare un contributo ad un’attività

ugualmente illecita” (cfr. ricorso, punto B, pag. 22-23).

2.9. La Corte ha accertato che RI 2, dopo essere stata scarcerata, è tornata a delinquere

sostanzialmente nelle stesse modalità di prima, attraverso la nuova società __________

iscritta a RC il 09 dicembre 2004, la cui attività ricalcava in sostanza quella

della __________ , con l’unica differenza che la nuova società aveva eseguito

alcuni investimenti per conto dei suoi clienti ma che “non tutti i

capitali ricevuti dai clienti venivano però investiti” (cfr. sentenza

impugnata, pag. 104, consid. punto B).

I primi giudici hanno, altresì, accertato che la RI

2 era la direttrice di fatto della società e il ricorrente era ”l’addetto al

ritiro dei fondi presso i clienti italiani”. I primi giudici, infatti,

sulla base della testimonianza di diversi clienti (indicati al consid. 4 b,

pag. 106 e ss. della sentenza impugnata), hanno accertato che “anche per la __________

era AP 1 che si recava presso i clienti a raccogliere il denaro”, era lui

che faceva firmare ai clienti i mandati di gestione ed era “pure titolare

della procura sul conto” sin dalla sua apertura (cfr. sentenza impugnata,

pag. 108) e che, in base a quanto dichiarato dalla RI 2, “AP 1 doveva certo

sapere che parte del denaro dei clienti non veniva investito”.

Al ricorrente, che negava di essere stato a

conoscenza che il denaro dei clienti non veniva investito e che, in aula, aveva

anche detto di aver investito nella __________ c.a. fr. 100'000.-

corrispostigli dall’assicurazione __________quale liquidazione di un infortunio

e che, pertanto, pensava di compensare quell’investimento con il denaro che

raccoglieva dai clienti, la Corte ha contrapposto:

- le

dichiarazioni delle persone sentite in istruttoria, tutte concordi nel sostenere

il “ruolo attivo del AP 1” sia nella raccolta dei fondi che nell’essere

presente nella __________ e nel partecipare attivamente alle discussioni

operative relative alla società (cfr. sentenza impugnata, consid. b), pag.

107-108);

- il

fatto che egli non poteva certo ritenere che, la RI 2, sua convivente da anni,

dopo essere stata in prigione per un’analoga attività, avesse, in pochi mesi,

tutt’ad un tratto avviato un’attività lecita soprattutto visto che essa ricalcava

esattamente quella precedente (cfr. sentenza impugnata pag. 108);

- il

fatto che egli stesso ha ammesso che poteva certo pensare che il denaro non

venisse investito ma utilizzato per le spese della __________ e che ciò

costituiva reato (cfr. sentenza impugnata, pag. 109, consid. 4 b);

- il

fatto che lui non era così sprovveduto “da non sapere che non si possono

compensare eventuali crediti nei confronti di una società con averi raccolti

presso clienti che li affidano a detta società a scopo di investimento” (cfr.

sentenza impugnata, pag. 109, consid. 4 b).

Sulla base di tali elementi, ha ci ivi contabili o il messaggio!er

partecipare al REGALO?

ruffa.la prima Corte ha fatto, per la __________, le stesse considerazioni

già fatte per la __________ nonostante che qualche investimento fosse stato

effettuato ritenuto come “la porzione dei fondi investiti” fosse, tutto

sommato, esigua.

Anche in questo caso - ha precisato la Corte - il denaro dei clienti era stato usato dal ricorrente e dalla RI 2 per soddisfare

principalmente “bisogni propri, per finanziare la loro attività”.

La prima Corte, pertanto, ha ritenuto realizzata

la fattispecie della truffa aggravata anche nel caso della __________ e ha

precisato che, anche se si fosse trattato di amministrazione infedele, si

sarebbe comunque trattato di un reato aggravato siccome commesso per scopo di

lucro per cui, nel giudizio generale sulla pena, nulla sarebbe cambiato (cfr.

sentenza impugnata, consid. 2 b, pag. 137).

2.10. Sulla base delle suddette risultanze, con le quali il ricorrente non

si confronta, è a ragione che la Corte lo ha condannato per truffa aggravata

anche per l’attività svolta con la __________ . Ciò nella misura in cui i

clienti, anche in questo caso, sono stati ingannati dal ricorrente e dalla

correa RI 2 sulla base di meccanismi ormai collaudati cui hanno aggiunto

qualche investimento effettivo che valesse quale “alibi” in virtù della

pregressa recente esperienza del carcere dove erano finiti operando con la __________

. Ciò risulta dimostrato già solo dal fatto che il denaro dei clienti - come

accertato dalla Corte - è stato usato dal ricorrente e dalla RI 2

principalmente e per la maggior parte per soddisfare “bisogni propri, per

finanziare la loro attività” e solo in misura esigua - nonostante la

possibilità di operare lecitamente - è stato investito.

Non giova al ricorrente sostenere che l’attività

della __________ era stata avviata su basi diverse quanto “all’effettività

degli investimenti e autorizzazione ad operare”, nella misura in cui era

lui a prelevare, sia pure su richiesta della RI 2, il denaro dei clienti dal

conto della __________, distraendolo dalla sua destinazione, circostanza,

questa, di cui era pienamente consapevole (cfr. sentenza impugnata, consid. B,

pag. 109).

Neppure giova al ricorrente appellarsi ai pochi

mesi di attività della __________, per sostenere l’assenza di dolo da parte sua

ritenuto che l’attività avviata con la __________ era stata appena preceduta da

quella che insieme avevano messo in atto con la __________ e che aveva

condotto entrambi in carcere. Avendo, pertanto, il ricorrente realizzato

pienamente i presupposti oggettivi e soggettivi della truffa, non vi è spazio

alcuno per il richiesto proscioglimento di cui al dispositivo n. 3.1.2 della

sentenza. Conseguentemente, neppure è ravvisabile alcuna violazione del diritto

federale per essere stata ritenuta, anche in questo caso, la fattispecie della

truffa (cfr. DTF 111 IV 61 s. consid. 3a; B. Corboz : Les

infractions en droit suisse, Vol. I, Berna 2010 nota 52 ad art. 146).

3. Il ricorrente sostiene che i primi

giudici l’hanno “a torto” ritenuto correo nella commissione dei reati

patrimoniali: la sua partecipazione al reato - continua - può essere

qualificata soltanto di complicità.

3.1. In

merito, la prima Corte ha accertato che il ricorrente “oltre ad essere il

convivente della RI 2, era pure il suo stretto collaboratore nell’attività

della __________” poiché era in particolare lui - ha rilevato la Corte - “che si occupava di raccogliere il denaro presso i clienti in Italia, di incassare

gli assegni, di effettuare prelevamenti, di sottoscrivere e di far

sottoscrivere i mandati di gestione”. Era lui, cioè, - ha sottolineato la Corte - che procedeva a far sottoscrivere quei mandati “che costituivano la documentazione”

che, poi, egli “tentò di sottrarre agli inquirenti occultandola, per finire,

nel citato rimorchio per cani. Per i clienti era il corriere (PS 31.03.2004) __________”.

I primi giudici hanno, inoltre, considerato che RI

2 ha dichiarato che egli “era perfettamente a conoscenza che la __________

non investiva i soldi dei clienti, anche perché era sempre alla ricerca di un

broker che non poteva però trovare per l’assenza dell’autorizzazione OAD”.

La prima Corte ha, pure, accertato che “AP 1” - così come ammesso dalla RI 2 - “inizialmente era vice presidente” del CdA, che ne

uscì quando la società ha chiesto l’autorizzazione ad operare quale

intermediario finanziario, che “aveva procura su tutti i conti della società”

e che sapeva che “i soldi dei clienti non sono stati investiti” così

come sapeva che “la __________ andava avanti attingendo dai soldi dei

clienti” non avendo la società “altre entrate e nessun’altra attività”.

La prima Corte ha, poi, ancora ricordato che la RI 2 ha, in più, precisato che “la maggior parte dei mandati di gestione sono stati firmati dal

signor AP 1” e che, davanti al PP, la donna aveva, poi, confermato che “era

prevalentemente AP 1 ad occuparsi di prendere in consegna il denaro versato dai

clienti a scopo di investimento. Era ancora AP 1 che in occasione delle visite

rese ai clienti faceva firmare loro il contratto; su questi contratti AP 1

firmava per conto di __________” (cfr. sentenza impugnata, consid. 4 c, pag.

74-75).

La Corte ha sottolineato,

poi, che “AP 1 stesso” ha ammesso di aver saputo che il denaro raccolto

non veniva investito dal momento che ha dichiarato, tra l’altro, di avere

capito, nonostante la RI 2 non glielo avesse mai detto esplicitamente, “che

i soldi dei clienti non venivano investiti e che sono serviti per coprire tutte

le spese della __________ e per i nostri scopi personali”.

“Del resto era lui - ha proseguito la Corte - che raccoglieva il denaro, sapeva che la società non poteva operare in assenza di

un broker e dell’autorizzazione OAD, in quanto convivente della RI 2 era

perfettamente conscio del tenore di vita di cui anch’egli beneficiava e delle

disponibilità, in particolare auto sportive e di lusso, che, con il solo

stipendio, non poteva certo permettersi. Infine, al momento della

perquisizione, non ha esitato un istante a prestarsi all’occultamento della

documentazione di cui non poteva non conoscere la rilevanza in sede penale”

(cfr. sentenza impugnata, consid. 4 c, pag. 75).

Al consid. 4h della sentenza impugnata (pag. 86-87),

i primi giudici hanno, poi, riassunto le dichiarazioni rese da AP 1 il 17

aprile 2004 da cui emerge che egli “era perfettamente al corrente degli atti

illeciti perpetrati dalla __________” e che di questi atti illeciti

egli era “una pedina importante perché era lui che raccoglieva i fondi e

godeva pure dei benefici”.

3.2. Secondo

il Tribunale Federale (DTF 125 IV 134 e ss.), è correo colui che collabora,

intenzionalmente e in maniera determinante, con altre persone alla decisione di

commettere un’infrazione, alla sua organizzazione o alla sua esecuzione, al

punto da apparire come uno dei partecipanti principali. E’, cioè, necessario,

perché ci sia correità, che, secondo le circostanze del caso concreto, il

contributo del partecipante appaia essenziale all’esecuzione dell’infrazione. Se

la sola volontà, in particolare il fatto di approvare l’atto altrui, non è

sufficiente perché si abbia correità, non è, tuttavia, nemmeno necessario che

il coautore abbia effettivamente partecipato all’esecuzione dell’atto o che

egli abbia potuto influenzarlo. La correità presuppone una decisione comune che

non deve necessariamente essere espressa ma che può risultare anche da atti

concludenti, essendo sufficiente il dolo eventuale quanto al risultato. Non è

necessario, per avere correità, che il correo partecipi all’ elaborazione del

progetto, ritenuto che il correo può aderirvi ulteriormente. Non è, nemmeno,

necessario che l’atto sia premeditato poiché il correo vi si può associare in

corso d’esecuzione. Ciò che è determinante è che il correo si sia associato

alla decisione da cui è nata l’infrazione o alla realizzazione di quest’ultima,

in condizioni o in misura tale che lo fanno apparire come un partecipante non

secondario, ma principale (ATF 120 IV 136, consid. 2b pag. 141, 265 consid.

2c/aa pag. 271 s. e le sentenze citate).

Ai sensi dell’art. 25 CP è complice colui che ha

aiutato intenzionalmente altri a commettere un crimine o un delitto.

Dal profilo oggettivo, la complicità è una forma

di partecipazione accessoria al reato e presuppone che il complice apporti

all’autore principale un contributo causale alla realizzazione dell’infrazione,

in modo tale che gli eventi non si sarebbero realizzati nello stesso modo senza

l’atto di favoreggiamento. Non è necessario che l’assistenza del complice sia

una conditio sine qua non della realizzazione del reato. L’assistenza prestata

Considerandi

può essere materiale, intellettuale o consistere in una semplice astensione o

omissione in presenza di una posizione di garante (DTF 132 IV 49, consid. 1.1.

pag. 51/52; 121 IV 109 consid. 3a, pag. 119/120).

Soggettivamente, il complice deve avere agito

intenzionalmente o per dolo eventuale (su questa nozione cfr. DTF 133 IV 19

consid. 4.1., pag. 16). È necessario che il complice sappia o si renda conto di

contribuire ad un determinato atto delittuoso e che egli lo voglia e lo

accetti. A questo proposito, è sufficiente che egli conosca i tratti principali

dell’attività delittuosa dell’autore che deve aver preso la decisione di

compiere l’atto (DTF 132 IV 49 consid. 1.1., pag. 51/52; DTF 121 IV 109 cons.

3a pag. 119/120). La volontà del complice non è direttamente proiettata verso

la commissione del reato, ma si esaurisce nell'assecondare la volontà

dell'autore principale (Rep. 1986, 322, consid. 3.1.).

3.3

In concreto, è a ragione che la prima Corte ha ritenuto il

ricorrente correo della RI 2 nell’ambito dell’attività svolta dapprima

attraverso la __________ ed, in seguito, attraverso la __________ .

La Corte ha accertato, infatti, senza arbitrio che

era prevalentemente il ricorrente che si occupava di prendere in consegna il

denaro versato dai clienti a scopo di investimento ed era sempre il ricorrente

che in occasione delle visite rese ai clienti faceva firmare loro il contratto

sul quale, nel caso della __________ , era lui che firmava per la società (cfr.

sentenza impugnata pag. 75). Del resto, è il ricorrente stesso che - come

accertato dalla Corte - ha ammesso di sapere che i fondi raccolti non venivano

investiti, di sapere, sin dall’inizio, che quei contratti non sarebbero mai

stati eseguiti e che i clienti erano, in realtà, ingannati ammettendo, così, di

avere condiviso pienamente l’intero disegno criminoso che ha fatto proprio e

assunto sulla base di una ripartizione ben definita dei ruoli con la

correa/convivente. Il ricorrente non può seriamente sostenere che con

l’attività concretamente e ripetutamente svolta nella raccolta dei fondi -

riconosciuta da lui stesso come illecita - si sia limitato a prestare “aiuto”

alla RI 2 anche perché - come osservato dai primi giudici - egli “ha beneficiato

e goduto direttamente delle malversazioni, consentendosi un tenore di vita

elevato e permettendosi di dar pieno appagamento alla sua passione per le belle

auto”. Correttamente, quindi, la prima Corte lo ha ritenuto “una pedina

fondamentale dello scacchiere dell’organizzazione truffaldina, poiché era lui

che per finire aveva il contatto personale e diretto con i clienti, raccoglieva

il denaro e che lo faceva poi pervenire alle società” (cfr. sentenza impugnata,

consid. d ed e, pag. 137 e 138). A giusta ragione, pertanto, la prima Corte lo ha

ritenuto “pienamente consapevole dell’attività che si celava dietro le due

società” e, perciò, pienamente partecipe al piano truffaldino.

Recandosi presso i clienti, raccogliendone il

denaro e facendo firmare loro il relativo contratto, il ricorrente ha svolto

senza alcun dubbio un ruolo chiave nel momento dell’esecuzione della truffa (cfr.

Martin Killias: Précis de droit pénal général, 2.a ed., n. 603, pag. 77 e ss.;

Philippe Graven: L’infraction pénale punissable, 2.a ed., nota 217, pag. 282 e

ss.). Poco giova, quindi, a questo riguardo al ricorrente

sostenere l’assenza di un “apporto intellettuale nell’ideare, orchestrare od

organizzare l’attività illecita” né sostenere l’asserita assenza da parte

sua di incitamento della RI 2 “ad avviare l’attività illecita” (cfr.

ricorso pag. 12-13, punti 4-5), né sostenere l’assenza di contatti con i

clienti, successivamente alla loro acquisizione, dal momento che la sentenza

impugnata riconosce comunque che era la RI 2 la principale promotrice dell’attività

delinquenziale e che era lei che dettava le condizioni di gestione, teneva i

rapporti con i dipendenti e dava loro gli ordini (cfr. sentenza impugnata pag.

137.

punto 2, lett. c). La sentenza impugnata sulla base dei fatti accertati - e

non contestati dal ricorrente (cfr. ricorso, pag. 14, punto 2) - gli addebita

di aver fatto proprio e condiviso, attraverso l’esecuzione, il progetto e

l’intento della RI 2 al quale il ricorrente ha contribuito in modo determinante,

sia nell’esecuzione del reato che nello scopo dell’indebito profitto di cui ha

goduto senza alcuna limitazione. A tal riguardo, è del resto il ricorrente

stesso ad avere dichiarato - come rileva la sentenza impugnata a pag. 80

consid. 7 - di non avere mai percepito un compenso puntuale come il salario di

fr. 7'000.- ( sui quali la __________ aveva pagato solo i contributi sociali)

ma che i soldi dei clienti “sono serviti” per far fronte alla spese

della società “e per i nostri scopi personali” (cfr. sentenza

impugnata, consid. 4h, pag. 86; cfr. ricorso pag. 14 punto 7).

E’ malvenuto, pertanto, il ricorrente a sostenere

che (cfr. ricorso punto 5.1, pag. 20) un elemento determinante del carattere “accessorio

e subalterno” del suo contributo “in applicazione dell’art. 25 CP

risiederebbe nel fatto che lui “non ha ottenuto né preteso, né concordato

con la signora RI 2 una quota parte degli indebiti profitti” essendo

giocoforza constatare che è proprio l’assenza di un compenso puntuale e

definito a confermare in realtà, una volta in più, il godimento senza

limitazioni, da parte del ricorrente dell’indebito profitto conseguito con la

raccolta dei fondi dagli investitori, nell’ambito del pluriennale rapporto di

convivenza con la RI 2.

Nessuna violazione del diritto federale è,

pertanto, ravvisabile nella conclusione dei primi giudici secondo cui il

ricorrente era correo della convivente nell’attività truffaldina messa in atto

attraverso l’attività della ________prima e, poi, della _________.

4.

Nel suo gravame, AP 1 sostiene, inoltre, che la Corte delle assise Criminali ha violato il diritto federale nella commisurazione della pena.

4.1

La Corte delle assise criminali, dopo avere ricordato i principi

applicabili in materia (in particolare il criterio fondamentale della gravità

della colpa), ha ritenuto nel caso concreto la colpa “degli imputati”, e

quindi quella del ricorrente, estremamente grave

(cfr. sentenza impugnata consid. C 1, pag. 154) in

particolare con riferimento al considerevole numero delle persone ingannate

(179 già con la sola __________) e alle ingenti somme oggetto di truffa (oltre

5.

milioni di Euro con un pregiudizio complessivo di 3,5 milioni di Euro con la

sola __________). I primi giudici hanno, poi, posto l’accento sull’agire

professionale del ricorrente e della correa RI 2 che hanno operato “alla

stregua di un’organizzazione criminale che inganna ignari investitori”. La Corte ha, ancora, considerato che i correi hanno agito durante un periodo assai lungo di tempo

incuranti del fatto che continuavano a sottrarre, con l’inganno, il denaro ai

clienti. Pur sapendo - ha continuato la Corte - che non avrebbero mai potuto effettuare investimenti in assenza di autorizzazione OAD, essi hanno

continuato imperterriti anche dopo che questa autorizzazione è stata

formalmente negata rilevando che soltanto l’intervento degli inquirenti ha

posto fine al loro agire (cfr. sentenza impugnata, consid. C 1, pag. 154).

Commisurandone la colpa, la prima Corte ha

considerato che il ricorrente ha avuto un ruolo “senz’altro più profilato”

rispetto alla RI 2 ma, nondimeno, “il suo ruolo era importante

poiché era lui che raccoglieva il denaro e consentiva poi, dietro le

indicazioni della RI 2, alle società di disporne illecitamente. In quanto

convivente, RI 2 si fidava di lui e il ricorrente dava seguito

fedelmente alle di lei indicazioni” (cfr. sentenza impugnata consid. 4 pag.

155).

Quale fattore di aggravio della colpa, la Corte ha considerato che, appena alcuni mesi dopo essere stato posto in libertà provvisoria,

il ricorrente (n.d.r. unitamente alla convivente RI 2), non pago della

precedente esperienza che lo aveva condotto in carcere, ha nuovamente delinquito,

sostanzialmente allo stesso modo dell’attività con la __________, dimostrando “di

non lasciarsi certo impressionare dal fatto che attività del genere comportino

la privazione della libertà” ma che anzi ha delinquito allo stesso modo

percependo pure indennità di disoccupazione non dovute (cfr. sentenza

impugnata, consid. C 2, pag. 154).

I primi giudici hanno sottolineato, inoltre, che

il ricorrente (unitamente alla correa RI 2) ha agito “con estremo egoismo”

per garantirsi un tenore di vita che altrimenti non avrebbe potuto permettersi.

Oberato di debiti - ha continuato la Corte - non ha mai adattato il suo tenore

di vita alle sue reali capacità e che, unitamente alla RI 2, ha “preferito intestare l’abitazione ad una SA con sede a __________ per sottrarla ai

creditori (apportandovi poi importanti migliorie), godere di una seconda

casa a __________ , disporre di un parco veicoli di lusso intestati a terzi”,

figurando nullatenente, incurante dei debiti cui avrebbe dovuto far fronte

(cfr. sentenza impugnata, consid. C. 3, pag. 155), dimostrando “una

preoccupante incapacità di rispettare le regole”.

La Corte delle assise criminali ha precisato di

non aver trovato attenuanti “nemmeno nel passato degli imputati”.

In merito ai precedenti, dopo aver rilevato che “entrambi sono pregiudicati”,

i primi giudici hanno ritenuto “la posizione di AP 1 più grave” rispetto

a quella della correa RI 2 “per aver subito più condanne e, soprattutto, per

aver già espiato una condanna importante per aver ucciso intenzionalmente la

moglie” anche se, in pari tempo, ha osservato che il qui ricorrente ha

comunque integralmente saldato il suo conto con la giustizia, rilevando

tuttavia che “dalla sua scarcerazione, ad intervalli più o meno regolari, è

incappato in ulteriori condanne tutte espiate, senza che da esse abbia mai

saputo trarre le debite conseguenze” (cfr. sentenza impugnata consid. 5

pag. 155-156).

La prima Corte ha, poi, considerato che nemmeno l’atteggiamento

processuale assunto dava spazio a sconti di pena. Infatti - ha osservato la Corte - AP 1 ha, sì, ammesso gran parte dei reati ma senza fornire “elementi in più

rispetto a quanto gli inquirenti disponevano” e che anzi, quando ha potuto,

ha tentato di ostacolarne il lavoro, tentando di occultare i documenti

contabili della __________ e gettando, poi, le banconote false nel gabinetto.

Nemmeno il fatto di aver ceduto gli attivi ai clienti truffati - ha considerato

la Corte - può giovare nella misura in cui tale cessione ha riguardato “il

provento delle realizzazioni degli attivi acquisiti con il denaro delle stesse

vittime” mentre che “laddove avrebbero potuto fornire uno spontaneo

contributo non lo hanno fatto, mantenendo il possesso delle azioni della

Goldy’s, salvo poi asseritamente darle in pegno a terze persone di cui AP 1

nemmeno ha voluto rivelare l’identità” (cfr. sentenza impugnata, consid. 8,

pag. 158).

La Corte ha, invece,

riconosciuto nel complesso una violazione del principio di celerità che ha “comportato

una riduzione non trascurabile della pena” e ha ritenuto l’attenuante

specifica del tempo trascorso, “per tutte quelle imputazioni per cui, al

momento del giudizio, erano trascorsi i due terzi del periodo di prescrizione”

(cfr. sentenza impugnata, consid. 6, pag. 157).

La prima Corte ha, poi, ammesso, quale fattore di

attenuazione della colpa del ricorrente, una sua maggiore difficoltà, rispetto

ad una persona normale e derivantegli dal suo passato, “a rendersi degno di

considerazioni nelle relazioni umane, sociali e professionali” (cfr.

sentenza impugnata consid. 7 pag. 157-158).

Sulla base di tutti questi elementi, la prima

Corte, tenuto conto che “la colpa di AP 1 nella commissione dei reati

principali”, “è stata inferiore per effetto del suo ruolo comunque di

subalterno”, ha ritenuto equo condannare il qui ricorrente ad una pena

detentiva di 2 anni e mezzo.

4.2

Il ricorrente sostiene che la sentenza impugnata ha valutato in

maniera “manifestamente eccessiva ed errata” la sua colpevolezza in

quanto da un lato - argomenta il ricorrente - la Corte non ha tratto le conseguenze che imponevano l’applicazione dell’art. 42 CP, e cioè non

ha tenuto conto che lui ha agito “assumendo responsabilità e ruoli limitati”

ed ha, pertanto, errato nel trattarlo, ai fini della pena, su di un piano

paritario rispetto all’autrice principale. Dall’altro lato, la Corte - prosegue

il ricorrente - “negandogli il beneficio di complice”, non ha proceduto

all’attenuazione della pena che si imponeva in applicazione dell’art. 25 CP e afferma

che “la riconsiderazione” del suo ruolo dovrà portare ad una sensibile

riduzione della pena che ritiene equo proporre nella misura di 1/3 (cfr.

ricorso, punto C, pag. 23-24). Sostiene, poi, che i primi giudici si sono

fondati su considerazioni non pertinenti per sostanziare una pena severa a suo

carico: al proposito, contesta che la “condivisione dei vantaggi economici”

possa rendere maggiore la sua colpa o il suo grado di coinvolgimento oggettivo

nella commissione dei reati dal momento che il suo ruolo “rimane

oggettivamente nullo, subordinato ed accessorio”. Eccepisce inoltre che la prima

Corte ha omesso di considerare, a suo favore, “l’assenza di qualsiasi

tesaurizzazione personale”.

Il

ricorrente sostiene, poi, che i primi giudici hanno enfatizzato ed attribuito

un peso eccessivo ai suoi precedenti, traendone indebite conseguenze sia

nell’ambito della commisurazione della pena che della sospensione condizionale.

La condanna del 1985 - assevera il ricorrente - non deve (così come, peraltro,

ammesso dai primi giudici) non deve avere alcun peso né nella commisurazione

della pena né nel rifiuto della sospensione condizionale. Gli altri precedenti

sono, invece, “episodi di lieve gravità” compiuti molti anni prima di

quelli oggetto del giudizio e, perciò, non permettono certo di concludere senza

un’inammissibile esagerazione che “AP 1 sia un irriducibile che non sa stare

alle regole e che da anni non esercita un’attività lavorativa duratura e non si

lascia impressionare dall’espiazione delle pene.” Allega che le precedenti

condanne sono, in realtà, due “truffette”, l’ultima delle quali

risalente al 1994/1995, commesse insieme alla RI 2 senza che le stesse, “giustamente,

abbiano pesato nella commisurazione della pena e nell’applicazione dell’art. 42

CP: due pesi, due misure ingiustificate” (cfr. ricorso pag. 25).

Il

ricorrente assevera, inoltre, che “gli errori comportamentali” in cui è incorso

dopo l’avvio della prima inchiesta “sono di natura minore”, ad eccezione

della fattispecie relativa all’art. 244 cpv. 1 CP, oggetto dell’atto d’accusa

aggiuntivo, che tuttavia - sostiene - è composta da “comportamenti talvolta

compiuti con ingenuità e superficialità e per lo più dipendenti dall’iniziale

stato di subordinazione dalle istruzioni ricevute nella prima fase

dell’inchiesta dalla RI 2.”

Rimprovera, infine, alla prima Corte di avere “ingiustamente

omesso” di considerare che egli si è adoperato, nel corso dell’inchiesta,

per recuperare la documentazione bancaria in Italia e assolvere alle richieste

del PP per accelerare il chiarimento dei fatti tanto è vero che la sua

detenzione è stata breve proprio perché “egli ha agito quale pedina utile agli

inquirenti” (cfr. ricorso pag. 25).

4.3

Nella commisurazione della pena il giudice di merito fruisce di

ampia autonomia. Come il Tribunale federale, questa Corte, agendo nei limiti

della cassazione penale, interviene solo laddove la sanzione si ponga al di

fuori del quadro edittale, si fondi su criteri estranei all’art. 47 CP,

disattenda elementi di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure

appaia esageratamente severa o esageratamente mite, al punto da denotare

eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV

17.

consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti, 128 IV 73

consid. 3b pag. 77, 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).

Ai sensi dell’art. 47 CP, il giudice commisura la

pena alla colpa dell'autore, tenendo conto della vita anteriore e delle

condizioni personali dell'autore, nonché dell'effetto che la pena avrà sulla

sua vita (cpv. 1). La colpa va determinata secondo il grado di lesione o

esposizione a pericolo del bene giuridico offeso, secondo la riprensibilità

dell'offesa, i moventi e gli obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle

circostanze interne ed esterne, secondo la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione (cpv. 2).

Come nel

vecchio diritto (art. 63 vCP), il giudice, dunque, commisura la pena

essenzialmente in funzione della colpevolezza del reo. Il legislatore ha

ripreso, al cpv. 1, i criteri della vita anteriore e della condizione personale

e aggiunto la necessità di tener conto dell'effetto che la pena avrà sulla vita

dell'autore. Con riguardo a quest'ultimo criterio, il messaggio precisa che la

misura della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere

l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente

la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una

legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744). La legge codifica,

così, la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79;

127.

IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di effettuare correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,

consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e

riferimenti).

Codificando

la giurisprudenza, l'art. 47 cpv. 2 CP fornisce un elenco esemplificativo di

criteri che permettono di determinare la gravità della colpa dell'autore. Il

giudice dovrà prendere in considerazione il grado di lesione o esposizione a

pericolo del bene giuridico offeso nonché la riprensibilità dell'offesa,

elementi che la giurisprudenza designava con l'espressione “risultato

dell'attività illecita” rispettivamente “modo di esecuzione” (DTF

129.

IV 6 consid. 6.1 pag. 20). Sotto il profilo soggettivo, la norma rinvia ai

moventi e agli obiettivi perseguiti che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP), nonché alla possibilità che l'autore aveva

di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione riferendosi, in quest'ultimo

caso, alla libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro

l'illegalità (v. DTF 127 IV 101 consid. 2a pag. 103). In relazione a

quest'ultimo criterio, il legislatore impone al giudice di tener conto della situazione

personale dell'autore e delle circostanze esterne. La situazione personale può,

senza che vi sia un reperto patologico ai sensi dell'art. 19 CP, turbare la

capacità di valutare il carattere illecito dell'atto. Le circostanze esterne si

riferiscono, per esempio, a situazioni di emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena (FF 1999

1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2)

Analogamente

all'art. 63 vCP, l'art. 47 CP non elenca in modo dettagliato ed esauriente gli

elementi pertinenti per la commisurazione della pena (STF dell'11 aprile 2008,

inc.6B_738/2007, consid. 3.1). Questa disposizione conferisce, dunque, un

ampio potere d'apprezzamento al giudice.

Conformemente

alla prassi stabilita sotto l'imperio dell'art. 63 vCP, il Tribunale federale

interviene - così come la CCRP - solo quando il giudice cade nell'eccesso o

nell'abuso del suo potere di apprezzamento, ossia laddove la pena fuoriesca dal

quadro edittale, sia valutata in base a elementi estranei all'art. 47 CP o

appaia eccessivamente severa o clemente (DTF 134 IV 17 consid. 2.1 e rinvii;

129.

IV 6 consid. 6.1 e rinvii; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008, consid. 3.3.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007,

consid. 2.3).

4.4

In casu, occorre anzitutto rilevare che la pena detentiva della

durata di due anni e mezzo inflitta al ricorrente si situa ampiamente nel

quadro edittale applicabile, ritenuto che già solo il caso aggravato di truffa

è punito con una pena detentiva sino a 10 anni (art. 146 CP).

Resta da verificare se la pena si fonda su

criteri estranei all’art. 47 CP, disattende elementi di valutazione prescritti

da quest’ultima norma oppure se essa é eccessivamente severa.

Contrariamente a quanto pretende il ricorrente,

la censura secondo cui i primi giudici avrebbero valutato la sua “colpevolezza”

in maniera “manifestamente eccessiva ed errata” giungendo a trattarlo su

di un piano paritario con la RI 2, è priva di fondamento. In effetti, la Corte

delle assise criminali ha operato i necessari distinguo fra le due posizioni,

riconoscendo alla donna il ruolo di “dirigente principale

dell’organizzazione” ed al ricorrente un “ruolo senz’altro più profilato”

ma comunque importante agli effetti della commissione delle truffe (cfr.

sentenza impugnata, consid. 4, pag. 155) e concretizzando tali distinguo in una

corrispondente diversa commisurazione della pena tanto che quella inflitta al

ricorrente è sensibilmente inferiore a quella inflitta alla correa (che,

peraltro, non ha impugnato la sentenza di condanna emessa a suo carico).

La censura relativa all’attenuazione della pena

ex art. 25 CP è irricevibile nella misura in cui essa è fondata su una

valutazione giuridica dei fatti - peraltro, accertati senza arbitrio - diversa

da quella effettuata correttamente dalla prima Corte.

Anche la censura secondo cui la sentenza “enfatizza

ed attribuisce un ingiustificato ed eccessivo peso agli antecedenti e ne trae

indebite conseguenze” è da respingere nella misura in cui non risulta

affatto - contrariamente a quanto allega il ricorrente - che la sentenza del

1985.

abbia avuto un peso nella commisurazione della pena. Anzi. Risulta che la

sentenza impugnata ha riconosciuto al ricorrente un’attenuazione della pena per

le difficoltà - conseguenti a quella condanna - nelle relazioni interpersonali,

così come lo stesso ricorrente ha, del resto, riconosciuto (cfr. ricorso punto

4, pag. 25). Al riguardo, infatti, va detto che, se è vero che la prima

Corte ha giudicato la posizione di AP 1 grave anche “per aver subito più

condanne e, soprattutto per aver già espiato una condanna importante per

aver ucciso intenzionalmente la moglie”, è anche e soprattutto vero che la

prima Corte ha, al proposito, annotato che si tratta di una sentenza del 1985,

quindi datata nel tempo, e che il ricorrente aveva “integralmente saldato il

suo conto con la giustizia.”

La censura va respinta anche con riferimento agli

altri precedenti definiti dal ricorrente “due truffette” (cfr. ricorso,

punto 4 pag. 25). Non può, in effetti, essere rimproverato alcunché alla prima

Corte per avere ritenuto che “nemmeno nel passato del ricorrente, si trovano

circostanze attenuanti” visto, in particolare, che, dalla sua

scarcerazione, AP 1 ha subito, ad intervalli più o meno regolari, ulteriori

condanne - ciò che costituisce un fatto inoppugnabile e non propriamente

positivo - senza che da esse egli abbia mai tratto le “debite conseguenze”

(cfr. sentenza impugnata consid. C 5, pag. 155-156).

Nulla può, poi, essere rimproverato alla prima

Corte per aver “omesso” di considerare che AP 1 si è adoperato per

recuperare la documentazione bancaria in Italia e assolvere alle richieste del

PP (cfr. ricorso punto 4 pag. 25 in fine). Per questo “adoperarsi”,

infatti, il ricorrente non può vantare grandi meriti ritenuto come sia senza

arbitrio che i primi giudici hanno accertato che gli imputati hanno, sì,

ammesso gran parte dei reati ma lo hanno fatto senza fornire elementi in più

rispetto a quelli già in possesso degli inquirenti e che, anzi, quando hanno

potuto, i due hanno anche tentato di ostacolare l’inchiesta con riferimento

all’occultamento dei documenti della __________ rispettivamente delle banconote

false, gettate dal ricorrente nel gabinetto. D’altra parte, è ancora senza

arbitrio che la prima Corte ha accertato che i due hanno concretamente

dimostrato di non volere in alcun modo collaborare davvero con gli inquirenti “mantenendo

il possesso delle azioni della __________, salvo poi asseritamene darle in

pegno a terze persone di cui AP 1 nemmeno ha voluto rivelare l’identità”

(cfr. sentenza impugnata, consid. 8 pag. 158). In sintesi, dunque, la Corte non

ha errato concludendo che la striminzita collaborazione prestata dai due non

era tale da “da consentire uno sconto di pena” (cfr. sentenza impugnata,

consid. 8, pag. 158).

In queste circostanze, ricordato come i primi

giudici, contrariamente all’assunto ricorsuale, abbiano correttamente

considerato, nella commisurazione della pena la colpa di AP 1 nella commissione

dei reati principali “è stata inferiore per effetto del suo ruolo comunque

di subalterno” rispetto alla correa RI 2, anche su questo punto il ricorso

va, per quanto ammissibile, respinto.

4.5

Il ricorrente lamenta una carenza di motivazione della sentenza che,

a suo dire, avrebbe dovuto fornire una “motivazione più articolata sui

criteri di calcolo applicati nella commisurazione della pena” inflitta

(cfr. ricorso, punto 2 pag. 24).

4.6

Con

il titolo marginale “obbligo di motivazione”, l'art. 50 CP riprende la

giurisprudenza elaborata sotto il vecchio diritto (FF 1999 1747) prevedendo

che, se la sentenza deve essere motivata, il giudice vi espone anche le

circostanze rilevanti per la commisurazione della pena e la loro ponderazione.

Questo significa che il giudice deve indicare, nella sua decisione, gli

elementi da lui considerati decisivi relativi al reato o all'autore, di modo

che sia possibile controllare se e in quale modo tutti i fattori rilevanti, sia

a favore che a sfavore del condannato, sono stati effettivamente ponderati. In

altre parole, la motivazione deve giustificare la pena pronunciata e

permettere, in particolare, di seguire il ragionamento che ne è alla base. Al

giudice non incombe, tuttavia, di indicare in cifre o percentuali l'importanza

attribuita agli elementi determinanti per la commisurazione della pena (v. DTF

127.

IV 101 consid. 2c; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008, consid. 3.4.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.4;

STF del 27 ottobre 2007, inc.6B_472/2007 consid. 8.1 e rinvii; STF 6B. 14/2007

del 17 aprile 2007, consid. 5.3; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 50 CP

n. 2), ovvero a verificare se egli ha tenuto in debito conto tutti gli elementi

pertinenti ed il modo in cui li ha apprezzati (DTF 134 IV 5 consid. 4.2.1; 128

IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b; STF 6B_664/2007 del 18 gennaio 2008,

consid. 3.1.1; STF 6B_103/2007 del 12 novembre 2007, consid. 4.2.1).

4.7

La censura di insufficiente motivazione è da respingere. Nel caso

concreto, infatti, la prima Corte, nell’ambito della commisurazione della pena,

ha dapprima elencato le circostanze che l’hanno condotta a ritenere molto grave

la colpa del ricorrente, per poi analizzare il ricorrere, in concreto, di

circostanze attenuanti. Dalla sentenza sono, perciò, facilmente deducibili sia

gli aspetti che i primi giudici hanno considerato quali aggravanti la colpa sia

quali sono invece stati considerati i fattori di attenuazione. I primi giudici

non hanno fornito indicazioni numeriche se non il risultato finale della loro

valutazione, ovvero una pena detentiva di 2 anni e mezzo.

Se è vero che la Corte non ha precisato quale peso hanno avuto i diversi elementi considerati, è anche vero che la giurisprudenza

del Tribunale federale non esige che il giudice si esprima in cifre o in

percentuali su ogni elemento che cita e che, nel caso concreto, le motivazioni

dei primi giudici appaiono lineari e comunque sufficienti a permettere un esame

ai sensi di quanto sopra. A ciò aggiungasi che la pena inflitta in concreto,

come già più sopra rilevato, appare comunque conforme al diritto.

4.8

In

merito, infine, alla sospensione condizionale della pena, il ricorrente allega

che, dal momento in cui è stata riconosciuta una prognosi favorevole alla RI 2,

anche per lui si sarebbe dovuto giungere alle medesime conclusioni dal momento

in cui, “è innegabile che egli abbia delinquito per compiacere la RI 2,

senza nessuna autonomia progettuale o decisionale, per cui la prognosi

favorevole per la RI 2 doveva essergli conseguentemente estesa!”.

Il ricorrente reputa adempiute le condizioni di

cui all’art. 42 cpv. 1 CP ed in assenza di “alcuna seria e valida ragione di

differire dalla regola generale”, ritiene che deve essergli riconosciuta la

sospensione condizionale della pena (cfr. ricorso, punto 4, pag. 26).

4.9

A torto. La prima Corte in merito alla sospensione condizionale

della pena ha richiamato e tenuto conto degli “innumerevoli” precedenti

a carico del ricorrente ed ha sottolineato come lo stesso non si sia mai

lasciato impressionare dall’esecuzione delle pene, visto che ad intervalli

regolari si è rimesso a delinquere, sia nel corso dell’espiazione della lunga

condanna per l’uccisione della moglie, sia nel periodo di libertà condizionata

che, poi, in seguito da uomo libero (cfr. sentenza impugnata, consid. E, pag.

159).

Inoltre, i primi giudici hanno considerato che il

ricorrente aveva già subito delle condanne per reati analoghi, in particolare

per truffa “a volte ai danni delle compagnie di assicurazioni fino a

giungere ad alterare il risultato di una lotteria, rispettivamente per spaccio

di monete false” (cfr. sentenza impugnata consid. E pag. 160).

La Corte ha annotato,

inoltre, che AP 1 ha delinquito in libertà provvisoria, sia prima che dopo

l’emissione dell’atto d’accusa principale, non solo (come la RI 2) con la __________

allo stesso modo che con la __________, ma anche in altre occasioni, richiamando

in particolare la commissione già nel 2005 dei reati di cui al punto C.7

(distrazione di valori patrimoniali sottoposti a procedimento giudiziale) e C.8

(sottrazione di cose requisite o sequestrate) dell’atto di accusa e la

perpetrazione, in attesa di giudizio, del reato di monete false per il quale

era già stato condannato in passato ad una pena da espiare. Per il che, la Corte ha concluso che “AP 1 è un irriducibile che non sa stare alle regole, che da anni

non esercita onestamente un’attività lucrativa duratura e che non si lascia

certo impressionare dall’esecuzione delle pene”. La Corte ha, ancora,

precisato che tale irriducibilità si esplicita anche nel suo costante

atteggiamento volto a sottrarsi alle proprie responsabilità tentando, non solo

di intralciare, ma anche di influenzare a suo favore, in maniera illecita, gli

accertamenti degli inquirenti. Comportamento che aveva adottato - ha proseguito

la Corte - già in occasione della sua condanna per omicidio, poi quando ha

nascosto i documenti della __________ e che ha, poi, ripetuto gettando nel

water alcune banconote false.

Quindi, per la questione i primi giudici hanno ancora

tenuto conto del fatto che il ricorrente non lavora e, più precisamente, che egli

ha da poco raggiunto l’età dell’AVS come di una circostanza che non rassicura

sia perché gli lascia tutto il tempo a disposizione per la frequentazione di

compagnie pericolose sia perché la rendita AVS che percepisce non gli consente,

certo, di mantenere il tenore di vita cui egli è abituato. Per cui i primi

giudici hanno concluso che “AP 1 … è un esempio scolastico di prognosi negativa”

e che quindi la pena inflitta “deve essere interamente da espiare”

(cfr. sentenza impugnata, consid. E., pag. 159-160).

4.10

Con i predetti pertinenti elementi su cui i primi giudici hanno

ancorato la prognosi negativa (cfr. sentenza impugnata consid. E pag. 159-160),

il ricorrente non si confronta limitandosi a sostenere che, se per la correa è

stata formulata una prognosi positiva - o meglio, una “prognosi ancora non

del tutto negativa” con il richiamo alla sentenza della CCRP 10 (recte 07) gennaio

2010.

in re B.) - analogamente va fatto per lui visto che ha agito solo a

rimorchio della convivente.

La censura non risultando altrimenti motivata, non

raggiunge la soglia della ricevibilità.

4.11

Infine, sebbene il ricorrente postuli con il gravame il

proscioglimento dall’accusa di infrazione alla legge federale

sull’assicurazione contro la disoccupazione di cui al § 3.5 del dispositivo

della sentenza impugnata (cfr. ricorso pag. 2) in quanto a suo dire “il

fatto non costituisce reato, subordinatamente in quanto trattasi di

contravvenzione prescritta”, nel ricorso non viene spesa una sola parola

atta a sostanziare e motivare tale richiesta. Anche su questo punto, quindi, il

ricorso risulta del tutto immotivato ed è, pertanto, irricevibile.

5.

In via abbondanziale, si precisa che, visto l’esito del ricorso, il

Dispositivo

dispositivo n. 9 della sentenza impugnata riguardante l’obbligo solidale del

risarcimento - pure contestato dal ricorrente (cfr. ricorso pag. 2 n. 4) - è da

confermare. Al riguardo e abbondanzialmente , si osserva che il vincolo

solidale al risarcimento del danno alle parti civili derivante da atto illecito

sancito dall’art. 50 CO concerne i diversi partecipanti al reato, senza

distinzioni di sorta fra l’istigatore, e per quanto qui concerne, il correo ed

il complice.

Ugualmente confermato è il dispositivo n. 10

concernente l’obbligo del risarcimento a carico del ricorrente a favore della

parte civile PC 13 (cfr. ricorso pag. 2 n. 4).

Allo stesso modo è confermato il dispositivo n. 8

relativo alla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese processuali.

6. Gli

oneri del ricorso seguono la soccombenza (art. 15 CPP TI).

Per questi motivi,

richiamata per le spese la tariffa giudiziaria,

pronuncia: 1. Nella misura in cui è ammissibile, il ricorso è respinto.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

a) tassa di

giustizia fr. 1'000.-

b) spese

complessive fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico del ricorrente.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi

previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere è

disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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