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Decisione

17.2011.113

Revisione. Negata inconciliabilità con una sentenza resa posteriormente quando la medesima fattispecie è giudicata diversamente unicamente dal profilo soggettivo

2 febbraio 2012Italiano18 min

Source ti.ch

Fatti

I motivi di revisione applicabili, che sono per

contro determinati dal diritto applicabile al momento in cui è stata emessa la

decisione di cui è chiesta la revisione, sono invece quelli previsti all’art.

299 del Codice di procedura penale ticinese del 19 dicembre 1994 (cfr. STF 30

maggio 2011 in 6B_235/2011 consid. 3.1; STF 20 giugno 2011 in 6B_310/2011 consid. 1.1; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo

2009, ad art. 453 CPP n. 2 in fine; Lieber, in Kommentar zur StPO, Zurigo 2010,

ad art. 453 CPP n. 5).

3.a. Giusta l’art. 299 lett. b CPP - Ti la revisione del processo ha

luogo, in caso di condanna, quando, dopo la sentenza, ne sia stata pronunciata

un’altra, inconciliabile con essa.

Con il termine di “sentenza” va intesa ogni

decisione presa da un’autorità cantonale - giudiziaria o no - competente per

pronunciare una condanna in applicazione di leggi penali federali (Salvioni,

Codice di procedura penale, Locarno 1999, ad art. 299 CPP pag. 473).

Per rapporto alla clausola generale dell’art. 385

CP (ripresa all’art. 299 lett. c CPP), che fissa le esigenze minime del diritto

federale in materia di revisione, l’art. 299 lett. b CPP si estende ai casi in

cui due sentenze inerenti a due persone aventi commesso il medesimo reato

risultino a tal punto in contrasto fra loro sull’accertamento dei fatti, che la

sola contraddizione basta - già di per sé - a rendere verosimile l’erroneità di

una delle pronunce (Piquerez, Procédure pénale suisse, Zurigo 2000, pag. 758 n.

3538 con numerosi rinvii; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 102 n. 28). Rispetto alla

clausola generale dell’art. 385 CP (art. 299 lett. c CPP), per ammettere la

revisione non occorre in simile ipotesi un preventivo apprezzamento sulla

rilevanza di fatti o mezzi di prova nuovi: è sufficiente l’incompatibilità

evidente delle due sentenze successive, sicché uno dei due giudizi appaia

erroneo (Piquerez, op. cit., pag. 758 n. 3539-3541 con richiami).

L’inconciliabilità di due sentenze susseguenti riferite al medesimo reato è

data quando i due giudizi denotano una palese contrapposizione tra i fatti

accertati nell’uno e nell’altro (cfr. CCRP, sentenza dell’8 ottobre 1979 in re R., consid. 2 resa sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, che contemplava testualmente la

stessa disposizione), il rimedio straordinario della revisione essendo

destinato a correggere errori di fatto e non di diritto (Piquerez, pag. 752 n.

3503).

Inoltre, sempre secondo la giurisprudenza resa

sotto l’abrogato art. 243 n. 2 vCPP, le due sentenze devono riferirsi ai

medesimi fatti: due giudizi inerenti a reati identici, commessi però in tempi

diversi, non sono idonei, per ciò soltanto, a confortare un giudizio di

inconciliabilità (sentenza CCRP n. 17.2001.48 consid. 2).

b. Il medesimo motivo di revisione, seppur con una formulazione

leggermente diversa, è previsto anche dal nuovo Codice di diritto processuale

penale svizzero del 5 ottobre 2007 (art. 410 cpv. 1 lett. b CPP), ai cui

commentatori è dunque possibile riferirsi per leggere il previgente, e in

concreto applicabile, art. 299 lett. b del CPP–Ti.

I principali autori confermano che, per ammettere

il motivo di revisione di cui all’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, è necessario che

vi sia una contraddizione evidente e intollerabile tra la fattispecie ritenuta

per la decisione di cui è chiesta la revisione e quella alla base della

decisione resa posteriormente (Rémy, in Commentaire romand, op. cit., n. 11 ad

art. 410; Heer, in: Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, n. 89

ad art. 410; Schmid, op. cit., n.

15 ad. art. 410; Mini, Codice svizzero di procedura penale, Commentario, n. 9 ad

art 410). La contraddizione può, invero, riguardare unicamente i fatti: una

contraddizione nell’applicazione del diritto, così come una successiva modifica

della giurisprudenza, non da luogo a revisione (Rémy, in Commentaire romand,

op. cit., n. 11 ad art. 410; Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 92 ad

art. 410; Schmid, op. cit., n.

16 ad. art. 410; Mini, op. cit., n. 9 ad art. 410).

La revisione della sentenza penale deve, dunque,

essere ammessa quando uno dei partecipanti all’azione penale viene giudicato

colpevole e, in seguito, con giudizio separato, un altro partecipante viene

assolto poiché gli elementi costitutivi oggettivi del reato non sono adempiuti

o provati. Ciò si verifica, ad esempio, quando l’autore principale viene

condannato per furto e, in seguito, nel procedimento contro il ricettatore,

viene deciso che l’infrazione di base non è realizzata, quando un’altra

persona, oltre al condannato, viene dichiarata colpevole del medesimo atto

senza che via sia correità oppure ancora quando, per un reato che poteva

compiere una sola persona, ne vengono invece condannate due (Heer, in: Basler

Kommentar, op. cit., n. 90 ad art. 410; Hauser, Schweri, Hartmann, op. cit., §

102, n. 28). In tutti questi casi la revisione deve essere ammessa, mentre non

può esserlo quando la medesima fattispecie viene giudicata diversamente

unicamente dal punto di vista soggettivo e delle caratteristiche personali

dell’autore, quali ad esempio l’intenzione, la negligenza, la mancanza di

scrupoli, l’imputabilità (Heer, in: Basler Kommentar, op. cit., n. 90 ad art.

410; Schmid, op. cit., n. 16

ad. art. 410).

Essendo il motivo di revisione dovuto alla

contraddittorietà tra due sentenze di carattere assoluto, l’accoglimento

dell’istanza comporta l’annullamento della sentenza impugnata, senza nessun

esame del merito da parte dell’autorità competente a decidere della revisione,

che deve accertare unicamente se vi è l’inconciliabilità (Piquerez, Procédure

pénale suisse, Zurigo 2006, pag. 789 n. 1279; Heer, in: Basler Kommentar, op.

cit., n. 88 ad art. 410; Hauser, Schweri, Hartmann, op. cit., § 102, n. 29; Schmid, op. cit., n. 15 ad. art. 410).

Se ritiene che il motivo di revisione non sia

dato, il tribunale d’appello respinge l’istanza di revisione (art. 413 cpv. 1

CPP) e la sentenza impugnata resta valida (Messaggio concernente l’unificazione

del diritto processuale penale del 21 dicembre 2005, pag. 1224). Se ritiene

invece il motivo di revisione fondato, il tribunale d’appello annulla in tutto

o in parte la decisione impugnata e rinvia la causa all’autorità da esso

designata per nuovo esame e giudizio o emana esso stesso una nuova decisione,

in quanto lo consenta lo stato degli atti (art. 413 cpv. 2 CPP). Quando è

possibile, questo effetto devolutivo e riformatore è preferibile in

applicazione del principio della celerità e dell’efficacia della giustizia

(Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale del 21

dicembre 2005, pag. 1224).

c. Per l’art. 411 cpv. 1 seconda frase CPP, l’istanza deve definire e

comprovare i motivi di revisione invocati. Tale norma rinvia all’art. 385 CPP,

secondo cui la motivazione dell’istanza deve indicare i punti della decisione

Considerandi

impugnati, i motivi a sostegno di una diversa conclusione e i mezzi di prova

invocati (cpv. 1). L’istante deve esporre dettagliatamente gli scopi ed i

motivi alla base della sua richiesta, poiché il tribunale della revisione non è

tenuto a procedere autonomamente ad indagini in merito o a completare una

domanda di revisione lacunosa: la responsabilità per il recupero del materiale

e la prova delle argomentazioni di revisione è dell’istante (Heer, in: Basler

Kommentar, op. cit., n. 1 ad art. 412 CPP). In particolare l’istante deve

comprovare il motivo di revisione invocato, allegando, ad esempio, per quanto

concerne l’art. 410 cpv. 1 lett. b CPP, il giudizio successivo che contraddice

la sentenza impugnata (Mini, op. cit., n. 4 ad art. 411 CPP; Rapporto

esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno

2001, pag. 270).

Se l’istanza di revisione non soddisfa i

requisiti indicati, l’autorità competente lo rinvia al mittente cui viene

assegnato un termine per rimediare alle lacune. Decorso infruttuoso tale

termine, non entra nel merito (art. 385 cpv. 2 CPP; Schmid, Handbuch des

schweizerischen Strafprozessrechts, n. 1475, pag. 674; Heer, in: Basler

Kommentar, op. cit., n. 6 ad art. 411 CPP).

4.

AP 1 chiede la revisione della sentenza di condanna del 24 aprile 2009

pronunciata nei suoi confronti dal giudice della Pretura penale pretendendo che

essa è inconciliabile con la sentenza di assoluzione dell’avv. __________, pronunciata

posteriormente dalla CCRP e, poi, confermata dal TF.

a. Come

esposto ai precedenti considerandi, affinché si possa ammettere la revisione di

una sentenza per inconciliabilità con una decisione resa posteriormente (art.

299.

lett. b CPP–Ti), è necessario che le sentenze tra loro contraddittorie

siano state pronunciate a carico di due persone diverse, sulla base degli

stessi fatti e per il medesimo reato e che vi sia fra le due un accertamento di

fatti inconciliabile.

Occorre dunque, esaminare se tra l’accertamento

dei fatti di cui alla sentenza pronunciata il 24 aprile 2009 nei confronti di AP

1.

e quello alla base della sentenza 21 maggio 2011 del Tribunale federale

riguardante __________ vi sia una contraddizione tanto palese da manifestare

con evidenza l’erroneità della condanna dell’istante.

b. Con sentenza del 24 aprile 2009 il giudice della Pretura penale ha

accertato che il 2 maggio 2007, in seguito ad una richiesta telefonica

dell’avv. __________, AP 1 si è recato presso il domicilio di P. a __________

ed ha asportato un armadietto di ca. 100x120 cm, trasportandolo presso il suo

domicilio di __________ (sentenza 24 aprile 2009, consid. 6, pag. 5). Tale

armadietto è stato poi recuperato dalla Polizia presso l’abitazione di AP 1, e

conteneva, tra le altre cose, sia documentazione personale (fotografie, lettere)

che documentazione di tipo professionale e commerciale (contratti, polizze

assicurative, tessere bancarie, carte di credito, documenti e permessi riferiti

ai soggiorni e alle occupazioni che P. ha svolto fin dal suo arrivo nell’ovest

europeo, corrispondenza medica, certificati medici, fatture, ricevute di

pagamento, indirizzi, numeri di conti correnti bancari, numeri di telefono, un

cellulare, fr. 80'000.-- in contanti, cfr. sentenza 24 aprile 2009, consid. 6-7,

pagg. 5-6).

Sulla base di questi accertamenti il pretore ha

ritenuto adempiuti i presupposti oggettivi del reato di favoreggiamento.

Il giudice di prime cure ha, poi, ritenuto

adempiuto l’elemento costitutivo soggettivo del reato di favoreggiamento alla

luce dell’ammissione di AP 1 che, davanti al PP (verbale 9 maggio 2007, AI 1,

pag. 4), ha ammesso di avere agito con dolo diretto dichiarando quanto segue:

“Sapevo

del procedimento penale a carico di P. (…). Era evidente che si trattava di

occultare documentazione o oggetti che potevano essere di interesse per la

Magistratura anche se, ribadisco, non so cosa contenga esattamente

l’armadietto. So che l’ho fatto, visto lo stretto legame che mi unisce a P. e

nella convinzione della sua innocenza”

(verbale 9 maggio 2007, AI, pag. 4).

L’elemento soggettivo del reato, come detto

accertato principalmente sulla scorta di quest’ammissione, è, poi, stato

corroborato da una serie di altre considerazioni esposte dal primo giudice al

consid. 9 della sentenza di cui oggi si chiede la revisione (sentenza 24 aprile

2009, consid. 9, pag. 8).

c. Con sentenza del 20 maggio 2011, il Tribunale federale ha confermato

la decisione del 9 giugno 2010 della CCRP (inc. 17.2009.59), con cui l’avv. __________

è stata prosciolta dal reato di istigazione a favoreggiamento per la mancata

realizzazione dell’elemento costitutivo soggettivo.

Il TF ha dapprima confermato, anche a carico

dell’avv. __________, la realizzazione degli elementi costitutivi oggettivi

del reato di favoreggiamento, affermando che tale realizzazione è “pacifica”

(STF del 20 maggio 2011 inc.6B_621/2010, consid. 5.2).

Il TF ha, invece, negato - in relazione a __________

- la realizzazione dei presupposti soggettivi del reato, confermando quanto già

accertato dalla CCRP, e meglio che l’avv. __________, per una serie di

argomentazioni che non è necessario riprendere in questa sede, non aveva motivi

di ritenere che quanto contenuto nell’armadietto fosse di qualche interesse per

il procedimento penale in corso a carico di P. (sentenza CCRP inc. 17.2009.59

del 9 giugno 2010; STF del 20 maggio 2011 inc.6B_621/2010).

d. Ne deriva che la sentenza di assoluzione non è inconciliabile con

quella di condanna del qui istante, ritenuto come - data per acquisita la

realizzazione dei presupposti oggettivi del reato - essa sia stata determinata

da accertamenti riguardo la consapevolezza che aveva l’avv. __________

dell’interesse dell’armadietto per il procedimento penale.

Tale consapevolezza è stata negata sulla scorta

di accertamenti la cui irrilevanza per il giudizio nei confronti di AP 1 - di

principio data poiché attinenti ad un aspetto soggettivo di un terzo - è

confermata e confortata insindacabilmente dall’ammissione contraria fatta dal

qui istante che, con la dichiarazione surriportata, ha ammesso di avere avuto piena

consapevolezza di stare sottraendo agli inquirenti del materiale rilevante per

l’inchiesta a carico di P. e, dunque, di avere commesso favoreggiamento con

dolo diretto (vedi sopra).

Ricordato come una conclusione diversa, sulla

base dei medesimi fatti, ma unicamente per quanto concerne gli aspetti

soggettivi del medesimo reato, non è un motivo di revisione (Heer, in: Basler

Kommentar, op. cit., n. 89 ad art. 410; Schmid, op.

cit., n. 16 ad. art. 410), non è dato, in concreto, il

motivo di revisione previsto dall’art. 299 lett. b CPP–Ti.

5.

Riguardo le pretese pressioni che avrebbero determinato l’istante ad

ammettere di avere agito consapevolmente, si rileva che non vi sono elementi

che possano anche solo far sospettare che - pur se ammessa - la situazione

descritta dall’istante realizzi il motivo di revisione di cui all’art. 299

lett. a CPP (che, peraltro, l’istante nemmeno invoca).

Si osserva infine che, in questa sede, non può

essere rimessa in questione la realizzazione del presupposto soggettivo del

reato di favoreggiamento: l’istituto della revisione, che è un rimedio

straordinario, non può, infatti, essere utilizzata per rimettere in discussione

l’accertamento dei fatti di una decisione cresciuta in giudicato, a raggirare

disposizioni legali sui termini di ricorso o sulla loro restituzione, oppure a

introdurre dei fatti non presentati nel primo processo in ragione di una

negligenza procedurale (DTF 130 IV 72, consid. 2.2; Heer, op. cit, n. 42 ad

art. 410).

L’istante avrebbe dovuto far valere le contestazioni

relative all’accertamento della sua consapevolezza sull’importanza per il

procedimento penale dell’armadietto sottratto (o, meglio, del suo contenuto)

nell’ambito di un ricorso presentato contro la sentenza che ne accertava la

realizzazione.

6.

Gli oneri processuali seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e

devono di conseguenza essere addossati all’istante.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 81, 385, 410

segg., 428 CPP, 24 cpv. 1, 305 CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente il

Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’istanza di revisione è respinta.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- spese complessive fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico dell’istante.

3. Intimazione

a:

-

-

-

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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