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Decisione

17.2011.114

Omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale per avere colpito un anziano con una gomitata (sferrata in un eccesso di legittima difesa) che lo ha fatto cadere a terra e poi con due calci compress

20 aprile 2012Italiano180 min

Source ti.ch

Fatti

i bilux e suonare il clacson. (…) J. era piuttosto insistente, nel senso che,

quando gli piaceva un uomo, lo avvicinava ed iniziava subito a toccarlo. Questo

capitava anche quando la persona era già in compagnia di un altro. Era

fastidioso”

(PS IS. 2.9.2009, all.

44 RPG 4.3.2010, pag. 3).

Ma non solo.

Ju., amico di vecchia data della vittima, ha anche

riferito che, a volte, mentre aspettava di trovare un occasionale partner, J.

si sbottonava i pantaloni per toccarsi il pene “per far sì che la persona

che magari arrivava lo vedeva già in quell’atteggiamento” (MP Ju.

27.5.2010, AI 61, pag. 4). Inoltre, sempre Ju. ha dichiarato che capitava che J.

“allungasse le mani verso le parti intime di una persona per fargli capire

le sue intenzioni se non aveva il coraggio di chiedere” (MP Ju. 27.5.2010,

AI 61, pag. 5).

Infine, dagli atti emerge che J. era solito

risalire, mediante i numeri di targa, ai nomi degli uomini che gli piacevano

per poi contattarli per telefono (PS Mo. 26 agosto 2009, all. 30 RPG 4.3.2010,

pag. 5; PS Po. 12.9.2009, all. 46 RGP 4.3.2010, pag. 5; PS PG. 10.5.2010, all.

23 RPG 18.8.2010, pag. 5). Anche in questi approcci J. riusciva ad essere

inopportuno tanto che:

in passato, circa nel periodo di maggio 2009 il

J. aveva ricevuto delle minacce al telefono di una persona dell’ambito

omosessuale. Il quale lo aveva minacciato di non farsi più vedere sulle aree di

sosta, se no lo avrebbe ucciso”

(PS Ju. 22.8.2009, all.

18 RPG 4.3.2010, pag. 3; cfr. anche PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010,

pag. 8-9; cfr. anche lettera minatoria anonima rinvenuta a casa di J., all. 6A

RPG 4.3.2010).

8. Relazioni

tra accusato e vittima

Pur vivendo nello stesso Comune (J. da sempre e AP

1 soltanto dal mese di giugno del 2009, cioè da appena due mesi prima dei fatti;

cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 14; MP AP 1 25.5.2010, AI

58, pag. 5), i due non si conoscevano.

L’imputato ha sempre negato di avere conosciuto

la vittima (per tutti, MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5) e in atti non vi sono

accertamenti contrari.

Fatti ed antefatti emersi dall’inchiesta

9. Nascita

dell’inchiesta

Il 22 agosto 2009, alle ore 21.53, Ju. telefonò

alla polizia cantonale per segnalare che, pochi istanti prima, nell’area di

sosta autostradale del __________in direzione nord, una persona era stata

picchiata. Poiché gli agenti tardavano ad arrivare (per un’incomprensione si

erano, infatti, dapprima recati nell’area di sosta situata nella direzione

opposta, cfr. PS W. 24.8.2009, all. 22 RPG 4.3.2010, pag. 2), alle 22.05 Ju. sollecitò

l’intervento della polizia. In quell’occasione l’operatore lo collegò

direttamente con la centrale di Ticino Soccorso che inviò sul posto

un’ambulanza e un’auto medica (RPG 4.3.2010, pag. 6-9; PS CF. 24.8.2009, all.

24 RPG 4.3.2010, pag. 1).

Dopo i primi soccorsi prestatigli sul posto

quando era ancora cosciente (seppure in stato confusionale; PS Ju. 23.8.2009,

all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 7; PS W. 24.8 .2009, all. 22 RPG 4.3.2010, pag. 3;

PS Bu. 24.8.2009, all. 23 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Pr. 24.8.2009, all .25 RPG

4.3.2010, pag. 2; PS Be. 25.8.2009, all. 26 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Q.

25.8.2009, all. 27 RPG 4.3.2010, pag. 2 e 4; PS Fe. 25.8.2009, all. 29 RPG

4.3.2010, pag. 2), J. è stato trasportato all’Ospedale __________ (AI 31; PS Ro.

28.8.2009, all. 41 RPG 4.3.2010, pag. 3).

A causa dell’aggravamento delle sue condizioni

(RPG 4.3.2010, pag. 15), malgrado le cure somministrategli dai medici di tale

nosocomio, verso le ore 00.20 del 23 agosto 2009 venne constatato il decesso

dell’anziano (cfr. attestato di morte 23.8.2009, all. 1 RPG 4.3.2010), avvenuto

a seguito di una

“importante emorragia intra-addominale

(ematoperitoneo), frattura base cranica occipitale con emorragia nel mastoideo

destro ed otorragia, contusione temporale sinistra con sanguinamento

parenchimale puntiforme” (AI 31).

10. Sul corpo di J. sono state riscontrate 15 lesioni (cfr. AI 5 e AI

69, pag. 3 e relative fotografie) “distribuite pressoché su tutta la regione

corporea, con ecchimosi ed escoriazioni agli arti superiori, inferiori e al

tronco, oltreché al distretto cranio-encefalico” (AI 36, pag. 12).

Nessuna

lesione riscontrata è stata ritenuta essere tipica da difesa (verbale 3.8.2010

di delucidazione orale del referto autoptico, AI 89, pag. 3-4; cfr., pure, all.

3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Sulla causa della morte il medico legale ha

ritenuto quanto segue:

“ La sezione cadaverica ha dato conto che

si osservavano lesioni traumatiche di rilievo, nella causazione della morte, in

una sfumata emorragia cerebrale, in una lesione dell’osso joide, in diverse

fratture costali e in un imponente versamento ematico peritoneale ad origine

dai tessuti molli retroperitoneali. La causa della morte risiede nel convergere di

questa lesività traumatica che ha determinato uno shock emorragico, una

probabile asfissia meccanica ed una lesione diretta dell’encefalo”

(relazione medico legale sugli

accertamenti necroscopici sulla salma, AI 36, pag. 12).

In seguito, rispondendo ai quesiti del

procuratore pubblico allora titolare dell’inchiesta, il medico legale ha

precisato:

“ si conferma il concorso di una

molteplicità di cause nella determinazione del decesso che hanno tutte origine

dalle lesioni traumatiche riscontrate e descritte con prevalenza causale dello

shock emorragico” (cfr. AI 69, pag. 5);

“ per quel concerne le conclusioni

peritali relative alla causa del decesso confermo che si trattò del confluire

di diverse cause, tutte di origine traumatiche, con una prevalenza di gravità

lesiva per lo shock emorragico derivato dall’emorragia retroperitoneale ad esatta

conferma di quanto ebbi modo di relazionare in sede di perizia” (verbale

3.8.2010 di delucidazione orale del referto autoptico, AI 89, pag. 3; cfr.,

pure, all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 2);

“ nella realtà dei fatti tutte e tre le

lesioni principali hanno concorso nel determinare il decesso di J.. Due sono

più gravi e una meno. La lesione al collo è quella meno grave e non era né lo è

stata, singolarmente e presa a sé stante, la causa principale di morte, anche

se l’intervenuta ostruzione delle vie respiratorie si è sovrapposta ed è

confluita con le altre due cause mortali. La lesione cranio-encefalica era

sicuramente grave, soprattutto in virtù della frattura dell’osso occipitale, ma

non è certo che sarebbe stata mortale soprattutto nei tempi e nei modi in cui

la morte è realmente intervenuta. Per contro, l’emorragia retroperitoneale è

certamente la causa che ha prevalso con un meccanismo di shock

ipovolemico-emorragico e ha determinato il fatto che il decesso avvenisse così

rapidamente” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Pur dando atto che la dinamica con cui sono state

provocate le citate lesioni “è difficilmente ricostruibile con esattezza”,

il medico legale ha ritenuto che esse sono “sicuramente frutto di

un’aggressione complessa ed articolata con afferramenti anche al collo, azioni

contundenti al torace e all’addome”, con l’eccezione della lesione

cranio-encefalica che è stata ricondotta alla caduta conseguente

all’aggressione (AI 36, pag. 12).

In risposta ai quesiti postigli dalla pubblica

accusa, il medico legale ha ribadito con determinazione che si trattò di una

dinamica violenta (AI 69, pag. 6; cfr., pure, AI 89, pag. 3), “estremamente

complessa e articolata in diverse fasi” (AI 69, pag. 4).

Pur riconfermando che, di principio, “non è

possibile stabilire le singole modalità di sferramento dei colpi” né la

posizione della vittima nel momento in cui essi sono stati inferti (AI 69, pag.

4), il perito ha spiegato che la lesione cranio-encefalica e le molteplici

lesioni escoriative agli arti “sono verosimilmente attribuibili a cadute”

(AI 69, pag. 4 e 5), mentre la lesione ecchimotico-escoriativa riscontrata in

regione addominale “per foggia è suggestiva dello sferramento di un

calcio o di una compressione con un piede calzato” (AI 69, pag. 4-5).

Inoltre, dopo avere spiegato (nel suo referto 23 giugno 2010) che le lesioni al

labbro, al mento e al collo, nonché la frattura dell’osso ioide sono indicative

di un’energica compressione manuale esercitata sia sulla bocca sia ai lati del

collo (AI 69, pag. 4), nel verbale 3 agosto 2010 di delucidazione orale del

referto autoptico, confrontato con il racconto dell’imputato, il medico legale

ha dato atto che l’ipotesi da questi sostenuta di un calcio compressivo al

collo “può ipoteticamente sostituire le ipotesi di afferramento manuale da

me prospettato in sede peritale”, a condizione che si sia trattato di

un’azione reiterata o prolungata (AI 89, pag. 2 e 4; all. 3 al verb. dib. di

primo grado, pag. 3).

Sempre in quell’occasione il medico legale ha,

più in generale, affermato la compatibilità delle dichiarazioni

predibattimentali di AP 1 con le lesioni riscontrate (AI 89, pag. 4), ritenuto

che egli non è stato in grado di identificare con sicurezza il punto dell’eventuale

impatto della gomitata che AP 1 ha sostenuto di avere sferrato al viso della

vittima, individuando tuttavia nella lesione all’interno del labbro superiore

sinistro quella più suggestiva (AI 89, pag. 3).

Infine, secondo il medico legale, la

localizzazione dei colpi all’addome ed al collo dimostra che la vittima non era

in grado di sottrarsi o di ripararsi (AI 89, pag. 4).

11. Circostanze

dell’arresto

a. Secondo quanto risulta dalla deposizione di Ju., lui e J.

trascorsero insieme la prima parte della serata alla stazione di __________nell’infruttuosa

ricerca di occasionali partner sessuali maschili, raggiungendo poi, a bordo

della propria Opel Astra, l’area di sosta denominata “__________” - luogo di

incontro per omosessuali - verso le ore 21.30.

Posteggiata la vettura in uno dei parcheggi alla

sinistra e accanto al marciapiede che divide l’area di sosta, Ju. si diresse

verso i gabinetti, zona che perlustrò per qualche minuto nella speranza -

rimasta vana - di incontrare qualcuno. Mentre tornava verso la sua vettura,

vide che, sul marciapiede accanto all’auto, J. stava parlando con un uomo.

Pensando che i due stessero contrattando un rapporto sessuale, Ju. non si fermò

e proseguì fino all’entrata dell’area di sosta. A quel punto, giratosi per

tornare indietro, da una distanza di circa venti metri, vide che lo sconosciuto

stava agitando le mani davanti al viso del suo amico. Dapprima credette che i

due stessero discutendo animatamente. Tuttavia, avvicinatosi, dovette

constatare che J. giaceva, supino, a terra (egli non l’aveva visto cadere).

Nonostante l’agitazione, Ju. tentò di prendere

nota del numero di targa dell’aggressore che stava scappando a grande velocità

e a fari spenti a bordo della sua vettura di piccola cilindrata di colore

bianco (cfr. PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 3-8).

Malgrado l’indicazione del numero di targa

(rivelatosi in parte sbagliato, cfr. AI 33, pag. 3) e malgrado le testimonianze

raccolte, gli inquirenti non poterono inizialmente risalire all’autore del

violento gesto.

Nemmeno vi riuscirono dopo una segnalazione

anonima pervenuta verso la fine di settembre 2009, secondo cui una persona di

sesso maschile - che aveva lavorato in postriboli come “buttafuori" per

un’agenzia privata di sicurezza, che verosimilmente risiedeva nel __________e

che circolava con una vettura bianca - andava in giro a vantarsi di “aver

conciato di botte l’anziano” (RPG 18.8.2010, pag. 4; AI 33, pag. 2).

L’accusato ha potuto essere identificato e tratto

in arresto (al suo domicilio; AI 37, pag. 2) soltanto l’11 maggio 2010, a seguito di una nuova segnalazione anonima che precisava che il nome della persona

precedentemente segnalata era “AP 1” (RPG 18.8.2010, pag. 4; AI 33, pag.

2).

b. Considerata l’esistenza di gravi e concreti indizi di colpevolezza a

suo carico, il GIAR ha confermato l’arresto di AP 1 per bisogni dell’istruzione

e pericolo di collusione (AI 39, pag. 4).

Trascorso il primo periodo della sua detenzione

Considerandi

preventiva alla __________, AP 1 è stato posto in regime ordinario il 30 agosto

2010.

(AI 102) e, dal 2 febbraio 2011, si trova in carcerazione di sicurezza

(doc. TPC 4 e dispositivo n. 4 della sentenza impugnata), ritenuto come gli

sforzi profusi dall’avv. DI 1 (subentrato a partire dal 31 agosto 2010 - AI 103

- all’avv. F., inizialmente nominato d’ufficio dal GIAR, cfr. AI 40) volti

all’ottenimento della libertà provvisoria siano rimasti vani (cfr. AI 131, 137,

139; 157, 161, 167, 173, doc. TPC 41; doc. TPC 4, doc. TPC 16, doc. TPC 35 e

doc. TPC 54).

12.

Dichiarazioni

rese da AP 1 in corso d’inchiesta, al dibattimento di primo grado e al

dibattimento d’appello

a.Già nel suo primo verbale di polizia,

dopo avere inizialmente negato di avere mai visto la vittima (PS AP 1

11.5

, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 5), AP 1 ha ammesso di essere l’autore dell’aggressione ai danni di J..

a.1. AP 1 - che, come visto, non conosceva J. - ha da subito e

costantemente ribadito di non avere saputo, prima di quella fatidica sera, che

l’area di sosta del __________era, anche, un luogo di incontro per persone - in

particolare, omosessuali - in cerca di sesso:

ADR: che prima di avere appreso dai media (...),

non ero al corrente che in queste aree di servizio avvenivano o avvengono

incontri a sfondo sessuale di ogni genere”

(PS AP 1 11.5.2010,

all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 3; cfr. anche MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 5; AI

115, pag. 10; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

In atti non vi sono elementi su cui fondare

un’ipotesi diversa.

a.2. AP 1 ha, inoltre, sempre detto e ribadito di essersi fermato in

quell’area di sosta soltanto per impellenti bisogni fisiologici (doveva

urinare):

Ricordo che quel sabato, di pomeriggio, mi

trovavo a __________per poi, verso sera, raggiungere da solo __________con la

mia auto VW Golf (…). Non so più dire cosa ho fatto quella sera a __________,

ricordo comunque con assoluta certezza che ho deciso di rientrare a casa mia a __________verso

le ore 21.30. Sono quindi partito da __________con la mia macchina percorrendo

l’autostrada in direzione Nord. Ad un certo momento, siccome dovevo orinare, mi

sono fermato all’area di sosta del __________, quella subito dopo la galleria,

erano le ore 21.45 circa”

(PS AP 1 11.5.2010,

all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 6; cfr. anche PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG

18.8

, pag. 1; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 2; MP AP 1

25.5

, AI 58, pag. 1; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 3 e 7; all. 2 al verb.

dib. di primo grado, pag. 3);

A domanda della presidente precisa che il

bisogno di urinare era impellente e non sarebbe riuscito ad arrivare fino a

casa (mancava circa un quarto d’ora di viaggio)” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

Non vi sono elementi in atti che inducano anche

soltanto ad ipotizzare un diverso movente di quella sosta: in particolare,

nonostante la sua vita sessuale sia stata scandagliata attentamente, non vi

sono elementi per ipotizzare che AP 1 si sia fermato in quell’area di sosta in

cerca di sesso o di emozioni di natura sessuale (così come ha, invece,

ipotizzato il perito psichiatra in un procedimento fondato su mere

supposizioni).

Del resto, va detto che, così come emerge dalle

deposizioni in atti, nell’area di sosta vi erano, quella sera, dei turisti (PS AP

1.

11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 6; PS Vi. 29.8.2009, all. 42 RPG

4.3

, pag. 2), una famiglia (PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag.

5; PS W. 24.8.2009, all 22 RPG 4.3.2010, pag. 2; PS Bu. 24.8.2009, all. 23 RPG

4.3

, pag. 4; PS Do. 31.8.2009, all. 43 RPG 4.3.2010, pag. 5-6) e un

ragazzo che, pure, si era fermato per espletare un bisogno fisiologico (e che

ha, poi, cercato di portare aiuto alla vittima; PS Vi. 29.8.2009, all. 42 RPG

4.3

, pag. 2 e 3-5; PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG 4.3.2010, pag. 8; PS W.

24.8

, all 22 RPG 4.3.2010, pag. 3; PS Bu. 24.8.2009, all. 23 RPG 4.3.2010,

pag. 3-4; PS Q. 25.8.2009, all. 27 RPG 4.3.2010, pag. 2).

Ciò conferma che in quell’area sostavano anche

persone che nulla hanno a che fare con quelle che fanno di quel luogo un uso

improprio.

a.3. AP 1 ha, da subito, dichiarato

che, non appena egli ebbe posteggiato la vettura nell’area di sosta, venne

avvicinato dalla vittima che gli fece delle esplicite, insistenti e volgari avances

di natura sessuale:

(…) erano le ore 21.45 circa. Ho parcheggiato

l’auto (…) Ricordo comunque che vi erano diverse persone strane e di sesso

maschile che bighellonavano nei paraggi. Appena fermato, inizialmente sono

rimasto nell’abitacolo, ho spento i fari ed ho lasciato il motore acceso per

fare girare la turbina, di modo che non si rovinasse. Subito dopo che mi sono

fermato, mentre ancora mi trovavo in auto, si è avvicinato alla mia macchina un

uomo che si trovava sul marciapiede e che, in un primo momento, non riuscivo a

vedere in faccia, poiché rispetto alla mia posizione seduta rimaneva troppo

alto (essendo appunto sul marciapiede). Sempre mentre mi trovavo in macchina

con il finestrino chiuso, ho visto chiaramente quest’uomo sbottonarsi i

pantaloni ed abbassarli leggermente di modo che si vedevano le mutande. Nel

contempo, l’uomo si toccava il pene con la mano destra. Io ho subito aperto la

portiera, lui si è spostato ed io gli ho chiesto “che cazzo stai facendo?”

L’uomo mi ha risposto che non stava facendo nulla ed io gli ho detto che doveva

sparire, cioè doveva allontanarsi dalla mia vista. Sono poi uscito dall’auto e

mi sono recato ad orinare nelle toilettes ubicate sopra l’area di sosta. Il

tempo di fare il mio bisogno, sono tornato alla macchina, intenzionato a

proseguire per il mio domicilio. Arrivato davanti alla mia macchina, mi sono

ritrovato la medesima persona di prima al mio cospetto. Gli ho chiesto cosa

facesse ancora lì e cosa stava facendo prima. Lui mi ha risposto: “Io? Niente!”

L’uomo ha poi iniziato a chiedermi da dove venivo, nel senso che voleva sapere

dove abitavo, e mi ha subito chiesto se volevo andare a casa sua. (…) L’uomo ha

seguitato ad insistere con le sue “avances” del tipo : “vieni a casa mia che ci

divertiamo”. A quel momento, io avevo già notato che si trattava di una persona

anziana, di oltre 60 anni. L’anziano mi ha pure detto che mi avrebbe pagato,

senza precisare una cifra. Le sue “avances” erano chiaramente a scopo sessuale.

Non contento di questo, l’anziano si è avvicinato ulteriormente a me ed ha

allungato le braccia per cercare di toccare i miei genitali, dicendomi : “Lasciati

toccare…Fatti toccare”; ricordo queste sue parole con estrema precisione” (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010,

pag. 6-8).

AP 1 ha, poi, confermato la sua versione anche

davanti al PP intervenuto durante quel verbale (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG

18.8

, pag. 12 e segg.), nei suoi successivi verbali durante l’inchiesta (GIAR

AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 2-3; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag.

1.

e segg.; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 2 e segg.; MP AP 1

25.5

, AI 58, pag. 1 e segg.; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 2 e segg.), al

dibattimento di primo grado (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2) e a

quello d’appello (verb. dib. d’appello, pag. 5).

Va, qui, sottolineato che, nei verbali

successivi, egli ha precisato quanto segue:

Io rimasi allibito (n.d.r: constatando, mentre tornava dalla toilette,

che l’anziano persisteva nelle sue avances) anche

perché lo avevo precedentemente affrontato con estrema decisione, con tono

anche aggressivo e nonostante ciò non desisteva nel suo comportamento

esecrabile nei miei confronti. (…) La persona anziana continuava imperterrita

con le sue proposte oscene. Nella mia mente mi sembrava inverosimile che lui

seguitava a farmi certe proposte, come anche assurdo che continuasse nonostante

io gli avessi mostrato la mia ostilità nei suoi confronti”

(PS AP 1 17.5.2010,

all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4; cfr. anche MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3).

b. Quanto alla dinamica dell’aggressione, l’imputato ha fornito diverse

versioni.

b.1. In un primo tempo egli ha dichiarato di avere reagito alle avances a

sfondo sessuale di J. sferrandogli una gomitata circolare allo zigomo sinistro

che lo ha fatto cadere a terra ma ha negato di averlo colpito dopo che era

caduto (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3-4; cfr, pure PS AP 1 11.5.2010, all. 1

RPG 18.8.2010, pag. 8,10, 13 e 14; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; PS AP 1

14.5

, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG

18.8

, pag. 4; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4; MP AP 1 27.5.2010, AI 62,

pag. 8).

b.2. Successivamente, l’accusato ha modificato la sua iniziale versione,

ammettendo di avere colpito la vittima - oltre che con la gomitata alla parte

sinistra del viso - anche con due pedate compressive, una all’addome ed una al

collo, quando essa si trovava già a terra (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2; MP

AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 2-3; AI 115, pag. 11).

b.3. Al dibattimento di prima sede, AP 1 ha, per finire, ritrattato le sue ammissioni, negando di avere colpito J. a terra (all. 2 al verb.

dib. di primo grado, pag. 2).

Dopo avere per la prima volta sostenuto che la

vittima era riuscita a toccargli i genitali (all. 2 al verb. dib. di primo

grado, pag. 2 e 9), l’imputato ha spiegato di averla dapprima afferrata al

collo, di averle poi sferrato la gomitata al volto e di averle quindi dato -

quando era ancora in piedi - con il piede destro (all. 2 al verb. dib. di primo

grado, pag. 6) un calcio all’addome che l’ha fatta cadere al suolo, negando di

averla colpita con una pedata al collo (all. 2 al verb. dib. di primo grado,

pag. 2).

b.4. Al dibattimento d’appello, AP 1 ha riconfermato le affermazioni rese al dibattimento di prima sede. Dapprima, in riferimento al

subito toccamento dei genitali ad opera di J. (specificando che non si è

trattato di una fugace toccatina ma di un vero e proprio “afferramento” dei

genitali con la mano a coppa) e, poi, in riferimento alla dinamica:

AP 1 dichiara che il fatto di essere toccato e

per di più in un luogo buio lo ha fatto andare in panico. Si è sentito

minacciato.

(…) Lo ha afferrato con la mano sinistra per la

gola: voleva che mollasse la presa ai suoi genitali e che si allontanasse.

Mentre lo teneva per la gola con la mano sinistra, gli ha dato una gomitata con

il gomito destro. Lo ha colpito pressappoco sulla tempia e il gomito ha poi

strusciato su tutto il viso. Poi gli ha lasciato il collo e gli ha sferrato un

calcio all’addome. J. a quel punto è caduto all’indietro” (verb. dib. d’appello, pag. 5).

c. AP 1 ha, invece, sempre ammesso

che, quando vide la vittima a terra, si spaventò e si allontanò senza sincerarsi

delle sue condizioni.

Davanti al PP ha in particolare dichiarato:

sono scappato perché mi sono fatto assalire

dalla paura di quello che avevo potuto causare all’uomo, perciò non ho avuto la

forza necessaria per assumermi le mie responsabilità e di verificare in che

stato versasse l’anziano e come detto mi sono dunque sottratto alla situazione

che non potevo sostenere”

(MP AP 1 22.7.2010, AI

77, pag. 5).

Ha dato atto di essere partito ad alta velocità (“a

tutto gas”) e a fari spenti nella notte (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG

18.8

, pag. 8; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4; MP AP 1

25.5

, AI 58, pag. 3; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4),

sostenendo, però, di non averli accesi “nella fretta di allontanarmi” e

di averlo, poi, fatto “mentre stavo entrando in autostrada quando ho visto

che non vedevo bene la strada” (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010,

pag. 14; cfr. anche GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3), negando quindi di

avere omesso di accendere i fari per evitare di essere identificato (MP AP 1

25.5

, AI 58, pag. 5).

d. Dopo i fatti - senza passare da casa, come era inizialmente sua

intenzione, perché, a suo dire, era già vestito sufficientemente bene (PS AP 1

11.5

, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 6 e 13; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 1

e 4) - l’imputato si recò a casa di SP. a __________, precisando che, molto

verosimilmente, si era già accordato in precedenza con l’amico per uscire

insieme quella sera e negando di essersi incontrato con lui al fine di precostituirsi

un alibi (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4).

Con SP. e la di lui ragazza, AP 1 trascorse poi

il resto della serata - fino a tarda notte (PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG

18.8

, pag. 2; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 2) - presso la discoteca __________(cfr.

PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39,

pag. 3; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 5; MP AP 1 25.5.2010, AI

58, pag. 4), raggiunta con la vettura di SP. (cfr. PS AP

1.

11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 1).

L’accusato ha spiegato il suo agire affermando

che

“ non mi era possibile stare da solo con me stesso. Preferivo dunque

stare in un ambiente che mi allontanasse dal pensiero

tormentoso” (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 4).

Egli ha detto di non avere rivelato ai suoi

accompagnatori quanto successo all’area di sosta (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG

18.8

, pag. 13; PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; MP AP 1

25.5

, AI 58, pag. 4).

e. Venuto a conoscenza (già l’indomani dei fatti o il giorno dopo

ancora) dai media del decesso della persona da lui aggredita, a AP 1 mancò il

coraggio di costituirsi:

Io non mi aspettavo un fatto del genere, e cioè

di averlo ucciso, sono rimasto esterefatto ed ho avuto molta paura. Nei giorni

successivi mi è mancato il coraggio di raccontare la verità. Ora finalmente mi

sono liberato di un peso, sono molto sollevato per avere chiarito una

situazione che mi tormentava giorno e notte”

(PS AP 1 11.5.2010,

all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; cfr. anche PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG

18.8

, pag. 14; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; MP AP 1 25.5.2010, AI

58, pag. 5; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

f. L’accusato ha sempre negato qualsivoglia intenzione di uccidere J.:

Tengo a precisare che non era assolutamente mia

intenzione di cagionare la sua morte. La reazione che ho avuto in quel momento,

cioè colpire l’anziano, è stata istintiva e non calcolata. Non prevedevo che

potesse portare a questo esito. Ero molto infastidito dal suo insistente

atteggiamento e soprattutto che si era avvicinato a me per toccarmi i genitali”

(PS AP 1 11.5.2010,

all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; cfr. anche GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; MP

AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 3; all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2 e

4).

13.

Con sentenza 11 luglio 2011, la Corte delle assise criminali ha

riconosciuto AP 1 autore colpevole di omicidio intenzionale commesso con dolo

eventuale (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 43-44 e 46-47 nonché

Dispositivo

dispositivo n. 1.1).

Sulla scorta delle dichiarazioni

predibattimentali dell’accusato (giudicate più credibili rispetto alla

ritrattazione in aula anche a fronte delle constatazioni e del parere del

medico legale; sentenza impugnata, consid. 25, pag. 44-45), i primi giudici

hanno, infatti, ritenuto che AP 1 ha colpito la vittima, dapprima, con una

forte gomitata circolare al viso che ne ha causato la caduta al suolo e, poi,

con due calci compressivi e violenti all’addome e al collo quando questa giaceva

inerme a terra e che, di conseguenza, in tali circostanze, egli non poteva non

prendere in considerazione ed accettare la possibilità di uccidere (sentenza

impugnata, consid. 25, pag. 46-47).

A fronte della perizia psichiatrica che riconosce

all’accusato, limitatamente alla gomitata, una scemata imputabilità di grado

lieve, la prima Corte ha inflitto a AP 1 una pena detentiva di 9 anni,

assortita da un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in

sede di espiazione della pena (sentenza impugnata, consid. 33, pag. 52-53 e

consid. 48, pag. 64-66 nonché dispositivi n. 3 e n. 5).

La sentenza è stata appellata da AP 1.

Da qui, la presente procedura.

Appello

14. AP 1 contesta anzitutto la condanna per omicidio intenzionale.

Da un lato, ribadito come egli abbia colpito la

vittima unicamente quando questa era in piedi, contesta di avere agito con dolo

eventuale. Al riguardo, lamenta che la prima Corte non abbia creduto all’ultima

versione dei fatti da lui fornita (secondo cui, appunto, egli non avrebbe più

colpito la vittima a terra) e sostiene che il parere del medico legale - su cui

i primi giudici si sono fondati per la loro valutazione e che di fatto esclude

la possibilità che la lesione all’addome riscontrata sul cadavere sia stata

causata da un colpo inferto quando la vittima era ancora in piedi - non è

attendibile.

D’altro lato, l’appellante sostiene che il

decesso della vittima è riconducibile anche ad un errore del personale

dell’Ospedale __________. Errore che, quand’anche non avesse interrotto il

nesso di causalità adeguata tra il suo comportamento ed il decesso, influirebbe,

riducendola, sulla sua responsabilità penale (non essendo egli il solo ed unico

responsabile dell’evento).

L’appellante contesta, altresì, la pena inflittagli.

Ricordato come, all’udienza per incombenti tenutasi di fronte al presidente

della Corte delle assise criminali, le parti si fossero accordate per

l’applicazione della scemata imputabilità di grado lieve a tutti i colpi

inferti alla vittima, il ricorrente lamenta che la prima Corte abbia applicato

la riduzione del 25% unicamente alla pena relativa alla gomitata.

a. A sostegno

delle sue tesi, l’appellante ha chiesto:

-

l’allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente la compatibilità

della sua ultima versione con i riscontri autoptici;

-

l’esecuzione di fotografie, con riferimento metrico per la determinazione

delle dimensioni, delle scarpe calzate dall’autore al momento dei fatti nonché il

rilievo della loro impronta;

-

l’audizione in aula dei medici presenti quella sera nel pronto soccorso per chiarire

pretese lacune della cartella clinica della vittima e l’allestimento di una

perizia intesa a chiarire se le omissioni riscontrate dagli esperti consultati

dalla difesa costituiscano un vero e proprio errore medico;

-

l’audizione in aula del perito giudiziario e dello psichiatra

da lui consultato per chiarire la questione della scemata imputabilità.

b. Contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non si scorge

alcuna contraddizione nel parere del medico legale circa la posizione della

vittima nel momento in cui le è stato inferto il calcio all’addome.

In effetti, se è vero che a pag. 4 del suo

referto 23 giugno 2010 (AI 69), prima di essere messo al corrente delle

dichiarazioni dell’appellante, il perito ha affermato che “non è possibile

stabilire le singole modalità di sferramento dei colpi e non è possibile

neppure stabilire la posizione della vittima nel momento in cui i colpi sono

stati inferti”, la diversa opinione da lui espressa nel verbale 3 agosto

2010 di delucidazione orale del referto autoptico (AI 89, pag. 4) trova una

chiara giustificazione ritenuto che, in quell’occasione, gli era stata

prospettata la versione dei fatti resa da AP 1 il 22 luglio 2010, secondo cui egli

colpì la vittima a terra con due pedate compressive all’addome e al collo (AI

89, pag. 1).

Esprimendosi sulla compatibilità di detta

versione con le lesioni riscontrate sulla vittima, il perito ha, quindi,

affermato che “confrontando le lesioni osservate all’autopsia con le

dichiarazioni dell’accusato posso concludere che la maggior parte delle lesioni

osservate sono compatibili con 3 momenti distinti di azione violenta nei

confronti della vittima”, precisando, in particolare, che “è compatibile

dunque che vi sia stato un violento colpo al volto che abbia provocato una

caduta a terra senza difese che lasciò il paziente supino sull’asfalto” e

che “a paziente a terra vi fu certamente un contatto violento nella regione

addominale dell’ipocondrio destro” e che, infine, vi fu un momento distinto

“certamente reiterato o prolungato di violenta compressione alla regione del

collo e del mento”, concludendo che “le dichiarazioni dell’accusato

possono essere genericamente ritenute compatibili” con le lesioni riportate

dalla vittima.

In aula, il perito non ha fatto che ribadire la

piena compatibilità della lesione all’addome “con una posizione della

vittima supina a terra” ritenendo “francamente improbabile una posizione

eretta della vittima” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).

In tali circostanze, non si vede in che misura

l’esperto sarebbe incorso in una contraddizione. Nelle sue dichiarazioni non si

legge, infatti, altro che un’iniziale prudenza a fronte della panoplia di

ipotesi possibili. Confrontato successivamente con due specifiche versioni

dell’accaduto (vittima in piedi, rispettivamente a terra al momento dei colpi

mortali), egli non ha fatto altro che esprimersi per la maggiore plausibilità

dell’una rispetto all’altra.

Prive di fondamento, se non addirittura

temerarie, inoltre, le considerazioni dell’appellante riguardo alla pretesa

parzialità del perito giudiziario a fronte dei numerosi incarichi ricevuti

dalle autorità inquirenti ticinesi, rispettivamente della convenzione tra esse

e l’Istituto di medicina legale dell’Ospedale __________di cui fa parte il dott.

PE 2.

Del resto, dell’inconsistenza della sua tesi ha

dato implicitamente atto l’appellante stesso allorquando ha rinunciato a

chiedere formalmente la ricusa del medico legale (dichiarazione di appello,

pag. 8).

In questo senso e per questi motivi, è stata

respinta la richiesta di allestimento di una nuova perizia medico-legale concernente

la compatibilità dell’ultima versione dei fatti fornita da AP 1 con i riscontri

autoptici.

c. Sulla

scorta di un anticipato apprezzamento delle prove - e per i motivi che

risulteranno evidenti in seguito - è stato giudicato del tutto inutile per il

giudizio che questa Corte è chiamata a rendere procedere agli accertamenti

richiesti dalla difesa per chiarire quale parte della scarpa di AP 1 è

all’origine della lesione all’addome.

d. Come si vedrà in seguito, in atti non vi è alcun elemento che

permetta anche solo di ipotizzare che la vittima non abbia potuto beneficiare

di cure mediche adeguate. Al contrario, da tutto il materiale probatorio in

atti emerge con chiarezza che nulla può essere rimproverato al personale

sanitario che ha preso a carico J. dopo l’aggressione.

Pertanto, ritenuto che l'autorità può rinunciare

ad assumere quei mezzi istruttori il cui presumibile risultato non porterebbe

elementi di rilievo (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1; DTF 124 I

208 consid. 4a; 122 V 157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 121 I 306 consid.

1b; 120 Ib 224 consid. 2b), che per questa valutazione l'autorità dispone di un

vasto margine di apprezzamento (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1;

DTF 131 I 153 consid. 3; DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208

consid. 4a) e che, entro tali limiti, l’apprezzamente anticipato delle prove

non viola la garanzia di un equo processo consacrata dall'art. 6 CEDU

(Miehsler/Vogler, Internationaler Kommentar zur Europäischen Menschenrechts-konvention,

ad art. 6, nota 367 con rimandi; sentenza CARP 17.2010.37 del 12 gennaio 2011

consid. 2.3; sentenze CCRP del 23 aprile 2010 in re A. consid. 2.2; del 10 settembre 2002 in re D. consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R. consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G. consid. 2.1 con riferimenti), la richiesta di

allestimento di una perizia sull’adeguatezza delle cure prestate a J. è stata

respinta.

Condanna per omicidio intenzionale commesso

per dolo eventuale

Accertamenti circa la dinamica dei fatti:

credibilità delle dichiarazioni dell’appellante

15. L’appellante contesta di avere colpito J. allorquando egli giaceva a

terra, sostenendo che agli atti non vi sono prove che dimostrino il contrario.

In particolare, l’appellante ritiene che il

parere del medico legale su cui la prima Corte ha fondato i suoi accertamenti

non è attendibile.

Da un lato, esso conterrebbe delle

contraddizioni. Infatti - rileva il ricorrente - il medico legale, dopo avere

sostenuto, nel suo referto 23 giugno 2010, l’impossibilità di stabilire la

posizione della vittima al momento in cui i colpi le sono stati inferti, in

aula, senza disporre di alcun elemento nuovo, ha invece dichiarato che la

lesione all’addome è pienamente compatibile un calcio sferrato alla vittima

supina a terra, escludendo di fatto la possibilità che la vittima si trovasse

in posizione eretta al momento in cui è stata colpita in quella zona.

D’altro lato, neppure si giustifica - a mente

dell’appellante - l’opinione peritale secondo cui la lesione all’addome della

vittima è da ricondurre al tacco e non alla punta della scarpa da lui calzata (accertamento

che, secondo la prima Corte, smentisce le sue dichiarazioni in merito alla

posizione della vittima al momento della pedata all’addome), ritenuto che il

medico legale non ha né visto la scarpa in questione né tantomeno l’ha

confrontata con la lesione riscontrata sul cadavere e che nessun accertamento è

stato effettuato sui vestiti indossati dalla vittima per cercare un’eventuale

impronta della scarpa.

Sulla scorta di quanto sopra e dei frequenti

incarichi che riceve dagli organi inquirenti, l’appellante manifesta dubbi

circa l’imparzialità del medico legale che - a suo dire - pare agire

nell’interesse delle tesi accusatorie.

16. Nessuna delle persone presenti sull’area di sosta al momento dei

fatti ha saputo dare indicazioni sulla dinamica dell’aggressione.

Al riguardo, l’amico di J. ha, infatti, potuto

riferire unicamente quanto segue:

Io e J. siano scesi dalla vettura. Io mi sono

subito allontanato dicendo a J.: “ci ritroviamo qui”. (…)

Mi sono incamminato verso lo stabile dei

gabinetti. (…) Non ho visto se J. si sia spostato oppure se sia rimasto vicino

alla macchina.

Alle toilette non ho trovato nessuno pertanto ho

gironzolato nei dintorni, senza però incontrare persone.

Dopo circa 5 minuti (tempo stimato) mi sono

avviato verso la mia vettura. (…)

Ho continuato a camminare e, giunto all’altezza

del parcheggio dove c’era la mia Opel Astra, dando un’occhiata alla mia destra,

ho notato la presenza di J. che stava parlando con un uomo. (…)

L. era fermo, sul marciapiede, vicino alla mia

vettura e, come detto, accanto a lui c’era questa persona.

In quel momento ho anche notate che, nel

posteggio dietro a quello dove c’era la mia Opel, era parcheggiata una vettura

di piccola cilindrata, di colore bianco. (…)

La scena non mi ha dato particolare sospetto,

sembrava che i due stessero parlando tranquillamente. Il tono di voce era basso

tanto che io non sono riuscito a percepire alcuna parola.

Ho pensato che stessero “contrattando per un

rapporto sessuale” pertanto non mi sono avvicinato ed ho continuato a camminare

verso l’entrata dell’area di sosta.

Raggiunto il “boschetto” situato vicino

all’entrata ho attraversato la strada per verificare se ci fosse qualcuno.

Non c’era anima viva, pertanto mi sono girato per

tornare verso la mia vettura.

A questo momento, e meglio appena ho diretto lo

sguardo verso nord, ho visto che lo sconosciuto vicino a J. stava gesticolando.

Non posso descrivere bene la scena perché ero

distante circa una ventina di metri. Il luogo dove si svolgeva inoltre è privo

di illuminazione e quindi rimane molto scuro.

L’unica cosa che posso ripetere è che ho visto

questo sconosciuto “agitare le mani”, davanti alla faccia di J..

D.1: ha visto lo sconosciuto colpire con pugni o

calci il suo amico?

R.1: no, tant’è vero che ho pensato che stessero

solo discutendo animatamente.

Avvicinandomi alla scena, inaspettatamente, mi

sono avveduto che J. era steso a terra. Non l’ho visto cadere, quando mi sono

accorto lui era già a terra.

Ripeto che non sono in grado di dire cosa sia

effettivamente successo fra J. e questa persona. Non so dire se il mio amico

sia stato picchiato e/o spinto per terra. (…)

Tornando ai fatti dico che a questo punto mi sono

approcciato a J. che, come detto, era disteso diagonalmente sul marciapiede, in

posizione supina. (…)

A noi si è avvicinata la famiglia che aveva la

vettura parcheggiata vicino alla nostra (…).

Mi sono rivolto all’uomo, presumo il marito, ed

ho chiesto se fosse riuscito a prendere il numero di targa della vettura

bianca. Lui, in italiano, ha risposto di no.

D.3: non ha chiesto a queste persone cosa fosse

successo a J.?

R.3: sì, ma loro mi hanno risposto che non

avevano visto nulla, avevano notato solo la vettura partire in fretta.

A noi si è unito anche un ragazzo (…). Pure lui

ha tentato di prestare soccorso a J.”

(PS Ju. 23.8.2009, all. 19 RPG

4.3.2010, pag. 4-8).

Nessun altro ha visto come si è svolta

l’aggressione (PS Vi. 29.8.2009, all. 42 RPG 4.3.2010, pag. 2-3, confermato

davanti al PP il 27.5.2010, AI 60, pag. 1-2; PS Fe. 15.9.2009, all. 47 RPG 4.3.2010,

pag. 5-6, confermato davanti al PP il 27.5.2010, AI 59, pag. 1-3; PS Os.

15.9.2001, all. 48 RPG 4.3.2010, pag. 2-3).

17. Sulla questione, l’appellante ha più volte cambiato versione.

a. Inizialmente egli ha sostenuto di avere colpito J. (quando questi

tentò di toccargli i genitali) unicamente con una gomitata allo zigomo sinistro

che lo fece cadere, negando di averlo colpito quando era a terra:

“ Mi sono trattenuto fin

tanto che l’anziano, oltrepassando ogni limite di tolleranza e cioè dopo

essersi avvicinato ulteriormente a me, ha allungato le mani per toccare i miei

genitali tentando di palparmeli, dicendomi: “lasciati toccare…dai, fatti

toccare…”. (…) L’anziano ha invaso la mia zona intima e a quel momento ho perso

le staffe e gli ho sferrato una gomitata forte che lo faceva cadere a terra.

Io gli ho dato una

gomitata forte (circolare) con il braccio destro piegato, contro il viso. Credo

di averlo colpito all’altezza dello zigomo sinistro. Io quando l’ho colpito mi

trovavo di fronte a lui.

A seguito del colpo

forte che gli ho dato, l’anziano è caduto all’indietro a peso morto, come un

sacco, sul marciapiedi. Secondo me, visto il modo in cui è caduto a terra,

l’anziano ha perso i sensi subito, a seguito del colpo che gli ho sferrato. Vedendolo

cadere in quel modo, mi sono spaventato e me ne sono andato, senza più

colpirlo. (…) Preciso che quando l’anziano è caduto a terra, non ha detto nulla

e non ha emesso nessun suono. Io non mi aspettavo che potesse cadere a terra in

quel modo”

(MP AP 1 25.5.2010, AI

58, pag. 3-4; cfr., pure, PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8,10,

13 e 14; GIAR AP 1 12.5.2010, AI 39, pag. 3; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG

18.8.2010, pag. 4).

Anche confrontato con le risultanze medico-legali

secondo cui la vittima aveva subito ulteriori atti di violenza, l’appellante

ha, in un primo tempo, negato di averla colpita a più riprese dichiarandosi

sicuro di avere colpito J. una sola volta (PS AP 1 14.5.2010, all. 2 RPG

18.8.2010, pag. 2; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4). In

particolare, davanti al PP, egli ha dichiarato:

“ …sono sicuro di averlo

colpito con un solo colpo violento, con la gomitata a seguito della quale

l’anziano è svenuto e poi è caduto a terra. Non l’ho colpito con altri colpi quando

era in piedi né ho infierito su di lui quando era a terra” (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 4).

Addirittura, nel suo verbale del 27 maggio 2010

davanti al PP, dopo avere ribadito che

“ …l’unico colpo che ho

inferto è stata una gomitata che ha fatto cadere a terra l’uomo, apparentemente

privo di sensi”

(MP AP 1 27.5.2010, AI

62, pag. 8),

per giustificare le svariate lesioni riscontrate

sul corpo della vittima, ha insinuato che potesse essere stato Ju. a colpire il

suo amico:

“ … non so in che rapporti

erano Ju. e la vittima e visto che era a terra, magari ne ha approfittato e lo

ha colpito, quando io sono partito” (MP AP 1 27.5.2010, AI 62, pag. 8).

b. Il 22 luglio 2010, nuovamente confrontato con le risultanze

dell’autopsia e dopo avere chiesto ed ottenuto di conferire privatamente con

l’allora suo difensore, AP 1 ha modificato la sua iniziale versione

dell’accaduto e ha ammesso di avere colpito la vittima non solo quando era in

piedi (con una gomitata alla parte sinistra del viso), ma anche dopo che era

caduta al suolo (con due pedate compressive, una all’addome ed una al collo)

dichiarando quanto segue:

“ di fronte all’evidenza

sento il dovere morale di dire la verità. In realtà non ho propinato

all’anziano un solo colpo come ho detto finora ma bensì 3 colpi in rapida

successione. Il primo è stato una gomitata come ho già detto, a seguito del

quale l’anziano è caduto a terra. Con il gomito destro ho colpito l’anziano che

stava di fronte a me, alla parte sinistra del viso. Non appena era a terra,

preso dall’ira, l’ho colpito col piede destro, prima alla parte destra

dell’addome, e poi l’ho colpito al collo, sempre con lo stesso piede. Il colpo

che gli ho dato con il piede destro alla parte destra dell’addome, è stato un

calcio verso il basso con la pianta del piede. Ho esercitato una compressione

rapida con il piede sull’addome, era un calcio/colpo violento. Con la stessa

modalità gli ho dato, sempre con il piede destro, un ulteriore colpo al collo.

Con la pianta del piede gli ho schiacciato il collo dal davanti e da sopra,

mentre l’anziano era disteso a terra. Il mio piede era perpendicolare al collo

dell’anziano con la punta rivolta alla sua destra. Non so se fosse o meno privo

di sensi mentre era a terra. Ricordo che quando l’ho colpito all’addome,

l’anziano ha sobbalzato, forse ha avuto uno spasmo e ho sentito che nel

contempo ha emesso un suono tipo “öh” breve”

(MP AP 1 22.7.2010, AI

77, pag. 2).

In tale occasione, AP 1 ha, pure, precisato che la gomitata deriva dalla tecnica di Thai-Boxe mentre i colpi assestati con

i piedi sono stati casuali (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 2) e che “la

durata della successione dei colpi è stata brevissima di circa 2 secondi”

(MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 3).

Nel suo successivo verbale l’appellante ha confermato

di avere colpito la vittima anche quando essa giaceva a terra (MP AP 1

5.8.2010, AI 90, pag. 3).

Pur confrontato con il parere del medico legale

secondo cui le lesioni esterne al mento e al collo e quelle interne al collo

sono riconducibili ad “un’azione reiterata o prolungata con un relativo

spostamento tra aggressore e vittima” e secondo cui “si è trattato di

una dinamica complessa e articolata che certamente non può essersi svolta

nell’arco di pochissimi secondi” (verbale 3.8.2010 di delucidazione

orale del referto autoptico, AI 89, pag. 2), AP 1 ha ribadito di avere colpito la vittima al collo con un solo calcio, precisando che

“ essendo la parte colpita

una zona relativamente molle, può darsi che il piede si sia mosso o scivolato

sul collo. Non posso escluderlo. Ribadisco che il calcio al collo l’ho dato con

un certa forza e dunque è stata esercitata verosimilmente una certa pressione”

(MP AP 1 5.8.2010, AI 90,

pag. 2)

ed insistendo sul fatto che, pur essendo stata

violenta,

“ l’aggressione è stata

veloce e non vi sono stati momenti in cui ho reiterato colpi o esercitato

pressioni prolungate sul corpo dell’anziano” (MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag.

4).

c. L’imputato ha, poi, ribadito di avere colpito la vittima dapprima

con una gomitata e, quindi, con due calci dall’alto verso il basso anche al

perito psichiatra, come risulta dal suo rapporto 4 ottobre 2010 (AI 115, pag.

11).

d. Al dibattimento di prima sede, AP 1 ha ritrattato le sue ammissioni.

Dapprima, diversamente da quanto dichiarato

durante l’inchiesta, l’imputato ha sostenuto che

“ effettivamente J. è

riuscito in una sola occasione a toccarmi i genitali quando, così come detto

nella precedente versione, aveva steso la mano in quella direzione”

(all. 2 al verb. dib.

di primo grado, pag. 2),

precisando di non averlo riferito prima

“ perché mi vergognavo e

perché sono sempre stato interrogato da una PP donna, che ritenevo non potesse

capire quello che avevo provato” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2)

e di essere finalmente riuscito a rivelare tale

toccamento grazie alla terapia intrapresa con l’aiuto del dott. B.:

“ È merito del lavoro

svolto col Dr. B., iniziato circa due mesi fa, con il quale sono riuscito ad

aprirmi sia su questa circostanza sia su quelle precedenti, che sono i tre miei

precedenti “contatti”, che considero traumi, già descritti agli atti, e meglio

in __________ e __________”

(all. 2 al verb. dib.

di primo grado, pag. 2-3).

Sempre al dibattimento di primo grado,

l’appellante è stato confrontato con la deposizione resa in aula dal dott. B.

che, precisando di averlo incontrato più volte in carcere ma di non avere

iniziato con lui una vera e propria terapia (ciò che emerge anche dai doc. TPC

45 e 69), aveva negato che egli gli avesse mai detto che la vittima gli aveva

toccato i genitali:

“ a voce a me AP 1 durante

questi nostri colloqui non mi ha mai detto di essere stato molestato dalla

vittima né che la vittima l’abbia toccato sui genitali. AP 1 mi ha solo detto di aver risentito quanto successo come una forma di molestia e di essere stato

molto disturbato dal comportamento della vittima”

(all. 7 al verb. dib. di primo

grado, pag. 3).

AP 1, in risposta, ha ribadito di essere stato

toccato e ha dichiarato che:

“ quando ho parlato col

medico non sono entrato nei dettagli, ma ho solo descritto quello che ho

provato a livello emotivo. Dichiaro di avere raccontato i fatti come una

molestia perché così li ho vissuti”

(all. 2 al verb. dib. di

primo grado, pag. 9).

Ma non solo.

Pur confermando di avere sferrato una gomitata

così come descritto nell’atto di accusa e di essere successivamente fuggito, AP

1 è tornato sui suoi passi, negando di avere colpito la vittima a terra ed

affermando di averlo in precedenza ammesso soltanto perché così consigliato dall’allora

suo patrocinatore (all. 2 al verb. dib. di primo grado,

pag. 2).

Egli ha, quindi, dato dell’accaduto una

descrizione totalmente diversa dalle precedenti:

“ Ho afferrato J. al collo

con la mia mano sinistra per bloccarlo. Era di fronte a me. Eravamo vicini.

Trattenendolo gli ho poi dato la gomitata circolare col braccio descritta

nell’AA e nei miei verbali. Di seguito ho mollato la presa e con J. ancora in

piedi l’ho colpito con un calcio sull’addome per allontanarlo. J. è caduto

all’indietro, supino sul marciapiedi. Non ha proferito parola. Io poi sono

subito partito così come indicato nell’AA. Contesto d’aver colpito J. con una

pedata dall’alto verso il basso sul collo”,

precisando che la pedata all’addome “non era

necessariamente violenta” ma che, dato che era “molto arrabbiato, in

preda all’ira”, l’ha inferta (“sono andato”) “con abbastanza

decisione” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 2).

Richiesto di mimare la scena, l’appellante ha

simulato dapprima la presa per il collo, poi, la gomitata allo zigomo sinistro

e, infine, un calcio d’allontanamento inferto trasversalmente, con il piede

girato tra 45° e 90°, circa all’altezza dell’ombelico rispettivamente

parzialmente spostato sulla destra della vittima (cfr. all. 2 al verb. dib. di

primo grado, pag. 2).

Rispondendo alla richiesta di precisazioni del

presidente della prima Corte, AP 1 ha dichiarato di avere, usando tutte le 5

dita,

“ afferrato il collo di J.

con una bella presa. Facendo palestra l’ho afferrato con forza” (all. 2 al

verb. dib. di primo grado, pag. 3).

AP 1 ha mantenuto questa sua nuova versione dei

fatti, in particolare ha confermato di avere colpito J. all’addome con il piede

destro (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 6), malgrado gli sia stato

contestato che il medico legale - sentito al dibattimento - aveva ritenuto la

nuova dinamica da lui descritta incompatibile con le lesioni riportate dalla

vittima:

“ D: ha sentito che il

medico legale ha detto che se la vittima era in posizione eretta ciò non è possibile,

ossia che il colpo poteva essere dato solo col piede sinistro?

R: Dico che è possibile

che era il piede destro poiché sferrando il colpo roteo leggermente sull’asse

del piede sinistro a sinistra e quindi il piede destro va a colpire con la

parte anteriore il lato destro della vittima e con la parte posteriore

(tallone) il lato sinistro della vittima” (all. 2 al verb. dib. di primo grado, pag. 7).

e.Al dibattimento d’appello, AP 1 ha ribadito tale versione:

(…) Lui intanto continuava ad avvicinarglisi

sempre di più dicendogli “Dai, fatti toccare, lasciati toccare” finché è

riuscito a toccargli i genitali. (…)

Tornando ai fatti, AP 1 dichiara che il fatto di

essere toccato e per di più in un luogo buio lo ha fatto andare in panico. Si è

sentito minacciato.(…)

Dichiara di essersi fatto prendere dal panico e

la paura ha fatto scattare in lui la rabbia per difendersi da quella molestia.

Lo ha afferrato con la mano sinistra per la gola:

voleva che mollasse la presa ai suoi genitali e che si allontanasse. Mentre lo

teneva per la gola con la mano sinistra, gli ha dato una gomitata con il gomito

destro. Lo ha colpito pressappoco sulla tempia e il gomito ha poi strusciato su

tutto il viso. Poi gli ha lasciato il collo e gli ha sferrato un calcio

all’addome. J. a quel punto è caduto all’indietro.

La presidente contesta a AP 1 le dichiarazioni

rese durante l’inchiesta davanti al PP il 22.7.2010, confermate il 5.8.2010, e

poi ribadite alla perita psichiatra.

AP 1 dichiara di non avere detto di avere preso J.

per la gola perché pensava che quel gesto sarebbe stato interpretato come una

volontà omicida e quindi temeva che, ammettendolo, avrebbe aggravato la sua

posizione.

Dichiara di avere ammesso di avere dato i due

calci compressivi quando la vittima era a terra perché era messo davanti

all’evidenza del referto autoptico e, essendo sotto pressione, non sapeva come

giustificare le ferite riscontrate sulla vittima.

La presidente contesta a AP 1 la dichiarazione

resa al dibattimento di primo grado secondo cui era stato il suo vecchio

patrocinatore a suggerirgli la versione da dare. AP 1 dichiara che il suo

patrocinare di allora gli aveva detto, in sostanza, che doveva ammettere di avergli

dato dei colpi in più oltre alla gomitata che lui già ammetteva. Mi diceva che sarebbe

stato meglio per me perché ero messo con le spalle al muro da quello che

emergeva dall’autopsia.

Precisa che non è stato il suo avvocato di allora

a dirgli cosa dire: non lo ha istruito. Gli ha semplicemente consigliato di

collaborare ammettendo di aver colpito la vittima anche dopo la gomitata.

La presidente legge le dichiarazioni rese da AP 1

il 22.7.2010 registrate nel verbale a pag. 2 e gli chiede di spiegare perché

considerava quanto ammesso in quell’occasione meno grave dell’ammissione di avere

preso J. per il collo.

AP 1 risponde che due calci li può dare chiunque

mentre prendere una persona per il collo può essere interpretata come la

volontà di strozzare.

A domanda della presidente AP 1 risponde che, in

quel colloquio, il suo avvocato gli disse che doveva far quadrare il suo

racconto con le risultanze e dunque con quelle due ferite che presupponevano

altri due colpi (dato che le altre ferite erano solo delle escoriazioni e non

erano niente di rilevante).

Il PP ostende a AP 1 il suo verbale 22.7.2010 e

gli chiede quali delle 15 lesioni elencate a pag. 1-2 doveva giustificare.

AP 1 risponde che doveva giustificare quelle alla

pancia e al collo perché sapeva che era lì che lo aveva colpito.

Il PP gli chiede se a quel momento sapeva quali

erano le lesioni provocate all’addome.

AP 1 risponde di non ricordare esattamente”

(verb. dib. d’appello, pag.

5 e 6).

18. Valutazione

delle dichiarazioni rese dall’appellante

a. Il principio unanimemente riconosciuto secondo cui la confessione -

ossia la dichiarazione con cui l’imputato riconosce, in tutto o in parte, il

buon fondamento delle accuse mosse nei suoi confronti (Verniory,

Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 160, n. 1-2, pag. 742-743;

Godenzi, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 160, n. 1,

pag. 739; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo/San Gallo 2009, ad art. 160, n. 1, pag. 291) - deve

essere verificata d’ufficio dalle autorità penali chiamate alla ricerca della

verità materiale (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2006, § 99, n. 729, pag. 465) ha trovato codificazione

legislativa nell’art. 160 CPP secondo cui, quando l’imputato è reo confesso, il

pubblico ministero e il giudice esaminano l’attendibilità della confessione e

lo invitano a descrivere con precisione le circostanze della fattispecie.

Dopo essere stata considerata per secoli la regina delle prove che

dispensava le autorità penali dalla raccolta di altri mezzi probatori

(Piquerez, op. cit., § 99, n. 730, pag. 466; Verniory, op. cit., ad art. 160,

n. 4, pag. 743), la confessione costituisce oggi, infatti, una prova ordinaria

che, per quanto di centrale importanza (Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 12,

pag. 744; Godenzi, op. cit., ad art. 160, n. 2, pag. 740), non gode di un

valore particolare rispetto ad altre dichiarazioni o altri mezzi probatori

(Piquerez, op. cit., § 99, n. 731, pag. 466; Godenzi, op. cit., ad art. 160, n.

5, pag. 740; Galliani/Marcellini, Commentario CPP, Zurigo/San Gallo 2010, ad

art. 157, n. 3, pag. 326).

In applicazione dell’art. 10 cpv. 2 CPP (e, indirettamente,

dell’art. 160 CPP), dunque, il giudice valuta liberamente la sincerità della

confessione e - così come per le dichiarazioni di qualsiasi parte e di altri partecipanti

al procedimento (art. 104 e 105 CPP) - può decidere di tenere conto soltanto di

quelle dichiarazioni dell’imputato che, dopo un procedimento di valutazione

rigoroso, fondato su elementi oggettivi di cui deve dare conto nella

motivazione della sentenza, appaiono convincenti e respingere quelle che,

invece, appaiono più dubbie (Piquerez, op. cit., § 99, n. 731, pag. 466; Verniory,

op. cit., ad art. 160, n. 9, pag. 744; Riklin, Schweizerische

Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 4, pag. 96; Godenzi, op. cit.,

ad art. 160, n. 3, pag. 740; per l’obbligo di motivazione, Hofer, Basler

Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 10, n. 61, pag. 175; sentenza CCRP

17.2009.16-17 del 17 giugno 2009 consid. 2.2).

Indotta o spontanea, la confessione può essere ritrattata in ogni

momento.

Il giudice deve, tuttavia, verificare, secondo il principio del

libero apprezzamento delle prove di cui all’art. 10 cpv. 2 CPP, il valore della

ritrattazione. Se essa non appare credibile, egli non deve tenerne conto

(Piquerez, op. cit, § 99, n. 733, pag. 466-467; Verniory, op. cit., ad art. 10,

n. 34, pag. 70 e ad art. 160, n. 11, pag. 744; Godenzi, op. cit., ad art. 160,

n. 5, pag. 741; Rep. 2000 pag. 39 e segg., in particolare pag. 51; RSJ 96/2000,

pag. 40; Rep. 1983 pag. 177).

Il giudice può, dunque, fondare una condanna anche su una

confessione ritrattata (Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra

2010, ad art. 10, n. 27, pag. 85), nella misura in cui egli è convinto che essa

è stata rilasciata senza costrizioni e nella misura in cui essa appare, in sé,

credibile (Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches Strafprozessrecht, Basilea

2005, § 54, n. 4, pag. 245), in particolare quando essa trova conferma in altre

testimonianze o in altri riscontri oggettivi (cfr., in parte per analogia, STF

1P.608/1999 del 25 settembre 2000 consid. 8bb) rispettivamente in altri indizi

(Rep. 1982 pag. 171 consid. 2; Verniory, op. cit., ad art. 160, n. 11, pag. 744).

Una ritrattazione può essere ignorata nella misura in cui la valutazione

di tutte le emergenze processuali non conduce a smentire le originarie

ammissioni di colpevolezza.

b. Va, qui, prima di

tutto precisato che non è nemmeno preteso che AP 1 sia stato costretto dagli

inquirenti a rendere le dichiarazioni che, poi, ha ritrattato.

c. Va, poi, rilevato che le dichiarazioni di AP 1 secondo cui egli,

dopo avere colpito J. alla parte sinistra del viso con una gomitata (inferta

secondo una tecnica di Thai-Boxe) che lo fece cadere a terra, lo colpì

nuovamente, mentre questi era a terra, alla parte destra dell’addome e, poi, al

collo, con due colpi violenti, inferti dall’alto verso il basso con il piede (“Non appena era a terra, preso dall’ira, l’ho colpito col piede

destro, prima alla parte destra dell’addome, e poi l’ho colpito al collo,

sempre con lo stesso piede. Il colpo che gli ho dato con il piede destro alla

parte destra dell’addome, è stato un calcio verso il basso con la pianta del

piede. Ho esercitato una compressione rapida con il piede sull’addome, era un calcio/colpo

violento. Con la stessa modalità gli ho dato, sempre con il piede destro, un

ulteriore colpo al collo. Con la pianta del piede gli ho schiacciato il collo

dal davanti e da sopra, mentre l’anziano era disteso a terra. Il mio piede era

perpendicolare al collo dell’anziano con la punta rivolta alla sua destra. Non

so se fosse o meno privo di sensi mentre era a terra. Ricordo che quando l’ho

colpito all’addome, l’anziano ha sobbalzato, forse ha avuto uno spasmo e ho

sentito che nel contempo ha emesso un suono tipo “öh” breve”; MP AP 1

22.7.2010, AI 77, pag. 2) sono confortate dalle risultanze dell’esame del

medico legale.

Infatti, confrontato con questa

descrizione dei fatti (la seconda data da AP 1 che, in precedenza, sosteneva di

avere inferto solo una gomitata), il medico legale, nel verbale di

delucidazione orale del referto autoptico, ha dichiarato quanto segue:

confrontando le lesioni osservate all’autopsia

con le dichiarazioni dell’accusato posso concludere che la maggior parte delle

lesioni osservate sono compatibili con 3 momenti distinti di azione violenta

nei confronti della vittima.

Trattasi non di colpi in

senso stretto ma di singole dinamiche violente complesse.

È compatibile dunque che

vi sia stato un violento colpo al volto che abbia provocato una caduta a terra

senza difese che lasciò il paziente supino sull’asfalto dopo avere provocato

gravi lesioni cranio-encefaliche e meno gravi ma più distribuite lesioni

cutanee ai gomiti ed alla regione sacrale.

A paziente a terra vi fu

certamente un contatto violento nella regione addominale dell’ipocondrio destro

di cui abbiamo detto e produttiva in ultima analisi della frattura costale e

dell’emorragia interna.

Vi fu poi un momento

distinto ancor che non istantaneo ma certamente reiterato o prolungato di

violenta compressione alla regione del collo e del mento produttivo delle

lesioni cutanee profonde osservate e anche certamente di una transitoria

ostruzione delle vie respiratorie superiori.

Rimangono non spiegate

alcune altre piccole lesioni cutanee agli arti inferiori che però devono essere

considerate non rilevanti sulle cause della morte.

Dunque le dichiarazioni

dell’accusato possono essere genericamente ritenute compatibili sempre che

siano soddisfatte le premesse sulla violenza e sulla modalità con cui queste

azioni violente furono perpetrate” (AI 89, pag. 4).

Dato per acquisito, sulla scorta delle stesse

dichiarazioni dell’appellante, che si trattò, sempre, di colpi inferti con

violenza (MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 2-4),

immediatamente uno dopo l’altro (MP AP 1 22.7.2010, AI 77, pag. 3 e 4; MP AP 1

5.8.2010, AI 90, pag. 4) e che, a seguito del primo colpo (della gomitata), J.

perse conoscenza cadendo a terra a peso morto con gli occhi chiusi (PS AP 1

11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 10; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG

18.8.2010, pag. 4; MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3 e 4; MP AP 1 27.5.2010, AI

62, pag. 8; MP AP 1 5.8.2010, AI 90, pag. 3), forza è concludere che le

constatazioni medico-scientifiche corroborano e sostengono la conformità al

vero delle dichiarazioni rese da AP 1 il 22 luglio 2010 e confermate il 5

agosto 2010 al PP e, poi, al perito psichiatra.

d. Come visto sopra, al dibattimento di primo grado, AP 1 ha ritrattato tali dichiarazioni affermando che esse non corrispondevano al vero e che egli le

aveva rese soltanto perché così consigliato dall’allora suo patrocinatore che

gli suggerì cosa dire:

Non riconosco invece d’aver colpito la vittima

con i due calci indicati nell’AA. Questa versione era stato il mio vecchio

patrocinatore a suggerirla anche se io non l’avevo colpito”

(all. 2 al verb. dib.

di primo grado, pag. 2).

La dichiarazione secondo cui fu il suo

patrocinatore a suggerirgli la nuova versione è inverosimile.

Accettarla significa dare per acquisito, da un

lato, che un avvocato ha consigliato al proprio assistito di ammettere,

contrariamente al vero, di avere compiuto atti non commessi.

D’altro lato, significa dare per acquisito che

questo stesso legale, non solo ha consigliato al proprio protetto di assumersi

responsabilità che non aveva, ma gli ha anche suggerito la storia - non vera -

da raccontare.

In buona sostanza, significa ammettere che un

patrocinatore ha assunto comportamenti rilevanti non soltanto dal profilo

deontologico ma anche da quello penale.

Una simile tesi avrebbe qualche possibilità di

venire ascoltata - non ancora ammessa, ma ascoltata e valutata - se

l’appellante, una volta trovato un nuovo difensore, avesse compiuto quegli atti

che la situazione che egli descrive impone. E meglio, se egli avesse investito

della cosa sia l’autorità disciplinare dell’Ordine degli avvocati che il

Ministero pubblico.

Ciò non è avvenuto.

Nonostante l’avv. DI 1 sia subentrato all’avv. F.

il 31 agosto 2010 (cfr. AI 103) - quindi, cinque mesi prima dell’emanazione

dell’AA e dieci mesi prima della celebrazione del dibattimento di primo grado -

nulla è stato fatto.

Non solo in quei mesi non è stato compiuto alcun

atto nei confronti del patrocinatore di cui si raccontano nefandezze

professionali, ma neppure si è in qualche modo preso contatto con il

procuratore pubblico titolare dell’inchiesta per rettificare le dichiarazioni

che si pretendono essere contrarie al vero.

Forza è, dunque, concludere per la totale

inverosimiglianza dell’argomentazione portata a sostegno della pretesa

dichiarazione contraria al vero.

e. Probabilmente consapevole dell’inverosimiglianza del motivo addotto,

al dibattimento d’appello, AP 1 ha ritrattato in parte la dichiarazione resa al

dibattimento di primo grado affermando che, in realtà, il suo avvocato non gli

aveva suggerito cosa dire ma si era limitato a spronarlo a collaborare con gli

inquirenti:

La presidente contesta a AP 1 la dichiarazione

resa al dibattimento di primo grado secondo cui era stato il suo vecchio

patrocinatore a suggerirgli la versione da dare. AP 1 dichiara che il suo

patrocinare di allora gli aveva detto, in sostanza, che doveva ammettere di avergli

dato dei colpi in più oltre alla gomitata che lui già ammetteva. Mi diceva che

sarebbe stato meglio per me perché ero messo con le spalle al muro da quello

che emergeva dall’autopsia.

Precisa che non è stato il suo avvocato di allora

a dirgli cosa dire: non lo ha istruito. Gli ha semplicemente consigliato di

collaborare ammettendo di aver colpito la vittima anche dopo la gomitata. (…)

Rispondendo alla presidente AP 1 dichiara che,

durante il colloquio con il suo avvocato del 22.7.2010, lui non gli anticipò

quanto avrebbe detto. Semplicemente, alla sua esortazione a collaborare, AP 1

rispose “Sì, sono d’accordo” (verb.

dib. d’appello, pag. 6 e 8).

Ritenuto come non sia nemmeno stato preteso che

nel verbale del dibattimento di primo grado le dichiarazioni dell’imputato non

siano state correttamente registrate, forza è concludere che AP 1 ha mentito alla Corte delle assise criminali sul motivo della sua pretesa dichiarazione contraria

al vero.

Questo non giova, certamente, alla sua

credibilità.

f. Al dibattimento d’appello, richiesto di spiegare come mai, allora,

in sede d’inchiesta egli abbia reso quelle dichiarazioni che ora sostiene

essere contrarie al vero, AP 1 ha dichiarato quanto segue:

AP 1 dichiara di non avere detto di avere preso J.

per la gola perché pensava che quel gesto sarebbe stato interpretato come una

volontà omicida e quindi temeva che, ammettendolo, avrebbe aggravato la sua

posizione.

Dichiara di avere ammesso di avere dato i due

calci compressivi quando la vittima era a terra perché era messo davanti

all’evidenza del referto autoptico e, essendo sotto pressione, non sapeva come

giustificare le ferite riscontrate sulla vittima. (…)

La presidente legge le dichiarazioni rese da AP 1

il 22.7.2010 registrate nel verbale a pag. 2 e gli chiede di spiegare perché

considerava quanto ammesso in quell’occasione meno grave dell’ammissione di

avere preso J. per il collo.

AP 1 risponde che due calci li può dare chiunque

mentre prendere una persona per il collo può essere interpretata come la

volontà di strozzare. (...)

A domanda della presidente AP 1 dichiara di avere

detto, il 22.7.2010, di avere colpito con i piedi J. quando questi già era a

terra per non stravolgere la versione già data. Aveva sin lì ammesso di avere

colpito J. con il gomito e che dopo questa gomitata J. era caduto privo di

sensi. Con quanto dichiarato il 22.7.2010 AP 1 ha voluto completare quella prima versione senza stravolgerla come avrebbe dovuto fare se avesse

detto che, al momento del calcio, J. era ancora in piedi” (verb. dib. d’appello, pag. 5, 6 e 7).

In sintesi, dunque, secondo la sua nuova

versione, posto di fronte alla necessità di giustificare le lesioni riportate

da J. al collo e al torace, AP 1 avrebbe dichiarato il falso per non essere

costretto a ritrattare completamente la versione sin lì resa (che vedeva J.

cadere a terra subito dopo la gomitata) e perché l’ammissione della presa per

il collo avrebbe significato ammettere un intento omicida.

La giustificazione è inverosimile.

Da un lato, è inverosimile che la preoccupazione

di chi è esortato a dire la verità e che decide di aderire a tale esortazione

sia, non tanto quella di dire tutta la verità, quanto quella di salvaguardare

al massimo la propria credibilità. D’altro lato, è evidente l’insostenibilità

della tesi secondo cui sarebbe meno grave l’ammissione di avere colpito con

violenti calci compressivi al collo e al torace una persona stesa a terra

rispetto all’ammissione di avere preso una persona per il collo nel tentativo

di allontanarla.

Ancora una volta occorre concludere per la totale

inverosimiglianza della nuova argomentazione portata a sostegno della pretesa

dichiarazione contraria al vero. Forza è, quindi, concludere che non vi è alcun

motivo che possa rendere in qualche modo plausibile la tesi difensiva secondo

cui l’appellante, formulando le dichiarazioni registrate nel verbale 22 luglio

2010 e confermandole in quello del 5 agosto 2010 (e, poi, ancora al perito

psichiatra), ha ammesso di avere compiuto gesti che, in realtà, non aveva

compiuto.

Si deve, dunque, concludere che, già solo per

questo motivo, la ritrattazione non è credibile.

g. Ma non solo.

La tesi difensiva secondo cui, in quei due

verbali (e, poi, al perito psichiatra), AP 1 ha reso dichiarazioni non conformi al vero è smentita anche dalla circostanza che, in esse, egli non si è limitato a

riprendere ed ammettere fatti che gli venivano contestati dagli inquirenti ma

ha raccontato lo sviluppo di una situazione concreta che ha corredato di

dettagli e di indicazioni sul suo stato d’animo.

Significativa, al proposito, è la spiegazione di

avere colpito la vittima a terra perché “preso dall’ira”. Ma,

soprattutto, in sé altamente indicativo di un racconto veritiero è il passaggio

in cui AP 1 ha detto di ricordare “che quando l’ho colpito all’addome,

l’anziano ha sobbalzato, forse ha avuto uno spasmo e ho sentito che nel

contempo ha emesso un suono tipo “öh” breve” (MP AP 1 22.7.2010, AI 77,

pag. 2).

È evidente come i dettagli del “suono tipo

“öh” breve” emesso dalla vittima a terra dopo il colpo all’addome e del suo

avere “sobbalzato” perché “forse ha avuto uno spasmo” indicano

come colui che parla stia raccontando un episodio realmente vissuto.

Nello stesso tempo, quei dettagli e la

completezza del racconto (che comprende, oltre all’indicazione precisa del tipo

di colpi inferti, anche particolari sulle posizioni dell’aggressore e della

vittima) depongono per la sua verità.

Infine, a smentire la tesi di una versione

inveritiera, inventata lì per lì per giustificare le lesioni riscontrate sul

cadavere di J., vi è la circostanza che la seconda descrizione dei fatti fornita

il 22 luglio 2010 è stata ripetuta e ribadita senza modifiche né imprecisioni

nel corso dell’interrogatorio che ha avuto luogo il 5 agosto 2010, a due settimane dal precedente (e, poi, ancora al perito psichiatra).

h. Sempre nell’esame della credibilità delle diverse versioni rese

dall’appellante va, poi, rilevato che il medico legale ha escluso la

compatibilità di quella resa al dibattimento di primo grado (e ribadita al

dibattimento d’appello) con le lesioni riscontrate sulla vittima.

h.1. Riguardo alla lesione all’addome (raffigurata sulla foto n. 13 del

fascicolo iconografico allegato all’AI 69), il medico legale ha dapprima

ribadito che la sua forma è “ampiamente suggestiva dell’impronta posteriore

di una scarpa”, soprattutto di una scarpa da ginnastica - e tale era la

scarpa calzata da AP 1 al momento dei fatti (AI 83 e all. 2 al verb. dib. di

primo grado, pag. 8) - e che essa venne causata dalla “parte posteriore di

una scarpa applicata parallelamente al torace”:

“ D. Mi viene chiesto se

rispetto alla fotografia

(n.d.r: n. 13) posso dire se si sia trattato di un calcio con piede dritto o

girato.

R: Io posso solo

descrivere quello che ho constatato .Trattasi di una lesione escoriativa

lineare arcuata a convessità destra che viene pertanto definita come lesione

figurata, nel senso che ha una forma definita. Detta forma è ampiamente

suggestiva dell’impronta posteriore di una scarpa, a maggior ragione se si

fosse trattato di una scarpa da ginnastica che solitamente ha la punta morbida

ed arrotondata. Confermo quindi che la mia suggestione è quella della parte

posteriore di una scarpa applicata parallelamente al torace. Con la parte

posteriore della scarpa intendo la zona dove nelle scarpe con il tacco c’è il

tacco” (all. 3 al verb.

dib. di primo grado, pag. 4).

Il medico legale ha, quindi, escluso la

compatibilità della lesione all’addome con un calcio d’allontanamento dato

all’altezza dell’ombelico così come mimato da AP 1 al dibattimento di primo

grado:

“ D. Mi viene chiesto se

la documentazione fotografica di cui alla foto 13 è compatibile con un calcio

d’allontanamento all’altezza dell’ombelico rispettivamente parzialmente

spostata sulla destra della vittima, calcio trasversale con piede girato e non

dritto con un grado stimato tra 45° e 90°.

R: No. Non è compatibile

perché il bersaglio è decisamente al di sopra dell’ombelico”

(in precedenza, il

perito aveva infatti spiegato che la lesione all’addome si situa circa 10 cm sopra l’ombelico; cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Rispondendo, poi, alla domanda a sapere se

riteneva che la lesione di cui alla foto n. 13 fosse stata prodotta

quando la vittima era in piedi o a terra, il medico legale ha dichiarato quanto

segue:

“ Avendo riguardo della

sola lesione esterna, posso dire che è più probabile la posizione supina, ma

non è impossibile la posizione eretta. Se invece considero, come ho l’obbligo

scientifico di fare, la lesione nel contesto di quelle profonde interne,

ritengo pienamente compatibile il quadro con una posizione della vittima supina

a terra e francamente improbabile una posizione eretta della vittima”

(all. 3 al verb. dib. di primo

grado, pag. 5).

Quest’ultima considerazione - “ritengo

pienamente compatibile il quadro con una posizione della vittima supina a terra

e francamente improbabile una posizione eretta della vittima” -

affossa definitivamente la credibilità della nuova versione resa da AP 1.

Al dibattimento d’appello, confrontato con il

parere del dott. Pa. (rapporto prodotto dalla difesa nel procedimento d’appello

in atti sub doc. L), il dott. PE 2 ha ribadito la totale inattendibilità della

versione secondo cui il calcio che ha colpito J. al torace è stato sferrato con

il piede destro così come preteso da AP 1:

A domanda del PP il dott. PE 2 conferma che la lesione

figurata sul torace è a semicerchio circa con convessità destra.

A domanda del PP il dott. PE 2 ritiene che sia

del tutto fisicamente impossibile che la lesione abbia potuto essere stata

causata da un calcio sferrato con il piede destro perché l’inclinazione di un

piede in un calcio di questo tipo non può che portare il tacco in una sola

direzione. Vale a dire: se il calcio viene sferrato con il piede sinistro, il

tacco impatterà sul versante sinistro; se il calcio viene sferrato con il piede

destro, il tacco non potrà che impattare sulla porzione destra.

Questa conclusione si trae anche indirettamente

dalla rappresentazione fotografica che il dott. Pa. inserisce a pag. 5 del suo

elaborato”

(verb. dib. d’appello, pag.

10; cfr anche all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 6).

Inoltre, il perito medico legale ha ribadito -

con argomentazioni più che condivisibili, attinenti, in particolare, alla

ridotta significatività della lesione in regione sacrale - l’opinione

dell’inverosimiglianza della versione secondo cui, quando è stato colpito

all’addome, J. era in piedi:

L’entità dell’escoriazione presente in regione

sacrale e dell’infiltrazione ematica dei tessuti sottostanti era assolutamente

modesta, come testimoniano con chiarezza le riprese fotografiche effettuate

allora. Questo aspetto, unitamente a quelli che ho precedentemente elencato

quest’oggi e nelle mie precedenti audizioni, mi porta a giudicare come sempre

più compatibile l’origine dell’emorragia che si dimostrò mortale avvenuta a

causa di un colpo sferrato da un piede calzato che schiaccia violentemente il

corpo di una persona distesa supina su una superficie rigida. Preciso infine

che, oltre alla modestia della lesione testé descritta, ebbi modo di accertare

l’assenza di qualsivoglia frattura a carico del bacino in quella regione, ad

ulteriore testimonianza dell’improbabilità di un impatto ad alta energia tra

regione sacrale e suolo.

Anche la localizzazione delle escoriazioni e la

loro asimmetria mi porta ad escludere che siano il frutto di una caduta

all’indietro con un impatto violento della regione sacrale con il suolo in quel

punto costituito certamente da asfalto o da pietre.

A domanda dell’avv. DI 1 il dott. PE 2 conferma

che c’è stata una modesta lesione sacrale a carico dei tegumenti (vale a dire

della pelle, della cute) e dei tessuti immediatamente sottostanti, senza che

tuttavia vi fosse alcuna frattura. In parole povere si è trattato di un

arrossamento frutto di uno sfregamento” (verb. dib. d’appello, pag. 9).

Infine, rispondendo alle obiezioni della difesa

relative all’intensità del colpo sferrato in tale regione e all’entità delle

lesioni causate, il dott. PE 2 ha dichiarato:

Sul punto vorrei fare rilevare che già dalla mia

prima relazione ebbi modo di specificare chiaramente che in corrispondenza

della lesione figurata di cui trattasi erano presenti infiltrati emorragici a

carico dei tessuti sottocutanei, dei tessuti intercostali. Era inoltre presente

una frattura costale. Era presente una infiltrazione ematica dei tessuti connettivali

e mesenchimali del colon trasverso. Era presente una infiltrazione emorragica

parenchimatosa del pancreas. Sono tutti questi evidenti segni di un traumatismo

diretto e sono tutti organi in corrispondenza anatomica con la lesione esterna

descritta. Ciò testimonia che l’intensità del colpo fu sufficiente ad

interessare alcuni degli organi più profondi. Voglio qui aggiungere per la

prima volta che ho descritto anche a carico dei polmoni delle aree di

infiltrazione ematica alle quali ho inizialmente attribuito un significato di

inalazione di materiale ematico ma che oggi non potrei completamente escludere

che possa essersi trattato invece o anche di lesioni ecchimotiche dirette. Si

tratta di un’ipotesi ma, riflettendo nuovamente su questo punto che non mi era

mai stato sollecitato in questi termini, mi è sorta quest’ulteriore

riflessione.

La mia convinzione è che il calcio fu di

un’entità non irrilevante e che la fragilità dei tessuti retroperitoneali fu

quella che determinò le conseguenze peggiori. (…)

L’avv. DI 1 chiede al dott. PE 2 se non ritiene

strano che un calcio dato con una scarpa n. 44 (lunga 29,5 cm) ad un corpo supino provochi soltanto una frattura di una costola.

Il dott. PE 2, premettendo che ogni scarpa è

formata in maniera diversa (suola rigida o molle, con forme diverse), risponde

di non avere né le competenze professionali specifiche né le necessarie

indicazioni per poter rispondere con rigore scientifico. Non stupisce comunque

che un calcio provochi una sola frattura costale: può non causarne nessuna, una

o più di una a dipendenza dell’intensità del colpo, della posizione del corpo,

ecc.”

(verb. dib. d’appello, pag.

9 e 10).

h.2. Sull’origine delle lesioni al collo e dintorni, già s’è detto che,

dopo avere dichiarato che quella al collo è tipica di un afferramento manuale

(AI 69, pag. 4 e 6), confrontato con la versione resa da AP 1 il 22 luglio

2010, il dott. PE 2 ha precisato che essa non è incompatibile con un calcio

compressivo dato con la vittima a terra (AI 89, pag. 3 e 4 in cui il medico legale spiega che la dinamica illustrata da AP 1 nella sua seconda versione “può

ipoteticamente sostituire le ipotesi di afferramento manuale da me prospettato

in sede peritale”; all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 3; verb. dib.

d’appello, pag. 10).

Ritenuto, poi, come, al dibattimento di primo

grado, il medico legale abbia escluso categoricamente che l’escoriazione al

mento di cui alla fotografia n. 8 dell’AI 69 possa essere stata cagionata da

una mano che non porta anelli (come era il caso dell’appellante; all. 2 al

verb. dib. di primo grado, pag. 3) mentre la stessa sta per raggiungere il

collo per afferrarlo o anche in una fase immediatamente successiva (all. 3 al

verb. dib. di primo grado, pag. 3 e 6) e considerato, invece, che tale escoriazione

è, a mente di questa Corte, sicuramente compatibile con l’ipotesi di un piede

calzato che colpisce dall’alto verso il basso il collo della vittima, ben si

può concludere che la versione data da AP 1 il 22 luglio 2010 è più

conciliabile con le lesioni riscontrate al collo e al mento della vittima che

non quella resa successivamente.

19. Credibile è, invece, apparso alla scrivente Corte il cambiamento di

versione per cui J. non aveva solo tentato - come AP 1 aveva in un primo tempo

sostenuto (PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 8; PS AP 1 14.5.2010,

all. 2 RPG 18.8.2010, pag. 2; PS AP 1 17.5.2010, all. 3 RPG 18.8.2010, pag. 4;

MP AP 1 25.5.2010, AI 58, pag. 3) - ma era riuscito a toccargli i genitali.

Al riguardo, va, prima di tutto, annotato che,

già nel suo primo interrogatorio, AP 1 aveva detto che J.

era arrivato quasi a toccarmi i genitali”

(PS AP 1 11.5.2010,

all. 1 RPG 18.8.2010, pag. 14).

Ciò detto, occorre rilevare che la versione,

secondo cui egli non ha ammesso in precedenza che J. era riuscito a toccarlo

perché se ne vergognava troppo e che è riuscito a superare tale suo profondo

imbarazzo grazie ai colloqui terapeutici avuti con il dott. B., non può essere

ritenuta priva di fondamento. Da un lato, non può dirsi - come invece ha fatto

la prima Corte - che la sua dichiarazione è smentita dalla deposizione del

dott. B.. In effetti, lo specialista ha dichiarato che, seppur ancora non si

trattasse di una terapia vera e propria, egli aveva avuto con AP 1, prima del

dibattimento di primo grado, diversi colloqui (il 12.5.2010, il 15.11.2010, il

14.2.2011 e il 24.3.2011) e che il primo colloquio a fini

diagnostici/terapeutici ha avuto luogo il 20.5.2011 (all. 7 al verb. dib. di

primo grado, pag. 2). Non si può, certo, imputare a AP 1 di non avere saputo

differenziare tra colloqui intesi come “forma di contatto” (come ha spiegato il

dott. B.) e colloqui a fini terapeutici. Ritenuto inoltre come, comunque, la

terapia abbia avuto inizio ben due mesi prima del dibattimento di primo grado, non

può essere escluso - e, quindi, va ammesso - che, davvero, essa (insieme ai

colloqui precedenti) abbia aiutato AP 1 a superare la difficoltà ad ammettere che J. era riuscito nel suo intento di toccargli i genitali (difficoltà,

peraltro, tipica di chi è vittima di un reato di natura sessuale, così come lo

era AP 1).

Del resto, non può nemmeno essere preteso che la

modifica di versione sia strumentale e da inserire in una strategia difensiva

ritenuto come, in ogni caso, la situazione di partenza di AP 1 non sia, con

questa nuova rivelazione, sensibilmente modificata: egli è passato

dall’iniziale ruolo di vittima di un tentato reato sessuale a vittima dello

stesso reato consumato.

20. Da quanto sopra discende che deve essere accertato che AP 1, dopo

che J. lo ha fatto oggetto di ripetute ed esplicite avances sessuali e gli ha

fatto subire un toccamento dei genitali, lo ha colpito, dapprima, con una

gomitata al volto che ha fatto cadere l’anziano a terra e, allorquando questi

giaceva supino al suolo, con due calci compressivi, il primo all’addome e

l’altro al collo, così come da lui ammesso in corso di inchiesta.

Valutazione del nesso di causalità adeguata

tra il comportamento dell’appellante ed il decesso della vittima

21. Sulla scorta del parere di medici da lui consultati, l’appellante sostiene

che il personale dell’Ospedale __________ non ha prestato a J. tutte le cure

del caso. Le pretese omissioni costituiscono, a suo dire, un vero e proprio

errore medico che ha interrotto il nesso di causalità adeguata tra il suo

comportamento e il decesso della vittima.

In particolare, egli rimprovera ai medici di __________di

non avere posato al paziente una cannula venosa centrale, di non avere

verificato il gruppo sanguigno del paziente e di non avere, quindi, ordinato ed

infuso il sangue e, infine, di avere rinunciato a proseguire le manovre di

rianimazione, rinunciando altresì - contrariamente non solo al generale dovere

di assistenza e di cura del paziente, ma anche a quelle che lui ritiene essere

chiare linee guida riconosciute a livello nazionale ed internazionale - ad un

intervento in urgenza. L’appellante critica, inoltre, l’operato del perito

giudiziario che ha avallato l’agire dei sanitari fondandosi su di una cartella

clinica, a suo dire, lacunosa (siccome da essa risultano esami e valutazioni della

durata di circa 30 minuti a fronte di una permanenza della vittima al pronto

soccorso di un’ora e mezza) e senza disporre delle necessarie competenze nello

specifico settore medico.

AP 1 ritiene che i mancati accertamenti in merito

alla concreta possibilità che la vittima non abbia beneficiato di cure mediche

adeguate costituiscano una violazione dell’art. 6 CEDU, l’accusa avendo

infranto l’obbligo a lei incombente di raccogliere prove sia a carico sia a discarico

dell’imputato e la prima Corte avendo rifiutato la richiesta sospensione del dibattimento

per permettere di sottoporre ai consulenti della difesa le risposte date dal

dott. Me. (che si è occupato di J. al pronto soccorso e che è stato sentito per

la prima volta al dibattimento di primo grado).

22. Fra il comportamento colpevole e il risultato deve sussistere un

rapporto di causalità naturale e adeguato (DTF 122 IV 17 consid. 2c pag. 22; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berna

2010, ad art. 111, n. 12, pag. 27).

Un rapporto di causalità naturale è dato quando,

senza il comportamento dell’autore, l’evento non si sarebbe potuto verificare o

non si sarebbe verificato nello stesso modo. Non occorre che il comportamento

dell’autore sia stato la sola o l’immediata causa dell’evento: è sufficiente

che il comportamento colpevole, se del caso unitamente ad altri fattori, ne

costituisca la condizione necessaria (conditio sine qua non), ossia è

sufficiente che, senza di esso, l'evento non si sarebbe verificato (STF

6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.1;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4;6S.426/2002

del 18 febbraio 2003 consid. 4.2; DTF 133

IV 158 consid. 6.1 pag. 167; 125 IV 195 consid. 2b pag. 197; 122 IV 17 consid.

2c/aa pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 212; 116 IV 306 consid. 2a pag. 310;

115 IV 199 consid. 5b e rinvii pag. 206).

Sulla questione dell’esistenza di un nesso di

causalità naturale il giudice si determina secondo il principio della

probabilità preponderante, insufficiente essendo l’esistenza di una semplice

possibilità (STF 6S.426/2002

del 18 febbraio 2003 consid. 4.2; DTF 125 IV 195 consid. 2b pag. 197; 118 IV 130 consid. 6a pag.

141; 116 IV 306 consid. 2a pag. 310; 115

IV 199 consid. 5b pag. 206; 101 IV 149 consid. 2c pag. 152; STF 6S.297/2003 del

14 ottobre 2003 consid. 4; Corboz, op. cit., ad art.

111, n. 13, pag. 27).

Si ha, invece, un

nesso di causalità adeguata fra il comportamento dell’agente e l’evento quando il primo, non soltanto concorre causalmente a produrre il

secondo, ma è anche idoneo, secondo il corso

normale delle cose e l'esperienza generale, a produrre o perlomeno a

favorire un effetto di quel tipo (DTF 133 IV 158 consid. 6.1 pag. 168; 131 IV 145 consid. 5.1 pag. 147; 130 IV 7 consid. 3.2

pag. 10; 129 IV 282 consid. 2.1 pag. 284; 127 IV 62 consid. 2d pag. 65; 126 IV

13 consid. 7a/bb pag. 17; 125 V 456 consid. 5a pag.

461; 122 IV 17 consid. 2c/bb pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 212; 117 V 359

consid. 5a pag. 361 e 369

consid. 4a e sentenze ivi citate pag. 382; STF 6S.34/2006

del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2;6S.297/2003 del 14

ottobre 2003 consid. 4;6S.426/2002

del 18 febbraio 2003 consid. 4.2; sentenza

CARP 17.2010.33 del 4 maggio 2011 consid. 3.3; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8

aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid.

3.3.c).

Perché un comportamento possa, dunque, essere

considerato responsabile di un determinato evento ne va accertata l’idoneità

causale generale (e non solo in relazione al caso concreto), tenendo conto che

l’idoneità generale può essere data anche in relazione a conseguenze

eccezionali: una causa non è, infatti, da ritenersi generalmente adeguata

soltanto quando provoca spesso o addirittura regolarmente il tipo d’evento

considerato poiché, se un comportamento è in sé atto a produrre un simile

risultato, l’eccezionalità di quest’ultimo non influisce sull’adeguatezza del

nesso causale. Si deve, cioè, ammettere l’adeguatezza del nesso causale

nonostante la singolarità dell’effetto se questa singolarità è soltanto

quantitativa, cioè se un simile effetto ricorre con rara frequenza. Non si può,

invece, prescindere dall’idoneità qualitativa (DTF 113 V 307).

In sintesi, si può ammettere che un atto o un

comportamento che costituisce la conditio sine qua non di un evento ne è pure

la causa adeguata - vale a dire che è generalmente idoneo a provocarne o

favorirne la realizzazione - quando un osservatore neutrale, vedendo l’autore

agire, può prevedere che il suo comportamento avrà verosimilmente le conseguenze

che si sono, effettivamente, realizzate (Graven, L’infraction pénale

punissable, Berna 1995, pag. 91; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie

générale, Zurigo/Basilea 2008, n. 505, pag. 170). Altrimenti

detto, il nesso causale adeguato manca quando la conseguenza della causa

naturale non trova spazio nella comune esperienza di vita, così da risultare

imprevedibile (Jenny, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 12, n.

74, pag. 302; Hurtado Pozo, op. cit., pag. 170 e segg.). Determinare se il

comportamento dell'autore era idoneo a provocare o a favorire l'evento

significa, dunque, stabilire se un osservatore imparziale, vedendo l'autore

agire nelle circostanze del caso, avrebbe potuto dedurre che tale comportamento

avrebbe avuto le conseguenze che si sono effettivamente realizzate, anche senza

prevedere il susseguirsi di tutti gli elementi della catena causale (DTF 91 IV

117 consid. 3 pag. 120; 86 IV 153 consid. 1 pag. 155).

L’adeguatezza viene meno, e il concatenamento dei

fatti perde la sua rilevanza giuridica, quando un'altra causa concomitante,

come ad esempio la colpa di un terzo o della vittima, sopravviene senza poter

essere prevista. Il carattere imprevedibile della concausa o della concolpa non

è in sé sufficiente per interrompere il nesso di causalità: la concausa o la

concolpa deve avere un peso tale da risultare l'origine più probabile e

immediata dell'evento considerato e relegare in secondo ordine tutti gli altri

fattori, in particolare, il comportamento dell'autore (DTF 135 IV 56 consid. 2.1 pag. 64; 134 IV 255 consid. 4.4.2 pag. 265; 133 IV 158

consid. 6.1 pag. 168; 131 IV 145 consid. 5.2 pag. 148; 130

IV 7 consid. 3.2 pag. 10; 129 IV 282 consid. 2.1 pag. 284; 127 IV 62 consid. 2d

pag. 65; 126 IV 13 consid. 7a/bb pag. 17; 122 IV 17

consid. 2c/bb pag. 23; 121 IV 207 consid. 2a pag. 213; STF 6B_1086/2010 del 28 febbraio 2011 consid. 5.2 che

conferma la sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3 c;6B_315/2009 del 20 luglio 2009 consid. 1;6S.34/2006 del 28 agosto 2006 consid. 4.4.2;6S.297/2003 del 14 ottobre 2003 consid. 4;6S.426/2002 del 18 febbraio 2003 consid. 4.2; sentenza CARP

17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3; sentenza CCRP 17.2008.48 del 1. ottobre 2009 consid. 3.3.c; sentenza CCRP 17.2003.62 e 64 del 13 dicembre 2005 consid. 3; Corboz, op. cit., ad art. 111, n. 14-16, pag.

28-29).

La questione relativa ad un’eventuale

interruzione del nesso causale va, pertanto, risolta soltanto in funzione

dell’imprevedibilità di circostanze esterne all’autore e non in funzione della

presenza o della gravità di colpe di terzi o della vittima nella misura in cui

non esiste in diritto penale una compensazione delle colpe (DTF 122 IV 17

consid. 2c/bb pag. 23; sentenza CARP 17.2011.1 dell’8 aprile 2011 consid. 5.3).

23. Che l’aggressione di AP 1 ai danni di J. sia la causa naturale del

decesso di quest’ultimo è cosa pacifica di cui, del resto, ha dato atto anche

lo stesso appellante quando, al dibattimento di primo grado, ha espressamente riconosciuto

di avere causato la morte della vittima (cfr. all. 2 al verb. dib. di primo

grado, pag. 2).

Tra il comportamento dell’appellante e il decesso

della vittima esiste anche un nesso di casualità adeguata ritenuto che la

violenza esercitata da AP 1 nei confronti dell’anziano - in particolare, con i

calci inferti con violenza e rabbia all’addome e al collo della vittima a terra

- era palesemente idonea, secondo l’andamento ordinario delle cose e

l’esperienza generale della vita, a cagionarne la morte, così come è

puntualmente avvenuto.

Si tratta, pertanto, unicamente di stabilire se

vi sia stata, come preteso dalla difesa, un’interruzione del rapporto di

causalità adeguata dovuta a carenze nelle cure prestate al paziente da parte

del personale sanitario dell’Ospedale __________.

a. Le cure cui la vittima è stata sottoposta emergono dagli atti.

In particolare, dalla sua

cartella clinica (AI 31) si evince che J. è stato preso

a carico dai soccorritori alle ore 22.20. A partire da quel momento sono state monitorate

la pressione arteriosa e la frequenza cardiaca e, già sull’ambulanza, sono

stati somministrati al paziente 300ml di NaCl 0,9% a flusso rapido.

Giunto il paziente in ospedale alle ore 22.50,

dopo la consueta visita d’entrata, i medici si sono prodigati per stabilizzare

la pressione arteriosa.

Successivamente e fino al decesso sopraggiunto

alle ore 00.20 del 23 agosto 2009 - quindi, un’ora e 30 minuti dopo il suo

arrivo in ospedale - il paziente è stato sottoposto a diversi esami e trattamenti:

-

alle ore 23.13 sono stati fatti dei prelievi per esami di laboratorio, i cui

risultati sono pervenuti alle ore 23.40 rispettivamente alle ore 00.10;

-

alle ore 23.17 J. è stato sottoposto a elettrocardiogramma a riposo;

-

alle ore 23.20 (CD allegato all’AI 31 e AI 166) è stata eseguita una

radiografia del torace in urgenza mediante apparecchio mobile presso la sala

operatoria del pronto soccorso (cfr. all. 4 al verb. dib. di primo grado, pag.

4);

-

alle ore 23.37 (CD allegato all’AI 31 e AI 166) è stata effettuata una TAC

cranio-collo-torace-addome, durante la cui esecuzione J. ha subito un calo

pressorio;

-

alle ore 00.15 la vittima è quindi stata intubata in vista di una laparotomia

in urgenza, cui si è tuttavia rinunciato in seguito al rapido peggioramento

delle condizioni del paziente che ha portato al suo decesso.

La cartella clinica fa, inoltre, stato della

somministrazione, durante la presa a carico da parte dei sanitari del servizio

di ambulanza e la degenza in ospedale, di diversi farmaci, e meglio di 1000 ml

di NaCl 0,9%, di 1000 ml di Ringer, di 3 volte 500 ml di Voluven (per un totale

di 3500 ml di liquidi), di 2 mg di Navoban (contro i conati di vomito), di 2

volte 5 mg di Efedrina, di 25 mg di Fentanyl, di 100 mg di Succinolin e di 5 mg

di Dormicum.

Tenuto conto del tempo necessario per

l’esecuzione dei vari esami a cui si è proceduto, la cronologia indicata

dimostra con chiarezza che - contrariamente a quanto preteso dalla difesa - la

cartella clinica della vittima non presenta delle lacune.

Al proposito, va osservato che, contrariamente a

quanto sostenuto dalla difesa, il dott. PE 2 non ha mai dato un giudizio di

incompletezza della cartella clinica ma, semplicemente, ha dichiarato che,

all’inizio, gli venne fornita “una copia

probabilmente non completa della cartella clinica” (AI

120, pag. 2). Ciò che è molto diverso

dall’interpretazione che ne dà la difesa. Infatti, nel verbale del dibattimento

di primo grado si legge quanto segue:

D avv DI 1: Cosa la portò a formulare la frase

“una copia probabilmente non completa della cartella clinica”, nell’AI 120 pag.

2?

R: Sul fatto che mi venne trasmessa

informalmente, non ricordo da chi, immagino dalla polizia, nelle prime fasi

nelle more dell’indagine autoptica. Preciso che poi mi è stata trasmessa in

forma completa e ho verificato che dal punto di vista cartaceo era completa già

dall’inizio ed era mancante solo delle immagini radiografiche che poi mi sono

state fornite”

(all. 3 al verb. dib.

di primo grado, pag. 6; cfr, pure, AI 120, pag. 2; AI 133, pag. 6).

Richiesto di prendere posizione sull’adeguatezza

delle cure somministrate a J., il medico legale così si è espresso:

D avv DI 1: Secondo lei, il procedere dei

trattamenti eseguiti al __________nel caso di specie sono stati corretti e

adeguati?

R: Sì”

(cfr. all. 3 al verb. dib. di

primo grado, pag. 7).

In seguito, rispondendo alle domande della

difesa, il medico legale ha spiegato che la presa a carico farmacologica, le

misure di indagine effettuate e le misure preparatorie all’intervento messe in

opera furono del tutto adeguate e che la morte intervenne, non a causa di

deficit di presa a carico, ma a causa della gravità delle ferite.

Nel dettaglio, il medico legale ha spiegato

quanto segue:

- sui farmaci somministrati:

…sono stati infusi liquidi salini, colloidi che

sono liquidi con capacità di aumentare il volume circolante e quindi la

pressione arteriosa e anche, mi sembra di ricordare, amine vasoattive, farmaci

che a loro volta favoriscono il sostentamento del circolo sanguigno e anche

sedativi. La cartella clinica non presenta una scansione temporale delle

somministrazioni. Riferendomi al foglio di sorveglianza e terapia, a retro

constato che i farmaci indicati sono incolonnati, ma che la somministrazione è

in corrispondenza di una scansione temporale grafica e che pertanto i farmaci

anestetici o induttori dell’anestesia sono indicati poco prima delle ore 24.00”

D avv DI 1: La farmacologia indicata era

sufficiente per salvare la vita del paziente?

R: Bisogna distinguere tra le infusioni allo

scopo di ripristinare il volume circolante, che furono massicce e ininterrotte

fino al decesso e furono certamente adeguate.

Furono adeguati i farmaci a sostegno del circolo

e i farmaci preparatori all’intervento. Furono adeguati ma non servirono perché

il decesso intervenne nelle more dell’intervento”

(cfr. all. 3 al verb.

dib. di primo grado, pag. 6-7);

- sulla mancata posa della cannula venosa

centrale:

D avv DI 1: Dalla cartella clinica lei può

indicare quale posa di cannula è stata eseguita su J.?

R: Io non lo posso ricavare dalla cartella

clinica poiché non indicato, ma lo posso ricavare dall’esame autoptico poiché

vi sono segni di agopuntura a un braccio, ad entrambe le mani e ad un piede.

Pertanto devo ritenere che le vie di infusione sono state multiple.

D avv DI 1: In un caso simile, non era forse più

corretto posare una cannula venosa centrale?

R: La quantità di liquidi che risulta infusa è

certamente quella massima somministrabile nell’unità di tempo di cui stiamo

parlando. Pertanto si può ritenere che le vie d’accesso venose erano

sufficienti alle infusioni. Oltretutto non bisogna dimenticare che tutto si

svolse rapidamente e l’incannulamento centrale richiede un certo tempo (alcuni

minuti) e una certa competenza. Ritengo che nel caso concreto si sia preferito

ricorrere alle indicate probabili 4 vie di infusione, che apparivano

sufficienti, avendo dato precedenza all’attività diagnostica” (cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado,

pag. 7);

- sulle misure diagnostiche:

D: Il presidente mi chiede se in casu in base

all’arte medica, prima di procedere ad un qualsiasi intervento laparotomico in

urgenza era comunque necessario procedere ad una radiografia toracica e ad una

TAC esplorativa addominale?

R: Sicuramente si, soprattutto rispetto alla TAC

che era imprescindibile” (cfr.

all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 7 e 8);

D avv DI 1: L’origine del sanguinamento interno

era riscontrabile anche senza l’effettuazione della TAC?

R: La TAC era l’esame più indicato di tutti (Gold

standard) per casi di questo genere in cui vi sia il sospetto di emorragia e

vada ricercata l’origine.

D: Il Presidente mi chiede se avesse avuto senso

fare una laparatomia d’urgenza senza TAC preventiva?

R: No, perché avrebbe potuto fare dei danni.

(…)

D avv DI 1: Riguardo all’esecuzione di una laparatomia

esplorativa, è un procedimento chirurgico che doveva essere eseguito nel caso

di specie?

R: Non si può procedere ad una laparatomia alla

cieca quando si sospetta un’emorragia ma non si ha contezza della fonte della

medesima.

D avv. DI 1: Se ci fosse stata una laparatomia

esplorativa con il clampaggio dell’aorta sarebbe cambiato qualcosa?

R: In casu non sarebbe cambiato niente poiché

l’emorragia come ho constatato all’autopsia non interessava un grosso vaso che

poteva essere suturato ma era diffusa come spesso avviene in casi di questo

genere. Col clampaggio dell’aorta si intende operare una laparatomia alla

cieca, spostare tutta la matassa intestinale, incidere il peritoneo che in

questo caso avrebbe peggiorato l’emorragia, dopodiché chiudere temporaneamente

l’aorta con un ferro chirurgico nella speranza di poter individuare e riparare

il vaso sanguinante”

(cfr. all. 3 al verb.

dib. di primo grado, pag. 7 e 8);

- su quanto predisposto a seguito del calo

pressorio:

D avv. DI 1: Durante l’esecuzione della TAC il

paziente ha avuto un calo pressorio?

R: Così è riferito dai medici in cartella.

D avv. DI 1: Questo calo pressorio era indicativo

di quale problematica secondo lei?

R: Shock emorragico.

D avv. DI 1: Dalla cartella clinica quali misure

furono intraprese dai medici dinnanzi a questo calo pressorio?

R: E’ stato posizionato il tubo per la

ventilazione meccanica. E come risulta dal foglio di terapia J. venne preparato

per una laparatomia d’urgenza.

D avv. DI 1: In merito alle lesioni al collo,

quali scompensi ne sono derivati?

R: Le lesioni osservate sono indicative di una

compressione delle alte vie aeree che hanno certamente provocato

un’interruzione della respirazione per qualche tempo, ciò naturalmente ha

contribuito alla sofferenza cerebrale e può avere contribuito alla genesi di

pressioni anomale sanguigne come avviene nei casi di preasfissia che può avere

aggravato gli effetti delle emorragie.

D avv. DI 1: Una volta che è stato intubato, la

frattura dell’osso joide poteva influire negativamente sulla respirazione?

R: L’interruzione del flusso respiratorio ha

potuto provocare danni al momento della violenza e non successivamente”

(cfr. all. 3 al verb.

dib. di primo grado, pag. 8);

- sulle manovre rianimatorie:

D: Il Presidente mi chiede se in base all'arte

medica a fronte della constatata bradicardia ingravescente, dell'instabilità

del quadro generale, delle lesioni riportate e dell'età di J. non aveva

più senso procedere a qualsiasi tipo di rianimazione.

R: Non aveva senso procedere a qualsiasi tipo di

rianimazione perché si sarebbe trattato di un accanimento terapeutico destinato

all'insuccesso. Questo lo dico sia avuto riguardo dei dati che avevano a

disposizione i medici che lo stavano assistendo, sia con maggiore sicurezza

avendo poi avuto conto nella mia attività della reale causa del decesso. Non è

constatata agli atti una tachicardia successiva alla bradicardia anche se è

possibile che sia intervenuta. Resta tuttavia irrilevante rispetto alle

considerazioni sulla causa della morte e sul comportamento dei medici”

(cfr. all. 3 al verb.

dib. di primo grado, pag. 5);

D avv. DI 1: Secondo

la cartella clinica J. è entrato in coma durante il suo soggiorno all'ospedale?

R: Sì, quando è entrato in ospedale non era certamente in coma. E'

andato in coma durante il suo soggiorno.

D avv. DI 1: Da cosa deduce che J. è entrato in coma?

R: Dal fatto che sia morto a seguito di uno shock emorragico con

pressione arteriosa progressivamente in calo nonostante le terapie. In questi

casi è invitabile che una perdita di coscienza, vale a dire uno stato di coma,

preceda l'exitus.

D avv. DI 1: Quando il paziente J. è entrato in coma sono state

eseguite delle manovre di rianimazione, sempre secondo la cartella clinica?

R: lo non conosco il momento esatto in cui il paziente è entrato

in coma. So che si è desistito ad un certo punto, vale a dire dopo le 00.15,

dalla rianimazione, aggiungo io avanzata poiché le terapie in atto

(farmacologia e ventilazione meccanica) costituivano già manovre rianimatorie.

D avv. DI 1: E' prassi normale che in un caso come questo si facciano manovre rianimatorie?

R: Sì. Nel caso di specie vi fu un supporto rianimatorio

farmacologico e di ventilazione. Si è volontariamente desistito da manovre più

avanzate (massaggio cardiaco, infusione di ulteriori farmaci) poiché a giudizio

dei medici, che io condivido, la situazione in quel momento non era tale da

poter sperare in una ripresa”

(cfr. all. 3 al verb.

dib. di primo grado, pag. 8 e 9).

Il medico legale ha più volte escluso che vi

siano state carenze nelle cure prestate alla vittima:

“ · Le critiche rispetto agli accertamenti

diagnostici e terapeutici posti in atto presso l'Ospedale di __________non

trovano adeguata motivazione e sono del tutto incoerenti con i dati a nostra

disposizione. In particolare, la suggerita somministrazione di liquidi e

derivati del sangue non era assolutamente indicata in forma diversa da quanto

avvenne prima e dopo l'esame TAC che, peraltro, risulta prontamente effettuato.

Le lamentazione in ordine alla mancata "terapia conservativa" non

sono in alcun modo motivate e non trovano alcun riscontro nei dati a nostra

disposizione.

· Il precipitare degli eventi fu chiaramente

consequenziale alle lesioni riportate e non certo ad una difettosa assistenza.

La stessa attribuzione di una bradicardia in conseguenza a perdita di sangue è

palesemente erronea sotto un profilo medico biologico. È ampiamente noto

infatti che uno shock emorragico provoca tipicamente, tra l'altro, tachicardia.

· Priva di fondamento appare la critica all'affermazione

che si sarebbe rinunciato alla rianimazione giusta l'età del paziente. In primo

luogo l'età è considerata unitamente ad altri fondamentali parametri: le

lesioni riportate e l'instabilità del paziente; dopo di che, l'età avanzata, in

un quadro simile, costituisce certo fattore prognostico negativo e orienta

normalmente verso l'omissione di azioni di accanimento terapeutico proprio per

la concreta perdita di ragionevoli possibilità di sopravvivenza” (AI 120, pag. 2 e 3);

D: Il Presidente mi chiede se in base all'arte medica, malgrado

il suo ricovero in ospedale, ma tenuto conto della gravità delle lesioni

riportate, dell'instabilità del quadro generale e della sua età, J. non poteva

più essere salvato.

R: Sono sicuro di poter affermare che non era

logicamente possibile salvare la vita del paziente”

(cfr. all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 4 e 5).

Confrontato con le argomentazioni dei medici

consultati dalla difesa (che avanzavano dubbi sull’adeguatezza delle cure

prestate a J., cfr. in particolare AI 29), il perito giudiziario ha ribadito la

sua opinione evidenziando come “le cure prestate siano state adeguate e

tempestive” e precisando ancora una volta “che soltanto la gravità delle

lesioni subite ha ineluttabilmente condotto al decesso del paziente” (AI

133, pag. 6 e 7).

Ancora in occasione della sua audizione davanti

alla prima Corte egli ha confermato tale opinione:

D: Il Presidente mi chiede se dal mio esame

della cartella clinica di J. ho constatato un qualche errore medico rispettivamente

una difettosa assistenza da parte del personale sanitario intervenuto in

ospedale, con particolare riferimento ad eventuali ritardi nel procedere, ad

un'insufficiente somministrazione di liquidi e/o di altre terapie conservative

e/o sulle scelte operative fatte oppure se, inversamente, la morte di J. è

unicamente da ricondurre alle lesioni da lui riportate a seguito dei fatti del

22.8.2009.

R: Ho esaminato con attenzione la documentazione

medica anche perché sono stato più volte sollecitato su questo punto. La mia

conclusione è che non vi fu alcun errore nelle modalità e nei tempi

dell'assistenza prestata a J. e che pertanto la causa della morte fu

esclusivamente di tipo traumatico ed intervenne nonostante una corretta

assistenza medica”

(all. 3 al verb. dib.

di primo grado, pag. 5).

Contrariamente a quanto preteso dalla difesa, pacifica

appare, peraltro, la competenza del dott. PE 2 per esprimersi riguardo ad

eventuali errori medici ritenuto come egli stesso abbia dichiarato non solo di

avere “conseguito una laurea in medicina e chirurgia che mi fornisce

competenze di base in tutte le discipline specialistiche e che mi consente di

esprimermi in ogni caso clinico laddove le mie competenze me lo consentono”,

ma anche di essere “particolarmente versato nel campo della responsabilità

professionale medica che è disciplina pienamente inserita nella medicina

legale” (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 6) e come nulla in atti

permetta anche solo di dubitare di tali dichiarazioni.

Le argomentazioni dei due consulenti della difesa

non bastano a togliere forza probante alle spiegazioni e conclusioni del perito

giudiziario riguardo all’adeguatezza delle cure mediche ricevute da J..

Da un lato, perché, in realtà, i due consulenti

della difesa non arrivano ad affermare che il personale sanitario dell’Ospedale

__________è incorso in un errore medico ma si limitano a dichiarare l’uno - il

prof. Ct. - che egli “personalmente” avrebbe eseguito la laparotomia e

l’altro - il dott. Cd. - di avere trovato “insolito che una rianimazione in

sala operatoria sia stata interrotta dopo pochi minuti” (cfr. all. 5 al

verb. dib. di primo grado, pag. 4).

Ora, non ha da essere spiegato che la possibilità

che un medico scelga una via terapeutica ancora non dimostra che il medico che

ne sceglie un’altra cade in un errore dell’arte.

Nemmeno occorre argomentare molto per dimostrare

che la mera opinione personale espressa dal dott. Cd. non è di rilevanza

alcuna: da un lato, e soprattutto, perché, come spiegato sia dal dott. Me. sia dal

dott. PE 2, le terapie somministrate sin dall’inizio costituivano già una forma

di rianimazione (cfr. all. 4 al verb. dib. di primo grado, pag. 5 e all. 3 al

verb. dib. di primo grado, pag. 9) e, quindi, non può essere preteso che le

manovre di rianimazione sono durate pochi minuti. Dall’altro, perché non è il

lasso di tempo durante il quale le manovre di rianimazione sono praticate ad

indicarne l’inutilità, ma è lo stato del paziente ad indicare quando esse vanno

interrotte. E, in concreto, risulta con evidenza dagli atti che la loro

prosecuzione altro non sarebbe stato che un inutile accanimento.

L’argomentazione secondo cui la mancata posa di

una cannula venosa centrale avrebbe comportato “l’impossibilità di infondere

la quantità necessaria di cristalloidi, qualora i 3500cc infusi per via

laterale fossero risultati insufficienti (sottolineatura del redattore;

cfr. dichiarazione di appello, punto 6, pag. 14) perde di qualsiasi rilevanza

non solo per la sua natura ipotetica, ma già solo per il fatto che, come

spiegato dal dott. PE 2 e non contestato dai due consulenti, “la quantità di

liquidi che risulta infusa è certamente quella massima somministrabile

nell’unità di tempo di cui stiamo parlando” per cui “le vie di accesso

venose” praticate in concreto “erano sufficienti alle infusioni”,

oltre che più facilmente e più rapidamente attuabili rispetto

all’incannulamento centrale (all. 3 al verb. dib. di primo grado, pag. 7).

Quanto agli altri due argomenti - e, meglio, la

mancata trasfusione di sangue e il mancato rispetto delle direttive ALS, BLS e

ATLS relative alla rianimazione - i due consulenti non hanno saputo confutare

le argomentazioni dei dott. PE 2 e Me. secondo cui, vista l’entità

dell’emorragia, una trasfusione non sarebbe servita a nulla (cfr. all. 4 al

verb. dib. di primo grado, pag. 5; AI 120, pag. 2) e secondo cui le direttive

ALS, BLS e ATLS relative alla rianimazione - pur non essendo vincolanti in

Svizzera - sono state rispettate “perlomeno in gran parte” (cfr.

all. 4 al verb. dib. di primo grado, pag. 5).

Del resto, non può essere sottaciuto che lo

stesso prof. Ct. - cui si è associato il dott. Cd. - ha dichiarato di ritenere che

“non si possa parlare di errore medico” precisando che “quanto

formulato nelle due relazioni sono solo supposizioni” (all. 5 al verb. dib.

di primo grado, pag. 4) e che nessuno dei due ha affermato che, con gli

accorgimenti da loro indicati (e, meglio, la richiesta di gruppo sanguigno,

l’introduzione del catetere venoso centrale e l’intervento chirurgico), il paziente

si sarebbe certamente salvato, il dott. Cd. avendo peraltro precisato che “era

una situazione critica e che lo è diventata sempre di più” (all. 5 al verb.

dib. di primo grado, pag. 4).

Di fatto, essi hanno unicamente indicato che, a

loro modo di vedere, potevano essere messe in atto anche altre strategie di

intervento, ciò che ancora non equivale né a ipotizzare né a rendere almeno

verosimile che si sia verificato un errore dell’arte medica.

L’appellante è inoltre malvenuto a prevalersi in

questa sede del fatto che in occasione del dibattimento di primo grado non gli

è stata concessa la possibilità di sottoporre le risposte rese in aula dal

dott. Me. ai consulenti della difesa (cfr. dichiarazione di appello, punto 5,

pag. 12). In effetti, ritenuto come l’audizione del dott. Cd. e del prof. Ct.

abbia avuto luogo (stando agli orari indicati negli allegati 4 e 5 al verbale

dibattimentale di primo grado) circa 25 minuti dopo quella del dott. Me., la

difesa avrebbe potuto sottoporre loro le risposte del medico dell’Ospedale __________durante

tale intervallo (peraltro prolungabile a richiesta di parte) o comunque, al più

tardi, durante il loro interrogatorio, mettendoli così nelle condizioni di discutere

e/o confutare le dichiarazioni del collega. E ciò tanto più che essa, al

termine dell’interrogatorio dei suoi due consulenti, aveva rinunciato

espressamente ad un confronto tra i tre medici (cfr. all. 5 al verb. dib. di

primo grado, pag. 6).

L’argomento è, quindi, privo di pregio.

Alla luce delle risultanze della documentazione

medica in atti e, soprattutto, del parere del medico legale, non può, dunque, che

essere concluso che le cure prestate a J. sul luogo dei fatti, durante il

trasporto e, poi, all’Ospedale __________ erano del tutto adeguate.

Non entra, dunque, nemmeno in considerazione

l’ipotesi di interruzione del nesso causale adeguato fra il comportamento di AP

1 e la morte di J..

Elemento soggettivo del reato

24. Sostenendo di avere colpito J. soltanto quando questi era in piedi,

l’appellante nega di avere preso in considerazione e accettato l’eventualità di

provocarne la morte, tanto più che egli pretende - facendo valere al proposito

un errore sui fatti ex art. 13 CP - di avere creduto che la vittima non avesse

più di sessant’anni.

Egli sostiene invece la realizzazione del reato

di lesioni personali gravi in concorso con quelli di omicidio colposo (per il

colpo all’addome) e di omissione di soccorso.

25. Giusta l’art. 111 CP chiunque intenzionalmente uccide una persona è

punito con una pena detentiva non inferiore a cinque anni, in quanto non

ricorrano le condizioni previste negli art. 112-116 CP.

a. L'art. 12 cpv. 2 CP definisce le nozioni di intenzionalità e di

negligenza.

Commette con intenzione un crimine o un delitto

chi lo compie consapevolmente e volontariamente. A tal fine, basta che l'autore

ritenga possibile il realizzarsi dell'atto e se ne accolli il rischio (art. 12

cpv. 2 CP).

La seconda frase dell'art. 12 cpv. 2 CP definisce

la nozione di dolo eventuale (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2;

DTF 133 IV 9 consid. 4), che sussiste laddove l'agente ritiene possibile che

l'evento o il reato si produca e, cionondimeno, agisce, accettando, così, l'evento

nel caso in cui si realizzasse. In sintesi, agendo nella consapevolezza della

gravità del rischio, l’autore accetta che l’evento si realizzi pur non

desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2 che conferma la

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3; STF 6B_458/2009 del 9

dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.1;

6B_656/2009 dell’11 marzo 2010 consid. 5.2; DTF 135 IV 152 consid. 2.3.2 pag.

156; 134 IV 26 consid. 3.2.2 pag. 28; 133 IV 9 consid. 4.1 pag. 16; 131 IV 1

consid. 2.2 e rinvii; 125 IV 242 consid. 3c con riferimenti pag. 251; 121 IV

249 consid. 3a pag. 253; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.

10.3.b; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

Commette, invece, un crimine o un delitto per

negligenza colui che, per un’imprevidenza colpevole, non ha scorto le

conseguenze del suo comportamento o non ne ha tenuto conto. L’imprevidenza è

colpevole se l’autore non ha usato le precauzioni alle quali era tenuto secondo

le circostanze e le sue condizioni personali (art. 12 cpv. 3 CP).

b. Il discrimine tra dolo eventuale e negligenza cosciente può

rivelarsi delicato, poiché in entrambi i casi l'autore ritiene possibile che

l'evento dannoso o il reato si produca (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011

consid. 5.2).

La conclusione per cui l’autore ha accettato il

risultato non può, quindi, essere dedotta dal semplice fatto che egli ha agito

sebbene fosse consapevole del rischio della sopravvenienza del risultato, in

quanto si tratta di un elemento comune al dolo eventuale e alla negligenza

cosciente (STF 6B_1004/2008 del 9 aprile 2009 consid. 3.1; DTF 130 IV 58

consid. 8.4 pag. 62).

La differenza si opera quindi al livello della

volontà e non della coscienza (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid. 5.2

che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c; DTF

133 IV 1 consid. 4.1 pag. 3; 9 consid. 4.1 pag. 16).

Vi è negligenza, e non dolo, qualora l'autore,

per un'imprevidenza colpevole, agisce presumendo che l'evento, che ritiene

possibile, non si realizzi.

Come si è visto, vi è per contro dolo eventuale

quando l'autore ritiene possibile che tale evento si produca e, ciononostante,

agisce, poiché lo prende in considerazione nel caso in cui si realizzi,

accettandolo pur non desiderandolo (STF 6B_621/2010 del 20 maggio 2011 consid.

5.2 che conferma la sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c;

6B_458/2009 del 9 dicembre 2010 consid. 5.1.1;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010

consid. 5.2; DTF 133 IV 1 consid. 4.1, 9 consid. 4.1; 130 IV 58 consid. 8.3;

sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid. 10.3.c; sentenza CCRP

17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6).

c. Di regola, la volontà dell’interessato può essere dedotta, in

mancanza di confessioni, da indizi esteriori e regole di esperienza. Il giudice

può desumere la volontà dell'autore da ciò che questi sapeva, laddove la

possibilità che l'evento si produca era tale da imporsi all'autore, di modo che

si possa ragionevolmente ammettere che lo abbia accettato (DTF 133 IV 222

consid. 5.3; 130 IV 58 consid. 8.4; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010

consid. 4.3.c, confermata dal TF). Tra gli elementi esteriori, da cui è

possibile dedurre che l'agente ha accettato l'evento illecito nel caso in cui

si produca, figurano in particolare la gravità della violazione del dovere di

diligenza e la probabilità, nota all'autore, della realizzazione del rischio

(DTF 135 IV 12 consid. 2.3.2 e 2.3.3). Quanto più grave è tale violazione e

quanto più alta è la probabilità che tale rischio si realizzi - alla luce delle

circostanze concrete e dell’esperienza della vita - tanto più fondata risulterà

la conclusione che l’agente, malgrado i suoi dinieghi, aveva accettato

l’ipotesi che l’evento dannoso si realizzasse (STF 6B_996/2009 del 15 marzo

2010 consid. 1.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3; 134 IV 26 consid. 3.2.2 e

rinvii; 133 IV 1 consid. 4.1; sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010

consid. 4.3.c, confermata dal TF).

La probabilità deve essere di un grado elevato

poiché il dolo eventuale non può essere ammesso con leggerezza (STF 6B_519/2007

del 29 gennaio 2008 consid. 3.1 e citazioni; DTF 133 IV 9 consid. 4.2.5;

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

Altri elementi esteriori rivelatori possono

essere il movente dell'autore e il modo nel quale egli ha agito (STF

6B_996/2009 del 15 marzo 2010 consid. 1.2;6B_656/2009 dell’11 marzo 2010

consid. 5.2; DTF 135 IV 12 consid. 2.3.3.; 133 IV 1 consid. 4.6; 130 IV 58

consid. 8.4; 125 IV 242 consid. 3c; sentenza CARP 17.2011.16 del 1. settembre

2011 consid. 10.3.d; sentenza CCRP 17.2010.1 del 21 aprile 2010 consid. 2.6;

sentenza CCRP 17.2009.59 del 9 giugno 2010 consid. 4.3.c, confermata dal TF).

26. Come visto al considerando n. 20, è accertato che l’appellante ha

colpito J. dapprima con una gomitata al volto - talmente violenta da farlo

cadere a terra, già privo di sensi - e, subito dopo, quando la vittima giaceva

a terra, con due violenti calci compressivi, uno all’addome e uno al collo.

AP 1, persona fisicamente prestante, frequentatore

di una palestra, professionalmente attivo quale agente di sicurezza, con

nozioni di arti marziali (disciplina che ha praticato per 3-4 anni) e di lancio

del giavellotto, ha dato prova di particolare violenza colpendo ripetutamente

una persona anziana in zone delicate del corpo, allorquando giaceva - stordita

da un primo colpo al viso - inerme al suolo.

Proprio per la sua attività sportiva e

professionale AP 1 era - e non poteva essere altrimenti - perfettamente

consapevole della potenza dei suoi colpi e della loro potenziale lesività a

dipendenza della parte del corpo colpita.

Egli era, inoltre, consapevole che la vittima

della sua aggressione era anziana (cfr. PS AP 1 11.5.2010, all. 1 RPG

18.8.2010, pag. 7). I suoi successivi dinieghi (cfr. verb. dib. d’appello, pag.

8) non hanno convinto questa Corte: pur se ridotta, la visibilità di quella

sera gli ha certamente permesso di stimare l’età di J. (che, come si vede dalle

foto agli atti, risultava più che evidente dal solo aspetto fisico) così come

gli ha permesso di vedere i particolari da lui riportati (il fatto che J. si

era abbassato i pantaloni, il colore delle sue mutande, il rigonfiamento del

pene, l’accennata masturbazione di J.,...).

A quest’ultimo proposito si osserva che egli non

può prevalersi di un errore sui fatti ex art. 13 cpv. 1 CP ritenuto, da un

lato, che la norma - che va interpretata restrittivamente (STF 6B_527/2010 del

30 settembre 2010 consid. 6.3;6P.76/2005 del 15 novembre 2005 consid. 5.3; DTF

93 IV 81 consid. b) - trova applicazione qualora l’erronea valutazione riguardi

un elemento costitutivo del reato (ciò che non è qui il caso; DTF 129 IV 238

consid. 3.1; Jenny, Balser Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 13, n. 8,

pag. 318; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT I, § 9, n. 75-76, pag.

178; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,

Berna 2009, ad art. 13, n. 2, pag. 28; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 13, n. 3, pag. 79; Hurtado Pozo, Droit

pénal, Partie générale, § 3, n. 597, pag. 199 e § 3, n. 603, pag. 201;

Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit Commentaire, CP I, Basilea 2008,

ad art. 13, n. 2, pag. 322; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Losanna

2007, ad art. 13, n. 1.2, pag. 59) e considerato, d’altro canto, che le

modalità dell’aggressione in questione avrebbero avuto conseguenze altrettanto

gravi sia che la vittima fosse stata ultraottantenne (come era effettivamente

il caso), sia che essa fosse stata ultrasessantenne (come stimato da AP 1; cfr.

PS AP 1 11.5.2010, all.1 RPG 18.8.2010, pag. 7 e 13), sia che essa fosse stata

molto più giovane.

AP 1 ha, quindi, colpito una persona anziana

(ultraottantenne), fisicamente debole e con un tremolio a mani e braccia,

assestandole, in rapida successione, violenti e ripetuti colpi, potenzialmente

letali visto che le zone del corpo verso cui li ha diretti sono sede di organi

vitali.

La probabilità di causare la morte della vittima

era, dunque, talmente alta da imporsi con meridiana evidenza all’appellante (al

contrario di quanto da lui sostenuto; cfr. verb. dib. di primo grado, pag. 8 e

verb. dib. d’appello, pag. 7 e 13). Colpendo J. così come ha fatto quando già

si trovava inerme a terra, ha messo in atto modalità d’azione ad elevatissimo

rischio di esito mortale, per cui si deve forzatamente ammettere che, adottando

tali comportamenti, AP 1 ha, nei fatti, accettato di provocare la morte di J..

Non era, quello, il suo obiettivo prioritario né

lo desiderava - quel che voleva era liberarsi di J. e fargli del male, visto

che lui gliene aveva fatto (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 7) - ma, agendo

così come ha agito, ha accettato che ciò avvenisse: infatti, il rischio che J.

morisse a seguito delle botte che gli ha dato era talmente alto che, nel fatto

stesso di picchiarlo in quel modo, risiede l’accettazione di tale rischio.

In queste circostanze, deve essere confermata la

conclusione dei primi giudici: AP 1 ha preso in considerazione l’eventualità di

uccidere e, agendo cionondimeno, ha accettato il risultato per il caso in cui

esso si fosse verificato.

Egli deve, pertanto, essere riconosciuto autore

colpevole di omicidio intenzionale commesso con dolo eventuale (e ciò,

nonostante egli abbia negato qualsivoglia intenzione, adducendo di avere agito

per negligenza).

A fronte del riconoscimento del reato di omicidio

intenzionale, le ipotesi alternative proposte dalla difesa decadono, essendo

escluso un eventuale concorso con i reati di lesioni personali gravi (reato che

viene assorbito dall’omicidio intenzionale; Trechsel/Fingerhuth,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad

art. 122, n. 12, pag. 580), di omicidio colposo (ritenuto l’accertamento del

dolo) e di omissione di soccorso (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol.

I, Berna 2010, ad art. 128 CP, n. 60, pag. 182).

Stato di legittima difesa

27. L’appellante ha preteso in prima sede e continua a pretendere di

fronte a questa Corte di avere agito in stato di legittima difesa.

28. In forza dell’art. 15 CP (legittima difesa esimente), ognuno ha il

diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta

o la minaccia ingiusta di un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

Per l’art. 16 cpv. 1 CP (legittima difesa discolpante),

se chi respinge un’aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo

l’art. 15, il giudice attenua la pena.

Per il cpv. 2 del citato disposto, invece, chi

eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento

non agisce in modo colpevole.

a. La situazione di legittima difesa presuppone un attacco (o la

minaccia di un attacco) ingiusto.

Deve essere qualificato di attacco ogni

comportamento umano (quello animale essendo escluso, salvo che l’animale

costituisca lo strumento di un’azione umana; Monnier, Commentaire romand, CP I,

Basilea 2009, ad art. 15, n. 6, pag. 188; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna 2009, ad art. 15,

n. 4, pag. 34; Trechsel/Jean-Richard, Schweizerisches Strafgesetzbuch,

Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 15, n. 8, pag. 94; Seelmann,

Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 15, n. 4, pag. 337; DTF 97 IV

73 consid. 2) che mira a ledere un bene giuridico

individuale (Monnier, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 188;

Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 15, n. 3, pag. 33;

Techsel/Jean-Richard, op. cit., ad art. 15, n. 4, pag. 92; Seelmann, op. cit.,

ad art. 15, n. 4 e 5, pag. 337). Non giustificano la

legittima difesa attacchi all’ordine pubblico o a beni giuridici collettivi,

salvo che la norma che protegge prevalentemente il bene giuridico collettivo

tuteli indirettamente anche interessi individuali (Monnier, op. cit., ad art.

15, n. 5, pag. 188; Trechsel/Jean-Richard, op. cit., ad art. 15, n. 4, pag. 92;

Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 337).

L’esistenza di un attacco va determinata mediante

una valutazione oggettiva a posteriori. Colui che suppone erroneamente

l’esistenza di un attacco è giudicato in base all’art. 13 CP (legittima difesa

putativa; cfr. Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 4, pag. 337 e n. 8, pag.

338).

Non occorre che l’attacco sia punibile in quanto

tale (Monnier, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 188; Trechse/Jean-Richard, op.

cit., ad art. 15, n. 8, pag. 94), che l’aggressore abbia agito colpevolmente

(Trechse/Jean-Richard, op. cit., ad art. 15, n. 8, pag. 94; Seelmann, op. cit.,

ad art. 15, n. 7, pag. 338) e che il bene giuridico attaccato sia tutelato dal

diritto penale (Monnier, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 188;

Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 15, n. 3, pag. 33; Seelmann, op. cit.,

ad art. 15, n. 5, pag. 337). L’attacco è tuttavia ingiusto ai sensi dell’art.

15 CP soltanto quando contravviene a norme generali che valgono per chiunque

(la violazione di obblighi contrattuali, ad esempio, non basta per

l’applicazione dell’art. 15 CP anche se giustifica, a determinate condizioni,

l’applicazione dell’art. 52 CO; Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 15, n.

4, pag. 34).

L’attacco può essere costituito sia da un’azione,

sia - nella misura in cui sussiste un obbligo di agire - da un’omissione (Stratenwerth/Wohlers,

op. cit., ad art. 15, n. 4, pag. 34; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 4, pag.

337; Trechsel-Jean-Richard, op. cit., ad art. 15, n. 5, pag. 92-93; DTF 102 IV

1 consid. 2b).

L’attacco deve essere ingiusto, ciò che va da sé

quando esso è diretto contro un bene protetto dall’ordinamento giuridico

(Monnier, op. cit., ad art. 15, n. 8, pag. 188).

Non è illecito l’attacco coperto da un motivo giustificativo:

non è, quindi, possibile invocare la legittima difesa a fronte di un atto di

legittima difesa (salvo che essa sia illecita perché eccessiva).

Lo stesso dicasi nell’ipotesi in cui il leso

abbia acconsentito all’attacco: se egli si oppone all’intervento del terzo,

questi non potrà prevalersi della legittima difesa (Monnier, op. cit., ad art.

15, n. 8, pag. 188).

b. Perché vi sia una situazione di legittima difesa occorre, poi, che

l’attacco sia incombente o già in corso, ma non concluso. Questa condizione non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono

ancora dati i presupposti perché si realizzi (DTF 93 IV 81 pag. 83; STF

6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1). Un attacco non può tuttavia essere

considerato concluso finché resta imminente il rischio

di una nuova offesa o di un aggravamento della stessa da parte dell’aggressore

(DTF 102 IV 1 consid. 2b pag. 4-5; STF 6S.29/2005 del

12 maggio 2005 consid. 3.1). C’è minaccia imminente di

un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. È il

caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso, si prepara allo

scontro o gesticola in modo da far pensare che egli

passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (DTF 93 IV 81 pag.

83; STF 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1).

c. Per verificare se la difesa è stata proporzionata, occorre valutare

l’insieme delle circostanze del caso concreto. In particolare, va valutata la

gravità dell’attacco, i beni giuridici minacciati dall’attacco rispettivamente

dalla difesa, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono

stati utilizzati (STF 6B_289/2008 del 17 luglio 2008

consid. 7.3;6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid. 3.1; DTF 107 IV 12 consid. 3a; 102 IV 65 consid. 2).

La difesa è da considerarsi eccessiva quando non

è diretta solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o attaccato, ma

anche a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5 consid. 3; SJ 1997 pag. 337

consid. 2c; STF 6S.29/2005 del 12 maggio 2005 consid.

3.1; cfr. anche sentenza CCRP 17.2009.35 del 14

dicembre 2009 consid. 5.3).

Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti

della legittima difesa secondo l’art. 15, il giudice attenua la pena (legittima

difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP).

Di principio, tale norma si applica ai casi di

eccesso intensivo (ovvero sproporzionato) di legittima difesa.

Una parte della dottrina considera che l’art. 16

cpv. 1 CP trovi applicazione anche in caso di eccesso estensivo (ovvero

temporale) di legittima difesa nella misura in cui la difesa interviene appena

prima dell’inizio o immediatamente dopo la fine dell’attacco (Seelmann, Balser

Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 16, n. 4, pag. 342; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, AT I, Berna 2005, § 10, n. 85, pag. 245-246;

Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, Berna

2009, ad art. 16, n. 2, pag. 36; Hurtado Pozo, Droit pénal, Partie générale,

Ginevra/Zurigo/Basilea 2008, § 4, n. 962 e segg., pag. 312-313; Monnier,

Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 16, n. 6, pag. 193).

Pur avendo evocato tale opinione dottrinale (cfr.

STF 6P.76/2005 del 15 novembre 2005 consid. 5.1 in cui, in concreto, l’applicazione dell’art. 33 cpv. 1 vCP è stata esclusa in quanto è stato

ritenuto che i limiti temporali della legittima difesa erano stati superati

ampiamente), in seguito l’Alta Corte federale ha stabilito che l’eccesso

estensivo di legittima difesa non rientra nel campo di applicazione dell’art.

16 CP e non comporta, dunque, un’attenuazione della pena (STF 6B_289/2008 e

6B_290/2008 del 17 luglio 2008 consid. 7.4;6S.384/2004 del 7 febbraio 2005

consid. 3.2.2).

d. Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione

o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16

cpv. 2 CP). In questi casi, l’autore dell’eccesso va

dichiarato non colpevole (in precedenza andava esente da pena, cfr. art. 33

cpv. 2 seconda frase vCP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce

l’unica causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello

sbigottimento che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire

scusabile. Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di

sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è

respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve

trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta

commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere

una certa importanza.

Spetta al giudice valutare di caso in caso se

l’eccitazione o lo sbigottimento era tale da giustificare il proscioglimento nonché

determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano apparire

scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà mostrarsi tanto

più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto difensivo. Non è, comunque,

necessario che la reazione difensiva non sia imputabile a colpa: è sufficiente

che le circostanze giustifichino il proscioglimento. Malgrado la formulazione

assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere d’apprezzamento (DTF 102 IV 1 consid.

3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ

1988 pag. 121 consid. 4; cfr. pure sentenza CCRP 17.2009.35 del 14 dicembre

2009 consid. 5.3).

29. In concreto, le insistenti avances verbali di J. sono qualificabili

in diritto di molestie sessuali mentre il toccamento delle parti intime

inflitto a AP 1 nonostante questi gli avesse chiaramente manifestato il suo

rifiuto è, sempre in diritto, qualificabile di coazione sessuale.

In quel momento, J. si è reso autore colpevole di

reati di natura sessuale di cui AP 1 era vittima: quest’ultimo era, dunque,

oggetto di un atto illecito da parte di J. e da questo attacco aveva il diritto

di difendersi.

Egli doveva, però, limitare la sua difesa ad un

gesto proporzionato alla gravità dell’attacco.

E qui non ha da essere argomentato a lungo per

dimostrare che egli, colpendo J. con la violenta gomitata che lo ha fatto

cadere a terra, ha ampiamente ecceduto in tale suo diritto.

Sarebbe, infatti, bastato, per respingere

l’attacco, spostargli il braccio o, al massimo, allontanarlo con una leggera

spinta (al proposito, si osserva che, contrariamente a quanto ritenuto dai

primi giudici, la difesa non è sussidiaria alla fuga: DTF 102 IV 228 consid. 2;

101 IV 119 pag. 121; 79 IV 148 consid. 2; Monnier, Commentaire romand, CP I,

Basilea 2009, ad art. 15, n. 21, pag. 191; Seelmann, Basler Kommentar, StGB I,

Basilea 2007, ad art. 15, n. 12, pag. 339; Stratenwerth, Schweizerisches

Strafrecht, AT I, Berna 2005, § 10, n. 75, pag. 240; Killias, Précis de droit

pénal général, Berna 2008, n. 712, pag. 115 e n. 725, pag. 121).

Ritenuto come, manifestamente - e non solo alla

luce dell’interpretazione restrittiva che si impone in materia (Stratenwerth,

Schweizerisches Strafercht, AT I, § 10, n. 86, pag. 246) - non può dirsi che AP

1 abbia agito per scusabile eccitazione o sbigottimento, l’applicazione dell’art.

16 cpv. 2 CP è esclusa.

Dunque, in applicazione dell’art. 16 cpv 1 CP,

del comportamento di J. si terrà conto soltanto come attenuante della colpa di AP

1 e soltanto in relazione alla gomitata.

Per il resto, ancor meno ha da essere argomentato

per dimostrare come, poi, quando ha colpito J. con i piedi, AP 1 non fosse più

in una situazione di legittima difesa: a quel momento J. era a terra,

totalmente inoffensivo e nessun attacco era più in corso. In casi del genere e,

meglio, quando l’autore eccede i limiti temporali della legittima difesa, il

Tribunale federale esclude - come visto - che possa trovare applicazione l’art.

16 cpv. 1 CP (STF 6B_289/2008 e 6B_290/2008 del 17 luglio 2008 consid. 7.4;

6S.384/2004 del 7 febbraio 2005 consid. 3.2.2). Riguardo ai due calci inferti a

J., in assenza di una situazione di legittima difesa, AP 1 non può pertanto

prevalersi dell’art. 16 cpv. 1 CP e pretendere un’attenuazione della pena.

Circostanze

attenuanti invocate dalla difesa

Autore

seriamente indotto in tentazione dalla condotta della vittima

30. Giusta

l’art. 48 lett. b CP, il giudice attenua la pena se l’autore è stato seriamente

indotto in tentazione dalla condotta della vittima.

a. La norma corrisponde all’art. 64 cpv. 5 vCP, ragion per cui la

giurisprudenza ad esso relativa rimane pertinente

(Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, CP I, Basilea 2008,

ad art. 48, n. 17, pag. 526).

Tale attenuante - che il Tribunale federale

interpreta in modo restrittivo (Pellet, Pellet, Commentaire romand, CP I, Basilea

2009, ad art. 48, n. 29, pag. 484; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet,

Petit commentaire, CP I, Basilea 2008, ad art. 48, n. 17, pag. 526) - trova

applicazione soltanto laddove la vittima abbia provocato a tal punto il

comportamento illecito dell’autore che questi non appare completamente

responsabile della sua decisione di commettere il reato (STF 6B_97/2010 del 22

aprile 2010 consid. 3.4.2;6B_395/2009 del 20 ottobre 2009 consid. 6.6.1; STF

6S.378/2005 del 20 dicembre 2005 consid. 2.4; DTF 98 IV 67 consid. 1;

Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 21, pag.

892; Pellet, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 27, pag.

484; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, § 6, n. 100,

pa. 220).

Il comportamento della vittima deve essere stato

così provocante che qualsiasi altra persona responsabile posta nella situazione

dell’autore avrebbe avuto difficoltà a resistervi (STF 6B_31/2011 del 27 aprile

2011 consid. 3.4.3;6B_97/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3.4.2; STF

6S.378/2005 del 20 dicembre 2005 consid. 2.4; DTF 102 IV 273 consid. 2c; 98 IV

67 consid. 1; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48,

n. 21, pag. 892; Pellet, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 48, n.

28, pag. 484).

Sebbene possa entrare in linea di conto anche in

relazione ad altri reati (Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 14, n. 14,

pag. 274), tale attenuante trova in particolare applicazione in caso di reati

sessuali (STF 6B_97/2010 del 22 aprile 2010 consid. 3.4.2; DTF 98 IV 67 consid.

1; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 21,

pag. 892; Pellet, Commentaire romand, CP I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 28,

pag. 484; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, AT II, Berna 2006, § 6, n.

100, pag. 221).

b. In

concreto, non può essere sostenuto che l’avance di natura sessuale fatta da J.

fosse talmente invasiva, pesante e provocatoria da assumere valenza causale

nella reazione di AP 1 che ha portato alla morte dell’anziano. Il gesto di J.

era certamente inopportuno e volgare. Ma la sua volgarità e inopportunità si

esauriva in se stessa. Ricondotto, poi, nei suoi giusti termini - che sono

quelli della molestia ex art. 198 CP e, poi, di una coazione sessuale ex art.

189 CP ma limitata, nella sua gravità oggettiva, ad un toccamento (seppur non

fugace) sopra gli abiti - ad esso non può, manifestamente, essere riconosciuto

un ruolo di concausa in un’azione omicida quale quella intrapresa da AP 1.

Pertanto, come correttamente rilevato dalla prima

Corte, l’attenuante specifica dell’aver agito poiché seriamente indotto in

tentazione dalla condotta della vittima non è data.

Tuttavia, del comportamento di J. - e, meglio,

del fatto che AP 1 ha agito non spontaneamente, ma in reazione a quelle che

possono essere chiamate pesanti provocazioni della sua vittima - la Corte terrà

conto quale attenuante generica nell’ambito dell’art. 47 CP.

Sincero

pentimento

31. Giusta l’art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se l'autore

ha dimostrato con fatti sincero pentimento, specialmente se ha risarcito il

danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.

a. Il testo della lett. d dell’art. 48 CP corrisponde a quello del

previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato semplicemente aggiunto l'avverbio

"ragionevolmente" (verosimilmente per motivi stilistici, dato che le

altre versioni linguistiche non hanno subito simile modifica). L’art. 48 CP si

differenzia tuttavia dall’art. 64 vCP nel senso che l’attenuazione della pena a

seguito della realizzazione di una delle circostanze attenuanti previste è,

ora, obbligatoria (FF 1999, pag. 1868; STF 6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid.

3.1). Ciò rilevato, la giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva,

per il resto, la sua validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP

(STF 6B_614/2009 del 10 agosto 2009 consid. 1.1;6B_78/2008 del 14 ottobre 2008

consid. 3.5; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, Petit commentaire, CP I,

Basilea 2008, ad art. 48, n. 24, pag. 528).

b. Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il fatto che un autore

colpevole abbia sinceramente preso coscienza del suo errore ed abbia

concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere sempre

considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342 consid. 2d pag.

349), soltanto atti particolarmente meritori giustificano

l’applicazione dell’art. 48 CP (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid.

2.2.2;6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.3).

In effetti, il sincero pentimento presuppone che

l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e

meritevole. L’autore deve avere agito spontaneamente, il suo comportamento deve

essere in stretto rapporto con l'illecito e connotare un riconoscimento della

colpa, non provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o

imminente.

Si richiedono, dunque, cumulativamente due

condizioni: il pentimento e il risarcimento del danno (cfr., in particolare,

STF 6B_78/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.5; Wiprächtiger, Basler Kommentar,

StGB I, Basilea 2007, ad art. 48, n. 28, pag. 894): concretamente, perché il citato

disposto possa trovare applicazione, l’autore deve avere dato prova del suo

pentimento tentando, anche a costo di sacrifici, di riparare, nella misura di

quanto da lui ragionevolmente esigibile, il danno causato (STF 6B_827/2008 del 7

gennaio 2009 consid. 2.2.2;6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3;6B_622/2007

dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2;6S.17/2003 del 3 febbraio 2003 consid. 2.1;6S.146/1999

del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107 IV 98 consid 1 e riferimenti e consid.

3a).

In questo senso, il risarcimento del danno non

sempre basta ad integrare gli estremi del sincero pentimento: è, infatti,

necessario che il risarcimento possa essere letto come un gesto spontaneo e disinteressato,

slegato dalle conseguenze contingenti del procedimento penale, con cui il reo

dimostra di essersi pentito (STF 6B_827/2008 del 7 gennaio 2009 consid. 2.2.2;

6B_822/2008 del 5 novembre 2008 consid. 2.3;6B_78/2008 del 14 ottobre 2008

consid. 3.5;6B_622/2007 dell’8 gennaio 2008 consid. 3.2;6S.17/2003 del 3

febbraio 2003 consid. 2.1;6S.146/1999 del 26 aprile 1999 consid. 3a; DTF 107

IV 98 consid. 1 con rinvii; sentenza CCRP 17.2001.8 del 13 febbraio 2001

consid. 2; Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I, Basilea 2007, ad art.

48, n. 28, pag. 894).

Dal canto suo, la dottrina auspica,

nell’interesse della parte civile, un riconoscimento generoso del sincero

pentimento in caso di risarcimento (Wiprächtiger, Basler Kommentar, StGB I,

Basilea 2007, ad art. 48, n. 30, pag. 895; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad art. 48, n. 22,

pag. 277; Pellet, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48,

n. 39, pag. 487; sentenza CCRP 17.2009.73 del 12 maggio 2010 consid. 4.3).

32. In concreto, la realizzazione dei presupposti applicativi dell’art.

48 lett. d CP è esclusa perché il materiale processuale - in particolare, la

ritrattazione della propria confessione e il tentativo di scaricare le proprie

responsabilità prima su un terzo e, poi, sul personale sanitario che ha avuto

in cura la vittima della sua violenza - indica che AP 1 non ha maturato quel

reale e profondo ravvedimento indispensabile per riconoscere a suo favore l'attenuante

specifica del sincero pentimento. La completa assunzione delle proprie

responsabilità con l’ammissione dei propri gesti è, infatti, ritenuto il primo

necessario passo verso un serio ravvedimento (cfr. STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 4.7 in cui il TF ha confermato la sentenza 17.2007.70/71/72 del 14 dicembre 2007 della CCRP che ha protetto la decisione

dell’istanza inferiore di negare l’attenuante del sincero pentimento a dei

correi che avevano formulato le proprie scuse alle vittime e che erano disposti

a destinare il loro peculio al risarcimento, definendoli passi nella giusta

direzione, ma non sufficienti a fondare l'invocata attenuante, ritenuto come

essi non avessero reso completa e immediata confessione ed avessero anzi tentato

di scaricarsi reciprocamente la responsabilità maggiore per i fatti commessi; Trechsel/Affolter-Eijsten,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo/San Gallo 2008, ad

art. 48, n. 20, pag. 276).

Tuttavia, in concreto, non può essere dimenticato

che AP 1 ha, di sua iniziativa, proposto di indennizzare con un importo

considerevole l’unico familiare di J. - il fratello emigrato negli __________in

giovanissima età - il cui diritto all’indennizzo poteva essere facilmente messo

in discussione e che, dal momento della firma della convenzione, sta facendo

fronte all’impegno assunto con uno sforzo che, relativamente alle sue

condizioni attuali, è particolare (cfr. verb. dib. d’appello, pag. 4) e,

quindi, meritorio.

Dell’impegno spontaneamente assunto e dello

sforzo profuso per farvi fronte questa Corte ha tenuto conto, quale attenuante

generica ma di peso, nella commisurazione della pena ex art. 47 CP.

Imputabilità dell’autore

33. L’appellante rimprovera ai primi giudici di avere, seguendo acriticamente

il parere espresso dal perito psichiatrico giudiziario, considerato la sua

scemata imputabilità di grado lieve unicamente in relazione con la gomitata, ad

esclusione dei due calci compressivi. Una simile dicotomia è - a suo dire -

insensata a fronte di un’aggressione durata complessivamente soltanto pochi

secondi.

L’appellante precisa, peraltro, che, in occasione

dell’udienza preliminare tenutasi il 18 marzo 2011 davanti al presidente della

prima Corte alla presenza del procuratore pubblico, del difensore e del

rappresentante dell’accusatore privato, proprio a causa dell’insensatezza della

suddivisione operata dal perito, le parti si erano accordate sull’applicazione

della scemata imputabilità di grado lieve a tutti i colpi da lui inferti, e non

soltanto alla gomitata.

Alla richiesta dell’appellante si è associata, al

dibattimento d’appello, la pubblica accusa (verb. dib. d’appello, pag. 13).

34. Giusta l’art. 19 cpv. 1 CP, non è punibile colui che al momento del

fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale

valutazione.

Per il cpv. 2 di detto articolo, se al momento

del fatto l’autore era soltanto in parte capace di valutarne il carattere

illecito o di agire secondo tale valutazione, il giudice attenua la pena.

Qualora vi sia serio motivo di dubitare

dell’imputabilità dell’autore, l’autorità istruttoria o il giudice devono

ordinare una perizia (art. 20 CP).

35. Nonostante i dubbi nutriti da questa Corte sia sull’accertamento

del disturbo di personalità che è stato diagnosticato a AP 1 - che sono molti e

che l’audizione in aula del perito non solo non è riuscita a dipanare, ma ha

addirittura aumentato - sia, e soprattutto, sulla questione a sapere se un

disturbo di personalità, diagnosticato per la prima volta dopo un reato e che,

in precedenza, non si era mai manifestato, possa fondare, in diritto, una

scemata imputabilità, in considerazione di molte circostanze - soprattutto

tenuto conto della prassi delle corti ticinesi e del fatto che, non solo la

difesa, ma anche l’accusa ha chiesto il riconoscimento di tale attenuante -

questa Corte ha ritenuto, in un giudizio da cui non sono estranei motivi di

opportunità, di dover stabilire che AP 1 ha agito in stato di scemata imputabilità di grado lieve.

Commisurazione della pena

36. Decisa la condanna per omicidio intenzionale ed esclusa un’eventuale

premeditazione del gesto (sentenza impugnata, consid. 25, pag. 46), i primi

giudici hanno considerato gravissima la colpa di AP 1 che, nonostante un

percorso scolastico e formativo “più che accettabile”, ha agito “per

motivi francamente futili” (ritenuto che per mettere fine alle asserite

avances di J. gli sarebbe bastato allontanarsi), “in modo vile” e “con

assurda ferocia”, mosso dal suo profondo disprezzo nei confronti degli

omosessuali (sentenza impugnata, consid. 48, pag. 64). Estremamente grave e

dimostrazione di totale assenza di pentimento è stato ritenuto anche il

comportamento da lui tenuto successivamente ai fatti (sentenza impugnata,

consid. 48, pag. 65).

La Corte di prime cure ha dunque considerato

adeguata alla colpa di AP 1 una pena base di 16/17 anni (sentenza impugnata,

consid. 48, pag. 65).

I primi giudici hanno poi attenuato tale pena in

considerazione della situazione personale dell’appellante, della sua giovane

età, del lungo carcere preventivo sofferto, della sensibilità personale

all’espiazione alla pena, della sua incensuratezza (seppure solo in territorio

elvetico), della sua parziale collaborazione (caratterizzata da peraltro non

immediate ammissioni poi ritrattate), della sua scemata imputabilità di grado

lieve, del fatto di avere agito con dolo eventuale e dell’accordo risarcitorio

concluso con gli eredi della vittima “per un importo sostanzialmente

corretto anche se ad oggi soluto solo per una minima parte” (sentenza

impugnata, consid. 48, pag. 66). Spiegando che i citati fattori giustificano

una riduzione della pena base del 40/45% - di cui il 20/25% per la scemata

imputabilità “unicamente imputabile alla gomitata e non ai successivi due

calci” - essi hanno inflitto a AP 1 una pena detentiva di 9 anni, da

dedursi il carcere preventivo sofferto (sentenza impugnata, consid. 48, pag.

66).

Alla pena detentiva è infine stato affiancato un

trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP (da eseguirsi già in sede di espiazione

della pena), ritenuto necessario dal perito psichiatrico nonché dallo

psichiatra che ha visitato AP 1 in carcere e non più osteggiato dall’appellante

(sentenza impugnata, consid. 48, pag. 68).

37. Anche nella denegata ipotesi di conferma da parte della scrivente

Corte della condanna per omicidio intenzionale, l’appellante contesta la pena

inflittagli dai primi giudici, ritenendola troppo severa. Dapprima, egli

rimprovera alla prima Corte di avere applicato l’attenuazione di pena dovuta alla

sua scemata imputabilità di grado lieve unicamente alla porzione di pena

relativa alla gomitata anziché alla pena complessiva e di non avere tenuto

conto, a sua parziale discolpa, delle omissioni rimproverate ai medici

dell’Ospedale di __________che costituiscono una concausa del decesso della

vittima.

Ritenuto, poi, come il suo gesto sia stato una

reazione alle insistenti avances di natura sessuale di J., AP 1 sostiene di

essersi trovato in una situazione di legittima difesa discolpante ex art. 16

cpv. 1 CP.

Subordinatamente, egli adduce di avere agito

poiché indotto seriamente in tentazione dalla condotta di J..

Infine, l’appellante sostiene di avere,

ammettendo di essere l’autore dell’aggressione ed accettando di risarcire gli

eredi della vittima, dimostrato sincero pentimento e chiede che venga tenuto

conto, ad ulteriore attenuazione della sua colpa, del comportamento tenuto in

carcere e del percorso terapeutico avviato spontaneamente.

38. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di

cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo

faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro

edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi

di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente

severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere

di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6

consid. 6.1 pag. 21 segg. e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV

10 consid. 2 pag. 19; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;

STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di

censurare mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n.

1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende

(o, secondo Schmid, semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione

di appello ad intervenire anche in caso di errato apprezzamento, quindi non più

soltanto in caso di eccesso o di abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n. 17, pag.

759; Eugster, Basler Kommentar, StPO, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch

reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;

Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17, pag. 2622-2623;

Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag. 732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina

citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad

una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera

valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza

limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di

apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi

ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO,

ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin, Commentaire romand, CPP, ad art.

398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento

all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393, n.

18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe

imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes

administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag.

667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler

l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel

l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - precisa, in particolare, che, se si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di

appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato

(Schmid, Handbuch, §91, n. 1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2

lett. c CPP).

39.a. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

b. Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponenten). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponenten),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del previgente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden),

i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità nonché l’intensità

della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a; STF 6B_1092/2009,

6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione alla libertà

dell’autore, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e meglio della

situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio situazioni

d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da giustificare

un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio

del 21 settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

c. In quest’ambito, si inserisce l’eventuale responsabilità limitata

dell’autore.

In una sentenza dell’8 marzo 2010 (DTF 136 IV 55,

poi confermata in STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010),

distanziandosi dalla giurisprudenza precedente (cfr. DTF 134 IV 132), il

Tribunale federale ha, infatti, stabilito che - contrariamente ad

un’interpretazione puramente letterale del testo dell’art. 19 cpv. 2 CP (“il

giudice attenua la pena”) - la scemata imputabilità è un elemento che ha un

influsso diretto sulla colpa, la riduzione della pena menzionata dalla norma

non essendo altro che la conseguenza di tale colpa attenuata. La scemata

imputabilità va, quindi, considerata già nella determinazione della colpa

dell’autore e non - come prima si indicava - semplicemente applicata sulla pena

(DTF 136 IV 55 consid. 5.5; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2).

Ricordato come, secondo la precedente giurisprudenza

(DTF 134 IV 132 consid 6.1), il giudice doveva determinare una pena base

fondata sulla gravità oggettiva del comportamento e sulla colpa soggettiva (Tatkomponenten)

e, poi, ridurla in funzione della diminuzione di responsabilità con

apprezzamento di regola indipendente dei criteri legati all’autore (Täterkomponenten)

e come, sempre secondo tale giurisprudenza, pur senza che fosse necessaria una

riduzione lineare, dovesse esistere una correlazione fra la diminuzione della

responsabilità accertata e i suoi effetti sulla pena (DTF 129 IV 22 consid 6.2;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2), il TF, tornando

sui suoi passi, ha stabilito che la riduzione puramente matematica di una pena

ipotetica è contraria al sistema, limita in modo inammissibile il potere di

apprezzamento del giudice e conduce ad accordare un peso eccessivo alla

diminuzione della capacità cognitiva o volitiva così come constatata dal perito

(DTF 136 IV 55 consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010

consid. 2.2.2).

Precisato come la diminuzione della

responsabilità non costituisca che un criterio attenuante fra i molti altri -

per esempio, le circostanze attenuanti specifiche di cui all’art. 48 lett. a -

c, le circostanze di cui agli art. 11 cpv. 4, 16 cpv. 1, 18 cpv. 1, 21, 23 cpv.

1 e 25 CP - e come altre circostanze (ad esempio, i motivi biasimevoli) possano

invece aumentare la colpa e compensare così la diminuzione della capacità

cognitiva o volitiva, il TF ha precisato che, al riguardo, il giudice fruisce

di un ampio potere di apprezzamento (DTF 136 IV 55 consid. 5.6).

Nella valutazione delle ripercussioni

dell’accertata scemata imputabilità sulla colpa soggettiva del reo, il giudice,

esercitando l’ampio potere di apprezzamento che la legge gli conferisce in

materia, può applicare la scala abituale: una colpa oggettivamente molto grave

può essere ridotta ad una colpa da grave a molto grave in ragione di una

diminuzione leggera della responsabilità; rispettivamente, può essere ridotta

ad una colpa da media a grave in ragione di una diminuzione media della

responsabilità o, ancora, può essere ridotta ad una colpa da leggera a media in

ragione di una diminuzione grave della responsabilità (DTF 136 IV 55 consid. 5.6;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

A partire da questa valutazione approssimativa,

il giudice deve poi prendere in considerazione gli altri fattori di

commisurazione della pena. Tale modo di procedere permette di tener conto

integralmente della diminuzione della responsabilità e, dunque, della colpa

soggettivamente meno grave dell’imputato ma impedisce che a tale fattore venga attribuita

un’importanza troppo grande, come invece accadeva in precedenza (DTF 136 IV 55

consid. 5.6; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2).

d. Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così

come indicato dall’art. 47 cpv. 1 CP in fine e precisato dal TF (in

particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponenten), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22

giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid.

3.5).

Con

riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999, pag. 1744; DTF

128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008

consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2). La legge ha, così,

codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF 6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del

14 ottobre 2008 consid. 3.2;6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2;

6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth,

Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna

2006, § 6, n. 72, pag. 205).

40. Va, prima di tutto, ricordato che questa Corte, come visto, non si

limita a verificare la correttezza della pena inflitta dai giudici di prime

cure ma procede ad una commisurazione autonoma della pena, in ciò, vista

l’assenza di un ricorso della pubblica accusa, limitata unicamente dal divieto

della reformatio in peius (art. 391 cpv. 2 CPP) nel senso che, dovesse ritenere

maggiormente adeguata alla colpa di AP 1 una pena superiore a quella

inflittagli dalla prima Corte, non potrà che respingere l’appello e confermare

la pena già pronunciata.

Occorre, dunque, determinare la colpa di AP 1 in funzione delle circostanze legate al fatto commesso (Tatkomponenten), valutando dapprima

le circostanze oggettive del reato di cui risponde (objektive Tatkomponenten)

e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden).

Soltanto dopo la determinazione dell’intensità della colpa in relazione al reato

e la determinazione della pena ad essa adeguata, vanno considerate - a

ponderazione attenuante od aggravante della pena così determinata - le

circostanze personali legate all’autore (Täterkomponenten; DTF 136 IV 55

consid. 5.4).

In concreto, decisamente molto grave, dal profilo

oggettivo, è il pestaggio compiuto da AP 1 ai danni di J.. Rilevata l’estrema

gravità in sé della soppressione di una vita, ad aggravare ulteriormente, dal

profilo oggettivo, la colpa di AP 1 è il fatto che egli ha colpito la sua

vittima con una violenza impressionante - già solo la gomitata ha messo fuori

combattimento l’anziano facendolo cadere a terra privo di sensi - e con una

brutalità fuori dal comune. Nel suo agire AP 1 ha mostrato particolare determinazione e ferocia, infierendo in modo violento sulla sua vittima

allorquando ella giaceva inerme a terra, colpendola con i piedi così come si

schiaccia un insetto molesto, evidenziando in tal modo, oltre ad una carica di

aggressività non comune, un altrettanto non comune disprezzo per la vita.

Sempre in questo contesto e sempre quale elemento

aggravante la sua colpa occorre, poi, considerare che AP 1, dopo avere colpito

e ridotto la sua vittima alla più totale impotenza, si è allontanato senza in

alcun modo preoccuparsi delle conseguenze del suo agire.

Dal

profilo soggettivo, se è vero che rilevante è il fatto che AP 1 ha reagito con una brutalità impressionante ad un attacco che non comportava per lui un reale

pericolo ritenuto che l’approccio sessuale di cui egli è stato fatto oggetto

era, in sé, piuttosto banale poiché facilmente sventabile sia per la sua natura

(si trattava di un toccamento sopra i vestiti) sia per le caratteristiche

dell’autore (una persona anziana e visibilmente debole), è anche rilevante il

fatto che egli ha agito, non di sua iniziativa, ma per reazione, poiché

provocato dall’attacco della vittima. In sintesi, è vero che AP 1 ha brutalmente picchiato J. con colpi di cui conosceva l’alta potenzialità letale in ciò accettando

di provocare la morte di un uomo per un’avance sessuale che, per quanto

indesiderata e volgare, non poteva in nessun modo costituire per lui un grave

pericolo. Ma è anche vero che è a causa del comportamento di J. che egli ha

agito. Non può, infatti, essere dimenticato che AP 1 è passato all’azione

perché, con quanto fatto, J. si era reso autore colpevole nei suoi confronti di

due reati di natura sessuale (molestie e coazione sessuale). In questo senso,

il comportamento di J. va considerato ad attenuazione della colpa di AP 1, da

un lato e per una parte (la gomitata) in applicazione dell’art. 16 cpv. 1 CP e,

per il tutto, quale circostanza attenuante generica in quanto elemento

provocatore.

Sempre dal profilo soggettivo, va poi

considerato, quale importante fattore di attenuazione della colpa (DTF 136 IV

55 consid. 5.6; STF 6S.233/2003 del 4 novembre 2003 consid. 4.3 e rif. che

conferma la sentenza CCRP 17.2002.56 del 6 maggio 2003), il fatto che AP 1 non ha agito con dolo diretto bensì con mero dolo

eventuale e che il tutto si è svolto in pochissimi secondi: quello

dell’appellante è, dunque, stato un dolo, non solo eventuale, ma che è nato e

si è esaurito in pochi secondi.

Tutto ben considerato, in queste condizioni,

fosse stato accertato un dolo diretto, la colpa di un autore pienamente

responsabile sarebbe stata giudicata come molto grave e per questa colpa

sarebbe stata considerata adeguata - ritenuto il quadro edittale posto

dall’art. 111 CP che prevede una pena detentiva da cinque a vent’anni - una

pena base aggirantesi attorno ai 14 anni di detenzione (già considerato, come

elemento attenuante, il comportamento della vittima).

Tuttavia, in concreto, ritenuto che il tutto si è

svolto in pochissimi secondi (e che, quindi, l’intento omicida di AP 1 è

circoscritto a questi pochi secondi), il dolo eventuale, da solo, comporta un’importante

riduzione della colpa ed impone, di conseguenza, un’importante attenuazione della

pena che, per questo solo fattore di riduzione, va a fissarsi attorno agli 11

anni.

In concreto, occorre, però, ancora considerare,

sempre dal profilo soggettivo, in relazione al criterio della libertà

dell'autore di scegliere se agire o meno e, concretamente, ad attenuazione

della colpa di AP 1, il fatto che egli ha agito poiché la sua capacità volitiva

era parzialmente indebolita a causa del suo stato psichico. Al riguardo

occorre, comunque, considerare che, così come indicato al considerando n. 35, la

sua imputabilità era scemata soltanto in misura leggera: ne consegue che la sua

colpa si riduce proporzionalmente ciò che, di riflesso, impone una nuova

riduzione (di due anni) della pena che si attesta, così, sui 9 anni.

In applicazione dei principi suesposti, la pena

così stabilita va, poi, ponderata in funzione dei fattori legati all’autore (Täterkomponenten).

In quest’ambito, vanno considerati, ad ulteriore attenuazione della colpa, da

un lato, la giovane età di AP 1 (non ancora ventiquattrenne al momento dei

fatti), la sua conseguente immaturità ed anche un’infanzia non propriamente

facile vista la grave malattia del padre e la sua prematura scomparsa. In

questo ambito, va ancora considerata una certa sensibilità alla pena di AP 1

poiché egli passerà in carcere quelli che sono, in genere, ritenuti gli anni

più belli. Ma, soprattutto, va considerato, ad attenuazione della sua colpa, il

pentimento manifestato a più riprese e in modo credibile da AP 1 (e, forse, sin

qui non sufficientemente compreso) e dimostrato, comunque (al di là dei

tecnicismi legati al riconoscimento dell’attenuante specifica), dalla

convenzione stipulata con il fratello della vittima e dagli sforzi profusi per

adempiere agli obblighi assunti.

Tutto ben considerato, dunque, adeguata alla

colpa di AP 1 è la pena detentiva di 8 anni.

41. Confermata

è, pure, la misura del trattamento ambulatoriale ordinata dai primi giudici.

Al riguardo, si richiamano, in applicazione

dell’art. 82 cpv. 4 CPP, le considerazioni espresse dalla prima Corte a pag. 66

(ultimo capoverso) della sentenza impugnata.

Mantenimento

della carcerazione di sicurezza

42. Richiamate riguardo all’applicabilità in concreto dell’art. 221 cpv.

1 lett. c CPP le argomentazioni già espresse dal giudice dei provvedimenti

coercitivi, dalla CRP e dal Tribunale federale nelle loro decisioni agli atti

sub AI 157, AI 173, doc. TPC 4, doc. TPC 41, doc. TPC 54 - questa Corte ritiene

necessario ordinare il mantenimento della carcerazione di sicurezza cui è

astretto AP 1 al fine di garantire l’esecuzione della pena e della misura

rispettivamente in vista di un’eventuale procedura di ricorso al Tribunale

federale. Peraltro, tenuto conto della pena inflitta, la carcerazione di

sicurezza appare ampiamente rispettosa del principio della proporzionalità.

Tassa

di giustizia e spese

43. Visto

l’esito dell’appello, in applicazione dell’art. 428 cpv. 3 CPP, è confermata

l’attribuzione a carico dell’appellante degli oneri processuali relativi al

procedimento di prima sede.

Gli oneri

processuali d’appello seguono la soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno,

pertanto, posti a carico dell’appellante in ragione di 3/4 e per il resto a

carico dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 500.- a titolo di ripetibili

ridotte.

Per questi motivi,

visti gli art. 6, 10, 77, 80, 84, 139, 221, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg.

e 454 CPP;

32 cpv.1 Cost.;

6

par. 2 CEDU;

14

cpv. 2 patto ONU II;

12, 13, 16, 19, 40, 47, 48, 48a, 50, 51, 63 e 111 CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziaria e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è

parzialmente accolto.

Di

conseguenza,

ricordato

che, in assenza di impugnazione, i dispositivi n. 2, 6, 7 e 8 della sentenza 11

luglio 2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato,

1.1. AP 1

è dichiarato autore colpevole di omicidio intenzionale per i fatti compiuti nelle

circostanze descritte nell’atto di accusa n. 5/2011 del 1. febbraio 2011.

1.2. AP 1,

avendo agito in stato di scemata imputabilità, è condannato:

1.2.1. alla

pena detentiva di 8 (otto) anni, da dedursi il carcere preventivo sofferto;

1.2.2. a sottoporsi

ad un trattamento ambulatoriale ex art. 63 CP da eseguirsi già in sede di

espiazione della pena;

1.2.3. al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 4'000.- e delle spese giudiziarie di

fr. 32'671.25 relative al procedimento di primo grado.

2. Il

condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione

della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale Federale.

3. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- periti fr.

945.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr.

2’145.-

sono posti a carico di AP 1 in ragione di 3/4 e per il resto a carico dello Stato che gli rifonderà fr. 500.- a titolo di

ripetibili ridotte.

4. Intimazione

a:

5. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

1.

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni parziali,

contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la ricusazione

e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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