17.2011.115
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4 giugno 2012Italiano38 min
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Numero d'incarto:
17.2011.115
Data decisione, Autorità:
04.06.2012, CARP
Titolo:
Distinzione lesioni semplici - vie di fatto. Respinta eccezione di legittima difesa; un richiamo verbale accompagnato da un dito alzato non costituisce né un attacco in essere né la minaccia di un attacco imminente. Scemata imputabilità di grado lieve
LESIONE SEMPLICE
art. 15 CPS
art. 19 CPS
art. 123 cpv. 2 cf. 1 CPS
art. 126 CPS
Incarto n.
17.2011.115
Locarno
4 giugno 2012/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del
28 settembre 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 20 settembre 2011 dalla Pretura penale di Bellinzona
richiamata la dichiarazione di appello 31
ottobre 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto che - con sentenza del 20 settembre 2011 il giudice della Pretura
penale ha dichiarato AP 1 autore colpevole di lesioni semplici per i fatti
compiuti nelle circostanze descritte nel decreto di accusa n. 2062/2010 del 26
aprile 2010.
- In
applicazione della pena, il giudice della Pretura penale, ha condannato AP 1 alla
pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 80.- (ottanta)
cadauna, per un totale di fr. 800.- (ottocento), pena sospesa condizionalmente
per un periodo di prova di 3 (tre) anni, alla multa di fr. 400.- (quattrocento)
e al pagamento di tasse e spese giudiziarie.
preso atto che - contro la sentenza del giudice della Pretura penale, AP 1, ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere ricevuto la motivazione scritta della
pronuncia, con dichiarazione di appello 31 ottobre 2011, AP 1 ha dichiarato di impugnare l’intera sentenza di prime cure, postulando, in via principale,
l’annullamento della sentenza di primo grado, ed in via subordinata il rinvio
del decreto d’accusa al giudice di primo grado per riesame, chiedendo, in ogni
caso, il suo proscioglimento e l’esenzione dal pagamento di spese e tasse di
giudizio.
Ha inoltre chiesto ed ottenuto la nomina
dell’avv. DI 1 quale difensore d’ufficio nel procedimento pendente in sede di
appello.
- Con
successivo scritto del 27 dicembre 2011 l’appellante ha presentato un’istanza
probatoria, che è stata parzialmente accolta con decisione del 26 gennaio 2012.
esperito il pubblico dibattimento il 4 giugno 2012 durante il quale
l’appellante ha chiesto l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo
proscioglimento.
ritenuto
Potere cognitivo della Corte d’appello penale
e principi applicabili all’accertamento dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in
vigore il Codice di diritto processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007
(Codice di procedura penale, CPP). Le disposizioni transitorie prevedono che il
nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado
emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale (art. 454 cpv. 1 CPP).
Nel caso
concreto, la procedura di ricorso contro la sentenza 20 settembre 2011 della
Pretura penale è, pertanto, retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP
concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP, l’appello può essere proposto
contro le sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in
parte, al procedimento.
In particolare, mediante l’appello è ora
possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3
lett. a), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP TI) - la Corte di appello può ora
esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende Überprüfung”) la
sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP). A favore
dell’imputato, il potere di esame si estende anche ai punti non appellati (art.
404 cpv. 2 CPP) (Mini, in Codice svizzero di procedura
penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art. 398, n. 13, pag. 741)).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a
questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti gli aspetti
controversi della sentenza di prime cure. In questa sede possono pure essere
addotti argomenti nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica
tipica del rimedio giuridico dell’appello (Rapporto
esplicativo concernente il Codice di procedura penale svizzero, DFGP, giugno
2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo/San
Gallo 2009, ad art. 398, n. 7, pag. 766).
3. Giusta l’art 139 cpv. 1 CPP, per l’accertamento della verità, il
giudice - così come le altre autorità penali - si avvale di tutti i mezzi di
prova leciti e idonei secondo le conoscenze scientifiche e l’esperienza.
Questo disposto - che concretizza il principio
della verità materiale di cui all’art. 6 cpv. 1 CPP - conferma il principio
secondo cui gli strumenti per l’accertamento della verità non sono soltanto
quelli indicati agli art. 142 e seg. - e, cioè, gli interrogatori dell’imputato
(art 157 e seg.), dei testi (162 e seg.), delle persone informate sui fatti
(art. 178 e seg.), le perizie (art 182 e seg.) e i mezzi di prova materiali
(art. 192 e seg.) - ma sono anche tutti quelli che, secondo l’evoluzione
tecnica e scientifica, sono idonei a provarla.
Pertanto, così come indicato dai commentatori,
anche mezzi di prova non disciplinati dal CPP sono utilizzabili, purché leciti
e purché il loro valore probante sia riconosciuto dalla scienza e/o
dall’esperienza (Galliani/Marcellini, in Codice
svizzero di procedura penale, Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 139,
n. 1, pag. 297; Bernasconi, in Codice svizzero di procedura penale,
Commentario, Zurigo/San Gallo 2010, ad art 10, n. 24, pag. 49; Bénédict/Treccani,
in Commentaire romand, Code de procedure pénale, Basilea 2011, ad art. 139, n.
2, pag. 603; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23;
Hofer, in Basler Kommentar, Schweizerische StPO, Basilea 2011, ad art 10, n.
47, pag. 170 e segg.).
L’art. 139 cpv. 2 CPP precisa, poi, che i fatti irrilevanti,
manifesti, noti all’autorità penale oppure già comprovati sotto il profilo
giuridico non sono oggetto di prova.
4. In mancanza di prove dirette, un giudizio può fondarsi anche su
prove indirette, cioè su indizi (Rep. 1990 pag. 353 con richiami, 1980 pag. 405
consid. 4b).
L’indizio, per consolidata dottrina e
giurisprudenza, è una circostanza di fatto certa dalla quale si può trarre, dopo un processo
di induzione condotto con un metodo rigorosamente logico e preciso sulla base
di una loro valutazione d’insieme, una conclusione circa la sussistenza o non del fatto da provarsi (Hauser/Schweri Hartmann, Schweizerisches
Strafprozessrecht, 6a edizione, Basilea 2005, § 59 n. 12 a 15 con richiami; Manzini, Trattato di diritto processuale penale italiano, Vol. terzo, 1956,
pag. 416 ss).
Non può essere attribuito valore d’indizio a un fatto non certo,
equivoco o non univoco o contingente (REP 1980, 192, consid. 3; REP 1980, 147,
consid. 4).
In assenza di prove
tranquillanti e sicure, si può, dunque, fondare un giudizio di condanna
soltanto se vi sono più indizi - cioè fatti certi - che, correlati logicamente nel loro insieme, consentano deduzioni precise
e rigorose così da far concludere che l’esistenza dei fatti ritenuti nell’atto di accusa non può essere
ragionevolmente posta in dubbio (cfr. Hans
Walder, Der Indizienbeweis in Strafprozess, in RPS 108 (1991) pag. 309 cit., in
part., in STF 7.05.2003 6P.37/2003 consid. 2.2.).
5. Giusta l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice valuta liberamente le prove
secondo il convincimento che trae dall’intero procedimento.
Così come precisato dai commentatori, il
principio della libera valutazione delle prove non significa che i fatti
possano venire secondo il “buon volere del giudice” o secondo sue soggettive
convinzioni. Esso significa, invece, che chi giudica non è vincolato a regole
scritte o non scritte riguardanti il valore delle prove, ma statuisce
esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso, dettagliato e fondato su
criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in atti e di tutte le
circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da norme sul valore
probante astratto dei diversi mezzi di prova (Bernasconi,
op. cit., ad art 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid, op. cit., Praxiskommentar, ad
art. 10, n. 4 e 5, 23; Kuhn/Jeanneret, in Commentaire romand, Code de procedure
pénale, Basilea 2011, ad art. 10, n. 35-41, 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1;
117 Ia 401 consid. 1c.bb). Semplicemente, dunque, il
principio della libera valutazione delle prove significa che non vi é una
gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la deposizione di un teste non ha,
di principio, maggior valore probante di quella di una persona informata sui
fatti o di quella dello stesso imputato o di quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, Ginevra/Zurigo/Basilea
2006, 2e éd., § 100, n. 744, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, op. cit., n. 22
ad § 39, pag. 157 et n. 4 ad § 62, pag. 288; STF 23.4.2010 6B_1028/2009; STF
10.5.2010 6B_10/2010; STF 28.6. 2011 in 6B_936/2010). Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla
concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo -
di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, op. cit., ad art 10, n. 21, pag.
49; Schmid, Praxiskommentar, ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer, in Basler
Kommentar, Schweizerische StPO, op. cit., ad art 10, n. 58, pag. 173)
Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione
delle prove - di cui deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione
(STF 10.5.2010 6B_10/2010) - il giudice continua, dunque, come sotto l’egida
del diritto procedurale precedente, a disporre di un ampio potere di
apprezzamento (DTF 129 I 8 consid. 2.1.; 118 Ia 28 consid. 1b; STF 30.03.2007
6P.218/2006), nel senso sopra indicato.
6. Il principio della presunzione d’innocenza - garantita dagli art. 32
cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e ricordato nell’art. 10
cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione dell’onere della prova alla
pubblica accusa, disciplina la valutazione delle prove nel senso che il giudice
penale non può dirsi convinto di una fattispecie più sfavorevole all'imputato
quando, dopo una valutazione del materiale probatorio conforme ai principi
suindicati, permangono dubbi insormontabili sul modo in cui si è verificata la
fattispecie medesima (fra le altre, STF 13.5.2008 in 6B.230/2008, consid. 2.1.;
STF 19.4.2002 in 1P.20/2002, consid. 3.2; DTF 127 I 38 consid. 2a pag. 41, 124
IV 86 consid. 2a pag. 88; 120 Ia 31 consid. 4b pag. 40). In questi casi - così
come ricordato dall’art 10 cpv. 3 CPP - il giudice deve fondarsi sulla
situazione più favorevole all’imputato.
Il precetto non impone, tuttavia, che
l'assunzione delle prove conduca ad un assoluto convincimento. Semplici dubbi
astratti e teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende
umane lascia inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad
imporre l’applicazione del principio in dubio pro reo.
Il ragionevole dubbio, quindi, non deve essere
confuso con il semplice dubbio. Esso è piuttosto quel dubbio che, dopo
un’attenta e scrupolosa valutazione delle prove a disposizione, lascia la mente
di chi è chiamato al giudizio in una condizione tale per cui non può sostenere
di provare una convinzione interiore, prossima alla certezza, della fondatezza
delle accuse. Proprio il concetto di convinzione interiore - intesa come
persuasione schiacciante - costituisce la linea di demarcazione tra il dubbio
ragionevole e il dubbio immaginario, fantasioso o, comunque, ininfluente per il
giudizio.
Il principio dell’in dubio pro reo è così
disatteso soltanto quando il giudice penale avrebbe dovuto nutrire, dopo
un'analisi globale e oggettiva delle prove, rilevanti e insopprimibili dubbi
sulla colpevolezza dell'imputato (DTF 127 I 38 consid.
2a; 124 IV 86 consid. 2a; 120 Ia 31 consid. 2c; STF 6B_369/2011 del 29 luglio
2011 consid. 1.1;6B_253/2009 del 26 ottobre 2009 consid. 6.1;6B_579/2009 del
9 ottobre 2009 consid. 1.3;6B_235/2007 del 13 giugno 2008 consid. 2.2;
6B.230/2008 del 13 maggio 2008 consid. 2.1;1P.121/2007 del 5 marzo 2008
consid. 2.1;6P.218/2006 del 30 marzo 2007 consid. 3.8.1;1P.20/2002 del 19
aprile 2002 consid. 3.2; sentenze CARP 17.2011.16 del 1. settembre 2011 consid.
10.3.e nonché 17.2011.3 del 24 maggio 2011 consid. 3.3; Schmid,
Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 10, pag. 24; Schmid, Handbuch des
schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo/San Gallo 2009, § 13, n. 233-235,
pag. 90-91; Tophinke, inv Basler Kommentar, StPO, ad art. 10, n. 82-83, pag. 182;
Wohlers, Kommentar zur StPO, Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 10, n. 11-13,
pag. 80-81; Riklin, StPO, Kommentar, Zurigo 2010, ad art. 10, n. 9, pag. 97;
Verniory, Commentaire romand, CPP, ad art. 10, n. 19, pag. 66 e n. 47, pag. 73).
L’accusato e i suoi precedenti penali
7. AP 1, cittadino italiano nato il 03.11.1963 a __________, è giunto in
Svizzera nel 1979. Tra il 1979 e il 2003 ha risieduto a __________, dove ha intrapreso la propria formazione di parrucchiere, ha avviato la propria attività
professionale in questo ramo e si è sposato con __________. Dal matrimonio sono
nati tre figli: __________ (23.11.1989), __________ (22.06.1992) e __________
(03.11.1993).
Nel 2003, dopo la separazione dalla moglie e
l’interruzione della propria attività professionale a causa del suo stato di
salute, AP 1 si è trasferito in Ticino, dapprima a __________ e in seguito in
una palazzina a __________, dove, dal mese di aprile 2006 sino a fine 2008, ha ricoperto l’incarico di custode, e dove risiede tuttora.
AP 1, che dal febbraio 2008 è a beneficio di un
permesso di domicilio valido fino al 1. settembre 2012, percepisce attualmente
una rendita AI.
Lo scorso mese di aprile 2011 il suo matrimonio
con __________ è stato sciolto per divorzio.
L’estratto del casellario giudiziale svizzero del
27 maggio 2011 riporta a carico di AP 1 un’unica condanna (che data del 17
giugno 2002) a 30 giorni di detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo
di prova di 2 anni, per il reato di violenza o minaccia (ripetuta) contro le
autorità e i funzionari (art. 285 n. 1 CP).
Inchiesta
8. Con intervento del 30 gennaio 2009, eseguito su chiamata di Ticino
Soccorso, la pattuglia del Reparto Mobile Sottoceneri della polizia cantonale è
intervenuta presso lo stabile sito in __________ in seguito ad una lite tra
vicini di casa. Nel relativo rapporto del 29 gennaio 2010, si legge che gli
agenti di polizia hanno constatato che vi era stata una discussione tra AP 1 e ACPR
1, entrambi inquilini della medesima palazzina, e che la discussione é sfociata
nel trasporto al pronto soccorso dell’Ospedale __________ di ACPR 1 (rapporto
d’inchiesta 29 gennaio 2010, pagg. 1-2).
9. Dall’interrogatorio di ACPR 1 del 3 febbraio 2009 è emerso quanto
segue.
Mentre si trovava con la moglie nella lavanderia
della palazzina per constatare la rottura di un tubo dell’acqua che stava
allagando le cantine, ACPR 1 ha avuto un diverbio con il coinquilino AP 1: a
questi, che pretendeva di essere risarcito per l’allagamento del suo
appartamento, il primo rispondeva che la rottura del tubo era da ricondurre ad
alcuni lavori di ristrutturazione, della cui direzione si era occupato AP 1 per
conto dell’amministratore.
La discussione terminava con il rientro di ACPR 1
e della moglie nel loro appartamento.
ACPR 1 è in seguito ridisceso in cantina, dove ha
incontrato nuovamente il AP 1 che, dopo essersela presa anche con l’operaio nel
frattempo intervenuto sul posto per risolvere il problema alla tubatura, ad un
certo punto, mentre si trovava sul 6° scalino della scala vicina all’ascensore
(“AP 1 era sulla scala vicina all’ascensore per la precisione circa
sul 6° scalino”, verbale 3 febbraio 2009, pag. 3), ha iniziato a inveire
contro ACPR 1 (“ha cominciato a parlarmi contro ad alta voce” ,verbale 3
febbraio 2009, pag. 3). Quest’ultimo, che in quel momento era anche uscito dal
locale lavanderia e si trovava in fondo alle scale davanti all’ascensore, gli
ha risposto “ma bambolo di uno, guarda che io non centro nulla” (verbale
3 febbraio 2009, pag. 3), provocando così la reazione di AP 1, che scattava,
scendeva rapidamente 3 scalini e si avventava su di lui.
Da quel momento ACPR 1 ha dichiarato di non ricordare più nulla e di aver perso i sensi, ma ha precisato che, al momento
della colluttazione, l’operaio era uscito dal palazzo (verbale 3 febbraio 2009,
pag. 4), che nessun’altra persona ha assistito ai fatti (verbale 3 febbraio
2009, pag. 5) e che lui, durante la discussione, non ha nemmeno sfiorato AP 1
(verbale 3 febbraio 2009, pag. 5).
In seguito all’accaduto, ACPR 1 è stato
trasportato all’ospedale Italiano, dove è stato visitato e curato e dove gli è
stata accertata un’inabilità al lavoro del 100% per 8 giorni (verbale 3
febbraio 2009, pag. 4-5).
Al termine dell’interrogatorio, ACPR 1 ha sporto querela nei confronti di AP 1 per lesioni semplici (art. 123 CP), subordinatamente vie di
fatto (art. 126 CP), e per tutti i reati connessi ai fatti del 30 gennaio 2009,
costituendosi anche parte civile nel procedimento penale (cfr. formulario di
querela, rapporto d’inchiesta 29 gennaio 2010).
10. Nel rapporto medico del 30 gennaio 2009 (rapporto medico dr. __________
30 settembre 2009, allegato A al verbale d’interrogatorio del 3 febbraio 2009),
si legge che il dr. med. __________ del pronto soccorso dell’Ospedale __________
ha diagnosticato a ACPR 1:
- trauma cranico con
perdita di conoscenza;
- ferita lacero contusa
all’arcata sopraccigliare sinistra di circa 1 cm;
- escoriazioni a carico di
entrambe le spalle;
- ferita a carico del
labbro superiore interno;
- dolenza a carico dei
denti incisivi e del gomito sinistro.
Le ferite ed escoriazioni riportate da ACPR 1
sono documentate anche dalle fotografie allegate al rapporto d’inchiesta del 29
gennaio 2010.
11. Interrogato il 20 ottobre 2009, AP 1 ha confermato di aver avuto una discussione con ACPR 1 a causa di un guasto ad un tubo idraulico
del locale lavanderia, precisando che il diverbio era nato “perché ACPR 1 mi accusava di essere il responsabile del danno al tubo nel locale lavanderia. Diceva che erano dei
lavori di ristrutturazione che avevo fatto io (…) e che erano eseguiti
malamente” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 1-2). AP 1 ha, poi, ammesso di essersi alterato a causa delle insistenti accuse che il vicino - che, peraltro,
lo aveva apostrofato con un “fai attenzione bambolo” - gli rivolgeva “sino
al punto che gli davo uno spintone” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 2). Ha
negato, invece, e a più riprese, di avere colpito al volto ACPR 1 che, a suo
dire, ha perso l’equilibrio a causa dello spintone e, dopo aver urtato con la
testa la parete del locale, cadeva a terra “come un sacco di patate”
(verbale 20 ottobre 2009, pag. 2), perdendo conoscenza per un istante. AP 1 ha in seguito precisato che “la porta della lavanderia era aperta ed è possibile che cadendo lui
abbia sbattuto la faccia contro alla porta e che quindi si sia procurato delle
ferite” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 3), “la ferita all’arcata
sopraccigliare sinistra, come pure all’interno della bocca, può essersela
procurata contro la porta” (verbale 20 ottobre 2009, pag. 3).
Ha poi riferito che nessuno era presente al
momento dei fatti (verbale 20 ottobre 2009, pag. 3-4) e di essersi molto
spaventato quando ha visto il vicino di casa a terra privo sensi e con il
sangue che usciva dalla bocca, arrivando a pensare che fosse morto (verbale 20
ottobre 2009, pag. 3).
12. In esito al procedimento descritto, il procuratore pubblico, con
decreto d’accusa del 26 aprile 2010, ha dichiarato AP 1 autore colpevole di
lesioni semplici.
Avverso tale decreto il condannato ha interposto
tempestiva opposizione.
13. Con sentenza del 20 settembre 2011 la Pretura penale ha confermato
il decreto d’accusa.
La sentenza è stata impugnata dall’imputato.
Da qui la presente procedura.
Appello
14.a. AP 1 chiede l’annullamento della sentenza di primo grado e il suo
proscioglimento, invocando dapprima la violazione del diritto al
contradditorio, ritenuto che il pretore, per pronunciare la condanna nei suoi
confronti, si è fondato unicamente sui verbali di polizia. Inoltre, egli
rimprovera al primo giudice di aver rifiutato di assumere la testimonianza
dell’idraulico incaricato di riparare il tubo rotto nel locale lavanderia.
b. La condanna di AP 1 è stata fondata unicamente sulle dichiarazioni
da lui rese, per i fatti da lui ammessi in occasione del suo interrogatorio.
Inconferente è, dunque, il richiamo al diritto di
essere sentito - sancito esplicitamente dall'art. 29 cpv. 2 Cost. e dall’art. 6
§ 3 lett. d CEDU - in virtù del quale ogni accusato ha il diritto di interrogare
o fare interrogare i testi a carico per cui le deposizioni di testimoni o di
persone informate sui fatti possono, di regola, essere utilizzate a carico
dell’accusato soltanto dopo un confronto (DTF 125 I 127 consid. 6b, pag. 133;
124 I 274 consid. 5b, pag. 284; 121 I 306 consid. 1b, pag. 308; DTF 116 Ia 289
consid. 3 pag. 291 con richiami; STF 29.3.2000 1P.706/1999; STF 5 marzo 2009 in 6B.992/2008, consid. 1.1.1. in fine), soprattutto quando la testimonianza in questione
riveste un’importanza determinante, rappresentando l’unica prova o una prova
comunque decisiva (DTF 131 I 476 consid. 2.2; 129 I 151 consid. 3.1 con
indicazioni).
La censura relativa alla violazione del diritto
al contradditorio va, dunque, disattesa.
c. Nemmeno vi è stata una violazione del diritto di essere sentito
dell’appellante nella forma del diritto all’amministrazione delle prove.
La reiezione della richiesta di audizione
dell’idraulico non porge il fianco a critiche.
Da un lato, perché, come correttamente rilevato
dal pretore, la richiesta di sentire il testimone, contrariamente a quanto
disposto dalla procedura penale ticinese applicabile (art. 227 cpv. 3 CPP-TI),
non solo non è stata motivata, ma non indicava nemmeno il nome e l’indirizzo
dello stesso. Ma soprattutto perché l’atto probatorio richiesto non era né
necessario né atto all’accertamento dei fatti oggetto del procedimento. Da un
lato, perché come visto sopra, i fatti sono stati accertati così come sono
stati descritti dall’imputato. D’altro lato, secondo le dichiarazioni concordi
delle parti, al momento della colluttazione, l’idraulico non era presente
(verbale AP 1 20 ottobre 2009, pag. 4; verbale vittima 3 febbraio 2009, pag. 5
).
Respingendo la prova, il primo giudice ha,
dunque, correttamente fatto uso della sua facoltà di apprezzamento anticipato
delle prove (STF 6B.570/2007 del 23 maggio 2008 consid. 5.1; DTF 131 I 153
consid. 3; DTF 129 I 8 consid. 2.1 e rinvii; DTF 124 I 208 consid. 4a; 122 V
157 consid. 1d; 122 II 464 consid. 4a; 121 I 306 consid. 1b; 120 Ib 224 consid.
2b; sentenza CARP 17.2010.37 del 12 gennaio 2011 consid. 2.3; sentenze CCRP del
23 aprile 2010 in re A. consid. 2.2; del 10 settembre 2002 in re D. consid. 7.2; del 23 agosto 1999 in re R. consid. 1b; del 23 agosto 1999 in re G. consid. 2.1 con riferimenti; Miehsler/Vogler, Internationaler Kommentar zur
Europäischen Menschenrechtskonvention, ad art. 6, nota 367 con rimandi).
15.a. Con il suo appello, AP 1 chiede il suo proscioglimento affermando,
in particolare, di aver reagito per legittima difesa essendosi sentito
minacciato da ACPR 1 che, alzando un dito, gli ha intimato “fai attenzione
bambolo” (sentenza impugnata, consid. 5b, pag. 4).
b. L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di
una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP.
Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la
sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici
protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la
rasatura totale e ogni atto che provoca una malattia, l'aggrava o ne ritarda la
guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le graffiature, salvo
che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo passeggero e senza
importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189 consid. 1.1; 119 IV 25
consid. 2a).
Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP,
sono invece le aggressioni fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato
e che non causano né lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può
sussistere anche se non ha provocato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189
consid. 1.2; 119 IV 25 consid. 2a).
La distinzione tra le lesioni semplici e le vie
di fatto può apparire problematica, specialmente quando la lesione è
circoscritta ad ammaccature, escoriazioni, graffiature o contusioni; in questi
casi, per stabilire se si tratta di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve
tener conto dell'importanza del dolore provocato (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. I, 3ª ed.,
Berna 2010, n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP; Donatsch, Strafrecht
III, 9ª ed., Zurigo 2008, pag. 46; DTF 119 IV 2 consid.
4a).
Ritenuto poi che le nozioni di vie di fatto e
lesione dell'integrità fisica - decisive per l'applicazione degli art. 123 e
126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate, la giurisprudenza riconosce, in
questi casi, un certo margine d'apprezzamento al giudice del merito, in quanto
l'accertamento dei fatti e l'interpretazione della nozione giuridica indeterminata
sono strettamente connesse; il Tribunale federale interviene dunque solo con
riserva sull'interpretazione fatta dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189
consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag. 27). Lesioni semplici situate al limite
delle vie di fatto possono essere trattate in modo soddisfacente con
l'applicazione dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP, che permette al giudice di
attenuare la pena nei casi poco gravi (Corboz,
op. cit., n. 12 ad art. 123 CP; DTF 119 IV 27).
c. Come visto, dagli atti risulta che, in seguito alla caduta provocata
dalle spinte infertegli da AP 1, ACPR 1 ha riportato:
- un
trauma cranico con perdita di coscienza,
- un’amnesia
pericirconstanziale,
- una ferita lacero
contusa all’arcata sopraccigliare sinistra di ca. 1 cm (che ha richiesto una sutura con due punti),
- delle
escoriazioni a carico di entrambe le spalle e
- una ferita a carico del
labbro superiore interno (cfr. rapporto medico dr. __________ 30.09.2009,
allegato A al verbale d’interrogatorio del 3 febbraio 2009; fotografie allegati
D e E al verbale d’interrogatorio del 3 febbraio 2009).
Il rapporto medico riferisce inoltre dolenza a
carico dei denti incisivi (per la quale è stato prescritto un controllo clinico
presso l’odontoiatra) e dolenza al carico del gomito sinistro. Al paziente è
stata prescritta una cura di Dafalgan 1g, Voltaren 50 mg e Pantozol 40 mg
ed un “controllo clinico ed asportazione punti di sutura fra 8-10 giorni”
(rapporto medico dr. __________ 30.09.2009, allegato A al verbale d’interrogatorio
del 3 febbraio 2009).
Le ferite hanno, poi, causato, come visto sopra,
un’incapacità lavorativa al 100% per 8 giorni (allegato C verbale
d’interrogatorio del 3 febbraio 2009).
Si tratta di lesioni - con conseguenti sofferenze
- che realizzano pacificamente i presupposti oggettivi del reato di lesioni
semplici.
Si rileva che il trauma cranico con perdita di
coscienza, che ha reso necessaria una terapia con Dafalgan 1 e Voltaren 50
mg per l’eliminazione dei dolori e l’esecuzione di una TAC celebrale che ha
escluso la presenza di fratture craniche ed emorragie celebrali (rapporto
medico dr. __________ 30.09.2009, allegato A al verbale d’interrogatorio del 3
febbraio 2009) è, da solo, sufficiente per concludere alla sussistenza dei
presupposti oggettivi di tale reato e ad escludere quello di vie di fatto (cfr.
sentenza CARP del 30 giugno 2011 inc. n. 17.2011.24, consid. 6.2, pag. 10).
Si tratta, tuttavia, viste le comunque ridotte
conseguenze dannose per la vittima - il trauma cranico si è risolto con alcuni
antidolorifici mentre, per il resto, le lesioni causate si riducono ad escoriazioni
o a piccole ferite - di un caso poco grave a norma dell'art. 123 cifra 1 cpv. 2
CP (DTF 127 IV 59 consid. 2a/bb).
Anche la realizzazione dell’elemento soggettivo
costitutivo del reato, che presuppone l’intenzione almeno nella forma del dolo
eventuale (DTF 119 IV 2, consid. 5a), deve in concreto essere ammessa. AP 1,
ben cosciente della situazione dei luoghi (descritta con uno schizzo, cfr. verbale
interrogatorio 20 ottobre 2009, allegato A) e che si trovava in una posizione
privilegiata rispetto a ACPR 1 (“preciso che io mi trovavo sulla scala,
mentre lui era nelle vicinanze dell’ascensore”, verbale AP 1 20 ottobre
2009, pag. 2), ha certamente preso in considerazione - ed accettato per il caso
in cui ciò avvenisse - che la vittima cadesse a seguito della sua spinta e si
ferisse urtando il muro e la vicina porta della lavanderia.
d. Giusta l’art. 15 CP, ognuno ha il diritto di respingere in modo
adeguato alle circostanze un’aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di
un’aggressione imminente fatta a sé o ad altri (legittima difesa esimente).
Secondo dottrina, è ingiusta ai sensi della
predetta disposizione l’aggressione o la minaccia di un’aggressione lesiva di
un bene giuridicamente protetto, ovvero la minaccia che violi oggettivamente
l’ordinamento giuridico.
La situazione di legittima difesa presuppone un
attacco incombente o già in corso, ma non concluso (STF del 12 maggio 2005
6S.29/2005 consid. 3.1; STF del 12 agosto 2003
6S.154/2003 consid. 2.1; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, ad art. 15, n. 7, pag. 93-94). Questa condizione
non è realizzata se l’attacco è cessato o se non sono dati ancora i presupposti
perché si realizzi. C’è minaccia imminente di
un’aggressione quando segni concreti di pericolo incitano alla difesa. La sola
prospettiva che una contesa verbale possa finire in vie di fatto non basta (DTF
93 IV 81; STF 6S.384/2004/pai). Colui che si pretende minacciato deve provare
l’esistenza di circostanze proprie a fargli credere che si trovava in uno stato
di legittima difesa. È il caso quando l’aggressore adotta un comportamento minaccioso,
si prepara allo scontro o gesticola in modo da far
pensare che egli passerà all’atto, metterà, cioè, in pratica la sua minaccia (STF
del 7 febbraio 2005 6S.384/2004 consid. 3.1 e rinvii; Trechsel, op.
cit., ad art. 15, n. 6, pag. 93).
Per verificare se la difesa è stata
proporzionata, occorre valutare l’insieme delle circostanze del caso concreto.
In particolare, va valutata la gravità dell’attacco, il bene giuridico protetto
o minacciato, i mezzi di difesa utilizzati e il modo in cui questi mezzi sono
stati utilizzati (DTF 107 IV 12 consid. 3°; Seelmann,
Basler Kommentar, Strafrecht I, 2.edizione, Basilea 2007 ad art. 15, n.
9-13., pag. 339-340). La difesa è da considerarsi eccessiva quando è diretta,
non tanto o non solamente a proteggere il bene giuridico minacciato o
attaccato, quanto piuttosto a punire l’autore dell’attacco (DTF 109 IV 5
consid. 3).
Se chi respinge un’aggressione eccede i limiti
della legittima difesa secondo l’articolo 15 CP, il giudice attenua la pena
(legittima difesa discolpante, art. 16 cpv. 1 CP; art. 33 cpv. 2 prima frase
vCP).
Chi eccede i limiti della legittima difesa per
scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole (art. 16 cpv. 2 CP).
L’autore dell’eccesso va dichiarato non colpevole
(cfr. 16 cpv. 2 CP) solo se l’aggressione di cui è vittima costituisce l’unica
causa o, almeno, la causa preponderante dell’eccitazione o dello sbigottimento
che le modalità e le circostanze dell’aggressione fanno apparire scusabile.
Come nel caso di omicidio passionale, è lo stato di eccitazione o di
sbigottimento che deve essere scusabile, non l’atto con cui l’aggressione è
respinta. La legge non precisa oltre l’intensità dello stato in cui si deve
trovare l’autore. Non è necessario che raggiunga quella della violenta
commozione dell’animo richiesta dall’art. 113 CP, ma deve nondimeno assumere
una certa importanza. Spetta al giudice valutare di caso in caso se
l’eccitazione o lo sbigottimento erano tali da giustificare l’esenzione da pena
nonché determinare se le modalità e le circostanze dell’aggressione facevano
apparire scusabile lo stato in cui si trovava l’autore. Il giudice dovrà
mostrarsi tanto più severo quanto più dannoso o pericoloso appaia l’atto
difensivo. Non è, comunque, necessario che la reazione difensiva non sia
imputabile a colpa: è sufficiente che una pena non si imponga. Malgrado la
formulazione assoluta della legge, il giudice fruisce di un certo potere
d’apprezzamento (STF del 3 settembre 2007 6B_222/2007 consid. 2.3; DTF 102 IV 1 consid.
3d pag. 7; sentenza del Tribunale federale del 14 aprile 1987 pubblicata in SJ
1988 pag. 121 consid. 4).
e. Dal materiale istruttorio in atti emerge che, al momento
dell’accaduto, ACPR 1 era in piedi nel vano scale, più precisamente davanti
alla porta dell’ascensore, mentre AP 1 era sul 6° scalino della scala
adiacente, che dal locale lavanderia porta ai piani superiori della palazzina.
Sia l’appellante che la vittima hanno infatti confermato questa circostanza
durante i loro interrogatori davanti agli agenti di polizia (verbale 3 febbraio
2009, pag. 3; verbale 20 ottobre 2009, pag. 2) e AP 1 ha anche descritto questa situazione dei luoghi e delle parti con uno schizzo (verbale
interrogatorio 20 ottobre 2009, allegato A).
Accertato - sempre sulla scorta delle concordi
dichiarazioni delle due parti (verbale 20 ottobre 2009, pag. 2; verbale 3 febbraio 2009, pag. 3) - è anche
che AP 1 è passato dal diverbio verbale allo scontro fisico spintonando la
vittima, dopo che questi lo ha apostrofato con l’espressione “bambolo…”.
Possono invece rimanere indecise le questioni a
sapere se ACPR 1 abbia lasciato per primo il locale lavanderia dopo il primo
scontro verbale, se
abbia o meno alzato un dito mentre pronunciava la
parola “bambolo” all’indirizzo dell’appellante, e se quest’ultimo si sia
sentito “infastidito”, come inizialmente dallo stesso dichiarato davanti
agli agenti di polizia (verbale 20 ottobre 2009, pag. 2), oppure “minacciato”,
come sostenuto al dibattimento in Pretura penale (sentenza impugnata, consid.
5b, pag. 4) e ancora davanti a questa Corte.
L’intimazione “fai
attenzione bambolo” non integra, infatti, nemmeno
se proferita con il dito alzato, gli estremi della minaccia di aggressione
imminente ai sensi dell’art. 15 CP. L’atteggiamento della vittima non esprimeva
infatti segnali concreti, oggettivi e riconoscibili di pericolo: egli non si
trovava, dunque, in una situazione di legittima difesa (Monnier, Code pénal I,
Basilea 2009, ad art. 15, n, 11, pag. 189; Dupuis, Geller. Monnier e altri, PC CP I, ad art. 15, n. 5, pag. 341; Donatsch /
Tag, Strafrecht I, Verbrechenslehre, p.220; Trechsel, op. cit., ad art. 15, n.
6, pag. 93; Seelmann, op. cit., ad art. 15, n. 6, pag. 338; DTF 93 IV 81,
consid. 2a).
L’impressione - che l’appellante (ancora al
dibattimento) sostiene di avere avuto - che la vittima lo minacciasse deriva,
evidentemente, da uno stato di particolare sovraeccitabilità e
impressionabilità dell’accusato che non trova giustificazione alcuna nei fatti
così come essi emergono dagli atti. Un colorito richiamo verbale accompagnato
da un dito alzato non è, infatti, né un attacco in essere né la minaccia di un
attacco imminente. Si trattava, piuttosto, di un’affermazione a carattere
derisorio.
Nemmeno vi sarebbe una situazione di legittima
difesa se si dovesse ammettere che, durante il primo diverbio tra le parti, ACPR
1 ha criticato pesantemente i lavori di ristrutturazione seguiti
dall’appellante. Si sarebbe sempre e comunque trattato di una semplice - pur se
vivace - discussione che, già di principio ma, comunque, a maggior ragione
nella fattispecie sub judice, non può integrare gli estremi di una minaccia
attuale o imminente.
Non configurando l’agire di AP 1 nei confronti di
ACPR 1 una legittima difesa, nemmeno può trovare applicazione in concreto l’art.
16 cpv. 2 CP, presupponendo anche quest’ultimo un’ingiusta aggressione.
L’eccezione di legittima difesa, sia esimente che
discolpante, va, dunque, respinta, e questo a prescindere dalla mancata
presenza del difensore durante gli interrogatori della vittima e
dell’appellante stesso.
La presenza della difesa, contrariamente a quanto
pretende l’appellante, non avrebbe infatti mutato la decisione di reiezione
dell’eccezione di legittima difesa a cui è giunta questa Corte.
16.a. L’appellante, alla luce dei rapporti medici del 13 agosto 2010
(rapporto medico 13 agosto 2010, allegato al doc. 3 dell’inc. 10.2010.279 della
Pretura penale) e 29 novembre 2011 (doc. VIII) redatti dalla propria terapeuta
dr. Med. __________, specialista FMH in psichiatria e psicoterapia, invoca la
propria scemata imputabilità in relazione ai fatti del 30 gennaio 2009, chiedendo,
anche per questo motivo, il suo proscioglimento.
b. Giusta l’art. 19 cpv. 1 e 2 CP, non è punibile colui che al momento
del fatto non era capace di valutarne il carattere illecito o di agire secondo
tale valutazione. Se al momento del fatto l’autore era soltanto in parte capace
di valutarne il carattere illecito o di agire secondo tale valutazione, il
giudice attenua la pena.
Fatti
I rapporti medici in atti descrivono la salute
psichica di AP 1, rilevando la presenza di una sindrome depressiva ricorrente,
con attuale episodio di media gravità con sintomi biologici (ICD10: F33.11),
nonché un disturbo della personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo
(ICD10: F60.30), patologie presenti nel paziente a partire dal momento in cui
ha subito l’incidente alla mano sinistra, che gli ha imposto di interrompere la
propria attività di parrucchiere (rapporto medico 29 novembre 2011, doc. VII,
pag. 1 e 2). Questo disturbo della personalità, si legge nei rapporti, causa a AP
1 instabilità emotiva, una marcata tendenza ad agire in modo impulsivo senza
considerare le conseguenze e un alto rischio di passaggio all’atto verso terzi
in situazioni in cui si sente minacciato (rapporto medico 29 novembre 2011, doc.
VII, pag. 2). Il medico evidenzia inoltre tratti paranoici (eccessiva
sensibilità ai contrattempi e alle frustrazioni, tendenza a portare rancore in
modo persistente, sospettosità e tendenza pervasiva a distorcere l’esperienza
interpretando azioni neutrali di altri come ostili, nonché interpretazione di
alcune situazioni in termini di complotto, cfr. rapporto medico 29 novembre
2011, doc. VIII, pag. 2). Già la relazione psicodiagnostica test di Rorscach e
TAT eseguita il 20.03.2007 evidenziava una “difficoltà di maneggiamento e
contenimento dell’aggressività e la presenza di forte angoscia di stampo
paranoide che rende elevato il rischio di passaggio all’atto” (rapporto
medico 29 novembre 2011, doc. VIII, pag. 2).
Il rapporto medico del 13 agosto 2010 descrive,
poi, l’aggravarsi, in seguito alle vicende giudiziarie e assicurative, al
divorzio dalla moglie e alla mancanza di contatti con i figli, della
sintomatologia depressiva, l’intensificarsi degli aspetti ansiosi e la comparsa
di crisi di forte angoscia e panico (cfr. rapporto medico 13 agosto 2010,
allegato al doc. 3 dell’inc. 10.2010.279 della Pretura penale).
Dai suddetti rapporti medici emerge dunque che,
prima e dopo gli avvenimenti oggetto del presente procedimento, l’appellante ha
sofferto (e soffre) di una sintomatologia depressiva e di un disturbo della
personalità e che questi disturbi, dopo il 30 gennaio 2009, sono peggiorati al
punto da giustificarne il ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________
dal 16 marzo 2010 al 29 marzo 2010 (rapporto medico 13 agosto 2010, allegato al
doc. 3 dell’inc. 10.2010.279 della Pretura penale, pag. 1).
Visto quanto esposto, e considerato che la natura
del procedimento in narrativa non giustifica i costi dell’allestimento della
richiesta perizia psichiatrica volta ad indagare oltre le condizioni mentali
dell’appellante, questa Corte - in applicazione del principio in dubio pro reo
- accerta, sulla scorta dei certitificati medici in atti, che la decisione
presa da AP 1 di spingere la vittima è stata, in parte, influenzata dal suo
stato psichico al punto da determinarne, in relazione a tale atto, una scemata
Considerandi
imputabilità di grado lieve.
17.
Non pertinente - poiché attinente all’attività legislativa e non a
quella giudiziaria - è l’argomentazione secondo cui la condanna pronunciata nei
confronti di AP 1 sarebbe inadeguata poiché “non arriva a produrre l’effetto
di giustizia che desidera e nemmeno aiuta a migliorare la situazione” (cfr.,
dichiarazione di appello 31 ottobre 2011, punto 7, pag. 4), come nemmeno può
essere ritenuta l’argomentazione secondo la quale il primo giudice avrebbe
dovuto prendere in considerazione lo spavento subito dall’appellante che, dopo
lo scontro, avrebbe temuto per la vita della vittima (cfr. dichiarazione
d’appello 31 ottobre 2011, punto 7, pag. 4).
Commisurazione della pena
18.
a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni
personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è
determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene
giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli
obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed
esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a
pericolo o la lesione.
L’art 123 n. 1 CP dispone che chiunque
intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una
persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o
con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena.
b. Non vi sono dubbi che la colpa di AP 1 è di grado da lieve a molto
lieve: il gesto compiuto è, in sé, banale, le conseguenze negative per la
vittima sono state, tutto sommato, modeste e, se è vero che non ha agito in
stato di legittima difesa, va comunque considerato che egli ha agito così come
ha fatto in stato di lieve scemata imputabilità (consid. 16).
Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte
ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria
di 5 aliquote giornaliere.
La colpa dell’appellante - ridotta - non
giustifica né impone che alla pena pecuniaria venga associata una multa (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008,
consid. 7).
La pena é sospesa condizionalmente per un periodo
di prova di due anni, poiché non si giustificano tempi più lunghi,
contrariamente a quanto ritenuto dal PP e dal giudice di prime cure.
19.
a. AP 1 contesta, inoltre, il valore delle aliquote, stabilito dal primo
giudice in fr. 80.-, ritenendolo non adeguato alla sua attuale situazione
finanziaria che sarebbe nel frattempo mutata. La contestazione va accolta alla
luce della situazione reddituale dell’appellante così come descritta in aula
(importante riduzione della rendita LPP): l’ammontare dell’aliquota giornaliera
è determinato in fr. 30.-.
Tassa di giustizia e spese
20.
Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie di fr. 200.- e la
tassa di giustizia di fr. 400.- del giudizio di primo grado restano a carico di
AP 1, mentre i fr. 600.- relativi alla tassa di giustizia per la motivazione
scritta del giudizio di primo grado sono posti a carico dello Stato.
La tassa e le spese di appello seguono la
soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante in
ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante
fr. 500.- a titolo di ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 3,
10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454
CPP;
15, 19,
34, 42, 44, 47 e 123 n. 1 CP;
29 cpv. 2
e 32 cpv. 1 Cost.;
6 par. 1, 2
e 3 let. d CEDU;
14 cpv. 2 patto ONU II;
nonché,
sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG
dichiara
e pronuncia:
1. L’appello
è parzialmente accolto.
Di conseguenza:
1.1. AP 1 è
dichiarato autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP),
per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. 2062/2010
del 26 aprile 2010.
1.2. AP 1,
avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:
1.2.1. alla
pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta)
cadauna, per un totale di fr. 150.- (centocinquanta);
1.2.2. al
pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.- e delle spese giudiziarie di
fr. 200.- per il procedimento di primo grado, ritenuto che i fr. 600.-
richiesti per la motivazione del giudizio di primo grado rimangono a carico
dello Stato;
1.2.3. la
pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)
anni.
2. Gli
oneri processuali della procedura d’appello, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 800.-
- altri disborsi fr. 100.-
fr. 900.-
sono posti a carico dell'appellante nella misura
di ½ e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr.
500.- a titolo di ripetibili.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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