Lexipedia

Decisione

17.2011.115

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

4 giugno 2012Italiano38 min

Source ti.ch

Fatti

I rapporti medici in atti descrivono la salute

psichica di AP 1, rilevando la presenza di una sindrome depressiva ricorrente,

con attuale episodio di media gravità con sintomi biologici (ICD10: F33.11),

nonché un disturbo della personalità emotivamente instabile, di tipo impulsivo

(ICD10: F60.30), patologie presenti nel paziente a partire dal momento in cui

ha subito l’incidente alla mano sinistra, che gli ha imposto di interrompere la

propria attività di parrucchiere (rapporto medico 29 novembre 2011, doc. VII,

pag. 1 e 2). Questo disturbo della personalità, si legge nei rapporti, causa a AP

1 instabilità emotiva, una marcata tendenza ad agire in modo impulsivo senza

considerare le conseguenze e un alto rischio di passaggio all’atto verso terzi

in situazioni in cui si sente minacciato (rapporto medico 29 novembre 2011, doc.

VII, pag. 2). Il medico evidenzia inoltre tratti paranoici (eccessiva

sensibilità ai contrattempi e alle frustrazioni, tendenza a portare rancore in

modo persistente, sospettosità e tendenza pervasiva a distorcere l’esperienza

interpretando azioni neutrali di altri come ostili, nonché interpretazione di

alcune situazioni in termini di complotto, cfr. rapporto medico 29 novembre

2011, doc. VIII, pag. 2). Già la relazione psicodiagnostica test di Rorscach e

TAT eseguita il 20.03.2007 evidenziava una “difficoltà di maneggiamento e

contenimento dell’aggressività e la presenza di forte angoscia di stampo

paranoide che rende elevato il rischio di passaggio all’atto” (rapporto

medico 29 novembre 2011, doc. VIII, pag. 2).

Il rapporto medico del 13 agosto 2010 descrive,

poi, l’aggravarsi, in seguito alle vicende giudiziarie e assicurative, al

divorzio dalla moglie e alla mancanza di contatti con i figli, della

sintomatologia depressiva, l’intensificarsi degli aspetti ansiosi e la comparsa

di crisi di forte angoscia e panico (cfr. rapporto medico 13 agosto 2010,

allegato al doc. 3 dell’inc. 10.2010.279 della Pretura penale).

Dai suddetti rapporti medici emerge dunque che,

prima e dopo gli avvenimenti oggetto del presente procedimento, l’appellante ha

sofferto (e soffre) di una sintomatologia depressiva e di un disturbo della

personalità e che questi disturbi, dopo il 30 gennaio 2009, sono peggiorati al

punto da giustificarne il ricovero presso la Clinica psichiatrica cantonale di __________

dal 16 marzo 2010 al 29 marzo 2010 (rapporto medico 13 agosto 2010, allegato al

doc. 3 dell’inc. 10.2010.279 della Pretura penale, pag. 1).

Visto quanto esposto, e considerato che la natura

del procedimento in narrativa non giustifica i costi dell’allestimento della

richiesta perizia psichiatrica volta ad indagare oltre le condizioni mentali

dell’appellante, questa Corte - in applicazione del principio in dubio pro reo

- accerta, sulla scorta dei certitificati medici in atti, che la decisione

presa da AP 1 di spingere la vittima è stata, in parte, influenzata dal suo

stato psichico al punto da determinarne, in relazione a tale atto, una scemata

Considerandi

imputabilità di grado lieve.

17.

Non pertinente - poiché attinente all’attività legislativa e non a

quella giudiziaria - è l’argomentazione secondo cui la condanna pronunciata nei

confronti di AP 1 sarebbe inadeguata poiché “non arriva a produrre l’effetto

di giustizia che desidera e nemmeno aiuta a migliorare la situazione” (cfr.,

dichiarazione di appello 31 ottobre 2011, punto 7, pag. 4), come nemmeno può

essere ritenuta l’argomentazione secondo la quale il primo giudice avrebbe

dovuto prendere in considerazione lo spavento subito dall’appellante che, dopo

lo scontro, avrebbe temuto per la vita della vittima (cfr. dichiarazione

d’appello 31 ottobre 2011, punto 7, pag. 4).

Commisurazione della pena

18.

a. Giusta l’art 47 CP il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore, tenendo conto della sua vita anteriore e delle sue condizioni

personali, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita. La colpa è

determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i movimenti e gli

obiettivi perseguiti, nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed

esterne, secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a

pericolo o la lesione.

L’art 123 n. 1 CP dispone che chiunque

intenzionalmente cagiona un danno in altro modo al corpo o alla salute di una

persona, è punito, a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o

con una pena pecuniaria. Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena.

b. Non vi sono dubbi che la colpa di AP 1 è di grado da lieve a molto

lieve: il gesto compiuto è, in sé, banale, le conseguenze negative per la

vittima sono state, tutto sommato, modeste e, se è vero che non ha agito in

stato di legittima difesa, va comunque considerato che egli ha agito così come

ha fatto in stato di lieve scemata imputabilità (consid. 16).

Pertanto, tutto ben considerato, questa Corte

ritiene adeguata alla colpa di AP 1 la pena pecuniaria

di 5 aliquote giornaliere.

La colpa dell’appellante - ridotta - non

giustifica né impone che alla pena pecuniaria venga associata una multa (STF 6B.152/2007 del 13.5.2008, consid. 7.1.1; STF 6B–366/2007 del 17.3.2008,

consid. 7).

La pena é sospesa condizionalmente per un periodo

di prova di due anni, poiché non si giustificano tempi più lunghi,

contrariamente a quanto ritenuto dal PP e dal giudice di prime cure.

19.

a. AP 1 contesta, inoltre, il valore delle aliquote, stabilito dal primo

giudice in fr. 80.-, ritenendolo non adeguato alla sua attuale situazione

finanziaria che sarebbe nel frattempo mutata. La contestazione va accolta alla

luce della situazione reddituale dell’appellante così come descritta in aula

(importante riduzione della rendita LPP): l’ammontare dell’aliquota giornaliera

è determinato in fr. 30.-.

Tassa di giustizia e spese

20.

Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie di fr. 200.- e la

tassa di giustizia di fr. 400.- del giudizio di primo grado restano a carico di

AP 1, mentre i fr. 600.- relativi alla tassa di giustizia per la motivazione

scritta del giudizio di primo grado sono posti a carico dello Stato.

La tassa e le spese di appello seguono la

soccombenza (art. 428 CPP) e sono pertanto poste a carico dell’appellante in

ragione di ½ e per il resto a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante

fr. 500.- a titolo di ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 3,

10, 76, 77, 78, 80, 81, 84, 343, 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454

CPP;

15, 19,

34, 42, 44, 47 e 123 n. 1 CP;

29 cpv. 2

e 32 cpv. 1 Cost.;

6 par. 1, 2

e 3 let. d CEDU;

14 cpv. 2 patto ONU II;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara

e pronuncia:

1. L’appello

è parzialmente accolto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è

dichiarato autore colpevole di lesioni semplici (art. 123 cifra 1 cpv. 2 CP),

per i fatti compiuti nelle circostanze descritte nel decreto d'accusa n. 2062/2010

del 26 aprile 2010.

1.2. AP 1,

avendo agito in stato di lieve scemata imputabilità, è condannato:

1.2.1. alla

pena pecuniaria di 5 (cinque) aliquote giornaliere di fr. 30.- (trenta)

cadauna, per un totale di fr. 150.- (centocinquanta);

1.2.2. al

pagamento della tassa di giustizia di fr. 400.- e delle spese giudiziarie di

fr. 200.- per il procedimento di primo grado, ritenuto che i fr. 600.-

richiesti per la motivazione del giudizio di primo grado rimangono a carico

dello Stato;

1.2.3. la

pena pecuniaria è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due)

anni.

2. Gli

oneri processuali della procedura d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 100.-

fr. 900.-

sono posti a carico dell'appellante nella misura

di ½ e per il rimanente a carico dello Stato, che rifonderà all’appellante fr.

500.- a titolo di ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster