17.2011.116
Commutazione del lavoro di pubblica utilità in pena detentiva. Competenza del Procuratore pubblico ex art. 363 cpv. 2 CPP
12 dicembre 2011Italiano9 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
17.2011.116
Data decisione, Autorità:
12.12.2011, CARP
Titolo:
Commutazione del lavoro di pubblica utilità in pena detentiva. Competenza del Procuratore pubblico ex art. 363 cpv. 2 CPP
CONVERSIONE LUP IN PENA DETENTIVA
art. 39 cpv. 1 CPS
art. 10 cpv. 1 let. B LEPMS
Incarto n.
17.2011.116
Locarno
12 dicembre 2011/mi
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretaria:
Sara Lavizzari, vicecancelliera
sedente per statuire sul reclamo presentato
il 27 settembre 2011, a norma degli art. 393 cpv. 1 lett. b CPP (fed) e 12 cpv.
1 lett. a Legge sull'esecuzione delle pene e delle misure per gli adulti
(LEPM), da
RE 1,
contro la sentenza emanata nei suoi
confronti il 5 settembre 2011 dal Giudice dei provvedimenti coercitivi
esaminati gli atti;
ritenuto
in fatto: A. Con decreto d’accusa 8 marzo 2010 (n.1121/2010) - passato
incontestato in giudicato - il sostituto procuratore pubblico ha dichiarato RE
1 colpevole di infrazioni per negligenza alla legge sulla protezione degli
animali e ne ha proposto la condanna alla multa di fr. 300.- con l’avvertenza
che, in caso di mancato pagamento, ne sarebbe stata ordinata la commutazione in
una pena detentiva di tre giorni (art. 106 cpv. 2 CPP).
Fatti
B. Con scritto 15 novembre 2010, RE 1 ha comunicato alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di seguito: SEPEM) di non
poter far fronte al pagamento della multa a lei inflitta, chiedendo la sua
commutazione in un lavoro di pubblica utilità.
L’istanza è stata trasmessa, il 23 novembre
successivo, al giudice dell’applicazione della pena (ora giudice dei
provvedimenti coercitivi) per competenza.
C. Con sentenza 5 settembre 2011, il giudice dei provvedimenti
coercitivi ha respinto l’istanza presentata da RE 1, negando la commutazione in
lavoro di pubblica utilità della multa a lei inflitta dall’allora sostituto
procuratore pubblico con decreto d’accusa dell’8 marzo 2010.
D. Con reclamo 27 settembre 2011, RE 1 ha impugnato la sentenza del giudice dei provvedimenti coercitivi, rinnovando la sua richiesta di
poter svolgere un lavoro di pubblica utilità in sostituzione del pagamento
della multa.
Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha
comunicato, con scritto del 18 ottobre 2011, di non avere osservazioni da
formulare al reclamo, limitandosi a richiamare quanto già esposto nella
decisione impugnata.
Considerandi
in diritto: 1. In
materia di esecuzione della pena, l’art. 12 LEPM prevede dei mezzi di ricorso
differenziati a dipendenza del tipo di decisione presa dal giudice dei
provvedimenti coercitivi.
Contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena, il
condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli
art. 393 e segg. CPP alla Corte di appello e di revisione penale nei casi
dell’articolo 10 lett. a, b e k (cpv. 1, lett. a) oppure alla Corte dei reclami
penali nei casi dell’articolo 10 lett. c-j (cpv. 1, lett. b).
Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle
misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali
(cpv. 2).
Le decisioni di competenza del pubblico ministero o dell’autorità
penale delle contravvenzioni ex art. 363 cpv. 2 CPP, possono invece essere
impugnate secondo le modalità previste in caso di decreto d’accusa, ovvero
mediante opposizione (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,
Praxiskommentar, ad art. 365 CPP n. 5; Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrecht, n. 1395; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, ad art. 365 n. 4; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 365
n. 13; Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 365 n. 2).
Sono invece impugnabili mediante appello, conformemente all’art.
399.
cpv. 4 lett. g CPP, le decisioni successive che sono emanate in occasione
di una nuova condanna del giudice di prima istanza, anche se l’appello riguarda
solo la decisione successiva e non l’ulteriore condanna oggetto del giudizio
(Messaggio del 21 dicembre
2005.
concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag.
989, pag. 1202; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n.
1395; Heer, Basler Kommentar StPO, ad art. 365 n. 6; Schwarzenegger, op. cit.,
ad art. 365 n. 3; Perrin, op. cit., ad art. 365 n. 12).
2.
Ritenuto
che, con il reclamo in oggetto, viene impugnata la decisione del giudice dei
provvedimenti coercitivi di negare la commutazione della multa di fr. 300.-
decretata nei confronti di RE 1 in un lavoro di pubblica utilità, la competenza
di questa Corte a ricevere il presente gravame risulta data.
3.
Gli
articoli 363-365 CPP disciplinano la procedura in caso di decisioni giudiziarie
indipendenti successive. Si tratta dei casi in cui il diritto penale prevede,
soprattutto nell’ambito dell’esecuzione delle pene, l’obbligo per il giudice di
completare posteriormente la sua sentenza oppure la possibilità di modificarla
(Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006
pag. 989, pag. 1200).
Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di
primo grado emana anche le decisioni indipendenti
successive demandate a un’autorità giudiziaria, per quanto la
Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti.
All’art. 10 LEPM il legislatore cantonale ha fatto uso di tale
facoltà, trasferendo al giudice dell’applicazione della pena (ovvero al giudice
dei provvedimenti coercitivi, art. 73 LOG) le competenze elencate nell'articolo
stesso (lett. a-k). Al giudice delle misure coercitive è stata in particolare
conferita la competenza di sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione
della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere
in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione
dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un
lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP
(art. 36 cpv. 3 CP) [art. 10 lett. a LEPM], di convertire il lavoro di pubblica
utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati
dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 39 cpv. 1 CP) [art. 10 lett. b LEPM] e di esercitare
tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la
crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto
federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la
sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione [art. 10 lett. k LEPM].
L’art. 363 cpv. 2 CPP prevede, invece, che il pubblico ministero o
l’autorità penale delle contravvenzioni, che hanno pronunciato rispettivamente
in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale, emanano
anche le decisioni successive. In questi casi la competenza è riservata
esclusivamente a tale autorità e non vi è spazio per una differente disciplina
cantonale (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale
FF 2006 pag. 989, pag. 1201; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,
ad art. 363 n. 6; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 20; Perrin,
Commentaire Romand, ad art. 363 n. 22).
4.
La
fattispecie in esame ha per oggetto la conversione in lavoro
di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP (applicabile per il rinvio
dell’art. 106 cpv. 5 CP), della multa inflitta alla reclamante dall’allora
sostituto procuratore pubblico con il decreto d’accusa 8 marzo 2010, passato in
giudicato.
Ricordato come, in forza degli art. 448 e 449
CPP, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice
di diritto processuale sono continuati - a meno di disposizioni contrarie -
secondo il nuovo diritto e dalle autorità competenti in virtù di esso, la
decisione di commutazione della pena in oggetto è una decisione giudiziaria
indipendente successiva che rientra nel campo d’applicazione dell'art. 363 cpv.
2.
CPP e, come tale, è una decisione che sfugge alla competenza del giudice
delle misure coercitive, rientrando nella competenza esclusiva del Ministero
pubblico (cfr art. 10 cpv. 1 let .a LEPM).
La competenza per decidere sull’istanza con cui RE
1.
chiede la conversione della multa inflittale con decreto d’accusa 8 marzo
2010.
spettava, dunque, al Ministero pubblico e non al giudice dei provvedimenti
coercitivi (cfr, per caso analogo, sentenza CARP inc. n. 17.2011.103 del 27
ottobre 2011).
5.
In difetto di competenza rationae materiae, la decisione oggetto del
presente reclamo è nulla (Schmid, Handbuch des schweizerischen
Strafprozessrecht, n. 318; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 409 n. 4).
Gli atti vanno, dunque, inviati all’autorità
competente per nuova decisione.
6.
Gli oneri processuali di complessivi fr. 800.- devono essere posti a
carico dello Stato.
Non si assegnano ripetibili.
Dispositivo
Per questi motivi,
visti gli art. 363,
365, 399, 448 e 449 CPP; 73 LOG; 10 e 12 LEPM;
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;
dichiara e pronuncia:
1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.
Di conseguenza, accertata la nullità della
sentenza 5 settembre 2011 del GPC, gli atti sono inviati al Ministero pubblico
per nuova decisione.
2. Gli
oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 600.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 800.-
sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.
3. Intimazione
a:
4. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente La
segretaria
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster