Lexipedia

Decisione

17.2011.116

Commutazione del lavoro di pubblica utilità in pena detentiva. Competenza del Procuratore pubblico ex art. 363 cpv. 2 CPP

12 dicembre 2011Italiano9 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con scritto 15 novembre 2010, RE 1 ha comunicato alla Sezione dell’esecuzione delle pene e delle misure (di seguito: SEPEM) di non

poter far fronte al pagamento della multa a lei inflitta, chiedendo la sua

commutazione in un lavoro di pubblica utilità.

L’istanza è stata trasmessa, il 23 novembre

successivo, al giudice dell’applicazione della pena (ora giudice dei

provvedimenti coercitivi) per competenza.

C. Con sentenza 5 settembre 2011, il giudice dei provvedimenti

coercitivi ha respinto l’istanza presentata da RE 1, negando la commutazione in

lavoro di pubblica utilità della multa a lei inflitta dall’allora sostituto

procuratore pubblico con decreto d’accusa dell’8 marzo 2010.

D. Con reclamo 27 settembre 2011, RE 1 ha impugnato la sentenza del giudice dei provvedimenti coercitivi, rinnovando la sua richiesta di

poter svolgere un lavoro di pubblica utilità in sostituzione del pagamento

della multa.

Il giudice dei provvedimenti coercitivi ha

comunicato, con scritto del 18 ottobre 2011, di non avere osservazioni da

formulare al reclamo, limitandosi a richiamare quanto già esposto nella

decisione impugnata.

Considerandi

in diritto: 1. In

materia di esecuzione della pena, l’art. 12 LEPM prevede dei mezzi di ricorso

differenziati a dipendenza del tipo di decisione presa dal giudice dei

provvedimenti coercitivi.

Contro le decisioni del giudice dell’applicazione della pena, il

condannato e il Ministero pubblico possono interporre reclamo ai sensi degli

art. 393 e segg. CPP alla Corte di appello e di revisione penale nei casi

dell’articolo 10 lett. a, b e k (cpv. 1, lett. a) oppure alla Corte dei reclami

penali nei casi dell’articolo 10 lett. c-j (cpv. 1, lett. b).

Le altre decisioni in materia di esecuzione delle pene e delle

misure sono direttamente impugnabili con reclamo alla Corte dei reclami penali

(cpv. 2).

Le decisioni di competenza del pubblico ministero o dell’autorità

penale delle contravvenzioni ex art. 363 cpv. 2 CPP, possono invece essere

impugnate secondo le modalità previste in caso di decreto d’accusa, ovvero

mediante opposizione (Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, ad art. 365 CPP n. 5; Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrecht, n. 1395; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen

Strafprozessordnung, ad art. 365 n. 4; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 365

n. 13; Bernasconi e altri, Commentario CPP, ad art. 365 n. 2).

Sono invece impugnabili mediante appello, conformemente all’art.

399.

cpv. 4 lett. g CPP, le decisioni successive che sono emanate in occasione

di una nuova condanna del giudice di prima istanza, anche se l’appello riguarda

solo la decisione successiva e non l’ulteriore condanna oggetto del giudizio

(Messaggio del 21 dicembre

2005.

concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006 pag.

989, pag. 1202; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrecht, n.

1395; Heer, Basler Kommentar StPO, ad art. 365 n. 6; Schwarzenegger, op. cit.,

ad art. 365 n. 3; Perrin, op. cit., ad art. 365 n. 12).

2.

Ritenuto

che, con il reclamo in oggetto, viene impugnata la decisione del giudice dei

provvedimenti coercitivi di negare la commutazione della multa di fr. 300.-

decretata nei confronti di RE 1 in un lavoro di pubblica utilità, la competenza

di questa Corte a ricevere il presente gravame risulta data.

3.

Gli

articoli 363-365 CPP disciplinano la procedura in caso di decisioni giudiziarie

indipendenti successive. Si tratta dei casi in cui il diritto penale prevede,

soprattutto nell’ambito dell’esecuzione delle pene, l’obbligo per il giudice di

completare posteriormente la sua sentenza oppure la possibilità di modificarla

(Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale, FF 2006

pag. 989, pag. 1200).

Giusta l’art. 363 cpv. 1 CPP, il giudice che ha pronunciato la sentenza di

primo grado emana anche le decisioni indipendenti

successive demandate a un’autorità giudiziaria, per quanto la

Confederazione e i Cantoni non dispongano altrimenti.

All’art. 10 LEPM il legislatore cantonale ha fatto uso di tale

facoltà, trasferendo al giudice dell’applicazione della pena (ovvero al giudice

dei provvedimenti coercitivi, art. 73 LOG) le competenze elencate nell'articolo

stesso (lett. a-k). Al giudice delle misure coercitive è stata in particolare

conferita la competenza di sospendere, su istanza del condannato, l’esecuzione

della pena detentiva sostitutiva della pena pecuniaria o della multa e decidere

in sua vece sulla proroga del termine di pagamento, sulla riduzione

dell’importo dell’aliquota giornaliera o della multa o sull’esecuzione di un

lavoro di pubblica utilità nei casi non contemplati dall’art. 363 cpv. 2 CPP

(art. 36 cpv. 3 CP) [art. 10 lett. a LEPM], di convertire il lavoro di pubblica

utilità in una pena pecuniaria o in una pena detentiva nei casi non contemplati

dall’art. 363 cpv. 2 CPP (art. 39 cpv. 1 CP) [art. 10 lett. b LEPM] e di esercitare

tutte le altre attribuzioni che il diritto federale riserva al giudice dopo la

crescita in giudicato della sentenza penale, esclusi i casi in cui il diritto

federale assegna espressamente la competenza al Tribunale che ha pronunciato la

sentenza o che deve giudicare la nuova infrazione [art. 10 lett. k LEPM].

L’art. 363 cpv. 2 CPP prevede, invece, che il pubblico ministero o

l’autorità penale delle contravvenzioni, che hanno pronunciato rispettivamente

in procedura di decreto d’accusa o in procedura di decreto penale, emanano

anche le decisioni successive. In questi casi la competenza è riservata

esclusivamente a tale autorità e non vi è spazio per una differente disciplina

cantonale (Messaggio concernente l’unificazione del diritto processuale penale

FF 2006 pag. 989, pag. 1201; Schwarzenegger, Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung,

ad art. 363 n. 6; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 363 n. 20; Perrin,

Commentaire Romand, ad art. 363 n. 22).

4.

La

fattispecie in esame ha per oggetto la conversione in lavoro

di pubblica utilità, ai sensi dell’art. 36 cpv. 3 CP (applicabile per il rinvio

dell’art. 106 cpv. 5 CP), della multa inflitta alla reclamante dall’allora

sostituto procuratore pubblico con il decreto d’accusa 8 marzo 2010, passato in

giudicato.

Ricordato come, in forza degli art. 448 e 449

CPP, i procedimenti pendenti al momento dell’entrata in vigore del nuovo codice

di diritto processuale sono continuati - a meno di disposizioni contrarie -

secondo il nuovo diritto e dalle autorità competenti in virtù di esso, la

decisione di commutazione della pena in oggetto è una decisione giudiziaria

indipendente successiva che rientra nel campo d’applicazione dell'art. 363 cpv.

2.

CPP e, come tale, è una decisione che sfugge alla competenza del giudice

delle misure coercitive, rientrando nella competenza esclusiva del Ministero

pubblico (cfr art. 10 cpv. 1 let .a LEPM).

La competenza per decidere sull’istanza con cui RE

1.

chiede la conversione della multa inflittale con decreto d’accusa 8 marzo

2010.

spettava, dunque, al Ministero pubblico e non al giudice dei provvedimenti

coercitivi (cfr, per caso analogo, sentenza CARP inc. n. 17.2011.103 del 27

ottobre 2011).

5.

In difetto di competenza rationae materiae, la decisione oggetto del

presente reclamo è nulla (Schmid, Handbuch des schweizerischen

Strafprozessrecht, n. 318; Perrin, Commentaire Romand, ad art. 409 n. 4).

Gli atti vanno, dunque, inviati all’autorità

competente per nuova decisione.

6.

Gli oneri processuali di complessivi fr. 800.- devono essere posti a

carico dello Stato.

Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 363,

365, 399, 448 e 449 CPP; 73 LOG; 10 e 12 LEPM;

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

dichiara e pronuncia:

1. Il reclamo è evaso ai sensi dei considerandi.

Di conseguenza, accertata la nullità della

sentenza 5 settembre 2011 del GPC, gli atti sono inviati al Ministero pubblico

per nuova decisione.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 600.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 800.-

sono posti a carico dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster