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Decisione

17.2011.117

Criteri per la commisurazione della pena. Criteri per la revoca della sospensione condizionale concessa alle pene inflitte al condannato precedentemente i fatti in discussione

24 aprile 2012Italiano46 min

Source ti.ch

Fatti

I coniugi vivono separati dal 1° febbraio 2005: la moglie e la figlia sono

rimaste nell’appartamento coniugale ad __________, mentre il marito si è trasferito

in un appartamento di __________.

Con decreto supercautelare 11 maggio 2005 il pretore della giurisdizione di __________

ha attribuito la custodia della figlia alla madre. Per quanto riguarda il

diritto di visita del padre si sono susseguite diverse decisioni del pretore

che lo ha, per finire, limitato ad una visita sorvegliata alla settimana.

b. Facendo seguito all’azione unilaterale di divorzio presentata da ACPR

1 il 15 marzo 2007, il pretore di __________, con sentenza 12 dicembre 2008, ha pronunciato il divorzio dei coniugi.

ACPR 2 è stata affidata alla madre alla quale è stato conferito l’esercizio

dell’autorità parentale.

Al padre è stato invece riconosciuto, inizialmente, “un diritto di visita

sorvegliato e accompagnato, ogni settimana, dalle ore 14’00 alle ore 17’00, ad

eccezione dei periodi di chiusura del __________ e dei periodi di vacanza di

madre e figlia, da esercitare secondo le modalità che saranno indicate dalla

CTR n. 11 (…), con facoltà per il curatore ed il personale del __________ di

eventualmente prevedere all’interno del diritto di visita stabilito momenti in

cui esso non viene esercitato in modo sorvegliato, in ogni caso previo deposito

del passaporto del padre presso il __________ ”.

In seguito, con decreto supercautelare 2 dicembre 2009, il pretore ha ampliato

tale diritto ad una visita ogni due settimane dalle ore 17’30 del sabato alle

ore 17’30 della domenica (con pernottamento presso l’abitazione del padre) e a

una visita ogni mercoledì sera dalle ore 18’00 alle ore 20’15.

c. Come attestato dalle sue precedenti condanne (cfr. consid. 4), in

questo contesto di profonda conflittualità con la moglie, AP 1 ha iniziato ad

assumere, nei suoi confronti e in quelli della figlia, un comportamento

persecutorio.

d. Il 12 marzo 2010 ACPR 1 ha presentato querela al Ministero pubblico

contro l’ex marito per “ingiuria, minaccia, disturbo della quiete pubblica,

coazione, menzogna e terrorizzare il prossimo”.

L’11 maggio 2010 la donna ha nuovamente querelato AP 1 per danneggiamento alla

bucalettere e alla fiancata della sua automobile. Inoltre, con scritto 16

maggio 2010, essa ha segnalato al SPP alcune minacce proferite dall’ex marito

contro di lei e contro la figlia.

e. Il

17 maggio 2010, dopo essersi presentato presso la scuola frequentata dalla

figlia per parlare con lei e dopo che la direzione dell’istituto aveva chiesto

l’intervento della polizia, AP 1 è stato arrestato dal SPP.

L’appellante è stato scarcerato il 25 giugno 2010. Quali misure sostitutive

dell’arresto il SPP gli ha, tra l’altro, impartito il divieto assoluto di

importunare/disturbare direttamente o indirettamente l’ex moglie nonché il

divieto di presentarsi presso la scuola frequentata dalla figlia senza

preavviso e contro la volontà di quest’ultima.

f. Pochi giorni dopo la sua scarcerazione, il 7 luglio 2010, AP 1,

nonostante la diffida emanata dal pretore nei suoi confronti il 13 novembre

2007, si è introdotto nei locali della Pretura di __________ per chiedere al

pretore quando avrebbe potuto incontrare la figlia che, visto il suo periodo di

carcerazione, non vedeva da alcuni mesi. Ritenuto come il magistrato lo ha

subito invitato ad uscire dal tribunale, egli lo ha ingiuriato, prima di essere

allontanato da due agenti di Polizia intervenuti sul posto.

Lo stesso giorno il pretore - considerato il disagio che il pernottamento

presso il padre arrecava a ACPR 2 - ha emanato un decreto supercautelare con il

quale limitava il diritto di visita dell’appellante ad una visita ogni due

settimane dalle ore 10’00 alle ore 17’00 del sabato e a una visita ogni

mercoledì sera dalle ore 18’00 alle ore 20’00.

g. Il 3 agosto 2010 ACPR 1 ha nuovamente denunciato l’ex marito per “stalking

tramite minaccia, insulto, tentativo di coazione, sfruttamento di impianti di

telecomunicazione e disobbedienza a decisioni delle autorità”.

Il 1° settembre 2010 la donna, per il tramite del suo patrocinatore, ha

inoltrato al Ministero pubblico un’ulteriore denuncia (rispettivamente querela)

contro AP 1 “per minaccia, tentativo di coazione e sfruttamento di impianto

di telecomunicazione”, segnalando in particolare che l’appellante, oltre ad

avere minacciato ACPR 2, aveva ripetutamente e incessantemente tentato di

raggiungerla sul suo cellulare.

h. In data 3 settembre 2010 AP 1 è stato nuovamente arrestato dal

SPP ritenuto come egli, nonostante le chiare norme di condotta sostitutive

dell’arresto, aveva “reiterato nel corso degli ultimi due mesi negli

illeciti”.

Il giorno successivo il GIAR non ha, tuttavia, confermato l’arresto spiegando

che si sarebbe potuto ovviare al pericolo di recidiva “mantenendo in vigore

le misure sostitutive dell’arresto già ordinate dal SPP in occasione del

verbale di scarcerazione del 25 giugno 2010”.

L’appellante è stato, pertanto, scarcerato il 4 settembre 2010.

i. Il 4 ottobre 2010, la Sezione della popolazione - preso atto del

fatto che, nonostante i suoi ammonimenti di data 20 settembre 2005 e 10 gennaio

2007, AP 1 “ha continuato ad interessare le Autorità di polizia e

giudiziarie, venendo altresì condannato” - ha proceduto alla revoca del suo

permesso di domicilio (cfr. AI 85 in MP 2010.2192).

Il termine per lasciare la Svizzera, inizialmente fissato al 30 novembre 2010,

è stato posticipato dapprima al 15 agosto 2011 e poi, su richiesta del primo

giudice, al 15 settembre 2011 al fine di permettere la celebrazione del

processo di primo grado (cfr. scritto del 21 luglio 2007 della Sezione della

popolazione al Tribunale penale cantonale, allegato al doc. TPC 27).

L’appellante, in occasione del dibattimento di primo grado, ha poi comunicato

alla Corte che la domanda di riesame del suo caso era stata respinta dalla

Sezione della popolazione il giorno prima (cfr. verbale d’interrogatorio di AP

1, allegato al verbale del dibattimento di primo grado, pag. 2).

Secondo quanto dichiarato al dibattimento d’appello dal suo patrocinatore, in

realtà l’Ufficio competente non ha ancora chiesto l’esecuzione dell’ordine di

partenza, tanto che il suo patrocinato risiede ancora nel nostro paese.

Sempre secondo quanto

dichiarato al dibattimento d’appello, AP 1 beneficia, invece, di un permesso di

residenza in __________ a tempo indeterminato (cfr. verb. dib. pag. 2).

6. I fatti e le relative qualifiche giuridiche posti a base della

condanna del primo giudice non sono stati impugnati dall’appellante e non sono

pertanto oggetto del presente giudizio.

Al riguardo si rinvia a quanto indicato dalla presidente della Corte delle

assise correzionali di __________ ai consid. 5-9 pag. 14-21 del giudizio

impugnato.

Appello

7. AP

1 contesta la commisurazione della pena operata dal giudice di prime cure

chiedendo che essa venga ridotta a due mesi di detenzione, da dedursi il

carcere preventivo sofferto.

7.1. Nel

commisurare la pena da infliggere all’appellante, la Corte delle assise

correzionali di __________ ha innanzitutto evidenziato che la sua colpa è “oggettivamente

e soggettivamente grave”.

Per quanto riguarda la gravità oggettiva, il primo giudice ha rilevato come AP

1 abbia costretto la figlia ACPR 2 “a vivere in uno stato di pressione

psicologica fatta di paura e timore nei confronti delle reazioni del padre,

minandone la libertà” e provocandole la sofferenza “che emerge

tangibilmente dalle sue audizioni”. Anche nei confronti dell’ex moglie e

del pretore , ha continuato il primo giudice, AP 1 ha assunto “atteggiamenti

prepotenti, rivendicativi ed ingiuriosi, volti ad imporre il suo personale

punto di vista e le sue personali convinzioni in materia di diritti e doveri” e

dimostrando di non avere nessun senso del rispetto delle persone e delle

regole. Dal profilo soggettivo la prima Corte ha rimarcato come AP 1 abbia

agito “nel solo ed unico intento di far prevalere la sua volontà” (sentenza

impugnata, consid. 12 pag. 23-24).

La Corte, dopo aver evidenziato come AP 1 non abbia mai saputo trovare una

stabilità professionale, ha posto poi l’accento sui suoi precedenti penali,

rilevando come l’appellante abbia recidivato per più anni nei medesimi

comportamenti e come egli abbia delinquito durante il periodo di prova di due

delle sue pregresse condanne sospese condizionalmente. A detta del primo

giudice ciò evidenzia chiaramente che l’appellante “è sordo ad ogni monito e

che non trae nessun insegnamento dai propri trascorsi giudiziari”. Inoltre,

ad ulteriore prova della sua irriducibilità, la prima Corte ha rimarcato come

l’appellante abbia, in due occasioni (la prima dopo la sua condanna del 6

ottobre 2006 e la seconda in pendenza di procedimento) ricominciato a

delinquere non appena scarcerato e come, dunque, “nemmeno la privazione

della libertà ha per lui valenza educativa” (sentenza impugnata, consid. 12

pag. 24-25).

Ciò posto la Corte delle assise correzionali, dopo avere ancora evidenziato la

totale mancanza di ravvedimento e l’alto rischio di ricaduta dell’appellante

nonché, quale circostanza attenuante, la sua parziale collaborazione con gli

inquirenti e le ammissioni fatte in aula, ha per finire spiegato che il fatto

che la pena detentiva è stata contenuta in soli tre mesi è da ricondurre, da un

lato, allo stato di lieve scemata imputabilità in cui ha agito l’appellante e,

dall’altro, alla circostanza secondo cui la misura della pena inflitta “corrisponde

al margine residuo della competenza di 24 mesi della Corte monocratica che è

stata adita, ritenuta la revoca della sospensione condizionale delle due

precedenti condanne” (sentenza impugnata, consid. 12 pag. 25).

7.2. Imputabilità

Già nel 2006, nell’ambito del procedimento penale

sfociato nella sua condanna del 6 ottobre 2006, il dr. C., incaricato dal

sostituto procuratore pubblico di allestire una perizia psichiatrica sulla

persona dell’appellante, aveva formulato la diagnosi di “disturbo di

personalità misto (…) con tratti paranoidi e antisociali”, rilevando come tale

affezione fosse, all’epoca, “un disturbo ancora in evoluzione, anche se

certi tratti (…) son ben installati e probabilmente immutabili” e come

fosse, in particolare, “in evoluzione la tendenza persecutoria/paranoide e il

suo correlato di aggressività che potrebbero sfociare (se non già avvenuto) in

una sindrome delirante” (cfr. perizia psichiatrica 24 aprile 2006 allegata

all’AI 11 in incarto MP 2010.2192, pag. 36-37).

Dal profilo dell’art. 11 (ora art. 19) CP il perito aveva rilevato che, al

momento dei fatti oggetto di quel procedimento, “globalmente (…) non erano

scemate né la capacità di valutare il carattere illecito dell’atto, né quella

di conseguentemente agire”. Egli aveva tuttavia precisato che, in alcune

occasioni in cui AP 1 è stato travolto dalla rabbia, “è verosimile una

diminuzione della sua capacità di agire in accordo con la consapevolezza del

carattere illecito dell’atto”, per cui si può ammettere, per quelle

situazioni, “una diminuzione della responsabilità di grado lieve” (cfr.

perizia psichiatrica 24 aprile 2006 allegata all’AI 11 in incarto MP 2010.2192, pag. 39).

Determinandosi, infine, sul rischio di recidiva, il dr. C. aveva evidenziato

che esso era “così elevato da costituire più una certezza che una

possibilità” (cfr. perizia psichiatrica 24 aprile 2006 allegata all’AI 11 in incarto MP 2010.2192, pag. 40).

Nell’ambito del presente procedimento penale, il PP ha chiesto al dr. C. di

procedere ad un aggiornamento della perizia. L’esperto ha, pertanto, allestito

un complemento peritale nel quale ha sostanzialmente confermato le

considerazioni già esposte nel suo primo rapporto. In particolare il perito ha

confermato che “non v’è motivo di ritenere che fossero scemate la capacità

di valutare il carattere illecito degli atti né quella di conseguentemente

agire, anche se la fragile struttura di personalità non lo pone in condizione

di controllare la rabbia e l’aggressività a cui la stessa organizzazione di

personalità lo predispone e che qualche piccola contrarietà o frustrazione sono

sufficienti a scatenare”. A detta del perito questo elemento fa sorgere il

dubbio che, in alcuni casi, la sua capacità di agire conformemente alla

consapevolezza del carattere illecito degli atti fosse lievemente scemata (cfr.

AI 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11).

Quanto al pericolo di recidiva, il dr. C., ha rilevato che “il peritando non

mostra più l’antica possessività nei confronti della ex-moglie” ciò che

riduce la sua pericolosità nei suoi confronti. Anche nei confronti di ACPR 2,

ha spiegato l’esperto, il peritando non sembra costituire un pericolo “poiché

alla bambina egli è (…) sinceramente attaccato”. Ciononostante, il perito

ha concluso che, “data la frustrabilità del peritando e la sua intolleranza

alle provocazioni, la sua tendenza a ricadere in comportamenti analoghi a

quelli già mostrati è tuttora da ritenere molto elevata” (cfr. AI 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11-12).

7.3.a. Come già l’art. 63 vCP, l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la

pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore

(DTF 136 IV 55 consid. 5.5).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica

la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava

con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF

129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i

moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere

del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di

evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di

decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101

consid. 2a pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto

delle “circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid.

2.2.2; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14

ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008,

inc.6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79). La legge ha,

così, codificato la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare

sanzioni che ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid.

4c pag. 79; 127 IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione

speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena

dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008

inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008,

inc.6B_370/2007 consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

b. Giusta l’art. 181 CP chi si rende

autore colpevole del reato di coazione è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria. La stessa pena è prevista per i reati di

minaccia (art. 180 CP), di danneggiamento (art. 144 CP) nonché di violazione di

domicilio (art. 186 CP). Il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP è, invece,

punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute

le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena

(Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49,

n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag.

282 seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,

Considerandi

2.

ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code

pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

Per il cpv. 2 dello stesso disposto, se deve giudicare

un reato che l’autore ha commesso prima di essere stato condannato per un altro

fatto, il giudice determina la pena complementare in modo che l’autore non sia

punito più gravemente di quanto sarebbe stato se i diversi reati fossero stati

compresi in un unico giudizio (DTF 121 IV 9 consid. 2d/cc).

7.4

Occorre, dunque, determinare la colpa dell’autore in funzione delle

circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente), valutando dapprima le

circostanze oggettive del reato (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad

esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la

definizione dell’intensità della colpa in relazione al/ai reato/i di cui

l’autore è stato dichiarato colpevole e la conseguente determinazione della

pena adeguata a tale grado di colpa, vanno considerate - a ponderazione

attenuante od aggravante della pena così determinata - le circostanze legate

all’autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In concreto, per quanto riguarda innanzitutto il reato di tentata coazione

ripetuta, qualifica negativamente la colpa dell’appellante, dal profilo

oggettivo, l’entità delle minacce proferite nei confronti di ACPR 2 (“faccio

del male a te e a tua madre”, “ti spacco le gambe”, “con un

coltello ti taglio i capelli”) per tentare di costringerla a conformarsi

alla sua volontà nonché la circostanza secondo cui la stessa, all’epoca dei

fatti, era una bambina di 9-10 anni e dunque un soggetto particolarmente

sensibile a quelle intimidazioni. Va, comunque, qui considerato, ad

attenuazione della gravità oggettiva dei reati di cui AP 1 deve rispondere, che

la coazione, nei diversi episodi per cui egli è stato ritenuto autore

colpevole, è soltanto tentata anche se va ritenuto che con essi, soprattutto se

si considera che si inseriscono in un ormai lungo passato di intimidazioni e

soprusi, AP 1 ha influenzato negativamente la qualità di vita dei suoi

familiari. Ne discende che, tutto ben considerato, dal profilo oggettivo, la

colpa di AP 1 in relazione ai 7 episodi di tentata coazione è, dal profilo

oggettivo, di media gravità.

Di gravità oggettiva lieve sono le minacce

rivolte all’ex moglie e alla figlia: se è vero che il loro contenuto è, in sé,

particolarmente intimidatorio (“ti ammazzo”, “ti spacco la faccia”),

è anche vero che, in concreto, esse sono state relativizzate dai destinatari

ritenuto come, la figlia abbia detto di avere provato soltanto un limitato

timore.

Non banalizzabili sono, poi, le ingiurie rivolte alla ex moglie e al pretore ,

così come la violazione di domicilio: si tratta di reati qualificabili, dal

profilo oggettivo, come di gravità da lieve a media.

Il danneggiamento della cassetta delle lettere nonché della vettura dell’ex

moglie deve essere ritenuto di gravità oggettiva bassa, ritenute le limitate

conseguenze dannose (riconosciute dalla prima Corte nella misura di fr.

1'844,55).

Dal profilo soggettivo, se è vero che l’appellante ha agito per imporre la

propria volontà alla figlia è anche vero che il suo agire deve, in parte,

essere ricondotto ad un - certamente malinteso e mal interpretato - sentimento

paterno e, in particolare, alla sua soggettiva convinzione che il diritto di

visita, così come regolato dal pretore, non gli permetteva di passare

abbastanza tempo con la figlia e, soprattutto, non gli permetteva di

convenientemente partecipare alla sua educazione. Sempre dal profilo

soggettivo, e in particolare riguardo al criterio della libertà dell’autore di

scegliere se agire o meno, va poi anche considerato che - come accertato dal

perito giudiziario - la fragile struttura di personalità dell’appellante gli

impediva di controllare “la rabbia e l’aggressività (…) che qualche piccola

contrarietà o frustrazione erano sufficienti a scatenare” cosicché, in

alcuni episodi, la sua capacità di agire conformemente alla consapevolezza del

carattere illecito dei suoi gesti era - verosimilmente - lievemente scemata

(cfr. 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11).

Ora, tutto considerato, se l’imputato fosse stato pienamente responsabile dei

suoi atti, la sua colpa globale sarebbe stata considerata come di gravità da

lieve a media. Essa si riduce, tuttavia, in considerazione della parziale

scemata imputabilità accertata dal perito, ad una colpa di gravità lieve.

Per il resto, si osserva che i fattori legati

all’autore sono per lo più negativi: al riguardo, infatti, occorre considerare

i suoi numerosi precedenti penali (specifici), l’alto rischio di recidiva

accertato dal perito C. e confermato dall’esperienza concreta degli ultimi 7

anni nonché la totale mancanza di ravvedimento di cui ha dato prova ancora

pochi giorni prima del dibattimento di primo grado (cfr. verbale di AP 1

dell’11 agosto 2011, AI 6 in inc. 2011.6407, pag. 5 in cui ammette di aver detto alla sua terapeuta famigliare A. che qualcuno deve pagare per quanto

egli ha sofferto a causa dei diritti di visita della figlia e che il vero

responsabile è il pretore ) e al dibattimento d’appello dove, pur ammettendo, a

domanda della presidente, genericamente e brevemente di avere sbagliato, ha

lungamente e ripetutamente precisato di non avere fatto altro che tentare di

esercitare i suoi diritti di padre.

Ne segue che, tenuto conto dei limiti del quadro edittale (4,5 anni, cfr. art.

49.

cpv. 1 in combinazione con gli art. 144, 180, 181, 186 CP), la pena di tre

mesi di detenzione, irrogata dalla Corte delle assise correzionali, non è,

certamente, severa. Con ogni evidenza, il primo giudice, considerati i limiti di

cui all’art. 19 cpv. 2 lett. b CPP, ha voluto - in un giudizio di opportunità

che questa Corte non intende ribaltare - evitare il rinvio ad una Corte

competente per irrogare una pena più severa.

Ne consegue che, sulla questione, l’appello deve

essere respinto.

7.5

Come deciso dalla Corte delle assise correzionali e non contestato

dall’appellante, la pena inflitta va interamente scontata, non sussistendo gli

estremi definiti dall’art. 42 cpv. 2 CP per una sua sospensione condizionale.

8.

AP 1

contesta la revoca della sospensione condizionale concessa alle pene

inflittegli precedentemente i fatti in discussione.

8.1

a. In caso di sospensione condizionale di una pena, l’eventuale

esecuzione della stessa dipende, di principio, dal comportamento tenuto dal

condannato dopo la condanna.

Se egli supera con successo il periodo di prova,

la pena sospesa non è più eseguita (art. 45 CP).

Se, invece, durante il periodo di prova, il

condannato commette un crimine o un delitto, il giudice può revocare la sospensione

condizionale (art. 46. cpv. 1 CP) oppure, in luogo della revoca, lo può

ammonire o prorogare il periodo di prova al massimo della metà della durata

stabilita nella sentenza (art. 46. cpv. 2 CP).

b. Il compimento di un crimine o di un delitto durante il periodo di

prova costituisce pertanto, come già sotto il precedente diritto, un possibile

motivo di revoca. Il nuovo reato deve presentare una certa gravità, in

particolare dev’essere punito con una pena detentiva o con una pena pecuniaria

(cfr. art. 10 CP).

Tuttavia, un crimine o un delitto commesso

durante il periodo di prova non vincola alla revoca della sospensione

condizionale. Questa ha luogo giusta l’art. 46 cpv. 1 CP solo se, a seguito del

reato commesso dal condannato durante il periodo di prova, “vi è da attendersi

che egli commetterà nuovi reati”. Determinante è, dunque, la prognosi relativa

al suo comportamento futuro che può essere tratta dalla circostanza secondo cui

l’autore ha delinquito nel periodo di prova (DTF 134 IV 140 consid. 4.2).

c. Prima della revisione della parte generale del CP entrata in

vigore nel 2007, la rinuncia alla revoca della sospensione condizionale

presupponeva, tra l’altro, che vi fosse “motivo di credere che il condannato

terrà buona condotta” (art. 41 cifra 3 cpv. 2 vCP). In sostanza, la rinuncia

alla revoca del citato beneficio presupponeva lo stesso accertamento richiesto

per la concessione di tale beneficio, e meglio era necessario che il nuovo

reato non facesse venir meno la prognosi positiva nel senso che si poteva,

comunque e ancora, prevedere che l’autore si sarebbe comportato bene (cioè,

meglio) in futuro (DTF 98 IV 76 consid. 1).

Con il nuovo diritto, invece, il giudice

sospende, di regola, l’esecuzione di una pena se una pena senza condizionale

non sembra necessaria per trattenere l’autore dal commettere nuovi reati (art.

42.

cpv. 1 CP). È richiesta, pertanto, non più una prognosi positiva, ma

l’assenza di una prognosi negativa.

Questo cambiamento si riflette sulla questione

della revoca del beneficio della sospensione condizionale: in altre parole, la

sospensione condizionale di una pena (o di parte di una pena) può essere

revocata soltanto nell’ipotesi in cui il nuovo reato fa venire meno la

prospettiva di buona condotta (Bewährungsaussichten), ovvero quando la

ripetizione del delinquere evidenzia una prognosi negativa (DTF 134 IV 140

consid. 4.3).

Per la disamina delle prospettive di condotta futura dell’autore - in sintesi,

per stimare il rischio di recidiva (Rückfallrisikos) - occorre procedere

ad una ponderazione di una serie di circostanze così da avere una visione

d’insieme della personalità dell’autore. Accanto ai precedenti penali e alle

circostanze legate al nuovo reato, vanno considerate la vita anteriore e la

reputazione dell’autore così come tutti gli altri fatti rivelatori del

carattere dell’autore e che permettono di fare una prognosi sulla sua futura

condotta (rapporto di lavoro, la presenza di legami sociali, dipendenza da

sostanze, ecc.). Determinante è la situazione personale al momento della

decisione.

È illecito attribuire ad alcune circostanze un

peso maggiore, trascurandone altre. Come nella commisurazione della pena (art.

50.

CP) i motivi devono essere descritti nella sentenza di modo che si possa

esaminare la corretta applicazione del diritto federale (DTF 134 IV 140 consid.

4.

, 134 IV 1 consid. 4.2.1; 128 IV 193 consid. 3a; 118 IV 97 consid. 2b).

d. Nella disamina delle prospettive della condotta futura in

relazione alla revoca della sospensione condizionale di una pena detentiva,

occorre considerare anche se la nuova pena verrà erogata con il beneficio della

sospensione condizionale o meno.

Il giudice potrà, ad esempio, ritenere che

l’effettività della nuova pena può essere sufficiente per trattenere il

condannato da nuovi reati e decidere, perciò, di astenersi dalla revoca della

sospensione condizionale concernente la precedente pena (DTF 134 IV 140 consid.

4.

; STF del 13 dicembre 2011 6B_458/2011 consid. 4.1; STF del 24 novembre 2011

6B_163/2011 consid. 3.2 e 3.3).

8.2

I

reati per i quali AP 1 è stato condannato col giudizio impugnato sono stati

commessi sia durante il periodo di prova relativo alla pena di 18 mesi di

detenzione inflittagli dalla Corte delle assise correzionali di __________ il 6

ottobre 2006 sia durante quello relativo alla pena di 90 giorni di detenzione

inflittagli dal procuratore pubblico con decreto d’accusa 11 dicembre 2006.

Avuto riguardo alla sua situazione complessiva, le prospettive di

condotta futura dell’autore sono pessime.

Al riguardo, va innanzitutto considerato che la determinazione di AP 1

nell’imporre la propria volontà alla figlia e nell’accanirsi contro chiunque

(ex moglie, ex suocera, pretore, curatore educativo, CTR) cerchi d’interferire

nel suo rapporto con lei appare profondamente radicata. I reati di cui egli è

stato ritenuto colpevole con il giudizio impugnato sono, infatti, solo gli

ultimi di una lunga serie che lo ha visto delinquere, con un’intensità

impressionante, su un periodo prolungato che va da aprile 2005 a luglio 2010. In questo lasso di tempo AP 1 ha continuato a delinquere nonostante i quattro

arresti (due in occasione del procedimento sfociato nella sua condanna del 6

ottobre 2006 e due nel corso del presente procedimento) e le cinque condanne

per reati analoghi a quelli qui in discussione e nonostante fosse perfettamente

conscio - oltre che del rischio di vedersi revocata la sospensione condizionale

delle pene subite nel 2006 - anche del rischio che, persistendo in tali

comportamenti, egli metteva seriamente in forse la sua autorizzazione a

risiedere nel nostro paese (la Sezione della popolazione lo aveva più volte ammonito

in tal senso).

Inoltre, dal dibattimento d’appello è emerso che nemmeno il procedimento penale

in corso ha spinto AP 1 a modificare il proprio comportamento: basta, al

riguardo, considerare quanto da lui ammesso riguardo i comportamenti tenuti nei

confronti del curatore educativo il 31 marzo e il 10 aprile scorsi (cfr. verb.

dib. pag. 3).

Vista la sua indomita propensione a reiterare sempre nei medesimi comportamenti,

il pericolo di recidiva attestato dal perito giudiziario (“data la

frustrabilità del peritando e la sua intolleranza alle provocazioni, la sua

tendenza a ricadere in comportamenti analoghi a quelli già mostrati è tuttora

da ritenere molto elevata”; cfr. AI 55 in incarto MP 2010.2192, pag. 11-12) e considerata, ancora, la mancanza di ravvedimento di cui ha dato prova ancora

nel suo interrogatorio dell’11 agosto 2011 (cfr. AI 6 in inc. 2011.6407, pag. 5, cfr. anche consid. 8.4) e al dibattimento d’appello dove altro non ha

fatto che dimostrare di essere convinto di non avere sbagliato in nulla e di

essere vittima di un sistema ingiusto che gli nega i suoi diritti di padre, non

si può, con un minimo di serietà, ipotizzare che l’appellante possa, in futuro,

trattenersi dal commettere ancora gesti di rilevanza penale ai danni della

moglie e della figlia o di altre persone che egli riterrà intralciare il suo

rapporto con quest’ultima.

Non permette di giungere ad una conclusione più favorevole all’appellante

la circostanza secondo cui egli, attualmente, lavorerebbe presso una ditta di

pittura. Anche volendo far astrazione dalla sua situazione irregolare dal

profilo della LStr, al riguardo non v’è nulla di nuovo se non l’ennesima

dimostrazione della sua irrequietezza professionale (secondo quanto dichiarato

al dibattimento d’appello egli ha, infatti, lasciato anche il posto che

occupava presso la società di amministrazione immobiliare __________, cfr.

verb. dib., pag. 2).

Nemmeno suscettibile di migliorare la prognosi

dell’appellante appare, infine, la circostanza secondo cui la nuova pena è

stata irrogata senza il beneficio della sospensione condizionale. La stessa,

come visto, è infatti di entità irrisoria per cui il suo effetto deterrente non

appare sufficiente a trattenere l’appellante dal nuovamente accanirsi contro i

suoi congiunti. Del resto l’appellante, ricominciando a delinquere dopo aver

passato dei lunghi periodi di carcerazione (dal 23 febbraio al 22 maggio e dal

2.

giugno al 6 ottobre 2006 o ancora, più recentemente, dal 17 maggio al 25

giugno 2010) ha già dimostrato di non essere particolarmente sensibile alla

privazione della libertà.

In queste circostanze, vista l’irriducibilità

dimostrata dall’appellante, la revoca del beneficio della sospensione

condizionale accordata alle pene inflittegli nel 2006 altro non è che un atto

dovuto, non avendo l’appellante risposto in modo positivo alla fiducia che, in

quelle occasioni, gli era stata dimostrata da chi l’aveva giudicato.

Da quanto precede, discende che il primo giudice, nel disporre la revoca della

sospensione condizionale della pena detentiva di 18 mesi di cui alla sentenza

della Corte delle assise correzionali di __________ del 6 ottobre 2006 nonché

della pena detentiva di 90 giorni di cui al decreto d’accusa dell’11 dicembre

2006, non ha violato il diritto federale.

9.

Le pretese degli accusatori privati vengono riconosciute nell’entità

definita dai primi giudici e per le motivazioni indicate al consid. 14 della

sentenza impugnata cui si rinvia.

10.

Tassa di

giustizia e spese

Gli oneri processuali del presente giudizio, consistenti

in fr. 1'000.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, seguono la

soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84,

348 e segg., 379 e segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

144, 177,

180, 181 e 186 CP,

42 e segg. e 47 e segg. CP

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG rispettivamente

il Regolamento sulla tariffa per i casi di patrocinio d’ufficio e di assistenza

giudiziaria e per la fissazione delle ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello

è respinto.

Di conseguenza, ricordato che i dispositivi n. 1,

2 della sentenza 23 agosto 2011 della Corte delle assise correzionali di __________

sono passati in giudicato.

1.1. AP 1 è condannato:

1.1.1. alla

pena detentiva di 3 (tre) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

1.1.2. al

versamento di fr. 1'844,55 a titolo di risarcimento del danno materiale agli

accusatori privati ACPR 1 e ACPR 2, di fr. 500.- a titolo d’indennità per torto

morale e di fr. 4'721,70 a titolo di risarcimento per le spese legali a ACPR 1

e di fr. 1'000.- a titolo di indennità per torto morale alla figlia ACPR 2. Per

il rimanente della loro pretesa, gli accusatori privati sono rinviati al

competente foro civile.

1.2. È

revocata la sospensione condizionale:

1.2.1. della pena detentiva di 18 (diciotto) mesi di cui alla sentenza

della Corte delle assise correzionali di __________ del 6 ottobre 2006.

1.2.2. della

pena detentiva di 90 (novanta) giorni di cui al decreto d’accusa dell’11

dicembre 2006.

1.3. Gli

oneri processuali del giudizio di primo grado sono posti a carico del

condannato in ragione di 4/5 e per 1/5 a carico dello Stato.

2. Gli

oneri processuali della procedura d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1’000.-

- spese fr.

200 .-

fr. 1’200.-

sono posti a carico di AP 1.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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