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Decisione

17.2011.120

Presupposti oggettivi e soggettivi dei reati di coazione, di sottrazione di minorenne, di minaccia, di lesioni semplici. Definizione di coazione commessa tramite "stalking". Criteri per la commisurazi

2 febbraio 2012Italiano124 min

Source ti.ch

Fatti

relativi alle imputazioni contenute nell’AA agg. del 5 luglio 2011

14.40. Ai punti 1.1. e 1.2. dell’atto d’accusa aggiuntivo all’appellante

viene addebitato di avere, il 24/25 rispettivamente il 25/26 settembre 2010:

- raggiunto nottetempo l’abitazione della moglie e dei figli appostandosi

nei posteggi dell’immobile di __________ e atteso l’uscita di I. per poi

seguirla con la sua vettura Daewoo Tacuma targata sino al di lei domicilio,

riuscendo di conseguenza nel suo intento di intimorire la moglie (punto 1.1 AA

agg.);

- raggiunto

nottetempo l’abitazione della moglie e dei figli appostandosi nei posteggi

dell’immobile di __________ e atteso l’uscita di L. e I., che si erano recate

in visita alla moglie, per poi seguirle con la sua vettura Daewoo Tacuma

targata sino all’Osteria __________, riuscendo di conseguenza nel suo intento

di intimorire la moglie (punto 1.2 AA agg.).

Questi fatti, riferiti dall’accusatrice privata

alla polizia (cfr. verbale 27 settembre 2010 allegato all’AI 126 in incarto MP 8397/2010), hanno trovato conferma nelle dettagliate deposizioni rilasciate al SPP

dalle testimoni L. (cfr. AI 57 in incarto MP 8397/2010) e I. (cfr. AI 63 in incarto MP 8397/2010).

L’appellante ha, dal canto suo, negato ogni addebito spiegando al SPP di avere

trascorso le serate del 24 e del 25 settembre 2020 in compagnia di O. e di tale N. e, dopo il rientro a casa, avvenuto non prima di mezzanotte,

lavorando al computer e guardando la televisione (cfr. AI 4, pag. 2-4; AI 68

pag. 3-4; AI 184, pag. 3, tutti in incarto MP 8397/2010). In aula l’appellante

ha poi sostenuto che le testi I. e L. hanno rilasciato false dichiarazioni

(cfr. verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato,

allegato al verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 6).

Ancora una volta, tuttavia, la versione di AP 1 si rivela inconsistente e

menzognera.

Essa non è, innanzitutto, confortata dalle deposizioni di O. che ha unicamente

riferito come una sera egli si fosse recato, in compagnia dell’appellante,

presso tale N., senza tuttavia ricordare la data precisa (cfr. AI 53 in incarto MP 8397/2010, pag. 3).

La versione di AP 1 contrasta, poi, con la circostanza - emersa dall’analisi

del suo PC (cfr. rapporto di segnalazione 17 gennaio 2011 allegato all’AI 126 in incarto MP 8397/2010) - secondo cui il dispositivo è stato verosimilmente spento tra il 24

settembre 2010 alle ore 22:44:08 ed il 26 settembre 2010 alle ore 17:14:33, ciò

che sconfessa l’asserito utilizzo del computer nella notte tra il 24 e il 25

settembre e in quella tra il 25 e il 26 settembre 2010.

Ne discende che i fatti di cui al punto 1.1 e 1.2 AA agg. possono essere

confermati anche in questa sede.

14.41. Sempre in relazione al periodo tra il 24 e il 26 settembre 2010,

l’appellante è stato condannato per avere, in quei giorni, a __________,

ripetutamente condotto il veicolo a motore Daewoo Tacuma targato , malgrado

sapesse che esso era sprovvisto della necessaria assicurazione RC (punto 4 AA

agg.) e per avere, il 25/26 settembre 2010, alla guida del predetto veicolo

urtato la vettura Toyota Starlet targata di proprietà di B., regolarmente

posteggiata, omettendo di osservare i doveri impostigli dalla LCStr, in

particolare per aver omesso di avvisare il detentore del veicolo danneggiato o

la polizia (punto 5 AA agg.).

I fatti relativi all’imputazione di cui al punto 5 AA agg., descritti nel

Rapporto di constatazione incidente del 5 gennaio 2011 (cfr. AI 77 in incarto MP 8397/2010) sono stati ammessi dall’appellante in occasione del dibattimento (cfr.

verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al

verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 7) e possono dunque essere dati

per acquisiti.

Visti gli accertamenti relativi agli episodi cui ai punti 1.1 e 1.2 AA agg.

(cfr. considerando precedente) non può poi essere messo in dubbio che AP 1 sia

stato, tra il 24 e il 26 settembre 2010, ripetutamente alla guida della vettura

Daewoo Tacuma targata . L’assenza della copertura RC risulta dal Rapporto di

constatazione incidente del 5 gennaio 2011 (cfr. AI 77 in incarto MP 8397/2010, pag. 2) ed è stata, per finire, ammessa anche dallo stesso appellante che

ha riferito al SPP di avere avuto dubbi in merito all’assicurazione della

macchina, ma di essersi comunque arrischiato ad utilizzarla (cfr. AI 68 in incarto MP 8397/2010, pag. 2).

Anche i fatti alla base delle imputazioni di cui ai punti 4 e 5 AA agg. sono

dunque da ritenersi acclarati.

14.42. I primi giudici hanno accertato che l’appellante, nel periodo 4

settembre 2010 - 28 settembre 2010, in almeno in cinque occasioni, ha telefonato

al figlio ACPR 3 senza, tuttavia, riuscire a parlargli (punto 1.3 AA agg.).

Questi fatti - deducibili dai tabulati telefonici in atti (cfr. CD allegato a

AI 126 in incarto MP 8397/2010) - sono stati sostanzialmente ammessi

dall’insorgente che ha, tuttavia, negato di aver voluto contattare il figlio ACPR

3 alle ore 3:32 del 27 settembre 2010, spiegando al PP che, in quell’occasione,

egli, notando sul cellulare la chiamata persa di un amico di __________,

omonimo del figlio, avrebbe cercato di contattarlo e che, per errore, egli

avrebbe invece lanciato la chiamata al figlio (cfr. AI 184 in incarto MP 8397/2010, pag. 2).

Ritenuto che la rubrica del suo cellulare contiene effettivamente il nominativo

“__________” (cfr. CD allegato a AI 126 in incarto MP 8397/2010) e considerato che un simile comportamento costituirebbe un atto isolato che non si concilia

con il comportamento solitamente tenuto dall’appellante, questa Corte ritiene

di poter dar seguito alla sua versione secondo cui la chiamata del 27 settembre

2010 sarebbe stata il frutto di un errore.

Ne discende che l’episodio di cui al punto 1.3 AA

agg. può essere confermato anche in questa sede limitatamente a quattro

telefonate.

14.43. Il punto 1.4 AA agg., confermato dalla prima Corte, fa carico

all’appellante di avere, nel periodo 28 dicembre 2010 - 14 aprile 2010, a __________, seguito il figlio ACPR 3 che ritornava da un incontro tra giovani organizzato

dalle scuole medie.

L’episodio, riconosciuto da AP 1 (cfr. AI 91 in incarto MP 8397/2010, pag. 2-3) e descritto dalla moglie (cfr. verbale 12 aprile 2011 allegato all’AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 5-6), può pertanto essere dato per assodato anche in questa sede.

14.44. L’appellante è stato condannato anche per avere, nel periodo 31

marzo 2011/9 aprile 2011, in 3 occasioni, tentato di stabilire un contatto con

il figlio ACPR 3 tramite l’invio di messaggi SMS (punto 1.5 AA agg.).

Anche questi fatti, riferiti da ACPR 1 (cfr. verbale 12 aprile 2011 allegato

all’AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 6-7), sono stati ammessi

dall’insorgente (cfr. AI 91 pag. 3 e AI 184 pag. 2 tutti in incarto MP

8397/2010) e sono dunque da ritenersi accertati.

14.45. A carico dell’appellante vi è, poi, l’episodio del 2 aprile 2011 in cui egli, a __________, ha seguito a bordo della sua vettura Daewoo Tacuma targata la moglie

e la figlia che da __________ si dirigevano al loro domicilio di __________,

intimorendo la moglie tanto da indurla ad affrettare il passo per entrare

nell’immobile da lei abitato (punto 1.6 AA agg.).

Questi fatti, riferiti alla polizia dall’accusatrice privata (cfr. verbale

d’interrogatorio del 12 aprile 2011 allegato all’AI 97 in incarto MP 8397/2010, pag. 6) e da lei confermati anche al dibattimento (cfr. verbale

d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al verbale

del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 6), appaiono, ancora una volta, del

tutto credibili e coerenti con il comportamento persecutorio del marito.

Nonostante AP 1, al dibattimento, abbia negato l’addebito (cfr. verbale

d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al verbale

del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 7), essi possono dunque essere qui

confermati così come descritti nell’AA agg..

14.46. La prima Corte - confermando il punto punto 1.7 AA agg - ha, poi,

accertato che l’appellante, il 7 aprile 2011 a __________, dal finestrino della sua vettura, ha urlato alla moglie, che attraversava la strada per raggiungere

la __________, la frase “Bastarda, t’ammazzo, ti vedrò la notte” (fatti

alla base anche delle imputazioni per minaccia del punto 2.1 AA agg. e per

ingiuria del punto 3 AA agg.) e che, poi, l’insorgente ha raggiunto la moglie

all’interno degli spazi del negozio __________, avvicinandola con fare

minaccioso e gesticolando e intimorendola al punto che la donna si è difesa con

uno spray al pepe.

Questi fatti sono stati riferiti dall’accusatrice privata alla polizia il 12

aprile 2011 (cfr. verbale allegato ad AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 2-4) e da lei confermati in occasione del dibattimento di primo grado (cfr. verbale

d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al verbale

del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 6).

Quanto avvenuto all’interno della __________ è poi avvalorato dalla testimonianza

di un’impiegata del negozio, P., che ha riferito di avere notato la mano

dell’appellante “portarsi in direzione della signora” che ha reagito

colpendo il marito “con il cestino della spesa” e poi mettendo mano ad

uno spray che la teste ha inizialmente creduto essere un deodorante (cfr.

verbale 14 aprile 2011 allegato ad AI 90 in incarto MP 8397/2010).

AP 1 ha,

dal canto suo, negato l’addebito spiegando al PP di essersi, quel giorno, recato

a __________ dal parrucchiere e di essersi poi, per comodità, fermato alla __________

dello stesso comune dove, per caso, ha incontrato la moglie che l’ha aggredito

spruzzandogli lo spray al pepe sul viso e sui vestiti (cfr. AI 91, pag. 4-5 e

AI 184, pag. 3-6 tutti in incarto MP 8397/2010). Quanto alle minacce ed agli

insulti rivolti alla moglie, l’insorgente ha spiegato ai primi giudici che “l’alzavetri

non funzionava” e che i finestrini erano “bloccati e chiusi” e che è

pertanto “impossibile che abbia insultato la moglie dalla vettura” (cfr.

verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e di confronto con l’imputato, allegato al

verbale del dibattimento 2 settembre 2011, pag. 6).

Per le considerazioni già esposte, questa Corte, ancora una volta, ritiene

credibile la versione fornita dall’accusatrice privata che - almeno per quanto

concerne i fatti avvenuti all’interno del negozio __________ - è peraltro confermata

dalla teste P..

Ne discende che anche i fatti verificatisi il 7 aprile 2011 devono essere

confermati in questa sede così come esposto nell’AA agg..

14.47. L’ultimo episodio di coazione rimproverato all’appellante gli fa

carico di avere, nel periodo marzo 2011/14 aprile 2011, a __________, in almeno due occasioni, raggiunto la figlia ACPR 2 che, impaurita, si nascondeva

per timore del padre (punto 1.8 AA agg.).

Anche questi fatti - descritti da ACPR 1 alla polizia e dalla stessa confermati

durante il dibattimento di primo grado (cfr. verbale 12 aprile 2011 allegato ad

AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 4-5; verbale d’interrogatorio di ACPR 1 e

di confronto con l’imputato, allegato al verbale del dibattimento 2 settembre

2011, pag. 6-7) - sono del tutto coerenti con l’atteggiamento dell’appellante

sin qui delineatosi e pertanto - nonostante le contestazioni dello stesso (cfr.

AI 91 in incarto MP 8397/2010, pag. 3-4) - sono da ritenere appurati anche in

questa sede.

14.48. Addebitato a AP 1 vi è anche un episodio di minaccia a danno del

dott. ACPR 4 del servizio medico psicologico cantonale. Secondo l’AA agg.

l’insorgente, il 12 aprile 2011, a __________, durante un colloquio telefonico

con A. e per il suo tramite, ha incusso giustificato timore al dr. ACPR 4

minacciando “di fargliela pagare e di aspettarlo fuori” (punto 2.2 AA

agg.).

Questi fatti - riferiti dal dr. ACPR 4 al PP (cfr. AI 83 in incarto MP 8397/2010) e da lui ribaditi anche in occasione del dibattimento di primo grado

(cfr. verbale d’interrogatorio ACPR 4 allegato al verbale del dibattimento 2

settembre 2011) - trovano conferma nelle parole della segretaria del medico, A.,

che ha spiegato in modo circostanziato il contenuto e i toni del colloquio

telefonico intrattenuto con l’appellante (cfr. AI 101 in incarto MP 8397/2010; verbale d’interrogatorio A. allegato al verbale del dibattimento 2

settembre 2011).

Anche in questo caso, dunque - nonostante AP 1 abbia negato l’addebito (cfr. AI

91, pag. 5-6 e AI 184, pag. 5 tutti in incarto MP 8397/2010) - i fatti

descritti nell’AA agg. devono trovare piena conferma.

14.49. Per quanto attiene, infine, ai fatti relativi alle imputazioni per

disobbedienza a decisioni dell’autorità ritenute dai primi giudici (punti 6.1-8

AA agg.) si ribadisce che il divieto di avvicinarsi, telefonare, scrivere o

importunare in altro modo moglie e figli è stato impartito all’appellante sotto

comminatoria dell’art. 292 CP al più tardi il 16 gennaio 2009 (cfr. sentenza

della Pretura del Distretto di __________ 16 gennaio 2009 allegata all’AI 14 in incarto MP 10325/2008). Ciò posto e ritenuto che gli episodi di disobbedienza corrispondono,

nelle circostanze di tempo e di luogo, a quelli relativi alle imputazioni di

coazione descritte nei punti 1.1-8 AA agg., gli stessi possono, tutti, essere

dati per accertati anche in questa sede.

15.a. Si rende colpevole di coazione chiunque, usando violenza o minaccia

di grave danno contro una persona, o intralciando in altro modo la libertà

d'agire di lei, la costringe a fare, omettere o tollerare un atto (art. 181 CP).

Protetta dalla legge è la libertà d’azione e di decisione della vittima (DTF

129 IV 6 consid. 2.1).

Il reato di coazione si perfeziona nel momento in

cui la vittima ha dovuto iniziare a fare o a subire quanto l'autore voleva,

cioè quando quest'ultimo ha posto in essere un mezzo di pressione che ha

influito sulla formazione di volontà della vittima (Rep. 1999, 333).

b. La minaccia è uno strumento di pressione psicologica consistente nel

prospettare un danno, lasciando intendere che la sua realizzazione dipenda

dalla volontà dell'autore. Non è tuttavia necessario che questi possa

effettivamente condizionare il verificarsi del danno (DTF

117 IV 445 consid. 2b ; 106

IV 125 consid. 2a) né che abbia la reale volontà di mettere in

pratica la sua minaccia (DTF

105 IV 120 consid. 2a).

Anche intralciare "in altro modo la libertà d'agire" della vittima

può adempiere la fattispecie di coazione. Questa formulazione generale del

comportamento utilizzata dall'art. 181 CP

deve essere interpretata in modo restrittivo. Non è sufficiente una pressione

qualsiasi. Al contrario, come per la violenza e la minaccia di grave danno,

“l’altro modo” deve essere un mezzo coercitivo capace di impressionare una

persona di media sensibilità e atto a intralciarla in modo sostanziale nella

sua libertà di decisione o d'azione. In altre parole, deve trattarsi di mezzi

coercitivi che, per la loro intensità e il loro effetto, sono analoghi a quelli

espressamente menzionati dalla legge (DTF

134 IV 216 consid. 4.1 e rinvii; 129 IV 8 consid. 2.1; 119 IV 305; STF

del 17 dicembre 2008 6B_477/2007; STF del 26 agosto 2003

6S.71/2003 consid. 2.1; Corboz, Les infranctions en droit

suisse, Vol. I, 3a edizione, Berna 2010, ad art. 181 CP n. 15).

c. La

giurisprudenza ha avuto modo di stabilire che il reato di coazione può essere

commesso anche da colui che, per un periodo prolungato, importuna ripetutamente

la sua vittima, anche soltanto con la sua presenza o con scritti o chiamate

telefoniche continue (STF del 3 maggio 2011 6B_819/2010 consid. 6; DTF 129 IV

262 consid. 2.3-2.5; Dontasch, Strafrecht III, 9a edizione, Zurigo 2008, pag.

410; Corboz, op. cit., ad art. 181 CP n. 16).

Tale atteggiamento è definito nella moderna criminologia come “stalking”,

neologismo coniato negli Stati Uniti per indicare il fenomeno, sempre più

diffuso, che consiste in un insieme di comportamenti ripetuti ed intrusivi di

ricerca di contatto e/o comunicazione, di sorveglianza, di controllo nei

confronti della vittima (STF del 3 maggio 2011 6B_819/2010 consid. 6; DTF 129

IV 262 consid. 2.3; Delnon/Rüdy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, 2a

edizione, Berna 2007, n. 26 ad art. 181 CP; Galeazzi/Curci, Sindrome del

molestatore assillante (stalking): una rassegna, vol. 7, 2001 n. 4, in: www.sopsi.archicoop.it/italiano/rivista/2001/vol7-4/galeazzi.htm,

pag. 1). Caratteristiche tipiche dello stalking sono lo spionaggio della

vittima, l’assillante ricerca di contatto fisico, le molestie e le minacce ai

suoi danni.

Perché questo comportamento assurga a reato è necessario che le attenzioni non

gradite generino paura e preoccupazione nella vittima.

Il Tribunale federale ha, poi, precisato che quando, con la propria presenza,

l’autore importuna ripetutamente la vittima per un periodo prolungato, ogni

singola molestia diviene atta ad intralciarne la libertà d’agire (cfr. DTF 129

IV 262 consid. 2.3 e la letteratura ivi citata e consid. 2.5). Il fenomeno può

essere ricondotto a diverse cause. Spesso lo stalker mira alla vendetta per un

torto asseritamente subito, oppure ricerca la vicinanza, l’affetto e le

attenzioni dell’ex partner dopo la separazione o ancora persegue l’obiettivo di

mantenere il controllo su di esso o, perfino, di indurlo a riprendere il

rapporto (STF del 3 maggio 2011 6B_819/2010 consid. 6; DTF 129 IV 262 consid.

2.3).

Anche in un caso di coazione commessa tramite stalking, il comportamento

dell’autore deve portare ad una limitazione considerevole della libertà della

vittima, tale da costringerla, ad esempio, a mutare le proprie abitudini, segnatamente

gli orari e luoghi delle sue frequentazioni pubbliche (DTF 129 IV 262 consid.

2.5).

d. Dal profilo soggettivo il reato di coazione presuppone che

l’autore abbia agito con intenzionalità, ovvero con la consapevolezza e la

volontà di avvalersi di un mezzo coercitivo per indurre la vittima ad adottare

un determinato comportamento (DTF 96 IV 63 consid. 5). Il dolo eventuale è

sufficiente (cfr. Corboz, op. cit., n. 37 ad art. 181 CP).

e. Secondo la giurisprudenza, la coazione dev'essere illecita. Ciò è

il caso laddove il mezzo o lo scopo è contrario al diritto, il mezzo è

sproporzionato rispetto al fine perseguito oppure ancora laddove un mezzo

coercitivo di per sé legale per conseguire uno scopo legittimo costituisce,

date le circostanze, un mezzo di pressione abusivo o contrario ai buoni costumi

(Dontasch, op. cit., pag. 412 e segg.; Corboz, op. cit., n. 19 e segg. ad art.

181 CP; DTF 129 IV 6 consid.

3.4). Sapere se la limitazione della libertà d'agire altrui costituisce una

coazione illecita dipende dunque dall'importanza dell'intralcio, dai mezzi

utilizzati e dagli scopi perseguiti (DTF del 17 dicembre 2008 6B_477/2007

consid. 4.1; DTF 129 IV 262 consid.

2.1 e rinvii).

15.1. Come correttamente rilevato dai primi giudici (sentenza impugnata,

pag. 79) è fuori dubbio che l’atteggiamento messo in atto dall’appellante a

danno dei congiunti è stato di un’intensità tale da influire in modo

significativo sulla loro libertà d’azione e di decisione e da generare in essi

un sentimento di grande sofferenza ed insicurezza. Al proposito, basti pensare

al numero e alla frequenza degli episodi (ben 66 sull’arco di quasi tre anni)

imputati a AP 1, caratterizzati da ripetute intrusioni nei più svariati ambiti

della vita privata (quali le frequenti apparizioni - indesiderate - presso la

loro abitazione, i pedinamenti, la ripetuta inosservanza della regolamentazione

del diritto di visita e le reiterate ed infondate richieste d’intervento della

polizia per asserite manchevolezze della moglie), ma anche da violenze e da

minacce (cfr. a proposito quanto accertato ai consid. 14.4, 14.10, 14.19,

14.21, 14.32 e 14.46 relativi agli atti di stalking costitutivi anche dei reati

di minacce, lesioni semplici e vie di fatto). In pratica, nel periodo

contemplato dall’AA e dall’AA agg. solo le carcerazioni dell’appellante (dal 27

gennaio al 3 settembre 2010 e dal 28 settembre al 28 dicembre 2010) hanno

permesso ai suoi congiunti di vivere momenti di tranquillità.

Il comportamento messo in atto da AP 1, oltre che aver ingenerato un sentimento

di paura e di insicurezza nella moglie e nei figli (si confronti a proposito le

loro dichiarazioni riportate nei verbali menzionati al consid. 12 che riferiscono

del timore provato per il comportamento del ricorrente), li ha di fatto

obbligati a modificare abitudini e comportamenti così come risulta dalle

dichiarazioni rilasciata al SPP da ACPR 1 secondo cui essa ha “messo un

catenaccio enorme alla porta di casa (…) ACPR 3 aveva smesso di uscire con i

suoi amici (…). Io giravo con lo spray al pepe che prendevo anche per andare in

lavanderia (…). Io andavo a piedi da casa alla fermata del trenino e viceversa

e, poi, per paura d’incrociarlo ho iniziato ad utilizzare la mia vettura

(pagando pure il posteggio) (…). Ho rinunciato a delle uscite con le mie

amiche” (cfr. AI 95 in incarto MP 711/2010, pag. 5-6). In definitiva,

moglie e figli del ricorrente sono stati costretti a piegarsi alla volontà del

padre e marito che con il suo atteggiamento mirava essenzialmente ad imporre

loro la propria presenza così da mantenere il controllo su di essi - in

particolare, sui figli - nonostante i divieti delle autorità. Dal profilo

oggettivo, pertanto, l’atteggiamento assunto dal ricorrente nei confronti dei

congiunti configura il reato di coazione giusta l’art. 181 CP.

Il reato è, poi, pacificamente adempiuto anche dal profilo soggettivo.

L’appellante era, infatti, consapevole che le sue ripetute ed incessanti

intrusioni nella vita della moglie e dei figli avrebbero influito sulla loro

libertà d’azione e di decisione. Del resto, come visto, lo scopo del suo agire

era proprio quello di tenere sotto controllo i suoi congiunti.

Da quanto precede - e considerato come sia per il resto pacifico che

l’atteggiamento messo in atto dal ricorrente a danno dei congiunti rappresenti

un mezzo di pressione abusivo ed illecito - discende che, su questo punto,

l’appello deve essere respinto.

16. Si rende colpevole di sottrazione di minorenne giusta l’art. 220 CP

chiunque sottrae o si rifiuta di restituire un minorenne alla persona che

esercita l’autorità parentale o la tutela.

La disposizione penale protegge il detentore dell’autorità penale (o il tutore)

nel suo diritto di determinare il luogo di residenza, l’educazione e le

condizioni di vita del minore posto sotto la sua responsabilità. Indirettamente

essa protegge pure la pace famigliare e il benessere del minore (DTF 128

IV 154 consid. 3.1; Corboz, op. cit., n. 2 ad art. 220 CP). La norma reprime

due tipi di comportamenti: da un lato, la sottrazione del minore e, dall’altro,

il rifiuto di restituire lo stesso (ad esempio allo scadere del diritto di

visita) alla persona che detiene su di esso l’autorità parentale.

La nozione di “sottrazione” presuppone che il minore sia stato allontanato dal

luogo di soggiorno deciso dal detentore dell’autorità parentale - o da colui

cui l’autorità competente ha affidato la custodia del minore - o ancora che il

detentore dell’autorità parentale o del diritto di custodia sia privato della

possibilità di incontrare liberamente il minore o di comunicare liberamente con

lui. L’atto punito dalla legge consiste, pertanto, nella separazione spaziale -

non autorizzata - del minore dal detentore dell’autorità o del diritto di

custodia. È ininfluente che il minore acconsenta alla sottrazione (DTF 101 IV

303 consid. 2; Eckert, in Basler Kommentar Strafrecht II, op.

cit., n. 20 e segg. ad art. 220 CP; Corboz, op. cit., n. 23 e seg. e 32

e seg. ad art. 220 CP; Donatsch/Wohlers, Strafrecht IV, 3a edizione, Zurigo

2004, pag. 25 e seg.). Il reato è realizzato quando, a causa

dell’allontanamento del minore, l’autorità parentale non può più essere

esercitata (Corboz, op. cit., n. 35 ad art. 220 CP, Hurtado Pozo, Droit pénal,

Partie spéciale, Ginevra 2009, n. 3558 ad art. 220 CP).

Si rende colpevole del reato di cui all’art. 220 CP anche la

persona che sottrae il proprio figlio all’altro genitore cui, nell’ambito di

una misura a protezione dell’unione coniugale o di una misura provvisionale in

una procedura di separazione o di divorzio, è stata attribuita la custodia del

minore. In questi casi, infatti, solo al detentore della custodia spetta il

diritto di determinare il luogo di residenza, l’educazione e le condizioni di

vita del minore (Eckert, in Basler Kommentar, Strafrecht II, op. cit., n. 13 ad

art. 220 CP; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, San

Gallo 2008, ad art. n. 2 ad art. 220 CP; DTF 128 IV 154 consid. 3.2, 110

IV 35 consid. 1c).

Dal profilo soggettivo il reato di sottrazione di minorenne presuppone

intenzionalità; il dolo eventuale è sufficiente. L’autore, pertanto, deve

sapere che la persona sottratta è minorenne e che si trova sotto autorità

parentale e, ciò nonostante, deve voler impedire al titolare della stessa

l’esercizio delle sue prerogative (Hurtado Pozo, op. cit., n. 3568 e seg. ad

art. 220 CP; Corboz, op. cit., n. 46 ad art. 220 CP; DTF 118 IV 61 consid. 2d).

16.1. Per quanto riguarda la realizzazione dei presupposti del reato di

cui all’art. 220 CP, si rileva, in primo luogo, che la Pretura del Distretto di

__________, con decreto supercautelare del 18 gennaio 2008 (poi confermato con

sentenza del 16 gennaio 2009, cfr. in part. dispositivo n. 6), ha affidato ACPR

2 e ACPR 3 alla madre per la cura e per l’educazione. Essa deteneva dunque la

custodia sui figli e aveva, pertanto, il diritto di prendere le decisioni

relative all’organizzazione della loro vita.

Ciò posto, non può essere messo in dubbio che il comportamento attuato dal

ricorrente in occasione dei tre episodi imputatigli (cfr. punti 2.1-3 AA) sia

stato tale da impedire alla moglie l’esercizio delle sue prerogative e tale da

configurare, pertanto, il reato di sottrazione di minorenne.

L’11 ottobre 2008, l’insorgente ha, infatti, prelevato la figlia dal giardino

di casa e si è poi dileguato con la stessa fino al giorno seguente allontanando

per una notte intera ACPR 2 dalla madre e impedendo di fatto a quest’ultima di

esercitare il controllo sulla minore.

AP 1 ha, poi, impedito alla moglie di esercitare il controllo su ACPR 2 anche

il 27 gennaio 2010, data alla quale il ricorrente ha addirittura espatriato la

figlia raggiungendo __________ intenzionato a portarla da parenti a __________.

L’episodio del 14 gennaio 2009 configura, per contro, solo un tentativo di

sottrazione di minorenne, ritenuto che l’appellante, quel giorno, dopo aver

fatto salire il figlio ACPR 3 sulla sua vettura con l’intenzione di portarlo al

suo domicilio di __________, ha subito rinunciato al suo intento, riaccompagnando

il figlio dalla madre. ACPR 2, pure fatta salire dal padre sulla sua vettura,

è, invece, scesa dalla stessa sfruttando la fermata del padre alla stazione di __________

(cfr. consid. 14.11).

Ne discende che, dal profilo oggettivo, AP 1 ha, in due occasioni, di fatto causato e in una tentato di causare l’allontanamento dei minori dai luoghi in cui

essi si trovavano abitualmente, vanificando in tal modo la possibilità della

madre di esercitare il controllo su di loro.

Il reato è, poi, realizzato anche dal profilo soggettivo, ritenuto come il

ricorrente, nei tre episodi in esame ha consapevolmente agito per impedire alla

moglie di esercitare le prerogative derivantele dal suo statuto di detentrice

del diritto alla custodia dei figli.

Anche su questo punto l’appello deve, pertanto, essere disatteso.

17.a. L’art. 180 cpv. 1 CP commina una pena detentiva sino a tre anni o

una pena pecuniaria a chi, usando grave minaccia, incute spavento o timore a

una persona. La condanna per minaccia dipende dal verificarsi di due condizioni

cumulative: da un lato, l’autore deve avere usato grave minaccia, dall’altro,

il destinatario deve esserne stato spaventato o intimorito (DTF 99 IV 212

consid. 1a).

È grave la minaccia oggettivamente idonea a suscitare nel destinatario il

timore di un pregiudizio rilevante per sé o per persone a lui vicine. La

gravità dell’intimidazione deve essere valutata, non con riferimento alla

sensibilità soggettiva della vittima, ma sulla scorta di criteri oggettivi (STF

del 3 giugno 2005 6S.251/2004 consid. 3.1; DTF 99 IV

211 consid. 1a; Corboz, op. cit., n. 6 ad art. 180 CP). È, pertanto, considerata grave la minaccia che, nelle medesime

circostanze, sarebbe percepita come tale da una persona ragionevole e di media

sensibilità (Delnon/Rudy, Basler Kommentar, Strafrecht II, op. cit., n. 19 ad

art. 180 CP con richiami; CCRP, sentenza del 12 dicembre 2007, inc. n.

17.2006.19, consid. 3a con richiamo).

È, poi, necessario - per l’applicazione dell’art. 180 CP - che la messa in atto

Considerandi

della minaccia dipenda dalla volontà dell’autore. Non è, invece, necessario né

che l’autore abbia l’intenzione di mettere in atto la sua minaccia né che egli

sia effettivamente in grado di concretizzarla (DTF 106 IV 128 consid. 2a; Corboz, op. cit., n. 4 ad art. 180 CP; Dontasch, Strafrecht III,

op. cit., pag. 401).

La minaccia può esser espressa tramite parole, scritti

o per atti concludenti e può essere rivolta al destinatario anche per il

tramite di un intermediario (Corboz, op. cit., n. 5 ad art. 180 CP).

Perché sia realizzato il reato di minaccia, non basta che il suo destinatario abbia compreso di essere stato minacciato. È

ancora necessario che egli sia stato turbato dalla minaccia. Secondo alcuni

autori, è necessario che il turbamento generato dalla minaccia sia tale da

limitare la volontà del minacciato (Corboz, op. cit., n. 12 ad art. 180 CP).

Secondo altri, invece, è sufficiente che il turbamento comprometta il senso di

sicurezza della vittima senza che sia necessaria un’effettiva coartazione della

volontà della vittima (Delnon/Rudy, in Basler Kommentar, Strafrecht II, op. cit.,

n. 10 e 11 ad art. 180).

b. Dal punto di vista soggettivo la minaccia presuppone dolo, anche

solo eventuale. Ciò significa che l’autore deve avere voluto incutere spavento

o timore alla vittima ed essere stato consapevole che la sua minaccia avrebbe

comportato tale effetto, o perlomeno avere accettato il verificarsi di tale

effetto (Delnon/Rudy, op. cit. n. 32 ad art. 180; Corboz, op. cit., n. 16 ad

art. 180 CP).

17.1

In concreto si osserva, innanzitutto, che gli episodi di cui ai

punti 3 AA e 2.1 AA agg., verificatisi ai danni della moglie, sono certamente

costitutivi del reato di minaccia.

Dire alla moglie che le avrebbe gettato addosso della benzina e che

le avrebbe dato fuoco significa proferire un’affermazione certamente

suscettibile - soprattutto se formulata in un contesto di conflittualità quale

quello esistente fra i coniugi AP 1-ACPR 1 - di originare in

ogni persona ragionevole e di media sensibilità - e, quindi, certamente anche

nella signora ACPR 1 - il timore di un pregiudizio rilevante. Essa, pertanto,

configura una grave minaccia ai sensi dell’art. 180 CP.

Lo stesso vale per la frase “t’ammazzo, ti vedrò la notte” proferita

dall’appellante nei confronti della moglie il 7 aprile 2011. Il timore provato

dalla donna in quella circostanza emerge chiaramente dalle sue dichiarazioni

secondo cui “sul momento ho fatto finta di non vederlo e di non sentirlo,

questo perché so che se gli do corda diventa una belva (…) io non ce la faccio

più perché ho sempre il terrore di vederlo ed incontrarlo e quando lui mi vede

gli scatta qualcosa nella testa e poi si comporta in questo modo (…). Avevo

paura di una sua reazione violenta, visto che in passato ci sono stati episodi

in cui mi ha picchiata. Avevo timore che potesse picchiarmi” (cfr. verbale

12.

aprile 2011 allegato ad AI 90 in incarto MP 8397/2010, pag. 2-3).

Realizza, poi, il reato di minaccia anche quanto proferito dall’appellante alla

segretaria del dr. ACPR 4 il 12 aprile 2011 (cfr. punto 2.2. AA agg.). Dire a

qualcuno, anche solo per interposta persona, di volergliela “fare pagare”

e di “aspettarlo fuori” è infatti certamente suscettibile di ingenerare

nella stessa un sentimento di turbamento e paura. Del resto il dr. ACPR 4 ha espressamente dichiarato che quanto detto dall’appellante alla sua segretaria gli ha incusso

timore tanto che, quel giorno, “tutte le porte del Servizio per il quale

lavoro sono state tenute chiuse” (cfr. AI 83 in incarto MP 8397/2010; cfr. anche verbale d’interrogatorio ACPR 4 allegato al verbale del

dibattimento 2 settembre 2011).

Ritenuto che chi esprime frasi come quelle surriferite non può che farlo con la

volontà d’incutere spavento alle sue vittime, le condanne

dell’appellante per il reato di minaccia devono senz’altro trovare conferma in

questa sede.

18.

L'art. 123 cifra 1 CP reprime le lesioni al corpo od alla salute di

una persona che non possono essere ritenute gravi a norma dell'art. 122 CP.

Questa norma protegge l'integrità corporea e la salute fisica e psichica e la

sua applicazione presuppone una lesione significativa dei beni giuridici

protetti. La giurisprudenza menziona a titolo d'esempio le iniezioni, la

rasatura totale e ogni atto che provoca uno stato di patimento, l'aggrava o ne

ritarda la guarigione, come le ferite, i lividi, le escoriazioni o le

graffiature, salvo che queste lesioni abbiano per conseguenza solo un disturbo

passeggero e senza importanza della sensazione di benessere (DTF 134 IV 189

consid. 1.1; 119 IV 25 consid. 2a).

Le vie di fatto, sanzionate dall'art. 126 CP, sono invece le aggressioni

fisiche che eccedono ciò che è socialmente tollerato e che non causano né

lesioni fisiche né danni alla salute. Una tale lesione può sussistere anche se

non ha causato alcun dolore fisico (DTF 134 IV 189 consid. 1.2; 119 IV 25

consid. 2a).

La distinzione tra le lesioni semplici e le vie di fatto può apparire

problematica, specialmente quando la lesione è circoscritta ad ammaccature,

escoriazioni, graffiature o contusioni. Una scalfittura del naso con contusione

è stata, per esempio, qualificata quale vie di fatto (DTF 72 IV 21 consid. 1);

analogamente un'ammaccatura al braccio e un dolore alla mascella senza

contusione (DTF 107 IV 43 consid. d). Invece un pugno al viso inferto con

violenza in grado di provocare importanti lividi, una frattura della mascella,

dei denti e dell'osso nasale è stato qualificato quale lesioni semplici (DTF 74

IV 83); parimenti numerosi pugni e calci che hanno provocato sulla vittima dei

segni vicino all'occhio e un'ammaccatura del labbro inferiore e sull'altra

un'ammaccatura alla mascella inferiore (DTF 103 IV 70 consid. d), una

contusione delle costole, delle escoriazioni all'avambraccio e alla mano (DTF

119.

IV 25 consid. 2a pag. 26/27). La giurisprudenza del TF ha anche avuto modo

di rilevare che un ematoma, in quanto risultato della

rottura di vasi sanguigni sottocutanei che lascia tracce per più giorni, deve

essere qualificato quale lesione corporale (DTF 119 IV

25.

consid. 2a pag. 27; Corboz, op. cit., ad art. 123 n. 10).

Nei casi limite, per stabilire se si tratti di lesioni semplici o di vie di fatto, si deve tener conto dell'importanza del dolore

provocato (Corboz, op. cit., n. 11 ad art. 123 CP, n. 5 ad art. 126 CP;

Donatsch, Strafrecht III, op. cit., pag. 46). Un forte pugno in faccia, che ha

quali conseguenze dolori sotto gli occhi e sensazioni di vertigine, è

considerato costitutivo di lesioni semplici (Roth/Berkemeier, in Basler

Kommentar, Strafrecht II, op. cit., n. 57 ad art. 123 CP). Ritenuto poi che le nozioni

di vie di fatto e lesione dell'integrità fisica - decisive per l'applicazione

degli art. 123 e 126 CP - sono nozioni giuridiche indeterminate, la

giurisprudenza riconosce, in questi casi, un certo margine d'apprezzamento al

giudice del merito, in quanto l'accertamento dei fatti e l'interpretazione

della nozione giuridica indeterminata sono strettamente connesse; il Tribunale

federale interviene dunque solo con riserva sull'interpretazione fatta

dall'autorità cantonale (DTF 134 IV 189 consid. 1.3; 119 IV 25 consid. 2a pag.

27).

18.1

In concreto non può essere messo in dubbio che i pugni al

volto e i calci inferti da AP 1 alla moglie il 6 novembre 2009 (punto 3 AA) rappresentano - così come accertati da questa Corte (cfr.

consid. 14.32) - delle lesioni semplici ai sensi dell’art. 123

CP.

Una tale conclusione è innanzitutto confortata dal certificato medico in atti

dal quale emerge che l’accusatrice privata - oltre ad aver riportato

escoriazioni e lividi al viso alle mani e al ginocchio destro - presentava una

epistassi (ovvero un sanguinamento del naso) bilaterale nonché un ematoma che

si stava formando a livello periorbitale e palpebrale bilateralmente (cfr. AI 106 in incarto MP 711/2010). La rottura di altri vasi sanguigni superficiali è inoltre attestata

dalle fotografie in atti

(cfr. AI 1 in incarto MP 11144/2009) dalle quali emerge la presenza di altre due ferite con fuoriuscita di sangue, una accanto

all’occhio destro e l’altra sul setto nasale. Ad ulteriore riprova della

qualifica giuridica del reato, vi è inoltre la circostanza secondo cui la

donna, dopo le percosse, presentava una dolorabilità alla struttura ossea della

piramide nasale, ciò che corrobora la tesi secondo cui la sofferenza da lei

patita abbia ecceduto i limiti delle vie di fatto.

Ne segue che AP 1 si è reso autore colpevole del reato di lesioni semplici per

i fatti descritti al punto 3 AA.

19.

Visti gli accertamenti di cui al considerando 14, non può

poi essere messo in dubbio la realizzazione degli altri reati imputati all’appellante.

Ricordato quanto esposto al considerando precedente è innanzitutto pacifico che

la manata alla spalla assestata dall’appellante alla moglie

l’8 settembre 2008 (punto 5.2 AA) nonché i colpi al volto e gli spintoni

infertile l’8 gennaio (punto 5.4 AA) rispettivamente il 13 giugno 2009 (punto

5.5

AA) realizzano il reato di vie di fatto ai sensi dell’art. 126 CP.

Nemmeno può essere posto in dubbio che AP 1, in occasione degli episodi di cui ai punti 6.9-45 AA e 6.1-8 AA agg., ha disatteso gli ordini impartitigli, sotto la

comminatoria dell’art. 292 CP, dalla Pretura del distretto di __________ il 16

gennaio 2009 (che lo ha diffidato dall’“avvicinarsi, telefonare, scrivere o

importunare in altro modo moglie e figli”) e dalla CTR il 1° settembre 2009

(che gli ha fatto divieto di “avere un qualsiasi contato con i figli,

personale e telefonico, al di fuori del diritto di visita”) e che,

pertanto, egli si è reso colpevole del reato di disobbedienza a decisioni

dell’autorità.

L’appellante, rivolgendo l’epiteto “bastarda” alla moglie (punto 3 AA agg.) -

epiteto certamente suscettibile di offendere l’onore della stessa - ha altresì

realizzato il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP.

È, infine, evidente che AP 1 si è reso colpevole anche dei reati di cui ai

punti 4 e 5 AA agg.. In particolare egli, avendo condotto la sua vettura

nonostante fosse consapevole - o avesse perlomeno preso in considerazione - che

la stessa era sprovvista dell’assicurazione RC, ha realizzato il reato di cui

all’art. 96 cifra 2 LCStr. Visto inoltre l’accertamento secondo cui

l’appellante non ha proceduto ad avvisare del danno causato alla Toyota Starlet

targata né il proprietario della stessa né la polizia (cfr. consid. 14.41),

nessun appunto può essere mosso nemmeno alla sua condanna per il reato

d’inosservanza dei doveri in caso d’infortunio. L’art. 92 cpv. 1 in combinazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr prevede, infatti, che chi, in occasione di un incidente

della circolazione stradale, causa danni materiali deve avvisare immediatamente il danneggiato

indicando il nome e l’indirizzo e, se ciò è impossibile, deve avvertire senza

indugio la polizia.

20.

Imputabilità

Il dr. F., incaricato dal sostituto procuratore

pubblico di allestire una perizia psichiatrica sulla persona dell’appellante,

ha rilevato che se, inizialmente, il quadro clinico del periziando poteva

essere classificato senza troppe perplessità come “sindrome di

disadattamento”, lo stesso ha poi assunto le connotazioni di un “delirio

persecutorio del querulomane secondo Bleuler” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31), ovvero di un disturbo a carattere paranoide caratterizzato

dalla tendenza del soggetto a considerarsi dalla parte del diritto e a

ritenersi la vittima di continui errori delle autorità e, in particolare, dell’apparato

giudiziario (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 30). L’esperto ha

specificato come tale affezione ha di regola “un decorso cronico e ben poco

correggibile” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 31) e che,

pertanto, dal “punto di vista psichiatrico è molto probabile che il

peritando commetta nuovamente reati analoghi a quelli già commessi, forse

addirittura in forma più grave” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32).

Dal profilo dell’art. 19 CP, il perito ha riconosciuto all’accusato uno stato

di leggera scemata imputabilità costituito - data la sua piena capacità di

valutare il carattere illecito delle sue azioni - dalla sua ridotta capacità di

agire in base a tale valutazione, in quanto “rabbia aggressività, rancore -

associati a inflessibilità, testardaggine ed orgoglio - hanno sopraffatto la

capacità di valutazione e condizionato il peritando a commettere i reati”

(cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, 31-32).

Nell’ambito del nuovo procedimento penale a carico dell’appellante (cfr. inc.

MP 8397/2010), il dr. F. ha poi allestito anche un secondo referto peritale nel

quale ha sostanzialmente ribadito le considerazioni già esposte nel suo primo

rapporto. In particolare il perito ha confermato l’esistenza di un delirio

persecutorio del querulomane “caratterizzato da un atteggiamento cocciuto di

conflittualità con la legge e con le sanzioni che gli sono state comminate

(ancorché poi annullate), accompagnato dalla sensazione di essere vittima

dell’ingiustizia a causa della sua condizione di straniero” (cfr. Ai 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 14-15) e di uno stato di leggera scemata imputabilità (cfr. Ai 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16). Inoltre il dr. F. ha spiegato come il peritando sia refrattario

alla terapia psicofarmacologica, da lui vissuta come una sanzione, e alla

psicoterapia (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 17) e ha ribadito il forte

rischio di recidiva insito nello stesso (cfr. AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16).

Commisurazione della

pena

21.

AP 1 contesta poi la commisurazione della pena operata dai primi

giudici.

21.1

In merito alla gravità oggettiva della colpa dell’appellante, la

Corte delle assise criminali ha evidenziato come egli abbia “pesantemente” prevaricato

i diritti dei familiari. Innanzitutto tramite il reato di coazione ripetuta con

il quale “ha posto in atto la frequente ripetizione di piccoli o grandi

comportamenti coercitivi, senza mai mostrare l’intenzione di porvi fine e

fermato (almeno una prima volta ndr.) solo dall’arresto dopo il

clamoroso grave episodio del 27 gennaio 2010”. A detta dei primi giudici appaiono poi “particolarmente gravi” gli episodi di lesioni semplici e di

sottrazione di minorenne del 27 gennaio 2010 e “particolarmente inquietante”

la minaccia di morte alla moglie (quella di cui al punto 3 AA, ndr.) “siccome

proveniente da un soggetto visibilmente instabile e disponibile al passaggio

all’atto e addirittura odiosa perché proferita in presenza della giovane

figlia” (sentenza impugnata, consid. 10.a pag. 83-84).

Dal profilo soggettivo i primi giudici hanno rilevato come AP 1 abbia

sostanzialmente agito per “semplice egoismo” e a causa delle sue ridotte

capacità di sopportare la frustrazione derivantegli dalla procedura giudiziaria

che lo opponeva alla moglie (sentenza impugnata, consid. 10.a pag. 82-83).

Dopo aver posto l’accento anche sulla vita anteriore dell’appellante e sui suoi

precedenti penali (sentenza impugnata, consid. 10.a pag. 82), la prima Corte

ha, poi, spiegato che ad aggravare la colpa dell’appellante contribuisce la sua

“indomita propensione”, nonostante le due carcerazioni subite, a

commettere sempre gli stessi reati e a ignorare sistematicamente le norme di

condotta impostegli dall’autorità (sentenza impugnata, consid. 10.b pag. 84).

Passando alle circostanze attenuanti i primi giudici hanno spiegato di avere

tenuto conto della lieve scemata imputabilità dell’appellante così come

accertata dal perito dr. F., della sua parziale ammissione dei fatti e della

circostanza secondo cui l’autorità amministrativa, una volta passata in

giudicato la sentenza penale, avrebbe con ogni probabilità proceduto a

revocargli il permesso di dimora (sentenza impugnata, consid. 10.e pag. 85).

Ciò posto la Corte delle assise criminali, “vista la colpa grave

dell’accusato, la sua parziale lieve scemata imputabilità, gli enormi rischi di

recidiva e le prospettive future”, ha ritenuto adeguata una pena detentiva

di tre anni interamente da espiare (sentenza impugnata, consid. 10.h pag. 86)

21.2

AP 1 chiede, in particolare, di essere condannato ad una pena detentiva

sospesa condizionalmente e, in via subordinata, di essere condannato ad una

pena detentiva non sospesa la cui durata gli permetta l’immediata scarcerazione

tenuto conto del carcere preventivo sofferto (verbale del dibattimento d’appello,

pag. 2).

21.3

a. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di

cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva

nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la

sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri

estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da

quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite,

al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV

191.

consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6 consid. 6.1 pag. 21 segg. e

riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b pag. 77; 127 IV 10 consid. 2 pag. 19).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,

non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.

a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non

previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito

privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,

un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si

sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des

Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con riferimento

all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische Strafprozessordnung,

Praxiskommentar, ad art. 398 n. 9) - estende (o, nell’opinione di Schmid,

semplicemente, conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche

all’errato apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere

liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che

la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,

senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con

l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Praxiskommentar, ad art.

398.

n. 9 e ad art. 393 n. 17; Eugster, in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011,

ad art. 398 n. 1: “Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der

freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in

Basler Kommentar, StPO, ad art. 393, n. 17; Mini, in Commentario CPP, ad art.

393, n. 37).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui

la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della

pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre

questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il

giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal

legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello

dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen

Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398 n. 20; Kistler Vianin, in

Commentaire romand, CPP, Basilea 2011, ad art. 398 n. 21; contra, nella

stessa opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in

Commentaire romand, CPP, ad art. 393 n. 18, che non fa cenno al riserbo che la

seconda istanza dovrebbe imporsi e cita una definizione di Moor [Droit

administratif, les actes administratifs et leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del controllo dell’opportunità delle

decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du

cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre

appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento

l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,

comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che

- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni

caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza

di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe

addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,

Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91 n. 1512 pag. 695 con

riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

b. Come già l’art. 63 vCP, l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce che la pena

deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa dell'autore (DTF

136.

IV 55 consid. 5.5).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal profilo

oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente), elementi che

la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto designava con le

espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (DTF 129

IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a

pag. 103). In relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle

“circostanze esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in

relazione all’atto, per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non

siano così pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi

dell’art. 48 CP (FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008 6B_370/2007 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden),

il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi,

determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una

ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei fattori legati

all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita anteriore

(antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione personale

(stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale, rischio di

recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del

procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita (DTF

136.

IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid.

2.2

; cfr. anche STF del 19 giugno 2009 6B_585/2008 consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata necessariamente

per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente trattenere l'autore dal

compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998 concernente la modifica

del codice penale svizzero e del codice penale militare nonché una legge

federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; STF del 14 ottobre 2008,

inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008; STF del 12 marzo 2008, inc.

6B_370/2007 consid. 2.2; DTF 128 IV 73 consid. 4 pag. 79). La legge ha, così, codificato

la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c pag. 79;

127.

IV 97 consid. 3 pag. 101). Questo criterio di prevenzione speciale permette

tuttavia soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni

caso essere proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008 inc.6B_78/2008,

6B_81/2008,6B_90/2008 consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007

consid. 2.2; STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007 consid. 5.2 e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6 n. 72).

c. Giusta l’art. 181 CP chi si rende

autore colpevole del reato di coazione è punito con una pena detentiva sino a

tre anni o con una pena pecuniaria. La stessa pena è prevista per i reati di

lesioni semplici (art. 123 CP), di minaccia (art. 180 CP), di sottrazione di

minorenne (art. 220 CP) nonché di guida senza l’assicurazione di responsabilità

civile (art. 96 cifra 2 LCStr).

Il reato d’ingiuria giusta l’art. 177 CP è,

invece, punito con una pena pecuniaria sino a 90 aliquote giornaliere, mentre

che i reati di vie di fatto (art. 126 CP), di disobbedienza a decisioni

dell’autorità (art. 292 CP) e di inosservanza dei doveri in caso d’infortunio

(art. 92 cpv. 1 in combinazione con l’art. 51 cpv. 3 LCStr) sono puniti con la

multa.

Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando per uno o più reati risultano adempiute

le condizioni per l’inflizione di più pene dello stesso genere, il giudice

condanna l’autore alla pena prevista per il reato più grave aumentandola in

misura adeguata. Non può tuttavia aumentare di oltre la metà il massimo della

pena comminata ed è, in ogni modo, vincolato al massimo legale del genere di pena

(Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I, 2. ed., Basilea 2007, ad art. 49,

n. 8 e seg., pag. 908 seg.; Trechsel/Affolter-Eijsten,Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag.

282.

seg.; Stratenwerth/Wohlers, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar,

2.

ed., Berna 2009, ad art. 49, n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code

pénal I, Basilea 2009, art. 49, n. 78, pag. 506).

21.4

Occorre, dunque, determinare la colpa dell’autore in funzione delle

circostanze legate all’atto stesso (Tatkomponente), valutando dapprima le

circostanze oggettive del reato (objektive Tatkomponente) e passando, poi, ad

esaminare gli aspetti soggettivi del reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la

definizione dell’intensità della colpa in relazione al/ai reato/i di cui l’autore

è stato dichiarato colpevole e la conseguente determinazione della pena

adeguata a tale grado di colpa, vanno considerate - a ponderazione attenuante

od aggravante della pena così determinata - le circostanze legate all’autore

(DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In concreto, in relazione ai reati di coazione ripetuta, dal profilo oggettivo, al di là della gravità intrinseca dei singoli

episodi, qualifica negativamente la colpa dell’appellante la ripetitività dei

gesti aventi natura coattiva (66) - che l’appellante sapeva essere, non solo

indesiderati, ma quasi sempre contrari ad ordini impartiti dall’autorità ciò

che ne aggrava, oggettivamente, l’agire - e il lungo periodo in cui egli ha

agito (23 mesi) durante il quale, se vi sono state delle pause, è solo a

seguito della sua incarcerazione. Quanto fatto dall’appellante è, dunque, dal

profilo oggettivo, almeno mediamente grave, non tanto per le caratteristiche

intrinseche dei gesti (alcuni di loro sono, infatti, in sé, del tutto banali e,

se compiuti in altri contesti, del tutto neutri dal profilo penale), quanto per

la loro ripetitività in un periodo relativamente lungo.

Sempre dal profilo oggettivo, occorre considerare le non indifferenti

conseguenze di tali gesti coercitivi sulla libertà dei familiari e delle altre

vittime che egli ha costretto a mutare abitudini e comportamenti e, comunque, a

convivere costantemente con il timore della sua presenza, sempre volta a

costringere la vittima di turno a piegarsi, in un modo o nell’altro, alla sua

volontà. Pertanto, pure mediamente grave è la lesione del bene giuridico

protetto dalla norma violata - la libertà - ritenuto che, come indicato negli

atti di accusa, con quanto fatto l’appellante ha costretto i familiari ad

organizzare la loro vita di tutti i giorni in modo da evitare il più possibile

i contatti con lui (modificando i percorsi giornalieri, disertando luoghi

normalmente frequentati, percorrendo in macchina anziché a piedi anche brevi

tragitti, cambiando le serrature, applicando un lucchetto alla porta di casa,

...) ed ha indotto un’amica della moglie a smettere di aiutarla nella cura dei

figli.

Vista, in particolare, la loro breve durata e il ridotto effetto dannoso per le

vittime, le sottrazioni di minore (due consumate ed una solo tentata) di cui l’appellante

deve rispondere sono da qualificare di gravità oggettiva da lieve a media

(gravità lieve l’episodio di cui al punto 2.2. dell’AA, gravità media gli altri

due). Da un lato, infatti, va considerato che le due sottrazioni consumate sono

state, entrambe, di breve durata (una notte, la prima, alcune ore l’ultima) e

che in entrambi i casi l’appellante ha spontaneamente riportato la figlia

mentre va, pure considerato che la sottrazione tentata non si è consumata per

la spontanea desistenza dell’autore intervenuta dopo un breve percorso in auto.

D’altro lato, va considerato, in relazione all’effetto dannoso, dapprima

che, sempre a causa della breve durata delle sottrazioni, l’impedimento creato

al genitore cui era conferita la custodia dei minori è pure stato di breve

durata e, poi, che non risulta che i figli abbiano particolarmente sofferto a

seguito di questi episodi: il disagio e la confusione causata loro è stata,

infatti e fortunatamente, presto superata tanto che entrambi hanno ancora

manifestato - in sedi protette - il desiderio di trascorrere del tempo con il

padre cui li lega, tuttora, un vivo sentimento d’affetto (cfr. in particolare,

documentazione prodotta da AP 1 prima del dibattimento d’appello).

Le vie di fatto e l’ingiuria di cui, pure,

risponde l’appellante, in sé piuttosto banali, aumentano di valenza lesiva se

contestualizzate - in specie, le vie di fatto - nella situazione generalmente

oppressiva posta in essere dall’autore. Il loro carattere lesivo di media

gravità è conseguente, dunque, non tanto ai gesti in sé, quanto al contesto

globalmente coattivo in cui essi sono stati realizzati.

Di gravità oggettiva piuttosto alta sono, invece, le minacce rivolte alla

moglie - in particolare, quella di cui al punto 3 AA anche perché espressa alla

presenza della figlia - mentre quella fatta al dott. ACPR 4, pur se non può

essere banalizzata, è di gravità oggettiva inferiore (medio-bassa) sia per il

suo contenuto sia perché espressa a persona con un buon grado di autonomia

personale e relazionale.

Nemmeno è banalizzabile dal profilo oggettivo l’episodio che configura il reato

di lesioni semplici anche se le comunque ridotte conseguenze dannose - livido

con ecchimosi, escoriazioni, sanguinamento dal naso, ematoma sull’occhio - lo

qualificano come un episodio di media/bassa gravità.

Dal profilo soggettivo, se è vero che l’appellante ha agito per imporre la

propria volontà ai familiari e, in particolare, alla moglie, è anche vero che

il suo agire deve, in parte, essere ricondotto ad un - certamente malinteso e

mal interpretato - sentimento paterno e ad una soggettiva convinzione -

certamente non condivisibile nella sua espressione - di dovere continuare ad

essere una presenza costante nella famiglia e ad avere un ruolo attivo

nell’educazione dei figli. Ma soprattutto, va considerata, riguardo al criterio

della libertà dell’autore di scegliere se agire o meno, la presenza - accertata

dal perito giudiziario - di una “sindrome di disadattamento” che ha assunto

le connotazioni di un “delirio persecutorio del querulomane secondo Bleuler”

(ovvero di un disturbo a carattere paranoide caratterizzato dalla tendenza del

soggetto a considerarsi dalla parte del diritto e a ritenersi la vittima di

continui errori delle autorità e, in particolare, dell’apparato giudiziario) che,

a detta dello stesso perito giudiziario, insieme a “rabbia aggressività,

rancore - associati a inflessibilità, testardaggine ed orgoglio - hanno

sopraffatto la capacità di valutazione e condizionato il peritando a commettere

i reati” (cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, 31-32). Va, perciò,

considerato che l’appellante ha agito in stato di scemata imputabilità: pur se

definita lieve dal perito, in concreto, proprio per la tipologia dei reati di

cui l’appellante risponde, tale stato non può non avere un effetto attenuante

sulla valutazione della sua colpa (DTF 136 IV 55).

Ora, tutto considerato, se l’imputato fosse stato pienamente responsabile dei

suoi atti, la sua colpa globale sarebbe stata considerata come mediamente

grave. Essa si riduce, tuttavia, in considerazione dell’accertato stato di

scemata imputabilità, ad una colpa di gravità medio/bassa. Ne segue che, tenuto

conto dei limiti del quadro edittale (4,5 anni, art. 49 cpv. 1 CP in

combinazione con gli art. 123, 180, 181, 220 CP e 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr), adeguata

alla colpa dell’autore è una pena detentiva variante fra i 21 e i 24 mesi.

Tenuto conto che i fattori legati all’autore (Täterkomponente) - e meglio,

i suoi precedenti ma, soprattutto, l’alto rischio di recidiva, la sua totale

refrattarietà alla terapia psicofarmacologica propostagli a più riprese e il

comportamento tenuto dopo i fatti e nel corso del procedimento penale che

indica come egli non abbia nemmeno imboccato la via del cambiamento (DTF 136 IV

55.

consid. 5.7; STF del 22 giugno 2010 6B_1092/2009 e 6B_67/2010 consid. 2.2.2;

cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009 consid. 3.5) - sono tutti

negativi, questa Corte ritiene di non poter scendere sotto i 24 mesi.

È di tale entità, quindi, la pena che viene inflitta a AP 1.

21.5

La pena va interamente scontata visto che la ripetitività degli

atti, la ripetizione dei reati dopo l’intervento delle autorità penali e dopo

le due liberazioni condizionali, il rischio di recidiva attestato dal dr. F.

(cfr. AI 114 in incarto MP 711/2010, pag. 32 e AI 175 in inc. MP 8397/2010, pag. 16) e la sua refrattarietà a qualsiasi intervento terapeutico

impongono la formulazione di una prognosi sfavorevole.

22.

Le pretese degli accusatori privati vengono riconosciute nell’entità

definita dai primi giudici e per le motivazioni indicate al consid. 11 della

sentenza impugnata cui si rinvia.

23.

Per le ragioni indicate da questa Corte nella decisione del 12

dicembre 2011 (cfr. incarto CARP n. 17.2011.128 relativo all’istanza di

scarcerazione dell’appellante), AP 1 è mantenuto in carcerazione di sicurezza.

24.

Tassa di

giustizia e spese

Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di

primo grado - consistenti nella tassa di giustizia di fr. 2'000.- e nelle spese

procedurali di cui alla distinta spese della sentenza impugnata - sono posti

per 2/3 a carico dell’appellante e per 1/3 a carico dello Stato. Non si

assegnano ripetibili.

Gli oneri processuali del giudizio d’appello seguono la parziale soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e sono posti a carico

dello Stato che rifonderà a AP 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per il

procedimento di secondo grado.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84,

348 e segg., 391, 398 e segg., 405 cpv. 1, 408 CPP,

12, 19, 22, 23, 40, 47 e segg., 123, 126, 177, 180, 181, 220, 292 CP,

92 cpv. 1 in relazione con l’51 cpv. 3, 96 cifra 2 cpv. 1 LCStr

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di conseguenza, ricordato che l’assoluzione di AP

1 dalle imputazioni di cui al dispositivo 2 del giudizio impugnato è passata in

giudicato;

1.1. AP 1 è dichiarato autore colpevole di:

1.1.1. coazione,

ripetuta (in parte tentata) per avere, a __________ e in altre località non

meglio precisate, nei periodi da luglio 2008 al 27 gennaio 2010, dal 4 al 28

settembre 2010 e dal febbraio 2011 al 14 aprile 2011, usando violenza e

minaccia di grave danno nei confronti di ACPR 3 (04.06.1996), ACPR 2

(15.09.1999), ACPR 1 e M., intralciando la loro libertà di agire, ripetutamente

costretto, in 66 occasioni, le predette persone a fare, omettere o tollerare

atti;

1.1.2. sottrazione

di minorenne, ripetuta (in parte tentata) per avere, a __________,

sottratto o rifiutato di restituire (rispettivamente tentato di sottrarre) a ACPR

1 che ne esercita l’autorità parentale:

1.1.2.1. l’11

ottobre 2008, la minorenne ACPR 2 (15.09.1999);

1.1.2.2. il 14

gennaio 2009, i minorenni ACPR 3 (04.06.1996) e ACPR 2 (15.09.1999);

1.1.2.3. il 27 gennaio 2010, la minorenne ACPR 2 (15.09.1999);

1.1.3. minaccia,

ripetuta per avere, in tre occasioni, usando grave minaccia, incusso

spavento o timore a una persona e meglio:

1.1.3.1. il 9 luglio 2009, a __________, minacciato la moglie ACPR 1 di

gettarle addosso benzina e di darle fuoco;

1.1.3.2. il 7 aprile 2011, a __________, incusso timore alla moglie AP 1

minacciandola con la frase “t’ammazzo, ti vedrò la notte”;

1.1.3.3. il 12 aprile 2011, a __________, incusso timore al Dr. ACPR 4

minacciando, durante un colloquio telefonico con A. e per il tramite di

quest’ultima, di “fargliela pagare e di aspettarlo fuori”;

1.1.4. lesioni semplici per avere, il 6

novembre 2009, a __________, intenzionalmente colpito, a due riprese, con pugni

al volto e calci la moglie ACPR 1 provocandole le lesioni di cui al certificato

medico 7 novembre 2009 del dr. med. __________ agli atti;

1.1.5. vie di fatto ripetute per avere, a __________,

intenzionalmente commesso vie di fatto nei confronti della moglie ACPR 1 e

meglio:

1.1.5.1. l’8 settembre 2008 con una manata alla spalla tanto da farla urtare

contro la bucalettere;

1.1.5.2. l’8 gennaio 2009 colpendola al volto e spintonandola ripetutamente;

1.1.5.3. il 13 giugno 2009 mediante un pugno al volto;

1.1.6. ingiuria per avere, a __________, il 7

aprile 2011, offeso l’onore della moglie ACPR 1 tacciandola di “bastarda”;

1.1.7. disobbedienza

a decisioni d’autorità, ripetuta per avere, a __________, nel periodo dal

marzo 2009 al 27 gennaio 2010 e nel periodo dal 4 settembre 2010 al 14 aprile

2011 ripetutamente omesso, in 46 occasioni, di ottemperare alle decisioni 31

luglio 2008 e 19 gennaio 2009 della Pretura del Distretto di __________ nonché

alla decisione 1° settembre 2009 della CTR di __________ a lui intimate sotto

comminatoria della pena prevista dall’art. 292 CP e meglio come descritto

nell’AA e nell’AA agg. e precisato nei considerandi;

1.1.8. guida

senza l’assicurazione di responsabilità civile, ripetuta per avere, a __________,

nel periodo dal 24 al 26 settembre 2010, ripetutamente condotto il veicolo a

motore marca Daewoo modello Tacuma targato , malgrado fosse a conoscenza che lo

stesso era sprovvisto della prescritta assicurazione di responsabilità civile;

1.1.9. inosservanza dei doveri in caso d’infortunio per avere, a __________, il 25/26 settembre 2010, alla guida del

veicolo a motore marca Daewoo modello Tacuma targato , urtato l’autovettura

marca Toyota modello Starlet targata di proprietà di B., regolarmente

posteggiata, omettendo di osservare i doveri impostigli dalla Legge federale

sulla circolazione stradale, segnatamente omettendo di avvisare il danneggiato

o la polizia.

1.2. Pertanto, avendo agito in stato di scemata imputabilità, AP 1 è

condannato:

1.2.1. alla pena detentiva di 24 (ventiquattro) mesi, da dedursi il carcere

preventivo sofferto;

1.2.2. a versare all’accusatrice privata ACPR 1, a ACPR 3 (04.06.1996) e a ACPR 2 (15.09.1999), a titolo di risarcimento danni per le spese legali,

un importo che verrà quantificato con decisione separata sulla tassazione della

nota professionale;

1.2.3. a versare all’accusatrice privata ACPR 1 l’importo di fr. 5'000.- a

titolo d’indennità per torto morale;

1.3. È riconosciuto il principio della riparazione per torto morale in

favore degli accusatori privati ACPR 3 (04.06.1996) e ACPR 2 (15.09.1999) per

la cui quantificazione i medesimi sono rinviati al competente foro civile.

1.4. Lo Stato rifonderà l’importo di fr. 4'883.- a titolo di risarcimento

danni per le spese legali a ACPR 1, ACPR 3 (04.06.1996) e ACPR 2 (15.09.1999).

1.5. Il condannato è mantenuto in carcerazione di sicurezza per garantire

l’esecuzione della pena e/o in vista della procedura di ricorso al Tribunale

Federale.

1.6. Gli oneri processuali di primo grado - consistenti nella tassa di giustizia

di fr. 2'000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta spese della

sentenza impugnata - sono posti per 2/3 a carico dell’appellante e per 1/3 a carico

dello Stato. Non si assegnano ripetibili.

2. Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello

Stato che rifonderà ad AP 1 fr. 3'000.- a titolo di ripetibili per il

procedimento di secondo grado.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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