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Decisione

17.2011.121

Contravviene alla LCSl il venditore che non indica sulle merci offerte il prezzo in franchi svizzeri. Il consumatore deve poter comprendere il prezzo ad una semplice lettura, di primo acchito, autonom

20 marzo 2012Italiano22 min

Source ti.ch

Fatti

i livelli, e quindi anche i consumatori (art. 1 LCSl; 09.069 Messaggio

concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2

settembre 2009 FF 2009 5342).

Il legislatore

ha, pertanto, inteso salvaguardare le pratiche leali e trasparenti -

presupposto indispensabile per il buon funzionamento dell’economia di mercato -

partendo dall’assunto che i clienti, inclusi i consumatori, possono svolgere la

loro funzione regolatrice unicamente se dispongono di informazioni trasparenti

e corrette concernenti il mercato (09.069 Messaggio concernente la modifica

della legge federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009

5338) e ritenuto come un’offerta chiara e non fallace sia il cardine di una

concorrenza leale (83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza

sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 989).

b) L’art. 2 LCSl definisce come sleale e illecito qualsiasi

comportamento o pratica d’affari ingannevole, o altrimenti lesivo delle norme

della buona fede, che influisce sui rapporti tra concorrenti o tra fornitori e

clienti.

Le espressioni “comportamenti” e “pratiche d’affari” (già

“pratiche commerciali” nel disegno di legge del Consiglio federale di cui al

83.038 Messaggio sulla legge federale contro la concorrenza sleale del 18

maggio 1983 FF 1983 II 1073) hanno sostituito il termine “mezzi” della

previgente clausola generale per impedirne un’interpretazione restrittiva. Al

riguardo, il legislatore ha spiegato che con tali espressioni si è voluto

comprendere anche il comportamento di chiunque interviene slealmente nella

concorrenza e la falsa, con o senza ricorso a mezzi speciali, in particolare

anche con semplici omissioni (83.038 Messaggio sulla legge federale contro la

concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 1040; Jung in Jung/Spitz, Bundesgesetz

gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad art. 2, n. 10 pag. 167).

Alcune pratiche d’affari sleali sono descritte, a titolo non esaustivo,

attraverso una serie di fattispecie (art. 3-8 LCSl) (09.069 Messaggio

concernente la modifica della legge federale contro la concorrenza sleale del 2

settembre 2009 FF 2009 5342).

L’indicazione dei prezzi al consumatore è

disciplinata dalla parte della LCSl riguardante il diritto amministrativo (art.

16-20). Le relative disposizioni mirano a combattere gli abusi dovuti

all’assenza di indicazioni o a indicazioni fallaci e a creare la trasparenza

del mercato e dei prezzi (09.069 Messaggio concernente la modifica della legge

federale contro la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5343).

c) L’art. 16 cpv. 1 LCSl prevede che per le merci offerte ai

consumatori devono essere indicati i prezzi da pagare effettivamente, salve le

eccezioni previste dal Consiglio federale. Come sostenuto in dottrina, per

assicurare trasparenza del mercato, l’indicazione del prezzo deve essere idonea

ad informare seduta stante il consumatore, senza, cioè, che questi necessiti,

per la percezione del prezzo, di ulteriori chiarimenti (Uhlmann in Jung/Spitz,

Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad art. 16, n.

22 pag. 996).

Il Tribunale federale ha già avuto modo di

applicare con rigore la normativa in materia d’indicazione dei prezzi

pretendendo particolare chiarezza dai commercianti ed ha precisato che il

prezzo deve essere di immediata percezione per tutti i consumatori cui non

deve, al riguardo, essere richiesto alcuno sforzo intellettivo particolare. Nella

sua giurisprudenza, il TF ha precisato che l’art. 16 cpv. 1 LCSl vuole, fra

l’altro, assicurare l’ immediata percezione del prezzo a tutti i consumatori,

anche a coloro che non sono in grado di eseguire una semplice moltiplicazione

(DTF 128 IV 177 consid. 2.3 alla quale rinvia DTF 132 II 240 consid. 4.3.4).

d) L’art.

16 cpv. 2 LCSl conferisce al Consiglio federale la delega a disciplinare

l’indicazione dei prezzi e delle mance. La delega è stata esercitata dall’esecutivo

federale con l’emanazione dell’Ordinanza sull’indicazione dei prezzi dell’11

dicembre 1978, che “disciplina particolareggiatamente la forma e la

portata dell’indicazione” (77.081 Messaggio concernente la revisione

parziale della legge federale sulla concorrenza sleale del 16 novembre 1977, FF

1978 I pag. 149), e che è volta a “garantire una chiara indicazione dei

prezzi onde consentire confronti ed evitare che l’acquirente sia indotto in

errore” (art. 1 OIP). L’ordinanza si applica, segnatamente, alle merci

offerte al consumatore (art. 2 cpv. 1 lett. a OIP). L’art. 3 cpv. 1 OIP prevede

che “le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate

con il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto)”.

L’indicazione del prezzo in euro è pure ammessa dalla legge, ma solo in

aggiunta a quella in franchi svizzeri e nel rispetto di quanto disposto dal

promemoria sulla doppia indicazione dei prezzi in franchi svizzeri e in euro

del 22 novembre 2001 della Segreteria di Stato dell’economia SECO (cfr. anche

Uhlmann in Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG),

Berna 2010, ad art. 16, n. 21 pag. 995). Più in generale, l’indicazione del

prezzo in valuta estera può affiancare quella espressa in franchi svizzeri,

permettendo così al cliente una più immediata comparazione con i prezzi della

concorrenza estera. Il commerciante non è tuttavia vincolato ad accettare il

pagamento nella valuta estera indicata (cfr. Rapporto del DFE del 13.12.2010

Considerandi

sui risultati della procedura di consultazione relativa alla modifica

dell’ordinanza dell’11 dicembre 1978 sull’indicazione dei prezzi in cui, a pag.

18, PS, ACSI e SKS chiedono che l’art. 3 cpv. 1 OIP sia modificato nel senso

che “le merci offerte in vendita al consumatore devono essere contrassegnate

con il loro prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al

minuto). Se il prezzo è indicato in euro o in un’altra valuta estera, il

consumatore deve essere libero di pagare in tale valuta”). È di contro

vietato indicare il prezzo esclusivamente in euro o in altra valuta estera

(Baudenbacher, Lauterkeitsrecht, Kommentar zum Gesetz gegen den unlauteren

Wettbewerb (UWG), Basilea 2001, ad art. 16, n. 18, pag. 1108).

e) Giusta

l’art. l’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl, in combinato disposto con l’art. 21 OIP,

chiunque, intenzionalmente, contravviene alle prescrizioni esecutive del

Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi (art. 16 e 20), è

punito con una multa sino a 20'000.- franchi. L’esercente di fondi di commercio

di qualsiasi genere è responsabile dell’indicazione corretta dei prezzi e di

una pubblicità conforme alle prescrizioni (art. 20 OIP).

3.4

a) Nel

caso di specie il primo giudice ha correttamente ritenuto che alla fattispecie

in esame, non contestata nei fatti dall’appellante, sia applicabile l’art. 3

cpv. 1 OIP. L’esposizione presso __________ di un quinto degli articoli in

vendita contrassegnati con il prezzo esclusivamente in euro viola, infatti,

l’obbligo imposto al venditore con ordinanza dal Consiglio federale di indicare

“il prezzo effettivamente pagabile in franchi svizzeri (prezzo al minuto)”.

L’omissione dell’indicazione del prezzo in franchi rappresenta, visto quanto

sopra, uno di quei comportamenti o pratiche d’affari ingannevoli cui si

riferisce l’art. 2 LCSl e che configura una contravvenzione alle prescrizioni

esecutive del Consiglio federale in merito all’indicazione dei prezzi punibile

ai sensi dell’art. 24 cpv. 1 lett. e LCSl e non, come sostenuto dall’appellante

(motivazione d’appello pto 5, pag. 5), una violazione di indicare il prezzo

sanzionata giusta l’art. 24 cpv. 1 lett. a LCSl.

b) Quanto

prescritto dall’art. 3 cpv. 1 OIP rientra nel quadro normativo tracciato dalla

norma di delega costituita dall’art. 16 cpv. 2 LCSl. Quest’ultima norma infatti

conferisce, in modo esteso, al Consiglio federale la delega a disciplinare

l’indicazione dei prezzi e delle mance. Il Tribunale federale ha confermato che

in materia d’indicazione dei prezzi il Consiglio federale è investito di un

vasto potere di apprezzamento (DTF 128 IV 177 consid. 2.3). L’esecutivo,

avvalendosi dell’ampia base legale, ha quindi legittimamente prescritto, con

ordinanza esecutiva, l’obbligo di contrassegnare le merci offerte in vendita

con il prezzo espresso in franchi svizzeri. L’art. 3 cpv. 1 OIP beneficia

pertanto dell’”immunità” riconosciuta dall’art. 190 della Costituzione

federale. Cade nel vuoto, dunque, la censura d’incostituzionalità dell’art. 3

cpv. 1 OIP avanzata dall’appellante che ne chiede la non applicazione per avere

esso travalicato il quadro normativo fissato dalla delega dell’art. 16 LCSl.

Rientrando l’art. 3 cpv. 1 OIP nel quadro della delega conferita dal legislatore

con l’art. 16 LCSl, questa Corte non potrebbe esimersi dall’applicarlo, anche

qualora esso fosse, per ipotesi, incostituzionale (“Anwendungsgebot”;

cfr. DTF 136 I 65 consid. 3.2; DTF 131 II 710 consid.

5.

; DTF 129 II 249 consid. 5.4; Hangartner in Ehrenzeller/Matronardi/Schweizer/Vallender,

Die schweizerische Bundesverfassung, Kommentar, Ehrenzeller/Matronardi/ Schweizer/Vallender,

2.

ed., S. Gallo 2008, vol. II, ad art. 190, n. 8, pag.

2799).

Può quindi restare aperta la censura avanzata

dall’appellante in cui considera l’art. 3 OIP un limite incostituzionale della

libertà economica dei cittadini garantita dall’art. 27 Cost.

c) L’art.

3.

OIP, del resto, rispecchia pienamente il principio informatore della LCSl,

ovvero la protezione della concorrenza leale e inalterata (art. 1 LCSl), il cui

raggiungimento presuppone trasparenza di mercato e protezione del consumatore

in quanto destinatario e coattore della concorrenza (83.038 Messaggio sulla

legge federale contro la concorrenza sleale del 18 maggio 1983 FF 1983 II 1038). Entrambi questi obiettivi impongono

chiarezza d’informazione in materia di prezzi affinché i clienti possano “svolgere

la loro funzione regolatrice” nell’ambito del mercato (09.069 Messaggio concernente la modifica della legge federale contro

la concorrenza sleale del 2 settembre 2009 FF 2009 5338).

Come sostenuto dal TF e in dottrina, questa trasparenza deve permettere al

consumatore di comprendere istantaneamente, ad una semplice lettura del prezzo,

la sua esatta portata, senza che egli debba essere tenuto ad effettuare calcoli

di sorta (DTF 128 IV 177 consid. 2.3 alla quale rinvia anche DTF 132 II 240 consid. 4.3.4; Uhlmann in

Jung/Spitz, Bundesgesetz gegen den unlauteren Wettbewerb (UWG), Berna 2010, ad

art. 16, n. 22 pag. 996). Il

tenore dell’art. 3 cpv. 1 OIP è, pertanto, in linea sia con la ratio legis

della LCSl, sia con la giurisprudenza del Tribunale federale, sia con la

dottrina. L’immediatezza d’informazione implica che il consumatore possa di

primo acchito e autonomamente conoscere il prezzo in franchi della merce

esposta. In tal modo è così preservata anche

l’immediata comparabilità fra prezzi espressi in franchi.

In concreto, questa trasparenza non è stata

assicurata dalla __________, in quanto la mera indicazione del prezzo in euro di

alcune merci impone ai clienti interessati a conoscerne il corrispettivo in franchi

di avvalersi dell’assistenza di un commesso o, comunque, di far capo al

cartello, posto all’entrata del negozio, indicante il cambio euro/franchi

giornaliero e ad effettuare, poi, il relativo calcolo di conversione.

Pur comprendendo le oggettive difficoltà di chi

si trova ad operare in un cantone di confine, le disposizioni di legge qui

applicate sono chiare e non lasciano spazio ad eccezioni. Nemmeno è possibile ravvisare

nella fattispecie una situazione di necessità che potrebbe giustificare questo

fatto.

d) Trovando integrale conferma la condanna di primo grado per

contravvenzione alla LCSl, non viene riconosciuta all’appellante alcuna

indennità per spese processuali.

4.

Sulla

tassa di giustizia e sulle spese

Gli oneri processuali del presente giudizio,

consistenti in fr. 700.- per tassa di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese,

seguono la soccombenza e sono pertanto posti a carico dell’appellante (art. 428

cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 96 cpv. 2

lett. b, 97 cpv. 1 e 190 Cost., 1, 2, 16 e 24 cpv. 1 lett. e LCSl, 3 e 21 OIP, art.

1 cpv. 1 e 2 LPcontr, 398 e segg. 406 cpv. 1 lett. c CPP,

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1 è autore colpevole di contravvenzione alla LF contro la concorrenza

sleale per avere permesso, quale responsabile della “__________”, che

nell’omonimo mobilificio di __________, il 20% della merce esposta in vendita

il 16 febbraio 2011 recasse unicamente il prezzo in euro.

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla multa di fr. 250.- (duecentocinquanta); in caso di mancato

pagamento la pena detentiva sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni;

1.2.2. al

pagamento delle tasse e spese giudiziarie di primo grado per complessivi fr.

700.- (settecento).

2. Gli

oneri processuali di appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 700.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 900.-

sono

posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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