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Decisione

17.2011.122

Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltr

18 gennaio 2012Italiano65 min

Source ti.ch

Fatti

accertati in prima sede e non contestati

8. In

data 30 ottobre 2010, verso le ore 20.15, nei pressi della dogana di __________,

AP 1 e L., che viaggiavano a bordo dell’autovettura VW Golf targata provenienti

dalla città catalana di __________, sono stati fermati per un controllo dalle

guardie di confine. Sull’autovettura, di proprietà dell’appellante, le autorità

hanno rinvenuto, nascosti lungo le fiancate posteriori del veicolo,

nell’intercapedine retrostante al rivestimento in tappezzeria, 8 pacchetti

contenenti degli ovuli di cocaina per complessivi 8 chili e 202 grammi.

Il

grado di purezza dello stupefacente variava tra il 25,9% e il 43,4% (AI 1,

punto A.1. dell’AA 30/2011).

Posto in stato

di arresto per infrazione aggravata alla LStup (art. 19 LStup), AP 1 è stato

oggetto dell’ulteriore imputazione di cui al punto B.2. dell’AA 30/2011 con

conseguente estensione dell’accusa promossa a suo carico per avere acquistato,

detenuto e venduto a __________ e in altre località del bellinzonese almeno 340 grammi lordi di cocaina la cui purezza non è stata precisata (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag.

10).

Dal 16

febbraio 2011 l’appellante è in esecuzione anticipata della pena ai sensi

dell’art. 236 cpv. 1 CPP (AI 112).

Nei confronti

di L. era stato avviato un procedimento penale per infrazione aggravata alla

LStup (art. 19 LStup) e falsità in certificati (art. 252 CP e doc. TPC 132) poi

abbandonato con riferimento al reato di cui all’art. 19 LStup per insufficienza

di prove (doc. TPC 134).

9. Dopo essersi avvalso in un primo tempo del diritto di non rispondere

(verbale PS AP 1 31.10.2010 e verbale GIAR AP 1 31.10.2010 pag. 2), AP 1 fin

dall’interrogatorio di polizia del 3 novembre 2010 ha indicato IM 2 e M., detti anche __________, come fornitori della cocaina da lui trasportata

nel nostro paese e oggetto dell’imputazione di cui al punto A.1. dell’AA

30/2011 (verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 4 e 9; verbale PS AP 1 9.11.2010 pag.

5; verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 4; verbale PS AP 1 23.11.2010 pag. 1).

L’appellante

ha, poi, precisato di essere andato in __________ soltanto per vagliare

eventuali possibilità di trasferirvisi e non con l’intento di trafficare

stupefacente (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 4; verbale PS AP 1 3.11.2010 pag.

3 e verbale dibattimento di primo grado all. 1 pag. 12 R V). Ha dichiarato di

essere stato convinto solo al suo arrivo nella città di __________ da IM 2 e M.

a trasportare la cocaina in Svizzera (verbale dibattimento di primo grado all.

1 pag. 12 R VII) in quanto in ristrettezze economiche (verbale GIAR AP 1

31.10.2010 pag. 2 e verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 5).

AP

1 ha, poi, ancora dichiarato di non essere stato al corrente del quantitativo

di stupefacente trasportato (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5) e di avere

pensato che si trattasse, al massimo, di 2 kg (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5).

Secondo

le dichiarazioni dell’appellante, il compenso promessogli da IM 2 e M. - ma mai

corrisposto - era di Euro 3000.- (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5, 6 e 9;

verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 5).

Sempre

secondo il suo dire, per convincerlo, i due gli hanno proposto di vendere un kg

della cocaina giunta a destinazione, proposta a cui l’insorgente non ha aderito

in quanto non in grado di smerciare un quantitativo così rilevante di droga

(verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5 e 6; verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 5).

Queste

dichiarazioni sono state confermate nella sostanza dall’appellante anche

durante il confronto avuto con IM 2 (verbale PP confronto IM 2/AP 1 21.6.2011

pag. 6-8) che, dal canto suo, ha negato qualsiasi addebito, proclamandosi

innocente. In particolare, pur ammettendo di conoscere AP 1 e IM 1, di avere

pernottato in Ticino presso ciascuno di loro, e di essersi impegnato a trovare

al primo una fidanzata con cui sposarsi in __________ poiché sapeva che AP 1

avrebbe dovuto a breve lasciare la Svizzera, IM 2 ha recisamente negato la veridicità delle dichiarazioni a suo carico rilasciate da AP 1.

AP 1 ha inoltre indicato IM 1 come destinatario della cocaina da lui trasportata di cui al punto A.1.

dell’AA 30/2011. Questa chiamata in correità è stata verbalizzata dalla polizia

il 9 novembre 2010 ovvero a pochi giorni dall’arresto dell’appellante avvenuto

la sera del 30 ottobre 2010 nei pressi della dogana di Pizzamiglio (verbale PS AP

1 9.11.2010 pag. 1) ed è stata confermata e precisata nel corso dei successivi

verbali di interrogatorio davanti alle autorità inquirenti (verbale PP AP 1

11.11.2010 pag. 4, 6 e 9; verbale PP AP 1 16.12.2010 pag. 2; verbale PP AP 1

29.12.2010 pag. 2; verbale PP confronto AP 1/IM 1 29.12.2010 pag. 3; verbale PP

AP 1 15.2.2011 pag. 3). In particolare l’appellante ha dichiarato che, ancor

prima di partire da __________ per il Ticino, egli sapeva che la droga era

per IM 1 pur non essendo al corrente di cosa quest’ultimo avrebbe fatto con lo

stupefacente.

10. Sulla base della chiamata di correo di AP 1 a carico di IM 1, il GIAR, con decisione 18 novembre 2010, ha autorizzato l’acquisizione dei tabulati telefonici dal 14 ottobre 2010 al 18 novembre 2010 nonché l’ascolto in

diretta fino all’8 dicembre 2010 (AI 33, 34, 36 e 37) dell’utenza 076/6192900 in

uso al chiamato.

Il

9 dicembre 2010, l’autorità inquirente ha, poi, proceduto all’arresto di IM 1

per titolo d’infrazione aggravata alla LStup (AI 3, 5 e 7), misura confermata

il 10 dicembre 2010 dal GIAR (AI 8).

Parimenti, a

seguito delle chiamate di correo di AP 1 a carico di IM 2 e di M. (verbale PS AP 1 3.11.2010; verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 5; verbale PP AP 1 11.11.2010;

verbale PS AP 1 23.11.2010; verbale PS AP 1 24.11.2010; verbale PS AP 1

13.1.2011 pag. 4 e verbale PS AP 1 7.2.2011 pag. 2) - chiamate in cui questi

ultimi sono indicati come i fornitori della cocaina di cui al punto A.1.

dell’AA 30/2011 - l’autorità inquirente ha emesso a loro carico un mandato di

cattura internazionale per titolo d’infrazione aggravata alla LStup in

relazione principalmente ai fatti di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 (AI da 117 a 120).

Ciò ha

portato, in data 24 marzo 2011, all’arresto di IM 2 all’aeroporto di Madrid, in

provenienza da __________ (AI 71) e, quindi, in data 15 giugno 2011, alla sua

estradizione in Ticino (AI 19, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 35, 36 e 38 Inc. MP

2011.4573 e doc. TPC 37, 44, 71, 72) con conseguente rinvio del processo a

carico di AP 1 e IM 1 previsto dal 15 al 22 giugno 2011 (doc. TPC 9, 10, 36,

39, 42, 47, 55, 74 e 77).

Dagli atti

risulta, invece, ancora senza esito positivo la richiesta di cattura

internazionale emessa a carico di M..

Appello

11. Nel

suo appello AP 1 contesta unicamente la commisurazione della pena dei primi

giudici.

In

particolare, l’appellante lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante

specifica del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP).

Egli

sostiene, poi, che i primi giudici, nel determinarsi sulla pena, non hanno

considerato il suo deficitario stato di salute ed il conseguente stato di

angustia (art. 48 lett. a cifra 2 CP) né, più genericamente, “alcun altro

fattore di riduzione”.

In ragione di

quanto sopra, l’insorgente postula la diminuzione della pena a 3 anni di

detenzione con il beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell’art.

43 cpv. 1 CP.

12. La

Corte delle assise criminali ha ritenuto non realizzati i presupposti dell’attenuante

specifica di cui all’art. 48 lett. d CP.

a) In

particolare, i primi giudici, pur dando atto all’appellante di avere fatto i

nomi dei mandanti del carico che egli trasportava, gli hanno rimproverato che “in

merito alle loro successive discussioni a __________ non ha, a mente della

Corte, raccontato tutta la verità né è stato completamente trasparente preferendo

adottare, in merito alla sua posizione, un atteggiamento di basso profilo o

comunque non completamente collaborativo sul quantitativo e sui soldi”. Pertanto,

non essendo le sue dichiarazioni complete, la collaborazione prestata non

realizza l’attenuante specifica del sincero pentimento.

A mente

dei primi giudici, inoltre, all’applicazione dell’art. 48 lett. d CP si oppone

anche il proscioglimento di IM 1 dall’imputazione di cui al punto A.1. dell’AA

30/2011 dovuto, in parte, alle “molte contraddizioni” di cui è “infarcita

“ la relativa chiamata in correità di AP 1.

I giudici di

prima sede hanno, poi, ritenuto che AP 1 non ha detto tutto in relazione

all’imputazione di cui al punto B.2. dell’AA 30/2011, non avendo egli fatto i

nomi di tutti i suoi acquirenti di cocaina “per oggettivare correttamente

tutte le sue vendite di cocaina, e questo forse anche oltre il comunque

riconosciuto quantitativo di 340 grammi di cocaina”.

Al riguardo,

in particolare i primi giudici hanno rimproverato a AP 1 di essersi trincerato,

allorquando gli sono stati sottoposti 53 nomi registrati nell’agenda del suo

telefono portatile con i rispettivi numeri d’utenza (verbale PS AP 1 2.12.2010

pag. 5-8), dietro stringati e per nulla credibili “non mi dice nulla”, “non

mi ricorda nulla” assumendo, con ciò, un comportamento che “non

corrisponde per nulla a quello che ci si dovrebbe aspettare da chi sostiene di

essere sinceramente pentito del proprio agire e vuole attivamente collaborare”.

La Corte delle assise criminali ha concluso che i presupposti del sincero

pentimento non erano dati e che la collaborazione di AP 1 andava considerata,

come attenuante generica, nell’ambito della commisurazione della pena ex art.

47 CP (sentenza impugnata consid. 37 pag. 47-48).

b) Nessuna

riduzione della pena è stata apportata dai giudici di prima sede né come

attenuante generica ai sensi dell’art. 47 CP, né come specifica giusta l’art.

48 lett. a cifra 1 CP, in ragione del deficitario stato di salute asseritamente

patito dall’appellante con conseguente stato di angustia. Al riguardo, i primi

giudici hanno sottolineato che “l’incidente stradale che ne fu la causa

primaria trovasi già datato nel tempo” e che le conseguenze fisiche e

psichiche patite a suo tempo “non gli hanno assolutamente impedito di venire

in Svizzera, di sposarsi e di cercare di cominciare una nuova esistenza”

(sentenza impugnata consid. 45 pag. 54-55).

c)La Corte delle assise criminali ha

qualificato la colpa di AP 1 “estremamente grave” per avere trasportato

un ingente quantitativo di cocaina (punto A.1. dell’AA 30/2011), per avere

agito con mero scopo di lucro non essendo egli consumatore, nonché per avere

accettato senza esitazione la proposta fattagli da IM 2 e da M. di trasportare

lo stupefacente dalla __________ (__________ ) alla Svizzera (Cantone Ticino).

Per i primi giudici, aggrava la colpa dell’appellante l’escalation fatta

nell’ambiente del traffico di stupefacenti essendo egli passato da piccolo

venditore locale (punto B.2. dell’AA 30/2011) a remunerato trasportatore di

svariati chili di droga attraverso più Stati con la prospettiva, non

realizzatasi per mancanza di sufficienti clienti, di tenersene un chilo per

spacciarlo privatamente (punto A.1. dell’AA 30/2011).

Infine, per la Corte di prima istanza, aggrava la colpa di AP 1 il

concorso di reati dato dalle ripetute vendite di cocaina per complessivi 340 grammi (punto B.2. dell’AA 30/2011) effettuate, peraltro, nel lasso di tempo relativamente breve

di 16 mesi (sentenza impugnata consid. 45 pag. 53-54).

d) Sulla scorta di tali considerazioni,

i primi giudici hanno determinato la pena base in complessivi 7 anni/7 anni e 6

mesi di pena detentiva, di cui 6 anni/6 anni e 6 mesi di detenzione unicamente

per il reato di cui al punto A.1. dell’AA 31/2011 e la parte restante per

quello di cui al punto B.2. del predetto AA.

La prima Corte ha, infine, ridotto la suddetta sanzione a 5

anni di pena detentiva da espiare tenuto conto della confessione di AP 1, della

sua collaborazione, non assurta tuttavia a sincero pentimento, della sua

incensuratezza, del lungo periodo di detenzione preventiva patito in minima

parte in regime straordinario e del fatto che il reato di cui al punto A.1.

dell’AA 30/2011 sia stato perpetrato con dolo eventuale per la maggior parte

del quantitativo trasportato (sentenza impugnata consid. 45 pag. 54).

13. a) Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se

l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha

risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.

In

applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato

alla pena minima comminata.

Il testo della lett. d dell’art. 48 CP

corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato

semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente

per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subìto

simile modifica). L’art. 48 CP si differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel

senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle

circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF

dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la

giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua

validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto

2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,

consid. 3.5).

Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il

fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio

errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere

sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d),

soltanto atti particolarmente meritori giustificano

l’applicazione dell’art. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc.6B_827/2008,

consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc.6S.17/2003, consid. 2.3.).

In effetti, il sincero pentimento presuppone che

l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole:

al riguardo, in relazione al risarcimento del danno, il TF ha avuto modo di

stabilire che, perché sia dato sincero pentimento, è necessario che l’autore

abbia agito spontaneamente, che il suo comportamento sia in

stretto rapporto con l'illecito e connoti un riconoscimento della colpa, non

provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente,

ritenuto che un atto isolato o indotto dall’approssimarsi del processo non è

sufficiente (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc e dd; DTF 107 IV 98 consid. 1; STF

del 1° dicembre 2011, inc.6B.485/2011, consid. 1.1; STF del 13 agosto 2010,

inc.6B.265/2010, consid. 1.1).

Con riferimento al sincero pentimento che si

concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato

che il contenuto delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale

attenuante specifica è elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del

reo e, dunque, nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua

volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid.

1.3.2).

Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la

semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento. Non di

rado, infatti, chi è confrontato con mezzi di prova a suo carico o chi constata

che non potrà sfuggire ad una pena, sceglie di dire la verità o di esprimere

rammarico per come ha agito: un tale comportamento non è, in sé,

particolarmente meritevole (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a;

STF del 10.8.2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.2).

Il costituirsi spontaneamente alle autorità può,

invece, realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di

colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima

sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet,

Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486

che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).

Il TF ha avuto modo di stabilire che le

confessioni che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri

Considerandi

autori che non avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma,

costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010,

consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un

autore che aveva spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a se stesso, i

correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie

dichiarazioni nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro

la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).

Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre,

casi in cui - sempre in materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno

riconosciuto l’attenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno

rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando

con ciò d’intendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in

Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e

Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3. ed., Losanna 2007, ad art. 48, n.

1.

, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione

del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n.

11, pag. 83).

Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali

e la dottrina dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei

presupposti del sincero pentimento (in particolare, nell’ambito del

risarcimento del danno, cfr. Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, II

ed., Basilea 2007, ad art. 48 CP, n. 30; Trechsel, Schweizerisches

Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet,

Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad art. 48 CP, n. 39), questa Corte non

può non sottolineare come, di regola, ogni fattiva collaborazione che permette

agli inquirenti di arrestare e condannare correi e complici rimasti sin lì

sconosciuti dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza

e, con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo si preclude (o

compromette seriamente) ulteriori attività “nell’ambiente” e dimostra, così,

concretamente il suo sincero pentimento.

b) Giusta l’art. 48 lett. a cifra 2 CP il giudice attenua la pena se

l’attore ha agito in stato di grave angustia.

Questa

circostanza si realizza quando l'autore è spinto a trasgredire la legge da una

situazione prossima allo stato di necessità, vale a dire sotto l'impulso di

un'angustia particolarmente grave che lo porta a ritenere che la commissione

dell'infrazione sia la sola via di uscita. La grave angustia può essere di

natura morale o materiale. In quest’ultimo caso la mera difficoltà materiale

non è sufficiente, dovendo sussistere un particolare nesso causale con uno

stato psichico di angustia molto grave. Inoltre, il beneficio di questa

circostanza attenuante è dato solo se può essere ritenuta una certa

proporzionalità tra i motivi che hanno spinto l’autore ad agire e l'importanza

del bene leso. Ciò rende, in definitiva, assai raro il riconoscimento di questa

attenuante (DTF 110 IV 9 consid. 2; DTF 107 IV 94 consid. 4a; STF del 26 marzo

2009, inc.6B_963/2008, consid. 2; STF del 9 febbraio 2009, inc.6B_13/2009,

consid. 4; STF del 19 giugno 2007, inc.6S.496/2006, consid. 3; Wiprächtiger in

Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, 2. ed., ad art. 48 CP n. 13-15,

pag. 889 seg.; Pellet, in Commentaire romand, Basilea 2009, ad art. 48 CP, n.

14-19, pag. 481-483).

c) L’ammissione di una delle circostanze attenuanti previste dall’art.

48.

CP ha per effetto di estendere verso il basso il quadro legale della pena.

Tuttavia, il giudice non è tenuto a far uso della facoltà offertagli dall’art.

48a CP. A condizione di non abusare del proprio potere di apprezzamento, egli

può tener conto della circostanza attenuante nel quadro ordinario della pena. Rientra,

infatti, nell’ambito del potere di apprezzamento del giudice stabilire le

conseguenze sulla pena di tale attenuante (DTF 118 IV 342 consid. 2d; DTF 117 IV 112 consid. 1; STF del 7 gennaio 2009, inc.

6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003,

inc.6S.17/2003, consid. 2.3).

Così, un sincero pentimento poco caratterizzato

(ma che, pure, realizza l’ipotesi di cui all’art. 48 CP) può comportare

soltanto una diminuzione della pena all’interno del quadro legale ordinario,

cioè il risultato che si avrebbe nel caso in cui il giudice avesse ritenuto

soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art. 47 CP (DTF 129 IV 61;

DTF 121 IV 202 consid. cc a cui rinvia la sentenza CCRP 17.3.2005 in re G.A.

consid. 11 d; STF del 7 gennaio 2009, inc.6B_827/2008, consid. 2.2.2).

d) Al riguardo, occorre sottolineare come il TF abbia già avuto modo di

precisare (pur se nell’ambito dell’art. 47 CP) che:

“ In presenza di una criminalità viepiù organizzata, in particolare

nell’ambito degli stupefacenti, laddove la cooperazione delle persone arrestate

è essenziale per determinare l’estensione di un traffico e smantellare, anche

solo in parte, una rete, la collaborazione di un accusato deve essere un

fattore attenuante importante nell’ambito della commisurazione della pena.

Questa è la volontà del legislatore che ha creato un caso particolare di

attenuazione libera della pena se un accusato si sforza, segnatamente con le

proprie dichiarazioni, di impedire la prosecuzione dell’attività criminale

dell’organizzazione (art. 260ter cpv. 2 CP). Il legislatore, nel corso

dell’elaborazione del codice di procedura penale svizzero (CPP), ha

sottolineato che la presa in considerazione accresciuta dell’aiuto apportato

dagli indagati nell’accertamento dei fatti, di rilievo dal profilo del diritto

materiale, è stata giudicata degna d’interesse (FF 2006 pag. 1087), ciò che ha

portato, soprattutto, all’instaurazione nel nuovo CPP, che entrerà in vigore

nel 2011, di una procedura abbreviata che permetterà all’accusato ed al

Ministero pubblico di negoziare in modo informale i fatti determinanti e

l’entità della pena (art. 358 segg. CPP), anche se in quest’ultimo caso,

l‘autorità di giudizio chiamata a ratificare questo accordo potrà rinviare le

parti alla procedura ordinaria, nella quale (n.d.r. nella successiva procedura ordinaria) tuttavia le ammissioni del prevenuto ottenute nell’ambito della

procedura abbreviata non potranno essere utilizzate”

(STF del 13 agosto 2010 inc.6B_265/2010 consid. 3.3; cfr. art. 362 cpv.

4.

CPP).

14.

a) In concreto, sulla collaborazione prestata agli inquirenti, al

dibattimento d’appello AP 1 ha dichiarato quanto segue:

“ In relazione alla mia collaborazione con la polizia, preciso che, se

è vero che non ho raccontato quel che era successo agli inquirenti nel corso

del mio primo interrogatorio avvenuto verso l’una del 31 ottobre, è anche vero

che se non l’ho fatto è perché in quel momento ero troppo agitato ed è

soprattutto anche vero che ho comunque subito detto alla polizia che avrei

collaborato non appena fossi stato in grado di farlo. Preciso che, già nel

viaggio dalla __________ sin qui, io mi ero pentito di quello che stavo

facendo: sapevo che non era giusto ed avevo paura di essere preso dalla

polizia. Ero in generale pentito anche di avere in precedenza spacciato cocaina

e volevo smettere. Di questo, cioè del mio pentimento di avere in precedenza

spacciato cocaina, ho anche parlato con la mia compagna di viaggio. Ribadisco

che lei non sapeva nulla della droga che c’era in macchina. Come ho già detto

in precedenza, io le dissi della cosa solo dopo il nostro arresto.

A domanda del mio

avvocato ribadisco che al momento della partenza dalla __________ e sino

all’incontro con i due di cui ho parlato non sapevo nulla della droga da

trasportare e non era assolutamente mia intenzione tornare con dello

stupefacente.

Torno a dire di avere

subito, non appena sono stato in grado di farlo, detto tutto alla polizia.

Preciso che questa mia collaborazione mi è costata molto perché avevo ed ho

paura sia di IM 1 che di IM 2. Di M. non posso dire di avere paura perché

praticamente non lo conosco. Ho invece paura degli altri due. Penso che in

Ticino non faranno nulla, ma, se vogliono, a __________ possono fare del male

a me e alla mia famiglia. Ho paura perché so che sono in grado di fare del male

perché hanno i soldi e il potere e conoscono le persone giuste. Cioè conoscono

le persone che possono fare del male a pagamento.

Quando io ero già alla

__________ e gli altri due ancora al __________ , alcuni compagni di prigione

mi hanno fatto arrivare all’orecchio la voce secondo cui i due, una volta a __________

, me l’avrebbero fatta pagare.

Preciso però che, di

persona, i due – che adesso incontro alla Stampa – non mi hanno mai minacciato.

Preciso di aver

raccontato delle mie vendite di cocaina rispondendo ad una domanda del

poliziotto. Preciso che il poliziotto non aveva niente che indicasse che io

avevo venduto. Ho parlato di queste vendite perché volevo vuotare il sacco,

volevo liberarmi”

(verbale del dibattimento d’appello, pag. 2).

b) Le dichiarazioni dell’appellante sono state confermate dall’ispettore

TE 1 - responsabile

dell’inchiesta - che, sentito come teste al dibattimento d’appello, ha

dichiarato:

“ Da quanto ricordo AP 1 ha da subito collaborato con noi. La sua collaborazione

è stata spontanea ma devo dire che era chiaro sin dall’inizio che lui aveva

paura. Aveva paura a fare il nome sia del destinatario dello stupefacente sia

dei fornitori. Preciso che era chiaro che AP 1 voleva collaborare con noi ma

aveva paura sia per l’incolumità sua che per quella dei suoi famigliari. Di

questa sua paura ha più volte parlato. Noi poliziotti ritenevamo fondata questa

sua paura. Bisogna considerare che AP 1 viene da __________ e noi conosciamo

l’ambiente di __________ come pericoloso in ogni caso per come ci è stato

descritto e per come è risaputo. Del resto devo dire che noi abbiamo trattato

diverse persone di __________ ed erano tutte piuttosto restie a parlare perché

tutte hanno o avevano il timore che qualcuno gliela facesse pagare nel loro

paese.

Tornando a AP 1

ribadisco che era chiara la sua intenzione di collaborare. Perciò, abbiamo

trovato l’espediente di impostare il verbale facendo credere che egli faceva il

nome perché obbligato dalle risultanze dell’inchiesta che in realtà non

c’erano. Noi non avevamo nessun elemento sulla cui base identificare sia il

fornitore che il destinatario. Abbiamo potuto procedere a questa

identificazione soltanto in base alle rivelazioni di AP 1. AP 1 ci ha da subito

fatto il nome di IM 1. Invece per gli altri due ci ha all’inizio dato degli

elementi per risalire alla loro identità. Ricordo che ci aveva detto che si

trattava di due persone con le quali era stato controllato durante un normale

controllo della circolazione. Noi abbiamo perciò facilmente identificato i due

risalendo a questo controllo. Dopo AP 1 ha subito confermato che si trattava effettivamente dei due.

Anche in relazione

alle vendite di cocaina si può dire che la collaborazione di AP 1 è stata

spontanea, nel senso che lui ha ammesso questa sua attività di spaccio su

semplice domanda senza che vi fosse obbligato da elementi in nostro possesso.

Noi avevamo semplicemente raccolto delle voci secondo cui lui qualcosa faceva.

Ma si trattava di semplici voci. Nulla di più. In particolare non avevamo

nessuna dichiarazione di acquirenti che lo chiamavano in causa.

A domanda

dell’avvocato dell’appellante rispondo che è estremamente difficile che capiti

che un dominicano collabori con noi senza esservi obbligato da nostre

precedenti risultanze. Tante volte non collaborano nemmeno quando queste

risultanze ci sono.

A domanda

dell’avvocato dell’appellante preciso, in relazione alla prima domanda del

verbale 9.11.2010, che la risposta registrata è appunto l’espediente di cui ho

parlato prima. In realtà AP 1 ci aveva già fatto prima il nome di IM 1. L’aveva

detto fuori verbale. Lui non voleva verbalizzarlo per la paura di cui ho detto

prima e allora noi abbiamo trovato questo espediente.

(…)

A domanda del

procuratore pubblico, ribadisco che da subito AP 1 era intenzionato a parlare.

Visto i suoi timori, noi gli abbiamo anche detto che di una sua collaborazione

la Corte avrebbe tenuto conto. Preciso però che non è che gli abbiamo promesso

chissà quali sconti di pena. Però la mia impressione è che non è stato quello a

farlo decidere a parlare o che comunque non ha confessato solo per quello.

Perché si vedeva e si capiva che lui da subito era intenzionato a parlare.

Continuava a dire “vorrei ma non posso” per la paura di cui ho detto sopra”

(verbale del dibattimento d’appello, pag. 3-4).

c) Le dichiarazioni dell’ispettore TE 1 provano, anzitutto, la spontaneità della collaborazione offerta da AP

1.

Questi era -

l’ispettore l’ha più volte ribadito nel corso della sua audizione - da subito

intenzionato a collaborare e soltanto la paura per l’incolumità sua e dei suoi

familiari lo ha inizialmente trattenuto dal mettere in atto tale suo proposito:

l’iniziale appello al suo diritto di tacere era dovuto allo stato di estrema

confusione e paura a seguito dell’arresto.

Non

solo. Dalla deposizione dell’ispettore TE 1 emerge pure chiaramente che la

decisione di collaborare non fu il frutto di una valutazione di tattica

processuale.

d) Non vi sono elementi per ritenere che, ricostruendo l’accaduto, AP 1

abbia tentato di ridimensionare il proprio ruolo nei fatti di cui al punto A. 1.

dell’AA 30/2011. La versione dei fatti ritenuta dalla prima Corte è quella che

lui ha, da subito, dato agli inquirenti e non vi sono, in atti, elementi che

possano in qualche modo sostanziare l’ipotesi formulata dai primi giudici

secondo cui egli avrebbe mentito affermando di non conoscere esattamente il

peso della droga trasportata e affermando che il compenso promessogli era di

3.000

- Euro.

Del

resto, se vi fossero stati elementi in tal senso, la prima Corte lo avrebbe

condannato per avere agito con dolo diretto - e non eventuale - e percependo un

compenso maggiore.

In queste

condizioni, sostenere - come ha fatto la prima Corte - che non gli può essere

riconosciuta la circostanza attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. d CP

poiché egli, parlando di questi fatti, non ha “raccontato tutta la verità

(…) preferendo adottare, in merito alla sua posizione, un atteggiamento di

basso profilo o comunque non completamente collaborativo sul quantitativo e sui

soldi” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 47) è arbitrario poiché, così

argomentando, la prima Corte ha confuso sensazioni soggettive con fatti

accertati. Soltanto l’accertamento di un compenso davvero superiore a quello

indicato e dell’effettiva consapevolezza di AP 1 del quantitativo trasportato,

infatti, avrebbero giustificato le considerazioni negative formulate dalla

prima Corte.

e) Nemmeno può essere condivisa l’opinione secondo cui al

riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento per la collaborazione

prestata si oppone il fatto che, in relazione a IM 1, la chiamata di correo di AP

1.

è “infarcita di molte contraddizioni”, che hanno causato il

proscioglimento del chiamato.

In realtà,

contrariamente all’assunto della prima Corte, riguardo al coinvolgimento di IM

1, le dichiarazioni di AP 1 sono sempre state più che lineari. Egli ha,

infatti, sempre detto che la droga era destinata, in Ticino, a IM 1 e che, se

lui non avesse accettato di fare il trasporto, sarebbe stato lo stesso IM 1 ad

occuparsi anche del trasporto (verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 1; verbale PP AP

1.

11.11.2010 pag. 4, 6 e 9; verbale PP AP 1 16.12.2010 pag. 2; verbale PP AP 1

29.12.2010

pag. 2; verbale PP confronto AP 1 / IM 1 29.12.2010 pag. 3; verbale

PP AP 1 15.2.2011 pag. 3).

Smentita dalle

dichiarazioni dell’ispettore TE 1 è anche la tesi dell’inverosimiglianza delle

dichiarazioni di AP 1 sui dettagli della consegna dello stupefacente a IM 1:

“ A domanda del procuratore pubblico, rispondo che AP 1 non ha

indicato alcune cose. In particolare ricordo che non è stato in grado di

precisare come sarebbe avvenuta la consegna a IM 1 e che non era in grado di

precisare se IM 1 avrebbe dovuto chiamarlo e altri dettagli. Tuttavia non posso

escludere che, se non l’ha fatto, è perché non lo sapeva” (verbale del

dibattimento d’appello, pag. 4).

Va, infine,

detto che l’eventuale assenza di elementi oggettivi atti a vestire la chiamata

di correo non può essere addebitata all’autore della chiamata (come, invece, hanno

fatto i primi giudici, cfr. sentenza impugnata, consid. 31 pag. 41 in fine e 42).

Questo

principio generale vale tanto più in concreto visto che, per tutto il resto, le

diverse chiamate di correo effettuate da AP 1 hanno portato alla condanna di

tutti i chiamati.

f) Sulla tempestività della collaborazione di AP 1 questa Corte non

può che sottolineare che la deposizione dell’ispettore TE 1 smentisce la tesi

della prima Corte.

E’, dunque,

accertato che, al di là di quanto risulta dal materiale processuale - che,

comunque, attesta di una sostanzialmente tempestiva collaborazione

dell’appellante (verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 4; verbale PS AP 1 9.11.2010

pag. 5; verbale PS AP 1 13.1.2011 pag. 4) - AP 1 ha da subito collaborato con gli inquirenti, fornendo loro in modo più che tempestivo tutte le

informazioni di cui egli era in possesso in relazione alla droga trasportata.

AP 1 ha, infatti, da subito, fatto i nomi dei correi e se tale collaborazione non è stata prontamente

registrata a verbale è solo perché si è voluto, con uno stratagemma,

permettergli di sostenere, per sfuggire ad eventuali ritorsioni, che egli aveva

parlato soltanto al momento in cui era stato costretto dall’evidenza

probatoria.

g) Nemmeno possono essere condivise le pesanti riserve espresse dalla

prima Corte sulla collaborazione di AP 1 in relazione alle vendite di cocaina (punto B.2. dell’AA 30/2011).

Quel

che emerge dagli atti - e che è stato confermato in aula sia dall’ispettore che

dal procuratore pubblico - è che AP 1, a pochi giorni dall’arresto, ha confessato la sua attività di spaccio (precedente al trasporto di stupefacente)

praticamente spontaneamente, confermando le ipotesi formulate dall’interrogante

che non aveva, al riguardo, alcun elemento indiziante e che aveva formulato

l’ipotesi indicata sulla semplice e sola scorta della conoscenza fra

l’interrogato ed alcuni tossicomani, già conosciuti dagli inquirenti.

Ne consegue che

AP 1 ha ammesso tale sua attività delittuosa del tutto spontaneamente, senza,

cioè, che vi fosse in qualche modo indotto od obbligato da risultanze

istruttorie precedenti e da lui indipendenti.

L’infondatezza

dei rimproveri rivoltigli al riguardo dalla prima Corte è dimostrata, da un

lato, dagli atti istruttori da cui risulta che egli ha, da subito, riconosciuto

alcuni acquirenti e circostanziato le vendite (verbale

PS AP 1 9.11.2010 pag. 3-4; verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 7-8; verbale PS AP 1

2.12.2010

pag. 4 e 8-9; verbale PS AP 1 13.01.2011 pag. 2; verbale PS AP 1

7.02.2011

pag. 2; verbale PS AP 1 18.02.2011 pag. 2; acquirenti che, peraltro,

hanno confermato le sue dichiarazioni: cfr. verbale PS S.

17.11.2010

per 1 grammo; verbale PS Alessandro Rigitano 21.12.2010 per 35 grammi; verbale PS Luca Cimmino 27.12.2010 per 10 grammi; verbale PS Pasquale Romaniello 3.11.2011

per 50 grammi e verbale PS Dionisio Ricardo Da Silva 12.1.2011 per 30 grammi). Ma, soprattutto, l’infondatezza delle riserve espresse al

riguardo dalla prima Corte è dimostrata dalla deposizione dell’ispettore TE 1:

“ A domanda dell’avvocato dell’appellante, in relazione al verbale

2.12.2010

dichiaro che noi abbiamo pensato che, dichiarando di non conoscere le

persone di cui gli contestavamo il nome, AP 1 dicesse il vero. Al proposito

bisogna considerare che non sappiamo chi avesse avuto in precedenza in uso il

telefonino da cui noi abbiamo estratto i numeri e soprattutto bisogna

considerare che su 50 e passa numeri considerati, ce n’erano soltanto 2 o 3

corrispondenti a persone conosciute come consumatori. Ricordo che per esempio

c’erano diversi numeri relativi ad artigiani. Inoltre bisogna considerare che i

numeri contestati a AP 1 non figuravano sui tabulati retroattivi delle sue

telefonate: fossero stati suoi clienti, almeno un contatto l’avrebbe avuto. È

Dispositivo

per questi motivi che noi abbiamo considerato che lui dicesse il vero anche in

quell’occasione. Del resto lui il suo spaccio lo aveva confessato da solo”

(verbale del dibattimento d’appello, pag. 4).

h) Oggettivamente, dunque, la collaborazione che AP 1 ha, da subito, prestato ha permesso:

1. agli inquirenti di:

- identificare i

mandanti/organizzatori del traffico di più di 8 kg di cocaina, di emettere a loro carico due mandati d’arresto internazionali che hanno portato

all’arresto di uno di loro e alla sua estradizione nel nostro paese e, infine,

alla sua messa in stato d’accusa per tale traffico;

- identificare, arrestare e

mettere in stato d’accusa il destinatario in Ticino degli 8 kg di cocaina da lui trasportati dalla __________ ;

- scoprire la sua attività

di spaccio e mettere, per tali fatti, in stato d’accusa sia lui che IM 1, suo

fornitore di cocaina;

2. alle autorità giudicanti di pronunciare - per tutte le

imputazioni formulate a conclusione dell’inchiesta cui egli ha fattivamente

contribuito (con l’eccezione del punto A.1. dell’AA 30/2011 in relazione a IM 1)

- dei giudizi di condanna.

La

collaborazione prestata da AP 1 si è, dunque, rivelata preziosa poiché

determinante per il buon esito dell’inchiesta non soltanto nei suoi confronti -

l’imputato ha confessato anche reati di cui gli inquirenti non avevano alcuna

conoscenza - ma pure nei confronti di altri autori, del tutto ignoti a chi

conduceva l’inchiesta (così come confermato esplicitamente dall’ispettore TE 1).

i) Va, poi, sottolineato che AP 1 ha prestato tale sua collaborazione nonostante temesse che ciò avrebbe esposto lui e la sua famiglia a pesanti

ritorsioni.

Al riguardo, significativo è quanto registrato

nel verbale 3.11.2010:

“ Io sono pronto a collaborare dicendo i nomi delle persone coinvolte

in questo traffico di cocaina. Ma voglio delle garanzie. Ho paura per la mia

famiglia ossia mia mamma che abita qua, mia zia a _________ , uno zio pure a __________

ed altri parenti a me cari. Io so di cosa è capace questa gente. La mia vita

come pure quella dei miei cari, se parlo non vale assolutamente niente. So di

persone colpite (non so se ferite o ammazzate) da parte di sicari di questi

personaggi. Questo è avvenuto a __________ qualche tempo fa. Preferisco

parlare con il Magistrato e spero che lui mi garantisca che il mio nome non

venga fatto alle persone coinvolte. Non è che non voglio collaborare ma la

paura è tanta. Io voglio aiutare gli inquirenti ma non voglio che le persone

coinvolte sappiano che io ho parlato. Mi spiace tanto di non poter raccontare liberamente

quanto so ma ho paura” (verbale

PS AP 1 3.11.2010 pag. 6).

Le

dichiarazioni di AP 1 sono state, tutte, confermate dall’ispettore TE 1 che,

non solo ha testimoniato della profonda paura che l’appellante ha dovuto

superare per collaborare, ma ha, pure, dato atto della fondatezza di tale

paura:

“ Da quanto ricordo AP 1 ha da subito collaborato con noi. La sua

collaborazione è stata spontanea ma devo dire che era chiaro sin dall’inizio

che lui aveva paura. Aveva paura a fare il nome sia del destinatario dello

stupefacente sia dei fornitori. Preciso che era chiaro che AP 1 voleva

collaborare con noi ma aveva paura sia per l’incolumità sua che per quella dei

suoi famigliari. Di questa sua paura ha più volte parlato. Noi poliziotti

ritenevamo fondata questa sua paura. Bisogna considerare che AP 1 viene da __________

e noi conosciamo l’ambiente di __________ come pericoloso in ogni caso per

come ci è stato descritto e per come è risaputo” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 3).

l) Infine, va ancora sottolineato che l’ispettore TE 1 ha parlato del carattere eccezionale della collaborazione prestata da AP 1:

“ Del resto devo dire che noi abbiamo trattato diverse persone di __________

ed erano tutte piuttosto restie a parlare perché tutte hanno o avevano il

timore che qualcuno gliela facesse pagare nel loro paese” (verbale del

dibattimento d’appello, pag. 3).

m) In queste condizioni, gli estremi del sincero pentimento sono tutti

ampiamente realizzati: nonostante il grave rischio di ritorsioni di cui egli

era ben cosciente, AP 1 ha collaborato in modo tempestivo e completo con gli

inquirenti, non soltanto ammettendo le proprie responsabilità in merito al

trasporto di stupefacente ed aggravando la propria posizione con l’ammissione

spontanea della sua attività di spaccio di cui essi erano all’oscuro, ma anche

coinvolgendo gli altri autori la cui identità e responsabilità era del tutto

ignota alla polizia e permettendo, così, lo smantellamento di una rete di

trafficanti che agivano a livello internazionale.

15. Gli atti istruttori dimostrano che, al momento dei fatti, lo stato

di salute di AP 1 non era tale da configurare grave angustia.

Al momento dell’arresto, l’appellante non ha mostrato particolari

malesseri e non ha pertanto necessitato di alcuna visita medica (verbale GIAR AP

1 31.10.2010 pag. 2). È pur vero che nel corso dell’istruttoria (verbale PP AP

1 15.02.2011 pag. 5) e nel corso del dibattimento di prima sede (verbale

dibattimento di primo grado 12.09.2011 all. 1 pag. 19-20), egli ha asserito che

a seguito di un grave incidente stradale patisce problemi mnemonici e

persistenti disturbi cerebrali di cui al certificato medico 20 gennaio 2011 (AI

126 doc. 4), tuttavia è altrettanto vero che, come da lui stesso ammesso, i

presunti problemi di emicrania e, più in generale, i disturbi alla testa non

gli hanno impedito di condurre una vita normale.

L’argomentazione ha, pertanto, evidente carattere

strumentale.

Si aggiunga, a mero titolo abbondanziale, che lo stato di salute di AP

1, a detta di questa Corte, non comporta nemmeno il riconoscimento di una

scemata responsabilità. La giurisprudenza del TF ha infatti stabilito che non

giustifica l’ammissione di una limitazione della responsabilità, in assenza di

circostanze particolari, né la presenza di turbe da stress post-traumatico (DTF

133 IV 145 consid. 3.5; DTF 132 IV 29 consid. 5.3), né una mera fragilità

psichica (DTF 98 IV 124 consid. 11b).

16. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

a) Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce

che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa

dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la

giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da

considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate

all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico

offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata

nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato

dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente;

DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno,

poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli

obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio

diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare

l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi

a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In

relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze

esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto,

per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così

pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP

(FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2).

Determinata,

così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice

deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,

nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato

dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV

55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena

ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),

ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della

reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi

familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del

comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto

che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno

2010, inc.6B_1092/2009,6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.

6B_585/2008, consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura

della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata

necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente

trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998

concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare

nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV

73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008;

STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato

la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che

ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127

IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia

soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere

proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2;

STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e

riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,

Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

b) Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando

per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più

pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per

il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare

di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al

massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I,

2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.;

Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,

Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,

Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,

n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,

n. 78, pag. 506).

17. Occorre, dunque, valutare la colpa di AP

1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente),

valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive

Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del

reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità

della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa

adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della

pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV

55 consid. 5.4).

Qualificante

la colpa di AP 1 è, dapprima, il quantitativo di stupefacente messo in

circolazione (8'202 grammi netti di cocaina con purezza tra il 25,9% e il 43,4%

trasportati e 340 grammi lordi di cocaina con purezza non precisata venduti).

Si tratta di un quantitativo importante che, complessivamente, supera di oltre

100 volte la quantità minima richiesta per l’applicazione del caso grave che si

configura oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV

334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF

109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011,

consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13

dicembre 2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc.

6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc.6B_911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc.6B_632/ 2008, consid. 2;

Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband

Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les

infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna

2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.).

Va sottolineato che la

quantità di droga trattata, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, è

importante nell’ambito della valutazione della colpa. Se infatti è vero che,

secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal

limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla

LStup (in casu 18 grammi di cocaina), più tale fattore perde di importanza per

la commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale

nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato

maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in

pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid.

2b; STF del 21 novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto

2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3). La colpa di AP 1 è, inoltre, aggravata

dall’estensione geografica del traffico di stupefacente, avendo egli

trasportato la cocaina dalla __________ (__________ ) alla Svizzera (Cantone Ticino). Il TF ha già avuto

modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere

maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno nei confini

nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere

arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga in

Svizzera ha ripercussioni più gravi che il mero trasporto all’interno dei suoi

confini (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 2

luglio 2010, inc.6B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc.

6B_10/2010, consid. 2.1). Non può, invece, essere chiamata ad aggravare la

colpa di AP 1 la circostanza - ritenuta dai primi giudici - dell’offerta fatta da

IM 2 e M. a AP 1 di trattenere un chilo dello stupefacente trasportato per poi

spacciarlo privatamente poiché - contrariamente a quanto considerato in prima

sede - tale offerta non è mai stata accettata dal qui appellante.

Al

riguardo, infatti, negli atti si legge quanto segue:

“ (…) voglio precisare che della possibilità di vendere un kg di droga

a credito è stato solo accennato e poi non se n’è più parlato, anche perché io

ho subito detto di no”

(verbale PP confronto IM 2/AP 1 21.6.2011 pag. 7).

Al proposito, è irrilevante

la motivazione del rifiuto (cioè, la mancanza di una clientela sufficientemente

grande). Quel che conta è che AP 1 non ha mai preso in considerazione la

proposta.

Va, poi, rilevato, come

fattore oggettivo ridimensionante la colpa, il ruolo di puro trasportatore ricoperto

da AP 1 nei fatti di cui al punto A.1. dell’atto d’accusa 30/2011. Egli non ha

avuto, in relazione a questo trasporto, alcuna funzione organizzativa - nemmeno

la più piccola - essendosi limitato a guidare l’autovettura al cui interno gli

altri, in sua assenza, avevano nascosto lo stupefacente. Anche per la consegna

egli avrebbe unicamente dovuto seguire le istruzioni che i due mandanti

avrebbero dovuto dargli al suo arrivo in Svizzera. La controprova della

marginalità del suo ruolo è data, poi, dall’esiguità, valutata in funzione del

quantitativo trasportato, del compenso che gli era stato promesso.

Va, poi, ancora

considerato, a parziale beneficio dell’appellante, che egli ha agito, in

relazione al quantitativo trasportato, con dolo eventuale (STF del 26 aprile

2011, inc.6B_611/2010, consid. 3.3; STF dell’8 marzo 2010, inc.6B_238/2009,

consid. 5.6; STF del 4 novembre 2003, inc.6S.233/2003, consid. 4.3, con

specifico riferimento al trasporto di droga cfr. STF del 3 novembre 1995, inc.

6S.676/1994 consid. 1 e/cc, citata in CCRP del 6 maggio 2003, inc. 17.2002.56,

consid. 22 lett. h. nonché in Wiprächtiger, Basler

Kommentar, Strafrecht I, I ed., Basilea 2003, ad art. 48 CP, n. 30, in cui il Tribunale federale ha avuto modo di rinviare una causa all’autorità cantonale per non

avere questa considerato che l’imputato aveva agito con dolo meramente

eventuale, non diretto).

In relazione alle vendite

di stupefacente, va considerato che l’appellante ha dimostrato una discreta

efficacia delinquenziale nella misura in cui è riuscito, da solo, a spacciare,

con più vendite in un periodo relativamente ristretto, tra giugno 2009 e

settembre 2010, 340 grammi lordi di cocaina a consumatori nel bellinzonese.

Come già stabilito dal TF, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più

riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa

consolidata (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17

aprile 2002, inc.6S.21/2002, consid. 2c).

Dal profilo

soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122

IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF

del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc.

6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per

finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa a un

traffico) unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è consumatore di

stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e

non per garantirsi il fabbisogno di droga.

Con

riferimento al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità e

illegalità, appesantisce la colpa di AP 1 il fatto che egli ha avuto,

allorquando si è trasferito in Ticino nel 2008, la possibilità di costruirsi

una vita onesta offertagli dal matrimonio contratto lo stesso anno con Mz (AI

86), cittadina dominicana al beneficio di un permesso di domicilio C e dal

conseguente ottenimento di un permesso di dimora annuale (permesso B). In

relazione a questo criterio, va, tuttavia, considerato, a parziale attenuazione

della sua colpa, che, a seguito dell’incidente, AP 1 ha sviluppato una sorta di debolezza di carattere - riconosciuta al dibattimento d’appello anche

dal procuratore pubblico - che lo ha reso più fragile della norma poiché

facilmente influenzabile: la circostanza va considerata, in particolare, in

relazione al trasporto di stupefacente ritenuto come sia accertato che non è

stato lui a chiedere di poterlo eseguire ma che egli ha aderito ad una proposta

di terzi.

In

considerazione dell’insieme dei suddetti elementi, questa Corte ritiene che la

colpa di AP 1 sia mediamente grave e che, pertanto, visto il quadro edittale e

il concorso di reati di cui deve rispondere, adeguata sia una pena detentiva di

6 anni, di cui 5 per il trasporto ed 1 per le vendite (per trasporti, cfr., a

titolo indicativo, STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010; STF del 7

agosto 2008, inc.6B_508/2008; STF del 4 agosto 2008, inc.6B_380/2008;

STF del 19 giugno 2007, inc.6S.496/2006; STF del 23

gennaio 2001, inc.6S.492/2000).

Va, qui, di

transenna, osservato che la pena base di 6 anni e 6 mesi stabilita dalla prima

Corte per il reato di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 non risulta in linea con

la prassi delle Corti ticinesi che, per quanto risulta, riserva pene superiori

ai 5 anni a trasportatori di quantitativi di molto superiori a quello in esame

e/o a casi in cui gli autori presentano coinvolgimenti più pesanti rispetto a

quello avuto da AP 1 oppure, ancora, si sono resi autori colpevoli anche di

altri reati (cfr., per esempio, sentenza TPC del 15.12.2003, inc. 72.2003.61; sentenza

TPC del 16.03.2007, inc. 72.2006.156, confermata in sentenza CCRP dell’8.06.2007,

inc. 17.2007.23, e in STF 6B_370/2007 del 12.3.2008; sentenza TPC del

13.11.2008 inc. 72.2008.98; sentenza TPC del 17.11.2004, inc. 72.2004.84,

confermata in sentenza CCRP del 5.09.2005, inc. 17.2005.1), mentre ai semplici

trasportatori di quantitativi di stupefacente analoghi o superiori a quello ora

in esame ha, sin qui, riservato pene detentive varianti fra i 4 e i 5 anni

(cfr., per esempio, sentenza TPC del 17.01.2001, inc. 72.2000.245; sentenza TPC

del 19.12.2003, inc. 72.2003.128, confermata dalla sentenza CCRP del 18.02.2004,

inc. 17.2004.7; sentenza TPC del 26.08.2005, inc. 72.2005.60;

sentenza TPC del 13.12.2005, inc. 72.2005.139, confermata in sentenza CCRP del

16.05.2006, inc. 17.2006.4, e in STF 1P.355/2006 del 14.12.2006; sentenza TPC

del 7.07.2009, inc. 72.2009.61; sentenza TPC del 3.03.2010, inc. 72.2009.153; sentenza

TPC dell’1.09.2010, inc. 72.2010.52, confermata dalla sentenza CCRP del

10.02.2011, inc. 17.2010.52-53; sentenza TPC del 6.05.2011, inc. 72.2011.23).

La pena di 1

anno per lo spaccio è, invece, stata determinata, in applicazione dell’art. 49 cpv.

1 CP (fosse stato giudicato per il solo spaccio di 340 gr di cocaina, a AP 1 sarebbe

stata inflitta una pena detentiva variante fra i 18 e i 24 mesi).

La pena di 6

anni corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per i reati di cui deve

rispondere va, però, diminuita in considerazione non tanto dell’incensuratezza

di AP 1 (DTF 136 IV 1 in cui il TF ha di molto relativizzato se non annullato

il valore attenuante di tale circostanza) o del periodo di detenzione

preventiva patito, che non risulta essere stato particolarmente pesante, quanto

del sincero pentimento dimostrato con la collaborazione prestata agli

inquirenti.

Al proposito,

va sottolineato come la collaborazione prestata dall’appellante sia stata

spontanea, sostanzialmente disinteressata e non strumentale, ampia e come essa

abbia permesso agli inquirenti di sgominare una, pur piccola, rete di

trafficanti internazionali che, senza la decisione di AP 1, probabilmente oggi

sarebbero ancora attivi. Inoltre, non può essere misconosciuto che tale

collaborazione è costata a AP 1 l’esposizione a rischio dell’incolumità sua e

della sua famiglia. In questo senso, la sua collaborazione non può - a pena di

violazione del diritto federale - non essere riconosciuta come l’espressione di

un ampio sincero pentimento.

Ciò detto, va

rilevato che il pentimento dimostrato non è, tuttavia, sufficiente a compensare

la colpa dell’appellante nei limiti che sono il presupposto dell’applicazione

dell’art. 48a CP. Esso impone, tuttavia, una congrua riduzione della pena che,

tutto ben considerato, questa Corte determina in quasi il 50% fissando la pena

detentiva a carico di AP 1 in soli 3 anni e 6 mesi.

Altre

riduzioni non sono possibili. In particolare, si rileva che l’entità della pena

non influisce sulle possibilità dell’appellante di permanere in Svizzera vicino

a sua madre, essendo queste ultime già compromesse alla luce della revoca del

permesso B (con conseguente ordine di partenza previsto per il 30.11.2010)

disposta dalla Sezione della popolazione, __________ con scritto 30.09.2010

per la sopravvenuta decadenza dei motivi di ricongiungimento familiare (AI 86).

In ogni caso, anche in presenza di un rischio di revoca del permesso di dimora,

per il TF quest’ultimo non è un fattore da tenere imperativamente in

considerazione nella commisurazione della pena, né un elemento che aumenta la

sensibilità alla stessa (STF del 18 ottobre 2011, inc.6B_459/2011, consid.

6.3; STF del 22 dicembre 2010, inc.6B_892/2010, consid. 3.3).

Non ravvedendo

altri motivi di attenuazione, è in tale entità che viene fissata la pena a

carico dell’appellante (STF 16 settembre 2009, inc.6B_289/2009, consid. 2.4;

STF 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2).

In definitiva,

questa Corte, alla luce dell’ingente quantitativo di cocaina trasportato (8’202 grammi netti) e spacciato (340 grammi lordi) da AP 1, considerate le circostanze aggravanti ed

attenuanti suesposte, ritenuto che lo stesso art. 19 cpv. 2 LStup punisce

l’autore con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere

cumulata con una pena pecuniaria, visto il concorso di reati ex art. art. 49

CP, infligge all’appellante la pena detentiva di 3 anni e sei mesi.

Trattasi di

pena da espiare non essendo realizzati i presupposti applicativi degli art. 42

e 43 CP.

18. AP 1, in carcerazione

preventiva dal 30 ottobre 2010 al 15 febbraio 2011, è stato posto, su sua

richiesta, in anticipata esecuzione della pena dal 16 febbraio 2011.

Non mette

conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza.

19. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado,

consistenti nella tassa di giustizia di fr. 10'000.- e nelle spese procedurali

di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono posti a carico di AP 1 in ragione di 3/20, di IM 1 in ragione di 5/20 ed a carico di IM 2 in ragione di 4/20, la rimanenza di 8/20 a carico dello Stato.

Gli

oneri processuali del giudizio d’appello, consistenti in fr. 1000.- per tassa

di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti a carico dello Stato che

rifonderà all’appellante fr. 4'000.- a titolo di ripetibili (art. 428 cpv. 1

CPP).

Per questi motivi,

visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e

segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454 CPP

12, 40, 47, 48 lett. d, 49, 51 CP

19 cpv. 1 e 2 LStup

nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.

428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di

patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle

ripetibili,

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è parzialmente accolto.

Di

conseguenza, ritenuto che, in assenza di impugnazione, i dispositivi numero 1.,

2., 3., 4., 5.2., 5.3, 8., 9., 10., 11., 12., 13. della sentenza 15 settembre

2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.

2. AP 1,

avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato alla pena detentiva di 3

(tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.

3. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa

di giustizia di fr. 10'000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta

spese della sentenza impugnata, sono posti a carico di AP 1 in ragione di 3/20, di IM 1 in ragione di 5/20 ed a carico di IM 2 in ragione di 4/20, la rimanenza di 8/20 a carico dello

Stato.

4. Gli

oneri processuali, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 1'000.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'200.-

sono posti a carico dello Stato che rifonderà

all’appellante

fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.

5. Intimazione

a:

6. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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