17.2011.122
Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltr
18 gennaio 2012Italiano65 min
Source ti.ch
AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
17.2011.122
Data decisione, Autorità:
18.01.2012, CARP
Titolo:
Riconoscimento del sincero pentimento e riduzione importante della pena ad un autore che ha confessato, spontaneamente e nonostante il rischio di ritorsioni, un traffico di cocaina, coinvolgendo, oltre se stesso, anche i correi, permettendo il buon esito di un'inchiesta. Assenza della grave angustia
ATTENUAZIONE DELLA PENA
art. 48 let. a CPS
art. 48 let. d CPS
Incarto n.
17.2011.122
Locarno
18 gennaio 2012/nh
In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino
La Corte di appello e di revisione penale
composta dai
giudici:
Giovanna Roggero-Will, presidente,
Franco Lardelli e Damiano Stefani
segretario:
Ugo Peer, vicecancelliere
nell’ambito del procedimento penale
condotto dal Ministero pubblico
ed ora sedente per statuire nella procedura
d’appello avviata con annuncio del 15 settembre 2011 da
AP 1
rappr. dall' DI 1
contro la sentenza emanata il 15
settembre 2011 dalla Corte delle assise criminali nei suoi confronti e nei
confronti di IM 1 e IM
2
richiamata la dichiarazione di appello 12
dicembre 2011;
esaminati gli atti;
ritenuto che - Con sentenza del 15 settembre 2011, la Corte delle assise
criminali ha ritenuto AP 1 (di seguito AP 1) autore colpevole di:
- infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti siccome riferita ad un quantitativo di
cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale da mettere in pericolo la
salute di parecchie persone, per avere, senza essere autorizzato:
· nel periodo ottobre 2010/30 ottobre 2010, in correità con IM 2 (di seguito IM 2) e M. (di seguito M.), trasportato dalla __________ ed
importato in Svizzera 8’202 grammi netti di cocaina;
· nel periodo giugno 2009/settembre 2010, a __________ ed in altre località del bellinzonese, venduto a consumatori locali 340 grammi lordi di cocaina;
e
meglio come descritto nell’atto d’accusa 30/2011 e precisato nei considerandi.
- Con
il medesimo giudizio, la Corte delle assise criminali ha pure ritenuto:
- IM
1 (di seguito IM 1) autore colpevole d’infrazione aggravata alla LF sugli
stupefacenti, riciclaggio di denaro, contravvenzione alla LF sugli stupefacenti
e meglio come descritto negli atti d’accusa 30/2011 e 47/2011 nonché precisato
nei considerandi;
- IM
2 autore colpevole d’infrazione aggravata alla LF sugli stupefacenti e meglio
come descritto nell’atto d’accusa 59/2011 e precisato nei considerandi.
- I
primi giudici hanno invece prosciolto IM 1 dalle imputazioni d’infrazione
aggravata alla LF sugli stupefacenti limitatamente al punto A.1. dell’atto
d’accusa 30/2011 e di riciclaggio di denaro limitatamente al punto C.4.2
dell’atto d‘accusa 30/2011.
- In
applicazione della pena, la Corte delle assise criminali ha condannato:
- AP
1 alla pena detentiva di 5 anni da dedursi il carcere preventivo sofferto;
- IM
1 alla pena detentiva di 2 anni e 9 mesi da dedursi il carcere preventivo
sofferto;
- IM
2 alla pena detentiva di 6 anni da dedursi il carcere preventivo sofferto.
- La
Corte delle assise criminali ha, inoltre, disposto per IM 1 e per IM 2 il
mantenimento della carcerazione di sicurezza per garantire l’esecuzione della
pena, rispettivamente in vista della procedura d’appello (art. 231 cpv. 1 CPP).
- I
primi giudici hanno, infine, posto la tassa di giustizia di fr. 10'000.- e le
spese procedurali a carico di AP 1 in ragione di 7/20, di IM 1 in ragione di 5/20 e di IM 2 in ragione di 4/20, accollando la rimanenza di 4/20 a carico dello
Stato.
preso atto che - Contro la sentenza della Corte delle assise criminali AP 1 ha tempestivamente annunciato di voler interporre appello.
Dopo avere
ricevuto la motivazione scritta della pronuncia, con dichiarazione d’appello 12
dicembre 2011, l’appellante ha confermato il proprio annuncio, postulando che
la condanna a suo carico venga ridotta a 3 anni di pena detentiva sospesa
condizionalmente ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP.
- Il
9 gennaio 2012 l’appellante ha presentato istanza probatoria chiedendo
l’audizione dell’ispettore TE 1 della Polizia cantonale.
L’istanza
è stata accolta.
esperito il pubblico dibattimento in data 18 gennaio 2012 durante il quale:
- il
procuratore pubblico ha postulato la conferma della sentenza impugnata;
- l’appellante
ha postulato la riduzione della sua pena a 3 anni di detenzione sospesa
condizionalmente ai sensi dell’art. 43 cpv. 1 CP.
ritenuto
Potere
cognitivo della Corte d’appello penale e principi applicabili all’accertamento
dei fatti
1. Il 1. gennaio 2011 è entrato in vigore il Codice di diritto
processuale penale svizzero del 5 ottobre 2007 (Codice di procedura penale,
CPP). Quale disposizione transitoria, l’art. 454 cpv. 1 CPP prevede che il
nuovo diritto va applicato ai ricorsi contro le decisioni di primo grado
emanate dopo l’entrata in vigore del CPP federale.
Nel caso concreto, la procedura di ricorso contro
la sentenza 15 settembre 2011 della Corte delle assise criminali è, pertanto,
retta dai disposti degli art. 398 e segg. CPP concernenti l’appello.
2. Giusta l’art. 398 cpv. 1 CPP l’appello può essere proposto contro le
sentenze dei tribunali di primo grado che pongono fine, in tutto o in parte, al
procedimento.
In particolare, mediante l’appello è ora
possibile censurare le violazioni del diritto, compreso l’eccesso e l’abuso del
potere di apprezzamento e la denegata o ritardata giustizia (art. 398 cpv. 3
lett. a CPP), l’accertamento inesatto o incompleto dei fatti (lett. b) e
l’inadeguatezza (lett. c). L’appello può, inoltre, vertere anche solo su alcune
parti della sentenza di prima istanza, segnatamente sulla colpevolezza,
eventualmente riferita a singoli atti, o sulla commisurazione della pena (art.
399 cpv. 3 e 4 CPP).
L’appello è un mezzo d’impugnazione ordinario
mediante il quale le parti che abbiano interesse a dolersi per ragioni di
diritto o di fatto della sentenza emanata dal giudice di primo grado, possono
sottoporla, senza limitazioni riguardo alle censure invocabili, ad una
giurisdizione di secondo grado per una nuova decisione (Eugster, in Basler
Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642; Kistler Vianin, in
Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398,
n. 1, pag. 1770; Mini, Codice svizzero di procedura penale (CPP), Commentario,
Zurigo 2010, ad art. 398, n. 1, pag. 739).
Contrariamente al ricorso per cassazione previsto
dal previgente ordinamento cantonale - rimedio di mero diritto, con la
possibilità di censurare l’accertamento dei fatti e la valutazione delle prove
unicamente per arbitrio (art. 288 e 295 CPP-TI) - la Corte di appello può ora
esaminare per estenso (“plein pouvoir d’examen”, “umfassende
Überprüfung”) la sentenza in tutti i punti impugnati (art. 398 cpv. 2 CPP).
L’art. 398 cpv. 2 CPP conferisce, dunque, a
questa Corte una cognizione completa in fatto e in diritto su tutti i punti
impugnati della sentenza di prime cure. A favore dell’imputato, il potere di
cognizione si estende anche ai punti non impugnati (art. 404 cpv. 2 CPP; Mini,
op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 741). Possono pure essere addotti argomenti
nuovi e nuove prove, ciò che costituisce una caratteristica tipica del rimedio
giuridico dell’appello (Rapporto esplicativo concernente il Codice di procedura
penale svizzero, DFGP, giugno 2001, pag. 261; Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 7, pag.
766).
3. Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di
cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva
nella commisurazione della pena con estremo riserbo, unicamente laddove la
sanzione si poneva al di fuori del quadro edittale, si fondava su criteri
estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi di valutazione prescritti da
quest’ultima norma oppure appariva esageratamente severa o esageratamente mite,
al punto da denotare eccesso o abuso del potere di apprezzamento (DTF 135 IV
191 consid. 3.1; DTF 134 IV 17 consid. 2.1; DTF 129 IV 6 consid. 6.1 e
riferimenti; DTF 128 IV 73 consid. 3b, DTF 127 IV 10 consid. 2).
Il nuovo CPP federale permette, ora, invece di censurare, mediante l’appello,
non solo l’eccesso o l’abuso del potere di apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett.
a CPP), ma anche l’inadeguatezza (art. 398 cpv. 3 lett. c CPP).
Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo motivo di ricorso - non
previsto nel disegno di legge, ma introdotto dalle Camere federali e definito
privo di portata giuridica da Schmid nella misura in cui l’appello è, comunque,
un rimedio giuridico completo e la sentenza dell’autorità di secondo grado si
sostituisce a quella resa dall’autorità inferiore (Schmid, Handbuch des
Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512, pag. 695 con
riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767)
- estende (o, nell’opinione di Schmid condivisa da questa Corte, semplicemente,
conferma) la competenza della giurisdizione di appello anche all’errato
apprezzamento, non solo all’eccesso o all’abuso dello stesso.
Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione d’appello la facoltà di rivedere
liberamente anche le questioni suscettibili di apprezzamento, verificando che
la decisione adottata in primo grado sia effettivamente la migliore possibile,
senza che il controllo sia più limitato alla conformità della stessa con
l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare, Schmid, Schweizerische
Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurigo 2009, ad art. 398, n. 9, pag. 767
e ad art. 393, n. 17, pag. 759; Eugster, op. cit., ad art. 398 n. 1, pag. 2642:
“Auch reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”; Stephenson/Thiriet in Basler Kommentar, StPO, Basilea 2011, ad
art. 393, n. 17, pag. 2622 seg.; Mini, op. cit., ad art. 393, n. 37, pag. 732).
Alcuni autori, pur concordando con la dottrina citata sul principio secondo cui
la giurisdizione d’appello deve procedere ad una commisurazione autonoma della
pena (così come, in generale, ad una libera valutazione di tutte le altre
questioni sottoposte ad apprezzamento), senza limitarsi a controllare che il
giudizio di prima istanza rientri nei limiti di apprezzamento conferiti dal
legislatore, ritengono opportuno che, in questi ambiti, la Corte di appello
dimostri un certo riserbo (Hug, in Kommentar zum schweizerischen
Strafprozessordnung, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1920 seg.; Kistler
Vianin, op. cit., ad art. 398, n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa
opera ma con riferimento all’identico motivo di reclamo, Rémy, in Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 393, n. 18, pag.
1760, che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe imporsi e
cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes administratifs et
leur contrôle, Vol. II, Berna 2002, pag. 667] del
controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler l’opportunité, c’est
intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel l’autorité dont l’acte
est attaqué exerce sa libre appréciation”).
L’opinione secondo cui nel suo libero apprezzamento
l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo rimane,
comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente Schmid che
- ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello deve, in ogni
caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a quello dell’istanza
di primo grado - ha, in particolare, precisato che se la Corte di appello si
autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, commetterebbe
addirittura una violazione del diritto di essere sentito dell’imputato (Schmid,
Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, Zurigo 2009, § 91, n. 1512,
pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).
L’accusato
e i suoi precedenti penali
4. AP
1, interrogato sulla sua vita, ha dichiarato in sede d’istruttoria (verbale PS AP
1 31.10.2010 pag. 3-5; verbale PP AP 1 15.02.2011 pag. 5-6) nonché al
dibattimento di primo grado (verbale del dibattimento 12.09.2011 all. 1 pag.
2-3 e pag. 19-20) quanto segue:
-
di essere nato il 13.01.1983 a __________, di
essere figlio di genitori divorziati e di avere una sorella;
-
di esser padre di un bambino di 3 anni, avuto a __________
prima di venire in Svizzera, e di non essere in grado di provvedere al
mantenimento di quest’ultimo;
-
di avere frequentato le scuole dell’obbligo ed
il liceo e di avere conseguito la maturità;
-
di avere praticato, durante gli studi liceali,
l’attività sportiva del baseball raggiungendo un alto livello che gli ha
permesso di essere selezionato per far parte della squadra nazionale;
-
di essersi iscritto all’età di 18 anni
all’università (facoltà di pubblicità);
-
di avere subìto, poco dopo l’iscrizione
universitaria, in ottobre del 2005, un grave incidente della circolazione
stradale a seguito del quale è stato in coma per tre giorni e, poi, per un
mese, in uno stato di amnesia totale (AI 126);
-
di avere ripreso a studiare, malgrado forti
attacchi di emicrania e problemi di concentrazione conseguenti all’incidente
stradale, limitando la frequenza ad alcuni corsi;
-
di avere abbandonato l’attività di studio e sportiva
e di essersi dedicato a quella di modello, vincendo il concorso di Mister __________
del 2007/2008 e partecipando, nello stesso periodo, al concorso di Mister
Universo (doc. TPC 67);
-
di essersi trasferito da __________ in Svizzera
nel 2008 e di avere contratto matrimonio nel luglio di quell’anno (recte
il 13 giugno 2008 AI 86) con Mz, ragazza svizzera di origini dominicane (recte
Mz, cittadina dominicana al beneficio nel Canton Ticino di un permesso di
domicilio C - AI 86), ottenendo così un permesso di dimora annuale (permesso
B);
-
che la moglie ha presentato istanza di divorzio
nell’estate del 2009 mentre egli, ignaro della richiesta, era all’estero (AI 86 e AI 111 pag. 2);
-
di essere, di seguito, rientrato in Svizzera
dopo avere ottenuto il relativo visto dalle autorità consolari elvetiche e di
avere a quel punto scoperto che sua moglie aveva già una relazione con altro
uomo;
-
di essersi trasferito dal 18 giugno 2010 a __________, presso l’appartamento della zia e di avere vissuto grazie all’aiuto di questa e
della madre, N., residente a __________;
-
di avere attraversato un periodo difficile,
senza attività lavorativa;
-
nel mese di settembre 2010, quando S., titolare
del salone di bellezza “__________” , lo aveva assunto in prova come aiuto
parrucchiere, il suo matrimonio è stato sciolto per divorzio;
-
di avere ricevuto, a seguito del divorzio, la
revoca del permesso B un paio di settimane prima della sua partenza, ciò che lo
avrebbe ulteriormente “frastornato” (ordine di partenza per il
30.11.2010 giusta scritto 30.09.2010 della Sezione della popolazione, __________;
suo ultimo permesso B scadeva il 18.08.2010; AI 86);
-
di essere attualmente legato affettivamente a R.,
modella conosciuta nel 2008 partecipando ad un reality show a __________.
5. Con
riferimento allo stato di salute, al momento dell’arresto AP 1, risultato
negativo all’esame tossicologico delle urine (rapporto d’inchiesta di polizia
giudiziaria 23.02.2011 classificatore A all. 10), non ha mostrato particolari
malesseri e non ha pertanto necessitato di alcuna visita medica (verbale GIAR AP
1 31.10.2010 pag. 2). Nel corso dell’istruttoria (verbale PP AP 1 15.02.2011
pag. 5) e, da ultimo, in occasione del dibattimento di prima sede (verbale del
dibattimento 12.09.2011 all. 1 pag. 19-20), egli ha tuttavia asserito di
patire, a seguito dell’incidente stradale di cui s’è detto, problemi mnemonici
e persistenti disturbi cerebrali indicati nel certificato medico 20 gennaio
2011 (AI 126 doc. 4).
Risulta, poi, dagli atti che l’appellante ha
sofferto di un disturbo di adattamento alle condizioni carcerarie che gli ha
fatto sviluppare una sintomatologia ansiosa con una lieve deflessione del tono
d’umore. Le sue condizioni sono, tuttavia, ben presto migliorate grazie ad un
trattamento ansiolitico ed antidepressivo e con il suo trasferimento al PCT (AI
132).
6. Con
riferimento alla situazione economica di AP 1, agli atti risulta ch’egli è
soggetto fiscalmente esente (doc. TPC 11) e che, prima dell’arresto, percepiva
un salario mensile netto di fr. 2’000.- lavorando come aiuto parrucchiere
presso il salone di bellezza “__________” , gestito da S. (verbale PS
31.10.2010 pag. 3-5; AI 86).
L’estratto
27 aprile 2011 dell’ufficio esecuzione e fallimenti indica 3 procedure
esecutive a suo carico per complessivi fr. 1'650,10.
Non
risultano attestati di carenza beni che lo riguardano (doc. TPC 14).
7. AP
1 é incensurato in Svizzera (doc. TPC 15) ed in __________ (doc. TPC 23).
Fatti
accertati in prima sede e non contestati
8. In
data 30 ottobre 2010, verso le ore 20.15, nei pressi della dogana di __________,
AP 1 e L., che viaggiavano a bordo dell’autovettura VW Golf targata provenienti
dalla città catalana di __________, sono stati fermati per un controllo dalle
guardie di confine. Sull’autovettura, di proprietà dell’appellante, le autorità
hanno rinvenuto, nascosti lungo le fiancate posteriori del veicolo,
nell’intercapedine retrostante al rivestimento in tappezzeria, 8 pacchetti
contenenti degli ovuli di cocaina per complessivi 8 chili e 202 grammi.
Il
grado di purezza dello stupefacente variava tra il 25,9% e il 43,4% (AI 1,
punto A.1. dell’AA 30/2011).
Posto in stato
di arresto per infrazione aggravata alla LStup (art. 19 LStup), AP 1 è stato
oggetto dell’ulteriore imputazione di cui al punto B.2. dell’AA 30/2011 con
conseguente estensione dell’accusa promossa a suo carico per avere acquistato,
detenuto e venduto a __________ e in altre località del bellinzonese almeno 340 grammi lordi di cocaina la cui purezza non è stata precisata (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag.
10).
Dal 16
febbraio 2011 l’appellante è in esecuzione anticipata della pena ai sensi
dell’art. 236 cpv. 1 CPP (AI 112).
Nei confronti
di L. era stato avviato un procedimento penale per infrazione aggravata alla
LStup (art. 19 LStup) e falsità in certificati (art. 252 CP e doc. TPC 132) poi
abbandonato con riferimento al reato di cui all’art. 19 LStup per insufficienza
di prove (doc. TPC 134).
9. Dopo essersi avvalso in un primo tempo del diritto di non rispondere
(verbale PS AP 1 31.10.2010 e verbale GIAR AP 1 31.10.2010 pag. 2), AP 1 fin
dall’interrogatorio di polizia del 3 novembre 2010 ha indicato IM 2 e M., detti anche __________, come fornitori della cocaina da lui trasportata
nel nostro paese e oggetto dell’imputazione di cui al punto A.1. dell’AA
30/2011 (verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 4 e 9; verbale PS AP 1 9.11.2010 pag.
5; verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 4; verbale PS AP 1 23.11.2010 pag. 1).
L’appellante
ha, poi, precisato di essere andato in __________ soltanto per vagliare
eventuali possibilità di trasferirvisi e non con l’intento di trafficare
stupefacente (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 4; verbale PS AP 1 3.11.2010 pag.
3 e verbale dibattimento di primo grado all. 1 pag. 12 R V). Ha dichiarato di
essere stato convinto solo al suo arrivo nella città di __________ da IM 2 e M.
a trasportare la cocaina in Svizzera (verbale dibattimento di primo grado all.
1 pag. 12 R VII) in quanto in ristrettezze economiche (verbale GIAR AP 1
31.10.2010 pag. 2 e verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 5).
AP
1 ha, poi, ancora dichiarato di non essere stato al corrente del quantitativo
di stupefacente trasportato (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5) e di avere
pensato che si trattasse, al massimo, di 2 kg (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5).
Secondo
le dichiarazioni dell’appellante, il compenso promessogli da IM 2 e M. - ma mai
corrisposto - era di Euro 3000.- (verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5, 6 e 9;
verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 5).
Sempre
secondo il suo dire, per convincerlo, i due gli hanno proposto di vendere un kg
della cocaina giunta a destinazione, proposta a cui l’insorgente non ha aderito
in quanto non in grado di smerciare un quantitativo così rilevante di droga
(verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 5 e 6; verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 5).
Queste
dichiarazioni sono state confermate nella sostanza dall’appellante anche
durante il confronto avuto con IM 2 (verbale PP confronto IM 2/AP 1 21.6.2011
pag. 6-8) che, dal canto suo, ha negato qualsiasi addebito, proclamandosi
innocente. In particolare, pur ammettendo di conoscere AP 1 e IM 1, di avere
pernottato in Ticino presso ciascuno di loro, e di essersi impegnato a trovare
al primo una fidanzata con cui sposarsi in __________ poiché sapeva che AP 1
avrebbe dovuto a breve lasciare la Svizzera, IM 2 ha recisamente negato la veridicità delle dichiarazioni a suo carico rilasciate da AP 1.
AP 1 ha inoltre indicato IM 1 come destinatario della cocaina da lui trasportata di cui al punto A.1.
dell’AA 30/2011. Questa chiamata in correità è stata verbalizzata dalla polizia
il 9 novembre 2010 ovvero a pochi giorni dall’arresto dell’appellante avvenuto
la sera del 30 ottobre 2010 nei pressi della dogana di Pizzamiglio (verbale PS AP
1 9.11.2010 pag. 1) ed è stata confermata e precisata nel corso dei successivi
verbali di interrogatorio davanti alle autorità inquirenti (verbale PP AP 1
11.11.2010 pag. 4, 6 e 9; verbale PP AP 1 16.12.2010 pag. 2; verbale PP AP 1
29.12.2010 pag. 2; verbale PP confronto AP 1/IM 1 29.12.2010 pag. 3; verbale PP
AP 1 15.2.2011 pag. 3). In particolare l’appellante ha dichiarato che, ancor
prima di partire da __________ per il Ticino, egli sapeva che la droga era
per IM 1 pur non essendo al corrente di cosa quest’ultimo avrebbe fatto con lo
stupefacente.
10. Sulla base della chiamata di correo di AP 1 a carico di IM 1, il GIAR, con decisione 18 novembre 2010, ha autorizzato l’acquisizione dei tabulati telefonici dal 14 ottobre 2010 al 18 novembre 2010 nonché l’ascolto in
diretta fino all’8 dicembre 2010 (AI 33, 34, 36 e 37) dell’utenza 076/6192900 in
uso al chiamato.
Il
9 dicembre 2010, l’autorità inquirente ha, poi, proceduto all’arresto di IM 1
per titolo d’infrazione aggravata alla LStup (AI 3, 5 e 7), misura confermata
il 10 dicembre 2010 dal GIAR (AI 8).
Parimenti, a
seguito delle chiamate di correo di AP 1 a carico di IM 2 e di M. (verbale PS AP 1 3.11.2010; verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 5; verbale PP AP 1 11.11.2010;
verbale PS AP 1 23.11.2010; verbale PS AP 1 24.11.2010; verbale PS AP 1
13.1.2011 pag. 4 e verbale PS AP 1 7.2.2011 pag. 2) - chiamate in cui questi
ultimi sono indicati come i fornitori della cocaina di cui al punto A.1.
dell’AA 30/2011 - l’autorità inquirente ha emesso a loro carico un mandato di
cattura internazionale per titolo d’infrazione aggravata alla LStup in
relazione principalmente ai fatti di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 (AI da 117 a 120).
Ciò ha
portato, in data 24 marzo 2011, all’arresto di IM 2 all’aeroporto di Madrid, in
provenienza da __________ (AI 71) e, quindi, in data 15 giugno 2011, alla sua
estradizione in Ticino (AI 19, 20, 21, 24, 25, 27, 30, 35, 36 e 38 Inc. MP
2011.4573 e doc. TPC 37, 44, 71, 72) con conseguente rinvio del processo a
carico di AP 1 e IM 1 previsto dal 15 al 22 giugno 2011 (doc. TPC 9, 10, 36,
39, 42, 47, 55, 74 e 77).
Dagli atti
risulta, invece, ancora senza esito positivo la richiesta di cattura
internazionale emessa a carico di M..
Appello
11. Nel
suo appello AP 1 contesta unicamente la commisurazione della pena dei primi
giudici.
In
particolare, l’appellante lamenta il mancato riconoscimento dell’attenuante
specifica del sincero pentimento (art. 48 lett. d CP).
Egli
sostiene, poi, che i primi giudici, nel determinarsi sulla pena, non hanno
considerato il suo deficitario stato di salute ed il conseguente stato di
angustia (art. 48 lett. a cifra 2 CP) né, più genericamente, “alcun altro
fattore di riduzione”.
In ragione di
quanto sopra, l’insorgente postula la diminuzione della pena a 3 anni di
detenzione con il beneficio della sospensione condizionale ai sensi dell’art.
43 cpv. 1 CP.
12. La
Corte delle assise criminali ha ritenuto non realizzati i presupposti dell’attenuante
specifica di cui all’art. 48 lett. d CP.
a) In
particolare, i primi giudici, pur dando atto all’appellante di avere fatto i
nomi dei mandanti del carico che egli trasportava, gli hanno rimproverato che “in
merito alle loro successive discussioni a __________ non ha, a mente della
Corte, raccontato tutta la verità né è stato completamente trasparente preferendo
adottare, in merito alla sua posizione, un atteggiamento di basso profilo o
comunque non completamente collaborativo sul quantitativo e sui soldi”. Pertanto,
non essendo le sue dichiarazioni complete, la collaborazione prestata non
realizza l’attenuante specifica del sincero pentimento.
A mente
dei primi giudici, inoltre, all’applicazione dell’art. 48 lett. d CP si oppone
anche il proscioglimento di IM 1 dall’imputazione di cui al punto A.1. dell’AA
30/2011 dovuto, in parte, alle “molte contraddizioni” di cui è “infarcita
“ la relativa chiamata in correità di AP 1.
I giudici di
prima sede hanno, poi, ritenuto che AP 1 non ha detto tutto in relazione
all’imputazione di cui al punto B.2. dell’AA 30/2011, non avendo egli fatto i
nomi di tutti i suoi acquirenti di cocaina “per oggettivare correttamente
tutte le sue vendite di cocaina, e questo forse anche oltre il comunque
riconosciuto quantitativo di 340 grammi di cocaina”.
Al riguardo,
in particolare i primi giudici hanno rimproverato a AP 1 di essersi trincerato,
allorquando gli sono stati sottoposti 53 nomi registrati nell’agenda del suo
telefono portatile con i rispettivi numeri d’utenza (verbale PS AP 1 2.12.2010
pag. 5-8), dietro stringati e per nulla credibili “non mi dice nulla”, “non
mi ricorda nulla” assumendo, con ciò, un comportamento che “non
corrisponde per nulla a quello che ci si dovrebbe aspettare da chi sostiene di
essere sinceramente pentito del proprio agire e vuole attivamente collaborare”.
La Corte delle assise criminali ha concluso che i presupposti del sincero
pentimento non erano dati e che la collaborazione di AP 1 andava considerata,
come attenuante generica, nell’ambito della commisurazione della pena ex art.
47 CP (sentenza impugnata consid. 37 pag. 47-48).
b) Nessuna
riduzione della pena è stata apportata dai giudici di prima sede né come
attenuante generica ai sensi dell’art. 47 CP, né come specifica giusta l’art.
48 lett. a cifra 1 CP, in ragione del deficitario stato di salute asseritamente
patito dall’appellante con conseguente stato di angustia. Al riguardo, i primi
giudici hanno sottolineato che “l’incidente stradale che ne fu la causa
primaria trovasi già datato nel tempo” e che le conseguenze fisiche e
psichiche patite a suo tempo “non gli hanno assolutamente impedito di venire
in Svizzera, di sposarsi e di cercare di cominciare una nuova esistenza”
(sentenza impugnata consid. 45 pag. 54-55).
c)La Corte delle assise criminali ha
qualificato la colpa di AP 1 “estremamente grave” per avere trasportato
un ingente quantitativo di cocaina (punto A.1. dell’AA 30/2011), per avere
agito con mero scopo di lucro non essendo egli consumatore, nonché per avere
accettato senza esitazione la proposta fattagli da IM 2 e da M. di trasportare
lo stupefacente dalla __________ (__________ ) alla Svizzera (Cantone Ticino).
Per i primi giudici, aggrava la colpa dell’appellante l’escalation fatta
nell’ambiente del traffico di stupefacenti essendo egli passato da piccolo
venditore locale (punto B.2. dell’AA 30/2011) a remunerato trasportatore di
svariati chili di droga attraverso più Stati con la prospettiva, non
realizzatasi per mancanza di sufficienti clienti, di tenersene un chilo per
spacciarlo privatamente (punto A.1. dell’AA 30/2011).
Infine, per la Corte di prima istanza, aggrava la colpa di AP 1 il
concorso di reati dato dalle ripetute vendite di cocaina per complessivi 340 grammi (punto B.2. dell’AA 30/2011) effettuate, peraltro, nel lasso di tempo relativamente breve
di 16 mesi (sentenza impugnata consid. 45 pag. 53-54).
d) Sulla scorta di tali considerazioni,
i primi giudici hanno determinato la pena base in complessivi 7 anni/7 anni e 6
mesi di pena detentiva, di cui 6 anni/6 anni e 6 mesi di detenzione unicamente
per il reato di cui al punto A.1. dell’AA 31/2011 e la parte restante per
quello di cui al punto B.2. del predetto AA.
La prima Corte ha, infine, ridotto la suddetta sanzione a 5
anni di pena detentiva da espiare tenuto conto della confessione di AP 1, della
sua collaborazione, non assurta tuttavia a sincero pentimento, della sua
incensuratezza, del lungo periodo di detenzione preventiva patito in minima
parte in regime straordinario e del fatto che il reato di cui al punto A.1.
dell’AA 30/2011 sia stato perpetrato con dolo eventuale per la maggior parte
del quantitativo trasportato (sentenza impugnata consid. 45 pag. 54).
13. a) Giusta l'art. 48 lett. d CP, il giudice attenua la pena se
l'autore ha dimostrato con i fatti sincero pentimento, specialmente se ha
risarcito il danno per quanto si potesse ragionevolmente pretendere da lui.
In
applicazione dell’art. 48a CP, se attenua la pena, il giudice non è vincolato
alla pena minima comminata.
Il testo della lett. d dell’art. 48 CP
corrisponde a quello del previgente art. 64 cpv. 7 vCP cui è stato
semplicemente aggiunto l'avverbio "ragionevolmente" (verosimilmente
per motivi stilistici, dato che le altre versioni linguistiche non hanno subìto
simile modifica). L’art. 48 CP si differenzia, tuttavia, dall’art. 64 vCP nel
senso che l’attenuazione della pena a seguito della realizzazione di una delle
circostanze attenuanti previste è, ora, obbligatoria (FF 1999, p. 1868; STF
dell’8 gennaio 2008, inc.6B_622/2007, consid. 3.1). Ciò rilevato, la
giurisprudenza relativa all'art. 64 cpv. 7 vCP conserva, per il resto, la sua
validità anche sotto l'egida del nuovo art. 48 lett. d CP (STF del 10 agosto
2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.1.; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,
consid. 3.5).
Se è vero che, secondo la giurisprudenza, il
fatto che un autore colpevole abbia sinceramente preso coscienza del proprio
errore ed abbia concretamente espresso la sua volontà di migliorare deve essere
sempre considerato come circostanza attenuante (DTF 118 IV 342, consid. 2d),
soltanto atti particolarmente meritori giustificano
l’applicazione dell’art. 48 CP (STF del 7 gennaio 2009, inc.6B_827/2008,
consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003, inc.6S.17/2003, consid. 2.3.).
In effetti, il sincero pentimento presuppone che
l’autore abbia adottato un comportamento particolarmente disinteressato e meritevole:
al riguardo, in relazione al risarcimento del danno, il TF ha avuto modo di
stabilire che, perché sia dato sincero pentimento, è necessario che l’autore
abbia agito spontaneamente, che il suo comportamento sia in
stretto rapporto con l'illecito e connoti un riconoscimento della colpa, non
provocato dalla pressione di un procedimento penale pendente o imminente,
ritenuto che un atto isolato o indotto dall’approssimarsi del processo non è
sufficiente (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc e dd; DTF 107 IV 98 consid. 1; STF
del 1° dicembre 2011, inc.6B.485/2011, consid. 1.1; STF del 13 agosto 2010,
inc.6B.265/2010, consid. 1.1).
Con riferimento al sincero pentimento che si
concretizza con la collaborazione prestata agli inquirenti, il TF ha precisato
che il contenuto delle informazioni fornite dall’accusato che invoca tale
attenuante specifica è elemento rilevante nell’apprezzare lo stato d’animo del
reo e, dunque, nell’apprezzare il riconoscimento del suo errore e la sua
volontà di emendamento (STF del 10 agosto 2009, inc.6B_614/2009, consid.
1.3.2).
Secondo la giurisprudenza e la dottrina, la
semplice confessione non configura, di per sé, un sincero pentimento. Non di
rado, infatti, chi è confrontato con mezzi di prova a suo carico o chi constata
che non potrà sfuggire ad una pena, sceglie di dire la verità o di esprimere
rammarico per come ha agito: un tale comportamento non è, in sé,
particolarmente meritevole (DTF 117 IV 112 consid. 1; DTF 116 IV 288 consid. 2a;
STF del 10.8.2009, inc.6B_614/2009, consid. 1.2).
Il costituirsi spontaneamente alle autorità può,
invece, realizzare l’attenuante specifica del sincero pentimento: è il caso di
colui che, preso dai rimorsi, confessa un assassinio commesso 18 anni prima
sapendo che, con ciò, si esporrà ad una lunga pena detentiva (Pellet,
Commentaire romand, Code pénale I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 37, pag. 486
che rinvia a Obergericht, Blätter für Zurcherische Rechtspreching 2006 n. 21).
Il TF ha avuto modo di stabilire che le
confessioni che coinvolgono, non solo colui che le rilascia, ma anche altri
Considerandi
autori che non avrebbero potuto essere individuati altrimenti sono, di norma,
costitutive di sincero pentimento (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010,
consid. 3.3). In particolare, il TF ha riconosciuto il sincero pentimento ad un
autore che aveva spontaneamente confessato e coinvolto, oltre a se stesso, i
correi in un traffico di cocaina ed eroina, ed aveva confermato le proprie
dichiarazioni nonostante importanti pressioni esercitate contro di lui e contro
la sua famiglia (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc).
Dal canto suo, la dottrina cita, inoltre,
casi in cui - sempre in materia di stupefacenti - tribunali cantonali hanno
riconosciuto l’attenuante specifica del sincero pentimento ad autori che hanno
rivelato atti delittuosi non ancora conosciuti dagli inquirenti, dimostrando
con ciò d’intendere porre fine alle loro attività illecite (Pellet, in
Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, ad art. 48, n. 39, pag. 487 e
Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, 3. ed., Losanna 2007, ad art. 48, n.
1.
, pag. 173 che rinviano alla sentenza 24.01.1992 della Corte di cassazione
del Canton Turgovia in Rechenschafsberichte des Obergerichts (Thurgau) 1992 n.
11, pag. 83).
Ricordate ancora le diverse giurisprudenze cantonali
e la dottrina dominante che preconizza un più generoso riconoscimento dei
presupposti del sincero pentimento (in particolare, nell’ambito del
risarcimento del danno, cfr. Wiprächtiger, Basler Kommentar, Strafrecht I, II
ed., Basilea 2007, ad art. 48 CP, n. 30; Trechsel, Schweizerisches
Strafgesetzbuch, Praxiskommentar, 2008, ad art. 48 CP, n. 22; Pellet,
Commentaire romand, Code pénal I, 2009, ad art. 48 CP, n. 39), questa Corte non
può non sottolineare come, di regola, ogni fattiva collaborazione che permette
agli inquirenti di arrestare e condannare correi e complici rimasti sin lì
sconosciuti dimostri la volontà del reo di lasciarsi alle spalle la delinquenza
e, con ciò, un suo sincero pentimento: parlando, il reo si preclude (o
compromette seriamente) ulteriori attività “nell’ambiente” e dimostra, così,
concretamente il suo sincero pentimento.
b) Giusta l’art. 48 lett. a cifra 2 CP il giudice attenua la pena se
l’attore ha agito in stato di grave angustia.
Questa
circostanza si realizza quando l'autore è spinto a trasgredire la legge da una
situazione prossima allo stato di necessità, vale a dire sotto l'impulso di
un'angustia particolarmente grave che lo porta a ritenere che la commissione
dell'infrazione sia la sola via di uscita. La grave angustia può essere di
natura morale o materiale. In quest’ultimo caso la mera difficoltà materiale
non è sufficiente, dovendo sussistere un particolare nesso causale con uno
stato psichico di angustia molto grave. Inoltre, il beneficio di questa
circostanza attenuante è dato solo se può essere ritenuta una certa
proporzionalità tra i motivi che hanno spinto l’autore ad agire e l'importanza
del bene leso. Ciò rende, in definitiva, assai raro il riconoscimento di questa
attenuante (DTF 110 IV 9 consid. 2; DTF 107 IV 94 consid. 4a; STF del 26 marzo
2009, inc.6B_963/2008, consid. 2; STF del 9 febbraio 2009, inc.6B_13/2009,
consid. 4; STF del 19 giugno 2007, inc.6S.496/2006, consid. 3; Wiprächtiger in
Basler Kommentar, Strafrecht I, Basilea 2007, 2. ed., ad art. 48 CP n. 13-15,
pag. 889 seg.; Pellet, in Commentaire romand, Basilea 2009, ad art. 48 CP, n.
14-19, pag. 481-483).
c) L’ammissione di una delle circostanze attenuanti previste dall’art.
48.
CP ha per effetto di estendere verso il basso il quadro legale della pena.
Tuttavia, il giudice non è tenuto a far uso della facoltà offertagli dall’art.
48a CP. A condizione di non abusare del proprio potere di apprezzamento, egli
può tener conto della circostanza attenuante nel quadro ordinario della pena. Rientra,
infatti, nell’ambito del potere di apprezzamento del giudice stabilire le
conseguenze sulla pena di tale attenuante (DTF 118 IV 342 consid. 2d; DTF 117 IV 112 consid. 1; STF del 7 gennaio 2009, inc.
6B_827/2008, consid. 2.2.2.; STF del 3 febbraio 2003,
inc.6S.17/2003, consid. 2.3).
Così, un sincero pentimento poco caratterizzato
(ma che, pure, realizza l’ipotesi di cui all’art. 48 CP) può comportare
soltanto una diminuzione della pena all’interno del quadro legale ordinario,
cioè il risultato che si avrebbe nel caso in cui il giudice avesse ritenuto
soltanto un pentimento significativo nell’ambito dell’art. 47 CP (DTF 129 IV 61;
DTF 121 IV 202 consid. cc a cui rinvia la sentenza CCRP 17.3.2005 in re G.A.
consid. 11 d; STF del 7 gennaio 2009, inc.6B_827/2008, consid. 2.2.2).
d) Al riguardo, occorre sottolineare come il TF abbia già avuto modo di
precisare (pur se nell’ambito dell’art. 47 CP) che:
“ In presenza di una criminalità viepiù organizzata, in particolare
nell’ambito degli stupefacenti, laddove la cooperazione delle persone arrestate
è essenziale per determinare l’estensione di un traffico e smantellare, anche
solo in parte, una rete, la collaborazione di un accusato deve essere un
fattore attenuante importante nell’ambito della commisurazione della pena.
Questa è la volontà del legislatore che ha creato un caso particolare di
attenuazione libera della pena se un accusato si sforza, segnatamente con le
proprie dichiarazioni, di impedire la prosecuzione dell’attività criminale
dell’organizzazione (art. 260ter cpv. 2 CP). Il legislatore, nel corso
dell’elaborazione del codice di procedura penale svizzero (CPP), ha
sottolineato che la presa in considerazione accresciuta dell’aiuto apportato
dagli indagati nell’accertamento dei fatti, di rilievo dal profilo del diritto
materiale, è stata giudicata degna d’interesse (FF 2006 pag. 1087), ciò che ha
portato, soprattutto, all’instaurazione nel nuovo CPP, che entrerà in vigore
nel 2011, di una procedura abbreviata che permetterà all’accusato ed al
Ministero pubblico di negoziare in modo informale i fatti determinanti e
l’entità della pena (art. 358 segg. CPP), anche se in quest’ultimo caso,
l‘autorità di giudizio chiamata a ratificare questo accordo potrà rinviare le
parti alla procedura ordinaria, nella quale (n.d.r. nella successiva procedura ordinaria) tuttavia le ammissioni del prevenuto ottenute nell’ambito della
procedura abbreviata non potranno essere utilizzate”
(STF del 13 agosto 2010 inc.6B_265/2010 consid. 3.3; cfr. art. 362 cpv.
4.
CPP).
14.
a) In concreto, sulla collaborazione prestata agli inquirenti, al
dibattimento d’appello AP 1 ha dichiarato quanto segue:
“ In relazione alla mia collaborazione con la polizia, preciso che, se
è vero che non ho raccontato quel che era successo agli inquirenti nel corso
del mio primo interrogatorio avvenuto verso l’una del 31 ottobre, è anche vero
che se non l’ho fatto è perché in quel momento ero troppo agitato ed è
soprattutto anche vero che ho comunque subito detto alla polizia che avrei
collaborato non appena fossi stato in grado di farlo. Preciso che, già nel
viaggio dalla __________ sin qui, io mi ero pentito di quello che stavo
facendo: sapevo che non era giusto ed avevo paura di essere preso dalla
polizia. Ero in generale pentito anche di avere in precedenza spacciato cocaina
e volevo smettere. Di questo, cioè del mio pentimento di avere in precedenza
spacciato cocaina, ho anche parlato con la mia compagna di viaggio. Ribadisco
che lei non sapeva nulla della droga che c’era in macchina. Come ho già detto
in precedenza, io le dissi della cosa solo dopo il nostro arresto.
A domanda del mio
avvocato ribadisco che al momento della partenza dalla __________ e sino
all’incontro con i due di cui ho parlato non sapevo nulla della droga da
trasportare e non era assolutamente mia intenzione tornare con dello
stupefacente.
Torno a dire di avere
subito, non appena sono stato in grado di farlo, detto tutto alla polizia.
Preciso che questa mia collaborazione mi è costata molto perché avevo ed ho
paura sia di IM 1 che di IM 2. Di M. non posso dire di avere paura perché
praticamente non lo conosco. Ho invece paura degli altri due. Penso che in
Ticino non faranno nulla, ma, se vogliono, a __________ possono fare del male
a me e alla mia famiglia. Ho paura perché so che sono in grado di fare del male
perché hanno i soldi e il potere e conoscono le persone giuste. Cioè conoscono
le persone che possono fare del male a pagamento.
Quando io ero già alla
__________ e gli altri due ancora al __________ , alcuni compagni di prigione
mi hanno fatto arrivare all’orecchio la voce secondo cui i due, una volta a __________
, me l’avrebbero fatta pagare.
Preciso però che, di
persona, i due – che adesso incontro alla Stampa – non mi hanno mai minacciato.
Preciso di aver
raccontato delle mie vendite di cocaina rispondendo ad una domanda del
poliziotto. Preciso che il poliziotto non aveva niente che indicasse che io
avevo venduto. Ho parlato di queste vendite perché volevo vuotare il sacco,
volevo liberarmi”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 2).
b) Le dichiarazioni dell’appellante sono state confermate dall’ispettore
TE 1 - responsabile
dell’inchiesta - che, sentito come teste al dibattimento d’appello, ha
dichiarato:
“ Da quanto ricordo AP 1 ha da subito collaborato con noi. La sua collaborazione
è stata spontanea ma devo dire che era chiaro sin dall’inizio che lui aveva
paura. Aveva paura a fare il nome sia del destinatario dello stupefacente sia
dei fornitori. Preciso che era chiaro che AP 1 voleva collaborare con noi ma
aveva paura sia per l’incolumità sua che per quella dei suoi famigliari. Di
questa sua paura ha più volte parlato. Noi poliziotti ritenevamo fondata questa
sua paura. Bisogna considerare che AP 1 viene da __________ e noi conosciamo
l’ambiente di __________ come pericoloso in ogni caso per come ci è stato
descritto e per come è risaputo. Del resto devo dire che noi abbiamo trattato
diverse persone di __________ ed erano tutte piuttosto restie a parlare perché
tutte hanno o avevano il timore che qualcuno gliela facesse pagare nel loro
paese.
Tornando a AP 1
ribadisco che era chiara la sua intenzione di collaborare. Perciò, abbiamo
trovato l’espediente di impostare il verbale facendo credere che egli faceva il
nome perché obbligato dalle risultanze dell’inchiesta che in realtà non
c’erano. Noi non avevamo nessun elemento sulla cui base identificare sia il
fornitore che il destinatario. Abbiamo potuto procedere a questa
identificazione soltanto in base alle rivelazioni di AP 1. AP 1 ci ha da subito
fatto il nome di IM 1. Invece per gli altri due ci ha all’inizio dato degli
elementi per risalire alla loro identità. Ricordo che ci aveva detto che si
trattava di due persone con le quali era stato controllato durante un normale
controllo della circolazione. Noi abbiamo perciò facilmente identificato i due
risalendo a questo controllo. Dopo AP 1 ha subito confermato che si trattava effettivamente dei due.
Anche in relazione
alle vendite di cocaina si può dire che la collaborazione di AP 1 è stata
spontanea, nel senso che lui ha ammesso questa sua attività di spaccio su
semplice domanda senza che vi fosse obbligato da elementi in nostro possesso.
Noi avevamo semplicemente raccolto delle voci secondo cui lui qualcosa faceva.
Ma si trattava di semplici voci. Nulla di più. In particolare non avevamo
nessuna dichiarazione di acquirenti che lo chiamavano in causa.
A domanda
dell’avvocato dell’appellante rispondo che è estremamente difficile che capiti
che un dominicano collabori con noi senza esservi obbligato da nostre
precedenti risultanze. Tante volte non collaborano nemmeno quando queste
risultanze ci sono.
A domanda
dell’avvocato dell’appellante preciso, in relazione alla prima domanda del
verbale 9.11.2010, che la risposta registrata è appunto l’espediente di cui ho
parlato prima. In realtà AP 1 ci aveva già fatto prima il nome di IM 1. L’aveva
detto fuori verbale. Lui non voleva verbalizzarlo per la paura di cui ho detto
prima e allora noi abbiamo trovato questo espediente.
(…)
A domanda del
procuratore pubblico, ribadisco che da subito AP 1 era intenzionato a parlare.
Visto i suoi timori, noi gli abbiamo anche detto che di una sua collaborazione
la Corte avrebbe tenuto conto. Preciso però che non è che gli abbiamo promesso
chissà quali sconti di pena. Però la mia impressione è che non è stato quello a
farlo decidere a parlare o che comunque non ha confessato solo per quello.
Perché si vedeva e si capiva che lui da subito era intenzionato a parlare.
Continuava a dire “vorrei ma non posso” per la paura di cui ho detto sopra”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 3-4).
c) Le dichiarazioni dell’ispettore TE 1 provano, anzitutto, la spontaneità della collaborazione offerta da AP
1.
Questi era -
l’ispettore l’ha più volte ribadito nel corso della sua audizione - da subito
intenzionato a collaborare e soltanto la paura per l’incolumità sua e dei suoi
familiari lo ha inizialmente trattenuto dal mettere in atto tale suo proposito:
l’iniziale appello al suo diritto di tacere era dovuto allo stato di estrema
confusione e paura a seguito dell’arresto.
Non
solo. Dalla deposizione dell’ispettore TE 1 emerge pure chiaramente che la
decisione di collaborare non fu il frutto di una valutazione di tattica
processuale.
d) Non vi sono elementi per ritenere che, ricostruendo l’accaduto, AP 1
abbia tentato di ridimensionare il proprio ruolo nei fatti di cui al punto A. 1.
dell’AA 30/2011. La versione dei fatti ritenuta dalla prima Corte è quella che
lui ha, da subito, dato agli inquirenti e non vi sono, in atti, elementi che
possano in qualche modo sostanziare l’ipotesi formulata dai primi giudici
secondo cui egli avrebbe mentito affermando di non conoscere esattamente il
peso della droga trasportata e affermando che il compenso promessogli era di
3.000
- Euro.
Del
resto, se vi fossero stati elementi in tal senso, la prima Corte lo avrebbe
condannato per avere agito con dolo diretto - e non eventuale - e percependo un
compenso maggiore.
In queste
condizioni, sostenere - come ha fatto la prima Corte - che non gli può essere
riconosciuta la circostanza attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. d CP
poiché egli, parlando di questi fatti, non ha “raccontato tutta la verità
(…) preferendo adottare, in merito alla sua posizione, un atteggiamento di
basso profilo o comunque non completamente collaborativo sul quantitativo e sui
soldi” (sentenza impugnata, consid. 37, pag. 47) è arbitrario poiché, così
argomentando, la prima Corte ha confuso sensazioni soggettive con fatti
accertati. Soltanto l’accertamento di un compenso davvero superiore a quello
indicato e dell’effettiva consapevolezza di AP 1 del quantitativo trasportato,
infatti, avrebbero giustificato le considerazioni negative formulate dalla
prima Corte.
e) Nemmeno può essere condivisa l’opinione secondo cui al
riconoscimento dell’attenuante del sincero pentimento per la collaborazione
prestata si oppone il fatto che, in relazione a IM 1, la chiamata di correo di AP
1.
è “infarcita di molte contraddizioni”, che hanno causato il
proscioglimento del chiamato.
In realtà,
contrariamente all’assunto della prima Corte, riguardo al coinvolgimento di IM
1, le dichiarazioni di AP 1 sono sempre state più che lineari. Egli ha,
infatti, sempre detto che la droga era destinata, in Ticino, a IM 1 e che, se
lui non avesse accettato di fare il trasporto, sarebbe stato lo stesso IM 1 ad
occuparsi anche del trasporto (verbale PS AP 1 9.11.2010 pag. 1; verbale PP AP
1.
11.11.2010 pag. 4, 6 e 9; verbale PP AP 1 16.12.2010 pag. 2; verbale PP AP 1
29.12.2010
pag. 2; verbale PP confronto AP 1 / IM 1 29.12.2010 pag. 3; verbale
PP AP 1 15.2.2011 pag. 3).
Smentita dalle
dichiarazioni dell’ispettore TE 1 è anche la tesi dell’inverosimiglianza delle
dichiarazioni di AP 1 sui dettagli della consegna dello stupefacente a IM 1:
“ A domanda del procuratore pubblico, rispondo che AP 1 non ha
indicato alcune cose. In particolare ricordo che non è stato in grado di
precisare come sarebbe avvenuta la consegna a IM 1 e che non era in grado di
precisare se IM 1 avrebbe dovuto chiamarlo e altri dettagli. Tuttavia non posso
escludere che, se non l’ha fatto, è perché non lo sapeva” (verbale del
dibattimento d’appello, pag. 4).
Va, infine,
detto che l’eventuale assenza di elementi oggettivi atti a vestire la chiamata
di correo non può essere addebitata all’autore della chiamata (come, invece, hanno
fatto i primi giudici, cfr. sentenza impugnata, consid. 31 pag. 41 in fine e 42).
Questo
principio generale vale tanto più in concreto visto che, per tutto il resto, le
diverse chiamate di correo effettuate da AP 1 hanno portato alla condanna di
tutti i chiamati.
f) Sulla tempestività della collaborazione di AP 1 questa Corte non
può che sottolineare che la deposizione dell’ispettore TE 1 smentisce la tesi
della prima Corte.
E’, dunque,
accertato che, al di là di quanto risulta dal materiale processuale - che,
comunque, attesta di una sostanzialmente tempestiva collaborazione
dell’appellante (verbale PS AP 1 3.11.2010 pag. 4; verbale PS AP 1 9.11.2010
pag. 5; verbale PS AP 1 13.1.2011 pag. 4) - AP 1 ha da subito collaborato con gli inquirenti, fornendo loro in modo più che tempestivo tutte le
informazioni di cui egli era in possesso in relazione alla droga trasportata.
AP 1 ha, infatti, da subito, fatto i nomi dei correi e se tale collaborazione non è stata prontamente
registrata a verbale è solo perché si è voluto, con uno stratagemma,
permettergli di sostenere, per sfuggire ad eventuali ritorsioni, che egli aveva
parlato soltanto al momento in cui era stato costretto dall’evidenza
probatoria.
g) Nemmeno possono essere condivise le pesanti riserve espresse dalla
prima Corte sulla collaborazione di AP 1 in relazione alle vendite di cocaina (punto B.2. dell’AA 30/2011).
Quel
che emerge dagli atti - e che è stato confermato in aula sia dall’ispettore che
dal procuratore pubblico - è che AP 1, a pochi giorni dall’arresto, ha confessato la sua attività di spaccio (precedente al trasporto di stupefacente)
praticamente spontaneamente, confermando le ipotesi formulate dall’interrogante
che non aveva, al riguardo, alcun elemento indiziante e che aveva formulato
l’ipotesi indicata sulla semplice e sola scorta della conoscenza fra
l’interrogato ed alcuni tossicomani, già conosciuti dagli inquirenti.
Ne consegue che
AP 1 ha ammesso tale sua attività delittuosa del tutto spontaneamente, senza,
cioè, che vi fosse in qualche modo indotto od obbligato da risultanze
istruttorie precedenti e da lui indipendenti.
L’infondatezza
dei rimproveri rivoltigli al riguardo dalla prima Corte è dimostrata, da un
lato, dagli atti istruttori da cui risulta che egli ha, da subito, riconosciuto
alcuni acquirenti e circostanziato le vendite (verbale
PS AP 1 9.11.2010 pag. 3-4; verbale PP AP 1 11.11.2010 pag. 7-8; verbale PS AP 1
2.12.2010
pag. 4 e 8-9; verbale PS AP 1 13.01.2011 pag. 2; verbale PS AP 1
7.02.2011
pag. 2; verbale PS AP 1 18.02.2011 pag. 2; acquirenti che, peraltro,
hanno confermato le sue dichiarazioni: cfr. verbale PS S.
17.11.2010
per 1 grammo; verbale PS Alessandro Rigitano 21.12.2010 per 35 grammi; verbale PS Luca Cimmino 27.12.2010 per 10 grammi; verbale PS Pasquale Romaniello 3.11.2011
per 50 grammi e verbale PS Dionisio Ricardo Da Silva 12.1.2011 per 30 grammi). Ma, soprattutto, l’infondatezza delle riserve espresse al
riguardo dalla prima Corte è dimostrata dalla deposizione dell’ispettore TE 1:
“ A domanda dell’avvocato dell’appellante, in relazione al verbale
2.12.2010
dichiaro che noi abbiamo pensato che, dichiarando di non conoscere le
persone di cui gli contestavamo il nome, AP 1 dicesse il vero. Al proposito
bisogna considerare che non sappiamo chi avesse avuto in precedenza in uso il
telefonino da cui noi abbiamo estratto i numeri e soprattutto bisogna
considerare che su 50 e passa numeri considerati, ce n’erano soltanto 2 o 3
corrispondenti a persone conosciute come consumatori. Ricordo che per esempio
c’erano diversi numeri relativi ad artigiani. Inoltre bisogna considerare che i
numeri contestati a AP 1 non figuravano sui tabulati retroattivi delle sue
telefonate: fossero stati suoi clienti, almeno un contatto l’avrebbe avuto. È
Dispositivo
per questi motivi che noi abbiamo considerato che lui dicesse il vero anche in
quell’occasione. Del resto lui il suo spaccio lo aveva confessato da solo”
(verbale del dibattimento d’appello, pag. 4).
h) Oggettivamente, dunque, la collaborazione che AP 1 ha, da subito, prestato ha permesso:
1. agli inquirenti di:
- identificare i
mandanti/organizzatori del traffico di più di 8 kg di cocaina, di emettere a loro carico due mandati d’arresto internazionali che hanno portato
all’arresto di uno di loro e alla sua estradizione nel nostro paese e, infine,
alla sua messa in stato d’accusa per tale traffico;
- identificare, arrestare e
mettere in stato d’accusa il destinatario in Ticino degli 8 kg di cocaina da lui trasportati dalla __________ ;
- scoprire la sua attività
di spaccio e mettere, per tali fatti, in stato d’accusa sia lui che IM 1, suo
fornitore di cocaina;
2. alle autorità giudicanti di pronunciare - per tutte le
imputazioni formulate a conclusione dell’inchiesta cui egli ha fattivamente
contribuito (con l’eccezione del punto A.1. dell’AA 30/2011 in relazione a IM 1)
- dei giudizi di condanna.
La
collaborazione prestata da AP 1 si è, dunque, rivelata preziosa poiché
determinante per il buon esito dell’inchiesta non soltanto nei suoi confronti -
l’imputato ha confessato anche reati di cui gli inquirenti non avevano alcuna
conoscenza - ma pure nei confronti di altri autori, del tutto ignoti a chi
conduceva l’inchiesta (così come confermato esplicitamente dall’ispettore TE 1).
i) Va, poi, sottolineato che AP 1 ha prestato tale sua collaborazione nonostante temesse che ciò avrebbe esposto lui e la sua famiglia a pesanti
ritorsioni.
Al riguardo, significativo è quanto registrato
nel verbale 3.11.2010:
“ Io sono pronto a collaborare dicendo i nomi delle persone coinvolte
in questo traffico di cocaina. Ma voglio delle garanzie. Ho paura per la mia
famiglia ossia mia mamma che abita qua, mia zia a _________ , uno zio pure a __________
ed altri parenti a me cari. Io so di cosa è capace questa gente. La mia vita
come pure quella dei miei cari, se parlo non vale assolutamente niente. So di
persone colpite (non so se ferite o ammazzate) da parte di sicari di questi
personaggi. Questo è avvenuto a __________ qualche tempo fa. Preferisco
parlare con il Magistrato e spero che lui mi garantisca che il mio nome non
venga fatto alle persone coinvolte. Non è che non voglio collaborare ma la
paura è tanta. Io voglio aiutare gli inquirenti ma non voglio che le persone
coinvolte sappiano che io ho parlato. Mi spiace tanto di non poter raccontare liberamente
quanto so ma ho paura” (verbale
PS AP 1 3.11.2010 pag. 6).
Le
dichiarazioni di AP 1 sono state, tutte, confermate dall’ispettore TE 1 che,
non solo ha testimoniato della profonda paura che l’appellante ha dovuto
superare per collaborare, ma ha, pure, dato atto della fondatezza di tale
paura:
“ Da quanto ricordo AP 1 ha da subito collaborato con noi. La sua
collaborazione è stata spontanea ma devo dire che era chiaro sin dall’inizio
che lui aveva paura. Aveva paura a fare il nome sia del destinatario dello
stupefacente sia dei fornitori. Preciso che era chiaro che AP 1 voleva
collaborare con noi ma aveva paura sia per l’incolumità sua che per quella dei
suoi famigliari. Di questa sua paura ha più volte parlato. Noi poliziotti
ritenevamo fondata questa sua paura. Bisogna considerare che AP 1 viene da __________
e noi conosciamo l’ambiente di __________ come pericoloso in ogni caso per
come ci è stato descritto e per come è risaputo” (verbale del dibattimento d’appello, pag. 3).
l) Infine, va ancora sottolineato che l’ispettore TE 1 ha parlato del carattere eccezionale della collaborazione prestata da AP 1:
“ Del resto devo dire che noi abbiamo trattato diverse persone di __________
ed erano tutte piuttosto restie a parlare perché tutte hanno o avevano il
timore che qualcuno gliela facesse pagare nel loro paese” (verbale del
dibattimento d’appello, pag. 3).
m) In queste condizioni, gli estremi del sincero pentimento sono tutti
ampiamente realizzati: nonostante il grave rischio di ritorsioni di cui egli
era ben cosciente, AP 1 ha collaborato in modo tempestivo e completo con gli
inquirenti, non soltanto ammettendo le proprie responsabilità in merito al
trasporto di stupefacente ed aggravando la propria posizione con l’ammissione
spontanea della sua attività di spaccio di cui essi erano all’oscuro, ma anche
coinvolgendo gli altri autori la cui identità e responsabilità era del tutto
ignota alla polizia e permettendo, così, lo smantellamento di una rete di
trafficanti che agivano a livello internazionale.
15. Gli atti istruttori dimostrano che, al momento dei fatti, lo stato
di salute di AP 1 non era tale da configurare grave angustia.
Al momento dell’arresto, l’appellante non ha mostrato particolari
malesseri e non ha pertanto necessitato di alcuna visita medica (verbale GIAR AP
1 31.10.2010 pag. 2). È pur vero che nel corso dell’istruttoria (verbale PP AP
1 15.02.2011 pag. 5) e nel corso del dibattimento di prima sede (verbale
dibattimento di primo grado 12.09.2011 all. 1 pag. 19-20), egli ha asserito che
a seguito di un grave incidente stradale patisce problemi mnemonici e
persistenti disturbi cerebrali di cui al certificato medico 20 gennaio 2011 (AI
126 doc. 4), tuttavia è altrettanto vero che, come da lui stesso ammesso, i
presunti problemi di emicrania e, più in generale, i disturbi alla testa non
gli hanno impedito di condurre una vita normale.
L’argomentazione ha, pertanto, evidente carattere
strumentale.
Si aggiunga, a mero titolo abbondanziale, che lo stato di salute di AP
1, a detta di questa Corte, non comporta nemmeno il riconoscimento di una
scemata responsabilità. La giurisprudenza del TF ha infatti stabilito che non
giustifica l’ammissione di una limitazione della responsabilità, in assenza di
circostanze particolari, né la presenza di turbe da stress post-traumatico (DTF
133 IV 145 consid. 3.5; DTF 132 IV 29 consid. 5.3), né una mera fragilità
psichica (DTF 98 IV 124 consid. 11b).
16. Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa
dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali
dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.
Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la
colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del
bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli
obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,
secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o
la lesione.
a) Come già l’art. 63 vCP, dunque, anche l’art. 47 cpv. 1 CP stabilisce
che la pena deve essere commisurata essenzialmente in funzione della colpa
dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.5).
In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP – che codifica la
giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di criteri da
considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze legate
all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal
profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene giuridico
offeso e la reprensibilità dell'offesa, elementi che la giurisprudenza sviluppata
nell’ambito del precedente diritto designava con le espressioni “risultato
dell'attività illecita” e “modo di esecuzione” (objektive Tatkomponente;
DTF 129 IV 6 consid. 6.1).
Vanno,
poi, considerati, dal profilo soggettivo (Tatverschulden), i moventi e gli
obiettivi perseguiti - che corrispondono ai motivi a delinquere del vecchio
diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che l'autore aveva di evitare
l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la libertà dell'autore di decidersi
a favore della legalità e contro l'illegalità (DTF 127 IV 101 consid. 2a). In
relazione a quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze
esterne”, e meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto,
per esempio situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così
pronunciate da giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP
(FF 1999 1745; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2).
Determinata,
così, la colpa globale dell’imputato (Gesamtverschulden), il giudice
deve indicarne in modo chiaro la gravità su una scala e, quindi, determinare,
nei limiti del quadro edittale, la pena ipotetica adeguata. Così come indicato
dall’art. 47 cpv. 1 in fine CP e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV
55 consid. 5.7), il giudice deve, poi, procedere ad una ponderazione della pena
ipotetica in considerazione dei fattori legati all’autore (Täterkomponente),
ovvero della sua vita anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della
reputazione, della situazione personale (stato di salute, età, obblighi
familiari, situazione professionale, rischio di recidiva, ecc.), del
comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso del procedimento penale così come dell’effetto
che la pena avrà sulla sua vita (DTF 136 IV 55 consid. 5.7; STF del 22 giugno
2010, inc.6B_1092/2009,6B_67/2010, consid. 2.2.2; STF del 19 giugno 2009, inc.
6B_585/2008, consid. 3.5).
Con riguardo a quest'ultimo criterio, il legislatore ha precisato che la misura
della pena delimitata dalla colpevolezza non deve essere sfruttata
necessariamente per intero se una pena più tenue potrà presumibilmente
trattenere l'autore dal compiere altri reati (messaggio del 21 settembre 1998
concernente la modifica del codice penale svizzero e del codice penale militare
nonché una legge federale sul diritto penale minorile, FF 1999 1744; DTF 128 IV
73 consid. 4; STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008;
STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2). La legge ha, così, codificato
la giurisprudenza secondo cui occorre evitare di pronunciare sanzioni che
ostacolino il reinserimento del condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; DTF 127
IV 97 consid. 3). Questo criterio di prevenzione speciale permette tuttavia
soltanto di eseguire correzioni marginali, la pena dovendo in ogni caso essere
proporzionata alla colpa (STF del 14 ottobre 2008, inc.6B_78/2008,6B_81/2008,
6B_90/2008, consid. 3.2.; STF del 12 marzo 2008, inc.6B_370/2007, consid. 2.2;
STF del 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2 e
riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht, Allgemeiner Teil II,
Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).
b) Secondo l’art. 49 cpv. 1 CP, quando
per uno o più reati risultano adempiute le condizioni per l’inflizione di più
pene dello stesso genere, il giudice condanna l’autore alla pena prevista per
il reato più grave aumentandola in misura adeguata. Non può tuttavia aumentare
di oltre la metà il massimo della pena comminata ed é in ogni modo vincolato al
massimo legale del genere di pena (Ackermann, Basler Kommentar, Strafrecht I,
2. ed., Basilea 2007, ad art. 49, n. 8 e seg., pag. 908 seg.;
Trechsel/Affolter-Eijsten, Schweizerisches Strafgesetzbuch, Praxiskommentar,
Zurigo 2008, ad art. 49, n. 7 e seg., pag. 282 seg.; Stratenwerth/Wohlers,
Schweizerisches Strafgesetzbuch, Handkommentar, 2. ed., Berna 2009, ad art. 49,
n. 1, pag. 114; Stoll, Commentaire romand, Code pénal I, Basilea 2009, art. 49,
n. 78, pag. 506).
17. Occorre, dunque, valutare la colpa di AP
1 in funzione delle circostanze legate ai fatti commessi (Tatkomponente),
valutando dapprima le circostanze oggettive dei reati di cui risponde (objektive
Tatkomponente) e passando, poi, ad esaminare gli aspetti soggettivi del
reato (Tatverschulden). Soltanto dopo la determinazione dell’intensità
della colpa in relazione ai reati e la determinazione della pena ad essa
adeguata, vanno considerate - a ponderazione attenuante od aggravante della
pena così determinata - le circostanze personali legate all’autore (DTF 136 IV
55 consid. 5.4).
Qualificante
la colpa di AP 1 è, dapprima, il quantitativo di stupefacente messo in
circolazione (8'202 grammi netti di cocaina con purezza tra il 25,9% e il 43,4%
trasportati e 340 grammi lordi di cocaina con purezza non precisata venduti).
Si tratta di un quantitativo importante che, complessivamente, supera di oltre
100 volte la quantità minima richiesta per l’applicazione del caso grave che si
configura oggettivamente, ex art. 19 cpv. 2 lett. a LStup, a partire dai 18 grammi complessivi di cocaina pura (DTF 122 IV 360 consid. 2a; DTF 120 IV
334 consid. 2a; DTF 114 IV 164 consid. 1; DTF 112 IV 109 consid. 2a; DTF
109 IV 143 consid. 3b; STF del 21 novembre 2011, inc. 6B/558/2011,
consid. 3.3.2; STF del 29 marzo 2011, inc.6B_859/2010, consid. 6; STF del 13
dicembre 2010, inc.6B_699/2010, consid. 4; STF del 15 luglio 2010, inc.
6B_294/2010, consid. 3.3.2; STF del 15 marzo 2010, inc.6B_911/2009, consid. 2.3.1; STF del 10 marzo 2009, inc.6B_632/ 2008, consid. 2;
Albrecht, Kommentar zum schweizerischen Strafrecht, Sonderband
Betäubungsmittelstrafrecht, Berna 1995, ad art. 19, n. 150 e seg.; Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. II, III ed., Berna
2010, ad art. 19 LStup, n. 78 segg., pag. 916 segg.).
Va sottolineato che la
quantità di droga trattata, pur non essendo l’unico elemento di rilievo, è
importante nell’ambito della valutazione della colpa. Se infatti è vero che,
secondo la giurisprudenza del TF, più la quantità di droga si allontana dal
limite a partire dal quale si è in presenza di un’infrazione aggravata alla
LStup (in casu 18 grammi di cocaina), più tale fattore perde di importanza per
la commisurazione della pena, è anche vero che essa ricopre una valenza essenziale
nella misura in cui maggiore è il quantitativo di stupefacente trattato
maggiore è il numero delle persone la cui salute viene potenzialmente messa in
pericolo (DTF 121 IV 202 consid. 2d/cc; DTF 119 IV 180; DTF 118 IV 342 consid.
2b; STF del 21 novembre 2011, inc.6B_558/2011, consid. 3.4; STF del 13 agosto
2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3). La colpa di AP 1 è, inoltre, aggravata
dall’estensione geografica del traffico di stupefacente, avendo egli
trasportato la cocaina dalla __________ (__________ ) alla Svizzera (Cantone Ticino). Il TF ha già avuto
modo di stabilire che l’autore che valica frontiere sorvegliate deve spendere
maggiori energie criminali di colui che trasporta droga all’interno nei confini
nazionali poiché quest’ultimo si espone ad un rischio più limitato di essere
arrestato durante un controllo casuale e che l’importazione di droga in
Svizzera ha ripercussioni più gravi che il mero trasporto all’interno dei suoi
confini (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 2
luglio 2010, inc.6B_390/2010, consid. 1.1; STF del 10 maggio 2010, inc.
6B_10/2010, consid. 2.1). Non può, invece, essere chiamata ad aggravare la
colpa di AP 1 la circostanza - ritenuta dai primi giudici - dell’offerta fatta da
IM 2 e M. a AP 1 di trattenere un chilo dello stupefacente trasportato per poi
spacciarlo privatamente poiché - contrariamente a quanto considerato in prima
sede - tale offerta non è mai stata accettata dal qui appellante.
Al
riguardo, infatti, negli atti si legge quanto segue:
“ (…) voglio precisare che della possibilità di vendere un kg di droga
a credito è stato solo accennato e poi non se n’è più parlato, anche perché io
ho subito detto di no”
(verbale PP confronto IM 2/AP 1 21.6.2011 pag. 7).
Al proposito, è irrilevante
la motivazione del rifiuto (cioè, la mancanza di una clientela sufficientemente
grande). Quel che conta è che AP 1 non ha mai preso in considerazione la
proposta.
Va, poi, rilevato, come
fattore oggettivo ridimensionante la colpa, il ruolo di puro trasportatore ricoperto
da AP 1 nei fatti di cui al punto A.1. dell’atto d’accusa 30/2011. Egli non ha
avuto, in relazione a questo trasporto, alcuna funzione organizzativa - nemmeno
la più piccola - essendosi limitato a guidare l’autovettura al cui interno gli
altri, in sua assenza, avevano nascosto lo stupefacente. Anche per la consegna
egli avrebbe unicamente dovuto seguire le istruzioni che i due mandanti
avrebbero dovuto dargli al suo arrivo in Svizzera. La controprova della
marginalità del suo ruolo è data, poi, dall’esiguità, valutata in funzione del
quantitativo trasportato, del compenso che gli era stato promesso.
Va, poi, ancora
considerato, a parziale beneficio dell’appellante, che egli ha agito, in
relazione al quantitativo trasportato, con dolo eventuale (STF del 26 aprile
2011, inc.6B_611/2010, consid. 3.3; STF dell’8 marzo 2010, inc.6B_238/2009,
consid. 5.6; STF del 4 novembre 2003, inc.6S.233/2003, consid. 4.3, con
specifico riferimento al trasporto di droga cfr. STF del 3 novembre 1995, inc.
6S.676/1994 consid. 1 e/cc, citata in CCRP del 6 maggio 2003, inc. 17.2002.56,
consid. 22 lett. h. nonché in Wiprächtiger, Basler
Kommentar, Strafrecht I, I ed., Basilea 2003, ad art. 48 CP, n. 30, in cui il Tribunale federale ha avuto modo di rinviare una causa all’autorità cantonale per non
avere questa considerato che l’imputato aveva agito con dolo meramente
eventuale, non diretto).
In relazione alle vendite
di stupefacente, va considerato che l’appellante ha dimostrato una discreta
efficacia delinquenziale nella misura in cui è riuscito, da solo, a spacciare,
con più vendite in un periodo relativamente ristretto, tra giugno 2009 e
settembre 2010, 340 grammi lordi di cocaina a consumatori nel bellinzonese.
Come già stabilito dal TF, l’aver venduto, come nel caso in esame, a più
riprese piccoli quantitativi di droga è indiziante di una volontà delittuosa
consolidata (STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010, consid. 2.3; STF del 17
aprile 2002, inc.6S.21/2002, consid. 2c).
Dal profilo
soggettivo, va differenziato, secondo costante giurisprudenza del TF (DTF 122
IV 299 consid. 2b; STF del 2 luglio 2010, inc. 6.B_390/2010, consid. 1.1; STF
del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010, consid. 2.1; STF del 17 aprile 2002, inc.
6S.21/2002, consid. 2c), il caso dell’autore tossicomane che agisce per
finanziare il proprio consumo da quello di colui che traffica (o partecipa a un
traffico) unicamente per motivi di lucro. AP 1 non è consumatore di
stupefacenti: egli si è, quindi, dedicato al traffico di cocaina per denaro e
non per garantirsi il fabbisogno di droga.
Con
riferimento al criterio della libertà dell’autore di decidere fra legalità e
illegalità, appesantisce la colpa di AP 1 il fatto che egli ha avuto,
allorquando si è trasferito in Ticino nel 2008, la possibilità di costruirsi
una vita onesta offertagli dal matrimonio contratto lo stesso anno con Mz (AI
86), cittadina dominicana al beneficio di un permesso di domicilio C e dal
conseguente ottenimento di un permesso di dimora annuale (permesso B). In
relazione a questo criterio, va, tuttavia, considerato, a parziale attenuazione
della sua colpa, che, a seguito dell’incidente, AP 1 ha sviluppato una sorta di debolezza di carattere - riconosciuta al dibattimento d’appello anche
dal procuratore pubblico - che lo ha reso più fragile della norma poiché
facilmente influenzabile: la circostanza va considerata, in particolare, in
relazione al trasporto di stupefacente ritenuto come sia accertato che non è
stato lui a chiedere di poterlo eseguire ma che egli ha aderito ad una proposta
di terzi.
In
considerazione dell’insieme dei suddetti elementi, questa Corte ritiene che la
colpa di AP 1 sia mediamente grave e che, pertanto, visto il quadro edittale e
il concorso di reati di cui deve rispondere, adeguata sia una pena detentiva di
6 anni, di cui 5 per il trasporto ed 1 per le vendite (per trasporti, cfr., a
titolo indicativo, STF del 13 agosto 2010, inc.6B_265/2010; STF del 7
agosto 2008, inc.6B_508/2008; STF del 4 agosto 2008, inc.6B_380/2008;
STF del 19 giugno 2007, inc.6S.496/2006; STF del 23
gennaio 2001, inc.6S.492/2000).
Va, qui, di
transenna, osservato che la pena base di 6 anni e 6 mesi stabilita dalla prima
Corte per il reato di cui al punto A.1. dell’AA 30/2011 non risulta in linea con
la prassi delle Corti ticinesi che, per quanto risulta, riserva pene superiori
ai 5 anni a trasportatori di quantitativi di molto superiori a quello in esame
e/o a casi in cui gli autori presentano coinvolgimenti più pesanti rispetto a
quello avuto da AP 1 oppure, ancora, si sono resi autori colpevoli anche di
altri reati (cfr., per esempio, sentenza TPC del 15.12.2003, inc. 72.2003.61; sentenza
TPC del 16.03.2007, inc. 72.2006.156, confermata in sentenza CCRP dell’8.06.2007,
inc. 17.2007.23, e in STF 6B_370/2007 del 12.3.2008; sentenza TPC del
13.11.2008 inc. 72.2008.98; sentenza TPC del 17.11.2004, inc. 72.2004.84,
confermata in sentenza CCRP del 5.09.2005, inc. 17.2005.1), mentre ai semplici
trasportatori di quantitativi di stupefacente analoghi o superiori a quello ora
in esame ha, sin qui, riservato pene detentive varianti fra i 4 e i 5 anni
(cfr., per esempio, sentenza TPC del 17.01.2001, inc. 72.2000.245; sentenza TPC
del 19.12.2003, inc. 72.2003.128, confermata dalla sentenza CCRP del 18.02.2004,
inc. 17.2004.7; sentenza TPC del 26.08.2005, inc. 72.2005.60;
sentenza TPC del 13.12.2005, inc. 72.2005.139, confermata in sentenza CCRP del
16.05.2006, inc. 17.2006.4, e in STF 1P.355/2006 del 14.12.2006; sentenza TPC
del 7.07.2009, inc. 72.2009.61; sentenza TPC del 3.03.2010, inc. 72.2009.153; sentenza
TPC dell’1.09.2010, inc. 72.2010.52, confermata dalla sentenza CCRP del
10.02.2011, inc. 17.2010.52-53; sentenza TPC del 6.05.2011, inc. 72.2011.23).
La pena di 1
anno per lo spaccio è, invece, stata determinata, in applicazione dell’art. 49 cpv.
1 CP (fosse stato giudicato per il solo spaccio di 340 gr di cocaina, a AP 1 sarebbe
stata inflitta una pena detentiva variante fra i 18 e i 24 mesi).
La pena di 6
anni corrispondente alla colpa complessiva dell’autore per i reati di cui deve
rispondere va, però, diminuita in considerazione non tanto dell’incensuratezza
di AP 1 (DTF 136 IV 1 in cui il TF ha di molto relativizzato se non annullato
il valore attenuante di tale circostanza) o del periodo di detenzione
preventiva patito, che non risulta essere stato particolarmente pesante, quanto
del sincero pentimento dimostrato con la collaborazione prestata agli
inquirenti.
Al proposito,
va sottolineato come la collaborazione prestata dall’appellante sia stata
spontanea, sostanzialmente disinteressata e non strumentale, ampia e come essa
abbia permesso agli inquirenti di sgominare una, pur piccola, rete di
trafficanti internazionali che, senza la decisione di AP 1, probabilmente oggi
sarebbero ancora attivi. Inoltre, non può essere misconosciuto che tale
collaborazione è costata a AP 1 l’esposizione a rischio dell’incolumità sua e
della sua famiglia. In questo senso, la sua collaborazione non può - a pena di
violazione del diritto federale - non essere riconosciuta come l’espressione di
un ampio sincero pentimento.
Ciò detto, va
rilevato che il pentimento dimostrato non è, tuttavia, sufficiente a compensare
la colpa dell’appellante nei limiti che sono il presupposto dell’applicazione
dell’art. 48a CP. Esso impone, tuttavia, una congrua riduzione della pena che,
tutto ben considerato, questa Corte determina in quasi il 50% fissando la pena
detentiva a carico di AP 1 in soli 3 anni e 6 mesi.
Altre
riduzioni non sono possibili. In particolare, si rileva che l’entità della pena
non influisce sulle possibilità dell’appellante di permanere in Svizzera vicino
a sua madre, essendo queste ultime già compromesse alla luce della revoca del
permesso B (con conseguente ordine di partenza previsto per il 30.11.2010)
disposta dalla Sezione della popolazione, __________ con scritto 30.09.2010
per la sopravvenuta decadenza dei motivi di ricongiungimento familiare (AI 86).
In ogni caso, anche in presenza di un rischio di revoca del permesso di dimora,
per il TF quest’ultimo non è un fattore da tenere imperativamente in
considerazione nella commisurazione della pena, né un elemento che aumenta la
sensibilità alla stessa (STF del 18 ottobre 2011, inc.6B_459/2011, consid.
6.3; STF del 22 dicembre 2010, inc.6B_892/2010, consid. 3.3).
Non ravvedendo
altri motivi di attenuazione, è in tale entità che viene fissata la pena a
carico dell’appellante (STF 16 settembre 2009, inc.6B_289/2009, consid. 2.4;
STF 17 aprile 2007, inc.6B_14/2007, consid. 5.2).
In definitiva,
questa Corte, alla luce dell’ingente quantitativo di cocaina trasportato (8’202 grammi netti) e spacciato (340 grammi lordi) da AP 1, considerate le circostanze aggravanti ed
attenuanti suesposte, ritenuto che lo stesso art. 19 cpv. 2 LStup punisce
l’autore con una pena detentiva non inferiore ad un anno, che può essere
cumulata con una pena pecuniaria, visto il concorso di reati ex art. art. 49
CP, infligge all’appellante la pena detentiva di 3 anni e sei mesi.
Trattasi di
pena da espiare non essendo realizzati i presupposti applicativi degli art. 42
e 43 CP.
18. AP 1, in carcerazione
preventiva dal 30 ottobre 2010 al 15 febbraio 2011, è stato posto, su sua
richiesta, in anticipata esecuzione della pena dal 16 febbraio 2011.
Non mette
conto, dunque, di ordinarne la carcerazione di sicurezza.
19. Visto l’esito dell’appello, gli oneri processuali di primo grado,
consistenti nella tassa di giustizia di fr. 10'000.- e nelle spese procedurali
di cui alla distinta spese della sentenza impugnata, sono posti a carico di AP 1 in ragione di 3/20, di IM 1 in ragione di 5/20 ed a carico di IM 2 in ragione di 4/20, la rimanenza di 8/20 a carico dello Stato.
Gli
oneri processuali del giudizio d’appello, consistenti in fr. 1000.- per tassa
di giustizia e fr. 200.- a titolo di spese, sono posti a carico dello Stato che
rifonderà all’appellante fr. 4'000.- a titolo di ripetibili (art. 428 cpv. 1
CPP).
Per questi motivi,
visti gli art. 77, 80, 84, 348 e segg., 379 e
segg., 398 e segg., 405 cpv. 1, 408, 409 e 454 CPP
12, 40, 47, 48 lett. d, 49, 51 CP
19 cpv. 1 e 2 LStup
nonché, sulle spese e sulle ripetibili, l’art.
428 CPP e la LTG rispettivamente il Regolamento sulla tariffa per i casi di
patrocinio d’ufficio e di assistenza giudiziari e per la fissazione delle
ripetibili,
dichiara e pronuncia:
1. L’appello è parzialmente accolto.
Di
conseguenza, ritenuto che, in assenza di impugnazione, i dispositivi numero 1.,
2., 3., 4., 5.2., 5.3, 8., 9., 10., 11., 12., 13. della sentenza 15 settembre
2011 della Corte delle assise criminali sono passati in giudicato.
2. AP 1,
avendo dimostrato sincero pentimento, è condannato alla pena detentiva di 3
(tre) anni e 6 (sei) mesi, da dedursi il carcere preventivo sofferto.
3. Gli oneri processuali di primo grado, consistenti nella tassa
di giustizia di fr. 10'000.- e nelle spese procedurali di cui alla distinta
spese della sentenza impugnata, sono posti a carico di AP 1 in ragione di 3/20, di IM 1 in ragione di 5/20 ed a carico di IM 2 in ragione di 4/20, la rimanenza di 8/20 a carico dello
Stato.
4. Gli
oneri processuali, consistenti in:
- tassa di giustizia fr. 1'000.-
- altri disborsi fr. 200.-
fr. 1'200.-
sono posti a carico dello Stato che rifonderà
all’appellante
fr. 4'000.- a titolo di ripetibili.
5. Intimazione
a:
6. Comunicazione
a:
P_GLOSS_TERZI
Per la Corte di appello e di revisione
penale
La presidente Il
segretario
Rimedi giuridici
Contro decisioni finali, contro decisioni
parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la
ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione
(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000
Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non
sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,
il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i
motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere
è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.
Ultimo aggiornamento: 09.05.2026
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