Lexipedia

Decisione

17.2011.126

Cerca - Sentenze e decisioni - Repubblica e Cantone Ticino

30 agosto 2012Italiano25 min

Source ti.ch

Fatti

B. Con sentenza del 7 ottobre 2011, il presidente della Pretura penale

ha respinto il ricorso di AP 1 confermando la decisione impugnata e ponendo a

suo carico la tassa di giustizia di fr. 250.- e le spese di fr. 50.-.

In calce alla decisione della Pretura penale è stato segnalato che la stessa

avrebbe potuto essere impugnata con ricorso in materia penale al Tribunale

Federale entro il termine di 30 giorni dalla notificazione.

C. In data 28 novembre 2011, il presidente della Corte di diritto

penale del TF ha sancito l’inammissibilità del ricorso interposto da AP 1

contro il giudizio pretorile, dopo aver precisato che lo stesso non emanava da

un tribunale superiore, né il presidente della Pretura penale aveva statuito

quale istanza cantonale unica secondo il CPP, così che la sua decisione non

poteva essere impugnata in quella sede (cfr. STF inc.6B_746/2011).

D. Il 6 dicembre 2011 AP 1 ha così inoltrato presso la scrivente Corte d’appello e revisione penale un’istanza di restituzione del termine ex

art. 94 CPP per la presentazione dell’appello contro la decisione della Pretura

penale.

Dopo varie vicissitudini (trasmissione dell’istanza alla Pretura penale per

competenza, reiezione dell’istanza da parte della Pretura penale, ricorso dell’istante

alla CRP che, sulla scorta delle precisazioni giurisprudenziali contenute in

STF 1.3.2012 in 6B_816/2011, ha sancito la nullità della decisione pretorile e

ha stabilito che l’istanza doveva essere evasa dalla CARP) l’istanza è stata

accolta da questa Corte con sentenza 13 giugno 2012

(cfr. sentenza CARP, inc. 17.2011.126).

Nella sua dichiarazione d’appello, precauzionalmente inoltrata alla scrivente

Corte già in data 15 dicembre 2011, AP 1 ha postulato l’annullamento del giudizio pretorile, ha chiesto che gli oneri processuali fossero posti a carico

dello Stato e ha protestato tasse, spese e ripetibili d’appello.

Nella suddetta dichiarazione, l’appellante ha dettagliatamente esposto le

argomentazioni a sostegno della sua richiesta.

E. Con scritti 18 rispettivamente 19 giugno 2012 la Pretura penale e

la CO 1 hanno comunicato di non avere particolari osservazioni in merito alla

dichiarazione d’appello presentata da AP 1.

Considerandi

in diritto: 1. Giusta l’art. 398 cpv. 4 CPP se - come nel caso in esame - la

procedura dibattimentale di primo grado concerneva esclusivamente

contravvenzioni, mediante l’appello si può far valere unicamente che la

sentenza è giuridicamente viziata o che l’accertamento dei fatti è

manifestamente inesatto o si fonda su una violazione del diritto. Non possono

essere addotte nuove allegazioni o nuove prove.

Nei suddetti casi, dunque, questa Corte dispone di piena cognizione soltanto

per quanto attiene alle questioni di diritto, estendendosi il suo esame al

diritto federale, al diritto convenzionale e al diritto cantonale (Mini, in Codice svizzero di procedura

penale, Commentario, Zurigo 2010, ad art. 398, n. 20,

pag. 742; Kistler Vianin, in Commentaire romand, Code

de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398, n. 27, pag. 1777;

Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar,

Zurigo 2009, ad art. 398, n. 12, pag. 767 e seg.).

L’esame dei fatti è, per contro, limitato ai casi in cui un accertamento

fattuale è “manifestamente inesatto” o si fonda su una violazione del diritto.

La formulazione “manifestamente inesatto” richiama la nozione d’arbitrio

elaborata dalla giurisprudenza federale sulla scorta dell’art. 9 Cost. (Mini, in op. cit., ad art. 398, n. 22, pag. 743; Kistler

Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 28, pag. 1777; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 398 n. 13, pag. 768) secondo cui un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice misconosce

manifestamente il senso e la portata di un mezzo di prova, se omette senza

valida ragione di tener conto di un elemento di prova importante, suscettibile

di modificare l’esito della vertenza, oppure se ammette o nega un fatto

ponendosi in aperto contrasto con gli atti di causa o interpretandoli in modo

insostenibile (DTF 137 I 1 consid. 2.4 pag. 5; 136 III 552 consid. 4.2 pag.

560; 135 V 2 consid. 1.3 pag. 4/5; 134 I 140 consid. 5.4 pag. 148; 133 I 149

consid. 3.1 pag. 153 e sentenze ivi citate; STF del 8 agosto 2011, inc.

6B_312/2011). Il giudice non incorre, invece, in arbitrio quando le sue

conclusioni, pur essendo discutibili, sono comunque sostenibili nel risultato

(DTF 133 I 149 consid. 3.1 pag. 153; 132 III 209 consid. 2.1 pag. 211, 131 I 57

consid. 2 pag. 61, 129 I 8 consid. 2.1 pag. 9, 129 I 173 consid. 3.1 pag. 178 e

sentenze citate).

Sempre secondo l’art. 398 cpv. 4 CPP, l’accertamento dei fatti è censurabile

anche se fondato su una violazione del diritto.

Secondo Mini, con questa formulazione (diversa da quella dell’avamprogetto) il

legislatore ha voluto riferirsi alle violazioni delle norme procedurali e

andrebbe interpretata nel senso dell’art. 288 lett. b CPP-Ti che indicava come

motivo di ricorso i vizi essenziali di procedura (Mini, in op. cit. ad art.

398, n. 23, pag. 743). Altri autori hanno, al proposito, evidenziato come

l’appellante possa, in particolare, far valere che il tribunale di primo grado,

durante l’accertamento dei fatti, ha violato norme di procedura quali il

diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), le regole inerenti

all’amministrazione delle prove o, ancora, le regole sulla ripartizione

dell’onere probatorio (Kistler Vianin, in op. cit., ad art. 398, n. 29,

pag. 1777 e seg. con riferimento anche a Schott, in Basler Kommentar,

Bundesgerichtgesetz, Basilea 2008 ad art. 97, n. 18, pag. 955). Schmid ha,

infine, precisato che questo motivo d’appello contempla anche i casi in cui i

fatti posti alla base del giudizio di primo grado sono stati accertati in modo

incompleto ed in violazione della massima inquisitoria e del principio della

verità materiale giusta l’art. 6 CPP (Schmid, Praxiskommentar,

op. cit., ad art. 398, n. 13, pag. 768).

2.

Nel

suo gravame AP 1 contesta l’accertamento pretorile secondo cui proprio lui -

nelle circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione - era alla guida del

motoveicolo targato .

2.1

Il presidente della Pretura penale ha innanzitutto rilevato come sia

possibile, sulla scorta delle immagini contenute nel protocollo radar in atti, “affermare

con tranquillità” che l’infrazione in esame è stata commessa con il

motoveicolo del ricorrente. Egli ha però altresì osservato che, dalle stesse

immagini, non è possibile stabilire l’identità della persona alla guida del

veicolo al momento del reato.

Fatta questa premessa, il primo giudice ha spiegato che dottrina e

giurisprudenza hanno già avuto modo di precisare che, nel caso di un’infrazione

alle norme della circolazione in cui l’autore rimane sconosciuto, non è

contrario alla costituzione riconoscere nella qualità di detentore un indizio

per la colpevolezza, indizio che - continua - impone allo stesso detentore di

fornire delle spiegazioni.

A detta del pretore “qualora egli rimanga

silente o non dia chiarimenti sufficientemente plausibili il giudice potrà

concludere che era lui il conducente”.

Ponendo, dunque, l’accento sulle spiegazioni fornite da AP 1 nel suo verbale

d’interrogatorio del 23 ottobre 2009 - secondo cui egli avrebbe dato in prova

la sua moto “ad un certo sig. B. dai 45 ai 50 anni di __________” - il

pretore ha dapprima rimarcato che le stesse erano “vaghe e non suffragate da

elementi concreti” e che, in ogni caso, le ricerche del presunto conducente

avevano sortito esito negativo.

Il pretore ha, poi, rilevato che anche il comportamento che l’insorgente ha

dichiarato di aver tenuto di fronte ad uno sconosciuto lasciava adito a dubbi

nella misura in cui egli ha immediatamente eliminato il suo recapito telefonico

senza sincerarsi dello stato del motoveicolo e non si è nemmeno preoccupato di

fare una fotocopia del documento d’identità che B. gli avrebbe lasciato quale

“cauzione” durante il giro di prova.

Il primo giudice ha inoltre spiegato come sia pure strano che una persona che

vuole provare una motocicletta in vista dell’acquisto lo faccia - come risulta

dalle foto allegate al protocollo radar in atti - “indossando una borsa di

discrete dimensioni a tracolla che certo lo intralcia nelle sue verifiche”.

Continuando nel suo ragionamento, il pretore ha ancora rilevato come anche le

circostanze di luogo e di tempo dell’infrazione - “commessa nelle immediate

vicinanze della sede d’impiego, su una strada da lui normalmente percorsa, in

una giornata lavorativa” - depongono a favore di un coinvolgimento

dell’appellante così come la circostanza secondo cui il motoveicolo è “tutt’ora

intestato al ricorrente nonostante l’asserita intenzione di venderlo”.

In esito alle suindicate considerazioni, il primo giudice è giunto alla

conclusione che proprio AP 1 era, al momento del reato, alla guida della sua

moto (sentenza impugnata, pag. 3-4).

2.2

L’appellante sostiene, innanzitutto, che la giurisprudenza citata

dal pretore secondo cui è possibile dedurre dalla qualità di detentore un

indizio per la colpevolezza non è applicabile al caso concreto, ritenuto che

essa concerne l’apprezzamento del silenzio rispettivamente del rifiuto di rispondere

da parte dell’accusato e si riferisce dunque a quei casi in cui questi abusa

del proprio diritto di tacere e non fornisce quelle spiegazioni che sarebbe

certamente in grado di dare. Nel caso di specie - spiega - lui ha invece “subito

indicato il nominativo della persona che si trovava alla guida del suo

motoveicolo al momento dell’infrazione” (dichiarazione d’appello, pag. 6).

Contrariamente a quanto sostenuto dal primo giudice, continua l’appellante, le

sue giustificazioni non erano poi “né vaghe né astratte” e, soprattutto,

“erano suscettibili di verifica”. Oltre ad indicare il nome, la

provincia di residenza e l’età approssimativa del probabile autore

dell’infrazione egli ha infatti anche spiegato il motivo per cui questa persona

si trovava alla guida del suo motoveicolo e, inoltre, ha comunicato

all’autorità che il collega __________ avrebbe potuto confermare la sua

versione dei fatti, anche se nessuno ha poi proceduto al suo interrogatorio.

Occorre poi considerare, rileva ancora AP 1, che le ricerche del signor B.

messe in atto dall’autorità sono state del tutto carenti. A suo dire il __________

si è infatti limitato a chiedere informazioni sul suo conto all’Ufficio __________,

mentre egli aveva chiaramente segnalato all’autorità che questi era residente “nel

__________”, ovvero nella provincia di __________ che conta più di 160

comuni. Oltretutto, continua l’appellante, la comunicazione del __________ è “imprecisa

e approssimativa”, nella misura in cui nemmeno riporta il nome

dell’operatrice competente (dichiarazione d’appello, pag. 7).

Continuando nel suo esposto, AP 1 sostiene che nemmeno dal suo comportamento in

occasione del prestito è possibile dedurre un indizio della sua colpevolezza.

Infatti, spiega, la sua condotta - caratterizzata dalla richiesta di un

documento d’identità quale garanzia e dalla restituzione dello stesso a

conclusione del giro di prova - è stata del tutto usuale. A suo dire non si

vede perché egli avrebbe dovuto fare una fotocopia del documento. Nemmeno è

comprensibile, continua, la convinzione del pretore - priva di un qualsiasi

riscontro probatorio - secondo cui egli avrebbe cancellato il numero telefonico

di B. senza sincerarsi dello stato del veicolo (dichiarazione d’appello, pag. 8).

Ponendo poi l’accento sulla considerazione del primo giudice secondo cui è

strano che un possibile interessato all’acquisto della moto avesse effettuato

il giro di prova indossando una borsa a tracolla, l’appellante rileva di non

capire perché un tale assunto possa essere considerato a suo sfavore. I motivi

per cui B. portasse una tale borsa - spiega - possono essere molteplici

(trasporto di oggetti personali, moda, comodità), per cui tale circostanza non può

affatto costituire un valido indizio della sua colpevolezza.

AP 1 assevera, poi, che nemmeno le circostanze di

tempo e di luogo dell’infrazione depongono per un suo coinvolgimento nei fatti

in discussione. Le stesse - spiega - sono infatti compatibili con il giro di

prova effettuato dal signor B. che è stato verosimilmente fotografato dal radar

mentre tornava verso le Officine FFS per restituirgli la motocicletta. Del

resto - continua - quella mattina, come risulta dal suo verbale

d’interrogatorio, lui aveva raggiunto il posto di lavoro tra le 6’00 e le 6’30

ed era poi rimasto in ufficio fino a mezzogiorno.

Quanto all’osservazione del pretore secondo cui il motoveicolo in questione era

ancora a lui intestato nonostante la sua intenzione di venderlo, l’appellante

rimarca che la circostanza secondo cui egli volesse effettivamente alienare il

motoveicolo è stata suffragata con spiegazioni suscettibili di verifica e, in

particolare, con l’indicazione di una persona - non interrogata dall’autorità -

al quale egli aveva affidato il veicolo per essere venduto sulla piazza di __________

(dichiarazione d’appello, pag. 9).

Visto quanto precede l’appellante sostiene di essere stato ritenuto autore

dell’infrazione in esame nonostante l’assenza di prove certe della sua

colpevolezza (dichiarazione d’appello, pag. 10).

2.3

a. Giusta

l’art. 10 cpv. 2 CPP, il giudice penale valuta liberamente le prove secondo il

convincimento che trae dall’intero procedimento. Così come precisato dai

commentatori, il principio della libera valutazione delle prove non significa

che i fatti vengono accertati “a piacimento” o secondo il “buon volere del

giudice” o secondo sue soggettive convinzioni. Esso significa, invece, che chi

giudica non è vincolato a regole scritte o non scritte riguardanti il valore

delle prove, ma statuisce esclusivamente sulla scorta di un esame coscienzioso,

dettagliato e fondato su criteri oggettivi di tutti gli elementi probatori in

atti e di tutte le circostanze a carico e a scarico senza essere vincolato da

norme riguardo il valore probante astratto dei diversi mezzi di prova

(Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 15 e 16, pag. 48; Schmid,

Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 4 e 5, pag. 23; Kuhn/Jeanneret, in

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 10,

n. 35-41, pag. 70-72; DTF 133 I 33 consid. 2.1; 117 Ia 401 consid. 1c.bb).

Semplicemente, dunque, il principio della libera valutazione delle prove

significa che non vi è una gerarchia dei mezzi di prova: per esempio, la

deposizione di un teste non ha, di principio, maggior valore probante di quella

di una persona informata sui fatti o di quella dello stesso imputato o di

quella della parte lesa (Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2006, 2a

edizione, n. 744 ad § 100, pag. 472; Hauser/Schweri/Hartmann, Schweizerisches

Strafprozessrecht, 6a edizione, 2005, n. 22 ad § 39 et n. 4 ad § 62; STF del 23

aprile 2010, inc.6B_1028/2009; STF del 10 maggio 2010, inc.6B_10/2010; STF del

28.

giugno 2011, inc.6B_936/2010).

Il giudice deve sempre formare il proprio convincimento unicamente sulla

concreta forza di convincimento - valutata in modo approfondito e oggettivo -

di un determinato mezzo di prova (Bernasconi, in op. cit., ad art. 10, n. 21,

pag. 49; Schmid, Praxiskommentar, op. cit., ad art. 10, n. 5, pag. 23; Hofer,

in op. cit., ad art. 10, n. 58, pag. 173).

Il principio della presunzione d’innocenza -

garantita dagli art. 32 cpv. 1 Cost., 6 par. 2 CEDU e 14 cpv. 2 patto ONU II e

ricordato nell’art. 10 cpv. 1 CPP - oltre a comportare l’attribuzione

dell’onere della prova alla pubblica accusa - disciplina la valutazione delle

prove nel senso che il giudice penale non può dichiararsi convinto di una

fattispecie più sfavorevole all'imputato quando, secondo una valutazione non

arbitraria del materiale probatorio, sussistano dubbi sul modo con cui si è

verificata la fattispecie medesima. Il precetto non impone che l'assunzione

delle prove conduca a un assoluto convincimento. Semplici dubbi astratti e

teorici - sempre possibili poiché ogni fatto collegato a vicende umane lascia

inevitabilmente spazio alle incertezze - non sono sufficienti ad imporre

l’applicazione del principio (STF del 13 maggio 2008, inc.6B.230/2008 consid.

2.1

, STF del 19 aprile 2002, inc.1P.20/2002 consid. 3.2, DTF 127 I 38 consid.

2a pag. 41, 124 IV 86 consid. 2a pag. 88, 120 Ia 31 consid.

4b pag. 40). Sotto questo profilo il precetto in dubio pro reo ha la

stessa portata del divieto dell'arbitrio (DTF 133 I 149; DTF 120 Ia 31 consid.

4b pag. 40).

b. Nell’accertamento dei fatti e nella valutazione delle prove - di cui

deve dare conto in sentenza con una congrua motivazione (STF del 10 maggio 2010

6B_10/2010) - il giudice continua, come sotto l’egida del diritto procedurale

precedente, a disporre di un ampio potere di apprezzamento (DTF 129 I 8 consid.

2.

; 118 Ia 28 consid. 1b; STF del 30 marzo 2007, inc.6P.218/2006).

Per motivare l’arbitrio in tale valutazione, non è sufficiente criticare la

decisione impugnata né è sufficiente contrapporvi una diversa versione dei

fatti, per quanto sostenibile o addirittura preferibile essa appaia. È, invece,

necessario dimostrare il motivo per cui la valutazione delle prove fatta dal

primo giudice è manifestamente insostenibile, si trova in chiaro contrasto con

gli atti, si fonda su una svista manifesta, contraddice in modo urtante il

sentimento di equità e di giustizia (DTF 135 V 2 consid. 1.3; 133 I 149 consid.

3.

; 132 I 217 consid. 2.1; 129 I 173 consid. 3.1 con richiami) o si basa

unilateralmente su talune prove ad esclusione di tutte le altre (118 Ia 28

consid. 2b; 112 Ia 369 consid. 3).

In particolare, il Tribunale federale ha avuto modo di stabilire che un

accertamento dei fatti può dirsi arbitrario se il primo giudice ha

manifestamente disatteso il senso e la rilevanza di un mezzo di prova oppure ha

omesso, senza fondati motivi, di tener conto di una prova idonea ad influire

sulla decisione presa oppure, ancora, quando il giudice ha tratto dal materiale

probatorio disponibile deduzioni insostenibili (DTF 129 I 8 consid. 2.1.).

c. Qualora un’infrazione alla LCStr sia stata debitamente accertata, ma

il suo autore non sia stato identificato, l’autorità penale non può limitarsi a

presumere che il veicolo fosse guidato dal suo detentore e lasciare a questi

l’onere di provare che il veicolo era guidato da un terzo. Un tale approccio

violerebbe il principio secondo cui l’onere della prova grava interamente

sull’accusa (STF del 2 novembre 2009, inc.6B_748/2009 consid. 2.2; DTF 106 IV

142.

consid. 3, 105 1b 114 consid. 1a).

Il Tribunale federale ha, tuttavia, già avuto modo di spiegare che, in questi

casi, la qualità di detentore può essere ritenuta un indizio di colpevolezza

(STF del 24 aprile 2001, inc.1P.641/2000 consid. 4 che rinvia alla STF del 12

novembre 1993 in re S; STF dell’8 aprile 2004, inc.1P.641/2003 consid. 4.6.1, Jeanneret, Les dispositions pénales de la Loi sur la circulation

routière, Berna 2007, in capitolo “Définitions”, n. 41). L’Alta Corte ha parimenti stabilito che se il detentore - invitato

dall’autorità ad indicare chi si trovava alla guida del veicolo al momento

dell’infrazione - rifiuta senza un valido motivo di collaborare o fornisce una

versione che appare inverosimile, il giudice potrà, attraverso un ragionamento

di buon senso nell’ambito dell’apprezzamento delle prove, giungere alla

conclusione che il detentore è colpevole dell’infrazione imputatagli (STF del 2

novembre 2009, inc.6B_748/2009 consid. 2.1 che rinvia a STF del 27 dicembre

2006, inc.6A.82/2006 consid. 2.2.1; Jeanneret, op. cit., in capitolo

“Définitions”, n. 41).

2.4

L’accertamento pretorile secondo cui AP 1 era, al momento

dell’infrazione alla guida del motoveicolo targato - accertamento fondato

sulla sua qualità di detentore del veicolo, sul fatto che egli non ha saputo

fornire spiegazioni plausibili sulla persona asseritamente alla guida dello

stesso nonché sul fatto che le circostanze di tempo e di luogo dell’infrazione

deponevano per un suo coinvolgimento - resiste alle censure d’arbitrio sviluppate

nel gravame.

Si osserva, infatti, innanzitutto che il pretore si è convinto della poca

credibilità della versione fornita dall’appellante dopo aver constatato - sulla

scorta delle indicazioni contenute nel rapporto 26 ottobre 2009 del __________

(allegato al rapporto di complemento del 5 novembre 2009 della polizia comunale

di __________) - che le ricerche della persona che l’appellante aveva affermato

trovarsi alla guida della sua motocicletta al momento dell’infrazione, tale B.,

avevano sortito esito negativo. Al riguardo va osservato che, diversamente da

quanto sostenuto dall’appellante, la circostanza secondo cui il rapporto non

indica il nome dell’operatrice del comune di __________ che ha proceduto alle

verifiche è del tutto ininfluente e non ne scalfisce l’attendibilità. Va

inoltre rimarcato che se le ricerche di B. si sono concentrate sul comune e non

sull’intera provincia di __________ è perché l’appellante, in occasione del

suo interrogatorio in polizia, ha affermato di aver dato in prova la sua moto “ad

un certo B. dai 45 ai 50 anni di __________ ” (cfr. verbale del 23 ottobre

2009, allegato al rapporto di complemento del 5 novembre 2009 della Polizia

comunale di __________ , pag. 2), precisando dunque le sue precedenti

dichiarazioni secondo cui “alla guida della mia moto era (…) B. residente

nel __________ ” (cfr. lettera 9 ottobre 2009 di AP 1 alla polizia comunale

di __________ , allegato al rapporto di complemento del 5 novembre 2009 della

polizia comunale di __________ ). A torto dunque l’appellante lamenta

delle carenze istruttorie da parte dell’autorità.

Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, è poi in modo sostenibile che il

primo giudice ha confortato il suo convincimento secondo cui la versione

riferita dall’insorgente era poco plausibile, rilevando come il suo

comportamento lasciava adito a dubbi nella misura in cui egli ha immediatamente

eliminato il recapito telefonico di B. e non si è nemmeno preoccupato di fare

una fotocopia del suo documento d’identità. Altrettanto sostenibile è

l’argomentazione secondo cui è poco verosimile che una persona che affida ad

uno sconosciuto un proprio veicolo per un giro di prova non faccia una

fotocopia di un suo documento d’identità o perlomeno non conservi per qualche

tempo un suo recapito telefonico in modo da poterlo ricontattare in caso di

necessità (ad esempio in caso emerga un danno non visibile al momento della

riconsegna o in caso risulti che sia stata commessa un’infrazione).

Pure sostenibile è la tesi del primo giudice secondo cui contro l’asserita

volontà di vendere la moto nell’ottobre del 2009 deponeva la circostanza per

cui, il 7 ottobre 2011 (ovvero al momento dell’evasione del ricorso da parte

del pretore), il motoveicolo era ancora intestato all’appellante. Infatti, al

di là delle dichiarazioni di AP 1 secondo cui egli avrebbe affidato la moto ad

un amico perché fosse messa in vendita sulla piazza di __________ , non occorre

argomentare per dimostrare che la circostanza secondo cui due anni dopo i fatti

qui in discussione la moto era ancora invenduta può essere ritenuto un

argomento che depone contro la versione da lui fornita all’autorità.

Non giova, infine, all’appellante lamentare la mancata audizione da parte

dell’autorità del suo collega G. che - a suo dire - avrebbe potuto confermare

la sua versione dei fatti. Nell’ambito del procedimento contravvenzionale a suo

carico, AP 1 aveva, infatti, la possibilità di chiedere al pretore di sentire

questa persona come teste (cfr. art. 11 cpv. 2 della vLcontr). Non avendolo

fatto (cfr. ricorso 25 novembre 2009 di AP 1), egli è mal venuto a dolersi in

questa sede della sua mancata audizione.

Visto quanto precede e pur convenendo con l’appellante che nulla può essere

dedotto a suo sfavore dalla circostanza secondo cui la persona ritratta sulla

foto scattata dall’apparecchio radar indossava un borsa a tracolla, si deve

ritenere che il primo giudice non è trasceso in arbitrio nel concludere per

l’inattendibilità della versione da lui fornita all’autorità. Tantomeno egli è

caduto in arbitrio nel concludere che - vista l’assenza di chiarimenti

convincenti - poteva essere dato per assodato che proprio l’appellante era alla

guida della sua moto al momento dell’infrazione. Si osserva al riguardo che -

diversamente da quanto sostenuto dall’appellante - il giudice può convincersi

della colpevolezza del detentore non solo nell’ipotesi in cui egli si rifiuti

di rispondere alle richieste di chiarimenti dell’autorità, ma anche qualora

egli, posto di fronte a tali richieste, fornisca spiegazioni inverosimili (cfr.

STF del 2 novembre 2009, inc.6B_748/2009 consid. 2.1 che rinvia a STF del 27

dicembre 2006, inc.6A.82/2006 consid. 2.2.1).

Su questo punto il gravame deve, dunque, essere disatteso.

3.

Ritenuto quanto precede non si giustifica di entrare nel merito

della censura ricorsuale secondo cui il primo giudice avrebbe violato la

presunzione d’innocenza in riferimento all’onere probatorio (dichiarazione

d’appello, pag. 10-11).

Contrariamente a quanto sostenuto nel gravame, infatti, se il pretore è giunto

alla conclusione che l’appellante era, al momento dell’infrazione, alla guida

della sua moto non è perché questi non ha saputo fornire la prova della sua

estraneità ai fatti, ma piuttosto perché egli, posto di fronte a seri indizi di

colpevolezza (la sua qualità di detentore, le circostanze di luogo e di tempo

che deponevano per un suo coinvolgimento), non ha saputo fornire

giustificazioni plausibili.

4.

In diritto l’appellante sostiene che il giudizio impugnato non

presenta un esame puntuale dei presupposti applicativi del reato di cui

all’art. 90 cifra 1 LCStr (dichiarazione d’appello, pag. 11).

4.1

Giusta l’art. 27 cpv. 1 LCStr l’utente della strada deve osservare i

segnali e le demarcazioni stradali, come anche le istruzioni della polizia. I

segnali e le demarcazioni hanno la priorità sulle norme generali; le istruzioni

della polizia hanno la priorità sulle norme generali, i segnali e le

demarcazioni.

Giusta l’art. 32 LCStr il Consiglio federale limita la velocità dei veicoli a

motore su tutte le strade. Al riguardo l’art. 4a ONC sancisce che, nelle

località, se le condizioni della strada, della circolazione e della visibilità

sono favorevoli, la velocità massima generale dei veicoli può raggiungere i 50 km/h.

Giusta l’art. 90 cifra 1 LCStr chiunque contravviene alle norme della

circolazione contenute nella stessa legge o nelle prescrizioni di esecuzione

del Consiglio federale è punito con la multa.

4.2

Ritenuto come sia incontestato che sulla strada in cui era

posizionato il radar vige il limite di velocità di 50 km/h e considerato l’accertamento pretorile - non arbitrario - secondo cui l’appellante era, nelle

circostanze di tempo e di luogo indicate nel DA, alla guida del motoveicolo targato

, forza è concludere che egli, viaggiando alla velocità non contestata di 68 km/h (dedotti i margini di tolleranza), si è reso colpevole del reato di cui all’art. 90 cifra 1

LCStr.

5.

Per quanto attiene alla commisurazione della pena, si osserva che

nessun appunto può essere mosso alla multa di fr. 340.- inflitta all’appellante

dalla CO 1 e confermata dalla Pretura penale. La stessa - oltre a situarsi

ampiamente nei limiti del quadro edittale (cfr. art. 106 cpv. 1 CP) - è infatti

certamente ossequiosa degli elementi di valutazione prescritti dagli art. 47 e

106.

cpv. 3 CP.

6.

Di conseguenza, la sentenza impugnata è integralmente confermata.

Gli oneri processuali di seconda sede seguono la

soccombenza e sono posti a carico dell’appellante (art. 428 cpv. 1 CPP).

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 398 e segg.

CPP,

27 cpv. 1, 32 cpv. 2, 90 cifra 1 LCStr, 4a cpv. 1 lett. a ONC, 22 cpv. 1 OSStr,

47 e 106 CP,

nonché, sulle spese, l’art. 428 CPP e la LTG

dichiara e pronuncia:

1. L’appello è respinto.

Di conseguenza:

1.1. AP 1 è autore colpevole d’infrazione alle norme della circolazione per

avere, il 2 ottobre 2009, alla guida del motoveicolo targato , circolato

nell’abitato di __________ a velocità superante i 50 km/h ivi prescritti (velocità accertata con apparecchio radar: 73 km/h; velocità punibile dedotti i margini di tolleranza: 68 km/h).

1.2. AP 1 è condannato:

1.2.1. alla multa di fr. 340.- (trecentoquaranta);

1.2.2. al pagamento delle tassa di giustizia di fr. 250.- e delle spese di

fr. 50.- relativi al procedimento di primo grado.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 300.-

- altri disborsi fr. 50.-

fr. 350.-

sono posti a carico dell’appellante.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente Il

segretario

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

|

Informazioni legali |

Requisiti minimi |

Contatta il webmaster