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Decisione

17.2011.129

Commisurazione della pena in caso di lesioni semplici. Negata l'applicazione dell'art. 52 CP

21 maggio 2012Italiano41 min

Source ti.ch

Fatti

i criteri dell’art. 47 cpv. 2 CP, bensì tutti gli elementi di rilevanza per la

commisurazione della pena, quindi anche gli elementi riferiti all’autore

(Täterkomponenten) quali la vita anteriore, i rapporti personali o il comportamento

dopo i fatti (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 13, pag. 988). Possono altresì

essere prese in considerazione la violazione del principio di celerità (Riklin,

op. cit., ad art. 52, n. 13, pag. 988) e circostanze attenuanti indipendenti

dalla colpa dell’autore come quella del lungo tempo trascorso dai fatti (DTF

135 IV 130 consid. 5.4).

Le “conseguenze del fatto” non comprendono soltanto il

risultato diretto dell’agire del reo ma tutti gli effetti provocati dal suo

comportamento (“nicht nur den tatbestandsmässigen Erfolg, sondern sämtliche

vom Täter verschuldete Auswirkungen der Tat”; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2;

Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 13, pag. 988). La dottrina cita come esempi di

conseguenze da prendere in considerazione la paura incussa in bambini o anziani

da una lesione personale, l’inutilizzabilità di un ciclomotore a seguito del

furto di una ruota, il danno materiale dovuto ad un incidente stradale o i

costi per riottenere un documento soppresso (Riklin, op. cit., ad art. 52, n.

13, pag. 988). Le conseguenze del fatto devono sempre essere di lieve entità.

Conseguenze gravi non possono essere compensate da eventuali aspetti che

giocano a favore dell’accusato (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 13, pag. 988;

DTF 135 IV 130 consid. 5.3.2).

d) L’intenzione del

legislatore nell’adottare la citata norma non era, tuttavia, che si

prescindesse da una sanzione in tutti i casi bagatella. L’impunità entra,

infatti, in considerazione solo qualora non sussista alcuna esigenza punitiva.

Anche di fronte a un reato bagatella, l’abbandono del procedimento giustificato

dall’esiguità della colpa del reo e delle conseguenze del fatto può essere

ordinato soltanto se la fattispecie si distingue qualitativamente in modo

sensibile da altre in cui la colpa del reo e le conseguenze del fatto sono di

lieve entità. Il comportamento dell’autore deve apparire nel complesso - e,

meglio, dal profilo della colpa così come delle conseguenze - trascurabile se

paragonato al caso normale di applicazione della medesima norma penale, di modo

che l’esigenza punitiva risulti manifestamente inesistente. L’autorità deve,

pertanto, far riferimento, per ciascun reato, alla situazione normale (Riklin,

op. cit., ad art. 52, n. 15, pag. 989 e n. 16, pag. 990; Stratenwerth/Wohlers, op.

cit., ad art. 52, n. 1, pag. 122; Trechsel/Pauen Borer, op. cit., ad art. 52,

n. 2, pag. 295; Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet, op. cit., ad art. 52,

n. 3, pag. 550; cfr. anche Messaggio, pag. 80-81). Per l’applicazione della

disposizione resta, dunque, un campo relativamente limitato (Riklin, op. cit.,

ad art. 52, n. 19, pag. 992; DTF 135 IV 130 consid. 5.3.3), ad esempio, in caso

di furto di un giornale (Riklin, op. cit., ad art. 52, n. 16, pag. 991), di un

panino (Jositsch in: SJZ 100/2004, pag. 4, nota n. 17) o di un pacchetto di

sigarette oppure ancora in caso di fruizione di una prestazione cinematografica

senza biglietto (Stratenwerth/Wohlers, op. cit., ad art. 52, n. 2, pag. 122).

e) Già precedentemente

all’entrata in vigore della nuova parte generale del Codice penale il

legislatore aveva trattato in maniera privilegiata casi lievi o particolarmente

lievi di singoli reati (cfr., ad esempio, i disposti degli art. 251 cifra 2 CP,

100 cifra 1 seconda frase LCStr, 19a LStup).

La giurisprudenza ha sempre posto requisiti elevati al

riconoscimento del caso lieve e rinunciato ad una sanzione soltanto quando una

pena, per quanto mite, appare urtante poiché inadeguata alla colpa del reo (DTF

124 IV 184 consid. 3; 124 IV 44 consid. 2a; 117 IV 302 consid. 3b/cc; 114 IV

126 consid. 2c; 106 IV 75 consid. 2; STF 6S.123/2007 del 23 luglio 2007 consid.

4.3).

Questa giurisprudenza può essere considerata come linea guida per

l’applicazione dell’art. 52 CP (Pignat, La fixation de la peine avant et après

la révision de 2002, in: Droit des sanctions, Kuhn e altri, 2004, pag. 41; DTF

135 IV 130 consid. 5.3.4).

7.2. Non

occorre spendere molte parole per spiegare che, in concreto, l’applicabilità

dell’art. 52 CP non entra in linea di conto.

A fronte di quanto accertato dalla CARP nella

sentenza 14 febbraio 2011 (che, come visto al consid. 6, non è possibile

rimettere in discussione in questa sede) e, meglio, che AP 1 ha colpito la vittima “con pugni al volto” provocandole “una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un

ematoma con tumefazione a livello frontale”, non può essere ritenuto che la

colpa dell’appellante e le conseguenze del suo agire siano particolarmente

lievi rispetto al caso normale di lesioni semplici.

Ciò è tanto più vero se si considerano le

sofferenze psicologiche patite a seguito dei fatti oggetto del procedimento

penale dalla vittima che, già il 26 marzo 2007, si era

presentata al Pronto soccorso dell’Ospedale __________ “lamentando accessi

d’ansia, incubi notturni e sudorazioni profuse”, a cui già in

quell’occasione era stata diagnosticata una “sindrome post-traumatica” e

somministrata una terapia farmacologica (certificato medico dott. __________ 7

settembre 2009, AI 17) e che, per lungo tempo, ha dovuto ricorrere alle cure di

uno psichiatra per superare (o almeno elaborare) la paura e l’ansia in cui era

costretta a vivere a seguito dell’accaduto. Il dott. __________ - specialista

che ha avuto in cura ACPR 1 a partire “da fine maggio 2007” e che, nell’arco di tre anni, lo ha visitato “per circa 15-20 volte” - ha infatti

spiegato che il paziente, che si era rivolto a lui dopo avere subito “un

trauma derivante da un’aggressione fisica con anche delle ripercussioni sul

piano psicologico”, presentava “una sequela di disturbi psicopatologici

che verosimilmente possono essere messi in relazione con l’aggressione subita”,

tra cui i principali erano il “disturbo del sonno, fobia rispetto ai luoghi

dell’aggressione, impressione di avere visto l’accusato nei luoghi dove ha

subito l’aggressione, forti stati d’ansia” e per la cui cura ha

somministrato al paziente una terapia ansiolitica da assumere

inizialmente in modo regolare e, poi, secondo il bisogno (verb. dib.

11.10.2010, pag. 4).

Al riguardo, è ancora opportuno sottolineare come

il dott. __________ abbia affermato - pur rilevando che il suo esame “non è

stato di tipo peritale” - che “ci sono gli elementi per dire che (n.d.r.:

ACPR 1) ha subito un disturbo post-traumatico da stress”, osservando che

il paziente ha vissuto l’aggressione “come una seria minaccia alla propria

incolumità” e ha “seriamente pensato di non portare a casa la pelle”

(verb. dib. 11.10.2010, pag. 4).

Quanto alla contestazione dell’appellante in merito alle cause all’origine

dello stato di ACPR 1, va detto che il dott. __________ ha chiaramente spiegato

che, sebbene “la questione riferita al rapporto di locazione possa

certamente avere contribuito ad uno stato di stress”, è stata l’aggressione

a produrre “un punto di rottura nel paziente” (verb. dib. 11.10.2010,

pag. 4).

Su questo punto, l’appello deve, pertanto, essere disatteso.

8. In via ancor più subordinata, AP 1 contesta la commisurazione della

pena operata dal giudice della Pretura penale.

8.1. Il giudice della Pretura penale ha anzitutto preso atto che

l’imputazione contenuta nel decreto di accusa nei confronti di AP 1 è stata

ridimensionata dalla scrivente Corte e ha ritenuto che le lesioni di cui l’appellante

è, per finire, stato riconosciuto colpevole sono relativamente poco gravi

(sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 6).

In considerazione anche del lungo tempo trascorso

dai fatti e dell’“assenza di recidiva dell’accusato” (sentenza

impugnata, consid. 5.2, pag. 6), il pretore ha ridotto la pena proposta dal sostituto

procuratore pubblico (pari a 12 aliquote giornaliere) a 10 aliquote

giornaliere, spiegando che il comportamento dell’accusato, il movente

all’origine dell’accaduto e la reprensibilità dell’offesa non possono condurre

ad un maggiore sconto di pena.

Il primo giudice ha, infatti, rilevato che a

spingere AP 1 ad agire è stata la “volontà di imporre unilateralmente un suo

proposito” (ossia ottenere la consegna dell’appartamento di proprietà della

società da lui amministrata) a colui che - legittimamente (poiché il contratto

di locazione era ancora in essere) - vi si opponeva, sottolineando come

l’appellante “poteva e doveva facilmente evitare” di colpire, come ha

fatto, la vittima (di trent’anni più anziana di lui) così come “poteva e

doveva facilmente evitare” di tenerla per oltre dieci minuti in una

condizione che essa ha vissuto come “una seria minaccia per la propria

incolumità” (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7).

Il pretore ha, pure, evidenziato come

l’atteggiamento tenuto da AP 1 dopo i fatti denoti una “totale assenza di

scrupoli”, ritenuto come al termine della zuffa egli ridesse e si

comportasse come se nulla fosse successo, come il giorno seguente egli si sia

ripresentato al cospetto della vittima che - sempre ridendo - ha fotografato e

come egli abbia sempre negato ogni suo coinvolgimento nei fatti oggetto del

procedimento penale rifiutandosi, di conseguenza, di scusarsi per l’accaduto

(sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7).

Considerata, infine, l’entità del pregiudizio

arrecato alla vittima che, “da fine maggio 2007 fino perlomeno a ottobre 2010”, è stata in cura da uno psichiatra per risolvere le ripercussioni psicologiche

dell’aggressione fisica (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7), il giudice

di prime cure ha concluso che “la pena pecuniaria di 10 aliquote giornaliere

appare pertanto adeguata” e - in assenza di elementi a sostegno di una

prognosi negativa - l’ha sospesa condizionalmente per un periodo di prova di due

anni (sentenza impugnata, consid. 5.2, pag. 7).

A fronte di un reddito potenziale di fr. 1'250.-

mensili, cui è stata applicata una deduzione forfettaria del 20%, l’ammontare

della singola aliquota è stato fissato in fr. 30.- (sentenza impugnata, consid.

6.2, pag. 8).

Infine, facendo uso della facoltà concessa

dall’art. 42 cpv. 4 CP, il pretore ha condannato AP 1, in aggiunta alla pena sospesa condizionalmente, al pagamento di una multa di fr. 100.-, con

l’avvertenza che, in caso di mancato pagamento, la stessa sarebbe stata

sostituita con una pena detentiva di tre giorni (sentenza impugnata, consid. 7,

pag. 9).

8.2. L’appellante ritiene che il primo giudice abbia abusato del suo

potere di apprezzamento infliggendogli una pena pecuniaria rispettivamente una

multa eccessive (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 2, pag. 6).

Egli lamenta che, nonostante con sentenza 14

febbraio 2011 questa Corte abbia notevolmente ridimensionato la sua

responsabilità e le conseguenze del suo agire, il pretore abbia ridotto la pena

pecuniaria e la multa proposte nel decreto di accusa unicamente di due aliquote

giornaliere, rispettivamente di fr. 350.- (dichiarazione di appello 13 marzo

2012, punto n. 2, pag. 6; punto n. 8, pag. 9-10).

Quanto al motivo della sua presenza negli uffici

della vittima, AP 1 rileva di esservisi recato per ritirare la chiave

dell’appartamento che le aveva locato ciò che - a suo dire - egli era

legittimato a fare ritenuto che, al momento dei fatti (il 1. febbraio 2007),

l’unica decisione in essere riguardo al contratto di locazione era quella della

Pretura di __________ (risalente al 2006) secondo cui la riconsegna

dell’appartamento doveva avvenire il 31 gennaio 2007 (la decisione con la quale

l’Ufficio di conciliazione ha concesso un’ulteriore protrazione del contratto

essendo stata resa soltanto dopo i fatti; dichiarazione di appello 13 marzo

2012, punto n. 1.3, pag. 4-5 e punto n. 3, pag. 6-7).

AP 1 censura, poi, l’accertamento relativo

all’atteggiamento da lui assunto dopo i fatti e denotante - secondo il pretore

- mancanza di scrupoli (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 5,

pag. 8).

Come visto al consid. 7, l’appellante contesta

che il pregiudizio subito dall’accusatore privato possa essere considerato

grave (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 1.6, pag. 5; punto n.

4, pag. 7; punto n. 6, pag. 8; punto n. 7.1.1, pag. 8-9) e reputa che anche la

propria colpa sia di lieve entità (dichiarazione di appello 13 marzo 2012,

punto n. 7.1.2, pag. 9).

AP 1 chiede che nella commisurazione della pena

si prendano in considerazione le conseguenze da lui stesso patite nell’ambito

della propria attività professionale a seguito del procedimento penale

(dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 7.1.2, pag. 9) e che la pena

inflittagli venga “drasticamente ridotta” (dichiarazione di appello 13

marzo 2012, punto n. 8, pag. 9), tenuto conto anche del contesto in cui si sono

svolti i fatti e dell’atteggiamento ostile assunto nei suoi confronti

dall’accusatore privato (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 9,

pag. 10-11) nonché del lungo tempo trascorso dai fatti e della sua

incensuratezza (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, punto n. 10, pag. 11).

Egli chiede, pertanto, una massiccia riduzione

Considerandi

della pena, rimettendosi, per la sua quantificazione, al giudizio di questa

Corte (dichiarazione di appello 13 marzo 2012, pag. 12).

8.3

8.3.1

Sotto l’egida del previgente ordinamento processuale, la Corte di

cassazione e di revisione penale - come il Tribunale federale - interveniva con

estremo riserbo nell’ambito della commisurazione della pena e, meglio, lo

faceva unicamente laddove la sanzione si poneva al di fuori del quadro

edittale, si fondava su criteri estranei all’art. 47 CP, disattendeva elementi

di valutazione prescritti da quest’ultima norma oppure appariva esageratamente

severa o esageratamente mite, al punto da denotare eccesso o abuso del potere

di apprezzamento (DTF 135 IV 191 consid. 3.1; 134 IV 17 consid. 2.1; 129 IV 6

consid. 6.1 e riferimenti; 128 IV 73 consid. 3b; 127 IV 10 consid. 2; STF 6B_78, 81, 90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.3;6B_370/2007

del 12 marzo 2008 consid. 2.3).

Il nuovo CPP federale permette, ora, invece, di

censurare, mediante l’appello, non solo l’eccesso o l’abuso del potere di

apprezzamento (art. 398 cpv. 3 lett. a), ma anche l’inadeguatezza (art. 398

cpv. 3 lett. c).

Secondo la dottrina maggioritaria, quest’ultimo

motivo di ricorso - non previsto nel disegno di legge ma introdotto dalle

Camere federali e definito privo di portata giuridica da Schmid nella misura in

cui l’appello è, comunque, un rimedio giuridico completo e la sentenza

dell’autorità di secondo grado si sostituisce a quella resa dall’autorità

inferiore (Schmid, Handbuch des Schweizerischen Strafprozessrechts, § 91, n.

1512, pag. 695 con riferimento all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP; Schmid, Schweizerische

Strafprozessordnung, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767) - estende (o, nell’opinione di Schmid, semplicemente, conferma) la

competenza della giurisdizione di appello ad intervenire anche in caso di

errato apprezzamento, quindi non più soltanto in caso di eccesso o di abuso

dello stesso.

Esso conferisce, dunque, alla giurisdizione

d’appello la facoltà di rivedere liberamente anche le questioni suscettibili di

apprezzamento, verificando che la decisione adottata in primo grado sia

effettivamente la migliore possibile, senza che il controllo sia più limitato

alla conformità della stessa con l’ordinamento giuridico (cfr., in particolare,

Schmid, Praxiskommentar, ad art. 398, n. 9, pag. 767 e ad art. 393, n.

17, pag. 759; Eugster, Basler Kommentar, Schweizerische

Strafprozessordnung, Basilea 2011, ad art. 398, n. 1, pag. 2642: “Auch

reine Ermessensfragen […] unterliegen der freien Überprüfung”;

Stephenson/Thiriet, Basler Kommentar, StPO, ad art.

393, n. 17, pag. 2622-2623; Mini, Commentario CPP, ad art. 393, n. 37, pag.

732).

Alcuni autori, pur concordando con la dottrina

citata sul principio secondo cui la giurisdizione d’appello deve procedere ad

una commisurazione autonoma della pena (così come, in generale, ad una libera

valutazione di tutte le altre questioni sottoposte ad apprezzamento), senza

limitarsi a controllare che il giudizio di prima istanza rientri nei limiti di

apprezzamento conferiti dal legislatore, ritengono opportuno che, in questi

ambiti, la Corte di appello dimostri un certo riserbo (Hug, Kommentar zur StPO,

Zurigo/Basilea/Ginevra 2010, ad art. 398, n. 20, pag. 1921; Kistler Vianin,

Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Basilea 2011, ad art. 398,

n. 21, pag. 1776; contra, nella stessa opera ma con riferimento

all’identico motivo di reclamo, Rémy, Commentaire romand, CPP, ad art. 393 n.

18, pag. 1760 che non fa cenno al riserbo che la seconda istanza dovrebbe

imporsi e cita una definizione di Moor [Droit administratif, les actes

administratifs et leur contrôle, vol. II, Berna 2002, pag.

667] del controllo dell’opportunità delle decisioni: “contrôler

l’opportunité, c’est intervenir à l’intérieur même du cadre légal dans lequel

l’autorité dont l’acte est attaqué exerce sa libre appréciation”).

L’opinione secondo cui nel suo libero

apprezzamento l’autorità di secondo grado deve dar prova di un certo riserbo

rimane, comunque, minoritaria. Ad essa si oppone (fra gli altri) recisamente

Schmid che - ricordando che l’autorità chiamata a pronunciarsi sull’appello

deve, in ogni caso, operare un apprezzamento proprio che si sostituisce a

quello dell’istanza di primo grado - ha, in particolare, precisato che, se si

autolimitasse nel suo potere di verificare il primo giudizio, la Corte di

appello commetterebbe addirittura una violazione del diritto di essere sentito

dell’imputato (Schmid, Handbuch, § 91, n. 1512, pag. 695 con riferimento

all’art. 393 cpv. 2 lett. c CPP).

8.3.2

Per l’art. 47 cpv. 1 CP, il giudice commisura la pena alla colpa

dell’autore. Tiene conto della vita anteriore e delle condizioni personali

dell’autore, nonché dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita.

Il cpv. 2 dello stesso disposto precisa che la

colpa è determinata secondo il grado di lesione o esposizione a pericolo del

bene giuridico offeso, secondo la reprensibilità dell’offesa, i moventi e gli

obiettivi perseguiti nonché, tenuto conto delle circostanze interne ed esterne,

secondo la possibilità che l’autore aveva di evitare l’esposizione a pericolo o

la lesione.

Come già l’art 63 v.CP, dunque, anche l’art. 47

cpv. 1 CP stabilisce che la pena deve essere commisurata essenzialmente in

funzione della colpa dell'autore (DTF 136 IV 55 consid. 5.4).

In applicazione dell’art. 47 cpv. 2 CP - che codifica la giurisprudenza anteriore fornendo un elenco esemplificativo di

criteri da considerare - la colpa va determinata partendo dalle circostanze

legate all’atto stesso (Tatkomponente). In questo ambito, va considerato, dal

profilo oggettivo, il grado di lesione o di esposizione a pericolo del bene

giuridico offeso e la reprensibilità dell'offesa (objektive Tatkomponente),

elementi che la giurisprudenza sviluppata nell’ambito del precedente diritto

designava con le espressioni “risultato dell'attività illecita” e “modo di

esecuzione” (DTF 129 IV 6 consid. 6.1).

Vanno, poi, considerati, dal profilo soggettivo

(Tatverschulden), i moventi e gli obiettivi perseguiti - che corrispondono ai

motivi a delinquere del vecchio diritto (art. 63 vCP) - e la possibilità che

l'autore aveva di evitare l'esposizione a pericolo o la lesione, cioè la

libertà dell'autore di decidersi a favore della legalità e contro l'illegalità

nonché l’intensità della volontà delinquenziale (cfr. DTF 127 IV 101 consid. 2a;

STF 6B_1092/2009,6B_67/2010 del 22 giugno 2010 consid 2.1). In relazione a

quest'ultimo criterio, occorre tener conto delle “circostanze esterne”, e

meglio della situazione concreta dell’autore in relazione all’atto, per esempio

situazioni d’emergenza o di tentazione che non siano così pronunciate da

giustificare un'attenuazione della pena ai sensi dell’art. 48 CP (Messaggio del

21.

settembre 1998 concernente la modifica del codice penale svizzero e del

codice penale militare nonché una legge federale sul diritto penale minorile,

FF 1999, pag. 1745; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2).

Determinata, così, la colpa globale dell’imputato

(Gesamtverschulden), il giudice deve indicarne in modo chiaro la gravità

su una scala e, quindi, determinare, nei limiti del quadro edittale, la pena

ipotetica adeguata.

Così come indicato dall’art. 47 cpv. 1 in fine e precisato dal TF (in particolare, DTF 136 IV 55 consid. 5.7), il giudice deve, poi,

procedere ad una ponderazione della pena ipotetica in considerazione dei

fattori legati all’autore (Täterkomponente), ovvero della sua vita

anteriore (antecedenti giudiziari o meno), della reputazione, della situazione

personale (stato di salute, età, obblighi familiari, situazione professionale,

rischio di recidiva, ecc.), del comportamento tenuto dopo l’atto e nel corso

del procedimento penale così come dell’effetto che la pena avrà sulla sua vita

(DTF 136 IV 55 consid. 5.7; 129 IV 6 consid. 6.1; STF 6B_1092/2009,6B_67/2010

del 22 giugno 2010 consid. 2.2.2; cfr. anche STF 6B_585/2008 del 19 giugno 2009

consid. 3.5).

Con riguardo a quest'ultimo criterio, il

legislatore ha precisato che la misura della pena delimitata dalla colpevolezza

non deve essere sfruttata necessariamente per intero se una pena più tenue

potrà presumibilmente trattenere l'autore dal compiere altri reati (Messaggio,

FF 1999, pag. 1744; DTF 128 IV 73 consid. 4; STF 6B_78/2008,6B_81/2008,

6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2; STF 6B_370/2007 del 12 marzo 2008

consid. 2.2). La legge ha, così, codificato la giurisprudenza secondo cui

occorre evitare di pronunciare sanzioni che ostacolino il reinserimento del

condannato (DTF 128 IV 73 consid. 4c; 127 IV 97 consid. 3). Questo criterio di

prevenzione speciale permette tuttavia soltanto di eseguire correzioni

marginali, la pena dovendo in ogni caso essere proporzionata alla colpa (STF

6B_78/2008,6B_81/2008,6B_90/2008 del 14 ottobre 2008 consid. 3.2.; STF

6B_370/2007 del 12 marzo 2008 consid. 2.2; STF 6B_14/2007 del 17 aprile 2007 consid.

5.2

e riferimenti; Stratenwerth, Schweizerisches Strafrecht,

Allgemeiner Teil II, Strafen und Massnahmen, Berna 2006, § 6, n. 72, pag. 205).

8.3.3

Giusta l’art. 123 cifra 1 CP chiunque intenzionalmente cagiona un

danno in altro modo (ossia, senza che siano adempiuti i presupposti di

applicazione dell’art. 122 CP) al corpo od alla salute di una persona è punito,

a querela di parte, con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena

pecuniaria. Nei casi poco gravi il giudice può attenuare la pena (art. 48a).

8.4

In concreto, nel contesto del quadro edittale posto dall’art. 123 CP

(lesioni semplici), la colpa oggettiva di AP 1 non va banalizzata.

Le lesioni da lui provocate alla vittima appaiono

di media gravità, ritenuto come dalla documentazione agli atti risulti che ACPR

1.

ha subito “una ferita da taglio di circa 1 cm di lunghezza al labbro inferiore, due piccole escoriazioni a livello della mascella ed un

ematoma con tumefazione a livello frontale” (certificato medico dott. __________

7.

settembre 2009, AI 17). Certo il paziente è stato curato ambulatorialmente e,

come risulta dal certificato medico stilato dal dott. __________, “lesioni

simili guariscono solitamente con una prognosi di due settimane e restitutio ad

integrum” (certificato medico dott. __________ 7 settembre 2009, AI 17), ma

ciò nulla toglie all’oggettiva media gravità delle lesioni riscontrate.

Non va inoltre trascurato che l’appellante ha

colpito un uomo di 75 anni e, quindi, di trent’anni anni più anziano di lui e neppure

può essere disatteso che AP 1 ha mostrato una certa determinazione

delinquenziale ritenuto come sia stato accertato che egli ha sferrato non uno,

ma vari pugni al volto della vittima che per dieci minuti si è ritrovata alla

sua mercé (cfr. sentenza CARP 14 febbraio 2011, consid. 2.4, pag. 9 e 12).

Dal profilo soggettivo, rilevante è che

l’appellante ha agito per ottenere dalla vittima, sua inquilina, la riconsegna dell’appartamento

da lei occupato, ignorando che della vertenza si stava occupando la competente

autorità civile. Egli doveva infatti essere consapevole (tanto più nella sua

qualità di direttore di una società immobiliare, oltre che di consulenza) che,

sebbene l’unica decisione in essere tra le parti in relazione al contratto di

locazione che le univa fosse effettivamente quella datata 4 agosto 2006 della

Pretura di __________ con la quale veniva concessa ai coniugi ACPR 1 una prima

protrazione del contratto fino al 31 gennaio 2007, gli inquilini avevano

inoltrato all’Ufficio di conciliazione in materia di locazione un’istanza

tendente ad ottenere una seconda protrazione del contratto e che questa

procedura aveva sospeso gli effetti della disdetta (cfr. quanto disposto

dall’art. 27 della Legge di applicazione delle norme federali in materia di

locazione di locali d’abitazione e commerciali e di affitto in vigore al

momento dei fatti). A ciò nulla muta che la decisione dell’Ufficio di

conciliazione che ha protratto la validità del contratto fino al 30 settembre

2007.

sia stata emanata soltanto dopo i fatti e, meglio, il 15 febbraio 2007. L’appellante

ha quindi agito nel deprecabile intento di imporre la sua volontà a colui che -

legittimamente (data la pendenza davanti all’Ufficio di conciliazione della

procedura di protrazione del contratto di locazione) - vi si opponeva.

Nulla - al di là del contesto esasperato in cui

si sono svolti i fatti - limitava, del resto, la libertà dell'autore di

scegliere se agire come ha fatto o meno. Il comportamento assunto nei confronti

della vittima è intollerabile in una società civile, a maggior ragione se si

considera il ruolo che in essa riveste l’appellante (direttore di una società

immobiliare e di consulenza). Egli doveva - e poteva facilmente - evitare di

arrivare alle mani.

Tutto considerato, la colpa di AP 1 risulta

essere di intensità media.

Dagli atti non emergono particolari elementi legati

all’autore atti ad attenuare la colpa dell’appellante.

In particolare, non può essere considerato, a suo

favore, né un ravvedimento né un corretto atteggiamento processuale ritenuto

come egli non si sia mai assunto le proprie responsabilità, continuando a

negare, ancora in questa sede (e nonostante la questione della colpevolezza non

fosse più oggetto della sentenza impugnata), di avere colpito ACPR 1 e ritenuto

come egli non abbia mai collaborato con gli inquirenti (si noti che, oltre ad

avvalersi della facoltà di non rispondere, si è pure rifiutato di sottoscrivere

il verbale reso in polizia; cfr. allegato all’AI 6). Se è vero che questo

atteggiamento - che rientra nei diritti dell’imputato - non può portare ad un

aggravamento della colpa, esso nemmeno giustifica un’attenuazione della stessa.

Neppure all’incensuratezza dell’appellante può

essere conferito un particolare valore attenuante (cfr. DTF 136 IV 1 consid.

2.6

secondo cui tale fattore ha, di regola, un effetto neutro nell’ambito della

commisurazione della pena).

Al contrario, il comportamento assunto

dall’appellante dopo i fatti aggrava la sua colpa. Dagli atti emerge, da un

lato, che immediatamente dopo i fatti egli “rideva” (cfr. verbale di

polizia 22.6.2007, pag. 2) e si comportava come se nulla fosse successo (cfr.

verbale di polizia 21.6.2007, pag. 2; verbale di polizia 22.6.2007, pag. 2;

verbale di polizia 27.6.2007, pag. 2) e, dall’altro, che egli il giorno successivo

è tornato sul luogo dei fatti a beffarsi della sua vittima (cfr. fotografia

allegata all’AI 1).

Tutto ciò considerato, è soltanto per tener conto

del lungo tempo trascorso dai fatti e della buona condotta tenuta da allora

dall’appellante (che realizza l’attenuante specifica di cui all’art. 48 lett. e

CP), che la pena viene fissata in 10 aliquote giornaliere - sospese

condizionalmente, per un periodo di prova di due anni, in forza dell’art. 42

cpv. 1 CP - cui viene associata, in applicazione dei criteri stabiliti in DTF

135.

IV 188 consid. 3.3 (cfr., pure, DTF 134 IV 1 consid. 4.5; DTF 134 IV 60

consid. 7.3; STF 6B.152/2007 del 13 maggio 2008 consid. 7.1.1), la multa di fr.

100.

-.

L’importo dell’aliquota (peraltro non oggetto di

contestazione) è quello fissato dal primo giudice.

9.

Deve, infine, essere respinta la censura dell’appellante tendente al

rinvio al foro civile delle pretese dell’accusatore privato (dichiarazione di

appello 13 marzo 2012, punto n. 11, pag. 11 e pag. 12).

Contrariamente a quanto da lui sostenuto, le

pretese riconosciute dal primo giudice (corrispondenti alle spese legali

sostenute dall’accusatore privato) appaiono infatti sufficientemente dimostrate

dalla nota di onorario prodotta dal patrocinatore di ACPR 1 al dibattimento di

primo grado (doc. B allegato alla notifica delle pretese civili), nota che è

già stata decurtata dell’onorario e delle spese relativi a prestazioni legate al

decreto di non luogo a procedere.

Questa Corte conferma pertanto la condanna,

pronunciata in applicazione dell’art. 122 cpv. 1 CPP, a versare all’accusatore

privato l’importo di fr. 3'686.90 a titolo di risarcimento delle spese legali.

10.

Visto l’esito dell’appello, le spese giudiziarie e le tasse del

giudizio di primo grado, sono poste a carico dell’appellante.

Gli oneri processuali d’appello seguono la

soccombenza (art. 428 cpv. 1 CPP) e vanno, pertanto, interamente posti a carico

dell’appellante. Non si assegnano ripetibili.

Dispositivo

Per questi motivi,

visti gli art. 8, 77, 80, 81,

84, 122 e segg., 348 e segg., 379 e segg., 398 e segg. e 454 cpv. 1 CPP;

34, 42, 47, 48, 52 e 123

CP;

nonché,

sulle spese e sulle ripetibili, l’art. 428 CPP e la LTG;

dichiara e pronuncia:

1. Nella misura della sua ricevibilità, l’appello di AP 1 è respinto.

Di conseguenza,

1.1. AP 1 è condannato:

1.1.1. alla pena pecuniaria di 10 (dieci) aliquote giornaliere da fr. 30.-

(trenta) cadauna, per un totale di fr. 300.- (trecento). L’esecuzione della

pena è sospesa condizionalmente per un periodo di prova di 2 (due) anni;

1.1.2. alla multa di fr. 100.- (cento).

In caso di mancato pagamento la pena detentiva

sostitutiva è fissata in 3 (tre) giorni (art. 106 cpv. 2 CP);

1.1.3. al pagamento delle tasse e spese giudiziarie di prima sede di

complessivi fr. 900.- (novecento);

1.1.4. a rifondere all’accusatore privato ACPR 1 l’importo di fr. 3'686.90 a titolo di risarcimento delle spese legali. Per le sue ulteriori pretese l’accusatore

privato è rinviato al competente foro civile.

2. Gli

oneri processuali d’appello, consistenti in:

- tassa di giustizia fr. 800.-

- altri disborsi fr. 200.-

fr. 1'000.-

sono posti a carico di AP 1. Non si assegnano

ripetibili.

3. Intimazione

a:

4. Comunicazione

a:

P_GLOSS_TERZI

Per la Corte di appello e di revisione

penale

La presidente La

segretaria

Rimedi giuridici

Contro decisioni finali, contro decisioni

parziali, contro decisioni pregiudiziali e incidentali sulla competenza e la

ricusazione e contro altre decisioni pregiudiziali e incidentali (art. 90 a 93 LTF) è dato, entro trenta giorni dalla notificazione del testo integrale della decisione

(art. 100 cpv. 1 LTF), il ricorso in materia penale al Tribunale federale, 1000

Losanna 14, per i motivi previsti dagli art. 95 a 98 LTF (art. 78 LTF). La legittimazione a ricorrere è disciplinata dall'art. 81 LTF. Laddove non

sia ammissibile il ricorso in materia penale è dato, entro lo stesso termine,

il ricorso sussidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i

motivi previsti dall’art. 116 LTF (art. 113 LTF). La legittimazione a ricorrere

è disciplinata in tal caso dall’art.115 LTF.

Ultimo aggiornamento: 09.05.2026

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